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PAPALDO - Rel. JAEGER \u003c/P\u003e","sommario_tc":"","membri":"\u003cP id\u003d\"ME\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP id\u003d\"MEA3\"\u003e LA CORTE COSTITUZIONALE \u003c/P\u003e\r\n\u003cP id\u003d\"MEE\"\u003e composta dai signori: Prof. ANTONINO PAPALDO, Presidente - Prof. \r\n NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Prof. ALDO SANDULLI - \r\n Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO \r\n MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZ\u0026#204; - Dott. \r\n GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. \r\n LUIGI OGGIONI, Giudici, \u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP id\u003d\"I\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003e ha pronunciato la seguente \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IA2\"\u003e SENTENZA \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e nel giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0027art. 6 della legge \r\n 19 gennaio 1955, n. 25 (disciplina dell\u0027apprendistato), promosso con \r\n ordinanza emessa il 7 aprile 1965 dal Tribunale di Caltanissetta nel \r\n procedimento civile vertente tra Palmeri Agostino contro l\u0027Istituto \r\n nazionale della previdenza sociale e l\u0027Istituto nazionale assicurazioni \r\n contro le malattie, iscritta al n. 157 del Registro ordinanze 1965 e \r\n pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 216 del 28 \r\n agosto 1965. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e Visti gli atti di costituzione dell\u0027I.N.P.S. e dell\u0027I.N.A.M. e \r\n l\u0027atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e udita nell\u0027udienza pubblica del 23 novembre 1966 la relazione del \r\n Giudice Nicola Jaeger; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e uditi l\u0027avv. Guido Nardone, per l\u0027I.N.P.S., l\u0027avv. Arturo Carlo \r\n Jemolo, per l\u0027I.N.A.M., ed il sostituto avvocato generale dello Stato \r\n Giovanni Albisinni, per il Presidente del Consiglio dei Ministri. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e \u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e Ritenuto in fatto: \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e 1. - Con atti di citazione, notificati rispettivamente il 3 gennaio \r\n ed il 21 aprile 1964, l\u0027imprenditore Agostino Palmeri, titolare di un \r\n laboratorio di falegnameria in Caltanissetta, faceva opposizione \r\n davanti al tribunale competente contro due decreti di ingiunzione, \r\n rispettivamente a favore dell\u0027Istituto nazionale della previdenza \r\n sociale e dell\u0027Istituto nazionale assicurazioni contro le malattie, per \r\n contributi previdenziali e assicurativi da lui omessi relativamente al \r\n lavoratore Anzalone Antonio, iscritto nel libro-matricola \r\n dell\u0027imprenditore con la qualifica di \"apprendista\". \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e A parere dei due Istituti assistenziali tale qualifica non avrebbe \r\n potuto essere riconosciuta all\u0027Anzalone, perch\u0026#233; assunto dopo il \r\n compimento del ventesimo anno di et\u0026#224;, mentre l\u0027art. 6 della legge 19 \r\n gennaio 1955, n. 25, sulla disciplina dell\u0027apprendistato, dispone che \r\n \"possono essere assunti come apprendisti i giovani di et\u0026#224; non \r\n inferiore ai quattordici anni e non superiore ai venti, salvo la \r\n limitazione di et\u0026#224;, i divieti e le limitazioni di occupazione previsti \r\n dalla legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli\". \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e L\u0027attore obbiettava per\u0026#242; che questa norma avrebbe dovuto essere \r\n dichiarata affetta da illegittimit\u0026#224; costituzionale, in riferimento \r\n all\u0027art. 35 della Costituzione, che prevede \"la tutela del lavoro in \r\n tutte le sue forme ed applicazioni\" e la cura della \"formazione ed \r\n elevazione professionale dei lavoratori\", senza porre alcuna \r\n limitazione in ordine all\u0027et\u0026#224;. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e I due procedimenti furono riuniti e rimessi al Collegio, che \r\n sospendeva il giudizio e disponeva la trasmissione degli atti alla \r\n Corte costituzionale, per la risoluzione della questione di \r\n legittimit\u0026#224; costituzionale concernente la norma contenuta nell\u0027art. 6 \r\n della legge 19 gennaio 1955, n. 25. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Nella ordinanza di rimessione il Tribunale ha esposto ampiamente i \r\n precedenti della disciplina giuridica della materia ed insistito sul \r\n punto che la limitazione ad anni venti per l\u0027assunzione del lavoratore \r\n in qualit\u0026#224; di apprendista, introdotta per la prima volta con la norma \r\n in discussione, importerebbe gravi conseguenze, che sembrerebbero in \r\n contrasto con la norma costituzionale (art. 35). \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Osserva il giudice di merito che il giovane il quale, dopo il \r\n compimento degli anni venti, voglia dedicarsi ad un mestiere o che \r\n voglia comunque cambiare quello in atto esercitato - caso reso \r\n frequente dalla attuale evoluzione economica, del Paese, per cui \r\n determinati settori industriali vengono a trovarsi in continuo \r\n progresso con conseguente continua necessit\u0026#224; di disporre di mano \r\n d\u0027opera specializzata, al posto di altri in fase di regresso e quindi \r\n non in grado di mantenere gli stessi livelli di occupazione operaia - \r\n non potr\u0026#224;: a) essere assunto quale apprendista e quindi avere \r\n impartito l\u0027insegnamento necessario che gli possa far conseguire \"la \r\n capacit\u0026#224; per diventare lavoratore qualificato\" (art. 11 citata legge); \r\n b) ricevere una formazione professionale da attuarsi con \r\n l\u0027addestramento pratico e l\u0027insegnamento complementare (art. 16); c) \r\n essere ammesso a frequentare i corsi di insegnamento complementare \r\n (art. 17); d) sostenere, infine, le prove di idoneit\u0026#224; ed ottenere la \r\n relativa qualifica (art. 18). \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Per contrario colui che a venti anni abbia gi\u0026#224; iniziato il periodo \r\n di apprendistato potr\u0026#224; continuare, con tale qualifica, fino a 25 anni, \r\n dato che la durata massima dell\u0027apprendistato non pu\u0026#242; superare i \r\n cinque anni (art. 7). \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Questa disparit\u0026#224; di trattamento, a seconda che il periodo di \r\n apprendistato sia stato o meno iniziato entro il ventesimo anno di \r\n et\u0026#224;, sembra limitare la libert\u0026#224; del lavoratore di qualificarsi nel \r\n campo che meglio ritenga confacente con le sue attitudini; cagionarne \r\n la disoccupazione, se il settore per il quale \u0026#232; qualificato ha esubero \r\n di lavoratori pur essendovi richieste in altri settori, o dovr\u0026#224; lo \r\n stesso collocarsi in tali altri settori, come generico; se non ha gi\u0026#224; \r\n una qualificazione, gli impedisce di raggiungerla costringendolo a \r\n rimanere nel settore della manovalanza generica, della quale vi \u0026#232; \r\n sovrabbondanza e poca richiesta, necessitando, lo sviluppo delle \r\n attivit\u0026#224; produttive, di operai specializzati e competenti nelle \r\n mansioni da svolgere. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e L\u0027argomentazione contraria avanzata dalla difesa degli Istituti \r\n opposti, secondo la quale la limitazione di cui si \u0026#232; detto sarebbe \r\n conforme al dettato costituzionale in quanto dettata a tutela del \r\n lavoratore, al fine di impedire un eventuale comportamento fraudolento \r\n del datore di lavoro che potrebbe cos\u0026#236; denunciare come apprendisti \r\n anche lavoratori qualificati al fine di sottrarsi al pagamento dei \r\n contributi assicurativi e previdenziali dovuti per i non apprendisti, \r\n non sembra decisiva. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Di vero, una siffatta fraudolenta simulazione non potrebbe in ogni \r\n caso aver luogo in quanto, per il disposto di cui all\u0027articolo 18 della \r\n citata legge 1955 n. 25, la qualifica ottenuta dopo i due anni di \r\n addestramento pratico o al termine del periodo di apprendistato, deve \r\n essere annotata sul libretto individuale, per cui potr\u0026#224; essere \r\n facilmente riscontrata dai competenti organi esercenti la sorveglianza \r\n sui rapporti di lavoro. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e 2. - Nel presente giudizio si sono costituiti entro i termini di \r\n legge i due Istituti: della Previdenza Sociale (deduzioni depositate il \r\n 28 giugno 1965) e della Assicurazione contro le malattie (deduzioni \r\n depositate il 3 settembre 1965 e memoria depositata il 25 ottobre \r\n 1966), ed \u0026#232; intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, \r\n rappresentato dall\u0027Avvocatura generale dello Stato (atto depositato il \r\n 15 settembre 1965). Non vi \u0026#232; stato intervento della parte privata. \r\n Cos\u0026#236; gli argomenti dei due Istituti previdenziali come quelli \r\n dell\u0027Avvocatura dello Stato si concludono nella richiesta che la Corte \r\n dichiari la infondatezza della questione sollevata dal giudice di \r\n merito; la difesa dell\u0027I.N.P.S. chiede anzi che la sentenza dichiari la \r\n manifesta infondatezza della questione. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e L\u0027Istituto della previdenza sociale insiste particolarmente sul \r\n punto della rispondenza della norma denunciata ai principi espressi \r\n nell\u0027art. 37 della Costituzione per la tutela del lavoro dei minori. \r\n Fa presente che nel rapporto di apprendistato \u0026#232; obbligo essenziale \r\n dell\u0027imprenditore quello di provvedere all\u0027addestramento \r\n dell\u0027apprendista e di collaborare alle iniziative dirette a completare \r\n la sua istruzione professionale; ma soggiunge che la legge predispone \r\n anche i rimedi per impedire che - sotto il pretesto dell\u0027apprendistato \r\n - si instaurino veri rapporti ordinari di lavoro subordinato in \r\n condizioni di sfruttamento, onde ne deriva una sufficiente garanzia a \r\n favore dei lavoratori maturi, per i quali la legge e la Costituzione \r\n non prevedono l\u0027estensione delle misure dettate a favore dei minori. \r\n Tali lavoratori possono del resto anche essi apprendere un mestiere \r\n diverso da quello gi\u0026#224; esercitato, ma con altri mezzi e ben altro \r\n trattamento di quelli previsti per i minori di venti anni. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e L\u0027Istituto nazionale per l\u0027assicurazione contro le malattie pone \r\n anzitutto in rilievo nelle proprie deduzioni il pericolo, confermato \r\n dalla citazione di numerose sentenze del Tribunale di Roma e della \r\n Corte di cassazione, che non pochi datori di lavoro facciano di tutto \r\n per mantenere nella qualifica di apprendista anche chi dovrebbe essere \r\n considerato e trattato come operaio maturo o addirittura provetto. In \r\n quanto ai limiti di et\u0026#224; e di durata fissati dagli artt. 6 e 7 della \r\n legge in esame, la difesa dell\u0027I.N.A.M. osserva che per i lavoratori \r\n adulti, che ambiscano a specializzarsi, esistono istituti appositi, \r\n preferibili ad un apprendistato da compiere a contatto con compagni \r\n pi\u0026#249; giovani e gi\u0026#224; provetti. Questi argomenti sono stati ribaditi \r\n nella successiva memoria della difesa dell\u0027Ente, nella quale si pone in \r\n risalto anche maggiore la funzione assegnata alle norme in discussione. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Infine l\u0027Avvocatura generale dello Stato ribadisce le conclusioni \r\n dei due Istituti nel proprio atto di intervento, con altre osservazioni \r\n desunte dai testi dell\u0027art. 35 della Costituzione e della legge 29 \r\n aprile 1949, n. 264, che vi dette la prima attuazione di carattere \r\n generale. Vi aggiunge l\u0027osservazione che l\u0027apprendistato pu\u0026#242; \r\n riguardare soltanto le giovani leve del lavoro anche perch\u0026#233; queste non \r\n hanno normalmente una famiglia a carico e possono quindi accontentarsi \r\n di una retribuzione molto pi\u0026#249; limitata e che, del resto, tutto il \r\n sistema della legge e le singole disposizioni concernenti: l\u0027apposito \r\n comitato presso la commissione centrale dell\u0027avviamento al lavoro, la \r\n visita sanitaria e l\u0027esame psicofisiologico, la maggiore limitazione \r\n della durata del lavoro, il divieto del lavoro notturno, le ferie pi\u0026#249; \r\n estese, l\u0027esclusione di lavori faticosi ed infine l\u0027obbligo del datore \r\n di lavoro di informare la famiglia dell\u0027apprendista sui risultati ed i \r\n progressi di questo, hanno ragione di essere proprio e soltanto in \r\n relazione all\u0027et\u0026#224; giovanile degli apprendisti. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Anche l\u0027Avvocatura generale conclude pertanto perch\u0026#233; la Corte \r\n voglia dichiarare la infondatezza della denunciata questione di \r\n illegittimit\u0026#224; costituzionale. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Nell\u0027udienza pubblica del 23 novembre 1966 le parti costituite \r\n hanno confermato le tesi gi\u0026#224; svolte negli scritti difensivi. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e \u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e Considerato in diritto: \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Le osservazioni e le conseguenti deduzioni esposte nella ordinanza \r\n del Tribunale di Caltanissetta, che ha ritenuto in contrasto con la \r\n norma dell\u0027art. 35 della Costituzione la limitazione ad anni venti per \r\n l\u0027assunzione dei lavoratori con la qualifica di apprendisti, non \r\n possono essere condivise dalla Corte. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Esse sono infatti in netto contrasto con la natura e la funzione \r\n dell\u0027apprendistato, che \u0026#232; stato sempre ed ovunque concepito come il \r\n metodo pi\u0026#249; adeguato per avviare alla occupazione i giovani, aspiranti \r\n ad imparare un\u0027arte od un mestiere, sul luogo stesso del lavoro e sotto \r\n la guida dell\u0027imprenditore e l\u0027esempio dei compagni pi\u0026#249; anziani e \r\n provetti. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e L\u0027abolizione di ogni limite di et\u0026#224; in relazione a tale qualifica \r\n avrebbe effetti del tutto negativi, sia nei riguardi dell\u0027ordine, della \r\n disciplina e del rendimento del lavoro, sia rispetto ai rapporti fra le \r\n maestranze, basati necessariamente sulla osservanza di una gerarchia a \r\n carattere tecnico, in funzione della esperienza acquisita. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e \u0026#200; pertanto comprensibile e giustificata la decisione del \r\n legislatore di stabilire i limiti di et\u0026#224;, tanto per la assunzione \r\n della qualit\u0026#224; di apprendista quanto per la cessazione di essa: il \r\n limite minimo, - di quattordici anni - \u0026#232; in correlazione con le norme \r\n che regolano l\u0027istruzione obbligatoria e con la necessit\u0026#224; che \r\n l\u0027aspirante abbia raggiunto un certo grado di sviluppo fisico ed \r\n intellettuale; il limite massimo - di venti anni - trova \r\n giustificazione nella scarsa probabilit\u0026#224; di successo di soggetti, i \r\n quali siano giunti a quella et\u0026#224; senza avere svolto alcuna attivit\u0026#224; \r\n lavorativa e raggiunto una certa esperienza. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e D\u0027altro lato, l\u0027aspirazione, pi\u0026#249; che legittima, di lavoratori che \r\n abbiano superato quel limite di et\u0026#224; senza avere ottenuto alcuna \r\n qualificazione professionale, di conseguirla successivamente, pu\u0026#242; e \r\n deve essere soddisfatta in altri modi, come quelli descritti dagli \r\n Istituti assistenziali costituiti nel presente giudizio, che dovranno \r\n per\u0026#242; essere potenziati e diffusi, anche per evitare il pericolo, \r\n segnalato dagli Istituti stessi, che la qualifica di apprendista possa \r\n essere attribuita a lavoratori maggiorenni ed eventualmente anche \r\n esperti al solo scopo di corrispondere loro un salario inferiore a \r\n quello dovuto, eludendo le norme contenute nelle leggi o nei contratti \r\n collettivi. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e La questione sottoposta all\u0027esame della Corte non pu\u0026#242; essere \r\n perci\u0026#242; considerata fondata. \u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP id\u003d\"MO\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003e per questi motivi \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003e LA CORTE COSTITUZIONALE \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e \u003cI\u003edichiara\u003c/I\u003e non fondata la questione, proposta con ordinanza del \r\n Tribunale di Caltanissetta in data 7 aprile 1965, sulla legittimit\u0026#224; \r\n costituzionale dell\u0027art. 6 della legge 19 gennaio 1955, n. 25 \r\n (disciplina dell\u0027apprendistato), in riferimento all\u0027art. 35 della \r\n Costituzione. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e Cos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, \r\n Palazzo della Consulta, 13 dicembre 1966. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003e ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - ALDO SANDULLI - \r\n GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE \r\n CHIARELLI - GIUSEPPE VERZ\u0026#204; - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO \r\n PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI. \u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"16413","titoletto":"SENT. 123/66. LAVORO - APPRENDISTATO - LIMITI DI ETA\u0027 - QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE - ART. 6 LEGGE 19 GENNAIO 1955, N. 25 - ILLEGITTIMITA\u0027 COSTITUZIONALE - ESCLUSIONE.","testo":"L\u0027apprendistato e\u0027 stato sempre ed ovunque concepito come il metodo piu\u0027 adeguato per avviare alla occupazione i giovani, aspiranti ad imparare un\u0027arte o un mestiere, sul luogo stesso del lavoro e sotto la guida dell\u0027imprenditore e l\u0027esempio dei compagni piu\u0027 anziani e provetti. Il limite minimo di eta\u0027 - di quattordici anni - e\u0027 in correlazione con le norme che regolano l\u0027istruzione obbligatoria e con la necessita\u0027 che l\u0027aspirante abbia raggiunto un certo grado di sviluppo fisico ed intellettuale; il limite massimo - di venti anni - trova giustificazione nella scarsa probabilita\u0027 di successo di soggetti i quali siano giunti a quella eta\u0027 senza aver svolta alcuna attivita\u0027 lavorativa e raggiunto una certa esperienza. D\u0027altro canto, l\u0027aspirazione di lavoratori che abbiano superato quel limite di eta\u0027 senza aver ottenuto alcuna qualificazione professionale, di conseguirla successivamente, puo\u0027 e deve essere soddisfatta in altri modi, anche per evitare il pericolo che la qualifica di apprendista sia attribuita a lavoratori maggiorenni anche esperti al solo scopo di corrispondere loro un salario inferiore a quello dovuto. (Nella specie e\u0027 stata ritenuta non fondata la questione di legittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 6 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, sulla disciplina dell\u0027apprendistato, in relazione all\u0027art. 35 della Costituzione).","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"1487","autore":"FERRATO D.","titolo":"LA NATURA GIURIDICA DELL\u0027APPRENDISTATO","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Rivista penale","anno_rivista":"1970","numero_rivista":"","parte_rivista":"II","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"1101","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}" ] ] |
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