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ord. 149/2020","sommario":"\u003cP class\u003d\"SC2\"\u003eSENTENZA N. 22\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"SC2\"\u003eANNO 2021\r\n\u003c/P\u003e","sommario_tc":"","membri":"\u003cP id\u003d\"MEA1\"\u003eREPUBBLICA ITALIANA\r\n\u003c/P\u003e \u003cP id\u003d\"MEA2\"\u003eIN NOME DEL POPOLO ITALIANO\r\n\u003c/P\u003e \u003cP id\u003d\"MEA3\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP id\u003d\"MEE\"\u003ecomposta dai signori:\r\n Presidente: Giancarlo CORAGGIO; Giudici : Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicol\u0026#242; ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGAN\u0026#210;, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO,\u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003eha pronunciato la seguente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IA2\"\u003eSENTENZA\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003enei giudizi di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 1 della legge della Regione Calabria 25 novembre 2019, n. 47 (Modifiche alla legge regionale 16 maggio 2013, n. 24 e principi generali per la costituzione dell\u0026#8217;Agenzia Regionale Sviluppo aree industriali), introduttivo dell\u0026#8217;art. 6-bis della legge della Regione Calabria 16 maggio 2013, n. 24 (Riordino enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, societ\u0026#224; e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanit\u0026#224;), promossi dal Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 20-24 gennaio 2020, depositato in cancelleria il 28 gennaio 2020, iscritto al n. 4 del registro ricorsi 2020 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2020, e dalla Camera arbitrale per i contratti pubblici presso l\u0026#8217;Autorit\u0026#224; nazionale anticorruzione (ANAC), con ordinanza dell\u0026#8217;8 luglio 2020, iscritta al n. 149 del registro ordinanze 2020 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2020.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eVisti gli atti di costituzione della Regione Calabria, del Consorzio regionale per lo sviluppo delle attivit\u0026#224; produttive (CORAP) in liquidazione coatta amministrativa, nonch\u0026#233; gli atti di intervento di Fedele De Novellis, Maria Pisani, Cosimo Pisani e della Regione Calabria;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eudito nell\u0026#8217;udienza pubblica del 26 gennaio 2021 il Giudice relatore Stefano Petitti;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003euditi l\u0026#8217;avvocato Giovanni Battista Policastri per Fedele De Novellis, Maria Pisani e Cosimo Pisani, in collegamento da remoto, ai sensi del punto 1) del decreto del Presidente della Corte del 30 ottobre 2020, l\u0026#8217;avvocato dello Stato Marco Corsini per il Presidente del Consiglio dei ministri, gli avvocati Domenico Gullo e Antonella Coscarella per la Regione Calabria, in collegamento da remoto, ai sensi del punto 1) del decreto del Presidente della Corte del 30 ottobre 2020, l\u0026#8217;avvocato Fabrizio Pavarotti per il CORAP in liquidazione coatta amministrativa;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003edeliberato nella camera di consiglio del 26 gennaio 2021.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003eRitenuto in fatto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ricorso depositato il 28 gennaio 2020, iscritto al reg. ric. n. 4 del 2020, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato l\u0026#8217;art. l della legge della Regione Calabria 25 novembre 2019, n. 47 (Modifiche alla legge regionale 16 maggio 2013, n. 24 e principi generali per la costituzione dell\u0026#8217;Agenzia Regionale Sviluppo aree industriali), per violazione dell\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAd avviso del ricorrente, la norma impugnata, aggiungendo l\u0026#8217;art. 6-bis della legge della Regione Calabria 16 maggio 2013, n. 24 (Riordino enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, societ\u0026#224; e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanit\u0026#224;), che prevede l\u0026#8217;assoggettabilit\u0026#224; del Consorzio regionale per lo sviluppo delle attivit\u0026#224; produttive (CORAP) a liquidazione coatta amministrativa, avrebbe invaso le materie \u0026#171;giurisdizione e norme processuali\u0026#187; e \u0026#171;ordinamento civile\u0026#187;, riservate alla potest\u0026#224; legislativa esclusiva dello Stato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl ricorrente espone che, in applicazione dell\u0026#8217;art. 6-bis della legge reg. Calabria n. 24 del 2013, la Giunta regionale, con deliberazione del 20 dicembre 2019, n. 610, ha disposto la messa in liquidazione coatta amministrativa del CORAP e che il Presidente della Giunta, con decreto del 23 dicembre 2019, n. 344, provvedendo in conformit\u0026#224;, ha nominato il commissario liquidatore e stabilito la prosecuzione dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; del Consorzio per dodici mesi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSecondo il Presidente del Consiglio dei ministri, la norma impugnata, prevedendo l\u0026#8217;assoggettabilit\u0026#224; del CORAP a liquidazione coatta amministrativa, \u0026#171;indebitamente estende[rebbe] l\u0026#8217;ambito soggettivo di applicazione della procedura\u0026#187;, posto che, come rilevato da questa Corte con la sentenza n. 25 del 2007, solo la legge statale pu\u0026#242; determinare quali imprese rientrino in quell\u0026#8217;ambito, a norma dell\u0026#8217;art. 2, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell\u0026#8217;amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eOltre che sotto il profilo generale dell\u0026#8217;assoggettabilit\u0026#224; del CORAP a liquidazione coatta amministrativa, la norma impugnata violerebbe l\u0026#8217;evocato parametro anche laddove disciplina particolari aspetti della procedura, segnatamente in tema di prosecuzione provvisoria dell\u0026#8217;attivit\u0026#224;, sorte dei contratti di appalto e processi in corso, peraltro attribuendo alla Regione, quale \u0026#171;Autorit\u0026#224; di vigilanza\u0026#187;, poteri riservati all\u0026#8217;autorit\u0026#224; giudiziaria.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.1.\u0026#8211; Sono intervenuti ad adiuvandum Fedele De Novellis, Maria Pisani e Cosimo Pisani, quali creditori del CORAP.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.\u0026#8211; Si \u0026#232; costituita in giudizio la Regione Calabria, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o non fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa resistente assume di poter estendere con propria legge l\u0026#8217;applicazione della liquidazione coatta amministrativa nei confronti del CORAP, giacch\u0026#233; questo, essendo un consorzio di sviluppo industriale, \u0026#232; un ente pubblico economico soggetto a vigilanza regionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNon sarebbe pertinente il richiamo alla sentenza n. 25 del 2007, sia in ragione della diversit\u0026#224; della fattispecie, che allora riguardava le Unit\u0026#224; sanitarie locali, sia per effetto del \u0026#171;mutato quadro normativo\u0026#187;: l\u0026#8217;art. 15 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111, avrebbe infatti esteso l\u0026#8217;applicazione della procedura di liquidazione a tutti gli enti pubblici.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePeraltro, la norma impugnata, lungi dal derogare alla disciplina statale della liquidazione coatta amministrativa, si limiterebbe ad adattarne i principi alla fattispecie.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; Con ordinanza dell\u0026#8217;8 luglio 2020, iscritta al reg. ord. n. 149 del 2020, la Camera arbitrale per i contratti pubblici presso l\u0026#8217;Autorit\u0026#224; nazionale anticorruzione (ANAC) ha sollevato questioni incidentali di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. l della legge reg. Calabria n. 47 del 2019, per contrasto con gli artt. 3 e 117, secondo comma, lettera l), Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl rimettente espone che il collegio arbitrale \u0026#232; chiamato a decidere una controversia tra la concessionaria DECA srl e il CORAP, quest\u0026#8217;ultimo subentrato al Consorzio di sviluppo industriale della Provincia di Catanzaro, avente ad oggetto i criteri di determinazione del corrispettivo di gestione di una piattaforma depurativa consortile sita nell\u0026#8217;area industriale di Lamezia Terme.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAd avviso dell\u0026#8217;organo arbitrale a quo, la norma censurata, prevedendo l\u0026#8217;assoggettabilit\u0026#224; del CORAP a liquidazione coatta amministrativa, avrebbe invaso la competenza statale esclusiva nelle materie \u0026#171;giurisdizione e norme processuali\u0026#187; e \u0026#171;ordinamento civile\u0026#187; di cui all\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., come evincibile dalla sentenza n. 25 del 2007.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa norma regionale sarebbe inoltre lesiva del principio di eguaglianza, poich\u0026#233; renderebbe applicabile la procedura di liquidazione coatta amministrativa \u0026#171;senza individuare una categoria generale ed astratta, ma limitandosi ad estendere la disciplina comune di fonte statale a un soggetto storicamente determinato\u0026#187;, per di pi\u0026#249; mediante richiami parziali, sicch\u0026#233; \u0026#171;viene forgiata una procedura di liquidazione coatta amministrativa sui generis, la quale reca dei tratti eccentrici rispetto a quelli tipici della legge fallimentare\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eArgomentata la natura rituale del proprio arbitrato e richiamata la legittimazione degli arbitri a sollevare questioni incidentali di legittimit\u0026#224; costituzionale, il rimettente stima rilevanti le sollevate questioni, poich\u0026#233; la sottoposizione del CORAP alla procedura di liquidazione coatta amministrativa avrebbe l\u0026#8217;effetto di rendere improseguibile il giudizio arbitrale innanzi a s\u0026#233;, attesa la devoluzione concorsuale di ogni accertamento debitorio, ai sensi del combinato disposto degli artt. 52 e 201 della legge fallimentare; il rimettente osserva, inoltre, che l\u0026#8217;eventuale accoglimento del ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al reg. ric. n. 4 del 2020 determinerebbe, insieme al ritorno in bonis del CORAP, la decadenza del commissario liquidatore, costituitosi nel giudizio arbitrale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.1.\u0026#8211; \u0026#200; intervenuta in giudizio la Regione Calabria, che ha chiesto dichiararsi le questioni inammissibili o, in subordine, non fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; deriverebbe sia dalla genericit\u0026#224; delle questioni medesime, riferite indistintamente alle varie disposizioni introdotte dall\u0026#8217;art. 1 della legge reg. Calabria n. 47 del 2019, sia dal difetto di rilevanza, atteso che il giudizio arbitrale a quo non verte sull\u0026#8217;accertamento di un credito verso il CORAP, ma sulla sola determinazione del relativo criterio di calcolo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNel merito, la Regione Calabria svolge argomenti analoghi a quelli dell\u0026#8217;atto di costituzione nel giudizio di cui al reg. ric. n. 4 del 2020, aggiungendo che anche altre legislazioni regionali hanno previsto l\u0026#8217;assoggettabilit\u0026#224; dei consorzi di sviluppo industriale a liquidazione coatta amministrativa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.2.\u0026#8211; Si \u0026#232; costituito in giudizio il CORAP in liquidazione coatta amministrativa, che ha chiesto dichiararsi le questioni inammissibili o, in subordine, non fondate, previa trattazione congiunta delle stesse con quella di cui al reg. ric. n. 4 del 2020.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; discenderebbe dal difetto di motivazione sulla rilevanza, non avendo il rimettente chiarito perch\u0026#233; il giudizio innanzi a s\u0026#233; diverrebbe improseguibile a seguito della sottoposizione del CORAP a liquidazione coatta amministrativa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAffermata la non pertinenza del precedente di cui alla sentenza n. 25 del 2007 in considerazione dell\u0026#8217;eterogeneit\u0026#224; della fattispecie, ed evidenziata la ricorrenza di altra legislazione regionale analoga a quella calabrese, la difesa del CORAP reputa infondata la questione relativa all\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., poich\u0026#233; nulla indurrebbe a considerare la riserva di legge sancita dall\u0026#8217;art. 2, primo comma, della legge fallimentare \u0026#8211; circa la determinazione delle imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa, dei casi per i quali la liquidazione coatta amministrativa pu\u0026#242; essere disposta e dell\u0026#8217;autorit\u0026#224; competente a disporla \u0026#8211; come una riserva di legge statale; ove si ritenesse altrimenti, la riserva stessa sarebbe costituzionalmente illegittima, perch\u0026#233; \u0026#171;in contrasto con il principio di uguaglianza e con la potest\u0026#224; legislativa esclusiva delle Regioni, soprattutto nella materia dell\u0026#8217;ordinamento dei propri enti strumentali\u0026#187;, e in merito a ci\u0026#242; questa Corte dovrebbe procedere ad autorimessione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNon fondata sarebbe anche la questione relativa all\u0026#8217;art. 3 Cost., poich\u0026#233; il CORAP non \u0026#232; un soggetto isolato, ma l\u0026#8217;ente di accorpamento di tutti i consorzi di sviluppo industriale del territorio calabrese, sicch\u0026#233; la Regione Calabria non avrebbe leso il principio di eguaglianza nello stabilire che un\u0026#8217;intera categoria di propri enti strumentali sia assoggettabile a liquidazione coatta amministrativa; ove si ritenesse che l\u0026#8217;art. 15 del d.l. n. 98 del 2011, come convertito, nel prevedere l\u0026#8217;assoggettabilit\u0026#224; a liquidazione coatta amministrativa degli enti sottoposti a vigilanza statale, escluda l\u0026#8217;assoggettabilit\u0026#224; alla medesima procedura degli enti sottoposti a vigilanza regionale pur in identica condizione di dissesto, sarebbe detta ultima norma a violare l\u0026#8217;art. 3 Cost., e anche in merito a ci\u0026#242; questa Corte dovrebbe procedere ad autorimessione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa difesa del CORAP reputa che, qualora si negasse la sottoposizione a liquidazione coatta amministrativa dell\u0026#8217;ente pubblico economico soggetto a vigilanza regionale, si determinerebbe un \u0026#171;paradosso giuridico\u0026#187;, poich\u0026#233;, attesa la non fallibilit\u0026#224; degli enti pubblici, si configurerebbe \u0026#171;un\u0026#8217;impresa che opera sul mercato, ma \u0026#232; sottratta ad ogni procedura concorsuale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSolo nell\u0026#8217;alveo di una procedura concorsuale potrebbe invece trovare attuazione la par condicio creditorum, e per l\u0026#8217;effetto \u0026#171;i soggetti deboli \u0026#8211; in primis, i lavoratori dell\u0026#8217;ente dissestato \u0026#8211;, che non sarebbero tutelati adeguatamente da una liquidazione di tipo civilistico, possono essere soddisfatti con il rango privilegiato che dev\u0026#8217;essere loro riconosciuto nella formazione dello stato passivo\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn via di estremo subordine, la difesa del CORAP chiede che la declaratoria di illegittimit\u0026#224; costituzionale non attinga tutte le disposizioni introdotte dall\u0026#8217;art. l della legge reg. Calabria n. 47 del 2019, ma soltanto quelle cui sono state rivolte censure specifiche.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eOsserva invero il Consorzio che la caducazione dell\u0026#8217;intera procedura di liquidazione coatta amministrativa \u0026#8211; nell\u0026#8217;ambito della quale si \u0026#232; svolto un lungo periodo di esercizio provvisorio \u0026#8211; produrrebbe conseguenze \u0026#171;disastrose\u0026#187; sul piano economico, finanziario e sociale, e lo stesso ritorno in bonis dell\u0026#8217;ente sarebbe tale solo in senso giuridico, ma impossibile nei fatti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; In prossimit\u0026#224; dell\u0026#8217;udienza, la Regione Calabria ha depositato memoria nel giudizio di cui al reg. ric. n. 4 del 2020.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003eConsiderato in diritto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l\u0026#8217;art. l della legge della Regione Calabria 25 novembre 2019, n. 47 (Modifiche alla legge regionale 16 maggio 2013, n. 24 e principi generali per la costituzione dell\u0026#8217;Agenzia Regionale Sviluppo aree industriali), che, aggiungendo l\u0026#8217;art. 6-bis della legge della Regione Calabria 16 maggio 2013, n. 24 (Riordino enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, societ\u0026#224; e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanit\u0026#224;), ha previsto l\u0026#8217;assoggettabilit\u0026#224; del Consorzio regionale per lo sviluppo delle attivit\u0026#224; produttive (CORAP) a liquidazione coatta amministrativa (reg. ric. n. 4 del 2020).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; La medesima disposizione \u0026#232; stata censurata in via incidentale dalla Camera arbitrale per i contratti pubblici presso l\u0026#8217;Autorit\u0026#224; nazionale anticorruzione (ANAC), investita di una controversia tra il CORAP e un suo concessionario (reg. ord. n. 149 del 2020).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; In entrambi i giudizi viene evocato il parametro di cui all\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, poich\u0026#233; si ipotizza che la norma regionale abbia invaso le materie \u0026#171;giurisdizione e norme processuali\u0026#187; e \u0026#171;ordinamento civile\u0026#187;, riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.1.\u0026#8211; Nel giudizio incidentale \u0026#232; evocato anche il parametro di cui all\u0026#8217;art. 3 Cost., poich\u0026#233; la norma censurata avrebbe previsto per il dissesto del CORAP un ingiustificato trattamento speciale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; In via preliminare, occorre riunire i giudizi, perch\u0026#233; siano decisi con unica sentenza, avendo essi ad oggetto la stessa disposizione di legge regionale e avendo in comune il parametro di cui all\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., fermo che alla riunione non osta di per s\u0026#233; la differente natura \u0026#8211; principale e incidentale \u0026#8211; dei giudizi medesimi (ad esempio, sentenza n. 228 del 2016).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; Ancora in via preliminare, deve essere confermata l\u0026#8217;ordinanza dibattimentale allegata a questa sentenza, con la quale \u0026#232; stato dichiarato inammissibile l\u0026#8217;intervento spiegato da Fedele De Novellis e altri nel giudizio di cui al reg. ric. n. 4 del 2020.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.\u0026#8211; L\u0026#8217;esame di merito delle questioni sollevate nel giudizio di cui al reg. ord. n. 149 del 2020 non \u0026#232; precluso dalle eccezioni di inammissibilit\u0026#224; formulate dalle difese della Regione Calabria e del CORAP.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.1.\u0026#8211; Il rimettente ha censurato in radice la norma che consente di porre il CORAP in liquidazione coatta amministrativa, e pertanto le questioni, pur dove riferite alla norma che conferisce quel potere, anzich\u0026#233; alle disposizioni di dettaglio che ne regolano l\u0026#8217;esercizio, non tradiscono affatto la genericit\u0026#224; eccepita dalla difesa regionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.2.\u0026#8211; Circa la motivazione sulla rilevanza delle questioni medesime \u0026#8211; insufficiente ad avviso delle predette difese \u0026#8211; il rimettente ha argomentato che la concorsualit\u0026#224; della liquidazione coatta amministrativa renderebbe improseguibile, per il combinato disposto degli artt. 52 e 201 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell\u0026#8217;amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), il giudizio arbitrale volto a definire il criterio di determinazione di un debito consortile, e tale argomentazione supera il vaglio di non implausibilit\u0026#224;, che questa Corte \u0026#232; chiamata ad effettuare ai fini dell\u0026#8217;ammissibilit\u0026#224; delle questioni incidentali (ex plurimis, sentenze n. 270, n. 224 e n. 32 del 2020, n. 85 del 2017 e n. 228 del 2016; ordinanze n. 117 del 2017 e n. 47 del 2016).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.\u0026#8211; Nel merito, la questione sollevata in riferimento all\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.\u0026#8211; A norma dell\u0026#8217;art. 2, primo comma, della legge fallimentare, \u0026#171;[l]a legge determina le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa, i casi per le quali la liquidazione coatta amministrativa pu\u0026#242; essere disposta e l\u0026#8217;autorit\u0026#224; competente a disporla\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eRispetto al modello generale del fallimento, quindi, la liquidazione coatta amministrativa si configura come una procedura concorsuale di carattere speciale, la cui applicazione esige un\u0026#8217;apposita previsione di legge; in presenza della quale, tuttavia, la procedura speciale \u0026#232; anche tendenzialmente esclusiva, poich\u0026#233;, ai sensi dell\u0026#8217;art. 2, secondo comma, della legge fallimentare, \u0026#171;[l]e imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa non sono soggette al fallimento, salvo che la legge diversamente disponga\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.1.\u0026#8211; La circostanza che gli enti pubblici, quand\u0026#8217;anche esercenti attivit\u0026#224; d\u0026#8217;impresa, siano istituzionalmente esclusi dall\u0026#8217;ambito applicativo del fallimento (artt. 1, primo comma, della legge fallimentare e 2221 del codice civile) non implica quindi che essi siano automaticamente suscettibili di liquidazione coatta amministrativa, occorrendo pur sempre una norma di legge che lo preveda.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eD\u0026#8217;altronde, le determinazioni del legislatore in questa delicata materia sono caratterizzate da una discrezionalit\u0026#224; ampia, che pu\u0026#242; esplicarsi in indirizzi sistematici i pi\u0026#249; diversi, come testimonia la disciplina \u0026#8211; peraltro non ancora in vigore \u0026#8211; del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante \u0026#171;Codice della crisi d\u0026#8217;impresa e dell\u0026#8217;insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155\u0026#187;, la quale, ribadito che \u0026#171;[l]a liquidazione coatta amministrativa \u0026#232; il procedimento concorsuale amministrativo che si applica nei casi espressamente previsti dalla legge\u0026#187; (art. 293, comma 1), compie la radicale opzione di escludere l\u0026#8217;applicazione dell\u0026#8217;istituto, come regolato dal medesimo codice, per tutti gli enti pubblici (art. 294, comma 3).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.2.\u0026#8211; Da tempo, e in pi\u0026#249; occasioni, questa Corte ha evidenziato come la liquidazione coatta amministrativa si connoti per le sue finalit\u0026#224; spiccatamente pubblicistiche, che la differenziano sotto molteplici aspetti dalla procedura fallimentare (sentenze n. 363 del 1994, n. 159 del 1975 e n. 87 del 1969).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAncora di recente, dichiarando non fondate le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale sollevate a proposito dell\u0026#8217;estraneit\u0026#224; della liquidazione coatta amministrativa alla tutela indennitaria per violazione della ragionevole durata del processo, questa Corte, nella sentenza n. 12 del 2020, ha confermato che tale procedura si differenzia dal fallimento, viceversa rilevante agli effetti di quella tutela, appunto per le finalit\u0026#224; pubblicistiche che la caratterizzano, in quanto essa \u0026#171;riguarda imprese che, pur operando nell\u0026#8217;ambito del diritto privato, involgono tuttavia molteplici interessi o perch\u0026#233; attengono a particolari settori dell\u0026#8217;economia nazionale, in relazione ai quali lo Stato assume il compito della difesa del pubblico affidamento, o perch\u0026#233; si trovano in rapporto di complementariet\u0026#224;, dal punto di vista teleologico e organizzativo, con la pubblica amministrazione\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eI peculiari tratti pubblicistici della procedura liquidatoria inevitabilmente si riflettono sul piano dei rapporti esterni, e \u0026#171;[l]a tutela dei creditori di imprese sottoposte a procedura di liquidazione coatta amministrativa assume [\u0026#8230;] una connotazione doppiamente differenziata, rispetto a quella di altri creditori in sede concorsuale, in quanto gli interessi pubblici che giustificano la procedura amministrativa, per un verso, in qualche misura attenuano il rilievo del singolo diritto di credito e, per altro verso, rafforzano, per\u0026#242;, la prospettiva finale di soddisfazione del credito, come effetto riflesso del concorrente obiettivo, di mantenimento in attivit\u0026#224; del complesso produttivo dell\u0026#8217;azienda debitrice, perseguibile dalla procedura amministrativa\u0026#187; (ancora, sentenza n. 12 del 2020).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e9.\u0026#8211; Le ragioni di tutela dei creditori appaiono centrali nell\u0026#8217;impianto argomentativo della sentenza n. 25 del 2007, che costituisce un precedente assai prossimo alla fattispecie odierna. In essa si afferma, infatti, che l\u0026#8217;art. 2, primo comma, della legge fallimentare, ove stabilisce che il novero delle imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa, i casi in cui pu\u0026#242; essere disposta e l\u0026#8217;autorit\u0026#224; competente a disporla sono determinati dalla \u0026#171;legge\u0026#187;, si riferisce unicamente alla legge statale, la sola \u0026#171;idonea ad incidere [\u0026#8230;] sul regime, sostanziale e processuale, delle situazioni soggettive coinvolte nella procedura\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNello scrutinio riferito al parametro di cui all\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., tale sentenza ha giudicato irrilevante la stessa natura amministrativa della liquidazione coatta, per essere invece preminente la considerazione dei \u0026#171;rilevanti effetti sulla tutela giurisdizionale dei crediti\u0026#187;, che la procedura medesima determina.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNon vi \u0026#232; dubbio, infatti, che la sottoposizione del debitore alla procedura concorsuale di carattere speciale implichi una deroga marcata alle regole ordinarie di accertamento dei crediti e di responsabilit\u0026#224; patrimoniale, risolvendosi in una tutela differenziata del ceto creditorio, e che questa non possa essere definita in modo disomogeneo dalle singole legislazioni regionali, dovendo viceversa corrispondere all\u0026#8217;esigenza di uniformit\u0026#224; sottesa alla riserva di competenza statale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e9.1.\u0026#8211; Le difese della Regione Calabria e del CORAP assumono che il precedente di cui alla sentenza n. 25 del 2007, in quanto relativo alle gestioni liquidatorie delle Unit\u0026#224; sanitarie locali, non sia pertinente alla fattispecie oggi in esame, che viceversa riguarda enti pubblici economici, quali sono i consorzi di sviluppo industriale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn realt\u0026#224;, il menzionato precedente \u0026#232; focalizzato piuttosto sugli effetti della procedura, che sul soggetto a questa sottoposto, e infatti vi si afferma che, ai fini della questione di competenza, \u0026#171;non \u0026#232; rilevante la circostanza che la norma censurata riguardi enti (gi\u0026#224;) operanti nel settore sanitario, ma la concreta disciplina \u0026#8211; in s\u0026#233; considerata \u0026#8211; posta in essere dalla norma\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa qualificazione di enti pubblici economici attribuita ai consorzi di sviluppo industriale dall\u0026#8217;art. 2, comma 1, della legge della Regione Calabria 24 dicembre 2001, n. 38 (Nuovo regime giuridico dei Consorzi per le Aree, i Nuclei e le Zone di Sviluppo Industriale) \u0026#8211; peraltro in sintonia con la trasformazione privatistica di tali enti gi\u0026#224; operata in linea generale dall\u0026#8217;art. 36, comma 4, della legge 5 ottobre 1991, n. 317 (Interventi per l\u0026#8217;innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese) \u0026#8211; non interferisce, quindi, di per s\u0026#233;, con le forme e le modalit\u0026#224; della tutela giurisdizionale dei crediti sorti nei loro confronti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSul medesimo piano \u0026#232; egualmente irrilevante che i consorzi di sviluppo industriale siano enti strumentali della Regione e sottoposti alla vigilanza di questa (art. 2, comma 2, della legge reg. Calabria n. 38 del 2001), poich\u0026#233; il doveroso controllo regionale, peraltro concentrato \u0026#171;sui piani economici e finanziari dei consorzi\u0026#187; (art. 36, comma 4, della legge n. 317 del 1991), costituisce semmai una ragione di pi\u0026#249; forte affidamento dei creditori circa la finale solvibilit\u0026#224; dell\u0026#8217;ente vigilato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e9.2.\u0026#8211; Neppure persuade la tesi difensiva della Regione Calabria, secondo la quale il pi\u0026#249; volte menzionato precedente di cui alla sentenza n. 25 del 2007 sarebbe divenuto ormai inattuale per la sopravvenienza dell\u0026#8217;art. 15 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInvero, questa disposizione concerne esclusivamente gli enti sottoposti alla vigilanza dello Stato, per i quali essa prevede \u0026#8211; laddove la situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell\u0026#8217;ente raggiunga un livello di criticit\u0026#224; tale da non potere assicurare la sostenibilit\u0026#224; e l\u0026#8217;assolvimento delle funzioni indispensabili, ovvero qualora l\u0026#8217;ente stesso non possa fare fronte ai debiti liquidi ed esigibili nei confronti dei terzi \u0026#8211; la sottoposizione a liquidazione coatta amministrativa con decreto del Ministro vigilante, di concerto con il Ministro dell\u0026#8217;economia e delle finanze.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCon ogni evidenza, si tratta di una disposizione riferita a una categoria soggettivamente qualificata, cui non appartengono gli enti sottoposti alla vigilanza regionale, n\u0026#233;, quindi, i consorzi di sviluppo industriale, e, tra questi, il CORAP, ente di accorpamento dei consorzi operanti nelle Province calabresi (art. 5 della legge reg. Calabria n. 24 del 2013).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e9.3.\u0026#8211; La difesa del CORAP lamenta che il quadro normativo cos\u0026#236; ricostruito impedisce alla Regione Calabria di regolare in termini concorsuali il dissesto di un proprio ente strumentale, ci\u0026#242; che sarebbe lesivo dell\u0026#8217;autonomia regionale, e finanche irragionevole, atteso che per gli enti a vigilanza regionale possono darsi le medesime situazioni di dissesto indicate per gli enti a vigilanza statale dall\u0026#8217;art. 15 del d.l. n. 98 del 2011, come convertito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;argomento non convince, in quanto l\u0026#8217;eventuale analogia delle condizioni di dissesto degli enti strumentali non \u0026#232; di per s\u0026#233; sufficiente a investire ogni singola Regione del potere di definire proprie e autonome forme di risoluzione, le quali, viceversa, appunto per le ricadute immediate sulla tutela giurisdizionale dei diritti dei creditori, non possono che essere omogenee a livello nazionale, come emerge dalla ratio \u0026#8211; ancora attuale \u0026#8211; della sentenza n. 25 del 2007.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e9.4.\u0026#8211; Le ragioni prima esposte circa la riconducibilit\u0026#224; della previsione di strumenti concorsuali finalizzati alla liquidazione di enti pubblici economici alla competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile, giurisdizione e norme processuali escludono che possa essere accolta la richiesta, formulata dalla difesa del CORAP, di autorimessione della questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 2 della legge fallimentare, ove interpretato nel senso che la legge abilitata a dettare una simile disciplina sia solo quella statale, come anche l\u0026#8217;analoga istanza, proposta dalla stessa difesa, con riferimento ai limiti soggettivi di applicazione della procedura liquidatoria di cui all\u0026#8217;art. 15 del d.l. n. 98 del 2011, come convertito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTuttavia, questa Corte non pu\u0026#242; esimersi dal segnalare che l\u0026#8217;odierno assetto normativo appare carente di una disciplina uniforme di fonte statale idonea a consentire la risoluzione delle crisi di solvibilit\u0026#224; degli enti strumentali vigilati dalle Regioni, e, tra questi, dei consorzi di sviluppo industriale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;opzione per l\u0026#8217;impiego in casi siffatti della procedura di liquidazione coatta amministrativa \u0026#8211; opzione non isolata nel contesto della legislazione regionale, come rilevato dalle difese della Regione Calabria e del CORAP \u0026#8211; evidenzia la necessit\u0026#224; di un intervento regolativo dello Stato, che, tenuta ferma l\u0026#8217;omogeneit\u0026#224; di una disciplina pur sempre incidente sull\u0026#8217;ordinamento civile e processuale, permetta tuttavia alle Regioni di fronteggiare situazioni critiche di notevole impatto sulle comunit\u0026#224; territoriali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e10.\u0026#8211; In definitiva, va dichiarata l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. l della legge reg. Calabria n. 47 del 2019, introduttivo dell\u0026#8217;art. 6-bis della legge reg. Calabria n. 24 del 2013, per violazione dell\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e10.1.\u0026#8211; La questione sollevata in riferimento all\u0026#8217;art. 3 Cost. resta assorbita.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eriuniti i giudizi,\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003edichiara l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. l della legge della Regione Calabria 25 novembre 2019, n. 47 (Modifiche alla legge regionale 16 maggio 2013, n. 24 e principi generali per la costituzione dell\u0026#8217;Agenzia Regionale Sviluppo aree industriali), introduttivo dell\u0026#8217;art. 6-bis della legge della Regione Calabria 16 maggio 2013, n. 24 (Riordino enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, societ\u0026#224; e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanit\u0026#224;).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 gennaio 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiancarlo CORAGGIO, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eStefano PETITTI, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 17 febbraio 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eAllegato:\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eOrdinanza letta all\u0027udienza del 26 gennaio 2021\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eORDINANZA\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\u003cem\u003eVisti\u003c/em\u003e gli atti relativi al giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0027art. l della legge della Regione Calabria 25 novembre 2019, n. 47 (Modifiche alla legge regionale 16 maggio 2013, n. 24 e principi generali per la costituzione dell\u0027Agenzia Regionale Sviluppo aree industriali), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso depositato il 28 gennaio 2020 (reg. ric. n. 4 del 2020).\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\u003cem\u003eRilevato\u003c/em\u003e che nel giudizio, sono intervenuti, ad adiuvandum, con atto depositato il 28 febbraio 2020, Fedele De Novellis, Maria Pisani e Cosimo Pisani, nella qualit\u0026#224; di creditori del Consorzio regionale per lo sviluppo delle attivit\u0026#224; produttive (CORAP), ente del quale la norma impugnata prevede l\u0027assoggettabilit\u0026#224; a liquidazione coatta amministrativa.\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\u003cem\u003eConsiderato\u003c/em\u003e che, secondo il costante orientamento di questa Corte, il giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale in via principale si svolge esclusivamente tra soggetti titolari di potest\u0026#224; legislativa e non ammette l\u0027intervento di soggetti che ne siano privi, fermi restando per costoro, ove ne ricorrano i presupposti, gli altri mezzi di tutela giurisdizionale eventualmente esperibili (ex plurimis, sentenze n. 3 del 2021 con allegata ordinanza letta all\u0027udienza del 2 dicembre 2020, n. 134 del 2020, n. 140 del 2018, n. 5 del 2018 con allegata ordinanza letta all\u0027udienza del 21 novembre 2017, n. 170 del 2017 e n. 228 del 2016 con allegata ordinanza letta all\u0027udienza del 20 settembre 2016; ordinanza n. 213 del 2019);\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eche tale orientamento va tenuto fermo anche dopo le modifiche delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, apportate con la delibera di questa Corte 8 gennaio 2020 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2020), non incidendo esse sui requisiti di ammissibilit\u0026#224; degli interventi nei giudizi in via principale (sentenza n. 56 del 2020 con allegata ordinanza letta all\u0027udienza del 25 febbraio 2020);\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eche l\u0027intervento va pertanto dichiarato inammissibile.\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e inammissibile l\u0027intervento spiegato da Fedele De Novellis, Maria Pisani e Cosimo Pisani nel giudizio promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con l\u0027indicato ricorso r.r. n. 4 del 2020.\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Giancarlo Coraggio\u003c/p\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Consorzi - Norme della Regione Calabria - Modifiche alla legge regionale n. 24 del 2013 [Riordino enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, societ\u0026#224; e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanit\u0026#224;] - Previsione dell\u0027assoggettabilit\u0026#224; a liquidazione coatta amministrativa del Consorzio regionale per lo sviluppo delle attivit\u0026#224; produttive [CORAP] - Disciplina della procedura concorsuale.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"43464","titoletto":"Thema decidendum - Giudizi in via principale e in via incidentale - Identità delle norme denunciate e di uno dei parametri evocati - Riunione di giudizi.","testo":"Occorre riunire i giudizi, perché siano decisi con unica sentenza, quando essi ad oggetto la stessa disposizione e avendo in comune lo stesso parametro, fermo restando che alla riunione non osta di per sé la differente natura - principale e incidentale - dei giudizi medesimi. (\u003cem\u003ePrecedente citato: sentenza n. 228 del 2016\u003c/em\u003e).","numero_massima_successivo":"43465","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"43465","titoletto":"Prospettazione della questione incidentale - Censura di norma attributiva del potere, anziché delle disposizioni che ne regolano l\u0027esercizio - Ammissibilità delle censure - Rigetto di eccezione preliminare.","testo":"Nel giudizio di legittimità costituzionale dell\u0027art. 1 della legge reg. Calabria n. 47 del 2019, non è accolta l\u0027eccezione d\u0027inammissibilità, per genericità delle censure. Il rimettente ha censurato in radice la norma che consente di porre il CORAP in liquidazione coatta amministrativa, e pertanto le questioni, pur dove riferite alla norma che conferisce quel potere, anziché alle disposizioni di dettaglio che ne regolano l\u0027esercizio, non tradiscono affatto la genericità eccepita.","numero_massima_successivo":"43466","numero_massima_precedente":"43464","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione Calabria","data_legge":"25/11/2019","data_nir":"2019-11-25","numero":"47","articolo":"1","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"43466","titoletto":"Prospettazione della questione incidentale - Argomentazione non implausibile sulla rilevanza - Ammissibilità delle censure - Rigetto di eccezione preliminare.","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eNel giudizio di legittimità costituzionale dell\u0027art. 1 della legge reg. Calabria n. 47 del 2019, non è accolta l\u0027eccezione d\u0027inammissibilità, per insufficiente motivazione sulla rilevanza. L\u0027argomentazione del rimettente supera il vaglio di non implausibilità che la Corte costituzionale è chiamata ad effettuare ai fini dell\u0027ammissibilità delle questioni incidentali. (\u003cem\u003ePrecedenti citati: sentenze n. 270 del 2020, n. 224 del 2020, n. 32 del 2020, n. 85 del 2017 e n. 228 del 2016; ordinanze n. 117 del 2017 e n. 47 del 2016\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"43467","numero_massima_precedente":"43465","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione Calabria","data_legge":"25/11/2019","data_nir":"2019-11-25","numero":"47","articolo":"1","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"43467","titoletto":"Thema decidendum - Richiesta di autorimessione di questione incidentale - Richiesta relativa a materia riconducibile alla competenza esclusiva dello Stato - Conseguente insussistenza dei relativi presupposti - Rigetto della richiesta.","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eNel giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell\u0027art. 1 della legge reg. Calabria n. 47 del 2019, non è accolta la richiesta di autorimessione della questione di legittimità costituzionale dell\u0027art. 2 legge fall., ove interpretato nel senso che la legge abilitata a dettare la disciplina della liquidazione coatta amministrativa sia solo quella statale, come anche l\u0027analoga istanza, con riferimento ai limiti soggettivi di applicazione della procedura liquidatoria di cui all\u0027art. 15 del d.l. n. 98 del 2011, come convertito. La previsione di strumenti concorsuali finalizzati alla liquidazione di enti pubblici economici va infatti ricondotta alla competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile, e di giurisdizione e norme processuali.\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"43468","numero_massima_precedente":"43466","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione Calabria","data_legge":"25/11/2019","data_nir":"2019-11-25","numero":"47","articolo":"1","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"introduttivo"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"43468","titoletto":"Consorzi - Norme della Regione Calabria - Prevista assoggettabilità a liquidazione coatta amministrativa del Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive (CORAP) - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di giurisdizione e norme processuali e di ordinamento civile - Illegittimità costituzionale - Necessità di intervento regolativo del legislatore statale.","testo":"È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell\u0027art. 117, secondo comma, lett. \u003cem\u003el\u003c/em\u003e), Cost., l\u0027art. 1 della legge reg. Calabria n. 47 del 2019, introduttivo dell\u0027art. 6-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e della legge reg. Calabria 16 maggio 2013, n. 24, che ha previsto l\u0027assoggettabilità del Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive (CORAP) a liquidazione coatta amministrativa. La norma regionale, impugnata dal Governo e censurata dalla Camera arbitrale per i contratti pubblici presso l\u0027Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), regolando in termini concorsuali il dissesto di ente strumentale regionale, contrasta con l\u0027art. 2 legge fall., per il quale è la legge, riferita unicamente a quella statale, a stabilire le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa, i casi in cui può essere disposta, nonché l\u0027autorità competente a disporla. L\u0027indicata procedura concorsuale, di carattere speciale, implica infatti una deroga marcata alle regole ordinarie di accertamento dei crediti e di responsabilità patrimoniale, risolvendosi in una tutela differenziata del ceto creditorio, che non può essere definita in modo disomogeneo dalle singole legislazioni regionali, dovendo viceversa corrispondere all\u0027esigenza di uniformità sottesa alla riserva di competenza statale. Tuttavia, va segnalata la carenza di una disciplina uniforme di fonte statale idonea a consentire la risoluzione delle crisi di solvibilità degli enti strumentali vigilati dalle Regioni, e, tra questi, dei consorzi di sviluppo industriale. Si evidenzia pertanto la necessità di un intervento regolativo dello Stato, che, tenuta ferma l\u0027omogeneità suddetta, permetta alle Regioni di fronteggiare situazioni critiche di notevole impatto sulle comunità territoriali. (\u003cem\u003ePrecedenti citati: sentenze n. 12 del 2020, n. 25 del 2007, n. 363 del 1994, n. 159 del 1975 e n. 87 del 1969\u003c/em\u003e).","numero_massima_successivo":"43469","numero_massima_precedente":"43467","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione Calabria","data_legge":"25/11/2019","data_nir":"2019-11-25","numero":"47","articolo":"1","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"introduttivo"},{"denominazione_legge":"legge della Regione Calabria","data_legge":"16/05/2013","data_nir":"2013-05-16","numero":"24","articolo":"6","specificazione_articolo":"bis","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"lett. l)","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"43469","titoletto":"Thema decidendum - Accoglimento della questione di legittimità costituzionale per uno dei parametri evocati - Assorbimento della residua questione.","testo":"Accolta, per violazione dell\u0027art. 117, secondo comma, lett. \u003cem\u003el\u003c/em\u003e), Cost., la questione di legittimità costituzionale dell\u0027art. 1 della legge reg. Calabria n. 47 del 2019, resta assorbita la questione sollevata in riferimento all\u0027art. 3 Cost.","numero_massima_precedente":"43468","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione Calabria","data_legge":"25/11/2019","data_nir":"2019-11-25","numero":"47","articolo":"1","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"introduttivo"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"39366","autore":"","titolo":"Nota a Corte cost., sent. 22/2021","descrizione":"Nota di richiami","titolo_rivista":"Il Foro italiano","anno_rivista":"2021","numero_rivista":"4","parte_rivista":"I","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"1142","note_abstract":"","collocazione":"C.5 - A.182/1","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}" ] ] |
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