HTTP Client
1
Total requests
0
HTTP errors
Clients
http_client 1
Requests
| POST | https://ws.cortecostituzionale.it/servizisito/rest/decisioni/schedaDecisione/ECLI:IT:COST:1965:58 | |
|---|---|---|
| Request options | [ "auth_basic" => [ "corteservizisito" "corteservizisito,2021+1" ] ] |
|
| Response |
200
[ "info" => [ "header_size" => 196 "request_size" => 337 "total_time" => 0.534081 "namelookup_time" => 0.000327 "connect_time" => 0.003602 "pretransfer_time" => 0.103747 "size_download" => 46277.0 "speed_download" => 86647.0 "starttransfer_time" => 0.508813 "primary_ip" => "213.82.143.235" "primary_port" => 443 "local_ip" => "172.16.57.151" "local_port" => 39950 "http_version" => 2 "protocol" => 2 "scheme" => "HTTPS" "appconnect_time_us" => 103493 "connect_time_us" => 3602 "namelookup_time_us" => 327 "pretransfer_time_us" => 103747 "starttransfer_time_us" => 508813 "total_time_us" => 534081 "effective_method" => "POST" "capath" => "/etc/ssl/certs" "cainfo" => "/etc/ssl/certs/ca-certificates.crt" "start_time" => 1770493502.8152 "original_url" => "https://ws.cortecostituzionale.it/servizisito/rest/decisioni/schedaDecisione/ECLI:IT:COST:1965:58" "pause_handler" => Closure(float $duration) {#1062 : "Symfony\Component\HttpClient\Response\CurlResponse" : { : CurlHandle {#1014 …} : Symfony\Component\HttpClient\Internal\CurlClientState {#1044 …} : -9223372036854775808 } } "debug" => """ * Trying 213.82.143.235:443...\n * Connected to ws.cortecostituzionale.it (213.82.143.235) port 443 (#0)\n * ALPN: offers h2,http/1.1\n * CAfile: /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt\n * CApath: /etc/ssl/certs\n * SSL connection using TLSv1.2 / ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256\n * ALPN: server did not agree on a protocol. Uses default.\n * Server certificate:\n * subject: C=IT; ST=Roma; O=Corte Costituzionale; CN=*.cortecostituzionale.it\n * start date: Dec 4 00:00:00 2025 GMT\n * expire date: Jan 4 23:59:59 2027 GMT\n * subjectAltName: host "ws.cortecostituzionale.it" matched cert's "*.cortecostituzionale.it"\n * issuer: C=IT; ST=Roma; L=Pomezia; O=TI Trust Technologies S.R.L.; CN=TI Trust Technologies OV CA\n * SSL certificate verify ok.\n * using HTTP/1.x\n > POST /servizisito/rest/decisioni/schedaDecisione/ECLI:IT:COST:1965:58 HTTP/1.1\r\n Host: ws.cortecostituzionale.it\r\n Accept: */*\r\n Authorization: Basic Y29ydGVzZXJ2aXppc2l0bzpjb3J0ZXNlcnZpemlzaXRvLDIwMjErMQ==\r\n User-Agent: Symfony HttpClient (Curl)\r\n Accept-Encoding: gzip\r\n Content-Length: 0\r\n Content-Type: application/x-www-form-urlencoded\r\n \r\n < HTTP/1.1 200 \r\n < Cache-Control: no-cache\r\n < Pragma: no-cache\r\n < Content-Encoding: UTF-8\r\n < Content-Type: application/json;charset=UTF-8\r\n < Transfer-Encoding: chunked\r\n < Date: Sat, 07 Feb 2026 19:45:03 GMT\r\n < \r\n """ ] "response_headers" => [ "HTTP/1.1 200 " "Cache-Control: no-cache" "Pragma: no-cache" "Content-Encoding: UTF-8" "Content-Type: application/json;charset=UTF-8" "Transfer-Encoding: chunked" "Date: Sat, 07 Feb 2026 19:45:03 GMT" ] "response_content" => [ "{"dtoPronuncia":{"anno":"1965","numero":"58","tipo_decisione":"S","descrizione_decisione":"Sentenza","descriz_tipo_giu":"GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE","presidente_dec":"AMBROSINI","redattore":"","relatore":"CASTELLI AVOLIO","tipo_fissaz_dec":"Udienza Pubblica","data_fissaz_dec":"12/05/1965","data_decisione":"22/06/1965","data_deposito":"06/07/1965","num_gazz_uff":"0","norme":"","atti_registro":"","sommario":"\u003cP id\u003d\"S\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"SC1\"\u003e N. 58 \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"SC2\"\u003e SENTENZA 22 GIUGNO 1965 \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"SC3\"\u003e Deposito in cancelleria: 6 luglio 1965. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"SC4\"\u003e Pubblicazione in \"Gazzetta Ufficiale\" n. 171 del 10 luglio 1965. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"SC5\"\u003e Pres. AMBROSINI - Rel. CASTELLI AVOLIO \u003c/P\u003e","sommario_tc":"","membri":"\u003cP id\u003d\"ME\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP id\u003d\"MEA3\"\u003e LA CORTE COSTITUZIONALE \u003c/P\u003e\r\n\u003cP id\u003d\"MEE\"\u003e composta dai signori: Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente - Prof. \r\n GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. NICOLA \r\n JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. \r\n ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. \r\n MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - \r\n Dott. GIUSEPPE VERZ\u0026#204; - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. \r\n FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Giudici, \u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP id\u003d\"I\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003e ha pronunciato la seguente \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IA2\"\u003e SENTENZA \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e nel giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale del R.D.L. 21 febbraio \r\n 1938, n. 246, e successive modificazioni, e dell\u0027art. 36 della legge 7 \r\n gennaio 1929, n. 4, promosso con ordinanza emessa il 1 luglio 1963 dal \r\n Tribunale di Ascoli Piceno nel procedimento penale a carico di \r\n Talamonti Luigi, iscritta al n. 164 del Registro ordinanze 1964 e \r\n pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 269 del 31 \r\n ottobre 1964. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e Visto l\u0027atto di intervento del Presidente del Consiglio dei \r\n Ministri; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e udita nell\u0027udienza pubblica del 12 maggio 1965 la relazione del \r\n Giudice Giuseppe Castelli Avolio; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e udito il sostituto avvocato generale dello Stato Francesco Agr\u0026#242;, \r\n per il Presidente del Consiglio dei Ministri. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e \u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e Ritenuto in fatto: \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e 1. - Nel corso del dibattimento dinanzi al Tribunale di Ascoli \r\n Piceno celebratosi il 1 luglio 1963 nel processo a carico di Talamonti \r\n Luigi, imputato del reato di cui agli artt. 1, 2 e 19 del D. L. \r\n 21 febbraio 1938, n. 246, per avere detenuto un apparecchio \r\n radioricevente senza pagare il relativo canone di abbonamento, il P. \r\n M. eccep\u0026#236; la illegittimit\u0026#224; costituzionale degli artt. 1 e segg. del \r\n citato D. L. per contrasto con gli artt. 3 e 43 della Costituzione, e \r\n degli artt. 1 e segg. del D. L. 25 marzo 1923, n. 796, in relazione \r\n all\u0027art. 36 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, sulla repressione delle \r\n violazioni delle leggi fiscali, per contrasto con l\u0027art. 102 della \r\n Costituzione. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Il Tribunale, con ordinanza emessa all\u0027udienza recante il solo \r\n dispositivo, faceva espresso riferimento alle questioni sollevate dal \r\n P. M. in relazione, esclusivamente, agli artt. 43 e 102 della \r\n Costituzione, ed ordinava la trasmissione degli atti a questa Corte. La \r\n motivazione dell\u0027ordinanza veniva poi depositata nella cancelleria del \r\n Tribunale il 26 ottobre successivo. Si legge nella detta motivazione \r\n che, pur dovendosi ammettere, in base alla giurisprudenza della Corte \r\n costituzionale, essere conforme all\u0027art. 43 della Costituzione la \r\n \"socializzazione\" del servizio radio- televisivo, la natura fiscale del \r\n canone a carico degli utenti trarrebbe la sua giustificazione solo \r\n dalla pubblica gestione del servizio. Contrasterebbe perci\u0026#242; col detto \r\n precetto costituzionale la concessione del servizio ad una societ\u0026#224; \r\n privata, quale \u0026#232; pacifico sia la R. A. I., onde sarebbe \r\n incostituzionale \"tutta la disciplina giuridica eretta sul presupposto \r\n di quella concessione\", come testualmente si esprime l\u0027ordinanza. \r\n Infatti - osserva ancora il Tribunale - l\u0027art. 43 della Costituzione \r\n conterrebbe una elencazione tassativa delle forme di gestione delle \r\n imprese riferentisi a pubblici servizi, e porrebbe un sistema inteso \r\n \"ad evitare la privatizzazione di servizi pubblici\", il che si \r\n desumerebbe anche in base ai lavori preparatori, dai quali risulterebbe \r\n che un emendamento tendente ad eliminare dai possibili destinatari \r\n della titolarit\u0026#224; dei servizi pubblici nazionalizzati \"le comunit\u0026#224; di \r\n lavoratori o di utenti\" venne respinto appunto in considerazione dei \r\n caratteri di tali unioni, \"similari\" a quelli degli Enti pubblici. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Rileva poi l\u0027ordinanza che la giurisdizione penale dell\u0027Intendente \r\n di finanza stabilita dall\u0027art. 36 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, \r\n sarebbe in contrasto con il divieto di istituire giudici speciali, \r\n sancito dall\u0027art. 102 della Costituzione, e urterebbe altres\u0026#236; contro \r\n il principio della separazione dei poteri, ed instaurerebbe una \r\n disciplina di carattere eccezionale, con evidente e grave pregiudizio \r\n per l\u0027ordinamento dello Stato e per la tutela degli elementari diritti \r\n del cittadino. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e L\u0027ordinanza, nella sola motivazione, fu notificata al Presidente \r\n del Consiglio dei Ministri il 29 ottobre 1963, comunicata ai Presidenti \r\n dei due rami del Parlamento, e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del \r\n 16 novembre 1963, n. 299. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e 2. - Si costitu\u0026#236; dinanzi a questa Corte il Presidente del \r\n Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall\u0027Avvocatura generale \r\n dello Stato, che deposit\u0026#242; le proprie deduzioni il 30 novembre 1963. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e L\u0027Avvocatura, dopo avere ricordato che gi\u0026#224; il Tribunale di Ascoli \r\n Piceno, con ordinanza del 10 ottobre 1962, aveva sollevato altre \r\n questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale nello stesso procedimento a \r\n carico del Talamonti, risolte negativamente dalla Corte costituzionale \r\n con la sentenza n. 81 del 1963, osserv\u0026#242; che l\u0027oggetto della prima \r\n delle nuove questioni non era sufficientemente identificato nell\u0027atto \r\n di rinvio notificato al Presidente del Consiglio, che non indicava le \r\n norme la cui legittimit\u0026#224; costituzionale era contestata, e, inoltre, il \r\n detto atto risultava privo del dispositivo. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e In particolare, circa la identificazione dell\u0027oggetto di questa \r\n prima questione, l\u0027Avvocatura osservava che, dovendosi senz\u0027altro \r\n escludere la convenzione 26 gennaio 1962 per il suo carattere \r\n evidentemente amministrativo, presupposto della disciplina giuridica \r\n delle radiotelecomunicazioni potrebbe pensarsi essere l\u0027art. 168, n. 5, \r\n del Codice postale, sul quale peraltro gi\u0026#224; si era pronunciata la Corte \r\n costituzionale con la sentenza n. 59 del 1960, escludendone la \r\n illegittimit\u0026#224;. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Proseguendo nelle proprie deduzioni, l\u0027Avvocatura osservava che, \r\n comunque, l\u0027art. 43 della Costituzione riguarda soltanto la \r\n possibilit\u0026#224; di attribuzione allo Stato, a enti pubblici o a comunit\u0026#224; \r\n di lavoratori o di utenti della \"titolarit\u0026#224;\" delle imprese relative ai \r\n servizi pubblici essenziali, ma non si estende alla gestione, in \r\n concreto, delle imprese stesse, e non esclude, quindi, la possibilit\u0026#224; \r\n di darle in concessione a privati; il che, del resto, sarebbe uno dei \r\n modi normali di esercizio dei servizi pubblici. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e La natura fiscale dell\u0027obbligazione relativa alla tassa di \r\n abbonamento si giustificherebbe poi anche in regime di concessione, \r\n come conseguenza della natura giuspubblicistica del rapporto tra la \r\n R.A.I. ed i radioutenti, cos\u0026#236; come del resto espressamente ebbe a \r\n riconoscere la Corte costituzionale con la citata sentenza n. 81 del \r\n 1963. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e 3. - Quanto alla seconda questione, osservava l\u0027Avvocatura che la \r\n giurisdizione penale attribuita all\u0027Intendente di finanza ai sensi \r\n degli artt. 21, 36 e segg. della legge n. 4 del 1929 era preesistente \r\n all\u0027entrata in vigore della Costituzione. In base alla giurisprudenza \r\n della Corte costituzionale sarebbe indubitabile che il termine \r\n quinquennale fissato dalla VI disposizione transitoria della Carta \r\n costituzionale, per la revisione delle giurisdizioni speciali, non ha \r\n carattere perentorio e, di conseguenza, non pu\u0026#242; ritenersi \r\n incostituzionale la sopravvivenza delle giurisdizioni speciali, anche \r\n se non sottoposte a revisione nel suddetto termine. Tali principi \r\n sarebbero ovviamente applicabili anche alla giurisdizione speciale in \r\n esame. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Pertanto l\u0027Avvocatura concludeva chiedendo che la Corte dichiarasse \r\n infondate le questioni sollevate con l\u0027ordinanza di rinvio, sempre che \r\n avesse ritenuto ammissibile, per la forma, la proposizione del proposto \r\n giudizio incidentale. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e 4. - Con memoria depositata il 30 aprile 1964 l\u0027Avvocatura \r\n riproponeva le tesi gi\u0026#224; prospettate nelle deduzioni, ponendo \r\n particolarmente in luce, quanto alla denunciata violazione dell\u0027art. 43 \r\n della Costituzione, che la ragione per cui il Costituente ha previsto \r\n la possibilit\u0026#224; di attribuire allo Stato la titolarit\u0026#224; esclusiva delle \r\n imprese contemplate nella citata norma \u0026#232; quella di assicurare il \r\n soddisfacimento degli interessi generali che si riconnettono alla \r\n gestione stessa. Non vi \u0026#232; dubbio - sosteneva nella memoria \r\n l\u0027Avvocatura - che tale scopo pu\u0026#242; essere raggiunto tanto attraverso la \r\n gestione diretta, che attraverso l\u0027esercizio in concessione, che si \r\n effettua necessariamente sotto l\u0027alta direzione e la vigilanza dello \r\n Stato. Pertanto la scelta fra i due modi di gestione non potrebbe non \r\n essere affidata alla discrezionalit\u0026#224; degli organi dello Stato. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Ove si opinasse diversamente - proseguiva l\u0027Avvocatura -si cadrebbe \r\n in una irrimediabile contraddizione. Perch\u0026#233; alla titolarit\u0026#224; delle \r\n imprese di preminente interesse nazionale, assicurata allo Stato \r\n dall\u0027art. 43 della Costituzione, inerisce la pi\u0026#249; ampia libert\u0026#224; in \r\n ordine alla relativa gestione: libert\u0026#224;, con la quale sarebbe \r\n ovviamente incompatibile ogni imposizione tassativa di un determinato \r\n tipo di gestione. Sarebbe pertanto ingiustificabile il contrasto, che \r\n altrimenti verrebbe a crearsi, fra il sistema secondo cui lo Stato pu\u0026#242; \r\n affidare in concessione le imprese, in genere, delle quali \u0026#232; titolare, \r\n e quello delineato nell\u0027ordinanza di rinvio, secondo cui questa \r\n potest\u0026#224; dovrebbe negarsi per le sole imprese dell\u0027art. 43 della \r\n Costituzione. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e L\u0027Avvocatura segnalava infine, che la questione sollevata \r\n apparirebbe irrilevante ai fini del giudizio principale, in quanto \r\n l\u0027obbligo della corresponsione della \"tassa\" per la detenzione degli \r\n apparecchi radioriceventi, cui \u0026#232; connessa una sanzione penale, \r\n sussiste sia nel caso che il servizio venga esercitato direttamente, \r\n sia nel caso che esso venga affidato in concessione. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e 5. - Con ordinanza del 4 giugno 1964 la Corte costituzionale \r\n rilevava quanto innanzi si \u0026#232; detto: che cio\u0026#232; l\u0027ordinanza di rinvio \r\n era stata pubblicata mediante lettura in pubblica udienza, ma senza la \r\n motivazione, redatta e depositata successivamente, e che l\u0027ordinanza \r\n stessa, anzich\u0026#233; essere notificata nella sua interezza, ai sensi e per \r\n gli effetti dell\u0027art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, lo era stata \r\n soltanto nella parte motiva, omettendosene il dispositivo. Osservava \r\n quindi la Corte che si imponeva la rinnovazione della notifica in modo \r\n integrale, in applicazione del richiamato art. 23 e dell\u0027art. 2 delle \r\n Norme integrative, ed ordinava, a tal fine, la restituzione degli atti \r\n al giudice a quo. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e A tanto adempiuto con notifica del 4 agosto 1964, pubblicata \r\n nuovamente l\u0027ordinanza del Tribunale nel suo testo integrale nella \r\n Gazzetta Ufficiale del 31 ottobre 1964, n. 269, gli atti della causa \r\n sono stati nuovamente trasmessi alla Corte e l\u0027Avvocatura dello Stato, \r\n con breve memoria depositata nella cancelleria il 21 agosto 1964, si \u0026#232; \r\n richiamata alle deduzioni gi\u0026#224; svolte con i precedenti scritti \r\n difensivi, insistendo nelle conclusioni gi\u0026#224; a suo tempo formulate. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e \u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e Considerato in diritto: \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e 1. - \u0026#200; da premettere che essendosi provveduto alla notificazione e \r\n alla pubblicazione dell\u0027ordinanza di rinvio nella sua interezza, cio\u0026#232; \r\n nella motivazione e nel dispositivo, la incertezza gi\u0026#224; lamentata \r\n dall\u0027Avvocatura dello Stato circa la identificazione dell\u0027oggetto del \r\n giudizio risulta eliminata. Sostanzialmente, con la rinnovazione della \r\n notifica, \u0026#232; stato portato a conoscenza del Presidente del Consiglio \r\n dei Ministri l\u0027esplicito riferimento contenuto nell\u0027ordinanza emessa \r\n dal Tribunale alle questioni che erano state sollevate dal Pubblico \r\n Ministero nel corso del giudizio. Giudicata infatti non fondata la \r\n questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0027art. 19 del D. L. 21 \r\n febbraio 1938, n. 246, in relazione all\u0027art. 3 della Costituzione, il \r\n Tribunale ritenne invece fondate le altre questioni proposte dal P. M., \r\n e cio\u0026#232; quelle che concernono le disposizioni dell\u0027art. 1 e seguenti \r\n dello stesso D. L. 21 febbraio 1938, non pi\u0026#249; in riferimento all\u0027art. \r\n 3, ma all\u0027art. 43 della Costituzione, e dell\u0027art. 36 della legge 7 \r\n gennaio 1929, n. 4, in relazione agli artt. 1 e seguenti del D. L. 25 \r\n marzo 1923, n. 796, e in riferimento all\u0027art. 102 della Costituzione. \r\n Pu\u0026#242; cos\u0026#236; ammettersi che si sia chiaramente raggiunta la \r\n identificazione dell\u0027oggetto del giudizio: precisamente, con la prima \r\n questione si assume in contrasto con l\u0027art. 43 della Costituzione \r\n l\u0027affidamento del servizio delle radiotelevisioni ad una societ\u0026#224; \r\n privata - la R. A. I. - invece della gestione del servizio in modo \r\n diretto da parte dello Stato o di un ente pubblico; con la seconda si \r\n assume la illegittimit\u0026#224; della permanenza della giurisdizione speciale \r\n dell\u0027Intendenza di finanza per quanto riguarda il pagamento del canone \r\n per le radioaudizioni, in contrasto col divieto posto per giurisdizioni \r\n speciali col citato art. 102. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e 2. - La denuncia di incertezza \u0026#232; stata peraltro affacciata sotto \r\n diverso aspetto, rispetto alla prima questione. L\u0027Avvocatura rileva \r\n l\u0027affermazione, contenuta nell\u0027ordinanza del Tribunale, circa la \r\n incostituzionalit\u0026#224; di \"tutta la disciplina giuridica eretta sul \r\n presupposto della concessione ad una societ\u0026#224; privata del servizio \r\n della radiotelevisione\", ed afferma che si avrebbe cos\u0026#236; una \r\n indeterminata indicazione dell\u0027oggetto di questa parte del giudizio, \r\n insufficiente rispetto a quanto prescrive l\u0027art. 23 della legge 11 \r\n marzo 1953, n. 87. Non sembra per\u0026#242; che l\u0027indicazione generica delle \r\n norme impugnate, col richiamo agli artt. 1 e seguenti del D.L. 21 \r\n febbraio 1938, n. 246, e successive modificazioni, sia tale da \r\n comportare effettiva incertezza circa l\u0027oggetto del giudizio. Se \u0026#232; \r\n vero, infatti, che l\u0027onere, di cui al menzionato art. 23, di indicare \r\n le norme che si denunciano come viziate, incombente alla parte che \r\n solleva l\u0027eccezione di incostituzionalit\u0026#224;, trova la sua \r\n giustificazione nell\u0027esigenza di delimitare in maniera chiara e precisa \r\n la materia del contendere, \u0026#232; altres\u0026#236; vero che \u0026#232; da ritenersi \r\n sufficiente, a tal fine, l\u0027indicazione anche di un intero testo \r\n legislativo, se la relativa censura di legittimit\u0026#224; sia tale da \r\n investire tutte le norme contenute nel provvedimento denunziato (v. \r\n sentenze della Corte costituzionale n. 18 del 6 luglio 1956 e n. 53 del \r\n 5 giugno 1962). Nel caso in esame, traendosi motivo dalla presunta \r\n illegittimit\u0026#224; della concessione alla R.A.I. del servizio di \r\n radiodiffusione, e dal conseguente contrasto con l\u0027art. 43 della \r\n Costituzione di tutta la legislazione \"eretta sul presupposto di quella \r\n concessione\", la censura \u0026#232; stata sollevata appunto contro gli artt. 1 \r\n e seguenti del citato D. L. 21 febbraio 1938, cio\u0026#232; contro l\u0027intero \r\n testo legislativo, in quanto concernente, in blocco, la disciplina \r\n degli abbonamenti alle radioaudizioni. Ed infatti il detto D. L. \u0026#232; \r\n costituito da una serie di norme organiche, intimamente collegate, che \r\n pongono una regolamentazione completa del settore, investendo \r\n analiticamente tutte le situazioni relative, dall\u0027imposizione \r\n dell\u0027obbligo di pagamento alla misura del canone, dalle modalit\u0026#224; del \r\n versamento alla disciplina della cessazione dell\u0027obbligo stesso, dalle \r\n esenzioni alle sanzioni per le inadempienze. Lo stretto nesso che \r\n unisce le disposizioni contenute nel denunziato D. L. d\u0026#224; ragione del \r\n loro globale deferimento alla Corte. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e 3. - L\u0027Avvocatura dello Stato ha anche lamentato la insufficienza \r\n del giudizio di rilevanza, rispetto, ancora, alla prima questione, in \r\n quanto sostiene che il Tribunale non ha, fra l\u0027altro, notato che la \r\n questione medesima non avrebbe ragion d\u0027essere ai fini del giudizio \r\n principale, giacch\u0026#233; l\u0027obbligo della corresponsione della tassa per la \r\n detenzione degli apparecchi, cui \u0026#232; connessa la sanzione penale, \r\n sussiste sia nel caso che il servizio venga svolto per concessione da \r\n una societ\u0026#224;, sia che venga esplicato da uno dei soggetti indicati \r\n nell\u0027art. 43 della Costituzione. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Senonch\u0026#233; questa osservazione dell\u0027Avvocatura circa un tal difetto \r\n della rilevanza non sembra esatta, giacch\u0026#233; la questione sollevata, \r\n come si desume dall\u0027ordinanza del Tribunale, investe, formalmente, \r\n appunto le norme che sorreggono, in concreto, l\u0027imputazione a carico \r\n del prevenuto. Sar\u0026#224; o meno fondata la questione - e ci\u0026#242; dovr\u0026#224; \r\n risultare dall\u0027esame di merito della questione stessa -, ma sembra non \r\n dubbio che, dal punto di vista del Tribunale, secondo cio\u0026#232; i termini \r\n del ragionamento che si deve porre a base dell\u0027incidente di \r\n costituzionalit\u0026#224; giusta il disposto dell\u0027art. 23 della legge n. 87 del \r\n 1953, frutto del riscontro fra la norma costituzionale, di cui si \r\n lamenta la violazione, e le norme impugnate, dovrebbe essere - \r\n s\u0027intende, in ipotesi - la immediata, concreta caduta di tutte le \r\n disposizioni riguardanti la concessione, e fra esse anche la norma \r\n penale, parte essenziale, ritenuta indispensabile in tutto il sistema, \r\n e che \u0026#232; quella che sta a base del processo contro il prevenuto, col \r\n conseguente effetto quindi, del proscioglimento del medesimo. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Le eccezioni pregiudiziali vanno pertanto respinte. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e 4. - Passando all\u0027esame del merito della prima questione, ritiene \r\n la Corte che non possa sostenersi che contrasti col disposto dell\u0027art. \r\n 43 della Costituzione l\u0027affidamento in concessione ad una societ\u0026#224; \r\n privata del servizio delle radiotelevisioni. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e La disposizione dell\u0027art. 43 \u0026#232;, com\u0027\u0026#232; noto, espressione \r\n dell\u0027evoluzione dei concetti informatori in materia di intervento dello \r\n Stato e degli enti pubblici, in genere, nel campo economico, e prevede \r\n la sostituzione della pubblica gestione alla gestione privata in quei \r\n settori che, come quelli attinenti ai tipi di imprese contemplate \r\n nell\u0027articolo stesso, maggiormente sono suscettibili di assumere \r\n importanza sotto il profilo del pubblico interesse. Lo scopo essenziale \r\n della norma, attraverso la sottrazione al privato del potere di \r\n disposizione relativo alle suddette imprese, \u0026#232; la eliminazione della \r\n eventualit\u0026#224; che il privato, col peso della propria impresa - e \r\n naturalmente si tratta di imprese della massima dimensione -, possa \r\n direttamente e profondamente influire su interi settori economici, con \r\n le conseguenze di ordine politico e sociale che a tale influenza sono \r\n connesse. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e La facolt\u0026#224; concessa al legislatore di riservare direttamente o \r\n trasferire allo Stato, agli enti pubblici o alle collettivit\u0026#224; di \r\n utenti o lavoratori le imprese nell\u0027art. 43 indicate, rispecchia la \r\n preoccupazione del Costituente di garantire uno strumento idoneo a \r\n porre le attivit\u0026#224; economiche in parola sotto il controllo dello Stato \r\n o di enti pubblici allo scopo di evitare quegli inconvenienti e di \r\n ottenere i risultati di carattere economico e sociale che lo Stato \r\n democratico si prefigge. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Ma \u0026#232; evidente che l\u0027esigenza cui fa riscontro la norma \r\n costituzionale in esame potr\u0026#224; ritenersi rispettata ogni volta che con \r\n apposite disposizioni, il conseguimento di tali risultati venga \r\n assicurato. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e La concessione amministrativa consente il raggiungimento di fini di \r\n interesse generale collegati all\u0027esercizio dei servizi pubblici, \r\n attraverso un\u0027attivit\u0026#224; svolta da un privato e non direttamente dallo \r\n Stato o dall\u0027ente pubblico titolare del servizio, in vista del fatto \r\n che la gestione in concessione pu\u0026#242; presentarsi, in alcuni casi, pi\u0026#249; \r\n favorevole, in quanto permette una maggiore snellezza nell\u0027espletamento \r\n del servizio, libera lo Stato o l\u0027ente pubblico dall\u0027onere \r\n dell\u0027esercizio, e ci\u0026#242; specialmente quando trattisi di attivit\u0026#224; \r\n tecnicamente complesse, che richiedano forti spese di impianto e \r\n notevole impegno di gestione. Ond\u0027\u0026#232; che la concessione risponde, in \r\n tali casi, alla sostanziale esigenza di potere ottenere servizi \r\n migliori e pi\u0026#249; efficienti con minore impegno per l\u0027ente concedente. In \r\n definitiva, soddisfa ad una esigenza di utilit\u0026#224; economico-sociale che \r\n coincide con quella che informa l\u0027art. 43 della Costituzione. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e D\u0027altra parte \u0026#232; evidente, che, qualora il Costituente, che \r\n ovviamente era a conoscenza del tradizionale istituto della \r\n concessione, ne avesse voluto escludere l\u0027applicazione riguardo ai \r\n servizi pubblicizzati a norma dell\u0027art. 43, avrebbe espresso tale \r\n volont\u0026#224; attraverso una norma specifica, mentre il silenzio serbato al \r\n riguardo pu\u0026#242; bene essere interpretato come ammissione della \r\n possibilit\u0026#224; del sistema anche ai fini specifici della attuazione del \r\n precetto costituzionale. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Ma \u0026#232; da notare che, in questi casi, lo Stato o l\u0027ente pubblico non \r\n si limita ad affidare al privato l\u0027esercizio del servizio, ma si \r\n riserva poteri assai ampi di direzione, di disciplina, di controllo, \r\n tutti tendenti a garantire, a seconda del diverso tipo della \r\n concessione, e quindi di diversa intensit\u0026#224;, il puntuale conseguimento \r\n dei fini di utilit\u0026#224; generale. E pur dovendosi riconoscere che il \r\n privato concessionario innegabilmente persegue scopi suoi propri di \r\n utilit\u0026#224;, questi sono per\u0026#242; sempre coordinati e subordinati al \r\n conseguimento dei fini pubblici, attraverso le norme che in concreto \r\n disciplinano l\u0027esercizio delle singole concessioni. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e 5. - Nel caso del servizio di radiodiffusione bisogna riconoscere \r\n che attraverso un vasto piano, che stabilisce una minuta disciplina per \r\n lo svolgimento in concessione del servizio, \u0026#232; assicurato il \r\n conseguimento di quella finalit\u0026#224; di pubblico generale interesse che lo \r\n Stato potrebbe prefiggersi di raggiungere attraverso la gestione \r\n diretta o l\u0027affidamento del servizio ad un ente pubblico. La \r\n maggioranza assoluta delle azioni della R.A.I. \u0026#232; detenuta dall\u0027I.R.I. \r\n e pu\u0026#242; essere trasferita solo allo Stato italiano o ad altro ente \r\n pubblico nazionale e previa autorizzazione del Ministro delle poste di \r\n concerto col Ministro del tesoro (convenzione 26 gennaio 1952, art. 3); \r\n lo statuto dell\u0027ente (sic) concessionario e le sue variazioni devono \r\n essere approvati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, \r\n come pure la nomina del presidente ed eventualmente del consigliere \r\n delegato (artt, 5, 6 del D.L.C.P.S. 3 aprile 1947, n. 428); \r\n l\u0027emanazione delle direttive di massima, culturali, artistiche, \r\n educative ecc. dei programmi di radiodiffusione e la vigilanza sulla \r\n loro attuazione \u0026#232; affidata ad un Comitato istituito presso il \r\n Ministero delle poste, e composto di un presidente, nominato dalla \r\n Presidenza del Consiglio dei Ministri di concerto coi Ministri delle \r\n poste e della pubblica istruzione, e da membri in rappresentanza del \r\n Ministero della pubblica istruzione e della Societ\u0026#224; italiana autori, \r\n oltre che da scrittori, musicisti ed autori drammatici designati \r\n dall\u0027Accademia dei Lincei, e dalle organizzazioni di categoria \r\n (D.L.C.P.S. cit., art. 9); le tariffe da praticarsi agli utenti e i \r\n diritti spettanti all\u0027ente sono determinati con decreto del Ministro \r\n delle poste (convenzione cit., art. 8); la R. A. I. \u0026#232; tenuta a \r\n predisporre trimestralmente il piano di massima dei programmi da \r\n svolgersi nei tre mesi successivi, ed a sottoporlo prima al parere del \r\n detto Comitato istituito presso il Ministero delle poste e poi \r\n all\u0027approvazione del Ministro (art. 8 del D.L.C.P.S. citato); del \r\n Consiglio di amministrazione dell\u0027ente fanno parte membri destinati \r\n dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri degli \r\n esteri, dell\u0027interno, del tesoro, delle finanze e delle poste \r\n (convenzione cit., art. 5). Il compito di esercitare l\u0027alta vigilanza \r\n per assicurare l\u0027indipendenza e l\u0027obbiettivit\u0026#224; delle radiodiffusioni \r\n \u0026#232; affidato ad una Commissione di parlamentari composta di trenta \r\n membri designati pariteticamente dai Presidenti delle due Camere tra i \r\n rappresentanti di tutti i gruppi parlamentari, le deliberazioni della \r\n Commissione vengono eseguite attraverso le disposizioni all\u0027uopo \r\n impartite dalla Presidenza del Consiglio al Presidente dell\u0027Ente \r\n concessionario (D. L. C. P. S. cit., artt. 11, 12, 13). Alla R. A. I. \r\n \u0026#232; vietato di prendere accordi con Stati, enti e cittadini esteri su \r\n questioni interessanti il servizio delle radiodiffusioni, senza la \r\n preventiva autorizzazione del Ministero delle poste, sentiti i \r\n Ministeri interessati; per gravi motivi di ordine pubblico il Ministro \r\n dell\u0027interno pu\u0026#242; modificare il piano di massima dei programmi e degli \r\n orari, e per gli stessi motivi, o per ragioni militari, o per grave \r\n necessit\u0026#224; pubblica, il Governo, inteso il Consiglio dei Ministri, con \r\n decreto del Presidente della Repubblica potr\u0026#224; sospendere o limitare \r\n l\u0027esercizio o prendere possesso degli impianti ed uffici, senza che la \r\n R. A. I. abbia diritto a nessuna speciale indennit\u0026#224; (convenzione \r\n cit., art. 20). Infine, nei casi di inadempienza dell\u0027ente o di \r\n inosservanza delle disposizioni vigenti, o di gravi irregolarit\u0026#224; nel \r\n servizio, \u0026#232; prevista l\u0027applicazione di una ammenda da parte del \r\n Ministero delle poste e, in caso di recidiva, \u0026#232; prevista la revoca \r\n della concessione con deliberazione del Consiglio dei Ministri, su \r\n proposta del Ministro delle poste, sentito il parere della Commissione \r\n parlamentare o del Comitato ministeriale, a seconda che le inadempienze \r\n si riferiscano, rispettivamente, al lato politico o a quello culturale-artistico delle trasmissioni. Ci\u0026#242; a prescindere dalle numerose altre \r\n restrizioni ed obbligazioni di interesse tecnico ed organizzativo pure \r\n imposte alla R. A. I. e dal generico potere di vigilanza sull\u0027andamento \r\n del servizio attribuito al Governo dagli artt. 1 e seguenti del D. L. \r\n n. 428 del 1947, che contemplano il sistema dei vincoli e non ne \r\n lasciano al di fuori alcun settore della vita e dell\u0027attivit\u0026#224; \r\n dell\u0027ente concessionario, dalla consistenza patrimoniale \r\n all\u0027organizzazione amministrativa e tecnica. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e In relazione a questa vasta rete di interferenze e di controlli, lo \r\n speciale rapporto di concessione stabilito con la R. A. I., sia che lo \r\n si intenda come un rapporto di sostituzione, in cui il privato \u0026#232; un \r\n esercente dell\u0027attivit\u0026#224; della quale titolare \u0026#232; lo Stato, per conto \r\n del quale il privato agisce, sia che lo si intenda come uno speciale \r\n rapporto organico, per cui il privato si presenterebbe quale mezzo \r\n indiretto attraverso cui lo Stato raggiunge i suoi fini, questo \r\n speciale rapporto costituisce uno strumento valido per la realizzazione \r\n dei fini cui istituzionalmente tende il servizio di radiodiffusione nel \r\n regime di pubblicit\u0026#224; che gli deriva dalla riserva della titolarit\u0026#224; \r\n del servizio stesso allo Stato. Bisogna pertanto riconoscere che, come \r\n gi\u0026#224; in diversa occasione ebbe a rilevare questa Corte (sentenza 6 \r\n luglio 1960, n. 59, che tratta del monopolio statale televisivo), esso \r\n \u0026#232; perfettamente inquadrabile nella disciplina dell\u0027art. 43 della \r\n Costituzione. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e 6. - Circa la seconda questione, riguardante la legittimit\u0026#224; \r\n costituzionale dell\u0027art. 36 della legge 7 gennaio 1929, in relazione \r\n alle disposizioni del D. L.21 febbraio 1938, per asserito contrasto con \r\n l\u0027art. 102 della Costituzione, basta osservare che il suo presupposto, \r\n cio\u0026#232; la automatica soppressione delle giurisdizioni speciali alla \r\n scadenza del termine per la revisione stabilita dalla VI disposizione \r\n transitoria della Costituzione, \u0026#232; stato gi\u0026#224; pi\u0026#249; volte esaminato \r\n dalla Corte che lo ha respinto. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e La Corte ha affermato che il Costituente non ha voluto senz\u0027altro \r\n sopprimere le giurisdizioni speciali preesistenti all\u0027entrata in vigore \r\n della Costituzione, ma soltanto sottoporle a revisione ad opera del \r\n Parlamento, e che il quinquennio, entro cui tale revisione doveva \r\n essere effettuata, non \u0026#232; termine perentorio; onde le giurisdizioni \r\n speciali legittimamente continuano a svolgere le loro funzioni fino a \r\n quando non si sar\u0026#224; proceduto alla loro revisione (sentenze n. 41 del 1 \r\n marzo 1957, n. 41 del 10 giugno 1960 e n. 92 del 13 novembre 1962). Non \r\n essendo d\u0027altra parte dubbio che la cognizione delle contravvenzioni \r\n attribuite all\u0027Intendente di finanza dagli artt. 21 e 36 della citata \r\n legge del 1929 concreti una giurisdizione speciale, non pu\u0026#242; ritenersi \r\n non applicabile anche ad essa il principio posto dalla Corte circa la \r\n sopravvivenza delle giurisdizioni speciali, epper\u0026#242; la questione appare \r\n manifestamente infondata. \u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP id\u003d\"MO\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003e per questi motivi \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003e LA CORTE COSTITUZIONALE \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e respinte le eccezioni pregiudiziali, \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e dichiara non fondate le questioni proposte con l\u0027ordinanza del \r\n Tribunale di Ascoli Piceno del 1 luglio 1963 sulla legittimit\u0026#224; \r\n costituzionale degli artt. 1 e seguenti del D. L. 21 febbraio 1938, n. \r\n 246, in riferimento all\u0027art. 43 della Costituzione, e dell\u0027art. 36 \r\n della legge 7 gennaio 1926, n. 4, in relazione alle disposizioni \r\n dell\u0027art. 1 e seguenti del D. L.25 marzo 1923, n. 796, in riferimento \r\n all\u0027art. 102 della Costituzione. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e Cos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, \r\n Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1965. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003e GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI \r\n AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA \r\n JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO \r\n PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO \r\n SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE \r\n FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - \r\n GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZ\u0026#204; \r\n - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - \r\n FRANCESCO PAOLO BONIFACIO. \u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"2394","titoletto":"SENT. 58/65 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA\u0027 COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - OGGETTO DEL GIUDIZIO - IDENTIFICAZIONE - IMPUGNAZIONE DI UN INTERO TESTO LEGISLATIVO - VIZIO DENUNCIATO CONCERNENTE L\u0027INTERO TESTO DI LEGGE - AMMISSIBILITA\u0027 DELLA QUESTIONE.","testo":"- S. n. 53/1962 A.","numero_massima_successivo":"2395","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"2395","titoletto":"SENT. 58/65 B. RADIOTELEVISIONE - CONCESSIONE DEL SERVIZIO A SOCIETA\u0027 PRIVATE - CONTRASTO CON L\u0027ART. 43 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - DISCIPLINA DEGLI ABBONAMENTI ALLE RADIOAUDIZIONI - ILLEGITTIMITA\u0027 COSTITUZIONALE - ESCLUSIONE.","testo":"L\u0027affidamento mediante concessione amministrativa ad una societa\u0027 privata del servizio della radiotelevisione non contrasta col disposto dell\u0027art. 43 della Costituzione in quanto l\u0027esigenza cui tale norma costituzionale fa riscontro, di garantire uno strumento idoneo a porre sotto il controllo dello Stato le attivita\u0027 economiche maggiormente suscettibili di assumere importanza sotto il profilo del pubblico interesse, e\u0027 rispettata ogni volta che, con apposite disposizioni, venga assicurato il conseguimento di tale risultato, e cio\u0027 appunto avviene nel caso della concessione amministrativa del servizio di radiotelevisione alla RAI. Invero attraverso la minuta disciplina per lo svolgimento del servizio stesso, e\u0027 garantito il puntuale conseguimento dei fini di utilita\u0027 generale che lo Stato potrebbe prefiggersi di raggiungere mediante la gestione diretta o l\u0027affidamento del servizio ad un ente pubblico, mentre d\u0027altra parte, liberando lo Stato dall\u0027onere della gestione e permettendo una maggiore snellezza del servizio, si soddisfa una utilita\u0027 economico-sociale che coincide con quella che informa l\u0027art. 43 della Costituzione. E\u0027 pertanto infondata la questione di legittimita\u0027 costituzionale degli articoli 1 e seguenti D.L. 21 febbraio 1938, n. 246, in riferimento all\u0027articolo 43 della Costituzione.","numero_massima_successivo":"2396","numero_massima_precedente":"2394","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[{"denominazione_legge":"decreto-legge","data_legge":"21/02/1938","numero":"246","articolo":"1","specificazione_articolo":"ss.","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge;246~art1"}],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"43","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"2396","titoletto":"SENT. 58/65 C. GIURISDIZIONE (FUNZIONE DI) - PRINCIPIO DELLA UNITA\u0027 DELLA GIURISDIZIONE - GIURISDIZIONI ORDINARIE E SPECIALI - REVISIONE E NON AUTOMATICA SOPPRESSIONE DELLE GIURISDIZIONI SPECIALI IN VIRTU\u0027 DELL\u0027ART. 102 DELLA COSTITUZIONE.","testo":"- S. n. 41/1957 B.","numero_massima_precedente":"2395","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"102","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"32779","autore":"Arena A. I.","titolo":"Un tentativo di individuare limiti alla privatizzazione nella Costituzione italiana","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"www.costituzionalismo.it","anno_rivista":"2020","numero_rivista":"2","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"32779_1965_58.pdf","nome_file_fisico":"58-1965+altra_Arena.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"1199","autore":"CHIOLA C.","titolo":"LA CONCESSIONE DELLE IMPRESE \"RISERVATE\" DALL\u0027ART. 43 COST.","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Giurisprudenza costituzionale","anno_rivista":"1965","numero_rivista":"","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"727","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"1198","autore":"FERRATI T.","titolo":"SULLA POSSIBILITA\u0027 DI CONFIGURARE IL SERVIZIO RADIOFONICO-TELEVISIVO COME SERVIZIO PUBBLICO","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Il Foro amministrativo","anno_rivista":"1966","numero_rivista":"","parte_rivista":"II","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"28","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"1197","autore":"PISANI M.","titolo":"IN TEMA DI DECRETO PENALE DELL\u0027INTENDENTE DI FINANZA","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Rivista di diritto finanziario e scienza delle finanze","anno_rivista":"1966","numero_rivista":"","parte_rivista":"II","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"105","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}" ] ] |
|