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AMBROSINI - Rel. CASTELLI AVOLIO                   \u003c/P\u003e","sommario_tc":"","membri":"\u003cP id\u003d\"ME\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP id\u003d\"MEA3\"\u003e                         LA CORTE COSTITUZIONALE                          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP id\u003d\"MEE\"\u003e     composta dai signori: Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente  -  Prof.  \r\n GIUSEPPE  CASTELLI  AVOLIO  -  Prof.    ANTONINO PAPALDO - Prof. NICOLA  \r\n JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Prof.  BIAGIO  PETROCELLI  -  Dott.  \r\n ANTONIO  MANCA  - Prof.   ALDO SANDULLI - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof.  \r\n MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI -  \r\n Dott.   GIUSEPPE  VERZ\u0026#204; - Dott. GIOVANNI  BATTISTA  BENEDETTI  -  Prof.  \r\n FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Giudici,                                      \u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP id\u003d\"I\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003e     ha pronunciato la seguente                                           \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IA2\"\u003e                                SENTENZA                                  \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     nel  giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale del R.D.L. 21 febbraio  \r\n 1938, n. 246, e successive modificazioni, e dell\u0027art. 36 della legge  7  \r\n gennaio  1929, n. 4, promosso con ordinanza emessa il 1 luglio 1963 dal  \r\n Tribunale  di  Ascoli  Piceno  nel  procedimento  penale  a  carico  di  \r\n Talamonti  Luigi,  iscritta  al  n.  164  del Registro ordinanze 1964 e  \r\n pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica,  n.  269  del  31  \r\n ottobre 1964.                                                            \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     Visto  l\u0027atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei  \r\n Ministri;                                                                \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     udita nell\u0027udienza pubblica del 12 maggio  1965  la  relazione  del  \r\n Giudice Giuseppe Castelli Avolio;                                        \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     udito  il  sostituto avvocato generale dello Stato Francesco Agr\u0026#242;,  \r\n per il Presidente del Consiglio dei Ministri.                            \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e                            \u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e                           Ritenuto in fatto:                             \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     1. - Nel corso del dibattimento  dinanzi  al  Tribunale  di  Ascoli  \r\n Piceno  celebratosi il 1 luglio 1963 nel processo a carico di Talamonti  \r\n Luigi, imputato del reato di cui agli  artt.  1,  2  e  19  del  D.  L.  \r\n 21 febbraio  1938,   n.     246,  per  avere  detenuto  un  apparecchio  \r\n radioricevente senza pagare il relativo canone di  abbonamento,  il  P.  \r\n M.  eccep\u0026#236;  la illegittimit\u0026#224; costituzionale degli artt. 1 e segg. del  \r\n citato D. L. per contrasto con gli artt. 3 e 43 della  Costituzione,  e  \r\n degli  artt.  1  e  segg. del D. L. 25 marzo 1923, n. 796, in relazione  \r\n all\u0027art. 36 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, sulla  repressione  delle  \r\n violazioni  delle  leggi  fiscali,  per  contrasto con l\u0027art. 102 della  \r\n Costituzione.                                                            \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Il Tribunale, con ordinanza  emessa  all\u0027udienza  recante  il  solo  \r\n dispositivo,  faceva  espresso riferimento alle questioni sollevate dal  \r\n P.  M.  in  relazione,  esclusivamente,  agli  artt.  43  e  102  della  \r\n Costituzione, ed ordinava la trasmissione degli atti a questa Corte. La  \r\n motivazione  dell\u0027ordinanza veniva poi depositata nella cancelleria del  \r\n Tribunale il 26 ottobre successivo. Si legge  nella  detta  motivazione  \r\n che,  pur  dovendosi ammettere, in base alla giurisprudenza della Corte  \r\n costituzionale, essere  conforme  all\u0027art.  43  della  Costituzione  la  \r\n \"socializzazione\" del servizio radio- televisivo, la natura fiscale del  \r\n canone  a  carico  degli  utenti  trarrebbe la sua giustificazione solo  \r\n dalla pubblica gestione del servizio. Contrasterebbe perci\u0026#242; col  detto  \r\n precetto  costituzionale  la  concessione  del servizio ad una societ\u0026#224;  \r\n privata,  quale  \u0026#232;  pacifico  sia  la   R.   A.   I.,   onde   sarebbe  \r\n incostituzionale  \"tutta la disciplina giuridica eretta sul presupposto  \r\n di quella  concessione\",  come  testualmente  si  esprime  l\u0027ordinanza.  \r\n Infatti  -  osserva  ancora il Tribunale - l\u0027art. 43 della Costituzione  \r\n conterrebbe una elencazione tassativa delle  forme  di  gestione  delle  \r\n imprese  riferentisi  a  pubblici servizi, e porrebbe un sistema inteso  \r\n \"ad  evitare  la  privatizzazione  di  servizi  pubblici\",  il  che  si  \r\n desumerebbe anche in base ai lavori preparatori, dai quali risulterebbe  \r\n che  un  emendamento  tendente  ad  eliminare dai possibili destinatari  \r\n della titolarit\u0026#224; dei servizi pubblici nazionalizzati \"le comunit\u0026#224;  di  \r\n lavoratori  o  di  utenti\" venne respinto appunto in considerazione dei  \r\n caratteri di tali unioni, \"similari\" a quelli degli Enti pubblici.       \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Rileva poi l\u0027ordinanza che la giurisdizione penale  dell\u0027Intendente  \r\n di  finanza  stabilita  dall\u0027art.  36 della legge 7 gennaio 1929, n. 4,  \r\n sarebbe in contrasto con il  divieto  di  istituire  giudici  speciali,  \r\n sancito  dall\u0027art.  102 della Costituzione, e urterebbe altres\u0026#236; contro  \r\n il  principio  della  separazione  dei  poteri,  ed  instaurerebbe  una  \r\n disciplina  di  carattere eccezionale, con evidente e grave pregiudizio  \r\n per l\u0027ordinamento dello Stato e per la tutela degli elementari  diritti  \r\n del cittadino.                                                           \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     L\u0027ordinanza,  nella  sola  motivazione, fu notificata al Presidente  \r\n del Consiglio dei Ministri il 29 ottobre 1963, comunicata ai Presidenti  \r\n dei due rami del Parlamento, e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  del  \r\n 16 novembre 1963, n. 299.                                                \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     2.  -  Si  costitu\u0026#236;  dinanzi  a  questa  Corte  il  Presidente del  \r\n Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall\u0027Avvocatura generale  \r\n dello Stato, che deposit\u0026#242; le proprie deduzioni il 30 novembre 1963.     \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     L\u0027Avvocatura,  dopo avere ricordato che gi\u0026#224; il Tribunale di Ascoli  \r\n Piceno, con ordinanza  del  10  ottobre  1962,  aveva  sollevato  altre  \r\n questioni  di  legittimit\u0026#224;  costituzionale nello stesso procedimento a  \r\n carico del Talamonti, risolte negativamente dalla Corte  costituzionale  \r\n con  la  sentenza  n.  81  del 1963, osserv\u0026#242; che l\u0027oggetto della prima  \r\n delle nuove questioni non era sufficientemente  identificato  nell\u0027atto  \r\n di  rinvio  notificato al Presidente del Consiglio, che non indicava le  \r\n norme la cui legittimit\u0026#224; costituzionale era contestata, e, inoltre, il  \r\n detto atto risultava privo del dispositivo.                              \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     In particolare, circa la  identificazione  dell\u0027oggetto  di  questa  \r\n prima  questione,  l\u0027Avvocatura  osservava  che,  dovendosi  senz\u0027altro  \r\n escludere  la  convenzione  26  gennaio  1962  per  il  suo   carattere  \r\n evidentemente  amministrativo,  presupposto  della disciplina giuridica  \r\n delle radiotelecomunicazioni potrebbe pensarsi essere l\u0027art. 168, n. 5,  \r\n del Codice postale, sul quale peraltro gi\u0026#224; si era pronunciata la Corte  \r\n costituzionale  con  la  sentenza  n.  59  del  1960,  escludendone  la  \r\n illegittimit\u0026#224;.                                                          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Proseguendo  nelle  proprie  deduzioni, l\u0027Avvocatura osservava che,  \r\n comunque,  l\u0027art.  43   della   Costituzione   riguarda   soltanto   la  \r\n possibilit\u0026#224;  di attribuzione allo Stato, a enti pubblici o a comunit\u0026#224;  \r\n di lavoratori o di utenti della \"titolarit\u0026#224;\" delle imprese relative ai  \r\n servizi pubblici essenziali,  ma  non  si  estende  alla  gestione,  in  \r\n concreto,  delle imprese stesse, e non esclude, quindi, la possibilit\u0026#224;  \r\n di darle in concessione a privati; il che, del resto, sarebbe  uno  dei  \r\n modi normali di esercizio dei servizi pubblici.                          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     La   natura   fiscale  dell\u0027obbligazione  relativa  alla  tassa  di  \r\n abbonamento si giustificherebbe poi anche  in  regime  di  concessione,  \r\n come  conseguenza  della  natura  giuspubblicistica del rapporto tra la  \r\n R.A.I. ed i radioutenti, cos\u0026#236; come  del  resto  espressamente  ebbe  a  \r\n riconoscere  la  Corte  costituzionale con la citata sentenza n. 81 del  \r\n 1963.                                                                    \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     3. - Quanto alla seconda questione, osservava l\u0027Avvocatura  che  la  \r\n giurisdizione  penale  attribuita  all\u0027Intendente  di  finanza ai sensi  \r\n degli artt. 21, 36 e segg. della legge n. 4 del 1929  era  preesistente  \r\n all\u0027entrata  in  vigore della Costituzione. In base alla giurisprudenza  \r\n della  Corte  costituzionale  sarebbe  indubitabile  che   il   termine  \r\n quinquennale  fissato  dalla  VI  disposizione  transitoria della Carta  \r\n costituzionale, per la revisione delle giurisdizioni speciali,  non  ha  \r\n carattere   perentorio   e,   di   conseguenza,   non   pu\u0026#242;  ritenersi  \r\n incostituzionale la sopravvivenza delle giurisdizioni  speciali,  anche  \r\n se  non  sottoposte  a  revisione  nel  suddetto termine. Tali principi  \r\n sarebbero ovviamente applicabili anche alla giurisdizione  speciale  in  \r\n esame.                                                                   \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Pertanto l\u0027Avvocatura concludeva chiedendo che la Corte dichiarasse  \r\n infondate  le questioni sollevate con l\u0027ordinanza di rinvio, sempre che  \r\n avesse ritenuto ammissibile, per la forma, la proposizione del proposto  \r\n giudizio incidentale.                                                    \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     4.  -  Con  memoria  depositata  il  30  aprile  1964  l\u0027Avvocatura  \r\n riproponeva   le   tesi   gi\u0026#224;  prospettate  nelle  deduzioni,  ponendo  \r\n particolarmente in luce, quanto alla denunciata violazione dell\u0027art. 43  \r\n della Costituzione, che la ragione per cui il Costituente  ha  previsto  \r\n la possibilit\u0026#224; di attribuire allo Stato la titolarit\u0026#224; esclusiva delle  \r\n imprese  contemplate  nella  citata  norma  \u0026#232;  quella di assicurare il  \r\n soddisfacimento degli  interessi  generali  che  si  riconnettono  alla  \r\n gestione   stessa.   Non   vi  \u0026#232;  dubbio  -  sosteneva  nella  memoria  \r\n l\u0027Avvocatura - che tale scopo pu\u0026#242; essere raggiunto tanto attraverso la  \r\n gestione diretta, che attraverso l\u0027esercizio  in  concessione,  che  si  \r\n effettua  necessariamente  sotto  l\u0027alta direzione e la vigilanza dello  \r\n Stato. Pertanto la scelta fra i due modi di gestione non  potrebbe  non  \r\n essere affidata alla discrezionalit\u0026#224; degli organi dello Stato.          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Ove si opinasse diversamente - proseguiva l\u0027Avvocatura -si cadrebbe  \r\n in  una  irrimediabile  contraddizione.  Perch\u0026#233; alla titolarit\u0026#224; delle  \r\n imprese  di  preminente  interesse  nazionale,  assicurata  allo  Stato  \r\n dall\u0027art.  43  della  Costituzione,  inerisce la pi\u0026#249; ampia libert\u0026#224; in  \r\n ordine  alla  relativa  gestione:  libert\u0026#224;,  con  la   quale   sarebbe  \r\n ovviamente  incompatibile  ogni imposizione tassativa di un determinato  \r\n tipo di gestione. Sarebbe pertanto ingiustificabile il  contrasto,  che  \r\n altrimenti verrebbe a crearsi, fra il sistema secondo cui lo Stato pu\u0026#242;  \r\n affidare in concessione le imprese, in genere, delle quali \u0026#232; titolare,  \r\n e  quello  delineato  nell\u0027ordinanza  di  rinvio,  secondo  cui  questa  \r\n potest\u0026#224; dovrebbe negarsi  per  le  sole  imprese  dell\u0027art.  43  della  \r\n Costituzione.                                                            \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     L\u0027Avvocatura   segnalava   infine,   che   la  questione  sollevata  \r\n apparirebbe irrilevante ai fini  del  giudizio  principale,  in  quanto  \r\n l\u0027obbligo  della  corresponsione  della \"tassa\" per la detenzione degli  \r\n apparecchi  radioriceventi,  cui  \u0026#232;  connessa  una  sanzione   penale,  \r\n sussiste  sia  nel  caso che il servizio venga esercitato direttamente,  \r\n sia nel caso che esso venga affidato in concessione.                     \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     5. - Con ordinanza  del  4  giugno  1964  la  Corte  costituzionale  \r\n rilevava  quanto  innanzi  si \u0026#232; detto: che cio\u0026#232; l\u0027ordinanza di rinvio  \r\n era stata pubblicata mediante lettura in pubblica udienza, ma senza  la  \r\n motivazione,  redatta  e  depositata successivamente, e che l\u0027ordinanza  \r\n stessa, anzich\u0026#233; essere notificata nella sua interezza, ai sensi e  per  \r\n gli effetti dell\u0027art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, lo era stata  \r\n soltanto  nella  parte  motiva, omettendosene il dispositivo. Osservava  \r\n quindi la Corte che si imponeva la rinnovazione della notifica in  modo  \r\n integrale,  in  applicazione del richiamato art. 23 e dell\u0027art. 2 delle  \r\n Norme integrative, ed ordinava, a tal fine, la restituzione degli  atti  \r\n al giudice a quo.                                                        \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     A  tanto  adempiuto  con  notifica  del  4  agosto 1964, pubblicata  \r\n nuovamente l\u0027ordinanza del Tribunale  nel  suo  testo  integrale  nella  \r\n Gazzetta  Ufficiale  del  31 ottobre 1964, n. 269, gli atti della causa  \r\n sono stati nuovamente trasmessi alla Corte e l\u0027Avvocatura dello  Stato,  \r\n con breve memoria depositata nella cancelleria il 21 agosto 1964, si \u0026#232;  \r\n richiamata   alle  deduzioni  gi\u0026#224;  svolte  con  i  precedenti  scritti  \r\n difensivi, insistendo nelle conclusioni gi\u0026#224; a suo tempo formulate.      \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e                          \u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e                         Considerato in diritto:                          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     1. - \u0026#200; da premettere che essendosi provveduto alla notificazione e  \r\n alla pubblicazione dell\u0027ordinanza di rinvio nella sua interezza,  cio\u0026#232;  \r\n nella  motivazione  e  nel  dispositivo,  la  incertezza gi\u0026#224; lamentata  \r\n dall\u0027Avvocatura dello Stato circa la identificazione  dell\u0027oggetto  del  \r\n giudizio  risulta eliminata. Sostanzialmente, con la rinnovazione della  \r\n notifica, \u0026#232; stato portato a conoscenza del  Presidente  del  Consiglio  \r\n dei  Ministri  l\u0027esplicito  riferimento contenuto nell\u0027ordinanza emessa  \r\n dal Tribunale alle questioni che erano  state  sollevate  dal  Pubblico  \r\n Ministero  nel  corso  del  giudizio.  Giudicata infatti non fondata la  \r\n questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0027art.  19  del  D.  L.  21  \r\n febbraio  1938, n.  246, in relazione all\u0027art. 3 della Costituzione, il  \r\n Tribunale ritenne invece fondate le altre questioni proposte dal P. M.,  \r\n e  cio\u0026#232;  quelle  che concernono le disposizioni dell\u0027art. 1 e seguenti  \r\n dello stesso D. L. 21 febbraio 1938, non pi\u0026#249; in  riferimento  all\u0027art.  \r\n 3,  ma  all\u0027art.  43  della  Costituzione, e dell\u0027art. 36 della legge 7  \r\n gennaio 1929, n. 4, in relazione agli artt. 1 e seguenti del D.  L.  25  \r\n marzo  1923, n. 796, e in riferimento all\u0027art.  102 della Costituzione.  \r\n Pu\u0026#242;  cos\u0026#236;  ammettersi   che   si   sia   chiaramente   raggiunta   la  \r\n identificazione  dell\u0027oggetto  del giudizio: precisamente, con la prima  \r\n questione si assume in  contrasto  con  l\u0027art.  43  della  Costituzione  \r\n l\u0027affidamento  del  servizio  delle  radiotelevisioni  ad  una societ\u0026#224;  \r\n privata - la R. A. I. - invece della  gestione  del  servizio  in  modo  \r\n diretto  da  parte dello Stato o di un ente pubblico; con la seconda si  \r\n assume la illegittimit\u0026#224; della permanenza della giurisdizione  speciale  \r\n dell\u0027Intendenza  di finanza per quanto riguarda il pagamento del canone  \r\n per le radioaudizioni, in contrasto col divieto posto per giurisdizioni  \r\n speciali col citato art. 102.                                            \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     2. - La denuncia di incertezza \u0026#232; stata peraltro  affacciata  sotto  \r\n diverso  aspetto,  rispetto  alla  prima questione. L\u0027Avvocatura rileva  \r\n l\u0027affermazione,  contenuta  nell\u0027ordinanza  del  Tribunale,  circa   la  \r\n incostituzionalit\u0026#224;  di  \"tutta  la  disciplina  giuridica  eretta  sul  \r\n presupposto della concessione ad  una  societ\u0026#224;  privata  del  servizio  \r\n della   radiotelevisione\",   ed   afferma  che  si  avrebbe  cos\u0026#236;  una  \r\n indeterminata indicazione dell\u0027oggetto di questa  parte  del  giudizio,  \r\n insufficiente  rispetto  a  quanto  prescrive  l\u0027art. 23 della legge 11  \r\n marzo 1953, n. 87. Non sembra per\u0026#242; che  l\u0027indicazione  generica  delle  \r\n norme  impugnate,  col  richiamo  agli artt.   1 e seguenti del D.L. 21  \r\n febbraio  1938,  n.  246,  e  successive  modificazioni,  sia  tale  da  \r\n comportare  effettiva  incertezza  circa  l\u0027oggetto del giudizio. Se \u0026#232;  \r\n vero, infatti, che l\u0027onere, di cui al menzionato art. 23,  di  indicare  \r\n le  norme  che  si  denunciano  come viziate, incombente alla parte che  \r\n solleva   l\u0027eccezione   di   incostituzionalit\u0026#224;,    trova    la    sua  \r\n giustificazione nell\u0027esigenza di delimitare in maniera chiara e precisa  \r\n la  materia  del  contendere,  \u0026#232;  altres\u0026#236;  vero  che  \u0026#232; da ritenersi  \r\n sufficiente, a  tal  fine,  l\u0027indicazione  anche  di  un  intero  testo  \r\n legislativo,  se  la  relativa  censura  di  legittimit\u0026#224;  sia  tale da  \r\n investire tutte le norme contenute  nel  provvedimento  denunziato  (v.  \r\n sentenze della Corte costituzionale n. 18 del 6 luglio 1956 e n. 53 del  \r\n 5  giugno  1962).  Nel  caso  in esame, traendosi motivo dalla presunta  \r\n illegittimit\u0026#224;  della  concessione  alla   R.A.I.   del   servizio   di  \r\n radiodiffusione,  e  dal  conseguente  contrasto  con  l\u0027art.  43 della  \r\n Costituzione di tutta la legislazione \"eretta sul presupposto di quella  \r\n concessione\", la censura \u0026#232; stata sollevata appunto contro gli artt.  1  \r\n e  seguenti  del  citato  D. L. 21 febbraio 1938, cio\u0026#232; contro l\u0027intero  \r\n testo legislativo, in quanto  concernente,  in  blocco,  la  disciplina  \r\n degli  abbonamenti  alle  radioaudizioni.  Ed infatti il detto D. L. \u0026#232;  \r\n costituito da una serie di norme organiche, intimamente collegate,  che  \r\n pongono   una   regolamentazione   completa   del  settore,  investendo  \r\n analiticamente   tutte   le   situazioni   relative,   dall\u0027imposizione  \r\n dell\u0027obbligo  di  pagamento alla misura del canone, dalle modalit\u0026#224; del  \r\n versamento alla disciplina della cessazione dell\u0027obbligo stesso,  dalle  \r\n esenzioni  alle  sanzioni  per  le  inadempienze.  Lo stretto nesso che  \r\n unisce le disposizioni contenute nel denunziato D. L. d\u0026#224;  ragione  del  \r\n loro globale deferimento alla Corte.                                     \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     3.  -  L\u0027Avvocatura dello Stato ha anche lamentato la insufficienza  \r\n del giudizio di rilevanza, rispetto, ancora, alla prima  questione,  in  \r\n quanto  sostiene  che  il  Tribunale non ha, fra l\u0027altro, notato che la  \r\n questione medesima non avrebbe ragion d\u0027essere  ai  fini  del  giudizio  \r\n principale,  giacch\u0026#233; l\u0027obbligo della corresponsione della tassa per la  \r\n detenzione degli  apparecchi,  cui  \u0026#232;  connessa  la  sanzione  penale,  \r\n sussiste  sia  nel caso che il servizio venga svolto per concessione da  \r\n una societ\u0026#224;, sia che venga esplicato  da  uno  dei  soggetti  indicati  \r\n nell\u0027art. 43 della Costituzione.                                         \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Senonch\u0026#233;  questa osservazione dell\u0027Avvocatura circa un tal difetto  \r\n della rilevanza non sembra esatta,  giacch\u0026#233;  la  questione  sollevata,  \r\n come  si  desume  dall\u0027ordinanza  del  Tribunale, investe, formalmente,  \r\n appunto le norme che sorreggono, in concreto,  l\u0027imputazione  a  carico  \r\n del  prevenuto.  Sar\u0026#224;  o  meno  fondata  la  questione - e ci\u0026#242; dovr\u0026#224;  \r\n risultare dall\u0027esame di merito della questione stessa -, ma sembra  non  \r\n dubbio  che,  dal punto di vista del Tribunale, secondo cio\u0026#232; i termini  \r\n del  ragionamento  che  si  deve  porre  a   base   dell\u0027incidente   di  \r\n costituzionalit\u0026#224; giusta il disposto dell\u0027art. 23 della legge n. 87 del  \r\n 1953,  frutto  del  riscontro  fra  la  norma costituzionale, di cui si  \r\n lamenta  la  violazione,  e  le  norme  impugnate,  dovrebbe  essere  -  \r\n s\u0027intende,  in  ipotesi  -  la  immediata,  concreta caduta di tutte le  \r\n disposizioni riguardanti la concessione, e  fra  esse  anche  la  norma  \r\n penale,  parte essenziale, ritenuta indispensabile in tutto il sistema,  \r\n e che \u0026#232; quella che sta a base del processo contro  il  prevenuto,  col  \r\n conseguente effetto quindi, del proscioglimento del medesimo.            \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Le eccezioni pregiudiziali vanno pertanto respinte.                  \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     4.  -  Passando all\u0027esame del merito della prima questione, ritiene  \r\n la Corte che non possa sostenersi che contrasti col disposto  dell\u0027art.  \r\n 43  della  Costituzione  l\u0027affidamento  in  concessione ad una societ\u0026#224;  \r\n privata del servizio delle radiotelevisioni.                             \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     La  disposizione  dell\u0027art.  43  \u0026#232;,   com\u0027\u0026#232;   noto,   espressione  \r\n dell\u0027evoluzione dei concetti informatori in materia di intervento dello  \r\n Stato  e degli enti pubblici, in genere, nel campo economico, e prevede  \r\n la sostituzione della pubblica gestione alla gestione privata  in  quei  \r\n settori  che,  come  quelli  attinenti  ai  tipi di imprese contemplate  \r\n nell\u0027articolo  stesso,  maggiormente  sono  suscettibili  di   assumere  \r\n importanza sotto il profilo del pubblico interesse. Lo scopo essenziale  \r\n della  norma,  attraverso  la  sottrazione  al  privato  del  potere di  \r\n disposizione relativo alle suddette imprese, \u0026#232; la  eliminazione  della  \r\n eventualit\u0026#224;  che  il  privato,  col  peso  della  propria  impresa - e  \r\n naturalmente si tratta di imprese della  massima  dimensione  -,  possa  \r\n direttamente  e profondamente influire su interi settori economici, con  \r\n le conseguenze di ordine politico e sociale che a tale  influenza  sono  \r\n connesse.                                                                \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     La  facolt\u0026#224;  concessa  al  legislatore di riservare direttamente o  \r\n trasferire allo Stato, agli  enti  pubblici  o  alle  collettivit\u0026#224;  di  \r\n utenti  o  lavoratori  le imprese nell\u0027art.  43 indicate, rispecchia la  \r\n preoccupazione del Costituente di  garantire  uno  strumento  idoneo  a  \r\n porre  le attivit\u0026#224; economiche in parola sotto il controllo dello Stato  \r\n o di enti pubblici allo scopo di  evitare  quegli  inconvenienti  e  di  \r\n ottenere  i  risultati  di  carattere  economico e sociale che lo Stato  \r\n democratico si prefigge.                                                 \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Ma  \u0026#232;  evidente  che  l\u0027esigenza  cui  fa   riscontro   la   norma  \r\n costituzionale  in esame potr\u0026#224; ritenersi rispettata ogni volta che con  \r\n apposite  disposizioni,  il  conseguimento  di  tali  risultati   venga  \r\n assicurato.                                                              \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     La concessione amministrativa consente il raggiungimento di fini di  \r\n interesse   generale  collegati  all\u0027esercizio  dei  servizi  pubblici,  \r\n attraverso un\u0027attivit\u0026#224; svolta da un privato e non  direttamente  dallo  \r\n Stato  o  dall\u0027ente  pubblico titolare del servizio, in vista del fatto  \r\n che la gestione in concessione pu\u0026#242; presentarsi, in alcuni  casi,  pi\u0026#249;  \r\n favorevole, in quanto permette una maggiore snellezza nell\u0027espletamento  \r\n del   servizio,   libera   lo   Stato   o  l\u0027ente  pubblico  dall\u0027onere  \r\n dell\u0027esercizio,  e  ci\u0026#242;  specialmente  quando  trattisi  di  attivit\u0026#224;  \r\n tecnicamente  complesse,  che  richiedano  forti  spese di impianto   e  \r\n notevole impegno di gestione. Ond\u0027\u0026#232; che la  concessione  risponde,  in  \r\n tali  casi,  alla  sostanziale  esigenza  di  potere  ottenere  servizi  \r\n migliori e pi\u0026#249; efficienti con minore impegno per l\u0027ente concedente. In  \r\n definitiva, soddisfa ad una esigenza di utilit\u0026#224; economico-sociale  che  \r\n coincide con quella che informa l\u0027art. 43 della Costituzione.            \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     D\u0027altra  parte  \u0026#232;  evidente,  che,  qualora  il  Costituente,  che  \r\n ovviamente  era  a   conoscenza   del   tradizionale   istituto   della  \r\n concessione,  ne  avesse  voluto  escludere  l\u0027applicazione riguardo ai  \r\n servizi pubblicizzati a  norma  dell\u0027art.  43,  avrebbe  espresso  tale  \r\n volont\u0026#224;  attraverso una norma specifica, mentre il silenzio serbato al  \r\n riguardo  pu\u0026#242;  bene  essere   interpretato   come   ammissione   della  \r\n possibilit\u0026#224;  del  sistema anche ai fini specifici della attuazione del  \r\n precetto costituzionale.                                                 \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Ma \u0026#232; da notare che, in questi casi, lo Stato o l\u0027ente pubblico non  \r\n si limita ad affidare  al  privato  l\u0027esercizio  del  servizio,  ma  si  \r\n riserva  poteri  assai  ampi di direzione, di disciplina, di controllo,  \r\n tutti  tendenti  a  garantire,  a  seconda  del  diverso   tipo   della  \r\n concessione,  e quindi di diversa intensit\u0026#224;, il puntuale conseguimento  \r\n dei fini di utilit\u0026#224; generale.  E  pur  dovendosi  riconoscere  che  il  \r\n privato  concessionario  innegabilmente  persegue  scopi suoi propri di  \r\n utilit\u0026#224;,  questi  sono  per\u0026#242;  sempre  coordinati  e  subordinati   al  \r\n conseguimento  dei  fini  pubblici, attraverso le norme che in concreto  \r\n disciplinano l\u0027esercizio delle singole concessioni.                      \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     5. - Nel caso del servizio di radiodiffusione  bisogna  riconoscere  \r\n che attraverso un vasto piano, che stabilisce una minuta disciplina per  \r\n lo   svolgimento   in   concessione  del  servizio,  \u0026#232;  assicurato  il  \r\n conseguimento di quella finalit\u0026#224; di pubblico generale interesse che lo  \r\n Stato  potrebbe  prefiggersi  di  raggiungere  attraverso  la  gestione  \r\n diretta   o   l\u0027affidamento  del  servizio  ad  un  ente  pubblico.  La  \r\n maggioranza assoluta delle azioni della R.A.I. \u0026#232; detenuta  dall\u0027I.R.I.  \r\n e  pu\u0026#242;  essere  trasferita  solo  allo  Stato italiano o ad altro ente  \r\n pubblico nazionale e previa autorizzazione del Ministro delle poste  di  \r\n concerto col Ministro del tesoro (convenzione 26 gennaio 1952, art. 3);  \r\n lo  statuto  dell\u0027ente  (sic) concessionario e le sue variazioni devono  \r\n essere approvati dal Ministro delle poste  e  delle  telecomunicazioni,  \r\n come  pure  la  nomina  del presidente ed eventualmente del consigliere  \r\n delegato  (artt,  5,  6  del  D.L.C.P.S.  3  aprile  1947,   n.   428);  \r\n l\u0027emanazione   delle   direttive  di  massima,  culturali,  artistiche,  \r\n educative ecc.  dei programmi di radiodiffusione e la  vigilanza  sulla  \r\n loro  attuazione  \u0026#232;  affidata  ad  un  Comitato  istituito  presso  il  \r\n Ministero delle poste, e composto  di  un  presidente,  nominato  dalla  \r\n Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri di concerto coi Ministri delle  \r\n poste e della pubblica istruzione, e da membri  in  rappresentanza  del  \r\n Ministero  della  pubblica istruzione e della Societ\u0026#224; italiana autori,  \r\n oltre  che  da  scrittori,  musicisti  ed  autori  drammatici designati  \r\n dall\u0027Accademia  dei  Lincei,  e  dalle  organizzazioni   di   categoria  \r\n (D.L.C.P.S.  cit.,  art.  9);  le tariffe da praticarsi agli utenti e i  \r\n diritti spettanti all\u0027ente sono determinati con  decreto  del  Ministro  \r\n delle  poste  (convenzione  cit.,  art.  8);  la  R.  A. I. \u0026#232; tenuta a  \r\n predisporre trimestralmente  il  piano  di  massima  dei  programmi  da  \r\n svolgersi  nei tre mesi successivi, ed a sottoporlo prima al parere del  \r\n detto  Comitato  istituito  presso  il  Ministero  delle  poste  e  poi  \r\n all\u0027approvazione  del  Ministro  (art.  8  del  D.L.C.P.S. citato); del  \r\n Consiglio di amministrazione dell\u0027ente  fanno  parte  membri  destinati  \r\n dalla  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  e dai Ministeri degli  \r\n esteri,  dell\u0027interno,  del  tesoro,  delle  finanze  e   delle   poste  \r\n (convenzione  cit.,  art. 5). Il compito di esercitare l\u0027alta vigilanza  \r\n per assicurare l\u0027indipendenza e l\u0027obbiettivit\u0026#224;  delle  radiodiffusioni  \r\n \u0026#232;  affidato  ad  una  Commissione  di  parlamentari composta di trenta  \r\n membri designati pariteticamente dai Presidenti delle due Camere tra  i  \r\n rappresentanti  di  tutti i gruppi parlamentari, le deliberazioni della  \r\n Commissione  vengono  eseguite  attraverso  le  disposizioni   all\u0027uopo  \r\n impartite  dalla  Presidenza  del  Consiglio  al  Presidente  dell\u0027Ente  \r\n concessionario (D. L.  C. P. S. cit., artt. 11, 12, 13). Alla R. A.  I.  \r\n \u0026#232;  vietato  di  prendere accordi con Stati, enti e cittadini esteri su  \r\n questioni interessanti il  servizio  delle  radiodiffusioni,  senza  la  \r\n preventiva   autorizzazione   del  Ministero  delle  poste,  sentiti  i  \r\n Ministeri interessati; per gravi motivi di ordine pubblico il  Ministro  \r\n dell\u0027interno  pu\u0026#242; modificare il piano di massima dei programmi e degli  \r\n orari, e per gli stessi motivi, o per ragioni  militari,  o  per  grave  \r\n necessit\u0026#224;  pubblica, il Governo, inteso il Consiglio dei Ministri, con  \r\n decreto del Presidente della Repubblica potr\u0026#224;  sospendere  o  limitare  \r\n l\u0027esercizio  o prendere possesso degli impianti ed uffici, senza che la  \r\n R. A. I.   abbia diritto a  nessuna  speciale  indennit\u0026#224;  (convenzione  \r\n cit.,  art.  20).  Infine,  nei  casi  di  inadempienza  dell\u0027ente o di  \r\n inosservanza delle disposizioni vigenti, o di gravi  irregolarit\u0026#224;  nel  \r\n servizio,  \u0026#232;  prevista  l\u0027applicazione  di  una  ammenda  da parte del  \r\n Ministero delle poste e, in caso di recidiva,  \u0026#232;  prevista  la  revoca  \r\n della  concessione  con  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri, su  \r\n proposta del Ministro delle poste, sentito il parere della  Commissione  \r\n parlamentare o del Comitato ministeriale, a seconda che le inadempienze  \r\n si riferiscano, rispettivamente, al lato politico o a quello culturale-artistico  delle  trasmissioni. Ci\u0026#242; a prescindere dalle numerose altre  \r\n restrizioni ed obbligazioni di interesse tecnico ed organizzativo  pure  \r\n imposte alla R. A. I. e dal generico potere di vigilanza sull\u0027andamento  \r\n del  servizio  attribuito al Governo dagli artt. 1 e seguenti del D. L.  \r\n n.  428 del 1947, che contemplano il  sistema  dei  vincoli  e  non  ne  \r\n lasciano  al  di  fuori  alcun  settore  della  vita  e  dell\u0027attivit\u0026#224;  \r\n dell\u0027ente    concessionario,     dalla     consistenza     patrimoniale  \r\n all\u0027organizzazione amministrativa e tecnica.                             \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     In relazione a questa vasta rete di interferenze e di controlli, lo  \r\n speciale  rapporto di concessione stabilito con la R. A. I., sia che lo  \r\n si intenda come un rapporto di sostituzione, in cui il  privato  \u0026#232;  un  \r\n esercente  dell\u0027attivit\u0026#224;  della  quale titolare \u0026#232; lo Stato, per conto  \r\n del quale il privato agisce, sia che lo si intenda  come  uno  speciale  \r\n rapporto  organico,  per  cui  il  privato si presenterebbe quale mezzo  \r\n indiretto attraverso  cui  lo  Stato  raggiunge  i  suoi  fini,  questo  \r\n speciale rapporto costituisce uno strumento valido per la realizzazione  \r\n dei fini cui istituzionalmente tende il servizio di radiodiffusione nel  \r\n regime  di  pubblicit\u0026#224;  che gli deriva dalla riserva della titolarit\u0026#224;  \r\n del servizio stesso allo Stato. Bisogna pertanto riconoscere che,  come  \r\n gi\u0026#224;  in  diversa  occasione  ebbe  a rilevare questa Corte (sentenza 6  \r\n luglio 1960, n. 59, che tratta del monopolio statale televisivo),  esso  \r\n \u0026#232;  perfettamente  inquadrabile  nella  disciplina  dell\u0027art.  43 della  \r\n Costituzione.                                                            \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     6. -  Circa  la  seconda  questione,  riguardante  la  legittimit\u0026#224;  \r\n costituzionale  dell\u0027art.  36  della legge 7 gennaio 1929, in relazione  \r\n alle disposizioni del D. L.21 febbraio 1938, per asserito contrasto con  \r\n l\u0027art. 102 della Costituzione, basta osservare che il suo  presupposto,  \r\n cio\u0026#232;  la  automatica  soppressione  delle  giurisdizioni speciali alla  \r\n scadenza del termine per la revisione stabilita dalla  VI  disposizione  \r\n transitoria  della  Costituzione,  \u0026#232;  stato  gi\u0026#224; pi\u0026#249; volte esaminato  \r\n dalla Corte che lo ha respinto.                                          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     La Corte ha affermato che il Costituente non ha  voluto  senz\u0027altro  \r\n sopprimere le giurisdizioni speciali preesistenti all\u0027entrata in vigore  \r\n della  Costituzione,  ma  soltanto  sottoporle a revisione ad opera del  \r\n Parlamento, e che il  quinquennio,  entro  cui  tale  revisione  doveva  \r\n essere  effettuata,  non  \u0026#232;  termine perentorio; onde le giurisdizioni  \r\n speciali legittimamente continuano a svolgere le loro funzioni  fino  a  \r\n quando non si sar\u0026#224; proceduto alla loro revisione (sentenze n. 41 del 1  \r\n marzo 1957, n. 41 del 10 giugno 1960 e n. 92 del 13 novembre 1962). Non  \r\n essendo  d\u0027altra  parte  dubbio che la cognizione delle contravvenzioni  \r\n attribuite all\u0027Intendente di finanza dagli artt. 21 e 36  della  citata  \r\n legge  del 1929 concreti una giurisdizione speciale, non pu\u0026#242; ritenersi  \r\n non applicabile anche ad essa il principio posto dalla Corte  circa  la  \r\n sopravvivenza delle giurisdizioni speciali, epper\u0026#242; la questione appare  \r\n manifestamente infondata.                                                \u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP id\u003d\"MO\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003e                            per questi motivi                             \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003e                         LA CORTE COSTITUZIONALE                          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e     respinte le eccezioni pregiudiziali,                                 \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e     dichiara  non  fondate  le  questioni  proposte con l\u0027ordinanza del  \r\n Tribunale di  Ascoli  Piceno  del  1  luglio  1963  sulla  legittimit\u0026#224;  \r\n costituzionale  degli artt. 1 e seguenti del D. L. 21 febbraio 1938, n.  \r\n 246, in riferimento all\u0027art. 43  della  Costituzione,  e  dell\u0027art.  36  \r\n della  legge  7  gennaio  1926,  n.  4,  in relazione alle disposizioni  \r\n dell\u0027art. 1 e seguenti del D. L.25 marzo 1923, n. 796,  in  riferimento  \r\n all\u0027art. 102 della Costituzione.                                         \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e     Cos\u0026#236;  deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte costituzionale,  \r\n Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1965.                               \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003e                                   GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI  \r\n                                   AVOLIO - ANTONINO  PAPALDO  -  NICOLA  \r\n                                   JAEGER  - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO  \r\n                                   PETROCELLI -  ANTONIO  MANCA  -  ALDO  \r\n                                   SANDULLI  - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE  \r\n                                   FRAGALI  -   COSTANTINO   MORTATI   -  \r\n                                   GIUSEPPE  CHIARELLI - GIUSEPPE  VERZ\u0026#204;  \r\n                                   -  GIOVANNI  BATTISTA   BENEDETTI   -  \r\n                                   FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.             \u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"2394","titoletto":"SENT.  58/65  A.  GIUDIZIO  DI LEGITTIMITA\u0027 COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE   -   OGGETTO   DEL   GIUDIZIO  -  IDENTIFICAZIONE  - IMPUGNAZIONE  DI  UN  INTERO TESTO LEGISLATIVO - VIZIO DENUNCIATO CONCERNENTE  L\u0027INTERO  TESTO  DI  LEGGE  -  AMMISSIBILITA\u0027  DELLA QUESTIONE.","testo":"- S. n. 53/1962 A.","numero_massima_successivo":"2395","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"2395","titoletto":"SENT.   58/65  B.  RADIOTELEVISIONE - CONCESSIONE DEL SERVIZIO  A SOCIETA\u0027  PRIVATE - CONTRASTO CON L\u0027ART.  43 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA  - DISCIPLINA DEGLI ABBONAMENTI ALLE RADIOAUDIZIONI - ILLEGITTIMITA\u0027 COSTITUZIONALE - ESCLUSIONE.","testo":"L\u0027affidamento mediante concessione amministrativa ad una societa\u0027 privata  del  servizio della radiotelevisione non  contrasta  col disposto  dell\u0027art.   43 della Costituzione in quanto  l\u0027esigenza cui  tale  norma  costituzionale fa riscontro, di  garantire  uno strumento  idoneo  a  porre  sotto il controllo  dello  Stato  le attivita\u0027   economiche  maggiormente   suscettibili  di  assumere importanza sotto il profilo del pubblico interesse, e\u0027 rispettata ogni  volta  che, con apposite disposizioni, venga assicurato  il conseguimento  di tale risultato, e cio\u0027 appunto avviene nel caso della concessione amministrativa del servizio di radiotelevisione alla  RAI.   Invero  attraverso  la   minuta  disciplina  per  lo svolgimento  del  servizio  stesso,  e\u0027  garantito  il   puntuale conseguimento dei fini di utilita\u0027 generale che lo Stato potrebbe prefiggersi  di  raggiungere  mediante  la  gestione  diretta   o l\u0027affidamento  del  servizio ad un ente pubblico, mentre  d\u0027altra parte, liberando lo Stato dall\u0027onere della gestione e permettendo una  maggiore  snellezza del servizio, si soddisfa  una  utilita\u0027 economico-sociale  che coincide con quella che informa l\u0027art.  43 della  Costituzione.   E\u0027  pertanto  infondata  la  questione  di legittimita\u0027  costituzionale degli articoli 1 e seguenti D.L.  21 febbraio  1938,  n.   246, in riferimento all\u0027articolo  43  della Costituzione.","numero_massima_successivo":"2396","numero_massima_precedente":"2394","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[{"denominazione_legge":"decreto-legge","data_legge":"21/02/1938","numero":"246","articolo":"1","specificazione_articolo":"ss.","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge;246~art1"}],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"43","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"2396","titoletto":"SENT.   58/65  C.  GIURISDIZIONE (FUNZIONE DI) - PRINCIPIO  DELLA UNITA\u0027 DELLA GIURISDIZIONE - GIURISDIZIONI ORDINARIE E SPECIALI - REVISIONE  E  NON  AUTOMATICA  SOPPRESSIONE  DELLE  GIURISDIZIONI SPECIALI IN VIRTU\u0027 DELL\u0027ART.  102 DELLA COSTITUZIONE.","testo":"- S. n. 41/1957 B.","numero_massima_precedente":"2395","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"102","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"32779","autore":"Arena A. 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