HTTP Client

1 Total requests
0 HTTP errors

Clients

http_client 1

Requests

POST https://ws.cortecostituzionale.it/servizisito/rest/decisioni/schedaDecisione/ECLI:IT:COST:1961:55
Request options
[
  "auth_basic" => [
    "corteservizisito"
    "corteservizisito,2021+1"
  ]
]
Response 200
[
  "info" => [
    "header_size" => 196
    "request_size" => 337
    "total_time" => 0.862407
    "namelookup_time" => 0.013145
    "connect_time" => 0.013961
    "pretransfer_time" => 0.153845
    "size_download" => 27842.0
    "speed_download" => 32284.0
    "starttransfer_time" => 0.823377
    "primary_ip" => "213.82.143.235"
    "primary_port" => 443
    "local_ip" => "172.16.57.151"
    "local_port" => 37892
    "http_version" => 2
    "protocol" => 2
    "scheme" => "HTTPS"
    "appconnect_time_us" => 153737
    "connect_time_us" => 13961
    "namelookup_time_us" => 13145
    "pretransfer_time_us" => 153845
    "starttransfer_time_us" => 823377
    "total_time_us" => 862407
    "effective_method" => "POST"
    "capath" => "/etc/ssl/certs"
    "cainfo" => "/etc/ssl/certs/ca-certificates.crt"
    "start_time" => 1770493510.4816
    "original_url" => "https://ws.cortecostituzionale.it/servizisito/rest/decisioni/schedaDecisione/ECLI:IT:COST:1961:55"
    "pause_handler" => Closure(float $duration) {#1062
      class: "Symfony\Component\HttpClient\Response\CurlResponse"
      use: {
        $ch: CurlHandle {#1014 …}
        $multi: Symfony\Component\HttpClient\Internal\CurlClientState {#1044 …}
        $execCounter: -9223372036854775808
      }
    }
    "debug" => """
      *   Trying 213.82.143.235:443...\n
      * Connected to ws.cortecostituzionale.it (213.82.143.235) port 443 (#0)\n
      * ALPN: offers h2,http/1.1\n
      *  CAfile: /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt\n
      *  CApath: /etc/ssl/certs\n
      * SSL connection using TLSv1.2 / ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256\n
      * ALPN: server did not agree on a protocol. Uses default.\n
      * Server certificate:\n
      *  subject: C=IT; ST=Roma; O=Corte Costituzionale; CN=*.cortecostituzionale.it\n
      *  start date: Dec  4 00:00:00 2025 GMT\n
      *  expire date: Jan  4 23:59:59 2027 GMT\n
      *  subjectAltName: host "ws.cortecostituzionale.it" matched cert's "*.cortecostituzionale.it"\n
      *  issuer: C=IT; ST=Roma; L=Pomezia; O=TI Trust Technologies S.R.L.; CN=TI Trust Technologies OV CA\n
      *  SSL certificate verify ok.\n
      * using HTTP/1.x\n
      > POST /servizisito/rest/decisioni/schedaDecisione/ECLI:IT:COST:1961:55 HTTP/1.1\r\n
      Host: ws.cortecostituzionale.it\r\n
      Accept: */*\r\n
      Authorization: Basic Y29ydGVzZXJ2aXppc2l0bzpjb3J0ZXNlcnZpemlzaXRvLDIwMjErMQ==\r\n
      User-Agent: Symfony HttpClient (Curl)\r\n
      Accept-Encoding: gzip\r\n
      Content-Length: 0\r\n
      Content-Type: application/x-www-form-urlencoded\r\n
      \r\n
      < HTTP/1.1 200 \r\n
      < Cache-Control: no-cache\r\n
      < Pragma: no-cache\r\n
      < Content-Encoding: UTF-8\r\n
      < Content-Type: application/json;charset=UTF-8\r\n
      < Transfer-Encoding: chunked\r\n
      < Date: Sat, 07 Feb 2026 19:45:10 GMT\r\n
      < \r\n
      """
  ]
  "response_headers" => [
    "HTTP/1.1 200 "
    "Cache-Control: no-cache"
    "Pragma: no-cache"
    "Content-Encoding: UTF-8"
    "Content-Type: application/json;charset=UTF-8"
    "Transfer-Encoding: chunked"
    "Date: Sat, 07 Feb 2026 19:45:10 GMT"
  ]
  "response_content" => [
    "{"dtoPronuncia":{"anno":"1961","numero":"55","tipo_decisione":"S","descrizione_decisione":"Sentenza","descriz_tipo_giu":"GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE","presidente_dec":"AMBROSINI","redattore":"","relatore":"AMBROSINI","tipo_fissaz_dec":"Udienza Pubblica","data_fissaz_dec":"21/06/1961","data_decisione":"05/07/1961","data_deposito":"11/07/1961","num_gazz_uff":"0","norme":"","atti_registro":"","sommario":"\u003cP id\u003d\"S\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"SC1\"\u003e                                  N. 55                                   \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"SC2\"\u003e                         SENTENZA 5 LUGLIO 1961                           \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"SC3\"\u003e                Deposito in cancelleria: 11 luglio 1961.                  \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"SC4\"\u003e    Pubblicazione in \"Gazzetta Ufficiale\" n. 174 del 15 luglio 1961.      \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"SC5\"\u003e                    Pres. AMBROSINI   Rel. AMBROSINI                      \u003c/P\u003e","sommario_tc":"","membri":"\u003cP id\u003d\"ME\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP id\u003d\"MEA3\"\u003e                         LA CORTE COSTITUZIONALE                          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP id\u003d\"MEE\"\u003e     composta dai signori: Prof.  GASPARE  AMBROSINI,  Presidente  Dott.  \r\n MARIO  COSATTI  - Prof.   FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -  Prof. GIUSEPPE  \r\n CASTELLI AVOLIO - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. NICOLA JAEGER -  Prof.  \r\n GIOVANNI  CASSANDRO  -  Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA -  \r\n Prof. ALDO SANDULLI - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE  FRAGALI  -  \r\n Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI, Giudici,            \u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003e     ha pronunciato la seguente                                           \r\n \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IA2\"\u003e                                SENTENZA                                  \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     nel  giudizio  di  legittimit\u0026#224; costituzionale della legge 3 giugno  \r\n 1950, n. 375, promosso con ordinanza  emessa  il  16  maggio  1960  dal  \r\n Pretore di Brescia nel procedimento penale a carico di Olimpo Amilcare,  \r\n iscritta  al  n.  66  del  Registro  ordinanze  1960 e pubblicata nella  \r\n Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.  174 del 16 luglio 1960.          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     Vista la dichiarazione di intervento del Presidente  del  Consiglio  \r\n dei Ministri;                                                            \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     udita  nell\u0027udienza  pubblica  del  21 giugno 1961 la relazione del  \r\n Presidente Gaspare Ambrosini;                                            \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     uditi  l\u0027avvocato  Arturo  Alfieri,  per  Olimpo  Amilcare,  e   il  \r\n sostituto avvocato generale dello Stato Valente Simi, per il Presidente  \r\n del Consiglio dei Ministri.                                              \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e                            \u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e                           Ritenuto in fatto:                             \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Nel  procedimento  penale  avanti al Pretore di Brescia a carico di  \r\n Olimpo Amilcare, imputato per il reato di cui agli artt. 14 e 22  della  \r\n legge  3 giugno 1950, n. 375, conseguente alla mancata assunzione nella  \r\n sua  azienda  di  quattro  invalidi  di  guerra  per  n.  264  giornate  \r\n lavorative  e  di  tre  invalidi  civili per fatto di guerra per n. 198  \r\n giornate lavorative, la difesa dell\u0027imputato sollev\u0026#242;  eccezione  sulla  \r\n legittimit\u0026#224; costituzionale di tale legge.                               \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Con  ordinanza  emessa  il  16 maggio 1960 il Pretore di Brescia ha  \r\n ritenuto che la legge stessa, prescrivendo l\u0027assunzione obbligatoria al  \r\n lavoro degli invalidi di guerra, sembra in contrasto con gli artt.  38,  \r\n 41  e  42 della Costituzione, sia perch\u0026#233; violerebbe il principio della  \r\n libert\u0026#224; della iniziativa economica  privata  e  delle  garanzie  della  \r\n propriet\u0026#224; privata, sia perch\u0026#233; porrebbe a carico di determinati gruppi  \r\n di   privati   cittadini,   oneri   e   retribuzioni   spettanti   alla  \r\n collettivit\u0026#224;. Ed osservato che  la  definizione  del  giudizio  penale  \r\n dipende   dalla   risoluzione   di   tale   questione  di  legittimit\u0026#224;  \r\n costituzionale,  ha  disposto  la  sospensione  del   giudizio   e   la  \r\n trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.                       \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     L\u0027ordinanza  \u0026#232;  stata  notificata  al Presidente del Consiglio dei  \r\n Ministri ed alla parte,  comunicata  ai  Presidenti  delle  due  Camere  \r\n legislative  e  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 16 luglio 1960,  \r\n n. 174.                                                                  \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     La difesa di Olimpo Amilcare si  \u0026#232;  costituita  depositando  delle  \r\n deduzioni  in data 5 giugno 1960 nelle quali, rilevato che gli artt. 14  \r\n e 22 della legge 3 giugno 1950, n.  375, impongono al datore di  lavoro  \r\n di  assumere,  in  percentuali  diverse,  invalidi  militari e invalidi  \r\n civili di  guerra,  si  osserva  che  costoro,  pur  soffrendo  di  una  \r\n invalidit\u0026#224;   determinante  una  diminuzione  della  propria  attivit\u0026#224;  \r\n lavorativa (che pu\u0026#242; anche essere  superiore  al  50  per  cento  della  \r\n normale capacit\u0026#224;), hanno diritto, ai sensi dell\u0027art. 21 del D.P.R.  18  \r\n giugno  1952,  n.  1176, ad una retribuzione pari a quella spettante al  \r\n personale valido occupato.                                               \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Tale obbligo di assunzione degli invalidi sarebbe in contrasto  con  \r\n l\u0027art. 3 della Costituzione, in quanto sanzionerebbe una disuguaglianza  \r\n dei  cittadini  e  violerebbe  l\u0027art. 36 della Costituzione, perch\u0026#233; la  \r\n retribuzione da corrispondersi agli invalidi non sarebbe  proporzionata  \r\n alla quantit\u0026#224; e qualit\u0026#224; del lavoro.                                    \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Richiamando  la  sentenza  emanata  da  questa Corte il 16 dicembre  \r\n 1958, n. 78, sull\u0027imponibile di mano d\u0027opera in agricoltura, la  difesa  \r\n privata  sostiene  che  la  legge  in  esame violerebbe l\u0027art. 38 della  \r\n Costituzione in quanto porrebbe a  carico  di  una  sola  categoria  di  \r\n cittadini,  e  senza  tenere conto della loro capacit\u0026#224; contributiva di  \r\n cui all\u0027art. 53, un onere che per la sua natura di  spesa  pubblica  di  \r\n carattere assistenziale dovrebbe essere sopportato dallo Stato.          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     La  legge  impugnata  contrasterebbe,  inoltre, col principio della  \r\n libert\u0026#224; della iniziativa economica privata sancito nell\u0027art. 41  della  \r\n Costituzione  e  col  principio della garanzia della privata propriet\u0026#224;  \r\n affermato nel successivo art. 42, e violerebbe,  altres\u0026#236;,  i  principi  \r\n generali  che  si  evincono  dal  coordinato  esame  delle citate norme  \r\n costituzionali.                                                          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Per il Presidente del Consiglio dei  Ministri  \u0026#232;  intervenuta  nel  \r\n giudizio l\u0027Avvocatura generale dello Stato depositando in data 6 giugno  \r\n 1960 deduzioni a stampa, nelle quali sostiene che la questione in esame  \r\n differisce  da  quella  gi\u0026#224; prospettata e decisa dalla Corte in ordine  \r\n alla disciplina dell\u0027imponibile di mano d \u0027 opera, e  che  \u0026#232;,  invece,  \r\n simile  all\u0027altra  riguardante  il collocamento dei mutilati e invalidi  \r\n del lavoro, decisa dalla Corte con la sentenza dell\u00278 giugno  1960,  n.  \r\n 38.  La legge impugnata non violerebbe, pertanto, gli artt. 38, 41 e 42  \r\n della Costituzione, perch\u0026#233; l\u0027obbligo di riservare  agli  invalidi  una  \r\n aliquota   di  posti  di  lavoro  nell\u0027impresa  non  avrebbe  carattere  \r\n assistenziale e non comporterebbe intervento dello Stato nell\u0027attivit\u0026#224;  \r\n di  organizzazione  economica,  n\u0026#233;  lesione   della   garanzia   della  \r\n propriet\u0026#224;  privata,  ma soltanto una modesta riserva di posti a favore  \r\n di cittadini minorati, che sarebbero cos\u0026#236; messi in condizione di avere  \r\n assicurato un lavoro adeguato alle loro possibilit\u0026#224;.                    \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e                          \u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e                         Considerato in diritto:                          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Con l\u0027ordinanza emessa il 26 maggio 1960 il Pretore di  Brescia  ha  \r\n proposto  la  questione  di  legittimit\u0026#224;  costituzionale della legge 3  \r\n giugno 1950, n. 375, concernente \"l\u0027assunzione obbligatoria  al  lavoro  \r\n degli  invalidi di guerra\", in riferimento agli artt. 38, 41 e 42 della  \r\n Costituzione.                                                            \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Per  quanto  riguarda la prospettata violazione dell\u0027art. 38, \u0026#232; da  \r\n osservare che non sussiste il presupposto su cui si  basa  l\u0027ordinanza,  \r\n che cio\u0026#232; la legge impugnata, nel disporre agli artt. 14 e 22 l\u0027obbligo  \r\n dei  datori  privati  di lavoro di assumere nelle loro aziende un certo  \r\n numero di invalidi di guerra, \"porrebbe a carico di determinati  gruppi  \r\n di privati cittadini oneri e restrizioni spettanti alla collettivit\u0026#224;\".  \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     La  legge  impugnata,  infatti,  non  detta,  come  sembra ritenere  \r\n l\u0027ordinanza in esame, provvidenze assistenziali a favore di invalidi al  \r\n lavoro, per l\u0027attuazione delle quali sono  chiamate  a  provvedere,  in  \r\n base  al penultimo comma dell\u0027art.  38, \"organi ed istituti disposti ed  \r\n integrati dallo Stato\", ma predispone un sistema inteso  ad  assicurare  \r\n il  lavoro  ed  a  reinserire nella vita economica produttiva nazionale  \r\n persone, che sono bens\u0026#236; minorate, ma che conservano una  capacit\u0026#224;  di  \r\n lavoro e si trovano ancora in grado di prestare la loro opera.           \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Rilevanti  sono in proposito le norme che la legge impugnata detta,  \r\n laddove in via generale prescrive all\u0027art. 3, che \"le disposizioni  per  \r\n il collocamento degli invalidi di guerra contenute nella presente legge  \r\n non  si  applicano: a) agli invalidi che abbiano perduto ogni capacit\u0026#224;  \r\n lavorativa\",  e  quando  specificatamente  dispone  nell\u0027ultimo   comma  \r\n dell\u0027art.  14,  che  \"le  imprese di navigazione marittima ed aerea non  \r\n sono tenute, per quanto riguarda il personale navigante, all\u0027osservanza  \r\n degli obblighi di cui ai precedenti commi\".                              \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Deve, inoltre, tenersi presente che gli invalidi  di  guerra  hanno  \r\n diritto  ad  ottenere  un  posto  di  lavoro,  in  quanto  essi possano  \r\n adeguatamente  tenerlo  in   corrispondenza   alle   loro   particolari  \r\n attitudini e condizioni fisiche.                                         \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     La  legge  detta  all\u0027uopo  varie norme, come quelle relative: alla  \r\n documentazione della propria attivit\u0026#224; lavorativa e  professionale  che  \r\n deve  dare  ogni  invalido  aspirante  all\u0027occupazione  (art. 6, n. 2);  \r\n all\u0027indicazione nella tessera personale rilasciata dall\u0027Opera nazionale  \r\n all\u0027invalido del grado di rieducazione  professionale  e  di  capacit\u0026#224;  \r\n lavorativa  generica  e  specifica e dei posti occupati prima e dopo la  \r\n mutilazione (art. 8, nn. 4, 5 e 7); alla limitazione per le  ammissioni  \r\n di invalidi nei servizi attivi nelle Ferrovie dello Stato e dei servizi  \r\n pubblici   di   trasporto  in  concessione  \"alle  qualifiche  ed  alle  \r\n percentuali  indicate  nella  tabella  che  segue...   \"   (art.   12);  \r\n all\u0027affidamento ad un apposito collegio medico del l\u0027accertamento delle  \r\n \"condizioni  di  idoneit\u0026#224;  fisica  degli  invalidi concorrenti a posti  \r\n notarili\" (art. 13, secondo comma).                                      \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Pu\u0026#242;, quindi, dirsi che  la  legge  del  3  giugno  1950,  n.  375,  \r\n riguarda  bens\u0026#236;  gli  invalidi di guerra, ma non totalmente inabili al  \r\n lavoro, e che in favore di questi dispone provvidenze di carattere  non  \r\n assistenziale, ma di avviamento al lavoro.                               \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Detta  legge,  adunque, non soltanto non contrasta con la norma del  \r\n penultimo comma dell\u0027art. 38 della Costituzione, ma anzi \u0026#232; in  armonia  \r\n col  disposto  del  terzo  comma  dello  stesso articolo riguardante il  \r\n diritto degli inabili  e  minorati  \"all\u0027educazione  ed  all\u0027avviamento  \r\n professionale\".                                                          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     La  Corte  si  \u0026#232; pronunciata in questo stesso senso nella sentenza  \r\n dell\u00278 giugno 1960, n. 38,  decidendo  una  consimile  questione  sulla  \r\n legittimit\u0026#224; costituzionale del D.L.C.P.S. del 3 ottobre 1947, n. 1222,  \r\n ratificato   con   legge   del  9  aprile  1953,  n.  292,  concernente  \r\n \"l\u0027assunzione obbligatoria dei mutilati ed invalidi  del  lavoro  nelle  \r\n imprese private\".                                                        \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Ugualmente infondati sono i motivi inerenti alla proposta questione  \r\n sulla  legittimit\u0026#224;  costituzionale  della  legge  n.  375 del 1950, in  \r\n riferimento agli artt. 41 e 42 della Costituzione.                       \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Si assume nell\u0027ordinanza del Pretore di Brescia che la detta  legge  \r\n sarebbe  in  contrasto  con  gli  artt.  41 e 42 \"perch\u0026#233; violerebbe il  \r\n principio della libert\u0026#224; della iniziativa  economica  privata  e  delle  \r\n garanzie della prapriet\u0026#224; privata\".                                      \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Ma,   in   effetti,  la  legge  in  esame  non  limita  o  comprime  \r\n l\u0027iniziativa  economica  privata,  n\u0026#233;  la  garanzia  della  propriet\u0026#224;  \r\n privata,   giacch\u0026#233;  non  incide  sull\u0027organizzazione  economica  delle  \r\n imprese, non importando per i datori di lavoro altro obbligo che quello  \r\n di riservare per gli invalidi di guerra una modesta aliquota  di  posti  \r\n rispetto  al  numero  totale  dei dipendenti, che essi datori di lavoro  \r\n hanno liberamente determinato e che potrebbero liberamente cambiare.     \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Anche qui, come nel caso del D.L.C.P.S.   del 3  ottobre  1947,  n.  \r\n 1222,  sopracitato,  ed esaminato da questa Corte con la sentenza n. 38  \r\n del 1960, si \u0026#232; in presenza di un sistema che  non  contrasta  con  gli  \r\n artt.  41  e  42  della  Costituzione, perch\u0026#233;, secondo quanto la Corte  \r\n osserv\u0026#242; in tale sentenza, il sistema predisposto per  l\u0027assunzione  al  \r\n lavoro   dei  minorati  si  svolge  in  base  a  condizioni  e  criteri  \r\n prestabiliti e  non  discrezionali,  e  senza  che  venga  alterata  la  \r\n valutazione  dei  datori  di  lavoro in ordine al dimensionamento delle  \r\n imprese.                                                                 \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Va, altres\u0026#236;, messo in rilievo che  l\u0027assunzione  al  lavoro  degli  \r\n invalidi  di  guerra avviene attraverso un procedimento di accertamento  \r\n della capacit\u0026#224; lavorativa e della idoneit\u0026#224; dell\u0027invalido aspirante ad  \r\n un determinato posto di lavoro, e che nel sistema della legge non vi ha  \r\n discordanza tra la prestazione di lavoro da parte dell\u0027invalido assunto  \r\n dall\u0027impresa e la retribuzione che deve venirgli corrisposta, - come si  \r\n desume anche dall\u0027art.  20,  il  quale  prescrive  che  \"agli  invalidi  \r\n ammessi al lavoro in forza della presente legge devono essere applicate  \r\n le  normali  condizioni  di assunzione e di lavoro delle aziende\". E su  \r\n questo principio ritorna l\u0027art. 21 del D.P.R. del 18  giugno  1956,  n.  \r\n 1176,   contenente   il   regolamento  per  l\u0027esecuzione  della  legge,  \r\n disponendo: \"L\u0027invalido assunto in virt\u0026#249; della legge ha  diritto  alle  \r\n condizioni  di  retribuzione  vigenti  per  il personale occupato ed \u0026#232;  \r\n soggetto agli stessi obblighi stabiliti  in  genere  per  il  personale  \r\n dell\u0027azienda  ed  agli  stessi  regolamenti  e  norme  di  lavoro fermo  \r\n restando quanto \u0026#232; disposto dal quarto comma dell\u0027art. 4  del  presente  \r\n regolamento\".                                                            \u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP id\u003d\"MO\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003e                            per questi motivi                             \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003e                         LA CORTE COSTITUZIONALE                          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e     \u003cI\u003edichiara\u003c/I\u003e  non  fondata la questione proposta dal Pretore di Brescia  \r\n con ordinanza del 16  maggio  1960  sulla  legittimit\u0026#224;  costituzionale  \r\n della   legge   3   giugno   1950,  n.  375,  concernente  l\u0027assunzione  \r\n obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra,  in  riferimento  agli  \r\n artt. 38, 41 e 42 della Costituzione.                                    \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e     Cos\u0026#236;  deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte costituzionale,  \r\n Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1961.                                \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003e                                   GASPARE AMBROSINI - MARIO  COSATTI  -  \r\n                                   FRANCESCO    PANTALEO    GABRIELI   -  \r\n                                   GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO  -  ANTONINO  \r\n                                   PAPALDO  -  NICOLA  JAEGER - GIOVANNI  \r\n                                   CASSANDRO   -   BIAGIO  PETROCELLI  -  \r\n                                   ANTONIO  MANCA  -  ALDO  SANDULLI   -  \r\n                                   GIUSEPPE  BRANCA  - MICHELE FRAGALI -  \r\n                                   COSTANTINO   MORTATI    -    GIUSEPPE  \r\n                                   CHIARELLI.                             \u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"1339","titoletto":"SENT.  55/61  A.  INVALIDI  DI  GUERRA  -  ASSUNZIONE  AL  LAVORO OBBLIGATORIA  -  LEGGE  3  GIUGNO  1950,  N. 375 - PROVVIDENZE DI CARATTERE  ASSISTENZIALE  -  ESCLUSIONE  - COSTITUZIONE, ART. 38, QUARTO  COMMA  - INAPPLICABILITA\u0027 - LEGGE 3 GIUGNO 1950, N. 375 - AVVIAMENTO  AL  LAVORO  -  COSTITUZIONE,  ART.  38, TERZO COMMA - CONFORMITA\u0027.","testo":"Come risulta dagli artt. 2; 14; 6, n. 2; 8, nn. 4, 5 e 7; 12; 13, secondo  comma, la legge 3 giugno 1950, n. 375;  sulla assunzione obbligatoria  al lavoro degli invalidi di guerra, riguardando gli invalidi  di  guerra non totalmente inabili al lavoro, dispone in loro  favore  provvidenze  di  carattere non assistenziale, ma di avviamento  al  lavoro. Pertanto, la legge non solo non contrasta con la norma del penultimo comma dell\u0027art. 38 della Costituzione, per  il  quale  alla  suddetta assistenza agli invalidi al lavoro provvedono \"organi ed istituti disposti o integrati dallo Stato\", ma  e\u0027  anzi in armonia col disposto del terzo comma dello stesso articolo   riguardante  il  diritto   degli  inabili  o  minorati \"all\u0027educazione e all\u0027avviamento professionale\".","numero_massima_successivo":"1340","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"03/06/1950","numero":"375","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge;375~art3"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"03/06/1950","numero":"375","articolo":"14","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge;375~art14"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"03/06/1950","numero":"375","articolo":"6","specificazione_articolo":"n.2","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge;375~art6"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"03/06/1950","numero":"375","articolo":"8","specificazione_articolo":"n.4","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge;375~art8"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"03/06/1950","numero":"375","articolo":"8","specificazione_articolo":"n.5","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge;375~art8"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"03/06/1950","numero":"375","articolo":"8","specificazione_articolo":"n.7","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge;375~art8"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"03/06/1950","numero":"375","articolo":"12","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge;375~art12"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"03/06/1950","numero":"375","articolo":"13","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge;375~art13"}],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"38","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"38","specificazione_articolo":"","comma":"4","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"1340","titoletto":"SENT. 55/61 B. LEGGE 3 GIUGNO 1950, N. 375 - ASSUNZIONE AL LAVORO DEI   MINORATI   -  CRITERI  E  CONDIZIONI   -   DISCREZIONALITA\u0027 AMMINISTRATIVA  -  ESCLUSIONE  -  COSTITUZIONE,  ARTT.  41 E 42 - VIOLAZIONE - ESCLUSIONE.","testo":"Secondo  la  legge  3 giugno 1950, n. 375, l\u0027assunzione al lavoro dei   minorati   si  svolge  in  base  a  condizioni   e  criteri prestabiliti  e  non discrezionali, e senza che venga alterata la valutazione  dei  datori  di  lavoro in ordine al dimensionamento delle  imprese.  Pertanto,  la  legge  non  viola  i  principi di liberta\u0027  di  iniziativa economica e di garanzia della proprieta\u0027 privata di cui agli artt. 41 e 42 della Costituzione.","numero_massima_successivo":"1341","numero_massima_precedente":"1339","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"03/06/1950","numero":"375","articolo":"0","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge;375~art0"}],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"41","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"42","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"1341","titoletto":"SENT.  55/61  C.  LEGGE  3  GIUGNO  1950,  N. 375 - PRESTAZIONE E RETRIBUZIONE DELL\u0027INVALIDO ASSUNTO - CORRISPONDENZA.","testo":"Nel  sistema  della  legge  3  giugno  1950,  n.  375,  non si ha discordanza  tra  la prestazione di lavoro da parte dell\u0027invalido assunto   dall\u0027impresa   e  la  retribuzione  che  deve  venirgli corrisposta.","numero_massima_precedente":"1340","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"03/06/1950","numero":"375","articolo":"0","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge;375~art0"}],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"609","autore":"BRANCA G.","titolo":"IN TEMA DI ASSUNZIONI OBBLIGATORIE IN RELAZIONE AI PRINCIPI COSTITUZIONALI","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Rivista di diritto del lavoro","anno_rivista":"1962","numero_rivista":"","parte_rivista":"II","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"237","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"35918","autore":"Carollo L.","titolo":"Un itinerario giurisprudenziale sul collocamento mirato","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"Diritto delle relazioni industriali","anno_rivista":"2021","numero_rivista":"1","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"190","note_abstract":"","collocazione":"A.430","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"607","autore":"CRISAFULLI V.","titolo":"OSSERVAZIONE","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Giurisprudenza costituzionale","anno_rivista":"1961","numero_rivista":"","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"1070","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"610","autore":"DONATI M.","titolo":"SULL\u0027ASSUNZIONE OBBLIGATORIA DEGLI INVALIDI DI GUERRA","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Il diritto del lavoro","anno_rivista":"1962","numero_rivista":"","parte_rivista":"II","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"37","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}"
  ]
]