HTTP Client

1 Total requests
0 HTTP errors

Clients

http_client 1

Requests

POST https://ws.cortecostituzionale.it/servizisito/rest/decisioni/schedaDecisione/ECLI:IT:COST:2022:166
Request options
[
  "auth_basic" => [
    "corteservizisito"
    "corteservizisito,2021+1"
  ]
]
Response 200
[
  "info" => [
    "header_size" => 196
    "request_size" => 338
    "total_time" => 3.286623
    "namelookup_time" => 0.000721
    "connect_time" => 0.234476
    "pretransfer_time" => 1.740858
    "size_download" => 52904.0
    "speed_download" => 16096.0
    "starttransfer_time" => 3.152071
    "primary_ip" => "213.82.143.235"
    "primary_port" => 443
    "local_ip" => "172.16.57.151"
    "local_port" => 52560
    "http_version" => 2
    "protocol" => 2
    "scheme" => "HTTPS"
    "appconnect_time_us" => 1740753
    "connect_time_us" => 234476
    "namelookup_time_us" => 721
    "pretransfer_time_us" => 1740858
    "starttransfer_time_us" => 3152071
    "total_time_us" => 3286623
    "effective_method" => "POST"
    "capath" => "/etc/ssl/certs"
    "cainfo" => "/etc/ssl/certs/ca-certificates.crt"
    "start_time" => 1770699858.8083
    "original_url" => "https://ws.cortecostituzionale.it/servizisito/rest/decisioni/schedaDecisione/ECLI:IT:COST:2022:166"
    "pause_handler" => Closure(float $duration) {#1062
      class: "Symfony\Component\HttpClient\Response\CurlResponse"
      use: {
        $ch: CurlHandle {#1014 …}
        $multi: Symfony\Component\HttpClient\Internal\CurlClientState {#1044 …}
        $execCounter: -9223372036854775808
      }
    }
    "debug" => """
      *   Trying 213.82.143.235:443...\n
      * Connected to ws.cortecostituzionale.it (213.82.143.235) port 443 (#0)\n
      * ALPN: offers h2,http/1.1\n
      *  CAfile: /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt\n
      *  CApath: /etc/ssl/certs\n
      * SSL connection using TLSv1.2 / ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256\n
      * ALPN: server did not agree on a protocol. Uses default.\n
      * Server certificate:\n
      *  subject: C=IT; ST=Roma; O=Corte Costituzionale; CN=*.cortecostituzionale.it\n
      *  start date: Dec  4 00:00:00 2025 GMT\n
      *  expire date: Jan  4 23:59:59 2027 GMT\n
      *  subjectAltName: host "ws.cortecostituzionale.it" matched cert's "*.cortecostituzionale.it"\n
      *  issuer: C=IT; ST=Roma; L=Pomezia; O=TI Trust Technologies S.R.L.; CN=TI Trust Technologies OV CA\n
      *  SSL certificate verify ok.\n
      * using HTTP/1.x\n
      > POST /servizisito/rest/decisioni/schedaDecisione/ECLI:IT:COST:2022:166 HTTP/1.1\r\n
      Host: ws.cortecostituzionale.it\r\n
      Accept: */*\r\n
      Authorization: Basic Y29ydGVzZXJ2aXppc2l0bzpjb3J0ZXNlcnZpemlzaXRvLDIwMjErMQ==\r\n
      User-Agent: Symfony HttpClient (Curl)\r\n
      Accept-Encoding: gzip\r\n
      Content-Length: 0\r\n
      Content-Type: application/x-www-form-urlencoded\r\n
      \r\n
      < HTTP/1.1 200 \r\n
      < Cache-Control: no-cache\r\n
      < Pragma: no-cache\r\n
      < Content-Encoding: UTF-8\r\n
      < Content-Type: application/json;charset=UTF-8\r\n
      < Transfer-Encoding: chunked\r\n
      < Date: Tue, 10 Feb 2026 05:04:21 GMT\r\n
      < \r\n
      """
  ]
  "response_headers" => [
    "HTTP/1.1 200 "
    "Cache-Control: no-cache"
    "Pragma: no-cache"
    "Content-Encoding: UTF-8"
    "Content-Type: application/json;charset=UTF-8"
    "Transfer-Encoding: chunked"
    "Date: Tue, 10 Feb 2026 05:04:21 GMT"
  ]
  "response_content" => [
    "{"dtoPronuncia":{"anno":"2022","numero":"166","tipo_decisione":"S","descrizione_decisione":"Sentenza","descriz_tipo_giu":"GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE","presidente_dec":"AMATO","redattore":"SAN GIORGIO","relatore":"SAN GIORGIO","tipo_fissaz_dec":"Camera di Consiglio","data_fissaz_dec":"25/05/2022","data_decisione":"25/05/2022","data_deposito":"01/07/2022","pubbl_gazz_uff":"06/07/2022","num_gazz_uff":"27","norme":"Art. 130 del decreto del Presidente della Repubblica del 30/05/2002, n. 115.","atti_registro":"ord. 171/2021","sommario":"\u003cP class\u003d\"SC2\"\u003eSENTENZA N. 166\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"SC2\"\u003eANNO 2022\r\n\u003c/P\u003e","sommario_tc":"","membri":"\u003cP id\u003d\"MEA1\"\u003eREPUBBLICA ITALIANA\r\n\u003c/P\u003e \u003cP id\u003d\"MEA2\"\u003eIN NOME DEL POPOLO ITALIANO\r\n\u003c/P\u003e \u003cP id\u003d\"MEA3\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP id\u003d\"MEE\"\u003ecomposta dai signori:\r\n Presidente: Giuliano AMATO; Giudici : Silvana  SCIARRA, Daria  de PRETIS, Nicol\u0026#242;  ZANON, Franco  MODUGNO, Augusto Antonio        BARBERA, Giulio  PROSPERETTI, Giovanni  AMOROSO, Francesco  VIGAN\u0026#210;, Luca  ANTONINI, Stefano  PETITTI, Angelo  BUSCEMA, Emanuela  NAVARRETTA, Maria Rosaria  SAN GIORGIO, Filippo        PATRONI GRIFFI,\u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003eha pronunciato la seguente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IA2\"\u003eSENTENZA\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003enel giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 130 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante \u0026#171;Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)\u0026#187;, promosso dal Tribunale ordinario di Paola, in composizione monocratica, nel procedimento vertente tra F. M. e Generali Italia spa, F. R. e D. R., con ordinanza del 2 novembre 2020, iscritta al n. 171 del registro ordinanze 2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica numero n. 45, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2021. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eVisto l\u0026#8217;atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eudito nella camera di consiglio del 25 maggio 2022 il Giudice relatore Maria Rosaria San Giorgio;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003edeliberato nella camera di consiglio del 25 maggio 2022.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003eRitenuto in fatto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza del 2 novembre 2020, iscritta al numero 171 del registro ordinanze 2021, il Tribunale ordinario di Paola, in composizione monocratica, ha sollevato questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 130 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante \u0026#171;Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)\u0026#187;, denunziandone il contrasto con l\u0026#8217;art. 3 della Costituzione.  \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.1.\u0026#8211; Il rimettente riferisce che, nel giudizio promosso da F. M. contro Generali Italia spa, F. R. e D. R., avente a oggetto il risarcimento dei danni conseguenti a un sinistro stradale, \u0026#232; chiamato a provvedere sulla richiesta di liquidazione di compenso avanzata dal professionista designato per l\u0026#8217;espletamento della consulenza tecnica d\u0026#8217;ufficio medico-legale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAd avviso del giudice a quo, trattandosi di incarico riguardante accertamenti medici sulla persona, l\u0026#8217;onorario dovrebbe essere determinato, ai sensi dell\u0026#8217;art. 21 della Tabella allegata al decreto del Ministro della giustizia 30 maggio 2002 (Adeguamento dei compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell\u0026#8217;autorit\u0026#224; giudiziaria in materia civile e penale), in un importo compreso tra euro 48,03 ed euro 290,77, avuto riguardo, ai sensi dell\u0026#8217;art. 51, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, alla difficolt\u0026#224;, alla completezza e al pregio della prestazione resa dall\u0026#8217;ausiliario.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInoltre, non ricorrendo il presupposto dell\u0026#8217;urgenza, non andrebbero riconosciuti gli aumenti previsti dal comma 2 del citato art. 51 del d.P.R. n. 115 del 2002; n\u0026#233; potrebbe trovare applicazione l\u0026#8217;art. 52, comma 1, del medesimo testo unico, non essendo la prestazione resa dal consulente tecnico di eccezionale importanza, complessit\u0026#224; e difficolt\u0026#224;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSull\u0026#8217;importo liquidato dovrebbe poi essere praticata la diminuzione di un terzo, in considerazione del ritardo in cui sarebbe incorso il consulente tecnico, in applicazione del comma 2 del citato art. 52, nonch\u0026#233; l\u0026#8217;ulteriore riduzione della met\u0026#224; prevista dall\u0026#8217;art. 130 del d.P.R. n. 115 del 2002, in quanto la parte attrice \u0026#232; stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.\u0026#8211; In punto di rilevanza, il Tribunale di Paola ritiene di non poter provvedere sull\u0026#8217;istanza di liquidazione senza fare applicazione della norma censurata, a mente della quale, nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario gli importi spettanti all\u0026#8217;ausiliario del magistrato sono, appunto, ridotti della met\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.3.\u0026#8211; Con riferimento alla non manifesta infondatezza, il giudice a quo assume che la disposizione in scrutinio, nella parte in cui non esclude che la diminuzione di un terzo degli importi spettanti all\u0026#8217;ausiliario del magistrato sia operata in caso di applicazione di previsioni tariffarie non adeguate a norma dell\u0026#8217;art. 54 del d.P.R. n. 115 del 2002, sia affetta da irragionevolezza, al pari dell\u0026#8217;analoga norma, dettata per il processo penale dall\u0026#8217;art. 106-bis del medesimo d.P.R., la quale, per tale ragione, \u0026#232; stata dichiarata costituzionalmente illegittima, in riferimento rispettivamente all\u0026#8217;ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte,  con le sentenze n. 192 del 2015 e n. 178 del 2017.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.3.1.\u0026#8211; A sostegno di tale assunto, il rimettente argomenta che la norma censurata si inscrive nel medesimo plesso normativo, costituito dagli artt. 50 e 54 del d.P.R. n. 115 del 2002 e dal citato d.m. del 30 maggio 2002, con il quale si raccorda l\u0026#8217;omologa riduzione prescritta dall\u0026#8217;art. 106-bis per il processo penale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eA tale riguardo, il giudice a quo rileva che i richiamati art. 50 \u0026#8211; il quale demanda la determinazione dell\u0026#8217;entit\u0026#224; delle spettanze dell\u0026#8217;ausiliario del magistrato alle tabelle approvate con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell\u0026#8217;economia e delle finanze \u0026#8211; e art. 54 \u0026#8211; che stabilisce che \u0026#171;[l]a misura degli onorari fissi, variabili e a tempo \u0026#232; adeguata ogni tre anni in relazione alla variazione, accertata dall\u0026#8217;ISTAT, dell\u0026#8217;indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nel triennio precedente, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell\u0026#8217;economia e delle finanze\u0026#187; \u001f\u0026#8211;, essendo collocati nel Titolo VII della Parte II del d.P.R. n. 115 del 2002, riguardano tutti i processi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSottolinea, ancora, il rimettente che le Tabelle alle quali fa riferimento il suddetto art. 50, dopo l\u0026#8217;approvazione, con d.m. 30 maggio del 2002, non sono state mai aggiornate. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn tale assetto normativo \u0026#8211; soggiunge il giudice a quo \u0026#8211; si \u0026#232; inserito l\u0026#8217;art. 106-bis, introdotto dall\u0026#8217;art. 1, comma 606, lettera b), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante \u0026#171;Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilit\u0026#224; 2014)\u0026#187;, con il quale la riduzione dei compensi liquidati a carico dello Stato \u0026#232; stata prevista, ancorch\u0026#233; nella inferiore misura di un terzo, anche per il processo penale. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNell\u0026#8217;ordinanza di rimessione sono riportati ampi stralci della motivazione della sentenza di questa Corte n. 192 del 2015, con la quale \u0026#232; stata dichiarata l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale di tale ultima disposizione e, in particolare, i passaggi nei quali la pronuncia ha evidenziato che il legislatore, nell\u0026#8217;introdurre, con l\u0026#8217;art. 106-bis del d.P.R. n. 115 del 2002, un significativo e drastico intervento di riduzione dei compensi spettanti, tra gli altri, all\u0026#8217;ausiliario del magistrato, non poteva ignorare che si trattasse di importi che, a norma dell\u0026#8217;art. 54 del medesimo d.P.R., avrebbero dovuto essere rivalutati ogni tre anni, in relazione alla variazione, accertata dall\u0026#8217;ISTAT, dell\u0026#8217;indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;adeguamento previsto dal citato art. 54, ha sottolineato la sentenza indicata, non era mai intervenuto dall\u0026#8217;emanazione del d.m. del 30 maggio 2002, cos\u0026#236; che, dopo oltre un decennio di inerzia amministrativa, la base tariffaria sulla quale calcolare i compensi risultava ormai seriamente sproporzionata per difetto, anche a voler considerare, come richiede l\u0026#8217;art. 50 del d.P.R. n. 115 del 2002, che la misura degli onorari in esame, rapportata alle vigenti tariffe professionali, deve essere contemperata in relazione alla natura pubblicistica della prestazione richiesta.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eRicorda il rimettente che, sulla base di tali premesse, la sentenza n. 192 del 2015 ha rilevato che la mancata considerazione dell\u0026#8217;omesso adeguamento ai sensi dell\u0026#8217;art. 54 del d.P.R. n. 115 del 2002, rende la novella del 2013 irragionevole, posto che, viene sottolineato citando la pronuncia indicata, \u0026#171;non \u0026#232; riconducibile ai pur ampi margini spettanti alla discrezionalit\u0026#224; legislativa una scelta attuata senza una preliminare valutazione complessiva della materia, necessaria per compiere un ragionevole bilanciamento tra esigenze di contenimento della spesa e remunerazione, sia pure secondo i ricordati criteri di contemperamento, degli incarichi in questione\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa Corte \u0026#8211; prosegue l\u0026#8217;ordinanza di rimessione, sempre citando la sentenza n. 192 del 2015 \u0026#8211; ha quindi ritenuto manifestamente irragionevole \u0026#171;un intervento di riduzione della spesa erariale in materia di giustizia \u0026#8211; pur, come tale, sicuramente riferibile alla discrezionalit\u0026#224; legislativa nel contesto della congiuntura economico-finanziaria \u0026#8211; adottato senza attenzione a che la riduzione operi su tariffe realmente congruenti con le stesse linee di fondo del d.P.R. n. 115 del 2002: dunque su tariffe, da un lato, proporzionate (sia pure per difetto, tenendo conto del connotato pubblicistico) a quelle libero-professionali (che per parte loro, nell\u0026#8217;ambito di una riforma complessiva dei criteri di liquidazione, sono state aggiornate) e, dall\u0026#8217;altro, preservate nella loro elementare consistenza in rapporto alle variazioni del costo della vita\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl Tribunale di Paola ha poi richiamato la sentenza n. 178 del 2017, con la quale questa Corte ha esteso la dichiarazione di illegittimit\u0026#224; costituzionale, per violazione dell\u0026#8217;art. 3 Cost., dell\u0026#8217;art. 106-bis del d.P.R. n. 115 del 2002 agli onorari del consulente tecnico di parte. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAd avviso del giudice a quo, la medesima ratio decidendi, che fa discendere l\u0026#8217;irragionevolezza della disposizione dall\u0026#8217;essere il significativo e drastico intervento di riduzione dei compensi intervenuto su tariffe ormai gi\u0026#224; seriamente sproporzionate per difetto, in quanto non aggiornate da oltre un decennio, dovrebbe condurre alla declaratoria di illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 130 del d.P.R. n. 115 del 2002 nella parte in cui non esclude che la diminuzione della met\u0026#224; degli importi spettanti all\u0026#8217;ausiliario del magistrato sia operata in caso di applicazione di previsioni tariffarie non adeguate a norma dell\u0026#8217;art. 54 del citato testo unico.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eOsserva, in proposito, il Tribunale di Paola che la disposizione censurata, non solo si innesta, al pari dell\u0026#8217;art. 106-bis, sugli artt. 50 e 54 del d.P.R. n. 115 del 2002, ma prevede una riduzione ancora maggiore di quella, pari a un terzo, stabilita per il processo penale, e che, ci\u0026#242; nondimeno, gli importi tariffari di cui alle tabelle ministeriali approvate con d.m. 30 maggio 2002 non sono stati mai aggiornati. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eN\u0026#233; il riferimento alle pronunce costituzionali aventi ad oggetto l\u0026#8217;art. 106-bis del d.P.R. n. 115 del 2002 implicherebbe un indebito parallelismo tra ambiti processuali differenti e quindi la negazione dell\u0026#8217;indiscussa discrezionalit\u0026#224; del legislatore nel compiere scelte diverse in relazione a modelli processuali distinti. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e\u0026#200; ben vero, argomenta il rimettente, che, come in diverse occasioni evidenziato dalla giurisprudenza costituzionale, il legislatore pu\u0026#242; modulare diversamente il compenso dell\u0026#8217;ausiliario nel processo civile e in quello penale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNondimeno, in nessuno dei suddetti giudizi la legge pu\u0026#242; introdurre drastiche riduzioni di compensi \u0026#171;limitandosi a prescrivere un adeguamento di fatto mai realizzato, nonostante il cospicuo tempo decorso\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn aggiunta, non costituirebbe un \u0026#171;apprezzabile elemento differenziale\u0026#187;, ai fini dello scrutinio di legittimit\u0026#224; costituzionale, la circostanza che l\u0026#8217;art. 130, ora in esame, fosse inserito nel corpo del d.P.R. n. 115 del 2002 sin dalla sua emanazione, mentre l\u0026#8217;art. 106-bis \u0026#232; stato introdotto solo con l\u0026#8217;art. 1, comma 606, lettera b), della legge n. 147 del 2013, dal momento che le norme \u0026#171;non sono date una volta per tutte ed irrigidite nella configurazione iniziale, ma vivono e si definiscono nel tempo attraverso le continue applicazioni che ricevono nei nuovi contesti (ordinamentali, ma anche economico-sociali), nei quali operano\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLo scrutinio di ragionevolezza andrebbe pertanto condotto interpretando la norma nel contesto ordinamentale sussistente al momento della sua applicazione. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSottolinea, ancora, il giudice rimettente che, nel caso di specie, l\u0026#8217;applicazione della disposizione censurata condurrebbe alla liquidazione di un compenso per il consulente tecnico d\u0026#8217;ufficio pari ad euro 145,38, e tale importo risulterebbe inadeguato all\u0026#8217;attuale valore economico e sociale dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; svolta, alla durata dell\u0026#8217;incarico e alla stessa dignit\u0026#224; della professione esercitata dal consulente, pur tenendo conto dell\u0026#8217;interesse pubblico che permea la disciplina degli ausiliari del magistrato e del patrocinio a spese dello Stato. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDa ultimo, il giudice a quo rileva che il tenore letterale della disposizione denunciata non rende praticabile un\u0026#8217;interpretazione conforme all\u0026#8217;art. 3 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; \u0026#200; intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la dichiarazione di non fondatezza della questione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.1.\u0026#8211; Ad avviso della difesa statale, le enunciazioni espresse nelle sentenze n. 192 del 2015 e n. 178 del 2017 non sarebbero invocabili in riferimento alla disposizione in questione, in quanto riguardano il processo penale, la cui diversit\u0026#224;, rispetto al processo civile, \u0026#232; stata in pi\u0026#249; occasioni valorizzata dalla giurisprudenza costituzionale in ragione della differenza tra le situazioni comparate, costituite, da una parte, dagli interessi civili, e, dall\u0026#8217;altra, dalle situazioni tutelate che sorgono per effetto dell\u0026#8217;esercizio dell\u0026#8217;azione penale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eOsserva, ancora, l\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato che la dichiarazione di illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 106-bis del d.P.R. n. 115 del 2002 non pu\u0026#242; estendersi anche alla norma censurata, posto che la novella legislativa scrutinata nelle sentenze n. 192 del 2015 e n. 178 del 2017 \u0026#232; stata esaminata \u0026#171;tenendo conto del fatto che si tratta di disposizione inserita in un contesto con una base tariffaria introdotta nel 2002 e mai rivista, nonostante la previsione di aggiornamento triennale contenuta nell\u0026#8217;art. 54 del citato testo unico\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLe citate pronunce di illegittimit\u0026#224; costituzionale \u0026#8211; chiarisce l\u0026#8217;interveniente \u0026#8211; si basano \u0026#171;sulle ragioni della valutazione compiuta dal legislatore del 2013, intervenuto su una materia gi\u0026#224; caratterizzata dalla incongruit\u0026#224; dei compensi previsti dalle tabelle adottate nel 2002\u0026#187;, n\u0026#233; pu\u0026#242; considerarsi priva di rilievo, ai fini del sindacato di ragionevolezza, la circostanza per la quale la norma censurata, a differenza dell\u0026#8217;art. 106-bis, fosse gi\u0026#224; inserita nell\u0026#8217;originario corpo del d.P.R. n. 115 del 2002.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eContrariamente a quanto assunto dal rimettente, l\u0026#8217;originario inserimento dell\u0026#8217;art. 130 nel t.u. sulle spese di giustizia sarebbe determinante, in quanto, come chiarito dalla giurisprudenza costituzionale, il mancato aggiornamento periodico dei compensi per gli ausiliari del magistrato \u0026#232; dipeso da omissioni amministrative non risolvibili attraverso un intervento della Corte, ma con \u0026#171;altri rimedi\u0026#187;, come il ricorso avverso il silenzio dell\u0026#8217;amministrazione ex art. 117 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell\u0026#8217;articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNel giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale dette omissioni costituirebbero dunque un mero inconveniente di fatto. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDa ultimo, il Presidente del Consiglio dei ministri rammenta che la disciplina del patrocinio a spese dello Stato \u0026#232; riconducibile alla materia processuale, nella quale il legislatore gode di ampia discrezionalit\u0026#224;, con il solo limite della manifesta irragionevolezza o arbitrariet\u0026#224; delle scelte adottate.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003eConsiderato in diritto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Il Tribunale ordinario di Paola, in composizione monocratica, ha sollevato questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 130 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante \u0026#171;Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)\u0026#187; \u0026#8211; a mente del quale, in caso di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, gli importi spettanti, tra gli altri, all\u0026#8217;ausiliario del magistrato sono ridotti della met\u0026#224; \u0026#8211;, denunziandone il contrasto con l\u0026#8217;art. 3 della Costituzione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.1.\u0026#8211; Ad avviso del rimettente, la norma censurata, nella parte in cui non esclude che tale decurtazione sia operata in caso di applicazione di previsioni tariffarie non adeguate a norma dell\u0026#8217;art. 54 del d.P.R. n. 115 del 2002, introdurrebbe una significativa diminuzione di compensi gi\u0026#224; seriamente sproporzionati per difetto, perch\u0026#233; computati sulla base di parametri mai aggiornati dall\u0026#8217;approvazione delle Tabelle allegate al Decreto del Ministro della giustizia 30 maggio 2002 (Adeguamento dei compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell\u0026#8217;autorit\u0026#224; giudiziaria in materia civile e penale).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa disposizione in scrutinio sarebbe quindi affetta da irragionevolezza, al pari della norma, di analoga portata precettiva, dettata dall\u0026#8217;art. 106-bis del d.P.R. n. 115 del 2002 per il processo penale, la quale, proprio in forza dell\u0026#8217;anomalia qui denunziata, \u0026#232; stata dichiarata costituzionalmente illegittima, in riferimento rispettivamente all\u0026#8217;ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte, con le sentenze di questa Corte n. 192 del 2015 e n. 178 del 2017.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; La questione \u0026#232; fondata. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.1.\u0026#8211; La relazione funzionale che, attraverso l\u0026#8217;atto di designazione, si instaura tra l\u0026#8217;ausiliario del magistrato e l\u0026#8217;ufficio giudiziario costituisce un munus publicum (sentenze n. 102 del 2021 e n. 88 del 1970), dal cui utile svolgimento sorge un diritto al compenso disciplinato dalle disposizioni del Titolo VII della Parte II del d.P.R. n. 115 del 2002, nonch\u0026#233;, in forza del rinvio operato dall\u0026#8217;art. 50 di tale testo unico, da tabelle approvate con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell\u0026#8217;economia e delle finanze, ai sensi dell\u0026#8217;art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa ratio di tale plesso normativo \u0026#8211; il quale, essendo espressamente riferito, come indicato nel Titolo VII, agli \u0026#171;[a]usiliari del magistrato nel processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario\u0026#187;, detta una disciplina comune a tutti gli ordinamenti processuali \u0026#8211; \u0026#232; orientata a contemperare il carattere pubblicistico della funzione di ausilio dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; giudiziaria con l\u0026#8217;esigenza di non svilire l\u0026#8217;impegno garantito dal professionista designato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;adeguatezza della remunerazione dell\u0026#8217;ausiliario, imposta dal principio di ragionevolezza, \u0026#232; assicurata dal rapporto di proporzionalit\u0026#224; tra i valori tabellari dei compensi e le corrispondenti tariffe libero-professionali di mercato, ancorch\u0026#233; con una riduzione, avuto riguardo alla connotazione pubblicistica dell\u0026#8217;istituto (sentenze n. 89 del 2020 e n. 192 del 2015).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSe ne trae conferma dalla formula dell\u0026#8217;art. 50, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002, il quale individua il parametro di base per la determinazione ministeriale degli importi relativi agli onorari per gli ausiliari del magistrato \u0026#171;nelle tariffe professionali esistenti, eventualmente concernenti materie analoghe\u0026#187;, sia pure avvertendo della necessit\u0026#224; di contemperare tale metodo di quantificazione con la natura pubblicistica della prestazione resa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.2.\u0026#8211; All\u0026#8217;indicata finalit\u0026#224; di bilanciamento tra l\u0026#8217;interesse al contenimento delle spese del processo e l\u0026#8217;esigenza di remunerazione dei professionisti designati risponde anche la fissazione, ad opera della normativa in esame (artt. 51, 52 e 53 del d.P.R. n. 115 del 2002), di criteri di liquidazione volti a commisurare il quantum delle spettanze all\u0026#8217;entit\u0026#224;, alla complessit\u0026#224; e all\u0026#8217;urgenza dell\u0026#8217;opera prestata, \u0026#171;senza dar luogo a duplicazioni di sorta e senza svilire l\u0026#8217;impegno assicurato dall\u0026#8217;ausiliario\u0026#187; (sentenza n. 90 del 2019).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.3.\u0026#8211; Ancora, in linea con le indicate direttrici, l\u0026#8217;art. 54 t.u. spese di giustizia stabilisce che l\u0026#8217;adeguamento della misura degli onorari deve avvenire ogni tre anni, in relazione alla variazione, accertata dall\u0026#8217;Istituto nazionale di statistica (ISTAT), \u0026#171;dell\u0026#8217;indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel triennio precedente, attraverso un decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, adottato di concerto con il Ministero dell\u0026#8217;economia e delle finanze\u0026#187;.        \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.4.\u0026#8722; Nei procedimenti in cui vi sia ammissione al patrocinio a spese dello Stato, nei quali l\u0026#8217;ordinamento tende a garantire a coloro che non sono in grado di sopportare il costo di un processo \u0026#171;l\u0026#8217;effettivit\u0026#224; del diritto ad agire e a difendersi in giudizio, che il secondo comma [dell\u0026#8217;] art. 24 Cost. espressamente qualifica come diritto inviolabile\u0026#187; (sentenza n. 157 del 2021), \u0026#232; cruciale l\u0026#8217;individuazione di un \u0026#171;punto di equilibrio tra garanzia del diritto di difesa per i non abbienti e necessit\u0026#224; di contenimento della spesa pubblica in materia di giustizia\u0026#187; (sentenza n. 47 del 2020).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA tale ultima esigenza risponde l\u0026#8217;art. 130 del d.P.R. n. 115 del 2002, qui in scrutinio, a mente del quale i compensi spettanti al difensore, all\u0026#8217;ausiliario del magistrato e al consulente di parte sono ridotti della met\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesta Corte ha gi\u0026#224; avuto modo di pronunciarsi sulla ragionevolezza di tale decurtazione, affermando, con specifico riferimento agli onorari del difensore, che \u0026#171;la garanzia costituzionale del diritto di difesa non esclude, quanto alle sue modalit\u0026#224;, la competenza del legislatore a darvi attuazione sulla base di scelte discrezionali non irragionevoli\u0026#187; (ordinanza n. 350 del 2005). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn merito alla dimidiazione imposta dall\u0026#8217;art. 130 del d.P.R. n. 115 del 2002, si \u0026#232; anche precisato che, stante l\u0026#8217;ampia discrezionalit\u0026#224; del legislatore nella materia in questione \u0026#8211; essendo il patrocinio a carico dell\u0026#8217;erario un istituto di diritto processuale \u0026#8211;, il criterio di determinazione del compenso spettante al difensore della parte ammessa allo stesso non impone al professionista un sacrificio tale da risolvere il ragionevole legame che intercorre tra l\u0026#8217;onorario a lui spettante e il relativo valore di mercato, trattandosi semplicemente di una modalit\u0026#224; parzialmente diversa di determinazione del compenso medesimo (ordinanza n. 122 del 2016).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\t3.\u0026#8211; Come sopra ricordato, questa Corte si \u0026#232; gi\u0026#224; espressa anche in merito alla particolare situazione, oggetto del presente giudizio, in cui la riduzione imposta in ragione dell\u0026#8217;ammissione di una parte al patrocinio a spese dello Stato operi su un onorario la cui base tariffaria non sia stata aggiornata alle variazioni del potere di acquisto della moneta.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa pi\u0026#249; volte citata sentenza n. 192 del 2015, alle cui argomentazioni si \u0026#232; allineata la successiva pronuncia n. 178 del 2017, ha, anzitutto, rilevato che il legislatore, nel prevedere \u0026#8211; attraverso l\u0026#8217;introduzione dell\u0026#8217;art. 106-bis del d.P.R. n. 115 del 2002 \u0026#8211; che, come nei procedimenti civili, anche in quelli penali con ammissione della parte al patrocinio per i non abbienti debba farsi luogo alla riduzione, sia pure nella diversa misura di un terzo, degli onorari spettanti, tra gli altri, all\u0026#8217;ausiliario del magistrato, \u0026#171;non poteva ignorare come si trattasse di compensi che, a norma dell\u0026#8217;art. 54 del d.P.R. n. 115 del 2002, avrebbero dovuto essere periodicamente rivalutati\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;adeguamento previsto dall\u0026#8217;art. 54 del citato testo unico \u0026#8211; evidenziava nell\u0026#8217;occasione questa Corte \u0026#8211; non \u0026#232; mai intervenuto dall\u0026#8217;emanazione del decreto ministeriale del 30 maggio 2002, cos\u0026#236; che, dopo oltre un decennio di inerzia amministrativa, la base tariffaria sulla quale calcolare i compensi risultava gi\u0026#224; allora seriamente sproporzionata per difetto, pur considerando il contemperamento imposto dalla natura pubblicistica della prestazione. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSulla scorta di tali premesse, \u0026#232; stato ritenuto affetto da irragionevolezza l\u0026#8217;intervento di riduzione della spesa erariale in materia di giustizia adottato dal legislatore senza verificare che la decurtazione operasse su importi effettivamente congruenti con le stesse linee di fondo del d.P.R. n. 115 del 2002, \u0026#171;dunque su tariffe, da un lato, proporzionate (sia pure per difetto, tenendo conto del connotato pubblicistico) a quelle libero-professionali (che per parte loro, nell\u0026#8217;ambito di una riforma complessiva dei criteri di liquidazione, sono state aggiornate) e, dall\u0026#8217;altro, preservate nella loro elementare consistenza in rapporto alle variazioni del costo della vita\u0026#187; (sentenza n. 192 del 2015).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#200; stata quindi dichiarata l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art 106-bis del d.P.R. n. 115 del 2002, come introdotto dall\u0026#8217;art. 1, comma 606, lettera b), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante \u0026#171;Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilit\u0026#224; 2014)\u0026#187;, nella parte in cui non esclude che la diminuzione di un terzo degli importi \u0026#8211; rispettivamente spettanti all\u0026#8217;ausiliario del magistrato (sentenza n. 192 del 2015) e al consulente tecnico di parte (sentenza n. 178 del 2017) nel processo penale \u0026#8211; sia operata in caso di applicazione di previsioni tariffarie non adeguate a norma dell\u0026#8217;art. 54 dello stesso d.P.R. n. 115 del 2002.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.1.\u0026#8211; Questa Corte ha inteso cos\u0026#236; conservare la norma censurata, sia pure condizionandone l\u0026#8217;applicazione all\u0026#8217;adeguamento tabellare alle scadenze indicate dalla legge, di modo che il giudice comune possa praticare la riduzione dei compensi solo quando la tariffa posta a fondamento del provvedimento di liquidazione sia conforme alla prescrizione di aggiornamento periodico.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale soluzione riposa sull\u0026#8217;assunto per il quale l\u0026#8217;adeguamento imposto dall\u0026#8217;art. 54 del citato d.P.R. 115 del 2002 svolge una fondamentale funzione di riequilibrio e di stabilizzazione del sistema, in quanto assicura la ragionevolezza della liquidazione, pur a fronte di una riduzione delle tariffe (sentenza n. 89 del 2020).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.2.\u0026#8211; Il dispositivo delle sentenze n. 192 del 2015 e n. 178 del 2017 sottende un\u0026#8217;enunciazione di portata generale che, contrariamente a quanto ritenuto dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, trascende la ragione contingente che ha dato occasione allo scrutinio di irragionevolezza dell\u0026#8217;art. 106-bis del d.P.R. n. 115 del 2002, identificabile nella obsolescenza degli importi tabellari nel momento in cui la novella legislativa del 2013 ha esteso la riduzione dei compensi anche al processo penale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;irragionevolezza della norma censurata risiede dunque nella possibilit\u0026#224;, derivante dalla sua combinazione con il sistema di determinazione dei compensi delineato dagli artt. 50 e 54 del d.P.R. n. 115 del 2002, che il dimezzamento imposto dall\u0026#8217;ammissione al patrocinio a spese dello Stato operi su una base tariffaria gi\u0026#224; di per s\u0026#233; sproporzionata per difetto. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eUn meccanismo normativo siffatto, invero, produce effetti incongrui rispetto al fine perseguito, ove la prevista riduzione si associ all\u0026#8217;omesso adeguamento ministeriale dell\u0026#8217;importo base.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.3.\u0026#8211; \u0026#200; ben vero che il patrocinio a spese dello Stato \u0026#232; espressione di un bilanciamento rimesso alla discrezionalit\u0026#224; del legislatore, il quale pu\u0026#242; conseguire il risultato della garanzia dell\u0026#8217;accesso alla tutela giurisdizionale conformando gli istituti nel modo che reputa pi\u0026#249; opportuno, con il solo limite della manifesta irragionevolezza o arbitrariet\u0026#224; delle scelte adottate (sentenze n. 80 e 47 del 2020, n. 97 del 2019; ordinanza n. 3 del 2020). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNondimeno, una norma che, come quella in scrutinio, decurti significativamente la remunerazione di un\u0026#8217;attivit\u0026#224; professionale svolta nell\u0026#8217;interesse della giustizia, pu\u0026#242; ritenersi ragionevole solo se la misura del sacrificio inflitto al professionista sia correttamente calibrata rispetto al fine di riduzione della spesa erariale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCome gi\u0026#224; ricordato, affinch\u0026#233; tale canone di adeguatezza possa ritenersi soddisfatto, la decurtazione deve essere operata su tariffe preservate nella loro elementare consistenza in relazione alle variazioni del costo della vita (sentenza n. 192 del 2015). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale enunciazione deve essere ribadita anche in riferimento alla fattispecie ora in esame, nella quale il rapporto di proporzione tra l\u0026#8217;onorario dell\u0026#8217;ausiliario e la tariffa libero-professionale sarebbe irrimediabilmente reciso, ove la gi\u0026#224; pesante riduzione della met\u0026#224; intervenisse su importi tabellari che, a causa della protratta svalutazione, risultino gi\u0026#224; di per s\u0026#233; significativamente distanti dai valori di mercato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.4.\u0026#8211; N\u0026#233;, in senso contrario, pu\u0026#242; annettersi rilievo ai profili di specificit\u0026#224; del processo penale rispetto alle liti civili addotti dalla difesa dello Stato per escludere la riproducibilit\u0026#224;, nell\u0026#8217;odierno giudizio, della ratio decidendi posta a base della dichiarazione di illegittimit\u0026#224; costituzionale del meccanismo di riduzione degli onorari previsto per il processo penale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa peculiarit\u0026#224; di quest\u0026#8217;ultimo rispetto ai procedimenti civili o amministrativi si coglie soprattutto nella diversit\u0026#224; dell\u0026#8217;azione penale rispetto alle domande proposte davanti ai giudici dei diritti o degli interessi, per la quale \u0026#232; approntato, proprio in considerazione delle particolari esigenze di difesa del soggetto che la subisce, un sistema di garanzie che ne assicuri al meglio l\u0026#8217;effettivit\u0026#224; (sentenze n. 157 del 2021 e n. 237 del 2015).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa necessit\u0026#224; di garantire ai non abbienti i mezzi per agire e difendersi davanti a ogni giurisdizione, prevista dall\u0026#8217;art. 24, terzo comma, Cost., non postula che \u0026#171;gli appositi istituti\u0026#187; siano modellati in termini sovrapponibili per tutti i tipi di azione e di giudizio (sentenze n. 35 del 2019 e n. 237 del 2015).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.4.1.\u0026#8211; Se a diversi processi possono corrispondere, in base a scelte discrezionali del legislatore, discipline differenziate anche degli stessi istituti (sentenza n. 78 del 2002), per converso, nel caso in cui la legge delinei, in riferimento alla medesima fattispecie, normative per il processo civile e per quello penale sostanzialmente sovrapponibili \u0026#8722; come avviene nella specie, sia pure con la significativa differenza delle decurtazioni dei compensi tra un terzo e la met\u0026#224; rispettivamente spettanti agli ausiliari del magistrato \u0026#8722; una differente modulazione dello scrutinio di ragionevolezza si rivelerebbe ingiustificata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale situazione ricorre nella fattispecie, qui in esame, della liquidazione dei compensi per l\u0026#8217;ausiliario del magistrato in caso di ammissione al patrocinio a carico dell\u0026#8217;erario, rispetto alla quale il legislatore, estendendo al processo penale il meccanismo di decurtazione degli onorari gi\u0026#224; previsto, sia pure in misura maggiore, per gli altri giudizi, ha inteso allineare, con specifico riferimento alla materia in esame, i diversi sistemi processuali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNon pu\u0026#242;, inoltre, trascurarsi come una finalit\u0026#224; di unificazione della normativa emerga dalla stessa disciplina dell\u0026#8217;adeguamento tariffario, che il Titolo VII della Parte II del t.u. spese di giustizia riferisce espressamente a tutti i processi, ivi compreso quello penale. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eN\u0026#233;, del resto, la ratio decidendi delle indicate sentenze n. 192 del 2015 e n. 178 del 2017 valorizza le peculiarit\u0026#224; del processo penale, esprimendo, invece, un generale canone di proporzionalit\u0026#224; e di adeguatezza nel bilanciamento tra giusta remunerazione del professionista ed esigenze della spesa pubblica, che trascende le particolarit\u0026#224; dei singoli modelli processuali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; In definitiva, il mancato funzionamento del meccanismo di equilibrio insito nell\u0026#8217;art. 54 del d.P.R. n. 115 del 2002 recide la necessaria correlazione tra il compenso per l\u0026#8217;ausiliario del magistrato ed i valori di mercato, cos\u0026#236; facendo venir meno quel rapporto di connessione razionale e di proporzionalit\u0026#224; tra il mezzo predisposto dal legislatore e il fine che lo stesso ha inteso perseguire, che \u0026#232; alla base della ragionevolezza della scelta legislativa (sentenza n. 102 del 2021).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; Per tali ragioni, l\u0026#8217;art. 130 del d.P.R. n. 115 del 2002 deve essere dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non esclude che la riduzione della met\u0026#224; degli importi spettanti all\u0026#8217;ausiliario del magistrato sia operata in caso di previsioni tariffarie non adeguate a norma dell\u0026#8217;art. 54 dello stesso d.P.R. n. 115 del 2002.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003edichiara l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 130 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante \u0026#171;Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A)\u0026#187;, nella parte in cui non esclude che la riduzione della met\u0026#224; degli importi spettanti all\u0026#8217;ausiliario del magistrato sia operata in caso di applicazione di previsioni tariffarie non adeguate a norma dell\u0026#8217;art. 54 dello stesso d.P.R. n. 115 del 2002.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 maggio 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiuliano AMATO, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eMaria Rosaria SAN GIORGIO, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria l\u00271 luglio 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","linkPressRelease":"CC_CS_20220701120114.pdf","oggetto":"Spese di giustizia - Patrocinio a spese dello Stato nel processo civile - Compensi spettanti all\u0027ausiliario del magistrato - Riduzione degli importi della met\u0026#224; - Omessa esclusione dell\u0027operativit\u0026#224; della riduzione in caso di applicazione di previsioni tariffarie non adeguate a norma dell\u0027art. 54 del d.P.R. n. 115 del 2002.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattrice","label_relatore":"Relatrice","elencoMassime":[{"numero_massima":"44903","titoletto":"Patrocinio a spese dello Stato - In genere - Necessario equilibrio tra garanzia del diritto di difesa per i non abbienti e contenimento della spesa pubblica - Bilanciamento rimesso alla discrezionalità del legislatore - Limite - Divieto di scelte irragionevoli - Criterio applicabile al processo penale, civile e amministrativo, fatti salvi i caratteri peculiari del primo. (Classif. 175001).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eNei procedimenti in cui vi sia ammissione al patrocinio a spese dello Stato, nei quali l\u0027ordinamento tende a garantire a coloro che non sono in grado di sopportare il costo di un processo l\u0027effettività del diritto ad agire e a difendersi in giudizio, che il secondo comma dell\u0027art. 24 Cost. espressamente qualifica come diritto inviolabile, è cruciale l\u0027individuazione di un punto di equilibrio tra garanzia del diritto di difesa per i non abbienti e necessità di contenimento della spesa pubblica in materia di giustizia. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 157/2021 - mass. 44113; S. 47/2020 - mass. 42301\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e\u003cbr /\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eIl patrocinio a spese dello Stato è espressione di un bilanciamento rimesso alla discrezionalità del legislatore, il quale può conseguire il risultato della garanzia dell\u0027accesso alla tutela giurisdizionale conformando gli istituti nel modo che reputa più opportuno, con il solo limite della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà delle scelte adottate. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 80/2020 - mass. 42556; S. 47/2020 - mass. 42301; O. 3/2020 - mass. 42222\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e\u003cbr /\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eLa garanzia costituzionale del diritto di difesa non esclude, quanto alle sue modalità, la competenza del legislatore a darvi attuazione sulla base di scelte discrezionali non irragionevoli. (\u003cem\u003ePrecedente: O. 350/2005 - mass. 29753\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e\u003cbr /\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eLa necessità di garantire ai non abbienti i mezzi per agire e difendersi davanti a ogni giurisdizione, prevista dall\u0027art. 24, terzo comma, Cost., non postula che gli appositi istituti siano modellati in termini sovrapponibili per tutti i tipi di azione e di giudizio. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 35/2019 - mass. 41862; S. 237/2015 - mass. 38616\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eIl generale canone di proporzionalità e di adeguatezza nel bilanciamento tra giusta remunerazione del professionista ed esigenze della spesa pubblica trascende le particolarità dei singoli modelli processuali.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e\u003cbr /\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eLa peculiarità del processo penale rispetto ai procedimenti civili o amministrativi si coglie soprattutto nella diversità dell\u0027azione penale rispetto alle domande proposte davanti ai giudici dei diritti o degli interessi, per la quale è approntato, proprio in considerazione delle particolari esigenze di difesa del soggetto che la subisce, un sistema di garanzie che ne assicuri al meglio l\u0027effettività. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 157/2021 - mass. 44113; S. 237/2015 - mass. 38616\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e\u003cbr /\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eSe a diversi processi possono corrispondere, in base a scelte discrezionali del legislatore, discipline differenziate anche degli stessi istituti, per converso, nel caso in cui la legge delinei, in riferimento alla medesima fattispecie, normative per il processo civile e per quello penale sostanzialmente sovrapponibili, una differente modulazione dello scrutinio di ragionevolezza si rivelerebbe ingiustificata. (\u003cem\u003ePrecedente: S. 78/2002 - mass. 26820\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"44904","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"24","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"24","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"44904","titoletto":"Spese di giustizia - Spese per consulenti e ausiliari - Importi spettanti all\u0027ausiliario del magistrato nel caso di ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel processo civile - Riduzione della metà - Esclusione della riduzione in caso di applicazione di previsioni tariffarie non adeguate - Irragionevolezza - Illegittimità costituzionale in parte qua. (Classif. 239001).","testo":"È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell\u0027art. 3 Cost., l\u0027art. 130 del d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui non esclude che la riduzione della metà degli importi spettanti all\u0027ausiliario del magistrato sia operata in caso di applicazione di previsioni tariffarie non adeguate a norma dell\u0027art. 54 dello stesso d.P.R. n. 115 del 2002. La norma censurata dal Tribunale di Paola, in composizione monocratica, determina una significativa diminuzione di compensi dell\u0027ausiliario del magistrato, già seriamente sproporzionati per difetto, perché computati sulla base di parametri mai aggiornati dall\u0027approvazione delle Tabelle allegate al d.m. 30 maggio 2002, cosicché non riesce a contemperare il carattere della funzione di ausilio dell\u0027attività giudiziaria - quale \u003cem\u003emunus publicum\u003c/em\u003e -con l\u0027esigenza di non svilire l\u0027impegno garantito dal professionista designato. L\u0027irragionevolezza della norma censurata risiede nella possibilità, derivante dalla sua combinazione con il sistema di determinazione dei compensi delineato dagli artt. 50 e 54 del d.P.R. n. 115 del 2002, che il dimezzamento imposto dall\u0027ammissione al patrocinio a spese dello Stato operi su una base tariffaria già di per sé sproporzionata per difetto, con effetti incongrui rispetto al fine perseguito. Una norma che, come quella in scrutinio, decurti significativamente la remunerazione di un\u0027attività professionale svolta nell\u0027interesse della giustizia, può infatti ritenersi ragionevole solo se la misura del sacrificio inflitto al professionista sia correttamente calibrata rispetto al fine di riduzione della spesa erariale, operata su tariffe preservate nella loro elementare consistenza in relazione alle variazioni del costo della vita. Al contrario, il mancato funzionamento del meccanismo di equilibrio insito nell\u0027art. 54 del d.P.R. n. 115 del 2002 recide la necessaria correlazione tra il compenso per l\u0027ausiliario del magistrato ed i valori di mercato, così facendo venir meno quel rapporto di connessione razionale e di proporzionalità tra il mezzo predisposto dal legislatore e il fine che lo stesso ha inteso perseguire, che è alla base della ragionevolezza della scelta legislativa. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 102/2021 - mass. \u003c/em\u003e\u003cem\u003e43884; S. 89/2020 - mass. 42988; S. 90/2019 - mass. 42375; S. 178/2017 - mass. 39967; S. 192/2015 - mass. 38550; S. 88/1970 - mass. 5047; O. 122/2016 - mass. 38885\u003c/em\u003e).","numero_massima_precedente":"44903","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"decreto del Presidente della Repubblica","data_legge":"30/05/2002","data_nir":"2002-05-30","numero":"115","articolo":"130","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.Presidente.della.Repubblica:2002-05-30;115~art130"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"41663","autore":"","titolo":"Osservazioni a Corte cost. n. 166 del 2022","descrizione":"Nota di richiami","titolo_rivista":"Il Foro italiano","anno_rivista":"2022","numero_rivista":"10","parte_rivista":"I","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"2889","note_abstract":"","collocazione":"C.5 - A.182/1","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"41961","autore":"Bolis A.","titolo":"Necessario aggiornare i parametri per accedere al patrocinio a spese dello Stato. L\u0027aggiornamento della quota aggiuntiva per ciascun familiare convivente non è mai stato effettato per un\u0027aporia normativa è","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Archivio della nuova procedura penale","anno_rivista":"2022","numero_rivista":"5","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"A.411","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"42362","autore":"Lupano M.","titolo":"Illegittima la dimidiazione dei compensi all\u0027ausiliario del magistrato prevista nel processo civile in caso di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Giurisprudenza costituzionale","anno_rivista":"2022","numero_rivista":"4","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}"
  ]
]