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A. e R. spa con ordinanza del 5 settembre 2024, iscritta al n. 202 del registro ordinanze 2024 e pubblicata nella \u003cem\u003eGazzetta Ufficiale\u003c/em\u003e della Repubblica n. 45, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2024, la cui trattazione \u0026#232; stata fissata per l\u0026#8217;adunanza in camera di consiglio del 19 maggio 2025.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eVist\u003c/em\u003e\u003cem\u003eo\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003el\u0026#8217;atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eu\u003c/em\u003e\u003cem\u003edita \u003c/em\u003enella camera di consiglio dell\u0026#8217;11 giugno 2025 la Giudice relatrice Maria Rosaria San Giorgio;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003edeliberato \u003c/em\u003enella camera di consiglio dell\u0026#8217;11 giugno 2025.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e\u003cem\u003eRitenuto in fatto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza del 5 settembre 2024, iscritta al n. 202 del registro ordinanze 2024, la Corte di cassazione, sezioni unite civili, ha sollevato questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604 (Norme sui licenziamenti individuali), in riferimento agli artt. 3, 4, primo comma, 24, primo comma, 32, primo comma, 35, primo comma, 11 e 117 (\u003cem\u003erecte\u003c/em\u003e: 117, primo comma) della Costituzione, questi ultimi due in relazione all\u0026#8217;art. 27, paragrafo 1, lettera \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e), della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilit\u0026#224;, approvata dall\u0026#8217;Assemblea generale il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva con legge 3 marzo 2009, n. 18 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilit\u0026#224;, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell\u0026#8217;Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilit\u0026#224;) e alla direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parit\u0026#224; di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.1.\u0026#8211; La Corte di cassazione riferisce di essere investita del ricorso promosso da G. A. avverso la sentenza della Corte d\u0026#8217;appello di Palermo che aveva confermato la pronuncia di primo grado, la quale aveva accertato la tardivit\u0026#224; della impugnazione proposta dalla stessa ricorrente avverso il licenziamento disciplinare intimatole dalla M. F. M. spa (ora: R. spa) per assenza ingiustificata dal lavoro dal 1\u0026#176; al 18 agosto 2015.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa Corte d\u0026#8217;appello \u0026#8211; espone il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e \u0026#8211; aveva premesso che la societ\u0026#224; datrice di lavoro aveva contestato l\u0026#8217;illecito disciplinare alla dipendente, invitandola a fornire giustificazioni, mediante raccomandata da lei ricevuta il 21 agosto 2015; che la stessa societ\u0026#224;, non avendo ottenuto risposta entro il termine concesso, aveva irrogato alla lavoratrice la sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso, ai sensi degli artt. 46 e 48 del \u0026#171;CCNL di settore\u0026#187;, con missiva dalla stessa ricevuta, previa sottoscrizione dell\u0026#8217;avviso di ricevimento dell\u0026#8217;atto, il 10 settembre 2015; che il licenziamento non era stato impugnato nel termine di sessanta giorni previsto dall\u0026#8217;art. 6 della legge n. 604 del 1966 e che solo con lettera del 19 maggio 2016 la lavoratrice aveva contattato la societ\u0026#224; datrice di lavoro al fine di giustificare la propria assenza dal servizio; che la stessa dipendente aveva poi impugnato il licenziamento con ricorso notificato il 9 dicembre 2016, sostenendo di essersi trovata in condizioni di incapacit\u0026#224; naturale che le avevano impedito di avere effettiva conoscenza del contenuto dell\u0026#8217;atto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa Corte rimettente aggiunge che il giudice di secondo grado, condividendo la decisione di prime cure, aveva ritenuto che il termine di decadenza fosse spirato, non essendo lo stesso suscettibile di sospensione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa Corte d\u0026#8217;appello aveva fatto applicazione del principio espresso dalla sentenza della Corte di cassazione, sezione lavoro, 9 marzo 2007, n. 5545, secondo la quale la validit\u0026#224; o l\u0026#8217;efficacia degli atti recettizi prescinde dall\u0026#8217;eventuale stato di incapacit\u0026#224; naturale del soggetto al quale sono indirizzati, posto che la disciplina di tali atti \u0026#232; espressione del principio dell\u0026#8217;affidamento e il legislatore, da un lato, ha previsto l\u0026#8217;annullabilit\u0026#224; ex art. 428 del codice civile dei soli atti unilaterali posti in essere dall\u0026#8217;incapace naturale e, dall\u0026#8217;altro, all\u0026#8217;art. 1335 cod. civ., ha dettato una regola volta a garantire la certezza giuridica della conoscenza dell\u0026#8217;atto da parte del suo destinatario, a prescindere dalla capacit\u0026#224; di quest\u0026#8217;ultimo di apprezzarne il valore e di determinarsi di conseguenza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.\u0026#8211; Le Sezioni unite espongono, quindi, che, con il primo motivo di ricorso, \u0026#232; stata denunciata, ai sensi dell\u0026#8217;art. 360, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, la violazione e falsa applicazione degli artt. 1334 e 1335 cod. civ. in relazione alla decorrenza del termine di decadenza previsto dall\u0026#8217;art. 6 della legge n. 604 del 1966.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eA sostegno di tale censura \u0026#8211; prosegue l\u0026#8217;ordinanza di rimessione \u0026#8211; la ricorrente ha dedotto che, dall\u0026#8217;estate del 2015 al mese di maggio 2016, era stata affetta da grave crisi depressiva con dissociazione dalla realt\u0026#224; e aveva riacquistato la pienezza delle facolt\u0026#224; cognitive e volitive soltanto dopo essere stata sottoposta a un trattamento sanitario obbligatorio, disposto su segnalazione del centro di salute mentale di un ospedale; che aveva dimostrato il suo stato di assoluta incapacit\u0026#224; di intendere e di volere producendo gli atti del giudizio avente a oggetto l\u0026#8217;affidamento del proprio figlio minore e, in particolare, la relazione di consulenza tecnica d\u0026#8217;ufficio ivi espletata; che l\u0026#8217;esito di tale accertamento era stato confermato anche dal consulente tecnico d\u0026#8217;ufficio designato nella prima fase del giudizio di impugnazione del licenziamento, il quale aveva concluso che, nel periodo sopra indicato, il disturbo psicotico breve con stato paranoide aveva impedito alla ricorrente la formazione di una volont\u0026#224; cosciente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa stessa ricorrente ha, quindi, argomentato che, poich\u0026#233; l\u0026#8217;art. 1335 cod. civ. introduce una presunzione relativa, superabile dal destinatario che provi di non avere avuto notizia dell\u0026#8217;atto senza sua colpa, non pu\u0026#242; essere ritenuta irrilevante, ai fini del suo superamento, l\u0026#8217;incapacit\u0026#224; naturale del destinatario determinata da problemi psichici.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eHa, inoltre, sostenuto che la tutela dell\u0026#8217;affidamento che ispira la disposizione suddetta non pu\u0026#242; giungere sino a sacrificare integralmente altri diritti fondamentali come il diritto alla salute, il diritto di difesa e il diritto al lavoro.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.1.\u0026#8211; La Corte di cassazione aggiunge che, con il secondo motivo, formulato ai sensi dell\u0026#8217;art. 360, primo comma, numero 5), cod. proc. civ., la ricorrente ha denunciato l\u0026#8217;omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, ravvisato nella mancata valutazione della consulenza tecnica d\u0026#8217;ufficio medico legale, lamentando, in particolare, che le conclusioni rassegnate dall\u0026#8217;ausiliare del giudice avrebbero dovuto condurre a escludere l\u0026#8217;applicabilit\u0026#224; del principio enunciato dalla Corte di cassazione nella ricordata sentenza n. 5545 del 2007, giacch\u0026#233; nel giudizio dalla stessa definito la lavoratrice non aveva dimostrato di essere stata senza sua colpa impossibilitata a conoscere il contenuto della lettera di licenziamento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInoltre, ad avviso della ricorrente, i giudici del merito, ritenendo maturata la decadenza dalla impugnazione, non si sarebbero espressi sulla legittimit\u0026#224; della sanzione espulsiva, la quale, per\u0026#242;, avrebbe dovuto essere esclusa, posto che il contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria applicabile nel caso di specie, pur prevedendo che l\u0026#8217;assenza debba essere giustificata dal lavoratore \u0026#171;entro i due giorni successivi\u0026#187;, fa salvi i casi di comprovato impedimento, tra i quali si inscrive anche l\u0026#8217;incapacit\u0026#224; naturale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.3.\u0026#8211; Tanto premesso, il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e espone che, con ordinanza interlocutoria del 27 settembre 2023, n. 27483, la sezione lavoro della Corte di cassazione, originariamente investita del ricorso, ha chiesto l\u0026#8217;intervento nomofilattico delle Sezioni unite per chiarire \u0026#171;se uno stato di incapacit\u0026#224; naturale, processualmente dimostrato e non contestato, sussistente nel momento in cui l\u0026#8217;atto sia giunto all\u0026#8217;indirizzo, rilevi ai fini del superamento, da parte del destinatario, della presunzione di conoscenza ex art. 1335 cc in quanto incidente sulla possibilit\u0026#224; di averne notizia, senza sua colpa\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.4.\u0026#8211; Ci\u0026#242; posto, le Sezioni unite rimettenti ritengono rilevanti e non manifestamente infondate, in riferimento ai richiamati parametri costituzionali, le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 6 della legge n. 604 del 1966, come riformulato dall\u0026#8217;art. 32, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183 (Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l\u0026#8217;impiego, di incentivi all\u0026#8217;occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonch\u0026#233; misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro), nella parte in cui, nel prevedere che il licenziamento deve essere impugnato, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta, ovvero di quella dei relativi motivi, se non contestuale, \u0026#171;fa decorrere, anche nei casi di incolpevole incapacit\u0026#224; naturale del lavoratore licenziato, processualmente accertata e conseguente alle sue condizioni di salute, il termine di decadenza dalla ricezione dell\u0026#8217;atto anzich\u0026#233; dalla data di cessazione dello stato di incapacit\u0026#224;\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.5.\u0026#8211; In punto di rilevanza, il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e osserva che la Corte territoriale, richiamando l\u0026#8217;orientamento consolidato formatosi nella giurisprudenza di legittimit\u0026#224; a partire dalla sentenza della Corte di cassazione, sezione lavoro, 25 ottobre 1982, n. 5563, ha escluso \u0026#171;in radice\u0026#187; che, ai fini del decorso del termine di decadenza, assuma rilevanza l\u0026#8217;incapacit\u0026#224; naturale dedotta dalla lavoratrice e, pertanto, non ha esaminato le prove dalla stessa dedotte per dimostrarne l\u0026#8217;effettiva sussistenza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eRileva, quindi, che, poich\u0026#233; la sentenza impugnata \u0026#232; fondata in via esclusiva sull\u0026#8217;intervenuta maturazione del termine di decadenza di cui all\u0026#8217;art. 6 della legge n. 604 del 1966, che lo stesso giudice del merito ha fatto decorrere dalla data di ricezione della lettera di licenziamento, e il ricorso per cassazione censura l\u0026#8217;esito al quale \u0026#232; pervenuta la Corte territoriale, sussiste \u0026#171;l\u0026#8217;effettivo e concreto rapporto di strumentalit\u0026#224;\u0026#187; fra la soluzione delle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale proposte e la definizione del giudizio principale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.6.\u0026#8211; Quanto alla non manifesta infondatezza, la Corte di cassazione ricostruisce, anzitutto, il quadro normativo in cui si colloca la disposizione censurata, ricordando come l\u0026#8217;orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimit\u0026#224; assuma che il termine per l\u0026#8217;impugnazione del licenziamento abbia natura decadenziale e, in quanto tale, sia insuscettibile, a norma dell\u0026#8217;art. 2964 cod. civ., sia di interruzione sia di sospensione, e interpreti l\u0026#8217;art. 1335 cod. civ. in adesione alla teoria della ricezione, secondo cui rileva non la conoscenza in senso proprio, ma la conoscibilit\u0026#224; dell\u0026#8217;atto, ricavabile da una circostanza oggettivamente verificabile, quale \u0026#232; la consegna di esso al domicilio del destinatario.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa disposizione codicistica, osserva la Corte rimettente, stabilisce, infatti, una equivalenza giuridica tra la conoscenza e la conoscibilit\u0026#224; e introduce una presunzione \u003cem\u003eiuris tantum\u003c/em\u003e in base alla quale quest\u0026#8217;ultima deriva dalla consegna dell\u0026#8217;atto al domicilio del destinatario.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCi\u0026#242; sarebbe confermato dall\u0026#8217;oggetto della prova contraria, individuato dall\u0026#8217;art. 1335 cod. civ. nella \u0026#171;impossibilit\u0026#224; di averne notizia\u0026#187; e non nella conoscenza effettiva del contenuto dell\u0026#8217;atto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa prova idonea a vincere la presunzione deve, quindi, riguardare circostanze che attengano non alle condizioni soggettive del ricevente, ma a fattori esterni e oggettivi che, concernendo il collegamento del soggetto con il luogo di consegna, siano idonei a escludere la conoscibilit\u0026#224; dell\u0026#8217;atto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e evidenzia come la \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e della suindicata previsione, da individuarsi nell\u0026#8217;esigenza di protezione della certezza dei rapporti giuridici, esprima un bilanciamento di interessi riferibile \u0026#171;all\u0026#8217;intero complesso delle relazioni obbligatorie e contrattuali\u0026#187;, cos\u0026#236; che non sarebbe praticabile un\u0026#8217;interpretazione costituzionalmente orientata che, forzandone la lettera, prenda in considerazione soltanto gli atti recettizi \u0026#171;dalla cui conoscenza decorre il termine per il compimento di un\u0026#8217;attivit\u0026#224;\u0026#187; e gli interessi, pur costituzionalmente rilevanti, che vengono in rilievo nel rapporto di lavoro, ma non in altre relazioni giuridiche che sono disciplinate dall\u0026#8217;art. 1335 cod. civ.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eEsclude, quindi, che, in materia di impugnazione del licenziamento, all\u0026#8217;incapacit\u0026#224; naturale del destinatario possa attribuirsi rilevanza attraverso una rilettura dello stesso art. 1335 cod. civ., osservando, altres\u0026#236;, come la tutela dell\u0026#8217;incapace non possa essere assicurata neppure applicando l\u0026#8217;art. 428 cod. civ., in quanto l\u0026#8217;azione di annullamento ivi prevista si riferisce all\u0026#8217;atto unilaterale e al contratto e non anche ai comportamenti omissivi, ossia all\u0026#8217;ipotesi in cui l\u0026#8217;incapace non agisca a tutela dei propri diritti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNeanche rispetto a quest\u0026#8217;ultima disposizione sarebbe, pertanto, sperimentabile l\u0026#8217;interpretazione costituzionalmente orientata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.7.\u0026#8211; Le Sezioni unite ritengono, pertanto, che la valutazione debba essere circoscritta alla disciplina recata dall\u0026#8217;art. 6 della legge n. 604 del 1966.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNeppure tale disposizione si presterebbe, tuttavia, a una interpretazione conforme a Costituzione, attesa l\u0026#8217;insuperabilit\u0026#224; del suo tenore letterale, che univocamente fa decorrere il termine per l\u0026#8217;impugnazione dalla ricezione della comunicazione del licenziamento e quindi dalla conoscenza legale di cui all\u0026#8217;art. 1335 cod. civ.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl Collegio rimettente ricorda che, nell\u0026#8217;interpretare, ad altri fini, la previsione in scrutinio, le stesse Sezioni unite hanno evidenziato che la finalit\u0026#224; di certezza giuridica non e\u0026#768; estranea al rapporto di lavoro subordinato, in quanto l\u0026#8217;imposizione di un breve termine di decadenza entro cui l\u0026#8217;impugnazione del licenziamento deve essere proposta esprime l\u0026#8217;esigenza di contemperare il diritto del lavoratore all\u0026#8217;eliminazione delle conseguenze dell\u0026#8217;illegittimo recesso datoriale con l\u0026#8217;interesse del datore di lavoro alla continuit\u0026#224; e stabilita\u0026#768; della gestione dell\u0026#8217;impresa, esigenza cui il legislatore fa fronte condizionando la tutela del prestatore alla sua tempestiva attivazione, in mancanza della quale il suo diritto alla legittimit\u0026#224; degli atti datoriali recede a fronte dell\u0026#8217;interesse alla stabilizzazione degli effetti del licenziamento (Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza 14 aprile 2010, n. 8830).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e rammenta, per\u0026#242;, come la pronuncia ora richiamata abbia anche precisato che tale conseguenza non deriva dal consolidarsi degli effetti del licenziamento illegittimo a tutela dell\u0026#8217;affidamento, ma dall\u0026#8217;esito negativo del vaglio di concreta meritevolezza dell\u0026#8217;interesse del lavoratore che non abbia tempestivamente dato impulso agli strumenti che l\u0026#8217;ordinamento gli riconosce.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eRimarca, ancora, la particolare natura degli interessi coinvolti dall\u0026#8217;impugnazione del licenziamento, i quali trascendono quelli di cui sono portatori i contraenti \u0026#171;nella normalit\u0026#224; del diritto dei contratti\u0026#187;, perch\u0026#233; il recesso dal contratto di lavoro incide su diritti fondamentali della persona (viene richiamata la sentenza di questa Corte n. 194 del 2018) e, di conseguenza, l\u0026#8217;esercizio arbitrario del potere di licenziamento lede l\u0026#8217;interesse del lavoratore alla continuit\u0026#224; del vincolo (viene citata la sentenza di questa Corte n. 59 del 2021).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eRichiama, altres\u0026#236;, la giurisprudenza costituzionale secondo cui, sebbene il legislatore goda di ampia discrezionalit\u0026#224; nella conformazione degli istituti processuali e il controllo di legittimit\u0026#224; costituzionale debba limitarsi a riscontrare se sia stato o meno superato il limite della manifesta irragionevolezza o arbitrariet\u0026#224;, al Giudice delle leggi compete comunque la verifica \u0026#171;che il bilanciamento degli interessi costituzionalmente rilevanti non sia stato realizzato con modalit\u0026#224; tali da determinare il sacrificio o la compressione di uno di essi in misura eccessiva e pertanto incompatibile con il dettato costituzionale\u0026#187; (sentenza n. 212 del 2020).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.8.\u0026#8211; Tutto ci\u0026#242; premesso, le Sezioni unite dubitano della legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 6 della legge n. 604 del 1966, \u0026#171;nella parte in cui, facendo decorrere in ogni caso il termine di decadenza dalla data di ricezione della comunicazione del licenziamento, preclude l\u0026#8217;azione al lavoratore licenziato che, in ragione dell\u0026#8217;incolpevole stato di incapacit\u0026#224; di intendere e di volere derivato da patologia fisica o psichica, non si sia attivato nel termine di legge e l\u0026#8217;abbia fatto, una volta recuperata la piena capacita\u0026#768;, tempestivamente rispetto a detto successivo momento temporale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.8.1.\u0026#8211; In tale ipotesi, osserva l\u0026#8217;ordinanza di rimessione, \u0026#171;l\u0026#8217;operativit\u0026#224; del termine di decadenza finisce per valorizzare unicamente l\u0026#8217;interesse della parte datoriale al consolidamento degli effetti dell\u0026#8217;atto adottato e per comprimere oltre misura il diritto di azione del lavoratore, riferito al diritto al lavoro, che la Carta costituzionale espressamente tutela agli artt. 24, comma 1, 4, comma 1, e 35, comma 1\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.8.2.\u0026#8211; Secondo il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, la scelta del legislatore di non considerare meritevole di tutela il lavoratore licenziato che non si attivi tempestivamente, anche nel caso in cui la mancata impugnazione del recesso dipenda dalla sua \u0026#171;assoluta incolpevole incapacit\u0026#224; di comprendere e di autodeterminarsi\u0026#187;, sarebbe affetta da irragionevolezza, in contrasto con l\u0026#8217;art. 3 Cost., in quanto non opererebbe alcun bilanciamento tra gli interessi in conflitto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.8.3.\u0026#8211; L\u0026#8217;art. 3 Cost. risulterebbe leso anche in riferimento al principio di eguaglianza, non potendo la situazione della persona incapace essere equiparata a quella del soggetto \u0026#171;che tale non \u0026#232;\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.8.4.\u0026#8211; Ancora, l\u0026#8217;omessa considerazione, ai fini della individuazione del \u003cem\u003edies\u003c/em\u003e\u003cem\u003e a quo\u003c/em\u003e del termine di decadenza, dello \u0026#171;stato di incapacit\u0026#224; naturale derivante da malattia\u0026#187;, confliggerebbe con l\u0026#8217;art. 32, primo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.8.5.\u0026#8211; Sarebbero, infine, violati gli artt. 117, primo comma, e 11 Cost., in quanto, nei casi in cui la menomazione, pur non essendo permanente, sia duratura (nei termini precisati dalla Corte\u0026#160;di\u0026#160;giustizia\u0026#160;dell\u0026#8217;Unione\u0026#160;europea, sezione terza, sentenza 1\u0026#176; dicembre 2016, causa C-395/15, Mohamed Daouidi), la disciplina censurata si risolverebbe in una discriminazione in danno della persona disabile, in violazione degli obblighi, imposti dall\u0026#8217;art. 27, paragrafo 1, lettera \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e), della Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilit\u0026#224; e dalla direttiva 2000/78/CE, di assicurare allo stesso disabile l\u0026#8217;esercizio dei suoi diritti e di adottare misure adeguate per rimediare \u0026#171;agli svantaggi provocati dalla applicazione di una disposizione che, seppure apparentemente neutra, determina una disparit\u0026#224; con gli altri lavoratori\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.9.\u0026#8211; Da ultimo, la Corte di cassazione osserva che l\u0026#8217;auspicato intervento additivo non risulterebbe incoerente con la disciplina generale della decadenza sancita dall\u0026#8217;art. 2964 cod. civ., in quanto tale disposizione, pur escludendo l\u0026#8217;operativit\u0026#224; delle cause di sospensione della prescrizione, \u0026#171;fa salve [le] disposizioni speciali, disposizioni che il legislatore, in effetti, ha dettato con riferimento a singole azioni (artt. 245, 489 cod. civ.), in considerazione della particolare natura del diritto al quale il termine di decadenza si riferisce\u0026#187;. Si tratta, prosegue l\u0026#8217;ordinanza di rimessione, di casi in cui il legislatore ha ritenuto di dovere attribuire rilevanza allo stato di incapacit\u0026#224; legale del titolare del diritto ed \u0026#232; significativo che questa Corte, nella sentenza n. 3229 (\u003cem\u003erecte\u003c/em\u003e: n. 322) del 2011, \u0026#171;abbia equiparato all\u0026#8217;incapacit\u0026#224; legale quella naturale derivante da grave infermit\u0026#224; di mente, finch\u0026#233; la stessa perduri\u0026#187;. Tali ragioni \u0026#171;possono essere ritenute ricorrenti anche in relazione all\u0026#8217;impugnazione del licenziamento, ossia ad un atto che coinvolge direttamente la persona del lavoratore e pone in discussione interessi che trascendono quelli meramente economici rilevanti nei rapporti contrattuali di durata\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e esclude che la pronuncia additiva richiesta possa minare la certezza dei rapporti giuridici, in quanto la diversa decorrenza del termine di impugnazione \u0026#171;richieder\u0026#224; che nel processo la parte, oltre a dimostrare lo stato di assoluta incapacit\u0026#224; di intendere e di volere sussistente al momento della ricezione della comunicazione del licenziamento, fornisca anche la prova della data in cui lo stesso \u0026#232; cessato\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; \u0026#200; intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, chiedendo dichiararsi inammissibili o comunque non fondate le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale sollevate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.1.\u0026#8211; L\u0026#8217;interveniente rileva anzitutto che dall\u0026#8217;ordinanza di rimessione risulta che, con lettera del 19 maggio 2016, la ricorrente nel giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e ha contattato la societ\u0026#224; datrice di lavoro al fine di giustificare la protratta assenza dal servizio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSecondo la difesa statale, ci\u0026#242; dimostrerebbe che, alla data suddetta, la lavoratrice avesse piena consapevolezza della sanzione espulsiva irrogatale e che, quindi, la missiva dalla stessa inviata al datore di lavoro valesse quale impugnazione stragiudiziale del licenziamento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePertanto, assumendo tale data quale \u003cem\u003edies\u003c/em\u003e\u003cem\u003e a quo\u003c/em\u003e della decorrenza del termine per l\u0026#8217;impugnazione del licenziamento, il ricorso avrebbe dovuto essere depositato entro il 18 luglio 2016.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eOsserva al riguardo l\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato che nell\u0026#8217;ordinanza di rimessione non si indica il giorno del deposito del ricorso, ma soltanto quello della sua notificazione (ossia il 9 dicembre 2016).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, non dando conto di aver verificato se la ricorrente, una volta recuperata la piena capacit\u0026#224;, si sia tempestivamente attivata, rispetto a detto successivo momento temporale, per consolidare l\u0026#8217;impugnazione stragiudiziale ai sensi dell\u0026#8217;art. 6, secondo comma, della legge n. 604 del 1966, avrebbe fornito una inadeguata motivazione sulla rilevanza delle questioni sollevate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.1.1.\u0026#8211; In subordine, l\u0026#8217;interveniente osserva che se, invece, si ritenesse che il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e abbia fatto riferimento alla sola notifica del ricorso, non avendo inteso attribuire alla missiva del 19 maggio 2016 la valenza di una impugnazione stragiudiziale, la questione dovrebbe ritenersi inammissibile per difetto di rilevanza. La ricorrente, infatti, avendo recuperato la piena capacit\u0026#224; almeno dal 19 maggio 2016, avrebbe dovuto manifestare la volont\u0026#224; di impugnare l\u0026#8217;atto espulsivo entro il 18 luglio 2016 e, tuttavia, ha notificato il ricorso soltanto il 9 dicembre 2016.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.2.\u0026#8211; Nel merito, la difesa statale, dopo aver ricordato la giurisprudenza costituzionale che riconosce al legislatore ampia discrezionalit\u0026#224; nella configurazione degli istituti processuali, ha sottolineato come la disposizione censurata richiami il principio di conoscenza legale degli atti recettizi fissato in via generale dall\u0026#8217;art. 1335 cod. civ.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAd avviso dell\u0026#8217;interveniente, tale disposizione, nel bilanciare i contrapposti principi della certezza dei rapporti giuridici e del diritto alla salute e al lavoro, ha utilizzato un criterio di proporzionalit\u0026#224; che la rende immune da irragionevolezza manifesta.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; \u0026#200;, infine, pervenuta, in data 26 novembre 2024, l\u0026#8217;opinione scritta, quale \u003cem\u003eamicus\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003ecuriae\u003c/em\u003e, ai sensi dell\u0026#8217;art. 6 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, dell\u0026#8217;Associazione Comma2 - Lavoro \u0026#232; dignit\u0026#224; \u0026#8211; ammessa con decreto presidenziale del 7 aprile 2025 \u0026#8211; contenente argomentazioni adesive alle censure del giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;associazione ha rilevato come la Corte rimettente abbia correttamente limitato la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale all\u0026#8217;art. 6 della legge n. 604 del 1966 senza estenderla all\u0026#8217;art. 1335 cod. civ., il quale, nella interpretazione fornitane dal diritto vivente, esclude ogni considerazione delle condizioni soggettive del destinatario, attribuendo rilevanza alla sola conoscenza legale dell\u0026#8217;atto \u0026#8211; e non all\u0026#8217;evento psichico della sua effettiva conoscenza \u0026#8211;, in quanto \u0026#232; posto a presidio della certezza dei rapporti giuridici.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;\u003cem\u003eamicus\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003ecuriae\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003eha, quindi, concluso per l\u0026#8217;accoglimento delle questioni sollevate, ove non si ritenga praticabile una interpretazione costituzionalmente orientata dell\u0026#8217;art. 428 cod. civ., in base alla quale la tutela ivi prevista sia estesa anche alla condotta omissiva del lavoratore coincidente con la mancata tempestiva impugnazione del licenziamento.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e\u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; La Corte di cassazione, sezioni unite civili, dubita della legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 6 della legge n. 604 del 1966, nella parte in cui, nel prevedere che il\u003cem\u003e \u003c/em\u003elicenziamento deve essere impugnato, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta \u0026#8211; ovvero dalla comunicazione, anch\u0026#8217;essa in forma scritta, dei motivi, ove non contestuale \u0026#8211;, \u0026#171;fa decorrere, anche nei casi di incolpevole incapacit\u0026#224; naturale del lavoratore licenziato, processualmente accertata e conseguente alle sue condizioni di salute, il termine di decadenza dalla ricezione dell\u0026#8217;atto anzich\u0026#233; dalla data di cessazione dello stato di incapacit\u0026#224;\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.1.\u0026#8211; Il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e ritiene, anzitutto, violati gli artt. 4, primo comma, 24, primo comma, e 35, primo comma, Cost., poich\u0026#233; la disposizione censurata, nella ipotesi prospettata, valorizzerebbe esclusivamente l\u0026#8217;interesse del datore di lavoro al consolidamento degli effetti del licenziamento, comprimendo \u0026#171;oltre misura\u0026#187; il diritto di azione del lavoratore, correlato al diritto al lavoro, che la Costituzione espressamente tutela.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.2.\u0026#8211; Sarebbe, inoltre, leso l\u0026#8217;art. 3 Cost., per un duplice profilo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.2.1.\u0026#8211; Da un lato, il mancato riconoscimento di tutela a favore del lavoratore licenziato che non si attivi tempestivamente, neppure a fronte di un atto che coinvolge fortemente la qualit\u0026#224; della vita propria e della propria famiglia, si rivelerebbe irragionevole, non operando alcun bilanciamento tra gli interessi in conflitto, quando riguardi il dipendente che abbia omesso di impugnare il licenziamento a causa di una totale, e incolpevole, incapacit\u0026#224; di autodeterminarsi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.2.2.\u0026#8211; Dall\u0026#8217;altro lato, l\u0026#8217;art. 3 Cost. sarebbe violato anche in riferimento al principio di eguaglianza, in quanto la situazione della persona incapace di intendere e di volere verrebbe equiparata a quella del soggetto che tale non \u0026#232;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.3.\u0026#8211; La Corte rimettente ritiene che la disposizione censurata leda, altres\u0026#236;, l\u0026#8217;art. 32, primo comma, Cost., in quanto \u0026#171;[l]\u0026#8217;omessa considerazione dello stato di incapacit\u0026#224; naturale derivante da malattia ai fini della individuazione del \u003cem\u003edies\u003c/em\u003e\u003cem\u003e a quo\u003c/em\u003e del termine di decadenza\u0026#187; per l\u0026#8217;impugnazione del licenziamento si porrebbe \u0026#171;in contrasto con la tutela della salute [costituzionalmente] garantita\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.4.\u0026#8211; Sarebbero, infine, violati, nei casi in cui la menomazione, seppure non permanente, sia duratura, gli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione all\u0026#8217;art. 27, paragrafo 1, lettera \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e), della Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilit\u0026#224; e alla direttiva 2000/78/CE, \u0026#171;che impongono, fra l\u0026#8217;altro, di assicurare al disabile l\u0026#8217;esercizio dei propri diritti (art. 27, lett. c, della Convenzione) e di adottare misure adeguate per ovviare agli svantaggi provocati dalla applicazione di una disposizione che, seppure apparentemente neutra, determina una disparit\u0026#224; con gli altri lavoratori\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNelle ipotesi considerate, la previsione censurata realizzerebbe, infatti, una discriminazione in danno della persona disabile, in contrasto con i richiamati obblighi imposti dalle suddette fonti sovranazionali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; In via preliminare, devono essere esaminate le eccezioni di inammissibilit\u0026#224; sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.1.\u0026#8211; La difesa statale denuncia, anzitutto, la carenza di motivazione sulla rilevanza delle questioni sollevate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.1.1.\u0026#8211; L\u0026#8217;eccezione non \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDall\u0026#8217;ordinanza di rimessione si ricava che nel giudizio principale la ricorrente ha censurato la pronuncia di merito che aveva dichiarato la tardivit\u0026#224; della sua impugnazione stragiudiziale del licenziamento, in quanto comunicata oltre il termine previsto dall\u0026#8217;art. 6, primo comma, della legge n. 604 del 1966.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eRispetto a questo \u003cem\u003ethema\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003edecidendum\u003c/em\u003e la Corte rimettente ha fornito tutti gli elementi descrittivi necessari al vaglio della rilevanza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;ulteriore decadenza prospettata dall\u0026#8217;interveniente \u0026#8211; derivante dalla asserita tardivit\u0026#224; dell\u0026#8217;impugnazione giudiziale rispetto alla, pur intempestiva, contestazione stragiudiziale \u0026#8211; non risulta, infatti, in discussione tra le parti del giudizio principale, n\u0026#233; potrebbe essere rilevata d\u0026#8217;ufficio dal giudice (Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 23 settembre 2011, n. 19405).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.1.2.\u0026#8211; Per le medesime ragioni deve essere disattesa l\u0026#8217;eccezione di inammissibilit\u0026#224; formulata dall\u0026#8217;interveniente in via subordinata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa difesa statale deduce che la ricorrente nel giudizio principale, avendo recuperato la piena capacit\u0026#224; di intendere e di volere almeno a far data dal 19 maggio 2016, avrebbe dovuto manifestare la volont\u0026#224; di impugnare l\u0026#8217;atto espulsivo entro il 18 luglio 2016, mentre ha notificato il ricorso soltanto il 9 dicembre 2016: donde il difetto di rilevanza della questione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAnche questa eccezione, vertendo su un segmento della impugnazione del licenziamento diverso da quello che, alla stregua dell\u0026#8217;ordinanza di rimessione, risulta controverso nel giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, \u0026#232; destituita di fondamento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.2.\u0026#8211; Le sollevate questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale sono, pertanto, rilevanti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa Corte rimettente \u0026#232; chiamata a fare applicazione della disposizione censurata e tanto \u0026#232; sufficiente per ritenere sussistente la rilevanza, la quale deve essere valutata \u0026#171;in ingresso del giudizio incidentale a prescindere dalla maggiore o minore ricaduta che l\u0026#8217;eventuale pronuncia di illegittimit\u0026#224; costituzionale, in ipotesi anche solo parziale rispetto al \u003cem\u003epetitum\u003c/em\u003e del giudice rimettente, possa avere nel giudizio principale (sentenza n. 41 del 2021)\u0026#187; (sentenza n. 167 del 2022).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; All\u0026#8217;esame del merito delle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale \u0026#232; opportuno premettere la ricostruzione del quadro normativo e giurisprudenziale in cui si inserisce la disposizione censurata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.1.\u0026#8211; L\u0026#8217;art. 6 della legge n. 604 del 1966, disponendo, al primo comma, che \u0026#171;[i]l licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta, ovvero dalla comunicazione, anch\u0026#8217;essa in forma scritta, dei motivi, ove non contestuale, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volont\u0026#224; del lavoratore anche attraverso l\u0026#8217;intervento dell\u0026#8217;organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento stesso\u0026#187;, onera il lavoratore che intenda contestare l\u0026#8217;atto datoriale di una previa impugnativa da esperirsi, anche in via stragiudiziale, nel termine di sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione dell\u0026#8217;atto espulsivo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa stessa disposizione, al secondo comma, introduce un ulteriore onere di avvio del procedimento giurisdizionale entro un termine, anch\u0026#8217;esso di decadenza, la cui inosservanza \u0026#232; sanzionata con l\u0026#8217;inefficacia sopravvenuta della precedente impugnativa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn particolare, \u0026#232; previsto che \u0026#171;[l]\u0026#8217;impugnazione \u0026#232; inefficace se non \u0026#232; seguita, entro il successivo termine di centottanta giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato, ferma restando la possibilit\u0026#224; di produrre nuovi documenti formatisi dopo il deposito del ricorso. Qualora la conciliazione o l\u0026#8217;arbitrato richiesti siano rifiutati o non sia raggiunto l\u0026#8217;accordo necessario al relativo espletamento, il ricorso al giudice deve essere depositato a pena di decadenza entro sessanta giorni dal rifiuto o dal mancato accordo\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.2.\u0026#8211; La disposizione censurata, nella formulazione originaria, contemplava il solo onere di impugnazione del licenziamento con qualsiasi atto scritto, anche stragiudiziale, entro il termine di sessanta giorni decorrente dalla ricezione della sua comunicazione ovvero da quella dei relativi motivi, ove non contestuale a quella dell\u0026#8217;atto di recesso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eI lavori parlamentari confermano che l\u0026#8217;introduzione di un termine breve di decadenza per l\u0026#8217;impugnazione dell\u0026#8217;atto datoriale mirava a evitare l\u0026#8217;insorgere di controversie a distanza di tempo, ci\u0026#242; che avrebbe reso certamente meno agevole l\u0026#8217;accertamento dei fatti che ad esse avevano dato luogo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAlla stregua di tale disciplina, il lavoratore, una volta che avesse scongiurato il maturare della decadenza attraverso l\u0026#8217;impugnazione stragiudiziale, avrebbe potuto esperire l\u0026#8217;azione di annullamento del licenziamento nel termine quinquennale di cui all\u0026#8217;art. 1442 cod. civ., decorrente dal giorno di ricezione dell\u0026#8217;atto di intimazione (Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 1\u0026#176; dicembre 2010, n. 24366) ovvero agire per la dichiarazione di nullit\u0026#224; senza alcun limite temporale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.3.\u0026#8211; L\u0026#8217;art. 6 della legge n. 604 del 1966 \u0026#232; stato significativamente riformato dall\u0026#8217;art. 32 della legge n. 183 del 2010, il quale \u0026#8211; per ci\u0026#242; che rileva ai fini dell\u0026#8217;esame delle odierne questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale \u0026#8211;, al comma 1, ha introdotto, accanto all\u0026#8217;onere di previa impugnazione stragiudiziale, l\u0026#8217;ulteriore onere di tempestivo avvio del giudizio, da assolvere entro il successivo termine di duecentosettanta giorni, termine poi ridotto a centottanta dall\u0026#8217;art. 1, comma 38 della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl citato art. 32 della legge n. 183 del 2010 ha poi esteso tale disciplina della decadenza anche ad altre ipotesi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.4.\u0026#8211; Infine, questa Corte, con la sentenza n. 212 del 2020, ha dichiarato l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale del secondo comma dell\u0026#8217;art. 6 della legge n. 604 del 1966 \u0026#171;nella parte in cui non prevede che l\u0026#8217;impugnazione \u0026#232; inefficace se non \u0026#232; seguita, entro il successivo termine di centottanta giorni, oltre che dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato, anche dal deposito del ricorso cautelare anteriore alla causa ai sensi degli artt. 669-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, 669-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e e 700 del codice di procedura civile\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.5.\u0026#8210; Il superamento del termine di sessanta giorni per l\u0026#8217;impugnazione stragiudiziale, ovvero dei termini ulteriori per il deposito del ricorso, anche cautelare se anteriore alla causa, o per attivare le procedure di conciliazione o di arbitrato, rispettivamente indicati nel primo e nel secondo comma della disposizione in scrutinio, d\u0026#224; luogo a decadenza (\u003cem\u003eex \u003c/em\u003e\u003cem\u003ealiis\u003c/em\u003e, Corte di cassazione, sezione lavoro, ordinanze 4 novembre 2024, n. 28266 e 17 luglio 2024, n. 19740), per effetto della quale al lavoratore \u0026#232; precluso anche l\u0026#8217;accertamento giudiziale dell\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; del recesso e la tutela risarcitoria di diritto comune (Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 14 aprile 2021, n. 9827).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.6.\u0026#8211; Questa Corte ha individuato il fondamento della imposizione del doppio termine decadenziale nell\u0026#8217;esigenza di deflazionare il contenzioso e di garantire, nell\u0026#8217;interesse della parte datoriale, la certezza dei costi delle vertenze quiescenti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSi \u0026#232;, in particolare, osservato che la finalit\u0026#224; della riforma del 2010 \u0026#232; \u0026#171;quella di contrastare la prassi di azioni giudiziarie proposte anche a distanza di tempo\u0026#187; (sentenza n. 155 del 2014) e che il legislatore ha perseguito \u0026#171;l\u0026#8217;intento di evitare che un possibile contenzioso, attivabile dal lavoratore, possa rimanere latente per tutto il tempo di prescrizione dell\u0026#8217;azione di annullamento ovvero per un tempo lungo e indefinito in caso di azione di nullit\u0026#224;\u0026#187; (sentenza n. 212 del 2020).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.7.\u0026#8211; Il primo dei termini contemplati dall\u0026#8217;art. 6 della legge n. 604 del 1966 decorre dalla comunicazione al prestatore di lavoro del licenziamento in forma scritta e, precisamente, dal momento in cui, in base a quanto disposto dall\u0026#8217;art. 1334 cod. civ., l\u0026#8217;atto datoriale produce effetto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDal carattere recettizio del licenziamento (\u003cem\u003eex \u003c/em\u003e\u003cem\u003emultis\u003c/em\u003e, Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 29 marzo 2017, n. 8136) deriva, infatti, che, ai sensi dell\u0026#8217;art. 1335 cod. civ. \u0026#8211; a mente del quale \u0026#171;[l]a proposta, l\u0026#8217;accettazione, la loro revoca e ogni altra dichiarazione diretta a una determinata persona si reputano conosciute nel momento in cui giungono all\u0026#8217;indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell\u0026#8217;impossibilit\u0026#224; di averne notizia\u0026#187; \u0026#8211; esso si presume conoscibile nel momento in cui \u0026#232; recapitato all\u0026#8217;indirizzo del lavoratore e non nel diverso momento in cui questi ne prenda effettiva conoscenza (Cass., n. 5545 del 2007).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.7.1.\u0026#8211; La giurisprudenza di legittimit\u0026#224; ha pi\u0026#249; volte sottolineato che la validit\u0026#224; e l\u0026#8217;efficacia degli atti che, come il licenziamento, hanno natura recettizia prescinde dall\u0026#8217;eventuale stato di incapacit\u0026#224; naturale del soggetto cui sono diretti. Il legislatore ha, infatti, predisposto regole, come l\u0026#8217;art. 1335 cod. civ., che consentono di stabilire la certezza giuridica della loro conoscibilit\u0026#224; da parte dei destinatari, indipendentemente dalla capacit\u0026#224; degli stessi di apprezzarne il valore e di determinarsi in conseguenza (Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 15 giugno 1985 n. 3612 e Cass., n. 5563 del 1982).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSi \u0026#232;, ancora, precisato che il termine entro il quale, ai sensi dell\u0026#8217;art. 6 della legge n. 604 del 1966, deve essere proposta l\u0026#8217;impugnazione, anche in via stragiudiziale, del licenziamento, avendo natura decadenziale, \u0026#232; insuscettibile, a norma dell\u0026#8217;art. 2964 cod. civ., sia di interruzione sia, in mancanza di disposizione contraria, di sospensione. Esso \u0026#171;produce il suo effetto preclusivo in conseguenza della inerzia del titolare del diritto, senza che le condizioni soggettive del titolare e, in particolare, la sua capacita\u0026#768; di intendere e di volere, rilevino in alcun modo e possano costituire cause di interruzione o di sospensione\u0026#187; (Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 2 marzo 1987, n. 2197).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.8.\u0026#8211; Le pronunce appena ricordate concordano con gli esiti interpretativi cui la stessa giurisprudenza di legittimit\u0026#224; \u0026#232; giunta in relazione alla disciplina generale delle dichiarazioni recettizie.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSecondo un consolidato indirizzo, infatti, la regola dettata dall\u0026#8217;art. 1335 cod. civ., alla stregua della quale ogni dichiarazione diretta a una persona determinata si reputa conosciuta nel momento in cui giunge all\u0026#8217;indirizzo del destinatario, opera per tale solo fatto oggettivo. Grava, pertanto, sul destinatario l\u0026#8217;onere di superare tale presunzione provando di essersi trovato, senza sua colpa, nell\u0026#8217;impossibilita\u0026#768; di acquisire la conoscenza della dichiarazione, a causa di un evento eccezionale ed estraneo alla sua volont\u0026#224; (Corte di cassazione, sezione prima civile, sentenza 19 agosto 2016, n. 17204; sezione terza civile, sentenze 22 ottobre 2013, n. 23920, 8 agosto 2007, n. 17417 e 4 giugno 2002, n. 8073; sezione lavoro, sentenza 11 aprile 1990, n. 3061).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.9.\u0026#8211; La giurisprudenza di legittimit\u0026#224; ha, inoltre, escluso che, nel caso in cui il destinatario dell\u0026#8217;atto recettizio versi in condizioni di incapacit\u0026#224; naturale, trovi applicazione l\u0026#8217;art. 428, primo comma, cod. civ., a mente del quale \u0026#171;[g]li atti compiuti da persona che, sebbene non interdetta, si provi essere stata per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace d\u0026#8217;intendere o di volere al momento in cui gli atti sono stati compiuti, possono essere annullati su istanza della persona medesima o dei suoi eredi o aventi causa, se ne risulta un grave pregiudizio all\u0026#8217;autore\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSi \u0026#232;, infatti, argomentato che tale previsione riferisce l\u0026#8217;annullabilit\u0026#224; agli atti \u0026#171;compiuti\u0026#187; dalla persona incapace e per questa pregiudizievoli, cos\u0026#236; che deve escludersi che il rimedio in questione sia esperibile nel caso in cui il pregiudizio derivi dal mancato compimento di un atto, pur dipendente dall\u0026#8217;incapacit\u0026#224; (Cass., n. 3612 del 1985).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.10.\u0026#8211; Nella cornice giurisprudenziale sin qui ricomposta si colloca l\u0026#8217;ordinanza di rimessione all\u0026#8217;odierno esame.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; Prima di esaminare il merito delle questioni sollevate occorre delimitare esattamente il \u003cem\u003ethema\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003edecidendum\u003c/em\u003e.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.1.\u0026#8211; La questione di massima di particolare importanza della quale sono state investite le Sezioni unite rimettenti concerne la rilevanza, ai fini del superamento della presunzione di conoscibilit\u0026#224; stabilita dall\u0026#8217;art. 1335 cod. civ., dello stato di incapacit\u0026#224; naturale, processualmente accertato e non contestato, in cui versi il destinatario della dichiarazione recettizia nel momento in cui l\u0026#8217;atto giunge al suo indirizzo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa Corte rimettente esclude, tuttavia, che la tutela del lavoratore colpito da incapacit\u0026#224; naturale possa essere assicurata attraverso una rimeditazione dell\u0026#8217;interpretazione nomofilattica degli artt. 1335, 2964 e 428 cod. civ., in quanto tali disposizioni oppongono una assoluta resistenza a una revisione ermeneutica che scongiuri i \u003cem\u003evulnera\u003c/em\u003e costituzionali prospettati dall\u0026#8217;ordinanza interlocutoria.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn aggiunta, osserva che la disciplina generale degli atti recettizi \u0026#232; posta a presidio della certezza dei rapporti giuridici ed esprime un preciso bilanciamento di interessi operato dal legislatore in relazione \u0026#171;all\u0026#8217;intero complesso delle relazioni obbligatorie e contrattuali\u0026#187;, mentre l\u0026#8217;azione di annullamento ex art. 428 cod. civ. non si presta a essere estesa ai comportamenti omissivi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAssume, quindi, che al segnalato vuoto di tutela debba porsi rimedio intervenendo sulla sola disciplina dell\u0026#8217;impugnazione stragiudiziale del licenziamento e, segnatamente, sull\u0026#8217;esordio del termine di decadenza al quale \u0026#232; sottoposta.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa Corte rimettente, in particolare, circoscrive il \u003cem\u003epetitum\u003c/em\u003e alla dichiarazione di illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 6 della legge n. 604 del 1966, nella parte in cui \u0026#224;ncora il \u003cem\u003edies\u003c/em\u003e\u003cem\u003e a quo\u003c/em\u003e del termine per l\u0026#8217;impugnazione del licenziamento al fatto obiettivo della ricezione della relativa comunicazione, anche nell\u0026#8217;ipotesi in cui il lavoratore non sia in grado di comprenderne la portata e di autodeterminarsi consapevolmente in merito all\u0026#8217;utilizzo degli strumenti predisposti dall\u0026#8217;ordinamento per farne valere l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.1.1.\u0026#8211; Va anche evidenziato che, nonostante il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e censuri l\u0026#8217;art. 6 della legge n. 604 del 1966 senza ulteriori precisazioni, il contenuto precettivo effettivamente investito dai dubbi di illegittimit\u0026#224; costituzionale \u0026#232; solo quello del primo comma, come \u0026#232; reso evidente dalla riproduzione del suo contenuto nel \u003cem\u003epetitum\u003c/em\u003e dell\u0026#8217;ordinanza di rimessione e, comunque, dal tenore complessivo delle argomentazioni svolte.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#200;, quindi, soltanto in relazione a tale comma che va condotto lo scrutinio di costituzionalit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.1.2.\u0026#8211; Deve, infine, rilevarsi che la mancata indicazione nel dispositivo dell\u0026#8217;ordinanza di rimessione dell\u0026#8217;art. 24, primo comma, Cost. \u0026#8211; la cui violazione risulta, invece, dedotta e argomentata nella parte motiva \u0026#8211; non pregiudica la corretta individuazione della censura fondata su tale parametro (\u003cem\u003eex \u003c/em\u003e\u003cem\u003ealiis\u003c/em\u003e, sentenza n. 164 del 2023).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; Tutto ci\u0026#242; premesso, le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 6, primo comma, della legge n. 604 del 1966, sollevate in riferimento agli artt. 3, 4, primo comma, 24, primo comma, e 35, primo comma, Cost. sono fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.1.\u0026#8211; La disciplina relativa alla impugnazione del licenziamento sopra richiamata, sottoponendo l\u0026#8217;azione volta a far valere l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; di tale provvedimento a un duplice termine decadenziale, da un lato, deroga al precetto sancito dall\u0026#8217;art. 2967 cod. civ., secondo cui, una volta che la decadenza sia stata impedita, il diritto rimane soggetto alle disposizioni che regolano la prescrizione, e, dall\u0026#8217;altro, costituisce \u003cem\u003elex\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003especialis\u003c/em\u003e rispetto al regime generale delle impugnative negoziali e delle correlate azioni risarcitorie.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.2.\u0026#8211; D\u0026#8217;altronde, il legislatore gode di ampia discrezionalit\u0026#224; non solo nel qualificare l\u0026#8217;inerzia estintiva delle situazioni giuridiche soggettive in termini di decadenza o di prescrizione e nel determinare il tempo necessario alla rispettiva maturazione, ma anche nel combinare termini di prescrizione e di decadenza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.2.1.\u0026#8211; Per quanto concerne, in particolare, il diritto di azione, la scelta della natura, decadenziale o prescrizionale, e della stessa durata del termine cui condizionare l\u0026#8217;esercizio di un diritto in giudizio \u0026#232; riconducibile alla discrezionalit\u0026#224; riservata al legislatore nella conformazione degli istituti processuali ed \u0026#232; calibrata secondo le speciali caratteristiche di ogni singolo procedimento (sentenza n. 94 del 2017).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer costante giurisprudenza di questa Corte, tale discrezionalit\u0026#224; incontra il solo\u0026#160;limite\u0026#160;della manifesta irragionevolezza o arbitrariet\u0026#224; delle scelte compiute (tra le pi\u0026#249; recenti, sentenze n. 76, n. 39 e n. 36 del 2025, n. 189 e n. 96 del 2024, n. 67 del 2023), il quale \u0026#232; da intendersi valicato \u0026#171;ogniqualvolta emerga un\u0026#8217;ingiustificabile compressione del diritto di agire\u0026#187; (sentenza n. 76 del 2025; in senso conforme, \u003cem\u003eex \u003c/em\u003e\u003cem\u003ealiis\u003c/em\u003e, sentenze n. 271 del 2019, n. 121 e n. 44 del 2016), in quanto vengano imposti oneri o prescritte modalit\u0026#224; tali da rendere impossibile o estremamente difficile l\u0026#8217;esercizio del diritto di difesa o lo svolgimento dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; processuale (\u003cem\u003eex \u003c/em\u003e\u003cem\u003ealiis\u003c/em\u003e, sentenze n. 13 del 2022, n. 230 e n. 148 del 2021, n. 271 del 2019).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.3.\u0026#8211; La non manifesta irragionevolezza della scelta legislativa di sottoporre a decadenza l\u0026#8217;esercizio del diritto di azione dipende anzitutto dalla congruit\u0026#224; del termine, la quale va apprezzata non solo rispetto all\u0026#8217;interesse di chi \u0026#232; onerato della sua osservanza, ma anche in rapporto alla funzione a esso assegnata nell\u0026#8217;ordinamento giuridico (sentenze n. 161 del 2000, n. 234 del 1974, n. 114 del 1972).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn ogni caso, l\u0026#8217;introduzione di un termine di decadenza non deve mai tradursi nella esclusione della effettiva possibilit\u0026#224; di esercizio del diritto cui si riferisce, rendendola meramente apparente o, comunque, estremamente difficile (ancora, sentenze n. 94 del 2017, n. 161 del 2000, n. 234 del 1974; per l\u0026#8217;affermazione del principio in materia di prescrizione, sentenza n. 32 del 2024).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.4.\u0026#8211; Tanto precisato, il termine per la impugnazione, anche in via stragiudiziale, del licenziamento previsto dall\u0026#8217;art. 6, primo comma, della legge n. 604 del 1966 \u0026#8211; sul quale si appuntano le censure del giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e \u0026#8211;, \u0026#232; parte di uno speciale regime decadenziale che, come gi\u0026#224; evidenziato, trova in via generale giustificazione nelle esigenze, ritenute dal legislatore meritevoli di tutela, di fare emergere in tempi brevi il contenzioso sul recesso datoriale (sentenza n. 212 del 2020), di tutelare l\u0026#8217;affidamento che il datore di lavoro ripone sulla stabilizzazione degli effetti del licenziamento e di garantire la speditezza del giudizio promosso per accertarne la legittimit\u0026#224; (sentenza n. 155 del 2014).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn definitiva, esso \u0026#232; volto a \u0026#171;contemperare il diritto del prestatore all\u0026#8217;eliminazione delle conseguenze dell\u0026#8217;illegittimo recesso datoriale con l\u0026#8217;interesse del datore di lavoro alla continuit\u0026#224; e stabilita\u0026#768; della gestione dell\u0026#8217;impresa [\u0026#8230;] subordinando la tutela del lavoratore alla circostanza che questi tempestivamente si attivi, si\u0026#768; che in mancanza di pronta iniziativa del prestatore il diritto di questo alla legittimit\u0026#224; degli atti datoriali di gestione recede a fronte della stabilizzazione delle conseguenze del licenziamento\u0026#187; (Cass., sez. un. civ., n. 8830 del 2010).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLo stesso termine ex art. 6, primo comma, della legge n. 604 del 1966 pu\u0026#242; ritenersi normalmente adeguato al tipo di atto il cui compimento \u0026#232; richiesto a pena di decadenza, potendo il lavoratore validamente provvedervi mediante invio al datore di lavoro, anche per mezzo di un\u0026#8217;associazione sindacale, di una comunicazione scritta \u0026#8211; per la quale non \u0026#232; richiesta una formulazione specifica (\u003cem\u003eex \u003c/em\u003e\u003cem\u003ealiis\u003c/em\u003e, Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 23 aprile 2021, n. 10883) \u0026#8211; in cui si limiti a manifestare la sua volont\u0026#224; di impugnare il licenziamento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.5.\u0026#8211; Tale onere procedurale pu\u0026#242;, tuttavia, tradursi in un vero e proprio ostacolo all\u0026#8217;accesso alla tutela giurisdizionale nel caso in cui, al momento della ricezione della comunicazione del recesso, o comunque in pendenza del termine di decadenza in esame, l\u0026#8217;interessato, in ragione di una patologia o di altra causa perturbatrice a lui non imputabile, si trovi in uno stato di incapacit\u0026#224; di intendere e di volere.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNelle situazioni indicate il lavoratore, specie se versi in condizione di marginalizzazione sociale e non possa contare sull\u0026#8217;aiuto di familiari, non essendo in grado di comprendere la portata dell\u0026#8217;atto datoriale e di determinarsi in merito alle iniziative da assumere, viene a trovarsi nella impossibilit\u0026#224; \u0026#8211; se lo stato di perturbazione psichica perdura per l\u0026#8217;intero termine \u0026#8211; o comunque nella oggettiva difficolt\u0026#224; \u0026#8211; se l\u0026#8217;alterazione si verifica in pendenza di esso, cos\u0026#236; incidendo sulla possibilit\u0026#224; di fruirne per intero \u0026#8211;, di scongiurare, attraverso una valida e tempestiva impugnazione stragiudiziale, la consumazione del diritto alla tutela giurisdizionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn definitiva, per il lavoratore colpito da incapacit\u0026#224; naturale, l\u0026#8217;onere di impugnazione in esame pu\u0026#242; comportare la perdita definitiva della possibilit\u0026#224; di contrastare l\u0026#8217;iniziativa datoriale e, dunque, di \u0026#171;\u0026#8220;[\u0026#8230;] non essere estromesso dal lavoro ingiustamente o irragionevolmente\u0026#8221; (sentenza n. 60 del 1991, punto 9 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e)\u0026#187; (sentenza n. 194 del 2018): ci\u0026#242; in aperto contrasto con il diritto al lavoro garantito dall\u0026#8217;art. 4, primo comma, Cost. \u0026#8211; diritto fondamentale (ancora, sentenza n. 194 del 2018) e fondamento dell\u0026#8217;ordinamento repubblicano (sentenze n. 183 e n. 125 del 2022) \u0026#8211; e con la \u0026#171;tutela\u0026#187; del lavoro \u0026#171;in tutte le sue forme e applicazioni\u0026#187; riconosciuta dall\u0026#8217;art. 35, primo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNella fattispecie in scrutinio, la garanzia di tali diritti, che rinviene nella tutela giurisdizionale sancita dall\u0026#8217;art. 24 Cost. un indispensabile strumento di realizzazione, risulta, infatti, irreparabilmente compromessa, non sussistendo un rimedio tardivo attraverso il quale l\u0026#8217;interessato, una volta recuperata la pienezza delle facolt\u0026#224; intellettive e volitive, possa far valere l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; dell\u0026#8217;atto espulsivo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.5.1.\u0026#8211; Il \u003cem\u003evulnus\u003c/em\u003e ai suddetti precetti costituzionali emerge con particolare evidenza nell\u0026#8217;ipotesi, oggetto del giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, in cui l\u0026#8217;interessata assume che la propria incapacit\u0026#224; naturale sia stata all\u0026#8217;origine della stessa condotta sanzionata con il licenziamento non tempestivamente impugnato e abbia, al contempo, impedito al lavoratore di esercitare il diritto di difesa in sede disciplinare, fornendo le sue giustificazioni nel termine di cui all\u0026#8217;art. 7, quinto comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libert\u0026#224; e dignit\u0026#224; dei lavoratori, della libert\u0026#224; sindacale e dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento). \u0026#200;, infatti, significativo che la stessa Corte di cassazione abbia affermato che il lavoratore che intenda contestare la legittimit\u0026#224; della sanzione datoriale per essersi trovato nell\u0026#8217;impossibilit\u0026#224; di esercitare il diritto di difesa in sede disciplinare a causa di una minorata capacit\u0026#224; di intendere e di volere, pu\u0026#242; far valere tale impedimento attraverso l\u0026#8217;impugnazione giudiziale, dimostrando, appunto, di essersi trovato, nella pendenza del suddetto termine, in stato di incapacit\u0026#224; naturale (Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 30 maggio 2001, n. 7374).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.6.\u0026#8211; L\u0026#8217;esigenza di effettivit\u0026#224; delle evocate garanzie costituzionali \u0026#232; resa, nella specie, ancora pi\u0026#249; pressante dalla condizione di particolare vulnerabilit\u0026#224; in cui versa il titolare degli interessi incisi dalla scelta legislativa censurata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.6.1.\u0026#8211; L\u0026#8217;ordinamento interviene con varie misure a tutelare la persona che, a causa di una perturbazione, anche temporanea, della propria sfera intellettiva e volitiva, non sia in grado di comprendere il significato e le conseguenze dei propri atti, n\u0026#233; di autodeterminarsi liberamente e coscientemente per tutelare i propri interessi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;incapacit\u0026#224; di intendere e di volere costituisce, anzitutto, causa di annullamento degli atti negoziali posti in essere dal soggetto incapace (art. 428, commi primo e secondo, cod. civ., per i negozi unilaterali e i contratti; art. 120 cod. civ., per il matrimonio; art. 591, secondo comma, numero 3, cod. civ., per il testamento; art. 775 cod. civ., per la donazione).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesta Corte ha, in proposito, osservato come la nozione di incapacit\u0026#224; naturale sia \u0026#171;estremamente lata\u0026#187;, in quanto \u0026#171;potrebbe riguardare\u003cem\u003e\u0026#160;\u003c/em\u003enon solo una condizione transitoria del soggetto, presente al momento dell\u0026#8217;atto, ma potrebbe essere anche indice di uno stato di infermit\u0026#224; (artt. 404, 414 e 415 cod. civ.) o di una \u0026#8220;menomazione fisica o psichica\u0026#8221; (art. 404 cod. civ.), che necessitano di tutele preventive\u0026#187;, cos\u0026#236; potendo essere oggetto di valutazione nei procedimenti di interdizione o di inabilitazione ovvero di amministrazione di sostegno (sentenza n. 168 del 2023).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.6.2.\u0026#8211; Sul versante processuale, diversi sono gli istituti diretti a evitare che l\u0026#8217;incapacit\u0026#224; naturale, sia essa momentanea o persistente, possa di per s\u0026#233; sola riverberarsi sulla capacit\u0026#224; processuale dell\u0026#8217;interessato. Si tratta di disposizioni, come gli artt. 70, terzo comma, 71 e 473-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e.14 cod. proc. civ. e l\u0026#8217;art. 73 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), essenzialmente intese alla protezione processuale dell\u0026#8217;incapace e a garantire allo stesso un giusto processo (ancora, sentenza n. 168 del 2023).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.7.\u0026#8211; Nell\u0026#8217;ordinamento non \u0026#232;, tuttavia, rinvenibile una specifica misura a presidio del lavoratore che, a causa di una pur temporanea alterazione psichica, non assolva tempestivamente l\u0026#8217;onere della previa impugnazione stragiudiziale del licenziamento intimatogli, cos\u0026#236; perdendo la possibilit\u0026#224; di contestarlo in sede giurisdizionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePoich\u0026#233; la persona in condizione di incapacit\u0026#224; naturale non pu\u0026#242; contare sulle misure di protezione accordate dall\u0026#8217;ordinamento all\u0026#8217;incapace legale \u0026#8211; e, in particolare, sulla rappresentanza o sull\u0026#8217;assistenza previste per l\u0026#8217;interdetto, l\u0026#8217;inabilitato e il beneficiario dell\u0026#8217;amministrazione di sostegno \u0026#8211;, nella situazione in esame, l\u0026#8217;effettivit\u0026#224; della difesa del lavoratore licenziato potrebbe essere vanificata dalla intempestiva attivazione dei soggetti \u0026#8211; come gli assistenti sociali e gli operatori del Servizio sanitario nazionale \u0026#8211; ai quali la legge affida la tutela delle persone incapaci anche attraverso la sollecitazione o il diretto promovimento dei procedimenti di protezione (come l\u0026#8217;amministrazione di sostegno) e della correlata nomina, anche in via d\u0026#8217;urgenza, di un rappresentante provvisorio dell\u0026#8217;incapace.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl termine di sessanta giorni imposto dalla previsione in scrutinio pu\u0026#242; rivelarsi troppo breve affinch\u0026#233; la condizione di minorata capacit\u0026#224; del lavoratore giunga a conoscenza delle istituzioni preposte alla protezione delle persone in condizione di fragilit\u0026#224; in tempo utile perch\u0026#233; possano essere attivate misure idonee a scongiurare la consumazione del diritto di impugnazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn tale ipotesi, la persona colpita da incapacit\u0026#224; di intendere e di volere non pu\u0026#242; essere privata, a causa della sua condizione, del diritto di agire e di difendersi in giudizio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eVa, infine, ribadito che \u0026#232; compito della Repubblica, ai sensi dell\u0026#8217;art. 3, secondo comma, Cost., rimuovere gli ostacoli materiali che, per le persone affette da fragilit\u0026#224;, si frappongono al godimento effettivo dei diritti costituzionali (\u003cem\u003eex \u003c/em\u003e\u003cem\u003ealiis\u003c/em\u003e, sentenze n. 25, n. 3 e n. 1 del 2025, n. 258 del 2017 e n. 163 del 1993).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.8.\u0026#8211; Alla luce delle considerazioni che precedono, l\u0026#8217;art. 6, primo comma, della legge n. 604 del 1966, nella parte in cui non considera l\u0026#8217;incompatibilit\u0026#224; del rigido meccanismo decadenziale prescritto con una condizione soggettiva, come l\u0026#8217;incapacit\u0026#224; di intendere e di volere, che impedisce all\u0026#8217;interessato di scongiurare le gravi conseguenze derivanti dal maturare della causa estintiva, si palesa manifestamente irragionevole, ponendosi in contrasto con l\u0026#8217;art. 3 Cost. e ledendo, al contempo, il diritto al lavoro (art. 4, primo comma, Cost.) e alla sua tutela (art. 35, primo comma, Cost.) anche giurisdizionale (art. 24, prima comma, Cost.).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.9.\u0026#8211; L\u0026#8217;accertato \u003cem\u003evulnus\u003c/em\u003e costituzionale non pu\u0026#242;, tuttavia, essere sanato nei termini indicati dalla Corte rimettente e, cio\u0026#232;, attraverso una pronuncia additiva che inserisca nella disposizione censurata una causa di differimento della decorrenza del termine per l\u0026#8217;impugnazione stragiudiziale dalla data della ricezione del licenziamento a quella del riacquisto, da parte dell\u0026#8217;interessato, della piena capacit\u0026#224; di intendere e di volere.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.9.1.\u0026#8211; \u0026#200; pur vero che questa Corte ha gi\u0026#224; sperimentato una simile tecnica decisoria (sentenze n. 133 del 2021, n. 322 del 2011, n. 170 del 1999 e n. 134 del 1985), anche con specifico riferimento all\u0026#8217;incapacit\u0026#224; naturale (in particolare, sentenza n. 322 del 2011); ma essa se ne \u0026#232; avvalsa in relazione a diritti, come quello di azione di disconoscimento della paternit\u0026#224; e di impugnazione del riconoscimento del figlio per difetto di veridicit\u0026#224;, la cui natura personalissima ha consentito eccezionalmente di differire \u003cem\u003esine die\u003c/em\u003e la decorrenza del termine di decadenza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.10.\u0026#8211; Di regola, per\u0026#242;, una indefettibile esigenza di tutela della certezza dei rapporti giuridici impone che i termini decadenziali decorrano per il solo fatto materiale del trascorrere del tempo, indipendentemente dalle situazioni soggettive e oggettive dalle quali sia dipeso l\u0026#8217;inutile maturare della causa estintiva, e salve le eccezioni tassativamente previste dalla legge, dal momento che il fondamento della decadenza coincide con l\u0026#8217;esigenza obiettiva del compimento di particolari atti entro un termine perentorio stabilito dalla legge o dalla volont\u0026#224; dei privati (Corte di cassazione, sezione terza civile, sentenza 11 febbraio 2010, n. 3078).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.10.1.\u0026#8211; Anche questa Corte ha sottolineato che l\u0026#8217;istituto della decadenza risponde alla \u0026#171;necessit\u0026#224; obiettiva che particolari atti siano compiuti in un ristretto tempo, specie nell\u0026#8217;interesse di altri soggetti, e quindi a prescindere dalle circostanze soggettive di chi deve compiere quegli atti\u0026#187; (sentenza n. 14 del 1994), mentre, per la prescrizione, gli artt. 2941 e seguenti cod. civ. ammettono \u0026#8211; sia pure mediante previsioni connotate da eccezionalit\u0026#224; (sentenza n. 86 del 2025) \u0026#8211; la sospensione del decorso del termine in ragione di diverse circostanze che rendono difficile l\u0026#8217;esercizio del diritto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.11.\u0026#8211; La individuazione delle ipotesi, eccezionali e tassative, in cui \u0026#232; possibile tenere conto di circostanze che rendono eccessivamente gravoso l\u0026#8217;esercizio del diritto sottoposto a decadenza postula il contemperamento tra i diversi interessi, individuali e superindividuali, cui l\u0026#8217;ordinamento, nel prevedere le singole ipotesi decadenziali, accorda protezione e l\u0026#8217;esigenza del soggetto gravato dell\u0026#8217;onere di sollecito compimento dell\u0026#8217;atto richiesto dalla legge di conservare il suo diritto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa pronuncia auspicata dal giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e finirebbe per introdurre un elemento di aleatoriet\u0026#224; in un regime decadenziale orientato da specifiche esigenze di celerit\u0026#224; e di sicurezza dei rapporti giuridici. Dal differimento potrebbe, infatti, derivare una dilatazione indefinita del termine per l\u0026#8217;impugnazione stragiudiziale del licenziamento \u0026#8211; e, di riflesso, di quella giudiziale \u0026#8211;, in contrasto con la eminente finalit\u0026#224; di tutela dell\u0026#8217;affidamento sulla definitiva stabilizzazione del recesso datoriale che informa la previsione censurata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.12.\u0026#8211; Spetta, pertanto, a questa Corte individuare la pronuncia pi\u0026#249; idonea alla\u0026#160;\u003cem\u003ereductio ad \u003c/em\u003e\u003cem\u003elegitimitatem\u003c/em\u003e\u0026#160;della disposizione censurata, non essendo vincolata dalla formulazione del\u0026#160;\u003cem\u003epetitum\u003c/em\u003e\u0026#160;nell\u0026#8217;ordinanza di rimessione, che ha solo la funzione di indicare il contenuto e il verso delle censure (sentenze n. 83 e n. 53 del 2025, n. 128, n. 90, n. 46 e n. 12 del 2024, n. 221 del 2023).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.12.1.\u0026#8211; Alle riscontrate violazioni costituzionali deve porsi rimedio, senza stravolgere la funzione della norma censurata con pregiudizio delle esigenze di certezza ad essa sottese, sollevando dall\u0026#8217;onere della previa impugnazione stragiudiziale il lavoratore che, a causa di un perturbamento, anche di tipo transitorio, delle proprie facolt\u0026#224; cognitive o volitive, non sia in grado di comprendere l\u0026#8217;effettiva portata dell\u0026#8217;atto espulsivo e, quindi, di attivarsi tempestivamente, cos\u0026#236; incorrendo nella perdita irrimediabile della possibilit\u0026#224; di accedere alla tutela giurisdizionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa riconduzione a legittimit\u0026#224; della disposizione censurata deve, pertanto, essere assicurata escludendo, nella situazione suddetta, l\u0026#8217;operativit\u0026#224; dell\u0026#8217;onere della previa impugnazione stragiudiziale, pur mantenendo fermo lo sbarramento finale costituito dal complessivo termine massimo per l\u0026#8217;impugnazione giudiziale in misura di duecentoquaranta giorni, dato dalla somma del termine per la impugnazione stragiudiziale di cui al primo comma dell\u0026#8217;art. 6, pari a sessanta giorni, e del successivo termine per il deposito del ricorso, anche cautelare (sentenza n. 212 del 2020), o per la comunicazione della richiesta di tentativo di conciliazione o di arbitrato, stabilito dal secondo comma in centottanta giorni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn questo modo, da un lato, si evita di pretendere dal lavoratore colpito da incapacit\u0026#224; naturale di manifestare la volont\u0026#224; di reagire all\u0026#8217;atto espulsivo entro un termine \u0026#8211; quello di cui al primo comma dell\u0026#8217;art. 6 della legge n. 604 del 1966 \u0026#8211; che, per la sua ridotta estensione, potrebbe risultare insufficiente a consentire sia che la condizione patologica all\u0026#8217;origine dell\u0026#8217;incapacit\u0026#224; regredisca e l\u0026#8217;interessato recuperi le proprie facolt\u0026#224; intellettive e volitive, sia che le istituzioni deputate alla cura e alla protezione, anche giuridica, delle persone incapaci possano intervenire. Dall\u0026#8217;altro lato, resta, comunque, garantita l\u0026#8217;esigenza di certezza e di celerit\u0026#224; che informa la disciplina in scrutinio, dal momento che la stabilizzazione degli effetti dell\u0026#8217;atto datoriale interviene entro lo stesso termine \u0026#8211; fisso e predeterminato \u0026#8211; di cui, in caso di impugnazione extragiudiziale tempestiva, deve comunque essere atteso il decorso per poter ritenere il licenziamento non pi\u0026#249; contestabile.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.\u0026#8211; L\u0026#8217;art. 6, primo comma, della legge n. 604 del 1966 deve, pertanto, essere dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, 4, primo comma, 24, primo comma, e 35, primo comma, Cost., nella parte in cui non prevede che, se al momento della ricezione della comunicazione del licenziamento o in pendenza del termine di sessanta giorni previsto per la sua impugnazione, anche extragiudiziale, il lavoratore versi in condizione di incapacit\u0026#224; di intendere o di volere, non opera l\u0026#8217;onere della previa impugnazione, anche extragiudiziale, e il licenziamento pu\u0026#242; essere impugnato entro il complessivo termine di decadenza di duecentoquaranta giorni dalla ricezione della sua comunicazione, mediante il deposito del ricorso, anche cautelare, o la comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o di arbitrato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.1.\u0026#8211; Restano assorbiti gli ulteriori profili di censura.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 6, primo comma, della legge 15 luglio 1966, n. 604 (Norme sui licenziamenti individuali), nella parte in cui non prevede che, se al momento della ricezione della comunicazione del licenziamento o in pendenza del termine di sessanta giorni previsto per la sua impugnazione, anche extragiudiziale, il lavoratore versi in condizione di incapacit\u0026#224; di intendere o di volere, non opera l\u0026#8217;onere della previa impugnazione, anche extragiudiziale, e il licenziamento pu\u0026#242; essere impugnato entro il complessivo termine di decadenza di duecentoquaranta giorni dalla ricezione della sua comunicazione, mediante il deposito del ricorso, anche cautelare, o la comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o di arbitrato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l\u0026#8217;11 giugno 2025.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiovanni AMOROSO, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eMaria Rosaria SAN GIORGIO, Redattrice\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIgor DI BERNARDINI, Cancelliere\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 18 luglio 2025\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Cancelliere\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Igor DI BERNARDINI\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","linkPressRelease":"CC_CS_20250718121448.pdf","oggetto":"Lavoro - Licenziamento individuale - Impugnazione del licenziamento - Termine di decadenza - Decorrenza - Casi di incolpevole incapacit\u0026#224; naturale del lavoratore licenziato, processualmente accertata e conseguente alle sue condizioni di salute - Decorrenza del termine di decadenza dalla ricezione dell\u0026#8217;atto anzich\u0026#233; dalla data di cessazione dello stato di incapacit\u0026#224; - Compressione del diritto di azione del lavoratore - Lesione del diritto al lavoro - Contrasto con il canone di ragionevolezza e con il principio di eguaglianza - Ingiustificata equiparazione del soggetto incapace al soggetto capace di intendere e di volere - Contrasto con la tutela della salute - Violazione dei vincoli derivanti dall\u0026#8217;ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali con riguardo alla discriminazione in danno della persona disabile.","flag_anonimizzazione":"1","label_redattore":"Redattrice","label_relatore":"Relatrice","elencoMassime":[{"numero_massima":"46891","titoletto":"Giudizio costituzionale in via incidentale - Rilevanza della questione - Necessaria valutazione in ingresso - Ininfluenza della ricaduta della pronuncia di illegittimità costituzionale nel giudizio principale. (Classif. 112005).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eIl requisito della rilevanza deve essere valutato in ingresso del giudizio incidentale, a prescindere dalla maggiore o minore ricaduta che l’eventuale pronuncia di illegittimità costituzionale, in ipotesi anche solo parziale rispetto al \u003cem\u003epetitum\u003c/em\u003e del rimettente, possa avere nel giudizio principale. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 167/2022 - mass. 44963; S. 41/2021 - mass. 43660\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46892","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"46892","titoletto":"Giudizio costituzionale in via incidentale - Prospettazione della questione - Individuazione del parametro costituzionale asseritamente leso - Argomentazione della sua violazione nella parte motiva senza indicazione nel dispositivo - Irrilevanza ai fini della corretta individuazione della censura. (Classif. 112003).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eLa mancata indicazione nel dispositivo dell’ordinanza di rimessione di un parametro costituzionale la cui violazione risulta dedotta e argomentata nella parte motiva non pregiudica la corretta individuazione della censura fondata su tale parametro. (\u003cem\u003ePrecedente: S. 164/2023 - mass. 45759\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46893","numero_massima_precedente":"46891","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"46893","titoletto":"Prescrizione e decadenza - In genere - Decadenza dall\u0027esercizio del diritto di azione - Riconduzione all\u0027ampia discrezionalità del legislatore nella conformazione degli istituti processuali - Limite - Manifesta irragionevolezza o arbitrarietà - In particolare: possibile introduzione di un termine di decadenza che renda impossibile l\u0027effettività dell\u0027esercizio del diritto - Esclusione. (Classif. 187001).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eIl legislatore gode di ampia discrezionalità nel qualificare l’inerzia estintiva delle situazioni giuridiche soggettive in termini di decadenza o di prescrizione, nel determinarne il tempo necessario di maturazione nonché nel combinare detti termini. Tali scelte sono riconducibili, in relazione al diritto di azione, alla sua pure ampia discrezionalità nella conformazione degli istituti processuali, che incontra il solo limite della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà: in particolare, la non manifesta irragionevolezza della scelta di sottoporre a decadenza l’esercizio del diritto di azione dipende, anzitutto, dalla congruità del termine, la quale va apprezzata non solo rispetto all’interesse di chi è onerato della sua osservanza, ma anche in rapporto alla funzione a esso assegnata nell’ordinamento; in ogni caso la sua introduzione non deve tradursi nell’esclusione della effettiva possibilità di esercizio del diritto cui si riferisce, rendendola meramente apparente o, comunque, estremamente difficile. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 86/2025; S. 76/2025; S. 39/2025 - mass.\u003c/em\u003e \u003cem\u003e46755; 36/2025 - mass. 46709; S. 189/2024 - mass. 46443; S. 96/2024 - mass. 46203; S. 32/2024 - mass. 45994; S. 67/2023 - mass. 45524; S. 13/2022 -mass. 44479; S. 230/2021; S. 148/2021 - mass. 44028; S. 271/2019 - mass. 41813; S. 94/2017 - mass. 40434; S. 121/2016 - mass. 38884; S. 44/2016- mass. 38761; S. 161/2000 - mass. 25349; S. 14/1994; S. 234/1974 - mass. 7432; S. 114/1972 - mass. 6186).\u003c/em\u003e\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46894","numero_massima_precedente":"46892","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"46894","titoletto":"Lavoro - Licenziamento individuale - Impugnazione - Termine decadenziale di sessanta giorni dalla ricezione scritta della sua comunicazione - Lavoratore incapace di intendere o di volere al momento della ricezione della comunicazione o in pendenza del termine - Inoperatività dell\u0027onere della previa impugnazione, anche stragiudiziale, con conseguente possibilità di impugnazione entro il termine di decadenza di 240 giorni dalla ricezione della comunicazione, mediante il deposito del ricorso o la comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o di arbitrato - Omessa previsione - Irragionevolezza, violazione del diritto al lavoro e della sua tutela, anche giurisdizionale - Illegittimità costituzionale in parte qua. (Classif. 138013).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eÈ dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, 4, 24, primo comma, e 35, primo comma, Cost., l’art. 6, primo comma, della legge n. 604 del 1966, nella parte in cui non prevede che, se al momento della ricezione della comunicazione in forma scritta del licenziamento o in pendenza del termine di 60 giorni previsto per la sua impugnazione, anche extragiudiziale, il lavoratore versi in condizione di incapacità di intendere o di volere, non opera l’onere della previa impugnazione, anche extragiudiziale, e il licenziamento può essere impugnato entro il complessivo termine di decadenza di 240 giorni dalla ricezione della comunicazione, mediante il deposito del ricorso, anche cautelare, o la comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o di arbitrato. La disposizione, censurata dalle Sezioni unite della Corte di cassazione, è manifestamente irragionevole e lede, al contempo, il diritto al lavoro e alla sua tutela, anche giurisdizionale. Se, infatti, il termine per l’impugnazione del licenziamento è parte di uno speciale regime decadenziale – giustificato dalle esigenze di far emergere in tempi brevi il contenzioso sul recesso datoriale, tutelare l’affidamento del datore di lavoro sulla stabilizzazione degli effetti del licenziamento e garantire la speditezza del giudizio promosso per accertarne la legittimità – l’onere procedurale richiesto può tradursi, per il lavoratore che si trovi nella descritta condizione, in un ostacolo all’accesso alla tutela giurisdizionale. Ciò può comportare, infatti, la perdita definitiva della possibilità di contrastare l’iniziativa datoriale, in contrasto con il diritto al lavoro, e con la sua tutela, anche giurisdizionale, non esistendo un rimedio tardivo attraverso il quale l’interessato, riacquistata la pienezza delle facoltà intellettive e volitive, possa far valere l’illegittimità dell’atto espulsivo. L’esigenza di effettività di tali garanzie costituzionali è ancora più pressante in ragione della particolare vulnerabilità del lavoratore incapace di intendere e volere, dal momento che non esiste nell’ordinamento una specifica misura a sua tutela e che il termine di 60 giorni potrebbe rivelarsi troppo breve affinché la sua condizione possa giungere in tempo utile a conoscenza delle istituzioni preposte per l’attivazione di misure che scongiurino la consumazione del diritto di impugnazione. La riconduzione a legittimità della disposizione censurata deve essere assicurata escludendo l’operatività dell’onere della previa impugnazione stragiudiziale, fermo lo sbarramento finale costituito dal complessivo termine massimo di 240 giorni per l’impugnazione giudiziale, dato dalla somma del termine di 60 giorni per l’impugnazione stragiudiziale e di quello di 180 giorni per il deposito del ricorso, anche cautelare, o per la comunicazione della richiesta di tentativo di conciliazione o di arbitrato. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 25/2025 - mass. 46654; S. 3/2025 - 46571; S. 1/2025 - mass. 46621; S. 168/2023 - mass. 45730; S. 183/2022- mass. 44976; S. 125/2022 - mass. 44898; S. 133/2021 - mass. 43964; S. 212/2020 - mass. 43018; S. 194/2018 - mass. 40529; S. 258/2017 - mass. 41004; S. 155/2014 - mass. 37985; S. 322/2011- mass. 35971; S. 170/1999 - mass. 24678; S. 163/1993; S. 60/1991 - mass. 16921; S. 134/1985 - mass. 10875\u003c/em\u003e)\u003c/p\u003e","numero_massima_precedente":"46893","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"15/07/1966","data_nir":"1966-07-15","numero":"604","articolo":"6","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1966-07-15;604~art6"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"4","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"24","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"35","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"46466","autore":"","titolo":"Nota a Corte costituzionale, sentenza 18 luglio 2025, n. 111","descrizione":"Nota di richiami","titolo_rivista":"Il Foro italiano","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"7-8","parte_rivista":"I","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"1895","note_abstract":"","collocazione":"C.5 - A.182/1","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"46478","autore":"Ferrari V.","titolo":"Le insoddisfatte ragioni del lavoratore incapace di intendere e volere al momento del licenziamento (nota a Corte cost. 18 luglio 2025, n. 111)","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Il Foro italiano","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"7-8","parte_rivista":"I","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"1905","note_abstract":"","collocazione":"C.5 - A.182/1","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}"
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