HTTP Client
1
Total requests
0
HTTP errors
Clients
http_client 1
Requests
| POST | https://ws.cortecostituzionale.it/servizisito/rest/decisioni/schedaDecisione/ECLI:IT:COST:2025:189 | |
|---|---|---|
| Request options | [ "auth_basic" => [ "corteservizisito" "corteservizisito,2021+1" ] ] |
|
| Response |
200
[ "info" => [ "header_size" => 196 "request_size" => 338 "total_time" => 1.087457 "namelookup_time" => 0.000408 "connect_time" => 0.001746 "pretransfer_time" => 0.123283 "size_download" => 46550.0 "speed_download" => 42806.0 "starttransfer_time" => 1.012009 "primary_ip" => "213.82.143.235" "primary_port" => 443 "local_ip" => "172.16.57.151" "local_port" => 47294 "http_version" => 2 "protocol" => 2 "scheme" => "HTTPS" "appconnect_time_us" => 123035 "connect_time_us" => 1746 "namelookup_time_us" => 408 "pretransfer_time_us" => 123283 "starttransfer_time_us" => 1012009 "total_time_us" => 1087457 "effective_method" => "POST" "capath" => "/etc/ssl/certs" "cainfo" => "/etc/ssl/certs/ca-certificates.crt" "start_time" => 1770478185.4995 "original_url" => "https://ws.cortecostituzionale.it/servizisito/rest/decisioni/schedaDecisione/ECLI:IT:COST:2025:189" "pause_handler" => Closure(float $duration) {#1062 : "Symfony\Component\HttpClient\Response\CurlResponse" : { : CurlHandle {#1014 …} : Symfony\Component\HttpClient\Internal\CurlClientState {#1044 …} : -9223372036854775808 } } "debug" => """ * Trying 213.82.143.235:443...\n * Connected to ws.cortecostituzionale.it (213.82.143.235) port 443 (#0)\n * ALPN: offers h2,http/1.1\n * CAfile: /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt\n * CApath: /etc/ssl/certs\n * SSL connection using TLSv1.2 / ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256\n * ALPN: server did not agree on a protocol. Uses default.\n * Server certificate:\n * subject: C=IT; ST=Roma; O=Corte Costituzionale; CN=*.cortecostituzionale.it\n * start date: Dec 4 00:00:00 2025 GMT\n * expire date: Jan 4 23:59:59 2027 GMT\n * subjectAltName: host "ws.cortecostituzionale.it" matched cert's "*.cortecostituzionale.it"\n * issuer: C=IT; ST=Roma; L=Pomezia; O=TI Trust Technologies S.R.L.; CN=TI Trust Technologies OV CA\n * SSL certificate verify ok.\n * using HTTP/1.x\n > POST /servizisito/rest/decisioni/schedaDecisione/ECLI:IT:COST:2025:189 HTTP/1.1\r\n Host: ws.cortecostituzionale.it\r\n Accept: */*\r\n Authorization: Basic Y29ydGVzZXJ2aXppc2l0bzpjb3J0ZXNlcnZpemlzaXRvLDIwMjErMQ==\r\n User-Agent: Symfony HttpClient (Curl)\r\n Accept-Encoding: gzip\r\n Content-Length: 0\r\n Content-Type: application/x-www-form-urlencoded\r\n \r\n < HTTP/1.1 200 \r\n < Cache-Control: no-cache\r\n < Pragma: no-cache\r\n < Content-Encoding: UTF-8\r\n < Content-Type: application/json;charset=UTF-8\r\n < Transfer-Encoding: chunked\r\n < Date: Sat, 07 Feb 2026 15:29:46 GMT\r\n < \r\n """ ] "response_headers" => [ "HTTP/1.1 200 " "Cache-Control: no-cache" "Pragma: no-cache" "Content-Encoding: UTF-8" "Content-Type: application/json;charset=UTF-8" "Transfer-Encoding: chunked" "Date: Sat, 07 Feb 2026 15:29:46 GMT" ] "response_content" => [ "{"dtoPronuncia":{"anno":"2025","numero":"189","tipo_decisione":"S","descrizione_decisione":"Sentenza","descriz_tipo_giu":"GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE","presidente_dec":"AMOROSO","redattore":"PITRUZZELLA","relatore":"PITRUZZELLA","tipo_fissaz_dec":"Udienza Pubblica","data_fissaz_dec":"21/10/2025","data_decisione":"21/10/2025","data_deposito":"18/12/2025","pubbl_gazz_uff":"24/12/2025","num_gazz_uff":"52","norme":"Art. 46, c. 2° e 4° bis, della legge della Regione Campania 26/07/2002, n. 15, nel testo modificato, dapprima, dall\u0027art. 1, c. 2°, della legge della Regione Campania 19/02/2004, n. 3 e, infine, dall\u0027art. 1, c. 77°, della legge della Regione Campania 21/01/2010, n. 2.","atti_registro":"ord. 52/2025","sommario":"\u003cP class\u003d\"SC2\"\u003eSENTENZA N. 189\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"SC2\"\u003eANNO 2025\r\n\u003c/P\u003e","sommario_tc":"","membri":"\u003cP id\u003d\"MEA1\"\u003eREPUBBLICA ITALIANA\r\n\u003c/P\u003e \u003cP id\u003d\"MEA2\"\u003eIN NOME DEL POPOLO ITALIANO\r\n\u003c/P\u003e \u003cP id\u003d\"MEA3\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP id\u003d\"MEE\"\u003ecomposta da:\r\n Presidente: Giovanni AMOROSO; Giudici : Francesco VIGAN\u0026#210;, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D\u0026#8217;ALBERTI, Giovanni PITRUZZELLA, Antonella SCIARRONE ALIBRANDI, Massimo LUCIANI, Maria Alessandra SANDULLI, Roberto Nicola CASSINELLI, Francesco Saverio MARINI,\u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003eha pronunciato la seguente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IA2\"\u003eSENTENZA\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003enel giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 46, commi 2 e 4-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, della legge della Regione Campania 26 luglio 2002, n. 15 (Legge Finanziaria Regionale per l\u0026#8217;anno 2002), nel testo modificato, dapprima, dall\u0026#8217;art. 1, comma 2, della legge della Regione Campania 19 febbraio 2004, n. 3 (Modifica della legge regionale 26 luglio 2002, n. 15, articolo 46), e, infine, dall\u0026#8217;art. 1, comma 77, della legge della Regione Campania 21 gennaio 2010, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania \u0026#8211; Legge finanziaria anno 2010), promosso dalla Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Campania, nel giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione Campania per l\u0026#8217;esercizio finanziario 2023, con ordinanza del 3 marzo 2025, iscritta al n. 52 del registro ordinanze 2025 e pubblicata nella \u003cem\u003eGazzetta Ufficiale\u003c/em\u003e della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2025.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eVisti\u003c/em\u003e l\u0026#8217;atto di costituzione della Regione Campania, nonch\u0026#233; l\u0026#8217;atto di intervento del Procuratore generale della Corte dei conti;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eudito\u003c/em\u003e nell\u0026#8217;udienza pubblica del 21 ottobre 2025 il Giudice relatore Giovanni Pitruzzella;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eudit\u003c/em\u003e\u003cem\u003ea\u003c/em\u003e l\u0026#8217;avvocata Almerina Bove per la Regione Campania;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003edeliberato\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 21 ottobre 2025.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e\u003cem\u003eRitenuto in fatto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza del 3 marzo 2025, iscritta al n. 52 del registro ordinanze 2025, la Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Campania, ha sollevato, in riferimento agli artt. 81, 97, primo comma, 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003el)\u003c/em\u003e, e 119, primo comma, della Costituzione, questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 46, commi 2 e 4-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, della legge della Regione Campania 26 luglio 2002, n. 15 (Legge Finanziaria Regionale per l\u0026#8217;anno 2002), nel testo modificato dapprima dall\u0026#8217;art. 1, comma 2, della legge della Regione Campania 19 febbraio 2004, n. 3 (Modifica della legge regionale 26 luglio 2002, n. 15, articolo 46) e, infine, dall\u0026#8217;art. 1, comma 77, della legge della Regione Campania 21 gennaio 2010, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania \u0026#8211; Legge finanziaria anno 2010).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa disciplina in esame \u0026#232; censurata nella parte in cui consente di distaccare o comandare presso la Regione il personale dipendente a tempo indeterminato di societ\u0026#224; e consorzi in cui la partecipazione pubblica non sia inferiore al 49 per cento (comma 2) ed equipara il comando al distacco (comma 4-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.1.\u0026#8211; Il rimettente ha sospeso la decisione di parificazione sul rendiconto generale per l\u0026#8217;esercizio finanziario 2023 con riferimento ai capitoli U0058 e U00008, limitatamente alle spese per il pagamento degli stipendi al personale distaccato o comandato, rispettivamente, presso la Giunta regionale (per un importo pari a euro 739.996,2) e presso il Consiglio regionale (per un importo pari a euro 1.217.604,67).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn punto di rilevanza, il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e evidenzia che i distacchi e i comandi sono stati attivati o prorogati per far fronte alle esigenze degli uffici di diretta collaborazione con il Consiglio regionale o con la Giunta regionale e si fondano sulla disposizione censurata, contraddistinta da un tenore letterale inequivocabile, a suo avviso incompatibile con un\u0026#8217;interpretazione costituzionalmente orientata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eN\u0026#233; si potrebbero evocare le previsioni dell\u0026#8217;art. 19, comma 9-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di societ\u0026#224; a partecipazione pubblica), aggiunto dall\u0026#8217;art. 1, comma 898, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l\u0026#8217;anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025). Tali innovazioni sarebbero inapplicabili ai comandi attivati in epoca precedente, come quelli disposti dalla Giunta regionale con i decreti del 29 e 30 dicembre 2022, n. 119 e n. 125, e alle loro proroghe. Peraltro, le previsioni della disciplina sulle societ\u0026#224; a partecipazione pubblica non sarebbero state richiamate neppure per i comandi e i distacchi disposti successivamente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eOve si procedesse alla parificazione, in applicazione della disciplina regionale vigente, si validerebbe un risultato di amministrazione derivante \u0026#171;dall\u0026#8217;indebito impiego di risorse destinate al pagamento delle spettanze stipendiali del personale distaccato/comandato rispettivamente presso la Giunta e il Consiglio regionale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.\u0026#8211; Con riferimento alla non manifesta infondatezza, la sezione rimettente osserva che l\u0026#8217;estensione delle possibilit\u0026#224; di comando e distacco al personale delle societ\u0026#224; con partecipazione pubblica non inferiore al 49 per cento e l\u0026#8217;assimilazione del comando e del distacco ledono la competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia \u0026#171;ordinamento civile\u0026#187; (art. 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003el\u003c/em\u003e, Cost.), in quanto contrasterebbero con le scelte discrezionali operate dal legislatore statale, che, in tali fattispecie, non consentirebbe comandi e distacchi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDalla previsione censurata conseguirebbe, inoltre, la \u0026#171;lesione dell\u0026#8217;equilibrio di bilancio\u0026#187; e della \u0026#171;sana gestione finanziaria\u0026#187;, in contrasto con gli artt. 81, 97, primo comma, e 119, primo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; Con atto depositato il 10 aprile 2025, si \u0026#232; costituita in giudizio la Regione Campania, chiedendo di dichiarare inammissibili o, comunque, non fondate le questioni sollevate dalla Corte dei conti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; Nel giudizio dinnanzi a questa Corte ha chiesto di intervenire il Procuratore generale della Corte dei conti, prospettando la sussistenza di un interesse concreto e attuale e, dunque, l\u0026#8217;ammissibilit\u0026#224; del proprio intervento e deducendo, quanto al merito, l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale delle disposizioni censurate, in virt\u0026#249; degli argomenti gi\u0026#224; enunciati dal rimettente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.\u0026#8211; In prossimit\u0026#224; dell\u0026#8217;udienza pubblica, la Regione Campania ha depositato memoria illustrativa, confermando le conclusioni rassegnate nell\u0026#8217;atto di costituzione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.1.\u0026#8211; In linea preliminare, le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale sarebbero irrilevanti, in quanto, dal 2023, la normativa statale consentirebbe alle amministrazioni pubbliche il comando di personale proveniente da societ\u0026#224; partecipate e in controllo pubblico. I comandi, pur disposti dalla Regione in attuazione della normativa censurata, sarebbero pienamente conformi alle previsioni dell\u0026#8217;art. 19, comma 9-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, del d.lgs. n. 175 del 2016.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.2.\u0026#8211; Le questioni sarebbero, comunque, non fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNon sarebbe pertinente, innanzitutto, il richiamo ai princ\u0026#236;pi affermati da questa Corte con la sentenza n. 227 del 2020, che riguarderebbe una legge regionale destinata a far gravare gli oneri del comando sulle stesse societ\u0026#224;. Per contro, la legge regionale oggi censurata porrebbe a carico della Regione gli oneri principali e accessori del personale comandato o distaccato. Tale differenza sarebbe decisiva in un giudizio incentrato sull\u0026#8217;alterazione dei bilanci pubblici.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eN\u0026#233; l\u0026#8217;art. 46, comma 2, della legge reg. Campania n. 15 del 2002 interverrebbe sul regime contrattuale del personale comandato. Neppure da questo punto di vista, dunque, si potrebbe ravvisare la paventata violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia \u0026#171;ordinamento civile\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInfine, non sarebbero fondate le questioni concernenti l\u0026#8217;equiparazione del personale in comando e di quello in distacco. Le previsioni censurate si limiterebbero ad abrogare la normativa di organizzazione interna che vincolava il ricorso all\u0026#8217;uno o all\u0026#8217;altro istituto, nel contesto di una disciplina statale disomogenea e frammentaria.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.\u0026#8211; All\u0026#8217;udienza pubblica la Regione Campania ha insistito per l\u0026#8217;accoglimento delle conclusioni formulate negli scritti difensivi.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e\u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe (reg. ord. n. 52 del 2025), la Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Campania, dubita della legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 46, commi 2 e 4-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, della legge reg. Campania n. 15 del 2002, come successivamente modificato dalle leggi reg. Campania n. 3 del 2004 e n. 2 del 2010, in riferimento agli artt. 81, 97, primo comma, 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003el)\u003c/em\u003e, e 119, primo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.1.\u0026#8211; Le censure del rimettente si appuntano, innanzitutto, sull\u0026#8217;art. 46, comma 2, primo periodo, della legge reg. Campania n. 15 del 2002, dapprima soppresso dall\u0026#8217;art. 30, comma 8, della legge della Regione Campania 29 dicembre 2005, n. 24 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione Campania \u0026#8211; Legge finanziaria 2006) e poi ripristinato dall\u0026#8217;art. 31, comma 39, della legge della Regione Campania 19 gennaio 2007, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania \u0026#8211; Legge finanziaria regionale 2007).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale previsione, nel testo modificato dall\u0026#8217;art. 1, comma 77, della legge reg. Campania n. 2 del 2010, consente al Consiglio regionale, alla Giunta regionale e agli enti strumentali della Regione Campania di chiedere il distacco nei confronti di personale dipendente a tempo indeterminato di societ\u0026#224; e consorzi in cui la partecipazione pubblica non sia inferiore al 49 per cento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl giudice \u003cem\u003ea quo \u003c/em\u003edenuncia, inoltre, l\u0026#8217;art. 46, comma 4-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, della legge reg. Campania n. 15 del 2002, inserito dall\u0026#8217;art. 1, comma 2, della legge reg. Campania n. 3 del 2004.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale disposizione abolisce ad ogni effetto \u0026#171;nell\u0026#8217;assegnazione del personale proveniente dagli enti esterni al Consiglio regionale, la distinzione tra distacco e comando di cui alla legge regionale 25 agosto 1989, n. 15, articolo 9 \u0026#8211; ultimo comma \u0026#8211; e articolo 14 \u0026#8211; ultimi due commi\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.2.\u0026#8211; Le previsioni censurate si inquadrano nella disciplina del comando e del distacco presso le amministrazioni pubbliche.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSe il comando prevede la temporanea destinazione del pubblico impiegato a prestare servizio presso altra amministrazione o diverso ente pubblico, per esigenze esclusive di tale amministrazione o di tale ente, il distacco presuppone che il dipendente pubblico sia temporaneamente impiegato per la stessa amministrazione pubblica di appartenenza e per esclusive esigenze di quest\u0026#8217;amministrazione, in un ufficio diverso da quello nel quale formalmente \u0026#232; incardinato (Corte di cassazione, sezione quarta civile, sentenza 1\u0026#176; aprile 2025, n. 8672).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAl comando, in particolare, fa riscontro la dissociazione tra la titolarit\u0026#224; del rapporto d\u0026#8217;ufficio, che permane in capo all\u0026#8217;amministrazione di provenienza, e l\u0026#8217;esercizio dei poteri di gestione: si modifica il rapporto di servizio, in quanto il dipendente \u0026#232; inserito sotto il profilo organizzativo-funzionale e sotto il profilo gerarchico e disciplinare nell\u0026#8217;amministrazione di destinazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNel distacco, per contro, il dipendente pubblico non \u0026#232; assegnato a un\u0026#8217;amministrazione diversa da quella di appartenenza, ma a un diverso ufficio del medesimo datore di lavoro, per esigenze proprie di quest\u0026#8217;ultimo (Corte di cassazione, sezione quarta civile, ordinanza 15 gennaio 2024, n. 1471).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; La disciplina regionale, nell\u0026#8217;estendere la facolt\u0026#224; di comando e di distacco e nell\u0026#8217;equiparare il comando e il distacco, si porrebbe in antitesi con le \u0026#171;scelte discrezionali compiute dal legislatore statale nell\u0026#8217;esercizio della competenza esclusiva in materia di ordinamento civile\u0026#187; (\u0026#232; citata la sentenza n. 227 del 2020), che non contemplerebbero alcuna facolt\u0026#224; di comando per il personale delle societ\u0026#224; a partecipazione pubblica. Da qui il contrasto con l\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003el\u003c/em\u003e\u003cem\u003e)\u003c/em\u003e, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;autorizzazione di \u0026#171;una spesa non sostenibile in considerazione dell\u0026#8217;impiego di personale comandato da societ\u0026#224; pubbliche non ammissibile in quanto materia riservata alla competenza esclusiva del legislatore statale\u0026#187; determinerebbe, inoltre, la \u0026#171;lesione dell\u0026#8217;equilibrio di bilancio\u0026#187; e pregiudicherebbe la \u0026#171;sana gestione finanziaria\u0026#187;, in contrasto con gli artt. 81, 97, primo comma, e 119, primo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; In primo luogo, occorre ribadire che la Corte dei conti, sezione regionale di controllo, \u0026#232; legittimata a sollevare questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale delle leggi che la stessa debba applicare nel corso del giudizio di parificazione del rendiconto delle regioni, in relazione a profili che abbiano una incidenza, diretta o mediata, sugli equilibri di bilancio (da ultimo, sentenza n. 165 del 2025, punto 3 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e; nello stesso senso, sentenza n. 39 del 2024, punto 2 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e) \u0026#171;e dunque, rispetto a disposizioni lesive sia dei principi che direttamente tutelano l\u0026#8217;equilibrio di bilancio e la corretta gestione finanziaria (artt. 81 e 97, primo comma, Cost.), sia di quelli che sovrintendono al riparto di competenze fra Stato e regioni, allorch\u0026#233; si configuri una \u0026#8220;correlazione funzionale\u0026#8221; (sentenza n. 253 del 2022) fra la lesione del parametro concernente la competenza e la violazione degli stessi parametri finanziari\u0026#187; (sentenza n. 185 del 2024, punto 2 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; In via preliminare, occorre, inoltre, dichiarare inammissibile l\u0026#8217;intervento del Procuratore generale della Corte dei conti, spiegato nel presente giudizio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.1.\u0026#8211; Per costante giurisprudenza di questa Corte, sono ammessi a intervenire nel giudizio incidentale di legittimit\u0026#224; costituzionale (artt. 3 e 4 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale) i soli soggetti parti del giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, oltre al Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, al Presidente della Giunta regionale (tra le molte, sentenze n. 39 del 2024, con allegata ordinanza letta all\u0026#8217;udienza pubblica del 24 gennaio 2024, n. 206 del 2019, con allegata ordinanza letta all\u0026#8217;udienza pubblica del 4 giugno 2019, e n. 173 del 2019, con allegata ordinanza letta all\u0026#8217;udienza pubblica del 18 giugno 2019).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNei giudizi incidentali di legittimit\u0026#224; costituzionale, l\u0026#8217;intervento di soggetti estranei al giudizio principale (art. 4, comma 3, delle Norme integrative) \u0026#232; ammissibile soltanto per i terzi titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, come si evince dalle pronunce prima richiamate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.2.\u0026#8211; Il Procuratore generale della Corte dei conti, nel caso specifico, non \u0026#232; parte del giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e e non pu\u0026#242; ritenersi titolare di un interesse qualificato, idoneo a legittimarne l\u0026#8217;intervento nel giudizio incidentale di legittimit\u0026#224; costituzionale, secondo quanto stabilito dall\u0026#8217;art. 4, comma 3, delle Norme integrative.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eI principi evocati a sostegno dell\u0026#8217;ammissibilit\u0026#224; dell\u0026#8217;intervento del Procuratore generale della Corte dei conti sono stati affermati da questa Corte nei giudizi per conflitto di attribuzione tra enti, in cui il Procuratore generale rivestiva la qualit\u0026#224; di parte, e non si rivelano, dunque, pertinenti nell\u0026#8217;ipotesi in esame (sentenza n. 123 del 2023, punto 2 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e), come questa Corte, anche di recente, ha ribadito (sentenze n. 174 e n. 165 del 2025, con allegate ordinanze lette, rispettivamente, all\u0026#8217;udienza pubblica del 21 ottobre e del 7 ottobre 2025, e sentenza n. 150 del 2025, punto 2 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; All\u0026#8217;esame delle questioni giova premettere l\u0026#8217;analisi delle sopravvenienze normative che hanno inciso sulla disciplina censurata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.1.\u0026#8211; L\u0026#8217;art. 46, comma 2, primo periodo, della legge reg. Campania n. 15 del 2002 \u0026#232; stato modificato dall\u0026#8217;art. 49 della legge della Regione Campania 30 dicembre 2024, n. 25 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025-2027 della Regione Campania \u0026#8211; Legge di stabilit\u0026#224; regionale per il 2025) e, da ultimo, dall\u0026#8217;art. 11 della legge della Regione Campania 22 luglio 2025, n. 13 (Misure per il riordino e l\u0026#8217;adeguamento della legislazione).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl legislatore regionale ha dapprima esteso l\u0026#8217;ambito applicativo della disciplina al comando richiesto \u0026#171;in forza delle disposizioni di cui all\u0026#8217;articolo 19, comma 9 \u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175 (Testo unico in materia di societ\u0026#224; a partecipazione pubblica)\u0026#187; (art. 49 della legge reg. Campania n. 25 del 2024) e ha quindi puntualizzato che attualmente viene in rilievo il comando richiesto in forza delle disposizioni \u0026#171;di cui all\u0026#8217;articolo 8, comma 3 del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25 (Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalit\u0026#224; delle pubbliche amministrazioni - Decreto PA) convertito con modificazioni dalla legge 9 maggio 2025, n. 69 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, recante disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalit\u0026#224; delle pubbliche amministrazioni)\u0026#187; (art. 11 della legge reg. Campania n. 13 del 2025).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;art. 19, comma 9-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, del d.lgs. n. 175 del 2016, aggiunto dall\u0026#8217;art. 1, comma 898, della legge n. 197 del 2022, consente, per la durata di un anno e non oltre il 31 dicembre 2026, di applicare gli istituti del comando e del distacco nell\u0026#8217;ambito dei rapporti di lavoro dei dipendenti delle societ\u0026#224; a controllo pubblico, \u0026#171;anche per esigenze strettamente collegate all\u0026#8217;attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;art. 8, comma 3, del d.l. n. 25 del 2025, come convertito, aggiunge un periodo all\u0026#8217;art. 3, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 (Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacit\u0026#224; amministrativa delle amministrazioni pubbliche), convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 2023, n. 74, e accorda alle regioni la facolt\u0026#224; di assegnare agli uffici di diretta collaborazione \u0026#171;proprio personale di ruolo e personale proveniente da societ\u0026#224; a partecipazione pubblica\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe regioni si possono cos\u0026#236; avvalere, anche in favore dei propri dipendenti, degli istituti previsti dall\u0026#8217;art. 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull\u0026#8217;ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e, in particolare, delle posizioni di \u0026#171;aspettativa, fuori ruolo o comando\u0026#187;, dei \u0026#171;contratti a tempo determinato disciplinati dalle norme di diritto privato\u0026#187;, degli \u0026#171;incarichi di collaborazione coordinata e continuativa\u0026#187; e di altri istituti analoghi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.2.\u0026#8211; Tali modifiche, volte a raccordare la normativa regionale con l\u0026#8217;evoluzione di quella statale in tema di comando, non incidono, tuttavia, sul \u003cem\u003ethema\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003edecidendum\u003c/em\u003e, che investe i comandi e i distacchi attivati in applicazione della disciplina previgente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.3.\u0026#8211; Inoltre, con motivazione adeguata, che supera il vaglio di non implausibilit\u0026#224; demandato a questa Corte in punto di rilevanza (fra le molte, sentenze n. 137 del 2025, punto 2 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e, e n. 105 del 2025, punto 4.1. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e), il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e ha avvalorato la necessit\u0026#224; di applicare le disposizioni censurate, nella formulazione vigente \u003cem\u003eratione temporis\u003c/em\u003e, allo scopo di definire il giudizio di parificazione, e ha negato che la fattispecie controversa possa essere ricondotta alla disciplina posteriore, dettata dal citato art. 19, comma 9-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, del d.lgs. n. 175 del 2016.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDevono essere disattese, pertanto, le eccezioni di inammissibilit\u0026#224; formulate dalla Regione Campania nella memoria illustrativa in ordine alla carente motivazione sulla rilevanza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.\u0026#8211; Le questioni sono fondate, in riferimento all\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003el)\u003c/em\u003e, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.\u0026#8211; Chiamata a vagliare la legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 15, comma 3, lettera \u003cem\u003ei)\u003c/em\u003e, della legge della Regione Molise 10 maggio 2019, n. 4 (Legge di stabilit\u0026#224; regionale 2019), che consentiva l\u0026#8217;utilizzazione temporanea del personale delle societ\u0026#224; partecipate presso altri enti regionali, questa Corte ha chiarito che le disposizioni inerenti all\u0026#8217;attivit\u0026#224; di societ\u0026#224; partecipate dalle regioni e dagli enti locali, in quanto volte a definire il regime giuridico di soggetti di diritto privato, sono riconducibili, tra l\u0026#8217;altro, alla materia \u0026#171;ordinamento civile\u0026#187; (sentenza n. 227 del 2020, punto 10 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e) evocata anche nell\u0026#8217;odierno giudizio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa disciplina statale allora vigente, che rileva anche nella questione oggi sottoposta al vaglio di questa Corte, non aveva previsto la possibilit\u0026#224; del comando presso le amministrazioni per il personale dipendente delle societ\u0026#224; a partecipazione pubblica.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale scelta, compiuta dalla legge dello Stato \u0026#171;nell\u0026#8217;esercizio della competenza esclusiva in materia di ordinamento civile\u0026#187;, rispecchia la \u0026#171;natura strettamente privatistica del rapporto\u0026#187; e traccia una netta linea di demarcazione tra il personale delle societ\u0026#224; a partecipazione pubblica e quello dipendente delle pubbliche amministrazioni (ancora, sentenza n. 227 del 2020, nel gi\u0026#224; richiamato punto 10 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.\u0026#8211; La \u003cem\u003eratio \u003c/em\u003e\u003cem\u003edecidendi\u003c/em\u003e della pronuncia menzionata si incardina nell\u0026#8217;attinenza della disciplina dei comandi e dei distacchi alla materia dell\u0026#8217;ordinamento civile.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSpetta al legislatore statale il compito di delineare i tratti salienti di tali istituti, inscindibilmente connessi all\u0026#8217;assetto dei rapporti di lavoro, anche al fine di presidiare nel modo pi\u0026#249; efficace i princ\u0026#236;pi sanciti dall\u0026#8217;art. 97 Cost., nel rispetto dei vincoli di bilancio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAnche nelle odierne questioni, il riparto delle competenze riveste rilievo dirimente rispetto al profilo della distribuzione degli oneri tra i datori di lavoro coinvolti, valorizzato dalla difesa regionale nella memoria illustrativa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.1.\u0026#8211; L\u0026#8217;art. 46, comma 2, primo periodo, della legge reg. Campania n. 15 del 2002, nell\u0026#8217;ampliare il perimetro del comando e del distacco e nel definire aspetti coessenziali alla disciplina del rapporto di lavoro e, perci\u0026#242;, bisognosi di una regolamentazione uniforme, ha dunque travalicato i limiti delle competenze regionali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.2.\u0026#8211; Le medesime considerazioni si attagliano anche all\u0026#8217;integrale equiparazione del comando e del distacco nell\u0026#8217;assegnazione del personale degli enti esterni al Consiglio regionale, nei termini previsti dal censurato art. 46, comma 4-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, della medesima legge reg. Campania n. 15 del 2002.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#200; riservata al legislatore statale l\u0026#8217;individuazione dei tratti distintivi tra due strumenti parimenti funzionali alle esigenze organizzative delle amministrazioni pubbliche e gravidi di implicazioni sulla disciplina del rapporto di lavoro, in riferimento alle stesse modalit\u0026#224; di svolgimento della prestazione lavorativa e all\u0026#8217;atteggiarsi dei suoi diversi profili, anche retributivi (sentenza n. 172 del 2018, punto 9.2. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e, in tema di comando).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eN\u0026#233; l\u0026#8217;asserita frammentariet\u0026#224; della disciplina statale, posta in risalto nella memoria illustrativa della Regione Campania, pu\u0026#242; legittimare l\u0026#8217;intervento del legislatore regionale in un ambito che esorbita dalle sue attribuzioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e9.\u0026#8211; Si deve dichiarare, pertanto, l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 46, comma 2, primo periodo, della legge reg. Campania n. 15 del 2002, nel testo ripristinato dall\u0026#8217;art. 31, comma 39, della legge reg. Campania n. 1 del 2007 e, quindi, modificato dall\u0026#8217;art. 1, comma 77, della legge reg. Campania n. 2 del 2010, nella formulazione antecedente le modifiche dettate dall\u0026#8217;art. 49 della legge reg. Campania n. 25 del 2024 e dall\u0026#8217;art. 11 della legge reg. Campania n. 13 del 2025, e dell\u0026#8217;art. 46, comma 4-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, della medesima legge reg. Campania n. 15 del 2002, inserito dall\u0026#8217;art. 1, comma 2, della legge reg. Campania n. 3 del 2004.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e10.\u0026#8211; \u0026#200; assorbito l\u0026#8217;esame delle restanti censure.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e1)\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 46, comma 2, primo periodo, della legge della Regione Campania 26 luglio 2002, n. 15 (Legge Finanziaria Regionale per l\u0026#8217;anno 2002), nel testo ripristinato dall\u0026#8217;art. 31, comma 39, della legge della Regione Campania 19 gennaio 2007, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania \u0026#8211; Legge finanziaria regionale 2007) e quindi modificato dall\u0026#8217;art. 1, comma 77, della legge della Regione Campania 21 gennaio 2010, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania \u0026#8211; Legge finanziaria anno 2010), nella formulazione antecedente le modifiche dettate dall\u0026#8217;art. 49 della legge della Regione Campania 30 dicembre 2024, n. 25 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025-2027 della Regione Campania \u0026#8211; Legge di stabilit\u0026#224; regionale per il 2025) e, infine, dall\u0026#8217;art. 11 della legge della Regione Campania 22 luglio 2025, n. 13 (Misure per il riordino e l\u0026#8217;adeguamento della legislazione);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e2) \u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 46, comma 4-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, della legge reg. Campania n. 15 del 2002, inserito dall\u0026#8217;art. 1, comma 2, della legge della Regione Campania 19 febbraio 2004, n. 3 (Modifica della legge regionale 26 luglio 2002, n. 15, articolo 46);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e3) \u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e inammissibile l\u0026#8217;intervento spiegato dal Procuratore generale della Corte dei conti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 21 ottobre 2025.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiovanni AMOROSO, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiovanni PITRUZZELLA, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 18 dicembre 2025\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Impiego pubblico - Impiego regionale - Norme della Regione Campania - Previsione che il distacco o il comando in forza delle disposizioni di cui all\u0027art. 19, c. 9-bis, del d. lgs. n. 175 del 2016 (Testo unico in materia di societ\u0026#224; a partecipazione pubblica), pu\u0026#242; essere, altres\u0026#236;, richiesto nei confronti di personale dipendente a tempo indeterminato di societ\u0026#224; e consorzi in cui la partecipazione pubblica non sia inferiore al 49 per cento - Previsione che \u0026#232; abolita, a ogni effetto, nell\u0026#8217;assegnazione del personale proveniente dagli enti esterni al Consiglio regionale, la distinzione tra distacco e comando - Denunciata disciplina che autorizza una spesa non sostenibile atteso l\u0026#8217;impiego di personale comandato da societ\u0026#224; pubbliche non ammissibile - Legislatore regionale che ha operato una equiparazione tra distacco e comando - Lesione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile - Lesione dell\u0026#8217;equilibrio di bilancio e della sana gestione finanziaria.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"47057","titoletto":"Giudizio costituzionale in via incidentale – Giudice rimettente – Corte dei conti (in particolare: sezione regionale di controllo) – Giudizio di parificazione del rendiconto delle regioni – Legittimazione – Ratio – Necessità di assicurare il rispetto sia dei principi che assicurano l’equilibrio di bilancio e la corretta gestione finanziaria, sia di quelli che, legati ai primi da correlazione funzionale, sovrintendono al riparto di competenze tra Stato e regioni. (Classif. 112002).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eLa Corte dei conti, sez. reg. di controllo, è legittimata a sollevare questioni di legittimità costituzionale delle leggi che la stessa debba applicare nel corso del giudizio di parificazione del rendiconto delle regioni, in relazione a profili che abbiano una incidenza, diretta o mediata, sugli equilibri di bilancio e, dunque, rispetto a disposizioni lesive sia dei principi che direttamente tutelano l’equilibrio e la corretta gestione finanziaria, sia di quelli che sovrintendono al riparto di competenze fra Stato e regioni, allorché si configuri una “correlazione funzionale” fra la lesione del parametro concernente la competenza e la violazione degli stessi parametri finanziari. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 165/2025 - mass. 47039; S. 185/2024 - mass. 46464;\u003c/em\u003e \u003cem\u003eS. 39/2024 - mass. 46024; S. 253/2022 - mass. 45233\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"47058","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"47058","titoletto":"Giudizio costituzionale - Contraddittorio - Intervento nel giudizio incidentale - Sussistenza di un interesso qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio (nel caso di specie: inammissibilità dell\u0027intervento del Procuratore generale della Corte dei conti in un giudizio incidentale, non essendo parte del giudizio a quo di parificazione del rendiconto regionale, anche per inapplicabilità dei principi enunciati per il giudizio in via principale). (Classif. 111002).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eNel giudizio incidentale di legittimità costituzionale, in base agli artt. 3 e 4 delle Norme integrative, sono ammessi a intervenire i soli soggetti parti del giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, oltre al Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, al Presidente della Giunta regionale, mentre l’intervento di soggetti estranei al giudizio principale è ammissibile soltanto per i terzi titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 39/2024 - mass. 46025; S. 206/2019 - mass. 42745; S. 173/2019 - mass. 41177\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e(Nel caso di specie, è dichiarato inammissibile l’intervento del Procuratore generale della Corte dei conti, che non è parte del giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e – di parificazione del rendiconto regionale – e non può pertanto ritenersi titolare di un interesse qualificato, idoneo a legittimarne l’intervento nel giudizio incidentale; né risultano pertinenti e applicabili i principi espressi dalla Corte costituzionale nei giudizi in via principale, in cui il Procuratore generale, al contrario, riveste la qualità di parte). (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 174/2025; S. 165/2025; S. 150/2025 - mass.\u003c/em\u003e \u003cem\u003e46971;\u003c/em\u003e \u003cem\u003eS. 123/2023 - mass. 45676\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"47059","numero_massima_precedente":"47057","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}]},{"numero_massima":"47059","titoletto":"Impiego pubblico - Impiego regionale - Personale di società e consorzi partecipati dalle regioni - Natura strettamente privatistica del rapporto e dei tratti salienti degli istituti, compreso il regime dei comandi e dei distacchi - Conseguente riconducibilità alla competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile - Prevalenza rispetto alla distribuzione degli oneri tra datori di lavoro coinvolti, anche al fine di assicurare i principi di cui all\u0027art. 97 Cost. nel rispetto dei vincoli di bilancio (nel caso di specie: illegittimità costituzionale di norme della Regione Campania che dispongono la possibilità di richiedere il distacco o il comando di personale dipendente a tempo indeterminato di società e consorzi in cui la partecipazione pubblica non sia inferiore al 49%). (Classif. 131008).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eLe disposizioni inerenti all’attività di società partecipate dalle regioni e dagli enti locali, in quanto volte a definire il regime giuridico di soggetti di diritto privato, sono riconducibili, tra l’altro, alla materia dell’ordinamento civile. Tra il personale delle prime e quello dipendente delle pubbliche amministrazioni sussiste una netta linea di demarcazione, che rispecchia la natura strettamente privatistica del rapporto. (\u003cem\u003ePrecedente: S. 227/2020 - mass. 42656\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eSpetta al legislatore statale il compito di delineare i tratti salienti degli istituti inscindibilmente connessi all’assetto dei rapporti di lavoro, anche al fine di presidiare nel modo più efficace i princìpi sanciti dall’art. 97 Cost., nel rispetto dei vincoli di bilancio.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eLa disciplina dei comandi e dei distacchi è di immediata attinenza alla materia dell’ordinamento civile e il riparto delle competenze riveste rilievo dirimente rispetto al profilo della distribuzione degli oneri tra i datori di lavoro coinvolti.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 117, secondo comma, lett. \u003cem\u003el\u003c/em\u003e, Cost., l’art. 46, comma 2, primo periodo, della legge reg. Campania n. 15 del 2002, nel testo ripristinato dall’art. 31, comma 39, della legge reg. Campania n. 1 del 2007 e, quindi, modificato dall’art. 1, comma 77, della legge reg. Campania n. 2 del 2010, nella formulazione antecedente le modifiche dettate dall’art. 49 della legge reg. Campania n. 25 del 2024 e dall’art. 11 della legge reg. Campania n. 13 del 2025. La disposizione censurata dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per la Campania, consentendo di distaccare o comandare presso la Regione il personale dipendente a tempo indeterminato di società e consorzi in cui la partecipazione pubblica non sia inferiore al 49%, così ampliando il perimetro del comando e del distacco e nel definire aspetti coessenziali alla disciplina del rapporto di lavoro che, in quanto tali, sono bisognosi di una regolamentazione uniforme, travalica i limiti delle competenze regionali).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"47060","numero_massima_precedente":"47058","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione Campania","data_legge":"26/07/2002","data_nir":"2002-07-26","numero":"15","articolo":"46","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"lett. l)","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"47060","titoletto":"Impiego pubblico – In genere – Disciplina del comando e del distacco – Competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile (nel caso di specie: illegittimità costituzionale di norme della Regione Campania che dispongono l’estensione e l’equiparazione degli istituti del comando e del distacco per il personale proveniente da enti esterni al Consiglio regionale). (Classif. 131001).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eÈ riservata al legislatore statale l’individuazione dei tratti distintivi del comando e del distacco, quali strumenti parimenti funzionali alle esigenze organizzative delle amministrazioni pubbliche e gravidi di implicazioni sulla disciplina del rapporto di lavoro, in riferimento alle stesse modalità di svolgimento della prestazione lavorativa e all’atteggiarsi dei suoi diversi profili, anche retributivi. (\u003cem\u003ePrecedente: S. 172/2018 - mass. 40163\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e (Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 117, secondo comma, lett. \u003cem\u003el\u003c/em\u003e, Cost., l’art. 46, comma 4-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, della legge reg. Campania n. 15 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 2, della legge reg. Campania n. 3 del 2004. La disposizione censurata dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per la Campania, disponendo l’integrale equiparazione del comando e del distacco nell’assegnazione del personale degli enti esterni al Consiglio regionale, travalica i limiti delle competenze regionali).\u003c/p\u003e","numero_massima_precedente":"47059","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione Campania","data_legge":"26/07/2002","data_nir":"2002-07-26","numero":"15","articolo":"46","specificazione_articolo":"","comma":"4","specificazione_comma":"bis","nesso":"inserito dall\u0027"},{"denominazione_legge":"legge della Regione Campania","data_legge":"19/02/2004","data_nir":"2004-02-19","numero":"3","articolo":"1","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"lett. l)","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[],"pronunceCorrette":[]}}" ] ] |
|