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L., con ordinanza del 25 settembre 2019, iscritta al n. 32 del registro ordinanze 2023 e pubblicata nella \u003cem\u003eGazzetta Ufficiale\u003c/em\u003e della Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2023, la cui trattazione \u0026#232; stata fissata per l\u0026#8217;adunanza in camera di consiglio del 9 gennaio 2024.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eUdito\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 10 gennaio 2024 il Giudice relatore Franco Modugno;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003edeliberato\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 10 gennaio 2024.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e\u003cem\u003eRitenuto in fatto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza del 25 settembre 2019, depositata in cancelleria l\u0026#8217;8 marzo 2023 e iscritta al n. 32 del registro ordinanze 2023, il Giudice di pace di Bari ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale, dell\u0026#8217;art. 17, comma 4, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell\u0026#8217;articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), nella parte in cui non prevede che, nel procedimento davanti al giudice di pace, l\u0026#8217;opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione sia trattata in udienza camerale, con la presenza del difensore della persona sottoposta alle indagini, o che quest\u0026#8217;ultima ne sia quantomeno informata al fine di garantire il contraddittorio, anche in via cartolare.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; Il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, premesso di essere investito del processo penale nei confronti di una persona imputata del reato di cui all\u0026#8217;art. 582 del codice penale, riferisce che, in sede di discussione finale, il difensore ha eccepito l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale del citato art. 17, comma 4, del d.lgs. n. 274 del 2000, sotto il profilo indicato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl giudice rimettente reputa i dubbi di legittimit\u0026#224; costituzionale prospettati dal difensore non manifestamente infondati, rilevando che, nel procedimento davanti al giudice di pace, l\u0026#8217;art. 17 del d.lgs. n. 274 del 2000 consente alla sola persona offesa dal reato di proporre opposizione alla richiesta di archiviazione per sollecitare ulteriori indagini o la formulazione della cosiddetta imputazione coatta, mentre all\u0026#8217;indagato \u0026#8211; non informato di tale iniziativa \u0026#8211; non verrebbe garantita alcuna possibilit\u0026#224; di interloquire, svolgendo difese e offrendo spunti per ulteriori indagini a sostegno della richiesta stessa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTale disciplina risulterebbe \u0026#171;asimmetrica\u0026#187; rispetto a quella operante nel procedimento per i reati di competenza del tribunale, riguardo al quale l\u0026#8217;art. 409, comma 2, del codice di procedura penale stabilisce che \u0026#171;[s]e non accoglie la richiesta, il giudice entro tre mesi fissa la data dell\u0026#8217;udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso al pubblico ministero, alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa dal reato\u0026#187;. Nel procedimento ordinario, inoltre, il pubblico ministero, quando conclude le indagini preliminari e non intende chiedere l\u0026#8217;archiviazione, deve notificare all\u0026#8217;indagato l\u0026#8217;avviso di cui all\u0026#8217;art. 415-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. proc. pen., garantendogli cos\u0026#236; il diritto al contraddittorio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn sostanza, quindi, mentre nel procedimento per i reati reputati pi\u0026#249; gravi, devoluti al tribunale, il legislatore avrebbe rispettato integralmente i principi di parit\u0026#224; delle parti nel contraddittorio e nella formazione della prova (art. 111 Cost.) e di inviolabilit\u0026#224; del diritto di difesa in ogni stato e grado del procedimento (art. 24 Cost.), nel procedimento per i reati di competenza del giudice di pace, considerati meno gravi, il legislatore avrebbe ritenuto \u0026#171;di affievolire il concreto rispetto di tali canoni costituzionali\u0026#187;. In quest\u0026#8217;ultimo procedimento, l\u0026#8217;indagato viene infatti a conoscenza dell\u0026#8217;eventuale opposizione alla richiesta di archiviazione solo nel caso in cui il giudice disponga l\u0026#8217;imputazione coatta, con conseguente emissione dell\u0026#8217;atto di citazione a giudizio da parte del pubblico ministero. L\u0026#8217;indagato non verrebbe quindi messo in condizione di offrire, sin dalla fase delle indagini preliminari, possibili elementi a discarico atti a supportare l\u0026#8217;archiviazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAd avviso del rimettente, la scelta legislativa non potrebbe essere giustificata con gli obiettivi di speditezza e semplificazione che \u0026#8211; come emerge dalla relazione governativa al d.lgs. n. 274 del 2000 \u0026#8211; improntano la disciplina del procedimento dinnanzi al giudice di pace. La possibilit\u0026#224; di modulare variamente la partecipazione dell\u0026#8217;indagato alla fase delle indagini preliminari non potrebbe risolversi, comunque sia, in una compressione dei principi posti dai citati artt. 24 e 111 Cost., ai quali dovrebbe riconoscersi caratteri di inderogabilit\u0026#224; e di \u0026#171;assoluta preminenza\u0026#187;. Peraltro, la norma censurata non sarebbe neppure idonea a realizzare gli accennati obiettivi di speditezza e semplificazione, dato che essa impedisce al giudice di conoscere e apprezzare elementi che potrebbero, in ipotesi, evitare l\u0026#8217;avvio di un inutile processo penale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn tale ottica, la disparit\u0026#224; di trattamento dell\u0026#8217;indagato, secondo che si proceda per reati di competenza del tribunale o del giudice di pace, indotta dalla norma censurata, si rivelerebbe lesiva anche del principio di eguaglianza \u0026#171;formale e sostanziale\u0026#187; (art. 3 Cost.), in quanto non rispettosa del canone della ragionevolezza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; Le questioni sarebbero per altro verso \u0026#171;rilevanti ai fini del decidere\u0026#187;, in quanto, nel giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, si era verificata proprio l\u0026#8217;ipotesi dell\u0026#8217;imputazione coatta a seguito di opposizione alla richiesta di archiviazione da parte della persona offesa: sicch\u0026#233; \u0026#171;la partecipazione dell\u0026#8217;imputato nella fase dell\u0026#8217;indagine preliminare [\u0026#8230;] avrebbe potuto fornire ulteriori elementi consentendo al Giudice di Pace in funzione di G.I.P. di valutare compiutamente l\u0026#8217;ipotesi di archiviazione, potendo cos\u0026#236; evitare un procedimento penale ove privo di elementi sufficienti per il prosieguo\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa rilevanza \u0026#8211; secondo il rimettente \u0026#8211; risulterebbe \u0026#171;altres\u0026#236; dalla non manifesta infondatezza\u0026#187; delle questioni.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e\u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe (reg. ord. n. 32 del 2023), il Giudice di pace di Bari ha sollevato questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 17, comma 4, del d.lgs. n. 274 del 2000, nella parte in cui non prevede che, nel procedimento davanti al giudice di pace, l\u0026#8217;opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione sia trattata in udienza camerale, con la presenza del difensore della persona sottoposta alle indagini, o che quest\u0026#8217;ultima ne sia quantomeno informata al fine di garantire il contraddittorio, anche in via cartolare.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e rileva che, nel procedimento per reati di competenza del tribunale, l\u0026#8217;art. 409, comma 2, cod. proc. pen. stabilisce che, in caso di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione, debba essere fissata una udienza in camera di consiglio, cui partecipa il difensore dell\u0026#8217;indagato, all\u0026#8217;esito della quale il giudice per le indagini preliminari decide se archiviare, o no, il procedimento. Ci\u0026#242; non \u0026#232; previsto, invece, dalla norma censurata, in relazione al procedimento che si svolge davanti al giudice di pace, con la conseguenza che, in esso, l\u0026#8217;indagato non \u0026#232; messo in condizione di contrastare l\u0026#8217;iniziativa della persona offesa, svolgendo difese e adducendo elementi a sostegno della richiesta di archiviazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl rimettente ravvisa in ci\u0026#242; la violazione dei principi di eguaglianza e ragionevolezza (art. 3), di inviolabilit\u0026#224; del diritto di difesa (art. 24 Cost.) e di parit\u0026#224; delle parti nel contraddittorio e nella formazione della prova (art. 111 Cost.). La rilevata \u0026#8220;asimmetria\u0026#8221; non potrebbe, infatti, essere giustificata con le esigenze di speditezza e semplificazione che caratterizzano il procedimento davanti al giudice di pace, le quali non consentirebbero la compressione dei principi costituzionali evocati. La norma censurata, peraltro, non sarebbe neppure idonea a realizzare i fini di speditezza avuti di mira dal legislatore, poich\u0026#233; impedirebbe al giudice di tener conto di elementi che potrebbero evitare l\u0026#8217;avvio di un inutile processo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; Le questioni sono inammissibili.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.1.\u0026#8211; Il rimettente \u0026#8211; investito del processo penale nei confronti di una persona imputata del reato di lesioni personali \u0026#8211; fa discendere la rilevanza delle questioni dal mero fatto che, nel giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, si era verificata proprio l\u0026#8217;ipotesi della cosiddetta imputazione coatta, disposta dal giudice di pace svolgente funzioni di giudice per le indagini preliminari a seguito dell\u0026#8217;opposizione alla richiesta di archiviazione da parte della persona offesa, senza che l\u0026#8217;indagato fosse stato messo in condizione di formulare le proprie difese. Secondo il rimettente, la rilevanza risulterebbe altres\u0026#236; \u0026#171;dalla non manifesta infondatezza\u0026#187; delle questioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.2.\u0026#8211; Di l\u0026#224; da quest\u0026#8217;ultima affermazione \u0026#8211; che indebitamente sovrappone due profili di scrutinio tra loro autonomi \u0026#8211; va, riguardo alla prima, osservato che la norma oggetto delle questioni di legittimit\u0026#224; attiene a una fase del procedimento (le indagini preliminari) anteriore e distinta rispetto a quella di cui il rimettente \u0026#232; investito. Si tratta di fase oramai conclusa, nella quale la norma stessa ha gi\u0026#224; trovato applicazione ad opera del giudice di pace investito delle funzioni di GIP.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNell\u0026#8217;ordinanza di rimessione, il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e non indica in relazione a quale evenienza propria della fase dibattimentale egli debba, a propria volta, applicare la norma censurata e in quale modo la pronuncia additiva richiesta sia suscettibile di incidere sullo svolgimento di tale fase. Ci\u0026#242; impedisce a questa Corte di verificare per quale profilo la risoluzione del quesito possa avere concreta rilevanza in rapporto alla fase in cui si trova il giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, anche nei soli termini, propri di tale verifica, di un controllo \u0026#8220;esterno\u0026#8221; sulla \u0026#8220;non implausibilit\u0026#224;\u0026#8221; della motivazione al riguardo offerta dal giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; Alla luce di quanto precede, le questioni vanno pertanto dichiarate inammissibili per difetto di adeguata motivazione sulla rilevanza.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; delle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 17, comma 4, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell\u0026#8217;articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dal Giudice di pace di Bari con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 gennaio 2024.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eAugusto Antonio BARBERA, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eFranco MODUGNO, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIgor DI BERNARDINI, Cancelliere\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 23 febbraio 2024\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Cancelliere\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Igor DI BERNARDINI\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Processo penale - Procedimento davanti al giudice di pace - Indagini preliminari - Richiesta di archiviazione da parte del pubblico ministero - Opposizione da parte della persona offesa - Mancata previsione che l\u0027opposizione sia trattata in udienza camerale, con avviso all\u0027indagato - Diversit\u0026#224; di trattamento rispetto alla previsione di cui all\u0027art. 409, c. 2, codice di procedura penale per i reati di competenza del tribunale.","flag_anonimizzazione":"1","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"45996","titoletto":"Processo penale - In genere - Procedimento davanti al giudice di pace - Fase delle indagini preliminari - Richiesta di archiviazione del pubblico ministero - Opposizione della persona offesa - Trattazione in udienza camerale in presenza del difensore dell\u0027indagato o, in via subordinata, avviso allo stesso - Omessa previsione - Denunciata violazione dei principi di eguaglianza e ragionevolezza, di inviolabilità del diritto di difesa, di parità delle parti nel contraddittorio e nella formazione della prova - Difetto di adeguata motivazione sulla rilevanza - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 199001).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eSono dichiarate\u003cem\u003e \u003c/em\u003einammissibili, per difetto di motivazione sulla rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Giudice di pace di Bari in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., dell’art. 17, comma 4, del d.lgs. n. 274 del 2000, nella parte in cui non prevede che, nel procedimento davanti al giudice di pace, l’opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione sia trattata in udienza camerale, con la presenza del difensore della persona sottoposta alle indagini, o che quest’ultima ne sia quantomeno informata al fine di garantire il contraddittorio, anche in via cartolare. La norma censurata attiene a una fase del procedimento – le indagini preliminari – anteriore e distinta rispetto a quella di cui il rimettente è investito. Il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, in particolare, non indica in relazione a quale evenienza propria della fase dibattimentale egli debba, a propria volta, applicare la norma censurata e in quale modo la pronuncia additiva richiesta sia suscettibile di incidere sullo svolgimento di tale fase.\u003c/p\u003e","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"decreto legislativo","data_legge":"28/08/2000","data_nir":"2000-08-28","numero":"274","articolo":"17","specificazione_articolo":"","comma":"4","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-28;274~art17"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"24","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"111","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[],"pronunceCorrette":[]}}" ] ] |
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