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Secondo la previsione censurata, l\u0026#8217;Agenzia per la coesione territoriale \u0026#232; tenuta a procedere, per ciascuna amministrazione centrale, Regione o Citt\u0026#224; metropolitana titolare di risorse a valere sul \u0026#171;Fondo per lo sviluppo e coesione\u0026#187; (di seguito: FSC) previsto all\u0026#8217;art. 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 (Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell\u0026#8217;articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42), ad una riclassificazione degli strumenti programmatori concernenti le risorse nazionali destinate alle politiche di coesione dei cicli di programmazione 2000/2006, 2007/2013 e 2014/2020. In virt\u0026#249; della previsione censurata, tale riclassificazione deve avvenire \u0026#171;sentite\u0026#187; le amministrazioni interessate e non pi\u0026#249; \u0026#171;d\u0026#8217;intesa\u0026#187; con le stesse. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eA dire della Regione Siciliana, la disposizione impugnata violerebbe gli artt. 14, 15, 17 e 20 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, nonch\u0026#233; gli artt. 5, 118, 119 e 120 della Costituzione, anche in relazione all\u0026#8217;art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSegnala la ricorrente che, nella versione precedentemente in vigore, l\u0026#8217;art. 44 del d.l. n. 34 del 2019, come convertito, prevedeva che l\u0026#8217;attivit\u0026#224; di riordino dei diversi documenti programmatori in un unico piano operativo per ogni amministrazione dovesse essere svolta dall\u0026#8217;Agenzia per la coesione territoriale \u0026#171;d\u0026#8217;intesa con le amministrazioni interessate\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eRichiamando il documento \u0026#171;Osservazioni e proposte di emendamenti della conferenza delle Regioni delle Province Autonome 19/93/CR05/C3-C11\u0026#187;, redatto in occasione della conversione in legge del d.l. n. 34 del 2019, la ricorrente sottolinea come il FSC costituisca lo strumento finanziario principale per l\u0026#8217;attuazione delle politiche di sviluppo della coesione economica, sociale e territoriale, attraverso il quale viene garantita unit\u0026#224; programmatica e finanziaria all\u0026#8217;insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale, volti alla rimozione degli squilibri economici e sociali tra le diverse aree del Paese, in attuazione dell\u0026#8217;art. 119, quinto comma, Cost. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePer tali ragioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome aveva proposto di inserire nel testo dell\u0026#8217;art. 44 del d.l. n. 34 del 2019 \u0026#8211; durante la fase di conversione in legge \u0026#8211; il riferimento alla necessit\u0026#224; che l\u0026#8217;Agenzia per la coesione territoriale procedesse alla riclassificazione dei documenti programmatori mediante lo strumento dell\u0026#8217;intesa. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCi\u0026#242; premesso, la ricorrente afferma che questa Corte (viene citata la sentenza n. 6 del 2004) ha indicato nella Conferenza Stato-Regioni e nella Conferenza unificata le sedi pi\u0026#249; idonee a realizzare la leale collaborazione, poich\u0026#233;, a detta della ricorrente, in esse sarebbe consentito alle Regioni \u0026#171;di svolgere un ruolo costruttivo nella determinazione del contenuto di atti legislativi statali che incidono su materie di competenza regionale\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInfatti il FSC, \u0026#171;potendo finanziare una grande gamma di interventi intercett[erebbe] svariate competenze della Regione Siciliana\u0026#187;. Pertanto, nel prevedere che l\u0026#8217;Agenzia per la coesione territoriale debba procedere \u0026#171;sentite\u0026#187; le amministrazioni interessate, e non di intesa con le stesse, la disposizione impugnata violerebbe le norme dello statuto reg. Siciliana che assegnano alla Regione, nelle materie ivi indicate, la competenza legislativa esclusiva (art. 14) e concorrente (art. 17), nonch\u0026#233;, \u0026#171;per tutte\u0026#187; le materie, la competenza amministrativa (art. 20). Inoltre, la Regione deduce nel ricorso la violazione delle norme del Titolo V della Parte seconda della Costituzione, applicabili in forza della clausola di cui all\u0026#8217;art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAncora, la Regione prospetta in modo specifico la lesione degli artt. 14, lettera o), e 15 dello statuto reg. Siciliana, in riferimento alla competenza regionale in materia di enti locali, giacch\u0026#233; la disposizione censurata \u0026#171;svili[rebbe] anche il ruolo delle citt\u0026#224; Metropolitane, escluse come la Regione dal partecipare utilmente alle decisioni programmatorie, per la parte di risorse del FSC di cui sono titolari\u0026#187;. A fondamento di tale censura, viene evocata la giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 298 del 2009, n. 169 e n. 95 del 2007, n. 417 del 2005 e n. 196 del 2004) che riconosce la legittimazione delle Regioni a denunciare anche i vizi della legge statale che ledono le attribuzioni degli enti locali. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa Regione Siciliana prosegue evidenziando come lo strumento dell\u0026#8217;intesa \u0026#8211; imposto dal principio costituzionale di leale collaborazione e \u0026#171;istituzionalizzato\u0026#187; dalla legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l\u0026#8217;adeguamento dell\u0026#8217;ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), che ne avrebbe \u0026#171;diffusamente\u0026#187; prevista l\u0026#8217;applicazione \u0026#8211; abbia ricevuto, nella giurisprudenza costituzionale, piena valorizzazione. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa disposizione censurata, declassando l\u0026#8217;intesa precedentemente prevista ad un \u0026#171;mero parere\u0026#187;, avrebbe pertanto espropriato \u0026#171;della potest\u0026#224; decisionale un soggetto istituzionale\u0026#187; (vengono richiamate le sentenze di questa Corte n. 165 e n. 33 del 2011, n. 121 del 2010, n. 24 del 2007, n. 383 e n. 285 del 2005). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; La Regione Siciliana impugna anche l\u0026#8217;art. 1, comma 316, lettera a), della legge n. 160 del 2019, nella parte in cui modifica l\u0026#8217;art. 4 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 (Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno), convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2017, n. 123. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa disposizione prevede che il \u0026#171;soggetto per l\u0026#8217;amministrazione dell\u0026#8217;area ZES\u0026#187;, ovverosia la Zona economica speciale, \u0026#232; identificato in un Comitato di indirizzo composto, tra gli altri, da un commissario straordinario del Governo nominato ai sensi dell\u0026#8217;art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), che lo presiede. La doglianza della ricorrente si appunta proprio sulla circostanza che il commissario sia chiamato all\u0026#8217;ufficio di presidente del Comitato d\u0026#8217;indirizzo, mentre nella disciplina previgente lo stesso ruolo era affidato al Presidente dell\u0026#8217;Autorit\u0026#224; di sistema portuale. Ci\u0026#242; che garantiva la \u0026#171;compartecipazione, tra Stato e Regioni interessate, nell\u0026#8217;individuazione dell\u0026#8217;Organo di vertice e di indirizzo\u0026#187;, perch\u0026#233; il Presidente dell\u0026#8217;Autorit\u0026#224; di sistema portuale, secondo quanto disposto dall\u0026#8217;art. 8 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale), \u0026#232; soggetto nominato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti d\u0026#8217;intesa con il Presidente o i Presidenti delle Regioni interessate. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa Regione Siciliana evidenzia in proposito come, pronunciandosi sulle modalit\u0026#224; di scelta del Presidente dell\u0026#8217;Autorit\u0026#224; di sistema portuale, la Corte costituzionale abbia affermato che la \u0026#171;paritaria codeterminazione del contenuto dell\u0026#8217;atto di nomina\u0026#187; prevista dal legislatore \u0026#232; da considerarsi attuativa del principio di leale cooperazione. Inoltre, il coinvolgimento regionale attesterebbe il riconoscimento del ruolo del porto nell\u0026#8217;economia regionale e locale (viene citata la sentenza n. 378 del 2005).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa disposizione oggetto di censura, nel prevedere che il Comitato di indirizzo delle Zone economiche speciali (di seguito: ZES), non sia pi\u0026#249; il Presidente dell\u0026#8217;Autorit\u0026#224; di sistema portuale ma un commissario straordinario del Governo scelto \u0026#171;al di fuori di qualsiasi \u0026#8220;intesa\u0026#8221; sulla nomina con le regioni coinvolte\u0026#187;, determinerebbe, pertanto, la violazione degli artt. 14, 17 e 20 dello statuto reg. Siciliana, nonch\u0026#233; degli artt. 5, 118, 119 e 120 Cost., anche in relazione all\u0026#8217;art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001. Ci\u0026#242; a causa della \u0026#171;mancata attuazione del principio di leale collaborazione [\u0026#8230;] e della rimozione degli squilibri economico e sociali\u0026#187; (vengono citate le sentenze di questa Corte n. 154 del 2017 e n. 329 del 2003). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAl fine di motivare ulteriormente la censura, la Regione Siciliana si sofferma sull\u0026#8217;importanza strategica delle ZES, che vengono istituite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta delle Regioni interessate. Dopo aver ricordato che le modalit\u0026#224; di istituzione, la durata, i criteri per l\u0026#8217;identificazione e delimitazione dell\u0026#8217;area, nonch\u0026#233; i criteri che ne disciplinano accesso e condizioni speciali sono anch\u0026#8217;essi definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, di concerto con il Ministro dell\u0026#8217;economia e delle finanze, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata, la ricorrente richiama le funzioni delle ZES. Secondo la disciplina prevista all\u0026#8217;art. 5 del d.l. n. 91 del 2017, come convertito, queste hanno il compito di attrarre investimenti esteri o extra-regionali, \u0026#171;costituendo [\u0026#8230;] una strategica riorganizzazione del tessuto delle aree di sviluppo industriale di propriet\u0026#224; pubblica\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNe conseguirebbe, conclude la Regione, \u0026#171;la necessit\u0026#224; di una direzione al vertice che sia il frutto di una codeterminazione con la Regione richiedente l\u0026#8217;istituzione della singola Zona\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;estromissione della Regione dalla scelta della governance delle ZES pregiudicherebbe, inoltre, l\u0026#8217;esercizio delle molteplici competenze regionali \u0026#171;coinvolte dall\u0026#8217;istituzione e operativit\u0026#224; delle ZES\u0026#187;, attribuite alla Regione dallo statuto di autonomia, con conseguente violazione delle citate norme statutarie. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.\u0026#8211; La Regione Siciliana impugna, inoltre, l\u0026#8217;art. 1, comma 875, della legge n. 160 del 2019, per violazione degli artt. 14, lettera o), e 15 dello statuto reg. Siciliana, nonch\u0026#233; degli artt. 3, 5, 119 e 120 Cost., \u0026#171;anche in riferimento all\u0026#8217;art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa disposizione stanzia un contributo di 80 milioni di euro annui, a decorrere dall\u0026#8217;anno 2020, a favore dei liberi consorzi e delle Citt\u0026#224; metropolitane della Regione Siciliana, ripartendolo tra ciascun ente \u0026#171;in proporzione al concorso alla finanza pubblica di cui all\u0026#8217;articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al netto della riduzione della spesa di personale registrata da ciascun ente nel periodo dal 2014 al 2018, dei contributi ricevuti dalla Regione siciliana a valere sulla somma complessiva di 70 milioni di euro di cui all\u0026#8217;articolo 1, comma 885, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nonch\u0026#233; degli importi non pi\u0026#249; dovuti di cui all\u0026#8217;articolo 47 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, come indicati nella tabella 2 allegata al decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAffermando di procedere anche a tutela delle prerogative degli enti locali, la ricorrente lamenta che la disposizione impugnata violerebbe i principi di ragionevolezza, proporzionalit\u0026#224;, leale collaborazione, uguaglianza \u0026#8211; \u0026#171;sotto l\u0026#8217;aspetto della mancata attuazione di quanto gi\u0026#224; concordato con la Regione e della rimozione degli squilibri economico e sociali\u0026#187; \u0026#8211; nonch\u0026#233; l\u0026#8217;autonomia finanziaria degli enti siciliani di area vasta, che si troverebbero a disporre di mezzi insufficienti per l\u0026#8217;adempimento dei propri compiti. L\u0026#8217;importo del contributo individuato dalla disposizione censurata sarebbe inferiore rispetto a quello, quantificato in 100 milioni di euro, previsto l\u0026#8217;anno precedente in virt\u0026#249; dell\u0026#8217;accordo integrativo del 10 maggio 2019 raggiunto tra il Presidente della Regione, il Ministro per il sud e la coesione territoriale e il Ministro dell\u0026#8217;economia e delle finanze, cos\u0026#236; come recepito dall\u0026#8217;art. 38-quater del d.l. n. 34 del 2019, come convertito. Ci\u0026#242; che determinerebbe un \u0026#171;arretramento nel processo di risanamento finanziario\u0026#187; delle Citt\u0026#224; metropolitane e dei liberi consorzi siciliani.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eRichiamando anche il parere espresso dalla Corte dei conti, sezione delle autonomie, nell\u0026#8217;ambito dell\u0026#8217;audizione sull\u0026#8217;atto Camera n. 977 del 2019, col quale il giudice contabile avrebbe rappresentato \u0026#171;un\u0026#8217;ulteriore esigenza di copertura finanziaria per tali enti di circa \u0026#8364; 107 milioni nel 2020\u0026#187;, la Regione Siciliana lamenta che la disposizione censurata non avrebbe correttamente bilanciato gli interessi costituzionali rilevanti e che la relativa disciplina, oltre a presentarsi \u0026#171;non conforme sotto il profilo degli indici di determinazione del contributo spettante a ciascun Ente, non [sarebbe] stata il frutto di una codeterminazione\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.\u0026#8211; Da ultimo, la Regione ricorrente censura due gruppi di previsioni che istituiscono e regolano, per un verso (art. 1, commi da 634 a 658), l\u0026#8217;imposta sul consumo dei \u0026#171;manufatti con singolo impiego\u0026#187; (di seguito: MACSI) e, per altro verso (art. 1, commi da 661 a 676), l\u0026#8217;imposta sul consumo delle bevande analcoliche \u0026#171;edulcorate\u0026#187;. Per entrambe le discipline viene prospettata la violazione degli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost., nonch\u0026#233; dell\u0026#8217;art. 36 dello statuto reg. Siciliana e delle correlate norme di attuazione di cui al d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria), con riferimento agli artt. 3, 41 e 53 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eA dire della ricorrente, la previsione di tali tributi determinerebbe distorsioni della concorrenza e inciderebbe negativamente sul gettito fiscale della Regione, a causa della significativa riduzione del fatturato che colpirebbe le imprese con sede in Sicilia e delle conseguenti ricadute sul piano occupazionale. Ci\u0026#242; finirebbe per determinare una lesione dell\u0026#8217;autonomia finanziaria della Regione stessa, aggravata anche dal rischio di abbandono o delocalizzazione della produzione. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLamenta la Regione che il legislatore statale avrebbe irragionevolmente esercitato la discrezionalit\u0026#224; legislativa in materia tributaria, senza \u0026#171;raccordarsi con il principio di capacit\u0026#224; contributiva, di uguaglianza, e della libera iniziativa economica\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn particolare, le previsioni censurate colpirebbero solo una categoria di imprese in modo \u0026#171;arbitrario ed irragionevole\u0026#187;, in contrasto con gli artt. 3, 41 e 53 Cost. (viene citata la sentenza di questa Corte n. 10 del 2015). L\u0026#8217;assenza di \u0026#171;coerenza logica e giuridica [\u0026#8230;] rispetto alle garanzie accordate alla libert\u0026#224; di iniziativa economica ed alla propriet\u0026#224; dell\u0026#8217;impresa\u0026#187; dovrebbe essere valutata \u0026#171;quale eccesso legislativo della potest\u0026#224; tributaria\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSiffatta potest\u0026#224;, prosegue la Regione, dovrebbe infatti essere contenuta \u0026#171;in rapporto alla titolarit\u0026#224; ed al godimento dei beni, nonch\u0026#233; allo svolgimento delle attivit\u0026#224; sulle quali l\u0026#8217;esercizio della potest\u0026#224; tributaria stessa incide\u0026#187;. La tutela dei diritti fondamentali e della tutela dell\u0026#8217;ambiente non sarebbero da considerarsi, invece, esigenze di rango superiore rispetto a quelle concernenti gli interessi incisi dalla disciplina tributaria. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.\u0026#8211; Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, si \u0026#232; costituito in giudizio con atto depositato il 7 aprile 2020, chiedendo che il ricorso sia dichiarato non fondato. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.1.\u0026#8211; In riferimento alla censura relativa alla mancata previsione dell\u0026#8217;intesa nell\u0026#8217;attivit\u0026#224; di riclassificazione programmatoria svolta dall\u0026#8217;Agenzia per la coesione territoriale, la difesa erariale deduce che il principio di leale collaborazione non opererebbe quando la norma \u0026#171;prende atto dell\u0026#8217;inattivit\u0026#224; della singola regione\u0026#187;. Proprio la risalente assegnazione di risorse fino ad oggi non utilizzate legittimerebbe l\u0026#8217;intervento legislativo statale. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.2.\u0026#8211; Con riferimento alla censura relativa alla individuazione del presidente del Comitato di indirizzo delle ZES, la scelta di attribuire al Governo tale nomina \u0026#8211; in luogo della previgente previsione che individuava tale figura nel Presidente dell\u0026#8217;Autorit\u0026#224; di sistema portuale, scelto di intesa tra Stato e Regioni \u0026#8211; non lederebbe il principio di leale collaborazione. Anzitutto, sarebbe possibile che nella nuova partizione territoriale delle Autorit\u0026#224; di sistema portuale i porti inclusi nelle ZES non rientrino nella competenza territoriale di una sola Autorit\u0026#224; di sistema. Inoltre, nella composizione del Comitato di indirizzo delle ZES sarebbe comunque prevista la partecipazione di rappresentanti regionali, che, conclude sul punto l\u0026#8217;Avvocatura, concorrerebbero alla formazione della volont\u0026#224; dell\u0026#8217;organo in questione. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.3.\u0026#8211; Quanto alle censure mosse all\u0026#8217;art. 1, comma 875, l\u0026#8217;Avvocatura generale ritiene che non sarebbe fondata la tesi regionale secondo cui, nel determinare il contributo a favore delle Citt\u0026#224; metropolitane e dei liberi consorzi, il legislatore statale avrebbe violato il principio di leale collaborazione discostandosi dagli accordi con la Regione Siciliana in materia di rimozione degli squilibri economico-sociali. Il legislatore avrebbe invece legittimamente esercitato la potest\u0026#224; legislativa statale in materia di coordinamento della finanza pubblica, che si imporrebbe anche alle Regioni ad autonomia speciale. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.4.\u0026#8211; Infine, con riferimento alle censure relative all\u0026#8217;istituzione e alla disciplina dell\u0026#8217;imposta sul consumo dei MACSI e delle bevande analcoliche edulcorate, la difesa erariale sostiene che si tratterebbe di disposizioni attuative delle \u0026#171;linee guida in materia fiscale di derivazione comunitaria\u0026#187;, che avrebbero perci\u0026#242; necessit\u0026#224; di applicarsi su tutto il territorio nazionale. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e7.\u0026#8211; Con due distinti atti depositati il 5 maggio 2020, le societ\u0026#224; Sibat Tomarchio srl e Sibeg srl hanno spiegato atto di intervento ad adiuvandum, con riferimento alle censure mosse nei confronti dell\u0026#8217;art. 1, commi da 634 a 658 e da 661 a 676 della legge impugnata. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e7.1.\u0026#8211; Con istanze depositate il 26 ottobre 2020, le societ\u0026#224; Sibat Tomarchio srl e Sibeg srl hanno presentato richiesta di fissazione anticipata delle questioni concernenti l\u0026#8217;ammissibilit\u0026#224; degli interventi, al fine di avere accesso agli atti processuali. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e7.2.\u0026#8211; Con decreti presidenziali del 28 ottobre 2020, tali istanze sono state rigettate, in quanto depositate fuori termine, riservandosi l\u0026#8217;esame della questione concernente l\u0026#8217;ammissibilit\u0026#224; degli interventi all\u0026#8217;udienza pubblica.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e8.\u0026#8211; In vista dell\u0026#8217;udienza, la Regione Siciliana ha depositato il 18 maggio 2021 una ulteriore memoria. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e8.1.\u0026#8211; La Regione si sofferma anzitutto sulle censure relative alle imposte sui MACSI e sul consumo di bevande analcoliche edulcorate, dando atto dell\u0026#8217;approvazione dell\u0026#8217;art. 133 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all\u0026#8217;economia, nonch\u0026#233; di politiche sociali connesse all\u0026#8217;emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2020, n. 77, nonch\u0026#233; dell\u0026#8217;art. 1, comma 1084, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l\u0026#8217;anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023). Le citate disposizioni avrebbero, rispettivamente, differito il termine di entrata in vigore delle due imposte dapprima al 1\u0026#176; gennaio 2021 e poi al 1\u0026#176; luglio 2021, apportando altres\u0026#236; alcune modifiche sostanziali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa ricorrente sottolinea come il principio di capacit\u0026#224; contributiva sia considerato \u0026#171;valore che enuncia un progetto normativo destinato ad orientare la produzione legislativa in materia fiscale\u0026#187; (vengono citate le sentenze di questa Corte n. 10 del 2015, n. 223 del 2012 e n. 341 del 2000). Per valutare la conformit\u0026#224; a Costituzione di una disciplina tributaria occorrerebbe verificare se la sua struttura si raccordi con la sua ratio giustificatrice, identificata, nel caso di specie, nella volont\u0026#224; di determinare una riduzione nell\u0026#8217;uso di prodotti di materiale plastico e nella consumazione di bevande edulcorate. A questo proposito, la ricorrente evidenzia come le previsioni censurate non riuscirebbero a raggiungere l\u0026#8217;obiettivo che il legislatore intendeva perseguire. Per queste ragioni, la ricorrente insiste nel prospettare l\u0026#8217;irragionevolezza delle disposizioni istitutive delle due imposte.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e8.2.\u0026#8211; Quanto alle censure mosse all\u0026#8217;art. 1, comma 309, lettera a), e all\u0026#8217;art. 1, comma 316, lettera a), della legge n. 160 del 2019, la Regione Siciliana ribadisce che tali disposizioni violerebbero il principio di leale collaborazione, a causa della mancata previsione dello strumento dell\u0026#8217;intesa. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e8.3.\u0026#8211; Per quanto concerne infine le censure relative all\u0026#8217;art. 1, comma 875, della legge n. 160 del 2019, la Regione Siciliana ha dato atto delle modifiche apportate a tale previsione dall\u0026#8217;art. 31-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 (Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonch\u0026#233; di innovazione tecnologica), convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2020, n. 8, segnalando anche come, a far data dall\u0026#8217;anno 2021, il contributo riconosciuto dalla previsione censurata ai liberi consorzi e alle Citt\u0026#224; metropolitane della Regione Siciliana verr\u0026#224; incrementato in virt\u0026#249; di quanto disposto dal sopravvenuto art. 1, comma 808, della legge n. 178 del 2020. Tali modifiche avrebbero fatto \u0026#171;venire meno l\u0026#8217;interesse a proseguire nel giudizio instaurato relativamente alla norma impugnata\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e9.\u0026#8211; Con distinti atti depositati il 18 maggio 2021, le societ\u0026#224; Sibat Tomarchio srl e Sibeg srl hanno presentato memoria in vista dell\u0026#8217;udienza, a sostegno dell\u0026#8217;ammissibilit\u0026#224; del proprio intervento e insistendo per l\u0026#8217;accoglimento delle questioni relative alle imposte sui MACSI e sul consumo di bevande analcoliche edulcorate. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e10.\u0026#8211; Con atto depositato il 31 maggio 2021, la Regione Siciliana ha presentato atto di rinuncia parziale al ricorso, limitatamente all\u0026#8217;art. 1, comma 875, della legge n. 160 del 2019.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003eConsiderato in diritto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; La Regione Siciliana ha impugnato (reg. ric. n. 33 del 2020), con distinti gruppi di censure, l\u0026#8217;art. 1, commi 309, lettera a), 316, lettera a), da 634 a 658, da 661 a 676 e 875 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l\u0026#8217;anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022).  \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; In prossimit\u0026#224; dell\u0026#8217;udienza, la ricorrente ha depositato atto di rinuncia parziale al ricorso con riferimento alla censura relativa all\u0026#8217;art. 1, comma 875, della legge n. 160 del 2019, che stanzia un contributo a favore dei liberi consorzi e delle Citt\u0026#224; metropolitane della Regione Siciliana, segnalando come tale disposizione sia stata oggetto di modifiche che, incrementando l\u0026#8217;ammontare del contributo in esame, hanno comportato il venire meno del proprio interesse a coltivare il giudizio in parte qua. Non essendo pervenuta, sino al momento dell\u0026#8217;udienza, accettazione della rinuncia da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, va dichiarata cessata la materia del contendere limitatamente alla doglianza in esame (ex plurimis, sentenze n. 118 e 90 del 2021, n. 5 del 2020, n. 171 del 2019 e n. 234 del 2017). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; In via preliminare, deve essere confermata l\u0026#8217;ordinanza dibattimentale, allegata alla presente sentenza, con cui sono stati dichiarati inammissibili gli interventi in giudizio spiegati dalle societ\u0026#224; Sibat Tomarchio srl e Sibeg srl. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; La Regione Siciliana ha impugnato anzitutto l\u0026#8217;art. 1, comma 309, lettera a), della legge n. 160 del 2019. La disposizione \u0026#8211; innovando l\u0026#8217;art. 44 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi), convertito, con modificazioni, nella legge 28 giugno 2019, n. 58 \u0026#8211; ha previsto che l\u0026#8217;Agenzia per la coesione territoriale sia tenuta a procedere, per ciascuna amministrazione centrale, Regione o Citt\u0026#224; metropolitana titolare di risorse a valere sul \u0026#171;Fondo per lo sviluppo e coesione\u0026#187; (di seguito: FSC), ad una riclassificazione degli strumenti programmatori relativi alle risorse nazionali destinate alle politiche di coesione dei cicli di programmazione 2000/2006, 2007/2013 e 2014/2020, \u0026#171;sentite\u0026#187; le amministrazioni interessate.  \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNella formulazione originaria, l\u0026#8217;art. 44, comma 1, del d.l. n. 34 del 2019 non aveva previsto forme di collaborazione tra l\u0026#8217;Agenzia per la coesione territoriale e le amministrazioni interessate. La legge di conversione aveva, invece, stabilito che la ricordata attivit\u0026#224; di riordino dovesse essere realizzata dall\u0026#8217;Agenzia \u0026#171;d\u0026#8217;intesa\u0026#187; con le amministrazioni stesse. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA dire della ricorrente, la disposizione censurata, declassando tale intesa ad un \u0026#171;mero parere\u0026#187;, avrebbe espropriato della potest\u0026#224; decisionale le amministrazioni titolari di risorse a valere sul FSC, determinando una violazione degli artt. 14, 15, 17 e 20 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, nonch\u0026#233; degli artt. 5, 118, 119 e 120 della Costituzione, anche in relazione all\u0026#8217;art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione). Il legislatore statale avrebbe infatti omesso di dare attuazione al principio di leale collaborazione, con ulteriore conseguente lesione \u0026#171;sia degli articoli dello Statuto che prevedono in capo alla Regione, nelle materie dai medesimi elencate, la competenza legislativa esclusiva, art. 14, e concorrente, art. 17, e, per tutte, la competenza amministrativa, art. 20, come pure le norme del titolo V della Cost. applicabili per effetto e nei limiti di cui all\u0026#8217;art. 10 L.C. n. 3/2001\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInfine, ritenendo di avere titolo per lamentare anche lesioni delle attribuzioni degli enti locali, la Regione invoca, quali norme parametro delle proprie censure, gli artt. 14, lettera o), e 15 dello statuto reg. Siciliana, i quali assegnano alla competenza legislativa esclusiva, rispettivamente, il \u0026#171;regime degli enti locali\u0026#187; e la disciplina in materia di \u0026#171;circoscrizione, ordinamento e controllo degli enti locali\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.1.\u0026#8211; Le censure descritte non sono fondate, con riferimento a tutti i parametri indicati. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eEvocando in forma contratta e cumulativa i parametri di competenza asseritamente lesi, la Regione Siciliana assume, in sostanza, che il FSC coprirebbe \u0026#171;una grande gamma di interventi\u0026#187;, tali da intercettare \u0026#171;svariate competenze della Regione\u0026#187;, poich\u0026#233; il fondo in questione finanzia progetti strategici di carattere infrastrutturale \u0026#171;di rilievo nazionale, interregionale e regionale\u0026#187;. La pur scarna prospettazione della ricorrente consente a questa Corte di attingere il merito delle censure e di precisare il thema decidendum (sentenza n. 192 del 2017): l\u0026#8217;attivit\u0026#224; di riclassificazione dei documenti programmatori inerenti il FSC intersecherebbe diversi ambiti materiali di competenza regionale, sicch\u0026#233; l\u0026#8217;estromissione della Regione da un processo decisionale che tali ambiti interessa lederebbe, in particolare, il principio di leale collaborazione. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSostituendosi al \u0026#171;Fondo per le aree sottoutilizzate\u0026#187; di cui all\u0026#8217;art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante \u0026#171;Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)\u0026#187;, il FSC trova la sua disciplina istitutiva nel decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 (Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell\u0026#8217;articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42), attraverso cui il legislatore statale si \u0026#232; proposto, \u0026#171;in conformit\u0026#224; al quinto comma dell\u0026#8217;articolo 119 della Costituzione\u0026#187;, di \u0026#171;promuovere lo sviluppo economico e la coesione sociale e territoriale, di rimuovere gli squilibri economici, sociali, istituzionali e amministrativi del Paese e di favorire l\u0026#8217;effettivo esercizio dei diritti della persona\u0026#187; (art. 1). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSpecifico obiettivo del FSC \u0026#232; dare unit\u0026#224; programmatica e finanziaria all\u0026#8217;insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale appunto rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese. Esso \u0026#232; perci\u0026#242; da considerarsi, come peraltro afferma la stessa disciplina istitutiva, strumento per l\u0026#8217;attuazione dell\u0026#8217;art. 119, quinto comma, Cost., a tenore del quale \u0026#171;[p]er promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidariet\u0026#224; sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l\u0026#8217;effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Citt\u0026#224; metropolitane e Regioni\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesta Corte ha gi\u0026#224; avuto modo di indicare le condizioni al ricorrere delle quali un finanziamento statale pu\u0026#242; correttamente ricondursi all\u0026#8217;ambito di applicazione della disposizione costituzionale ricordata, condizioni \u0026#171;la cui assenza renderebbe il ricorso a finanziamenti statali ad hoc \u0026#8220;uno strumento indiretto ma pervasivo di ingerenza dello Stato nell\u0026#8217;esercizio delle funzioni degli enti locali, e di sovrapposizione di politiche e di indirizzi governati centralmente a quelli legittimamente decisi dalle Regioni negli ambiti materiali di propria competenza\u0026#8221;\u0026#187; (sentenza n. 189 del 2015).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAnzitutto, deve trattarsi di interventi \u0026#171;aggiuntivi rispetto al finanziamento normale delle funzioni amministrative spettanti all\u0026#8217;ente territoriale (art. 119, quarto comma, Cost.)\u0026#187;; in secondo luogo, tali interventi \u0026#171;devono riferirsi alle finalit\u0026#224; di perequazione e di garanzia enunciate nella norma costituzionale, o comunque a \u0026#8220;scopi diversi\u0026#8221; dal normale esercizio delle funzioni\u0026#187;. Infine, \u0026#232; richiesto che le risorse in questione siano indirizzate \u0026#171;non gi\u0026#224; alla generalit\u0026#224; degli enti territoriali, bens\u0026#236; a determinati enti territoriali o categorie di enti territoriali\u0026#187; (sentenza n. 189 del 2015; in senso conforme, sentenze n. 79 del 2014, n. 273, n. 254 e n. 46 del 2013 e n. 176 del 2012). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl fondo di cui si discute presenta le caratteristiche in parola. Le sue finalit\u0026#224; sono senza dubbio riconducibili a quelle indicate dall\u0026#8217;art. 119, quinto comma, Cost., perch\u0026#233; ricorre il carattere aggiuntivo delle risorse che esso mette a disposizione, mirate a finanziare \u0026#171;interventi speciali dello Stato e l\u0026#8217;erogazione di contributi speciali\u0026#187; (cos\u0026#236; l\u0026#8217;art. 4 del d.lgs. n. 88 del 2011). Gli interventi a valere sul fondo, inoltre, non sono indistintamente indirizzati a tutte le amministrazioni territoriali: il fondo stesso \u0026#232; infatti ripartito in modo diverso tra le aree del Paese, anzitutto al fine di consentire specifici interventi nelle Regioni del Mezzogiorno.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;art. 119, quinto comma, Cost. assegna genericamente allo \u0026#171;Stato\u0026#187; il compito di soddisfare le esigenze di riequilibrio economico e sociale in esso indicate e di destinare allo scopo le necessarie risorse di carattere aggiuntivo e speciale. \u0026#200; invece l\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. ad attribuire al solo legislatore statale il compito di disciplinare tali forme di finanziamento, nell\u0026#8217;ambito delle \u0026#171;competenze statali in materia di perequazione finanziaria\u0026#187; (sentenze n. 143 del 2017 e n. 16 del 2010). In definitiva, le due disposizioni costituzionali si integrano, componendo una chiara cornice di riferimento costituzionale. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNell\u0026#8217;ambito di tale cornice, la disposizione ora in esame \u0026#232; intervenuta a delineare le modalit\u0026#224; di riclassificazione dei documenti programmatori relativi a tre distinti cicli di programmazione del FSC. Come si evince dalla stessa disciplina, l\u0026#8217;obiettivo della prescritta attivit\u0026#224; di riordino \u0026#232; di \u0026#171;migliorare il coordinamento unitario e la qualit\u0026#224; degli investimenti\u0026#187; a valere sulle risorse del FSC e di \u0026#171;accelerarne la spesa\u0026#187;. La relazione di accompagnamento al disegno di legge di conversione del d.l. n. 34 del 2019 evidenzia infatti come la moltitudine di documenti programmatori collegati ai tre cicli 2000/2006, 2007/2013 e 2014/2020 necessitasse di distinte modalit\u0026#224; attuative, di monitoraggio e di governance, idonee a \u0026#171;incidere negativamente sulla capacit\u0026#224; di assicurare il coordinamento delle politiche di sviluppo e coesione\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer questa ragione, \u0026#232; stata prevista la sostituzione di tali strumenti di programmazione con un unico \u0026#171;Piano sviluppo e coesione\u0026#187; per \u0026#171;ciascuna\u0026#187; amministrazione centrale, Regione o Citt\u0026#224; metropolitana, garantendosi \u0026#171;modalit\u0026#224; unitarie di gestione e monitoraggio\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl compito di operare la riclassificazione prevista all\u0026#8217;art. 44, comma 1, del d.l. n. 34 del 2019, come convertito, e di sottoporre all\u0026#8217;approvazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ora Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), i nuovi Piani sviluppo e coesione, \u0026#232; stato affidato all\u0026#8217;Agenzia per la coesione territoriale, istituita dall\u0026#8217;art. 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 (Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni), convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 2013, n. 125, appunto con l\u0026#8217;obiettivo di rafforzare l\u0026#8217;azione di programmazione, coordinamento e sorveglianza nell\u0026#8217;ambito delle politiche di coesione. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;Agenzia opera sotto la vigilanza del Ministro delegato per la politica di coesione e ne fanno parte il direttore generale, un comitato direttivo e un collegio dei revisori dei conti. L\u0026#8217;art. 10, comma 4, del d.l. n. 101 del 2013, come convertito, prevede significativamente che nel Comitato direttivo deve essere \u0026#171;assicurata una adeguata rappresentanza delle amministrazioni territoriali\u0026#187;. Nel dare attuazione a tale disposizione, lo statuto dell\u0026#8217;Agenzia, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2014 (Approvazione dello Statuto dell\u0026#8217;Agenzia per la coesione territoriale), oltre a stabilire che del Comitato direttivo facciano parte due dirigenti dei principali settori di attivit\u0026#224; dell\u0026#8217;Agenzia, precisa che i due rappresentanti delle amministrazioni territoriali sono designati dalla Conferenza unificata, uno in rappresentanza delle Regioni e l\u0026#8217;altro degli enti locali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDal quadro normativo descritto emerge che, affidando all\u0026#8217;Agenzia per la coesione territoriale l\u0026#8217;attivit\u0026#224; di riclassificazione degli strumenti di programmazione del FSC, il legislatore statale, in attuazione di quanto disposto dall\u0026#8217;art. 119, quinto comma, Cost., ha esercitato una propria competenza esclusiva, ai sensi dell\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer questa essenziale ragione non \u0026#232; fondata la censura di violazione del principio di leale collaborazione (sentenza n. 196 del 2015). Infatti, per costante giurisprudenza costituzionale, in caso di previsioni legislative riconducibili esclusivamente alla potest\u0026#224; legislativa statale, il ricorso agli strumenti di raccordo istituzionale non \u0026#232; costituzionalmente imposto (sentenze n. 208 del 2020 e n. 137 del 2018). Deve piuttosto ribadirsi che, \u0026#171;in relazione ad un intervento statale \u0026#8220;speciale\u0026#8221; ai sensi dell\u0026#8217;art. 119, quinto comma, Cost. [\u0026#8230;] spetta al legislatore statale la scelta dello schema procedimentale ritenuto pi\u0026#249; adeguato a assicurare l\u0026#8217;ottimale realizzazione degli obiettivi di volta in volta perseguiti nello stanziare i relativi fondi\u0026#187; (sentenza n. 189 del 2015).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.2. \u0026#8211; Specificamente in relazione ad un intervento \u0026#8220;speciale\u0026#8221; ai sensi dell\u0026#8217;art. 119, quinto comma, Cost., la previsione di meccanismi collaborativi con le Regioni e gli enti locali interessati rimane dunque una opzione che il legislatore statale \u0026#8211; pur titolare di competenza legislativa esclusiva, ex art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. \u0026#8211; \u0026#171;pu\u0026#242; opportunamente considerare\u0026#187; (sentenza n. 104 del 2021). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#200; quel che \u0026#232; avvenuto, del resto, nella disciplina in discussione, che ha effettivamente previsto forme di coinvolgimento di tal genere, non solo nel delineare la specifica attivit\u0026#224; di riclassificazione demandata all\u0026#8217;Agenzia per la coesione territoriale, ma anche riguardo alle fasi procedimentali a questa collegate, destinate alle scelte circa l\u0026#8217;impiego e la ripartizione della dotazione finanziaria del FSC e alla individuazione degli interventi cui destinare le relative risorse. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCon riferimento all\u0026#8217;ultimo ciclo di programmazione considerato dalla disposizione censurata (2014-2020), l\u0026#8217;art. 1, commi da 703 a 706, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante \u0026#171;Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilit\u0026#224; 2015)\u0026#187;, ha anzitutto stabilito che la dotazione finanziaria del FSC sia impiegata per obiettivi strategici relativi a tematiche nazionali individuate in collaborazione con le amministrazioni interessate e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (art. 1, comma 703, lettera b). Inoltre, gli specifici piani operativi sono definiti da una \u0026#171;Cabina di regia\u0026#187; composta anche da rappresentanti degli enti territoriali (art. 1, comma 703, lettera c, nonch\u0026#233; art. 2, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2016, recante \u0026#171;Istituzione della Cabina di regia di cui all\u0026#8217;articolo 1, comma 703, lettera c, della legge 23 dicembre 2014, n. 190\u0026#187;). Ancora, per la realizzazione degli interventi \u0026#232; prevista la possibilit\u0026#224; di stipulare appositi accordi istituzionali con le Regioni e le amministrazioni competenti (art. 1, comma 703, lettera g, della legge n. 190 del 2014; nonch\u0026#233; deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 10 agosto 2016, n. 26, recante \u0026#171;Fondo sviluppo e coesione 2014-2020: Piano per il Mezzogiorno. Assegnazione risorse\u0026#187;). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCome accennato, le amministrazioni territoriali vengono coinvolte nella stessa procedura di riclassificazione prevista dalla disposizione impugnata (art. 44 del d.l. n. 34 del 2019, come convertito), procedura che, peraltro, per le gi\u0026#224; indicate finalit\u0026#224; di riordino e razionalizzazione dei molteplici strumenti di programmazione esistenti, necessita con evidenza di essere diretta e coordinata a livello centrale. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInfatti, anche se non \u0026#232; pi\u0026#249; prevista l\u0026#8217;intesa, tali amministrazioni sono sentite dall\u0026#8217;Agenzia per la coesione territoriale nella procedura di riclassificazione, funzionale alla elaborazione del citato \u0026#171;Piano sviluppo e coesione\u0026#187; destinato a sostituire i numerosi documenti programmatori precedentemente adottati (art. 44, comma 1, del d.l. 34 del 2019, come convertito).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe amministrazioni in parola vedono comunque garantita continuit\u0026#224; ai contenuti di tali precedenti documenti, pur destinati ad essere sostituiti: ancora il comma 1 dell\u0026#8217;art. 44 citato dispone, infatti, che la sostituzione avvenga \u0026#171;tenendo conto degli interventi ivi inclusi\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAncora, esse sono \u0026#171;sentite\u0026#187; nei casi di cui all\u0026#8217;art. 44, comma 7, con riferimento a quegli interventi che, pur non ancora dotati di progettazione esecutiva o con procedura di aggiudicazione avviata, potranno essere inseriti nel \u0026#171;Piano sviluppo e coesione\u0026#187;, in sede di prima approvazione, se \u0026#171;valutati favorevolmente\u0026#187; dal Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio e dall\u0026#8217;Agenzia per la coesione territoriale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn quanto titolari dei piani operativi oggetto di riclassificazione, le amministrazioni in parola restano comunque \u0026#171;responsabil[i]\u0026#187;, tra l\u0026#8217;altro, \u0026#171;della selezione degli interventi, in sostituzione di quelli che risultavano gi\u0026#224; finanziati [e] della vigilanza sulla attuazione dei singoli interventi\u0026#187; (art. 44, comma 8).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCostituiscono, inoltre, i comitati di sorveglianza cui sono attribuite ulteriori funzioni di attuazione e valutazione dei piani operativi (art. 44, commi 2 e 3).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePossono, infine, esprimere la propria posizione in seno all\u0026#8217;Agenzia per la coesione territoriale, il cui comitato direttivo, come si \u0026#232; detto, prevede la loro partecipazione (art. 4, comma 3, dello Statuto dell\u0026#8217;Agenzia \u0026#8211; approvato con d.P.C.m. 9 luglio 2014).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eRisulta, in definitiva, che le amministrazioni interessate sono ampiamente coinvolte nelle varie attivit\u0026#224; di programmazione, gestione e attuazione delle diverse azioni finanziate con il FSC.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; Con un secondo gruppo di censure, la Regione Siciliana ha impugnato l\u0026#8217;art. 1, comma 316, lettera a), della legge n. 160 del 2019, nella parte in cui modifica l\u0026#8217;art. 4 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 (Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno), convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2017, n. 123. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa disposizione censurata stabilisce che il \u0026#171;soggetto per l\u0026#8217;amministrazione dell\u0026#8217;area ZES\u0026#187; (Zona economica speciale) \u0026#171;\u0026#232; identificato in un Comitato di indirizzo composto da un commissario straordinario del Governo, nominato ai sensi dell\u0026#8217;articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, che lo presiede\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSecondo la ricorrente, tale previsione violerebbe gli \u0026#171;articoli 14, 17 e 20 dello Statuto della Regione Siciliana\u0026#187; nonch\u0026#233;, anche \u0026#171;in riferimento all\u0026#8217;art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001\u0026#187;, gli \u0026#171;articoli 5, 118, 119 e 120 della Costituzione, per la mancata attuazione del principio di leale collaborazione dagli stessi sancito\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa previgente disciplina stabiliva che a presiedere il Comitato di indirizzo fosse il Presidente dell\u0026#8217;Autorit\u0026#224; di sistema portuale (di seguito: AdSP), nominato, ai sensi dell\u0026#8217;art. 8 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale), dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti \u0026#171;d\u0026#8217;intesa con il Presidente o i Presidenti della Regione interessata\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNella prospettiva della ricorrente, questa procedura garantiva la partecipazione regionale alla decisione: sarebbero, infatti, l\u0026#8217;importanza strategica delle Zone economiche speciali (di seguito: ZES) e le loro rilevanti funzioni, da un lato, la molteplicit\u0026#224; delle competenze regionali coinvolte dalla loro istituzione e operativit\u0026#224;, dall\u0026#8217;altro, a evidenziare la necessit\u0026#224; che la \u0026#171;direzione al vertice [\u0026#8230;] sia il frutto di una codeterminazione con la Regione richiedente l\u0026#8217;istituzione della singola Zona\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.\u0026#8211; Preliminarmente a qualunque considerazione di merito, va osservato che, in prossimit\u0026#224; dell\u0026#8217;udienza di fronte a questa Corte, il legislatore ha sensibilmente modificato la disciplina relativa alla composizione del Comitato di indirizzo e, in particolare, alle modalit\u0026#224; di nomina del commissario straordinario del Governo. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;art. 57, comma 1, lettera a), numero 1), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure), successivamente convertito, con modificazioni, nella legge 29 luglio 2021, n. 108, ha infatti soppresso, quanto a tali ultime modalit\u0026#224; (previste all\u0026#8217;art. 4, comma 6, del d.l. n. 91 del 2017, come convertito), il riferimento alla procedura prevista all\u0026#8217;art. 11 della legge n. 400 del 1988. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInoltre, l\u0026#8217;art. 57, comma 1, lettera a), numero 2), del medesimo d.l. ha inserito \u0026#8211; dopo il citato comma 6 dell\u0026#8217;art. 4 del d.l. n. 91 del 2017 \u0026#8211; un comma 6-bis, ai cui sensi alla nomina del commissario si procede \u0026#171;con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per il sud e la coesione territoriale, d\u0026#8217;intesa con il Presidente della Regione interessata\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn caso di mancato perfezionamento dell\u0026#8217;intesa nel termine di sessanta giorni dalla proposta, si prevede che \u0026#171;il Ministro per il sud e la coesione territoriale sottopone la questione al Consiglio dei ministri che provvede con deliberazione motivata\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSi stabilisce, infine, che \u0026#171;[i] Commissari nominati prima della data di entrata in vigore della presente disposizione cessano, ove non confermati, entro sessanta giorni dalla medesima data\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.\u0026#8211; La descritta disciplina presenta con ogni evidenza carattere satisfattivo delle doglianze mosse con il ricorso. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa Regione Siciliana lamenta, infatti, che il principio di leale collaborazione sarebbe leso dalla scelta di far presiedere il Comitato di indirizzo della ZES da un soggetto nominato \u0026#171;al di fuori di qualsiasi intesa\u0026#187; con la Regione interessata. Le disposizioni sopravvenute, viceversa, introducono una nuova procedura di nomina, nel cui ambito \u0026#232; proprio prevista un\u0026#8217;intesa con il Presidente della Regione interessata, ci\u0026#242; che elide l\u0026#8217;asserita lesione del principio di leale collaborazione e soddisfa la pretesa della ricorrente. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInoltre, l\u0026#8217;originaria disciplina oggetto di impugnazione non \u0026#232; stata applicata con riferimento a ZES istituite nella Sicilia occidentale e in quella orientale, come attestato dalla circostanza che, alla data di entrata in vigore dell\u0026#8217;art. 57 del d.l. n. 77 del 2021, nella Gazzetta Ufficiale non risultava pubblicata la notizia del conferimento, con decreti del Presidente della Repubblica, dei relativi incarichi, come invece previsto dall\u0026#8217;art. 11 della legge n. 400 del 1988 (mentre risultano pubblicate le notizie relative alle nomine dei commissari straordinari relativi a ZES istituite in Regioni diverse). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa censura regionale \u0026#232; divenuta, cos\u0026#236;, priva di attualit\u0026#224; ed effettivit\u0026#224;. Ne consegue l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; delle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale per sopravvenuta carenza di interesse della Regione Siciliana a coltivare il ricorso (sentenza n. 141 del 2016, punto 5.1. del Considerato in diritto).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.\u0026#8211; La Regione Siciliana ha, infine, impugnato l\u0026#8217;art. 1, commi da 634 a 658 e da 661 a 676, della legge n. 160 del 2019. Con tali due gruppi di disposizioni, sono istituite e disciplinate, da una parte, l\u0026#8217;imposta sul consumo dei \u0026#171;manufatti con singolo impiego\u0026#187; aventi funzione di contenimento, protezione o consegna di merci e prodotti alimentari e, dall\u0026#8217;altra, l\u0026#8217;imposta sul consumo delle bevande analcoliche \u0026#171;edulcorate\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSecondo la ricorrente, in entrambi i casi la disciplina impugnata violerebbe \u0026#171;gli articoli 117, terzo comma e 119 della Costituzione ed art. 36 dello Statuto della Regione Siciliana e correlate norme di attuazione di cui al D.P.Reg. [recte: d.P.R.] n. 1074/1965, con riferimento al contrasto con gli articoli 3, 41 e 53 della Costituzione\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl legislatore avrebbe in particolare ecceduto il limite della ragionevolezza e violato i principi di capacit\u0026#224; contributiva, di uguaglianza e di libert\u0026#224; di iniziativa economica. I tributi cos\u0026#236; illegittimamente introdotti sarebbero infatti destinati a produrre una notevole riduzione del fatturato delle aziende che operano nel comparto, al punto da potersi prospettare rischi di abbandono della produzione o di sua delocalizzazione fuori dall\u0026#8217;Italia. L\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale della disciplina istitutiva dei tributi in esame, questo appare il nucleo della censura, ridonderebbe pertanto in lesione dell\u0026#8217;autonomia finanziaria regionale, stante la presenza di imprese del settore aventi sede o stabilimenti in Sicilia. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.1.\u0026#8211; Le questioni sono inammissibili, sotto plurimi profili. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa ricorrente lamenta che le disposizioni statali violerebbero, tra l\u0026#8217;altro, gli artt. 3, 41 e 53 Cost., evocando dunque, insieme ad altri, parametri costituzionali non attinenti al riparto delle competenze legislative. Tale violazione determinerebbe, da un lato, la lesione dell\u0026#8217;autonomia finanziaria della Regione, a causa del minor gettito fiscale derivante da quelle disposizioni, dall\u0026#8217;altro la generica violazione di competenze legislative e amministrative regionali (come gi\u0026#224; ricordato, vengono evocati \u0026#171;gli articoli 117, terzo comma, e 119 della Costituzione\u0026#187;).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer costante giurisprudenza di questa Corte, le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale sollevate dalle Regioni in riferimento a parametri non attinenti al riparto delle competenze statali e regionali sono ammissibili al ricorrere di due concomitanti condizioni: in primo luogo, la ricorrente deve individuare gli ambiti di competenza regionale \u0026#8211; legislativa, amministrativa o finanziaria \u0026#8211; incisi dalla disciplina statale, indicando le disposizioni costituzionali sulle quali, appunto, trovano fondamento le proprie competenze in tesi indirettamente lese; in secondo luogo, l\u0026#8217;illustrazione del cosiddetto vizio di ridondanza non dev\u0026#8217;essere apodittica, bens\u0026#236; adeguatamente motivata, in ordine alla sussistenza, nel caso oggetto di giudizio, di un titolo di competenza regionale rispetto all\u0026#8217;oggetto regolato dalla legge statale (sentenze n. 56 del 2020, n. 194 del 2019, n. 198 del 2018 e n. 145 del 2016). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNel caso di specie, nessuna di tali condizioni \u0026#232; soddisfatta e la pretesa violazione dei parametri costituzionali evocati non presenta, nei termini esposti dalla ricorrente, alcun profilo di ridondanza rispetto a sfere di competenza costituzionalmente attribuite alla Regione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuest\u0026#8217;ultima, in primo luogo, si limita a segnalare che le disposizioni impugnate, in quanto lesive degli artt. 3, 41 e 53 Cost., violerebbero genericamente gli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost., nonch\u0026#233; l\u0026#8217;art. 36 dello statuto reg. Siciliana, ed ancora, ma senza indicare le specifiche disposizioni asseritamente incise, le norme di cui al d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa ricorrente, in secondo luogo, nemmeno menziona l\u0026#8217;implicito presupposto dell\u0026#8217;intera censura, cio\u0026#232; la spettanza alla Regione Siciliana di buona parte delle entrate tributarie erariali riscosse nel territorio della stessa Regione, proprio ai sensi del d.P.R. n. 1074 del 1965. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSi limita, in terzo luogo, ad affermare, sulla base di mere valutazioni prognostiche, che le nuove imposte erariali introdotte incideranno negativamente sulla produzione delle aziende operanti nei settori da tali imposte rispettivamente interessati. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn quarto luogo, nulla argomenta circa l\u0026#8217;eventuale rilievo, nel presente giudizio, della disciplina prevista dall\u0026#8217;art. 2 del citato d.P.R. n. 1074 del 1965, che riserva allo Stato le entrate derivanti dalle \u0026#171;imposte di produzione\u0026#187;, essendo al contrario importante comprendere, proprio nel presente caso, se le imposte in contestazione rientrino o meno nell\u0026#8217;ambito di tale definizione, e, quindi, se le entrate ad esse relative siano o meno annoverabili tra quelle spettanti alla Regione Siciliana.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA fronte della ricostruzione assai carente del quadro normativo offerta dalla ricorrente, si staglia il dato emergente dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la disciplina impugnata rientra pacificamente nella competenza esclusiva statale in materia di \u0026#171;sistema tributario\u0026#187;, di cui all\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. \r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e1) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l\u0026#8217;anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022), promosse dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, lettera o), e 15 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, e agli artt. 3, 5, 119 e 120 della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe; \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e2) dichiara inammissibili le questioni di legittimit\u0026#224; dell\u0026#8217;art. 1, comma 316, lettera a), della legge n. 160 del 2019, promosse dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 17 e 20 dello statuto reg. Siciliana e agli artt. 5, 118, 119 e 120 Cost., anche in relazione all\u0026#8217;art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, con il ricorso indicato in epigrafe; \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e3) dichiara inammissibili le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 1, commi da 634 a 658 e da 661 a 676, della legge n. 160 del 2019, promosse dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost., all\u0026#8217;art. 36 dello statuto reg. Siciliana e al d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria), in relazione agli artt. 3, 41 e 53 Cost., con il ricorso indicato in epigrafe; \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e4) dichiara non fondate le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 1, comma 309, lettera a), della legge n. 160 del 2019, promosse dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello statuto reg. Siciliana e agli artt. 5, 118, 119 e 120, Cost., anche in relazione all\u0026#8217;art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, con il ricorso indicato in epigrafe;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 settembre 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiancarlo CORAGGIO, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eNicol\u0026#242; ZANON, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 24 settembre 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eAllegato:\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eordinanza letta all\u0027udienza dell\u00278 giugno 2021\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eORDINANZA\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\u003cem\u003eVisti\u003c/em\u003e gli atti relativi al giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0027art. 1, commi da 634 a 658 e da 661 a 676, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l\u0027anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022), promosso dalla Regione Siciliana con ricorso depositato il 6 marzo 2020 (reg. ric. n. 33 del 2020).\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\u003cem\u003eRilevato\u003c/em\u003e che nel giudizio sono intervenute, ad adiuvandum, con distinti atti depositati il 5 maggio 2020, Sibat Tomarchio srl e Sibeg srl;\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eche, con distinti atti depositati il 26 ottobre 2020, Sibat Tomarchio srl e Sibeg srl hanno altres\u0026#236; presentato istanza di fissazione anticipata delle questioni concernenti l\u0027ammissibilit\u0026#224; degli interventi;\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eche tali richieste sono state proposte tardivamente, dato che l\u0027art. 4-bis delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale stabilisce che, nel caso in cui intenda prendere visione e trarre copia degli atti processuali, l\u0027interveniente deve depositare istanza di fissazione anticipata \u0026#171;contestualmente all\u0027atto di intervento\u0026#187;;\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eche, pertanto, la decisione sull\u0027ammissibilit\u0026#224; degli interventi \u0026#232; rimasta riservata alla ordinaria sede di cognizione del merito del giudizio cui essi accedono;\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eche le due societ\u0026#224; hanno depositato in data 18 maggio 2021 memoria in vista dell\u0027odierna udienza.\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\u003cem\u003eConsiderato\u003c/em\u003e che sia Sibat Tomarchio srl sia Sibeg srl si qualificano come societ\u0026#224; operanti nel territorio della Regione Siciliana, soggette all\u0027applicazione delle disposizioni di cui all\u0027art. 1, commi da 634 a 658 e da 661 a 676, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l\u0027anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022), ed affermano pertanto di essere portatrici di un \u0026#171;interesse qualificato e diretto ad intervenire ad adiuvandum della ricorrente\u0026#187;;\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eche, tuttavia, va ribadito il costante orientamento di questa Corte, secondo il quale nei giudizi di legittimit\u0026#224; costituzionale in via principale non \u0026#232; ammessa la presenza di soggetti diversi dalla parte ricorrente e dal titolare della potest\u0026#224; legislativa il cui esercizio \u0026#232; oggetto di contestazione (ex plurimis, tra le pi\u0026#249; recenti, sentenza n. 16 del 2021 e allegata ordinanza, letta all\u0027udienza del 26 gennaio 2021; sentenza n. 3 del 2021 e allegata ordinanza, letta all\u0027udienza del 2 dicembre 2020; sentenza n. 134 del 2020; sentenza n. 56 del 2020 e allegata ordinanza, letta all\u0027udienza del 25 febbraio 2020; ordinanza n. 213 del 2019);\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eche gli interventi delle societ\u0026#224; Sibat Tomarchio srl e Sibeg srl vanno pertanto dichiarati inammissibili.\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e inammissibili gli interventi delle societ\u0026#224; Sibat Tomarchio srl e Sibeg srl.\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Giancarlo Coraggio, Presidente\u003c/p\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Bilancio e contabilit\u0026#224; pubblica - Legge di bilancio 2020 - Semplificazione ed efficientamento dei processi di programmazione, vigilanza e attuazione degli interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione - Modifica del decreto-legge n. 34 del 2019 - Previsione che l\u0027Agenzia per la coesione territoriale procede, \"sentite\" e non pi\u0026#249; \"d\u0027intesa con\" le amministrazioni interessate, a una riclassificazione degli strumenti programmatori e delle risorse a valere sul Fondo per lo sviluppo e coesione.\r\nRegioni - Istituzione di zone economiche speciali - Previsione che il soggetto per l\u0027amministrazione dell\u0027area [ZES] \u0026#232; identificato in un Comitato di indirizzo composto, tra gli altri, da un Commissario straordinario del Governo, che lo presiede.\r\nIstituzione dell\u0027imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego [MACSI] e dell\u0027imposta sul consumo delle bevande analcoliche - Disciplina delle modalit\u0026#224; di imposizione, di accertamento e riscossione, dei soggetti obbligati, della misura e delle esenzioni.\r\nRiconoscimento a favore dei liberi consorzi e delle citt\u0026#224; metropolitane della Regione Siciliana di un contributo di 80 milioni di euro annui determinato per ciascun ente in proporzione al concorso alla finanza pubblica.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"44196","titoletto":"Bilancio e contabilità pubblica - Contributo, a decorrere dal 2020, a favore dei liberi consorzi e delle Città metropolitane della Regione Siciliana - Ricorso della Regione Siciliana - Successiva rinuncia - Mancata accettazione del resistente costituito in giudizio - Cessazione della materia del contendere.","testo":"È dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale, promosse dalla Regione Siciliana in riferimento agli artt. 14, lett. \u003cem\u003eo\u003c/em\u003e), e 15, dello statuto reg. Siciliana nonché agli artt. 3, 5, 119 e 120 Cost., dell\u0027art. 1, comma 875, della legge n. 160 del 2019. La ricorrente ha depositato atto di rinuncia parziale al ricorso e non è pervenuta accettazione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri. (\u003cem\u003ePrecedenti citati: sentenze n. 118 del 2021, n. 90 del 2021, n. 5 del 2020, n. 171 del 2019 e n. 234 del 2017\u003c/em\u003e).","numero_massima_successivo":"44197","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"27/12/2019","data_nir":"2019-12-27","numero":"160","articolo":"1","specificazione_articolo":"","comma":"875","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-12-27;160~art1"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"5","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"119","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"120","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"statuto regione Sicilia","data_legge":"","numero":"","articolo":"14","specificazione_articolo":"lett. o)","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"statuto regione Sicilia","data_legge":"","numero":"","articolo":"15","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"44197","titoletto":"Contraddittorio davanti alla Corte costituzionale - Intervento nel giudizio in via principale - Difetto di legittimazione - Inammissibilità dell\u0027intervento.","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eÈ dichiarato inammissibile, per difetto di legittimazione, l\u0027intervento \u003cem\u003ead adiuvandum\u003c/em\u003e spiegato dalle società Sibat Tomarchio srl e dalla Sibeg srl nel giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Regione Siciliana avverso l\u0027art. 1, commi da 634 a 658 e da 661 a 676, della legge n. 160 del 2019. Le società intervenienti non sono titolari della potestà legislativa il cui esercizio è oggetto di contestazione.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003ePer costante giurisprudenza costituzionale, nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale non è ammessa la presenza di soggetti diversi dalla parte ricorrente e dal titolare della potestà legislativa il cui esercizio è oggetto di contestazione. (\u003cem\u003ePrecedenti citati: sentenze n. 16 del 2021 e allegata ordinanza, n. 3 del 2021 e allegata ordinanza, n. 134 del 2020, n. 56 del 2020 e allegata ordinanza; ordinanza n. 213 del 2019\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"44198","numero_massima_precedente":"44196","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"27/12/2019","data_nir":"2019-12-27","numero":"160","articolo":"1","specificazione_articolo":"","comma":"634","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-12-27;160~art1"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"27/12/2019","data_nir":"2019-12-27","numero":"160","articolo":"1","specificazione_articolo":"","comma":"635","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-12-27;160~art1"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"27/12/2019","data_nir":"2019-12-27","numero":"160","articolo":"1","specificazione_articolo":"","comma":"636","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-12-27;160~art1"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"27/12/2019","data_nir":"2019-12-27","numero":"160","articolo":"1","specificazione_articolo":"","comma":"637","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-12-27;160~art1"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"27/12/2019","data_nir":"2019-12-27","numero":"160","articolo":"1","specificazione_articolo":"","comma":"638","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-12-27;160~art1"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"27/12/2019","data_nir":"2019-12-27","numero":"160","articolo":"1","specificazione_articolo":"","comma":"639","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-12-27;160~art1"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"27/12/2019","data_nir":"2019-12-27","numero":"160","articolo":"1","specificazione_articolo":"","comma":"640","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-12-27;160~art1"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"27/12/2019","data_nir":"2019-12-27","numero":"160","articolo":"1","specificazione_articolo":"","comma":"641","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-12-27;160~art1"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"27/12/2019","data_nir":"2019-12-27","numero":"160","articolo":"1","specificazione_articolo":"","comma":"642","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-12-27;160~art1"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"27/12/2019","data_nir":"2019-12-27","numero":"160","articolo":"1","specificazione_articolo":"","comma":"643","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-12-27;160~art1"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"27/12/2019","data_nir":"2019-12-27","numero":"160","articolo":"1","specificazione_articolo":"","comma":"644","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-12-27;160~art1"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"27/12/2019","data_nir":"2019-12-27","numero":"160","articolo":"1","specificazione_articolo":"","comma":"645","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-12-27;160~art1"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"27/12/2019","data_nir":"2019-12-27","numero":"160","articolo":"1","specificazione_articolo":"","comma":"646","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-12-27;160~art1"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"27/12/2019","data_nir":"2019-12-27","numero":"160","articolo":"1","specificazione_articolo":"","comma":"647","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-12-27;160~art1"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"27/12/2019","data_nir":"2019-12-27","numero":"160","articolo":"1","specificazione_articolo":"","comma":"648","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-12-27;160~art1"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"27/12/2019","data_nir":"2019-12-27","numero":"160","articolo":"1","specificazione_articolo":"","comma":"649","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-12-27;160~art1"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"27/12/2019","data_nir":"2019-12-27","numero":"160","articolo":"1","specificazione_articolo":"","comma":"650","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_at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decidendum - Evocazione cumulativa di parametri costituzionali asseritamente lesi - Possibilità, da parte della Corte costituzionale, di effettuare comunque una ricognizione dell\u0027oggetto del giudizio in via principale.","testo":"Nel giudizio di legittimità costituzionale - promosso dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello statuto reg. Siciliana e agli artt. 5, 118, 119 e 120, Cost. - dell\u0027art. 1, comma 309, lett. \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), della legge n. 160 del 2019, la pur scarna prospettazione della ricorrente, che evoca in forma contratta e cumulativa i parametri di competenza asseritamente lesi, consente alla Corte costituzionale di attingere il merito delle censure e di precisare il \u003cem\u003ethema decidendum\u003c/em\u003e. (\u003cem\u003ePrecedente citato: sentenza n. 192 del 2017\u003c/em\u003e).","numero_massima_successivo":"44199","numero_massima_precedente":"44197","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"27/12/2019","data_nir":"2019-12-27","numero":"160","articolo":"1","specificazione_articolo":"","comma":"309","specificazione_comma":"lett. a)","nesso":"modificativa del","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-12-27;160~art1"},{"denominazione_legge":"decreto-legge","data_legge":"30/04/2019","data_nir":"2019-04-30","numero":"34","articolo":"44","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":"convertito con modificazioni in","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2019-04-30;34~art44"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"28/06/2019","data_nir":"2019-06-28","numero":"58","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-06-28;58"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"5","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"118","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"119","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"120","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"statuto regione Sicilia","data_legge":"","numero":"","articolo":"14","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"statuto regione Sicilia","data_legge":"","numero":"","articolo":"15","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"statuto regione Sicilia","data_legge":"","numero":"","articolo":"17","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"statuto regione Sicilia","data_legge":"","numero":"","articolo":"20","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"44199","titoletto":"Bilancio e contabilità pubblica - Riclassificazione degli strumenti programmatori relativi alle risorse nazionali destinate alle politiche di coesione per tre cicli di programmazione - Previsione di mero parere da parte delle amministrazioni interessate - Ricorso della Regione Siciliana - Lamentata violazione del principio di leale collaborazione e lesione della competenza legislativa esclusiva della Regione - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eSono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalla Regione Siciliana in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello statuto reg. Siciliana e agli artt. 5, 118, 119 e 120 Cost - dell\u0027art. 1, comma 309, lett. \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), della legge n. 160 del 2019, che ha previsto che l\u0027Agenzia per la coesione territoriale sia tenuta a procedere, per ciascuna amministrazione centrale, Regione o Città metropolitana titolare di risorse a valere sul Fondo per lo sviluppo e coesione (FSC), ad una riclassificazione degli strumenti programmatori relativi alle risorse nazionali destinate alle politiche di coesione dei cicli di programmazione 2000/2006, 2007/2013 e 2014/2020, sentite le amministrazioni interessate. Il legislatore statale, in attuazione di quanto disposto dall\u0027art. 119, quinto comma, Cost., ha esercitato una propria competenza esclusiva, ai sensi dell\u0027art. 117, secondo comma, lett. \u003cem\u003ee\u003c/em\u003e), Cost.; non risulta, pertanto, violato il principio di leale collaborazione dal momento che le amministrazioni interessate sono ampiamente coinvolte nelle attività di programmazione, gestione e attuazione delle diverse azioni finanziate con il citato Fondo.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003ePer costante giurisprudenza costituzionale, in caso di previsioni legislative riconducibili esclusivamente alla potestà legislativa statale, il ricorso agli strumenti di raccordo istituzionale non è costituzionalmente imposto. (\u003cem\u003ePrecedenti citati: sentenze n. 208 del 2020 e n. 137 del 2018 e n. 196 del 2015\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eIn relazione ad un intervento statale \"speciale\" ai sensi dell\u0027art. 119, quinto comma, Cost. spetta al legislatore statale la scelta dello schema procedimentale ritenuto più adeguato a assicurare l\u0027ottimale realizzazione degli obiettivi di volta in volta perseguiti nello stanziare i relativi fondi; la previsione di meccanismi collaborativi con le Regioni e gli enti locali interessati rimane una opzione che il legislatore statale - pur titolare di competenza legislativa esclusiva, ex art. 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003ee\u003c/em\u003e), Cost. - può opportunamente considerare. (\u003cem\u003ePrecedenti citati: sentenze n. 104 del 2021 e n. 189 del 2015\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eCostituiscono \"risorse aggiuntive\" di cui all\u0027art. 119, quinto comma, Cost., gli interventi di finanziamento statale - come quello del Fondo per lo sviluppo e coesione (FSC) - che rispettino le seguenti condizioni: siano aggiuntivi rispetto al finanziamento normale delle funzioni amministrative spettanti all\u0027ente territoriale; si riferiscano alle finalità di perequazione e di garanzia o comunque a \"scopi diversi\" dal normale esercizio delle funzioni; siano indirizzati a determinati enti territoriali o categorie di enti territoriali e non alla loro generalità. (\u003cem\u003ePrecedenti citati: sentenze n. 189 del 2015, n. 79 del 2014, n. 273 del 2013, n. 254 del 2013, n. 46 del 2013 e n. 176 del 2012\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eL\u0027art. 119, quinto comma, Cost. assegna genericamente allo Stato il compito di soddisfare le esigenze di riequilibrio economico e sociale in esso indicate e di destinare allo scopo le necessarie risorse di carattere aggiuntivo e speciale. È invece l\u0027art. 117, secondo comma, lett. \u003cem\u003ee\u003c/em\u003e), Cost. ad attribuire al solo legislatore statale il compito di disciplinare tali forme di finanziamento, nell\u0027ambito delle competenze statali in materia di perequazione finanziaria. In definitiva, le due disposizioni costituzionali si integrano, componendo una chiara cornice di riferimento costituzionale. (\u003cem\u003ePrecedenti citati: sentenze n. 143 del 2017 e n. 16 del 2010\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"44200","numero_massima_precedente":"44198","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"27/12/2019","data_nir":"2019-12-27","numero":"160","articolo":"1","specificazione_articolo":"","comma":"309","specificazione_comma":"lett. a)","nesso":"modificativo dell\u0027","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-12-27;160~art1"},{"denominazione_legge":"decreto-legge","data_legge":"30/04/2019","data_nir":"2019-04-30","numero":"34","articolo":"44","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":"convertito con modificazioni in","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2019-04-30;34~art44"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"28/06/2019","data_nir":"2019-06-28","numero":"58","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-06-28;58"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"5","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"118","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"119","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"120","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"statuto regione Sicilia","data_legge":"","numero":"","articolo":"14","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"statuto regione Sicilia","data_legge":"","numero":"","articolo":"15","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"statuto regione Sicilia","data_legge":"","numero":"","articolo":"17","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"statuto regione Sicilia","data_legge":"","numero":"","articolo":"20","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"44200","titoletto":"Industria - Amministrazione dell\u0027area Zona economica speciale (ZES) - Comitato di indirizzo - Presidenza di un commissario straordinario del Governo - Modalità della sua nomina - Ricorso della Regione Siciliana - Lamentata violazione del principio di leale collaborazione - Sopravvenuta carenza di interesse a coltivare il ricorso - Inammissibilità delle questioni.","testo":"Sono dichiarate inammissibili, per sopravvenuta carenza di interesse a coltivare il ricorso, le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 17 e 20 dello statuto reg. Siciliana e agli artt. 5, 118, 119 e 120 Cost., anche in relazione all\u0027art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, dell\u0027art. 1, comma 316, lett. \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), della legge n. 160 del 2019, che stabilisce che il Comitato di indirizzo che amministra l\u0027area \"Zona Economica Speciale\" (ZES) sia presieduto da un commissario straordinario del Governo. La modifica della disciplina, intervenuta in prossimità dell\u0027udienza, presenta carattere satisfattivo delle doglianze mosse con il ricorso (dovendo la nomina del citato commissario avvenire con d\u0027intesa con il Presidente della Regione interessata); inoltre, l\u0027originaria disciplina, oggetto di impugnazione, non è stata applicata con riferimento a ZES istituite nella Sicilia occidentale e in quella orientale, per cui la censura regionale è divenuta priva di attualità ed effettività. (\u003cem\u003ePrecedente citato: sentenza n. 141 del 2016\u003c/em\u003e).","numero_massima_successivo":"44201","numero_massima_precedente":"44199","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"27/12/2019","data_nir":"2019-12-27","numero":"160","articolo":"1","specificazione_articolo":"","comma":"316","specificazione_comma":"lett. a)","nesso":"sostitutiva del","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-12-27;160~art1"},{"denominazione_legge":"decreto-legge","data_legge":"20/06/2017","data_nir":"2017-06-20","numero":"91","articolo":"4","specificazione_articolo":"","comma":"6","specificazione_comma":"","nesso":"convertito con modificazioni in","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2017-06-20;91~art4"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"03/08/2017","data_nir":"2017-08-03","numero":"123","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-08-03;123"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"5","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"118","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"119","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"120","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"legge costituzionale","data_legge":"18/10/2001","numero":"3","articolo":"10","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"statuto regione Sicilia","data_legge":"","numero":"","articolo":"14","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"statuto regione Sicilia","data_legge":"","numero":"","articolo":"17","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"statuto regione Sicilia","data_legge":"","numero":"","articolo":"20","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"44201","titoletto":"Bilancio e contabilità pubblica - Istituzione delle imposte sul consumo dei manufatti con singolo impiego e delle bevande analcoliche edulcorate - Ricorso della Regione Siciliana - Lamentata irragionevolezza nonché violazione dei principi di capacità contributiva, di uguaglianza e di libertà di iniziativa economica - Riconducibilità della disciplina impugnata alla competenza esclusiva statale in materia di sistema tributario - Inammissibilità delle questioni.","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eSono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalla Regione Siciliana in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost., all\u0027art. 36 dello statuto reg. Siciliana e al d.P.R. n. 1074 del 1965, in riferimento agli artt. 3, 41 e 53 Cost., dell\u0027art. 1, commi da 634 a 658 e da 661 a 676, della legge n. 160 del 2019, che istituiscono e disciplinano l\u0027imposta sul consumo dei «manufatti con singolo impiego» e delle bevande analcoliche «edulcorate». La pretesa violazione dei parametri costituzionali evocati non attinenti al riparto delle competenze legislative non presenta alcun profilo di ridondanza rispetto a sfere di competenza costituzionalmente attribuite alla Regione; né quest\u0027ultima menziona l\u0027implicito presupposto dell\u0027intera censura (quale la spettanza a sé stessa di buona parte delle entrate tributarie erariali riscosse nel proprio territorio), limitandosi ad affermare, sulla base di valutazioni prognostiche, che le nuove imposte incideranno negativamente sulla produzione delle aziende del territorio. Nulla argomenta, infine, circa l\u0027eventuale rilievo della riserva allo Stato delle entrate derivanti dalle «imposte di produzione», essendo al contrario importante comprendere se le imposte in contestazione rientrino o meno nell\u0027ambito di tale definizione.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003ePer costante giurisprudenza costituzionale, le questioni sollevate dalle Regioni in riferimento a parametri non attinenti al riparto delle competenze statali e regionali sono ammissibili al ricorrere di due concomitanti condizioni: in primo luogo, la ricorrente deve individuare gli ambiti di competenza regionale - legislativa, amministrativa o finanziaria - incisi dalla disciplina statale, indicando le disposizioni costituzionali sulle quali, appunto, trovano fondamento le proprie competenze in tesi indirettamente lese; in secondo luogo, l\u0027illustrazione del cosiddetto vizio di ridondanza non dev\u0027essere apodittica, bensì adeguatamente motivata, in ordine alla sussistenza, nel caso oggetto di giudizio, di un titolo di competenza regionale rispetto all\u0027oggetto regolato dalla legge statale. (\u003cem\u003ePrecedenti citati: sentenze n. 56 del 2020, n. 194 del 2019, n. 198 del 2018 e n. 145 del 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