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AMBROSINI - Rel. CASTELLI AVOLIO \u003c/P\u003e","sommario_tc":"","membri":"\u003cP id\u003d\"ME\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP id\u003d\"MEA3\"\u003e LA CORTE COSTITUZIONALE \u003c/P\u003e\r\n\u003cP id\u003d\"MEE\"\u003e composta dai signori: Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente - Prof. \r\n GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. NICOLA JAEGER \r\n - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI \r\n - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO \r\n MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZ\u0026#204; - Dott. \r\n GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Giudici, \u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP id\u003d\"I\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003e ha pronunciato la seguente \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IA2\"\u003e SENTENZA \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e nel giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale del D.P.R. 27 dicembre \r\n 1952, n. 3455, promosso con ordinanza emessa il 18 ottobre 1963 dal \r\n Tribunale di Napoli nel procedimento civile vertente tra De Matthaeis \r\n Maria, la Sezione speciale per la riforma fondiaria in Puglia e Lucania \r\n ed il Ministero dell\u0027agricoltura e delle foreste, iscritta al n. 128 \r\n del Registro ordinanze 1964 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della \r\n Repubblica, n. 212 del 29 agosto 1964. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e Visti gli atti di costituzione di De Matthaeis Maria, della Sezione \r\n speciale per la riforma fondiaria in Puglia e Lucania e del Ministero \r\n della agricoltura e foreste; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e udita nell\u0027udienza pubblica del 10 novembre 1965 la relazione del \r\n Giudice Giuseppe Castelli Avolio; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e uditi l\u0027avv. Teodoro Doria, per la De Matthaeis, ed il sostituto \r\n avvocato generale dello Stato Francesco Agr\u0026#242;, per l\u0027Ente di riforma e \r\n il Ministero dell\u0027agricoltura. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e \u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e Ritenuto in fatto: \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e 1. - Con ordinanza del 18 ottobre 1963, emessa nel corso del \r\n procedimento civile vertente fra De Matthaeis Maria e la Sezione \r\n speciale per la riforma fondiaria in Puglia e Lucania, il Tribunale di \r\n Napoli ha sollevato questione di legittimit\u0026#224; costituzionale del D.P.R. \r\n 27 dicembre 1952, n. 3455, perch\u0026#233; in contrasto con gli artt. 76 e 77, \r\n primo comma, della Costituzione. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Osserva il Tribunale nell\u0027ordinanza che l\u0027attrice era proprietaria \r\n di terreni nei Comuni di Rotello e S. Croce di Magliano, ove, il 15 \r\n novembre 1949, era ancora vigente il vecchio catasto, cos\u0026#236; come \u0026#232; \r\n dato desumere dalla relativa certificazione in atti dell\u0027Ufficio \r\n tecnico erariale di Campobasso. Ci\u0026#242; premesso - prosegue l\u0027ordinanza - \r\n dalla copia del piano particolareggiato di esproprio compilato dalla \r\n Sezione ed esibito dalla De Matthaeis risulta che l\u0027Ente di riforma, \r\n per i beni siti nel comune di S. Croce, accett\u0026#242; come corrispondenti a \r\n quelli effettivi i dati di superficie determinati dal vecchio catasto, \r\n indicando per\u0026#242; l\u0027ammontare del reddito dominicale in lire 7.561,86, \r\n anzich\u0026#233; in lire 704,07, quale invece risulta dall\u0027estratto catastale \r\n di partita esibito dall\u0027attrice. Per i beni siti nel Comune di Rotello, \r\n l\u0027Ente, ritenendo i dati del vecchio catasto non aderenti alla realt\u0026#224;, \r\n ad\u0026#236; la Commissione censuaria centrale, ai sensi dell\u0027art. 6 della \r\n legge 21 ottobre 1950, n. 841, chiedendo che, in sostituzione di \r\n quelli, venisse riconosciuta la superiore consistenza effettiva \r\n accertata da esso Ente e indicata nel piano di esproprio. La \r\n Commissione censuaria, con deliberazione n. 2556 del 2 settembre 1952, \r\n dichiarava \"irrilevanti e non impegnativi gli elementi tratti dall\u0027Ente \r\n da indagini dirette e dal nuovo catasto\" e dava incarico al Collegio \r\n dei periti di \"eseguire i necessari rilievi ed indagini intesi ad \r\n accertare, per i beni reclamati, gli elementi catastali sulla base \r\n delle \"risultanze aggiornate del nuovo catasto in vigore dal 1 febbraio \r\n 1952\". Di conseguenza veniva determinata \"per i beni nel Comune di \r\n Rotello la consistenza di ha. 198.27.20 per un reddito imponibile di \r\n lire 70.531,32\", in luogo degli ha. 171.87.38 con reddito di lire \r\n 6.889,45 risultanti, invece, con espresso riferimento al 15 novembre \r\n 1949, dal certificato dell\u0027Ufficio tecnico erariale di Campobasso \r\n esibito dall\u0027attrice nel giudizio. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e In base a tali risultanze e previa adozione di un nuovo piano di \r\n esproprio, che teneva conto del fatto che la espropriata era solo \r\n comproprietaria dei terreni in questione, veniva emesso il D. P. \r\n impugnato, col quale si approvava il piano di esproprio per una \r\n superficie di ha, 10.64.39, per un reddito dominicale di lire 5.321,95. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Dal descritto svolgimento dei fatti il giudice a quo ha tratto la \r\n convinzione che, sia per quanto riguarda i beni siti nel Comune di S. \r\n Croce che per quelli siti nel Comune di Rotello, l\u0027esproprio non \r\n sarebbe stato fondato sulla consistenza dei terreni al 15 novembre \r\n 1949: quanto ai primi, per la discrepanza esistente fra il reddito \r\n dominicale indicato nel piano di esproprio e quello risultante dal \r\n certificato dell\u0027Ufficio tecnico erariale e non giustificata in alcun \r\n modo dall\u0027Ente; e, quanto ai secondi, perch\u0026#233; dal tenore della \r\n deliberazione della Commissione censuaria dovrebbe desumersi che quella \r\n delibera fu adottata tenendo conto della consistenza risultante dal \r\n nuovo catasto, il che sarebbe confermato dal prospetto del nuovo \r\n catasto esibito in atti, i cui dati corrispondono perfettamente a \r\n quelli fatti propri dal Collegio dei periti e dalla Commissione \r\n censuaria. Con ci\u0026#242; perderebbe ogni valore sostanziale la citata \r\n affermazione della Commissione circa la irrilevanza dei dati desunti \r\n dall\u0027Ente dal nuovo catasto. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e L\u0027ordinanza, notificata e comunicata come per legge, \u0026#232; stata \r\n pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 212 del 29 \r\n agosto 1964. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e 2. - Si \u0026#232; costituita avanti alla Corte costituzionale la sig.ra De \r\n Matthaeis, rappresentata e difesa dall\u0027avv. Teodoro Doria, il quale ha \r\n depositato le proprie deduzioni in cancelleria il 13 dicembre 1963. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e In queste si precisa che la propriet\u0026#224; complessiva ed indivisa \r\n della De Matthaeis e della madre Celestina, secondo le risultanze del \r\n vecchio catasto, era, al 15 novembre 1949, di ha. 194.17.66, con un \r\n reddito dominicale di lire 7.553,52, suddivisi in ha. 171.87.38 nel \r\n Comune di Rotello ed ha. 23.39.83 nel Comune di S. Croce, con reddito \r\n dominicale rispettivamente di lire 6.886,45 e lire 704,07, onde \r\n trattavasi di propriet\u0026#224; esente da scorporo. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e A tale consistenza non corrisponderebbe quella posta a base del \r\n provvedimento di scorporo, alla quale, per la porzione di beni in \r\n Comune di Rotello, si sarebbe giunti attraverso il giudizio della \r\n Commissione censuaria centrale, arbitrario ed illegittimo per le \r\n ragioni esposte nell\u0027ordinanza di rinvio; e per la porzione di beni in \r\n Comune di 5. Croce, attraverso l\u0027ingiustificata alterazione del reddito \r\n dominicale risultante dal vecchio catasto, ancora in vigore al 15 \r\n novembre 1949. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Onde la difesa della De Matthaeis ribadisce le conclusioni \r\n dell\u0027ordinanza di rinvio, insistendo nella violazione dell\u0027art. 4 della \r\n legge n. 841 del 1950 e, conseguentemente, degli artt. 76 e 77, primo \r\n comma, della Costituzione. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e 3. - Si sono costituiti il Ministero dell\u0027agricoltura e foreste, in \r\n persona del Ministro pro tempore, e la Sezione speciale per la riforma \r\n fondiaria, in persona del Presidente pro tempore, rappresentati e \r\n difesi dall\u0027Avvocatura generale dello Stato, che ha depositato le \r\n proprie deduzioni il 17 luglio 1964. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Osserva l\u0027Avvocatura che, per quanto riguarda la porzione di \r\n terreni siti in Comune di S. Croce, la questione sarebbe posta \r\n prematuramente, giacch\u0026#233; il Tribunale avrebbe omesso di accertare in \r\n modo tranquillante la realt\u0026#224; dei relativi dati catastali, risultanti \r\n in misura contrastante dal certificato esibito dalla parte e dal piano \r\n di esproprio, che pure, secondo l\u0027ordinanza, fu per questa parte, \r\n compilato in adesione ai dati del vecchio catasto. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Per quanto riguarda, invece, i terreni in Comune di Rotello, \r\n l\u0027Avvocatura sostiene che il riferimento ai dati del nuovo catasto, \r\n contenuto nella relazione del Collegio peritale e nella deliberazione \r\n della Commissione censuaria centrale, starebbe solo a significare che i \r\n dati stessi furono presi in considerazione \"ai fini del collegamento\", \r\n e non quindi ai fini della determinazione sostanziale della consistenza \r\n effettiva dei terreni. Se infatti la Commissione avesse voluto fondarsi \r\n sui dati del nuovo catasto, sarebbe stato superfluo affidare al \r\n Collegio dei periti rilievi ed indagini in loco potendosi i dati \r\n medesimi rilevare direttamente dai registri catastali. I dati, dunque, \r\n sarebbero stati determinati a seguito di regolari ed effettive \r\n operazioni di accertamento, cos\u0026#236; come risulterebbe dalla deliberazione \r\n stessa, n\u0026#233; varrebbe a inficiare tale affermazione la circostanza che, \r\n in realt\u0026#224;, l\u0027accertamento della Commissione corrisponde esattamente ai \r\n dati del nuovo catasto. \u0026#200; noto infatti - afferma l\u0027Avvocatura - che \r\n gli accertamenti per la formazione del nuovo catasto dovevano \r\n necessariamente risalire ad epoca precedente di anni la sua entrata in \r\n vigore, onde la cennata corrispondenza ben potrebbe rispecchiare le \r\n variazioni effettivamente intervenute al 15 novembre 1949 rispetto alla \r\n situazione risultante dal vecchio catasto, e come tali suscettibili di \r\n essere prese in considerazione ai fini dello scorporo, a norma \r\n dell\u0027art. 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Conclude l\u0027Avvocatura chiedendo dichiararsi inammissibile la \r\n questione per quanto riguarda i terreni in Comune di S. Croce, ed \r\n infondata per quanto riguarda i terreni in Comune di Rotello. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e 4. - La difesa della sig.ra De Matthaeis ha depositato nei termini \r\n una memoria illustrativa con la quale insiste nelle tesi gi\u0026#224; svolte e, \r\n in particolare, in contrasto con le argomentazioni dell\u0027Avvocatura \r\n dello Stato, afferma anzitutto, per quanto riguarda i terreni siti in \r\n S. Croce di Magliano, che, essendo stato esibito il certificato \r\n catastale durante la fase istruttoria del processo di primo grado, ed \r\n in difetto di qualunque rilievo al riguardo da parte dell\u0027Ente \r\n espropriante, cos\u0026#236; come risulta dalla stessa ordinanza di rinvio, \r\n dovrebbe dedursene che, in realt\u0026#224;, l\u0027Ente stesso non aveva elementi \r\n validi da opporre alla documentazione esibita, in quanto, in effetti, \r\n per i terreni suddetti, si era avvalso direttamente dei dati del nuovo \r\n catasto. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Per quanto riguarda poi i terreni siti in Comune di Rotello, la \r\n difesa della parte privata osserva che nessun valore potrebbe \r\n attribuirsi al rilievo dell\u0027Avvocatura secondo cui, nella stima della \r\n Commissione censuaria, il riferimento ai dati del nuovo catasto \r\n avrebbe, in realt\u0026#224;, coinvolto la situazione di fatto esistente diversi \r\n anni prima - e cio\u0026#232;, certamente, al 15 novembre 1949 - risalendo \r\n necessariamente ad epoca remota gli accertamenti in base ai quali venne \r\n formato il nuovo catasto medesimo. Invero, secondo la difesa della De \r\n Matthaeis, tale argomentazione denuncia da s\u0026#233; la propria \r\n inconsistenza, specie ove si ricordino le decisioni della Corte \r\n costituzionale che hanno costantemente ritenuto la necessit\u0026#224; di fare \r\n riferimento, per la determinazione della quota espropriabile ai fini \r\n della riforma fondiaria, alla consistenza catastale dei beni esistente \r\n al 15 novembre 1949, ed al relativo reddito dominicale determinato \r\n sulla base della tariffa in vigore al 1 gennaio 1943. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Insiste pertanto nelle gi\u0026#224; rese conclusioni. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e \u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e Considerato in diritto: \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e 1. - Come risulta dall\u0027ordinanza di rinvio, l\u0027Ente di riforma, per \r\n i beni di propriet\u0026#224; della De Matthaeis siti nel Comune di S. Croce, ha \r\n considerato, ai fini dello scorporo, un reddito dominicale non \r\n corrispondente a quello risultante dal certificato catastale esibito \r\n dalla espropriata. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Questa Corte ha costantemente ritenuto che la consistenza della \r\n propriet\u0026#224; soggetta ad esproprio ai sensi dell\u0027art. 4, comma primo, \r\n della legge n. 841 del 1959 (estensione e classificazione dei terreni) \r\n deve essere determinata con riferimento alla data del 15 novembre 1949, \r\n e che le tariffe di estimo applicabili per la determinazione del \r\n reddito dominicale, ai fini suddetti, sono quelle in vigore al 1 \r\n gennaio 1943. Ora, come del resto le parti hanno ammesso concordemente, \r\n il reddito dominicale tenuto presente dall\u0027Ente di riforma con riguardo \r\n ai terreni siti in Comune di S. Croce \u0026#232; diverso e superiore a quello \r\n indicato nel certificato catastale esibito dalla De Matthaeis, recante \r\n l\u0027espresso riferimento alla data del 15 novembre 1949, ed \u0026#232; diverso \r\n quindi da quello che avrebbe dovuto determinarsi a norma di legge. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e N\u0026#233; su tale conclusione possono incidere le obiezioni \r\n dell\u0027Avvocatura, perch\u0026#233; l\u0027accertamento che il Tribunale avrebbe \r\n omesso, dovrebbe tendere unicamente a rilevare come e perch\u0026#233; l\u0027Ente \r\n abbia tenuto presente un reddito dominicale superiore a quello indicato \r\n nel certificato catastale, il che non sembra possa avere rilievo nella \r\n specie, essendo sufficiente, a concretare la violazione dei limiti \r\n della delega, la non rispondenza dei dati sopra descritti. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e 2. - Per quanto riguarda poi la deliberazione della Commissione \r\n censuaria centrale concernente i terreni nel Comune di Rotello, \u0026#232; da \r\n rilevare che, in base ad essa, \u0026#232; stata determinata una superficie \r\n superiore a quella risultante dal certificato catastale esibito dalla \r\n De Matthaeis, e superiore risulta altres\u0026#236; il reddito dominicale \r\n relativo, rispetto a quello riportato nel certificato medesimo. N\u0026#233; su \r\n tale elemento obiettivo vi \u0026#232; questione fra le parti. Ci\u0026#242; su cui \r\n invece si discute \u0026#232; la legittimit\u0026#224; della deliberazione, che viene \r\n negata dalla espropriata, e sostenuta dall\u0027Ente e dal Ministero. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Al riguardo deve osservarsi che, secondo quanto risulta dal verbale \r\n del collegio dei periti e dal testo della deliberazione, al collegio \r\n stesso fu dato mandato \"di eseguire i necessari rilievi ed indagini \r\n intesi ad accertare, per i beni reclamati, gli elementi catastali sulla \r\n base delle risultanze aggiornate del nuovo catasto in vigore dal 1 \r\n febbraio 1952\", e che il collegio dei periti \"ha effettuato le indagini \r\n del caso, e avvalendosi degli accertamenti compiuti sul luogo a cura \r\n dell\u0027Ufficio tecnico del catasto di Campobasso con l\u0027intervento \r\n dell\u0027Ente e della ditta esproprianda, regolarmente invitati, ha \r\n determinato i seguenti elementi ecc.\". \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Da ci\u0026#242; emerge che la Commissione, nel conferire al collegio dei \r\n periti il mandato, fiss\u0026#242; i criteri direttivi per l\u0027esecuzione, \r\n assegnando allo scopo un elemento di riferimento obbligatorio, \r\n costituito dalle risultanze aggiornate del nuovo catasto entrato in \r\n vigore il 1 febbraio 1952. E questo elemento non aveva carattere \r\n meramente indicativo, ma era determinante in quanto avrebbe dovuto \r\n costituire \"la base\", il punto di partenza dei rilievi e delle indagini \r\n tendenti ad accertare gli elementi da tenere presenti ai fini \r\n dell\u0027esproprio. Ora, tali direttive, integralmente applicate dal \r\n Collegio dei periti, sono indubbiamente in contrasto col disposto \r\n dell\u0027art. 6 della legge n. 841 del 1950. Secondo il disposto di tale \r\n articolo, si pu\u0026#242; ricorrere, nelle zone in cui sono in vigore i vecchi \r\n catasti, ai fini della determinazione definitiva del reddito dominicale \r\n imponibile, \"per ogni questione riflettente la non corrispondenza \r\n dell\u0027estensione, della classe di produttivit\u0026#224; e della qualit\u0026#224; di \r\n coltura del fondo rispetto ai dati risultanti dal catasto\". \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Chiaramente la legge prevede cos\u0026#236; un mezzo di aggiornamento dei \r\n dati catastali da tenere presenti ai fini dell\u0027esproprio, ed \u0026#232; ovvio \r\n che, se di aggiornamento si tratta, i tecnici chiamati ad operarlo, \r\n come nella specie, avrebbero dovuto tenere presenti, quale elemento \r\n base, i dati del vecchio catasto, in relazione ai quali, attraverso le \r\n indagini e gli accertamenti necessari, avrebbero dovuto effettuare le \r\n eventuali modifiche tendenti a ripristinarne la rispondenza con la \r\n realt\u0026#224; alla data del 15 novembre 1949. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e I tecnici, invece, hanno adottato, come base, non gi\u0026#224; il catasto \r\n vigente a tale data, bens\u0026#236; quello nuovo successivamente entrato in \r\n vigore, ed hanno cos\u0026#236; introdotto un elemento di giudizio non voluto \r\n dalla legge. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Infatti non sulla base delle risultanze del vecchio catasto, ed \r\n attraverso gli accertamenti, si \u0026#232; giunti alla realt\u0026#224; del 15 novembre \r\n 1949, ma sulla base dei dati del nuovo catasto, diversi, si \u0026#232; giunti \r\n ad una realt\u0026#224; di fatto diversa, che \u0026#232; altres\u0026#236; sprovvista di \r\n qualsiasi esatto riferimento temporale sulla validit\u0026#224; dei dati \r\n accertati, e non \u0026#232; quindi neppure collocabile nel tempo con quella \r\n precisione che, invece, l\u0027art. 4 della legge impone, cos\u0026#236; come la \r\n Corte ha numerose volte stabilito. Assume cos\u0026#236; un inequivocabile \r\n significato la perfetta rispondenza dei dati forniti dalla Commissione \r\n a quelli censiti dal nuovo catasto, in quanto \u0026#232; chiaro che, in tal \r\n modo, il collegio dei periti ha addirittura fatto propri quei dati che \r\n la Commissione, pur illegittimamente, come si \u0026#232; visto, si era comunque \r\n limitata ad indicare come base della loro indagine. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Onde \u0026#232; da escludersi che la corrispondenza in parola, come afferma \r\n l\u0027Avvocatura, sia spiegabile con l\u0027effettiva rispondenza alla realt\u0026#224; \r\n dei dati del nuovo catasto fin dalla data del 15 novembre 1949, \r\n essendo, per contro, tale asserzione solo una ipotesi, non suffragata \r\n da nessuna prova, e perci\u0026#242; non idonea ad eliminare l\u0027illegittimit\u0026#224; \r\n del procedimento adottato. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e 3. - Deve concludersi che l\u0027impugnato decreto \u0026#232; in contrasto con \r\n gli artt. 76 e 77 della Costituzione, essendo stato emesso in \r\n violazione dei limiti imposti dalla legge di delegazione, e pertanto se \r\n ne deve dichiarare la illegittimit\u0026#224; costituzionale. \u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP id\u003d\"MO\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003e per questi motivi \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003e LA CORTE COSTITUZIONALE \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e \u003cI\u003edichiara\u003c/I\u003e la illegittimit\u0026#224; costituzionale del decreto del \r\n Presidente della Repubblica 27 dicembre 1952, n. 3455, in quanto sono \r\n stati posti alla base della formazione del piano di espropriazione dati \r\n non relativi alle risultanze catastali dei fondi al 15 novembre 1949. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e Cos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, \r\n Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1965. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003e GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI \r\n AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA \r\n JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - ANTONIO \r\n MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE \r\n BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO \r\n MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - \r\n GIUSEPPE VERZ\u0026#204; - GIOVANNI BATTISTA \r\n BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO \r\n BONIFACIO. \u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"2459","titoletto":"SENT. 89/65. RIFORMA FONDIARIA ED AGRARIA - DETERMINAZIONE DELLA CONSISTENZA DELLA PROPRIETA\u0027 SOGGETTA AD ESPROPRIO - LEGGE 21 OTTOBRE 1950, N. 841, ART. 4 - RIFERIMENTO ALLA DATA DEL 15 NOVEMBRE 1949 ED ALLE TARIFFE DI ESTIMO VIGENTI AL 1x GENNAIO 1943 - D.P.R. 27 DICEMBRE 1952, N. 3455 - ESPROPRIO DISPOSTO IN BASE A DATI DIVERSI - ECCESSO DI DELEGA - ILLEGITTIMITA\u0027 COSTITUZIONALE.","testo":"A norma dell\u0027art. 4 della legge di delega 21 ottobre 1950, n. 841, la consistenza dei terreni soggetti ad esproprio per riforma fondiaria deve essere determinata in base ai dati catastali risultanti alla data del 15 novembre 1949, e ai fini della determinazione del reddito dominicale vanno applicate le tariffe di estimo in vigore al 1 gennaio 1943. Il D.P.R. 27 dicembre 1952, n. 3455, emesso in attuazione della delega legislativa suddetta, ed a seguito di piano di espropriazione formato in base a dati diversi da quelli che avrebbero dovuto essere tenuti presenti in base alla citata norma di delega, e\u0027 costituzionalmente illegittimo per violazione dell\u0027art. 76 Cost.","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"21/10/1950","numero":"841","articolo":"4","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge;841~art4"},{"denominazione_legge":"decreto del Presidente della Repubblica","data_legge":"27/12/1952","numero":"3455","articolo":"0","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.Presidente.della.Repubblica;3455~art0"}],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"76","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[],"pronunceCorrette":[]}}" ] ] |
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