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Legge di stabilit\u0026#224; regionale\u0026#8221;. Disposizioni varie\u0026#187;, come modificato dall\u0026#8217;art. 14, comma 1, lettera a), della legge della Regione Siciliana 17 maggio 2016, n. 8 (Disposizioni per favorire l\u0026#8217;economia. Norme in materia di personale. Disposizioni varie), promosso dal Tribunale ordinario di Siracusa, in funzione del giudice del lavoro, nel procedimento instaurato da D. C. contro l\u0026#8217;Istituto regionale per lo sviluppo delle attivit\u0026#224; produttive (IRSAP) e altri, con ordinanza del 5 febbraio 2019, iscritta al n. 154 del registro ordinanze 2019 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2019.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eVisto l\u0026#8217;atto di intervento del Presidente della Giunta regionale della Sicilia;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eudito nella camera di consiglio del 21 ottobre 2020 il Giudice relatore Silvana Sciarra;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003edeliberato nella camera di consiglio del 22 ottobre 2020.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003eRitenuto in fatto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza del 5 febbraio 2019, iscritta al n. 154 del registro ordinanze 2019, il Tribunale ordinario di Siracusa, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 36, primo comma, e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 13, comma 3, secondo periodo, della legge della Regione Siciliana 11 giugno 2014, n. 13, recante \u0026#171;Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l\u0026#8217;esercizio finanziario 2014 e modifiche alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 \u0026#8220;Disposizioni programmatiche e correttive per l\u0026#8217;anno 2014. Legge di stabilit\u0026#224; regionale\u0026#8221;. Disposizioni varie\u0026#187;, come modificato dall\u0026#8217;art. 14, comma 1, lettera a), della legge della Regione Siciliana 17 maggio 2016, n. 8 (Disposizioni per favorire l\u0026#8217;economia. Norme in materia di personale. Disposizioni varie). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.1.\u0026#8211; Il rimettente espone di dover decidere sul ricorso di un dirigente di prima fascia \u0026#171;del ruolo del comparto Regione Siciliana ed enti pubblici non economici sottoposti a vigilanza e/o controllo della Regione Siciliana\u0026#187;, transitato nel ruolo della pianta organica dell\u0026#8217;Istituto regionale per lo sviluppo delle attivit\u0026#224; produttive (IRSAP). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa parte ricorrente lamenta di aver sub\u0026#236;to una decurtazione stipendiale annua di 44.000,00 euro, per effetto della disposizione censurata, che ha imposto un limite retributivo di 100.000,00 euro annui lordi, e ha eccepito l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale della normativa applicabile. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAd avviso del rimettente, le questioni sarebbero rilevanti, in quanto una declaratoria di illegittimit\u0026#224; costituzionale condurrebbe all\u0026#8217;accoglimento del ricorso, volto a ripristinare l\u0026#8217;originario ammontare della retribuzione dovuta. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.\u0026#8211; Il giudice a quo ha accolto, in quanto non manifestamente infondate, le eccezioni di illegittimit\u0026#224; costituzionale formulate dalla parte ricorrente. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.1.\u0026#8211; Il rimettente, anzitutto, ravvisa il contrasto della disciplina in esame con il principio di eguaglianza (art. 3 Cost.), che impone \u0026#171;identit\u0026#224; di trattamento per le situazioni sostanzialmente omogenee\u0026#187;. Sprovvista di ogni \u0026#171;giustificazione oggettiva e ragionevole\u0026#187;, la previsione censurata riserverebbe un trattamento differenziato a \u0026#171;persone poste in situazioni sostanzialmente equiparabili\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePer il personale e i dirigenti \u0026#171;dipendenti direttamente dalla Regione Sicilia e dagli enti del settore sanitario\u0026#187;, varrebbe, per un periodo di tempo limitato, prorogato fino al triennio 2017-2019, il \u0026#8220;tetto\u0026#8221; retributivo di 160.000,00 euro annui. Al contrario, non sarebbe temporaneo e sarebbe fissato nell\u0026#8217;importo \u0026#171;decisamente inferiore\u0026#187; di 100.000,00 euro annui lordi il limite retributivo applicabile ai \u0026#171;dipendenti degli enti sottoposti a controllo e vigilanza della Regione, anche di qualifica dirigenziale\u0026#187;. Tale \u0026#171;trattamento deteriore\u0026#187; non sarebbe sorretto da \u0026#171;alcuna ragione giustificatrice\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.2.\u0026#8211; Il legislatore regionale, nel disporre una riduzione del trattamento retributivo, svincolata da una speculare riduzione della quantit\u0026#224; e della qualit\u0026#224; del lavoro prestato, avrebbe violato anche l\u0026#8217;art. 36, primo comma, Cost. e, in particolare, il principio di \u0026#171;proporzionalit\u0026#224; della retribuzione\u0026#187;, applicabile \u0026#171;a tutti i lavoratori compresi i dipendenti pubblici e compresi i dirigenti\u0026#187;. N\u0026#233; \u0026#171;la finalit\u0026#224; di assicurare il controllo della spesa pubblica\u0026#187; potrebbe giustificare una misura che non conosce \u0026#171;alcun limite temporale\u0026#187; e non si esaurisce nella mera sospensione dell\u0026#8217;incremento delle retribuzioni. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.3.\u0026#8211; Il giudice a quo, infine, assume che la disposizione censurata contrasti con l\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;imposizione di un \u0026#171;limite massimo al trattamento retributivo dei dipendenti regionali\u0026#187; colliderebbe con il principio fondamentale che, anche per le Regioni ad autonomia speciale, attribuisce alla contrattazione collettiva la disciplina del \u0026#171;trattamento economico dei dipendenti pubblici con rapporto di lavoro \u0026#8220;privatizzato\u0026#8221;\u0026#187; e costituisce un limite di diritto privato, fondato sull\u0026#8217;esigenza di assicurare un trattamento uniforme nel territorio nazionale. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; \u0026#200; intervenuto in giudizio il Presidente della Giunta regionale della Sicilia e ha chiesto di dichiarare inammissibili o comunque infondate le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale sollevate dal Tribunale di Siracusa. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.1.\u0026#8211; In linea preliminare, l\u0026#8217;interveniente ha eccepito l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; delle questioni per l\u0026#8217;inadeguata descrizione della fattispecie concreta. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;art. 13, comma 3-bis, della legge reg. Siciliana n. 13 del 2014 richiederebbe, ai fini della riduzione del trattamento retributivo, la rinegoziazione del contratto. Su tale dato il rimettente non offre indicazioni di sorta. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLe questioni sarebbero inammissibili anche perch\u0026#233; viziate dall\u0026#8217;erroneo presupposto che il censurato \u0026#8220;tetto\u0026#8221; retributivo si applichi senza limitazioni temporali e non solo fino al triennio 2017-2019, come dispone in termini generali l\u0026#8217;art. 1, comma 3, della legge della Regione Siciliana 29 dicembre 2016, n. 28 (Autorizzazione all\u0026#8217;esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l\u0026#8217;anno 2017. Disposizioni finanziarie). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSarebbe altres\u0026#236; inammissibile la censura di violazione dell\u0026#8217;art. 117 Cost., neppure ribadita nel dispositivo e irrimediabilmente generica, poich\u0026#233; priva di ogni indicazione su \u0026#171;quale comma sarebbe stato violato\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLe questioni sarebbero inammissibili, infine, anche per l\u0026#8217;omessa sperimentazione di un\u0026#8217;interpretazione adeguatrice. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.2.\u0026#8211; Nel merito, le questioni non sarebbero fondate. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa disposizione censurata rappresenterebbe l\u0026#8217;adeguamento al limite retributivo che, per il \u0026#171;trattamento economico del personale pubblico e delle societ\u0026#224; partecipate\u0026#187;, ha stabilito l\u0026#8217;art. 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitivit\u0026#224; e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, nella legge 23 giugno 2014, n. 89. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eA tale limite sarebbero obbligate a uniformarsi anche le Regioni ad autonomia speciale. La Regione Siciliana, nel determinare l\u0026#8217;importo massimo delle retribuzioni, avrebbe attribuito rilievo al \u0026#171;trattamento lordo fiscale, ovvero con esclusione degli importi versati a titolo di contribuzione previdenziale\u0026#187;. In questa prospettiva, non si ravviserebbe alcun contrasto con l\u0026#8217;evocato art. 117 Cost. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa disciplina in esame non sarebbe lesiva neppure del principio di eguaglianza, in quanto il legislatore regionale avrebbe graduato gli importi massimi delle retribuzioni alla luce \u0026#171;delle specificit\u0026#224; del proprio ordinamento e delle esigenze di finanza regionale\u0026#187;, oltre che della diversa \u0026#171;complessit\u0026#224; delle funzioni retribuite\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;interveniente esclude, infine, anche la violazione del principio di proporzionalit\u0026#224; della retribuzione alla quantit\u0026#224; e alla qualit\u0026#224; del lavoro prestato. Il limite imposto dal legislatore regionale, nell\u0026#8217;adempimento di \u0026#171;uno specifico vincolo di finanza pubblica\u0026#187;, inciderebbe \u0026#171;su trattamenti di notevole ammontare\u0026#187;, non pregiudicherebbe il soddisfacimento delle esigenze di vita dei lavoratori e sarebbe, pertanto, \u0026#171;sostenibile\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003eConsiderato in diritto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe (reg. ord. n. 154 del 2019), il Tribunale ordinario di Siracusa, in funzione di giudice del lavoro, dubita, in riferimento agli artt. 3, 36, primo comma, e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, della legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 13, comma 3, secondo periodo, della legge della Regione Siciliana 11 giugno 2014, n. 13, recante \u0026#171;Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l\u0026#8217;esercizio finanziario 2014 e modifiche alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 \u0026#8220;Disposizioni programmatiche e correttive per l\u0026#8217;anno 2014. Legge di stabilit\u0026#224; regionale\u0026#8221;. Disposizioni varie\u0026#187;, come modificato dall\u0026#8217;art. 14, comma 1, lettera a), della legge della Regione Siciliana 17 maggio 2016, n. 8 (Disposizioni per favorire l\u0026#8217;economia. Norme in materia di personale. Disposizioni varie). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa disposizione censurata riguarda il \u0026#171;trattamento economico complessivo dei dipendenti, anche con qualifica dirigenziale, e dei titolari di contratti di lavoro degli enti sottoposti a controllo e vigilanza della Regione, delle societ\u0026#224; a totale o maggioritaria partecipazione della Regione, che svolgono l\u0026#8217;attivit\u0026#224; esclusivamente con affidamenti diretti della stessa Regione, nonch\u0026#233; degli enti che, a qualunque titolo, ricevono trasferimenti o contributi a carico del bilancio della Regione\u0026#187;. Tale trattamento non pu\u0026#242; superare l\u0026#8217;importo di \u0026#171;100.000 euro annui lordi\u0026#187;, che si discosta dal pi\u0026#249; favorevole limite di centosessantamila euro annui fissato per il \u0026#171;trattamento economico annuo complessivo fiscale dei dipendenti dell\u0026#8217;Amministrazione regionale e degli enti del settore sanitario\u0026#187; (art. 13, comma 3, primo periodo, della legge reg. Siciliana n. 13 del 2014). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale disparit\u0026#224; di trattamento ha generato i dubbi di legittimit\u0026#224; costituzionale prospettati dal giudice a quo, in accoglimento delle eccezioni della parte ricorrente. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.1.\u0026#8211; Il rimettente denuncia, in primo luogo, la violazione del principio di eguaglianza (art. 3 Cost.). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSe, per il personale e i dirigenti \u0026#171;dipendenti direttamente dalla Regione siciliana e dagli enti del settore sanitario\u0026#187;, il legislatore regionale ha fissato per un periodo di tempo circoscritto, prorogato per il triennio 2017-2019, il \u0026#8220;tetto\u0026#8221; retributivo di 160.000,00 euro annui, si rivela, per contro, \u0026#171;maggiormente penalizzante\u0026#187; il trattamento retributivo \u0026#171;dei dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, degli enti sottoposti a controllo e vigilanza della Regione, delle societ\u0026#224; a totale o maggioritaria partecipazione della Regione, che svolgono l\u0026#8217;attivit\u0026#224; esclusivamente con affidamenti diretti della stessa Regione, nonch\u0026#233; degli enti che, a qualunque titolo, ricevono trasferimenti o contributi a carico del bilancio della Regione\u0026#187;. Ancorato al limite, \u0026#171;decisamente inferiore\u0026#187;, di 100.000,00 euro annui lordi \u0026#171;e senza alcuna previsione di temporaneit\u0026#224;\u0026#187;, il \u0026#171;trattamento deteriore\u0026#187; previsto \u0026#171;per i dipendenti degli enti sottoposti a controllo e vigilanza della Regione\u0026#187; sarebbe carente di ogni \u0026#171;ragione giustificatrice\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.2.\u0026#8211; La disciplina regionale, nell\u0026#8217;imporre \u0026#171;la modificazione in peius del trattamento retributivo gi\u0026#224; in godimento al dirigente regionale\u0026#187; a prescindere dalla riduzione della quantit\u0026#224; e della qualit\u0026#224; del servizio prestato, si porrebbe in contrasto con l\u0026#8217;art. 36, primo comma, Cost. e, in particolare, con i \u0026#171;principi di proporzionalit\u0026#224; della retribuzione\u0026#187; e con quelli \u0026#171;di irriducibilit\u0026#224; del trattamento economico a parit\u0026#224; di qualit\u0026#224; e quantit\u0026#224; di lavoro prestato e in ipotesi di mobilit\u0026#224; non volontaria\u0026#187;. Il rimettente denuncia l\u0026#8217;irragionevole preminenza attribuita alle esigenze di \u0026#171;contenimento della spesa pubblica\u0026#187; e osserva che la misura censurata, lungi dall\u0026#8217;incidere soltanto \u0026#171;sulla fisiologica dinamica delle retribuzioni\u0026#187;, determina la decurtazione del trattamento retributivo \u0026#171;senza alcun limite temporale\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.3.\u0026#8211; Sarebbe violato, infine, anche l\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa determinazione del limite massimo del trattamento retributivo dei dipendenti regionali infrangerebbe il principio fondamentale \u0026#8211; vincolante anche per le Regioni ad autonomia speciale in quanto tipico limite di diritto privato \u0026#8211; che riserva alla contrattazione collettiva la disciplina del \u0026#171;trattamento economico dei dipendenti pubblici con rapporto di lavoro \u0026#8220;privatizzato\u0026#8221;\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; Occorre esaminare, preliminarmente, le eccezioni di inammissibilit\u0026#224; formulate nell\u0026#8217;atto di intervento. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eEsse sono fondate, nei termini e nei limiti che saranno di s\u0026#233;guito esposti. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; L\u0026#8217;interveniente ha eccepito innanzitutto l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; delle censure di violazione dell\u0026#8217;art. 117 Cost., in quanto generiche. Esse, peraltro, non sarebbero state reiterate nel dispositivo dell\u0026#8217;ordinanza di rimessione. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;eccezione non \u0026#232; fondata. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#200; ininfluente che il giudice a quo non menzioni anche nel dispositivo l\u0026#8217;art. 117 Cost. e che non individui in termini circostanziati il comma che assume sia violato. Rileva, piuttosto, che la questione, nel contesto della motivazione, risulti chiaramente enunciata e sia corroborata da argomenti idonei a farne cogliere il senso. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDal tenore dell\u0026#8217;ordinanza di rimessione si evince con sufficiente chiarezza che le censure si incentrano sulla violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia \u0026#171;ordinamento civile\u0026#187; (art. 117, secondo comma, lettera l, Cost.). Sono inequivocabili in tal senso \u0026#8211; e sono avvalorati dalla giurisprudenza di questa Corte \u0026#8211; i richiami all\u0026#8217;esigenza di una disciplina uniforme delle regole fondamentali che attengono ai rapporti tra privati. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTanto basta a ritenere che la questione sia stata posta anche in riferimento all\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; Il Presidente della Giunta regionale imputa inoltre al rimettente di non avere sperimentato una interpretazione adeguatrice della disposizione censurata e, anche da questo punto di vista, ha eccepito l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; delle questioni proposte. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNeppure tale eccezione pu\u0026#242; essere accolta. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa disposizione censurata, nel fissare un limite retributivo invalicabile, presenta un dettato letterale univoco, che non si presta a una interpretazione costituzionalmente orientata. N\u0026#233; l\u0026#8217;interveniente si fa carico di indicare l\u0026#8217;interpretazione alternativa, idonea a porre rimedio al vulnus denunciato. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; L\u0026#8217;esame del merito \u0026#232;, tuttavia, precluso da altre ragioni di inammissibilit\u0026#224;, relative alla carente ricostruzione del quadro normativo di riferimento, sotto un triplice, concorrente, profilo, che investe aspetti decisivi della vicenda controversa. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.1.\u0026#8211; Il rimettente trascura di ricostruire in maniera adeguata la normativa statale che regola il limite alle retribuzioni nel settore pubblico e di valutarne l\u0026#8217;incidenza sull\u0026#8217;ordinamento delle Regioni. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;art. 1, comma 475, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante \u0026#171;Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilit\u0026#224; 2014)\u0026#187;, prescrive alle Regioni, entro sei mesi dalla sua entrata in vigore (1\u0026#176; gennaio 2014), di adeguare i propri ordinamenti al limite sancito per le retribuzioni a carico della finanza pubblica. Tale limite \u0026#232; commisurato alla retribuzione spettante al primo presidente della Corte di cassazione. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;art. 13, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitivit\u0026#224; e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, nella legge 23 giugno 2014, n. 89, specifica che le Regioni si devono adeguare, entro sei mesi, al nuovo limite retributivo fissato dal comma 1. Tale limite, pur sempre ragguagliato alla retribuzione del primo presidente della Corte di cassazione, \u0026#232; ora stabilito nell\u0026#8217;importo fisso di 240.000,00 euro annui, \u0026#171;al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesta Corte ha chiarito che l\u0026#8217;imposizione di un limite alle retribuzioni a carico delle finanze pubbliche, proprio perch\u0026#233; finalizzata a contenere e a razionalizzare la spesa, si atteggia come principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica e presuppone misure uniformi sull\u0026#8217;intero territorio nazionale (sentenze n. 124 del 2017 e n. 153 del 2015). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl rimettente mostra di non considerare l\u0026#8217;obbligo di adeguamento che grava sulle Regioni, anche solo per escluderne la pertinenza nel caso di specie. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.2.\u0026#8211; Il giudice a quo, inoltre, omette di vagliare l\u0026#8217;eventuale rilevanza dell\u0026#8217;art. 13, comma 3-bis, della legge reg. Siciliana n. 13 del 2014, che impone di rinegoziare i contratti con una retribuzione superiore al limite di legge e, nel caso di mancato accordo, di provvedere a una \u0026#171;risoluzione unilaterale\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSu tale soluzione consensuale, originariamente prevista dall\u0026#8217;art. 13, comma 11, della legge della Regione Siciliana 17 marzo 2016, n. 3 (Disposizioni programmatiche e correttive per l\u0026#8217;anno 2016. Legge di stabilit\u0026#224; regionale) e poi ribadita e precisata dall\u0026#8217;art. 14, comma 1, lettera b), della legge reg. Siciliana n. 8 del 2016, il rimettente non si sofferma, anche solo per negare che venga in rilievo nella vicenda sottoposta al suo esame. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale lacuna non concerne soltanto la ponderazione del quadro normativo di riferimento, ma si riverbera anche sull\u0026#8217;adeguatezza della descrizione della fattispecie concreta e della motivazione in punto di rilevanza. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.3.\u0026#8211; La motivazione sulla non manifesta infondatezza incorre in evidenti profili di inammissibilit\u0026#224; anche con riguardo a un punto di importanza cruciale, che verte sulla durata delle misure di contenimento della spesa. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe censure muovono dalla premessa che, per i dipendenti degli enti sottoposti a controllo e a vigilanza della Regione, il \u0026#8220;tetto\u0026#8221; retributivo operi senza alcuna limitazione di tempo e si risolva, di conseguenza, in un sacrificio insostenibile. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale premessa, che condiziona l\u0026#8217;intero percorso argomentativo dell\u0026#8217;ordinanza di rimessione, non pu\u0026#242; essere condivisa. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;art. 1, comma 3, della legge della Regione Siciliana 29 dicembre 2016, n. 28 (Autorizzazione all\u0026#8217;esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l\u0026#8217;anno 2017. Disposizioni finanziarie), proroga per il triennio 2017-2019 tutte le misure di contenimento della spesa, con riguardo sia al \u0026#8220;tetto\u0026#8221; pensionistico (art. 13, comma 2, della legge reg. Siciliana n. 13 del 2014) sia a quello retributivo (art. 13, comma 3, della legge reg. Siciliana n. 13 del 2014), in tutte le sue articolazioni. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;art. 13, comma 3, della legge reg. Siciliana n. 13 del 2014, difatti, \u0026#232; richiamato nella sua interezza, senza alcuna distinzione tra le diverse fattispecie e senza alcuna esclusione del meno favorevole limite retributivo gi\u0026#224; introdotto dall\u0026#8217;art. 14, comma 1, lettera a), della legge reg. Siciliana n. 8 del 2016. Anche tale limite, dunque, \u0026#232; assoggettato a precisi requisiti temporali e la sua efficacia \u0026#232; destinata a cessare allo spirare del triennio 2017-2019. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl rimettente, pur menzionando l\u0026#8217;art. 1, comma 3, della legge reg. Siciliana n. 28 del 2016, non ne approfondisce tutte le implicazioni e ipotizza che, solo per i dipendenti dell\u0026#8217;amministrazione regionale e degli enti del settore sanitario, la limitazione delle retribuzioni sia circoscritta nel tempo. Nondimeno, a sostegno della citata interpretazione restrittiva, contraddetta dal chiaro tenore testuale della disciplina, il giudice a quo non indica argomenti di sorta. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e L\u0026#8217;erroneit\u0026#224; della premessa argomentativa delle censure si riflette sulla motivazione in punto di non manifesta infondatezza e si risolve, pertanto, in una ulteriore ragione di inammissibilit\u0026#224;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.\u0026#8211; I profili illustrati concorrono a rendere inammissibili tutte le questioni sollevate. \r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003edichiara inammissibili le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 13, comma 3, secondo periodo, della legge della Regione Siciliana 11 giugno 2014, n. 13, recante \u0026#171;Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l\u0026#8217;esercizio finanziario 2014 e modifiche alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 \u0026#8220;Disposizioni programmatiche e correttive per l\u0026#8217;anno 2014. Legge di stabilit\u0026#224; regionale\u0026#8221;. Disposizioni varie\u0026#187;, come modificato dall\u0026#8217;art. 14, comma 1, lettera a), della legge della Regione Siciliana 17 maggio 2016, n. 8 (Disposizioni per favorire l\u0026#8217;economia. Norme in materia di personale. Disposizioni varie), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 36, primo comma, e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Siracusa, in funzione di giudice del lavoro, con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 ottobre 2020. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eMario Rosario MORELLI, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eSilvana SCIARRA, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eFilomena PERRONE, Cancelliere\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 4 dicembre 2020.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Cancelliere\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Filomena PERRONE\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Impiego pubblico - Norme della Regione Siciliana - Misure per il conseguimento di risparmi di spesa - Trattamento economico complessivo dei dipendenti, anche con qualifica dirigenziale, degli enti sottoposti a controllo e vigilanza della Regione, delle societ\u0026#224; a totale o maggioritaria partecipazione regionale, che svolgono l\u0027attivit\u0026#224; esclusivamente con affidamenti diretti della Regione, nonch\u0026#233; degli enti che ricevono trasferimenti o contributi a carico del bilancio regionale - Applicazione di un limite massimo di 100.000 euro annui lordi.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"43267","titoletto":"Prospettazione della questione incidentale - Adeguata motivazione a supporto delle censure - Ininfluenza della loro mancata reiterazione nel dispositivo dell\u0027ordinanza di rimessione - Ammissibilità delle questioni - Rigetto di eccezione preliminare.","testo":"Non è accolta l\u0027eccezione di inammissibilità, per genericità delle censure di violazione dell\u0027art. 117 Cost. e per omessa reiterazione delle stesse nel dispositivo dell\u0027ordinanza di rimessione, nel giudizio di legittimità costituzionale dell\u0027art. 13, comma 3, secondo periodo, della legge reg. Siciliana n. 13 del 2014, come modificato dall\u0027art. 14, comma 1, lett. \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), della legge reg. Siciliana n. 8 del 2016. Dal tenore dell\u0027ordinanza di rimessione si evince con sufficiente chiarezza la violazione su cui si incentrano le censure ed è ininfluente che il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e non menzioni anche nel dispositivo l\u0027art. 117 Cost. e che non individui in termini circostanziati il comma che assume sia violato. Rileva, piuttosto, che la questione, nel contesto della motivazione, risulti chiaramente enunciata e sia corroborata da argomenti idonei a farne cogliere il senso.","numero_massima_successivo":"43268","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione siciliana","data_legge":"11/06/2014","data_nir":"2014-06-11","numero":"13","articolo":"13","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"secondo periodo","nesso":"come modificato dall\u0027"},{"denominazione_legge":"legge della Regione siciliana","data_legge":"17/05/2016","data_nir":"2016-05-17","numero":"8","articolo":"14","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"lett. a)","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"43268","titoletto":"Interpretazione della norma censurata - Interpretazione secundum constitutionem - Dettato letterale univoco che non si presta ad una interpretazione costituzionalmente orientata - Ammissibilità delle questioni - Rigetto di eccezione preliminare.","testo":"Non è accolta l\u0027eccezione di inammissibilità, per omesso tentativo di interpretazione costituzionalmente orientata, nel giudizio di legittimità costituzionale dell\u0027art. 13, comma 3, secondo periodo, della legge reg. Siciliana n. 13 del 2014, come modificato dall\u0027art. 14, comma 1, lett. \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), della legge reg. Siciliana n. 8 del 2016. La disposizione censurata presenta un dettato letterale univoco, che non si presta ad una interpretazione costituzionalmente orientata.","numero_massima_successivo":"43269","numero_massima_precedente":"43267","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione siciliana","data_legge":"11/06/2014","data_nir":"2014-06-11","numero":"13","articolo":"13","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"secondo periodo","nesso":"come modificato dall\u0027"},{"denominazione_legge":"legge della Regione siciliana","data_legge":"17/05/2016","data_nir":"2016-05-17","numero":"8","articolo":"14","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"lett. a)","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"43269","titoletto":"Impiego pubblico - Norme della Regione Siciliana - Dipendenti, anche con qualifica dirigenziale, e titolari di contratti di lavoro degli enti sottoposti a controllo e vigilanza della Regione o da essa partecipati, o che svolgono l\u0027attività esclusivamente con affidamenti diretti della Regione, nonché degli enti che ricevono trasferimenti o contributi a carico del bilancio regionale - Trattamento economico complessivo - Limite massimo di 100.000 euro annui lordi - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza, di proporzionalità del trattamento retributivo e della competenza esclusiva statale nella materia dell\u0027ordinamento civile - Carente ricostruzione del quadro normativo di riferimento - Inadeguata motivazione in punto di rilevanza e di non manifesta infondatezza - Inammissibilità delle questioni.","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eSono dichiarate inammissibili - per carente ricostruzione del quadro normativo di riferimento - le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Siracusa, in funzione di giudice del lavoro, in riferimento agli artt. 3, 36, primo comma, e 117, secondo comma, lett. \u003cem\u003el\u003c/em\u003e), Cost. - dell\u0027art. 13, comma 3, secondo periodo, della legge reg. Siciliana n. 13 del 2014, come modificato dall\u0027art. 14, comma 1, lett. \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), della legge reg. Siciliana n. 8 del 2016, secondo cui il trattamento economico complessivo dei dipendenti, anche con qualifica dirigenziale, e dei titolari di contratti di lavoro degli enti sottoposti a controllo e vigilanza della Regione o da essa partecipati, o che svolgono l\u0027attività esclusivamente con affidamenti diretti della Regione, nonché degli enti che ricevono trasferimenti o contributi a carico del bilancio regionale, non può superare l\u0027importo di 100.000 euro annui lordi. Il rimettente trascura di ricostruire in maniera adeguata la normativa statale che regola il limite alle retribuzioni nel settore pubblico - che si atteggia come principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica - e di valutarne l\u0027incidenza sull\u0027ordinamento delle Regioni, sulle quali grava un obbligo di adeguamento. Il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, inoltre, omette di vagliare l\u0027eventuale rilevanza dell\u0027art. 13, comma 3-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, della legge reg. Siciliana n. 13 del 2014 - che impone di rinegoziare i contratti con una retribuzione superiore al limite di legge e, nel caso di mancato accordo, di provvedere ad una «risoluzione unilaterale» - cosicché tale lacuna si riverbera anche sull\u0027adeguatezza della descrizione della fattispecie concreta e della motivazione in punto di rilevanza. Il rimettente, infine, basa su un\u0027erronea premessa argomentativa - che si riflette sulla motivazione in punto di non manifesta infondatezza - le censure che vertono sulla mancata previsione di un limite temporale delle misure di contenimento della spesa, poiché, pur menzionando l\u0027art. 1, comma 3, della legge reg. Siciliana n. 28 del 2016, non ne approfondisce tutte le implicazioni e ipotizza - nonostante il chiaro tenore testuale della disciplina - che la limitazione delle retribuzioni sia circoscritta nel tempo solo per i dipendenti dell\u0027amministrazione regionale e degli enti del settore sanitario.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eSecondo la giurisprudenza costituzionale, l\u0027imposizione di un limite alle retribuzioni a carico delle finanze pubbliche, proprio perché finalizzata a contenere e a razionalizzare la spesa, si atteggia come principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica e presuppone misure uniformi sull\u0027intero territorio nazionale. (\u003cem\u003ePrecedenti citati: sentenze n. 124 del 2017 e n. 153 del 2015\u003c/em\u003e)\u003cem\u003e.\u003c/em\u003e\u003c/p\u003e","numero_massima_precedente":"43268","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione siciliana","data_legge":"11/06/2014","data_nir":"2014-06-11","numero":"13","articolo":"13","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"secondo periodo","nesso":"come modificato dall\u0027"},{"denominazione_legge":"legge della Regione siciliana","data_legge":"17/05/2016","data_nir":"2016-05-17","numero":"8","articolo":"14","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"lett. a)","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"36","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"lettera l)","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"35465","autore":"Santoro S.","titolo":"La Consulta \"salva\" il legislatore siciliano: riflessi di metodo della sentenza della Corte anche \u0027extramoenia\u0027","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Il lavoro nella giurisprudenza","anno_rivista":"2021","numero_rivista":"4","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"389","note_abstract":"","collocazione":"A.436","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}" ] ] |
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