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Uff.\" n. 131 bis del 5 giugno 1985.        \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"SC5\"\u003e                   Pres. ELIA - Rel. BUCCIARELLI DUCCI                    \u003c/P\u003e","sommario_tc":"","membri":"\u003cP id\u003d\"ME\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP id\u003d\"MEA3\"\u003e                         LA CORTE COSTITUZIONALE                          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP id\u003d\"MEE\"\u003e     composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Avv. ORONZO  \r\n REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv.  ALBERTO  MALAGUGINI  -  \r\n Prof.  LIVIO  PALADIN  -  Prof.  ANTONIO  LA  PERGOLA  - Prof. VIRGILIO  \r\n ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE  FERRARI  -  Dott.  FRANCESCO  SAJA  -  Prof.  \r\n GIOVANNI  CONSO  -  Prof.  ETTORE GALLO - Dott. ALDO CORASANITI - Prof.  \r\n GIUSEPPE BORZELLINO - Dott.  FRANCESCO GRECO, Giudici,                   \u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP id\u003d\"I\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003e     ha pronunciato la seguente                                           \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IA2\"\u003e                                SENTENZA                                  \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     nel giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0027art. 27 del d.P.R.  \r\n 3  novembre  1981, n. 739 (Norme integrative e correttive del d.P.R. n.  \r\n 636 del 1972 concernente la revisione della disciplina del  contenzioso  \r\n tributario), dell\u0027art.  17, comma secondo, legge 9 ottobre 1971, n. 825  \r\n (Delega  legislativa  al Governo per la riforma tributaria) e dell\u0027art.  \r\n 48, comma primo, legge 24 aprile 1980, n. 146  promosso  con  ordinanza  \r\n emessa il 26 giugno 1984 dal Consiglio di Stato sul ricorso proposto da  \r\n Scotto Ignazio ed altri c/Ministero delle finanze ed altra, iscritta al  \r\n n.  1185  del  registro  ordinanze  1984  e  pubblicata  nella Gazzetta  \r\n Ufficiale della Repubblica n. 328 del 1984.                              \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     Visti gli atti di costituzione di Scotto Ignazio, di Toro Enrico ed  \r\n altri nonch\u0026#233; l\u0027atto di intervento del  Presidente  del  Consiglio  dei  \r\n ministri;                                                                \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     udito  nell\u0027udienza  pubblica  del  19  febbraio  1985  il  Giudice  \r\n relatore Brunetto Bucciarelli Ducci;                                     \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     uditi l\u0027avv. Federico Sorrentino per  Scotto  Ignazio  ed  altri  e  \r\n l\u0027Avvocato   dello  Stato  Benedetto  Baccari  per  il  Presidente  del  \r\n Consiglio dei ministri.                                                  \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e                            \u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e                           Ritenuto in fatto:                             \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     1.  -  Il  Consiglio  di  Stato,  Sezione  IV  giurisdizionale,  ha  \r\n sollevato,  con  ordinanza  del  26 giugno 1984, una serie di questioni  \r\n incidentali di legittimit\u0026#224; costituzionale.                              \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     La prima riguarda l\u0027art. 27 del d.P.R. 3 novembre 1981,  n.    739,  \r\n nella  parte  in  cui  fissa  a 75 anni il limite di et\u0026#224; per far parte  \r\n delle Commissioni tributarie. Si assume che tale disposizione violi gli  \r\n artt. 76 e 77, primo comma, della  Costituzione,  avendo  con  essa  il  \r\n Governo  espressamente abrogato l\u0027art. 45, secondo comma, del d.P.R. 26  \r\n ottobre 1972, n. 636, che aveva fissato tale limite di et\u0026#224; a  78  anni  \r\n ed  era  stato  emanato  nell\u0027esercizio della legge di delega 9 ottobre  \r\n 1971, n. 825 (Riforma tributaria). La norma impugnata, quindi, \u0026#232; stata  \r\n emanata o in assenza di  apposita  delega  del  Parlamento  o  comunque  \r\n eccedendo  dai limiti della delega ricevuta, rientrando anche il d.P.R.  \r\n n. 739/1981 nell\u0027ambito della legge delega n. 825 del 1971.              \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     2. - La seconda questione attiene,  invece,  all\u0027art.  17,  secondo  \r\n comma, della legge di delega n. 825/1971, che attribuisce al Governo il  \r\n potere di legiferare sulla materia.                                      \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Se  tale norma venisse, infatti, interpretata estensivamente, cos\u0026#236;  \r\n da  attribuire  al  Governo  la  facolt\u0026#224;  di  ripetute  e   successive  \r\n modificazioni sostanziali della normativa vigente, essa travalicherebbe  \r\n i  limiti  propri della delega legislativa, nei quali rientra - secondo  \r\n l\u0027ordinanza  di  rinvio  -  il  principio   gi\u0026#224;   citato   della   non  \r\n reiterabilit\u0026#224;  dell\u0027esercizio  della  delega,  con conseguente lesione  \r\n dell\u0027art. 76 della Costituzione.                                         \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     3. - Lo stesso art. 17 della legge di delega viene denunciato sotto  \r\n altro profilo, sempre in  relazione  all\u0027art.  76  della  Costituzione,  \r\n nella  parte  in  cui  ammette interventi \"integrativi e correttivi\" da  \r\n parte del legislatore delegato senza specificare i principi  e  criteri  \r\n direttivi da osservare in detti interventi.                              \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Se  infatti  il  concetto  di disposizione correttiva si intende in  \r\n termini molto ristretti - prosegue il giudice  a  quo  -  poteva  forse  \r\n essere  sufficiente  il rinvio agli stessi principi e criteri direttivi  \r\n imposti dal delegante al delegato ai fini dell\u0027emanazione  delle  prime  \r\n disposizioni   delegate;   se   invece  si  d\u0026#224;  al  potere  correttivo  \r\n un\u0027interpretazione molto lata  -  cos\u0026#236;  da  comprendervi  l\u0027emanazione  \r\n della  norma impugnata - allora certamente avrebbe dovuto il Parlamento  \r\n \"circoscrivere  e  puntualizzare  i  poteri   del   delegato   mediante  \r\n l\u0027imposizione  di  ulteriori appositi criteri direttivi necessariamente  \r\n non coincidenti con quelli dettati per le prime norme delegate\".         \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     4. - Con la  quarta  questione  si  impugna,  sempre  in  relazione  \r\n all\u0027art.  76  della Costituzione, anche l\u0027art. 48 della legge 24 aprile  \r\n 1980, n. 146 (e derivatamente del citato art.  27 d.P.R. n.  739/1981),  \r\n che  proroga  ulteriormente  sino  al  31  dicembre 1981 il termine per  \r\n l\u0027esercizio della delega, originariamente fissato al 31 dicembre  1972,  \r\n rendendo  cos\u0026#236;  possibile l\u0027emanazione della disposizione \"correttiva\"  \r\n denunciata. Anche se la  prorogabilit\u0026#224;  della  delega  \u0026#232;  ammessa  in  \r\n virt\u0026#249;  del  principio  generale secondo il quale chi ha l\u0027autorit\u0026#224; di  \r\n fissare un termine lo pu\u0026#242; prorogare, salvo norme  in  contrario,  tale  \r\n principio  comporterebbe  -  secondo il giudice a quo - anche la regola  \r\n universalmente riconosciuta che il potere di prorogare non pu\u0026#242;  essere  \r\n pi\u0026#249; esercitato a termine scaduto.                                       \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Il  che non toglie naturalmente la possibilit\u0026#224; di una delega nuova  \r\n nella stessa materia, ma allora  la  legge  di  delega  avrebbe  dovuto  \r\n contenere  i  nuovi  criteri  direttivi,  non  essendo  sufficiente  il  \r\n semplice richiamo a quelli della prima legge, ormai vecchi di quasi  un  \r\n decennio e concepiti per una riforma gi\u0026#224; integralmente attuata.         \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     5.  -  Un\u0027ulteriore  questione  viene  sollevata in via subordinata  \r\n riguardo all\u0027art. 27 d.P.R. n. 739/1981, in riferimento agli  artt.  25  \r\n (intangibilit\u0026#224;  del  giudice  naturale  precostituito per legge) e 108  \r\n (indipendenza  dei  magistrati  delle  giurisdizioni  speciali)   della  \r\n Costituzione.                                                            \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Con  la  disposizione  impugnata,  infatti,  il  Governo avrebbe in  \r\n sostanza determinato la cessazione  dalle  funzioni  dei  pi\u0026#249;  anziani  \r\n membri   della   Commissione   centrale  tributaria  (tutti  facilmente  \r\n identificabili), con conseguente  alterazione  della  composizione  dei  \r\n collegi anche per i ricorsi gi\u0026#224; pendenti.                               \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     6.  - Un\u0027ultima questione di incostituzionalit\u0026#224; riguarda infine lo  \r\n stesso art. 27 gi\u0026#224; impugnato in riferimento all\u0027art.   76 Cost.  sotto  \r\n il  profilo  della  violazione  dei  principi  e  dei criteri direttivi  \r\n stabiliti dal legislatore delegante con  il  citato  art.  17,  secondo  \r\n comma,  della  legge  n.  825/1971.  Di tali criteri faceva parte anche  \r\n l\u0027acquisizione obbligatoria  di  un  parere  dell\u0027apposita  commissione  \r\n parlamentare di cui al primo comma dello stesso art. 17.                 \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Ora,   sebbene   tale  parere  non  fosse  vincolante  -  si  legge  \r\n nell\u0027ordinanza di rinvio  -  la  sua  negativit\u0026#224;,  proprio  in  merito  \r\n all\u0027abrogazione  dell\u0027art.  45  d.P.R.  n. 636/1972 sui limiti di et\u0026#224;,  \r\n avrebbe dovuto indurre il Governo a dare una adeguata motivazione  alla  \r\n sua  decisione  diametralmente  opposta  al parere esplicito e motivato  \r\n della commissione parlamentare.                                          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     La richiesta obbligatoria del parere non era quindi un  adempimento  \r\n meramente   formale,  ma  intendeva  piuttosto  porre  un  limite  alla  \r\n discrezionalit\u0026#224;   del   Governo,   costringendolo   a   darsi   carico  \r\n dell\u0027orientamento   manifestato  nel  parere  attraverso  una  espressa  \r\n giustificazione del diverso indirizzo adottato.                          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     7. - Si sono costituite in giudizio le parti private, rappresentate  \r\n e  difese  dall\u0027avv. Federico Sorrentino del Foro di Roma. Nel giudizio  \r\n di  merito  esse  avevano  impugnato  davanti  al  TAR  del  Lazio   il  \r\n provvedimento  che  aveva  disposto il loro collocamento a riposo dal 1  \r\n gennaio  1982  (ovvero  al  compimento  del  75\u0027  anno  di   et\u0026#224;,   se  \r\n successivo),  in  applicazione dell\u0027impugnato art. 27 d.P.R. 3 novembre  \r\n 1981, n. 739. Avverso  la  decisione  del  TAR,  che  aveva  dichiarato  \r\n manifestamente  infondate  le  questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale  \r\n gi\u0026#224; proposte in quella sede, i ricorrenti hanno adito il Consiglio  di  \r\n Stato.                                                                   \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Nelle  deduzioni  di  parte  si svolgono le medesime argomentazioni  \r\n poste a fondamento dell\u0027ordinanza di rimessione.                         \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     8. - \u0026#200; intervenuto in giudizio il  Presidente  del  Consiglio  dei  \r\n ministri,  rappresentato e difeso dall\u0027Avvocatura Generale dello Stato,  \r\n deducendo l\u0027infondatezza di tutte le questioni sollevate.                \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Il primo dubbio - incentrato  sulla  distinzione  del  concetto  di  \r\n \"norma   solamente  correttiva\"  nel  pi\u0026#249;  vasto  ambito  delle  norme  \r\n modificative - verrebbe infatti a cadere se si considera che la  stessa  \r\n legge  di  delega  menziona  espressamente proprio le \"disposizioni ...  \r\n correttive\" da emanare \"con uno o pi\u0026#249; decreti\", ragion per  cui  nella  \r\n stessa  ordinanza di rimessione si avverte la necessit\u0026#224; di prospettare  \r\n un subordinato dubbio di costituzionalit\u0026#224;.                              \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     La  seconda  questione  si  fonda,  infatti,  sul  principio  della  \r\n \"istantaneit\u0026#224; della consumazione del potere di delega\", che tuttavia -  \r\n osserva  l\u0027Avvocatura  -  da  un  lato  \u0026#232; contestato in dottrina (cfr.  \r\n Paladin), dall\u0027altro nel caso di specie \u0026#232; escluso dal momento  che  la  \r\n stessa legge di delega dispone in senso contrario.                       \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     N\u0026#233;  avrebbe  maggior  fondamento  la terza questione, in quanto le  \r\n \"disposizioni correttive\" previste dalla delega  postulano  chiaramente  \r\n la valutazione di una esperienza specifica sulla base delle prime norme  \r\n emanate  nell\u0027esercizio  della delega. Ed i criteri direttivi originari  \r\n erano pi\u0026#249; che sufficienti per tale verifica, non potendosi  esigere  -  \r\n come non esige la Costituzione - l\u0027imposizione nella legge di delega di  \r\n ulteriori \"appositi\" criteri direttivi formulati a priori.               \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Anche  la  quarta questione non ha fondamento in quanto pretendere,  \r\n per  una  mera  proroga  del  termine  di  una  legge  di  delega,   la  \r\n determinazione   di  altri  criteri  direttivi  contrasterebbe  con  il  \r\n concetto stesso di proroga e  sottrarrebbe,  comunque,  al  legislatore  \r\n ordinario  la  valutazione  circa  la lamentata \"vecchiaia\" dei criteri  \r\n stessi e la \"integrale attuazione\" della riforma,  che  certamente  non  \r\n compete al giudice.                                                      \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     N\u0026#233;  appare  violato  -  prosegue l\u0027Avvocatura - il principio della  \r\n intangibilit\u0026#224; del giudice  naturale.  Questi,  infatti,  non  \u0026#232;  tale  \r\n perch\u0026#233;  costituito  da  persone  determinate,  ma  perch\u0026#233;  preposto a  \r\n garantire determinati diritti e interessi in una  determinata  materia.  \r\n Altrimenti  quel  principio  sarebbe  di  continuo violato da qualsiasi  \r\n trasferimento o sostituzione di giudici. N\u0026#233; pu\u0026#242; esservi  interferenza  \r\n del  Governo  nella  sfera  giurisdizionale,  quando  esso esercita una  \r\n funzione di legislazione delegata.                                       \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Infine anche l\u0027ultima questione, con la quale  si  lamenta  che  il  \r\n Governo  non  abbia  tenuto  nel dovuto conto il parere contrario della  \r\n commissione parlamentare, non ha fondamento, in quanto  un  parere  non  \r\n vincolante  pu\u0026#242; ben essere disatteso tanquam non esset dal legislatore  \r\n delegato.                                                                \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Venendo  alla sostanza della norma impugnata, la difesa dello Stato  \r\n osserva che la eccezionalit\u0026#224; del limite di  et\u0026#224;  a  settantotto  anni  \r\n (art.  45  d.P.R.  n.  636/1972),  in  un  sistema  che lo fissa per le  \r\n funzioni  giurisdizionali  ordinarie  a  settanta  anni  e  per  quelle  \r\n tributarie  a  settantacinque,  poteva giustificarsi solo per garantire  \r\n nella prima applicazione della riforma tributaria la  utilizzazione  di  \r\n una  specifica  e  matura  esperienza  ai  fini  della  continuit\u0026#224;  di  \r\n indirizzo; ma a distanza di dieci anni questi fini si devono  presumere  \r\n pienamente   raggiunti   con   il   superamento  della  fase  di  prima  \r\n applicazione della riforma.                                              \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e                          \u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e                         Considerato in diritto:                          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     1. - Sei sono le  questioni  formalmente  sottoposte  all\u0027esame  di  \r\n questa Corte.                                                            \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Con  la  prima si chiede se contrasti o meno con gli artt. 76 e 77,  \r\n primo comma, della Costituzione l\u0027art. 27 del d.P.R. 3  novembre  1981,  \r\n n.  739,  nella  parte  in cui fissa a settantacinque anni il limite di  \r\n et\u0026#224; per far parte delle Commissioni tributarie; per il dubbio che tale  \r\n norma - abrogando l\u0027art. 45, secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972,  \r\n n. 636, che aveva fissato tale limite a settantotto anni - ecceda dalla  \r\n delega concessa al Governo dalla legge 9 ottobre 1971, n. 825  (Riforma  \r\n tributaria),  violando,  con  l\u0027emanazione  reiterata  di  due norme di  \r\n contenuto  contrastante  nella  stessa  materia,  il  principio   della  \r\n istantaneit\u0026#224; e non reiterabilit\u0026#224; dell\u0027esercizio della delega.          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Una  delle  caratteristiche  essenziali  della  delega  del  potere  \r\n legislativo  -  argomenta  il  giudice  a   quo   -   sarebbe   infatti  \r\n l\u0027istantaneit\u0026#224;  del  suo  esercizio, nel senso che il Governo pu\u0026#242; s\u0026#236;  \r\n dividere una disciplina vasta e  complessa  in  pi\u0026#249;  testi  normativi,  \r\n anche   a   distanza  di  tempo,  purch\u0026#233;  si  tratti  di  disposizioni  \r\n logicamente diverse e non incompatibili tra  loro,  ma  non  pu\u0026#242;,  una  \r\n volta posta una norma per determinati fini, valersi ancora della stessa  \r\n delega originaria per abrogarla.                                         \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     N\u0026#233; si pu\u0026#242; considerare la norma impugnata semplicemente correttiva  \r\n -  si  legge  nell\u0027ordinanza  -  in  quanto  essa  anzich\u0026#233;  confermare  \r\n sostanzialmente il disposto  della  norma  originaria  -  come  sarebbe  \r\n proprio  delle  norme  correttive - la capovolge radicalmente, privando  \r\n determinati  soggetti,  tutti  inequivocabilmente  identificabili,  del  \r\n titolo  a  mantenere  ed  esercitare  un  munus  publicum  che la norma  \r\n originaria aveva loro attribuito.                                        \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     2. - Alla violazione del medesimo principio si ricollega  anche  la  \r\n seconda  questione,  con  la quale si chiede se contrasti o meno con lo  \r\n stesso art. 76 della Costituzione l\u0027art.    17,  secondo  comma,  della  \r\n citata  legge di delega n. 825 del 1971, nella parte in cui consente al  \r\n Governo di adottare a  distanza  di  tempo  disposizioni  di  contenuto  \r\n contrario nella stessa materia (artt. 45 d.P.R. n. 636/1972 e 27 d.P.R.  \r\n n.    739/1981). In sostanza - secondo il giudice a quo - o \u0026#232; stato il  \r\n Governo ad eccedere dalla delega ricevuta esercitandola  reiteratamente  \r\n con  l\u0027emanazione di norme contrastanti (prima questione) o \u0026#232; stato lo  \r\n stesso Parlamento a conferire una delega  eccedente  i  limiti  fissati  \r\n dall\u0027art. 76 della Costituzione (seconda questione).                     \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     3. - Entrambe le questioni sono infondate.                           \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Quanto  alla  prima occorre osservare che la legge di delega n. 825  \r\n del 1971  aveva  per  oggetto  l\u0027attuazione  di  una  riforma  ampia  e  \r\n complessa che copriva l\u0027intera materia del prelievo fiscale, per cui lo  \r\n stesso  legislatore  delegante  previde  la  necessit\u0026#224; di emanare, nei  \r\n termini  di  tempo  prefissati e in conformit\u0026#224; di determinati principi  \r\n direttivi  indicati  dal  Parlamento,  pi\u0026#249;   provvedimenti   normativi  \r\n delegati.                                                                \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Ed  occorre soprattutto ricordare che la delega originaria \u0026#232; stata  \r\n pi\u0026#249; volte rinnovata per mezzo  di  successive  leggi  di  proroga,  in  \r\n virt\u0026#249;  di  una  delle  quali  (legge 24 aprile 1980, n.  146) \u0026#232; stata  \r\n prodotta la norma impugnata. Ben poteva perci\u0026#242; il  Governo  legiferare  \r\n in una materia cos\u0026#236; vasta e complessa con pi\u0026#249; testi normativi emanati  \r\n anche  a  distanza di tempo, di tal ch\u0026#233; viene a cadere il primo dubbio  \r\n sollevato dal giudice a quo: che cio\u0026#232; l\u0027impugnato art.  27  sia  stato  \r\n emanato senza il sostegno di una delega.                                 \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     N\u0026#233; maggior fondamento ha l\u0027altro profilo prospettato dal Consiglio  \r\n di  Stato: che cio\u0026#232; il Governo, pur essendo legittimato dalla legge di  \r\n delega ad emanare pi\u0026#249; disposizioni nella stessa materia a distanza  di  \r\n tempo,  abbia  ecceduto con la norma impugnata i limiti di tale delega.  \r\n Questa,  infatti,  disponeva  all\u0027art.  17,  secondo  comma,   che   il  \r\n legislatore   delegato   aveva   la   facolt\u0026#224;   di  emanare  ulteriori  \r\n \"disposizioni integrative e correttive\" delle prime, \"nel rispetto  dei  \r\n principi e criteri direttivi\", anche con uno o pi\u0026#249; decreti successivi.  \r\n Ora  -  secondo  il  giudice  a  quo  - l\u0027art. 27 non sarebbe una norma  \r\n correttiva o integrativa, ma sostanzialmente modificativa, tale  quindi  \r\n da travalicare i limiti della delega fissati dal Parlamento.             \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Senonch\u0026#233;  tale  valutazione  sulla natura della norma delegata non  \r\n pu\u0026#242; essere seguita.                                                     \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Nel primo esercizio  della  delega,  infatti,  il  Governo  dispose  \r\n all\u0027art. 45, secondo comma, del d.P.R. n. 636 del 1972 che \"nella prima  \r\n applicazione  del  decreto\"  il  limite  di et\u0026#224; per i componenti delle  \r\n commissioni tributarie, stabilito nel terzo comma dell\u0027art. 10,  veniva  \r\n elevato  di  tre  anni.  Ed il terzo comma dell\u0027articolo citato fissava  \r\n tale limite a settantacinque anni.                                       \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     La regola, quindi, per  la  cessazione  dall\u0027ufficio  era  -  nella  \r\n normativa  delegata  - il raggiungimento del settantacinquesimo anno di  \r\n et\u0026#224;. Solo in via transitoria ed eccezionale, cio\u0026#232; per la  prima  fase  \r\n di  applicazione  della  nuova normativa, tale limite veniva portato al  \r\n settantottesimo anno di et\u0026#224;, allo scopo  evidente  di  assicurare  una  \r\n continuit\u0026#224;  di  esperienza  giurisprudenziale  nella  fase delicata di  \r\n transizione dalla vecchia alla nuova disciplina fiscale.                 \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     La norma impugnata  del  d.P.R.  n.  739  del  1981  non  fece  che  \r\n ripristinare  la  regola  generale  di  cui all\u0027art. 10 del decreto del  \r\n 1972.                                                                    \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Tale norma aveva quindi il carattere di norma integrativa,  la  cui  \r\n emanazione  era  consentita  al  Governo  dall\u0027art.  17  della legge di  \r\n delega.                                                                  \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Una volta, infatti, che lo stesso legislatore delegato,  nel  pieno  \r\n esercizio  della  delega  ricevuta,  abbia  esplicitamente prodotto una  \r\n norma per disciplinare una certa materia soltanto nella  fase  iniziale  \r\n di applicazione di una normativa riformatrice, rientra nei poteri dello  \r\n stesso legislatore delegato, conferitigli nella stessa legge di delega,  \r\n integrare - senza necessit\u0026#224; di una delega ulteriore o di fissazione di  \r\n ulteriori  criteri o principi direttivi - la norma transitoria iniziale  \r\n con norme di contenuto anche diverso,  al  fine  di  coprire  il  vuoto  \r\n normativo  che  altrimenti si produrrebbe con la cessazione della prima  \r\n fase di applicazione della riforma.   N\u0026#233; pu\u0026#242;  essere  sottratta  allo  \r\n stesso legislatore delegato la valutazione discrezionale del momento in  \r\n cui  la fase iniziale di applicazione deve ritenersi esaurita, dato che  \r\n il Parlamento stesso - come nel caso in esame - gli ha  conferito  tale  \r\n discrezionalit\u0026#224;.                                                        \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Il  fatto  poi che le norme delegate, pur nel rispetto dei principi  \r\n direttivi e criteri fondamentali, siano state  emesse,  sempre  per  lo  \r\n stesso  oggetto,  a  dieci anni di distanza (la legge di delegazione \u0026#232;  \r\n del 1971 e la disposizione impugnata del 1981) non basta a far ritenere  \r\n che nella specie si sia in presenza di un vero e proprio  trasferimento  \r\n delle  funzioni legislative dal Parlamento al Governo e non soltanto di  \r\n una normale delega, dal momento che il  Parlamento,  nel  concedere  in  \r\n modo   reiterato   la   proroga   del   termine  per  l\u0027emanazione  dei  \r\n provvedimenti delegati (come poteva certamente fare  giacch\u0026#233;  l\u0027organo  \r\n che  ha  l\u0027autorit\u0026#224;  di fissare una scadenza pu\u0026#242; anche prorogarla) ha  \r\n pur  sempre  effettuato  le  proprie  valutazioni  nel  rispetto  delle  \r\n prescrizioni dettate dall\u0027art. 76 della Costituzione.                    \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     N\u0026#233;  tale  facolt\u0026#224;  di  valutazione  discrezionale del legislatore  \r\n delegante viene meno nell\u0027ipotesi  di  proroga  di  un  termine  quando  \r\n questo  sia  gi\u0026#224;  scaduto,  non  essendovi  alcun  ostacolo  di natura  \r\n costituzionale che impedisca al legislatore ordinario di  far  rivivere  \r\n retroattivamente una delega ormai scaduta.                               \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     4. - Con la terza questione si domanda alla Corte se il citato art.  \r\n 17  della  legge  n.  825 del 1971 contrasti o meno con l\u0027art. 76 della  \r\n Costituzione, nella parte  in  cui  ammette  interventi  integrativi  e  \r\n correttivi  ad  opera  del  legislatore  delegato  senza  specificare i  \r\n principi e i criteri direttivi da osservare in detti interventi; per il  \r\n dubbio che  tale  disposizione  violi  il  principio  della  necessaria  \r\n conformit\u0026#224;  delle leggi delegate alle finalit\u0026#224; delle rispettive leggi  \r\n di delegazione.                                                          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Anche detta questione non \u0026#232; fondata poich\u0026#233; lo stesso  art.    17,  \r\n nell\u0027autorizzare  il  Governo  ad  emettere  uno  o  pi\u0026#249; provvedimenti  \r\n delegati, ha espressamente stabilito che  tali  provvedimenti  dovevano  \r\n attenersi  ai  principi e ai criteri direttivi determinati dalla stessa  \r\n legge di delega n. 825 del 1971.                                         \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Alla  quarta  questione  sottoposta  all\u0027esame  della   Corte   (se  \r\n contrasti o meno con l\u0027art. 76 della Costituzione l\u0027art. 48 della legge  \r\n 24  aprile  1980, n. 146, nella parte in cui proroga ulteriormente fino  \r\n al 31 dicembre 1982 il termine per l\u0027esercizio  della  delega  previsto  \r\n dalla  legge  n.  825  del  1971,  malgrado  il  termine, ripetutamente  \r\n prorogato, fosse gi\u0026#224; scaduto) si \u0026#232; gi\u0026#224; data risposta (cfr. sopra sub  \r\n 3), cosicch\u0026#233; anch\u0027essa risulta non fondata.                             \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     5. - Ugualmente infondata \u0026#232; la successiva questione sollevata  con  \r\n l\u0027ordinanza  di  rimessione: se contrasti o meno con gli artt. 25 e 108  \r\n della Costituzione il pi\u0026#249; volte citato art. 27 del d.P.R. n.  739  del  \r\n 1981 sotto il profilo della violazione dei principi dell\u0027intangibilit\u0026#224;  \r\n del  giudice  naturale  precostituito per legge e dell\u0027indipendenza dei  \r\n magistrati   speciali.   Fissando   infatti   il   limite   d\u0027et\u0026#224;    a  \r\n settantacinque, anzich\u0026#233; a settantotto anni - sostiene il giudice a quo  \r\n -  si  verrebbe  a determinare in sostanza la cessazione dalle funzioni  \r\n dei componenti pi\u0026#249; anziani della Commissione tributaria centrale.       \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     La  censura  non  merita  accoglimento  in  quanto  -  a  parte  la  \r\n considerazione  che  l\u0027imposizione  del  nuovo limite d\u0027et\u0026#224; riguarda i  \r\n membri di tutte le Commissioni tributarie  e  non  soltanto  di  quella  \r\n centrale  -  la  norma  impugnata  non  priva  i  cittadini dell\u0027organo  \r\n giurisdizionale preposto per legge alla garanzia di determinati diritti  \r\n ed interessi, ma regola in via generale uno dei criteri di appartenenza  \r\n all\u0027organo  stesso, con riferimento all\u0027et\u0026#224; massima, conformandolo tra  \r\n l\u0027altro  alla  regola  generale  prevista  nello  stesso  provvedimento  \r\n delegato  che  aveva  introdotto  in  via  transitoria  ed  eccezionale  \r\n l\u0027elevazione del limite a settantotto anni. I parametri  costituzionali  \r\n invocati  non  garantiscono infatti la permanenza delle persone fisiche  \r\n in un determinato organo giurisdizionale, ma la certezza del  cittadino  \r\n di  veder  tutelati  i  propri  diritti  e  interessi da un organo gi\u0026#224;  \r\n preventivamente  stabilito  dall\u0027ordinamento  e  indipendente  da  ogni  \r\n influenza  esterna.  Pertanto  i  parametri costituzionali indicati non  \r\n appaiono violati.                                                        \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     6. - L\u0027ultima questione sollevata \u0026#232;  se  lo  stesso  art.  27  del  \r\n d.P.R.   n.  739  del  1981  contrasti  o  meno  con  l\u0027art.  76  della  \r\n Costituzione, nella parte in  cui  fissa  il  predetto  termine  d\u0027et\u0026#224;  \r\n malgrado  il  parere  contrario dell\u0027apposita commissione parlamentare,  \r\n violando cos\u0026#236; senza una adeguata motivazione i principi  e  i  criteri  \r\n direttivi  stabiliti  dal  legislatore  delegante  con l\u0027art. 17, primo  \r\n comma, della legge n. 825 del 1971.                                      \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Anche  tale  questione  non  \u0026#232;  fondata.   Infatti   il   Governo,  \r\n nell\u0027adottare  il decreto n. 739 del 1981, ha preventivamente richiesto  \r\n il parere della commissione parlamentare,  cos\u0026#236;  come  prescriveva  la  \r\n legge  di delega. Poich\u0026#233; tale parere non era per\u0026#242; vincolante, il solo  \r\n fatto che il legislatore delegato  non  abbia  dato  motivazione  della  \r\n ragione  per  cui  se  ne  \u0026#232; discostato, non pu\u0026#242; costituire motivo di  \r\n incostituzionalit\u0026#224;.                                                     \u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP id\u003d\"MO\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003e                            per questi motivi                             \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003e                         LA CORTE COSTITUZIONALE                          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e     \u003cI\u003edichiara\u003c/I\u003e non fondate le questioni  di  legittimit\u0026#224;  costituzionale  \r\n degli artt. 27 del d.P.R. 3 novembre 1981, n.  739 (Norme integrative e  \r\n correttive  del  d.P.R.  n. 636 del 1972 concernente la revisione della  \r\n disciplina del contenzioso tributario); 17 della legge 9 ottobre  1971,  \r\n n.  825  (Delega legislativa al Governo per la riforma tributaria) e 48  \r\n della legge 24 aprile 1980, n. 146 (proroga del termine per l\u0027esercizio  \r\n della delega predetta), sollevate in riferimento agli artt. 76, 77,  25  \r\n e  108  della  Costituzione  dal  Consiglio  di  Stato  con l\u0027ordinanza  \r\n indicata in epigrafe.                                                    \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e     Cos\u0026#236; deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,  \r\n Palazzo della Consulta, il 6 maggio 1985.                                \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003e                                   F.to:  LEOPOLDO ELIA - ORONZO REALE -  \r\n                                   BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -  ALBERTO  \r\n                                   MALAGUGINI  - LIVIO PALADIN - ANTONIO  \r\n                                   LA  PERGOLA  -  VIRGILIO  ANDRIOLI  -  \r\n                                   GIUSEPPE  FERRARI  - FRANCESCO SAJA -  \r\n                                   GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO -  ALDO  \r\n                                   CORASANITI  -  GIUSEPPE  BORZELLINO -  \r\n                                   FRANCESCO GRECO.                       \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOFCA\"\u003e                                   GIOVANNI VITALE - Cancelliere          \u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"10924","titoletto":"SENT. 156/85 A. CONTENZIOSO TRIBUTARIO - COMMISSIONI TRIBUTARIE - COMPONENTI  - LIMITE DI ETA\u0027 - ABROGAZIONE DEL PRECEDENTE  LIMITE FISSATO  CON LA RIFORMA TRIBUTARIA - ASSUNTA MANCANZA  DI  PREVIA LEGGE  DI DELEGA ED ECCESSO DALLA LEGGE DI DELEGA - FACOLTA\u0027  DEL GOVERNO  DI EMANARE,  ANCHE CON PIU\u0027 DECRETI A DISTANZA DI TEMPO, ULTERIORI \"DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE\"  - RINNOVAZIONE DELLA  DELEGA  PER  MEZZO DI SUCCESSIVE LEGGI  DI  PROROGA  - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI.","testo":"Il  fatto  che le norme delegate,  pur nel rispetto dei  principi direttivi  e criteri fondamentali,  siano emesse,  sempre per  lo stesso  oggetto,  a  diversi  anni di distanza non  basta  a  far ritenere  che  si  sia  in presenza  di  un  trasferimento  delle funzioni  legislative  dal  Parlamento al Governo e  non  di  una normale delega,  dal momento che il Parlamento,  nel concedere in modo  reiterato  la  proroga del  termine  per  l\u0027emanazione  dei provvedimenti   delegati  (come  puo\u0027  certamente  fare  giacche\u0027 l\u0027organo  che ha l\u0027autorita\u0027 di fissare una scadenza  puo\u0027  anche prorogarla),  effettua  pur  sempre  le proprie  valutazioni  nel rispetto delle prescrizioni dettate dalla Costituzione.  Ne\u0027 tale facolta\u0027  di valutazione discrezionale del legislatore  delegante viene  meno nell\u0027ipotesi di proroga di un termine  quando  questo sia  gia\u0027  scaduto,   non  essendovi  alcun  ostacolo  di  natura costituzionale  che  impedisca  al legislatore ordinario  di  far rivivere con effetti retroattivi una delega scaduta. Pertanto non contrastano con gli artt.  76 e 77, primo comma, Cost., gli artt. 17, comma secondo, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, contenente la  delega al Governo per la riforma tributaria,  nella parte  in cui  consente al legislatore delegato di adottare a  distanza  di molto  tempo  disposizioni  di contenuto contrario  nella  stessa materia,  e 48,  comma primo, della legge 24 aprile 1980, n. 146, nella parte in cui proroga ulteriormente fino al 31 dicembre 1982 il  termine per l\u0027esercizio della delega previsto dalla legge  n. 825 del 1971, malgrado il termine, ripetutamente prorogato, fosse gia\u0027  scaduto.  (Non  fondatezza - in  riferimento  ai  parametri costituzionali richiamati - delle questioni di legittimita\u0027 delle dette disposizioni,  sollevate sotto il profilo che il Parlamento non avrebbe potuto consentire al Governo di legiferare in materia di  riforma  tributaria con piu\u0027 testi normativi emanati anche  a distanza di tempo, ne\u0027 prorogare il termine per l\u0027esercizio della delega una volta che questo,  ripetutamente prorogato, fosse gia\u0027 scaduto,  per cui sarebbe stato precluso al legislatore  delegato di ridurre - con l\u0027art.  27 del d.P.R.  3 novembre 1981, n. 739 - di  tre  anni il limite di eta\u0027 per far parte  delle  commissioni tributarie,  stabilito  a settantotto anni,  nella prima fase  di applicazione  della riforma,  dall\u0027art.  45,  secondo comma,  del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636).","numero_massima_successivo":"10925","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"09/10/1971","numero":"825","articolo":"17","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge;825~art17"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"24/04/1980","numero":"146","articolo":"48","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge;146~art48"}],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"76","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"77","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"10925","titoletto":"SENT. 156/85 B. CONTENZIOSO TRIBUTARIO - COMMISSIONI TRIBUTARIE - COMPONENTI  - LIMITE DI ETA\u0027 - ABROGAZIONE DEL LIMITE  PRECEDENTE FISSATO  IN SEDE DI RIFORMA TRIBUTARIA - CARATTERE INTEGRATIVO  E NON  MODIFICATIVO DELLA DISPOSIZIONE ABROGATRICE - EMANAZIONE  DI DECRETI DELEGATI INTEGRATIVI DELLA INIZIALE NORMATIVA TRANSITORIA - DISCREZIONALITA\u0027 LEGISLATIVA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.","testo":"Una  volta  che lo stesso  legislatore  delegato,  nell\u0027esercizio della delega  ricevuta,  abbia esplicitamente prodotto una  norma per  disciplinare una certa materia soltanto nella fase  iniziale di applicazione di una normativa riformatrice, rientra nei poteri dello  stesso legislatore delegato,  conferitigli dalla legge  di delega, integrare - senza necessita\u0027 di una delega ulteriore o di fissazione  di ulteriori criteri o principi direttivi - la  norma transitoria    iniziale  con  disposizioni  di  contenuto   anche diverso,  al fine di coprire il vuoto normativo che altrimenti si creerebbe  con  la  cessazione della prima fase  di  applicazione della  riforma.  Pertanto non e\u0027  costituzionalmente  illegittimo l\u0027art.  27 del d.P.R. 3 novembre 1971, n. 739, nella parte in cui fissa a settantacinque anni il limite di eta\u0027 per far parte delle commissioni  tributarie,  in  quanto  esso e\u0027  stato  emanato  in attuazione  di  una  delega  che prevedeva  l\u0027emissione  di  piu\u0027 decreti delegati (delega rinnovata  con varie leggi di  proroga), la quale consentiva che fossero prodotte norme integrative, quale appunto  quella in discussione che ha modificato una disposizione transitoria   dettata  per  la  prima  attuazione   della   nuova normativa.  (Non fondatezza - in riferimento agli artt.  76 e 77, primo   comma,    Cost.   - della   questione   di   legittimita\u0027 costituzionale dell\u0027articolo succitato, proposta sull\u0027assunto che esso  contrasti  con la delega concessa al Governo dalla legge  9 ottobre 1971,  n. 825, sotto il profilo che questa era gia\u0027 stata utilizzata  disponendosi - con  l\u0027art.  45,  secondo  comma,  del d.P.R.  26 ottobre 1972,  n.  736 - che il limite di eta\u0027 per far parte delle commissioni tributarie fosse di settantotto anni, per cui non poteva essere nuovamente utilizzata per fissare un limite diverso).","numero_massima_successivo":"10926","numero_massima_precedente":"10924","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[{"denominazione_legge":"decreto del Presidente della Repubblica","data_legge":"03/11/1981","numero":"739","articolo":"27","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.Presidente.della.Repubblica;739~art27"}],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"76","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"77","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"10926","titoletto":"SENT. 156/85 C. CONTENZIOSO TRIBUTARIO - COMMISSIONI TRIBUTARIE - RIFORMA   - LEGGE  DI  DELEGAZIONE  - INTERVENTI  INTEGRATIVI   E CORRETTIVI   DEL  LEGISLATORE  DELEGATO  - ASSERITA  MANCANZA  DI PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.","testo":"L\u0027art.  17  della legge 9 ottobre 1971,  n.  825,  contenente  la delega al Governo per la riforma tributaria,  nell\u0027autorizzare la emanazione di uno o piu\u0027 provvedimenti delegati, ha espressamente stabilito che tali provvedimenti devono attenersi ai principi  ed ai   criteri   direttivi  determinati  dalla  stessa   legge   di delegazione.  Tale articolo pertanto non contrasta con l\u0027art.  76 Cost.,  nella  parte  in  cui ammette  interventi  integrativi  e correttivi  ad opera del legislatore delegato senza specificare i principi ed i criteri direttivi da osservare in detti interventi. (Non  fondatezza  - in riferimento  al  parametro  costituzionale richiamato   - della  questione  di  legittimita\u0027   dell\u0027articolo succitato,    sollevata  sotto  il  profilo  che  esso  violi  il principio  della necessaria conformita\u0027 delle leggi delegate alle finalita\u0027 delle rispettive leggi di delegazione).","numero_massima_successivo":"10927","numero_massima_precedente":"10925","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"09/10/1971","numero":"825","articolo":"17","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge;825~art17"}],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"76","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"10927","titoletto":"SENT. 156/85 D. CONTENZIOSO TRIBUTARIO - COMMISSIONI TRIBUTARIE - COMPONENTI  - FISSAZIONE  DI  LIMITE  D\u0027ETA\u0027  A   SETTANTACINQUE, ANZICHE\u0027  A  SETTANTOTTO ANNI - ASSUNTA VIOLAZIONE  DEI  PRINCIPI COSTITUZIONALI    DELL\u0027INTANGIBILITA\u0027   DEL   GIUDICE    NATURALE PRECOSTITUITO   PER  LEGGE  E  DELL\u0027INDIPENDENZA  DEI  MAGISTRATI SPECIALI - FUNZIONE DELL\u0027ORGANO GIURISDIZIONALE - E\u0027 GARANTITA  A TUTELA  DEI  DIRITTI ED INTERESSI DEI CITTADINI - NON  FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.","testo":"Gli artt.  25,  comma primo,  e 108,  comma  secondo,  Cost.  non garantiscono   la   permanenza  delle  persone  fisiche   in   un determinato organo giurisdizionale,  ma la certezza del cittadino di  veder  tutelati    i  propri  interessi  da  un  organo  gia\u0027 preventivamente stabilito dall\u0027ordinamento e indipendente da ogni influenza  esterna.   Pertanto,  non  possono  ritenersi  violati dall\u0027art.  27 del d.P.R.  3 novembre 1981, n. 739, nella parte in cui  fissa a settantacinque anni il limite di eta\u0027 per far  parte delle commissioni tributarie. (Non fondatezza - in riferimento ai parametri   costituzionali   richiamati  - della   questione   di legittimita\u0027 della detta disposizione, sollevata sotto il profilo che,  fissando  il  limite d\u0027eta\u0027 a  settantacinque,  anziche\u0027  a settantotto  anni  si  verrebbe  a  determinare  in  sostanza  la cessazione  dalle  funzioni  dei componenti  piu\u0027  anziani  della commissione tributaria centrale).","numero_massima_successivo":"10928","numero_massima_precedente":"10926","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[{"denominazione_legge":"decreto del Presidente della Repubblica","data_legge":"03/11/1981","numero":"739","articolo":"27","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.Presidente.della.Repubblica;739~art27"}],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"25","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"108","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"10928","titoletto":"SENT. 156/85 E. CONTENZIOSO TRIBUTARIO - COMMISSIONI TRIBUTARIE - COMPONENTI   - FISSAZIONE   DI   UN  NUOVO  LIMITE  DI   ETA\u0027   - PROVVEDIMENTO  ADOTTATO  CON PARERE CONTRARIO  DELLA  COMMISSIONE PARLAMENTARE   - ASSUNTA  VIOLAZIONE  DEI  PRINCIPI   E   CRITERI DIRETTIVI STABILITI DALLA LEGGE DI DELEGA - PARERE NON VINCOLANTE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE - OMESSA MOTIVAZIONE SULLA DIVERSA DETERMINAZIONE  DEL  LEGISLATORE DELEGATO - NON FONDATEZZA  DELLA QUESTIONE.","testo":"Il  fatto  che  il  legislatore  delegato  si   discosti,   nella emanazione del decreto,  senza peraltro darne ragione, dal parere della  commissione parlamentare che la legge di delega gli impone di  richiedere,  non  puo\u0027 costituire  motivo  di  illegittimita\u0027 costituzionale ove si tratti di parere non vincolante.  Pertanto, non  contrasta  con l\u0027art.  76 Cost.,  l\u0027art.  27  del  d.P.R.  3 novembre 1981,  n. 739, nella parte in cui fissa a settantacinque anni  il  limite di eta\u0027 per essere componenti delle  commissioni tributarie,    malgrado   il   parere   contrario   dell\u0027apposita commissione parlamentare,  preventivamente richiesto dal  Governo cosi\u0027   come   prescriveva   il  provvedimento   legislativo   di delegazione,  non essendo tale parere vincolante e non  dovendosi di conseguenza dare motivazione della ragione per la quale non si e\u0027  ritenuto  di seguirlo.  (Non fondatezza - in  riferimento  al parametro    costituzionale   invocato   - della   questione   di legittimita\u0027 di detta disposizione, sollevata in base all\u0027assunto che essa avrebbe violato,  senza adeguata motivazione, i principi e  i  criteri direttivi stabiliti dal legislatore  delegante  con l\u0027art.  17,  primo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, non attenendosi  nella fissazione del termine di eta\u0027 dei  componenti delle   commissioni   tributarie  al  prescritto   parere   della commissione parlamentare competente in materia).","numero_massima_precedente":"10927","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[{"denominazione_legge":"decreto del Presidente della Repubblica","data_legge":"03/11/1981","numero":"739","articolo":"27","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.Presidente.della.Repubblica;739~art27"}],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"76","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"8042","autore":"","titolo":"[ NOTA REDAZIONALE ]","descrizione":"Nota a prima lettura","titolo_rivista":"Giurisprudenza costituzionale","anno_rivista":"1985","numero_rivista":"","parte_rivista":"I","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"1113","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"7909","autore":"MAZZIOTTI DI CELSO M.","titolo":"GARANZIA DEL GIUDICE NATURALE PRECOSTITUITO PER LEGGE E INDIPENDENZA DEI GIUDICI DELLE GIURISDIZIONI SPECIALI","descrizione":"","titolo_rivista":"Il Consiglio di Stato","anno_rivista":"1985","numero_rivista":"","parte_rivista":"II","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"1253","note_abstract":"","collocazione":"C.57 - A.74","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"7872","autore":"MORETTI R.","titolo":"DELEGHE PERMANENTI IN MATERIA TRIBUTARIA","descrizione":"","titolo_rivista":"Il Foro italiano","anno_rivista":"1985","numero_rivista":"","parte_rivista":"I","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"2854","note_abstract":"","collocazione":"C.5 - A.182/1","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"7808","autore":"PANDOLFELLI G.","titolo":"\"VENTI DI DITTATURA\"","descrizione":"","titolo_rivista":"Diritto e pratica tributaria","anno_rivista":"1985","numero_rivista":"","parte_rivista":"II","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"1041","note_abstract":"","collocazione":"A.55","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}"
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