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C. e D. M.G., rispettivamente iscritte ai numeri 174 e 197 del registro ordinanze 2024 e pubblicate nella \u003cem\u003eGazzetta Ufficiale\u003c/em\u003e della Repubblica numeri 40 e 44, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2024.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eVisti\u003c/em\u003e gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eu\u003c/em\u003e\u003cem\u003edito\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 10 marzo 2025 il Giudice relatore Francesco Vigan\u0026#242;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003edeliberato\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 10 marzo 2025.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e\u003cem\u003eRitenuto in fatto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza del 10 aprile 2024 (iscritta al n. 174 del reg. ord. 2024), il Tribunale di sorveglianza di Bologna ha sollevato, in via principale, questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 47-\u003cem\u003equinquies\u003c/em\u003e, comma 7, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull\u0026#8217;ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libert\u0026#224;), in riferimento agli artt. 2, 3, 29, 30, 31, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest\u0026#8217;ultimo in relazione agli artt. 8 e 14 della Convenzione europea dei diritti dell\u0026#8217;uomo, nella parte in cui prevede che la detenzione domiciliare pu\u0026#242; essere concessa al padre detenuto \u0026#171;se la madre \u0026#232; deceduta o impossibilitata e non vi \u0026#232; modo di affidare la prole ad altri che al padre\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn via subordinata, la medesima disposizione \u0026#232; censurata, in riferimento agli stessi parametri, nella parte in cui prevede che la detenzione domiciliare pu\u0026#242; essere concessa al padre detenuto se \u0026#171;non vi \u0026#232; modo di affidare la prole ad altri che al padre\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.1.\u0026#8211; Il rimettente deve provvedere sulla richiesta di M. C., detenuto presso la Casa circondariale di Ferrara dal 10 settembre 2023 per scontare una pena di quattro anni, undici mesi e dodici giorni di reclusione, volta ad ottenere la concessione della misura della detenzione domiciliare speciale ai sensi dell\u0026#8217;art. 47-\u003cem\u003equinquies\u003c/em\u003e, commi 7 e 1-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, ordin. penit., al fine di provvedere alla cura e all\u0026#8217;assistenza dei figli minori.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl giudice \u003cem\u003ea quo \u003c/em\u003eespone che i figli del richiedente, a lui affidati dal Tribunale per i minorenni, sono attualmente accuditi dalla loro sorella maggiore.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;istanza del detenuto dovrebbe, pertanto, essere rigettata. Da un lato, la madre avrebbe comunque diritto di vedere i figli e di mantenere un rapporto con gli stessi, seppur non continuativo; dall\u0026#8217;altro, i figli vivrebbero attualmente in una situazione serena presso la famiglia della sorella, senza che emergano carenze di cura e di assistenza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.\u0026#8211; Il rimettente dubita, tuttavia, della compatibilit\u0026#224; con i parametri costituzionali menzionati della disposizione censurata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCi\u0026#242;, anzitutto, in relazione alla \u0026#171;scelta legislativa di operare a monte una differenziazione tra le due figure genitoriali, padre e madre, nella cura del minore (o del figlio affetto da handicap) stabilendo una cornice normativa evidentemente pi\u0026#249; favorevole per le detenute di sesso femminile rispetto ai detenuti di sesso maschile, in cui l\u0026#8217;elemento discretivo \u0026#232; dato esclusivamente dal genere del genitore\u0026#187;. Tale scelta si tradurrebbe in una discriminazione irragionevole, tenuto conto dello scopo della disposizione censurata, \u0026#171;in cui l\u0026#8217;interesse costituzionale prevalente non \u0026#232; tanto quello della tutela della maternit\u0026#224;, bens\u0026#236; quello di garantire assistenza al soggetto bisognoso di cura in modo da non pregiudicarne lo sviluppo psico-affettivo\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl rimettente ripercorre dettagliatamente l\u0026#8217;evoluzione normativa e gli interventi di questa Corte che hanno, a partire dagli anni Ottanta, introdotto e poi progressivamente esteso misure alternative alla detenzione, benefici penitenziari e misure cautelari specifiche in favore dei genitori di figli in tenera et\u0026#224; ovvero con disabilit\u0026#224;, nonch\u0026#233; il differimento della pena in favore della madre di prole di et\u0026#224; inferiore ai tre anni; e ci\u0026#242; parallelamente allo sviluppo della normativa giuslavoristica e previdenziale, parimenti rivolta a tutelare l\u0026#8217;\u0026#171;esercizio della genitorialit\u0026#224; quale attivit\u0026#224; di cura ed educazione della prole nell\u0026#8217;interesse di quest\u0026#8217;ultima\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePeraltro, il legislatore, in un contesto storico in cui ancora \u0026#171;il \u003cem\u003elavoro di cura\u003c/em\u003e era culturalmente prerogativa della madre-donna\u0026#187;, avrebbe \u0026#171;scelto di non realizzare una esatta parificazione tra i due sessi, attribuendo al padre un ruolo di mera supplenza rispetto alla madre\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTale scelta normativa risulterebbe oggi inadeguata rispetto alle recenti acquisizioni della letteratura scientifica, che avrebbero \u0026#171;messo in discussione l\u0026#8217;assunto per cui le funzioni dei genitori siano \u003cem\u003ebiologicamente determinate\u003c/em\u003e in ragione del genere del soggetto accudente\u0026#187;. Se \u0026#232; pur vero, afferma il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, \u0026#171;che nella maggior parte delle societ\u0026#224; umane in genere \u0026#232; una donna \u0026#8211; ma non sempre la madre biologica \u0026#8211; o un gruppo di donne ad occuparsi dei bambini, si sono registrate anche opzioni sociali differenti, in cui il ruolo di cura della prole (\u003cem\u003eparenting\u003c/em\u003e) \u0026#232; o affidato direttamente al padre (raramente) o modellato su una cooperazione tra i genitori, fino a forme di intercambiabilit\u0026#224; diffusa tra le \u003cem\u003efigure genitoriali\u003c/em\u003e\u0026#187;. Sebbene \u0026#171;non possa negarsi che la madre pu\u0026#242; avere, quantomeno in una fase iniziale dello sviluppo del bambino, un ruolo di cura primario, legato prevalentemente all\u0026#8217;allattamento al seno, successivamente le differenze nel rapporto di interazione tra le figure genitoriali e la prole\u0026#187; sarebbero \u0026#171;pi\u0026#249; propriamente condizionate da condizioni \u003cem\u003eecologiche\u003c/em\u003e [\u0026#8230;] e da costrutti sociali-ambientali, piuttosto che dal sesso del genitore\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eGli studi pi\u0026#249; recenti evidenzierebbero inoltre che \u0026#171;l\u0026#8217;ambiente pi\u0026#249; confacente all\u0026#8217;armonico sviluppo della personalit\u0026#224; del minore \u0026#232; quello in cui si realizza il cosiddetto \u003cem\u003ecoparenting\u003c/em\u003e, vale a dire la cooperazione tra i ruoli genitoriali fondata sulla intercambiabilit\u0026#224; e condivisione del ruolo di cura, piuttosto che su una rigida separazione di funzioni fondata sul genere\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTali acquisizioni avrebbero trovato riconoscimento normativo \u0026#8211; nel diritto di famiglia italiano e, a livello sovranazionale, nella Convenzione sui diritti del fanciullo del 1989 \u0026#8211; attraverso l\u0026#8217;affermazione di un \u0026#171;generale diritto del minore alla c.d. \u003cem\u003ebigenitorialit\u0026#224;\u003c/em\u003e\u0026#187;, quale corollario del dovere di entrambi i genitori di garantire cura ed educazione alla prole.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eImportanti statuizioni di principio potrebbero trarsi in proposito dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell\u0026#8217;uomo, secondo la quale ogni differenziazione di trattamento sulla base del sesso deve essere sorretta da ragioni particolarmente pregnanti, non risultando sufficienti, in particolare, \u0026#171;riferimenti alle tradizioni, ad assunti generali o ad attitudini sociali prevalenti in un dato paese\u0026#187; (sono citate Corte EDU, terza sezione, sentenza 19 marzo 2024, B.T. contro Russia, paragrafo 38; grande camera, sentenze 11 ottobre 2022, Beeler contro Svizzera, paragrafo 113 e 22 marzo 2012, Konstantin Markin contro Russia, paragrafo 127).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAlla luce di tutto ci\u0026#242;, dovrebbe ritenersi che \u0026#171;la inesatta parificazione del padre e della madre detenuti per l\u0026#8217;accesso alla detenzione domiciliare speciale sia il frutto di una scelta intrinsecamente irragionevole e fondata su una tradizione culturale priva di effettivo portato empirico\u0026#187;. In assenza di pericoli per la collettivit\u0026#224;, \u0026#171;un\u0026#8217;esecuzione penale esterna che mediante il ripristino della convivenza con il figlio bisognoso di cura consenta l\u0026#8217;esercizio della genitorialit\u0026#224;\u0026#187; sarebbe in via generale \u0026#171;da ritenersi costituzionalmente preferibile ad una esecuzione inframuraria che, irragionevolmente, sacrifichi la tutela della prole in et\u0026#224; di sviluppo e dei soggetti affetti da handicap\u0026#187;. In un siffatto contesto, una \u0026#171;differenziazione uomo-donna\u0026#187; risulterebbe \u0026#171;ingiustificata rispetto all\u0026#8217;oggetto di tutela\u0026#187;, dal momento che la figura maschile e quella femminile sarebbero entrambe adeguatamente in grado di assolvere al ruolo genitoriale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa disposizione censurata si porrebbe, cos\u0026#236;, in contrasto con l\u0026#8217;art. 3, secondo comma (\u003cem\u003erecte\u003c/em\u003e: primo comma), Cost., poich\u0026#233; disciplinerebbe \u0026#171;situazioni che si ritengono equivalenti in modo diseguale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eEssa violerebbe inoltre gli artt. 29, 30 e 31, secondo comma, Cost., in quanto la previsione di favore da essa stabilita non sarebbe giustificabile rispetto alle esigenze di tutela della famiglia, della genitorialit\u0026#224; e della parit\u0026#224; tra coniugi-genitori, nonch\u0026#233; della protezione della giovent\u0026#249;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn particolare, effetti discriminatori si verificherebbero nei confronti della madre-lavoratrice, la quale, in assenza del padre detenuto, dovrebbe farsi carico tanto della cura della prole quanto del mantenimento economico della famiglia, sacrificando eventualmente la propria capacit\u0026#224; lavorativa; mentre il padre-lavoratore non si troverebbe mai in questa situazione, potendo contare sulla concessione della misura alternativa per la madre detenuta.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSarebbe altres\u0026#236; violato l\u0026#8217;art. 2 Cost., \u0026#171;laddove si considerino gli effetti della disciplina in esame in relazione alle cosiddette famiglie di fatto o omogenitoriali\u0026#187;, la cui tutela sarebbe stata ricondotta da questa Corte \u0026#171;nell\u0026#8217;alveo di quelle formazioni sociali in cui si esplica la personalit\u0026#224; degli individui\u0026#187;. In particolare, i figli di una unione civile tra due uomini sarebbero irragionevolmente sottoposti ad una disciplina deteriore di quella riservata ai figli di una unione civile tra due donne, risultando qui \u0026#171;residuale la possibilit\u0026#224; per i figli della coppia di avere la presenza di entrambi i genitori\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInfine, per il tramite dell\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost., la disposizione censurata si porrebbe in contrasto con gli artt. 8 e 14 CEDU, cos\u0026#236; come interpretati dalla Corte EDU nella citata giurisprudenza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.3.\u0026#8211; A fronte della denunciata irragionevolezza del trattamento differenziato tra madre e padre, due opzioni sarebbero \u0026#171;normativamente praticabili e ragionevoli costituzionalmente\u0026#187;: \u0026#171;o omologare la condizione della madre a quella del padre, valutando se l\u0026#8217;assenza del genitore donna pregiudichi in concreto lo sviluppo dei figli a fronte della presenza dell\u0026#8217;altro partner uomo o di terzi in grado di assicurare assistenza; o (ed \u0026#232; quel che qui si auspica) parificare la condizione del padre a quella della madre, garantendo il mantenimento del rapporto di cura con entrambi i genitori, laddove non sussistano, in concreto, pericoli per la collettivit\u0026#224; e consentendo di tutelare massimamente l\u0026#8217;interesse di cura della prole di cui all\u0026#8217;art. 31 c. 2 della Carta Costituzionale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa prima opzione comporterebbe una pronuncia additiva \u003cem\u003ein \u003c/em\u003e\u003cem\u003emalam\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003epartem\u003c/em\u003e da parte di questa Corte in materia penale, ci\u0026#242; che renderebbe manifestamente inammissibili le questioni prospettate. Sarebbe invece \u0026#171;preferibile e costituzionalmente vincolata\u0026#187; la seconda opzione, che garantirebbe la massima espansione dell\u0026#8217;interesse alla tutela della prole, salvaguardando al tempo stesso la sicurezza della collettivit\u0026#224; e gli interessi sottesi all\u0026#8217;esecuzione della pena.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.4.\u0026#8211; Le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale indicate sarebbero rilevanti ai fini della decisione sull\u0026#8217;istanza di detenzione domiciliare speciale, a prescindere dall\u0026#8217;accertamento nel caso di specie degli altri requisiti a tal fine necessari. Ci\u0026#242; sulla base della considerazione che la decisione di accoglimento di questa Corte influirebbe quantomeno sull\u0026#8217;iter argomentativo della decisione sull\u0026#8217;istanza del ricorrente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAd ogni modo, il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e segnala che l\u0026#8217;istruttoria svolta suggerisce l\u0026#8217;effettiva ricorrenza delle condizioni ulteriori per la concessione della misura in esame, in caso di accoglimento delle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.5.\u0026#8211; In via subordinata, il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e solleva, in riferimento ai medesimi parametri, questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale sul solo frammento della disposizione censurata che, in caso di decesso o impossibilit\u0026#224; della madre, subordina la concessione della misura al padre alla condizione che non vi sia modo di affidare la prole a persone diverse da quest\u0026#8217;ultimo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTale previsione frusterebbe irragionevolmente il ruolo del padre, \u0026#171;attribuendogli rilevanza solo quale \u003cem\u003eextrema\u003c/em\u003e\u003cem\u003e ratio \u003c/em\u003enormativa nell\u0026#8217;affidamento dei figli\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eEssa sarebbe, inoltre, distonica rispetto ad altre disposizioni assunte a \u003cem\u003eterti\u003c/em\u003e\u003cem\u003ea\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003ecomparationis\u003c/em\u003e, quali l\u0026#8217;art. 47-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, comma 1, lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), ordin. penit., che consente la concessione della detenzione domiciliare \u0026#8220;ordinaria\u0026#8221; al padre laddove la madre sia deceduta o altrimenti assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, e l\u0026#8217;art. 275, comma 4, del codice di procedura penale, il quale, in presenza di tale condizione, esclude che possa essere disposta la custodia cautelare in carcere nei confronti del padre, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. Nessuna delle due disposizioni richiede la dimostrazione dell\u0026#8217;assenza di terze persone in grado di prendersi cura dei minori.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eN\u0026#233; si potrebbe sostenere che il pi\u0026#249; restrittivo requisito previsto dalla disposizione censurata valga a \u0026#171;controbilanciare\u0026#187; l\u0026#8217;assenza di limiti di pena per l\u0026#8217;accesso alla misura da essa prevista, diversamente da quanto avviene per la misura di cui all\u0026#8217;art. 47-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e ordin. penit. Infatti, \u0026#171;prevedere che, nonostante il padre risulti non pericoloso e possa eseguire all\u0026#8217;esterno la propria pena, il suo ruolo di cura venga postergato a quello fornito dai terzi\u0026#187; costituirebbe \u0026#171;scelta illogica che sacrifica sull\u0026#8217;altare di esigenze securitarie astratte il rapporto genitoriale contro l\u0026#8217;interesse del padre (con lesione degli artt. 3 c. 2 e 30 Cost. rispetto alla madre) e del minore-figlio (con lesione dell\u0026#8217;art. 31 c. 2 Cost.)\u0026#187;. La stessa giurisprudenza di legittimit\u0026#224; sull\u0026#8217;art. 275, comma 4, cod. proc. pen. avrebbe, del resto, sottolineato che la legge non ha riconosciuto una funzione sostitutiva a terze persone rispetto al ruolo del padre, \u0026#171;considerato che la formazione del bambino pu\u0026#242; essere gravemente pregiudicata dall\u0026#8217;assenza di una figura genitoriale, la cui infungibilit\u0026#224; deve, pertanto, fin dove possibile, essere assicurata, trovando fondamento nella garanzia che l\u0026#8217;articolo 31 Cost. accorda all\u0026#8217;infanzia\u0026#187; (\u0026#232; citata Corte di cassazione, sezione sesta penale, sentenza 30 aprile-4 luglio 2014, n. 29355).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNel caso, infine, in cui fossero accolte le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale sollevate in via subordinata, il rimettente sottopone all\u0026#8217;attenzione di questa Corte l\u0026#8217;opportunit\u0026#224; di una declaratoria di illegittimit\u0026#224; costituzionale consequenziale, ex art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), dell\u0026#8217;art. 21-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, comma 3, ordin. penit., che \u0026#8211; nel disciplinare l\u0026#8217;assistenza all\u0026#8217;esterno dei figli minori \u0026#8211; prevede la medesima limitazione, esponendosi cos\u0026#236; alle stesse censure prospettate con riguardo alla disposizione censurata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; \u0026#200; intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili o, comunque, infondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.1.\u0026#8211; L\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato ritiene, in primo luogo, che le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale siano inammissibili, in quanto irrilevanti o, comunque, in ragione della \u0026#171;insufficiente descrizione della fattispecie di incostituzionalit\u0026#224;\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;ordinanza non chiarirebbe, in particolare, \u0026#171;se dopo la detenzione del padre il Tribunale per i minorenni abbia formalmente disposto l\u0026#8217;affidamento dei minori alla sorella o se allo stato si tratti di affidamento in via di mero fatto\u0026#187;; n\u0026#233; il rimettente avrebbe verificato \u0026#171;se non sia adesso possibile, nella sopravvenuta indisponibilit\u0026#224; del padre, affidare i minori alla madre\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa questione di legittimit\u0026#224; costituzionale, \u0026#171;sollevata nell\u0026#8217;ottica specifica di tutela del superiore interesse della prole a godere della presenza dei genitori\u0026#187;, sarebbe poi \u0026#171;priva di ragione perch\u0026#233; irrilevante\u0026#187;, potendo la madre occuparsi della crescita dei figli, come riconosciuto dal Tribunale per i minorenni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInammissibili sarebbero, in secondo luogo, le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 21-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e ordin. penit., da dichiararsi fondate con una pronuncia di illegittimit\u0026#224; costituzionale consequenziale, in quanto tale disposizione non sarebbe avvinta a quella censurata da alcun vincolo di consequenzialit\u0026#224;, disciplinando un istituto del tutto differente da quello ora in esame.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.2.\u0026#8211; Nel merito, le questioni sollevate in via principale sarebbero comunque infondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNon potrebbe infatti ritenersi irragionevole la differente considerazione della posizione della madre e del padre nei confronti dei figli minori, posta a fondamento della generale preferenza per la madre espressa nella disposizione censurata, come riconosciuto dalla sentenza n. 219 del 2023 di questa Corte pronunciando sulle analoghe censure formulate con riguardo all\u0026#8217;art. 47-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, comma 1, lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), ordin. penit.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eParimenti infondata sarebbe la questione sollevata in via subordinata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn particolare, non sarebbe irragionevole la riscontrata differenza di disciplina tra la disposizione censurata e le due disposizioni assunte a \u003cem\u003etertia\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003ecomparationis\u003c/em\u003e. Con riguardo all\u0026#8217;art. 47-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, comma 1, lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), ordin. penit., non potrebbe non tenersi conto della minore pericolosit\u0026#224; del soggetto condannato desumibile dai limiti di pena massima previsti per l\u0026#8217;applicazione della misura contemplata da tale disposizione; mentre con riguardo all\u0026#8217;art. 275, comma 4, cod. proc. pen. non potrebbe trascurarsi la circostanza che la norma non attenga all\u0026#8217;espiazione della pena, ma all\u0026#8217;applicazione di una misura cautelare.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; Ai sensi dell\u0026#8217;art. 6 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l\u0026#8217;Associazione italiana dei professori di diritto penale (AIPDP) ha depositato un\u0026#8217;opinione scritta in qualit\u0026#224; di \u003cem\u003eamicus\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003ecuriae\u003c/em\u003e, ammessa con decreto presidenziale del 17 gennaio 2025.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;AIPDP condivide integralmente i dubbi di legittimit\u0026#224; costituzionale sollevati dal giudice rimettente, ritenendo che la disposizione censurata determini una differenziazione non giustificabile tra i ruoli genitoriali fondata esclusivamente sul genere. Tale disposizione si fonderebbe su una concezione ormai anacronistica e contraria alle recenti acquisizioni della letteratura scientifica, muovendo dall\u0026#8217;insostenibile presupposto secondo cui il padre svolgerebbe un ruolo meramente subalterno e residuale nell\u0026#8217;accudimento e nella crescita della prole, anche \u0026#171;nelle fasi di sviluppo successive a quella neo-natale\u0026#187;. Essa si porrebbe pertanto in conflitto con il principio di uguaglianza, ritenuto \u0026#171;incomprimibile\u0026#187; e dunque non bilanciabile con altri interessi, individuali o collettivi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;opinione si sofferma inoltre sulle conseguenze in termini di discriminazione economica in base al genere derivanti dalla disciplina in esame cos\u0026#236; come interpretata dalla giurisprudenza, la quale esclude in particolare che l\u0026#8217;attivit\u0026#224; lavorativa della madre possa integrare una situazione di impossibilit\u0026#224; nella cura della prole. La madre che non possa contare sul supporto nella cura della prole da parte del padre detenuto sarebbe di fatto indotta a sacrificare la propria attivit\u0026#224; lavorativa, abbandonando il suo impegno lavorativo ovvero riducendo gli orari di lavoro, in favore degli impegni familiari. Ci\u0026#242; rischierebbe di \u0026#171;acuire il \u003cem\u003egender gap\u003c/em\u003e lavorativo in un contesto in cui il nostro Paese gi\u0026#224; rappresenta il fanalino di coda nelle classifiche UE per il pi\u0026#249; basso tasso di occupazione delle donne\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eFondate sarebbero, poi, anche le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale sollevate in via subordinata. L\u0026#8217;irragionevolezza del frammento di disposizione censurato emergerebbe in particolare dal raffronto con l\u0026#8217;art. 47-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, comma 1, lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), ordin. penit., che non contiene l\u0026#8217;inciso \u0026#171;e non vi \u0026#232; modo di affidare la prole ad altri che al padre\u0026#187;. Tale requisito non potrebbe \u0026#171;trovare giustificazione nell\u0026#8217;ottica del bilanciamento, interno all\u0026#8217;opzione normativa, tra i diversi interessi in gioco\u0026#187;. La preferenza accordata ai terzi nell\u0026#8217;accudimento della prole apparirebbe, infatti, ingiustificata tanto rispetto alle esigenze di tutela della prole, che verrebbe privata dell\u0026#8217;assistenza e dell\u0026#8217;affetto di entrambi i genitori, quanto con riguardo alle esigenze di difesa sociale, dal momento che la misura potrebbe comunque applicarsi solo laddove \u0026#171;non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti\u0026#187;. La scelta legislativa, dunque, non potrebbe spiegarsi se non con la volont\u0026#224; di \u0026#171;assicurare, ad ogni costo, l\u0026#8217;esecuzione intramuraria della pena, ritenuta evidentemente quella in grado di soddisfare maggiormente la pretesa punitiva dello Stato\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.\u0026#8211; Con ordinanza del 26 settembre 2024 (iscritta al n. 197 del reg. ord. 2024), il Tribunale di sorveglianza di Venezia ha sollevato questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale del medesimo art. 47-\u003cem\u003equinquies\u003c/em\u003e, comma 7, ordin. penit., in riferimento agli artt. 2, 3, 27, terzo comma, 29, 30, 31 e 117, primo comma, Cost., quest\u0026#8217;ultimo in relazione agli artt. 8 e 14 CEDU, \u0026#171;nella parte in cui prevede che ai detenuti padri pu\u0026#242; essere concessa la detenzione domiciliare speciale solo \u0026#8220;se la madre \u0026#232; deceduta o impossibilitata e non vi \u0026#232; modo di affidare la prole ad altri che al padre\u0026#8221;\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.1.\u0026#8211; Il rimettente deve provvedere sulla richiesta di concessione della detenzione domiciliare speciale di cui all\u0026#8217;art. 47-\u003cem\u003equinquies\u003c/em\u003e, commi 7 e 1-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, ordin. penit. formulata da D. M.G., detenuto presso la casa circondariale di Vicenza per scontare la pena di undici anni, un mese e quindici giorni di reclusione, risultante dal cumulo di due distinte sentenze di condanna per vari reati, tra i quali associazione a delinquere, furto, rapina e ricettazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl richiedente, che ha gi\u0026#224; fruito di permessi di necessit\u0026#224; ex art. 30 ordin. penit. e di visite al minore infermo ex\u003cem\u003e \u003c/em\u003eart. 21-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, comma 1, ordin. penit., ha un figlio minore in una situazione di grave disabilit\u0026#224;, con necessit\u0026#224; di continua assistenza, dovuta a un trauma cranico commotivo riportato a seguito di un incidente. Il bambino \u0026#232; \u0026#171;alimentato tramite PEG, comunica attraverso le espressioni del volto e il pianto, usa tutori per gamba e piede e il bustino; subisce periodici ricoveri e visite specialistiche e la sua situazione \u0026#232; ad oggi descritta dai sanitari come caratterizzata da cronicit\u0026#224;, irreversibilit\u0026#224; e progressiva degenerazione\u0026#187;. Dall\u0026#8217;indagine socio-familiare condotta dall\u0026#8217;ufficio di esecuzione penale esterna (UEPE) emerge altres\u0026#236; come la madre del minore attualmente si occupi da sola del bambino, non essendo significativamente supportata n\u0026#233; dalla propria famiglia di origine, n\u0026#233; da quella del marito. La madre riferisce inoltre come il recente peggioramento delle condizioni del bambino ne renda sempre pi\u0026#249; difficoltosa la gestione, anche in relazione alle sue frequenti crisi respiratorie; e sottolinea come il marito nel corso delle esperienze premiali abbia \u0026#171;dimostrato una capacit\u0026#224; di gestione della responsabilit\u0026#224; genitoriale che permett[e] a lei di riposarsi anche solo per qualche ora\u0026#187;. La documentazione medica acquisita conferma il complessivo recente peggioramento delle condizioni di salute del bambino, che renderebbe indicata una terapia antalgica pi\u0026#249; aggressiva, rispetto alla quale la madre ha espresso obiezioni, mentre il padre appare comprenderne la necessit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e evidenzia poi come la condotta intramuraria del richiedente appaia complessivamente corretta e caratterizzata da una positiva partecipazione alle attivit\u0026#224; trattamentali e al lavoro presso la cucina dell\u0026#8217;istituto; parimenti, la sua condotta durante i permessi speciali di cui ha sin qui fruito risulta essere stata corretta.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eQuanto ai presupposti per la concessione del beneficio richiesto, il rimettente osserva che il detenuto istante non ha ancora espiato un terzo della pena, ci\u0026#242; che rende inapplicabile il comma 1 dell\u0026#8217;art. 47-\u003cem\u003equinquies\u003c/em\u003e ordin. penit. Tuttavia, il comma 1-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e della medesima disposizione, in combinato disposto con il successivo comma 7, consente anche ai padri condannati per reati di cui all\u0026#8217;art. 4-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e ordin. penit. (come nel caso del richiedente) l\u0026#8217;accesso alla misura alternativa, laddove non sussista un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti o di fuga: pericoli che il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e ritiene non sussistenti nel caso in esame, anche alla luce dei benefici di cui il richiedente ha gi\u0026#224; fruito in passato. Apparirebbe dunque possibile, sotto questo profilo, un ripristino della convivenza tra padre e figlio, \u0026#171;potendo senz\u0026#8217;altro la vicinanza della figura paterna avere effetti positivi quantomeno a livello emotivo-sensoriale del bambino\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNon costituirebbe ostacolo a una tale soluzione la pena accessoria della sospensione dall\u0026#8217;esercizio della responsabilit\u0026#224; genitoriale applicata in una delle due sentenze in esecuzione, dal momento che, ai sensi dell\u0026#8217;art. 7 della legge 8 marzo 2001, n. 40 (Misure alternative alla detenzione a tutela del rapporto tra detenute e figli minori), l\u0026#8217;applicazione di un beneficio previsto dalla legge determina, per il tempo in cui lo stesso \u0026#232; applicato, la sospensione della pena accessoria. Ove dunque il giudice ritenga che, come nel caso all\u0026#8217;esame, il ripristino della convivenza tra genitore e minore sia effettivamente funzionale alla tutela dei migliori interessi del minore, la pena accessoria dovrebbe considerarsi sospesa. Anche in assenza della previsione di cui all\u0026#8217;art. 7 della legge n. 40 del 2001, peraltro, la pena accessoria non farebbe venir meno il generale dovere di cura verso i figli in capo al genitore.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eA impedire, per\u0026#242;, la concessione del beneficio richiesto starebbe la condizione, stabilita dal comma 7 dell\u0026#8217;art. 47-\u003cem\u003equinquies\u003c/em\u003e ordin. penit. per i condannati padri, del decesso o dell\u0026#8217;impossibilit\u0026#224; della madre, e del non esservi modo di affidare la prole ad altri che al padre. E ci\u0026#242; anche in relazione alla interpretazione di tale requisito da parte della giurisprudenza di legittimit\u0026#224;, secondo cui il requisito dell\u0026#8217;impossibilit\u0026#224; della madre andrebbe inteso in senso oggettivo, in una accezione equivalente alla \u0026#171;impossibilit\u0026#224; assoluta\u0026#187; di accudire il figlio (\u0026#232; citata Corte di cassazione, sezione prima penale, sentenza 19 dicembre 2017-5 giugno 2018, n. 25164), non integrata dalla circostanza del mero impegno lavorativo della madre (\u0026#232; richiamata Corte di cassazione, sezione prima penale, sentenza 15 marzo-12 settembre 2016, n. 37859) e identificabile piuttosto in una situazione che \u0026#171;determina il rischio concreto per la prole di un grave deficit assistenziale e di un\u0026#8217;irreversibile compromissione del suo processo evolutivo ed educativo\u0026#187; (\u0026#232; citata Corte di cassazione, sezione prima penale, sentenza 10 dicembre 2020-8 febbraio 2021, n. 4796).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa disposizione in esame considererebbe, dunque, il padre come \u0026#171;fruitore del beneficio solo in funzione \u0026#8220;vicaria\u0026#8221; rispetto alla madre, ritenuta dal legislatore come il genitore maggiormente \u0026#8220;votato\u0026#8221; alla cura dei figli in tenera et\u0026#224; o disabili\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.2.\u0026#8211; Il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e dubita, tuttavia, della legittimit\u0026#224; costituzionale di tale disposizione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl rimettente rammenta che questa Corte si \u0026#232; di recente pronunciata, con la sentenza n. 219 del 2023, sulla disciplina della detenzione domiciliare ordinaria di cui all\u0026#8217;art. 47-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, comma 1, lettere \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e) e \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), ordin. penit., giudicando non fondate le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale allora sollevate. Tuttavia, osserva come in quell\u0026#8217;occasione venissero in considerazione i soli interessi del minore a una relazione continuativa con entrambi i genitori, ritenuti non necessariamente prevalenti rispetto alle esigenze sottese alla esecuzione della pena, non essendo stata invece censurata la disciplina \u0026#171;in relazione alla diversa considerazione dei diritti-doveri che fanno capo al padre, rispetto a quelli che fanno capo alla madre\u0026#187;, n\u0026#233; essendo stata sollevata \u0026#171;una questione di discriminazione in base al sesso tra le due figure genitoriali, rispetto all\u0026#8217;accesso a misure alternative alla detenzione\u0026#187;. Profili, entrambi, che il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e intende ora sottoporre all\u0026#8217;attenzione di questa Corte.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAd avviso del rimettente, la disposizione censurata sarebbe viziata in effetti da una \u0026#171;impostazione discriminatoria\u0026#187;, che assegnerebbe alla madre \u0026#171;l\u0026#8217;indefettibile ruolo di genitore deputato alla cura della prole\u0026#187;, e al padre \u0026#171;un ruolo meramente vicario e subalterno, addirittura rispetto anche ad altre \u0026#8220;terze\u0026#8221; persone\u0026#187;. Tale discriminazione si tradurrebbe, d\u0026#8217;altra parte, anche in un \u0026#171;\u003cem\u003evulnus\u003c/em\u003e alla tutela del minore (non sotto il profilo della bigenitorialit\u0026#224;) ma sotto il profilo educativo e assistenziale in s\u0026#233;, posto che egli di fatto potr\u0026#224; fruire dell\u0026#8217;unica figura materna \u0026#8211; \u003cem\u003evulnus\u003c/em\u003e che si amplifica solo a considerare le ipotesi in cui vi siano pi\u0026#249; figli minori da accudire\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eViolato sarebbe, anzitutto, il principio dell\u0026#8217;eguaglianza morale e giuridica tra i coniugi di cui all\u0026#8217;art. 29 Cost. Dopo avere brevemente ripercorso l\u0026#8217;evoluzione della giurisprudenza costituzionale in materia, il rimettente osserva come il ruolo genitoriale, di madre e di padre, dovrebbe oggi ritenersi parificato, nel senso di possibilit\u0026#224; di accesso di entrambi i genitori alle misure che nei vari settori dell\u0026#8217;ordinamento mirano ad assicurare l\u0026#8217;effettivit\u0026#224; dei rapporti con i figli.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa differente disciplina dettata in materia di detenzione domiciliare speciale si tradurrebbe cos\u0026#236; in una \u0026#171;duplice discriminazione: ai danni della donna in quanto, come madre, le viene attribuito un ruolo primario ed indispensabile anche a scapito del rispetto del suo essere come donna o in generale come \u0026#8220;persona\u0026#8221; (pretendendosene di fatto un annullamento in nome della cura ed assistenza alla prole), ma altres\u0026#236; ai danni del padre poch\u0026#233; la norma ne ritaglia un ruolo vicario e suppletivo, anzich\u0026#233; paritario ed autonomo\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eUna simile disciplina sarebbe basata su \u0026#171;dati e tradizioni culturali\u0026#187; che non sarebbero pi\u0026#249; giustificabili di fronte ai mutamenti sociali che hanno interessato l\u0026#8217;ambito familiare.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDa ci\u0026#242; deriverebbe altres\u0026#236; il contrasto della disciplina medesima con l\u0026#8217;art. 3, secondo comma (\u003cem\u003erecte\u003c/em\u003e: primo comma), Cost., \u0026#171;posta la palese violazione dell\u0026#8217;uguaglianza tra persone in ragione del sesso di appartenenza\u0026#187;, nonch\u0026#233; con l\u0026#8217;art. 2 \u0026#171;volendo riguardare alla parit\u0026#224; tra le persone da riconoscersi anche nell\u0026#8217;ambito delle formazioni sociali oltre che nell\u0026#8217;ambito del rapporto coniugale (art. 29 Cost.)\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa disciplina censurata sarebbe, altres\u0026#236;, incompatibile con gli artt. 30 e 31 Cost., per le ragioni gi\u0026#224; evidenziate dalla sentenza n. 215 del 1990 di questa Corte, con la quale fu esteso anche al padre \u0026#8211; nel caso in cui la madre manchi o sia assolutamente impossibilitata ad espletare il compito di cura e assistenza al minore \u0026#8211; l\u0026#8217;accesso alla misura della detenzione domiciliare allora prevista dall\u0026#8217;art. 47-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, primo comma, numero 1), ordin. penit.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn definitiva, la mancata parit\u0026#224; di condizioni di accesso alla misura violerebbe, al contempo, \u0026#171;l\u0026#8217;uguaglianza tra uomo e donna, la parit\u0026#224; tra i genitori e lo stesso interesse primario del minore\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa disposizione sarebbe, inoltre, incompatibile con l\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 8 e 14 CEDU, stabilendo una ingiustificata \u0026#171;differenziazione del trattamento normativo in base al sesso\u0026#187; (sono citate le sentenze Konstantin Markin contro Russia, paragrafo 127; Beeler contro Svizzera, paragrafi 93 e seguenti; B.T. contro Russia, paragrafi 40 e seguenti), anche alla luce dell\u0026#8217;art. 4, paragrafo 2, della Convenzione sull\u0026#8217;eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, adottata a New York il 18 dicembre 1979, ratificata e resa esecutiva con legge 14 marzo 1985, n. 132, a tenore del quale \u0026#171;[l]\u0026#8217;adozione da parte degli Stati di misure speciali, comprese le misure previste dalla presente Convenzione, tendenti a proteggere la maternit\u0026#224; non \u0026#232; considerato un atto discriminatorio\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl rimettente d\u0026#224; conto, peraltro, di talune pronunce con cui la Corte EDU non ha ritenuto sussistere una violazione dell\u0026#8217;art. 14 CEDU in materia di discriminazioni tra uomo e donna nel trattamento sanzionatorio e penitenziario (sono citate Corte EDU, grande camera, sentenza 24 gennaio 2017, Khamtokhu e Aksenchik contro Russia; sezione quarta, sentenza 3 ottobre 2017, Alexandru Enache contro Romania; sezione quinta, sentenza 10 gennaio 2019, \u0026#274;cis contro Lettonia), ma osserva come nel caso all\u0026#8217;esame si discute non di un bambino in tenerissima et\u0026#224;, specialmente bisognoso delle cure della madre, ma di un \u0026#171;minore afflitto da grave disabilit\u0026#224; rispetto a cui il ruolo genitoriale appare del tutto intercambiabile\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInfine, sarebbero violati il principio di ragionevolezza ex art. 3 Cost. e il principio della funzione rieducativa della pena di cui all\u0026#8217;art. 27, terzo comma, Cost. \u0026#8211; \u0026#171;funzione a cui devono evidentemente tendere in generale anche le misure alternative alla pena e dunque anche l\u0026#8217;art. 47 \u003cem\u003equinquies\u003c/em\u003e co. 7 o.p., e che non sarebbe realizzata negando al padre detenuto l\u0026#8217;accesso alla misura, ponendosi ci\u0026#242; anzi in termini tutt\u0026#8217;altro che rieducativi, perpetrando una concezione oggi non pi\u0026#249; accettabile (n\u0026#233; rispondente alla realt\u0026#224;) dei ruoli sociali e all\u0026#8217;interno della famiglia (\u003cem\u003elato \u003c/em\u003e\u003cem\u003esensu\u003c/em\u003e intesa)\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa disposizione censurata sarebbe dunque costituzionalmente illegittima tanto con riferimento all\u0026#8217;inciso \u0026#171;se la madre \u0026#232; deceduta o impossibilitata\u0026#187;; quanto con riferimento all\u0026#8217;inciso successivo \u0026#171;e non vi \u0026#232; modo di affidare la prole ad altri che al padre\u0026#187;, che \u0026#171;assegna al ruolo di padre-genitore una posizione assolutamente marginale e residuale\u0026#187;, con scelta distonica rispetto a quella compiuta, ad esempio, dall\u0026#8217;art. 275, comma 4, cod. proc. pen., che non contempla una simile condizione rispetto al divieto di applicazione della custodia cautelare in carcere nei confronti del padre, salvo il ricorrere di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, in caso di assoluta impossibilit\u0026#224; della madre a prendersi cura dei figli.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.\u0026#8211; \u0026#200; intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili o, comunque, infondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.1.\u0026#8211; L\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato eccepisce, in primo luogo, il difetto di rilevanza delle questioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa situazione familiare del detenuto istante sarebbe stata ricostruita dal rimettente \u0026#171;con dettagli alquanto scarsi\u0026#187;, sufficienti peraltro a escludere la ricorrenza del presupposto di applicazione della disposizione censurata, e cio\u0026#232; l\u0026#8217;impossibilit\u0026#224; in concreto di affidamento della prole alla madre. Da ci\u0026#242; deriverebbe l\u0026#8217;irrilevanza della questione, \u0026#171;posto che il minore fruisce in atto dell\u0026#8217;assistenza della madre, oltre che dei pres\u0026#236;di medico-sanitari messi a disposizione dal SSN\u0026#187;, sicch\u0026#233; \u0026#171;la funzione della norma censurata, di tutelare il superiore interesse della prole\u0026#187; sarebbe gi\u0026#224; adeguatamente assolta.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.2.\u0026#8211; Le questioni sarebbero, comunque, manifestamente infondate nel merito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNel caso in cui \u0026#171;difettino i presupposti di applicazione della norma\u0026#187;, \u0026#171;l\u0026#8217;interesse collettivo all\u0026#8217;esecuzione della sanzione, come presidio di difesa sociale\u0026#187;, non potrebbe soccombere di fronte ai concorrenti interessi individuati dal giudice rimettente, dovendo trovare conferma quanto affermato da questa Corte nella sentenza n. 219 del 2023 con riferimento all\u0026#8217;interesse del minore. Invero gli altri valori costituzionali richiamati dall\u0026#8217;ordinanza sarebbero di rango inferiore rispetto a quest\u0026#8217;ultimo. La disposizione censurata mostrerebbe \u0026#171;una evidente e indiscutibile razionalit\u0026#224;\u0026#187; nel limitare l\u0026#8217;accesso alla detenzione domiciliare speciale soltanto ai casi nei quali essa sia imposta \u0026#171;da una necessit\u0026#224; davvero insuperabile\u0026#187;, che sola sarebbe in grado di \u0026#171;rendere recessiva l\u0026#8217;altrettanto necessaria esecuzione della pena per le sue forme proprie\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eQuanto al profilo \u0026#8211; \u0026#171;l\u0026#8217;unico [\u0026#8230;] potenzialmente meritevole di pi\u0026#249; attenta valutazione\u0026#187; \u0026#8211; del trattamento differenziato tra il genitore di sesso maschile e quello di sesso femminile, esso non si connoterebbe di alcuna irragionevolezza, per le medesime considerazioni, trasponibili al caso di specie, gi\u0026#224; spese da questa Corte nella menzionata sentenza n. 219 del 2023.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInfondate sarebbero, infine, le censure relative all\u0026#8217;inciso \u0026#171;e non vi \u0026#232; modo di affidare la prole ad altri che al padre\u0026#187;. La previsione di un trattamento di maggior favore per la detenuta madre sarebbe giustificata dal contesto normativo di rango internazionale, evocato dalla precedente sentenza di questa Corte, \u0026#171;che per la madre pretende una maggior tutela e che legittima anche il sacrificio del valore di rango costituzionale [de]ll\u0026#8217;esecuzione della sanzione, come strumento di difesa sociale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e\u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Con l\u0026#8217;ordinanza iscritta al n. 174 del reg. ord. 2024, il Tribunale di sorveglianza di Bologna ha sollevato questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 47-\u003cem\u003equinquies\u003c/em\u003e, comma 7, ordin. penit., con riferimento agli artt. 2, 3, 29, 30, 31, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest\u0026#8217;ultimo in relazione agli artt. 8 e 14 CEDU, nella parte in cui prevede che la detenzione domiciliare sostitutiva pu\u0026#242; essere concessa al padre detenuto soltanto \u0026#171;se la madre \u0026#232; deceduta o impossibilitata e non vi \u0026#232; modo di affidare la prole ad altri che al padre\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn via subordinata, il rimettente solleva identiche questioni sul solo inciso \u0026#171;e non vi \u0026#232; modo di affidare la prole ad altri che al padre\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; Con l\u0026#8217;ordinanza iscritta al n. 197 del reg. ord. 2024, il Tribunale di sorveglianza di Venezia ha sollevato questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale del medesimo art. 47-\u003cem\u003equinquies\u003c/em\u003e, comma 7, ordin. penit. in riferimento agli artt. 2, 3, 27, terzo comma, 29, 30, 31 e 117, primo comma, Cost., quest\u0026#8217;ultimo in relazione agli artt. 8 e 14 CEDU, nella parte in cui prevede che la detenzione domiciliare pu\u0026#242; essere concessa al padre detenuto soltanto \u0026#171;se la madre \u0026#232; deceduta o impossibilitata e non vi \u0026#232; modo di affidare la prole ad altri che al padre\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; I due giudizi concernono questioni in larga misura sovrapponibili e meritano, pertanto, di essere riuniti ai fini della decisione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eEntrambi i rimettenti si dolgono, in sintesi, del differente trattamento del padre e della madre condannati, quanto alle condizioni di accesso alla misura alternativa della detenzione domiciliare speciale. Tale misura \u0026#232; prevista dall\u0026#8217;art. 47-\u003cem\u003equinquies\u003c/em\u003e ordin. penit. per i genitori condannati che non possano fruire della detenzione domiciliare \u0026#8220;ordinaria\u0026#8221; ai sensi dell\u0026#8217;art. 47-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, comma 1, lettere \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e) e \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), ordin. penit., la quale \u0026#232; invece riservata ai condannati che espiino una pena detentiva non superiore a quattro anni, anche se costituente parte residua di maggior pena.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe condannate madri di figli di et\u0026#224; non superiore a dieci anni, ovvero gravemente disabili, possono essere ammesse alla misura, una volta scontato almeno un terzo della pena ovvero quindici anni nel caso di condanna all\u0026#8217;ergastolo, \u0026#171;se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti\u0026#187; (comma 1); ovvero anche prima di tale termine, \u0026#171;se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti o di fuga\u0026#187; (comma 1-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl padre condannato pu\u0026#242;, invece, essere ammesso alla misura ai sensi del censurato comma 7, in presenza delle condizioni indicate nei commi 1 e 1-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e (comuni alle condannate madri), soltanto \u0026#171;se la madre \u0026#232; deceduta o impossibilitata e non vi \u0026#232; modo di affidare la prole ad altri che al padre\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eI due giudici \u003cem\u003ea \u003c/em\u003e\u003cem\u003equibus\u003c/em\u003e sollecitano questa Corte a eliminare quest\u0026#8217;ultimo inciso, equiparando cos\u0026#236; le condizioni di accesso alla misura per i detenuti padri e madri.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSecondo i rimettenti, l\u0026#8217;attuale disciplina violerebbe:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#8211; il principio di pari dignit\u0026#224; e di uguaglianza davanti alla legge senza distinzione di sesso (art. 3, primo comma, Cost.), il divieto di discriminazione fondato sul sesso nel godimento del diritto alla vita familiare (artt. 8 e 14 CEDU, per il tramite dell\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost.), il principio dell\u0026#8217;uguaglianza morale e giuridica tra i coniugi (art. 29, secondo comma, Cost.), nonch\u0026#233; il principio di parit\u0026#224; di trattamento delle parti di formazioni sociali diverse dal matrimonio, che troverebbe il proprio fondamento nell\u0026#8217;art. 2 Cost.;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#8211; il principio dell\u0026#8217;interesse primario del minore desumibile dagli artt. 30 e 31 Cost., e in particolare \u0026#8211; secondo il Tribunale di sorveglianza di Bologna \u0026#8211; il diritto del minore alla cosiddetta \u0026#8220;bigenitorialit\u0026#224;\u0026#8221;, quale corollario del dovere di entrambi i genitori di garantire cura ed educazione alla prole;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#8211; la necessaria funzione rieducativa della pena, sancita dall\u0026#8217;art. 27, terzo comma, Cost., per il solo Tribunale di sorveglianza di Venezia.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl solo Tribunale di sorveglianza di Bologna, in via subordinata, auspica l\u0026#8217;ablazione quanto meno del frammento normativo \u0026#171;e non vi \u0026#232; modo di affidare la prole ad altri che al padre\u0026#187;: ci\u0026#242; che consentirebbe al padre condannato di essere ammesso alla misura allorch\u0026#233; la madre sia deceduta o impossibilitata, indipendentemente dalla circostanza che altre persone siano in grado di accudire i bambini.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; Circa l\u0026#8217;ammissibilit\u0026#224; delle questioni, occorre rilevare quanto segue.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.1.\u0026#8211; Rispetto alle questioni sollevate dal Tribunale di sorveglianza di Bologna, l\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato eccepisce il loro difetto di rilevanza, o comunque l\u0026#8217;insufficiente descrizione della fattispecie concreta oggetto del giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;eccezione non \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl rimettente riferisce un quadro fattuale sufficiente a consentire a questa Corte la verifica della rilevanza delle questioni aventi ad oggetto la disposizione censurata. Dall\u0026#8217;ordinanza risulta, infatti, che i figli minori del condannato istante erano, al momento della proposizione delle questioni, affidati alla loro sorella maggiore, aggiungendo che non erano evidenziabili deficit di cura e assistenza nei confronti dei medesimi. In tale situazione, l\u0026#8217;accesso alla detenzione domiciliare speciale era \u003cem\u003ea priori\u003c/em\u003e precluso al richiedente, sulla base della disposizione censurata, e in particolare dell\u0026#8217;inciso \u0026#171;se la madre \u0026#232; deceduta o impossibilitata e non vi \u0026#232; modo di affidare la prole ad altri che al padre\u0026#187; su cui si indirizzano le censure del rimettente. L\u0026#8217;ablazione di tale inciso da parte di questa Corte consentirebbe invece al Tribunale di valutare \u003cem\u003efunditus\u003c/em\u003e se ricorrano o meno le ulteriori condizioni per l\u0026#8217;accesso alla misura stabilite dalla disposizione censurata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAnaloga conclusione si impone per ci\u0026#242; che concerne le questioni, formulate in via subordinata, che investono soltanto il frammento \u0026#171;e non vi \u0026#232; modo di affidare la prole ad altri che al padre\u0026#187;. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, infatti, non \u0026#232; necessario \u0026#8211; ai fini della rilevanza di una questione \u0026#8211; che il suo accoglimento determini un esito decisionale diverso da quello cui si perverrebbe in applicazione della disposizione censurata, essendo sufficiente che esso necessariamente influisca sull\u0026#8217;iter motivazionale che dovr\u0026#224; condurre alla decisione (da ultimo, sentenze n. 135 del 2024, punto 3.1. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e; n. 122 del 2024, punto 2.1. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e; n. 164 del 2023, punto 4 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e). Nel caso oggetto del giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, alla luce della disposizione censurata il giudice dovrebbe rigettare \u003cem\u003ede plano\u003c/em\u003e l\u0026#8217;istanza del richiedente, per la sola circostanza che i minori sono attualmente affidati alla loro sorella maggiore. Laddove, invece, venissero accolte le questioni formulate in via subordinata, l\u0026#8217;eventuale rigetto dell\u0026#8217;istanza dovrebbe essere diversamente motivato, sulla base di un accertamento in concreto dell\u0026#8217;idoneit\u0026#224; della madre a prendersi cura dei figli: accertamento che, alla stregua della disposizione cos\u0026#236; come attualmente configurata, il giudice rimettente non aveva alcuna necessit\u0026#224; di compiere.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.2.\u0026#8211; Rispetto, poi, alle questioni sollevate dal Tribunale di sorveglianza di Venezia, l\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato ne eccepisce nuovamente il difetto di rilevanza, assumendo che il rimettente avrebbe ricostruito in termini \u0026#171;alquanto scarsi\u0026#187; la situazione familiare dell\u0026#8217;istante, ma comunque in modo sufficiente a escludere che sussistesse una situazione di impossibilit\u0026#224; di affidare il figlio minore alla madre.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;eccezione \u0026#232;, in questo caso, \u003cem\u003eictu\u003c/em\u003e\u003cem\u003e oculi\u003c/em\u003e infondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAnzitutto, l\u0026#8217;ordinanza di rimessione ricostruisce con dovizia di dettagli la condizione in cui versa il nucleo familiare del detenuto, che \u0026#232; stata qui soltanto riassunta al punto 4.1. del \u003cem\u003eRitenuto in fatto\u003c/em\u003e. Ma, soprattutto, \u0026#232; precisamente la situazione di affidamento attuale del minore alla madre, su cui si basa l\u0026#8217;eccezione formulata dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, a rendere rilevanti le questioni formulate. Solo l\u0026#8217;eventuale loro accoglimento consentirebbe, infatti, al giudice di valutare la possibile concessione all\u0026#8217;istante della detenzione domiciliare speciale, che \u0026#232; oggi preclusa dalla vigente formulazione della disposizione censurata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.3.\u0026#8211; Deve, invece, essere dichiarata d\u0026#8217;ufficio l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; delle questioni sollevate da entrambi i rimettenti in riferimento all\u0026#8217;art. 2 Cost., sulla base del principio che \u0026#8211; in particolare \u0026#8211; il Tribunale di sorveglianza di Venezia definisce di \u0026#171;parit\u0026#224; tra le persone da riconoscersi anche nell\u0026#8217;ambito delle formazioni sociali oltre che nell\u0026#8217;ambito del rapporto coniugale\u0026#187;, e segnatamente nell\u0026#8217;ambito delle famiglie di fatto o omogenitoriali. La censura \u0026#232; irrilevante quanto al riferimento alle coppie omogenitoriali, dal momento che nessuno dei casi oggetto dei procedimenti \u003cem\u003ea \u003c/em\u003e\u003cem\u003equibus\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003econcerne coppie dello stesso sesso, ed \u0026#232; sfornita di motivazione sulla non manifesta infondatezza quanto alle famiglie di fatto, non avendo i rimettenti chiarito perch\u0026#233; dall\u0026#8217;art. 2 Cost. \u0026#8211; che indubbiamente riconosce i diritti di tali formazioni sociali e delle persone che ne fanno parte (da ultimo, sentenza n. 148 del 2024, punto 11 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e) \u0026#8211; sia evincibile anche un principio di parit\u0026#224; di trattamento tra i loro singoli componenti, che appare invece pi\u0026#249; propriamente riconducibile all\u0026#8217;art. 3 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; Nel merito, occorre anzitutto valutare le questioni che mirano all\u0026#8217;integrale ablazione, nel comma 7 dell\u0026#8217;art. 47-\u003cem\u003equinquies\u003c/em\u003e ordin. penit., dell\u0026#8217;inciso \u0026#171;se la madre \u0026#232; deceduta o impossibilitata e non vi \u0026#232; modo di affidare la prole ad altri che al padre\u0026#187;, e dunque all\u0026#8217;equiparazione della posizione del padre a quella della madre condannata, quanto alle condizioni di accesso alla detenzione domiciliare speciale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.1.\u0026#8211; Questa Corte ha gi\u0026#224; avuto occasione di esaminare, con la recente sentenza n. 219 del 2023, questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale concernenti la parallela disciplina della detenzione domiciliare \u0026#8220;ordinaria\u0026#8221; di cui all\u0026#8217;art. 47-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, comma 1, lettere \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e) e \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), ordin. penit. \u0026#8211; che parimenti detta una disciplina pi\u0026#249; restrittiva per il padre condannato rispetto a quella prevista per la madre condannata \u0026#8211;; questioni formulate, allora, sotto l\u0026#8217;esclusiva prospettiva del dedotto contrasto con gli interessi del minore a una relazione continuativa con entrambi i genitori. Interessi che all\u0026#8217;epoca il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e aveva evocato attraverso il richiamo agli artt. 3 (\u003cem\u003esub specie\u003c/em\u003e di principio di ragionevolezza) e 31, secondo comma, Cost., e che gli odierni rimettenti evocano invece richiamando congiuntamente gli artt. 30 e 31 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn sintesi, la sentenza n. 219 del 2023 ha, anzitutto, affermato che da una lettura delle garanzie costituzionali concernenti i minori alla luce dei numerosi strumenti internazionali e dell\u0026#8217;Unione europea al cui rispetto il nostro Paese si \u0026#232; vincolato si desume, effettivamente, \u0026#171;il diritto di ciascun genitore e del minore a godere di una mutua relazione\u0026#187;, inteso a sua volta quale declinazione del pi\u0026#249; generale principio dell\u0026#8217;interesse \u0026#8220;preminente\u0026#8221; del minore (punto 4.2. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTuttavia, la sentenza ha soggiunto che \u0026#171;il principio in parola impone s\u0026#236; una considerazione particolarmente attenta degli interessi del minore in ogni decisione \u0026#8211; giudiziaria, amministrativa e legislativa \u0026#8211; che lo riguarda, ma non ne assicura l\u0026#8217;automatica prevalenza su ogni altro interesse, individuale o collettivo\u0026#187;; e che, pertanto, tale principio ben pu\u0026#242; essere bilanciato con il fascio di interessi, pure di rilievo costituzionale, sottesi all\u0026#8217;esecuzione della pena, dovendosi riconoscere che \u0026#8211; in alcune circostanze almeno \u0026#8211; la compressione dell\u0026#8217;interesse del minore al rapporto con il genitore detenuto o internato costituisce una conseguenza inevitabile, e costituzionalmente non censurabile, dell\u0026#8217;esecuzione della pena (punto 4.3. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl punto di equilibrio costituzionalmente sostenibile tra i contrapposti interessi \u0026#8211; ha proseguito la sentenza n. 219 del 2023 \u0026#8211; \u0026#232; stato individuato dalla giurisprudenza di questa Corte nel ritenere che \u0026#171;i pur rilevanti interessi sottesi all\u0026#8217;esecuzione della pena [devono], di regola, cedere di fronte all\u0026#8217;esigenza di assicurare che i minori in tenera et\u0026#224; possano godere di una relazione diretta almeno con uno dei due genitori\u0026#187;. E ci\u0026#242; sempre che il genitore condannato che si trovi nelle condizioni previste dalla legge per fruire della misura non sia socialmente pericoloso \u0026#8211; ipotesi, quest\u0026#8217;ultima, in cui gli interessi del bambino dovranno necessariamente essere assicurati in forma diversa dall\u0026#8217;affidamento a uno dei genitori (punto 4.4. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn questo contesto, la scelta del legislatore di assicurare in via primaria il rapporto del bambino con la madre, attribuendo al padre il compito di occuparsi del bambino allorch\u0026#233; la madre non sia in condizioni di provvedervi \u0026#232; stata giudicata immune da censure sotto lo specifico profilo della sua idoneit\u0026#224; ad assicurare, comunque, il rapporto del bambino con uno almeno dei genitori (punto 4.5. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTali considerazioni devono essere integralmente confermate anche con riferimento alla disciplina in questa sede censurata, strutturalmente analoga a quella risultante dall\u0026#8217;art. 47-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, comma 1, lettere \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e) e \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), ordin. penit. allora esaminata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDal che la non fondatezza delle questioni, aventi ad oggetto l\u0026#8217;intero inciso \u0026#171;se la madre \u0026#232; deceduta o impossibilitata e non vi \u0026#232; modo di affidare la prole ad altri che al padre\u0026#187;, formulate dagli odierni rimettenti in riferimento agli artt. 30 e 31 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.2.\u0026#8211; La sentenza n. 219 del 2023 ha, peraltro, espressamente sottolineato che questa Corte non era stata chiamata dall\u0026#8217;ordinanza di rimessione a pronunciarsi sulla legittimit\u0026#224; costituzionale della disciplina \u0026#171;in relazione alla diversa considerazione dei diritti-doveri che fanno capo al padre, rispetto a quelli che fanno capo alla madre\u0026#187;, n\u0026#233; sull\u0026#8217;eventuale \u0026#171;discriminazione in base al sesso tra le due figure genitoriali, rispetto all\u0026#8217;accesso a misure alternative alla detenzione\u0026#187; (punto 4.1. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eProprio su questi profili richiamano invece l\u0026#8217;attenzione i due rimettenti odierni, allorch\u0026#233; evocano: il principio di pari dignit\u0026#224; e uguaglianza davanti alla legge senza distinzione di sesso, fondato sull\u0026#8217;art. 3, primo comma, Cost.; il divieto di discriminazione fondato sul sesso nel godimento del diritto alla vita familiare (artt. 8 e 14 CEDU, per il tramite dell\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost.); e il principio dell\u0026#8217;uguaglianza morale e giuridica tra i coniugi (art. 29, secondo comma, Cost.).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa disciplina censurata violerebbe tali principi, perch\u0026#233; prevede condizioni pi\u0026#249; favorevoli, nell\u0026#8217;accesso alla misura alternativa della detenzione domiciliare speciale, per la madre rispetto al padre: cos\u0026#236; realizzando al tempo stesso, secondo la prospettazione dei rimettenti, (a) una discriminazione non consentita in base al sesso del condannato, e (b) una violazione del principio dell\u0026#8217;uguaglianza morale e giuridica dei coniugi con specifico riferimento alla cura e all\u0026#8217;educazione dei figli.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;angolo visuale da cui muovono tutte queste censure \u0026#232;, dunque, rovesciato rispetto a quelle gi\u0026#224; esaminate dalla sentenza n. 219 del 2023: mentre le doglianze di allora erano formulate dalla prospettiva del minore e dei suoi preminenti interessi, le censure odierne si focalizzano, invece, sui doveri e diritti che fanno capo a ciascuno dei due genitori, che verrebbero disciplinati in modo ingiustificatamente differenziato dalla disposizione all\u0026#8217;esame.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.2.1.\u0026#8211; In proposito, non pu\u0026#242; non riconoscersi una qualche distonia tra la disposizione censurata e lo stadio attuale del quadro ordinamentale, che \u0026#8211; anche per effetto della mutata sensibilit\u0026#224; sociale \u0026#8211; tende ormai a riconoscere l\u0026#8217;equivalenza delle due figure genitoriali rispetto ai compiti di cura, mantenimento ed educazione dei figli. Ci\u0026#242;, in particolare, in materia lavoristica e previdenziale, ove \u0026#8211; per effetto anche degli stimoli provenienti dalle pronunce di questa Corte (ad esempio, sentenze n. 179 del 1993, n. 341 del 1991 e n. 1 del 1987) \u0026#8211; si sono riconosciuti spazi sempre pi\u0026#249; ampi al ruolo del padre rispetto a tali compiti, categorizzabili al tempo stesso come \u0026#8220;doveri\u0026#8221; e \u0026#8220;diritti\u0026#8221; di entrambi i genitori (art. 30, primo comma, Cost.).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa disciplina penitenziaria \u0026#8211; che prevede oggi numerose misure atte a favorire il mantenimento di un rapporto continuativo tra la madre condannata e i figli in tenera et\u0026#224; \u0026#8211; continua invece, come sottolineato dai rimettenti e dall\u0026#8217;\u003cem\u003eamicus\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003ecuriae\u003c/em\u003e, a riconoscere al padre condannato l\u0026#8217;accesso alle misure in questione soltanto laddove manchi una figura materna in grado di assicurare la cura e l\u0026#8217;educazione dei figli.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.2.2.\u0026#8211; Occorre, per\u0026#242;, anche considerare che le misure oggi previste dalla legge sull\u0026#8217;ordinamento penitenziario in favore delle madri condannate sono il frutto di una graduale evoluzione normativa, gi\u0026#224; ricostruita nei suoi tratti essenziali da precedenti pronunce di questa Corte (in particolare, dalla sentenza n. 239 del 2014, punti 4-6 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e, richiamata dalla stessa sentenza n. 219 del 2023 pi\u0026#249; volte citata, punto 4.5. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e). Tratto caratteristico di tale evoluzione \u0026#232; stato l\u0026#8217;obiettivo \u0026#171;di assicurare in via primaria il rapporto del minore con la madre\u0026#187; (sentenza n. 17 del 2017, punto 5 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl risultato \u0026#232;, oggi, un sistema penitenziario che \u0026#8211; parallelamente a quanto accade nel settore delle misure cautelari personali, ispirato ad analoghi principi \u0026#8211; offre una tutela particolarmente avanzata degli interessi del minore la cui madre sia stata condannata, garantendo di regola al bambino di et\u0026#224; non superiore ai dieci anni la possibilit\u0026#224; di continuare ad essere accudito direttamente dalla mamma presso la propria abitazione o in altro luogo idoneo, salvo che la madre stessa risulti socialmente pericolosa o \u0026#8211; nei casi di cui all\u0026#8217;art. 47-\u003cem\u003equinquies\u003c/em\u003e, comma 1-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, ordin. penit. \u0026#8211; sussista un concreto pericolo di fuga.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAl tempo stesso, un sistema siffatto invera in misura particolarmente pregnante i principi della finalit\u0026#224; rieducativa e del minimo sacrificio necessario della libert\u0026#224; personale (da ultimo, sentenze n. 30 del 2025, punto 6.4. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e; n. 24 del 2025, punti 5 e seguenti del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e; n. 84 del 2024, punto 3.2. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e; n. 22 del 2022, punto 5.2. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e), che ai sensi rispettivamente degli artt. 27, terzo comma, e 13 Cost. devono orientare l\u0026#8217;azione del legislatore, dell\u0026#8217;amministrazione penitenziaria e del potere giudiziario rispetto all\u0026#8217;esecuzione della pena. In particolare, esso favorisce il reinserimento sociale delle condannate madri attraverso il mantenimento e rafforzamento dei loro legami con la comunit\u0026#224;. E ci\u0026#242; a partire proprio da quella micro-comunit\u0026#224; che \u0026#232; rappresentata dal nucleo familiare, nel quale la condannata \u0026#232; chiamata a vivere i propri doveri e la propria responsabilit\u0026#224; di madre, nell\u0026#8217;interesse dei figli a lei affidati: avviando, con ci\u0026#242; stesso, un significativo percorso di rieducazione e reinserimento sociale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCome gi\u0026#224; osservato nella sentenza n. 219 del 2023 (punto 4.5. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e), \u0026#232; verosimile che il legislatore abbia ritenuto \u0026#8211; nell\u0026#8217;esercizio della propria discrezionalit\u0026#224; \u0026#8211; di compiere passi cos\u0026#236; significativi nella direzione di una pi\u0026#249; piena attuazione dei principi costituzionali dell\u0026#8217;interesse preminente dei minori, della funzione rieducativa della pena e del minimo sacrificio necessario della libert\u0026#224; personale anche in considerazione dell\u0026#8217;impatto complessivamente modesto delle misure in questione sugli interessi contrapposti in gioco \u0026#8211; segnatamente, sugli interessi sottesi all\u0026#8217;effettiva esecuzione di pene detentive di consistente entit\u0026#224;, irrogate in conseguenza della commissione di reati di gravit\u0026#224; significativa. Ci\u0026#242; anche in considerazione della proporzione particolarmente esigua di donne condannate rispetto alla popolazione totale dei condannati (pari, sulla base delle statistiche del Ministero della giustizia alla data del 28 febbraio 2025, a 2.729 unit\u0026#224; rispetto a un totale di 62.165 detenuti, e dunque a circa il 4 per cento della popolazione carceraria).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.2.3.\u0026#8211; Resta, a questo punto, da chiedersi se la scelta del legislatore di attuare in forma tanto avanzata i principi in questione con riferimento alle sole madri condannate crei, al metro della Costituzione e della CEDU, una illegittima discriminazione a danno dei padri condannati e, assieme, una violazione del principio dell\u0026#8217;uguaglianza morale e giuridica tra i coniugi, per il caso in cui i genitori siano uniti in matrimonio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesta Corte ritiene che la scelta compiuta sin qui dal legislatore non possa essere considerata incompatibile con i parametri costituzionali nazionali evocati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eGiova riflettere anzitutto sulla circostanza che l\u0026#8217;art. 31, secondo comma, Cost. impone alla Repubblica di tutelare \u0026#171;la maternit\u0026#224;\u0026#187;: e dunque di introdurre specifiche previsioni che favoriscano l\u0026#8217;assunzione e il concreto svolgimento della responsabilit\u0026#224; materna nei confronti dei figli. Il che implica necessariamente l\u0026#8217;adozione di misure calibrate sulla figura materna e non su quella paterna; misure che \u0026#8211; peraltro \u0026#8211; non mettono di per s\u0026#233; in discussione il principio della parit\u0026#224; morale e giuridica \u0026#171;dei coniugi\u0026#187; stabilito dall\u0026#8217;art. 29, secondo comma, Cost., per la semplice ragione che operano su un piano diverso: non quello dei rapporti tra i coniugi, ma quello dei rapporti tra i genitori \u0026#8211; non necessariamente uniti in matrimonio \u0026#8211; e i figli.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNello stesso senso merita di essere ricordato l\u0026#8217;art. 4, paragrafo 2, della Convenzione sull\u0026#8217;eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, rilevante nell\u0026#8217;ordinamento costituzionale nazionale in forza dell\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost. Tale disposizione prevede, testualmente, che \u0026#171;[l]\u0026#8217;adozione da parte degli Stati di misure speciali, comprese le misure previste dalla presente Convenzione, tendenti a proteggere la maternit\u0026#224; non \u0026#232; considerato un atto discriminatorio\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDi questi dati normativi non pu\u0026#242; non tenersi conto quali punti di riferimento significativi nella valutazione della legittimit\u0026#224; costituzionale di trattamenti stabiliti dalla legge specificamente in favore delle madri: anche con riguardo alla materia penitenziaria, che viene qui in considerazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.2.4.\u0026#8211; La conclusione non muta, ad avviso di questa Corte, con riguardo al divieto di discriminazione secondo il sesso nel godimento del diritto alla vita familiare, tutelato dagli artt. 8 e 14 CEDU.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#200; pur vero che, come rilevano i rimettenti, la Corte EDU ha pi\u0026#249; volte affermato che in linea di principio solo ragioni assai consistenti (\u0026#171;\u003cem\u003every\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003eweighty\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003ereasons\u003c/em\u003e\u0026#187;) possono giustificare differenze di trattamento basate sul sesso nel godimento di diritti rientranti nell\u0026#8217;ambito di applicazione di una norma della Convenzione o dei suoi protocolli, e che in quest\u0026#8217;ambito assunti generali sul ruolo femminile o attitudini sociali prevalenti in un Paese specifico non possono essere considerati, di per s\u0026#233;, una giustificazione sufficiente per trattamenti differenziati (Corte EDU, sentenza Beeler contro Svizzera, paragrafo 95, e ivi ulteriori riferimenti). Ci\u0026#242; vale anche allorch\u0026#233; il trattamento differenziato concerna diritti rientranti in linea di principio nella sfera di applicazione di una norma della Convenzione o dei suoi protocolli, ma che abbiano natura \u0026#8220;addizionale\u0026#8221;, in quanto il loro riconoscimento nel caso concreto non costituisca un obbligo a carico dello Stato parte (Corte EDU, sentenza Khamtokhu e Aksenchik contro Russia, paragrafo 58, e ivi ulteriori riferimenti).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSulla base di tali principi, la Corte EDU ha sovente ritenuto incompatibili con gli artt. 8 e 14 CEDU normative nazionali che prevedevano trattamenti pi\u0026#249; favorevoli per le donne rispetto agli uomini (ancora sentenze Beeler contro Svizzera, paragrafo 95 e, con riferimento specifico ai benefici penitenziari, \u0026#274;cis contro Lettonia, paragrafi 90-93, peraltro con la precisazione che, in linea di principio, \u0026#171;talune divergenze di trattamento tra detenuti uomini e donne possono essere giustificate\u0026#187;); ovvero che \u0026#8211; in materia giuslavoristica \u0026#8211; privilegiavano le madri rispetto ai padri (sentenza Konstantin Markin contro Russia).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTuttavia, in un caso particolarmente significativo in cui era in discussione la previsione della pena dell\u0026#8217;ergastolo, nella Federazione Russa, per i soli i condannati uomini di et\u0026#224; compresa tra i 18 e i 65 anni, la grande camera della Corte EDU \u0026#8211; muovendo dal riconoscimento a ciascuno Stato di un ampio margine di apprezzamento nella definizione della propria politica in materia sanzionatoria penale \u0026#8211; ha ritenuto giustificata la disparit\u0026#224; di trattamento cos\u0026#236; creata tra condannati uomini e donne.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa Corte EDU ha posto tra l\u0026#8217;altro l\u0026#8217;accento: sull\u0026#8217;esistenza di vari strumenti di diritto internazionale che riconoscono lo speciale bisogno di tutela della donna detenuta in relazione alla gravidanza e alla maternit\u0026#224; (sentenza Khamtokhu e Aksenchik contro Russia, paragrafo 82); sui dati statistici che indicavano come anche nella Federazione Russa le condannate donne costituissero solo un\u0026#8217;esigua porzione della popolazione complessiva dei detenuti (ancora, paragrafo 82); nonch\u0026#233; sull\u0026#8217;inesistenza di un obbligo deducibile dalla Convenzione di abolire interamente l\u0026#8217;ergastolo (paragrafo 86). Constatazione, quest\u0026#8217;ultima, che rendeva \u0026#171;difficile\u0026#187;, secondo la Corte EDU, \u0026#171;criticare il legislatore russo per avere stabilito [\u0026#8230;] l\u0026#8217;esenzione dall\u0026#8217;ergastolo di una determinata categoria di condannati\u0026#187;, nell\u0026#8217;ambito di una fase ancora \u0026#171;transizionale\u0026#187; della legislazione penale (paragrafo 85) che per\u0026#242; si muoveva nella direzione di un sicuro \u0026#171;progresso\u0026#187; verso la pi\u0026#249; piena attuazione delle garanzie convenzionali (paragrafo 86).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe opinioni concorrenti di pi\u0026#249; giudici in quella decisione hanno in particolare sottolineato come il cammino verso un\u0026#8217;espansione dei diritti proceda, realisticamente, in modo graduale; ci\u0026#242; che impone di tollerare situazioni di \u0026#8211; transitoria \u0026#8211; ineguale distribuzione di nuovi benefici, sempre che nessun gruppo sia privato del livello minimo di tutela convenzionalmente garantito. In ogni caso, non si potrebbe rimproverare uno Stato per non avere garantito subito a tutti i consociati i nuovi e pi\u0026#249; elevati livelli di tutela (cos\u0026#236;, in particolare, le opinioni concorrenti delle giudici Nu\u0026#223;berger e Turkovi\u0026#263;).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eConsiderazioni analoghe possono formularsi, \u003cem\u003emutatis\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003emutandis\u003c/em\u003e, anche in relazione alle questioni ora all\u0026#8217;esame. Come poc\u0026#8217;anzi rammentato, il livello minimo di tutela costituzionalmente necessario per gli interessi del minore, cos\u0026#236; come enucleato dalla giurisprudenza di questa Corte, \u0026#232; quello che assicura al bambino, di regola, la presenza di almeno uno dei genitori. La scelta compiuta dal legislatore di assicurare la presenza anche della madre condannata a una pena detentiva, pur laddove il padre sia in condizione di farsi carico della cura e dell\u0026#8217;educazione del minore, \u0026#232; il frutto di un bilanciamento non irragionevole tra l\u0026#8217;interesse all\u0026#8217;esecuzione della pena detentiva \u0026#8211; e quindi della pretesa punitiva dello Stato \u0026#8211; e l\u0026#8217;interesse del minore alla relazione genitoriale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#200; sempre dalla prospettiva della tutela del minore che occorre, dunque, valutare la scelta normativa: il legislatore, che in linea di principio \u0026#232; costituzionalmente obbligato ad assicurare la presenza di almeno uno dei genitori, ha scelto di riconoscere al minore stesso un livello addizionale di tutela, non costituzionalmente obbligato e per\u0026#242; certamente attuativo dei principi costituzionali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa scelta ha innegabilmente dei riflessi sull\u0026#8217;omogeneit\u0026#224; di trattamento dei genitori, ma non al punto da debordare nella discriminazione ingiustificata, non potendosi ritenere irragionevole la scelta di procedere gradualmente nella direzione di una pi\u0026#249; piena attuazione dei principi costituzionali menzionati, attraverso la selezione di una platea, peraltro numericamente ridotta, di persone condannate oggetto di specifiche direttive di tutela da parte della stessa Costituzione e di varie fonti internazionali di \u003cem\u003ehard \u003c/em\u003ee \u003cem\u003esoft \u003c/em\u003e\u003cem\u003elaw\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e(si vedano, tra l\u0026#8217;altro, le \u003cem\u003erules\u003c/em\u003e numeri 2, 58 e 64 delle \u0026#171;United Nations Rules for the Treatment of Women Prisoners and Non-custodial Measures for Women Offenders\u0026#187; adottate dall\u0026#8217;Assemblea generale delle Nazioni Unite il 21 dicembre 2010, gi\u0026#224; testualmente citate nella sentenza n. 219 del 2023, punto 4.5. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e, dalle quali si evince un generale \u003cem\u003efavor \u003c/em\u003eper la concessione di misure extracarcerarie alle \u003cem\u003emadri\u003c/em\u003e detenute).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.2.5.\u0026#8211; I rimettenti, e con essi l\u0026#8217;\u003cem\u003eamicus\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003ecuriae\u003c/em\u003e, assumono che la disciplina censurata produrrebbe altres\u0026#236; una discriminazione non solo a danno dei padri, ma anche a danno delle madri, mogli o compagne dei condannati padri. Le prime infatti sarebbero costrette a sacrificare la propria carriera lavorativa per occuparsi dei figli, mentre i mariti o compagni delle condannate madri potrebbero contare, grazie alla misura alternativa all\u0026#8217;esame, sull\u0026#8217;apporto di queste ultime per far fronte ai carichi familiari, potendo cos\u0026#236; liberamente dedicarsi alle loro attivit\u0026#224; professionali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn proposito, deve per\u0026#242; rilevarsi che \u0026#8211; una volta che si sia ritenuta non irragionevole la scelta legislativa di apprestare un trattamento di speciale favore per il mantenimento del rapporto tra madre e figlio, nell\u0026#8217;interesse di quest\u0026#8217;ultimo \u0026#8211; la situazione appena descritta costituisce null\u0026#8217;altro che una delle conseguenze collaterali a carico di terzi non colpevoli necessariamente connesse all\u0026#8217;esecuzione della pena detentiva. Il carcere colpisce il reo, ma produce effetti indiretti pregiudizievoli anche nei confronti di altre persone: \u003cem\u003ein primis\u003c/em\u003e, dei suoi familiari, che vengono privati del suo apporto \u0026#8211; affettivo, ma anche finanziario e organizzativo \u0026#8211; alla gestione dei carichi familiari. Queste conseguenze sono purtroppo inevitabili, e messe in conto dall\u0026#8217;ordinamento nel momento in cui ritiene necessario privare la persona ritenuta colpevole di un reato della propria libert\u0026#224; personale, per la realizzazione degli scopi legittimi della pena.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.2.6.\u0026#8211; Tutto ci\u0026#242;, naturalmente, non impedisce al legislatore di considerare l\u0026#8217;opportunit\u0026#224; di un\u0026#8217;estensione della misura a tutti i detenuti \u0026#8211; padri e madri \u0026#8211; non socialmente pericolosi, nel quadro di un complessivo bilanciamento tra tutti gli interessi individuali e collettivi coinvolti. Una tale scelta potrebbe, anzi, valorizzare ulteriormente il principio costituzionale del minimo sacrificio necessario della libert\u0026#224; personale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eMa una simile decisione, a giudizio di questa Corte, resta allo stato riservata alla discrezionalit\u0026#224; del legislatore, non potendo considerarsi imposta n\u0026#233; dalle norme costituzionali, n\u0026#233; da quelle convenzionali evocate dai rimettenti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDal che la non fondatezza anche delle censure formulate in riferimento agli artt. 3, 29, 30, 31 e 117, primo comma, Cost., quest\u0026#8217;ultimo in relazione agli artt. 8 e 14 CEDU.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.3.\u0026#8211; Nemmeno \u0026#232; fondata la censura formulata dal solo Tribunale di sorveglianza di Venezia in riferimento all\u0026#8217;art. 27, terzo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAssume il rimettente che la differente disciplina di accesso alla misura per padri e madri condannati si tradurrebbe in un pregiudizio per la stessa funzione rieducativa della pena nei confronti del detenuto, \u0026#171;perpetrando una concezione oggi non pi\u0026#249; accettabile (n\u0026#233; rispondente alla realt\u0026#224;) dei ruoli sociali e all\u0026#8217;interno della famiglia\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;argomento \u0026#232;, in verit\u0026#224;, meramente ancillare rispetto a quelli addotti a sostegno delle censure appena esaminate, e ritenute non fondate per le ragioni sin qui illustrate. Esso potrebbe essere considerato al pi\u0026#249; meritevole di attenzione da parte del legislatore, ma non certo di tale pregnanza da condurre addirittura a una dichiarazione di incompatibilit\u0026#224; con la finalit\u0026#224; rieducativa della pena di una disciplina che \u0026#8211; per ragioni ritenute costituzionalmente non insostenibili da questa Corte \u0026#8211; tuttora differenzia il ruolo della madre e del padre in materia di concessione delle misure alternative alla detenzione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.4.\u0026#8211; In conclusione, nessuna delle censure che investono l\u0026#8217;inciso \u0026#171;se la madre \u0026#232; deceduta o impossibilitata e non vi \u0026#232; modo di affidare la prole ad altri che al padre\u0026#187; \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSpetter\u0026#224; al prudente apprezzamento del giudice di sorveglianza valutare se e in che misura il concetto di \u0026#8220;impossibilit\u0026#224;\u0026#8221; della madre possa essere esteso, in via interpretativa, anche a situazioni \u0026#8211; diverse dal mero svolgimento di un\u0026#8217;attivit\u0026#224; lavorativa da parte della madre, in presenza di supporti familiari o sociali che garantiscano la necessaria cura dei minori durante i suoi orari di lavoro \u0026#8211; in cui l\u0026#8217;eccezionalit\u0026#224; del carico connesso ai doveri di cura renda inesigibile che la sola madre vi faccia efficacemente fronte, in relazione ad esempio alle gravi patologie di cui il minore soffra e alle sue necessit\u0026#224; di continua assistenza (sul punto, si veda anche Cass., n. 4796 del 2021).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.\u0026#8211; Rimangono infine da esaminare le censure, formulate in via subordinata dal Tribunale di sorveglianza di Bologna, concernenti il solo frammento normativo \u0026#171;e non vi \u0026#232; modo di affidare la prole ad altri che al padre\u0026#187;, le quali mirano a consentire al padre detenuto di accedere alla detenzione domiciliare speciale quanto meno allorch\u0026#233; la madre sia deceduta o sia comunque impossibilitata a provvedere alla cura e all\u0026#8217;educazione del figlio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe questioni sono fondate in riferimento agli artt. 3, 30 e 31, secondo comma, Cost., sulla base dei principi gi\u0026#224; enunciati nella sentenza n. 219 del 2023, restando assorbiti gli ulteriori parametri.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.1.\u0026#8211; Come gi\u0026#224; rammentato, in tale sentenza si \u0026#232; affermato che il principio dell\u0026#8217;interesse preminente del minore \u0026#8211; desunto dalle citate previsioni costituzionali, interpretate alla luce delle pertinenti norme internazionali e dell\u0026#8217;Unione europea (ampiamente sul punto sentenza n. 102 del 2020, punto 4.1. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e) \u0026#8211; richiede che gli interessi sottesi all\u0026#8217;esecuzione intramuraria della pena debbano, di regola, cedere di fronte all\u0026#8217;esigenza di assicurare che i minori in tenera et\u0026#224; possano godere di una relazione diretta con almeno uno dei due genitori.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDi tale esigenza si \u0026#232; fatto carico il legislatore in numerose discipline, tra cui le due evocate dal rimettente quali \u003cem\u003etertia\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003ecomparationis\u003c/em\u003e:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#8211; l\u0026#8217;art. 47-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, comma 1, lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), ordin. penit., che ammette il detenuto padre alla misura, strutturalmente analoga, della detenzione domiciliare \u0026#8220;ordinaria\u0026#8221; nel caso di decesso o assoluta impossibilit\u0026#224; della madre a far fronte alla propria responsabilit\u0026#224; genitoriale, senza richiedere l\u0026#8217;ulteriore condizione dell\u0026#8217;assenza di altre persone in grado di prendersi cura dei figli; e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#8211; l\u0026#8217;art. 275, comma 4, cod. proc. pen., che stabilisce tra l\u0026#8217;altro il divieto di disporre la custodia cautelare in carcere a carico del padre del figlio di et\u0026#224; non superiore a sei anni, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, in presenza delle medesime condizioni previste dall\u0026#8217;art. 47-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, comma 1, lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), ordin. penit.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn particolare il primo \u003cem\u003etertium\u003c/em\u003e \u0026#232; certamente omogeneo rispetto alla disciplina ora censurata, come questa Corte ha pi\u0026#249; volte sottolineato, evidenziando l\u0026#8217;identit\u0026#224; di \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e della detenzione domiciliare \u0026#8220;ordinaria\u0026#8221; e speciale, allorch\u0026#233; siano disposte in funzione della cura dei figli minori o con disabilit\u0026#224; (\u003cem\u003eex \u003c/em\u003e\u003cem\u003emultis\u003c/em\u003e,\u003cem\u003e \u003c/em\u003esentenze n. 30 del 2022, punto 5.2. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e; n. 18 del 2020, punto 3.3. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eContrariamente a quanto sostenuto dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, non pare d\u0026#8217;altra parte a questa Corte che la sola circostanza che i condannati ai quali pu\u0026#242; applicarsi la detenzione domiciliare speciale debbano scontare una pena detentiva (anche residua) pi\u0026#249; lunga rispetto a quelli ai quali pu\u0026#242; applicarsi la detenzione domiciliare \u0026#8220;ordinaria\u0026#8221; valga a giustificare il sacrificio addizionale imposto a soggetti estranei rispetto al reato (i figli minori del condannato). Per effetto della disposizione censurata, essi si vedono attualmente, senza eccezioni, privati della possibilit\u0026#224; di vivere una relazione continuativa con l\u0026#8217;unico genitore ancora in vita, o comunque in condizioni di assolvere le proprie responsabilit\u0026#224; di cura.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCi\u0026#242; che resta fondamentale \u0026#232;, piuttosto, l\u0026#8217;attento accertamento, da parte del giudice della sorveglianza, con il necessario supporto dei servizi sociali, non solo che il padre condannato non manifesti \u0026#171;un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti\u0026#187; (e di fuga, nelle ipotesi del comma 1-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e), ma altres\u0026#236; che il ripristino della convivenza con i figli minori, in alternativa rispetto all\u0026#8217;affidamento di costoro a terze persone in grado di prendersene cura, risponda effettivamente ai loro interessi, alla cui tutela \u0026#232; finalizzata la misura alternativa in esame; e che tale rispondenza sia poi concretamente verificata durante l\u0026#8217;esecuzione della misura, attraverso i controlli stabiliti dall\u0026#8217;art. 284, comma 4, cod. proc. pen. (richiamato dal comma 3 dell\u0026#8217;art. 47-\u003cem\u003equinquies\u003c/em\u003e ordin. penit.), nonch\u0026#233; dal comma 5 dello stesso art. 47-\u003cem\u003equinques\u003c/em\u003e ordin. penit. Ci\u0026#242; al fine, in particolare, di evitare ogni impropria strumentalizzazione dei minori al solo scopo di ottenere il beneficio da parte di un padre in realt\u0026#224; non idoneo alla cura degli stessi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.2.\u0026#8211; Deve, pertanto, dichiararsi l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 47-\u003cem\u003equinquies\u003c/em\u003e, comma 7, limitatamente alle parole \u0026#171;e non vi \u0026#232; modo di affidare la prole ad altri che al padre\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.\u0026#8211; Il Tribunale di sorveglianza di Bologna ha sollecitato questa Corte a valutare, in caso di accoglimento della questione sollevata in via subordinata, la possibilit\u0026#224; di estendere in via consequenziale la dichiarazione di illegittimit\u0026#224; costituzionale all\u0026#8217;art. 21-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e ordin. penit., che disciplina l\u0026#8217;assistenza all\u0026#8217;esterno dei figli minori, e che parimenti subordina la concedibilit\u0026#224; del beneficio alla condizione che la madre sia detenuta o impossibilitata, e non vi sia modo di affidare la prole ad altri che al padre.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;Avvocatura dello Stato ha formulato, in proposito, un\u0026#8217;eccezione di inammissibilit\u0026#224; di una simile \u0026#171;questione\u0026#187;, che tuttavia non pu\u0026#242; essere considerata tale: il che toglie ogni sostanza all\u0026#8217;eccezione. La decisione di estendere, in via consequenziale, a una disposizione distinta da quella censurata la dichiarazione di illegittimit\u0026#224; costituzionale, ai sensi dell\u0026#8217;art. 27 della legge n. 87 del 1953, \u0026#232; in effetti frutto di una valutazione che questa Corte compie di volta in volta \u003cem\u003emotu proprio\u003c/em\u003e, laddove ritenga sussistere i requisiti indicati dalla legge. Tale valutazione non \u0026#232; dunque vincolata da eventuali sollecitazioni da parte dell\u0026#8217;ordinanza di rimessione; sollecitazioni che, peraltro, il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e resta libero di formulare, in chiave di mero suggerimento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDal momento che l\u0026#8217;art. 21-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e ordin. penit. disciplina un istituto distinto da quello in questa sede esaminato, e che peraltro non viene in considerazione nel caso oggetto del giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, questa Corte non ritiene sussistenti i presupposti di cui all\u0026#8217;art. 27 della legge n. 87 del 1953.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eriuniti i giudizi,\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e1) \u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 47-\u003cem\u003equinquies\u003c/em\u003e, comma 7, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull\u0026#8217;ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libert\u0026#224;), limitatamente alle parole \u0026#171;e non vi \u0026#232; modo di affidare la prole ad altri che al padre\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e2) \u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e inammissibili le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 47-\u003cem\u003equinquies\u003c/em\u003e, comma 7, ordin. penit., sollevate, in riferimento all\u0026#8217;art. 2 della Costituzione, dal Tribunale di sorveglianza di Bologna e dal Tribunale di sorveglianza di Venezia con le ordinanze indicate in epigrafe;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e3) \u003cem\u003ed\u003c/em\u003e\u003cem\u003eichiara \u003c/em\u003enon fondate le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 47-\u003cem\u003equinquies\u003c/em\u003e, comma 7, ordin. penit., sollevate, complessivamente, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 27, terzo comma, 29, 30, 31, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest\u0026#8217;ultimo in relazione agli artt. 8 e 14 della Convenzione europea dei diritti dell\u0026#8217;uomo, dal Tribunale di sorveglianza di Bologna, in via principale, e dal Tribunale di sorveglianza di Venezia con le ordinanze indicate in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 marzo 2025.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiovanni AMOROSO, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eFrancesco VIGAN\u0026#210;, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIgor DI BERNARDINI, Cancelliere\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 18 aprile 2025\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Cancelliere\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Igor DI BERNARDINI\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","linkPressRelease":"CC_CS_20250418113238.pdf","oggetto":"Ordinamento penitenziario - Detenzione domiciliare speciale - Disparit\u0026#224; di trattamento tra madre e padre, a fronte di una previsione di favore per la donna non giustificabile rispetto alle esigenze di tutela della famiglia, della genitorialit\u0026#224;, della parit\u0026#224; tra coniugi-genitori e della protezione della giovent\u0026#249; - Incidenza in relazione alle cosiddette famiglie di fatto o omogenitoriali la cui tutela \u0026#232; riconducibile nell\u0026#8217;alveo di quelle formazioni sociali in cui si esplica la personalit\u0026#224; degli individui - Contrasto con la normativa convenzionale sul diritto del minore alla cosiddetta bigenitorialit\u0026#224;, come interpretata dalla Corte EDU - Inosservanza degli obblighi internazionali.\nIn subordine: Irragionevole disparit\u0026#224; di trattamento in danno del padre anche rispetto alla disciplina della detenzione domiciliare ordinaria di cui all\u0026#8217;art. 47-ter, c. 1, lett. b), della legge n. 354 del 1975 e rispetto a quella prevista da altre norme analoghe, tra cui l\u0026#8217;art. 275, c. 4, codice di procedura penale.\nPrevisione che la detenzione domiciliare speciale pu\u0026#242; essere concessa al padre detenuto solo \u0026#8220;se la madre \u0026#232; deceduta o impossibilitata e non vi \u0026#232; modo di affidare la prole ad altri che al padre\u0026#8221; - Violazione dei principi di uguaglianza e di parit\u0026#224; tra coniugi - Lesione dei principi dell\u0026#8217;unit\u0026#224; familiare e dell\u0026#8217;interesse del minore.","flag_anonimizzazione":"1","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"46768","titoletto":"Giudizio costituzionale in via incidentale - Rilevanza della questione - Caratteri - Necessaria influenza sull\u0027iter motivazionale della decisione - Determinazione di un esito decisionale diverso da quello cui si perverrebbe in applicazione della disposizione censurata - Esclusione. (Classif. 112005).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eAi fini della rilevanza di una questione non è necessario che il suo accoglimento determini un esito decisionale diverso da quello cui si perverrebbe in applicazione della disposizione censurata, essendo sufficiente che esso necessariamente influisca sull’iter motivazionale che dovrà condurre alla decisione. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 135/2024 - mass. 46210; S. 122/2024 - mass. 46323; S. 164/2023 - mass. 45760\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46769","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"46769","titoletto":"Ordinamento penitenziario - Benefici penitenziari - Detenzione domiciliare speciale - Padre detenuto - Condizioni di accesso alla misura - Previsione, in aggiunta al fatto che la madre sia deceduta o comunque impossibilitata a provvedere alla cura e all\u0027educazione del figlio e non vi è modo di affidare la prole ad altri che al padre - Denunciata violazione dell\u0027asserito principio di parità di trattamento tra i componenti delle formazioni sociali - Irrilevanza e difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza - Inammissibilità della questione. (Classif. 167002).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eSono dichiarate inammissibili, complessivamente per irrilevanza e difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dai Tribunali di sorveglianza di Bologna e Venezia in riferimento all’art. 2 Cost., dell’art. 47-\u003cem\u003equinquies\u003c/em\u003e, comma 7, ordin. penit., ai sensi del quale la detenzione domiciliare sostitutiva può essere concessa al padre detenuto soltanto se la madre è deceduta o impossibilitata e non vi è modo di affidare la prole ad altri che al padre. I rimettenti si riferiscono a un asserito principio di parità tra le persone da riconoscersi anche nell’ambito delle famiglie omogenitoriali e di fatto ma, nel primo caso, la censura è irrilevante – non concernendo nessuno dei casi oggetto dei procedimenti \u003cem\u003ea quibus \u003c/em\u003ecoppie dello stesso sesso – e, nel secondo, è priva di motivazione sulla non manifesta infondatezza. I rimettenti non hanno infatti, chiarito perché dall’art. 2 Cost. – che indubbiamente riconosce i diritti di tali formazioni sociali e delle persone che ne fanno parte – sia evincibile anche un principio di parità di trattamento tra i singoli componenti, più propriamente riconducibile, invece, all’art. 3 Cost. (\u003cem\u003ePrecedente: S. 148/2024 - mass. 46369\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46770","numero_massima_precedente":"46768","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"26/07/1975","data_nir":"1975-07-26","numero":"354","articolo":"47","specificazione_articolo":"quinquies","comma":"7","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-07-26;354~art47"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"2","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"46770","titoletto":"Maternità e infanzia - In genere - Misure a favore delle madri condannate - Ratio - Garanzia, in via primaria, del rapporto del minore con la madre - Sistema teso a tutelare gli interessi del minore, i principi della finalità rieducativa e del minimo sacrificio necessario della libertà personale delle madri condannate (nel caso di specie: non fondatezza delle questioni aventi ad oggetto la disposizione dell\u0027ordin. penit. che disciplina la detenzione domiciliare speciale sostituiva disponendone la concessione al padre se la madre è deceduta o impossibilitata e non vi è modo di affidare la prole ad altri che al padre). (Classif. 150001).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eLe misure previste dalla legge sull’ordinamento penitenziario in favore delle madri condannate perseguono l’obiettivo di assicurare in via primaria il rapporto del minore con la madre. Il sistema penitenziario offre una tutela avanzata degli interessi del minore la cui madre sia stata condannata e invera, in misura pregnante, i principi della finalità rieducativa e del minimo sacrificio necessario della libertà personale, che devono orientare l’azione del legislatore, dell’amministrazione penitenziaria e del potere giudiziario rispetto all’esecuzione della pena. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 30/2025; S. 24/2025; S. 84/2024; S. 219/2023 - mass. 45888; S. 22/2022; S. 17/2017 - mass. 39538; S. 239/2014 - mass. 38138\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e(Nel caso di specie, sono dichiarate\u003cem\u003e \u003c/em\u003enon fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate, complessivamente, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 27, terzo comma, 29, 30, 31, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione agli artt. 8 e 14 CEDU, dai Tribunali di sorveglianza di Bologna, in via principale, e di Venezia, dell’art. 47-\u003cem\u003equinquies\u003c/em\u003e, comma 7, ordin. penit., ai sensi del quale la detenzione domiciliare speciale può essere concessa al padre detenuto soltanto se la madre è deceduta o impossibilitata e non vi è modo di affidare la prole ad altri che al padre. La scelta del legislatore di assicurare in via primaria il rapporto del bambino con la madre – nonostante qualche distonia con la tendenza dell’ordinamento a riconoscere l’equivalenza delle figure genitoriali rispetto ai compiti di cura dei figli – non viola gli artt. 30 e 31 Cost. in quanto assicura, comunque, il rapporto del bambino con uno almeno dei genitori. Tale scelta legislativa, attuando in forma avanzata, per le sole madri condannate, i principi costituzionali dell’interesse preminente dei minori, della funzione rieducativa della pena e del minimo sacrificio necessario della libertà personale non determina nemmeno una illegittima discriminazione a danno dei padri condannati né viola il principio dell’uguaglianza morale e giuridica tra i coniugi: da un lato, infatti, è compito della Repubblica tutelare la maternità, introducendo specifiche previsioni che favoriscano il concreto svolgimento della responsabilità materna nei confronti dei figli; dall’altro, tali misure operano nel piano del rapporto tra genitori e figli e non tra coniugi, non violandone pertanto la parità. Nemmeno risulta leso il divieto, di natura convenzionale, di discriminazione secondo il sesso nel godimento del diritto alla vita familiare né la disposizione censurata pregiudica la funzione rieducativa della pena. Resta, in ogni caso, riservata alla discrezionalità del legislatore la possibilità – non imposta dalle norme costituzionali né convenzionali – di considerare l’opportunità di un’estensione della misura a tutti i detenuti – padri e madri – non socialmente pericolosi, nel quadro di un complessivo bilanciamento tra gli interessi individuali e collettivi coinvolti mentre spetterà, invece, al prudente apprezzamento del giudice di sorveglianza valutare se e in che misura il concetto di “impossibilità” della madre possa essere esteso, in via interpretativa, a situazioni in cui l’eccezionalità del carico connesso ai doveri di cura renda inesigibile che la sola madre vi faccia efficacemente fronte). (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 179/1993 - mass. 19493; S. 341/1991 - mass. 17465; S. 1/1987 - mass. 4000\u003c/em\u003e). \u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46771","numero_massima_precedente":"46769","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"26/07/1975","data_nir":"1975-07-26","numero":"354","articolo":"47","specificazione_articolo":"quinquies","comma":"7","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-07-26;354~art47"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell\u0027uomo e delle libertà fondamentali","data_legge":"","numero":"","articolo":"8","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell\u0027uomo e delle libertà fondamentali","data_legge":"","numero":"","articolo":"14","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}]},{"numero_massima":"46771","titoletto":"Minori - In genere - Principio dell\u0027interesse preminente del minore - Ricomprensione del diritto a godere di una mutua relazione con ciascun genitore - Limiti - Necessità di bilanciamento con altre esigenze di rilievo costituzionale, ferma restando, per i minori in tenera età, la salvaguardia di una relazione diretta almeno con uno dei due genitori (nel caso di specie: illegittimità costituzionale parziale della disposizione dell\u0027ordin. penit. che disciplina la detenzione domiciliare speciale sostitutiva disponendone la concessione al padre detenuto soltanto se la madre è deceduta o impossibilitata «e non vi è modo di affidare la prole ad altri che al padre»). (Classif. 155001).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eIl principio dell’interesse preminente del minore – che ricomprende il diritto di ciascun genitore e del minore a godere di una mutua relazione – deve essere bilanciato con il fascio di interessi, pure di rilievo costituzionale, sottesi all’esecuzione della pena. Il punto di equilibrio sta nel fatto che questi ultimi, pur rilevanti, devono cedere, di regola, di fronte all’esigenza di assicurare che i minori in tenera età possano godere di una relazione diretta almeno con uno dei due genitori. (\u003cem\u003ePrecedente: S. 219/2023 - mass. 45888; S.102/2020 - mass. 43097\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente\u003cem\u003e \u003c/em\u003eillegittimo in via parziale, per violazione degli artt. 3, 30 e 31, secondo comma, Cost., l’art. 47-\u003cem\u003equinquies\u003c/em\u003e, comma 7, ordin. penit. che disciplina la detenzione domiciliare speciale disponendone la concessione al padre detenuto soltanto se la madre è deceduta o impossibilitata «e non vi è modo di affidare la prole ad altri che al padre». L’inciso censurato, in via subordinata, dal Tribunale di sorveglianza di Bologna viola i principi di uguaglianza, in rapporto alle discipline evocate quali \u003cem\u003etertia comparationis\u003c/em\u003e e, in particolare, alla detenzione domiciliare “ordinaria”, e dell’interesse preminente dei minori in quanto li priva, senza eccezioni, della possibilità di vivere una relazione continuativa con l’unico genitore ancora in vita, o in condizioni di assolvere le proprie responsabilità di cura. Resta fondamentale l’accertamento, da parte del giudice della sorveglianza, con il supporto dei servizi sociali, che il padre condannato non manifesti pericolo di commissione di ulteriori delitti e di fuga e che, altresì, il ripristino della convivenza con i figli minori, in alternativa rispetto all’affidamento a terze persone in grado di prendersene cura, risponda effettivamente ai loro interessi).\u003c/p\u003e","numero_massima_precedente":"46770","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"26/07/1975","data_nir":"1975-07-26","numero":"354","articolo":"47","specificazione_articolo":"quinquies","comma":"7","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-07-26;354~art47"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"30","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"31","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"46087","autore":"Aiuti V.","titolo":"Detenzione domiciliare e discriminazione parentale","descrizione":"Nota redazionale","titolo_rivista":"Diritto penale e processo","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"8 - 9","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"997","note_abstract":"","collocazione":"C.84 - A.440","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"46768","autore":"Caraceni L.","titolo":"Diritto-dovere di accudire i figli e accesso alla detenzione domiciliare speciale: per i padri l\u0027atteso (seppur parziale) riconoscimento","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Giurisprudenza costituzionale","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"3","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"786","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"46094","autore":"Colamussi M.","titolo":"Per una detenzione a misura di persona, di donna e di madre","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"Giurisprudenza italiana","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"5","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"1210","note_abstract":"","collocazione":"C.6 - A.57/1","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"46769","autore":"Cuomo G.","titolo":"“La mamma è sempre la mamma”: la Corte costituzionale si pronuncia sull\u0027applicabilità della detenzione domiciliare speciale al padre condannato","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Giurisprudenza costituzionale","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"3","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"797","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"46543","autore":"D\u0027Amico G.","titolo":"I detenuti e i loro garanti","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"www.giurcost.org","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"2/speciale","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"fascicolo speciale: \"carcere e diritti alla prova dell\u0027effettività\"","collocazione":"","nome_file_logico":"46542_2025_52.pdf","nome_file_fisico":"78-2025+altre_D\u0027Amico.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":false},{"id_nota":"46244","autore":"De Dominicis S.","titolo":"La differente condizione di accesso alla detenzione domiciliare speciale tra condannate madri e padre detenuto. Brevi riflessioni a margine di Corte costituzionale, sentenza n. 52 del 2025","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"www.osservatorioaic.it","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"5","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"46243_2025_52.pdf","nome_file_fisico":"52_2025+1_DeDominicis.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":false},{"id_nota":"46314","autore":"Pulito L.","titolo":"“Paternità reclusa”: sull’esecuzione penale extra moenia degli uomini con figli minori pesano astratte esigenze di difesa sociale","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"www.processopenaleegiustizia.it","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"5","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"1184","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"46722","autore":"Sangiovanni E.","titolo":"Detenzione domiciliare speciale per padri detenuti e interesse superiore del minore: la Corte costituzionale riscrive con prudenza l\u0027art. 47-quinquies ord. penit.","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"www.processopenaleegiustizia.it","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"6","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"1432","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"46525","autore":"Sechi P.","titolo":"Tutela della genitorialità e misure alternative alla detenzione","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Cassazione penale","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"9","parte_rivista":"","sezione_rivista":"6","pagina_rivista":"2926","note_abstract":"","collocazione":"C.83 - A.127","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}"
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