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Giudici : Franco MODUGNO, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGAN\u0026#210;, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D\u0026#8217;ALBERTI, Giovanni PITRUZZELLA, Antonella SCIARRONE ALIBRANDI,\u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003eha pronunciato la seguente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IA2\"\u003eSENTENZA\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003enel giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 36, commi 1, 2 e 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), promosso dal Consiglio di Stato, sezione quarta, nel procedimento vertente tra Fabbrica italiana ritrovati medicinali ed affini (FIRMA) spa e la Presidenza del Consiglio dei ministri e altri, con ordinanza del 13 marzo 2023 iscritta al n. 51 del registro ordinanze 2023 e pubblicata nella \u003cem\u003eGazzetta Ufficiale\u003c/em\u003e della Repubblica n. 17, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2023.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eVisti\u003c/em\u003e l\u0026#8217;atto di costituzione di FIRMA spa e l\u0026#8217;atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eudito\u003c/em\u003e nell\u0026#8217;udienza pubblica del 6 marzo 2024 il Giudice relatore Filippo Patroni Griffi;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003euditi\u003c/em\u003e gli avvocati Stefano Grassi e Andrea Grazzini per FIRMA spa nonch\u0026#233; l\u0026#8217;avvocato dello Stato Lorenzo D\u0026#8217;Ascia per il Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003edeliberato\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 7 marzo 2024.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e\u003cem\u003eRitenuto in fatto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza del 13 marzo 2023, il Consiglio di Stato, sezione quarta, ha sollevato questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 36, commi 1, 2 e 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) in riferimento agli artt. 3, 24, 111, 113 e 117, primo comma, quest\u0026#8217;ultimo in relazione all\u0026#8217;art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell\u0026#8217;uomo, della Costituzione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; Il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e espone che l\u0026#8217;appellante aveva proposto domanda di risarcimento del danno, innanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, nei confronti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), del Ministero dell\u0026#8217;economia e delle finanze e del Ministero della salute. La societ\u0026#224; aveva dedotto la responsabilit\u0026#224; delle amministrazioni convenute, affermando: che la loro condotta illecita era consistita nella violazione dell\u0026#8217;art. 8, comma 12, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), come definitivamente accertata dal Consiglio di Stato, sezione sesta, con sentenza 27 gennaio 1997, n. 118; che tale condotta era supportata da colpa; che dalla stessa le era derivato un pregiudizio economico, rappresentato dalla perdita di fatturato netto conseguente alla forzata riduzione del prezzo delle proprie specialit\u0026#224; medicinali; che alla fattispecie non poteva essere applicato l\u0026#8217;art. 36, commi 1, 2 e 3, della legge n. 449 del 1997, in quanto costituzionalmente illegittimo e in contrasto con l\u0026#8217;art. 28 del Trattato che istituisce la Comunit\u0026#224; economica europea.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.1.\u0026#8211; Investito dell\u0026#8217;appello avverso la sentenza del TAR Lazio reiettiva della domanda di risarcimento della societ\u0026#224;, il giudice rimettente espone che l\u0026#8217;art. 36, comma 1, della legge n. 449 del 1997 detta un\u0026#8217;interpretazione autentica dell\u0026#8217;art. 8, comma 12, della legge n. 537 del 1993 \u0026#8211; che ha stabilito la regola del cosiddetto prezzo comune europeo dei farmaci, rimettendone al CIPE la concreta determinazione \u0026#8211; corrispondente al contenuto delle disposizioni di cui alla deliberazione CIPE del 25 febbraio 1994 (Individuazione dei criteri per la determinazione del prezzo medio europeo di acquisto delle specialit\u0026#224; medicinali), annullata dal Consiglio di Stato, con la citata sentenza n. 118 del 1997, proprio nella parte in cui, discostandosi dalle prescrizioni della norma sovraordinata, aveva selezionato solo alcuni Paesi per calcolare la media europea e aveva adottato tassi di conversione basati sulla parit\u0026#224; del potere di acquisto delle varie monete. Rileva, inoltre, che il comma 2 del censurato art. 36 conferma l\u0026#8217;efficacia di tali criteri di determinazione per il periodo compreso fra il 1\u0026#176; settembre 1994 e la data di entrata in vigore della legge, con efficacia di sanatoria; mentre il comma 3 stabilisce, a regime, i nuovi criteri di determinazione del prezzo medio, coerenti con le indicazioni contenute nella predetta sentenza del Consiglio di Stato e, prima ancora, con il testo originario (non interpretato) del citato art. 8, stabilendo che \u0026#171;[a] decorrere dal 1\u0026#176; luglio 1998, ai fini del calcolo del prezzo medio dei medicinali, si applicano i tassi di cambio ufficiali relativi a tutti i Paesi dell\u0026#8217;Unione europea in vigore nel primo giorno non festivo del quadrimestre precedente quello in cui si opera il calcolo\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTanto premesso, il Consiglio di Stato, in punto di rilevanza, osserva che, in forza della dichiarata natura interpretativa, e perci\u0026#242; della retroattivit\u0026#224;, delle menzionate disposizioni, l\u0026#8217;appello in esame dovrebbe essere respinto, in quanto, come gi\u0026#224; ritenuto dai giudici di primo grado, la domanda risarcitoria si giustifica in presenza di un danno ingiusto riconducibile causalmente all\u0026#8217;adozione di un atto illegittimo, mentre l\u0026#8217;intervenuta sanatoria disposta dal legislatore del 1997 farebbe venir meno l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; della delibera CIPE del 25 febbraio 1994, annullata dal Consiglio di Stato, con la predetta sentenza n. 118 del 1997, avendo essa, di fatto, legificato il precedente provvedimento amministrativo, che risulta, di conseguenza, legittimo \u003cem\u003eab \u003c/em\u003e\u003cem\u003einitio\u003c/em\u003e. Viceversa, un\u0026#8217;eventuale declaratoria di illegittimit\u0026#224; costituzionale delle disposizioni censurate comporterebbe la piena sussistenza dell\u0026#8217;elemento oggettivo della domanda risarcitoria in relazione all\u0026#8217;illegittimo esercizio di una funzione pubblica, con la conseguente possibilit\u0026#224; di procedere nello scrutinio della domanda accertandone i restanti elementi (accertamento reputato succedaneo al riscontro del carattere illegittimo dell\u0026#8217;azione amministrativa illegittima). Da ci\u0026#242; deriverebbe, dunque, la rilevanza della questione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn punto di non manifesta infondatezza, il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e esclude anzitutto, con richiamo alla costante giurisprudenza costituzionale, che le disposizioni richiamate possano essere qualificate come norme di interpretazione autentica. Esse, infatti, sarebbero state adottate in un momento nel quale non esisteva alcun contrasto giurisprudenziale, bens\u0026#236; la sola pronunzia del Consiglio di Stato che aveva annullato la deliberazione del CIPE; n\u0026#233; la scelta imposta dalla legge interpretativa sarebbe in qualche modo ricavabile dalla norma sovraordinata, rispetto alla quale la deliberazione del CIPE presentava un contenuto di assoluto contrasto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCi\u0026#242; posto, qualificate le disposizioni come meramente retroattive, il Consiglio di Stato, richiamando i lavori parlamentari, osserva, in particolare, che l\u0026#8217;unica finalit\u0026#224; perseguita dalle disposizioni censurate sarebbe stata quella di chiudere il contenzioso pendente in materia di prezzo dei farmaci e determinare con maggiore esattezza gli oneri per la spesa farmaceutica, in termini che evidenzierebbero la volont\u0026#224; di anteporre esigenze di carattere finanziario al diritto della parte privata ad un processo equo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl giudice rimettente sostiene, dunque, un primo profilo di illegittimit\u0026#224; costituzionale delle censurate disposizioni nella loro intrinseca irragionevolezza, dovuta al fatto che le stesse non risulterebbero supportate da \u0026#171;motivi imperativi di interesse generale\u0026#187; \u0026#8211; non potendo questi consistere nella mera volont\u0026#224; di evitare la soccombenza in giudizio dell\u0026#8217;amministrazione (come, del resto, indicato negli stessi lavori parlamentari) \u0026#8211; e non sarebbero supportate da ragioni diverse da quelle di dare copertura legislativa alla regolamentazione CIPE annullata dal Consiglio di Stato, come confermato dal fatto che, per il futuro, la stessa norma fa riferimento a criteri determinativi tutt\u0026#8217;affatto diversi, riproducendo una regola sostanzialmente analoga a quella originaria (violata dal CIPE), in quanto evidentemente ritenuta espressione di un equo e ragionevole contemperamento degli interessi in gioco.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eUlteriore profilo di illegittimit\u0026#224; costituzionale deriverebbe, poi, dal contrasto con gli artt. 24, 111, 113 e 117, primo comma, quest\u0026#8217;ultimo in relazione all\u0026#8217;art. 6 CEDU, Cost., essendo le censurate disposizioni intervenute con efficacia retroattiva in pendenza di un giudizio nel quale lo Stato era parte, in modo tale da influenzarne l\u0026#8217;esito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; In data 16 maggio 2023, si \u0026#232; costituita la societ\u0026#224; ricorrente nel giudizio principale formulando conclusioni coincidenti con le richieste del rimettente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn particolare, premessa la natura meramente retroattiva delle disposizioni censurate, ha sostenuto, anche alla luce dei relativi lavori parlamentari, che esse sarebbero esclusivamente volte a spiegare effetto sul contenzioso in essere con lo Stato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.\u0026#8211; Con atto depositato il 16 maggio 2023, \u0026#232; intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn via principale, la difesa erariale ha eccepito l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; della questione, essendo, la valutazione sulla rilevanza, operata dal rimettente, limitata al profilo dell\u0026#8217;illiceit\u0026#224; della condotta della pubblica amministrazione. Ha, quindi, lamentato l\u0026#8217;omessa considerazione dei restanti elementi costitutivi della responsabilit\u0026#224; dedotta \u0026#8211; reputati \u0026#171;succedanei\u0026#187; rispetto all\u0026#8217;elemento esaminato \u0026#8211; e, in particolare, dell\u0026#8217;elemento soggettivo, nonostante i giudici di primo grado avessero ritenuto insussistente la colpa dell\u0026#8217;amministrazione in ragione dell\u0026#8217;obiettiva difficolt\u0026#224; interpretativa della fattispecie (difficolt\u0026#224;, del resto, confermata dalla circostanza che lo stesso Consiglio di Stato aveva rigettato l\u0026#8217;appello nel corso della fase cautelare).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl Presidente del Consiglio ha dedotto la non fondatezza delle doglianze, sostenendo che le disposizioni censurate, lungi dal costituire il \u003cem\u003evulnus\u003c/em\u003e evidenziato dal rimettente, avrebbero attribuito valore di legge a una norma di rango inferiore al fine di porre rimedio a imperfezioni tecniche dell\u0026#8217;originario testo legislativo. Le stesse, inoltre, erano intervenute \u0026#8211; peraltro a distanza di tempo non considerevole dalla norma oggetto di interpretazione, inidoneo a consolidare un elevato grado di affidamento nella diversa interpretazione \u0026#8211; a tutela di interessi di rango costituzionale, legati alla specificit\u0026#224; del comparto salute e farmaceutico, caratterizzato dalla limitatezza delle risorse finanziarie disponibili per la cura dei pazienti, oltre che dalla necessit\u0026#224; di garantire il livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali da erogare su tutto il territorio nazionale e la trasparenza dei mercati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.\u0026#8211; In data 13 febbraio 2024, la societ\u0026#224; ricorrente del giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e ha depositato memoria, ribadendo le proprie argomentazioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn particolare, in risposta all\u0026#8217;eccezione di inammissibilit\u0026#224; sollevata dall\u0026#8217;Avvocatura dello Stato in ordine alla mancata preliminare valutazione della sussistenza dell\u0026#8217;elemento psicologico da parte del giudice rimettente, ha affermato la rilevanza della questione sollevata, sostenendo che, se pure l\u0026#8217;esito del giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e potrebbe essere il medesimo (per l\u0026#8217;assenza degli ulteriori presupposti della responsabilit\u0026#224; aquiliana), l\u0026#8217;eventuale pronuncia di illegittimit\u0026#224; costituzionale sarebbe comunque idonea a influire sul percorso argomentativo della decisione di rigetto della domanda di risarcimento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNel merito, ha insistito sulla fondatezza della questione sollevata, ribadendo la natura non interpretativa delle disposizioni censurate e l\u0026#8217;inidoneit\u0026#224; ad assurgere a \u0026#171;motivi imperativi di interesse generale\u0026#187; delle esigenze, genericamente evocate dalla difesa statale.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e\u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Il Consiglio di Stato, sezione quarta, nell\u0026#8217;ambito di un giudizio risarcitorio da provvedimento illegittimo, ha sollevato questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 36, commi 1, 2 e 3, della legge n. 449 del 1997, in riferimento all\u0026#8217;art. 3 Cost., in quanto, con la dichiarata finalit\u0026#224; di fornire un\u0026#8217;interpretazione autentica dell\u0026#8217;art. 8, comma 12, della legge n. 537 del 1993, attribuirebbe effetto retroattivo ad una deliberazione del CIPE annullata in sede giurisdizionale, al solo effetto di sterilizzare gli effetti della sentenza definitiva di annullamento, peraltro adottando parametri di regolazione dei prezzi dei farmaci del tutto difformi da quelli disposti per il futuro, evidenziando cos\u0026#236; la propria intrinseca irragionevolezza. Viene, inoltre, ravvisato il contrasto con gli artt. 24, 111, 113, 117, primo comma, Cost., quest\u0026#8217;ultimo in relazione all\u0026#8217;art. 6 CEDU, in quanto, intervenendo in pendenza di un giudizio in cui lo Stato \u0026#232; parte, in modo da influenzarne l\u0026#8217;esito, le disposizioni censurate comporterebbero un\u0026#8217;ingerenza nella garanzia del diritto a un processo equo e violerebbero \u0026#171;un principio dello stato di diritto garantito dall\u0026#8217;art. 6 della Convenzione\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; Occorre prendere preliminarmente in esame l\u0026#8217;eccezione di inammissibilit\u0026#224; delle questioni per difetto di rilevanza formulata dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAssume la difesa del Presidente del Consiglio dei ministri che il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, anzich\u0026#233; soffermarsi unicamente sull\u0026#8217;elemento oggettivo dell\u0026#8217;illecito, avrebbe dovuto esaminare, ai fini della rilevanza, la sussistenza di tutti gli altri elementi costitutivi della responsabilit\u0026#224; aquiliana della pubblica amministrazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa tesi non pu\u0026#242; essere condivisa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl Consiglio di Stato argomenta, in punto di rilevanza, che, qualora le censurate disposizioni fossero dichiarate costituzionalmente illegittime, risulterebbe sussistente l\u0026#8217;elemento oggettivo della domanda risarcitoria avanzata dalla societ\u0026#224; appellante per il venir meno dell\u0026#8217;effetto sanante del censurato art. 36 sulla deliberazione del CIPE annullata in sede giurisdizionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuanto alla necessaria verifica degli ulteriori elementi costitutivi dell\u0026#8217;illecito, il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e chiarisce espressamente che l\u0026#8217;accertamento della loro sussistenza \u0026#232; \u0026#171;logicamente succedane[o] al riscontro di un\u0026#8217;azione amministrativa illegittima, che \u0026#232; allo stato esclusa dalle disposizioni sospette di incostituzionalit\u0026#224;\u0026#187;. Il Consiglio di Stato ritiene, infatti, che (solo) \u0026#171;qualora tali disposizioni fossero dichiarate incostituzionali, rimarrebbe accertata la sussistenza dell\u0026#8217;elemento oggettivo della domanda risarcitoria, in relazione all\u0026#8217;illegittimo esercizio di una funzione pubblica, con la conseguente necessit\u0026#224; di procedere all\u0026#8217;accertamento degli ulteriori elementi costitutivi della fattispecie, rappresentati dall\u0026#8217;effettivit\u0026#224; e ingiustizia del danno, dall\u0026#8217;esistenza del nesso di causalit\u0026#224;, nonch\u0026#233; dall\u0026#8217;imputabilit\u0026#224; del danno alla Pubblica Amministrazione sulla base del requisito soggettivo del dolo o della colpa (\u003cem\u003eex \u003c/em\u003e\u003cem\u003eplurimis\u003c/em\u003e, Cassazione civile sez. III, 6 dicembre 2018, n. 31567)\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl giudice rimettente dunque, con una motivazione non implausibile, ha ritenuto prioritario l\u0026#8217;esame dell\u0026#8217;elemento oggettivo della illegittimit\u0026#224; dell\u0026#8217;azione della pubblica amministrazione, in considerazione della ritenuta \u0026#171;succedaneit\u0026#224; logica\u0026#187; rispetto a quest\u0026#8217;ultimo dell\u0026#8217;accertamento degli altri elementi. Tale argomentazione deve reputarsi sufficiente alla luce del costante orientamento giurisprudenziale secondo cui questa Corte \u0026#232; chiamata a operare una verifica meramente esterna e strumentale al riscontro di una adeguata motivazione in punto di rilevanza della questione di legittimit\u0026#224; costituzionale (cos\u0026#236;, sentenza n. 4 del 2024; in termini analoghi, sentenze n. 193 e n. 150 del 2022, n. 240 del 2021, n. 224 e n. 168 del 2020).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn definitiva, il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e ritiene, non implausibilmente, di dover fare applicazione della disposizione censurata nel giudizio dinanzi a lui e dall\u0026#8217;accoglimento o meno della questione sollevata discende, sulla decisione da rendere nello stesso, un effetto diretto e immediato quanto meno sotto il profilo del percorso argomentativo (si vedano, al riguardo, le sentenze n. 25 del 2024 e n. 19 del 2022).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;eccezione, dunque, non \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; Per meglio affrontare le questioni nel merito, \u0026#232; opportuno ricostruire, per quanto qui di interesse, la genesi della disposizione sottoposta a scrutinio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; L\u0026#8217;art. 8, comma 12, della legge n. 537 del 1993, poi asseritamente interpretata dalla disposizione censurata, prevede che \u0026#171;[a] decorrere dal 1o gennaio 1994, i prezzi delle specialit\u0026#224; medicinali, esclusi i medicinali da banco, sono sottoposti a regime di sorveglianza secondo le modalit\u0026#224; indicate dal CIPE e non possono superare la media dei prezzi risultanti per prodotti similari e inerenti al medesimo principio nell\u0026#8217;ambito della Comunit\u0026#224; europea; se inferiori, l\u0026#8217;adeguamento alla media comunitaria non potr\u0026#224; avvenire in misura superiore al 20 per cento annuo della differenza. Sono abrogate le disposizioni che attribuiscono al CIP competenze in materia di fissazione e revisione del prezzo delle specialit\u0026#224; medicinali\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCon tale disposizione veniva introdotto \u0026#8211; in sostituzione del previgente regime dei prezzi amministrati dei medicinali \u0026#8211; il cosiddetto regime di sorveglianza, che assumeva come parametro di riferimento il concetto del \u0026#171;prezzo medio europeo\u0026#187;. Da un regime in cui l\u0026#8217;autorit\u0026#224; statale determinava in maniera unilaterale il prezzo delle specialit\u0026#224; medicinali si passava, cio\u0026#232;, a un sistema che prevedeva un intervento da parte dell\u0026#8217;autorit\u0026#224; preposta solo in caso di superamento della cosiddetta \u0026#171;media europea\u0026#187;. Le relative competenze in materia venivano attribuite al CIPE.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn attuazione della nuova normativa, il CIPE adottava due delibere \u0026#8211; datate 25 febbraio e 16 marzo 1994 \u0026#8211; tese a regolare, rispettivamente, i criteri per il calcolo del prezzo medio europeo dei farmaci e la competenza per la sorveglianza del prezzo dei medicinali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn particolare, con la deliberazione del 25 febbraio 1994 era disposto che: a) il prezzo dei medicinali venisse ridotto autoritativamente ove avesse superato di almeno il 5 per cento la media del prezzo europeo; b) tale prezzo venisse determinato prendendo a riferimento i prezzi praticati da Francia, Inghilterra, Germania e Spagna; c) la media fosse calcolata utilizzando i tassi di conversione basati sulla parit\u0026#224; del potere di acquisto delle varie monete, come determinati annualmente dallo stesso CIPE.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale deliberazione veniva successivamente annullata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 118 del 1997, per quanto qui di interesse, nel punto 3, primo e terzo periodo, ovverosia, nella parte in cui prevedeva la scelta di quattro Paesi europei con cui effettuare il confronto e l\u0026#8217;applicazione dei tassi di conversione fra le valute, basati sulla parit\u0026#224; dei poteri d\u0026#8217;acquisto, come determinati dallo stesso CIPE (oltre che nel punto 2, secondo periodo). Veniva, infatti, ritenuto illegittimo il criterio di determinazione del prezzo sulla base dei prezzi praticati in soli quattro Paesi e con riferimento a un tasso di conversione diverso dal tasso di cambio ufficiale. La sentenza di annullamento diveniva definitiva il 24 marzo 1999, a seguito della declaratoria di estinzione, da parte delle sezioni unite della Corte di cassazione, del giudizio introdotto dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato ai sensi dell\u0026#8217;art. 111 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCon l\u0026#8217;art. 36 della legge n. 449 del 1997 veniva, dunque, introdotta una nuova disciplina del prezzo dei medicinali, che prendeva in considerazione, ai fini del calcolo del prezzo medio degli stessi, i prezzi praticati in tutti i Paesi dell\u0026#8217;Unione europea, con applicazione dei tassi di cambio ufficiali, disponendo che, sulla base di quanto dallo stesso previsto, il CIPE, entro 60 giorni, provvedesse con propria deliberazione alla definizione di nuovi criteri per il calcolo del prezzo medio europeo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCon i primi due commi del medesimo articolo veniva, inoltre, disciplinato in via transitoria \u0026#8211; nelle more dell\u0026#8217;adozione della nuova deliberazione da parte del CIPE \u0026#8211; il regime dei prezzi dei medicinali, disponendo una sanatoria della precedente disciplina tramite la previsione che \u0026#171;[d]alla data del 1\u0026#176; settembre 1994 fino all\u0026#8217;entrata in vigore del metodo di calcolo del prezzo medio europeo come previsto dai commi 3 e 4, restano validi i prezzi applicati secondo i criteri indicati per la determinazione del prezzo medio europeo dalle deliberazioni del CIPE 25 febbraio 1994, 16 marzo 1994, 13 aprile 1994, 3 agosto 1994 e 22 novembre 1994\u0026#187; (comma 2) e offrendo un\u0026#8217;interpretazione autentica del comma 12 dell\u0026#8217;art. 8 della legge 537 del 1993, il quale \u0026#171;deve essere intes[o] nel senso che \u0026#232; rimesso al CIPE stabilire anche quali e quanti Paesi della Comunit\u0026#224; prendere a riferimento per il confronto, con applicazione dei tassi di conversione fra le valute, basati sulla parit\u0026#224; dei poteri d\u0026#8217;acquisto, come determinati dallo stesso CIPE\u0026#187; (comma 1).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn attuazione del predetto art. 36, il CIPE, con propria deliberazione del 26 febbraio 1998, ampliava i Paesi di riferimento per il calcolo (da 4 a 12 rispetto al previgente sistema, corrispondenti ai Paesi europei i cui dati su prezzi e consumi dei prodotti medicinali risultavano disponibili) e adottava i tassi di cambio ufficiali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; Ci\u0026#242; premesso, va osservato che, sebbene nella prospettazione del Consiglio di Stato oggetto delle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale siano i primi tre commi dell\u0026#8217;art. 36 della legge n. 449 del 1997, le censure riguardano invero unicamente i primi due, aventi ad oggetto l\u0026#8217;interpretazione autentica dell\u0026#8217;art. 8, comma 12, della legge n. 537 del 1993 e la \u0026#8220;sanatoria\u0026#8221; (\u0026#171;restano validi\u0026#187;) dei prezzi fissati in applicazione dei criteri indicati per la determinazione del prezzo medio europeo dalla deliberazione CIPE del 25 febbraio 1994 (e seguenti).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl terzo comma, che unitamente ai successivi disciplina \u003cem\u003epro futuro\u003c/em\u003e le modalit\u0026#224; di determinazione del prezzo medio europeo, \u0026#232;, invece, estraneo alle doglianze del giudice rimettente, il quale lo evoca al solo fine di rimarcare l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; e l\u0026#8217;irrazionalit\u0026#224; delle scelte operate dalla deliberazione CIPE del 25 febbraio 1994 \u0026#8211; calcolo del prezzo medio europeo tramite confronto con soli quattro Paesi di riferimento e utilizzo dei tassi di conversione tra le valute dei Paesi scelti e la lira basati sulla parit\u0026#224; dei poteri di acquisto \u0026#8211; rispetto a quella adottata per il futuro, basata sul calcolo del prezzo medio europeo con riferimento a tutti i Paesi europei e sull\u0026#8217;utilizzo dei tassi di cambio ufficiale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale sollevate devono ritenersi dunque aver ad oggetto i soli primi due commi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.\u0026#8211; Nel merito, le questioni sono fondate con riferimento agli artt. 3, 111 e 117, primo comma, Cost., quest\u0026#8217;ultimo in relazione all\u0026#8217;art. 6 CEDU, con assorbimento delle ulteriori censure.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.1.\u0026#8722; Va preliminarmente rammentato, su un piano pi\u0026#249; generale, che \u0026#8211; al di l\u0026#224; della autoqualificazione, di per s\u0026#233; non vincolante, e dell\u0026#8217;accertamento di un contrasto giurisprudenziale formatosi sulla disposizione oggetto dell\u0026#8217;interpretazione autentica, anch\u0026#8217;esso non dirimente (tra le tante, sentenze n. 4 del 2024, n. 104 e n. 61 del 2022, n. 133 del 2020) \u0026#8211; la natura interpretativa va riconosciuta solo a quelle disposizioni \u0026#171;che hanno il fine obiettivo di chiarire il senso di norme preesistenti ovvero di escludere o di enucleare uno dei sensi fra quelli ritenuti ragionevolmente riconducibili alla norma interpretata, allo scopo di imporre a chi \u0026#232; tenuto ad applicare la disposizione considerata un determinato significato normativo\u0026#187; (cos\u0026#236; la sentenza n. 73 del 2017, richiamata dalla sentenza n. 70 del 2020).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCi\u0026#242; premesso, questa Corte ha pi\u0026#249; volte affermato \u0026#171;la \u0026#8220;sostanziale indifferenza, quanto allo scrutinio di legittimit\u0026#224; costituzionale, della distinzione tra norme di interpretazione autentica \u0026#8211; retroattive, salva una diversa volont\u0026#224; in tal senso esplicitata dal legislatore stesso \u0026#8211; e norme innovative con efficacia retroattiva\u0026#8221; (sentenza n. 73 del 2017; nonch\u0026#233;, da ultimo, sentenza n. 108 del 2019)\u0026#187; (sentenza n. 70 del 2020); arrivando a ritenerne \u0026#171;la possibile assimilazione, quanto agli esiti dello scrutinio di legittimit\u0026#224; costituzionale\u0026#187; (sentenza n. 108 del 2019).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA tal fine, la detta distinzione rileva, al pi\u0026#249;, perch\u0026#233; \u0026#171;\u0026#8220;la palese erroneit\u0026#224; di tale auto-qualificazione pu\u0026#242; costituire un indice, sia pure non dirimente, della irragionevolezza della disposizione impugnata\u0026#8221; (sentenza n. 73 del 2017; \u003cem\u003eex \u003c/em\u003e\u003cem\u003eplurimis\u003c/em\u003e, anche sentenze n. 103 del 2013 e n. 41 del 2011)\u0026#187; (sentenza n. 70 del 2020).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.2.\u0026#8722; Nello scrutinio di legittimit\u0026#224; costituzionale, questa Corte ha pi\u0026#249; volte ricordato la centralit\u0026#224; che assume il principio di non retroattivit\u0026#224; della legge, inteso quale fondamentale valore di civilt\u0026#224; giuridica (tra le pi\u0026#249; recenti, sentenze n. 4 del 2024, n. 145 del 2022, n. 174 del 2019 e n. 73 del 2017).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNe consegue che, di fronte a una norma avente comunque efficacia retroattiva \u0026#8211; che pure deve considerarsi, al di fuori della materia penale, frutto del legittimo esercizio discrezionale del potere del legislatore \u0026#8211;, \u0026#232; necessario procedere ad uno scrutinio particolarmente rigoroso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale scrutinio diviene ancor pi\u0026#249; stringente se l\u0026#8217;intervento legislativo retroattivo incide su giudizi ancora in corso, tanto pi\u0026#249; se in essi sia coinvolta un\u0026#8217;amministrazione pubblica. Infatti, \u0026#171;tanto i principi costituzionali relativi ai rapporti tra potere legislativo e potere giurisdizionale, quanto i principi concernenti l\u0026#8217;effettivit\u0026#224; della tutela giurisdizionale e la parit\u0026#224; delle parti in giudizio, impediscono al legislatore di risolvere, con legge, specifiche controversie e di determinare, per questa via, uno sbilanciamento tra le posizioni delle parti coinvolte nel giudizio (tra le altre, sentenze n. 201 e n. 46 del 2021, n. 12 del 2018 e n. 191 del 2014)\u0026#187; (sentenza n. 4 del 2024).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eRelativamente al sindacato di costituzionalit\u0026#224; delle leggi retroattive incidenti su giudizi in corso, ancora di recente \u0026#232; stato rammentato il rilievo assunto dalla giurisprudenza della Corte EDU, affermandosi che in tale ambito si \u0026#232; ormai pervenuti alla costruzione di una \u0026#171;solida sinergia fra principi costituzionali interni e principi contenuti nella CEDU\u0026#187;, che consente di leggere in stretto coordinamento i parametri interni con quelli convenzionali \u0026#171;al fine di massimizzarne l\u0026#8217;espansione in un \u0026#8220;rapporto di integrazione reciproca\u0026#8221;\u0026#187; (sentenza n. 145 del 2022, richiamata dalla sentenza n. 4 del 2024).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.3.\u0026#8211; Tanto premesso, per svolgere tale rigoroso controllo sono stati individuati una serie di elementi sintomatici dell\u0026#8217;uso distorto della funzione legislativa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTra questi, in particolare, per quanto qui di interesse, emergono l\u0026#8217;errata e artificiosa autoqualificazione della norma come norma di interpretazione autentica e, soprattutto, la chiara finalit\u0026#224; di incidere sull\u0026#8217;esito di giudizi pendenti. Finalit\u0026#224;, quest\u0026#8217;ultima, che si pu\u0026#242; evincere da metodo e tempistica dell\u0026#8217;intervento del legislatore (sentenze n. 4 del 2024, n. 145 del 2022, n. 174 del 2019 e n. 12 del 2018) \u0026#8211; per esempio, la distanza dell\u0026#8217;intervento legislativo rispetto all\u0026#8217;entrata in vigore delle disposizioni oggetto di interpretazione autentica (sentenze n. 4 del 2024 e n. 174 del 2019) \u0026#8211; e si pu\u0026#242; ricavare dai lavori preparatori (sentenze n. 4 del 2024 e n. 145 del 2022).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInfine, in quest\u0026#8217;opera di rigoroso scrutinio \u0026#232; necessario valutare se l\u0026#8217;intervento legislativo trovi una possibile ragionevole giustificazione \u0026#171;nell\u0026#8217;esigenza di tutelare principi, diritti e beni costituzionali\u0026#187;. Anche alla luce della giurisprudenza della Corte EDU, \u0026#171;solo imperative ragioni di interesse generale possono consentire un\u0026#8217;interferenza del legislatore su giudizi in corso; i princ\u0026#236;pi dello stato di diritto e del giusto processo impongono che tali ragioni \u0026#8220;siano trattate con il massimo grado di circospezione possibile\u0026#8221; (sentenza 14 febbraio 2012, Arras contro Italia, paragrafo 48)\u0026#187; (sentenza n. 4 del 2024).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCome da ultimo ricordato da questa Corte nella pi\u0026#249; volte citata sentenza n. 4 del 2024, la Corte EDU ha perimetrato in maniera rigorosa e restrittiva tale nozione di \u0026#171;imperative ragioni di interesse generale\u0026#187;, ravvisando la compatibilit\u0026#224; con l\u0026#8217;art. 6 CEDU di \u0026#171;alcuni interventi legislativi retroattivi incidenti su giudizi in corso, l\u0026#224; dove \u0026#8220;i soggetti ricorrenti avevano tentato di approfittare dei difetti tecnici della legislazione (sentenza 23 ottobre 1997, National \u0026 Provincial Building Society e Yorkshire Building Society contro Regno Unito, paragrafo 112), o avevano cercato di ottenere vantaggi da una lacuna della legislazione medesima, cui l\u0026#8217;ingerenza del legislatore mirava a porre rimedio (sentenza del 27 maggio 2004, OGIS-Institut Stanislas, OGEC Saint-Pie X, Blanche de Castille e altri contro Francia, paragrafo 69)\u0026#8221; (sentenza n. 145 del 2022)\u0026#187;, o, ancora, quando \u0026#171;l\u0026#8217;intervento legislativo retroattivo mirava a risolvere una serie pi\u0026#249; ampia di conflitti conseguenti alla riunificazione tedesca, al fine di \u0026#8220;assicurare in modo duraturo la pace e la sicurezza giuridica in Germania\u0026#8221; (20 febbraio 2003, ForrerNiedenthal c. Germania, paragrafo 64)\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePi\u0026#249; in generale, in tale opera di perimetrazione, al di fuori della nozione di \u0026#171;imperative ragioni di interesse generale\u0026#187; sono i soli motivi di carattere meramente finanziario, volti a contenere la spesa pubblica, come chiarito tanto dalla Corte EDU (sentenza 29 marzo 2006, Scordino e altri contro Italia, paragrafo 132; sentenza 11 aprile 2006, Cabourdin contro Francia, paragrafo 37), quanto da questa stessa Corte, la quale ha espressamente affermato che \u0026#171;[i] soli motivi finanziari, volti a contenere la spesa pubblica o a reperire risorse per far fronte a esigenze eccezionali, non bastano a giustificare un intervento legislativo destinato a ripercuotersi sui giudizi in corso (sentenze n. 174 e n. 108 del 2019, e n. 170 del 2013)\u0026#187; (sentenza n. 145 del 2022).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.\u0026#8211; In applicazione delle coordinate giurisprudenziali sin qui sinteticamente ripercorse, le disposizioni oggetto delle questioni sollevate non resistono allo scrutinio di costituzionalit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eEsse, infatti, sono evidentemente finalizzate a incidere su giudizi di cui \u0026#232; parte la pubblica amministrazione; giudizi dei quali si vuole vanificare o comunque condizionare l\u0026#8217;esito, anche con riferimento ai collegati profili risarcitori.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.1.\u0026#8211; Tale finalit\u0026#224; emerge, innanzitutto, dai lavori preparatori, dai quali non si possono evincere ragioni giustificatrici dell\u0026#8217;intervento legislativo retroattivo diverse dall\u0026#8217;esigenza di superare le ragioni di illegittimit\u0026#224; accolte dal Consiglio di Stato che ha annullato la deliberazione CIPE del 25 febbraio 1994, nelle parti che riguardano l\u0026#8217;individuazione parziale dei Paesi europei con i quali operare il confronto e la scelta, invece del tasso ufficiale, dei tassi di conversione tra valute basati sulla parit\u0026#224; del potere di acquisto. L\u0026#8217;intento dichiarato era quello, in definitiva, di \u0026#8220;sterilizzare\u0026#8221; gli effetti della predetta sentenza n. 118 del 1997 del Consiglio di Stato (pi\u0026#249; volte richiamata nei lavori preparatori), la quale, annullando la deliberazione del CIPE, aveva riconosciuto l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; dell\u0026#8217;azione amministrativa, ponendo cos\u0026#236; le basi per future azioni di risarcimento nei suoi confronti, quale, appunto, quella posta alla base del giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e(come espressamente affermato, in particolare, nel dossier del Servizio studi della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.2.\u0026#8211; L\u0026#8217;uso improprio della funzione legislativa, tale perch\u0026#233; esercitata allo scopo di influire sul contenzioso in corso, vanificandone, nelle intenzioni, gli effetti, \u0026#232; confermato da due ulteriori circostanze, l\u0026#8217;una attinente alla complessiva vicenda processuale, l\u0026#8217;altra concernente la stessa portata normativa dell\u0026#8217;intervento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.2.1.\u0026#8211; Sul piano processuale, va rimarcato che la legge n. 449 del 1997 (del 27 dicembre) \u0026#232; intervenuta a ben quattro anni di distanza dalla disposizione oggetto della presunta interpretazione, ossia l\u0026#8217;art. 8 della legge n. 537 del 24 dicembre 1993, quando era gi\u0026#224; in corso un nutrito contenzioso, alimentato da trentanove aziende farmaceutiche, che aveva dato luogo, con la citata sentenza n. 118 del 1997 (depositata il 27 gennaio 1997), all\u0026#8217;annullamento della deliberazione CIPE del 25 febbraio 1994, proprio nella parte in cui, come gi\u0026#224; detto, prevedeva la scelta limitata a quattro Paesi europei con cui effettuare il confronto dei prezzi e adottava i tassi di conversione fra le valute basati sulla parit\u0026#224; dei poteri d\u0026#8217;acquisto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa sentenza \u0026#232; stata impugnata con ricorso per cassazione \u003cem\u003eex\u003c/em\u003e art. 111 Cost. dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, impedendosi cos\u0026#236; il passaggio in giudicato. Nelle more della decisione del ricorso, sono intervenute le disposizioni censurate, che, per un verso, hanno fornito un\u0026#8217;interpretazione asseritamente autentica di quelle applicate dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 118 del 1997, interpretazione in contrasto con quella offerta da tale pronuncia; per un altro, hanno proceduto contestualmente alla sostanziale sanatoria della deliberazione del CIPE, a distanza di poco meno di un anno dal suo annullamento dal Consiglio di Stato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;amministrazione statale, a seguito dell\u0026#8217;intervento normativo contestato, ha rinunciato al ricorso \u003cem\u003eex \u003c/em\u003eart. 111 Cost., la cui proposizione aveva impedito nelle more l\u0026#8217;immediata formazione del giudicato sulla sentenza del Consiglio di Stato posta dalla parte privata a fondamento (sul piano oggettivo) della pretesa risarcitoria nel giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#171;Metodo\u0026#187; e \u0026#171;tempistica\u0026#187; seguiti dal legislatore nella vicenda in esame \u0026#8211; rilevanti, come sopra ricordato, ai fini del presente scrutinio (sentenze n. 4 del 2024, n. 145 del 2022, n. 174 del 2019 e n. 12 del 2018) \u0026#8211; confermano, quindi, quanto risulta dai lavori preparatori.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.2.2.\u0026#8722; Sul piano sostanziale, poi, \u0026#232; significativo che, nello stabilire la disciplina a regime della determinazione dei prezzi medi dei farmaci (art. 36, comma 3), la legge n. 449 del 1997 delinei un sistema esattamente conforme a quanto deciso con la sentenza n. 118 del 1997, per cui l\u0026#8217;asserita interpretazione autentica (commi 1 e 2) riguarda proprio la proposizione normativa oggetto del contenzioso giudiziario e si rivela, ancora una volta, finalizzata a vanificare gli effetti della pi\u0026#249; volte citata sentenza del Consiglio di Stato a giudicato non ancora formatosi, risolvendosi nell\u0026#8217;assunzione a livello legislativo di quanto sostenuto in giudizio dall\u0026#8217;amministrazione pubblica e smentito dal giudice nella sua decisione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNel caso in esame, quindi, pare evidente, tanto sul piano oggettivo quanto su quello soggettivo, la volont\u0026#224; del legislatore di interferire su vicende processuali in corso al fine (o con il risultato) di alterarne l\u0026#8217;esito, palesandosi pertanto un uso improprio della funzione legislativa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.\u0026#8211; In conclusione, l\u0026#8217;art. 36, commi 1 e 2, della legge n. 449 del 1997, avendo introdotto una norma ad efficacia retroattiva, al fine specifico di incidere su giudizi di cui era parte la stessa amministrazione pubblica, e in assenza di ragioni imperative di interesse generale, ha violato i princ\u0026#236;pi del giusto processo e della parit\u0026#224; delle parti in giudizio, sanciti dagli artt. 111 e 117, primo comma, Cost., e per mezzo di quest\u0026#8217;ultimo dall\u0026#8217;art. 6 CEDU, nonch\u0026#233; il principio di ragionevolezza di cui all\u0026#8217;art. 3 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eRestano assorbite le ulteriori questioni sollevate in riferimento agli artt. 24 e 113 Cost.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 36, commi 1 e 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 2024.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eAugusto Antonio BARBERA, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eFilippo PATRONI GRIFFI, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eValeria EMMA, Cancelliere\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 6 maggio 2024\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Cancelliere\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Valeria EMMA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","linkPressRelease":"CC_CS_20240506160427.pdf","oggetto":"Sanit\u0026#224; pubblica - Farmaci - Sottoposizione dei prezzi delle specialit\u0026#224; medicinali, esclusi i medicinali da banco, al regime di sorveglianza secondo le modalit\u0026#224; indicate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), a decorrere dal 1\u0026#176; gennaio 1994 - Impossibilit\u0026#224; di superare la media dei prezzi risultanti per prodotti similari e inerenti al medesimo principio attivo nell\u0027ambito della Comunit\u0026#224; europea - Norma di interpretazione autentica - Previsione che va intesa nel senso che \u0026#232; rimesso al CIPE stabilire anche quali e quanti Paesi della Comunit\u0026#224; prendere a riferimento per il confronto, con applicazione dei tassi di conversione fra le valute, basati sulla parit\u0026#224; dei poteri d\u0027acquisto, come determinati dallo stesso CIPE - Disciplina che dispone la validit\u0026#224;, dalla data del 1\u0026#176; settembre 1994 fino all\u0027entrata in vigore del metodo di calcolo del prezzo medio europeo, dei prezzi applicati secondo i criteri indicati per la determinazione del prezzo medio europeo dalle previste deliberazioni del CIPE - Applicazione, a decorrere dal 1\u0026#176; luglio 1998, ai fini del calcolo del prezzo medio dei medicinali, dei tassi di cambio ufficiali relativi a tutti i Paesi dell\u0027Unione europea - Denunciate previsioni che impropriamente hanno svolto una funzione di sanatoria, dando copertura legislativa a una fonte regolamentare annullata dal Consiglio di Stato per violazione di legge - Intrinseco difetto di ragionevolezza relativamente a quanto introdotto con la norma asseritamente interpretativa - Assenza di motivi imperativi di interesse generale, diversi dalla salvaguardia del bilancio dello Stato, idonei a giustificare l\u0027intervento del legislatore con efficacia retroattiva.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"46112","titoletto":"Sanità pubblica - Farmaci - Prezzi delle specialità medicinali, esclusi i medicinali da banco - Regime di sorveglianza - Controllo sottoposto a delibera del CIPE, annullata in sede giurisdizionale - Successiva disposizione, asseritamente interpretativa, che attribuisce effetto retroattivo alla delibera annullata - Violazione dei principî del giusto processo, della parità delle armi in giudizio e di ragionevolezza - Illegittimità costituzionale. (Classif. 231004).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eÈ dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 111 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 6 CEDU, nonché del principio di ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost., l’art. 36, commi 1 e 2, della legge n. 449 del 1997, che, nel fornire un’interpretazione autentica dell’art. 8, comma 12, della legge n. 537 del 1993, ha attribuito un effetto retroattivo alla deliberazione del CIPE del 25 febbraio 1994 sui prezzi delle specialità medicinali, esclusi i medicinali da banco, dettando parametri irragionevolmente difformi da quelli disposti per il futuro e “sterilizzando” gli effetti della sentenza del Consiglio di Stato n. 118 del 1997, che aveva annullato tale deliberazione e posto le basi per future azioni di risarcimento\u003cspan style\u003d\"color: rgb(102, 102, 102);\"\u003e. \u003c/span\u003eLa disposizione censurata dallo stesso Consiglio di Stato integra un uso palesemente improprio della funzione legislativa, perché, in assenza di ragioni imperative di interesse generale, introduce una norma a efficacia retroattiva, incidendo su giudizi di cui era parte la stessa amministrazione pubblica, al precipuo fine di vanificarne o, comunque, condizionarne l’esito, anche con riferimento ai collegati profili risarcitori. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 4/2024 - mass. 45974; S. 145/2022 - mass. 44840; S. 174/2019 - mass. 42433; S. 12/2018 - mass.\u003c/em\u003e \u003cem\u003e39752\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"27/12/1997","data_nir":"1997-12-27","numero":"449","articolo":"36","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1997-12-27;449~art36"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"27/12/1997","data_nir":"1997-12-27","numero":"449","articolo":"36","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1997-12-27;449~art36"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"111","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"convenzione europea dei diritti dell\u0027uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)","data_legge":"","numero":"","articolo":"6","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}]}],"elencoNote":[{"id_nota":"44356","autore":"De Santis A., Iacone M.","titolo":"Riflessioni sull’ammissibilità e sulla portata del provvedimento amministrativo retroattivo","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"www.dirittoeconti.it","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"5","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"44355_2024_77.pdf","nome_file_fisico":"4-2024+77-2024_De Santis-Iacone.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}" ] ] |
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