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Giudici : Francesco VIGAN\u0026#210;, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D\u0026#8217;ALBERTI, Giovanni PITRUZZELLA, Antonella SCIARRONE ALIBRANDI, Massimo  LUCIANI, Maria Alessandra  SANDULLI, Roberto Nicola  CASSINELLI, Francesco Saverio  MARINI,\u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003eha pronunciato la seguente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IA2\"\u003eSENTENZA\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003enei giudizi di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 187, commi 1 e 1-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come modificati dall\u0026#8217;art. 1, comma 1, lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), numeri 1) e 2), della legge 25 novembre 2024, n. 177 (Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), promossi dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Macerata e dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Siena, con ordinanze del 28 marzo e 18 aprile 2025, iscritte rispettivamente ai numeri 93 e 99 del registro ordinanze 2025 e pubblicate nella \u003cem\u003eGazzetta Ufficiale\u003c/em\u003e della Repubblica numeri 22 e 23, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2025; e nel giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 1, comma 1, lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), numeri 1) e 2), della legge n. 177 del 2024, che modifica l\u0026#8217;art. 187, commi 1 e 1-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, del d.lgs. n. 285 del 1992, promosso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Pordenone con ordinanza dell\u0026#8217;8 aprile 2025, iscritta al numero 125 del registro ordinanze 2025 e pubblicata nella \u003cem\u003eGazzetta Ufficiale\u003c/em\u003e della Repubblica numero 26, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2025;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eVisti\u003c/em\u003e gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eudito\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 1\u0026#176; dicembre 2025 il Giudice relatore Francesco Vigan\u0026#242;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003edeliberato\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 1\u0026#176; dicembre 2025.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e\u003cem\u003eRitenuto in fatto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza del 28 marzo 2025, iscritta al n. 93 reg. ord. del 2025, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Macerata ha sollevato \u0026#8211; in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione \u0026#8211; questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 187-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e (\u003cem\u003erecte\u003c/em\u003e: art. 187) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come modificato dalla legge 25 novembre 2024, n. 177 (Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), censurandolo nella parte in cui prevede che \u0026#171;\u0026#232; punito \u0026#8220;[c]hiunque guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope\u0026#8221; in assenza di ogni specificazione in ordine al periodo temporale di assunzione ed ai perduranti effetti di tale assunzione al momento della guida\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.1.\u0026#8211; Il rimettente \u0026#232; investito di una richiesta di decreto penale di condanna a carico di un imputato \u0026#171;per il reato p. e p. dall\u0026#8217;art. 187 C.d.S. perch\u0026#233; si poneva alla guida dopo avere assunto sostanze stupefacenti o psicotrope (nonch\u0026#233; per il reato di cui all\u0026#8217;art. 186 C.d.S. per essersi posto alla guida con tasso alcolemico pari a 2.55 g/l)\u0026#187;. Secondo quanto riferisce il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, dagli atti di causa risulta che nel gennaio 2025 l\u0026#8217;imputato aveva avuto un incidente stradale alla guida della propria motocicletta, e che dall\u0026#8217;analisi delle urine effettuata poco dopo in ospedale era emersa una positivit\u0026#224; alla cocaina e a suoi metaboliti (\u0026#171;\u003cem\u003ecut off\u003c/em\u003e \u003cem\u003e300\u003c/em\u003e mg/ml\u0026#187;). Tale accertamento sarebbe peraltro, secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione (\u0026#171;recettiva dei risultati della letteratura scientifica\u0026#187;), \u0026#171;inidoneo a provare uno stato di alterazione psicofisica del soggetto al momento della guida, essendo tale positivit\u0026#224; compatibile con assunzione anche risalente nel tempo\u0026#187;. Mancherebbero d\u0026#8217;altra parte agli atti \u0026#171;ulteriori significativi elementi\u0026#187; in relazione al reato di cui all\u0026#8217;art. 187 cod. strada, in quanto l\u0026#8217;imputato, all\u0026#8217;arrivo della polizia giudiziaria, \u0026#171;si presentava in stato alterato ma con sintomi riconducibili ad abuso di alcolici e non di stupefacenti\u0026#187; \u0026#8211; circostanza poi confermata dagli esami ematici, dai quali risultava alcolemia nel sangue pari a 2,55 g/l.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.\u0026#8211; In punto di rilevanza delle questioni, il rimettente evidenzia che \u0026#171;la accertata positivit\u0026#224; alla cocaina dell\u0026#8217;imputato a seguito delle analisi urinarie\u0026#187; comporterebbe, alla luce dell\u0026#8217;art. 187 cod. strada, come modificato dalla legge n. 177 del 2024, \u0026#171;la possibile emissione del richiesto decreto penale comprovando una assunzione di stupefacenti antecedente alla guida\u0026#187;, pur non essendo tale circostanza idonea \u0026#171;ad acclarare che l\u0026#8217;[imputato] guidasse sotto l\u0026#8217;effetto di sostanze stupefacenti, n\u0026#233; a determinare quando le stesse siano state assunte\u0026#187;. N\u0026#233; risulterebbero \u0026#171;eventuali altri elementi ostativi\u0026#187; all\u0026#8217;accoglimento della richiesta di decreto penale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.3.\u0026#8211; Quanto alla non manifesta infondatezza, il rimettente osserva anzitutto che l\u0026#8217;art. 187 cod. strada, come novellato dalla legge n. 177 del 2024, punisce \u0026#171;[c]hiunque guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope\u0026#187;. Il tenore letterale di tale disposizione sarebbe \u0026#171;del tutto irrazionale o inammissibilmente generico\u0026#187;. In assenza di qualsiasi \u0026#171;delimitazione temporale\u0026#187; dell\u0026#8217;assunzione rispetto alla guida, infatti, la fattispecie comporterebbe \u0026#171;la conseguenza [\u0026#8230;] che se una persona avesse assunto stupefacenti a 18 anni e poi si mettesse alla guida a 60 anni sarebbe punibile in quanto \u0026#8220;guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope\u0026#8221;\u0026#187;. D\u0026#8217;altro canto, \u0026#171;[s]e invece si ritenesse che tale espressione faccia riferimento ad uno spazio temporale prossimo rispetto alla guida (lettura pi\u0026#249; razionale) si tratterebbe di norma del tutto generica e priva di contenuti tali da consentire a chi la legge \u0026#8212; sia il cittadino o il magistrato \u0026#8212; di capire quale sia tale elemento temporale (1 ora? 2 ore? 4 ore? 8 ore? 24 ore?...)\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eN\u0026#233; potrebbe demandarsi alla giurisprudenza la funzione di \u0026#171;creare\u0026#187; la norma, interpretandola \u0026#171;come correlata ad un lasso temporale tale da rendere logicamente prospettabile la perdurante efficacia dello stupefacente\u0026#187;, perch\u0026#233; una tale interpretazione introdurrebbe nella fattispecie un elemento costitutivo \u0026#171;del tutto estraneo al tenore letterale della norma\u0026#187; e da \u0026#171;modellarsi in via interpretativa ad (inammissibile) arbitrio della giurisprudenza\u0026#187;. Un tale esito interpretativo, peraltro, \u0026#171;darebbe rilevanza a elementi costitutivi univocamente espunti dal legislatore dalla formulazione della norma\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa \u0026#171;[t]otale genericit\u0026#224;\u0026#187; della disposizione ne comporterebbe, quindi, la illegittimit\u0026#224; costituzionale per violazione dell\u0026#8217;art. 25 Cost., mancando la fattispecie astratta di \u0026#171;connotati precisi\u0026#187; e di una \u0026#171;descrizione intellegibile\u0026#187; (\u0026#232; citata la sentenza n. 96 del 1981 di questa Corte).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.4.\u0026#8211; Sotto altro profilo, la disposizione lederebbe inoltre il principio di necessaria offensivit\u0026#224; del reato, parimenti desumibile dall\u0026#8217;art. 25, secondo comma, Cost. (\u0026#232; citata la sentenza n. 116 del 2024 di questa Corte), atteso che essa si applicherebbe anche a \u0026#171;condotte prive di alcun pericolo per la circolazione (tale la situazione di chi abbia assunto stupefacenti i cui effetti siano oramai del tutto svaniti e dei quali rimangano tracce solo nelle urine)\u0026#187;. La letteratura scientifica e la giurisprudenza avrebbero infatti accertato che in molti casi pu\u0026#242; esservi guida senza alterazione anche dopo l\u0026#8217;assunzione di stupefacenti, quando ne siano cessati gli effetti, sicch\u0026#233; la valutazione legislativa di pericolosit\u0026#224; del fatto incriminato risulterebbe \u0026#171;irrazionale e arbitraria e non rispondente all\u0026#8217;\u003cem\u003eid quod plerumque accidit\u003c/em\u003e\u0026#187;, in contrasto con quanto richiesto dalla giurisprudenza di questa Corte. Una fattispecie gi\u0026#224; volta ad assicurare una \u0026#171;tutela anticipata della incolumit\u0026#224; pubblica e della privata incolumit\u0026#224; e propriet\u0026#224;\u0026#187;, come l\u0026#8217;art. 187 cod. strada, verrebbe cos\u0026#236; a sanzionare \u0026#171;condotte (non solo non direttamente lesive di tali beni ma addirittura) prive di ogni possibile rilevanza a porli in pericolo (guidare quando ogni effetto dello stupefacente \u0026#232; svanito, sul mero presupposto di una pregressa assunzione)\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa deroga al principio di necessaria offensivit\u0026#224; del reato non potrebbe essere, d\u0026#8217;altro canto, giustificata con le \u0026#171;possibili difficolt\u0026#224; correlate all\u0026#8217;accertamento di una effettiva situazione di alterazione/pericolosit\u0026#224; alla guida\u0026#187;, attesa la disponibilit\u0026#224; di esami e accertamenti scientificamente idonei a tale scopo (come il prelievo ematico) e la possibilit\u0026#224; di desumere lo stato di alterazione anche da elementi ulteriori rispetto alle analisi biologiche (come evidenziato nella giurisprudenza della Corte di cassazione). In ogni caso, poi, la mera difficolt\u0026#224; di provare un elemento costitutivo necessario per rendere la previsione di una ipotesi di reato razionale e conforme a Costituzione non potrebbe legittimare la rinuncia a tale elemento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.5.\u0026#8211; Contrasterebbe, infine, con i principi di uguaglianza e ragionevolezza sanzionare, ai sensi dell\u0026#8217;art. 186 cod. strada, chi \u0026#171;guida in stato di ebbrezza\u0026#187; \u0026#8211; come pure, al successivo art. 186-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, chi guida \u0026#171;dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l\u0026#8217;influenza di queste\u0026#187; \u0026#8211;, e prescindere totalmente dallo stato di alterazione, invece, nella fattispecie di cui all\u0026#8217;art. 187 cod. strada. Non basterebbe a ricomporre l\u0026#8217;incongruenza il fatto che \u0026#171;l\u0026#8217;uso di alcool sia in generale lecito [\u0026#8230;], mentre quello di stupefacenti \u0026#232; sempre illegale\u0026#187;, considerato che \u0026#171;il mero generico pregresso consumo di stupefacenti \u0026#232; [\u0026#8230;] profilo del tutto irrilevante rispetto al verificarsi di una situazione di effettivo pericolo alla circolazione e gi\u0026#224; autonomamente sanzionato (art. 75 DPR n. 309/90)\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAltrettanto irrazionale sarebbe sanzionare, come nel caso dell\u0026#8217;art. 187 cod. strada, \u0026#171;chi, avendo patente, guida dopo una pregressa (illecita) assunzione di stupefacenti in assenza di ogni prova sulla possibile rilevanza di tale condotta a influire sulla sua condotta di guida\u0026#187;, e non sanzionare penalmente chi guida senza patente: condotta, quest\u0026#8217;ultima, \u0026#171;che presuntivamente appare di sicuro pericolo per la circolazione stradale\u0026#187; e per la quale, tuttavia, l\u0026#8217;art. 116 cod. strada prevede una \u0026#171;mera sanzione amministrativa\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.6.\u0026#8211; Il rimettente auspica, in conclusione, che questa Corte \u0026#8211; \u0026#171;ove non ritenga opportuna pi\u0026#249; incisiva determinazione \u0026#8211; pronunzi una pronuncia additiva costituzionalmente necessitata, aggiungendo al mero criterio temporale gi\u0026#224; oggetto della previsione legislativa (\u0026#8220;dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope\u0026#8221;) un criterio di risultato (si pu\u0026#242; ipotizzare, con richiamo all\u0026#8217;art. 186-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e C.d.S., \u0026#8220;e sotto l\u0026#8217;effetto di queste\u0026#8221;)\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; \u0026#200; intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso all\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili o comunque manifestamente infondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.1.\u0026#8211; Le questioni sarebbero inammissibili, innanzi tutto, per difetto di rilevanza, posto che l\u0026#8217;imputato sarebbe rimasto coinvolto in un incidente stradale, \u0026#171;incorrendo pertanto nella fattispecie di cui all\u0026#8217;art. 187, comma 1-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, del Codice della Strada\u0026#187;, mentre la richiesta del decreto penale di condanna sarebbe stata formulata ai sensi del comma 1 di tale articolo, perch\u0026#233; l\u0026#8217;imputato \u0026#171;si poneva alla guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope\u0026#187;. Il rimettente, quindi, avrebbe dovuto restituire gli atti al pubblico ministero ai sensi dell\u0026#8217;art. 459, comma 3, del codice di procedura penale. In ogni caso, difetterebbe una motivazione in ordine alla rilevanza, \u0026#171;solo apoditticamente affermata\u0026#187;, senza precisazione delle possibili \u0026#171;opzioni decisorie\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224;, in secondo luogo, deriverebbe dal non avere il rimettente preliminarmente vagliato la possibilit\u0026#224; di un\u0026#8217;interpretazione conforme a Costituzione: interpretazione percorribile, dovendo la disposizione censurata intendersi nel senso che \u0026#171;non ogni preventiva assunzione di sostanze stupefacenti concretizza il reato di cui all\u0026#8217;art. 187 del Codice della strada, ma solo quella assunzione che si ponga, rispetto al momento della guida, in un intervallo di tempo apprezzabile e avente, pertanto, diretta influenza sulle capacit\u0026#224; del guidatore\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAncora, le questioni sarebbero inammissibili per difetto di motivazione, poich\u0026#233; il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e non avrebbe compiutamente descritto la fattispecie concreta al suo esame.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; deriverebbe anche dalla \u0026#171;genericit\u0026#224; e perplessit\u0026#224; della formulazione\u0026#187; delle questioni, sia in ordine alla sussistenza delle lamentate violazioni, sia in ordine ai parametri costituzionali, evocati senza \u0026#171;una compiuta esposizione delle ragioni che depongono per l\u0026#8217;invocato contrasto\u0026#187;. N\u0026#233; sarebbe chiara \u0026#171;l\u0026#8217;esatta natura dell\u0026#8217;intervento richiesto [a questa] Corte, ovvero se esso sia additivo o meramente caducatorio della disposizione censurata o, ancora, se il rimettente intenda chiedere altro intervento\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInfine, le questioni sarebbero inammissibili perch\u0026#233; volte a sollecitare un intervento additivo di questa Corte in materia riservata alla discrezionalit\u0026#224; del legislatore, quale quella inerente alla scelta di \u0026#171;forme di tutela anticipata, le quali colpiscano l\u0026#8217;aggressione ai valori protetti nello stadio della semplice esposizione a pericolo\u0026#187;, cos\u0026#236; come alla individuazione della soglia di pericolosit\u0026#224; alla quale riconnettere la risposta punitiva (\u0026#232; richiamata la sentenza di questa Corte n. 139 del 2023).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.2.\u0026#8211; Nel merito, le questioni sarebbero comunque manifestamente infondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.2.1.\u0026#8211; La difesa dello Stato si sofferma anzitutto sulla \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e della modifica normativa: a seguito dell\u0026#8217;eliminazione del parametro clinico dell\u0026#8217;alterazione psico-fisica dagli elementi costitutivi della fattispecie incriminatrice, non sarebbe pi\u0026#249; necessaria la \u0026#171;\u003cem\u003eprobatio diabolica\u003c/em\u003e\u0026#187; del nesso eziologico tra assunzione e alterazione, che in passato aveva reso di estrema difficolt\u0026#224; l\u0026#8217;accertamento del reato e prodotto la \u0026#171;sostanziale impunit\u0026#224; di certe condotte che sono, invece, le pi\u0026#249; pericolose per la pubblica incolumit\u0026#224;\u0026#187;. L\u0026#8217;elemento caratterizzante la nuova fattispecie incriminatrice sarebbe ora costituito \u0026#171;dallo stretto collegamento tra l\u0026#8217;assunzione della sostanza e la guida del veicolo\u0026#187;, che si concretizzerebbe \u0026#171;in una perdurante influenza della sostanza stupefacente o psicotropa in grado di esercitare effetti negativi sull\u0026#8217;abilit\u0026#224; alla guida\u0026#187;, il cui accertamento sarebbe assicurato \u0026#171;dall\u0026#8217;impiego di determinate matrici biologiche, campioni ematici o di fluido del cavo orale del conducente, negli esami necessari ad accertare l\u0026#8217;assunzione delle sostanze stupefacenti o psicotrope\u0026#187;. Per consentire il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini dell\u0026#8217;accertamento dell\u0026#8217;attualit\u0026#224; d\u0026#8217;uso della sostanza stupefacente o psicotropa, del resto, il legislatore sarebbe intervenuto su altre disposizioni dello stesso art. 187 cod. strada, trascurate dal giudice rimettente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa scelta del legislatore, quindi, non sarebbe \u0026#171;affatto irragionevole e men che meno arbitraria o irrazionale\u0026#187;. Piuttosto, la nuova disposizione eviterebbe le incertezze e le difficolt\u0026#224; collegate in passato all\u0026#8217;accertamento concreto dello stato di alterazione e sarebbe \u0026#171;in linea con l\u0026#8217;esigenza di assicurare una effettiva punizione delle condotte\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.2.2.\u0026#8211; Con riguardo poi al principio di necessaria offensivit\u0026#224; della fattispecie penale, il significato da attribuire all\u0026#8217;avverbio \u0026#171;dopo\u0026#187;, contenuto nell\u0026#8217;art. 187 cod. strada, non sarebbe \u0026#171;n\u0026#233; generico, n\u0026#233; in contrasto con il suddetto principio\u0026#187;: ci\u0026#242; in quanto \u0026#171;l\u0026#8217;accertamento in concreto della perdurante influenza della sostanza stupefacente o psicotropa sul guidatore [sarebbe] assicurato dall\u0026#8217;impiego di determinate matrici biologiche (sangue e saliva) e non altre (ad es. esame del capello) che rendono davvero concreto ed attuale il rischio per l\u0026#8217;incolumit\u0026#224; dell\u0026#8217;agente stesso e dei terzi\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eD\u0026#8217;altra parte, il giudice rimettente muoverebbe da un errato presupposto interpretativo, perch\u0026#233; \u0026#171;[n]on ogni preventiva assunzione di sostanze stupefacenti concretizza il reato di cui all\u0026#8217;art. 187 del Codice della strada, ma solo quella assunzione che si ponga, rispetto al momento della guida, in un intervallo di tempo apprezzabile e avente, pertanto, diretta influenza sulle capacit\u0026#224; del guidatore\u0026#187;. Il \u0026#171;presupposto\u0026#187; del reato, dato dalla \u0026#171;assunzione della sostanza\u0026#187;, rileverebbe \u0026#171;di per s\u0026#233; [\u0026#8230;], per l\u0026#8217;effetto che la sostanza determina in base al giudizio tecnico-scientifico a base della sua classificazione\u0026#187;, operata alla stregua di un \u0026#171;giudizio tecnico-scientifico condotto dagli organi competenti secondo le disposizioni contenute nel D.P.R. n. 309/1990\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa nuova fattispecie sarebbe, quindi, non pi\u0026#249; di \u0026#171;pericolo concreto\u0026#187;, ma di \u0026#171;pericolo [\u0026#8230;] presunto\u0026#187;. La presunzione di pericolosit\u0026#224; sarebbe \u0026#171;insita nella stessa nozione di sostanza stupefacente o psicotropa che \u0026#232; tale solo perch\u0026#233; idonea a determinare una compromissione nell\u0026#8217;organismo umano\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa modifica normativa, in tal senso, risponderebbe \u0026#171;pienamente alle esigenze di un sistema penale liberal-democratico, che ammette i reati a pericolo presunto a condizione che: a) la loro previsione si riferisca alla tutela anticipata di beni particolarmente importanti, rispettando il principio di proporzione; b) la tutela nella diversa forma della fattispecie a pericolo concreto risulti insufficiente per le difficolt\u0026#224; di precisare i termini di probabilit\u0026#224; della lesione, rispettando cos\u0026#236; il principio di sussidiariet\u0026#224;; c) l\u0026#8217;identificazione delle condotte avvenga secondo regole scientifiche riconosciute, rispettando il principio di congruenza razionale tra mezzi e scopi\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn questo caso, sarebbe \u0026#171;evidente come: sub a), la regola riguardi la tutela anticipata di beni primari come la vita e l\u0026#8217;incolumit\u0026#224; delle persone; sub b), la tutela nella forma del pericolo concreto risulti insufficiente proprio per le difficolt\u0026#224; probatorie connesse alla verifica dello stato di alterazione; sub c), l\u0026#8217;identificazione delle condotte sia effettuata sulla base di regole scientifiche che sono alla base dell\u0026#8217;identificazione delle sostanze e, quindi, del pericolo intrinseco derivante dalla loro assunzione\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAd ulteriore supporto di tali argomentazioni, l\u0026#8217;interveniente richiama le \u0026#171;linee guida adottate dal Ministero della Salute e dal Ministero dell\u0026#8217;Interno (Protocollo n. 10180 dell\u0026#8217;11 aprile 2025), avente ad oggetto \u0026#8220;Procedure di accertamento tossicologico-forense per la verifica della condizione di guida sotto l\u0027influenza di alcol o dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope di cui agli articoli 186, 186-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e e 187 del codice della strada\u0026#8221;\u0026#187;, a mente delle quali \u0026#171;l\u0026#8217;accertamento della perdurante influenza della sostanza stupefacente o psicotropa e, dunque, la potenziale pericolosit\u0026#224; della condotta, con conseguente pericolo di lesione del bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice, \u0026#232; assicurato dall\u0026#8217;impiego di determinate matrici biologiche, campioni ematici o di fluido del cavo orale del conducente, negli esami necessari ad accertare l\u0026#8217;assunzione delle sostanze stupefacenti o psicotrope\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLe linee guida contribuirebbero \u0026#171;ad ulteriormente riempire di contenuto il precetto della fattispecie incriminatrice\u0026#187;, circoscrivendo la rilevanza penale della condotta \u0026#171;a quei casi in cui l\u0026#8217;uso delle sostanze stupefacenti o psicotrope \u0026#232; \u0026#8220;attivo e rilevante\u0026#8221;, ossia a quelle fattispecie in cui si ravvisa un serio pericolo per la sicurezza della circolazione\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eA conforto della legittimit\u0026#224; costituzionale della novella, l\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato richiama la giurisprudenza costituzionale secondo cui rientra \u0026#171;nella discrezionalit\u0026#224; del legislatore optare per forme di tutela anticipata, le quali colpiscano l\u0026#8217;aggressione ai valori protetti nello stadio della semplice esposizione a pericolo, nonch\u0026#233;, correlativamente, individuare la soglia di pericolosit\u0026#224; alla quale riconnettere la risposta punitiva\u0026#187;. Rispetto ai reati di pericolo \u0026#8211; e, segnatamente, di pericolo presunto \u0026#8211; il sindacato costituzionale dovrebbe limitarsi a verificare che la valutazione legislativa di pericolosit\u0026#224; del fatto incriminato non risulti irrazionale e arbitraria, ma risponda all\u0026#8217;\u003cem\u003eid quod plerumque accidit \u003c/em\u003e(\u0026#232; richiamata la sentenza n. 139 del 2023).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa valutazione legislativa di pericolosit\u0026#224; del fatto incriminato dalla norma censurata non sarebbe per l\u0026#8217;appunto n\u0026#233; irrazionale n\u0026#233; arbitraria, \u0026#171;in quanto la guida dopo l\u0026#8217;assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope costituisce, come dimostrano le statistiche, la letteratura scientifica e i fatti di cronaca, uno dei comportamenti pi\u0026#249; pericolosi per la circolazione stradale perch\u0026#233; ha una maggiore probabilit\u0026#224; di causare un incidente stradale grave\u0026#187;. Per altro verso, la \u0026#171;conclamata presenza di principi attivi delle sostanze nelle matrici biologiche utilizzabili\u0026#187; non potrebbe \u0026#171;mai escludere completamente il pericolo collegato alla presenza di effetti biologici delle sostanze stupefacenti o psicotrope idonei ad influire sull\u0026#8217;abilit\u0026#224; alla guida e, pertanto, idonei a mettere a rischio la sicurezza stradale e, dunque, l\u0026#8217;incolumit\u0026#224; degli utenti della strada\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.2.3.\u0026#8211; Parimenti infondate sarebbero le censure di violazione del principio di uguaglianza e ragionevolezza, considerato che i \u003cem\u003etertia comparationis\u003c/em\u003e evocati dal rimettente (artt. 116, 186 e 186-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. strada) sarebbero fattispecie eterogenee rispetto a quella censurata. In ogni caso, la scelta del legislatore rientrerebbe nell\u0026#8217;ambito della sua discrezionalit\u0026#224; e la disposizione censurata sarebbe \u0026#171;ragionevole, proporzionata, congrua ed adeguata rispetto al fine perseguito dal legislatore\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; Con ordinanza del 18 aprile 2025, iscritta al n. 99 reg. ord. del 2025, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Siena ha sollevato \u0026#8211; in riferimento agli artt. 3, 13, 25, secondo comma, e 27 Cost. \u0026#8211; questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 187, comma 1, del d.lgs. n. 285 del 1992, come modificato dall\u0026#8217;art. 1 della legge n. 177 del 2024, \u0026#171;nella parte in cui non prevede la necessit\u0026#224; di accertamento in ordine alla ricorrenza di un\u0026#8217;effettiva alterazione psico-fisica derivante dall\u0026#8217;assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in capo a colui che si ponga alla guida\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.1.\u0026#8211; Il rimettente \u0026#232; investito della richiesta di decreto penale di condanna a carico di una persona imputata della contravvenzione di cui all\u0026#8217;art. 187, comma 1, cod. strada, per avere circolato alla guida di un\u0026#8217;autovettura dopo aver assunto sostanze stupefacenti (cocaina). Fermato nel contesto di attivit\u0026#224; di controllo ai fini di prevenzione e repressione degli illeciti in materia di sostanze stupefacenti, l\u0026#8217;imputato aveva prestato il consenso al prelievo di campioni biologici. Sia le analisi delle urine, sia quelle ematiche avevano fornito riscontro di positivit\u0026#224; alla cocaina.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.2.\u0026#8211; In punto di rilevanza, il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e evidenzia: a) l\u0026#8217;applicabilit\u0026#224; nel procedimento principale dell\u0026#8217;art. 187, comma 1, cod. strada nell\u0026#8217;attuale formulazione, vigente al momento del fatto; b) l\u0026#8217;incidenza di una pronunzia di accoglimento delle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale sollevate sull\u0026#8217;esercizio della funzione giurisdizionale, anche solo considerando che \u0026#171;la prospettata pronunzia additiva (\u003cem\u003ein bonam partem\u003c/em\u003e) imporrebbe l\u0026#8217;accertamento di aspetti fattuali (quali quelli relativi all\u0026#8217;attualit\u0026#224; dello \u0026#8220;stato di alterazione psico-fisica\u0026#8221;), attualmente obliterati dalla fattispecie astratta per come rimodulata dal legislatore nel 2024\u0026#187;. Peraltro, anche qualora si volesse ricostruire in termini maggiormente pregnanti lo scrutinio di rilevanza, intendendolo come verifica della effettiva influenza della risoluzione della questione sull\u0026#8217;esito del giudizio principale, la conclusione non muterebbe. Ad avviso del rimettente, infatti, ove la norma censurata fosse reputata conforme a Costituzione, egli dovrebbe ritenere integrato il reato contestato ed emettere quindi il decreto penale di condanna, mentre se le questioni fossero accolte dovrebbe, alla luce della ricostruzione dei fatti, rigettare la relativa richiesta.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.3.\u0026#8211; Quanto alla non manifesta infondatezza, il rimettente rammenta che, nella previgente formulazione, l\u0026#8217;art. 187 cod. strada puniva \u0026#171;[c]hiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope\u0026#187;, descrivendo con ci\u0026#242; una \u0026#171;fattispecie (non gi\u0026#224; di evento, bens\u0026#236; di condotta) di pericolo (per vero, astratto), funzionale alla tutela (anticipata) dell\u0026#8217;interesse alla \u0026#8220;sicurezza per la circolazione stradale\u0026#8221;\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSecondo l\u0026#8217;assetto ermeneutico \u0026#171;assolutamente consolidato\u0026#187; (che il rimettente ricostruisce con dovizia di richiami alla giurisprudenza costituzionale e di legittimit\u0026#224;), la fattispecie era costituita dal concorso di due elementi qualificanti: \u0026#171;da un lato, lo stato di alterazione, capace di compromettere le normali condizioni psico-fisiche indispensabili nello svolgimento della guida e concretizzante di per s\u0026#233; una condotta di pericolo per la sicurezza della circolazione stradale; dall\u0026#8217;altro l\u0026#8217;assunzione di sostanze (stupefacenti o psicotrope), idonee a causare lo stato di alterazione\u0026#187;. Per la prova di tale stato, si riteneva sufficiente l\u0026#8217;accertamento di \u0026#171;uno stato di coscienza semplicemente modificato dall\u0026#8217;assunzione di sostanze stupefacenti\u0026#187;, non necessariamente di una condizione di intossicazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa legge n. 177 del 2024 sarebbe intervenuta su tale assetto normativo e applicativo \u0026#8211; come emergerebbe dai lavori preparatori del disegno di legge A.C. n. 1435, da cui la legge stessa ha tratto origine \u0026#8211; al fine di \u0026#171;porre rimedio alle difficolt\u0026#224; operative riscontrate nella contestazione dell\u0026#8217;illecito della guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti, incidendo principalmente sugli strumenti di accertamento a disposizione delle forze di polizia\u0026#187;. Il legislatore avrebbe inteso, in specie, \u0026#171;supera[re] lo stato di alterazione psico-fisica come presupposto per tipizzare la fattispecie penale, che determinava di fatto la non punibilit\u0026#224; di condotte particolarmente pericolose per l\u0026#8217;incolumit\u0026#224; pubblica\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAll\u0026#8217;esito dell\u0026#8217;intervento normativo, il disvalore della fattispecie non riposerebbe pi\u0026#249; su una condotta capace di porre in pericolo l\u0026#8217;interesse alla \u0026#171;sicurezza per la circolazione stradale\u0026#187;, strumentale alla tutela dell\u0026#8217;incolumit\u0026#224; degli utenti della strada, ma \u0026#171;sul mero dato di successione cronologica\u0026#187; tra l\u0026#8217;assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope e la guida. Ne deriverebbe \u0026#171;un\u0026#8217;operazione con effetti espansivi del perimetro della penalit\u0026#224;\u0026#187; entro il quale rientrerebbero tanto l\u0026#8217;ipotesi di guida dopo l\u0026#8217;assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope cui sia conseguita un\u0026#8217;alterazione psico-fisica, quanto l\u0026#8217;ipotesi di guida, dopo l\u0026#8217;assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, ma \u0026#171;in assenza di alcuna (concreta, effettiva) alterazione\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;esegesi del novellato disposto normativo, confortata dall\u0026#8217;argomento letterale e dalla \u0026#171;\u003cem\u003eintentio legislatoris\u003c/em\u003e\u0026#187;, non si presterebbe a interpretazioni costituzionalmente orientate. N\u0026#233; varrebbe il riferimento, contenuto nel comma 2-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e dell\u0026#8217;art. 187 cod. strada, al sospetto che il conducente si trovi \u0026#171;sotto l\u0026#8217;effetto conseguente all\u0026#8217;uso di sostanze stupefacenti o psicotrope\u0026#187;, in quanto tale circostanza rileverebbe non gi\u0026#224; per la perimetrazione dell\u0026#8217;illiceit\u0026#224; penale, ma soltanto ai fini dell\u0026#8217;attribuzione di ulteriori facolt\u0026#224; agli organi di polizia stradale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.4.\u0026#8211; Muovendo da tale interpretazione, il rimettente denuncia, sotto un primo profilo, la violazione \u0026#171;della necessaria offensivit\u0026#224;, di cui agli artt. 13, 25, secondo comma e 27 Cost., quale principio \u0026#8220;dimostrativo\u0026#8221;\u0026#187; e del \u0026#171;[d]ivieto di incriminazioni \u0026#8220;d\u0026#8217;autore\u0026#8221;\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePremessi alcuni cenni sulla prospettazione, in dottrina, della \u0026#171;portata \u0026#8220;dimostrativa\u0026#8221; (anche) del principio di necessaria offensivit\u0026#224; del reato, che si appaleserebbe capace, \u003cem\u003eex se\u003c/em\u003e, di giustificare una declaratoria di incostituzionalit\u0026#224;, senza la necessit\u0026#224; di alcun ausilio da parte dei (sovente giustapposti) principi di ragionevolezza e proporzione\u0026#187; (sono richiamate le sentenze di questa Corte n. 354 del 2002 e n. 249 del 2010), il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e osserva che nella condotta descritta dal vigente art. 187, comma 1, cod. strada, \u0026#171;neutralizzate le potenzialit\u0026#224; predittive dell\u0026#8217;alterazione psico-fisica\u0026#187;, non sarebbe rintracciabile \u0026#171;alcun elemento, tantomeno scientificamente fondato, capace di sostenere la conclusione secondo la quale, in assenza di alterazione, possa darsi una qualsivoglia offesa [\u0026#8230;] in termini di messa in pericolo all\u0026#8217;interesse alla \u0026#8220;sicurezza per la circolazione stradale\u0026#8221;\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa \u0026#171;radicale assenza di potenzialit\u0026#224; offensiva della condotta\u0026#187; dischiuderebbe, peraltro, \u0026#171;una prospettiva di ulteriore, patente, violazione dei basilari canoni costituzionali, che non tollerano incriminazioni \u0026#8220;d\u0026#8217;autore\u0026#8221;, poich\u0026#233; confliggenti con il \u0026#8220;principio penale del fatto\u0026#8221;, per vero presupposto indefettibile del principio di offensivit\u0026#224;\u0026#187;. Ci\u0026#242; in quanto il \u0026#171;baricentro [della nuova] incriminazione, deprivata dal rilievo dell\u0026#8217;alterazione psico-fisica, verrebbe a rimodularsi tutt\u0026#8217;intorno all\u0026#8217;aver \u0026#8211; l\u0026#8217;agente \u0026#8211; assunto sostanze stupefacenti ovvero psicotrope\u0026#187;. Si prospetterebbe, in tal modo, un\u0026#8217;incriminazione che avrebbe ad oggetto \u0026#171;un modo di essere dell\u0026#8217;agente, assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.5.\u0026#8211; Sotto altro profilo, sarebbe violato il \u0026#171;principio di offensivit\u0026#224;-ragionevolezza, di cui agli artt. 3, 13, 25, secondo comma, 27 Cost.\u0026#187;, per la \u0026#171;manifesta irragionevolezza della presunzione di pericolosit\u0026#224; sottesa all\u0026#8217;incriminazione\u0026#187;. In relazione, infatti, alle \u0026#171;classi di (sotto-)fattispecie in cui l\u0026#8217;agente si sia posto alla guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope, in assenza di alcuna (concreta, effettiva) alterazione\u0026#187;, l\u0026#8217;art. 187, comma 1, cod. strada configurerebbe un reato di condotta di pericolo presunto, \u0026#171;in cui la presunzione di pericolosit\u0026#224; posta, in maniera assoluta, dal legislatore non appare sorretta da alcuna \u0026#8211; tantomeno adeguata \u0026#8211; base nomologica atteso che \u0026#8211; espunta l\u0026#8217;alterazione psico-fisica dal novero degli elementi fattuali che possano assumere rilievo in vista dell\u0026#8217;impostazione del giudizio di causabilit\u0026#224; dell\u0026#8217;accadimento disvoluto dal legislatore \u0026#8211; la fattispecie si mostra completamente sprovvista di alcuna scientificamente, ovvero, empiricamente, fondata potenzialit\u0026#224; offensiva dell\u0026#8217;interesse tutelato\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.6.\u0026#8211; La radicale assenza di offensivit\u0026#224; insita nella sotto-fattispecie sopra delineata sarebbe altres\u0026#236; in contrasto con \u0026#171;l\u0026#8217;obiettivo della rieducazione del condannato posto dall\u0026#8217;art. 27, terzo comma, Cost. e non sacrificabile nemmeno a fronte della valorizzazione di altre funzioni della pena\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.7.\u0026#8211; Da ultimo, il rimettente denuncia la violazione del principio di uguaglianza-ragionevolezza, per la manifesta irragionevolezza dell\u0026#8217;assimilazione del trattamento tra situazioni differenti, caratterizzate da diverso disvalore: a) quella di chi si ponga alla guida, sotto l\u0026#8217;effetto di sostanze, con effettiva compromissione psico-fisica; b) quella di chi faccia altrettanto, in assenza di alcuna compromissione delle proprie capacit\u0026#224; di guida (tenendo una condotta priva di alcuna potenzialit\u0026#224; offensiva o, comunque, dotata di una idoneit\u0026#224; offensiva completamente differente rispetto all\u0026#8217;ipotesi \u003cem\u003esub\u003c/em\u003e a).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.8.\u0026#8211; Della disciplina censurata non sarebbe possibile una interpretazione costituzionalmente orientata al principio di necessaria offensivit\u0026#224;, perch\u0026#233; una \u0026#171;(ri)conversione ermeneutica\u0026#187; della fattispecie imporrebbe di attribuire rilevanza all\u0026#8217;elemento dell\u0026#8217;alterazione psico-fisica, \u0026#171;il cui rilievo [\u0026#8230;] \u0026#232; stato espressamente, inequivocabilmente, avversato dal legislatore\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.\u0026#8211; \u0026#200; intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, eccependo l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; e, comunque, la manifesta infondatezza delle questioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.1.\u0026#8211; Le questioni sarebbero inammissibili, sotto un primo profilo, \u0026#171;per difettosa e carente rappresentazione del fatto\u0026#187;, avendo il giudice omesso di dare conto se il grado di positivit\u0026#224; rivelato dagli esami tossicologici \u0026#171;abbia comportato per il guidatore quell\u0026#8217;alterazione psico-fisica che, in tesi, costituirebbe requisito imprescindibile ai fini di una lettura costituzionalmente orientata della fattispecie incriminatrice\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInoltre, il rimettente si sarebbe sottratto al tentativo di fornire una lettura costituzionalmente orientata della disposizione censurata (interpretazione possibile, secondo l\u0026#8217;interveniente, per le ragioni gi\u0026#224; esposte in relazione all\u0026#8217;ordinanza iscritta al n. 93 reg. ord. del 2025).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.2.\u0026#8211; Nel merito, le questioni sarebbero comunque manifestamente infondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.2.1.\u0026#8211; Gli argomenti dell\u0026#8217;Avvocatura dello Stato sono analoghi a quelli sviluppati in relazione all\u0026#8217;ordinanza iscritta al n. 93 reg. ord. del 2025. In aggiunta, l\u0026#8217;interveniente evidenzia che il novellato art. 187 cod. strada non avrebbe \u0026#171;alcuna portata innovativa rispetto alla gi\u0026#224; sussistente inibizione alla guida da parte dei soggetti sottoposti a terapie farmacologiche fondate sull\u0026#8217;assunzione di sostanze psicotrope\u0026#187;, e sottolinea che risulterebbe \u0026#171;pienamente rispettata\u0026#187; la finalit\u0026#224; rieducativa della nuova disposizione, \u0026#171;qui certamente caratterizzata anche da connotati di special-prevenzione\u0026#187;. La norma censurata, in definitiva, sarebbe \u0026#171;proporzionale, congrua ed adeguata rispetto al fine perseguito dal legislatore\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.\u0026#8211; Ai sensi dell\u0026#8217;art. 6 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l\u0026#8217;Unione camere penali italiane (UCPI), a titolo di \u003cem\u003eamicus curiae\u003c/em\u003e, ha depositato un\u0026#8217;opinione scritta, ammessa con decreto presidenziale del 14 ottobre 2025, con la quale, ritenendo fondate le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale sollevate dal GIP rimettente, auspica che questa Corte offra una lettura costituzionalmente orientata dell\u0026#8217;art. 1, comma 1, lettera \u003cem\u003eb)\u003c/em\u003e, numeri 1) e 2), della legge n. 177 del 2024 e dell\u0026#8217;art. 187, commi 1 e 1-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e del d.lgs. n. 285 del 1992, \u0026#171;ripristinando per via interpretativa ed \u003cem\u003ein bonam partem\u003c/em\u003e \u0026#8211; anche attraverso una sentenza interpretativa di rigetto \u0026#8211; il requisito dell\u0026#8217;alterazione psicofisica eliminato dal legislatore\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn via subordinata, l\u0026#8217;UCPI confida in una dichiarazione di illegittimit\u0026#224; costituzionale delle predette norme \u0026#171;per contrasto con l\u0026#8217;art. 25, comma 2 Cost., in combinato disposto con gli artt. 3 e 27, comma 3 Cost., in quanto esse, non contemplando la necessit\u0026#224; di alcun accertamento in ordine alla ricorrenza di una effettiva alterazione psico-fisica derivante dall\u0026#8217;assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in capo a colui che si pone alla guida, prevedono in maniera non ragionevole una sanzione penale per un fatto che, invece, \u0026#232; inoffensivo\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;\u003cem\u003eamicus curiae \u003c/em\u003eauspica, altres\u0026#236;, che il sindacato di questa Corte superi il limite del devoluto indicato dall\u0026#8217;ordinanza di rimessione (circoscritto all\u0026#8217;art. 187, comma 1, cod. strada) e si estenda all\u0026#8217;art. 1, comma 1, lettera \u003cem\u003eb)\u003c/em\u003e, numeri 1) e 2), della legge n. 177 del 2024, che ha apportato le modifiche censurate. La riperimetrazione del \u003cem\u003epetitum\u003c/em\u003e consentirebbe lo scrutinio anche del numero 2) dell\u0026#8217;art. 1, comma 1, lettera \u003cem\u003eb)\u003c/em\u003e, della legge n. 177 del 2024, che ha eliminato le parole \u0026#171;in stato di alterazione psico-fisica\u0026#187; dal comma 1-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e dell\u0026#8217;art. 187 cod. strada (concernente l\u0026#8217;ipotesi, pi\u0026#249; severamente punita, in cui il conducente, dopo aver assunto sostanze stupefacenti, provochi un incidente stradale), evitando l\u0026#8217;incongruenza che, in accoglimento delle questioni proposte, tale requisito sia ripristinato per il comma 1 dell\u0026#8217;art. 187 cod. strada, ma non anche per il comma 1-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCirca il merito delle censure, l\u0026#8217;\u003cem\u003eamicus\u003c/em\u003e osserva che:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e\u0026#8211; sussisterebbe il profilo di carente offensivit\u0026#224; denunciato dal giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, con conseguente violazione dell\u0026#8217;art. 25, secondo comma, Cost., considerato che la fattispecie censurata sanzionerebbe la guida dopo aver assunto sostanza stupefacente, indipendentemente dalla circostanza che l\u0026#8217;effetto della stessa sia ancora attuale oppure sia totalmente svanito;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e\u0026#8211; la valutazione legislativa di pericolosit\u0026#224; del fatto incriminato risulterebbe irrazionale e arbitraria, fondandosi su \u0026#171;una indimostrata pericolosit\u0026#224; \u0026#8220;sempre e comunque\u0026#8221; della previa assunzione della sostanza stupefacente, a prescindere dal tempo che intercorre tra tale assunzione e la condotta di guida\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e\u0026#8211; la presunzione di pericolo non si fonderebbe neppure sull\u0026#8217;\u003cem\u003eid quod plerumque accidit\u003c/em\u003e, costituendo, al contrario, fatto notorio, conosciuto anche dalla giurisprudenza di legittimit\u0026#224;, che l\u0026#8217;\u0026#171;effetto drogante\u0026#187; varia da sostanza a sostanza e tende a scemare nel corso del tempo;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e\u0026#8211; sarebbe violato anche il principio di uguaglianza, sotto plurimi profili: a) perch\u0026#233; la norma attualmente vigente punirebbe \u0026#171;allo stesso modo chi guida in uno stato di incapacit\u0026#224; psico-fisica dovuta all\u0026#8217;assunzione dello stupefacente e chi guida perfettamente \u003cem\u003ecompos sui\u003c/em\u003e per essere gli effetti della sostanza assunta ormai totalmente svaniti\u0026#187;; b) perch\u0026#233; sarebbe prevista la medesima cornice edittale per una condotta di pericolo presunto (art. 187, comma 1, cod. strada) e per una condotta di pericolo concreto per la sicurezza stradale, quale \u0026#232; quella delineata dall\u0026#8217;art. 186, comma 2, cod. strada per le ipotesi pi\u0026#249; gravi di guida in stato di ebbrezza; c) perch\u0026#233; le condotte di illecita importazione, esportazione, acquisto, ricezione a qualsiasi titolo o detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope per fare uso personale sarebbero sanzionate solo in via amministrativa, mentre \u0026#171;l\u0026#8217;assunzione della sostanza combinata con un comportamento lecito, qual \u0026#232; quello di porsi alla guida di un veicolo\u0026#187;, verrebbe sanzionata penalmente, pur quando all\u0026#8217;assunzione della sostanza non consegua uno stato di alterazione e dunque un pericolo per la circolazione stradale;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e\u0026#8211; sussisterebbe anche il contrasto con l\u0026#8217;art. 27, terzo comma, Cost., sia perch\u0026#233;, \u0026#171;[s]e la condotta posta in essere dall\u0026#8217;agente non \u0026#232; pericolosa, egli non necessita di essere rieducato\u0026#187;, sia perch\u0026#233; il \u0026#171;percorso rieducativo\u0026#187; non potrebbe comunque essere il medesimo \u0026#171;per chi pone in essere una condotta solo presuntivamente pericolosa e chi invece espone ad effettivo pericolo il bene giuridico tutelato\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;irrazionalit\u0026#224; dell\u0026#8217;attuale assetto normativo affliggerebbe anche il comma 1-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e dell\u0026#8217;art. 187 cod. strada, perch\u0026#233;, eliminato l\u0026#8217;inciso \u0026#171;in stato di alterazione psico-fisica\u0026#187;, l\u0026#8217;aggravamento di pena verrebbe a dipendere \u0026#171;da una mera casualit\u0026#224;, il verificarsi dell\u0026#8217;incidente, totalmente slegata da un qualsivoglia disvalore della condotta\u0026#187;; per contro, secondo giurisprudenza costante, ai fini dell\u0026#8217;aggravamento della pena previsto dall\u0026#8217;art. 186, comma 2-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, cod. strada si continuerebbe a richiedere la sussistenza di un nesso tra lo stato di ebbrezza del conducente ed il verificarsi del sinistro.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSarebbe infine irrazionale che, da un lato, l\u0026#8217;art. 187 cod. strada \u0026#171;sanzioni l\u0026#8217;assunzione di sostanze di per s\u0026#233; stessa; quindi, senza richiedere che da essa derivi alcunch\u0026#233; rispetto al momento della guida (comma 1) ovvero dell\u0026#8217;incidente (comma 2), e dall\u0026#8217;altro gli artt. 589\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e e 590\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cp (giustamente) riconnettano una maggior pena ad un incidente provocato da chi guida in stato di alterazione\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.\u0026#8211; Anche l\u0026#8217;Associazione italiana dei professori di diritto penale (AIPDP) ha depositato un\u0026#8217;opinione scritta a titolo di \u003cem\u003eamicus curiae\u003c/em\u003e, ammessa con lo stesso decreto presidenziale del 14 ottobre 2025, con la quale auspica che questa Corte \u0026#171;dichiari l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 187, co. 1 C.d.S ovvero affermi la doverosit\u0026#224; di una interpretazione della disposizione censurata conforme al principio di offensivit\u0026#224;\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePi\u0026#249; specificamente, \u0026#171;al fine di assicurare la massima uniformit\u0026#224; dei singoli giudizi di merito che concernono una fattispecie di reato di notevole riscontro applicativo\u0026#187;, la AIPDP confida che questa Corte, alternativamente:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e\u0026#8211; dichiari l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale della norma censurata \u0026#171;nella parte in cui non prevede la necessit\u0026#224; di accertamento in ordine alla ricorrenza di una effettiva alterazione psicofisica derivante dall\u0026#8217;assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in capo a colui che si ponga alla guida\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e\u0026#8211; ovvero operi \u0026#171;una interpretazione della disposizione che consenta il rispetto del principio di offensivit\u0026#224; e, mediatamente, l\u0026#8217;uniforme, ragionevole e non sproporzionata applicazione del precetto, richiedendo che \u0026#8212; in assenza di attendibile generalizzazione del senso comune (\u003cem\u003eid quod plerumque accidit\u003c/em\u003e) tale da giustificare il ricorso del legislatore a una fattispecie di pericolo presunto \u0026#8212; il giudice di merito accerti, caso per caso, la sussistenza di un concreto pericolo per il bene giuridico tutelato servendosi di elementi ulteriori rispetto alla mera assunzione di una sostanza stupefacente in un momento antecedente alla condotta di guida\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePi\u0026#249; in particolare, l\u0026#8217;AIPDP si sofferma sull\u0026#8217;allegata violazione del principio di necessaria offensivit\u0026#224;, evidenziando come l\u0026#8217;eliminazione del requisito dell\u0026#8217;accertamento dello stato di alterazione psico-fisica renda possibile punire \u0026#171;condotte radicalmente prive di pericolosit\u0026#224;, anche solo astratta o presunta, per il bene giuridico della sicurezza della circolazione stradale e, mediatamente, per la vita e l\u0026#8217;incolumit\u0026#224; fisica degli utenti della strada\u0026#187;. Tale scelta legislativa sarebbe, \u0026#171;correlativamente, irragionevole, sproporzionata e incompatibile con il finalismo rieducativo della pena\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;\u003cem\u003eamicus\u003c/em\u003e richiama la circolare congiunta dei Ministeri dell\u0026#8217;interno (n. 11280) e della salute (n. 10180) dell\u0026#8217;11 aprile 2025, avente ad oggetto \u0026#171;Procedure di accertamento tossicologico-forense per la verifica della condizione di guida sotto l\u0026#8217;influenza di alcol o dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope di cui agli articoli 186, 186-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e e 187 del codice della strada\u0026#187;, che nel \u0026#171;reintrodurre surrettiziamente il requisito dell\u0026#8217;alterazione psicofisica espunto dal legislatore\u0026#187;, raccomanda l\u0026#8217;esecuzione di \u0026#171;analisi strumentali di tipo tossicologico su campioni di liquidi biologici che siano capaci di circoscrivere l\u0026#8217;assunzione in un periodo temporale definito\u0026#187;, suggerendo la necessit\u0026#224; di accertare \u0026#171;una perdurante influenza della sostanza\u0026#187;: sostanza che dovrebbe essere stata \u0026#171;assunta in un periodo di tempo prossimo alla guida del veicolo, tale da far presumere che [essa] produca ancora i suoi effetti nell\u0026#8217;organismo durante la guida\u0026#187;. Tali indicazioni, osserva l\u0026#8217;\u003cem\u003eamicus\u003c/em\u003e, non sarebbero per\u0026#242; in grado di incidere sulla disposizione censurata, essendo la circolare \u0026#171;un mero atto interno alla P.A.\u0026#187; e non \u0026#171;una fonte del diritto \u0026#8211; men che meno penale (art. 25, co. 2 Cost.) \u0026#8211; n\u0026#233; una norma integratrice del precetto\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTanto premesso, l\u0026#8217;AIPDP si sofferma diffusamente sulla asserita violazione:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e\u0026#8211; dell\u0026#8217;art. 25, secondo comma, Cost., sotto il profilo della lesione dei principi di necessaria offensivit\u0026#224; del reato, di tassativit\u0026#224; e di determinatezza del precetto penale; nonch\u0026#233;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e\u0026#8211; dell\u0026#8217;art. 3 Cost., \u003cem\u003esub specie\u003c/em\u003e di lesione dei principi di ragionevolezza e proporzionalit\u0026#224;, ed altres\u0026#236; per contrasto con il principio di uguaglianza, perch\u0026#233; la norma censurata, prescindendo dalla incidenza dell\u0026#8217;assunzione di sostanze rispetto alla guida, determinerebbe, da un lato, il trattamento differenziato di condotte ugualmente inoffensive, e, dall\u0026#8217;altro lato, l\u0026#8217;irragionevole equiparazione di situazioni eterogenee.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa violazione del principio di uguaglianza emergerebbe \u0026#171;vieppi\u0026#249; dal confronto tra la nuova disciplina dell\u0026#8217;art. 187 C.d.S. e la costellazione di illeciti penali volti a criminalizzare le condotte di guida da parte di soggetti che hanno assunto sostanze \u003cem\u003elato sensu\u003c/em\u003e alteranti\u0026#187;: l\u0026#8217;art. 186 cod. strada, gli artt. 589-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, secondo comma, e 590-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, secondo comma, cod. pen., tutte fattispecie che prevedono \u0026#171;elementi ulteriori rispetto al dato della pregressa assunzione\u0026#187; (nel primo caso, uno \u0026#171;stato di ebbrezza\u0026#187; testimoniato da un tasso alcolemico superiore allo 0,8 g/l.; nelle ipotesi di omicidio e lesioni colpose stradali il riscontro di uno \u0026#171;stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all\u0026#8217;assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope\u0026#187;).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e7.\u0026#8211; Con ordinanza dell\u0026#8217;8 aprile 2025, iscritta al n. 125 reg. ord. del 2025, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Pordenone ha sollevato \u0026#8211; in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 27, terzo comma, Cost. \u0026#8211; questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 1, comma 1, lettera \u003cem\u003eb)\u003c/em\u003e, numeri 1) e 2), della legge n. 177 del 2024, nella parte in cui sopprime le parole \u0026#171;in stato di alterazione psico-fisica\u0026#187; nell\u0026#8217;art. 187, commi 1 e 1-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, del d.lgs. n. 285 del 1992.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e7.1.\u0026#8211; Il rimettente \u0026#232; investito della richiesta di decreto penale di condanna a carico di una persona imputata della contravvenzione di cui all\u0026#8217;art. 187, comma 1, cod. strada, per avere circolato alla guida di un\u0026#8217;autovettura dopo aver assunto sostanze stupefacenti (oppiacei), con l\u0026#8217;aggravante di cui all\u0026#8217;art. 187, comma 1-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, dello stesso codice, per avere provocato un incidente stradale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eRicoverata in ospedale a seguito dell\u0026#8217;incidente, la persona imputata riferiva di aver assunto tre gocce di ansiolitico EN (principio attivo delorazepam) subito dopo il sinistro, \u0026#171;farmaco che le era stato regolarmente prescritto\u0026#187;, nonch\u0026#233; di assumere con regolarit\u0026#224; il farmaco Tachidol (principio attivo codeina) per trattare una patologia cronica. Dai risultati delle analisi tossicologiche effettuate su campione di urine emergeva una positivit\u0026#224; agli oppiacei pari a 516 ug/l; le analisi su campione ematico davano invece esito negativo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa contraddittoriet\u0026#224; tra i due risultati, secondo il rimettente, sarebbe \u0026#171;meramente indicativa del sopravvenuto decorso di un lasso temporale superiore alle 24/72 ore\u0026#187; dall\u0026#8217;assunzione al momento dell\u0026#8217;accertamento tossicologico, posto che sarebbe \u0026#171;scientificamente dimostrato [\u0026#8230;] che le analisi effettuate su liquido biologico di tipo \u0026#8220;urina\u0026#8221;, consentono di rilevare tracce di sostanze stupefacenti o psicotrope sino a diversi giorni o settimane dalla loro assunzione, mentre quelle condotte su liquido ematico consentono di rilevarne la presenza solo entro un arco temporale pi\u0026#249; ristretto, pari a 24/72 ore dall\u0026#8217;assunzione\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAlla stregua della vigente formulazione dell\u0026#8217;art. 187, comma 1, cod. strada, quindi, sarebbe configurabile la contravvenzione contestata, avendo l\u0026#8217;art. 1, comma 1, lettera \u003cem\u003eb)\u003c/em\u003e, numeri 1) e 2), della legge n. 177 del 2024 eliminato dalla fattispecie ogni riferimento allo \u0026#171;stato di alterazione psico-fisica\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e7.2.\u0026#8211; In punto di rilevanza, il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e evidenzia che dalla decisione delle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale sollevate dipenderebbe la possibilit\u0026#224; di definire il procedimento mediante l\u0026#8217;emissione di decreto penale di condanna, ovvero il rigetto della relativa richiesta.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e7.3.\u0026#8211; Nel merito, premessi cenni sull\u0026#8217;evoluzione del quadro normativo e sull\u0026#8217;interpretazione della giurisprudenza costituzionale e di legittimit\u0026#224; in ordine al reato in esame, oltre che sulle sue differenze rispetto a quello di guida sotto l\u0026#8217;influenza dell\u0026#8217;alcool (art. 186 cod. strada), il rimettente osserva che, a seguito della espunzione dalla fattispecie del requisito dell\u0026#8217;alterazione psico-fisica conseguente all\u0026#8217;uso di sostanze stupefacenti e della sopravvenuta irrilevanza di un accertamento \u0026#171;in relazione alla capacit\u0026#224; di guida del soggetto agente e alla sua qualificazione in termini di pericolosit\u0026#224;\u0026#187;, la norma incriminatrice sarebbe \u0026#171;in contrasto con i canoni di eguaglianza, ragionevolezza e proporzionalit\u0026#224; (art. 3 Cost.), di tassativit\u0026#224;, determinatezza e offensivit\u0026#224; (art. 25, co. 2 Cost.), nonch\u0026#233; con la finalit\u0026#224; rieducativa della pena (art. 27, co. 3 Cost.)\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNon sarebbe percorribile \u0026#171;una interpretazione alternativa e costituzionalmente orientata del precetto che impedisca di addivenire a una illegittima riproposizione di quell\u0026#8217;elemento (lo stato di alterazione) che il legislatore del 2024 ha inteso eliminare, in quanto ci\u0026#242; determinerebbe una sostanziale abrogazione della riforma di cui alla [legge n. 177 del 2024], in contrasto con i principi di separazione dei poteri e di riserva di legge\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eN\u0026#233; sarebbe pi\u0026#249; possibile fare applicazione della giurisprudenza formatasi nella vigenza della precedente fattispecie contravvenzionale, che \u0026#171;aveva accordato maggior efficacia probatoria agli accertamenti ematici rispetto a quelli condotti sulle urine, poich\u0026#233; il privilegio accordato ai primi era inestricabilmente legato proprio alla necessit\u0026#224; di accertare il requisito normativo dello stato di alterazione, oggi soppresso\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eQuanto ai singoli profili di contrasto con i parametri evocati, le argomentazioni del rimettente sono sostanzialmente sovrapponibili a quelle svolte nelle ordinanze iscritte ai numeri 93 e 99 reg. ord. del 2025. In particolare, la disciplina censurata violerebbe:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e\u0026#8211; l\u0026#8217;art. 3 Cost., sotto il profilo della lesione dei principi di ragionevolezza e proporzionalit\u0026#224;, perch\u0026#233; la scelta anticipatoria della tutela penale, non ancorata a una giustificazione fondata sull\u0026#8217;\u003cem\u003eid quod plerumque accidit\u003c/em\u003e, sarebbe palesemente irragionevole, nonch\u0026#233; sproporzionata rispetto agli scopi perseguiti;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e\u0026#8211; ancora l\u0026#8217;art. 3 Cost., sotto il profilo dell\u0026#8217;assoggettamento a trattamento differente di situazioni uguali (quella del \u0026#171;mero assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope che sia abile alla guida al momento del controllo \u0026#8211; assoggettato a sanzione penale \u0026#8211; rispetto [\u0026#8230;] a qualsiasi altro soggetto\u0026#187;) e, al contempo, dell\u0026#8217;assoggettamento al medesimo trattamento di situazioni diverse (\u0026#171;l\u0026#8217;applicazione della medesima sanzione tanto al conducente che si trovi in uno stato di alterazione effettivo, quanto a quello fisicamente e psicologicamente idoneo alla guida\u0026#187;). Tali profili sarebbero ulteriormente amplificati \u0026#171;dall\u0026#8217;evidente disparit\u0026#224; di disciplina oggi intercorrente fra l\u0026#8217;art. 187 C.d.S. e altre norme penali finalizzate a contrastare la condotta di circolazione di veicoli da parte di soggetti che hanno assunto sostanze, alcoliche o stupefacenti, idonee ad incidere sulla capacit\u0026#224; di guida\u0026#187; (il confronto \u0026#232; tracciato, anche in questo caso, rispetto alla guida sotto l\u0026#8217;influenza dell\u0026#8217;alcool, all\u0026#8217;omicidio stradale o nautico e alle lesioni personali stradali o nautiche gravi o gravissime);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e\u0026#8211; l\u0026#8217;art. 25, secondo comma, Cost., in riferimento al principio di tassativit\u0026#224; e determinatezza, perch\u0026#233; l\u0026#8217;attuale formulazione dell\u0026#8217;art. 187 cod. strada non consentirebbe n\u0026#233; di selezionare adeguatamente le condotte penalmente rilevanti, n\u0026#233; di fornire una chiara indicazione ai consociati circa l\u0026#8217;esatta linea di confine tra l\u0026#8217;area dell\u0026#8217;illiceit\u0026#224; penale e quella della liceit\u0026#224;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e\u0026#8211; ancora l\u0026#8217;art. 25, secondo comma, Cost., in riferimento al \u0026#171;principio di offensivit\u0026#224; e materialit\u0026#224; del fatto\u0026#187;, perch\u0026#233; \u0026#171;la soppressione del requisito dello \u0026#8220;stato di alterazione fisica\u0026#8221;, abbandonando la logica della lesione del bene giuridico tutelato per abbracciare una logica punitiva improntata al c.d. \u0026#8220;diritto penale d\u0026#8217;autore\u0026#8221;\u0026#187;, avrebbe comportato l\u0026#8217;incapacit\u0026#224; della norma censurata di selezionare le condotte realmente lesive dei beni giuridici tutelati (ovvero, l\u0026#8217;incolumit\u0026#224; stradale e la sicurezza dei suoi utenti). N\u0026#233; potrebbe il giudice penale ovviare al mancato rispetto del canone di offensivit\u0026#224; \u0026#171;in astratto\u0026#187;, interpretando la norma incriminatrice secondo il criterio della \u0026#171;c.d. \u0026#8220;offensivit\u0026#224; in concreto\u0026#8221;\u0026#187; (valorizzando, ad esempio, \u0026#171;altri elementi oltre a quello della positivit\u0026#224; o meno a sostanze stupefacenti e psicotrope\u0026#187; o distinguendo in relazione al motivo dell\u0026#8217;assunzione), dal momento che \u0026#171;il giudizio del disvalore della condotta \u0026#232; gi\u0026#224; stato \u003cem\u003eex ante\u003c/em\u003e effettuato dal legislatore, precludendo ogni margine valutativo all\u0026#8217;interprete\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e\u0026#8211; l\u0026#8217;art. 27, terzo comma, Cost., considerato che \u0026#171;la sanzione apprestata a fronte di un fatto inoffensivo priverebbe la pena anche della sua finalit\u0026#224; rieducativa, poich\u0026#233; una pena sproporzionata non potr\u0026#224; mai essere avvertita come \u0026#8220;giusta\u0026#8221; dal reo e, conseguentemente, non potr\u0026#224; mai gettare le basi per alcun percorso rieducativo\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eConclusivamente, il rimettente auspica una declaratoria di illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 1, comma 1, lettera \u003cem\u003eb)\u003c/em\u003e, numeri 1) e 2), della legge n. 177 del 2024, \u0026#171;con conseguente reviviscenza\u0026#187; dei commi 1 e 1-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e dell\u0026#8217;art. 187 cod. strada \u0026#171;nella loro formulazione \u003cem\u003eante\u003c/em\u003e riforma\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e8.\u0026#8211; Anche in questo giudizio \u0026#232; intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, eccependo l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; e, comunque, l\u0026#8217;infondatezza delle questioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e8.1.\u0026#8211; Difetterebbe il requisito della rilevanza, perch\u0026#233; mancherebbe l\u0026#8217;accertamento in fatto della condotta oggetto di incolpazione, avendo il giudice rimettente apoditticamente affermato che la discrasia delle risultanze degli esami tossicologici \u0026#171;non sarebbe sintomatica di una contraddittoriet\u0026#224; della prova\u0026#187;, senza \u0026#171;precisare il tempo nel quale sarebbero state effettuate le analisi in contraddizione\u0026#187; e, conseguentemente, senza \u0026#171;verificare se le evidenze in atti erano tali da poter condurre all\u0026#8217;affermazione di responsabilit\u0026#224; al di l\u0026#224; di ogni ragionevole dubbio\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e8.2.\u0026#8211; Nel merito, la fondatezza delle censure \u0026#232; contestata sulla base delle stesse argomentazioni svolte nei giudizi relativi alle ordinanze iscritte ai numeri 93 e 99 reg. ord. del 2025.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e8.3.\u0026#8211; Il 26 novembre 2025 l\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato ha depositato in ciascuno dei giudizi, una nota del Capo del Dipartimento delle politiche contro la droga e le altre dipendenze della Presidenza del Consiglio dei ministri, con allegati due pareri tecnico-scientifici\u0026#187;, rispettivamente su \u0026#171;Guida e \u0026#8220;alterazione psico-fisica\u0026#8221; dovuta all\u0026#8217;uso di sostanze stupefacenti\u0026#187; (a firma della professoressa Sabina Strano Rossi, presidente dell\u0026#8217;Associazione scientifica Gruppo tossicologi forensi italiani) e \u0026#171;in merito agli effetti dell\u0026#8217;uso di Cannabis sulla guida di autoveicoli\u0026#187; (a firma del professore Giulio Maira, presidente della Fondazione Atena ed esperto del suddetto Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri).\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e\u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e9.\u0026#8211; Con l\u0026#8217;ordinanza iscritta al n. 93 reg. ord. del 2025, il GIP del Tribunale di Macerata ha sollevato \u0026#8211; in riferimento agli artt. 3 e 25 Cost. \u0026#8211; questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 187 cod. strada, come modificato dalla legge n. 177 del 2024, censurandolo nella parte in cui prevede che \u0026#171;\u0026#232; punito \u0026#8220;[c]hiunque guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope\u0026#8221; in assenza di ogni specificazione in ordine al periodo temporale di assunzione ed ai perduranti effetti di tale assunzione al momento della guida\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e10.\u0026#8211; Con l\u0026#8217;ordinanza iscritta al n. 99 reg. ord. del 2025, il GIP del Tribunale di Siena ha sollevato \u0026#8211; in riferimento agli artt. 3, 13, 25, secondo comma, e 27 Cost. \u0026#8211; questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 187, comma 1, del d.lgs. n. 285 del 1992, come modificato dall\u0026#8217;art. 1 della legge n. 177 del 2024, \u0026#171;nella parte in cui non prevede la necessit\u0026#224; di accertamento in ordine alla ricorrenza di un\u0026#8217;effettiva alterazione psico-fisica derivante dall\u0026#8217;assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in capo a colui che si ponga alla guida\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e11.\u0026#8211; Con l\u0026#8217;ordinanza iscritta al n. 125 reg. ord. del 2025, il GIP del Tribunale di Pordenone ha sollevato \u0026#8211; in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 27, terzo comma, Cost. \u0026#8211; questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 1, comma 1, lettera \u003cem\u003eb)\u003c/em\u003e, numeri 1) e 2), della legge n. 177 del 2024, nella parte in cui sopprime le parole \u0026#171;in stato di alterazione psico-fisica\u0026#187; nell\u0026#8217;art. 187, commi 1 e 1-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, del d.lgs. n. 285 del 1992.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e12.\u0026#8211; Le tre ordinanze sollevano questioni identiche o strettamente connesse, s\u0026#236; da rendere opportuna la riunione dei relativi giudizi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe prime due (iscritte al n. 93 e al n. 99 reg. ord. del 2025) assumono a bersaglio direttamente il nuovo testo dell\u0026#8217;art. 187 cod. strada, come modificato dalla legge n. 177 del 2024. La terza (iscritta al n. 125 reg. ord. del 2025) censura invece la disposizione modificatrice, e cio\u0026#232; l\u0026#8217;art. 1, comma 1, lettera \u003cem\u003eb)\u003c/em\u003e, numeri 1) e 2), della legge n. 177 del 2024.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTutti e tre i rimettenti si dolgono per\u0026#242; della soppressione dell\u0026#8217;inciso \u0026#8211; presente nel testo dell\u0026#8217;art. 187, commi 1 e 1-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, cod. strada anteriore alle modifiche \u0026#8211; \u0026#171;in stato di alterazione psico-fisica\u0026#187;, assumendo che tale soppressione determinerebbe il contrasto tra la disposizione risultante (\u0026#171;Chiunque guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti [\u0026#8230;]\u0026#187;) e i molteplici parametri costituzionali evocati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDiversi, invece, i \u003cem\u003epetita\u003c/em\u003e delle tre ordinanze.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl GIP del Tribunale di Macerata, nell\u0026#8217;ordinanza iscritta al n. 93 reg. ord. del 2025, non formula un vero e proprio \u003cem\u003epetitum\u003c/em\u003e, lasciando che sia questa Corte a porre rimedio al \u003cem\u003evulnus\u003c/em\u003e denunciato, che consisterebbe nella mancata indicazione, da parte del legislatore, di ogni requisito relativo all\u0026#8217;ampiezza del lasso temporale tra assunzione e guida, cos\u0026#236; come alla presenza di persistenti effetti dell\u0026#8217;assunzione sulla capacit\u0026#224; di guida.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl GIP del Tribunale di Siena, nell\u0026#8217;ordinanza iscritta al n. 99 reg. ord. del 2025, auspica invece una sentenza additiva, che in sostanza ripristini il previgente requisito dell\u0026#8217;effettiva alterazione psico-fisica derivante dall\u0026#8217;assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInfine il GIP del Tribunale di Pordenone, nell\u0026#8217;ordinanza iscritta al n. 125 reg. ord. del 2025, mira a una dichiarazione di illegittimit\u0026#224; costituzionale della stessa disposizione modificatrice; ci\u0026#242; che determinerebbe, a suo avviso, l\u0026#8217;automatica reviviscenza del testo originario dell\u0026#8217;art. 187, commi 1 e 1-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, cod. strada, e dunque il ripristino dell\u0026#8217;inciso abrogato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e13.\u0026#8211; Quanto ai profili di ammissibilit\u0026#224; delle questioni, l\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato ha sollevato numerose eccezioni, nessuna delle quali \u0026#232; per\u0026#242; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e13.1.\u0026#8211; Rispetto alle questioni sollevate dal GIP del Tribunale di Macerata, sono state sollevate cinque eccezioni di inammissibilit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e13.1.1.\u0026#8211; Anzitutto, difetterebbe la rilevanza della questione, perch\u0026#233; la richiesta di decreto penale di condanna avrebbe fatto erroneamente riferimento alla fattispecie di cui all\u0026#8217;art. 187, comma 1, cod. strada, mentre il fatto contestato sarebbe inquadrabile nel comma 1-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, risultando dalla stessa ordinanza di rimessione che l\u0026#8217;imputato ha causato un incidente alla guida della propria motocicletta.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;eccezione non \u0026#232; fondata. Il rimettente, infatti, individua come oggetto delle proprie censure l\u0026#8217;art. 187 cod. strada nel suo complesso (per un evidente \u003cem\u003elapsus calami\u003c/em\u003e, nel dispositivo, indicando un inesistente art. 187-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e), dolendosi dell\u0026#8217;eliminazione \u0026#8211; ad opera del legislatore del 2024 \u0026#8211; dell\u0026#8217;inciso \u0026#171;in stato di alterazione psico-fisica\u0026#187;: eliminazione attuata tanto nel comma 1, quanto nel comma 1-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, che viene evidentemente in considerazione nel caso sottoposto al suo esame. L\u0026#8217;esame del fascicolo del procedimento \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e mostra, del resto, che il decreto penale di condanna era stato richiesto proprio ai sensi del comma 1-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e13.1.2.\u0026#8211; In secondo luogo, il rimettente non avrebbe esplorato la possibilit\u0026#224; di una interpretazione conforme della disposizione censurata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAnche questa eccezione \u0026#232; infondata. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, \u0026#171;[a]i fini dell\u0026#8217;ammissibilit\u0026#224; della questione incidentale, \u0026#232; sufficiente che il rimettente abbia motivato [\u0026#8230;] sulle ragioni di impraticabilit\u0026#224; dell\u0026#8217;interpretazione adeguatrice, mentre se tali ragioni siano esatte o meno \u0026#232; profilo che attiene al merito\u0026#187; (sentenza n. 23 del 2025, punto 2.1. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e, e ivi ulteriori citazioni; nello stesso senso, ancor pi\u0026#249; di recente, sentenza n. 144 del 2025, punto 2.1. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e). Nel caso all\u0026#8217;esame, il giudice rimettente ha correttamente assolto all\u0026#8217;onere di motivare le ragioni per le quali non ritiene percorribile un\u0026#8217;interpretazione conforme alla Costituzione, chiarendo che un\u0026#8217;interpretazione correttiva, che leggesse la norma incriminatrice \u0026#171;come correlata ad un lasso temporale tale da rendere logicamente prospettabile la perdurante efficacia dello stupefacente\u0026#187;, introdurrebbe un elemento costitutivo \u0026#171;del tutto estraneo al tenore letterale della norma [\u0026#8230;] ad (inammissibile) arbitrio della giurisprudenza\u0026#187;. Tanto basta ai fini dell\u0026#8217;ammissibilit\u0026#224; della questione, restando qui impregiudicata la questione relativa alla correttezza del presupposto ermeneutico da cui il rimettente muove.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e13.1.3.\u0026#8211; In terzo luogo, le questioni sarebbero inammissibili per difetto di motivazione, in relazione all\u0026#8217;insufficiente descrizione della fattispecie concreta all\u0026#8217;esame del giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;eccezione \u0026#232; infondata, dal momento che la pur sintetica ricostruzione del fatto compiuta dal rimettente (\u003cem\u003esupra\u003c/em\u003e, punto 1.1.) consente di ritenere senz\u0026#8217;altro plausibile la valutazione di rilevanza delle questioni. Essa si fonda sulla considerazione che l\u0026#8217;accertata positivit\u0026#224; alla cocaina in esito all\u0026#8217;esame delle urine dimostrerebbe la previa assunzione di stupefacenti (e quindi la responsabilit\u0026#224; dell\u0026#8217;imputato sulla base della disposizione oggi in vigore), ma non sarebbe necessariamente indicativa della presenza di un\u0026#8217;alterazione psico-fisica al momento della guida, ci\u0026#242; che invece tornerebbe a essere richiesto ai fini della responsabilit\u0026#224; per il reato in esame ove le questioni prospettate fossero accolte (sulla sufficienza, ai fini dell\u0026#8217;ammissibilit\u0026#224; della questione, della mera \u0026#8220;non implausibilit\u0026#224;\u0026#8221; della valutazione del rimettente sulla sua rilevanza, sentenza n. 154 del 2025, punto 2 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e, e ivi ulteriori riferimenti).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e13.1.4.\u0026#8211; In quarto luogo, l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; deriverebbe dalla genericit\u0026#224; e perplessit\u0026#224; nella formulazione delle questioni, sia in ordine alla sussistenza delle lamentate violazioni, sia in ordine ai parametri costituzionali, evocati senza \u0026#171;una compiuta esposizione delle ragioni che depongono per l\u0026#8217;invocato contrasto\u0026#187;, non essendo \u0026#8211; peraltro \u0026#8211; chiara l\u0026#8217;esatta natura dell\u0026#8217;intervento richiesto a questa Corte.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNeppure tale eccezione pu\u0026#242; essere accolta. Come si evince anche dalla sintesi qui fornita ai punti 1.3., 1.4. e 1.5., le questioni sono motivate in modo puntuale e articolato. Quanto poi alla pretesa ambiguit\u0026#224; del \u003cem\u003epetitum\u003c/em\u003e, alla luce della ormai costante giurisprudenza di questa Corte \u0026#8211; \u0026#171;escluso che il \u003cem\u003epetitum\u003c/em\u003e del rimettente vincoli la Corte stessa (tra le molte, sentenze n. 46 e n. 12 del 2024, n. 221 del 2023) \u0026#8211;, pu\u0026#242; parlarsi di contraddittoriet\u0026#224; del \u003cem\u003epetitum\u003c/em\u003e, che determina l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; della questione, solo quando le modalit\u0026#224; argomentative dell\u0026#8217;ordinanza di rimessione non consentano di individuare con chiarezza il contenuto e il \u0026#8220;verso\u0026#8221; delle censure, ipotizzando interventi di segno diverso e contrapposto\u0026#187; (per tutte, sentenza n. 138 del 2024, punto 4.2. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e, e ivi ulteriori riferimenti). Il \u0026#8220;verso\u0026#8221; delle censure \u0026#232; qui del tutto chiaro, dal momento che esse mirano nella sostanza a ripristinare il rilievo, ai fini della integrazione del reato, degli effetti dell\u0026#8217;assunzione della sostanza stupefacente o psicotropa al momento della guida.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e13.1.5.\u0026#8211; Infine, le questioni sarebbero inammissibili perch\u0026#233; volte a sollecitare un intervento additivo di questa Corte in materia riservata alla discrezionalit\u0026#224; del legislatore.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAnche questa eccezione \u0026#232; infondata: se la scelta legislativa rientri tra le opzioni discrezionali del legislatore, o se abbia travalicato uno o pi\u0026#249; dei limiti costituzionali evocati dal rimettente, \u0026#232; valutazione che attiene al merito delle questioni, e non alla loro ammissibilit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e13.2.\u0026#8211; Rispetto alle questioni sollevate dal GIP del Tribunale di Siena, l\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato solleva due eccezioni di inammissibilit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e13.2.1.\u0026#8211; In primo luogo, la ricostruzione del fatto sarebbe difettosa e carente, avendo il giudice omesso di dare conto se il grado di positivit\u0026#224; rivelato dagli esami tossicologici \u0026#171;abbia comportato per il guidatore quell\u0026#8217;alterazione psico-fisica che, in tesi, costituirebbe requisito imprescindibile ai fini di una lettura costituzionalmente orientata della fattispecie incriminatrice\u0026#187;: con conseguente difetto di motivazione sulla rilevanza della questione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;eccezione non \u0026#232; fondata, perch\u0026#233; il rimettente \u0026#8211; dopo aver riferito che l\u0026#8217;imputato era risultato positivo alla cocaina all\u0026#8217;esame del sangue e delle urine \u0026#8211; ha chiarito che, sulla base della disposizione oggi vigente, il richiesto decreto penale di condanna dovrebbe senz\u0026#8217;altro essere emesso, mentre in caso di accoglimento delle questioni prospettate sarebbe necessario restituire gli atti al pubblico ministero per ulteriori accertamenti, in particolare relativi all\u0026#8217;effettiva alterazione psico-fisica al momento della guida. Una tale motivazione supera il vaglio di non implausibilit\u0026#224; richiesto dalla costante e gi\u0026#224; rammentata (\u003cem\u003esupra\u003c/em\u003e, 13.1.3.) giurisprudenza di questa Corte.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e13.2.2.\u0026#8211; In secondo luogo, il rimettente avrebbe omesso di compiere un tentativo di interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina censurata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;eccezione \u0026#232;, in questo caso, \u003cem\u003eictu oculi\u003c/em\u003e infondata, dal momento che un intero paragrafo dell\u0026#8217;ordinanza di rimessione \u0026#232; stato dedicato a dimostrare l\u0026#8217;impraticabilit\u0026#224; di una interpretazione in grado di riconciliare la disposizione con la Costituzione. Se tale impraticabilit\u0026#224; sia effettiva, \u0026#232; ancora una volta profilo che attiene al merito, non all\u0026#8217;ammissibilit\u0026#224; delle questioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e13.3.\u0026#8211; Infine, una sola eccezione di inammissibilit\u0026#224; \u0026#232; sollevata a proposito dell\u0026#8217;ordinanza del GIP del Tribunale di Pordenone, che avrebbe motivato in modo insufficiente sulla rilevanza delle questioni, in difetto di un accertamento in fatto della condotta oggetto di imputazione. Il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e avrebbe, in particolare, apoditticamente affermato che la discrasia delle risultanze degli esami tossicologici \u0026#171;non sarebbe sintomatica di una contraddittoriet\u0026#224; della prova\u0026#187;, senza \u0026#171;precisare il tempo nel quale sarebbero state effettuate le analisi in contraddizione\u0026#187; e, conseguentemente, \u0026#171;verificare se le evidenze in atti erano tali da poter condurre all\u0026#8217;affermazione di responsabilit\u0026#224; al di l\u0026#224; di ogni ragionevole dubbio\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAnche questa eccezione \u0026#232; infondata, non risultando implausibile la motivazione del rimettente secondo cui, sulla base del testo oggi vigente della disposizione, il riscontro della presenza di oppiacei in uno dei liquidi corporei analizzati (le urine) e non nell\u0026#8217;altro (il sangue) sarebbe comunque sufficiente a dimostrare la responsabilit\u0026#224; penale dell\u0026#8217;imputata, stante la prova di un\u0026#8217;assunzione della sostanza in epoca antecedente alla guida, mentre l\u0026#8217;accoglimento delle questioni imporrebbe ulteriori accertamenti sull\u0026#8217;effettiva alterazione psico-fisica provocata da quella sostanza al momento della guida.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e14.\u0026#8211; Pu\u0026#242;, pertanto, passarsi all\u0026#8217;esame del merito delle questioni sollevate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSecondo i rimettenti, l\u0026#8217;attuale disciplina dei commi 1 e 1-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e dell\u0026#8217;art. 187 cod. strada \u0026#8211; imperniata sul solo nesso cronologico tra assunzione della sostanza e guida del veicolo \u0026#8211; violerebbe svariati principi costituzionali, declinati diversamente dalle singole ordinanze, ma compendiabili nei termini seguenti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSarebbero, in particolare, vulnerati:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#8211; il principio di ragionevolezza e proporzionalit\u0026#224; discendente dall\u0026#8217;art. 3 Cost., per il carattere irragionevole della presunzione di pericolosit\u0026#224; di una condotta di guida cronologicamente successiva all\u0026#8217;assunzione di stupefacenti stabilita dalle disposizioni censurate, senza ulteriori specificazioni concernenti l\u0026#8217;ampiezza del lasso temporale tra i due momenti, n\u0026#233; la tipologia o quantit\u0026#224; di sostanza assunta, n\u0026#233; \u0026#8211; ancora \u0026#8211; l\u0026#8217;effettiva idoneit\u0026#224; della sostanza a determinare un\u0026#8217;alterazione dello stato psico-fisico del conducente e delle sue capacit\u0026#224; di guida (cos\u0026#236; tutte e tre le ordinanze di rimessione);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#8211; il principio di necessaria offensivit\u0026#224; del reato, desumibile in particolare dall\u0026#8217;art. 25, secondo comma, Cost. (ma anche, secondo il GIP del Tribunale di Siena, dagli artt. 13 e 27 Cost.), in ragione della capacit\u0026#224; della condotta censurata di intercettare condotte non realmente offensive dei beni giuridici tutelati (ordinanza iscritta al n. 125 reg. ord. del 2025), o comunque per la manifesta irragionevolezza della presunzione di pericolosit\u0026#224; stabilita dalla disciplina in parola (ordinanze iscritte al n. 93 e al n. 99 reg. ord. del 2025);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#8211; il principio di precisione, tassativit\u0026#224; o determinatezza della norma penale desumibile dall\u0026#8217;art. 25, secondo comma, Cost., in ragione della genericit\u0026#224; della disciplina, che non fornirebbe alcuna indicazione al giudice circa il lasso di tempo che pu\u0026#242; intercorrere tra assunzione e guida, nonch\u0026#233; pi\u0026#249; in generale sulla demarcazione tra condotte punibili e condotte penalmente irrilevanti (ordinanze iscritte al n. 93 e al n. 125 reg. ord. del 2025);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#8211; la finalit\u0026#224; rieducativa delle pene di cui all\u0026#8217;art. 27, terzo comma, Cost., che sarebbe compromessa dalla punizione per un fatto che potrebbe essere in ipotesi radicalmente inoffensivo, pur se abbracciato dalla fattispecie astratta disciplinata dalla disciplina censurata (ordinanze iscritte al n. 99 e al n. 125 reg. ord. del 2025);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#8211; infine, il principio di eguaglianza di cui all\u0026#8217;art. 3 Cost., sotto due distinti macro-profili:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ea) l\u0026#8217;asserita irragionevole disparit\u0026#224; di trattamento: i) tra la disciplina censurata e quella in materia di guida sotto l\u0026#8217;influenza dell\u0026#8217;alcool di cui agli artt. 186 e 186-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. strada, che subordinano la pena a condizioni ulteriori rispetto al mero accertamento dell\u0026#8217;assunzione di alcool precedente alla condotta di guida (ordinanze iscritte al n. 93 e al n. 125 reg. ord. del 2025); ii) tra la disciplina censurata e quella prevista dalle fattispecie aggravate di omicidio o lesioni stradali o nautiche gravi o gravissime di cui agli artt. 589-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, secondo comma, e 590-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, terzo comma (ordinanza iscritta al n. 125 reg. ord. del 2025); iii) tra chi guidi senza patente e chi, munito di patente, si ponga alla guida dopo avere assunto sostanze stupefacenti senza che queste provochino alcuna alterazione della sua capacit\u0026#224; di guida (ordinanza iscritta al n. 93 reg. ord. del 2025); e iv) tra chi conduca il veicolo avendo assunto sostanze stupefacenti che non gli abbiano provocato alcuno stato di alterazione psico-fisica e ogni altro soggetto che si ponga alla guida di un veicolo (ordinanza iscritta al n. 125 reg. ord. del 2025);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eb) l\u0026#8217;asserita irragionevole equiparazione di trattamento tra chi conduca il veicolo avendo assunto sostanze stupefacenti che producano uno stato di alterazione psico-fisica e chi compia la medesima condotta avendo assunto sostanze stupefacenti, ma in assenza di tale alterazione (ordinanze iscritte ai numeri 99 e 125 reg. ord. del 2025).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e15.\u0026#8211; Ritiene questa Corte che nessuna di tali questioni sia fondata, essendo possibile e doverosa una interpretazione restrittiva conforme a Costituzione e, prima ancora, alla stessa \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e delle disposizioni censurate. Ci\u0026#242; per le ragioni di seguito anticipate, e pi\u0026#249; distesamente argomentate nei paragrafi successivi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQualsiasi scelta di incriminazione da parte del legislatore deve potersi giustificare al metro del principio di proporzionalit\u0026#224;, nonch\u0026#233; del principio di necessaria offensivit\u0026#224; (\u003cem\u003einfra\u003c/em\u003e, 15.1.).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe molteplici censure sollevate dai rimettenti muovono da una interpretazione delle disposizioni censurate, secondo la quale esse attribuirebbero rilievo a qualsiasi condotta di guida di un veicolo successiva all\u0026#8217;assunzione, non importa in quale momento, di una sostanza stupefacente o psicotropa. Una simile interpretazione condurrebbe, in effetti, a risultati incompatibili con i principi di proporzionalit\u0026#224; e necessaria offensivit\u0026#224; del reato (\u003cem\u003einfra\u003c/em\u003e, 15.2.).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTuttavia, una interpretazione restrittiva delle disposizioni censurate, conforme alla loro stessa \u003cem\u003eratio \u003c/em\u003ee ai principi costituzionali di proporzionalit\u0026#224; e necessaria offensivit\u0026#224;, nonch\u0026#233; compatibile con il testo delle disposizioni stesse, \u0026#232; possibile e doverosa (\u003cem\u003einfra\u003c/em\u003e, 15.3.).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer raggiungere tale risultato, l\u0026#8217;area della rilevanza penale ai sensi delle due disposizioni censurate dovr\u0026#224; intendersi limitata a quelle sole ipotesi in cui la condotta di guida successiva all\u0026#8217;assunzione di stupefacenti sia posta in essere entro un lasso temporale in cui risulti ragionevole presumere che le sostanze siano \u003cem\u003eancora\u003c/em\u003e in grado di produrre un effetto di alterazione dello stato psicofisico del conducente, tale da influire negativamente sulla sua capacit\u0026#224; di guida e creare, cos\u0026#236;, un pericolo per la sicurezza del traffico stradale significativamente superiore a quello insito in ogni condotta di guida (\u003cem\u003einfra\u003c/em\u003e, 15.4.).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesta interpretazione \u0026#232; compatibile con il principio costituzionale di precisione della norma penale, che non si oppone a una tecnica normativa che affidi al giudice il compito di accertare, in ciascun singolo caso concreto, che la condotta incriminata in astratto dal legislatore abbia creato una situazione di pericolo per il bene giuridico protetto (\u003cem\u003einfra\u003c/em\u003e, 15.5.).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesta interpretazione, infine, pone al riparo le disposizioni censurate da tutti gli ulteriori vizi di costituzionalit\u0026#224; denunciati dai rimettenti (\u003cem\u003einfra\u003c/em\u003e, 15.6.).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e15.1.\u0026#8211; Le censure dei rimettenti investono due disposizioni penali, prendendo a bersaglio non \u0026#8211; come pi\u0026#249; frequentemente avviene \u0026#8211; il trattamento sanzionatorio previsto in caso di violazione, ma le stesse scelte di incriminazione da esse configurate. La formulazione del precetto ad opera del legislatore sarebbe, pi\u0026#249; in particolare, contraria a una pluralit\u0026#224; di principi costituzionali, tra cui quelli \u0026#8211; che conviene esaminare per primi \u0026#8211; di ragionevolezza e proporzionalit\u0026#224;, da un lato (\u003cem\u003einfra\u003c/em\u003e, 15.1.1.), e di necessaria offensivit\u0026#224;, dall\u0026#8217;altro (\u003cem\u003einfra\u003c/em\u003e, 15.1.2.).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e15.1.1.\u0026#8211; Sotto il primo profilo, la sentenza n. 46 del 2024 ha recentemente sottolineato che qualsiasi legge dalla quale derivino compressioni dei diritti costituzionali della persona richiede un puntuale controllo, da parte di questa Corte, non solo della sua generale ragionevolezza, ma anche \u0026#8211; pi\u0026#249; specificamente \u0026#8211; della sua proporzionalit\u0026#224; rispetto alle finalit\u0026#224; perseguite; e ha osservato che questo controllo deve essere particolarmente attento in materia penale, dal momento che ogni legge penale \u0026#232; suscettibile di incidere sui diritti costituzionali (punto 3.1. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e; nello stesso senso \u003cem\u003eex aliis\u003c/em\u003e le sentenze n. 193 del 2025, punto 3.1. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e,\u003cem\u003e \u003c/em\u003ee n. 74 del 2025, punto 6.1. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale incisione avviene, in effetti, a tre distinti livelli.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAnzitutto, gi\u0026#224; la stessa vigenza di una norma penale, per definizione, limita la libert\u0026#224; di azione dei suoi destinatari, ai quali \u0026#232; precluso compiere la condotta sanzionata dalla legge medesima; e non infrequente \u0026#232; l\u0026#8217;ipotesi in cui a essere limitato, direttamente o indirettamente, dal precetto penale sia l\u0026#8217;esercizio di un diritto o di una libert\u0026#224; tutelati dalla stessa Costituzione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn secondo luogo, il meccanismo di \u003cem\u003eenforcement\u003c/em\u003e della legge penale ad opera delle forze di polizia, del pubblico ministero e della giurisdizione penale comporta significative compressioni dei diritti costituzionali della persona attinta dalle indagini e poi dell\u0026#8217;imputato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn terzo luogo, la pronuncia di una sentenza di condanna convoglia uno stigma sociale a carico del condannato, che ne pregiudica l\u0026#8217;onore e la reputazione agli occhi della collettivit\u0026#224;; e l\u0026#8217;esecuzione della pena, che di ordinario ne consegue, comporta necessariamente la compressione di diritti costituzionali, a cominciare dalla libert\u0026#224; personale: che \u0026#232; posta in causa non solo dalle pene detentive, ma anche da quelle pecuniarie, le quali possono essere convertite, in caso di mancato pagamento, in sanzioni che comprimono la libert\u0026#224; personale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTutte queste gravose conseguenze sui diritti costituzionali del destinatario della legge penale esigono un controllo attento da parte di questa Corte sulla proporzionalit\u0026#224; della legge medesima rispetto alle sue finalit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn particolare, un simile controllo deve avere a oggetto: a) la compatibilit\u0026#224; con la Costituzione della finalit\u0026#224; perseguita dal legislatore (il bene giuridico, nel linguaggio consolidato della scienza penalistica); b) l\u0026#8217;idoneit\u0026#224; dell\u0026#8217;incriminazione a conseguire tale fine; c) la sua effettiva necessit\u0026#224; (ovvero, la sua non sostituibilit\u0026#224; con strumenti alternativi meno limitativi dei diritti costituzionali dei suoi destinatari); d) la sua proporzionalit\u0026#224; in senso stretto: requisito che rimanda alla sostenibilit\u0026#224; costituzionale del bilanciamento operato dal legislatore tra i diritti incisi dal precetto penale e i controinteressi, individuali e collettivi, da esso tutelati (su queste scansioni \u0026#8220;classiche\u0026#8221;, sentenza\u003cem\u003e \u003c/em\u003en. 1 del 2014, punto 3.1. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e,\u003cem\u003e \u003c/em\u003ee poi, soprattutto, sentenze n. 184 del 2023, punti n. 6.4. e 6.5. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e, n. 5 del 2023, punto 6.2.3. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e, n. 97 del 2020, punto 7 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e, e n. 20 del 2019, punto 3 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e; pi\u0026#249; in generale, sul controllo di proporzionalit\u0026#224; della legge, \u003cem\u003eex multis\u003c/em\u003e, sentenze n. 143 del 2025, punto 11 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e, n. 104 del 2025, punto 6.4. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e, e n. 14 del 2023, punti 13 e 13.1.).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e15.1.2.\u0026#8211; Quanto poi al principio di necessaria offensivit\u0026#224; del reato \u0026#8211; di origine dottrinale, ma da tempo recepito da questa Corte sul fondamento, in particolare, dell\u0026#8217;art. 25, secondo comma, Cost. \u0026#8211;, esso esige che il \u0026#171;fatto\u0026#187; descritto dalla legge penale sia una condotta umana che abbia leso o almeno posto in pericolo un bene giuridico meritevole di tutela secondo l\u0026#8217;assetto costituzionale vigente. Conseguentemente, la norma incriminatrice stessa deve essere strutturata in modo da colpire, di regola, soltanto condotte che siano direttamente lesive del bene giuridico o che, quanto meno, siano suscettibili di esporlo a pericolo (\u003cem\u003eex aliis\u003c/em\u003e,\u003cem\u003e \u003c/em\u003esentenze n. 116 del 2024, punto 7.1. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e, n. 139 del 2023, punto 4.2. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e, n. 211 del 2022, punto 7.1. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e, n. 225 del 2008, punto 3 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e, n. 265 del 2005, punto 4 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e, e n.\u003cem\u003e \u003c/em\u003e354 del 2002, punto 3 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCome osserva giustamente l\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, peraltro, la costante giurisprudenza di questa Corte ritiene compatibili con il principio di necessaria offensivit\u0026#224; tanto i reati di pericolo concreto \u0026#8211; nei quali si richiede al giudice di accertare, caso per caso, che la condotta compiuta dall\u0026#8217;agente abbia esposto a pericolo il bene giuridico protetto \u0026#8211;, quanto i reati variamente definiti di pericolo \u0026#8220;astratto\u0026#8221; o \u0026#8220;presunto\u0026#8221;, in cui, all\u0026#8217;opposto, il legislatore si limita a vietare una condotta, ritenendola in via generale pericolosa per il bene giuridico, senza richiedere al giudice di accertare che nel caso concreto essa abbia effettivamente creato un pericolo per il bene. Anche questa seconda tecnica normativa non \u0026#232; di per s\u0026#233; lesiva del principio, a condizione \u0026#8211; per\u0026#242; \u0026#8211; che la presunzione legislativa di pericolosit\u0026#224; appaia essa stessa ragionevole e fondata su affidabili generalizzazioni derivanti dall\u0026#8217;esperienza, rimanendo peraltro doveroso per il giudice assolvere l\u0026#8217;imputato allorch\u0026#233; dall\u0026#8217;esame delle circostanze del caso concreto risulti evidente l\u0026#8217;assenza di qualsiasi pericolo per il bene giuridico derivante dalla condotta (sentenze n. 139 del 2023, punto 4.2. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e, n. 211 del 2022, punto n. 7.1. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e, n. 278 del 2019, punto 3.1. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e, n. 141 del 2019, punto 7.1. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e, n. 109 del 2016, punto n. 8.1. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e, e ulteriori precedenti ivi citati).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn radicale contrasto con il principio di necessaria offensivit\u0026#224; del reato sono invece \u0026#8211; come ricorda in particolare il GIP del Tribunale di Siena \u0026#8211; quelle incriminazioni con le quali si colpisca non gi\u0026#224; un \u0026#8220;fatto\u0026#8221; offensivo di beni giuridici, bens\u0026#236; un \u0026#8220;modo di essere\u0026#8221; dell\u0026#8217;autore del reato, una sua mera \u0026#171;qualit\u0026#224; personale\u0026#187; (sentenze n. 249 del 2010, punto 9 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e, e n. 354 del 2002, punto 3 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e) o un suo mero \u0026#171;status\u0026#187; (sentenze n. 116 del 2024, punti 7 e 8 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e, e n. 211 del 2022, punto 7.2. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e), ovvero ancora una sua generica \u0026#8220;pericolosit\u0026#224;\u0026#8221;, che l\u0026#8217;ordinamento pu\u0026#242; ordinariamente contrastare attraverso l\u0026#8217;applicazione di misure preventive non penali, ovvero \u0026#8211; ma soltanto nei casi in cui sia stata dimostrata la commissione di uno specifico reato, offensivo di beni giuridici, o negli altri casi tassativamente previsti dalla legge (art. 202 cod. pen.) \u0026#8211; attraverso l\u0026#8217;applicazione di una misura di sicurezza: non gi\u0026#224; attraverso la pena, che il nostro ordinamento concepisce soltanto come risposta a un \u0026#8220;fatto\u0026#8221; materiale e offensivo di un bene giuridico.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e15.2.\u0026#8211; Ad avviso dei rimettenti, le incriminazioni censurate, amputate del previgente requisito dello stato di alterazione psico-fisica del conducente del veicolo, non risulterebbero conformi a tali principi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;ipotesi ermeneutica dalla quale le censure muovono \u0026#232; che le disposizioni oggi vigenti previste dai commi 1 e 1-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e dell\u0026#8217;art. 187 cod. strada, nel loro dato letterale, incriminino, rispettivamente, la condotta di chi si ponga alla guida di un veicolo, ovvero di chi cagioni un incidente alla guida di un veicolo, allorch\u0026#233; tali condotte siano realizzate \u003cem\u003ein\u003c/em\u003e \u003cem\u003equalsiasi momento successivo\u003c/em\u003e all\u0026#8217;assunzione di una sostanza stupefacente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eUna simile interpretazione non \u0026#232;, invero, smentita dai lavori preparatori. L\u0026#8217;eliminazione dell\u0026#8217;inciso \u0026#171;in stato di alterazione psico-fisica\u0026#187; dai commi 1 e 1-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e dell\u0026#8217;art. 187 cod. strada \u0026#232; stata giustificata nella relazione illustrativa del disegno di legge A.C. n. 1435 (poi sfociato nella legge n. 177 del 2024) presentato il 28 settembre 2023 dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, XIX Legislatura, nei termini seguenti: \u0026#171;al fine di porre rimedio alle difficolt\u0026#224; operative riscontrate nella contestazione dell\u0026#8217;illecito della guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti, incidendo principalmente sugli strumenti di accertamento a disposizione delle forze di polizia [\u0026#8230;] si supera lo stato di alterazione psico-fisica come presupposto per tipizzare la fattispecie penale, che determinava di fatto la non punibilit\u0026#224; di condotte particolarmente pericolose per l\u0026#8217;incolumit\u0026#224; pubblica\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAncora pi\u0026#249; chiaro il dossier 29 aprile 2024 del Senato della Repubblica sul corrispondente A.S. n. 1086, in cui si osserva che la modifica in esame comporta \u0026#171;la riformulazione del fatto-reato, mediante la soppressione del riferimento allo stato di alterazione psico-fisica e la tipizzazione della guida \u0026#8220;dopo\u0026#8221; aver assunto sostanze stupefacenti. In pratica, \u003cem\u003eal nesso causale \u0026#232; sostituito un nesso meramente cronologico\u003c/em\u003e [\u0026#8230;]. Il dichiarato intento della modifica \u0026#8211; pertanto \u0026#8211; \u0026#232; di superare le difficolt\u0026#224; applicative dovute alla dimostrazione del nesso eziologico tra assunzione della sostanza ed effetto di alterazione\u0026#187; (corsivi aggiunti).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDunque, il mero nesso cronologico tra assunzione e guida sarebbe oggi sufficiente a far scattare la punibilit\u0026#224;, rimanendo apparentemente irrilevante la concreta estensione di tale nesso (sulla cui durata massima, comunque, le disposizioni censurate non forniscono la bench\u0026#233; minima indicazione: in termini di ore, o in ipotesi di giorni, settimane, mesi o addirittura anni).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eOve tale interpretazione fosse l\u0026#8217;unica praticabile, essa risulterebbe effettivamente incompatibile tanto con il principio di proporzionalit\u0026#224; (\u003cem\u003einfra\u003c/em\u003e, 15.2.1.), quanto con quello di necessaria offensivit\u0026#224; del reato (\u003cem\u003einfra\u003c/em\u003e, 15.2.2.).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e15.2.1.\u0026#8211; Quanto al principio di proporzionalit\u0026#224;, occorre anzitutto osservare che le due disposizioni censurate mirano a tutelare il bene giuridico della sicurezza della circolazione stradale: bene che \u0026#232; sua volta espressione di sintesi riferita alla vita, all\u0026#8217;integrit\u0026#224; fisica e ai beni patrimoniali di tutti gli utenti della strada. Tutti questi beni, di spiccato rilievo costituzionale, sono suscettibili di essere posti in grave pericolo da chi si ponga alla guida di un veicolo in condizioni psico-fisiche alterate dall\u0026#8217;uso di sostanze stupefacenti, e non sia pertanto in condizioni di controllare adeguatamente il veicolo stesso (ovvero sia propenso ad assumere rischi irragionevoli in conseguenza dell\u0026#8217;affievolirsi dei propri freni inibitori, per effetto dell\u0026#8217;assunzione di droghe); sicch\u0026#233; nessun dubbio pu\u0026#242; sussistere sulla legittimit\u0026#224; della finalit\u0026#224;, perseguita dal legislatore, di contrastare efficacemente simili condotte, anche attraverso il superamento delle difficolt\u0026#224; probatorie sin qui evidenziatesi nella prassi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eD\u0026#8217;altra parte, la scelta di vietare a chiunque assuma sostanze stupefacenti di porsi alla guida di un autoveicolo in qualsiasi momento successivo all\u0026#8217;assunzione potrebbe, di per s\u0026#233;, essere considerata idonea a tutelare quei beni, giacch\u0026#233; vietare di guidare a chiunque abbia fatto uso di sostanze stupefacenti consente di intercettare \u003cem\u003eanche\u003c/em\u003e le condotte di chi si ponga alla guida essendo \u003cem\u003eancora\u003c/em\u003e sotto il loro effetto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTuttavia, se davvero un simile generale divieto fosse univocamente evincibile dalle disposizioni censurate, esso risulterebbe, all\u0026#8217;evidenza, sovrainclusivo (per un caso analogo, riferito per\u0026#242; a un illecito amministrativo, sentenza n. 104 del 2025, punto 6.5. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e). Esso comprenderebbe, infatti, anche condotte non suscettibili di creare alcun pericolo per la sicurezza della circolazione stradale, in quanto poste in essere in un momento in cui la sostanza stupefacente ha ormai esaurito i propri effetti sul sistema neurologico dell\u0026#8217;assuntore.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDa tale interpretazione discenderebbe, dunque, un macroscopico difetto di necessit\u0026#224; della limitazione, in particolare, di quelle sfere di libert\u0026#224; costituzionalmente tutelate che sono necessariamente incise dal divieto, come la stessa libert\u0026#224; di circolazione e il diritto al lavoro, il cui concreto esercizio in molte circostanze e in molti luoghi del nostro Paese presuppone la possibilit\u0026#224; di guidare un veicolo (per una simile osservazione, sentenze n. 246 del 2022, punto 11 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e, e n. 68 del 2021, punto 6 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e, e ivi riferimenti alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell\u0026#8217;uomo, che parimenti sottolineano l\u0026#8217;importanza della possibilit\u0026#224; di guidare un veicolo a motore per esercitare attivit\u0026#224; professionali). Sono, infatti, agevolmente prospettabili soluzioni alternative che consentano di circoscrivere pi\u0026#249; ragionevolmente l\u0026#8217;area della rilevanza penale, come meglio si dir\u0026#224; pi\u0026#249; innanzi: con assai minore impatto sulla libert\u0026#224; e gli stessi diritti costituzionali dei destinatari della norma, ed eguale efficacia in termini di tutela dei beni giuridici in gioco.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eN\u0026#233;, a sostegno dell\u0026#8217;interpretazione letterale da cui muovono i rimettenti, potrebbe sostenersi che le disposizioni censurate mirino anche, o addirittura primariamente, a scoraggiare il consumo di sostanze stupefacenti, sicch\u0026#233; dovrebbe ritenersi ragionevole impedire a chiunque abbia assunto tali sostanze di porsi alla guida di un veicolo, a prescindere dall\u0026#8217;ampiezza del lasso di tempo intercorso. Un simile argomento trasformerebbe le incriminazioni censurate in strumento di contrasto non gi\u0026#224; alle condotte pericolose per la sicurezza della circolazione stradale, ma all\u0026#8217;assunzione di stupefacenti \u003cem\u003etout court\u003c/em\u003e: condotte, queste ultime, che l\u0026#8217;ordinamento certamente scoraggia, prevedendo per\u0026#242;, all\u0026#8217;art. 75 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), unicamente sanzioni amministrative (tra cui la sospensione della patente di guida), finalizzate primariamente a stimolare l\u0026#8217;interessato a intraprendere un percorso terapeutico-riabilitativo. La concreta adozione di tali sanzioni, inoltre, deve sempre intendersi come subordinata a un giudizio di \u0026#171;idoneit\u0026#224;, necessit\u0026#224; e proporzionalit\u0026#224; rispetto alle legittime finalit\u0026#224; di ciascuna sanzione, alla luce delle caratteristiche del caso concreto, e segnatamente della peculiare situazione del destinatario delle misure\u0026#187; (sentenza n. 148 del 2022, punto 4.2.5. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e), dovendo essere le stesse obbligatoriamente revocate nel caso di esito positivo del percorso terapeutico-riabilitativo (art. 75, comma 11, t.u. stupefacenti).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA fronte di queste scelte di fondo del legislatore, una interpretazione dell\u0026#8217;art. 187 cod. strada che, al mero scopo di contrastare il consumo di droghe, finisse per sanzionare penalmente chiunque si ponga alla guida di un veicolo avendo assunto sostanze stupefacenti in qualsiasi momento anteriore, risulterebbe viziata da un eclatante difetto di proporzionalit\u0026#224; in senso stretto, comprimendo senza limiti temporali la libert\u0026#224; di guidare veicoli anche di persone che non facciano da tempo uso di droghe, senza che una tale conseguenza possa ritenersi giustificata dalla tutela di prevalenti controinteressi individuali o collettivi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e15.2.2.\u0026#8211; Quanto poi al principio di necessaria offensivit\u0026#224;, va anzitutto considerato che l\u0026#8217;ipotesi di cui al comma 1 dell\u0026#8217;art. 187 cod. strada \u0026#232; strutturata come puro reato di pericolo, mentre quella aggravata di cui al comma 1-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e \u0026#8211; presupponendo che l\u0026#8217;agente provochi un incidente \u0026#8211; costituisce fattispecie almeno parzialmente di danno, ferma restando la persistente dimensione pericolosa della condotta per la vita e l\u0026#8217;integrit\u0026#224; fisica della generalit\u0026#224; di tutti gli ulteriori utenti del traffico.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa previgente formulazione dei commi 1 e 1-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, la quale richiedeva non solo la prova che l\u0026#8217;agente si fosse posto alla guida del veicolo dopo avere assunto una sostanza stupefacente, ma anche che lo avesse fatto \u0026#171;in stato di alterazione psico-fisica\u0026#187;, era costruita attorno a un modello in certo senso intermedio tra il pericolo concreto e il pericolo presunto. Nemmeno quella formulazione, infatti, esigeva \u003cem\u003estricto sensu\u003c/em\u003e la dimostrazione della creazione, da parte dell\u0026#8217;agente, di un concreto pericolo per la sicurezza della circolazione stradale. Tuttavia, il requisito dell\u0026#8217;alterazione psico-fisica imponeva comunque la dimostrazione, nel singolo caso, di un \u003cem\u003eeffetto\u003c/em\u003e della sostanza sull\u0026#8217;equilibrio psico-fisico della persona, a sua volta considerato dal legislatore come evento intermedio in grado di porre in immediato pericolo i beni giuridici tutelati dalla norma.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;attuale formulazione delle disposizioni censurate \u0026#232;, invece, in apparenza strutturata secondo un puro modello di reato di pericolo presunto. Tali disposizioni richiedono, testualmente, soltanto che l\u0026#8217;agente si sia posto alla guida \u0026#171;dopo avere assunto sostanze stupefacenti o psicotrope\u0026#187;: circostanza sulla base della quale il legislatore presume la sussistenza di quel pericolo per la circolazione stradale che l\u0026#8217;incriminazione mira a prevenire.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLaddove per\u0026#242; le disposizioni dovessero essere intese, secondo la lettura da cui muovono i rimettenti, come riferite a qualsiasi condotta di guida successiva all\u0026#8217;assunzione di sostanze stupefacenti, anche dopo che queste abbiano certamente esaurito i loro effetti sull\u0026#8217;organismo dell\u0026#8217;assuntore, la presunzione legislativa si disvelerebbe come del tutto irragionevole, dal momento che le incriminazioni finirebbero per abbracciare anche condotte certamente inidonee a porre in pericolo i beni giuridici protetti, colpendo cos\u0026#236; \u0026#8211; come sottolinea in particolare il GIP del Tribunale di Siena \u0026#8211; la mera attitudine antisociale dell\u0026#8217;autore, che sarebbe dimostrata dalla previa assunzione di sostanze stupefacenti. Ci\u0026#242; che comporterebbe la violazione del principio di necessaria offensivit\u0026#224; del reato e, dunque, dell\u0026#8217;art. 25, secondo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e15.3.\u0026#8211; Contrariamente all\u0026#8217;avviso dei rimettenti, un\u0026#8217;interpretazione restrittiva delle disposizioni censurate \u0026#8211; del resto in vario modo suggerita tanto dall\u0026#8217;Avvocatura generale, quanto dall\u0026#8217;Unione camere penali italiane e dall\u0026#8217;Associazione italiana dei professori di diritto penale, intervenute come \u003cem\u003eamici curiae\u003c/em\u003e \u0026#8211; \u0026#232; per\u0026#242; possibile e doverosa. Tale interpretazione appare \u0026#8211; anzi \u0026#8211; pi\u0026#249; conforme alla loro stessa \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e (\u003cem\u003einfra\u003c/em\u003e, 15.3.1.), prima ancora che imposta da esigenze di interpretazione orientata ai principi di proporzionalit\u0026#224; e necessaria offensivit\u0026#224; (\u003cem\u003einfra\u003c/em\u003e, 15.3.2.), non trovando peraltro ostacolo nel testo delle disposizioni medesime (\u003cem\u003einfra\u003c/em\u003e, 15.3.3.).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAl riguardo, conviene \u003cem\u003ein limine \u003c/em\u003eribadire che, in via generale, una interpretazione restrittiva di una disposizione incriminatrice, con la quale in sostanza si subordini la rilevanza penale della condotta al riscontro di requisiti ulteriori rispetto a quelli espressamente indicati dal legislatore, ma in conformit\u0026#224; alla stessa \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e della disposizione, non pu\u0026#242; ritenersi preclusa dal principio di legalit\u0026#224; in materia penale. Tale principio, infatti, osta soltanto a che la legge penale sia applicata a casi \u003cem\u003eulteriori\u003c/em\u003e rispetto a quelli coperti dal significato letterale delle espressioni da essa utilizzate (sentenze n. 113 del 2025, punto 4.4. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e, n. 107 del 2025, punto 7 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e, n. 98 del 2021, punto 2.4. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e), ma non si oppone a soluzioni ermeneutiche che, all\u0026#8217;opposto, \u003cem\u003eriducano\u003c/em\u003e l\u0026#8217;area del penalmente rilevante rispetto ai possibili significati letterali del testo della norma incriminatrice, sempre che il risultato cos\u0026#236; raggiunto risulti compatibile con tali significati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e15.3.1.\u0026#8211; Ora, prendendo le mosse dalla \u003cem\u003eratio \u003c/em\u003edelle disposizioni, conviene subito osservare che, come si \u0026#232; poc\u0026#8217;anzi rammentato, le intenzioni del legislatore storico sottese alla novella del 2024 erano del tutto trasparenti: eliminare le difficolt\u0026#224; probatorie relative alla prova del nesso eziologico tra assunzione della sostanza ed effetto di alterazione, e prima ancora quelle connesse alla dimostrazione dello stesso stato di alterazione psico-fisica, affidato nella prassi a riscontri per lo pi\u0026#249; di dubbia attendibilit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe modifiche normative non hanno, per\u0026#242;, inteso modificare la \u003cem\u003eratio \u003c/em\u003eoggettiva di tutela dell\u0026#8217;incolumit\u0026#224; pubblica \u0026#8211; e pi\u0026#249; precisamente della vita, dell\u0026#8217;integrit\u0026#224; fisica e del patrimonio di tutti gli utenti della strada \u0026#8211; tradizionalmente ascritta alle due norme incriminatrici in esame.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePertanto, \u0026#232; del tutto conforme a tale \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e, e al tempo stesso non \u0026#232; in contrasto con la specifica \u003cem\u003eintentio legislatoris\u003c/em\u003e sottostante la modifica in esame, uno sforzo ermeneutico volto a selezionare \u0026#8211; nell\u0026#8217;amplissimo novero delle condotte di guida compiute \u0026#171;dopo\u0026#187; avere assunto sostanze stupefacenti \u0026#8211; quelle sole condotte di guida che presentino in concreto un coefficiente di pericolosit\u0026#224; per quei beni giuridici maggiore rispetto a ogni altra condotta di guida di ogni utente della strada, che comporta sempre un (contenuto) rischio di incidenti a danno di terzi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eUn simile sforzo ermeneutico, non a caso, \u0026#232; stato compiuto dalla circolare congiunta tra il Ministero dell\u0026#8217;interno e il Ministero della salute dell\u0026#8217;11 aprile 2025, sulla quale richiama l\u0026#8217;attenzione la stessa Avvocatura generale dello Stato. Tale circolare interpreta restrittivamente la locuzione \u0026#171;dopo aver assunto\u0026#187;, ritenendo che essa debba leggersi come indicativa di uno \u0026#171;\u003cem\u003estretto collegamento\u003c/em\u003e tra l\u0026#8217;assunzione della sostanza e la guida del veicolo\u0026#187;; e precisa, altres\u0026#236;, che tale correlazione temporale si deve concretizzare in una \u0026#171;\u003cem\u003eperdurante influenza\u003c/em\u003e della sostanza stupefacente o psicotropa in grado di esercitare effetti negativi sull\u0026#8217;abilit\u0026#224; alla guida\u0026#187; (corsivi aggiunti). La circolare prosegue osservando che \u0026#171;[l]\u0026#8217;accertamento del reato presuppone, quindi, l\u0026#8217;esecuzione di analisi strumentali di tipo tossicologico su campioni di liquidi biologici che siano capaci di \u003cem\u003ecircoscrivere l\u0026#8217;assunzione in un periodo temporale definito\u003c/em\u003e. In altri termini, occorre provare che la sostanza stupefacente o psicotropa sia stata assunta in un \u003cem\u003eperiodo di tempo prossimo alla guida del veicolo,\u003c/em\u003e \u003cem\u003etale da far presumere che la sostanza produca ancora i suoi effetti nell\u0026#8217;organismo durante la guida\u003c/em\u003e\u0026#187; (corsivi aggiunti).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn tal modo, la circolare stessa inferisce dal raccordo tra il dato testuale e la \u003cem\u003eratio \u003c/em\u003edella disciplina una delimitazione del raggio applicativo della fattispecie.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e15.3.2.\u0026#8211; Per altro verso, e soprattutto, la necessit\u0026#224; di una interpretazione restrittiva delle disposizioni \u0026#232; imposta anche dal canone dell\u0026#8217;interpretazione costituzionalmente orientata, che conduce il giudice a privilegiare \u0026#8211; tra le soluzioni compatibili con i significati letterali delle espressioni utilizzate dal legislatore \u0026#8211; la soluzione ermeneutica che armonizzi con i principi costituzionali, anzich\u0026#233; quella che con essi contrasti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSecondo la costante giurisprudenza di questa Corte, infatti, tanto il principio di proporzionalit\u0026#224;, quanto il principio di necessaria offensivit\u0026#224; del reato, non operano soltanto quali criteri di valutazione della legittimit\u0026#224; costituzionale delle leggi penali, ma anche quali criteri a disposizione del giudice comune ai fini di una loro interpretazione restrittiva, costituzionalmente orientata (in relazione al principio di proporzionalit\u0026#224;, sentenza n. 113 del 2025, punto 4.1. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e, nonch\u0026#233;, con riferimento alle misure di prevenzione, sentenza n. 203 del 2024, punto 4.7.4. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e; in relazione al principio di necessaria offensivit\u0026#224;, sentenze n. 139 del 2023, punto 4.2. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e, n. 211 del 2022, punto 7.1. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e, n. 278 e n. 141 del 2019, rispettivamente punti 3.1. e 7.3. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e, n. 109 del 2016, punto 8.1. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e, n. 265 del 2005, punto 4 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e, n. 263 del 2000, punto 3 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e, e n. 360 del 1995, punto 8 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eRispetto alle disposizioni ora all\u0026#8217;esame, la sovrainclusivit\u0026#224; dell\u0026#8217;interpretazione da cui muovono i rimettenti deve essere corretta, alla luce del principio costituzionale di proporzionalit\u0026#224;, riconducendo lo spettro applicativo delle disposizioni censurate all\u0026#8217;alveo della loro necessit\u0026#224; rispetto alle finalit\u0026#224; perseguite: s\u0026#236; da restringere l\u0026#8217;area della rilevanza penale ai soli casi in cui la limitazione della libert\u0026#224; di guidare un veicolo \u0026#8211; e degli stessi diritti costituzionali il cui esercizio possa essere in concreto condizionato dall\u0026#8217;esercizio di tale libert\u0026#224; \u0026#8211; risulti effettivamente necessaria per tutelare i beni della vita, dell\u0026#8217;integrit\u0026#224; fisica e dello stesso patrimonio di tutti gli altri utenti della strada.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNella stessa direzione spinge il principio di necessaria offensivit\u0026#224; del reato, che secondo la costante giurisprudenza di questa Corte poc\u0026#8217;anzi citata impone al giudice di assicurare che non siano assoggettate a sanzione penale condotte in concreto del tutto inidonee a cagionare un pericolo ai beni giuridici tutelati dalla norma incriminatrice.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e15.3.3.\u0026#8211; Nessun ostacolo a una tale interpretazione restrittiva, d\u0026#8217;altra parte, \u0026#232; opposto dal dato testuale delle disposizioni censurate. Infatti, la preposizione \u0026#8220;dopo\u0026#8221;, anche nel linguaggio comune, assume significato in relazione al contesto dell\u0026#8217;enunciato. Cos\u0026#236;, per esempio, la frase \u0026#8220;vengo a prenderti dopo cena\u0026#8221; non pu\u0026#242; certo essere interpretata come impegno a presentarsi in qualsivoglia momento successivo alla cena, ma implica ragionevolmente un qualche rapporto di (almeno relativa) contiguit\u0026#224; temporale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e15.4.\u0026#8211; I canoni ermeneutici ora rammentati \u0026#8211; interpretazione restrittiva secondo la \u003cem\u003eratio \u003c/em\u003ee interpretazione costituzionalmente orientata ai principi di proporzionalit\u0026#224; e di necessaria offensivit\u0026#224; \u0026#8211; imporranno allora che il giudice e, prima ancora, gli organi deputati all\u0026#8217;accertamento dei reati in esame circoscrivano l\u0026#8217;area delle incriminazioni all\u0026#8217;esame alle condotte di guida non solo successive all\u0026#8217;assunzione di sostanze stupefacenti, ma che siano altres\u0026#236; poste in essere entro un lasso temporale in cui risulti ragionevole presumere che le sostanze siano \u003cem\u003eancora\u003c/em\u003e in grado di produrre un effetto di alterazione dello stato psicofisico del conducente, tale da influire negativamente sulla sua capacit\u0026#224; di guida e creare, cos\u0026#236;, un pericolo per la sicurezza del traffico stradale significativamente superiore a quello insito in ogni condotta di guida.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn pratica, la prova del reato ordinariamente richieder\u0026#224; che, in un momento cronologicamente prossimo alla condotta di guida, venga accertata la presenza nei liquidi corporei dell\u0026#8217;agente di sostanze stupefacenti o psicotrope che per qualit\u0026#224; e quantit\u0026#224;, in relazione alle singole matrici biologiche in cui sono riscontrate, risultino generalmente idonee, sulla base delle attuali conoscenze scientifiche, a determinare in un assuntore medio un\u0026#8217;alterazione delle condizioni psico-fisiche, e conseguentemente delle normali capacit\u0026#224; di controllo del veicolo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSi noti: al fine di assicurare la conformit\u0026#224; a Costituzione delle disposizioni censurate non \u0026#232; affatto necessario ripristinare \u0026#8211; anche solo in via ermeneutica \u0026#8211; la situazione normativa precedente la riforma del 2024. Sulla base della precedente formulazione dei commi 1 e 1-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, infatti, agli organi accertatori e poi alla pubblica accusa era richiesta la dimostrazione della sussistenza di un \u003cem\u003eeffettivo\u003c/em\u003e stato di alterazione psico-fisica, conseguente all\u0026#8217;assunzione di sostanze stupefacenti. L\u0026#8217;eliminazione del requisito da parte del legislatore, che ha ritenuto di dover superare le difficolt\u0026#224; probatorie connesse all\u0026#8217;accertamento di tale stato, non pu\u0026#242; essere ritenuta di per s\u0026#233; contrastante con i principi costituzionali, sempre che l\u0026#8217;ambito applicativo dell\u0026#8217;incriminazione sia circoscritto in via ermeneutica in modo da evitare che il riscontro della mera successione cronologica tra assunzione e guida sia ritenuta sufficiente a configurare la responsabilit\u0026#224; penale del conducente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn conformit\u0026#224; dunque all\u0026#8217;intenzione dichiarata del legislatore, tale dimostrazione non \u0026#232; pi\u0026#249; necessaria. Il nuovo \u003cem\u003ethema probandum\u003c/em\u003e sar\u0026#224; unicamente la \u003cem\u003epresenza della sostanza\u003c/em\u003e nei liquidi corporei, e la valutazione della generale \u003cem\u003eidoneit\u0026#224;\u003c/em\u003e di tale sostanza \u0026#8211; in base alla qualit\u0026#224; e quantit\u0026#224; riscontrata \u0026#8211; a determinare in un assuntore medio l\u0026#8217;alterazione psico-fisica.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eConviene sottolineare, \u003cem\u003eper incidens\u003c/em\u003e, che questa soluzione ermeneutica nella sostanza corrisponde a quella individuata gi\u0026#224; nel 2004 dal Tribunale costituzionale federale tedesco, in applicazione del principio di proporzionalit\u0026#224;, in una sentenza in cui aveva giudicato lesiva dei diritti costituzionali del ricorrente la sua condanna per il reato di guida in stato di intossicazione da sostanze stupefacenti. Nel caso allora all\u0026#8217;esame della Corte tedesca, nel sangue dell\u0026#8217;imputato era stata rilevata una quantit\u0026#224; di THC inferiore a 0,5 ng/ml, a sedici ore dal momento in cui egli stesso aveva ammesso di avere fatto uso di cannabis. Il Tribunale aveva escluso che, secondo le conoscenze scientifiche all\u0026#8217;epoca correnti, dalla presenza di tracce di sostanze stupefacenti nel sangue si potesse necessariamente inferire un persistente effetto delle sostanze medesime sulla capacit\u0026#224; di guida dell\u0026#8217;agente. Pertanto, lo stesso Tribunale aveva sottolineato la necessit\u0026#224;, al fine di ricondurre la disposizione incriminatrice all\u0026#8217;epoca vigente a limiti compatibili con il principio di proporzionalit\u0026#224;, che fosse accertata nel caso concreto una concentrazione di sostanza tale da far apparire possibile che l\u0026#8217;interessato avesse effettivamente posto in essere la condotta in una situazione di ridotta capacit\u0026#224; di guida (seconda camera del primo senato, sentenza 21 dicembre 2004, 1 BvR 2652/03, in particolare paragrafi 25 e 26).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e15.5.\u0026#8211; Cos\u0026#236; interpretate, le due disposizioni in questa sede censurate si sottraggono al dubbio di compatibilit\u0026#224; con il principio di precisione (o \u0026#8220;tassativit\u0026#224;\u0026#8221;) della legge penale, che la giurisprudenza di questa Corte ritiene, a partire dalla sentenza n. 96 del 1981 (punto 2 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e), implicito nel principio di legalit\u0026#224; di cui all\u0026#8217;art. 25, secondo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale principio mira ad assicurare, in primo luogo, che al consociato venga fornito un chiaro avvertimento circa le possibili conseguenze penali della sua condotta, in chiave di tutela della sua libert\u0026#224; di azione; e, in secondo luogo, che le scelte fondamentali sul confine tra condotte lecite e penalmente rilevanti siano compiute dal legislatore e non siano affidate in sostanza al giudice, a tutela del principio ordinamentale della separazione dei poteri (sentenze n. 185 del 2025, punto 5.3. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e, n. 54 del 2024, punto 4 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e, n. 98 del 2021, punto 2.4. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e, n. 134 del 2019, punto 3.2. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e, n. 121 del 2018, punto 15.3. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e ordinanza n. 24 del 2017, punto 5, e ivi ulteriori riferimenti).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTuttavia, il principio di precisione non osta a che il legislatore possa demandare al giudice il compito di circoscrivere l\u0026#8217;area della punibilit\u0026#224; descritta in astratto dalla fattispecie normativa, richiedendogli di accertare nel caso concreto un \u0026#171;pericolo\u0026#187; per il bene giuridico tutelato dalla norma: tecnica utilizzata espressamente dal legislatore in una quantit\u0026#224; di norme incriminatrici, ma alla quale talvolta anche questa Corte ha fatto ricorso, allorch\u0026#233; ha indicato la via di interpretazioni restrittive costituzionalmente orientate di leggi penali sottoposte al suo esame (sentenze n. 519 del 2000, punto 4 del \u003cem\u003eConsiderato\u003c/em\u003e \u003cem\u003ein diritto\u003c/em\u003e, e n. 65 del 1970), ovvero ha integrato la norma incriminatrice richiedendo l\u0026#8217;accertamento di un pericolo per il bene giuridico protetto (sentenza n. 108 del 1974).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSulla base di queste considerazioni deve, dunque, escludersi che le disposizioni censurate, interpretate nel senso poc\u0026#8217;anzi indicato, ledano il diritto dei loro destinatari alla prevedibilit\u0026#224; della sanzione penale e, cos\u0026#236;, alla \u0026#171;certezza di [loro] libere scelte d\u0026#8217;azione\u0026#187; (sentenza n. 364 del 1988, punto 8 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e), ovvero vulnerino il principio della separazione tra potere legislativo e giudiziario.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSotto il primo profilo, il consociato ricever\u0026#224; dai precetti in esame un chiaro avvertimento sulla possibilit\u0026#224; di essere sottoposto a sanzione penale, laddove si ponga alla guida di un veicolo in un momento successivo all\u0026#8217;assunzione di sostanze stupefacenti, allorch\u0026#233; ancora si possa assumere una loro efficacia sul suo organismo. Va da s\u0026#233; che egli sapr\u0026#224; di doversi astenere dalla condotta di guida, sino a che tale perdurante efficacia non possa, ragionevolmente, del tutto escludersi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSotto il profilo della separazione dei poteri, poi, la demarcazione tra condotte punibili e non punibili rimarr\u0026#224; affidata non gi\u0026#224; a valutazioni politico-criminali del giudice sulla opportunit\u0026#224; di sanzionare determinate condotte e non altre, ma all\u0026#8217;applicazione di criteri di natura scientifica, di cui il giudice \u0026#232; mero fruitore. Saranno dunque tali criteri a determinare entro quali limiti il riscontro della presenza di determinate sostanze nell\u0026#8217;organismo dell\u0026#8217;interessato sia effettivamente indicativo di un possibile perdurante effetto della sostanza sul suo equilibrio psicofisico, e sul suo sistema neurologico in particolare.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e15.6.\u0026#8211; Cos\u0026#236; interpretate, infine, le disposizioni in esame restano indenni anche dagli ulteriori dubbi di legittimit\u0026#224; costituzionale sollevati dai rimettenti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eEsse non contrastano, anzitutto, con il principio della finalit\u0026#224; rieducativa delle pene di cui all\u0026#8217;art. 27, terzo comma, Cost., evocata qui in chiave sostanzialmente ancillare rispetto alle censure imperniate sul contrasto con il principio di necessaria offensivit\u0026#224; del reato. L\u0026#8217;esclusione di ogni \u003cem\u003evulnus\u003c/em\u003e a quest\u0026#8217;ultimo principio, grazie a un\u0026#8217;interpretazione che proprio su di esso si impernia, svuota di ogni sostanza anche gli argomenti evocati a sostegno della violazione della finalit\u0026#224; rieducativa della pena.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eN\u0026#233; risultano ravvisabili i molteplici profili di asserito contrasto con il principio di eguaglianza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNessuna irragionevole disparit\u0026#224; di trattamento sussiste tra le disposizioni censurate e quelle in materia di guida sotto l\u0026#8217;influenza dell\u0026#8217;alcool di cui agli artt. 186 e 186-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. strada, che utilizzano tecniche normative differenti per tutelare i medesimi beni giuridici. La prima disposizione assunta a \u003cem\u003etertium comparationis\u003c/em\u003e, l\u0026#8217;art. 186, \u0026#232; strutturata come reato di pericolo presunto, affidando la selezione delle condotte penalmente rilevanti al superamento di soglie di concentrazione di alcool nel sangue. La seconda, l\u0026#8217;art. 186-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, richiede al giudice un accertamento, in ciascun caso concreto, di un effettivo stato di alterazione derivante dalla previa assunzione di alcool, cui pu\u0026#242; aggiungersi (ai fini di cui al comma 2 e seguenti) l\u0026#8217;ulteriore accertamento del superamento delle soglie di cui all\u0026#8217;art. 186. Nessuna necessit\u0026#224; di ordine costituzionale impone, tuttavia, al legislatore di utilizzare le medesime tecniche normative nella repressione di condotte pericolose per i medesimi beni giuridici, ma strutturalmente differenti, in ragione delle diverse caratteristiche delle sostanze in questione; sempre che, naturalmente, siano rispettati i requisiti minimi di proporzionalit\u0026#224; e di offensivit\u0026#224;, nel senso pi\u0026#249; sopra precisato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNemmeno sussiste una irragionevole disparit\u0026#224; di trattamento tra le disposizioni censurate e quelle in materia di omicidio o lesioni stradali o nautiche di cui agli artt. 589-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, secondo comma, e 590-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, terzo comma, cod. pen. che tutt\u0026#8217;oggi richiedono l\u0026#8217;accertamento di un evento di \u0026#171;alterazione psicofisica\u0026#187; in capo al conducente del veicolo. Il legislatore ha, infatti, non irragionevolmente ritenuto, nell\u0026#8217;esercizio della sua discrezionalit\u0026#224; in materia politico-criminale, di richiedere un positivo accertamento di tale alterazione, al fine di giustificare la pena particolarmente severa prevista da tali disposizioni a carico di chi abbia cagionato ad altri, per effetto di una condotta di guida compiuta in tale stato, la morte ovvero lesioni gravi o gravissime. Nessuna ragione di ordine costituzionale impone, per\u0026#242;, che tale pi\u0026#249; complessa verifica debba essere compiuta anche ai fini dell\u0026#8217;accertamento dei reati contravvenzionali di pericolo, assai pi\u0026#249; blandamente sanzionati, previsti dalle disposizioni ora all\u0026#8217;esame.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAncora, nessuna irragionevole disparit\u0026#224; di trattamento sussiste rispetto alla condotta di chi si ponga alla guida senza patente: condotta, quest\u0026#8217;ultima, integrante un mero illecito amministrativo, che colpisce condotte non necessariamente cagionanti un effettivo pericolo per la circolazione stradale, e che risponde a una logica del tutto differente, s\u0026#236; da determinare l\u0026#8217;inidoneit\u0026#224; di un tale illecito amministrativo ad assurgere a \u003cem\u003etertium comparationis\u003c/em\u003e.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInfine, l\u0026#8217;allegata disparit\u0026#224; di trattamento tra chi conduca il veicolo avendo assunto sostanze stupefacenti che non gli abbiano provocato alcuno stato di alterazione psico-fisica e ogni altro soggetto che si ponga alla guida di un veicolo, cos\u0026#236; come l\u0026#8217;asserita irragionevole equiparazione di trattamento tra chi conduca il veicolo avendo assunto sostanze stupefacenti che producano uno stato di alterazione psico-fisica e chi compia la medesima condotta avendo assunto sostanze stupefacenti, ma in assenza di tale alterazione, vengono entrambe meno nel momento stesso in cui doverosamente si proceda a una interpretazione restrittiva delle ipotesi di reato all\u0026#8217;esame, che ne circoscriva l\u0026#8217;ambito applicativo a quei soli casi in cui il soggetto si ponga alla guida avendo ancora nel proprio corpo quantitativi di sostanze stupefacenti in grado di produrre un effetto di alterazione psico-fisica potenzialmente incidente sulla sua capacit\u0026#224; di guida.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e16.\u0026#8211; In conclusione, le questioni prospettate non sono fondate, a condizione che le disposizioni censurate si interpretino nel senso che, ai fini della responsabilit\u0026#224; penale dell\u0026#8217;agente, \u0026#232; necessario dimostrare che la condotta ascrittagli ha creato un pericolo per la sicurezza della circolazione stradale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCi\u0026#242; comporta che, come poc\u0026#8217;anzi chiarito (\u003cem\u003esupra\u003c/em\u003e, 15.4.), la prova del reato ordinariamente richieder\u0026#224; che, in un momento cronologicamente prossimo alla condotta di guida, venga accertata la presenza nei liquidi corporei dell\u0026#8217;agente di sostanze stupefacenti o psicotrope che per qualit\u0026#224; e quantit\u0026#224;, in relazione alle singole matrici biologiche in cui sono riscontrate, risultino generalmente idonee, sulla base delle attuali conoscenze scientifiche, a determinare in un assuntore medio un\u0026#8217;alterazione delle condizioni psico-fisiche, e conseguentemente delle normali capacit\u0026#224; di controllo del veicolo.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eriuniti i giudizi,\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e1)\u003cem\u003e dichiara\u003c/em\u003e non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 187, commi 1 e 1-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come modificati dall\u0026#8217;art. 1, comma 1, lettera \u003cem\u003eb)\u003c/em\u003e, numeri 1) e 2), della legge 25 novembre 2024, n. 177 (Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), sollevate, complessivamente in riferimento agli artt. 3, 13, 25, secondo comma, e 27 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Macerata e dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Siena, con le ordinanze indicate in epigrafe;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e2) \u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 1, comma 1, lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), numeri 1) e 2), della legge n. 177 del 2024, che modifica l\u0026#8217;art. 187, commi 1 e 1-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, del d.lgs. n. 285 del 1992, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 27, terzo comma, Cost., dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Pordenone con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1\u0026#176; dicembre 2025.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiovanni AMOROSO, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eFrancesco VIGAN\u0026#210;, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 29 gennaio 2026\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Circolazione stradale - Codice della strada - Reato di guida dopo l\u0026#8217;assunzione di sostanze stupefacenti - Previsione che chiunque guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope \u0026#232; punito con l\u0027ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e l\u0026#8217;arresto da sei mesi a un anno - Denunciata omessa specificazione in ordine al periodo temporale di assunzione e ai perduranti effetti di tale assunzione al momento della guida - Lesione del principio della necessaria offensivit\u0026#224; della condotta - Disparit\u0026#224; di trattamento rispetto al reato di cui all\u0026#8217;art. 186 del codice della strada (Guida sotto l\u0027influenza dell\u0027alcool) che sanziona la guida in stato di ebbrezza e quindi in stato di alterazione mentre la previsione censurata prescinde da tale profilo.\nTrattamento sanzionatorio - Omessa previsione della necessit\u0026#224; dell\u0026#8217;accertamento in ordine alla ricorrenza di una effettiva alterazione psico-fisica derivante dall\u0026#8217;assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in capo a colui che si ponga alla guida - Irragionevolezza della presunzione di pericolosit\u0026#224; sottesa all\u0026#8217;incriminazione - Irragionevole previsione della medesima cornice edittale per fattispecie portatrici di disvalore completamente differente.\nModifiche normative - Soppressione ai c. 1 e 1-bis dell\u0026#8217;art. 187 del d.lgs. n. 285 del 1992 delle parole: \u0026#171;in stato di alterazione psico-fisica\u0026#187; - Integrazione del reato subordinata al mero riscontro della positivit\u0026#224; a sostanze stupefacenti - Denunciato effetto espansivo della norma incriminatrice in ragione della sopravvenuta irrilevanza, ai fini dell\u0026#8217;applicazione della sanzione penale, di ogni accertamento inerente all\u0026#8217;incidenza della pregressa assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in relazione alla capacit\u0026#224; di guida del soggetto agente e alla sua qualificazione in termini di pericolosit\u0026#224; - Parificazione indiscriminata di situazioni eterogenee - Disparit\u0026#224; di trattamento rispetto al reato di guida in stato di ebbrezza di cui all\u0026#8217;art. 186 del d.lgs. n. 285 del 1992 e alle circostanze aggravanti di cui agli artt. 589-bis, secondo comma, e 590-bis, secondo comma, codice penale, con riferimento ai reati di omicidio stradale e di lesioni colpose stradali - Violazione del principio di tassativit\u0026#224; e determinatezza della fattispecie incriminatrice.","flag_anonimizzazione":"1","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[],"elencoNote":[],"pronunceCorrette":[]}}"
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