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Uff.\" n. 24 del 26 gennaio 1977.          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"SC5\"\u003e                      Pres. ROSSI - Rel. ROCCHETTI                        \u003c/P\u003e","sommario_tc":"","membri":"\u003cP id\u003d\"ME\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP id\u003d\"MEA3\"\u003e                         LA CORTE COSTITUZIONALE                          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP id\u003d\"MEE\"\u003e     composta  dai  signori: Prof. PAOLO ROSSI, Presidente - Dott. LUIGI  \r\n OGGIONI - Avv.  ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI  -  Prof.  ENZO  \r\n CAPALOZZA  - Prof.  VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI  \r\n - Dott. NICOLA REALE - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA  -  \r\n Prof.  EDOARDO VOLTERRA - Prof.  GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO -  \r\n Prof.  ANTONINO DE STEFANO - Prof.  LEOPOLDO ELIA, Giudici,              \u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003e     ha pronunciato la seguente                                           \r\n \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IA2\"\u003e                                SENTENZA                                  \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     nel giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale degli artt. 93, secondo  \r\n comma, 415, secondo comma, e 468, primo comma, del codice di  procedura  \r\n penale, promosso con ordinanza emessa il 18 gennaio 1974 dal pretore di  \r\n Cant\u0026#249;,  nel  procedimento  penale  a  carico  di Brigliadori Riccardo,  \r\n iscritta al n.   388 del registro ordinanze  1974  e  pubblicata  nella  \r\n Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 284 del 30 ottobre 1974.          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     Visto   l\u0027atto   di  costituzione  di  Argenziano  Riccardo;  udito  \r\n nell\u0027udienza pubblica del 10 novembre 1976 il Giudice  relatore  Ercole  \r\n Rocchetti;                                                               \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     udito   l\u0027avv.   Mario   Bassani,  per  la  parte  civile  Riccardo  \r\n Argenziano.                                                              \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e                            \u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e                           Ritenuto in fatto:                             \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Nel corso del procedimento  penale  presso  la  pretura  di  Cant\u0026#249;  \r\n contro  Brigliadori Riccardo - imputato dei reati di cui agli artt. 734  \r\n c.p. e 41, primo comma, lettera b) della legge 17 agosto 1942, n.  1150  \r\n -  si costituiva parte civile all\u0027udienza, prima che venisse dichiarato  \r\n aperto il dibattimento, la parte lesa  Argenziano  Riccardo,  chiedendo  \r\n altres\u0026#236;  l\u0027ammissione  di  un teste. Al che si opponeva il Brigliadori  \r\n eccependo  il  contrasto  con   l\u0027art.   24,   secondo   comma,   della  \r\n Costituzione, degli artt. 93, secondo comma, 415, secondo comma, e 468,  \r\n primo  comma,  del  codice  di procedura penale, per il motivo che tali  \r\n articoli rendono  possibile  una  limitazione  del  diritto  di  difesa  \r\n dell\u0027imputato   in  quanto  consentano  al  danneggiato  dal  reato  di  \r\n costituirsi parte civile in giudizio fino a quando non  siano  compiute  \r\n per  la  prima  volta  le  formalit\u0026#224;  di apertura del dibattimento, di  \r\n precisare  le  proprie  conclusioni  in  sede  di  discussione  finale,  \r\n nonch\u0026#233;,  nei giudizi pretorili, di indicare testimoni fino a quando il  \r\n dibattimento non sia dichiarato aperto.                                  \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Il  pretore, con ordinanza 18 gennaio 1974, proponeva alla Corte la  \r\n dedotta questione di legittimit\u0026#224; costituzionale, dopo averne  asserita  \r\n la  non  manifesta  infondatezza  e  ritenuta  la  rilevanza  della sua  \r\n risoluzione per la definizione  del  giudizio  principale.  Osserva  in  \r\n proposito  nell\u0027ordinanza  il  giudice  a  quo che, pur avendo la Corte  \r\n costituzionale, con sentenza n. 108 del 1970, escluso un contrasto  con  \r\n il  secondo  comma  dell\u0027art. 24 Cost. della disciplina contenuta negli  \r\n artt. 93, secondo comma, 94, primo e secondo comma, e 468, primo comma,  \r\n del codice di procedura penale, egli riteneva, tuttavia, di  riproporre  \r\n la  questione,  estendendola  anche all\u0027art. 415, secondo comma, c.p.p.  \r\n che autorizza la presentazione dei testi direttamente all\u0027udienza.       \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Rilevava pertanto lo stesso giudice che l\u0027obbligo fatto al  pretore  \r\n dall\u0027art.  409  del codice di procedura penale di enunciare nel decreto  \r\n di citazione a giudizio il fatto, il titolo del reato,  le  circostanze  \r\n aggravanti  ecc., nonch\u0026#233; di indicare gli articoli di legge relativi ed  \r\n i testimoni tanto a carico quanto a discarico  dell\u0027imputato,  ritenuti  \r\n utili  per  l\u0027accertamento  della verit\u0026#224;, sarebbe posto a garanzia del  \r\n diritto di difesa e del principio del contraddittorio cui  si  informa,  \r\n per  il suo carattere accusatorio, la fase del giudizio a differenza di  \r\n quella della istruzione.                                                 \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Tale diritto e tale principio non sarebbero invece  rispettati  nel  \r\n giudizio  civile  che si inserisce nel procedimento penale, atteso che,  \r\n ove il danneggiato dal reato si avvalga della facolt\u0026#224;  di  costituirsi  \r\n parte  civile  durante le formalit\u0026#224; di apertura del dibattimento (art.  \r\n 93, secondo comma, c.p.p.), all\u0027imputato o al responsabile  civile  non  \r\n sarebbe  dato  di  preparare  una  adeguata difesa da contrapporre alla  \r\n domanda giudiziaria in tal momento proposta, specie per quanto concerne  \r\n la domanda relativa alle restituzioni e al risarcimento del  danno  che  \r\n la parte civile pu\u0026#242; formulare dopo l\u0027assunzione delle prove.            \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Da  ci\u0026#242; dovrebbe indursi la illegittimit\u0026#224; degli artt. 93, secondo  \r\n comma, e 468, primo comma, c.p.p. per contrasto con l\u0027art. 24,  secondo  \r\n comma, della Costituzione. Per quanto poi concerne la facolt\u0026#224; concessa  \r\n nei  giudizi  di  pretura alle parti private, e quindi anche alla parte  \r\n civile, dall\u0027art.   415,  secondo  comma,  di  presentare  i  testimoni  \r\n direttamente  all\u0027udienza, si osserva nell\u0027ordinanza che essa lederebbe  \r\n ancor pi\u0026#249; gravemente il diritto  di  difesa  dell\u0027imputato  il  quale,  \r\n ignorando  fino  all\u0027udienza  il nome e le posizioni dei testimoni, non  \r\n potrebbe preparare tempestivamente le sue eccezioni e addurre le  prove  \r\n in  contrario.  Donde  il  contrasto  con il gi\u0026#224; citato articolo della  \r\n Costituzione.                                                            \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Il che, secondo l\u0027ordinanza di rimessione,  avrebbe  implicitamente  \r\n gi\u0026#224;  ammesso  la  Corte costituzionale nella sentenza n. 108 del 1970,  \r\n laddove, in riferimento al  primo  comma  dello  stesso  articolo  415,  \r\n riferentesi  ai  giudizi  avanti  al  tribunale,  ha  osservato  che la  \r\n presentazione delle liste dei testimoni, anteriormente al  dibattimento  \r\n e in termini prefissati, \u0026#232; preordinata alla tutela del contraddittorio  \r\n e alla garanzia della difesa.                                            \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Si  \u0026#232;  costituito avanti alla Corte l\u0027Argenziano, parte civile nel  \r\n giudizio a quo il quale ha sollevato preliminarmente una  eccezione  di  \r\n non  rilevanza della proposta questione di legittimit\u0026#224; costituzionale,  \r\n in quanto il pretore, avendo, in base allo  stesso  art.  415,  secondo  \r\n comma,  del  c.p.p.,  la  facolt\u0026#224;  di  ammettere  od escludere i testi  \r\n presentati all\u0027udienza, avrebbe  potuto  lui  stesso,  in  quella  sede  \r\n \"valutare  se  una  eventuale ammissione dei testi indicati dalla parte  \r\n civile avrebbe leso i diritti di difesa\".                                \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Nel  merito,  concludeva  per  la  non  fondatezza  delle questioni  \r\n proposte.                                                                \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     All\u0027udienza di discussione la  difesa  della  parte  costituita  ha  \r\n ulteriormente svolto le proprie deduzioni.                               \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e                          \u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e                         Considerato in diritto:                          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     1.   -   Viene   proposta  alla  Corte  questione  di  legittimit\u0026#224;  \r\n costituzionale degli artt. 93, secondo comma,  415,  secondo  comma,  e  \r\n 468,  primo comma, del codice di procedura penale, concernenti i poteri  \r\n concessi alla parte civile nel giudizio penale.                          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Secondo l\u0027ordinanza di rimessione, i detti articoli violerebbero il  \r\n principio del contraddittorio, e quindi il diritto di difesa,  tutelato  \r\n dall\u0027art.  24,  secondo  comma,  della Costituzione \"nella parte in cui  \r\n ammettono la costituzione in giudizio  della  parte  civile  fino  alla  \r\n chiusura della fase degli atti preliminari al dibattimento, consentendo  \r\n alla  stessa,  nel  processo pretorile, di indicare testimoni fino alla  \r\n chiusura della fase degli atti preliminari e di  precisare  le  proprie  \r\n conclusioni solo al termine del dibattimento\".                           \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     2.  - Dalla parte civile nel giudizio a quo, costituitasi in questa  \r\n sede, \u0026#232; stata sollevata eccezione di non rilevanza, assumendosi che il  \r\n pretore, invece di  proporre  la  questione,  poich\u0026#233;,  per  lo  stesso  \r\n impugnato  art.  415,  secondo  comma, ha la facolt\u0026#224; di ammettere o di  \r\n escludere i  testi  presentati,  poteva  egli  stesso  in  quella  sede  \r\n \"valutare  se  una  eventuale ammissione dei testi indicati dalla parte  \r\n civile avrebbe leso i diritti di difesa\" dell\u0027imputato.                  \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     La proposta eccezione di rilevanza deve essere respinta, perch\u0026#233; la  \r\n violazione del diritto di difesa  nell\u0027esercizio  di  un  potere  della  \r\n parte   ammesso  dalla  legge  (presentazione  dei  testi  all\u0027udienza,  \r\n prevista nell\u0027art. 415, secondo comma) non pu\u0026#242; che implicare un  vizio  \r\n di  costituzionalit\u0026#224;  della legge che lo ammette, in rapporto al quale  \r\n il giudice \u0026#232; sfornito di ogni  potere  di  decisione  ed  ha  soltanto  \r\n quello di proporre questione alla Corte costituzionale.                  \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     3.  -  Passando  al merito, deve, per quanto concerne gli artt. 93,  \r\n secondo comma,  e  468,  primo  comma,  rilevarsi  che  l\u0027ordinanza  di  \r\n rimessione  non aggiunge nessun argomento nuovo a quelli gi\u0026#224; esaminati  \r\n e disattesi dalla Corte nella sentenza n. 108 del 1970,  che  dichiar\u0026#242;  \r\n non fondate questioni identiche a quelle ora riproposte.                 \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Di esse va pertanto dichiarata la manifesta infondatezza.            \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     4.  -  Per ci\u0026#242; che concerne invece l\u0027art. 415, secondo comma, che,  \r\n nei giudizi di pretura, autorizza le parti private \"anche se non  hanno  \r\n proposta  lista, a presentare i loro testimoni direttamente all\u0027udienza  \r\n fissata per il dibattimento, salvo al pretore la facolt\u0026#224; di ammetterli  \r\n o di escluderli\",  si  osserva  innanzi  tutto  che  tale  facolt\u0026#224;  \u0026#232;  \r\n ovviamente  concessa  anche  all\u0027imputato;  ci\u0026#242;  che  implica  gi\u0026#224; un  \r\n giudizio non negativo sul punto dell\u0027eguaglianza di trattamento fra  le  \r\n parti.  Cosa  che  non  va  taciuta,  anche  se, nell\u0027ordinanza, non \u0026#232;  \r\n denunziata violazione della  eguaglianza,  quanto  meno  per  porre  in  \r\n rilievo  che, se quella facolt\u0026#224; concessa in pretura alle parti venisse  \r\n a cadere, gran danno ne deriverebbe specialmente agli imputati, spesso,  \r\n in quella sede, sprovvisti di  difensori  di  fiducia  cui  abbiano  in  \r\n anticipo confidata la propria tutela.                                    \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Da  questa elementare considerazione si induce anche la ragione che  \r\n informa la norma in esame, e la fa considerare non contraria al diritto  \r\n di difesa. Tale ragione si rinviene nella semplicit\u0026#224; e speditezza  che  \r\n si  \u0026#232;  voluto  imprimere,  nel pubblico interesse, valutato anche alla  \r\n stregua  di  considerazioni  di ordine sociale, al giudizio di pretura,  \r\n pur senza omettere cautelari previsioni volte a garantirne la lealt\u0026#224; e  \r\n l\u0027efficienza (sentenze n. 170 del 1963; n. 17 del 1965; n. 27 del 1966;  \r\n n. 46 del 1967; nn. 16, 73 e 123 del 1970).                              \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Cos\u0026#236;  correlativamente  alla  facolt\u0026#224;  concessa  alle  parti   di  \r\n presentare  all\u0027udienza  i  testi,  si  \u0026#232; dato al giudice il potere di  \r\n ammetterli od escluderli  con  provvedimento  che,  si  ritiene,  debba  \r\n essere  motivato,  mentre  alle  parti spetta (art. 439, secondo comma)  \r\n quello di proporre opposizione contro il provvedimento. Il  che  sembra  \r\n sufficiente,  sul  piano  delle  garanzie  processuali, per tutelare il  \r\n principio del contraddittorio e il diritto di difesa.                    \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     5. - Occorre per\u0026#242; aggiungere che, a sostegno della  sua  tesi,  il  \r\n pretore  invoca  l\u0027opinione di questa Corte, espressa nella sentenza n.  \r\n 108 del 1970, traendone il criterio che in ogni  caso  \"il  potere  che  \r\n attiene  alla deduzione delle prove, deve essere esercitato dalla parte  \r\n lesa,  ai   fini   della   lealt\u0026#224;   del   contraddittorio,   in   fase  \r\n predibattimentale ed entro termini prefissati dalla legge\".              \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Ma  l\u0027assunto  di  cui  alla  citata sentenza si riferisce al primo  \r\n comma dell\u0027art. 415, nel quale \u0026#232; appunto disposto  che  le  liste  dei  \r\n testimoni   debbono,   a   pena  di  decadenza,  essere  presentate  in  \r\n cancelleria almeno  tre  giorni  prima  del  dibattimento.  Ci\u0026#242;  per\u0026#242;  \r\n concerne  soltanto  il  giudizio  avanti  il  tribunale,  cui  la Corte  \r\n intendeva ovviamente riferirsi, e non anche quello avanti  il  pretore,  \r\n per cui vale l\u0027eccezione contenuta nel secondo comma dell\u0027art.  415.     \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     N\u0026#233; tale eccezione pu\u0026#242; implicare, come pensa il giudice a quo, una  \r\n menomazione del diritto di difesa.                                       \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     La Corte ha gi\u0026#224; in proposito ritenuto (sent. n. 170 del 1963) \"non  \r\n solo   che   il   diritto  di  difesa  va  inteso  esclusivamente  come  \r\n possibilit\u0026#224; effettiva del suo esperimento,  ma  altres\u0026#236;  che  non  lo  \r\n ferisce  n\u0026#233;  lo  pregiudica  la  legge  che  ne adegua le modalit\u0026#224; di  \r\n esercizio  alle  speciali  caratteristiche  di  struttura  del  singolo  \r\n procedimento,  essendo  sufficiente che della difesa vengono realizzati  \r\n lo scopo e la funzione\".                                                 \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Il che, per quanto si \u0026#232; detto avanti, realizzandosi anche in  sede  \r\n di  applicazione dell\u0027art. 415, secondo comma, induce a ritenere che la  \r\n questione al riguardo proposta deve essere dichiarata non fondata.       \u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP id\u003d\"MO\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003e                            per questi motivi                             \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003e                         LA CORTE COSTITUZIONALE                          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e     \u003cI\u003edichiara\u003c/I\u003e la manifesta infondatezza della questione di  legittimit\u0026#224;  \r\n costituzionale  degli  artt. 93, secondo comma, e 468, primo comma, del  \r\n codice di procedura penale, proposta, con l\u0027ordinanza in  epigrafe,  in  \r\n riferimento all\u0027art. 24, secondo comma, della Costituzione,              \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e     dichiara  non  fondata  la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale  \r\n dell\u0027art. 415, secondo  comma,  del  detto  codice,  proposta,  con  la  \r\n medesima   ordinanza,   in   riferimento  allo  stesso  articolo  della  \r\n Costituzione.                                                            \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e     Cos\u0026#236; deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,  \r\n Palazzo della Consulta, il 4 gennaio 1977.                               \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003e                                   F.to:  PAOLO  ROSSI - LUIGI OGGIONI -  \r\n                                   ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI  -  \r\n                                   ENZO  CAPALOZZA  -  VINCENZO  MICHELE  \r\n                                   TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA  \r\n                                   REALE  -  LEONETTO  AMADEI  -  GIULIO  \r\n                                   GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -  GUIDO  \r\n                                   ASTUTI  -  MICHELE ROSSANO - ANTONINO  \r\n                                   DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA.            \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOFCA\"\u003e                                   ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere         \u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"8709","titoletto":"SENT.  28/77  A.  GIUDIZIO  DI LEGITTIMITA\u0027 COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE  -  POTERI  DEL GIUDICE A QUO - CONTESTATA VIOLAZIONE DEL  DIRITTO  DI  DIFESA  IN  ATTI  DI  PARTE  CONFORMI A LEGGE - IMPOSSIBILITA\u0027  DI  RISOLVERE  LA  QUESTIONE  SENZA INVESTIRNE LA CORTE COSTITUZIONALE - FATTISPECIE.","testo":"La  violazione del diritto  di difesa nell\u0027esercizio di un potere della  parte ammesso dalla legge (nella specie: presentazione dei testi  all\u0027udienza,  prevista  nell\u0027art. 415, secondo comma, cod. proc.  pen.,  consentita  anche  alla  parte civile) non puo\u0027 che implicare  un  vizio  di  costituzionalita\u0027  della  legge  che lo ammette,  in  rapporto  al  quale  il giudice e\u0027 sfornito di ogni potere  di  decisione  ed  ha  soltanto  quello  di  proporre  la questione alla Corte costituzionale.","numero_massima_successivo":"8710","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[{"denominazione_legge":"codice di procedura penale 1930","data_legge":"","numero":"0","articolo":"415","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":""}],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"24","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"8710","titoletto":"SENT.  28/77  B.  GIUDIZIO  DI LEGITTIMITA\u0027 COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE  -  PROCESSO  PENALE  -  PARTE CIVILE - POTERI - COD. PROC.  PEN.,  ARTICOLI  93,  SECONDO  COMMA, E 468, PRIMO COMMA - ASSUNTA  VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO EX ART. 24, SECONDO  COMMA,  DELLA  COSTITUZIONE  -  QUESTIONE  GIA\u0027 DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.","testo":"E\u0027   manifestamente   infondata  la  questione   di  legittimita\u0027 costituzionale  degli  artt.  93,  secondo  comma,  e  468, primo comma,  del codice di procedura penale, denunziati in riferimento all\u0027art.  24,  comma  secondo,  Cost.  -  in  quanto ammettono la costituzione   in  giudizio della parte civile fino alla chiusura della  fase  degli  atti preliminari al dibattimento, consentendo alla  stessa,  anche  nel  processo  pretorile,  di  precisare le proprie conclusioni solo al termine del dibattimento - non avendo l\u0027ordinanza  di  rimessione  aggiunto  nessun  nuovo  argomento a quelli gia\u0027 esaminati e disattesi dalla Corte con sentenza n. 108 del 1970, che dichiaro\u0027 non fondate identiche questioni.","numero_massima_successivo":"8711","numero_massima_precedente":"8709","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[{"denominazione_legge":"codice di procedura penale 1930","data_legge":"","numero":"0","articolo":"93","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":""},{"denominazione_legge":"codice di procedura penale 1930","data_legge":"","numero":"0","articolo":"468","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":""}],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"24","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"8711","titoletto":"SENT.  28/77  C.  PROCESSO  PENALE  -  GIUDIZIO PRETORILE - PARTE CIVILE  -  POTERI  -  COD.  PROC. PEN., ART. 415, SECONDO COMMA - PRESENTAZIONE DEI TESTIMONI DELLE PARTI PRIVATE - MODALITA\u0027 - NON SONO  VIOLATI  IL  PRINCIPIO  DI  EGUAGLIANZA,  NE\u0027 IL DIRITTO DI DIFESA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA\u0027 COSTITUZIONALE.","testo":"L\u0027art.  415,  secondo  comma,  del  codice  di  procedura  penale consente,  nel  giudizio pretorile, non solo alla parte civile ma anche   all\u0027imputato   di   presentare   testimoni   direttamente all\u0027udienza  fissata  per  il  dibattimento,  salva al pretore la facolta\u0027  di  ammetterli  o  di  escluderli,  e  la ratio di tale eccezione risiede nella semplicita\u0027 e speditezza che si e\u0027 voluto imprimere,  nel  pubblico  interesse,  a tale processo, pur senza omettere  cautelari  previsioni  volte  a garantirne la lealta\u0027 e l\u0027efficienza; cosi\u0027 correlativamente a detta facolta\u0027, si e\u0027 dato al  giudice il potere di ammettere o escludere i testi presentati in   udienza  con  provvedimento  che  si  ritiene  debba  essere motivato,  mentre  alle  parti spetta ex art. 439, secondo comma, quello  di proporre opposizione, il che e\u0027 sufficiente, sul piano delle   garanzie  processuali,  per  tutelare  il  principio  del contraddittorio  e  il  diritto di difesa. Pertanto - considerato che  tali principi vanno intesi come effettiva possibilita\u0027 della loro  pratica  attuazione, nei diversi tipi di procedimenti - non solo  non  sussiste  violazione del principio dell\u0027eguaglianza di trattamento  fra le parti, ma neanche e\u0027 fondata - in riferimento all\u0027art.  24, comma secondo, Cost. - la questione di legittimita\u0027 costituzionale  della  detta  disposizione,  sollevata  sotto  il profilo che essa lederebbe il diritto di difesa dell\u0027imputato.  Cfr.:  sentt.  nn. 170 del 1963; 17 del 1965; 27 del 1966; 46 del        1967; 16, 73, 108 e 123 del 1970.","numero_massima_successivo":"8712","numero_massima_precedente":"8710","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[{"denominazione_legge":"codice di procedura penale 1930","data_legge":"","numero":"0","articolo":"415","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":""}],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"24","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"8712","titoletto":"SENT.  28/77  D.  DIFESA  (DIRITTO DI) - MODALITA\u0027 DI ESERCIZIO - ADEGUAMENTO    ALLE   SPECIALI   CARATTERISTICHE   DEL   SINGOLO PROCEDIMENTO  -  SALVEZZA  DELLO  SCOPO  E  DELLA  FUNZIONE DELLA DIFESA.","testo":"Va  riaffermato  non  solo  che il diritto di difesa  deve essere inteso   esclusivamente   come  possibilita\u0027  effettiva  del  suo esperimento,  ma altresi\u0027 che non lo ferisce ne\u0027 lo pregiudica la legge  che  ne  adegua  le  modalita\u0027  di esercizio alle speciali caratteristiche  di  struttura  del singolo procedimento, essendo sufficiente  che  della  difesa  vengano realizzati lo scopo e la funzione.  Cfr.: sent. n. 170 del 1963.","numero_massima_precedente":"8711","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"4521","autore":"","titolo":"[ NOTA REDAZIONALE ]","descrizione":"Nota a prima lettura","titolo_rivista":"Il Foro italiano","anno_rivista":"1977","numero_rivista":"","parte_rivista":"I","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"787","note_abstract":"","collocazione":"C.5 - A.182/1","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}"
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