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Giudici : Francesco VIGAN\u0026#210;, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D\u0026#8217;ALBERTI, Giovanni PITRUZZELLA, Antonella SCIARRONE ALIBRANDI, Massimo LUCIANI, Maria Alessandra SANDULLI, Roberto Nicola CASSINELLI, Francesco Saverio MARINI,\u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003eha pronunciato la seguente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IA2\"\u003eSENTENZA\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003enel giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 17, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 (Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337), come sostituito dall\u0026#8217;art. 32, comma 1, lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale), convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, promosso dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, sezione 3, nel procedimento vertente tra Edil Maber srl e l\u0026#8217;Agenzia delle entrate - Riscossione, con ordinanza del 6 marzo 2024, iscritta al n. 78 del registro ordinanze 2024 e pubblicata nella \u003cem\u003eGazzetta Ufficiale\u003c/em\u003e della Repubblica n. 21, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2024.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eVisto\u003c/em\u003e l\u0026#8217;atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eudito\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 10 marzo 2025 il Giudice relatore Luca Antonini;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003edeliberato\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 10 marzo 2025.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e\u003cem\u003eRitenuto in fatto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza del 6 marzo 2024, iscritta al n. 78 reg. ord. 2024, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, sezione 3 (di seguito: CGT Liguria), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 23, 24, 53, 76 e 97 della Costituzione, questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 17, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 (Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337), come sostituito dall\u0026#8217;art. 32, comma 1, lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale), convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa disposizione censurata, nella versione applicabile, ad avviso del rimettente, al caso di specie, disponeva (in combinato disposto con l\u0026#8217;art. 5, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante \u0026#171;Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonch\u0026#233; misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario\u0026#187;, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha ridotto di un punto la percentuale dell\u0026#8217;aggio), la remunerazione dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; degli agenti della riscossione con un aggio pari all\u0026#8217;otto per cento delle somme iscritte a ruolo riscosse e dei relativi interessi di mora, \u0026#171;a carico del debitore: \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e) in misura del 4,65 per cento delle somme iscritte a ruolo, in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella. In tal caso, la restante parte dell\u0026#8217;aggio \u0026#232; a carico dell\u0026#8217;ente creditore; \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e) integralmente, in caso contrario\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.1.\u0026#8211; Il rimettente espone che dette questioni sono sorte a seguito di un ricorso proposto dalla societ\u0026#224; Edil Maber srl avverso l\u0026#8217;iscrizione ipotecaria eseguita dall\u0026#8217;Agenzia delle entrate - Riscossione su alcuni immobili di propriet\u0026#224; della societ\u0026#224;. Quest\u0026#8217;ultima ha prospettato diverse ragioni di illegittimit\u0026#224; dell\u0026#8217;iscrizione ipotecaria, fra cui la mancata notifica degli atti prodromici e l\u0026#8217;illegittima applicazione degli oneri di riscossione. Il giudizio di primo grado si \u0026#232; concluso con il rigetto del ricorso, essendo stata accertata la regolare notifica degli atti prodromici e ritenuti non fondati i restanti motivi. La societ\u0026#224; ha quindi proposto appello.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa CGT Liguria illustra brevemente i vari motivi di appello, accennando di avere riscontrato un mero \u0026#171;\u003cem\u003efumus\u003c/em\u003e di infondatezza\u0026#187; salvo per quello, sul quale si sofferma \u003cem\u003ef\u003c/em\u003e\u003cem\u003eu\u003c/em\u003e\u003cem\u003enditus\u003c/em\u003e\u003cem\u003e,\u003c/em\u003e relativo all\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; dell\u0026#8217;atto impugnato \u0026#171;nella parte in cui si richiedono somme a titolo di \u0026#8220;oneri di riscossione\u0026#8221;\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; In punto di rilevanza, il giudice \u003cem\u003ea quo \u003c/em\u003eevidenzia che la societ\u0026#224; ha contestato \u0026#171;il \u003cem\u003equantum\u003c/em\u003e richiesto a titolo di \u0026#8220;aggio esattoriale\u0026#8221;, costituente parte dell\u0026#8217;intero importo presupposto all\u0026#8217;iscrizione ipotecaria\u0026#187;, per cui dall\u0026#8217;eventuale accoglimento delle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale conseguirebbe \u0026#171;l\u0026#8217;accoglimento dell\u0026#8217;appello sullo specifico punto\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; Quanto alla non manifesta infondatezza, la CGT Liguria evidenzia che, sebbene con la sentenza n. 120 del 2021 questa Corte ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 17, comma 1, del d.lgs. n. 112 del 1999, come sostituito dall\u0026#8217;art. 32, comma 1, lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), del d.l. n. 185 del 2008, come convertito, sarebbe tuttavia pervenuta a tale conclusione dopo avere riscontrato che il meccanismo di remunerazione del compenso per l\u0026#8217;attivit\u0026#224; esattoriale \u0026#171;degenera nel paradosso di addossare su una limitata platea di contribuenti, individuati in ragione della loro solvenza (tardiva rispetto alla fase dell\u0026#8217;accertamento dei tributi), il peso di una solidariet\u0026#224; n\u0026#233; proporzionata, n\u0026#233; ragionevole, perch\u0026#233; originata, in realt\u0026#224;, dall\u0026#8217;ingente costo della \u0026#8220;sostanziale impotenza dello Stato a riscuotere i propri crediti\u0026#8221; (Corte dei conti, sezioni riunite in sede di controllo, deliberazione 8 aprile 2021, n. 4, pagina 9) nei confronti dei contribuenti insolventi\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl rimettente richiama, altres\u0026#236;, il passaggio motivazionale in cui la pronuncia ha precisato che \u0026#171;questa situazione di inefficienza della riscossione coattiva, che incide negativamente su una fase essenziale della dinamica del prelievo delle entrate pubbliche, non solo si riflette di fatto sulla ragionevolezza e proporzionalit\u0026#224; dell\u0026#8217;aggio, ma determina altres\u0026#236; una grave compromissione, in particolare, del dovere tributario\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eOsserva quindi che questa Corte, sebbene con la citata sentenza ha ritenuto di non potere porre rimedio \u0026#171;[a]l riscontrato \u003cem\u003evulnus\u003c/em\u003e degli evocati valori costituzionali [\u0026#8230;] dato che, come detto, il \u003cem\u003equomodo\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003edelle soluzioni attinge, in ogni caso, alla discrezionalit\u0026#224; del legislatore\u0026#187;, dichiarando, conseguentemente, inammissibili le questioni, ha, al tempo stesso, rimarcato \u0026#171;ancora una volta, l\u0026#8217;indifferibilit\u0026#224; della riforma, al fine sia di superare il concreto rischio di una sproporzionata misura dell\u0026#8217;aggio, sia di rendere efficiente il sistema della riscossione\u0026#187;, rivolgendo un invito al legislatore statale a provvedere a riformare i meccanismi legislativi della riscossione coattiva.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.\u0026#8211; Secondo il rimettente questo monito sarebbe rimasto senza riscontro e, per tale ragione, sarebbe oramai \u0026#171;indifferibile un nuovo intervento della Corte costituzionale\u0026#187; sulla materia gi\u0026#224; trattata con sentenza n. 120 del 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.1.\u0026#8211; Pertanto, il giudice \u003cem\u003ea quo \u003c/em\u003eripropone, in sostanza, le stesse questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale che, sulla norma in oggetto, erano state sollevate dalla Commissione tributaria provinciale di Venezia con ordinanza del 5 giugno 2019 (iscritta al reg. ord. n. 85 del 2020) e sulla quale questa Corte si \u0026#232;, appunto, pronunciata con la sentenza n. 120 del 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.2.\u0026#8211; In primo luogo, la disposizione censurata violerebbe l\u0026#8217;art. 3 Cost. perch\u0026#233; la previsione di un aggio di riscossione, pari a una percentuale fissa delle somme riscosse, non consentirebbe, in modo irragionevole, di commisurare la remunerazione dell\u0026#8217;agente di riscossione al costo effettivo del servizio, tanto che l\u0026#8217;aggio sarebbe dovuto anche in assenza di costi. Inoltre, nel caso di tributi di importo esiguo o di ammontare elevato, si verrebbe a determinare una remunerazione, rispettivamente, largamente inferiore o superiore ai costi, senza neppure il ragionevole correttivo costituito da un tetto massimo e minimo idoneo a determinarne un ancoraggio ai costi del servizio, nonch\u0026#233; da un rapporto inversamente proporzionale all\u0026#8217;ammontare della somma da riscuotere.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.3.\u0026#8211; Vi sarebbe anche la violazione dell\u0026#8217;art. 23 Cost. perch\u0026#233; l\u0026#8217;aggio si risolverebbe in una prestazione patrimoniale imposta, per la quale, tuttavia, mancherebbe una previsione legislativa volta a determinarne il presupposto e la misura e, quindi, a limitare la discrezionalit\u0026#224; dell\u0026#8217;ente impositore.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.4.\u0026#8211; La violazione dell\u0026#8217;art. 24 Cost. \u0026#232; prospettata in considerazione del fatto che non sarebbe imposto all\u0026#8217;agente di riscossione di indicare, nel dettaglio degli addebiti, gli atti esecutivi compiuti in ogni singolo procedimento di riscossione, non consentendo cos\u0026#236; di valutare la proporzionalit\u0026#224; o la necessit\u0026#224; dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; svolta dall\u0026#8217;agente, con conseguente limitazione dei diritti di difesa del contribuente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.5.\u0026#8211; Sarebbe poi violato l\u0026#8217;art. 53 Cost. perch\u0026#233; i compensi di riscossione si risolverebbero in una prestazione patrimoniale imposta non proporzionale al dovere del cittadino di concorrere alle spese pubbliche, peraltro in contrasto anche con il criterio della progressivit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.6.\u0026#8211; La violazione dell\u0026#8217;art. 76 Cost. \u0026#232; prospettata facendo riferimento al fatto che la disposizione censurata, nel fissare un aggio in una misura percentuale fissa delle somme dovute dal contribuente, senza prevedere alcuna verifica puntuale e precisa dei costi realmente sostenuti per la riscossione dei ruoli, avrebbe violato il principio di delega disposto dall\u0026#8217;art. 1, comma 2, lettera \u003cem\u003ee\u003c/em\u003e), della legge 28 settembre 1998, n 337 (Delega al Governo per il riordino della disciplina relativa alla riscossione), che aveva previsto un sistema di compensi collegati alle somme iscritte a ruolo effettivamente riscosse, alla tempestivit\u0026#224; della riscossione e ai costi della riscossione, normalizzati secondo criteri individuati dal Ministero delle finanze.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.7.\u0026#8211; Infine, la disposizione denunciata lederebbe i principi di imparzialit\u0026#224; e di buon andamento della pubblica amministrazione di cui all\u0026#8217;art. 97 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.\u0026#8211; Il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e giustifica la nuova rimessione sull\u0026#8217;assunto \u0026#171;della prolungata inerzia del legislatore che, ignorando il pressante invito della Corte per oltre tre anni \u0026#8211; che, nel \u0026#8220;comune senso e sentire\u0026#8221;, pare un termine ragionevolmente congruo e sufficiente \u0026#8211; non ha introdotto alcuna riforma idonea a riallineare la vigente attuale normativa al dettato costituzionale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.\u0026#8211; \u0026#200; intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, che ha chiesto di dichiarare le questioni inammissibili o, comunque, non fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.1.\u0026#8211; La difesa statale eccepisce l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; delle questioni per i seguenti motivi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn primo luogo, le questioni sarebbero inammissibili in quanto basate \u0026#171;sul presupposto di fatto \u0026#8211; del tutto erroneo \u0026#8211; che il legislatore dopo la sentenza n. 120 del 2021 non sia intervenuto nella materia \u003cem\u003ede qua\u003c/em\u003e\u0026#187;, mentre la legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l\u0026#8217;anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024) ha modificato la disciplina relativa alla copertura degli oneri di funzionamento del servizio nazionale di riscossione, intervenendo proprio sulla disposizione di cui all\u0026#8217;art. 17 del d.lgs. n. 112 del 1999.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;art. 1, comma 15, della legge n. 234 del 2021 ha, infatti, sostituito il citato art. 17, prevedendo che \u0026#171;[a]l fine di assicurare il funzionamento del servizio nazionale della riscossione, per il progressivo innalzamento del tasso di adesione spontanea agli obblighi tributari e per il presidio della funzione di deterrenza e contrasto dell\u0026#8217;evasione, l\u0026#8217;agente della riscossione ha diritto alla copertura dei costi da sostenere per il servizio nazionale della riscossione a valere sulle risorse a tal fine stanziate sul bilancio dello Stato\u0026#187;. Pertanto, secondo la difesa statale, a seguito delle intervenute modifiche all\u0026#8217;art. 17 del d.lgs. n. 112 del 1999, che trovano applicazione a decorrere dal 1\u0026#176; gennaio 2022 e per i carichi affidati dopo il 31 dicembre 2021 (secondo quanto previsto dall\u0026#8217;art. 1, comma 16, della legge n. 234 del 2021), la copertura dei costi di gestione del servizio nazionale di riscossione \u0026#171;viene, quindi, ormai assicurata mediante appositi stanziamenti di risorse a carico del bilancio dello Stato\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e\u0026#200; vero che, aggiunge la difesa statale, la nuova formulazione dell\u0026#8217;art. 17 non \u0026#232; applicabile al giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, perch\u0026#233;, secondo l\u0026#8217;art. 1, comma 17, della legge n. 234 del 2021, \u0026#171;[p]er i carichi affidati fino al 31 dicembre 2021 restano fermi, nella misura e secondo la ripartizione previste dalle disposizioni vigenti fino alla data di entrata in vigore della presente legge: \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e) l\u0026#8217;aggio e gli oneri di riscossione dell\u0026#8217;agente della riscossione [\u0026#8230;]\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eMa il giudice rimettente avrebbe, allora, dovuto censurare quest\u0026#8217;ultima disposizione \u0026#171;in relazione alla valenza innovativa e non retroattiva della modifica\u0026#187;, sicch\u0026#233; la questione prospettata sarebbe \u0026#171;affetta da \u003cem\u003eaberratio\u003c/em\u003e\u003cem\u003e ictus\u003c/em\u003e\u0026#187;, con conseguente inammissibilit\u0026#224; della questione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn secondo luogo, la difesa statale eccepisce un difetto di rilevanza, poich\u0026#233; nei giudizi di merito le cartelle di pagamento, prodromiche all\u0026#8217;iscrizione ipotecaria, sarebbero state regolarmente notificate e non impugnate, per cui la CGT Liguria avrebbe dovuto rilevare \u0026#171;l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; del ricorso introduttivo ai sensi degli artt. 19 e 21 del d.lgs. 546 del 1992\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInfine, le questioni sarebbero inammissibili anche perch\u0026#233; il rimettente non invocherebbe un intervento meramente caducatorio ma, con un \u003cem\u003epetitum\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003eoscuro e indeterminato, mirerebbe \u0026#171;a ridisegnare la disciplina del compenso dell\u0026#8217;agente di riscossione\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.2.\u0026#8211; Per la difesa statale, inoltre, le questioni sarebbero non fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCon riferimento alla violazione dell\u0026#8217;art. 3 Cost., infatti, al fine di valutare la ragionevolezza della normativa nel suo complesso, bisognerebbe tenere conto anche dell\u0026#8217;ulteriore intervento normativo di cui all\u0026#8217;art. 1, commi 231 e seguenti, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l\u0026#8217;anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025), con il quale \u0026#232; stata consentita la definizione agevolata anche dei debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1\u0026#176; gennaio 2000 al 30 giugno 2022, corrispondendo gli importi dovuti a titolo di capitale e di rimborso delle spese esecutive e di notificazione, con esclusione delle somme maturate a titolo di aggio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAnche la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale relativa alla violazione dell\u0026#8217;art. 23 Cost. non sarebbe fondata, in quanto, diversamente da quanto prospettato dal giudice rimettente, la misura del compenso sarebbe stabilita dalla legge in una specifica percentuale dell\u0026#8217;importo recuperato, variabile, peraltro, solo in dipendenza del tempo del pagamento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCirca la questione relativa alla violazione dell\u0026#8217;art. 24 Cost., la difesa statale evidenzia che erroneamente il giudice rimettente ritiene che l\u0026#8217;aggio debba essere ancorato esclusivamente alla singola attivit\u0026#224; esecutiva e, dunque, al costo variabile: in realt\u0026#224;, l\u0026#8217;aggio previsto dall\u0026#8217;art. 17, comma 1, del d.lgs. n. 112 del 1999, avrebbe la funzione di remunerare i costi fissi di organizzazione e di mantenimento del servizio nazionale della riscossione garantito dall\u0026#8217;agente della riscossione, il quale non si limita alla sola notifica dell\u0026#8217;atto impositivo, ma svolge attivit\u0026#224; pi\u0026#249; complesse.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSarebbero non fondate anche le questioni sollevate per l\u0026#8217;asserita violazione degli artt. 53 e 76 Cost.: la prima perch\u0026#233; muoverebbe dalla erronea qualificazione dell\u0026#8217;aggio come prestazione patrimoniale imposta, la seconda in quanto la disposizione censurata sarebbe stata successivamente oggetto di interventi legislativi, rispetto ai quali non sussisterebbero pi\u0026#249; i vincoli che astringono solo l\u0026#8217;emanazione del decreto legislativo attuativo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInfine, la violazione dell\u0026#8217;art. 97 Cost. sarebbe prospettata sulla base di un presupposto erroneo, quello, cio\u0026#232;, della prolungata inerzia del legislatore, circostanza, tuttavia, contraddetta dall\u0026#8217;intervento di cui all\u0026#8217;art. 1, comma 15, della legge n. 234 del 2021, che si inscriverebbe nelle direttrici indicate dalla sentenza n. 120 del 2021.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e\u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8210; Con ordinanza del 6 marzo 2024 (iscritta al reg. ord. n. 78 del 2024), la CGT Liguria ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 23, 24, 53, 76 e 97 Cost. questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 17, comma 1, del d.lgs. n. 112 del 1999, come sostituito dall\u0026#8217;art. 32, comma 1, lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), del d.l. n. 185 del 2008, come convertito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl rimettente premette che, sebbene la sentenza di questa Corte n. 120 del 2021 abbia dichiarato inammissibili questioni del tutto analoghe, al contempo ha rimarcato \u0026#171;l\u0026#8217;indifferibilit\u0026#224; della riforma, al fine sia di superare il concreto rischio di una sproporzionata misura dell\u0026#8217;aggio, sia di rendere efficiente il sistema della riscossione\u0026#187;, rivolgendo un pressante monito al legislatore statale per provvedere a riformare i meccanismi legislativi della riscossione coattiva.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.1.\u0026#8210; Secondo il rimettente questo monito sarebbe rimasto senza riscontro, e, pertanto, essendo ormai trascorsi tre anni, sarebbe indifferibile un nuovo intervento di questa Corte.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.2.\u0026#8210; Ripropone quindi, in sostanza, le stesse questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale che, sulla norma in oggetto, erano state sollevate dalla Commissione tributaria provinciale di Venezia con ordinanza del 5 giugno 2019 (iscritta al reg. ord. n. 85 del 2020), in riferimento agli artt. 3, 23, 24, 53, 76 e 97 Cost. e sulla quale questa Corte si \u0026#232; gi\u0026#224; pronunciata con l\u0026#8217;indicata sentenza n. 120 del 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8210; Sull\u0026#8217;ammissibilit\u0026#224; delle questioni, va osservato quanto segue.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato ha eccepito innanzitutto l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; delle questioni sollevate per \u003cem\u003eaberratio\u003c/em\u003e\u003cem\u003e ictus\u003c/em\u003e.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;eccezione non \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl giudice \u003cem\u003ea quo \u003c/em\u003eha rivolto l\u0026#8217;attenzione e conseguentemente prospettato le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale nei confronti della norma applicabile \u003cem\u003eratione temporis\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003ealla controversia che era chiamato a decidere, ovvero l\u0026#8217;art. 17, comma 1, del d.lgs. n. 112 del 1999, come sostituito dall\u0026#8217;art. 32, comma 1, lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), del d.l. n. 185 del 2008, come convertito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDal tenore complessivo dell\u0026#8217;ordinanza di rimessione emerge, da un lato, che l\u0026#8217;omesso riferimento al recente intervento del legislatore, con cui \u0026#232; stato decretato il superamento dell\u0026#8217;aggio di riscossione, \u0026#232; dipeso dal suo effetto solo \u003cem\u003epro futuro\u003c/em\u003e\u003cem\u003e, \u003c/em\u003eovvero a decorrere dal 1\u0026#176; gennaio 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDall\u0026#8217;altro, che il rimettente ha altres\u0026#236; valutato la perdurante vigenza, \u003cem\u003eratione temporis\u003c/em\u003e, dell\u0026#8217;aggio di riscossione, proprio in quanto espressamente disposta dall\u0026#8217;art. 1, comma 17, della legge n. 234 del 2021: tale disposizione, quindi, \u0026#232; stata implicitamente considerata nell\u0026#8217;\u003cem\u003eiter\u003c/em\u003e logico del giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, che si \u0026#232;, in realt\u0026#224;, riferito al combinato disposto di quest\u0026#8217;ultima disposizione con quella censurata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNon \u0026#232; pertanto corretta la prospettazione di inammissibilit\u0026#224; per \u003cem\u003eaberratio\u003c/em\u003e\u003cem\u003e ictus\u003c/em\u003e,\u003cem\u003e \u003c/em\u003eperch\u0026#233; il rimettente non censura una disposizione diversa da quella effettivamente applicabile al giudizio \u003cem\u003ea quo \u003c/em\u003e(fra le altre, sentenze n. 15 del 2020 e n. 109 del 2019).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNemmeno fondata \u0026#232; l\u0026#8217;eccezione di inammissibilit\u0026#224; delle questioni per difetto di rilevanza, perch\u0026#233; il rimettente si \u0026#232; limitato a rilevare un mero \u003cem\u003efumus\u003c/em\u003e riguardo alla regolare notifica delle cartelle di pagamento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eErra infine la difesa erariale quando sostiene l\u0026#8217;indeterminatezza e oscurit\u0026#224; del \u003cem\u003epetitum\u003c/em\u003e, dal momento che l\u0026#8217;intervento richiesto dal rimettente \u0026#232; chiaramente di tipo caducatorio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; Nel merito, le questioni non sono fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesta Corte, con la sentenza n. 120 del 2021, in riferimento alle censure allora sollevate sull\u0026#8217;art. 17, comma 1, del d.lgs. n. 112 del 1999, come sostituito, ha evidenziato che \u0026#171;il meccanismo di finanziamento della funzione di riscossione degenera nel paradosso di addossare su una limitata platea di contribuenti, individuati in ragione della loro solvenza (tardiva rispetto alla fase dell\u0026#8217;accertamento dei tributi), il peso di una solidariet\u0026#224; n\u0026#233; proporzionata, n\u0026#233; ragionevole, perch\u0026#233; originata, in realt\u0026#224;, dall\u0026#8217;ingente costo della \u0026#8220;sostanziale impotenza dello Stato a riscuotere i propri crediti\u0026#8221; (Corte dei conti, sezioni riunite in sede di controllo, deliberazione 8 aprile 2021, n. 4, pagina 9) nei confronti dei contribuenti insolventi\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eHa quindi precisato che \u0026#171;questa situazione di inefficienza della riscossione coattiva, che incide negativamente su una fase essenziale della dinamica del prelievo delle entrate pubbliche, non solo si riflette di fatto sulla ragionevolezza e proporzionalit\u0026#224; dell\u0026#8217;aggio, ma determina altres\u0026#236; una grave compromissione, in particolare, del dovere tributario\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa Corte, pur avendo riscontrato un \u003cem\u003evulnus\u003c/em\u003e ai suddetti principi costituzionali, ha tuttavia reso una dichiarazione di inammissibilit\u0026#224;, affermando che la riforma del meccanismo di finanziamento della funzione della riscossione, sebbene necessaria quanto all\u0026#8217;\u003cem\u003ean\u003c/em\u003e, \u0026#232; rimessa, quanto al \u003cem\u003equomodo\u003c/em\u003e, \u0026#171;in prima battuta\u0026#187; alla discrezionalit\u0026#224; del legislatore, poich\u0026#233; \u0026#171;[l]e modalit\u0026#224; con cui ci\u0026#242; potrebbe avvenire \u0026#8211; superando i profili di irragionevolezza della censurata disciplina dell\u0026#8217;aggio [\u0026#8230;] e garantendo risorse adeguate alla funzione pubblica della riscossione \u0026#8211; possono per\u0026#242; essere molteplici\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eHa altres\u0026#236; evidenziato come i \u0026#171;principali Paesi europei (Germania, Francia, Spagna, Gran Bretagna) hanno, del resto, da tempo superato l\u0026#8217;istituto dell\u0026#8217;aggio e posto a carico della fiscalit\u0026#224; generale le ingenti risorse necessarie al corretto funzionamento della riscossione\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; Il legislatore \u0026#232; stato sollecito nel raccogliere il pressante invito rivolto da questa Corte.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCon l\u0026#8217;art. 1, comma 15, della legge n. 234 del 2021 ha, infatti, modificato la disciplina relativa alla copertura degli oneri di funzionamento del servizio nazionale di riscossione. Ha realizzato tale obiettivo intervenendo nuovamente sull\u0026#8217;art. 17 del d.lgs. n. 112 del 1999 e in particolare: a) ha abrogato l\u0026#8217;istituto dell\u0026#8217;aggio di riscossione; b) ha posto il relativo costo a carico della fiscalit\u0026#224; generale e c) ha lasciato a carico del debitore unicamente le quote derivanti dalle spese per le eventuali attivit\u0026#224; cautelari ed esecutive per il recupero delle somme insolute, nonch\u0026#233; quelle dovute a titolo di spese di notifica della cartella di pagamento e degli eventuali ulteriori atti di riscossione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDalla relazione illustrativa alla nuova disposizione emerge che l\u0026#8217;intervento legislativo \u0026#232; stato precipuamente diretto a dar seguito alla ricordata pronuncia di questa Corte, in quanto vi si legge che la \u0026#171;sentenza (n. 120 del 2021), ha evidenziato al Legislatore l\u0026#8217;opportunit\u0026#224; di valutare se l\u0026#8217;istituto dell\u0026#8217;aggio mantenga ancora \u0026#8220;una sua ragion d\u0026#8217;essere \u0026#8211; posto che rischia di far ricadere su alcuni contribuenti, in modo non proporzionato, i costi complessivi di un\u0026#8217;attivit\u0026#224; ormai svolta quasi interamente dalla stessa amministrazione finanziaria e non pi\u0026#249; da concessionari privati \u0026#8211; o non sia piuttosto divenuto anacronistico e costituisca una delle cause di inefficienza del sistema\u0026#8221;\u0026#187;, per cui \u0026#171;risulta necessario procedere con un adeguamento del sistema di remunerazione dell\u0026#8217;Agente della riscossione \u0026#8211; al pari delle altre Agenzie fiscali \u0026#8211; attraverso una dotazione con oneri a carico del bilancio dello Stato che assicuri il funzionamento dell\u0026#8217;ente e la copertura dei relativi costi (commi da 2 a 6). Tale sistema, peraltro, risulta anche idoneo a garantire l\u0026#8217;equilibrio della gestione finanziaria dell\u0026#8217;ente che presenta spesso criticit\u0026#224; correlate al ritardato o addirittura mancato pagamento da parte degli Enti Creditori delle spese sostenute per le attivit\u0026#224; di riscossione svolte (rimborsi spese per procedure di recupero e diritti di notifica) [\u0026#8230;]\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; \u0026#200; bens\u0026#236; vero che la nuova formulazione dell\u0026#8217;art. 17 non \u0026#232; applicabile al giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e perch\u0026#233; l\u0026#8217;art. 1, comma 17, della legge n. 234 del 2021 ha espressamente disposto che \u0026#171;[p]er i carichi affidati fino al 31 dicembre 2021 restano fermi, nella misura e secondo la ripartizione previste dalle disposizioni vigenti fino alla data di entrata in vigore della presente legge: \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e) l\u0026#8217;aggio e gli oneri di riscossione dell\u0026#8217;agente della riscossione [\u0026#8230;]\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa circostanza che il legislatore non abbia conferito efficacia retroattiva a tale modifica non inficia, tuttavia, la legittimit\u0026#224; costituzionale della norma censurata dal rimettente (che quindi continua a essere applicabile al giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa richiamata sentenza n. 120 del 2021 di questa Corte, infatti, appartiene al \u003cem\u003egenus\u003c/em\u003e delle pronunce qualificate dalla dottrina di \u0026#8220;inammissibilit\u0026#224; di sistema\u0026#8221;, in quanto, pur riscontrando una dubbia compatibilit\u0026#224; con i parametri costituzionali evocati, non si risolvono con una dichiarazione di illegittimit\u0026#224; costituzionale, ma rimettono, in prima battuta, alla discrezionalit\u0026#224; del legislatore (cos\u0026#236;, fra le altre, sentenze n. 130 e n. 71 del 2023 e n. 22 del 2022) il \u003cem\u003equomodo\u003c/em\u003e del necessario intervento \u0026#8211; che pu\u0026#242; realizzarsi secondo un ventaglio di soluzioni plausibili \u0026#8211; finalizzato a rimuovere il riscontrato \u003cem\u003evulnus\u003c/em\u003e.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDa questo presupposto deriva che, nel caso di specie, per dare seguito allo specifico invito formulato \u003cem\u003epro\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003efuturo\u003c/em\u003e dalla stessa sentenza, il legislatore non era tenuto a intervenire in modo retroattivo, come invece ritiene il giudice rimettente, dal momento che anche la disciplina dell\u0026#8217;efficacia temporale rientrava nella sua discrezionalit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.1.\u0026#8211; Al rilievo del carattere dirimente di questa considerazione deve, in ogni caso, essere aggiunto che una valutazione retrospettiva non \u0026#232;, peraltro, del tutto mancata nel complessivo intervento del legislatore.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNel regime introdotto dall\u0026#8217;art. 1, commi 231 e seguenti, della legge n. 197 del 2022 in materia di definizione agevolata delle cartelle di pagamento, il comma 231 prevede, infatti, che: \u0026#171;[f]ermo restando quanto previsto dai commi da 222 a 227, i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1\u0026#176; gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all\u0026#8217;agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all\u0026#8217;articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all\u0026#8217;articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell\u0026#8217;articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn questi termini \u0026#232; stato quindi consentito al debitore di estinguere il proprio debito pregresso provvedendo solo al pagamento delle somme dovute a titolo di capitale e di quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella, senza, invece, dovere corrispondere gli interessi, le sanzioni, la mora e, per quel che qui rileva, l\u0026#8217;aggio e gli oneri di riscossione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale possibilit\u0026#224; di procedere alla cosiddetta \u0026#8220;rottamazione\u0026#8221; senza dovere corrispondere, tra l\u0026#8217;altro, l\u0026#8217;aggio e gli oneri di riscossione concerne proprio le cartelle di pagamento \u0026#8211; come quelle in considerazione nel giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e \u0026#8211; che continuano a essere sottoposte al precedente regime, fondato, appunto, sulla remunerazione del servizio di riscossione a carico del contribuente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn altre parole, se, da un lato, il legislatore non ha rimosso in modo retroattivo l\u0026#8217;aggio, ha comunque consentito, dall\u0026#8217;altro, che, l\u0026#8217;aggio richiesto secondo il precedente regime possa non essere corrisposto qualora il contribuente ritenga di avvalersi della specifica disciplina di favore.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e non fondate le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 17, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 (Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337), come sostituito dall\u0026#8217;art. 32, comma 1, lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale), convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 23, 24, 53, 76 e 97 della Costituzione, dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, sezione 3, con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 marzo 2025.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiovanni AMOROSO, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eLuca ANTONINI, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 17 aprile 2025\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","linkPressRelease":"CC_CS_20250417143711.pdf","oggetto":"Tributi - Riscossione - Remunerazione del servizio - Imposizione a carico del debitore di un aggio percentuale pari al 4,65% delle somme iscritte a ruolo o al 9 [8] per cento delle somme iscritte a ruolo riscosse e dei relativi interessi di mora, a seconda che il pagamento avvenga o meno entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella - Denunciata previsione di un aggio di riscossione, pari a una percentuale fissa delle somme riscosse, che irragionevolmente non consentirebbe di commisurare la remunerazione dell\u0026#8217;agente di riscossione al costo effettivo del servizio - Assenza di un ancoraggio ai costi del servizio che fa perdere al compenso per la riscossione il suo carattere di controprestazione economica - Disparit\u0026#224; di trattamento ingiustificata tra i contribuenti che, a parit\u0026#224; di servizio reso, dovrebbero pagare un aggio diverso in relazione agli importi dovuti - Assenza di una disposizione legislativa che determini il presupposto e la misura, limitando, cos\u0026#236;, la discrezionalit\u0026#224; dell\u0026#8217;ente impositore - Violazione della riserva di legge in materia di prestazioni patrimoniali imposte - Disciplina che non impone all\u0026#8217;agente di riscossione di indicare, nel dettaglio degli addebiti, gli atti esecutivi compiuti in ogni singolo procedimento di riscossione, non consentendo, in tal modo, di valutare la proporzionalit\u0026#224; o la necessit\u0026#224; dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; da lui svolta - Lesione del diritto di difesa del contribuente - Previsti compensi di riscossione che si risolvono in una prestazione patrimoniale imposta non proporzionale al dovere del cittadino di concorrere alle spese pubbliche con il proprio reddito - Contrasto con il principio di progressivit\u0026#224; - Fissazione dell\u0026#8217;aggio in una misura percentuale fissa delle somme dovute dal contribuente, senza prevedere alcuna verifica puntuale e precisa dei costi realmente sostenuti per la riscossione dei ruoli.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"46760","titoletto":"Pronunce della Corte costituzionale – Pronunce di inammissibilità – Pronunce di “inammissibilità di sistema” – Definizione – Dubbia compatibilità della disposizione censurata con i parametri costituzionali evocati – Ratio – Necessità che sia il legislatore, nell’esercizio della sua discrezionalità, a definire il quomodo dell’intervento, compresa la sua efficacia temporale. (Classif. 204008).\u{A0}","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eLa Corte costituzionale si pronuncia con una sentenza di “inammissibilità di sistema” quando, pur riscontrando una dubbia compatibilità con i parametri costituzionali evocati, essa rimette, in prima battuta, alla discrezionalità del legislatore il \u003cem\u003equomodo \u003c/em\u003edel necessario intervento – che può realizzarsi secondo un ventaglio di soluzioni plausibili – finalizzato a rimuovere il riscontrato \u003cem\u003evulnus\u003c/em\u003e; discrezionalità che comprende anche l’eventuale disciplina dell’efficacia temporale dell’intervento potendo, quindi, il legislatore valutare di non intervenire in modo retroattivo. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 130/2023 - mass. 45599; S. 71/2023 - mass. 45472; S. 22/2022 - mass. 44588; S. 120/2021 - mass. 43931\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46761","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"46761","titoletto":"Tributi – Riscossione – Meccanismo di finanziamento della funzione –Riforma, a seguito dell’invito della Corte costituzionale – Superamento dell’aggio di riscossione in favore di un sistema di finanziamento a carico della fiscalità generale – Disciplina applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2022 – Applicazione, per i carichi affidati fino al 31 dicembre 2021, della previgente disciplina dell’aggio di riscossione in percentuale fissa – Denunciata irragionevolezza, violazione della riserva di legge per l’imposizione di una prestazione patrimoniale, del diritto di difesa, dei principi di capacità contributiva, progressività del sistema tributario, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione nonché eccesso di delega – Insussistenza – Non fondatezza delle questioni. (Classif. 255037).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eSono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla CGT di secondo grado della Liguria, sez. 3, in riferimento agli artt. 3, 23, 24, 53, 76 e 97 Cost., dell’art. 17, comma 1, del d.lgs. n. 112 del 1999, come sostituito dall\u0027art. 32, comma 1, lett. \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), del d.l. n. 185 del 2008, come convertito, che, nella versione applicabile \u003cem\u003eratione temporis\u003c/em\u003e, disponeva la remunerazione dell’attività degli agenti della riscossione con un aggio pari all’8% delle somme iscritte a ruolo riscosse e dei relativi interessi di mora, «a carico del debitore: \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e) in misura del 4,65% delle somme iscritte a ruolo, in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella. In tal caso, la restante parte dell’aggio è a carico dell’ente creditore; \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e) integralmente, in caso contrario». Il legislatore è intervenuto, dando seguito all’invito rivolto nella sentenza costituzionale n. 120 del 2021, a riformulare il censurato art. 17 – abrogando l’aggio di riscossione, ponendo il relativo costo a carico della fiscalità generale e lasciando a carico del debitore unicamente le quote derivanti dalle spese per le attività cautelari ed esecutive per il recupero delle somme insolute, nonché quelle dovute a titolo di spese di notifica – ma ha previsto, per i carichi affidati fino al 31 dicembre 2021, l’applicazione della disciplina previgente. La circostanza che la modifica apportata alla disposizione censurata non abbia efficacia retroattiva non ne inficia la legittimità costituzionale, dal momento che, per dare seguito al detto invito, formulato \u003cem\u003epro futuro\u003c/em\u003e, lo stesso non era tenuto a intervenire in modo retroattivo. Peraltro, una valutazione retrospettiva non è mancata nel complessivo intervento legislativo, dal momento che, qualora il contribuente ritenga – in relazione a cartelle di pagamento sottoposte al precedente regime – di avvalersi della disciplina di favore prevista per la definizione agevolata delle cartelle di pagamento (c.d. “rottamazione”), allo stesso è consentito di non corrispondere, tra l’altro, l’aggio e gli oneri di riscossione.\u003c/p\u003e","numero_massima_precedente":"46760","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"decreto legislativo","data_legge":"13/04/1999","data_nir":"1999-04-13","numero":"112","articolo":"17","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":"come sostituito dall\u0027","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-04-13;112~art17"},{"denominazione_legge":"decreto-legge","data_legge":"29/11/2008","data_nir":"2008-11-29","numero":"185","articolo":"32","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"lett. a)","nesso":"convertito con modificazioni in","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2008-11-29;185~art32"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"28/01/2009","data_nir":"2009-01-28","numero":"2","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009-01-28;2"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"23","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"24","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"53","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"76","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"97","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"45546","autore":"Manoni E.","titolo":"Riuscirà la Corte costituzionale a mettere la parola fine all\u0027annosa questione dell\u0027aggio?","descrizione":"Commento a questione pendente","titolo_rivista":"GT - Rivista di giurisprudenza tributaria","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"5","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"440","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}" ] ] |
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