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M., con ordinanza del 25 settembre 2024, iscritta al n. 219 del registro ordinanze 2024 e pubblicata nella \u003cem\u003eGazzetta Ufficiale\u003c/em\u003e della Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2024.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eUdito\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 24 marzo 2025 il Giudice relatore Stefano Petitti;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003edeliberato\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 24 marzo 2025.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e\u003cem\u003eRitenuto in fatto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza del 25 settembre 2024, iscritta al n. 219 del registro ordinanze 2024, il Tribunale ordinario di Perugia, sezione penale, in composizione monocratica, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 69, quarto comma, del codice penale, nella parte in cui stabilisce il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all\u0026#8217;art. 625-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. pen. sulla recidiva reiterata prevista dall\u0026#8217;art. 99, quarto comma, cod. pen.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; Il rimettente espone di dover giudicare, nelle forme del rito abbreviato, di un\u0026#8217;imputazione per furto in abitazione, ai sensi degli artt. 110 e 624-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. pen., commesso dall\u0026#8217;imputato che, introdottosi in un appartamento, si era allontanato rapidamente al sopraggiungere del proprietario e che da questi inseguito e bloccato mentre tentava di darsi alla fuga, veniva fermato dagli agenti e trovato in possesso di circa nove euro, della chiave del portone principale, di sei monete da venti lire, di due monete da duecento lire, di una moneta da cinque centesimi di lire, di una moneta da due dracme, oltre che di una pinzetta di piccole dimensioni e di forbici da elettricista. Nel corso dell\u0026#8217;interrogatorio reso in occasione dell\u0026#8217;udienza di convalida dell\u0026#8217;arresto, l\u0026#8217;imputato ammetteva l\u0026#8217;addebito e consentiva l\u0026#8217;identificazione del correo, indicandone il nome e il cognome e affermando che con costui si erano accordati per commettere il furto nell\u0026#8217;abitazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; Il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003eritiene che le condotte contestate integrino il reato di furto in abitazione sotto il profilo sia oggettivo, che soggettivo, essendo la sottrazione e il successivo impossessamento avvenuti per trarne profitto. Ricorrono, inoltre, secondo il rimettente, i presupposti per l\u0026#8217;applicazione della recidiva reiterata, essendo l\u0026#8217;imputato gravato da due precedenti specifici, il primo risalente al 2014, il secondo al 2019, con sentenza passata in giudicato oltre il quinquennio. Sussistono, in terzo luogo, ad avviso del rimettente gli elementi per l\u0026#8217;applicazione della circostanza attenuante ad effetto speciale di cui all\u0026#8217;art. 625-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. pen., introdotta dall\u0026#8217;art. 2, comma 4, della legge 26 marzo 2001, n. 128 (Interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini), che prevede una riduzione di pena da un terzo alla met\u0026#224; \u0026#171;qualora il colpevole, prima del giudizio, abbia consentito l\u0026#8217;individuazione dei correi o di coloro che hanno acquistato, ricevuto od occultato la cosa sottratta o si sono comunque intromessi per farla acquistare, ricevere od occultare\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eFacendo applicazione degli indici di utilit\u0026#224; e concretezza del contributo collaborativo fornito dall\u0026#8217;imputato, rimessi dalla giurisprudenza di legittimit\u0026#224; al prudente apprezzamento del giudice (si richiamano Corte di cassazione, sezione quinta penale, sentenza 19 maggio-24 luglio 2014, n. 32937; sezione quarta penale, sentenza 24 gennaio-11 marzo 2013, n. 11490), il Tribunale rimettente ritiene che la confessione dell\u0026#8217;imputato, resa nell\u0026#8217;immediatezza dei fatti, abbia costituito un contributo decisivo ai fini della identificazione del correo, sia perch\u0026#233; le sue dichiarazioni hanno permesso di individuare il soggetto, gi\u0026#224; noto alle forze dell\u0026#8217;ordine per reati contro il patrimonio, consentendo una attivit\u0026#224; integrativa di indagine, sia in quanto i proprietari dell\u0026#8217;appartamento non avevano fornito elementi, essendosi avveduti soltanto di sfuggita di un\u0026#8217;altra persona con un bastone in mano fuori dall\u0026#8217;abitazione, sicch\u0026#233; senza la confessione dell\u0026#8217;imputato non sarebbe stato possibile accertare la consumazione del reato anche da parte del correo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSennonch\u0026#233;, osserva il giudice rimettente, la circostanza attenuante di cui all\u0026#8217;art. 625-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. pen., nel giudizio di comparazione, incontra il limite al bilanciamento in prevalenza imposto dall\u0026#8217;art. 69, quarto comma, cod. pen. in relazione alla recidiva reiterata, di cui all\u0026#8217;art. 99, quarto comma, del medesimo codice.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.\u0026#8211; Ad avviso del giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, la questione \u0026#232; rilevante perch\u0026#233;, in caso di accoglimento, si dovrebbe irrogare una pena di gran lunga inferiore rispetto a quella che si infliggerebbe a seguito di un giudizio di equivalenza tra la circostanza attenuante di cui all\u0026#8217;art. 625-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. pen. e la recidiva reiterata ex art. 99, quarto comma, cod. pen.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl rimettente osserva che l\u0026#8217;attuale cornice edittale per il reato di furto in abitazione va da quattro anni di reclusione e 927 euro di multa a sette anni di reclusione e 1.500 euro di multa. La ampiezza e l\u0026#8217;intensit\u0026#224; della collaborazione prestata dall\u0026#8217;imputato indurrebbero a ritenere la circostanza attenuante a effetto speciale sicuramente prevalente sulla recidiva.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.\u0026#8211; Quanto alla non manifesta infondatezza, il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e ritiene che la preclusione assoluta di prevalenza dell\u0026#8217;attenuante di cui all\u0026#8217;art. 625-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. pen. sulla recidiva reiterata sarebbe costituzionalmente illegittima, perch\u0026#233; irrazionale rispetto allo scopo della disposizione censurata, prospettando la violazione dell\u0026#8217;art. 3 Cost. per plurimi profili.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.1.\u0026#8211; Il rimettente d\u0026#224; innanzitutto conto dei numerosi interventi di questa Corte che hanno dichiarato l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 69, quarto comma, cod. pen. in relazione ad attenuanti di diversa natura, al fine di riequilibrare alcuni eccessi dell\u0026#8217;inasprimento sanzionatorio e di rendere modificabili, attraverso il giudizio di comparazione, le cornici edittali di alcune ipotesi circostanziali, di aggravamento o di attenuazione, sostanzialmente diverse dai reati base.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa circostanza attenuante di cui all\u0026#8217;art. 625-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. pen. sarebbe \u0026#171;espressione di una scelta di politica criminale di tipo premiale, volta a incentivare, mediante una sensibile diminuzione di pena, il ravvedimento post-delittuoso dell\u0026#8217;imputato, rispondendo, sia all\u0026#8217;esigenza di tutela del bene giuridico, sia a quella di prevenzione e repressione dei reati contro il patrimonio\u0026#187;. Quando nei confronti dell\u0026#8217;imputato viene riconosciuta la recidiva reiterata, tuttavia, la norma censurata \u0026#171;impedisce alla disposizione premiale di produrre pienamente i suoi effetti e cos\u0026#236; ne frustra in modo manifestamente irragionevole la \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e, perch\u0026#233; fa venire meno quell\u0026#8217;incentivo sul quale lo stesso legislatore aveva fatto affidamento per stimolare l\u0026#8217;attivit\u0026#224; collaborativa\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.2.\u0026#8211; Sotto altro profilo, la norma censurata, ad avviso del rimettente, si porrebbe in manifesto contrasto con il principio di ragionevolezza, in quanto attribuirebbe una rilevanza insuperabile alla precedente attivit\u0026#224; delittuosa del reo \u0026#8211; quale sintomo della sua maggiore capacit\u0026#224; a delinquere \u0026#8211; rispetto alla condotta di collaborazione successiva, bench\u0026#233; quest\u0026#8217;ultima possa essere in concreto ugualmente, o addirittura prevalentemente, indicativa dell\u0026#8217;attuale capacit\u0026#224; criminale del reo e della sua complessiva personalit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePer la stessa giurisprudenza di questa Corte richiamata, la condotta del reo contemporanea o susseguente al reato (art. 133, secondo comma, numero 3, cod. pen.) costituisce uno dei criteri da cui pu\u0026#242; desumersi la capacit\u0026#224; a delinquere e di cui il giudice deve tener conto, oltre che nella determinazione della pena, anche nella comparazione tra circostanze eterogenee concorrenti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eOsserva, inoltre, il rimettente che, se \u0026#232; vero che l\u0026#8217;attenuante di cui all\u0026#8217;art. 625-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. pen. non richiede la spontaneit\u0026#224; della condotta collaborativa e non comporta necessariamente una resipiscenza, potendo essere il frutto di un mero calcolo, nondimeno si tratta di una condotta significativa, anche perch\u0026#233; comporta il distacco dell\u0026#8217;autore del reato dall\u0026#8217;ambiente criminale nel quale la sua attivit\u0026#224; era inserita e pu\u0026#242; esporlo a pericolose ritorsioni, determinando cos\u0026#236; una situazione di fatto tale da indurre in molti casi un cambiamento di vita.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.3.\u0026#8211; La norma censurata, inoltre, ad avviso del giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, sarebbe costituzionalmente illegittima in un\u0026#8217;ottica comparativa, innanzitutto in rapporto alla circostanza attenuante a effetto speciale, per i delitti di stampo mafioso, di cui all\u0026#8217;art. 8 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 (Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalit\u0026#224; organizzata e di trasparenza e buon andamento dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; amministrativa), convertito, con modificazioni, nella legge 12 luglio 1991, n. 203, oggi confluita nell\u0026#8217;art. 416-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e.1, terzo comma, cod. pen.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;attenuante di cui all\u0026#8217;art. 8 del d.l. n. 152 del 1991, come convertito, non \u0026#232; soggetta al giudizio di bilanciamento tra circostanze eterogenee ed \u0026#232; obbligatoria, mentre la circostanza attenuante di cui all\u0026#8217;art. 625-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. pen., in seguito alla riforma attuata dalla legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), pur essendo caratterizzata dalla medesima \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e, non solo \u0026#232; soggetta al giudizio di bilanciamento, ma non pu\u0026#242; neppure prevalere sulla recidiva reiterata, con la conseguenza che il recidivo non potr\u0026#224; mai beneficiare del relativo sconto di pena.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSempre in ottica comparativa, inoltre, il rimettente richiama ampiamente la sentenza n. 74 del 2016, con la quale questa Corte ha dichiarato l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 69, comma quarto, cod. pen., come sostituito dall\u0026#8217;art. 3 della legge n. 251 del 2005, nella parte in cui prevedeva il divieto di prevalenza della circostanza attenuante a effetto speciale di cui all\u0026#8217;art. 73, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), sulla recidiva reiterata prevista dall\u0026#8217;art. 99, quarto comma, cod. pen.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAnche l\u0026#8217;art. 73, comma 7, del d.P.R. n. 309 del 1990, come l\u0026#8217;art. 625-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. pen., prevede una circostanza attenuante a effetto speciale che comporta una diminuzione di pena \u0026#171;dalla met\u0026#224; a due terzi per chi si adopera per evitare che l\u0026#8217;attivit\u0026#224; delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l\u0026#8217;autorit\u0026#224; di polizia o l\u0026#8217;autorit\u0026#224; giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eOsserva il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e che anche l\u0026#8217;attenuante di cui all\u0026#8217;art. 625-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. pen. esprime una scelta di politica criminale di tipo premiale, volta ad incentivare, mediante una sensibile diminuzione di pena, il ravvedimento \u003cem\u003epost\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003edelictum\u003c/em\u003e del reo, sicch\u0026#233; sarebbe del tutto irragionevole, a fronte della identit\u0026#224; di \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e, far soggiacere tale circostanza attenuante al bilanciamento delle circostanze previsto dall\u0026#8217;art. 69, comma quarto, del medesimo codice.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.\u0026#8211; Sussisterebbe, infine, ad avviso del rimettente, la violazione del principio di proporzionalit\u0026#224; della pena nella sua funzione rieducativa, ma anche retributiva, ai sensi dell\u0026#8217;art. 27, terzo comma, Cost., \u0026#171;perch\u0026#233; una pena che non tenga in debito conto del[la] proficua collaborazione prestata per effetto di una dissociazione \u003cem\u003epost-\u003c/em\u003e\u003cem\u003edelictum\u003c/em\u003e e che pu\u0026#242; esporre a gravissimi rischi personali e familiari, da un lato non pu\u0026#242; correttamente assolvere alla funzione di ristabilimento della legalit\u0026#224; violata, dall\u0026#8217;altro \u0026#8211; soprattutto \u0026#8211; non potr\u0026#224; mai essere sentita dal condannato come rieducatrice\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e7.\u0026#8211; Il Presidente del Consiglio dei ministri non \u0026#232; intervenuto in giudizio, n\u0026#233; si \u0026#232; costituito l\u0026#8217;imputato.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e\u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Perugia, sezione penale, in composizione monocratica, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 69, quarto comma, cod. pen., nella parte in cui stabilisce il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all\u0026#8217;art. 625-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. pen. sulla recidiva reiterata prevista dall\u0026#8217;art. 99, quarto comma, cod. pen.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa questione \u0026#232; stata sollevata nel corso di un giudizio relativo a un furto in abitazione commesso in concorso, ex artt. 110 e 624-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. pen., in cui l\u0026#8217;imputato, nell\u0026#8217;immediatezza dei fatti, ha ammesso l\u0026#8217;addebito e fornito elementi decisivi per l\u0026#8217;identificazione del correo. Tuttavia, essendo l\u0026#8217;imputato gravato da due precedenti specifici, l\u0026#8217;applicazione della recidiva reiterata di cui all\u0026#8217;art. 99, quarto comma, cod. pen. impedisce, per effetto della disposizione censurata, la prevalenza su tale aggravante della circostanza attenuante a effetto speciale ex art. 625-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. pen., di cui pure il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e \u0026#232; convinto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAd avviso del rimettente, tale preclusione violerebbe l\u0026#8217;art. 3 Cost., sotto il profilo sia della irragionevolezza intrinseca, che della disparit\u0026#224; di trattamento. Quanto al primo profilo, il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e sostiene, da un lato, che la \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e dell\u0026#8217;art. 625-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. pen. risulterebbe frustrata, giacch\u0026#233; sarebbe vanificato l\u0026#8217;incentivo al ravvedimento previsto dal legislatore; dall\u0026#8217;altro, che il divieto di prevalenza attribuirebbe un rilievo insuperabile alla precedente attivit\u0026#224; delittuosa del reo, contraddicendo il criterio per cui la valutazione della capacit\u0026#224; a delinquere dipende anche dalla condotta contemporanea o susseguente al reato (art. 133, secondo comma, numero 3, cod. pen.). Sotto il secondo profilo, il rimettente rileva la diversit\u0026#224; di trattamento rispetto ad altre circostanze attenuanti a effetto speciale aventi la medesima \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e di incentivo alla collaborazione, quale quella prevista, per i reati di stampo mafioso, dall\u0026#8217;art. 8 del d.l. n. 152 del 1991, come convertito, oggi confluita nell\u0026#8217;art. 416-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e.1, terzo comma, cod. pen., e quella di cui all\u0026#8217;art. 73, comma 7, del d.P.R. n. 309 del 1990, in materia di stupefacenti, il cui divieto di prevalenza sulla recidiva reiterata \u0026#232; stato dichiarato costituzionalmente illegittimo da questa Corte con la sentenza n. 74 del 2016, richiamata dal rimettente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSussisterebbe, inoltre, il contrasto con l\u0026#8217;art. 27, terzo comma, Cost., perch\u0026#233; una pena che non tenesse conto della collaborazione prestata, non potrebbe essere percepita dall\u0026#8217;imputato come giusta e non sarebbe quindi idonea alla sua rieducazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; La questione \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.1.\u0026#8211; L\u0026#8217;art. 69, quarto comma, cod. pen. \u0026#232; stato oggetto di dodici pronunce di illegittimit\u0026#224; costituzionale parziale, che hanno colpito il divieto di prevalenza di altrettante circostanze attenuanti sulla recidiva reiterata di cui all\u0026#8217;art. 99, quarto comma, cod. pen.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.2.\u0026#8211; Sin dalla prima pronuncia con cui \u0026#232; stata dichiarata l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale parziale dell\u0026#8217;art. 69, quarto comma, cod. pen., questa Corte ha osservato che \u0026#171;il giudizio di bilanciamento tra circostanze eterogenee consente al giudice di \u0026#8220;valutare il fatto in tutta la sua ampiezza circostanziale, sia eliminando dagli effetti sanzionatori tutte le circostanze (equivalenza), sia tenendo conto di quelle che aggravano la \u003cem\u003equantitas\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003edelicti\u003c/em\u003e, oppure soltanto di quelle che la diminuiscono\u0026#8221; (sentenza n. 38 del 1985)\u0026#187; (sentenza n. 251 del 2012, punto 4 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e). Si \u0026#232;, altres\u0026#236;, ritenuto che \u0026#171;deroghe al regime ordinario del bilanciamento tra circostanze, come disciplinato in via generale dall\u0026#8217;art. 69 cod. pen., sono costituzionalmente ammissibili e rientrano nell\u0026#8217;ambito delle scelte discrezionali del legislatore, risultando sindacabili soltanto ove \u0026#8220;trasmodino nella manifesta irragionevolezza o nell\u0026#8217;arbitrio\u0026#8221; (sentenza n. 68 del 2012; in senso conforme, sentenza n. 88 del 2019), non potendo per\u0026#242; giungere in alcun caso \u0026#8220;a determinare un\u0026#8217;alterazione degli equilibri costituzionalmente imposti sulla strutturazione della responsabilit\u0026#224; penale\u0026#8221; (sentenza n. 251 del 2012)\u0026#187; (sentenza n. 73 del 2020, punto 4.1. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e; nello stesso senso, sentenza n. 143 del 2021, punto 5 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e; sentenza n. 55 del 2021, punto 5 del\u003cem\u003e Considerato in diritto\u003c/em\u003e; per una sintesi delle linee argomentative sviluppate da questa Corte, che ne ha messo in luce i principi comuni, sentenza n. 94 del 2023, punto 10 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.3.\u0026#8211; Questa Corte ha rinvenuto un\u0026#8217;alterazione degli equilibri costituzionalmente imposti in relazione a circostanze espressive di un minor disvalore del fatto dal punto di vista della sua dimensione offensiva: cos\u0026#236; la \u0026#171;lieve entit\u0026#224;\u0026#187; nel delitto di produzione e traffico illecito di stupefacenti (sentenza n. 251 del 2012); i casi di \u0026#171;particolare tenuit\u0026#224;\u0026#187; nel delitto di ricettazione (sentenza n. 105 del 2014); i casi di \u0026#171;minore gravit\u0026#224;\u0026#187; nel delitto di violenza sessuale (sentenza n. 106 del 2014); il \u0026#171;danno patrimoniale di speciale tenuit\u0026#224;\u0026#187; nei delitti di bancarotta e ricorso abusivo al credito (sentenza n. 205 del 2017); la \u0026#171;lieve entit\u0026#224; del fatto\u0026#187; per il reato di sequestro di persona a scopo di estorsione (sentenza n. 143 del 2021); la \u0026#171;lieve entit\u0026#224; del fatto\u0026#187; in rapporto al reato di devastazione, saccheggio e strage (sentenza n. 94 del 2023); la \u0026#171;speciale tenuit\u0026#224;\u0026#187;, di cui all\u0026#8217;art. 62, numero 4), cod. pen., nei delitti contro il patrimonio o determinati da motivi di lucro (sentenza n. 141 del 2023); il delitto di autoriciclaggio \u0026#171;di minore gravit\u0026#224;\u0026#187; (sentenza n. 188 del 2023).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn queste fattispecie, la \u003cem\u003eratio \u003c/em\u003edella illegittimit\u0026#224; costituzionale del divieto di prevalenza di cui all\u0026#8217;art. 69, quarto comma, cod. pen. \u0026#232; stata individuata nella centralit\u0026#224; del fatto oggettivo, rispetto alla qualit\u0026#224; soggettiva del colpevole, nella prospettiva di un \u0026#8220;diritto penale del fatto\u0026#8221;, in base alla quale deve escludersi che aspetti relativi alla maggiore colpevolezza o pericolosit\u0026#224; dell\u0026#8217;agente possano assumere, nel processo di individualizzazione della pena, una rilevanza tale da renderli comparativamente prevalenti rispetto al fatto oggettivo (sentenza n. 141 del 2023, punto 3.2. del \u003cem\u003eConsider\u003c/em\u003e\u003cem\u003eat\u003c/em\u003e\u003cem\u003eo in diritto\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.4.\u0026#8211; Le dichiarazioni di illegittimit\u0026#224; costituzionale, inoltre, hanno fatto venire meno il divieto di prevalenza di cui all\u0026#8217;art. 69, quarto comma, cod. pen., anche rispetto a circostanze inerenti alla persona del colpevole per la circostanza attenuante del vizio parziale di mente (sentenza n. 73 del 2020) e per quella di cui all\u0026#8217;art. 116 cod. pen. (sentenza n. 55 del 2021).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.5.\u0026#8211; Una terza \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e, comune a diverse circostanze attenuanti a effetto speciale, che ha condotto a dichiarazioni di illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 69, comma quarto, cod. pen., attiene all\u0026#8217;incentivo alla collaborazione del reo \u003cem\u003epost \u003c/em\u003e\u003cem\u003edelictum\u003c/em\u003e (sentenza n. 74 del 2016 e, da ultimo, sentenza n. 201 del 2023).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; Proprio le sentenze da ultimo richiamate assumono rilievo per la soluzione della odierna questione di legittimit\u0026#224; costituzionale, in quanto relative ad attenuanti connesse al ravvedimento successivo alla commissione del reato, che presentano la medesima \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e dell\u0026#8217;art. 625-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. pen.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.1.\u0026#8211; In particolare, la sentenza n. 74 del 2016 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l\u0026#8217;art. 69, quarto comma, cod. pen., nella parte in cui prevedeva il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all\u0026#8217;art. 73, comma 7, del d.P.R. n. 309 del 1990; disposizione, questa, che, rispetto al delitto di traffico di sostanze stupefacenti compiuto al di fuori di un contesto associativo, prevede la diminuzione della pena dalla met\u0026#224; a due terzi \u0026#171;per chi si adopera per evitare che l\u0026#8217;attivit\u0026#224; delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l\u0026#8217;autorit\u0026#224; di polizia o l\u0026#8217;autorit\u0026#224; giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesta Corte, in quella occasione, ha osservato che l\u0026#8217;attenuante \u0026#232; espressione di una scelta di politica criminale di tipo premiale, volta a incentivare, mediante una sensibile diminuzione di pena, il ravvedimento \u003cem\u003epost\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003edelictum\u003c/em\u003e del reo, rispondendo sia all\u0026#8217;esigenza di tutela del bene giuridico, sia a quella di prevenzione e repressione dei reati in materia di stupefacenti. Il divieto assoluto di operare la diminuzione di pena consentita dall\u0026#8217;attenuante, in presenza di recidiva reiterata, impedisce alla disposizione premiale di produrre pienamente i suoi effetti e ne frustra in modo manifestamente irragionevole la \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e, perch\u0026#233; fa venire meno quell\u0026#8217;incentivo sul quale lo stesso legislatore ha fatto affidamento per stimolare l\u0026#8217;attivit\u0026#224; collaborativa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNella medesima pronuncia si \u0026#232;, inoltre, precisato che il divieto di prevalenza di cui all\u0026#8217;art. 69, quarto comma, cod. pen. finisce per disconoscere del tutto, in modo irragionevole, la condotta del reo contemporanea o susseguente al reato, quale indice della sua personalit\u0026#224; e capacit\u0026#224; a delinquere.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInfine, questa Corte ha ritenuto privo di giustificazione il rigido effetto preclusivo associato alla recidiva reiterata, in quanto la scelta di collaborare \u0026#8211; pur non comportando necessariamente la resipiscenza e potendo essere il frutto di mero calcolo \u0026#8211; implica comunque il distacco del reo dall\u0026#8217;ambiente criminale nel quale l\u0026#8217;attivit\u0026#224; delittuosa \u0026#232; inserita e trova alimento (sentenza n. 74 del 2016, punto 5 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.2.\u0026#8211; Analoghe considerazioni hanno condotto, nella sentenza n. 201 del 2023, alla declaratoria di illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 69, quarto comma, cod. pen., in relazione alla circostanza attenuante di cui all\u0026#8217;art. 74, comma 7, del medesimo testo unico in materia di stupefacenti, che parimenti prevede la diminuzione della pena dalla met\u0026#224; a due terzi \u0026#171;per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all\u0026#8217;associazione risorse decisive per la commissione dei delitti\u0026#187;, ritenendo che assuma ancor maggior rilievo l\u0026#8217;incentivo alla collaborazione nei contesti di criminalit\u0026#224; organizzata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; Il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all\u0026#8217;art. 625-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. pen. sulla recidiva reiterata, previsto dall\u0026#8217;art. 69, quarto comma, cod. pen., \u0026#232; affetto dal medesimo vizio di irragionevolezza, in quanto sterilizza la \u003cem\u003eratio \u003c/em\u003eincentivante della disposizione, accorda una rilevanza insuperabile alla precedente condotta del reo ed esclude ogni incidenza della collaborazione sulla determinazione in concreto della pena, pur a fronte della dissociazione dal contesto criminale e del possibile pericolo di ritorsioni personali e familiari.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.1.\u0026#8211; L\u0026#8217;attenuante a effetto speciale di cui all\u0026#8217;art. 625-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. pen. \u0026#232; stata introdotta dall\u0026#8217;art. 2, comma 4, della legge n. 128 del 2001, che ha trasformato il furto in abitazione e il furto con strappo da reati circostanziati in reati autonomi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl legislatore del 2001, se, da un lato, ha ritenuto di inasprire il trattamento sanzionatorio per il furto, la cui offensivit\u0026#224; patrimoniale assume una peculiare connotazione personalistica, in ragione dell\u0026#8217;aggancio con l\u0026#8217;inviolabilit\u0026#224; del domicilio assicurata dall\u0026#8217;art. 14 Cost. (sentenza n. 117 del 2021, punto 9.4.1. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e), dall\u0026#8217;altro, ha introdotto una specifica attenuante volta a incentivare il ravvedimento, quale strumento anch\u0026#8217;esso rivolto sia alla protezione dei beni giuridici coinvolti che alla prevenzione e repressione dei reati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;art. 625-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. pen., infatti, comporta una consistente diminuzione di pena, da un terzo alla met\u0026#224;, \u0026#171;qualora il colpevole, prima del giudizio, abbia consentito l\u0026#8217;individuazione dei correi o di coloro che hanno acquistato, ricevuto od occultato la cosa sottratta o si sono comunque intromessi per farla acquistare, ricevere od occultare\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuando, tuttavia, nei confronti dell\u0026#8217;imputato viene riconosciuta la recidiva reiterata, l\u0026#8217;art. 69, quarto comma, cod. pen. impedisce all\u0026#8217;art. 625-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. pen. di produrre pienamente i suoi effetti, facendo venir meno l\u0026#8217;incentivo posto dal legislatore e, contestualmente, irrigidendo la presunzione di capacit\u0026#224; a delinquere determinata dalla recidiva reiterata, a discapito degli indici che si ricavano dalla condotta collaborativa tenuta successivamente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; In relazione al furto in abitazione, d\u0026#8217;altra parte, la scelta di incentivare la collaborazione non \u0026#232; venuta meno neppure nei successivi interventi legislativi, che ne hanno ulteriormente aggravato il trattamento sanzionatorio, sia mediante l\u0026#8217;innalzamento dei riferimenti edittali, sia attraverso l\u0026#8217;irrigidimento del regime delle circostanze. L\u0026#8217;art. 1, comma 6, lettera \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e), della legge 23 giugno 2017, n. 103 (Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all\u0026#8217;ordinamento penitenziario), infatti, ha aggiunto un quarto comma all\u0026#8217;art. 624-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, a tenore del quale: \u0026#171;Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 625-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, concorrenti con una o pi\u0026#249; delle circostanze aggravanti di cui all\u0026#8217;articolo 625, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantit\u0026#224; della stessa risultante dall\u0026#8217;aumento conseguente alle predette circostanze aggravanti\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.1.\u0026#8211; Chiamata a pronunciarsi su tale divieto, questa Corte, con la sentenza n. 117 del 2021, ha ritenuto la questione non fondata, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., sia alla luce del bene giuridico protetto, l\u0026#8217;intimit\u0026#224; della persona raccolta nella sua abitazione, sia con riferimento al fatto che il divieto di bilanciamento di cui all\u0026#8217;art. 624-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. pen. opera sulla base di un modello differente rispetto a quello della recidiva reiterata, oggetto del presente giudizio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSotto il profilo della struttura, infatti, il regime delle aggravanti \u0026#8220;privilegiate\u0026#8221; previsto dall\u0026#8217;art. 624-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. pen., per un verso preclude lo stesso giudizio di equivalenza, ma, per altro verso, stabilisce che le diminuzioni di pena per le attenuanti siano comunque apportate, operando sulla quantit\u0026#224; di pena risultante dall\u0026#8217;aumento dipendente dalle aggravanti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;art. 69, quarto comma, cod. pen., invece, ha una diversa struttura, perch\u0026#233; esclude la prevalenza della circostanza attenuante sulla recidiva reiterata, sicch\u0026#233;, in caso di ritenuta equivalenza, secondo l\u0026#8217;ordinario giudizio dell\u0026#8217;art. 69, terzo comma, cod. pen., le richiamate circostanze si elidono, lasciando, come correttamente rileva il giudice rimettente, la pena base della fattispecie di reato intatta, con un esito che annulla l\u0026#8217;incentivo alla collaborazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSotto il profilo della \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e, inoltre, la forza \u0026#8220;privilegiata\u0026#8221; delle aggravanti di cui agli artt. 624-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, quarto comma, e 625 cod. pen. cede di fronte all\u0026#8217;attenuante della minore et\u0026#224; ex art. 98 cod. pen. e, per ci\u0026#242; che qui rileva, anche di fronte all\u0026#8217;attenuante della collaborazione del reo ex art. 625-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. pen., \u0026#171;attenuante \u0026#8220;ad effetto speciale\u0026#8221;, quest\u0026#8217;ultima, appositamente introdotta dalla legge n. 128 del 2001, la cui previsione contribuisce all\u0026#8217;equilibrio complessivo di una disciplina sanzionatoria pur certamente severa\u0026#187; (sentenza n. 117 del 2021, punto 9.4.4. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.2.\u0026#8211; L\u0026#8217;intervento legislativo del 2017, dunque, nel momento in cui ha ritenuto di comprimere il potere del giudice di parametrare nella loro pienezza le circostanze oggettive e soggettive del reato, ha fatto salva l\u0026#8217;attenuante a effetto speciale della collaborazione del reo: indice, questo, del rilievo assegnato all\u0026#8217;incentivo premiale, quale strumento per minare i correlati fenomeni criminosi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa \u0026#8220;neutralizzazione\u0026#8221; di tale attenuante nell\u0026#8217;ipotesi in cui l\u0026#8217;autore del reato sia recidivo si rivela a questo punto distonica rispetto alla stessa intenzione del legislatore, finendo per disincentivare la scelta di collaborare. Tale scelta, pur potendo essere frutto di un mero calcolo, implica anche in questo caso il distacco dell\u0026#8217;autore del reato dall\u0026#8217;ambiente criminale, con il rischio di potenziali ritorsioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.\u0026#8211; La mancata considerazione del distacco dall\u0026#8217;ambiente criminoso e dei rischi che la collaborazione comporta, d\u0026#8217;altra parte, determina il contrasto del divieto di prevalenza dell\u0026#8217;attenuante relativa al ravvedimento \u003cem\u003epost\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003edelictum\u003c/em\u003e anche con l\u0026#8217;art. 27, terzo comma, Cost., in quanto fa s\u0026#236; che la pena irrogata sia percepita come ingiusta e, quindi, inidonea ad assolvere alla finalit\u0026#224; rieducativa, propria delle sanzioni penali (sentenza n. 68 del 2012, punto 5 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.\u0026#8211; Alla luce delle esposte considerazioni, l\u0026#8217;art. 69, comma quarto, cod. pen. deve essere dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui stabilisce il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all\u0026#8217;art. 625-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003ecod. pen\u003cem\u003e. \u003c/em\u003esulla recidiva reiterata prevista dall\u0026#8217;art. 99, quarto comma, cod. pen.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 69, quarto comma, del codice penale, nella parte in cui stabilisce il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all\u0026#8217;art. 625-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. pen. sulla recidiva reiterata prevista dall\u0026#8217;art. 99, quarto comma, cod. pen.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 2025.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiovanni AMOROSO, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eStefano PETITTI, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 22 aprile 2025\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","linkPressRelease":"CC_CS_20250422123800.pdf","oggetto":"Reati e pene - Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti - Divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all\u0027art. 625-bis codice penale (collaborazione del reo) sulla recidiva reiterata di cui all\u0027art. 99, quarto comma, codice penale - Violazione del principio di ragionevolezza, in considerazione della rilevanza della precedente attivit\u0026#224; delittuosa del reo rispetto alla condotta di collaborazione successiva alla commissione del reato - Irragionevolezza anche rispetto alla circostanza attenuante a effetto speciale di cui all\u0026#8217;art. 8 del decreto-legge n. 152 del 1991, come convertito - Violazione del principio di proporzionalit\u0026#224; della pena (principalmente nella sua funzione rieducativa, ma anche in quella retributiva).","flag_anonimizzazione":"1","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"46775","titoletto":"Reati e pene - Concorso di circostanze - Giudizio di bilanciamento - Deroghe - Espressione della discrezionalità del legislatore - Limiti - Manifesta irragionevolezza e rispetto degli equilibri costituzionalmente imposti sulla strutturazione della responsabilità penale. (Classif. 210012).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eIl giudizio di bilanciamento tra circostanze eterogenee consente al giudice di valutare il fatto in tutta la sua ampiezza circostanziale, sia eliminando dagli effetti sanzionatori tutte le circostanze (equivalenza), sia tenendo conto di quelle che aggravano la \u003cem\u003equantitas delicti\u003c/em\u003e, oppure soltanto di quelle che la diminuiscono. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 251/2012 - mass. 36711; S. 38/1985 - mass. 10726\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eDeroghe al regime ordinario del bilanciamento tra circostanze, disciplinato dall’art. 69 cod. pen., sono costituzionalmente ammissibili e rientrano nell’ambito delle scelte discrezionali del legislatore, risultando sindacabili soltanto ove trasmodino nella manifesta irragionevolezza o nell’arbitrio, non potendo però giungere in alcun caso a determinare un’alterazione degli equilibri costituzionalmente imposti sulla strutturazione della responsabilità penale. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 188/2023 - mass. 45841; S. 141/2023 - mass. 45820; S. 94/2023 - mass. 45533; S. 143/2021 - mass. 44024; S. 55/2021 - mass. 43737; S. 73/2020 - mass. 43274; S. 88/2019 - mass. 42547; S. 205/2017 - mass. 39668; S. 106/2014 - mass. 37900; S. 105/2014 - mass. 37899; S. 251/2012 - mass. 36711; S. 68/2012 - mass. 36174\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46776","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"46776","titoletto":"Reati e pene – Concorso di circostanze – Attenuanti connesse al ravvedimento post delictum – Finalità – Incentivo alla collaborazione – Divieto assoluto di prevalenza sull’aggravante della recidiva reiterata – Conseguente esclusione della possibilità di applicare la relativa diminuzione di pena – Irragionevole neutralizzazione della ratio premiale di tali attenuanti e totale disconoscimento della condotta del reo successiva al reato, quale indice della sua personalità e capacità a delinquere (nel caso di specie: illegittimità costituzionale dell’art. 69, quarto comma, cod. pen., nella parte in cui stabilisce il divieto di prevalenza dell’attenuante ad effetto speciale della collaborazione prevista per il reato di furto sulla recidiva reiterata). (Classif. 210012).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eIl divieto assoluto di operare la diminuzione di pena prevista per attenuanti connesse al ravvedimento \u003cem\u003epost delictum\u003c/em\u003e del reo, in presenza di recidiva reiterata, frustra in modo manifestamente irragionevole la \u003cem\u003eratio \u003c/em\u003eposta a fondamento di tali circostanze, perché fa venire meno l’incentivo sul quale lo stesso legislatore ha fatto affidamento per stimolare l’attività collaborativa, disconoscendo al contempo la condotta del reo contemporanea o susseguente al reato, quale indice della sua personalità e capacità a delinquere. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 201/2023 - mass. 45852; S. 74/2016 - mass. 38813\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., l’art. 69, quarto comma, cod. pen., nella parte in cui stabilisce il divieto di prevalenza della circostanza attenuante della collaborazione del reo di cui all’art. 625-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. pen. sulla recidiva reiterata prevista dall’art. 99, quarto comma, cod. pen. L’attenuante ad effetto speciale prevista per il furto dall’art. 625-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e – introdotta dalla legge n. 128 del 2001 e rimasta inalterata anche dopo gli interventi legislativi che hanno aggravato il trattamento sanzionatorio di tale reato – è finalizzata ad incentivare, tramite una consistente riduzione di pena, il ravvedimento del reo, quale strumento anch’esso rivolto sia alla protezione dei beni giuridici coinvolti che alla prevenzione e repressione dei reati. La \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e incentivante di tale disposizione – che contribuisce all’equilibrio complessivo di una disciplina sanzionatoria divenuta nel tempo certamente severa – è tuttavia sterilizzata dal divieto censurato dal Tribunale di Perugia che, accordando una rilevanza insuperabile alla recidiva reiterata ed escludendo ogni incidenza della collaborazione sulla determinazione in concreto della pena, finisce irragionevolmente per compromettere il raggiungimento di tale obiettivo in contrasto con la stessa intenzione del legislatore e senza alcuna considerazione dei rischi che la collaborazione comporta per il distacco dell’autore dall’ambiente criminoso, così vanificando anche la finalità rieducativa della pena, inevitabilmente avvertita come ingiusta dal condannato).\u003c/p\u003e","numero_massima_precedente":"46775","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"codice penale","data_legge":"","numero":"","articolo":"69","specificazione_articolo":"","comma":"4","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"27","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"46718","autore":"De Angelis L.","titolo":"Recidiva reiterata e giudizio di bilanciamento: l\u0027art. 69, co. 4 c.p. in bilico tra discrezionalità del legislatore ed incostituzionalità","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"www.archiviopenale.it","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"3","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"46717_2025_56.pdf","nome_file_fisico":"56 e 117_2025_De Angelis.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":false},{"id_nota":"46317","autore":"Penco E.","titolo":"Osservazioni a Corte cost. 56 del 2025","descrizione":"Nota redazionale","titolo_rivista":"Diritto penale e processo","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"10","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"1132","note_abstract":"","collocazione":"C.84 - A.440","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"46771","autore":"Rocchi F.","titolo":"Il principio di individualizzazione della pena e il divieto di prevalenza assoluta della carriera criminale sul ravvedimento \u0027post delictum\u0027 del reo","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Giurisprudenza costituzionale","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"3","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"816","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}"
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