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Giudici : Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicol\u0026#242; ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGAN\u0026#210;, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO,\u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003eha pronunciato la seguente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IA2\"\u003eSENTENZA\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003enei giudizi di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 9, comma 1, della legge 13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei danni cagionati nell\u0026#8217;esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilit\u0026#224; civile dei magistrati), come modificato dall\u0026#8217;art. 6, comma 1, della legge 27 febbraio 2015, n. 18 (Disciplina della responsabilit\u0026#224; civile dei magistrati), promossi dal Giudice istruttore del Tribunale ordinario di Salerno con due ordinanze del 29 giugno e del 13 agosto 2020, iscritte, rispettivamente, al n. 141 del registro ordinanze 2020 e al n. 13 del registro ordinanze 2021 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2020 e n. 7, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eVisto l\u0026#8217;atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eudito nella camera di consiglio del 28 aprile 2021 il Giudice relatore Franco Modugno;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003edeliberato nella camera di consiglio del 27 maggio 2021.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003eRitenuto in fatto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con due ordinanze, di analogo tenore, del 29 giugno 2020 (r.o. n. 141 del 2020) e del 13 agosto 2020 (r.o. n. 13 del 2021), il Giudice istruttore del Tribunale ordinario di Salerno ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 101, secondo comma, 104, primo comma, e 108 della Costituzione, questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 9, comma 1, della legge 13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei danni cagionati nell\u0026#8217;esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilit\u0026#224; civile dei magistrati), come modificato dall\u0026#8217;art. 6, comma 1, della legge\u0026#160;27 febbraio 2015, n. 18 (Disciplina della responsabilit\u0026#224; civile dei magistrati), nella parte in cui \u0026#8211; secondo l\u0026#8217;unica interpretazione della disposizione che il giudice a quo ritiene possibile \u0026#8211; impone \u0026#171;al Tribunale investito dell\u0026#8217;azione di risarcimento dei danni nei confronti dello Stato per la responsabilit\u0026#224; dei Magistrati di trasmettere immediatamente, per il solo fatto della proposizione della domanda giudiziale, sempre e comunque, gli atti del procedimento al Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, determinando cos\u0026#236; l\u0026#8217;obbligo per quest\u0026#8217;ultimo di esercitare, nei confronti dei Magistrati i cui atti, comportamenti e provvedimenti si assumono forieri di danno, l\u0026#8217;azione disciplinare, per i fatti che hanno dato luogo alla proposizione della domanda risarcitoria\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.1.\u0026#8211; Il rimettente premette di essere investito, quale giudice istruttore, di giudizi promossi nei confronti dello Stato per il risarcimento dei danni provocati da atti, comportamenti e provvedimenti di alcuni magistrati ordinari.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNel corso dei procedimenti, il difensore delle parti attrici ha chiesto che venga disposta la trasmissione degli atti al Procuratore generale presso la Corte di cassazione, ai sensi dell\u0026#8217;art. 9 della legge n. 117 del 1988, per l\u0026#8217;esercizio obbligatorio dell\u0026#8217;azione disciplinare nei confronti dei medesimi magistrati relativamente ai fatti posti a fondamento dell\u0026#8217;azione risarcitoria.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.\u0026#8211; Al riguardo, il giudice a quo rileva che l\u0026#8217;art. 5, comma 5, della legge n. 117 del 1988, nella formulazione anteriore alla riforma operata con la legge n. 18 del 2015, stabiliva che \u0026#171;[s]e la domanda \u0026#232; dichiarata ammissibile, il tribunale ordina la trasmissione di copia degli atti ai titolari dell\u0026#8217;azione disciplinare [\u0026#8230;]\u0026#187;, subordinando cos\u0026#236; tale provvedimento al superamento del cosiddetto filtro di ammissibilit\u0026#224; dell\u0026#8217;azione di responsabilit\u0026#224; civile previsto dallo stesso art. 5 della legge n. 117 del 1988.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;art. 9, comma l, della legge n. 117 del 1988 prevedeva, a sua volta, che il Procuratore generale presso la Corte di cassazione dovesse esercitare l\u0026#8217;azione disciplinare, nei confronti dei magistrati ordinari per i fatti che hanno dato causa all\u0026#8217;azione di risarcimento, entro due mesi dalla comunicazione di cui al citato comma 5 dell\u0026#8217;art. 5.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;art. 3, comma 2, della legge n. 18 del 2015 ha, peraltro, abrogato integralmente l\u0026#8217;art. 5 della legge n. 117 del 1988, eliminando cos\u0026#236; il filtro di ammissibilit\u0026#224; dell\u0026#8217;azione risarcitoria, la quale va dunque trattata e istruita a prescindere da qualsiasi vaglio preliminare circa il rispetto dei termini e la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 2, 3 e 4 della legge n. 117 del 1988, nonch\u0026#233; in ordine alla sua non manifesta infondatezza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAl contempo, l\u0026#8217;art. 6, comma 1, della legge n. 18 del 2015 ha modificato l\u0026#8217;art. 9, comma 1, della legge n. 117 del 1988, sopprimendo il riferimento al termine di due mesi dalla comunicazione di cui all\u0026#8217;art. 5, comma 5, della stessa legge, di modo che la disposizione attualmente recita: \u0026#171;[i]l procuratore generale presso la Corte di cassazione per i magistrati ordinari o il titolare dell\u0026#8217;azione disciplinare negli altri casi devono esercitare l\u0026#8217;azione disciplinare nei confronti del magistrato per i fatti che hanno dato causa all\u0026#8217;azione di risarcimento, salvo che non sia stata gi\u0026#224; proposta\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAd avviso del rimettente, in seguito a tali modifiche, l\u0026#8217;art. 9, comma 1, della legge n. 117 del 1988 sarebbe suscettibile di un\u0026#8217;unica interpretazione: il tribunale, investito dell\u0026#8217;azione di responsabilit\u0026#224; civile per danni cagionati nell\u0026#8217;esercizio delle funzioni giudiziarie, sarebbe tenuto \u0026#8211; per il solo fatto della proposizione dell\u0026#8217;azione \u0026#8211; a trasmettere copia degli atti al titolare dell\u0026#8217;azione disciplinare, cos\u0026#236; da consentire l\u0026#8217;obbligatorio esercizio di quest\u0026#8217;ultima.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTale interpretazione si imporrebbe anzitutto per il tenore letterale della norma, che fa riferimento all\u0026#8217;esercizio dell\u0026#8217;azione disciplinare da parte del Procuratore generale \u0026#171;per i fatti che hanno dato causa all\u0026#8217;azione di risarcimento\u0026#187;, e non per la decisione che definisce il giudizio: dunque, per i fatti come rappresentati nell\u0026#8217;atto introduttivo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eMiliterebbero nella stessa direzione anche ragioni di ordine logico e sistematico, che imporrebbero di valorizzare la portata innovativa della legge n. 18 del 2015. Al fine di assicurare l\u0026#8217;obbligatoriet\u0026#224; dell\u0026#8217;esercizio dell\u0026#8217;azione disciplinare per i fatti in questione, si renderebbe necessario che il giudice adito con l\u0026#8217;azione risarcitoria trasmetta gli atti al Procuratore generale, quale effetto automatico della mera proposizione della domanda.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl momento dal quale sorge l\u0026#8217;obbligo di trasmissione degli atti non potrebbe essere individuato, d\u0026#8217;altra parte, nella decisione sulla domanda, n\u0026#233; tanto meno nel suo passaggio in giudicato, ponendosi simili soluzioni in contrasto con l\u0026#8217;art. 6, comma 2, della legge n. 117 del 1988, secondo cui la decisione pronunciata nel giudizio promosso contro lo Stato non fa stato nel procedimento disciplinare.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;insorgenza dell\u0026#8217;obbligo di trasmissione degli atti non potrebbe neppure essere collegata alla instaurazione del giudizio di rivalsa nei confronti del magistrato, da parte dello Stato condannato al risarcimento dei danni, poich\u0026#233; il legislatore ha scartato tale soluzione, che pure era stata prospettata nel disegno di legge di iniziativa governativa A.S. n. 1626 (art. 3, comma 3).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.3.\u0026#8211; L\u0026#8217;esito interpretativo ora esposto genererebbe, tuttavia, seri dubbi sulla legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;attuale testo dell\u0026#8217;art. 9, comma 1, della legge n. 117 del 1988.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLe questioni sarebbero rilevanti nei giudizi a quibus \u0026#8211; aventi ad oggetto l\u0026#8217;azione risarcitoria nei confronti dello Stato per attivit\u0026#224; riferibili a magistrati ordinari \u0026#8211; in quanto, non essendo stata ancora disposta la trasmissione degli atti al Procuratore generale presso la Corte di cassazione, il rimettente, quale \u0026#171;assegnatario del procedimento\u0026#187;, sarebbe tenuto a provvedervi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePeraltro, sottolinea il giudice a quo, come chiarito da questa Corte (sono citate le sentenze n. 18 del 1989, n. 196 del 1982 e n. 125 del 1977), debbono ritenersi influenti sul giudizio anche le norme che, pur non essendo direttamente applicabili nel processo principale, attengono allo status del giudice, alla sua composizione, nonch\u0026#233;, in generale, alle garanzie e ai doveri che riguardano il suo operare.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.4.\u0026#8211; Quanto, poi, alla non manifesta infondatezza, la norma censurata \u0026#8211; secondo il rimettente \u0026#8211; si porrebbe in contrasto, anzitutto, con l\u0026#8217;art. 3 Cost., per contrasto con il principio di ragionevolezza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCon la sentenza n. 164 del 2017, questa Corte ha ritenuto che l\u0026#8217;abolizione del filtro di ammissibilit\u0026#224; \u0026#8211; in precedenza previsto per evitare la proposizione di azioni risarcitorie infondate e non compromettere la serenit\u0026#224; nell\u0026#8217;espletamento delle funzioni giudiziarie \u0026#8211; si giustifichi nell\u0026#8217;ottica di assicurare l\u0026#8217;effettivit\u0026#224; della tutela giurisdizionale del cittadino, senza che ne risulti pregiudicato l\u0026#8217;equo contemperamento dei contrapposti interessi in gioco (il quale \u0026#232; stato realizzato dal legislatore della riforma per altra via: mantenendo, cio\u0026#232;, il divieto dell\u0026#8217;azione diretta contro il magistrato; prevedendo, poi, presupposti autonomi e pi\u0026#249; restrittivi per l\u0026#8217;azione di rivalsa contro il magistrato, attivabile solo se e dopo che lo Stato sia rimasto soccombente nel giudizio di danno; mantenendo, infine, un limite della misura della rivalsa).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTale ragionamento non sarebbe, tuttavia, estensibile all\u0026#8217;obbligo di trasmissione degli atti per l\u0026#8217;esercizio immediato dell\u0026#8217;azione disciplinare, previsto \u0026#8211; secondo il giudice a quo \u0026#8211; dalla norma denunciata. Tale azione riguarda, infatti, il rapporto di impiego sussistente tra lo Stato e il magistrato e la violazione degli obblighi funzionali da esso scaturenti, senza alcuna incidenza sulla posizione del soggetto che ha proposto l\u0026#8217;azione risarcitoria, il quale non trae nessun vantaggio dall\u0026#8217;avvio del procedimento disciplinare, n\u0026#233; tanto meno dall\u0026#8217;applicazione di sanzioni disciplinari al magistrato, di modo che l\u0026#8217;obbligo in questione resterebbe privo di giustificazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;irragionevolezza della norma censurata si coglierebbe, peraltro, anche sotto quattro ulteriori profili.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn primo luogo, l\u0026#8217;obbligo in discorso modificherebbe sensibilmente l\u0026#8217;assetto della responsabilit\u0026#224; disciplinare dei magistrati: esito, questo, estraneo agli obiettivi della legge n. 18 del 2015, con la quale il legislatore intendeva solo regolare in termini pi\u0026#249; rigorosi i rapporti risarcitori tra lo Stato e i cittadini, in modo da superare i profili di contrasto della precedente disciplina con il diritto comunitario posti in evidenza dalla Corte di giustizia dell\u0026#8217;Unione europea.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAltro profilo di irragionevolezza risiederebbe nel fatto che, cos\u0026#236; come interpretato, l\u0026#8217;art. 9, comma l, della legge n. 117 del 1988 stabilirebbe una sorta di pregiudizialit\u0026#224; dell\u0026#8217;azione di responsabilit\u0026#224; civile rispetto a quella disciplinare, in antitesi con quanto previsto dal comma 2 dello stesso articolo, il quale, nel prevedere che \u0026#171;[g]li atti del giudizio disciplinare possono essere acquisiti, su istanza di parte o d\u0026#8217;ufficio, nel giudizio di rivalsa\u0026#187;, consente una qualche incidenza del giudizio disciplinare su quello di responsabilit\u0026#224; civile \u0026#8211; sia pure in sede di rivalsa \u0026#8211; e non il contrario.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn terzo luogo, poi, la norma censurata confliggerebbe con il principio generale di autonomia della responsabilit\u0026#224; disciplinare rispetto alla responsabilit\u0026#224; civile, sancito dall\u0026#8217;art. 20 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109 (Disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati, delle relative sanzioni e della procedura per la loro applicabilit\u0026#224;, nonch\u0026#233; modifica della disciplina in tema di incompatibilit\u0026#224;, dispensa dal servizio e trasferimento di ufficio dei magistrati, a norma dell\u0026#8217;articolo 1, comma 1, lettera f, della legge 25 luglio 2005, n. 150), secondo cui \u0026#171;[l\u0026#8217;]azione disciplinare \u0026#232; promossa indipendentemente dall\u0026#8217;azione civile di risarcimento del danno [\u0026#8230;]\u0026#187; (comma 1).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa disposizione colliderebbe, infine, con il principio di tipicit\u0026#224; degli illeciti disciplinari dei magistrati, i quali, ai sensi degli artt. 2, 3 e 4 del d.lgs. n. 109 del 2006, costituiscono un numerus clausus. L\u0026#8217;esercizio obbligatorio dell\u0026#8217;azione disciplinare, per il semplice fatto della proposizione dell\u0026#8217;azione risarcitoria, darebbe vita, di contro, a un illecito disciplinare \u0026#8220;processuale\u0026#8221; a carattere atipico, dalla portata potenzialmente illimitata, svuotando di significato la tipizzazione operata dal citato decreto legislativo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;art. 3 Cost. sarebbe violato, peraltro, anche sul versante della disparit\u0026#224; di trattamento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDiversamente dall\u0026#8217;art. 14 (recte: 15), comma 1, del d.lgs. n. 109 del 2006, il quale esige, per il promovimento dell\u0026#8217;azione disciplinare da parte del Procuratore generale presso la Corte di cassazione, che sia presentata una \u0026#171;denuncia circostanziata\u0026#187; (contenente, cio\u0026#232;, \u0026#171;tutti gli elementi costitutivi di una fattispecie disciplinare\u0026#187;), la norma censurata imporrebbe di procedere disciplinarmente per il solo fatto che \u0026#232; stata proposta un\u0026#8217;azione di risarcimento dei danni contro lo Stato, a prescindere da qualsiasi valutazione prognostica sulla sua fondatezza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.5.\u0026#8211; La norma censurata si porrebbe, altres\u0026#236;, in contrasto con gli artt. 101, secondo comma, e 104, primo comma, Cost., in quanto idonea a pregiudicare il principio di soggezione del giudice solo alla legge e a menomare le garanzie di autonomia, indipendenza, terziet\u0026#224; e imparzialit\u0026#224; della magistratura.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;obbligo in parola potrebbe essere, infatti, sfruttato dai soggetti che si assumono danneggiati per influenzare le decisioni del magistrato, turbandone la serenit\u0026#224;. Proponendo l\u0026#8217;azione risarcitoria nei confronti dello Stato, la parte interessata verrebbe a coinvolgere automaticamente il magistrato non solo in un giudizio di responsabilit\u0026#224; civile, connesso al diritto di difesa della parte stessa, ma anche in un procedimento disciplinare, che espone il magistrato al rischio di applicazione di sanzioni a carattere afflittivo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCon la citata sentenza n. 164 del 2017, questa Corte ha ritenuto che la soppressione del filtro di ammissibilit\u0026#224; non violi i principi di autonomia, indipendenza, terziet\u0026#224; e imparzialit\u0026#224; del giudice, in quanto la serenit\u0026#224; del giudice resta salvaguardata dal fatto che egli non \u0026#232; parte del giudizio per il risarcimento dei danni previsto dalla legge n. 117 del 1988 (il quale si svolge tra il soggetto che si asserisce danneggiato e lo Stato), nonch\u0026#233; dal mantenimento di una misura massima della rivalsa. Questi presidi non operano, per\u0026#242;, rispetto all\u0026#8217;esercizio obbligatorio dell\u0026#8217;azione disciplinare, cui la trasmissione degli atti \u0026#232; strumentale, posto che l\u0026#8217;azione si svolge direttamente nei confronti del magistrato, n\u0026#233; \u0026#232; prevista alcuna limitazione delle conseguenze pregiudizievoli derivanti dall\u0026#8217;eventuale applicazione di sanzioni disciplinari.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.6.\u0026#8211; Per le ragioni ora esposte, la norma censurata violerebbe anche l\u0026#8217;art. 108 Cost., laddove stabilisce che la legge assicura l\u0026#8217;indipendenza dei giudici speciali, dato che l\u0026#8217;obbligo di trasmissione degli atti riguarderebbe, ai sensi dell\u0026#8217;art. 9, comma 1, della legge n. 117 del 1988, anche magistrati diversi da quelli ordinari, compromettendo in tal modo la loro indipendenza, terziet\u0026#224; e imparzialit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; \u0026#200; intervenuto in entrambi giudizi il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, il quale ha chiesto che le questioni siano dichiarate inammissibili o infondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.1.\u0026#8211; Ad avviso dell\u0026#8217;Avvocatura dello Stato, le questioni sarebbero inammissibili anzitutto perch\u0026#233; sollevate dal giudice istruttore senza il vaglio del collegio, il quale avrebbe dovuto essere investito della decisione ai sensi dell\u0026#8217;art. 189 del codice di procedura civile, trattandosi di controversie attribuite al tribunale in composizione collegiale, in virt\u0026#249; dell\u0026#8217;art. 50-bis, primo comma, numero 7), cod. proc. civ.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLe questioni sarebbero, in ogni caso, prive di rilevanza nei giudizi a quibus. Con esse il rimettente ha, infatti, censurato l\u0026#8217;obbligatoriet\u0026#224; dell\u0026#8217;esercizio dell\u0026#8217;azione disciplinare derivante, in assunto, dalla norma denunciata: azione rispetto alla quale il giudice a quo non ha alcuna competenza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePeraltro, quando pure si accertasse che l\u0026#8217;asserito obbligo di esercizio dell\u0026#8217;azione disciplinare, per il solo fatto dell\u0026#8217;avvenuta proposizione di un\u0026#8217;azione risarcitoria, \u0026#232; illegittimo, da ci\u0026#242; non discenderebbe l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; dell\u0026#8217;obbligo di immediata trasmissione degli atti al Procuratore generale presso la Corte di cassazione. Una volta rimosso, infatti, l\u0026#8217;obbligo di esercizio dell\u0026#8217;azione disciplinare, la trasmissione degli atti risulterebbe del tutto innocua e inidonea a ledere i principi costituzionali richiamati dal rimettente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAnche con riguardo al petitum, d\u0026#8217;altro canto, le questioni presenterebbero tratti di equivocit\u0026#224; tali da renderle inammissibili. Dal tenore delle ordinanze di rimessione, parrebbe, infatti, che, per ricondurre a legittimit\u0026#224; costituzionale la norma censurata, occorra ripristinare il testo che essa aveva prima della novella del 2015, in base al quale il titolare dell\u0026#8217;azione disciplinare doveva esercitarla entro due mesi dalla comunicazione di cui al comma 5 dell\u0026#8217;art. 5 della legge n. 117 del 1988. Ma, per conseguire questo risultato, occorrerebbe che fosse dichiarata illegittima anche l\u0026#8217;abrogazione del citato art. 5, disposta dalla stessa legge n. 18 del 2015: declaratoria che il giudice a quo omette di chiedere.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.2.\u0026#8211; Nel merito, le questioni sarebbero \u0026#8211; secondo l\u0026#8217;Avvocatura dello Stato \u0026#8211; in ogni caso non fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn primo luogo, riguardo all\u0026#8217;unico tema sul quale il giudice a quo \u0026#232; effettivamente chiamato a pronunciarsi \u0026#8211; ossia l\u0026#8217;obbligo di immediata trasmissione di copia degli atti al titolare dell\u0026#8217;azione disciplinare \u0026#8211; il percorso argomentativo svolto nelle ordinanze di rimessione risulterebbe errato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;abrogazione del filtro di ammissibilit\u0026#224; ha portato, infatti, con s\u0026#233; l\u0026#8217;abrogazione dell\u0026#8217;obbligo di comunicazione del superamento del \u0026#8220;filtro\u0026#8221;, il riferimento al quale \u0026#232; stato, quindi, espunto dall\u0026#8217;art. 9, comma 1, della legge n. 117 del 1988: con la conseguenza che nessuna norma prevede oggi un obbligo di comunicazione degli atti al Procuratore generale presso la Corte di cassazione, n\u0026#233;, tanto meno, che tale obbligo debba essere adempiuto in qualche preciso momento processuale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eUn simile obbligo non potrebbe neppure essere desunto da altre norme, e in particolare dal censurato art. 9, comma 1, della legge n. 117 del 1988, il quale si limita attualmente a prevedere che il Procuratore generale debba esercitare l\u0026#8217;azione disciplinare nei confronti del magistrato per i fatti che hanno dato causa all\u0026#8217;azione di risarcimento, salvo sia stata gi\u0026#224; proposta. Nessun argomento potrebbe essere tratto, in particolare, dalla locuzione \u0026#171;per i fatti che hanno dato causa all\u0026#8217;azione di risarcimento\u0026#187;, la quale \u0026#8211; anche a volerla intendere come riferita ai fatti indicati nell\u0026#8217;atto di citazione \u0026#8211; nulla dice riguardo al momento e al modo in cui il Procuratore generale debba venirne a conoscenza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSe il legislatore avesse voluto imporre l\u0026#8217;immediata trasmissione degli atti ai titolari dell\u0026#8217;azione disciplinare non avrebbe mancato, d\u0026#8217;altra parte, di stabilirlo espressamente, allo stesso modo in cui in precedenza aveva imposto espressamente la trasmissione del provvedimento che dichiarava la domanda ammissibile.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAnche sul piano logico e sistematico, sarebbe peraltro evidente che, se aveva un senso imporre la trasmissione del provvedimento che riconosceva l\u0026#8217;ammissibilit\u0026#224; della domanda e far decorrere da essa il termine per l\u0026#8217;esercizio dell\u0026#8217;azione disciplinare, perch\u0026#233; quel vaglio attribuiva un particolare peso alla domanda in termini di fumus boni iuris, una volta che il vaglio preliminare \u0026#232; venuto meno non avrebbe senso un obbligo di immediata trasmissione degli atti e di immediato esercizio dell\u0026#8217;azione disciplinare, sulla base di una mera prospettazione di parte.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.3.\u0026#8211; Parimente infondato si rivelerebbe l\u0026#8217;ulteriore assunto del rimettente, in base al quale i titolari dell\u0026#8217;iniziativa nel procedimento disciplinare sarebbero tenuti ad esercitare l\u0026#8217;azione dopo aver ricevuto gli atti e senza alcun vaglio dei fatti indicati nell\u0026#8217;atto di citazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSe si raffronta il testo originario della norma censurata con quello vigente, quel che si coglie \u0026#232; che, mentre in precedenza vi era l\u0026#8217;obbligo di procedere disciplinarmente entro due mesi dalla valutazione di ammissibilit\u0026#224; della domanda civile, ora \u0026#8211; caduto il vaglio di ammissibilit\u0026#224; \u0026#8211; quell\u0026#8217;obbligo \u0026#232; venuto meno. Il che sarebbe del tutto comprensibile, proprio perch\u0026#233; il vaglio di ammissibilit\u0026#224; colorava di un fumus boni iuris l\u0026#8217;azione civile e poteva quindi costituire un\u0026#8217;idonea base per l\u0026#8217;avvio dell\u0026#8217;azione disciplinare, peraltro in un contesto normativo \u0026#8211; quello del 1988 \u0026#8211; nel quale non vi era il principio di tipicit\u0026#224; dell\u0026#8217;illecito disciplinare.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eVenuto meno il vaglio e, con esso, il termine fisso per procedere, si sono riespanse in toto le norme generali di cui al d.lgs. n. 109 del 2006, sulla responsabilit\u0026#224; disciplinare dei magistrati. Nel prevedere che il Procuratore generale presso la Corte di cassazione debba esercitare l\u0026#8217;azione disciplinare per i fatti che hanno dato causa all\u0026#8217;azione di risarcimento, la norma censurata non farebbe, in effetti, che riaffermare quanto gi\u0026#224; previsto a livello generale dall\u0026#8217;art. 14, comma 3, del citato decreto legislativo, in base al quale \u0026#171;[i]l Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha l\u0026#8217;obbligo di esercitare l\u0026#8217;azione disciplinare\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eQuesta previsione, peraltro, ha il solo scopo di escludere che il Procuratore generale abbia un potere discrezionale: ma ci\u0026#242; non significa che l\u0026#8217;azione disciplinare vada immancabilmente esercitata, solo perch\u0026#233; da qualcuno viene rappresentato un illecito disciplinare. L\u0026#8217;esercizio dell\u0026#8217;azione si impone solo ove un illecito, fra quelli tipizzati dallo stesso d.lgs. n. 109 del 2006, sia effettivamente ravvisato: e ci\u0026#242; vale anche rispetto alla previsione dell\u0026#8217;art. 9, comma 1, della legge n. 117 del 1988, la quale \u0026#8211; contrariamente a quanto sostenuto dal giudice a quo \u0026#8211; non \u0026#232;, dunque, in contrasto con il sistema della responsabilit\u0026#224; disciplinare dei magistrati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eD\u0026#8217;altra parte, l\u0026#8217;art. 15 del d.lgs. n. 109 del 2006 consente a chiunque di presentare una \u0026#171;denuncia circostanziata\u0026#187;, ossia contenente \u0026#171;tutti gli elementi costitutivi di una fattispecie disciplinare\u0026#187;. Nulla impedirebbe, pertanto, agli attori nei giudizi civili trattati dal giudice a quo di presentare una simile denuncia al titolare dell\u0026#8217;azione disciplinare.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003eConsiderato in diritto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Con due ordinanze di analogo tenore, il Giudice istruttore del Tribunale ordinario di Salerno dubita, in riferimento agli artt. 3, 101, secondo comma, 104, primo comma, e 108 della Costituzione, della legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 9, comma 1, della legge 13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei danni cagionati nell\u0026#8217;esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilit\u0026#224; civile dei magistrati), come modificato dall\u0026#8217;art. 6, comma 1, della legge\u0026#160;27 febbraio 2015, n. 18 (Disciplina della responsabilit\u0026#224; civile dei magistrati), nella parte in cui \u0026#8211; secondo l\u0026#8217;unica interpretazione della disposizione censurata che il rimettente ritiene possibile \u0026#8211; impone al tribunale investito dell\u0026#8217;azione contro lo Stato per il risarcimento dei danni conseguenti a condotte o provvedimenti di un magistrato di trasmettere immediatamente, per il solo fatto della proposizione della domanda, copia degli atti al Procuratore generale presso la Corte di cassazione, al fine dell\u0026#8217;obbligatorio esercizio, da parte di quest\u0026#8217;ultimo, dell\u0026#8217;azione disciplinare nei confronti del magistrato per i fatti che hanno dato causa alla domanda risarcitoria.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn tale lettura, la norma censurata violerebbe anzitutto l\u0026#8217;art. 3 Cost., per contrasto con il principio di ragionevolezza sotto molteplici profili.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;obbligo in questione non sarebbe, infatti, sorretto da alcuna ragione giustificatrice, legata all\u0026#8217;esigenza di assicurare l\u0026#8217;effettivit\u0026#224; della tutela giurisdizionale del soggetto che si assume illegittimamente danneggiato, il quale non trae alcun vantaggio dall\u0026#8217;esercizio dell\u0026#8217;azione disciplinare o dall\u0026#8217;applicazione di una sanzione disciplinare nei confronti del magistrato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl meccanismo denunciato modificherebbe, inoltre, sensibilmente l\u0026#8217;assetto della responsabilit\u0026#224; disciplinare dei magistrati, malgrado non fosse questo l\u0026#8217;obiettivo della legge n. 18 del 2015, con la quale il legislatore intendeva solo regolare in termini pi\u0026#249; rigorosi i rapporti risarcitori tra lo Stato e i cittadini; istituirebbe, altres\u0026#236;, una sorta di pregiudizialit\u0026#224; dell\u0026#8217;azione di responsabilit\u0026#224; civile rispetto a quella disciplinare, in contrasto logico con quanto previsto dal comma 2 dello stesso art. 9 della legge n. 117 del 1988, il quale consente una qualche incidenza del giudizio disciplinare su quello di responsabilit\u0026#224; civile (almeno in sede di rivalsa), e non viceversa; si porrebbe in contrasto, ancora, con i principi di autonomia della responsabilit\u0026#224; civile rispetto alla responsabilit\u0026#224; disciplinare e di tipicit\u0026#224; degli illeciti disciplinari dei magistrati, accolti dal decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109 (Disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati, delle relative sanzioni e della procedura per la loro applicabilit\u0026#224;, nonch\u0026#233; modifica della disciplina in tema di incompatibilit\u0026#224;, dispensa dal servizio e trasferimento di ufficio dei magistrati, a norma dell\u0026#8217;articolo 1, comma 1, lettera f, della legge 25 luglio 2005, n. 150).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;art. 3 Cost. sarebbe leso anche sotto il profilo della ingiustificata disparit\u0026#224; di trattamento. Diversamente dall\u0026#8217;art. 15, comma 1, del d.lgs. n. 109 del 2006 \u0026#8211; il quale esige, per il promovimento dell\u0026#8217;azione disciplinare, che sia presentata una \u0026#171;denuncia circostanziata\u0026#187; \u0026#8211; la norma censurata imporrebbe di procedere disciplinarmente per il solo fatto che \u0026#232; stata proposta un\u0026#8217;azione per il risarcimento di danni conseguenti all\u0026#8217;esercizio di funzioni giudiziarie: e ci\u0026#242; \u0026#8211; stante l\u0026#8217;avvenuta abolizione del cosiddetto filtro di ammissibilit\u0026#224; della domanda \u0026#8211; a prescindere da qualsiasi valutazione prognostica sulla sua fondatezza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eRisulterebbero violati, inoltre, gli artt. 101, secondo comma, e 104, primo comma, Cost., in quanto l\u0026#8217;obbligo censurato si tradurrebbe in uno strumento utilizzabile per influenzare le decisioni del magistrato e turbarne la serenit\u0026#224;, compromettendo cos\u0026#236; il principio di soggezione del giudice solo alla legge e le garanzie di autonomia, indipendenza, terziet\u0026#224; e imparzialit\u0026#224; della magistratura.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer le stesse ragioni, la norma denunciata si porrebbe, infine, in contrasto con l\u0026#8217;art. 108 Cost., che garantisce l\u0026#8217;indipendenza dei giudici speciali, in quanto l\u0026#8217;obbligo in discorso riguarderebbe anche magistrati diversi da quelli ordinari, compromettendo quindi la loro indipendenza, terziet\u0026#224; e imparzialit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; Le ordinanze di rimessione sollevano questioni identiche, sicch\u0026#233; i relativi giudizi vanno riuniti per essere definiti con unica decisione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; Nell\u0026#8217;affrontare il thema decidendum, occorre muovere da una ricostruzione della genesi dei problemi di legittimit\u0026#224; costituzionale sottoposti a questa Corte.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.1.\u0026#8211; Nel sistema delineato dalla legge n. 117 del 1988, in un\u0026#8217;ottica di contemperamento dei contrapposti interessi in gioco, chi si reputa ingiustamente danneggiato per effetto di comportamenti, atti o provvedimenti di un magistrato, posti in essere con dolo o colpa grave nell\u0026#8217;esercizio delle sue funzioni, ovvero per effetto di diniego di giustizia, non pu\u0026#242; agire per il risarcimento direttamente nei confronti del magistrato (salvo che il fatto costituisca reato: art. 13, comma 1), ma solo contro lo Stato (art. 2, comma 1). Ove resti soccombente, lo Stato eserciter\u0026#224; a sua volta azione di rivalsa nei confronti del magistrato (art. 7), peraltro con un limite di importo, pari a una frazione (un terzo, oggi la met\u0026#224;) del suo stipendio annuale netto al momento della proposizione della domanda di risarcimento (art. 8, comma 3).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNell\u0026#8217;intento di bloccare, comunque sia, sul nascere iniziative pretestuose o maliziose, atte a turbare il sereno svolgimento delle funzioni giudiziarie, l\u0026#8217;art. 5 della legge n. 117 del 1988 assoggettava in origine la domanda risarcitoria nei confronti dello Stato al cosiddetto filtro di ammissibilit\u0026#224;. Alla prima udienza, il giudice istruttore doveva rimettere, cio\u0026#232;, le parti al collegio affinch\u0026#233; deliberasse in camera di consiglio, nei quaranta giorni successivi, sull\u0026#8217;ammissibilit\u0026#224; della domanda. Quest\u0026#8217;ultima era dichiarata inammissibile quando non risultassero rispettati i termini e i presupposti di proponibilit\u0026#224; normativamente stabiliti (artt. 2, 3 e 4 della legge n. 117 del 1988), ovvero quando apparisse manifestamente infondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn forza del comma 5 dello stesso art. 5, ove la domanda fosse stata dichiarata viceversa ammissibile, il tribunale, nel disporre la prosecuzione del processo, avrebbe dovuto altres\u0026#236; ordinare la trasmissione di copia degli atti ai titolari dell\u0026#8217;azione disciplinare.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCorrelativamente, l\u0026#8217;art. 9, comma 1, della legge n. 117 del 1988 stabiliva che il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, per i magistrati ordinari, o il titolare dell\u0026#8217;azione disciplinare, negli altri casi, dovessero \u0026#171;esercitare l\u0026#8217;azione disciplinare nei confronti del magistrato per i fatti che hanno dato causa all\u0026#8217;azione di risarcimento, salvo che non sia stata gi\u0026#224; proposta, entro due mesi dalla comunicazione di cui al comma 5 dell\u0026#8217;art. 5\u0026#187; (ferma restando la facolt\u0026#224; del Ministro della giustizia \u0026#8211; altro titolare dell\u0026#8217;azione disciplinare nei confronti dei magistrati ordinari \u0026#8211; di esercitare l\u0026#8217;azione stessa ai sensi dell\u0026#8217;art. 107, secondo comma, Cost.).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn sintesi, dunque, se la domanda di risarcimento contro lo Stato superava il vaglio preliminare di ammissibilit\u0026#224;, il tribunale adito era tenuto a trasmettere gli atti ai titolari dell\u0026#8217;azione disciplinare, i quali dovevano esercitarla, per i fatti posti a base della domanda (salvo quanto previsto riguardo al Ministro della giustizia), entro due mesi dalla trasmissione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesto meccanismo era calibrato sulla disciplina vigente al momento del varo della legge n. 117 del 1988. All\u0026#8217;epoca, il sistema della responsabilit\u0026#224; disciplinare dei magistrati si imperniava, infatti, sulla previsione di un unico illecito disciplinare \u0026#8220;atipico\u0026#8221;, descritto, cio\u0026#232;, con formola estremamente generica, la quale poteva prestarsi, almeno astrattamente, a ricomprendere le ipotesi di dolo, colpa grave e denegata giustizia assunte come generatrici di responsabilit\u0026#224; civile (art. 18 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, recante \u0026#171;Guarentigie della magistratura\u0026#187;).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAl tempo stesso, l\u0026#8217;azione disciplinare era, per regola generale, facoltativa (art. 14, primo comma, numero 1, della legge 24 marzo 1958, n. 195, recante \u0026#171;Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura\u0026#187;). La norma censurata aveva, in quest\u0026#8217;ottica, una chiara giustificazione: prevedendo l\u0026#8217;obbligo di esercitare l\u0026#8217;azione nel caso di dichiarazione di ammissibilit\u0026#224; della domanda risarcitoria, essa introduceva una deroga al principio generale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.2.\u0026#8211; Il quadro normativo di riferimento \u0026#232;, per\u0026#242;, radicalmente mutato a seguito del d.lgs. n. 109 del 2006, con il quale \u0026#232; stata introdotta una nuova regolamentazione della responsabilit\u0026#224; disciplinare dei magistrati, ispirata a principi esattamente opposti a quelli ora ricordati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSul piano sostanziale, il nuovo sistema si impernia, infatti, sulla tipizzazione degli illeciti: le sanzioni disciplinari possono essere inflitte, cio\u0026#232;, solo qualora risulti integrata una delle fattispecie analiticamente descritte negli artt. 2, 3 e 4 del d.lgs. n. 109 del 2006, e sempre che non entri in gioco la clausola limitativa di cui all\u0026#8217;art. 3-bis, in base alla quale l\u0026#8217;illecito disciplinare non \u0026#232; configurabile \u0026#171;quando il fatto \u0026#232; di scarsa rilevanza\u0026#187;. Tra le ipotesi di responsabilit\u0026#224; civile, delineate dalla legge n. 117 del 1988, e le ipotesi di responsabilit\u0026#224; disciplinare, individuate dal d.lgs. n. 109 del 2006, non vi \u0026#232;, peraltro, necessaria coincidenza: nel senso, in particolare, che le prime possono non rientrare tra le seconde.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAl contempo, l\u0026#8217;esercizio dell\u0026#8217;azione disciplinare da parte del Procuratore generale presso la Corte di cassazione \u0026#232; divenuto, in via generale, obbligatorio (art. 14, comma 3, del d.lgs. n. 109 del 2006).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNell\u0026#8217;intento di evitare che \u0026#8211; a fronte della proliferazione di denunce ed esposti da parte di privati \u0026#8211; la nuova regola portasse a un sovraccarico della giustizia disciplinare, sono state peraltro introdotte, oltre alla ricordata clausola sulla scarsa rilevanza del fatto (art. 3-bis del d.lgs. n. 109 del 2006), specifiche regole procedurali, intese a selezionare le notizie che giustificano il promovimento dell\u0026#8217;azione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSi \u0026#232; richiesto cos\u0026#236;, anzitutto, che il Procuratore generale venga posto a conoscenza del fatto a mezzo di una \u0026#171;denuncia circostanziata\u0026#187;, intendendosi per tale quella che \u0026#171;contiene tutti gli elementi costitutivi di una fattispecie disciplinare\u0026#187;; in caso contrario, essa \u0026#171;non costituisce notizia di rilievo disciplinare\u0026#187; (art. 15, comma 1, del d.lgs. n. 109 del 2006).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSi \u0026#232; prefigurata, poi, una fase cosiddetta predisciplinare, intesa a verificare preventivamente, tramite sommarie indagini (art. 15, comma 1, del d.lgs. n. 209 del 2006), la notizia di illecito e la plausibilit\u0026#224; di una conseguente incolpazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSi \u0026#232; stabilito, infine, che il Procuratore generale proceda all\u0026#8217;archiviazione diretta della notizia \u0026#8211; non soggetta, cio\u0026#232;, a controllo giurisdizionale \u0026#8211; se la condotta risulta disciplinarmente irrilevante ai sensi dell\u0026#8217;art. 3-bis, se la denuncia non \u0026#232; circostanziata, se il fatto non rientra in alcuna delle ipotesi previste dalla legge, o se dalle indagini espletate il fatto risulta inesistente o non commesso; ci\u0026#242;, salvo diverso avviso del Ministro della giustizia, cui il provvedimento \u0026#232; comunicato (art. 16, comma 5-bis, del d.lgs. n. 109 del 2006).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#200; sorto, di conseguenza, il problema di come coniugare tale mutato assetto della responsabilit\u0026#224; disciplinare con la previsione della legge sulla responsabilit\u0026#224; civile \u0026#8211; quella, appunto, dell\u0026#8217;art. 9, comma 1, della legge n. 117 del 1988 \u0026#8211; che ricollegava, con apparente indefettibile automatismo, il promovimento dell\u0026#8217;azione disciplinare alla dichiarazione di ammissibilit\u0026#224; della domanda risarcitoria contro lo Stato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.3.\u0026#8211; I problemi di coordinamento tra le due forme di responsabilit\u0026#224; si sono, peraltro, acuiti a seguito della successiva riforma della disciplina della responsabilit\u0026#224; civile dei magistrati operata dalla legge n. 18 del 2015 (che \u0026#232; quella che d\u0026#224; adito agli odierni incidenti di legittimit\u0026#224; costituzionale): riforma alla cui radice si colloca l\u0026#8217;esigenza di rimuovere profili di contrasto della normativa previgente con il diritto comunitario posti in evidenza dalla Corte di giustizia dell\u0026#8217;Unione europea (Corte di giustizia, grande sezione, sentenza 13 giugno 2006, in causa C-173/03, Traghetti del Mediterraneo spa; Corte di giustizia, sentenza 24 novembre 2011, in causa C-379/10, Commissione europea contro Repubblica italiana).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn concreto, la novella legislativa ha operato una serie di interventi espansivi dell\u0026#8217;area della responsabilit\u0026#224; civile che vanno di l\u0026#224; da quanto strettamente necessario a tale fine, con l\u0026#8217;effetto, tra l\u0026#8217;altro, di ampliare lo iato tra i fatti generatori di responsabilit\u0026#224; civile e le ipotesi \u0026#8220;tipizzate\u0026#8221; di responsabilit\u0026#224; disciplinare.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuel che pi\u0026#249; conta agli odierni fini \u0026#232;, per\u0026#242;, che la legge n. 18 del 2015, con il suo art. 3, comma 2, ha soppresso il filtro di ammissibilit\u0026#224; della domanda risarcitoria contro lo Stato (rivelatosi, a giudizio del legislatore della riforma, troppo selettivo nell\u0026#8217;esperienza applicativa), abrogando in toto l\u0026#8217;art. 5 della legge n. 117 del 1988: compreso, dunque, il comma 5, che prevedeva la trasmissione degli atti ai titolari dell\u0026#8217;azione disciplinare nel caso di dichiarazione di ammissibilit\u0026#224; della domanda.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDi riflesso, l\u0026#8217;art. 6, comma 1, della legge n. 18 del 2015 ha modificato l\u0026#8217;art. 9, comma 1, della legge n. 117 del 1988, sopprimendo l\u0026#8217;inciso \u0026#8211; che definiva il termine (ma anche il presupposto) per l\u0026#8217;esercizio obbligatorio dell\u0026#8217;azione disciplinare \u0026#8211; \u0026#171;entro due mesi dalla comunicazione di cui al comma 5 dell\u0026#8217;art. 5\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl risultato \u0026#232; che la disposizione censurata recita attualmente, in modo secco, nel suo primo periodo: \u0026#171;[i]l procuratore generale presso la Corte di cassazione per i magistrati ordinari o il titolare dell\u0026#8217;azione disciplinare negli altri casi devono esercitare l\u0026#8217;azione disciplinare nei confronti del magistrato per i fatti che hanno dato causa all\u0026#8217;azione di risarcimento, salvo che non sia stata gi\u0026#224; proposta\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; \u0026#200; su questo quadro che si innestano gli odierni incidenti di legittimit\u0026#224; costituzionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl giudice a quo si trova investito, quale giudice istruttore, di due cause promosse nei confronti dello Stato per il risarcimento dei danni derivati, in assunto, da comportamenti, atti e provvedimenti di alcuni magistrati ordinari. In tale veste, il rimettente \u0026#232; stato sollecitato dal difensore delle parti attrici a trasmettere copia degli atti al Procuratore generale presso la Corte di cassazione, affinch\u0026#233; eserciti l\u0026#8217;azione disciplinare nei confronti dei magistrati interessati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSecondo il giudice a quo, a fronte degli interventi operati dalla legge n. 18 del 2015, l\u0026#8217;unica interpretazione possibile dell\u0026#8217;art. 9, comma 1, della legge n. 117 del 1988 sarebbe, in effetti, la seguente: il tribunale adito con l\u0026#8217;azione risarcitoria dovrebbe trasmettere immediatamente copia degli atti al Procuratore generale, il quale, a sua volta, sarebbe tenuto \u0026#8211; per il solo fatto della proposizione della domanda e a prescindere da ogni valutazione prognostica sulla sua fondatezza \u0026#8211; ad esercitare l\u0026#8217;azione disciplinare nei confronti del magistrato per i fatti posti a base della domanda.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale interpretazione si giustificherebbe, sia per il tenore letterale della norma, che prevede l\u0026#8217;esercizio dell\u0026#8217;azione disciplinare \u0026#171;per i fatti che hanno dato causa all\u0026#8217;azione di risarcimento\u0026#187;, ossia per i fatti come rappresentati nell\u0026#8217;atto introduttivo del giudizio, e non per la decisione che lo definisce; sia per ragioni di ordine logico e sistematico, che imporrebbero di valorizzare la portata innovativa della legge n. 18 del 2015. Al fine di assicurare l\u0026#8217;obbligatorio esercizio dell\u0026#8217;azione disciplinare per i fatti in questione, occorrerebbe, d\u0026#8217;altra parte, che il Procuratore generale sia posto a conoscenza dei fatti stessi e, dunque, che il giudice chiamato a conoscere dell\u0026#8217;azione risarcitoria gli trasmetta gli atti quale \u0026#171;effetto automatico\u0026#187; della proposizione della domanda.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSiffatti esiti interpretativi genererebbero, peraltro, i dubbi di legittimit\u0026#224; costituzionale sottoposti al vaglio di questa Corte, sintetizzati al punto 1 che precede.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; Ci\u0026#242; chiarito, occorre prendere preliminarmente in esame le plurime eccezioni di inammissibilit\u0026#224; formulate dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNessuna di esse si rivela, peraltro, fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.1.\u0026#8211; Non lo \u0026#232;, anzitutto, quella relativa al supposto difetto di legittimazione del giudice a quo, derivante dal fatto che le cause previste dalla legge n. 117 del 1988 sono devolute al tribunale in composizione collegiale (art. 50-bis, primo comma, numero 7, del codice di procedura civile): circostanza che \u0026#8211; a parere della difesa dello Stato \u0026#8211; non avrebbe consentito al giudice istruttore di sollevare le questioni senza il vaglio del collegio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn senso contrario, va rilevato che, per costante giurisprudenza di questa Corte, nei giudizi civili attribuiti al tribunale in composizione collegiale, il giudice istruttore non pu\u0026#242; sollevare questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale delle norme da applicare per la definizione della controversia, la cui identificazione e valutazione spetta al collegio, ma pu\u0026#242; bene sollevare questioni relative a norme che egli stesso debba applicare per adottare provvedimenti attribuiti alla sua competenza (tra le altre, sentenza n. 204 del 1997 e n. 84 del 1996; ordinanze n. 266 del 2014, n. 552 del 2000 e n. 295 del 1996).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa trasmissione degli atti al titolare dell\u0026#8217;azione disciplinare \u0026#8211; cui l\u0026#8217;odierno rimettente \u0026#232; stato sollecitato \u0026#8211; \u0026#232; provvedimento che, di per s\u0026#233;, evidentemente non attiene alla definizione della causa risarcitoria promossa nei confronti dello Stato, traducendosi in una semplice comunicazione. \u0026#200; vero che, nel sistema anteriore alla legge n. 18 del 2015, la trasmissione doveva essere ordinata dal collegio; ma ci\u0026#242; solo perch\u0026#233;, in quel sistema, essa era configurata come adempimento \u0026#8220;appendicolare\u0026#8221; alla dichiarazione di ammissibilit\u0026#224; della domanda risarcitoria: pronuncia, questa, demandata al collegio, in ragione del suo carattere decisorio (art. 5, comma 5, ultimo periodo, della legge n. 117 del 1988).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNon \u0026#232;, dunque, implausibile la tesi del rimettente, secondo la quale \u0026#8211; una volta svincolata dal vaglio di ammissibilit\u0026#224; e collegata alla semplice proposizione della domanda \u0026#8211; la trasmissione dovrebbe essere disposta dal giudice istruttore, in quanto \u0026#171;assegnatario del procedimento\u0026#187;: donde la sua legittimazione a censurare, sul piano della legittimit\u0026#224; costituzionale, la norma dalla quale il relativo obbligo deriva. Non si potrebbe, del resto, ipotizzare che il compito in questione gravi piuttosto sul presidente del tribunale in virt\u0026#249; del combinato disposto degli artt. 2, comma 1, lettera dd), e 14, comma 4, del d.lgs. n. 109 del 2006, i quali pongono, in via generale, a carico dei dirigenti degli uffici l\u0026#8217;obbligo di comunicare alla Procura generale presso la Corte di cassazione i fatti di rilievo disciplinare di cui siano venuti conoscenza. Come emerge dal citato art. 2, comma 1, lettera dd), l\u0026#8217;obbligo del dirigente dell\u0026#8217;ufficio concerne, infatti, gli illeciti disciplinari posti in essere da magistrati appartenenti all\u0026#8217;ufficio da lui diretto: laddove, per converso, il magistrato la cui condotta ha dato luogo alla domanda risarcitoria non pu\u0026#242; mai prestare servizio presso il tribunale chiamato a decidere sulla domanda stessa, essendo ci\u0026#242; escluso dalla regola di competenza stabilita dall\u0026#8217;art. 4, comma 1, della legge n. 117 del 1988.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.2.\u0026#8211; Parimente non fondata \u0026#232; l\u0026#8217;ulteriore eccezione dell\u0026#8217;Avvocatura dello Stato di inammissibilit\u0026#224; per difetto di rilevanza, basata sulla considerazione che, con le questioni sollevate, il rimettente mira, nella sostanza, a contestare l\u0026#8217;obbligatoriet\u0026#224; dell\u0026#8217;esercizio dell\u0026#8217;azione disciplinare che deriverebbe dalla norma denunciata: azione rispetto alla quale il giudice a quo non ha, comunque sia, alcuna competenza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNella prospettiva ermeneutica del rimettente, la rimozione dell\u0026#8217;obbligo di esercizio dell\u0026#8217;azione disciplinare per i fatti che hanno dato causa all\u0026#8217;azione di risarcimento travolgerebbe automaticamente anche l\u0026#8217;obbligo \u0026#8211; ad esso \u0026#8220;servente\u0026#8221; \u0026#8211; di trasmissione degli atti al Procuratore generale, posto altrimenti a carico del rimettente stesso. Di qui, dunque, la rilevanza delle questioni (per una ipotesi strutturalmente analoga, sentenze n. 96 del 2020 e n. 109 del 2017).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.3.\u0026#8211; Insussistente si palesa, infine, l\u0026#8217;eccepita equivocit\u0026#224; e inadeguatezza del petitum.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eContrariamente a quanto ventila l\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, gli incidenti di legittimit\u0026#224; costituzionale non sono finalizzati a conseguire il ripristino del testo della norma denunciata anteriore alla novella legislativa del 2015, in base al quale il titolare dell\u0026#8217;azione disciplinare doveva esercitarla entro due mesi dalla comunicazione di cui al comma 5 dell\u0026#8217;art. 5 della legge n. 117 del 1988 (operazione che richiederebbe anche la declaratoria di illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;abrogazione del citato art. 5, rimasta estranea al petitum).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSia dal dispositivo, sia dal tenore complessivo delle ordinanze di rimessione, emerge con chiarezza come il giudice a quo non intenda affatto riesumare il vecchio istituto del filtro di ammissibilit\u0026#224; (la cui soppressione \u0026#232; gi\u0026#224; stata ritenuta non costituzionalmente illegittima da questa Corte con la sentenza n. 164 del 2017). Quel che il rimettente chiede \u0026#232; l\u0026#8217;ablazione pura e semplice dell\u0026#8217;obbligo di esercizio dell\u0026#8217;azione disciplinare delineato dalla norma censurata e, conseguentemente, dell\u0026#8217;obbligo di trasmissione degli atti ad esso strumentale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.\u0026#8211; Se pure, dunque, ammissibili, le questioni non sono per\u0026#242; nel merito fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl presupposto ermeneutico su cui poggiano i quesiti risulta, infatti, non corretto, nella parte che rileva ai fini dello scrutinio di legittimit\u0026#224; costituzionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.1.\u0026#8211; Pur nell\u0026#8217;attuale assenza di una espressa indicazione in tal senso, il rimettente ricava non implausibilmente dal disposto della norma censurata l\u0026#8217;obbligo, per il giudice investito dell\u0026#8217;azione di risarcimento di danni cagionati da magistrati ordinari nell\u0026#8217;esercizio delle loro funzioni, di rimettere copia degli atti al Procuratore generale presso la Corte di cassazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa perdurante previsione dell\u0026#8217;obbligo di esercizio dell\u0026#8217;azione disciplinare per i fatti che hanno dato causa all\u0026#8217;azione di risarcimento presuppone, in effetti, l\u0026#8217;esistenza di adeguati canali informativi del titolare dell\u0026#8217;azione disciplinare riguardo alle vicende atte a rendere operante l\u0026#8217;obbligo stesso. La trasmissione degli atti dei giudizi risarcitori assicura, per l\u0026#8217;appunto, al Procuratore generale presso la Corte di cassazione una \u0026#8220;finestra conoscitiva\u0026#8221; \u0026#8211; non lasciata alla sola iniziativa, meramente eventuale, delle parti interessate \u0026#8211; riguardo alle condotte dei magistrati che si assumono aver prodotto danni ingiusti con dolo o colpa grave, ovvero per effetto di denegata giustizia.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.2.\u0026#8211; Il giudice a quo non pu\u0026#242; essere seguito, per converso, allorch\u0026#233; ulteriormente suppone \u0026#8211; ed \u0026#232; questo, in effetti, il profilo su cui si focalizzano le sue censure \u0026#8211; che il Procuratore generale sia tenuto immancabilmente ad esercitare l\u0026#8217;azione disciplinare non appena abbia notizia della pendenza di un giudizio risarcitorio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eBench\u0026#233; supportata, in apparenza, dalla lettera della disposizione censurata, tale conclusione \u0026#232; da escludere sulla base di un\u0026#8217;interpretazione sistematica che tenga conto della ratio della riforma di cui alla legge n. 18 del 2015. Del resto essa \u0026#232; scartata in modo pressoch\u0026#233; corale dai suoi interpreti, e non risponde, in fatto, alla consolidata prassi operativa della Procura generale presso la Corte di cassazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eGi\u0026#224; prima di tale riforma \u0026#8211; allorquando la disposizione denunciata collegava l\u0026#8217;obbligo di esercizio dell\u0026#8217;azione disciplinare alla dichiarazione di ammissibilit\u0026#224; della domanda risarcitoria \u0026#8211; si era ritenuto, in effetti, necessario coordinare tale previsione con il nuovo assetto della responsabilit\u0026#224; disciplinare dei magistrati introdotto dal d.lgs. n. 109 del 2006: traendosi da ci\u0026#242; la conclusione per cui la comunicazione dell\u0026#8217;avvenuto superamento del filtro di ammissibilit\u0026#224; non imponeva, per ci\u0026#242; solo, di avviare l\u0026#8217;azione disciplinare, in difetto di una condotta classificabile nel catalogo degli illeciti stabilito dal citato decreto legislativo. Ci\u0026#242;, sia per una ragione procedurale, legata al fatto che il nuovo sistema \u0026#8211; caratterizzato in termini di regola, e non di eccezione, dalla obbligatoriet\u0026#224; dell\u0026#8217;iniziativa del Procuratore generale \u0026#8211; contempla appunto per questo una fase cosiddetta predisciplinare di valutazione (anche con acquisizioni \u0026#8220;istruttorie\u0026#8221; in senso lato) della natura \u0026#171;circostanziata\u0026#187; dell\u0026#8217;addebito disciplinare e della plausibilit\u0026#224; dell\u0026#8217;incolpazione, in difetto della quale \u0026#232; prevista l\u0026#8217;archiviazione diretta del caso da parte del Procuratore generale, salva diversa determinazione del Ministro della giustizia (art. 16, comma 5-bis); sia per una ragione sostanziale, connessa alla circostanza che il principio di legalit\u0026#224; e tassativit\u0026#224; dell\u0026#8217;illecito disciplinare, che si esprime nel catalogo chiuso degli artt. 2, 3 e 4 del d.lgs. n. 109 del 2006, impedisce che si possa promuovere un\u0026#8217;azione disciplinare per un fatto \u0026#8211; quale che ne sia la fonte di informazione \u0026#8211; che non vi rientra.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale indirizzo appare a maggior ragione giustificato dopo la caduta del filtro di ammissibilit\u0026#224;, conseguente alla legge n. 18 del 2015.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer quanto pu\u0026#242; desumersi dai lavori parlamentari, la soppressione, nell\u0026#8217;art. 9, comma 1, della legge n. 117 del 1988, dell\u0026#8217;inciso \u0026#171;entro due mesi dalla comunicazione di cui al comma 5 dell\u0026#8217;articolo 5\u0026#187; \u0026#232; stata suggerita da una mera esigenza di coordinamento con l\u0026#8217;avvenuta abrogazione dell\u0026#8217;intero art. 5, senza che essa sia stata accompagnata da alcuna volont\u0026#224; di innovare al sistema della responsabilit\u0026#224; disciplinare, e senza neppure che il legislatore si sia posto il problema di coordinare, nel resto, la disciplina dell\u0026#8217;obbligatoriet\u0026#224; dell\u0026#8217;azione disciplinare, come concepita nel 1988, con la successiva ridefinizione sostanziale e procedurale del sistema disciplinare, realizzata nel 2006. La soppressione dell\u0026#8217;inciso trae, infatti, origine da una proposta di emendamento al disegno di legge A.S. n. 1070, presentata nella seduta della Commissione giustizia del Senato della Repubblica del 5 novembre 2014 in sede di coordinamento e approvata senza alcuna discussione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNemmeno consta alcun indice di una eventuale volont\u0026#224; legislativa di innovare al principio di autonomia dell\u0026#8217;azione disciplinare rispetto all\u0026#8217;azione civile di danno, stabilito dall\u0026#8217;art. 20, comma 1, del d.lgs. n. 109 del 2006 (in forza del quale \u0026#171;[l]\u0026#8217;azione disciplinare \u0026#232; promossa indipendentemente dall\u0026#8217;azione civile di risarcimento del danno [\u0026#8230;]\u0026#187;): principio che riflette le differenze tra le due forme di responsabilit\u0026#224; (la responsabilit\u0026#224; civile attiene ai rapporti del magistrato con le parti processuali o altri soggetti a causa di eventuali errori o inosservanze nell\u0026#8217;esercizio delle funzioni, mentre la responsabilit\u0026#224; disciplinare consegue alla violazione dei doveri funzionali del magistrato nei confronti dello Stato-datore di lavoro), e che trova altres\u0026#236; riscontro nella previsione dell\u0026#8217;art. 6, comma 2, della legge n. 117 del 1988 \u0026#8211; non incisa dalla riforma del 2015 \u0026#8211; secondo cui la decisione pronunciata nel giudizio risarcitorio non fa stato nel procedimento disciplinare.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn quest\u0026#8217;ottica, va escluso che la legge di riforma della responsabilit\u0026#224; civile dei magistrati abbia mutato, anche solo pro parte, la struttura del sistema di giustizia disciplinare: sicch\u0026#233;, in sostanza, per quanto attiene a tale sistema, \u0026#232; la legge n. 117 del 1988 a dover essere armonizzata con l\u0026#8217;assetto del d.lgs. n. 109 del 2006, e non viceversa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#200; giocoforza, di conseguenza, concludere che i presupposti per l\u0026#8217;esercizio, sia pure obbligatorio, dell\u0026#8217;azione disciplinare non sono stati rivisitati dalla modifica della legge n. 117 del 1988. Da un lato, dunque, il promovimento di tale azione richiede, comunque sia, l\u0026#8217;acquisizione della notizia circostanziata di un fatto riconducibile ad una delle ipotesi tipiche previste dalla legge, e non pu\u0026#242; fondarsi sulla semplice notizia della pendenza di una causa risarcitoria, la quale, di per s\u0026#233;, non \u0026#232; sussumibile in alcuna fattispecie; dall\u0026#8217;altro lato, ove pure la domanda risarcitoria presenti le caratteristiche di una \u0026#171;notizia circostanziata\u0026#187; di illecito disciplinare, ci\u0026#242; non esclude la necessit\u0026#224; di svolgere accertamenti predisciplinari, intesi a verificare che quella notizia abbia una qualche consistenza (e non attenga, altres\u0026#236;, a un fatto di scarsa rilevanza, ai sensi dell\u0026#8217;art. 3-bis del d.lgs. n. 109 del 2006).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.3.\u0026#8211; Alla luce di quanto precede, le discrasie della norma in esame con la disciplina del d.lgs. n. 109 del 2006, denunciate dal rimettente come lesive dei principi di ragionevolezza e di eguaglianza, si palesano insussistenti; cadono, al tempo stesso, i sospetti di violazione dei principi di soggezione del giudice solo alla legge e di autonomia, indipendenza, terziet\u0026#224; e imparzialit\u0026#224; della magistratura.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eUna volta escluso l\u0026#8217;ipotizzato indefettibile esercizio dell\u0026#8217;azione disciplinare per la mera proposizione della domanda risarcitoria \u0026#8211; come assumono le ordinanze di rimessione in ragione di una non corretta interpretazione della disposizione censurata e della disciplina di riferimento \u0026#8211; l\u0026#8217;obbligo di trasmissione degli atti alla Procura generale, che il rimettente plausibilmente reputa insito nel disposto della norma censurata, si rivela \u0026#8220;innocuo\u0026#8221; per i valori costituzionali evocati, lasciando ferma l\u0026#8217;esigenza della verifica circa l\u0026#8217;effettiva ricorrenza dei presupposti per l\u0026#8217;esercizio \u0026#8211; sia pur obbligatorio \u0026#8211; dell\u0026#8217;azione disciplinare, nei termini dianzi indicati. Viene meno, di conseguenza, il timore che il meccanismo possa essere maliziosamente utilizzato da soggetti interessati al fine di incidere sull\u0026#8217;indipendenza e sulla serenit\u0026#224; di giudizio del magistrato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.\u0026#8211; Sulla base delle considerazioni esposte, le questioni vanno dichiarate non fondate.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eriuniti i giudizi,\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003edichiara non fondate le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 9, comma 1, della legge 13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei danni cagionati nell\u0026#8217;esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilit\u0026#224; civile dei magistrati), come modificato dall\u0026#8217;art. 6, comma 1, della legge 27 febbraio 2015, n. 18 (Disciplina della responsabilit\u0026#224; civile dei magistrati), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 101, secondo comma, 104, primo comma, e 108 della Costituzione, dal Giudice istruttore del Tribunale ordinario di Salerno con le ordinanze indicate in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 maggio 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiancarlo CORAGGIO, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eFranco MODUGNO, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eFilomena PERRONE, Cancelliere\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 23 luglio 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Cancelliere\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Filomena PERRONE\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Responsabilit\u0026#224; civile dei magistrati - Giudizio risarcitorio nei confronti dello Stato per fatto illecito del magistrato - Abolizione della fase preliminare di delibazione in camera di consiglio della ammissibilit\u0026#224; e non manifesta infondatezza della domanda [c.d. \"filtro di ammissibilit\u0026#224;\"] - Conseguente soppressione del termine che ricollegava l\u0027esercizio dell\u0027azione disciplinare alla comunicazione di ammissibilit\u0026#224; della domanda - Obbligo per il Tribunale, investito dalla cognizione dell\u0027azione di responsabilit\u0026#224; civile, di disporre l\u0027immediata trasmissione degli atti del procedimento al Procuratore generale presso la Corte di cassazione - Conseguente automatismo dell\u0027esercizio dell\u0027azione disciplinare per i fatti che hanno dato luogo alla proposizione della domanda risarcitoria.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"44143","titoletto":"Giudice rimettente - Giudice istruttore nell\u0027ambito del giudizio per il risarcimento dei danni cagionati nell\u0027esercizio della funzione giurisdizionale - Legittimazione a censurare la norma che impone l\u0027obbligo di trasmissione degli atti al titolare dell\u0027azione disciplinare - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eNon è accolta l\u0027eccezione di inammissibilità, per difetto di legittimazione del giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale dell\u0027art. 9, comma 1, della legge n. 117 del 1988, come modificato dall\u0027art. 6, comma 1, della legge n. 18 del 2015. Benché le cause previste dalla legge n. 117 del 1988 siano devolute al tribunale in composizione collegiale (art. 50-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, primo comma, n. 7, cod. proc. civ.), non è implausibile la tesi del rimettente secondo la quale - una volta svincolata dal vaglio di ammissibilità e collegata alla semplice proposizione della domanda risarcitoria - la trasmissione degli atti al titolare dell\u0027azione disciplinare dovrebbe essere disposta dal giudice istruttore, in quanto assegnatario del procedimento, donde la sua legittimazione a censurare, sul piano della legittimità costituzionale, la norma dalla quale il relativo obbligo deriva.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eSecondo costante giurisprudenza costituzionale, nei giudizi civili attribuiti al tribunale in composizione collegiale, il giudice istruttore non può sollevare questioni di legittimità costituzionale delle norme da applicare per la definizione della controversia, la cui identificazione e valutazione spetta al collegio, ma può bene sollevare questioni relative a norme che egli stesso debba applicare per adottare provvedimenti attribuiti alla sua competenza. (\u003cem\u003ePrecedenti citati: sentenze n. 204 del 1997 e n. 84 del 1996; ordinanze n. 266 del 2014, n. 552 del 2000 e n. 295 del 1996\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"44144","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"13/04/1988","data_nir":"1988-04-13","numero":"117","articolo":"9","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":"come modificato dall\u0027","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988-04-13;117~art9"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"27/02/2015","data_nir":"2015-02-27","numero":"18","articolo":"6","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015-02-27;18~art6"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"44144","titoletto":"Prospettazione della questione incidentale - Motivazione plausibile del rimettente sulla rilevanza - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.","testo":"Non è accolta l\u0027eccezione di inammissibilità, per difetto di rilevanza, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale dell\u0027art. 9, comma 1, della legge n. 117 del 1988, come modificato dall\u0027art. 6, comma 1, della legge n. 18 del 2015. Benché il giudice istruttore non abbia alcuna competenza rispetto all\u0027azione disciplinare nei confronti dei magistrati, nella prospettiva ermeneutica del rimettente la rimozione dell\u0027obbligo di esercizio dell\u0027azione disciplinare per i fatti che hanno dato causa all\u0027azione di risarcimento dei danni cagionati nell\u0027esercizio della funzione giurisdizionale travolgerebbe automaticamente anche l\u0027obbligo - ad esso \"servente\" - di trasmissione degli atti al procuratore generale presso la Corte di cassazione, posto altrimenti a carico del rimettente stesso. (\u003cem\u003ePrecedenti citati: sentenze n. 96 del 2020 e n. 109 del 2017\u003c/em\u003e).","numero_massima_successivo":"44145","numero_massima_precedente":"44143","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"13/04/1988","data_nir":"1988-04-13","numero":"117","articolo":"9","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":"come modificato dall\u0027","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988-04-13;117~art9"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"27/02/2015","data_nir":"2015-02-27","numero":"18","articolo":"6","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015-02-27;18~art6"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"44145","titoletto":"Prospettazione della questione incidentale - Individuazione del petitum - Sufficiente chiarezza del tipo di intervento richiesto alla Corte costituzionale - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.","testo":"Non è accolta l\u0027eccezione di inammissibilità, per equivocità e inadeguatezza del \u003cem\u003epetitum\u003c/em\u003e, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale dell\u0027art. 9, comma 1, della legge n. 117 del 1988, come modificato dall\u0027art. 6, comma 1, della legge n. 18 del 2015. Sia dal dispositivo, sia dal tenore complessivo delle ordinanze di rimessione, emerge con chiarezza come il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e non intenda affatto riesumare il vecchio istituto del c.d. filtro di ammissibilità dell\u0027azione risarcitoria per i danni cagionati nell\u0027esercizio della funzione giurisdizionale. Quel che il rimettente chiede è l\u0027ablazione pura e semplice dell\u0027obbligo di esercizio dell\u0027azione disciplinare delineato dalla norma censurata e, conseguentemente, dell\u0027obbligo di trasmissione degli atti ad esso strumentale. (\u003cem\u003ePrecedente citato: sentenza n. 164 del 2017\u003c/em\u003e).","numero_massima_successivo":"44146","numero_massima_precedente":"44144","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"13/04/1988","data_nir":"1988-04-13","numero":"117","articolo":"9","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":"come modificato dall\u0027","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988-04-13;117~art9"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"27/02/2015","data_nir":"2015-02-27","numero":"18","articolo":"6","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015-02-27;18~art6"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"44146","titoletto":"Responsabilità civile - Responsabilità dei magistrati per i danni cagionati nell\u0027esercizio delle funzioni giudiziarie - Obbligo di trasmissione degli atti della causa civile per danni al Procuratore generale presso la Corte di cassazione per l\u0027esercizio dell\u0027azione disciplinare (abolizione del c.d. \"filtro di ammissibilità\") - Denunciata irragionevolezza, disparità di trattamento, violazione dei principi di soggezione del giudice solo alla legge, nonché di autonomia, indipendenza, terzietà e imparzialità della magistratura, sia ordinaria sia delle giurisdizioni speciali - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.","testo":"Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Giudice istruttore del Tribunale di Salerno in riferimento agli artt. 3, 101, secondo comma, 104, primo comma, e 108 Cost. - dell\u0027art. 9, comma 1, della legge n. 117 del 1988, come modificato dall\u0027art. 6, comma 1, della legge n. 18 del 2015, nella parte in cui - secondo l\u0027unica interpretazione che il rimettente ricava non implausibilmente dal disposto della norma censurata - impone al tribunale investito dell\u0027azione contro lo Stato per il risarcimento dei danni conseguenti a condotte o provvedimenti di un magistrato di trasmettere immediatamente copia degli atti al Procuratore generale presso la Corte di cassazione, al fine dell\u0027obbligatorio esercizio dell\u0027azione disciplinare nei confronti del magistrato per i fatti che hanno dato causa alla domanda risarcitoria. L\u0027obbligo di trasmissione degli atti non lede i valori costituzionali evocati, giacché - alla luce di una interpretazione sistematica che tenga conto della \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e della riforma di cui alla legge n. 18 del 2015, che ha abolito il c.d. \"filtro di ammissibilità\" e della disciplina di riferimento - la norma censurata non impone al Procuratore generale presso la Corte di cassazione l\u0027indefettibile esercizio dell\u0027azione disciplinare nei confronti del magistrato per la mera proposizione della domanda risarcitoria. Poiché i presupposti per l\u0027esercizio, sia pure obbligatorio, dell\u0027azione disciplinare non sono stati rivisitati dalla modifica della legge n. 117 del 1988, da un lato il suo promovimento richiede l\u0027acquisizione della notizia circostanziata di un fatto riconducibile ad una delle ipotesi tipiche previste dalla legge, e non può fondarsi sulla semplice notizia della pendenza di una causa risarcitoria; dall\u0027altro lato, ove pure la domanda risarcitoria presenti le caratteristiche di una notizia circostanziata di illecito disciplinare, ciò non esclude la necessità di svolgere accertamenti predisciplinari, intesi a verificare che quella notizia abbia una qualche consistenza e non attenga, altresì, a un fatto di scarsa rilevanza, ai sensi dell\u0027art. 3-bis del d.lgs. n. 109 del 2006.","numero_massima_precedente":"44145","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"13/04/1988","data_nir":"1988-04-13","numero":"117","articolo":"9","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":"come modificato dall\u0027","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988-04-13;117~art9"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"27/02/2015","data_nir":"2015-02-27","numero":"18","articolo":"6","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015-02-27;18~art6"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"101","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"104","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"108","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"40684","autore":"","titolo":"Osservazioni a Corte cost. n. 169 del 2021","descrizione":"Nota di richiami","titolo_rivista":"Il Foro italiano","anno_rivista":"2021","numero_rivista":"10","parte_rivista":"I","sezione_rivista":"2985","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"C.5 - A.182/1","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"40275","autore":"Ferri G.","titolo":"Giudizio civile per il risarcimento del danno causato dal magistrato e dovere del giudice di informare il Procuratore generale della Cassazione quale titolare dell\u0027azione disciplinare","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Giurisprudenza costituzionale","anno_rivista":"2021","numero_rivista":"4","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"1713","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}" ] ] |
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