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E.A., con ordinanza del 12 luglio 2021, iscritta al n. 187 del registro ordinanze 2021 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eVisto l\u0026#8217;atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eudito nella camera di consiglio del 23 novembre 2022 il Giudice relatore Stefano Petitti;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003edeliberato nella camera di consiglio del 24 novembre 2022.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003eRitenuto in fatto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza del 12 luglio 2021, iscritta al n. 187 del registro ordinanze 2021, il Tribunale ordinario di Firenze, sezione prima penale, in composizione monocratica, ha sollevato questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 628, secondo comma, del codice penale, limitatamente alle parole \u0026#171;o per procurare a s\u0026#233; o ad altri l\u0026#8217;impunit\u0026#224;\u0026#187;, e, in via subordinata, \u0026#171;nella parte in cui si applica anche all\u0026#8217;ipotesi in cui il soggetto agente (immediatamente dopo la sottrazione), dopo il materiale recupero dei beni da parte della persona offesa, adopera violenza o minaccia al solo scopo di fuggire\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl giudice a quo considera irragionevole, al metro dell\u0026#8217;art. 3 della Costituzione, l\u0026#8217;equiparazione del trattamento sanzionatorio disposta dalla norma censurata tra le due fattispecie di rapina cosiddetta impropria, cio\u0026#232; tra l\u0026#8217;ipotesi in cui l\u0026#8217;autore del reato adoperi violenza o minaccia, immediatamente dopo la sottrazione della cosa, per assicurarne a s\u0026#233; o ad altri il possesso e quella in cui tenga la medesima condotta al solo scopo di procurare a s\u0026#233; o ad altri l\u0026#8217;impunit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; Il rimettente, chiamato a giudicare su un\u0026#8217;imputazione di tentata rapina impropria, espone che gli atti istruttori, pur avendo confermato il tentativo dell\u0026#8217;imputato di impossessarsi di alcune confezioni di generi alimentari sottraendole dai banchi di un supermercato, hanno dimostrato che costui ha adoperato violenza e minaccia, ai danni dell\u0026#8217;addetto alla vigilanza dal quale era stato fermato, al solo scopo di guadagnare la fuga, non per assicurarsi il possesso della merce, gi\u0026#224; recuperata dal direttore dell\u0026#8217;esercizio commerciale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCon riferimento a siffatta azione delittuosa, il Tribunale di Firenze denuncia come irragionevole punire nello stesso modo chi persegue \u0026#171;uno scopo illecito, e precisamente il possesso del bene altrui\u0026#187;, e chi viceversa, avendo rinunciato al fine di profitto, ha ormai soltanto \u0026#171;uno scopo di per s\u0026#233; lecito, cio\u0026#232; la fuga o comunque l\u0026#8217;impunit\u0026#224;\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; Il giudice a quo considera la questione \u0026#171;parzialmente diversa\u0026#187; da quelle che questa Corte ha dichiarato non fondate con la sentenza n. 190 del 2020 e manifestamente infondate con l\u0026#8217;ordinanza n. 111 del 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa differenza consisterebbe nel fatto che, mentre allora era censurata l\u0026#8217;equiparazione sanzionatoria della rapina impropria alla rapina cosiddetta propria, ponendosi quindi in comparazione il secondo comma con il primo comma dell\u0026#8217;art. 628 cod. pen., ora si contesta invece l\u0026#8217;equiparazione tra le due ipotesi di rapina impropria, accomunate dal secondo comma dell\u0026#8217;art. 628 cod. pen. malgrado la diversa finalit\u0026#224; dell\u0026#8217;agente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.\u0026#8211; Per evidenziare come possa darsi un trattamento sanzionatorio differenziato in base alla finalit\u0026#224; perseguita dall\u0026#8217;autore del reato pur nella sostanziale identit\u0026#224; della condotta, il rimettente porta l\u0026#8217;esempio della violenza o minaccia a pubblico ufficiale, punita diversamente nei due commi dell\u0026#8217;art. 336 cod. pen., a seconda che il reo voglia costringere il soggetto passivo a un atto contrario ai suoi doveri oppure a un atto dovuto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAd avviso del giudice a quo, considerata la previsione \u0026#8211; nell\u0026#8217;art. 61, primo comma, numero 2), cod. pen. \u0026#8211; dell\u0026#8217;aggravante comune della commissione del reato per assicurare l\u0026#8217;impunit\u0026#224; di un altro reato, la sollecitata dichiarazione di illegittimit\u0026#224; costituzionale determinerebbe la scomposizione della fattispecie delittuosa per chi, immediatamente dopo la sottrazione della cosa, usi violenza o minaccia solo per procurarsi l\u0026#8217;impunit\u0026#224;, soggetto che non dovrebbe pi\u0026#249; rispondere del reato complesso di rapina impropria, caratterizzato dal severo minimo edittale di questo titolo di reato, bens\u0026#236; dei soli reati componenti, pur se il secondo aggravato dal nesso teleologico.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.\u0026#8211; Il Tribunale indica quale oggetto principale della domanda ablativa l\u0026#8217;intero segmento dell\u0026#8217;art. 628, secondo comma, cod. pen. \u0026#171;o per procurare a s\u0026#233; o ad altri l\u0026#8217;impunit\u0026#224;\u0026#187;; in subordine, \u0026#171;nell\u0026#8217;ipotesi in cui il petitum sopra illustrato dovesse ritenersi troppo ampio\u0026#187;, esso chiede la dichiarazione di illegittimit\u0026#224; costituzionale della medesima norma nella sola parte in cui si applica alla fattispecie concreta in giudizio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl rimettente considera del resto impraticabile un\u0026#8217;interpretazione adeguatrice, anche riguardo alla domanda subordinata, sia per la chiarezza letterale della norma censurata, sia per l\u0026#8217;univocit\u0026#224; della sua applicazione giurisprudenziale, la quale esclude che il recupero materiale della cosa da parte della persona offesa interrompa l\u0026#8217;unitariet\u0026#224; della condotta delittuosa e quindi ne elida l\u0026#8217;immediatezza, richiesta dal secondo comma dell\u0026#8217;art. 628 cod. pen.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.\u0026#8211; \u0026#200; intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, chiedendo dichiararsi la questione non fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eRichiamata la gi\u0026#224; menzionata sentenza n. 190 del 2020, l\u0026#8217;interveniente osserva come la finalit\u0026#224; perseguita dall\u0026#8217;autore della rapina impropria, sia essa rivolta a consolidare il possesso del bene sottratto oppure a conseguire l\u0026#8217;impunit\u0026#224; del reato, non incide sulla relazione di immediatezza tra aggressione al patrimonio e aggressione alla persona, la quale giustifica l\u0026#8217;unificazione in un reato complesso, pi\u0026#249; grave delle sue parti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn prossimit\u0026#224; della camera di consiglio, l\u0026#8217;Avvocatura ha depositato memoria, illustrativa di analoghe argomentazioni, sulla scorta delle quali \u0026#232; tornata a sollecitare la declaratoria di non fondatezza della sollevata questione.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003eConsiderato in diritto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Il Tribunale ordinario di Firenze, sezione prima penale, in composizione monocratica, ha sollevato, in riferimento all\u0026#8217;art. 3 Cost., questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 628, secondo comma, cod. pen., limitatamente alle parole \u0026#171;o per procurare a s\u0026#233; o ad altri l\u0026#8217;impunit\u0026#224;\u0026#187;, ovvero, in subordine, \u0026#171;nella parte in cui si applica anche all\u0026#8217;ipotesi in cui il soggetto agente (immediatamente dopo la sottrazione), dopo il materiale recupero dei beni da parte della persona offesa, adopera violenza o minaccia al solo scopo di fuggire\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAd avviso del rimettente, sarebbe irragionevole l\u0026#8217;equiparazione sanzionatoria disposta dalla norma censurata tra le due ipotesi di rapina cosiddetta impropria, cio\u0026#232; tra quella di chi adoperi violenza o minaccia, immediatamente dopo la sottrazione della cosa, per assicurarne a s\u0026#233; o ad altri il possesso e quella di chi invece tenga la medesima condotta \u0026#8211; come nella fattispecie oggetto del giudizio a quo \u0026#8211; al solo scopo di procurare a s\u0026#233; o ad altri l\u0026#8217;impunit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInfatti \u0026#8211; assume il Tribunale \u0026#8211;, mentre nella prima ipotesi l\u0026#8217;autore del reato aggredisce la persona per \u0026#171;uno scopo illecito, e precisamente il possesso del bene altrui\u0026#187;, nella seconda egli, rinunciando al fine di profitto, asseconda un \u0026#171;anelito di libert\u0026#224;\u0026#187;: illeciti nell\u0026#8217;un caso sia il mezzo sia il fine, nell\u0026#8217;altro illecito sarebbe soltanto il mezzo, \u0026#171;ma il fine perseguito di per s\u0026#233; \u0026#232; lecito\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; Le questioni \u0026#8211; principale e subordinata \u0026#8211; non sono fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; In base alla descrizione che ne d\u0026#224; il primo comma dell\u0026#8217;art. 628 cod. pen., la rapina cosiddetta propria \u0026#232; integrata dalla condotta di chi, per procurare a s\u0026#233; o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, s\u0026#8217;impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl secondo comma del medesimo art. 628 cod. pen. assoggetta alla stessa pena della rapina propria \u0026#171;chi adopera violenza o minaccia immediatamente dopo la sottrazione, per assicurare a s\u0026#233; o ad altri il possesso della cosa sottratta, o per procurare a s\u0026#233; o ad altri l\u0026#8217;impunit\u0026#224;\u0026#187;, in tal modo configurando le due ipotesi di rapina impropria, l\u0026#8217;una a dolo di possesso e l\u0026#8217;altra a dolo di impunit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.1.\u0026#8211; Per costante orientamento di questa Corte, la definizione delle fattispecie astratte di reato e la determinazione del relativo trattamento sanzionatorio sono riservate alla discrezionalit\u0026#224; del legislatore, le cui scelte sono sindacabili soltanto ove trasmodino nella manifesta irragionevolezza o nell\u0026#8217;arbitrio (ex plurimis, sentenze n. 95 del 2022, n. 62 del 2021, n. 136 del 2020 e n. 68 del 2012; ordinanze n. 207 del 2019 e n. 247 del 2013).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.2.\u0026#8211; Con la sentenza n. 190 del 2020, questa Corte ha dichiarato non fondata, tra le altre, una questione di legittimit\u0026#224; costituzionale sollevata nei confronti dell\u0026#8217;art. 628, secondo comma, cod. pen., in riferimento all\u0026#8217;art. 3 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale sentenza \u0026#232; evocata dal Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto in giudizio tramite l\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, onde evidenziare che le odierne questioni sono pregiudicate in direzione della non fondatezza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl rimettente assume trattarsi invece di una questione \u0026#171;parzialmente diversa\u0026#187;, perch\u0026#233; allora era censurata l\u0026#8217;equiparazione sanzionatoria tra rapina impropria e rapina propria, ora quella tra rapina impropria a dolo di possesso e rapina impropria a dolo di impunit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.3.\u0026#8211; Pur nella parziale differenza di prospettiva, la ratio decidendi del menzionato precedente vale anche per le questioni in scrutinio e ne segna l\u0026#8217;esito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDeve invero ribadirsi quanto osservato allora, cio\u0026#232; che il tratto qualificante del delitto di rapina \u0026#232; l\u0026#8217;impiego di \u0026#171;una condotta violenta o minacciosa nel medesimo contesto \u0026#8211; di tempo e di luogo \u0026#8211; di una aggressione patrimoniale\u0026#187;, giacch\u0026#233; \u0026#171;la combinazione di tali elementi comporta non irragionevolmente un trattamento sanzionatorio diverso rispetto a quello che sarebbe applicabile in base al cumulo delle figure componenti\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eOltre che nella rapina propria, questa connotazione ricorre anche nella rapina impropria, e, per quanto ora specificamente interessa, in entrambe le ipotesi di quest\u0026#8217;ultima, a prescindere dalla circostanza che l\u0026#8217;agente si sia determinato a usare la violenza o la minaccia al fine di consolidare la relazione materiale con la cosa sottratta oppure allo scopo di guadagnare la fuga, ovvero per ambedue le finalit\u0026#224; insieme.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.4.\u0026#8211; Come nel confronto con la rapina propria, oggetto della ricordata sentenza n. 190 del 2020, anche nella comparazione tra le due ipotesi di rapina impropria \u0026#232; decisivo il requisito dell\u0026#8217;immediatezza, che il secondo comma dell\u0026#8217;art. 628 cod. pen. postula nella sequenza tra aggressione al patrimonio e aggressione alla persona.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInvero, la contestualit\u0026#224; delle offese a due beni giuridici cos\u0026#236; qualificati, che fa apparire non irragionevole la scelta del legislatore di unificarne la punizione sotto specie di un reato complesso, si verifica nella rapina impropria a dolo di impunit\u0026#224;, non meno che in quella a dolo di possesso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.5.\u0026#8211; L\u0026#8217;estremo dell\u0026#8217;immediatezza differenzia la struttura della rapina impropria a dolo di impunit\u0026#224; da quella del reato teleologicamente aggravato di cui all\u0026#8217;art. 61, primo comma, numero 2), cod. pen.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer quest\u0026#8217;ultimo \u0026#8211; a parte la dibattuta questione della possibilit\u0026#224; del concorso o della necessit\u0026#224; dell\u0026#8217;assorbimento rispetto alla stessa rapina impropria \u0026#8211; non \u0026#232; richiesta una specifica relazione di contestualit\u0026#224; in rapporto al reato del quale si vuole procurare l\u0026#8217;impunit\u0026#224;, sicch\u0026#233; la comparazione istituita a proposito dal rimettente denuncia una chiara eterogeneit\u0026#224; del tertium.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAltres\u0026#236; incongruo \u0026#232; il raffronto \u0026#8211; proposto dal rimettente \u0026#8211; con la violenza o minaccia a pubblico ufficiale, che l\u0026#8217;art. 336 cod. pen. configura invero come reato complesso di pericolo (non essendone elemento costitutivo il compimento dell\u0026#8217;atto d\u0026#8217;ufficio), mentre la rapina, anche nelle due forme improprie, \u0026#232; un reato complesso di danno (lesivo cio\u0026#232; sia del patrimonio che della persona).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.6.\u0026#8211; Oltre che sul piano della struttura e dell\u0026#8217;offensivit\u0026#224;, le due ipotesi di rapina impropria non differiscono tra loro neppure sul piano soggettivo dell\u0026#8217;intensit\u0026#224; del dolo, poich\u0026#233; anche quello di impunit\u0026#224; pu\u0026#242; non essere un dolo d\u0026#8217;impeto, e avere invece carattere programmatico, come nella rapina propria e nella rapina impropria a dolo di possesso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInfatti, \u0026#171;\u0026#232; perfettamente concepibile che il ricorso alla violenza come mezzo per conseguire l\u0026#8217;impunit\u0026#224; o assicurare il possesso della cosa sia realmente programmato, a titolo eventuale o perfino come passaggio ineliminabile per il perfezionamento del reato patrimoniale (si pensi alla sicura necessit\u0026#224; di superare controlli in uscita dal luogo della sottrazione)\u0026#187; (ancora sentenza n. 190 del 2020).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.7.\u0026#8211; L\u0026#8217;insistenza del rimettente sull\u0026#8217;\u0026#171;anelito di libert\u0026#224;\u0026#187;, che a suo avviso animerebbe la rapina impropria a dolo di impunit\u0026#224;, rendendola meno grave di quella a dolo di possesso, tradisce la sovrapposizione di due concetti profondamente diversi, quali sono, per l\u0026#8217;appunto, la libert\u0026#224;, da un lato, e l\u0026#8217;impunit\u0026#224;, dall\u0026#8217;altro.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eOvviamente, la naturale aspirazione dell\u0026#8217;individuo alla massima libert\u0026#224; \u0026#232; incomprimibile se egli non si rende autore di fatti illeciti, offensivi per gli altri consociati, dei quali la legge penale lo chiami a rispondere: sottraendosi alla responsabilit\u0026#224;, la libert\u0026#224; si trasforma in impunit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCome osservato dalle sezioni unite penali della Corte di cassazione, nella pronuncia che ha dichiarato configurabile il tentativo di rapina impropria, la violenza e la minaccia non vengono considerate dall\u0026#8217;art. 628, secondo comma, cod. pen. come entit\u0026#224; giuridiche avulse, bens\u0026#236; con riferimento alla pregressa attivit\u0026#224; criminosa, per la quale il reo intende assicurarsi l\u0026#8217;impunit\u0026#224; (sentenza 12 settembre 2012, n. 34952).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eE ancora, per costante giurisprudenza di legittimit\u0026#224;, commette rapina impropria chi adopera violenza o minaccia, immediatamente dopo la sottrazione della cosa, per evitare tutte le conseguenze penali e processuali del reato commesso, quali il riconoscimento, la denuncia o l\u0026#8217;arresto (ex plurimis, Corte di cassazione, sezione seconda penale, sentenza 1\u0026#176; febbraio 2012, n. 4271; sezione settima penale, ordinanza 3 luglio 2018, n. 29752).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.8.\u0026#8211; Occorre considerare infatti che, per la rapina impropria, anche solo tentata, l\u0026#8217;art. 380, comma 2, lettera f), del codice di procedura penale prevede l\u0026#8217;arresto obbligatorio in flagranza e che, di conseguenza, trattandosi di un delitto perseguibile d\u0026#8217;ufficio, vi \u0026#232; anche la facolt\u0026#224; di arresto da parte dei privati, a norma dell\u0026#8217;art. 383, comma 1, dello stesso codice.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eProprio in base a questo rilievo, la Corte di cassazione ha avuto occasione di statuire, in una fattispecie analoga a quella dell\u0026#8217;odierno incidente di legittimit\u0026#224; costituzionale, che chi usa violenza o minaccia in danno del personale di un supermercato per procurarsi l\u0026#8217;impunit\u0026#224; immediatamente dopo la sottrazione di merce non pu\u0026#242; invocare la legittima difesa se trattenuto dal personale stesso nel tempo strettamente necessario alla consegna agli organi di polizia giudiziaria (sezione seconda penale, sentenza 3 dicembre 2014, n. 50662).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eOve pure si aderisse alla prospettiva del rimettente, \u0026#8220;sciogliendo\u0026#8221; il reato complesso e isolandone la componente patrimoniale, l\u0026#8217;autore sarebbe comunque soggetto ad arresto facoltativo in flagranza per il delitto di furto, a norma dell\u0026#8217;art. 381, comma 2, lettera g), cod. proc. pen., sicch\u0026#233;, anche da questo punto di vista, la violenza o minaccia che egli si determinasse a usare per guadagnare la fuga sarebbero un mezzo per sottrarsi allo svolgimento dei doverosi accertamenti e all\u0026#8217;esercizio dei legittimi poteri della polizia giudiziaria.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.9.\u0026#8211; Le considerazioni svolte finora possono essere riferite, oltre che alla questione sollevata dal Tribunale di Firenze in via principale, avente ad oggetto il pertinente inciso dell\u0026#8217;art. 628, secondo comma, cod. pen. (\u0026#171;o per procurare a s\u0026#233; o ad altri l\u0026#8217;impunit\u0026#224;\u0026#187;), anche alla questione in subordine, che il giudice a quo restringe all\u0026#8217;ipotesi specifica in cui l\u0026#8217;agente, \u0026#171;dopo il materiale recupero dei beni da parte della persona offesa, adopera violenza o minaccia al solo scopo di fuggire\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSe si eccettua il caso di scuola in cui la cosa inizialmente sottratta sia recuperata dal titolare perch\u0026#233; abbandonata dall\u0026#8217;agente di sua libera iniziativa, non determinata da fattori esterni, ipotesi nella quale pu\u0026#242; eventualmente configurarsi una desistenza volontaria, agli effetti dell\u0026#8217;art. 56, terzo comma, cod. pen., anche la questione subordinata rimanda pur sempre a una contestuale duplice aggressione \u0026#8211; al patrimonio e alla persona altrui \u0026#8211;, in ordine alla quale, per ci\u0026#242; che si \u0026#232; detto, non \u0026#232; irragionevole l\u0026#8217;opzione legislativa dell\u0026#8217;unificazione in reato complesso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; In base a tutto quanto esposto, le questioni vanno dichiarate non fondate.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003edichiara non fondate le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 628, secondo comma, del codice penale, sollevate, in riferimento all\u0026#8217;art. 3 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Firenze, sezione prima penale, in composizione monocratica, con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 novembre 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDaria de PRETIS, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eStefano PETITTI, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIgor DI BERNARDINI, Cancelliere\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 20 dicembre 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Cancelliere\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Igor DI BERNARDINI\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Reati e pene - Reato di rapina impropria - Qualificazione come rapina impropria della condotta di chi adopera violenza o minaccia immediatamente dopo la sottrazione, \"per procurare a s\u0026#233; o ad altri l\u0027impunit\u0026#224;\" - Equiparazione alla condotta di chi adopera violenza o minaccia immediatamente dopo la sottrazione, \"per assicurare a s\u0026#233; o ad altri il possesso della cosa sottratta\". \r\nIn subordine: qualificazione come rapina impropria dell\u0027ipotesi in cui il soggetto agente [immediatamente dopo la sottrazione], dopo il materiale recupero dei beni da parte della persona offesa, adopera violenza o minaccia al solo scopo di fuggire.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"45211","titoletto":"Reati e pene - In genere - Configurazione delle fattispecie criminose e determinazione del trattamento sanzionatorio - Discrezionalità del legislatore - Limite - Manifesta irragionevolezza o arbitrarietà delle scelte operate. (Classif. 210001).","testo":"La definizione delle fattispecie astratte di reato e la determinazione del relativo trattamento sanzionatorio sono riservate alla discrezionalità del legislatore, le cui scelte sono sindacabili soltanto ove trasmodino nella manifesta irragionevolezza o nell\u0027arbitrio. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 95/2022 - mass. 44714; mass. 44716; S. 62/2021 - mass. 43761; S. 136/2020 - mass. 43506; O. 207/2019 - mass. 41550; mass. 41551; O. 247/2013 - mass. 37396; S. 68/2012 - mass. 36174\u003c/em\u003e).","numero_massima_successivo":"45212","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"45212","titoletto":"Reati e pene - Rapina - Trattamento sanzionatorio - Equiparazione, nella rapina impropria, tra l\u0027ipotesi di chi adoperi violenza o minaccia immediatamente dopo la sottrazione della cosa, per assicurarne a sé o ad altri il possesso, e quella di chi tenga la medesima condotta allo scopo di procurare a sé o ad altri l\u0027impunità o, in via subordinata, al solo scopo di fuggire - Denunciata irragionevolezza - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 210033).","testo":"Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Firenze in riferimento all\u0027art. 3 Cost. - dell\u0027art. 628, secondo comma, cod. pen., limitatamente alle parole «o per procurare a sé o ad altri l\u0027impunità», ovvero, in subordine, «nella parte in cui si applica anche all\u0027ipotesi in cui il soggetto agente (immediatamente dopo la sottrazione), dopo il materiale recupero dei beni da parte della persona offesa, adopera violenza o minaccia al solo scopo di fuggire». La scelta del legislatore di unificare la punizione delle due ipotesi di rapina impropria a dolo di possesso e a dolo di impunità in reato complesso, equiparandone il trattamento sanzionatorio, non è irragionevole. A prescindere, infatti, dalla circostanza che l\u0027agente si sia determinato a usare la violenza o la minaccia per consolidare la relazione materiale con la cosa sottratta oppure - nella prospettiva del rimettente - al solo scopo di procurarsi l\u0027impunità, entrambe le fattispecie sono connotate (come la rapina propria) da una contestuale duplice aggressione al patrimonio e alla persona altrui. Di qui anche l\u0027eterogeneità del \u003cem\u003etertium\u003c/em\u003e evocato dal rimettente - il reato teleologicamente aggravato ai sensi dell\u0027art. 61, primo comma, n. 2), cod. pen. - per il quale invece non è richiesta una specifica relazione di contestualità in rapporto al reato del quale si vuole procurare l\u0027impunità. Neppure sussiste una diversità sul piano dell\u0027intensità del dolo, poiché anche quello di impunità può non essere un dolo d\u0027impeto, e avere invece carattere programmatico. (\u003cem\u003ePrecedente: S. 190/2020 - mass. 43265\u003c/em\u003e).","numero_massima_precedente":"45211","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"codice penale","data_legge":"","numero":"","articolo":"628","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"42597","autore":"Orlandi R.","titolo":"Proporzionalità della pena e reati plurioffensivi: sviluppo dell\u0027azione e grado dell\u0027offesa","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Giurisprudenza costituzionale","anno_rivista":"2023","numero_rivista":"1","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"341","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"45006","autore":"Ponteprino G.","titolo":"La “storia infinita” del sindacato sulla proporzionalità della pena","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"www.sistemapenale.it - Diritto Penale Contemporaneo","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"2","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"142","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"45005_2022_260.pdf","nome_file_fisico":"46_2024+altre_ Ponteprino.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":false},{"id_nota":"46581","autore":"Stea G.","titolo":"Rapina impropria e connessione teleologica","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"www.archiviopenale.it","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"3","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"46580_2022_260.pdf","nome_file_fisico":"190_2020+1_Stea.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":false},{"id_nota":"43209","autore":"Zerbone S.","titolo":"Ragionevolezza della pena sancita per la rapina impropria con \"dolo di impunità\"","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Diritto penale e processo","anno_rivista":"2023","numero_rivista":"4","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"C.84 - A.440","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}"
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