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Aldo CORASANITI;                                       \r\n Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof.         \r\n    Gabriele PESCATORE,  avv.  Ugo  SPAGNOLI,  prof.  Francesco  Paolo    \r\n    CASAVOLA,  prof.  Antonio  BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO,    \r\n    avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI,  prof.  Enzo  CHELI,  dott.    \r\n    Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;                              \u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP id\u003d\"I\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003e ha pronunciato la seguente                                               \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IA2\"\u003e                               SENTENZA                                   \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e nel giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0027art. 6 della legge 9    \r\n gennaio 1991, n. 19 (Norme per lo sviluppo delle attivit\u0026#224; economiche    \r\n e  della  cooperazione  internazionale  della  Regione Friuli-Venezia    \r\n Giulia, della Provincia di Belluno e delle aree limitrofe),  promosso    \r\n con  ricorso  della  Regione  Toscana notificato il 19 febbraio 1991,    \r\n depositato in cancelleria il 28 febbraio successivo ed iscritto al n.    \r\n 12 del registro ricorsi 1991;                                            \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e    Visto l\u0027atto di costituzione  del  Presidente  del  Consiglio  dei    \r\n Ministri;                                                                \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e    Udito  nell\u0027udienza pubblica del 7 maggio 1991 il Giudice relatore    \r\n Aldo Corasaniti;                                                         \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e    Uditi l\u0027avv. Alberto Predieri per  la  Regione  Toscana  e  l\u0027avv.    \r\n dello  Stato  Giorgio  Zagari  per  il  Presidente  del Consiglio dei    \r\n Ministri;                                                                \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e                            \u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e                           Ritenuto in fatto                              \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e    1. - Con ricorso notificato il 19 febbraio 1991 la Regione Toscana    \r\n ha sollevato questione di legittimit\u0026#224; costituzionale, in riferimento    \r\n agli artt. 3, 5, 97, 115, 120, 117, 118 della Costituzione, dell\u0027art.    \r\n 6 della l. 9 gennaio 1991, n. 19,  recante  \"Norme  per  lo  sviluppo    \r\n delle  attivit\u0026#224; economiche e della cooperazione internazionale della    \r\n Regione Friuli-Venezia Giulia, della provincia  di  Belluno  e  delle    \r\n aree limitrofe\".                                                         \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e    La  norma  impugnata,  che  stabilisce che \"il Governo \u0026#232; tenuto a    \r\n sentire la Regione Veneto e il Comune di Venezia  prima  di  proporre    \r\n citt\u0026#224;  italiane  per  le  designazioni  che  avverranno nel decennio    \r\n 1991-2000 quale sede o ufficio italiano  di  organismi  di  carattere    \r\n internazionale  da  istituire, o ai quali dare nuova sede, al fine di    \r\n privilegiare la candidatura di Venezia\", ad avviso della  ricorrente,    \r\n nel  \"privilegiare l\u0027attivit\u0026#224; consultiva di una regione e una citt\u0026#224;    \r\n di una regione piuttosto che qualsiasi altra regione o citt\u0026#224; per  un    \r\n periodo  di  tempo  lunghissimo\",  viola  i princ\u0026#236;pi di eguaglianza,    \r\n essendo priva di giustificazione, e si pone altres\u0026#236; in contrasto con    \r\n \"il princ\u0026#236;pio del contraddittorio, che si inserisce nell\u0027area  della    \r\n garanzia  costituzionale  del  buon  andamento  e  dell\u0027imparzialit\u0026#224;    \r\n dell\u0027amministrazione, posta dall\u0027art. 97 della Costituzione\".            \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e    La violazione di  tali  princ\u0026#236;pi,  secondo  la  Regione  Toscana,    \r\n produce  \"una  lesione  della  sfera  di competenza regionale qual\u0027\u0026#232;    \r\n garantita dal combinato disposto degli artt. 3, 5, 97, 115, 120, 117,    \r\n 118 della Costituzione\", anche nelle loro valenze \"particolari, come,    \r\n ad esempio, quelle relative ad organizzazioni internazionali  la  cui    \r\n attivit\u0026#224;  investe  l\u0027area delle funzioni regionali, beni culturali o    \r\n dell\u0027ambiente  o  delle  fiere\",  materie  in  cui  \"il  ruolo  delle    \r\n organizzazioni  internazionali  \u0026#232;  assai importante e che la Regione    \r\n pu\u0026#242; promuovere o assecondare in relazione ad  una  localizzazione  o    \r\n istituzione\".                                                            \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e    2. - Nel giudizio si \u0026#232; costituito il Presidente del Consiglio dei    \r\n Ministri,  rappresentato e difeso dall\u0027Avvocatura dello Stato, che ha    \r\n concluso per l\u0027inammissibilit\u0026#224;, o quanto  meno  per  l\u0027infondatezza,    \r\n del ricorso.                                                             \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e    Premesso che con la disposizione denunciata il legislatore ha dato    \r\n una   indicazione  sostanziale  -  \"privilegiare  la  candidatura  di    \r\n Venezia\"  -,  fissando  poi  una  regola  procedimentale  -   sentire    \r\n preliminarmente,  in  proposito,  la  regione  Veneto ed il comune di    \r\n Venezia -, l\u0027Avvocatura rileva che la Regione si duole soltanto della    \r\n seconda, non potendo contestare la prima.                                \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e    Ci\u0026#242; posto, eccepisce l\u0027inammissibilit\u0026#224; del ricorso, in quanto la    \r\n ricorrente  non  adduce alcuna invasione delle competenze regionali -    \r\n mirando addirittura ad ottenere il riconoscimento di una sua facolt\u0026#224;    \r\n di ingerirsi nell\u0027ambito delle competenze  statali  -,  come  risulta    \r\n evidente  dalla  \"diluizione\" dei parametri costituzionali pertinenti    \r\n ad un giudizio sulla invasivit\u0026#224; di leggi statali (artt.  117,  primo    \r\n comma,  e  118,  primo  comma,  Cost.)  nella  invocazione  di  altri    \r\n parametri  costituzionali  (artt.  3,  97  della   Costituzione),   e    \r\n dall\u0027accenno generico all\u0027 \"ambiente\" ed alle \"fiere\".                   \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e    Ad  avviso  del  resistente,  il ricorso \u0026#232; altres\u0026#236; infondato, in    \r\n quanto il Parlamento nazionale pu\u0026#242; ben prevedere l\u0027obbligo giuridico    \r\n del Governo di acquisire un parere - nella specie, non  vincolante  -    \r\n di  un  comune, di una regione o di altro ente o organo, n\u0026#233;, d\u0027altra    \r\n parte, la ricorrente richiede l\u0027estensione di tale obbligo a tutti  i    \r\n comuni e le regioni d\u0027Italia.                                            \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e    Osserva  infine  l\u0027Avvocatura  che  nel  nostro ordinamento i sub-procedimenti  di  consultazione,  cui  di  norma   \u0026#232;   affidata   la    \r\n realizzazione della cooperazione tra Stato e regioni e/o enti locali,    \r\n sono  innumerevoli,  e  che  peraltro  le consultazioni possono avere    \r\n luogo anche in difetto di uno specifico obbligo giuridico.               \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e    3. - In prossimit\u0026#224; dell\u0027udienza, la Regione Toscana ha depositato    \r\n memoria insistendo per l\u0027accoglimento della questione sollevata.         \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e    La ricorrente nega, anzitutto,  di  aver  censurato,  nell\u0027art.  6    \r\n della  legge  n.  19  del  1991, la sola regola procedimentale - come    \r\n sostenuto dall\u0027Avvocatura - e non anche la indicazione sostanziale di    \r\n Venezia quale candidatura da privilegiare.                               \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e    Premesso poi che il princ\u0026#236;pio  di  eguaglianza  deve  \"estendersi    \r\n alle  persone  giuridiche, e dunque - tra di esse - alle regioni\", la    \r\n ricorrente rileva come questa Corte  abbia  ritenuto  ammissibile  la    \r\n censura  di  violazione  dell\u0027art.  3  della  Costituzione quando sia    \r\n proposta  per  addurre  una  lesione   delle   competenza   regionali    \r\n costituzionalmente  garantite,  sottolineando  il collegamento talora    \r\n istituito  tra   ragionevolezza   e   motivazione   del   trattamento    \r\n differenziato   fra   regioni,  da  una  parte,  e  applicazione  del    \r\n princ\u0026#236;pio di eguaglianza, dall\u0027altro.                                   \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e    L\u0027istituzione di un irragionevole privilegio a favore di  Venezia,    \r\n non  sorretto  da  alcuna  razionale  giustificazione,  realizza, con    \r\n l\u0027invasione delle competenze della ricorrente, una  violazione  degli    \r\n artt.  3 e 97 della Costituzione. L\u0027introduzione del princ\u0026#236;pio della    \r\n consultazione  della  regione  interessata  sulle  localizzazioni  di    \r\n organizzazioni  internazionali,  infatti,  ad  avviso  della  Regione    \r\n Toscana deve essere esteso a tutte le regioni che  si  trovino  nelle    \r\n stesse  condizioni,  instaurando  un contraddittorio che consenta una    \r\n corretta comparazione e ponderazione degli interessi, in ossequio  ai    \r\n princ\u0026#236;pi posti dall\u0027art. 97 della Costituzione.                         \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e    \u0026#200;  del  pari illegittimo, prosegue la Regione, stabilire a priori    \r\n un regime di privilegio sostanziale che riguarda le scelte di  merito    \r\n e  di  fondo  per una citt\u0026#224; come Venezia, ed \u0026#232; altres\u0026#236; illegittimo    \r\n \"il combinato disposto  dei  due  regimi  di  privilegio  e  la  loro    \r\n sommatoria, che viola l\u0027art. 3 come l\u0027art. 97, come gli artt. 5 e 128    \r\n della  Costituzione,  dai quali risulta un profilo delle Regioni come    \r\n organi  costituzionali   posti   in   posizione   autonoma,   uguale,    \r\n equiordinata,  regolata  da  norme  costituzionali  (art. 115), leggi    \r\n generali e non da provvedimenti caso per caso, che debbono  attenersi    \r\n ai   princ\u0026#236;pi   basilari  di  eguaglianza  di  trattamento  previsti    \r\n dall\u0027art.  120 come obbligo a carico delle Regioni\", cui fa riscontro    \r\n il diritto delle  regioni  ad  essere  trattate  secondo  gli  stessi    \r\n princ\u0026#236;pi  di  non  discriminazione  e di non frammentazione che esse    \r\n devono applicare, sicch\u0026#233; un trattamento differenziato  \u0026#232;  legittimo    \r\n solo  se  previsto  dalla  Costituzione  (art. 119, terzo comma) o se    \r\n risponde al princ\u0026#236;pio di eguaglianza.                                   \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e    La ricorrente contesta  poi  l\u0027inammissibilit\u0026#224;,  da  parte  della    \r\n Regione,  di  censure concernenti norme diverse dagli artt. 117 e 118    \r\n della Costituzione, richiamando la giurisprudenza di questa  Corte  e    \r\n sottolineando,  in  particolare,  come  il criterio della valutazione    \r\n della ragionevolezza della  disposizione  normativa  censurata  abbia    \r\n trovato  pi\u0026#249;  volte  accoglimento. Precisa poi che la violazione del    \r\n princ\u0026#236;pio di eguaglianza - ravvisabile gi\u0026#224; nella sola  costituzione    \r\n di  un  indebito privilegio - si risolve in \"lesione della competenza    \r\n regionale negli aspetti di relazioni  internazionali  nelle  aree  di    \r\n funzioni  regionali\" ad esempio promozione economica, beni culturali,    \r\n o dell\u0027ambiente, fiere e mercati.                                        \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e    4. -  Una  specifica  violazione  degli  artt.  117  e  118  della    \r\n Costituzione,   prosegue   la   ricorrente,  \u0026#232;  data  dalla  mancata    \r\n distinzione,    nella    norma    impugnata,    tra    organizzazioni    \r\n internazionali, menzionate genericamente senza riferimenti alle varie    \r\n tipologie, e, quindi, ricomprendendole tutte.                            \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e    Esistono,    infatti,    tanto    organizzazioni    internazionali    \r\n intergovernative quanto non governative. Queste ultime sono considerate associazioni private, che non rilevano cio\u0026#232; dal punto  di  vista    \r\n dell\u0027ordinamento internazionale, \"contrassegnate dall\u0027elemento di una    \r\n partecipazione   aperta   a  cittadini  di  diverse  nazionalit\u0026#224;,  e    \r\n dall\u0027esistenza di uno scopo avente rilievo internazionale  e  non  di    \r\n lucro\",  e  sono  caratterizzate, distinguendosi cos\u0026#236; dalle societ\u0026#224;    \r\n multinazionali e da altre associazioni private, da: \"la  composizione    \r\n internazionale  e  l\u0027internazionalit\u0026#224; del fine; il carattere privato    \r\n della loro costituzione;  il  carattere  \"benevolo\"  delle  attivit\u0026#224;    \r\n svolte\" (vengono citate, tra le altre, la Croce Rossa Internazionale,    \r\n il  Comitato  europeo di normalizzazione, CEN, il Comitato europeo di    \r\n normalizzazione elettrotecnica, CENELEC, lo IATA).                       \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e    Orbene,  ad  avviso  della  Regione  Toscana  \u0026#232;   illegittimo   e    \r\n irrazionale  non  aver  tenuto  conto  di  tali organizzazioni, i cui    \r\n problemi  ed  i  cui  rapporti  con  le  Regioni  sono  diversi.   Le    \r\n organizzazioni  non  governative  possono  infatti  prescegliere come    \r\n credono sede e localizzazioni; le Regioni, dal  canto  loro,  possono    \r\n facilitare  tali  scelte  con atti amministrativi, anche per quel che    \r\n riguarda l\u0027acquisizione di immobili e il loro esercizio;  fornendo  a    \r\n talune  di esse assistenza, contributi; raggiungendo intese per dette    \r\n localizzazioni,  attesa  la  piena  competenza  di  esse  Regioni  in    \r\n materia.                                                                 \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e    5.  -  La memoria della ricorrente si sofferma poi sulla attivit\u0026#224;    \r\n \"internazionalmente rilevante\" o  di  \"mero  rilievo  internazionale\"    \r\n delle  regioni,  legittima  in  quanto  collegata allo svolgimento di    \r\n attivit\u0026#224; \"connesse alle materie  devolute\"  alle  Regioni,  come  \u0026#232;    \r\n andata  configurandosi,  oltre che nella elaborazione della dottrina,    \r\n nella giurisprudenza di questa Corte.                                    \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e    In particolare, la ricorrente sottolinea il riconoscimento di  una    \r\n competenza  regionale  costituzionalmente  garantita  che  investe  i    \r\n rapporti con \"altri organismi\", \"legittimando  l\u0027attivit\u0026#224;  regionale    \r\n di promozione o assecondamento degli stessi anche in relazione ad una    \r\n localizzazione o istituzione\".                                           \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e    Tali  attivit\u0026#224; di promozione non sono in alcun modo qualificabili    \r\n come attivit\u0026#224; internazionali in senso stretto, ma si sostanziano  in    \r\n atti  unilaterali  posti  in  essere  dalle Regioni nell\u0027ambito delle    \r\n proprie capacit\u0026#224; e delle proprie competenze amministrative.             \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e    Osserva infine la ricorrente  che,  posto  che  nell\u0027esercizio  di    \r\n proprie competenze la Regione pu\u0026#242; istituire rapporti di mero rilievo    \r\n internazionale,  soprattutto  con  organizzazioni non governative, ma    \r\n non solo con esse, e considerato che lo Stato, con il denunciato art.    \r\n 6 della legge n. 19 del 1991 si \u0026#232; autovincolato una volta per  tutte    \r\n ad  esprimere  comunque  una  preferenza  per  la  citt\u0026#224; di Venezia,    \r\n consultando in proposito tanto la Regione Veneto  che  il  Comune  di    \r\n Venezia,  viene  di  conseguenza  ad  essere pregiudicata a priori la    \r\n sfera delle competenze  regionali  in  tutte  le  materie  che  hanno    \r\n \"profili  di  contatto  con  organismi  internazionali e di possibile    \r\n localizzazione di sedi di tali organismi  sul  territorio  regionale,    \r\n perch\u0026#233;  l\u0027assenso del Governo al riguardo non potr\u0026#224; mai essere dato    \r\n se non previo esercizio\" del procedimento consultivo  previsto  dalla    \r\n norma  denunciata e dalla preferenza ingiustificata della candidatura    \r\n di Venezia.                                                              \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e                         \u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e                         Considerato in diritto                            \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e    1. - La norma impugnata in via principale dalla Regione Toscana \u0026#232;    \r\n contenuta nell\u0027art. 6 della legge 9 gennaio 1991, n. 19 (Norme per lo    \r\n sviluppo   delle   attivit\u0026#224;   economiche   e   della    cooperazione    \r\n internazionale  della  Regione Friuli-Venezia Giulia, della Provincia    \r\n di Belluno e delle aree limitrofe). Essa stabilisce che  \"il  Governo    \r\n \u0026#232; tenuto a sentire la Regione Veneto e il Comune di Venezia prima di    \r\n proporre  citt\u0026#224;  italiane  per  le  designazioni  che avverranno nel    \r\n decennio 1991-2000 quale sede o  ufficio  italiano  di  organismi  di    \r\n carattere  internazionale  da istituire, o ai quali dare una sede, al    \r\n fine di privilegiare la candidatura di Venezia\".                         \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e    Le disposizioni della legge suindicate,  fra  le  quali  la  norma    \r\n impugnata   si   inserisce,   prevedono   una   serie  di  interventi    \r\n preordinati, come si desume dall\u0027art. 1, primo comma,  a  \"dotare  la    \r\n Regione    Friuli-Venezia    Giulia,   nell\u0027ambito   della   speciale    \r\n collocazione  geopolitica   del   suo   territorio,   quale   regione    \r\n frontaliera della Comunit\u0026#224; economica europea, degli strumenti che le    \r\n permettano  di sviluppare la cooperazione economica e finanziaria con    \r\n l\u0027Austria, i Paesi dell\u0027Europa  centrale  e  balcanica,  nonch\u0026#233;  con    \r\n l\u0027Unione   sovietica\":   finalit\u0026#224;,   questa,  che  \u0026#232;  espressamente    \r\n richiamata nel seguito della legge.                                      \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e    Sostiene la Regione ricorrente che la  detta  norma  impugnata  \u0026#232;    \r\n estranea al \"corpo\" della legge qual\u0027\u0026#232; \"sintetizzato\" nel titolo, ed    \r\n \u0026#232;  contraria a ogni principio di trasparenza, pubblicit\u0026#224;, coerenza,    \r\n ragionevolezza ed eguaglianza, in quanto stabilisce, per  un  periodo    \r\n assai  lungo - e quindi non in via transitoria per ragioni di urgenza    \r\n - la consultazione di una sola regione e un privilegio ingiustificato    \r\n a favore di una sola citt\u0026#224; per  l\u0027istituzione  o  la  localizzazione    \r\n della  sede  di qualsiasi organismo internazionale in qualsiasi parte    \r\n del territorio  italiano,  con  lesione  della  sfera  di  competenza    \r\n regionale garantita dal combinato disposto degli artt. 3, 5, 97, 115,    \r\n 117, 118, 120, della Costituzione.                                       \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e    Tali  precetti  sono  invocati dalla Regione ricorrente nelle loro    \r\n valenze generali e  con  particolare  riguardo  all\u0027ipotesi  che  gli    \r\n organismi  internazionali cui si riferisce la norma impugnata operino    \r\n nei settori dei beni culturali, dell\u0027ambiente, delle \"fiere\", settori    \r\n devoluti alle funzioni regionali. Concorrerebbero e  convergerebbero,    \r\n cio\u0026#232;,  sempre  secondo  la  Regione  ricorrente,  di  fronte  a  una    \r\n manifesta violazione dei  principi  suindicati,  esigenze  di  tutela    \r\n delle  regioni  in quanto enti a fini generali in posizione \"autonoma    \r\n ed equiordinata\", come tali disciplinabili,  almeno  di  regola,  con    \r\n \"leggi  generali\", ed esigenze di tutela specifica delle competenze e    \r\n funzioni regionali.                                                      \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e    2. - Va anzitutto esaminata l\u0027eccezione di inammissibilit\u0026#224;  delle    \r\n censure  della  Regione  Toscana,  che  l\u0027intervenuto  Presidente del    \r\n Consiglio  dei  ministri  oppone   sotto   il   profilo   della   non    \r\n configurabilit\u0026#224; di un interesse regionale, rilevante e tutelabile in    \r\n questa  sede,  relativamente  a  leggi  statali  aventi per contenuto    \r\n scelte organizzative attinenti  ai  rapporti  con  l\u0027estero.  Secondo    \r\n l\u0027interventore,   le   censure,  per  il  modo  stesso  in  cui  sono    \r\n atteggiate,  paleserebbero  la  pretestuosit\u0026#224;  della  deduzione   di    \r\n specifiche lesioni (fra l\u0027altro del tutto eventuali) delle competenze    \r\n regionali e l\u0027effettivit\u0026#224; della sola pretesa della regione - pretesa    \r\n non   rilevante  n\u0026#233;  tutelabile  in  questa  sede  -  \"di  ingerirsi    \r\n nell\u0027ambito di competenze totalmente statali, quali sono  quelle  che    \r\n attengono al comportamento dello Stato in consessi internazionali\".      \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e    3. - L\u0027eccezione non \u0026#232; fondata.                                      \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e    Quando   la  legge  statale  provvede  in  materia  di  competenza    \r\n ripartita o esclusiva della regione, non vi ha dubbio che questa,  in    \r\n ragione  della  propria  autonomia,  abbia  una  pretesa rilevante, e    \r\n tutelabile mediante l\u0027impugnazione davanti a questa  Corte  ai  sensi    \r\n dell\u0027art. 2, primo comma, legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1,    \r\n al  rispetto  di  tale  competenza, quale risulta dall\u0027art. 117 della    \r\n Costituzione, da parte del legislatore statale.                          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e    In tale ipotesi l\u0027autonomia della regione  \u0026#232;  garantita  mediante    \r\n l\u0027attribuzione  ad  essa  di una istituzionale competenza legislativa    \r\n avente lo scopo di assicurare alla comunit\u0026#224;  regionale,  in  via  di    \r\n regolamentazione  ad  opera  del  suo ente esponenziale - con valenza    \r\n territoriale e per date materie - un trattamento  normativo  adeguato    \r\n alle  sue  peculiarit\u0026#224;,  salvi  i  limiti  derivanti  da  essenziali    \r\n interessi unitari dello Stato, e  mediante  il  sindacato  di  questa    \r\n Corte  sul  rispetto  di  tale  competenza  da  parte del legislatore    \r\n nazionale.                                                               \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e    Ma anche quando, fuori della  ipotesi  dianzi  cennata,  la  legge    \r\n statale  provvede  in  qualsiasi  materia (od organizza una qualsiasi    \r\n attivit\u0026#224; propria o regionale) assumendo come criterio il  territorio    \r\n e  introducendo  una  disciplina  differenziata  in riferimento a una    \r\n parte  di  esso,  non  pu\u0026#242;  disconoscersi  una  pretesa,  egualmente    \r\n rilevante  ed egualmente tutelabile, della regione, il cui territorio    \r\n sia stato ricompreso o no nel trattamento differenziato, al controllo    \r\n che questo non sia manifestamente ingiustificato, cio\u0026#232; irragionevole    \r\n (art. 3 della Costituzione).                                             \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e    In tale seconda ipotesi l\u0027autonomia  della  regione  \u0026#232;  garantita    \r\n mediante  la verifica, da parte di questa Corte, che la legge statale    \r\n non sacrifichi un interesse esclusivo  o  specifico  della  comunit\u0026#224;    \r\n regionale  senza che ci\u0026#242;, nell\u0027 an e nel quomodo, sia riconducibile,    \r\n in  termini  di  strumentale  necessit\u0026#224;,  alla  attuazione   di   un    \r\n preminente interesse generale dell\u0027intera comunit\u0026#224; nazionale, di cui    \r\n possa ritenersi partecipe la stessa comunit\u0026#224; regionale.                 \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e    In questo senso, e cio\u0026#232; nel senso che una simile regolamentazione    \r\n \u0026#232; censurabile se appaia non coerente o non indispensabile rispetto a    \r\n una  scelta  di fondo diretta all\u0027attuazione di un interesse generale    \r\n come quello  suindicato,  trova  giustificazione  il  richiamo  fatto    \r\n talora da questa Corte all\u0027osservanza del criterio di eguaglianza fra    \r\n le  Regioni  da  parte del legislatore nazionale (sentenza n. 243 del    \r\n 1974).                                                                   \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e    L\u0027esigenza di tutela qui, va dunque al di l\u0026#224;  della  salvaguardia    \r\n della competenza legislativa regionale stabilita per territorio e per    \r\n materie  ai  sensi  dell\u0027art.  117 della Costituzione, e si ricollega    \r\n alla  natura  della  regione  di  ente  politico  esponenziale  della    \r\n comunit\u0026#224;  regionale, il cui fondamento e la cui garanzia sostanziale    \r\n di fronte allo Stato  e  ai  poteri  del  legislatore  nazionale  sta    \r\n piuttosto nell\u0027art. 5 della Costituzione stessa.                         \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e    Su  tale base questa Corte ha ravvisato un potere della regione di    \r\n provvedere anche al di l\u0026#224; sia dell\u0027ambito del proprio territorio che    \r\n dell\u0027ambito delle competenze di cui all\u0027art. 117 della  Costituzione,    \r\n almeno  per  quel  che  concerne  la  legislazione  di  spesa  (cio\u0026#232;    \r\n l\u0027impiego delle risorse finanziarie ad essa attribuite) e il  ricorso    \r\n a  tale  legislazione  in  vista  dell\u0027attuazione  di  valori primari    \r\n dell\u0027ordinamento (sent. n. 829 del 1988; e anche  sent.  n.  348  del    \r\n 1990).                                                                   \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e    Ed  \u0026#232;  su tale base che la regione pu\u0026#242; far valere la sua pretesa    \r\n alla considerazione, da parte del legislatore nazionale che introduce    \r\n una disciplina territorialmente differenziata, dell\u0027interesse proprio    \r\n (o degli interessi propri) della comunit\u0026#224; regionale.                    \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e    Quanto finora detto non cambia per le leggi con le quali lo  Stato    \r\n preordini   od  organizzi  attivit\u0026#224;  proprie  o  regionali  al  fine    \r\n ulteriore  di  promuovere  l\u0027instaurazione   o   lo   svolgimento   o    \r\n l\u0027esecuzione di rapporti con Stati stranieri o con Stati membri della    \r\n Comunit\u0026#224;  europea, o con organismi internazionali o con associazioni    \r\n internazionali, intergovernative o no.                                   \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e    Negare la configurabilit\u0026#224; di un interesse rilevante della regione    \r\n a che sia controllata anche rispetto  a  leggi  statali  aventi  tale    \r\n contenuto   la  ragionevolezza  di  un  trattamento  territorialmente    \r\n differenziato  sarebbe  frutto  di  una   indebita   estensione   del    \r\n tradizionale principio della esclusivit\u0026#224; statale del \"potere estero\"    \r\n o   almeno  di  una  nozione  o  applicazione  del  principio  stesso    \r\n eccessivamente rigorosa e smentita dallo  stato  attuale  del  nostro    \r\n ordinamento.                                                             \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e    Tale    principio   ha   infatti   subito   attenuazioni   persino    \r\n relativamente all\u0027attivit\u0026#224; diretta degli enti locali territoriali in    \r\n campo estero, come si desume dalla stessa legge n. 19  del  1991  qui    \r\n esaminata, il cui art. 1, primo comma, come dianzi \u0026#232; stato rilevato,    \r\n qualifica   gli  interventi  da  essa  previsti  come  strumenti  che    \r\n consentano in prospettiva alla  Regione  Friuli-Venezia  Giulia,  sia    \r\n pure  in  quanto  considerata  regione  frontaliera  della  Comunit\u0026#224;    \r\n economica-europea,  di  sviluppare  la   cooperazione   economica   e    \r\n finanziaria  con l\u0027Austria, i Paesi dell\u0027Europa centrale e balcanica,    \r\n e l\u0027Unione Sovietica.                                                    \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e    Del  resto,  sempre  per quanto concerne l\u0027attivit\u0026#224; diretta delle    \r\n regioni in campo estero, non  mancano  recenti  aperture.  L\u0027art.  4,    \r\n secondo  comma, del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, prevede infatti lo    \r\n svolgimento  all\u0027estero,  da  parte  della  regione,   di   attivit\u0026#224;    \r\n promozionali.  Questa  stessa  Corte  poi, con la sentenza n. 179 del    \r\n 1987, ha ammesso lo svolgimento all\u0027estero, da parte  della  regione,    \r\n di attivit\u0026#224; di mero rilievo internazionale. E ci\u0026#242; anche se la legge    \r\n nel primo caso e questa Corte nel secondo hanno ritenuto che siffatte    \r\n attivit\u0026#224;   dirette   devono   collegarsi  all\u0027ambito  di  competenza    \r\n territoriale e per materie delle regioni stesse.                         \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e    Relativamente  all\u0027  interesse   delle   regioni   rispetto   alla    \r\n legislazione  statale  avente il contenuto suindicato (preordinazione    \r\n od organizzazione e regolazione di attivit\u0026#224; statali o  regionali  al    \r\n fine  ulteriore  di  promuovere  l\u0027instaurazione, o lo svolgimento, o    \r\n l\u0027esecuzione di rapporti con Stati esteri,  con  Stati  membri  della    \r\n Comunit\u0026#224;  europea, o con organismi internazionali o con associazioni    \r\n internazionali,  intergovernative  o  no)   va   poi   tenuto   conto    \r\n dell\u0027esistenza  di  un indirizzo legislativo nel senso di riconoscere    \r\n la  rilevanza  di  tale  interesse,  al   punto   da   prevedere   la    \r\n partecipazione  della regione a procedimenti preparatori delle stesse    \r\n determinazioni statali.                                                  \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e    Per quanto concerne il  campo  internazionale  l\u0027indirizzo  si  \u0026#232;    \r\n venuto chiaramente manifestando, sia pure in particolare collegamento    \r\n con  lo  sviluppo  della  cooperazione, evidentemente ritenendosi che    \r\n questa, in quanto riguarda ambiti sostanziali,  strumenti,  attivit\u0026#224;    \r\n di comune interesse che toccano da vicino le rispettive popolazioni e    \r\n i  valori  umani  che  stanno  a  fondamento della loro aggregazione,    \r\n implica naturalmente (e pu\u0026#242;  essere  pi\u0026#249;  efficacemente  perseguita    \r\n mediante)  il  coinvolgimento  degli  enti  locali territoriali nelle    \r\n dette determinazioni statali.                                            \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e    Significativa al riguardo \u0026#232; la legge 26 febbraio 1987, n. 49,  in    \r\n tema  di  cooperazione  con  i Paesi in via di sviluppo, che prevede,    \r\n all\u0027art. 2 (quinto comma in relazione al  quarto),  il  potere  delle    \r\n regioni e delle province autonome (oltre che degli stessi enti locali    \r\n minori)  di  avanzare proposte relative alla utilizzazione delle loro    \r\n strutture  per  lo  svolgimento  di   talune   attivit\u0026#224;   rientranti    \r\n nell\u0027oggetto  della  legge  e,  all\u0027art.  8, primo comma, lett. d, la    \r\n partecipazione di tre rappresentanti regionali al Comitato consultivo    \r\n istituito presso il Ministero degli affari esteri.                       \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e    Per quanto concerne  il  campo  comunitario,  la  rilevanza  delle    \r\n regioni  e  degli  enti locali territoriali, manifestamente crescente    \r\n nell\u0027ordinamento comunitario,  si  riflette  nel  nostro  ordinamento    \r\n interno proprio nella direzione suindicata.                              \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e    Significativa  al  riguardo \u0026#232; la legge 16 aprile 1987, n. 183, in    \r\n materia di coordinamento delle politiche comunitarie, che, d\u0027altronde    \r\n in coerenza con la legittimazione delle regioni all\u0027attuazione  delle    \r\n normative  comunitarie,  prevede, all\u0027art. 9, il potere delle regioni    \r\n stesse di formulare al Governo osservazioni sui progetti delle  dette    \r\n normative.                                                               \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e    Le leggi per ultime considerate (n. 49 del 1987 e n. 183 del 1987)    \r\n danno  peso  all\u0027interesse delle singole regioni pur non introducendo    \r\n una disciplina territorialmente differenziata. A maggior ragione deve    \r\n riconoscersi l\u0027interesse regionale alla verifica della ragionevolezza    \r\n della disciplina territorialmente  differenziata  introdotta  con  la    \r\n norma  impugnata,  non  opponendovisi il suo contenuto e quello della    \r\n legge in cui essa \u0026#232; inserita come gi\u0026#224; indicati.                        \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e    4. - La censura \u0026#232; fondata.                                           \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e    La legge, nel titolo e nell\u0027art. 1, enuncia chiaramente le proprie    \r\n finalit\u0026#224;,  che  sono specificamente richiamate nella quasi totalit\u0026#224;    \r\n delle sue disposizioni. Ma la norma impugnata, sia per il suo oggetto    \r\n - consultazione della Regione  Veneto  e  del  Comune  di  Venezia  e    \r\n dichiarato  scopo  di privilegiare tale citt\u0026#224; come sede di organismi    \r\n internazionali - che per la  sua  formulazione  testuale  -  che  non    \r\n contiene  lo specifico richiamo alle finalit\u0026#224; della legge come sopra    \r\n indicate - non pu\u0026#242; ritenersi collegata con esse, sicch\u0026#233; si  risolve    \r\n nell\u0027attribuzione  alla  Regione  Veneto e al Comune di Venezia di un    \r\n ingiustificato potere di  veto,  e  alla  citt\u0026#224;  di  Venezia  di  un    \r\n ingiustificato  privilegio, rispetto alla scelta di altre citt\u0026#224; come    \r\n sede di organismi internazionali o di loro uffici.                       \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e    L\u0027ingiustificatezza  e   l\u0027irragionevolezza   di   una   soluzione    \r\n normativa,  non  coerente  e  comunque  non  necessaria rispetto alla    \r\n stessa scelta di fondo della legge,  appaiono  tanto  pi\u0026#249;  gravi  in    \r\n quanto  il potere di veto e il privilegio con essa sanciti da un lato    \r\n sono destinati a durare per lungo tempo, e dall\u0027altro sono operanti -    \r\n n\u0026#233; dal testo o  aliunde  \u0026#232;  dato  trarre  motivo  per  ritenere  il    \r\n contrario - non gi\u0026#224; relativamente al solo territorio considerato nel    \r\n titolo e nell\u0027art. 2 della legge (cio\u0026#232; relativamente a sedi o uffici    \r\n degli organismi ivi indicati astrattamente istituibili nell\u0027ambito di    \r\n esso),  ma  relativamente all\u0027intero residuo territorio dello Stato e    \r\n quindi di tutte le altre regioni (cio\u0026#232; relativamente a sedi o uffici    \r\n degli organismi ivi indicati  astrattamente  istituibili  nell\u0027intero    \r\n residuo territorio dello Stato e quindi di tutte le altre regioni).      \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e    La   norma   impugnata  va  dunque  dichiarata  costituzionalmente    \r\n illegittima ai sensi degli artt. 3 e 5 della  Costituzione,  restando    \r\n assorbiti gli altri profili di illegittimit\u0026#224; dedotti.                   \u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003e                           per questi motivi                              \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003e                        LA CORTE COSTITUZIONALE                           \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e   \u003cI\u003eDichiara\u003c/I\u003e  l\u0027illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0027art. 6 della legge 9    \r\n gennaio 1991, n. 19 (Norme per lo sviluppo delle attivit\u0026#224; economiche    \r\n e della  cooperazione  internazionale  della  Regione  Friuli-Venezia    \r\n Giulia, della Provincia di Belluno e delle aree limitrofe).              \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e    Cos\u0026#236;  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte Costituzionale,    \r\n Palazzo della Consulta il 23 maggio 1991.                                \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOF1\"\u003e                 Il Presidente e redattore: CORASANITI                    \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOF3\"\u003e                        Il cancelliere: MINELLI                           \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOF4\"\u003e    Depositata in cancelleria il 12 giugno 1991.                          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOF5\"\u003e                Il direttore della cancelleria: MINELLI                   \u003c/P\u003e\r\n\u003cP id\u003d\"MO\"\u003e                                                                          \u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"17340","titoletto":"SENT.   276/91  A.   REGIONI - STATO E REGIONI (RAPPORTI  TRA)  - LEGGE  STATALE  - DISCIPLINA DIFFERENZIATA IN RIFERIMENTO AD  UNA PARTE  DEL  TERRITORIO NAZIONALE - LEGITTIMAZIONE  DELLE  SINGOLE REGIONI,  ANCHE  SE  IL  LORO TERRITORIO NON  E\u0027  RICOMPRESO  NEL TRATTAMENTO  DIFFERENZIATO,  A CHIEDERE SU DI ESSO  IL  CONTROLLO DELLA CORTE COSTITUZIONALE - FONDAMENTO ED ESTENSIONE.","testo":"Qualora  la  legge  statale, in qualsiasi  materia,  provveda  (o organizzi  una qualsiasi attivita\u0027 propria o regionale) assumendo come  criterio  il  territorio  ed  introducendo  una  disciplina differenziata   in  riferimento  ad  una   parte  di   esso,   va riconosciuta  come rilevante e tutelabile mediante l\u0027impugnazione davanti  alla  Corte costituzionale ai sensi dell\u0027art.  2,  primo comma,  della  legge  cost.  9 febbraio 1948, n.  1,  la  pretesa della  regione, il cui territorio sia stato ricompreso o  no  nel trattamento  differenziato,  al  controllo  che  questo  non  sia manifestamente  ingiustificato  e irragionevole (art.  3  Cost.): il che si verificherebbe - e sarebbe in questi limiti sindacabile dalla  Corte  -  allorche\u0027  la   legge  statale  sacrificasse  un interesse  esclusivo o specifico della comunita\u0027 regionale  senza che cio\u0027 sia riconducibile, in termini di strumentale necessita\u0027, alla  attuazione di un preminente interesse generale  dell\u0027intera comunita\u0027  nazionale, di cui possa ritenersi partecipe la  stessa comunita\u0027  regionale.  L\u0027esigenza di tutela in parola va, quindi, al  di  la\u0027 della mera salvaguardia della competenza  legislativa regionale  stabilita per territorio e per materie dall\u0027art.   117 Cost.   e si ricollega, invece, alla natura della regione di ente politico   esponenziale  della  comunita\u0027   regionale,   il   cui fondamento  e la cui garanzia sostanziale di fronte allo Stato  e ai poteri del legislatore nazionale stanno piuttosto nell\u0027art.  5 Cost..   Tali  principi  (per  una applicazione  dei  quali  ved. massima  B) valgono anche per le leggi con cui lo Stato preordini od  organizzi attivita\u0027 proprie o regionali al fine di promuovere l\u0027instaurazione  o lo svolgimento o l\u0027esecuzione di rapporti  con Stati stranieri o con Stati membri della Comunita\u0027 europea, o con organismi o associazioni internazionali, intergovernative o no.","numero_massima_successivo":"17341","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"legge costituzionale","data_legge":"09/02/1948","numero":"1","articolo":"2","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"5","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"17341","titoletto":"SENT.   276/91  B.   REGIONI - STATO E REGIONI (RAPPORTI  TRA)  - LEGGE  STATALE  -  PREVISIONE DELLA CONSULTAZIONE, DA  PARTE  DEL GOVERNO,  DELLA  REGIONE VENETO E DEL COMUNE DI VENEZIA PRIMA  DI PROPORRE  CITTA\u0027 ITALIANE PER LE DESIGNAZIONI CHE AVVERRANNO  NEL DECENNIO  1991-2000 QUALE SEDE O UFFICIO ITALIANO DI ORGANISMI DI CARATTERE  INTERNAZIONALE - ATTRIBUZIONE ALLA REGIONE VENETO E AL COMUNE  DI  VENEZIA  DI  UN   INGIUSTIFICATO  POTERE  DI  VETO  - ILLEGITTIMITA\u0027 COSTITUZIONALE - ASSORBIMENTO DI ALTRI PROFILI.","testo":"Appare  ingiustificato e irragionevole, e quindi (vedasi  massima A) in contrasto con gli artt.  3 e 5 Cost., l\u0027art.  6 della legge 9  gennaio  1991, n.  19 (contenente norme per lo sviluppo  delle attivita\u0027  economiche  e della cooperazione internazionale  della Regione Friuli-Venezia Giulia, della provincia di Belluno e delle aree  limitrofe)  che  prevede  la consultazione,  da  parte  del Governo,  della Regione Veneto e del Comune di Venezia, prima  di proporre  citta\u0027  italiane  per  le  designazioni,  nel  decennio 1991-2000,  quale  sede  o  ufficio   italiano  di  organismi  di carattere  internazionale da istituire, o ai quali dare una nuova sede:   tale  normativa, infatti, finisce con  l\u0027attribuire  alla Regione  Veneto ed al Comune di Venezia, rispetto alla scelta  di altre  citta\u0027  come  sede di organismi internazionali o  di  loro uffici,  un  ingiustificato  potere di veto, ed  alla  citta\u0027  di Venezia  un ingiustificato privilegio, che non solo esulano dalle dichiarate  finalita\u0027 della legge, ma sono destinati a durare per lungo  tempo,  operando altresi\u0027 non gia\u0027 relativamente  al  solo territorio   considerato  dalla  legge  n.    19  del  1991,   ma relativamente  all\u0027intero  residuo  territorio   dello  Stato  e, quindi,  di tutte le altre regioni.  Percio\u0027, in accoglimento del ricorso  proposto dalla Regione Toscana, l\u0027art.  6 della legge  9 gennaio  1991, n.  19, va dichiarato illegittimo, per  violazione dei  suddetti  precetti  costituzionali, restando  assorbiti  gli altri profili di illegittimita\u0027 dedotti.","numero_massima_precedente":"17340","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"09/01/1991","numero":"19","articolo":"6","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge;19~art6"}],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"5","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"11561","autore":"COCOZZA F.","titolo":"L\u0027UGUAGLIANZA FRA REGIONI COME MISURA DELLA LORO COMPETENZA; LA CORTE GARANTE DELLA POLITICITA\u0027 E DELL\u0027ESPONENZIALITA\u0027 DELLE REGIONI","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Le Regioni","anno_rivista":"1992","numero_rivista":"3","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"774","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"11691","autore":"RESCIGNO F.","titolo":"\"IRRAGIONEVOLEZZE\" LEGISLATIVE NEL RICONOSCIMENTO DI \"POTERE ESTERO\" ALLE REGIONI","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Giurisprudenza italiana","anno_rivista":"1993","numero_rivista":"4","parte_rivista":"I","sezione_rivista":"I","pagina_rivista":"774","note_abstract":"","collocazione":"C.6 - A.57/1","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"11562","autore":"VANDELLI L.","titolo":"LA REGIONE ENTE ESPONENZIALE E I LIMITI PER MATERIA E PER TERRITORIO NELLA GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Le Regioni","anno_rivista":"1992","numero_rivista":"3","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"774","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}"
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