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Puglia n. 52 del 2019 \u0026#232; impugnato per violazione dell\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, in relazione all\u0026#8217;art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonch\u0026#233; della flora e della fauna selvatiche), nonch\u0026#233; alla \u0026#171;[d]irettiva 92/43/Cee del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa disposizione impugnata, volta a disciplinare la ricostituzione dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; agricola nelle aree colpite da Xylella fastidiosa, \u0026#171;[i]n conformit\u0026#224; con le procedure e i limiti previsti dall\u0026#8217;articolo 149, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell\u0026#8217;articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e al fine di garantire la biodiversit\u0026#224; agricola e la resistenza dell\u0026#8217;ecosistema alle mutazioni o ricombinazioni del batterio della xylella\u0026#187;, consente, al comma 1, \u0026#171;nelle aree dichiarate infette l\u0026#8217;attivit\u0026#224; di impianto di qualsiasi essenza arborea in deroga ai vincoli paesaggistico colturali, comunque denominati, apposti in forza di leggi regionali o di provvedimenti amministrativi di pianificazione sovraordinata o comunale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.\u0026#8211; In primo luogo, il Presidente del Consiglio di ministri ritiene che l\u0026#8217;art. 26 legge reg. Puglia n. 52 del 2019 sarebbe invasivo della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell\u0026#8217;ambiente e del paesaggio, di cui all\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., in quanto non rientrerebbe nelle competenze regionali l\u0026#8217;individuazione unilaterale delle attivit\u0026#224; che possono essere ricondotte alle ordinarie attivit\u0026#224; agro-silvo-pastorali, che, ai sensi dell\u0026#8217;art. 149, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell\u0026#8217;articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137)  (d\u0026#8217;ora in poi, anche: cod. beni culturali), non consentono l\u0026#8217;esonero dell\u0026#8217;autorizzazione paesaggistica.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.3.\u0026#8211; In secondo luogo, il ricorrente ritiene che l\u0026#8217;impugnata disposizione regionale sarebbe costituzionalmente illegittima anche per il contrasto con la direttiva 92/43/CEE del consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e l\u0026#8217;art. 5 del d.P.R. n. 357 del 1997 (regolamento, questo, con il quale si \u0026#232; data attuazione alla citata direttiva). Sostiene l\u0026#8217;Avvocatura generale, infatti, che la norma impugnata introdurrebbe un regime derogatorio in contrasto con la citata norma statale, che, in tema di valutazione di incidenza ambientale (VINCA), non consentirebbe deroghe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSecondo la difesa statale, non potrebbe essere invocato, al fine di legittimare l\u0026#8217;intervento normativo regionale, quanto previsto dall\u0026#8217;art. 12 del d.P.R. n. 357 del 1997 \u0026#8211; cos\u0026#236; come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 2019, n. 102 (Regolamento recante ulteriori modifiche dell\u0026#8217;articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonch\u0026#233; della flora e della fauna selvatiche) \u0026#8211; che, nel vietare l\u0026#8217;immissione in natura di specie e di popolazioni non autoctone, introduce un limitato regime di deroga. Il citato articolo stabilisce al comma 4 che, su istanza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti di gestione delle aree protette nazionali, l\u0026#8217;immissione in natura di specie e di popolazioni non autoctone pu\u0026#242; essere autorizzata per motivate ragioni di rilevante interesse pubblico, connesse a esigenze ambientali, economiche, sociali e culturali, e, comunque sia, in modo da non arrecare alcun pregiudizio agli habitat naturali nella loro area di ripartizione naturale n\u0026#233; alla fauna e alla flora selvatiche locali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCi\u0026#242; chiarito, secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, l\u0026#8217;impugnato art. 26 contrasterebbe, sotto tale profilo, con gli standard di tutela dell\u0026#8217;ambiente e dell\u0026#8217;ecosistema posti dal legislatore statale nell\u0026#8217;esercizio della competenza esclusiva di cui all\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., perch\u0026#233; tendente a comprimere il livello di tutela stabilito dalla legislazione nazionale e dalle direttive europee in tale ambito, cos\u0026#236; illegittimamente invadendo la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa difesa statale pone in evidenza, infatti, che, in base alla giurisprudenza di questa Corte, la disciplina della VINCA dovrebbe ritenersi ricompresa nella tutela ambientale e dell\u0026#8217;ecosistema e che, sulla scorta di ci\u0026#242;, neppure l\u0026#8217;obiettivo di preservare aree di eccezionale valore ambientale potrebbe ritenersi sufficiente a legittimare l\u0026#8217;intervento del legislatore regionale in detta materia (si richiamano le sentenze n. 195 del 2017, n. 38 del 2015 e n. 104 del 2008).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.4.\u0026#8211; Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato anche l\u0026#8217;art. 36 della legge reg. Puglia n. 52 del 2019.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;indicata disposizione regionale prevede che \u0026#171;[a] integrazione delle norme tecniche di attuazione degli strumenti urbanistici comunali sono consentite le attivit\u0026#224; previste dalla legge regionale 22 luglio 1998, n. 20 (Turismo rurale), senza necessit\u0026#224; di approvazione regionale, e dall\u0026#8217;articolo 45, commi 3 e 4 delle norme tecniche d\u0026#8217;attuazione del Piano paesaggistico territoriale regionale (PPTR), salvo che il comune interessato non esprima la volont\u0026#224; di non avvalersene con delibera del consiglio comunale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCome rileva la difesa statale, l\u0026#8217;art. 36 della legge reg. Puglia n. 52 del 2019 detterebbe disposizioni attuative della legge della Regione Puglia 22 luglio 1998, n. 20 (Turismo rurale) e dell\u0026#8217;art. 45 del Piano paesaggistico territoriale regionale (PPTR), specificando che le attivit\u0026#224; previste dalle richiamate norme sarebbero consentite senza necessit\u0026#224; di approvazione regionale o salvo che il Comune decida, mediante delibera consiliare, di non avvalersene.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;Avvocatura dello Stato ricorda che \u0026#232; stata gi\u0026#224; deliberata l\u0026#8217;impugnativa costituzionale di alcune delle modifiche apportate alla legge reg. Puglia n. 20 del 1998 dalla legge Regione Puglia 9 agosto 2019, n. 43, recante \u0026#171;Modifiche e integrazioni alla legge regionale 22 luglio 1998, n. 20 (Turismo rurale) e interpretazione autentica dell\u0026#8217;articolo 2 della legge regionale 12 dicembre 2016, n. 38 (Norme in materia di contrasto agli incendi boschivi e di interfaccia)\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePer quanto riguarda l\u0026#8217;odierna questione di costituzionalit\u0026#224;, emergerebbe \u0026#171;il contrasto del comma 5 dell\u0026#8217;art. 1 della L.R. n. 20 del 1998 con l\u0026#8217;art. 145, comma 5, del d.lgs. n. 42 del 2004, in quanto non \u0026#232; assicurata la partecipazione del competente Ministero dei Beni culturali nel procedimento di adeguamento della variante del PUG (che si verrebbe a determinare a seguito dell\u0026#8217;approvazione degli interventi previsti dalla stessa L.R. n. 20 del 1998) al PPTR\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePer quanto attiene, invece, alla disciplina normativa in relazione all\u0026#8217;art. 45 del PPTR, si deduce che i commi 3 e 4 di tale disposizione si riferiscono alle disposizioni dei territori costieri, le quali, ai sensi dell\u0026#8217;art. 143, comma 9, cod. beni culturali, sarebbero immediatamente prevalenti sulle disposizioni dello strumento urbanistico comunale. Il citato art. 143, comma 9, prevede infatti che, a far data dall\u0026#8217;adozione del piano paesaggistico, per un verso, non sono consentiti interventi in contrasto con le prescrizioni di tutela previste nel piano; per l\u0026#8217;altro, le previsioni e le prescrizioni del piano sono immediatamente cogenti e prevalenti sulle previsioni dei piani territoriali ed urbanistici.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;impugnata norma regionale contrasterebbe, pertanto, con il citato art. 143, comma 9, \u0026#171;laddove fa salva la facolt\u0026#224; del comune di esprimere la volont\u0026#224; di non consentire tale immediata cogenza e prevalenza\u0026#187;, cos\u0026#236; invadendo la competenza esclusiva statale di cui all\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; La Regione Puglia non si \u0026#232; costituita in giudizio.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003eConsiderato in diritto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, tra le altre, questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale degli artt. 26 e 36 della legge della Regione Puglia 30 novembre 2019, n. 52 (Assestamento e variazione al bilancio di previsione per l\u0026#8217;esercizio finanziario 2019 e pluriennale 2019-2021), in riferimento all\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.1.\u0026#8211; Le ulteriori questioni promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, relative agli artt. 10, 35, 44, 45, 47 e 49 della medesima legge reg. Puglia n. 52 del 2019, impugnati in riferimento all\u0026#8217;art. 117, commi secondo, lettera l), e terzo, Cost., sono state decise con la sentenza n. 36 del 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; L\u0026#8217;art. 26 della legge reg. Puglia n. 52 del 2019, al comma 1, cos\u0026#236; dispone: \u0026#171;[i]n conformit\u0026#224; con le procedure e i limiti previsti dall\u0026#8217;articolo 149, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell\u0026#8217;articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e al fine di garantire la biodiversit\u0026#224; agricola e la resistenza dell\u0026#8217;ecosistema alle mutazioni o ricombinazioni del batterio della xylella, \u0026#232; consentita nelle aree dichiarate infette l\u0026#8217;attivit\u0026#224; di impianto di qualsiasi essenza arborea in deroga ai vincoli paesaggistico colturali, comunque denominati, apposti in forza di leggi regionali o di provvedimenti amministrativi di pianificazione sovraordinata o comunale\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.1.\u0026#8211; Per un verso, il Presidente del Consiglio dei ministri ritiene il richiamato art. 26 invasivo della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell\u0026#8217;ambiente e del paesaggio, di cui all\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., in quanto non rientrerebbe nelle competenze regionali l\u0026#8217;individuazione unilaterale delle attivit\u0026#224; che possono essere ricondotte alle ordinarie attivit\u0026#224; agro-silvo-pastorali, le quali, ai sensi dell\u0026#8217;art. 149, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell\u0026#8217;articolo 10 della legge 6 luglio 2202, n. 137) (d\u0026#8217;ora in avanti, anche: cod. beni culturali), consentono l\u0026#8217;esonero dell\u0026#8217;autorizzazione paesaggistica.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer un altro verso, il ricorrente ritiene che l\u0026#8217;impugnata disposizione regionale sia costituzionalmente illegittima anche per contrasto con la direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992 e l\u0026#8217;art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonch\u0026#233; della flora e della fauna selvatiche). Sostiene l\u0026#8217;Avvocatura generale, infatti, che la norma impugnata introdurrebbe un regime derogatorio in contrasto con la citata norma statale, la quale, in tema di valutazione di incidenza ambientale (VINCA), non consentirebbe deroghe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.2.\u0026#8211; Al fine di inquadrare le questioni, \u0026#232; preliminarmente opportuno tratteggiare il panorama normativo di interesse, volto al contenimento e al superamento dei danni prodotti dal batterio della Xylella fastidiosa, che ha colpito gli oliveti pugliesi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.2.1.\u0026#8211; La vicenda della diffusione del batterio della Xylella \u0026#8211; rispetto alla quale \u0026#232; stata anche svolta un\u0026#8217;indagine conoscitiva dalla XIII Commissione Agricoltura della Camera, conclusasi il 21 febbraio 2019 \u0026#8211; si \u0026#232; dimostrata drammatica da un punto di vista ambientale e produttivo per gli oliveti presenti nella Regione Puglia, dando luogo, in ragione di ci\u0026#242;, a una serie di interventi di diversa natura e a vari livelli.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA seguito della ricordata indagine parlamentare, \u0026#232; intervenuto il decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27 (Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e del settore ittico nonch\u0026#233; di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l\u0026#8217;emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto), convertito, con modificazioni, nella legge 21 maggio 2019, n. 44. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.2.2.\u0026#8211; Per ci\u0026#242; che maggiormente rileva in questa sede, all\u0026#8217;art. 8-ter, comma 1, del d.l. n. 27 del 2019, come convertito, si \u0026#232; statuito che \u0026#171;per un periodo di sette anni il proprietario, il conduttore o il detentore a qualsiasi titolo di terreni pu\u0026#242; procedere, previa comunicazione alla regione, all\u0026#8217;estirpazione di olivi situati in una zona infetta dalla Xylella fastidiosa, con esclusione di quelli situati nella zona di contenimento di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione, del 18 maggio 2015, e successive modificazioni, in deroga a quanto disposto dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475, e ad ogni disposizione vigente anche in materia vincolistica nonch\u0026#233; in esenzione dai procedimenti di valutazione di impatto ambientale e di valutazione ambientale strategica, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dal procedimento di valutazione di incidenza ambientale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn tal modo si \u0026#232; espressamente introdotta una disciplina derogatoria della normativa vincolistica, al fine di apprestare una risposta quanto pi\u0026#249; veloce ed efficace contro la diffusione del batterio. Deroga \u0026#8211; \u0026#232; bene porre in evidenza tale aspetto \u0026#8211; che dal citato decreto-legge non \u0026#232; prevista anche per le attivit\u0026#224; di impianto nelle zone sottoposte a vincolo paesaggistico. Alla luce del citato decreto-legge, infatti, l\u0026#8217;impianto di nuove specie, allorch\u0026#233; ricadente in aree sottoposte a vincolo paesaggistico, deve (recte: avrebbe dovuto) rispettare i vincoli previsti dal d.lgs. n. 42 del 2004: ossia essere sottoposto ad autorizzazione paesaggistica di cui all\u0026#8217;art. 146 del d.lgs. n. 42 del 2004.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.2.3.\u0026#8211; Proprio in forza della disciplina derogatoria sul taglio delle piante infette, da un lato, e della normativa del codice di settore sulla necessit\u0026#224; dell\u0026#8217;autorizzazione paesaggistica per l\u0026#8217;impianto, dall\u0026#8217;altro, e al fine di \u0026#171;agire tempestivamente\u0026#187; per \u0026#171;salvaguardare il paesaggio identitario e impedire la desertificazione dei luoghi\u0026#187;, la Regione Puglia, il Ministero per i beni e le attivit\u0026#224; culturali e per il turismo e il Ministero delle politiche agricole hanno stipulato un protocollo di intesa riguardante \u0026#171;la \u0026#8220;[r]icostituzione del paesaggio olivicolo pugliese nelle aree soggette a vincolo paesaggistico, ai sensi della parte III del codice dei beni culturali e del paesaggio, ricadenti nella zona infetta da Xylella fastidiosa\u0026#8221;, approvato con deliberazione della Giunta regionale 11 novembre 2019, n. 2052\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#200; l\u0026#8217;art. 2 di detto protocollo a dettare la disciplina per il reimpianto in deroga all\u0026#8217;autorizzazione paesaggistica. Con tale disposizione si \u0026#232; previsto, infatti, che \u0026#171;[l]e operazioni di reimpianto nelle aree vincolate ricadenti in zone infette (con esclusione della zona di contenimento) [\u0026#8230;] possono essere ricondotte a pratiche agricole non soggette ad autorizzazione paesaggistica\u0026#187; se rispettano le due condizioni espressamente individuate dalla norma: in primo luogo, se sono reimpiantate solo coltivazioni di olivo resistenti quali il \u0026#171;Leccino o la Fs-17, o altre variet\u0026#224; di ulivi che dovessero rivelarsi resistenti o tolleranti all\u0026#8217;organismo specificato, sulla base di apposita certificazione del Comitato Fitosanitario Nazionale\u0026#187;; in secondo luogo, se \u0026#171;nelle operazioni di reimpianto sono salvaguardati tutti i beni diffusi caratterizzanti il paesaggio rurale (muretti a secco, lamie, specchie, trulli, cisterne pozzi, canalizzazioni delle acque piovane ecc.) in conformit\u0026#224; con gli artt. 76, 77, 78 e 83 delle NTA del PPTR [Piano paesaggistico territoriale regionale]\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eFuori dalle condizioni espressamente previste dal comma 1, pertanto, gli interventi di reimpianto devono essere sottoposti \u0026#8211; cos\u0026#236; ancora l\u0026#8217;art. 2, comma 2, del citato protocollo \u0026#8211; a \u0026#171;procedura ordinaria di cui all\u0026#8217;art. 146 del D.Lgs. 42/2004\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.2.4.\u0026#8211; \u0026#200; proprio nel contesto normativo tracciato dall\u0026#8217;analizzato art. 2 del protocollo che si inserisce l\u0026#8217;art. 26 della legge reg. Puglia n. 52 del 2019, il quale, come si \u0026#232; gi\u0026#224; ricordato, consente nelle zone dichiarate infette l\u0026#8217;impianto di qualsiasi essenza arborea in deroga ai vincoli paesaggistico-colturali, comunque sia denominati, apposti in forza di leggi regionali o di provvedimenti amministrativi di pianificazione sovraordinata o comunale. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.3.\u0026#8211; Tracciato nelle sue linee essenziali il quadro normativo di riferimento, \u0026#232; possibile passare all\u0026#8217;esame delle singole questioni sull\u0026#8217;art. 26 della legge reg. Puglia n. 52 del 2019.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.4.\u0026#8211; Come si \u0026#232; gi\u0026#224; ricordato, il Presidente del Consiglio dei ministri denuncia la violazione dell\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., poich\u0026#233; il legislatore regionale avrebbe previsto un caso di esonero dall\u0026#8217;autorizzazione diverso da quelli contemplati dall\u0026#8217;art. 149 del d.lgs. n. 42 del 2004, cos\u0026#236;, del pari, violando la disciplina dell\u0026#8217;autorizzazione paesaggistica di cui all\u0026#8217;art. 146 del medesimo decreto legislativo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa questione \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.4.1\u0026#8211; Come gi\u0026#224; ha avuto modo di chiarire questa Corte, \u0026#171;[s]petta alla legislazione statale determinare presupposti e caratteristiche dell\u0026#8217;autorizzazione paesaggistica, delle eventuali esenzioni e delle semplificazioni della procedura, in ragione della diversa incidenza delle opere sul valore intangibile dell\u0026#8217;ambiente\u0026#187; (sentenza n. 246 del 2017). Si \u0026#232;, inoltre, affermato che \u0026#171;la legislazione regionale non pu\u0026#242; prevedere una procedura per l\u0026#8217;autorizzazione paesaggistica diversa da quella dettata dalla legislazione statale, perch\u0026#233; alle Regioni non \u0026#232; consentito introdurre deroghe agli istituti di protezione ambientale che dettano una disciplina uniforme, valevole su tutto il territorio nazionale, nel cui ambito deve essere annoverata l\u0026#8217;autorizzazione paesaggistica\u0026#187; (sentenza n. 189 del 2016; nello stesso senso, sentenze n. 238 del 2013, n. 235 del 2011, n. 101 del 2010 e n. 232 del 2008). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa competenza esclusiva statale risponde, infatti, ad \u0026#171;ineludibili esigenze di tutela e sarebbe vanificata dall\u0026#8217;intervento di una normativa regionale che sancisse in via indiscriminata [\u0026#8230;] l\u0026#8217;irrilevanza paesaggistica di determinate opere, cos\u0026#236; sostituendosi all\u0026#8217;apprezzamento che compete alla legislazione statale\u0026#187; (sentenza n. 246 del 2017).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.4.2.\u0026#8211; Il legislatore regionale pugliese, consentendo, con la norma impugnata, l\u0026#8217;impianto di qualsiasi essenza arborea in deroga ai vincoli paesaggistici, ha introdotto un\u0026#8217;ipotesi di esonero dall\u0026#8217;autorizzazione paesaggistica.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;art. 26 della legge reg. Puglia n. 52 del 2019, cos\u0026#236; statuendo, si pone, pertanto, in contrasto con gli artt. 146 e 149 cod. beni culturali \u0026#8211; recanti, il primo, la disciplina dell\u0026#8217;autorizzazione paesaggistica e, il secondo, l\u0026#8217;individuazione tassativa delle tipologie di interventi in aree vincolate realizzabili anche in assenza di detta autorizzazione \u0026#8211; e risulta, quindi, invasivo della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell\u0026#8217;ambiente e del paesaggio, di cui all\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.4.3. Deve, allora, concludersi per l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;intero art. 26 della legge reg. Puglia n. 52 del 2019, non sottraendosi alla censura nemmeno il suo comma 2, a norma del quale, \u0026#171;[n]el termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale pu\u0026#242; motivatamente deliberare l\u0026#8217;esclusione, in tutto o in parte, delle aree in cui non \u0026#232; applicabile la deroga di cui al comma 1\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eResta assorbita l\u0026#8217;ulteriore questione sulla violazione dell\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., in riferimento alla direttiva 92/43/CEE e all\u0026#8217;art. 5 del d.P.R. n. 357 del 1997.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna anche l\u0026#8217;art. 36 della legge reg. Puglia n. 52 del 2019, per contrasto con l\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl citato art. 36 cos\u0026#236; dispone: \u0026#171;[a] integrazione delle norme tecniche di attuazione degli strumenti urbanistici comunali sono consentite le attivit\u0026#224; previste dalla legge regionale 22 luglio 1998, n. 20 (Turismo rurale), senza necessit\u0026#224; di approvazione regionale, e dall\u0026#8217;articolo 45, commi 3 e 4 delle norme tecniche d\u0026#8217;attuazione del Piano paesaggistico territoriale regionale (PPTR), salvo che il comune interessato non esprima la volont\u0026#224; di non avvalersene con delibera del consiglio comunale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;art. 36 \u0026#232; composto da due distinte norme, entrambe impugnate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.1.\u0026#8211; La prima norma prevede che, a integrazione delle norme tecniche di attuazione degli strumenti urbanistici comunali, sono consentite le attivit\u0026#224; previste dalla legge della Regione Puglia 22 luglio 1998, n. 20 (Turismo rurale), senza necessit\u0026#224; di approvazione regionale. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLo Stato denuncia l\u0026#8217;invasione della competenza esclusiva statale di cui all\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., poich\u0026#233; la previsione regionale contrasterebbe con l\u0026#8217;art. 145, comma 5, del d.lgs. n. 42 del 2004, \u0026#171;in quanto non \u0026#232; assicurata la partecipazione del competente Ministero dei Beni culturali nel procedimento di adeguamento della variante del PUG (che si verrebbe a determinare a seguito dell\u0026#8217;approvazione degli interventi previsti dalla stessa L.R. n. 20 del 1998) al PPTR [Piano paesaggistico territoriale regionale]\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa questione non \u0026#232; fondata. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn diverse occasioni questa Corte ha affermato la necessit\u0026#224; che la tutela paesaggistica sia caratterizzata dalla \u0026#171;concertazione rigorosamente necessaria\u0026#187; (cos\u0026#236; sentenza n. 64 del 2015) tra Regione e organi ministeriali, la quale impone la partecipazione di questi ultimi al procedimento di conformazione ed adeguamento degli strumenti urbanistici alle previsioni della pianificazione paesaggistica (sentenza n. 64 del 2015; in senso analogo, sentenze n. 240 del 2020, n. 197 del 2014 e n. 211 del 2013).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDall\u0026#8217;art. 36 della legge reg. Puglia n. 52 del 2019 non \u0026#232; ricavabile una deroga all\u0026#8217;art. 145, comma 5, cod. beni culturali e al richiamato principio di concertazione necessaria; contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, pertanto, la norma impugnata, nel superare la necessit\u0026#224; dell\u0026#8217;approvazione regionale ai soli fini urbanistici, di cui all\u0026#8217;art. 1, comma 5, della legge reg. Puglia n. 20 del 1998, non ha fatto venir meno la necessaria partecipazione dei competenti organi ministeriali al procedimento di adeguamento degli strumenti urbanistici alle previsioni della pianificazione paesaggistica. Partecipazione, questa, che, anche a seguito delle modifiche normative introdotte dalla norma impugnata, continua, in definitiva, ad essere assicurata; onde la non fondatezza della questione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.2.\u0026#8211; La seconda norma di cui si compone l\u0026#8217;art. 36 della legge reg. Puglia n. 52 del 2019, anch\u0026#8217;essa impugnata, dispone che, a integrazione delle norme tecniche di attuazione degli strumenti urbanistici comunali, sono consentite le attivit\u0026#224; previste dall\u0026#8217;art. 45, commi 3 e 4, delle norme tecniche d\u0026#8217;attuazione del Piano paesaggistico territoriale regionale (d\u0026#8217;ora in avanti, anche: NTA del PPTR), salvo che il Comune interessato non esprima la volont\u0026#224; di non avvalersene con delibera del consiglio comunale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa disposizione regionale \u0026#232; impugnata solo laddove fa salva la facolt\u0026#224; del Comune di esprimere la volont\u0026#224; di non avvalersi delle norme di cui al citato art. 45, commi 3 e 4, mediante apposita delibera comunale, poich\u0026#233; solo sul punto contrasterebbe con il principio di immediata cogenza e prevalenza delle disposizioni del piano paesaggistico sulle disposizioni dello strumento urbanistico comunale, di cui al citato art. 143, comma 9, del d.lgs. n. 42 del 2004, risultando, pertanto, invasiva della competenza statale in materia di tutela dell\u0026#8217;ambiente e del paesaggio di cui all\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl Presidente del Consiglio dei ministri fonda, infatti, le proprie censure sul presupposto che l\u0026#8217;art. 45, commi 3 e 4, delle citate NTA del PPTR, riferendosi alle disposizioni dei territori costieri, detterebbe una disciplina che, ai sensi dell\u0026#8217;art. 143, comma 9, del d.lgs. n. 42 del 2004, sarebbe immediatamente cogente e prevalente sulle disposizioni dello strumento urbanistico comunale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.2.1.\u0026#8211; \u0026#200; necessario, pertanto, prendere in considerazione, seppur rapidamente, il contenuto normativo del citato art. 45, commi 3 e 4.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale articolo, recante la rubrica \u0026#171;Prescrizioni per i \u0026#8220;Territori costieri\u0026#8221; e i \u0026#8220;Territori contermini ai laghi\u0026#8221;\u0026#187;, prevede al comma 3 che, \u0026#171;[f]atte salve la procedura di autorizzazione paesaggistica e le norme in materia di condono edilizio, nel rispetto degli obiettivi di qualit\u0026#224; e delle normative d\u0026#8217;uso di cui all\u0026#8217;art. 37, nonch\u0026#233; degli atti di governo del territorio vigenti ove pi\u0026#249; restrittivi\u0026#187;, sono ammissibili varie attivit\u0026#224; \u0026#8211; specificamente elencate \u0026#8211; che hanno lo scopo di valorizzare e riqualificare i beni paesaggistici contemplati dalla disposizione normativa, se e nella misura in cui non compromettano i caratteri naturali e siano coerenti con i caratteri paesaggistici in cui si inseriscono.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn altri termini, il comma 3, precisando la necessit\u0026#224; di rispettare le procedure di autorizzazione paesaggistica e le previsioni in materia di condono edilizio, contiene una serie di norme permissive, escludendo peraltro espressamente gli interventi ivi contemplati in presenza di atti di governo del territorio pi\u0026#249; restrittivi; il comma 4, invece, contiene semplici raccomandazioni, di per s\u0026#233; sprovviste di efficacia cogente e alle quali gli enti locali possano non dare attuazione semplicemente rimanendo inerti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDiversamente da quanto presuppone il Presidente del Consiglio dei ministri, la citata normativa paesaggistica, esprimendo, per un verso, norme permissive che possono non trovare applicazione in presenza di atti di governo del territorio pi\u0026#249; restrittivi, e, per l\u0026#8217;altro, norme programmatiche, non presenta, quindi, una portata immediatamente cogente e incondizionatamente precettiva. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNon ostante ci\u0026#242; la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale, promossa dal ricorrente, \u0026#232; fondata, poich\u0026#233; la norma impugnata si pone, comunque sia, in contrasto con il principio di prevalenza della tutela paesaggistica, che trova riconoscimento ed espressione nell\u0026#8217;art. 143, comma 9, cod. beni culturali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.2.2.\u0026#8211; Il principio di prevalenza della tutela paesaggistica deve essere declinato nel senso che al legislatore regionale \u0026#232; impedito non solo adottare normative che deroghino o contrastino con norme di tutela paesaggistica che pongono obblighi o divieti, ossia con previsioni di tutela in senso stretto, ma, altres\u0026#236;, introdurre limiti o condizioni, in qualsiasi forma, senza che ci\u0026#242; sia giustificato da pi\u0026#249; stringenti ragioni di tutela, le quali possono se del caso trovare riconoscimento anche negli strumenti urbanistici regionali o comunali, tanto pi\u0026#249;, poi, se dette limitazioni trovino giustificazione in mere esigenze urbanistiche. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAffinch\u0026#233; sia preservato il valore unitario e prevalente della tutela paesaggistica (sul quale, fra le molte, sentenze n. 11 del 2016, n. 64 del 2015 e n. 197 del 2014), deve, infatti, essere salvaguardata la complessiva efficacia del piano paesaggistico, ponendola al riparo dalla pluralit\u0026#224; e dalla parcellizzazione degli interventi delle amministrazioni locali (sentenza n. 182 del 2006).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;impugnato art. 36, in parte qua, nel condizionare l\u0026#8217;applicabilit\u0026#224; delle previsioni paesaggistiche di cui al citato art. 45, commi 3 e 4, non alla presenza di pi\u0026#249; stringenti norme di tutela gi\u0026#224; previste negli strumenti urbanistici, ma a mere scelte urbanistiche dei Comuni, i quali possono limitarsi a manifestare la semplice volont\u0026#224; di non avvalersi delle richiamate disposizioni paesaggistiche, si pone in contrasto con il principio di prevalenza della tutela paesaggistica nei termini sopra precisati e quindi viola l\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., in relazione all\u0026#8217;art. 143, comma 9, cod. beni culturali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.2.3.\u0026#8211; L\u0026#8217;art. 36 della legge reg. Puglia n. 52 del 2019 va dichiarato, quindi, costituzionalmente illegittimo, limitatamente alle parole: \u0026#171;, salvo che il comune interessato non esprima la volont\u0026#224; di non avvalersene con delibera del consiglio comunale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e1) dichiara l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 26 della legge della Regione Puglia 30 novembre 2019, n. 52 (Assestamento e variazione al bilancio di previsione per l\u0026#8217;esercizio finanziario 2019 e pluriennale 2019-2021);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e2) dichiara l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 36 della legge reg. Puglia n. 52 del 2019, limitatamente alle parole: \u0026#171;, salvo che il comune interessato non esprima la volont\u0026#224; di non avvalersene con delibera del consiglio comunale\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e3) dichiara non fondata la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 36 della legge reg. Puglia n. 52 del 2019, promossa, in riferimento all\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, in relazione all\u0026#8217;art. 145, comma 5, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell\u0026#8217;articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 febbraio 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiancarlo CORAGGIO, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eFranco MODUGNO, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 21 aprile 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Ambiente - Paesaggio - Norme della Regione Puglia - Ricostituzione dell\u0027attivit\u0026#224; agricola nelle aree colpite da xylella - Previsione che esonera, nelle aree dichiarate infette dal batterio, dalla richiesta dell\u0027autorizzazione paesaggistica, l\u0027attivit\u0026#224; di impianto di qualsiasi essenza arborea in deroga ai vincoli paesaggistico colturali.\r\nDisposizioni attuative della legge regionale n. 20 del 1998 [Turismo rurale] e dell\u0027art. 45 del Piano paesaggistico territoriale regionale - Previsione che consente le attivit\u0026#224; previste dalla legge regionale n. 20 del 1998, senza necessit\u0026#224; di approvazione regionale, e le attivit\u0026#224; previste dall\u0027art. 45 del PPTR, salvo che il Comune interessato non esprima la volont\u0026#224; di non avvalersene.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"43834","titoletto":"Ambiente - Norme della Regione Puglia - Ricostituzione dell\u0027attività agricola nelle aree colpite da Xylella - Possibile impianto di qualsiasi essenza arborea, in deroga ai vincoli paesaggistico-colturali - Violazione della competenza esclusiva statale nella materia della tutela dell\u0027ambiente e dell\u0027ecosistema - Illegittimità costituzionale.","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eÈ dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell\u0027art. 117, secondo comma, lett. \u003cem\u003es\u003c/em\u003e), Cost., l\u0027art. 26 della legge reg. Puglia n. 52 del 2019. La norma regionale impugnata dal Governo, nel consentire nelle zone dichiarate infette dal batterio della xylella l\u0027impianto di qualsiasi essenza arborea in deroga ai vincoli paesaggistico-colturali, comunque denominati, apposti in forza di leggi regionali o di provvedimenti amministrativi di pianificazione sovraordinata o comunale, ha introdotto un\u0027ipotesi di esonero dall\u0027autorizzazione paesaggistica diversa da quelle contemplate dall\u0027art. 149 cod. beni culturali, così, del pari, violando la disciplina dell\u0027autorizzazione paesaggistica di cui all\u0027art. 146 del medesimo codice. (\u003cem\u003ePrecedente citato: sentenza n. 246 del 2017\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003eSpetta alla legislazione statale determinare presupposti e caratteristiche dell\u0027autorizzazione paesaggistica, delle eventuali esenzioni e delle semplificazioni della procedura, in ragione della diversa incidenza delle opere sul valore intangibile dell\u0027ambiente. La legislazione regionale non può pertanto prevedere una procedura per l\u0027autorizzazione paesaggistica diversa da quella dettata dalla legislazione statale, perché alle Regioni non è consentito introdurre deroghe agli istituti di protezione ambientale che dettano una disciplina uniforme, valevole su tutto il territorio nazionale, nel cui ambito deve essere annoverata l\u0027autorizzazione paesaggistica. (\u003cem\u003ePrecedenti citati: sentenze n. 246 del 2017, n. 189 del 2016, n. 238 del 2013, n. 235 del 2011, n. 101 del 2010 e n. 232 del 2008\u003c/em\u003e).","numero_massima_successivo":"43835","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione Puglia","data_legge":"30/11/2019","data_nir":"2019-11-30","numero":"52","articolo":"26","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"lett. s)","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"43835","titoletto":"Thema decidendum - Accoglimento della questione di legittimità costituzionale in riferimento ad uno dei parametri interposti evocati - Assorbimento dell\u0027ulteriore questione.","testo":"Accolta - per violazione dell\u0027art. 117, secondo comma, lett. \u003cem\u003es\u003c/em\u003e), Cost. in relazione agli artt. 146 e 149 cod. beni culturali - la questione di legittimità costituzionale in via principale dell\u0027art. 26 della legge reg. Puglia n. 52 del 2019, resta assorbita l\u0027ulteriore questione sulla violazione dell\u0027art. 117, secondo comma, lett. \u003cem\u003es\u003c/em\u003e), Cost., in relazione alla direttiva 92/43/CEE e all\u0027art. 5 del d.P.R. n. 357 del 1997.","numero_massima_successivo":"43836","numero_massima_precedente":"43834","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione Puglia","data_legge":"30/11/2019","data_nir":"2019-11-30","numero":"52","articolo":"26","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"lett. s)","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"direttiva CEE","data_legge":"21/05/1992","numero":"43","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"decreto del Presidente della Repubblica","data_legge":"08/09/1997","numero":"357","articolo":"5","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}]},{"numero_massima":"43836","titoletto":"Paesaggio - Norme della Regione Puglia - Disposizioni in materia di turismo rurale - Previsione che consente le attività previste dalla legge regionale n. 20 del 1998, senza necessità di approvazione regionale - Lamentata violazione della competenza esclusiva statale nella materia della tutela dell\u0027ambiente e del paesaggio - Insussistenza - Non fondatezza della questione.","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eÈ dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo in riferimento all\u0027art. 117, secondo comma, lett. \u003cem\u003es\u003c/em\u003e), Cost., in relazione all\u0027art. 145, comma 5, del d.lgs. n. 42 del 2004 - dell\u0027art. 36 della legge reg. Puglia n. 52 del 2019, secondo cui, ad integrazione delle norme tecniche di attuazione degli strumenti urbanistici comunali, sono consentite le attività previste dalla legge reg. Puglia n. 20 del 1998 in materia di turismo rurale, senza necessità di approvazione regionale. La norma regionale impugnata, nel superare la necessità dell\u0027approvazione regionale ai soli fini urbanistici, di cui all\u0027art. 1, comma 5, della legge reg. Puglia n. 20 del 1998, non ha fatto venir meno la necessaria partecipazione dei competenti organi ministeriali al procedimento di adeguamento degli strumenti urbanistici alle previsioni della pianificazione paesaggistica.\u003c/p\u003eSecondo la giurisprudenza costituzionale, la tutela paesaggistica deve essere caratterizzata dalla concertazione rigorosamente necessaria tra Regione e organi ministeriali, la quale impone la partecipazione di questi ultimi al procedimento di conformazione ed adeguamento degli strumenti urbanistici alle previsioni della pianificazione paesaggistica. (\u003cem\u003ePrecedenti citati: sentenze n. 240 del 2020, n. 64 del 2015, n. 197 del 2014 e n. 211 del 2013\u003c/em\u003e).","numero_massima_successivo":"43837","numero_massima_precedente":"43835","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione Puglia","data_legge":"30/11/2019","data_nir":"2019-11-30","numero":"52","articolo":"36","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"lett. s)","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"decreto legislativo","data_legge":"22/01/2004","numero":"42","articolo":"145","specificazione_articolo":"","comma":"5","specificazione_comma":"","nesso":""}]},{"numero_massima":"43837","titoletto":"Paesaggio - Norme della Regione Puglia - Disposizioni in materia di turismo rurale - Integrazione degli strumenti urbanistici comunali - Svolgimento, nei territori costieri e in quelli contermini ai laghi, delle attività previste dalle norme tecniche di attuazione del piano paesaggistico territoriale regionale (PPTR), salvo che il Comune interessato non esprima la volontà di non avvalersene - Violazione della competenza esclusiva statale nella materia della tutela dell\u0027ambiente e del paesaggio - Illegittimità costituzionale parziale.","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eÈ dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell\u0027art. 117, secondo comma, lett. \u003cem\u003es\u003c/em\u003e), Cost., l\u0027art. 36 della legge reg. Puglia n. 52 del 2019, limitatamente alle parole: «, salvo che il comune interessato non esprima la volontà di non avvalersene con delibera del consiglio comunale». La norma regionale impugnata dal Governo condiziona l\u0027applicabilità delle previsioni paesaggistiche nei territori costieri e in quelli contermini ai laghi, di cui all\u0027art. 45, commi 3 e 4, delle norme tecniche d\u0027attuazione del piano paesaggistico territoriale regionale (NTA del PPTR), non alla presenza di più stringenti norme di tutela già previste negli strumenti urbanistici, ma a mere scelte urbanistiche dei Comuni, i quali possono limitarsi a manifestare la semplice volontà di non avvalersi delle richiamate disposizioni paesaggistiche. In questo modo, essa si pone in contrasto con il principio di prevalenza della tutela paesaggistica, che trova riconoscimento ed espressione nell\u0027art. 143, comma 9, cod. beni culturali e che, al fine di preservarne il valore unitario, impone di porla al riparo dalla pluralità e dalla parcellizzazione degli interventi delle amministrazioni locali. (\u003cem\u003ePrecedenti citati: sentenze n. 11 del 2016, n. 64 del 2015, n. 197 del 2014 e n. 182 del 2006\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eIl principio di prevalenza della tutela paesaggistica deve essere declinato nel senso che al legislatore regionale è impedito non solo adottare normative che deroghino o contrastino con norme di tutela paesaggistica che pongono obblighi o divieti, ossia con previsioni di tutela in senso stretto, ma, altresì, introdurre limiti o condizioni, in qualsiasi forma, senza che ciò sia giustificato da più stringenti ragioni di tutela, le quali possono se del caso trovare riconoscimento anche negli strumenti urbanistici regionali o comunali, tanto più, poi, se dette limitazioni trovino giustificazione in mere esigenze urbanistiche.\u003c/p\u003e","numero_massima_precedente":"43836","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione Puglia","data_legge":"30/11/2019","data_nir":"2019-11-30","numero":"52","articolo":"36","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"lett. s)","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"39864","autore":"Asaro M.","titolo":"La supremazia della pianificazione paesaggistica","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"www.ambientediritto.it","anno_rivista":"2021","numero_rivista":"3","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"39864_2021_74.pdf","nome_file_fisico":"74-2021_Asaro.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}"
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