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L.F. e il Comune di Massarosa, con ordinanza del 15 luglio 2021, iscritta al n. 174 del registro ordinanze 2021 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eVisti l\u0026#8217;atto di costituzione di P.M. L.F., nonch\u0026#233; gli atti di intervento di V. S. e del Presidente del Consiglio dei ministri; \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eudito nell\u0026#8217;udienza pubblica del 7 giugno 2022 il Giudice relatore Maria Rosaria San Giorgio; \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003euditi gli avvocati Giovanni Pellegrino per V. S., in collegamento da remoto, ai sensi del punto 1) del decreto del Presidente della Corte del 18 maggio 2021, Andrea Pertici per P.M. L.F. e l\u0026#8217;avvocato dello Stato Ruggero di Martino per il Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003edeliberato nella camera di consiglio dell\u0026#8217;8 giugno 2022. \r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003eRitenuto in fatto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza iscritta al n. 174 del registro ordinanze del 2021, il Tribunale ordinario di Lucca, sezione lavoro, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 36, 77 e 97 della Costituzione, questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 10, comma 2-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l\u0026#8217;efficienza degli uffici giudiziari), convertito, con modificazioni, in legge 11 agosto 2014, n. 114, anche in combinato disposto con il comma 1 dello stesso art. 10, nella parte in cui \u0026#171;limita l\u0026#8217;attribuzione di una quota dei diritti di rogito spettanti all\u0026#8217;Ente locale ai segretari comunali che non abbiano qualifica dirigenziale o che prestino servizio in Enti locali privi di personale con qualifica dirigenziale, anzich\u0026#233; prevederla per tutti i segretari comunali e provinciali\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl rimettente riferisce che, nel procedimento pendente dinnanzi a s\u0026#233;, instaurato con ricorso ai sensi dell\u0026#8217;art. 414 del codice di procedura civile, P.M. L.F. ha domandato, nei confronti del Comune di Massarosa, il riconoscimento dei diritti di rogito per l\u0026#8217;attivit\u0026#224; prestata in qualit\u0026#224; di segretario comunale, per il periodo di tempo compreso tra il 2 gennaio 2016 e il 3 novembre 2019. Il Comune le avrebbe negato la corresponsione di tali diritti proprio in forza della previsione di cui all\u0026#8217;art. 10, comma 2-bis, del d.l. n. 90 del 2014, aggiunto dalla legge di conversione, che cos\u0026#236; recita: \u0026#171;Negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell\u0026#8217;articolo\u0026#160;30, secondo comma, della\u0026#160;legge 15 novembre 1973, n. 734, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, \u0026#232; attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLe questioni sarebbero rilevanti in quanto, ad avviso del rimettente, la norma censurata \u0026#171;impedisce, cos\u0026#236; come formulata, di accogliere le pretese avanzate dalla ricorrente\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eQuanto al requisito della non manifesta infondatezza, il giudice a quo rinviene anzitutto un vulnus all\u0026#8217;art. 3 della Costituzione, sotto il profilo della disparit\u0026#224; di trattamento all\u0026#8217;interno della categoria dei segretari comunali e provinciali, segnatamente tra coloro che sono inquadrati nella \u0026#171;prima fascia\u0026#187; e coloro che sono invece inquadrati nella \u0026#171;fascia inferiore\u0026#187;, nonch\u0026#233; tra coloro che svolgono le funzioni in enti locali privi di personale con qualifica dirigenziale e coloro che prestano la propria attivit\u0026#224; presso un\u0026#8217;amministrazione che annovera nel proprio organico dipendenti con tale qualifica. Il rimettente ricorda che la competenza dei segretari comunali e provinciali a rogare gli atti dell\u0026#8217;ente locale risale al regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 (Approvazione del testo unico della legge comunale e provinciale), il cui art. 89 delineava \u0026#171;il carattere autonomo dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; di rogito\u0026#187; rispetto alle altre competenze degli stessi segretari, con conseguente attribuzione \u0026#171;di un autonomo \u0026#8211; e ragionevole \u0026#8211; compenso\u0026#187;. Quella di cui si discute costituirebbe una competenza \u0026#171;autonoma e del tutto peculiare rispetto alle altre funzioni che il segretario esercita alle dipendenze dell\u0026#8217;ente locale\u0026#187;, cui sono sottese \u0026#171;diverse e specifiche responsabilit\u0026#224;, eccedenti l\u0026#8217;ambito delle attribuzioni riconducibili al segretario in base al rapporto di Pubblico Impiego\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa norma censurata, sotto altro aspetto, confliggerebbe con l\u0026#8217;art. 36 Cost., per la violazione del diritto dei segretari di ricevere una retribuzione per le proprie prestazioni commisurata alla quantit\u0026#224; e alla qualit\u0026#224; del lavoro. Costoro vedrebbero, di fatto, \u0026#171;neutralizzata\u0026#187; l\u0026#8217;attivit\u0026#224; di rogito, attraverso il mancato riconoscimento del relativo compenso. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;eliminazione dei diritti di rogito violerebbe, altres\u0026#236;, i principi di certezza del diritto e di legittimo affidamento, posto che la categoria in questione, ai sensi dell\u0026#8217;art. 37 del contratto collettivo nazionale di lavoro dei segretari comunali e provinciali, sottoscritto il 16 maggio 2001, \u0026#171;fa affidamento su tale voce stipendiale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eEmergerebbe, poi, ancora, il contrasto delle disposizioni censurate con l\u0026#8217;art. 3 Cost., tanto sotto il profilo dell\u0026#8217;eguaglianza, quanto sotto quello della ragionevolezza, poich\u0026#233; si determinerebbero trattamenti differenziati all\u0026#8217;interno della categoria dei segretari comunali e provinciali, ancorch\u0026#233; svolgenti la medesima funzione. N\u0026#233; sarebbe dato comprendere il motivo per cui i diritti di segreteria vengano riconosciuti solo se il segretario sia inserito in una fascia inferiore o svolga la propria attivit\u0026#224; in un ente privo di dirigenti. A giudizio del rimettente non potrebbe invocarsi, in proposito, una presunta funzione \u0026#171;perequativa\u0026#187; di differenti trattamenti retributivi, non essendo peraltro questa la ratio della corresponsione dei diritti di segreteria (posto che, come rimarca il rimettente, si tratta di voce variabile della retribuzione, e comunque potenzialmente assente).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;asserita funzione perequativa non potrebbe giustificarsi alla luce dell\u0026#8217;istituto del cosiddetto \u0026#8220;galleggiamento\u0026#8221;, il quale \u0026#171;non opera automaticamente\u0026#187; e, anche nei casi in cui opera, non sarebbe tale da escludere che al segretario \u0026#171;galleggiato\u0026#187; possano ugualmente spettare i diritti di segreteria (condizione che \u0026#8211; precisa il rimettente \u0026#8211; ben pu\u0026#242; verificarsi nei casi in cui un segretario comunale presti la propria opera presso Comuni diversi, dei quali almeno uno sia dotato di posizioni dirigenziali).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn definitiva, sarebbe da escludere che la norma censurata persegua una finalit\u0026#224; perequativa, essendo invece \u0026#171;tale da determinare un\u0026#8217;irragionevole disparit\u0026#224; di trattamento fra i consiglieri [recte: segretari] comunali e provinciali, quindi un\u0026#8217;irragionevole difformit\u0026#224; in grado di inficiare la progressione in carriera dei lavoratori pubblici, cos\u0026#236; violando i principi di cui all\u0026#8217;articolo 97 della Costituzione\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInfine, a giudizio del rimettente, la norma censurata \u0026#8211; introdotta in sede di conversione in legge \u0026#8211; sarebbe disomogenea rispetto al contenuto del decreto-legge n. 90 del 2014 e non giustificata da una situazione di necessit\u0026#224; e di urgenza tale da legittimare l\u0026#8217;utilizzo, da parte del legislatore, della decretazione d\u0026#8217;urgenza: donde il vulnus all\u0026#8217;art. 77 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; \u0026#200; intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; e, comunque, per la non fondatezza delle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eRichiamato \u0026#171;l\u0026#8217;obiettivo di contenimento della spesa pubblica\u0026#187;, perseguito dal legislatore del 2014, la difesa erariale osserva che la disposizione censurata troverebbe giustificazione nelle \u0026#171;peculiarit\u0026#224; del sistema retributivo dei segretari\u0026#187; e, in particolare, nel \u0026#171;meccanismo di allineamento retributivo\u0026#187;. Essa assolverebbe \u0026#171;ad una ratio perequativa e recuperatoria\u0026#187; e sarebbe, pertanto, conforme ai principi di ragionevolezza, proporzionalit\u0026#224; e sufficienza della retribuzione, oltre che al principio di buon andamento della pubblica amministrazione. N\u0026#233; sarebbe violato il legittimo affidamento dei segretari in servizio, sia perch\u0026#233; la disciplina dei diritti di rogito si porrebbe al di fuori del perimetro della contrattazione collettiva (non rivestendo, dunque, alcun rilievo la previsione di cui all\u0026#8217;art. 37 del CCNL 16 maggio 2001, invocato dal rimettente), sia perch\u0026#233; la legge ha comunque escluso l\u0026#8217;efficacia retroattiva della disposizione in esame (come previsto dal comma 2-ter dell\u0026#8217;art. 10 del d.l. n. 90 del 2014, anch\u0026#8217;esso introdotto in sede di conversione).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eQuanto alla dedotta violazione dei requisiti per la decretazione d\u0026#8217;urgenza, la difesa statale osserva che la finalit\u0026#224; perseguita dalla norma censurata (consistente nell\u0026#8217;incremento delle risorse di bilancio disponibili per le amministrazioni locali) \u0026#232; coerente con l\u0026#8217;obiettivo di efficienza della pubblica amministrazione, richiamato dalla rubrica del Titolo I del d.l. n. 90 del 2014 (all\u0026#8217;interno del quale \u0026#232; collocato l\u0026#8217;art. 10). Sarebbe pertanto da escludere l\u0026#8217;ipotesi della \u0026#171;evidente carenza\u0026#187; del requisito della necessit\u0026#224; ed urgenza di provvedere (\u0026#232; citata la sentenza di questa Corte n. 133 del 2016). Inoltre, quelle introdotte in sede di conversione non sarebbero affatto norme estranee rispetto all\u0026#8217;oggetto o alla finalit\u0026#224; del decreto-legge suddetto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; Si \u0026#232; costituita nel presente giudizio P.M. L.F., parte ricorrente nel procedimento a quo, concludendo per l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale delle disposizioni censurate dal rimettente. A giudizio della parte la funzione di rogito, \u0026#171;autonoma e del tutto specifica rispetto alle altre funzioni che il segretario esercita alle dipendenze dell\u0026#8217;ente locale\u0026#187;, eccederebbe l\u0026#8217;ambito delle attribuzioni normalmente riconducibili al pubblico impiego, e tanto giustificherebbe la previsione di un \u0026#171;autonomo compenso\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNell\u0026#8217;aderire alle censure svolte dal giudice rimettente, la parte osserva che sarebbe, anzitutto, violato il diritto a ricevere un compenso per le proprie prestazioni, ai sensi dell\u0026#8217;art. 36 Cost., in quanto verrebbe eliminata \u0026#171;la remunerazione di una \u0026#8220;attivit\u0026#224; effettivamente svolta\u0026#8221;\u0026#187;, anche \u0026#171;avuto riguardo al contratto collettivo che, nel caso, prevede la corresponsione dei diritti di segreteria\u0026#187;. La fattispecie in questione, peraltro, sarebbe differente rispetto a quella concernente la riduzione delle cosiddette \u0026#8220;propine\u0026#8221; per gli avvocati e procuratori dello Stato, oggetto della sentenza n. 236 del 2017 di questa Corte: ci\u0026#242;, in quanto non sarebbe praticabile un confronto tra detta categoria e quella dei segretari comunali e provinciali, sia \u0026#171;in virt\u0026#249; delle differenze di status giuridico ed economico\u0026#187;, sia perch\u0026#233; \u0026#8211; nel caso oggi all\u0026#8217;esame di questa Corte \u0026#8211; non verrebbe in considerazione una \u0026#171;riduzione\u0026#187; di \u0026#171;voci premiali\u0026#187; ma, piuttosto, l\u0026#8217;eliminazione dello specifico corrispettivo per un\u0026#8217;attivit\u0026#224; svolta.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa circostanza, poi, che simile eliminazione colpisca solo alcuni segretari e non altri, in assenza di \u0026#171;alcun criterio ragionevole\u0026#187;, potrebbe innescare un \u0026#171;disincentivo\u0026#187; a svolgere l\u0026#8217;attivit\u0026#224; di rogito (che, per sua natura, sarebbe una funzione \u0026#171;a richiesta\u0026#187;), con ripercussioni negative sulle stesse risorse dell\u0026#8217;ente (il quale si vedrebbe, a sua volta, privato dei diritti di segreteria, versati dai contraenti) e sull\u0026#8217;efficienza della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eQuanto al parametro di cui all\u0026#8217;art. 3 Cost., la parte ricorda che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, le differenze di trattamento previste dalla legge, per risultare legittime, dovrebbero essere giustificabili in vista della tutela di diversi valori o diritti costituzionalmente rilevanti (\u0026#232; citata la sentenza n. 163 del 1993). Nel caso di specie, idonea giustificazione non potrebbe essere rinvenuta nel supposto intento della norma di svolgere una \u0026#171;funzione perequativa\u0026#187; in favore di quei segretari che godono di retribuzioni inferiori. Al contrario, proprio la norma censurata finirebbe con il determinare \u0026#171;gravi e irragionevoli sperequazioni\u0026#187;, in considerazione degli effetti prodotti dall\u0026#8217;istituto del cosiddetto \u0026#8220;galleggiamento\u0026#8221; che trova applicazione per i segretari comunali e provinciali ai quali, a determinate condizioni, \u0026#232; riconosciuto un trattamento retributivo equiparato a quello dei dirigenti dell\u0026#8217;ente locale. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSotto altro aspetto, non potrebbe sostenersi la prevalenza dell\u0026#8217;interesse pubblico al mantenimento, in favore degli enti locali, di maggiori risorse. I diritti di rogito sarebbero infatti estranei alla questione della riduzione della spesa pubblica, \u0026#171;trattandosi di compensi che si autoalimentano\u0026#187;, e la loro eliminazione potrebbe addirittura cagionare un costo all\u0026#8217;amministrazione laddove quest\u0026#8217;ultima, a fronte del rifiuto del proprio segretario di rogare gli atti (in quanto disincentivato dalle norme sospettate di illegittimit\u0026#224; costituzionale), dovesse rivolgersi all\u0026#8217;esterno. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eRiguardo, infine, alla dedotta violazione dei principi sulla decretazione d\u0026#8217;urgenza, di cui all\u0026#8217;art. 77 Cost., la parte osserva che la norma di cui al comma 2-bis dell\u0026#8217;art. 10 del d.l. n. 90 del 2014, introdotta in sede di conversione, sarebbe \u0026#171;disomogenea rispetto al contenuto del decreto-legge\u0026#187;, non essendo volta n\u0026#233; a un pi\u0026#249; razionale impiego dei dipendenti pubblici n\u0026#233; a una semplificazione dell\u0026#8217;azione amministrativa, che costituivano le esplicite finalit\u0026#224; del decreto. Sotto altro profilo, essa poi sconterebbe una \u0026#171;evidente mancanza\u0026#187; dei presupposti straordinari di necessit\u0026#224; e di urgenza, come richiesto dalla costante giurisprudenza costituzionale. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.\u0026#8211; Nel giudizio dinnanzi a questa Corte \u0026#232; intervenuto ad adiuvandum V. S., sostenendo di essere a ci\u0026#242; legittimato in quanto segretario comunale, con idoneit\u0026#224; alla titolarit\u0026#224; delle funzioni presso Comuni \u0026#171;di classe 1^A\u0026#187;, ed avendo svolto le relative funzioni presso il Comune di Lecce. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;interveniente riferisce che l\u0026#8217;amministrazione comunale ha rigettato la sua istanza di liquidazione della quota dei diritti di rogito, afferente agli atti da lui rogati dopo l\u0026#8217;entrata in vigore del d.l. n. 90 del 2014. Avverso tale diniego lo stesso ha proposto ricorso, attualmente pendente in grado di appello dinnanzi alla Corte d\u0026#8217;appello di Lecce.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.\u0026#8211; Sono pervenute in giudizio alcune opinioni scritte, in qualit\u0026#224; di amici curiae, ai sensi dell\u0026#8217;art. 4-ter delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, vigente ratione temporis. Tali opinioni sono state ammesse con decreti del Presidente di questa Corte del 19 e del 28 aprile 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.1.\u0026#8722; In particolare, \u0026#232; pervenuta un\u0026#8217;opinione scritta da parte dell\u0026#8217;Associazione nazionale professionale segretari comunali e provinciali \u0026#8220;G.B. Vighenzi\u0026#8221;. L\u0026#8217;associazione lamenta la \u0026#171;grave lesione della professionalit\u0026#224;, delle aspettative e dell\u0026#8217;immagine dei segretari comunali e provinciali\u0026#187; come conseguenza dell\u0026#8217;introduzione delle norme censurate, e si sofferma, in particolare, sulla censura relativa alla violazione dell\u0026#8217;art. 3 Cost., anche con riguardo alle conseguenze che derivano dall\u0026#8217;applicazione dell\u0026#8217;istituto del cosiddetto \u0026#8220;galleggiamento\u0026#8221;, oltrech\u0026#233; sugli altri parametri evocati nell\u0026#8217;ordinanza di rimessione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.2.\u0026#8211; L\u0026#8217;associazione FEDIR- Federazione dirigenti e direttivi pubblici ha depositato un\u0026#8217;opinione scritta dall\u0026#8217;analogo tenore, insistendo per la declaratoria di illegittimit\u0026#224; costituzionale per violazione di tutti i parametri evocati dal rimettente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.3.\u0026#8211; Anche l\u0026#8217;associazione UNADIS- Unione nazionale dei dirigenti dello Stato ha depositato un\u0026#8217;opinione scritta in qualit\u0026#224; di amicus curiae, argomentando la fondatezza della questione in particolare in riferimento all\u0026#8217;art. 36 Cost. L\u0026#8217;associazione evidenzia la necessit\u0026#224; di una specifica remunerazione per l\u0026#8217;esercizio della funzione di rogito, qualificata come attivit\u0026#224; autonoma e peculiare rispetto ai compiti ordinariamente svolti dai segretari comunali e provinciali: donde la lamentata violazione anche dell\u0026#8217;art. 3 Cost. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.4.\u0026#8211; Altra opinione scritta, a sostegno delle censure di illegittimit\u0026#224; costituzionale, \u0026#232; pervenuta dall\u0026#8217;amicus curiae UNSCP \u0026#8722; Unione nazionale segretari comunali e provinciali, che si sofferma sulla natura dei diritti di rogito (definiti quale distinta voce retributiva) e approfondisce gli aspetti afferenti alla dedotta violazione degli artt. 36 e 3 Cost., alla luce del principio di onnicomprensivit\u0026#224; e di quelli di uguaglianza e di parit\u0026#224; di trattamento, oltre ad esaminare gli ulteriori profili di illegittimit\u0026#224; costituzionale sollevati dal rimettente, evidenziando la \u0026#171;conseguenza paradossale che la retribuzione dei segretari diminuisce col progredire della carriera\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.5.\u0026#8211; Infine, anche l\u0026#8217;associazione DIREL- Federazione nazionale dirigenti degli enti pubblici locali ha presentato un\u0026#8217;opinione scritta con cui ha aderito alle censure di illegittimit\u0026#224; costituzionale formulate dal giudice rimettente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;associazione esamina, in particolare, il tema della responsabilit\u0026#224; del segretario comunale e provinciale che si correla alla natura dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; di rogito. Il predetto amicus curiae compie uno specifico approfondimento sulla questione concernente le cosiddette \u0026#8220;propine\u0026#8221; degli avvocati dipendenti da amministrazioni pubbliche non statali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.\u0026#8211; Con memorie depositate nell\u0026#8217;imminenza dell\u0026#8217;udienza, il Presidente del Consiglio dei ministri e la parte hanno svolto difese, per lo pi\u0026#249; ribadendo le argomentazioni gi\u0026#224; spese nei rispettivi atti di costituzione in giudizio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa parte, in particolare, ha ribadito la non consistenza delle giustificazioni, esposte dall\u0026#8217;Avvocatura dello Stato, che sorreggerebbero le norme censurate. Queste ultime, invero, non sarebbero in grado di realizzare l\u0026#8217;obiettivo del contenimento della spesa pubblica (ovvero, dell\u0026#8217;aumento delle entrate degli enti locali) che, piuttosto, il legislatore avrebbe potuto perseguire con modalit\u0026#224; alternative e ben pi\u0026#249; soddisfacenti, tali \u0026#8211; soprattutto \u0026#8211; da non discriminare irragionevolmente le diverse categorie di segretari. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.1.\u0026#8211; Anche l\u0026#8217;interveniente V. S. ha depositato una memoria illustrativa. \r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003eConsiderato in diritto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Il Tribunale ordinario di Lucca, sezione lavoro, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 36, 77 e 97 della Costituzione, questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 10, comma 2-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l\u0026#8217;efficienza degli uffici giudiziari), convertito, con modificazioni, in legge 11 agosto 2014, n. 114, anche in combinato disposto con il comma 1 dello stesso art. 10, nella parte in cui \u0026#171;limita l\u0026#8217;attribuzione di una quota dei diritti di rogito spettanti all\u0026#8217;Ente locale ai segretari comunali che non abbiano qualifica dirigenziale o che prestino servizio in Enti locali privi di personale con qualifica dirigenziale, anzich\u0026#233; prevederla per tutti i segretari comunali e provinciali\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;art. 10 del d.l. n. 90 del 2014, come convertito, rubricato \u0026#171;Abrogazione dei diritti di rogito del segretario comunale e provinciale e abrogazione della ripartizione del provento annuale dei diritti di segreteria\u0026#187;, dispone, al comma 1, l\u0026#8217;abrogazione dell\u0026#8217;art. 41, quarto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312 (Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato), che, da ultimo, aveva attribuito ai segretari comunali e provinciali una quota dei diritti di segreteria spettanti al Comune o alla Provincia ai sensi dell\u0026#8217;art. 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734 (Concessione di un assegno perequativo ai dipendenti civili dello Stato e soppressione di indennit\u0026#224; particolari). Il comma 2-bis dello stesso art. 10, inserito in sede di conversione, stabilisce quanto segue: \u0026#171;Negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell\u0026#8217;articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, \u0026#232; attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl rimettente deduce anzitutto la violazione dell\u0026#8217;art. 3 Cost., sotto il profilo della disparit\u0026#224; di trattamento, all\u0026#8217;interno della categoria dei segretari comunali e provinciali, segnatamente tra coloro che sono inquadrati nella \u0026#171;prima fascia\u0026#187; e coloro che sono invece inquadrati nella \u0026#171;fascia inferiore\u0026#187;, nonch\u0026#233; tra coloro che svolgono le funzioni in enti locali privi di personale con qualifica dirigenziale e coloro che prestano la propria attivit\u0026#224; presso un\u0026#8217;amministrazione che annovera nel proprio organico dipendenti con tale qualifica.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLamenta, poi, il giudice a quo ancora il contrasto con l\u0026#8217;art. 3 Cost., tanto sotto il profilo dell\u0026#8217;eguaglianza, quanto sotto quello della ragionevolezza, poich\u0026#233; si determinerebbero trattamenti differenziati all\u0026#8217;interno della categoria dei segretari comunali e provinciali, ancorch\u0026#233; svolgenti la medesima funzione. A giudizio del rimettente, non potrebbe invocarsi, in proposito, una presunta funzione \u0026#171;perequativa\u0026#187; di differenti trattamenti retributivi, che nemmeno potrebbe giustificarsi alla luce dell\u0026#8217;istituto del cosiddetto \u0026#8220;galleggiamento\u0026#8221;. Questo, infatti, \u0026#171;non opera automaticamente\u0026#187; e, anche nei casi in cui opera, non sarebbe tale da escludere che al segretario \u0026#171;galleggiato\u0026#187; possano ugualmente spettare i diritti di segreteria. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn definitiva, sarebbe da escludere che la norma censurata persegua una finalit\u0026#224; perequativa, essendo invece \u0026#171;tale da determinare un\u0026#8217;irragionevole disparit\u0026#224; di trattamento fra i segretari comunali e provinciali, quindi un\u0026#8217;irragionevole difformit\u0026#224; in grado di inficiare la progressione in carriera dei lavoratori pubblici, cos\u0026#236; violando i principi di cui all\u0026#8217;articolo 97 della Costituzione\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa norma censurata si porrebbe ancora in contrasto con l\u0026#8217;art. 36 Cost., per la violazione del diritto dei segretari di ricevere una retribuzione per le proprie prestazioni commisurata alla quantit\u0026#224; e alla qualit\u0026#224; del lavoro svolto. Costoro vedrebbero, di fatto, \u0026#171;neutralizzata\u0026#187; l\u0026#8217;attivit\u0026#224; di rogito, attraverso il mancato riconoscimento del relativo compenso. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;eliminazione dei diritti di rogito violerebbe, altres\u0026#236;, i principi di certezza del diritto e di legittimo affidamento, posto che la categoria in questione, ai sensi dell\u0026#8217;art. 37 del contratto collettivo nazionale di lavoro dei segretari comunali e provinciali per il quadriennio normativo 1998-2001 e per il biennio economico 1998-1999, sottoscritto il 16 maggio 2001, \u0026#171;fa affidamento su tale voce stipendiale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInfine, il rimettente lamenta il vulnus all\u0026#8217;art. 77 Cost. per la insussistenza dei presupposti di straordinaria necessit\u0026#224; ed urgenza, e per la disomogeneit\u0026#224; della norma censurata, inserita in sede di conversione, rispetto al restante contenuto del decreto-legge. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; Preliminarmente, deve essere richiamata la dichiarazione d\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; dell\u0026#8217;intervento ad adiuvandum spiegato da V. S., per le ragioni esposte nell\u0026#8217;ordinanza letta nel corso dell\u0026#8217;udienza pubblica e allegata alla presente sentenza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; Le questioni sono inammissibili \u0026#8211; a prescindere dalla conclusione in tal senso dell\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, intervenuta in giudizio in rappresentanza e a difesa del Presidente del Consiglio dei ministri, costituente mera clausola di stile, non sostenuta da qualsivoglia argomentazione \u0026#8211; per carente motivazione sul requisito della rilevanza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl giudice a quo, pur riferendo che la ricorrente \u0026#171;ha svolto le funzioni di segretario comunale di prima fascia (con qualifica dirigenziale e abilitazione a prestare servizio presso gli enti territoriali di classe 1^A e 1^B) presso il Comune di Massarosa\u0026#187;, non ha chiarito se tale Comune avesse, o meno, dirigenti nel proprio organico. Di conseguenza, non si \u0026#232; dato conto del presupposto fondamentale per ritenere applicabile, nel giudizio a quo, la normativa sospettata di illegittimit\u0026#224; costituzionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuest\u0026#8217;ultima, invero, individua le situazioni che consentono il mantenimento dei diritti di rogito, pur a fronte della generale soppressione degli stessi per intervenuta abrogazione della norma che, da ultimo, li aveva introdotti (l\u0026#8217;art. 41, quarto comma, della legge n. 312 del 1980, per l\u0026#8217;appunto abrogato dal comma 1 dell\u0026#8217;art. 10 in esame). Tali situazioni, in base al testo del comma 2-bis del richiamato art. 10, concernono, da un lato, \u0026#171;tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale\u0026#187; e, dall\u0026#8217;altro, quelli che prestano servizio presso gli \u0026#171;enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale\u0026#187;. Come da ultimo precisato dalla giurisprudenza della Corte dei conti, alla stregua della disposizione in esame i diritti di rogito, nei limiti stabiliti dalla legge, competono sia ai segretari comunali di fascia \u0026#171;C\u0026#187;, non aventi cio\u0026#232; qualifica dirigenziale, sia a quelli appartenenti alle fasce professionali \u0026#171;A\u0026#187; e \u0026#171;B\u0026#187;, aventi cio\u0026#232; qualifica dirigenziale, purch\u0026#233; esercitino le loro funzioni presso enti nei quali siano assenti figure dirigenziali (Corte dei conti, sezione per le autonomie, delibera 30 luglio 2018, n. 18).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl rimettente avrebbe dovuto, pertanto, chiarire se la ricorrente non rientrasse in alcuna delle due categorie indicate dalla norma e se, pertanto, non le potessero pi\u0026#249; essere attribuiti i diritti di rogito, in applicazione della medesima norma censurata. Da quanto riferisce l\u0026#8217;ordinanza di rimessione risulta unicamente che la ricorrente non appartiene alla prima delle due categorie (in quanto, come viene precisato, \u0026#171;ha svolto le funzioni di segretario di prima fascia\u0026#187;, con conseguente possesso della \u0026#171;qualifica dirigenziale\u0026#187;). Non si hanno, invece, elementi certi \u0026#8211; in base ai dati forniti dal giudice a quo \u0026#8211; tali da escludere che la stessa rientri nella seconda delle due categorie: non viene, cio\u0026#232;, precisato dal rimettente se il Comune ove ella ha prestato servizio abbia, nel proprio ruolo, dipendenti con qualifica dirigenziale. In mancanza di tale precisazione, non pu\u0026#242; darsi per accertata l\u0026#8217;unica altra situazione che, in base alla normativa censurata, giustificherebbe il diniego dei diritti di rogito nella fattispecie de qua.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.1.\u0026#8211; Peraltro, anche a volere ammettere, pur nel silenzio dell\u0026#8217;ordinanza di rimessione, che la parte ricorrente abbia prestato servizio presso un Comune avente, nel proprio organico, personale con qualifica dirigenziale, il giudice rimettente tace del tutto su un ulteriore aspetto decisivo ai fini dell\u0026#8217;apprezzamento del requisito della rilevanza. Egli, infatti, omette di precisare se la ricorrente abbia, o meno, beneficiato dell\u0026#8217;istituto dell\u0026#8217;allineamento stipendiale (noto anche, nel linguaggio comune, con il termine \u0026#8220;galleggiamento\u0026#8221;), in base al quale la retribuzione di posizione del segretario \u0026#232; innalzata fino a quella stabilita dalla contrattazione collettiva per la funzione dirigenziale pi\u0026#249; elevata nell\u0026#8217;ente. L\u0026#8217;istituto \u0026#232; stato previsto, per i segretari comunali e provinciali, dall\u0026#8217;art. 41, comma 5, del contratto collettivo nazionale di lavoro dei segretari comunali e provinciali per il quadriennio normativo 1998-2001 e per il biennio economico 1998-1999 (come, oggi, richiamato dall\u0026#8217;art. 107, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell\u0026#8217;area delle funzioni locali, per il triennio 2016-2018, sottoscritto il 17 dicembre 2020).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNonostante il giudice rimettente abbia effettuato un esplicito riferimento all\u0026#8217;istituto dell\u0026#8217;allineamento stipendiale \u0026#8211; che la norma certamente presuppone \u0026#8211; , esaminando la possibilit\u0026#224; che esso sia stato considerato dal legislatore del 2014 in chiave \u0026#8220;perequativa\u0026#8221; della disciplina concernente il riconoscimento dei diritti di rogito, la motivazione che sul punto viene spesa dall\u0026#8217;ordinanza di rimessione risulta comunque carente. Ed infatti, pur correttamente sottolineando che l\u0026#8217;istituto dell\u0026#8217;allineamento stipendiale \u0026#8211; del quale, per altro, non vengono neanche richiamate le fonti normative \u0026#8211; per come \u0026#232; attualmente disciplinato dalla fonte collettiva, \u0026#171;non opera automaticamente\u0026#187; nei Comuni aventi personale con qualifica dirigenziale, il giudice a quo non si sofferma sulla situazione che si \u0026#232; verificata nel caso di specie, omettendo di precisare se, nella vicenda sottesa al giudizio a quo, la parte ricorrente abbia o meno beneficiato, per tale via, di un aumento del proprio trattamento economico. La ricorrenza di simili condizioni, nel caso di specie, non \u0026#232; stata oggetto di disamina da parte del giudice a quo. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDeve pertanto concludersi che le indicate lacune descrittive dell\u0026#8217;ordinanza rendono inammissibili le questioni sollevate, non consentendo di verificarne l\u0026#8217;effettiva rilevanza nel giudizio a quo (ex plurimis, ordinanze n. 76 del 2022, n. 210 e n. 92 del 2020).\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003edichiara inammissibili le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 10, comma 2-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l\u0026#8217;efficienza degli uffici giudiziari), convertito, con modificazioni, in legge 11 agosto 2014, n. 114, sollevate, anche in combinato disposto con il comma 1 dello stesso art. 10, in riferimento agli artt. 3, 36, 77 e 97 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Lucca, sezione lavoro, con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l\u0026#8217;8 giugno 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiuliano AMATO, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eMaria Rosaria SAN GIORGIO, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eFilomena PERRONE, Cancelliere\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 19 luglio 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Cancelliere\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Filomena PERRONE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eAllegato:\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eOrdinanza letta all\u0027udienza del 7 giugno 2022\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eORDINANZA\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\u003cem\u003eVisti\u003c/em\u003e gli atti relativi al giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0027art. 10, comma 2-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l\u0027efficienza degli uffici giudiziari), convertito, con modificazioni, in legge 11 agosto 2014, n. 114, anche in combinato disposto con il comma 1, promosso dal Tribunale ordinario di Lucca, sezione lavoro, con ordinanza del 15 luglio 2021, iscritta al numero 174 del registro ordinanze 2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie speciale, del 17 novembre 2021.\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\u003cem\u003eVisto\u003c/em\u003e l\u0027atto di intervento ad adiuvandum depositato nel predetto procedimento da V. S.\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\u003cem\u003eRitenuto\u003c/em\u003e che V. S. ha dedotto di essere legittimato a intervenire in giudizio in quanto segretario comunale, iscritto al relativo albo nazionale, e di avere svolto le funzioni di Segretario generale del Comune di Lecce fino al 1\u0026#176; luglio 2018;\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eche egli, inoltre, deduce di aver presentato ricorso al Tribunale di Lecce, sezione lavoro, per l\u0027accertamento del proprio diritto a percepire dal Comune di Lecce la quota parte dei diritti di segreteria per tutti gli atti da lui rogati dopo l\u0027entrata in vigore del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l\u0027efficienza degli uffici giudiziari), convertito, con modificazioni, in legge 11 agosto 2014, n. 114, contestando il diniego dell\u0027amministrazione;\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eche il relativo procedimento, dopo la decisione di rigetto, in primo grado, del Tribunale di Lecce, \u0026#232; attualmente pendente, in grado di appello, dinnanzi alla Corte d\u0027appello di Lecce.\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\u003cem\u003eConsiderato\u003c/em\u003e che, secondo il disposto dell\u0027art. 4, comma 7, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale, nei giudizi in via incidentale \u0026#171;possono intervenire i titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto dedotto in giudizio\u0026#187;;\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eche tale disposizione recepisce la costante giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la partecipazione al giudizio incidentale di legittimit\u0026#224; costituzionale \u0026#232; circoscritta, di norma, alle parti del giudizio a quo, oltre che al Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, al Presidente della Giunta regionale (artt. 3 e 4 delle suddette Norme integrative);\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eche a questa regola \u0026#232; possibile derogare soltanto a favore di terzi che siano titolari di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma oggetto di censura (ex multis, ordinanze n. 225, n. 191 e n. 24 del 2021 e n. 202 del 2020);\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eche tale interesse qualificato sussiste solo allorch\u0026#233; si configuri una posizione giuridica suscettibile di essere pregiudicata immediatamente e irrimediabilmente dall\u0027esito del giudizio incidentale (ordinanze n. 225 del 2021 e n. 111 del 2020 e sentenza n. 159 del 2019);\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eche pertanto non pu\u0026#242; reputarsi sufficiente, in funzione dell\u0027ammissibilit\u0026#224; dell\u0027intervento, la circostanza che il soggetto interveniente sia titolare di interessi analoghi a quelli dedotti nel giudizio principale o che sia parte in un giudizio analogo, ma diverso dal giudizio a quo;\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eche, pertanto, l\u0027intervento di V. S. deve essere dichiarato inammissibile.\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e inammissibile l\u0027intervento di V. S. nel giudizio di cui all\u0027ordinanza di rimessione iscritta al n. 174 del registro generale dell\u0027anno 2021.\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Giuliano Amato, Presidente\u003c/p\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Impiego pubblico - Abrogazione dei diritti di rogito del segretario comunale e provinciale - Previsione che limita l\u0027attribuzione di una quota di tali diritti, spettanti all\u0027ente locale, ai segretari privi di qualifica dirigenziale o in servizio in enti locali privi di personale con tale qualifica, anzich\u0026#233; prevederla per tutti i segretari comunali e provinciali.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattrice","label_relatore":"Relatrice","elencoMassime":[{"numero_massima":"45074","titoletto":"Comuni, Province e Città metropolitane - Segretario comunale - Abrogazione, in sede di conversione di decreto-legge, dei diritti di rogito - Permanenza limitata ai segretari privi di qualifica dirigenziale o in servizio in enti locali privi di personale con tale qualifica - Denunciata violazione dei principi della decretazione d\u0027urgenza, di ragionevolezza e di uguaglianza, del diritto a una retribuzione proporzionata nonché dei principi di buon andamento, certezza del diritto e del legittimo affidamento - Carente motivazione sul requisito della rilevanza - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 050009).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eSono dichiarate inammissibili, per carente motivazione sul requisito della rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Lucca, sez. lavoro, in riferimento agli artt. 3, 36, 77 e 97 Cost. - dell\u0027art. 10, comma 2-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, del d.l. n. 90 del 2014, come conv., anche in combinato disposto con il comma 1 dello stesso art. 10, nella parte in cui limita l\u0027attribuzione di una quota dei diritti di rogito spettanti all\u0027ente locale ai segretari comunali che non abbiano qualifica dirigenziale o che prestino servizio in enti locali privi di personale con qualifica dirigenziale, anziché prevederla per tutti i segretari comunali e provinciali. Il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, pur riferendo che la ricorrente possiede la qualifica dirigenziale, non ha chiarito se il Comune ove ella ha prestato servizio abbia, nel proprio ruolo, dipendenti con qualifica dirigenziale, omettendo anche di precisare se la stessa abbia, o meno, beneficiato dell\u0027istituto dell\u0027allineamento stipendiale disciplinato dalla fonte collettiva. (\u003cem\u003ePrecedenti: O. 76/2022 - mass. 44691; O. 210/2020 - mass. 42932; O. 92/2020 - mass. 43389\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"decreto-legge","data_legge":"24/06/2014","data_nir":"2014-06-24","numero":"90","articolo":"10","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"bis","nesso":"in combinato disposto con","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2014-06-24;90~art10"},{"denominazione_legge":"decreto-legge","data_legge":"24/06/2014","data_nir":"2014-06-24","numero":"90","articolo":"10","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":"convertito con modificazioni in","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2014-06-24;90~art10"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"11/08/2014","data_nir":"2014-08-11","numero":"114","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-08-11;114"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"36","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"77","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"97","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"41662","autore":"","titolo":"Osservazioni a Corte cost. n. 181 del 2022","descrizione":"Nota di richiami","titolo_rivista":"Il Foro italiano","anno_rivista":"2022","numero_rivista":"10","parte_rivista":"I","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"2883","note_abstract":"","collocazione":"C.5 - A.182/1","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}" ] ] |
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