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Molise n. 4 del 2019, ha sostituito il comma 1, e ha abrogato il comma 4, dell\u0026#8217;art. 3-bis della legge della Regione Molise 26 marzo 2015, n. 4, recante \u0026#171;Istituzione dell\u0026#8217;Agenzia regionale per lo sviluppo agricolo, rurale e della pesca (ARSARP) - Giacomo Sedati\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa disposizione impugnata, da un lato (lettera a), ha introdotto il principio secondo cui il trattamento economico dell\u0026#8217;amministratore unico dell\u0026#8217;ARSARP, che deve essere nominato tra i direttori di dipartimento della Giunta regionale, i dirigenti regionali ovvero i direttori di servizio dell\u0026#8217;Agenzia, si conforma ai principi in materia di retribuzione del personale con qualifica dirigenziale; dall\u0026#8217;altro (lettera b), ha abrogato la disposizione che stabiliva la corresponsione all\u0026#8217;amministratore unico dell\u0026#8217;ARSARP di un\u0026#8217;indennit\u0026#224; di funzione onnicomprensiva, determinata dalla Giunta regionale, non eccedente il 70 per cento della retribuzione dei dirigenti di servizio della Regione Molise.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8722; Per effetto delle suddette modifiche, ad avviso della difesa dello Stato, all\u0026#8217;amministratore unico dell\u0026#8217;ARSARP sarebbe stato attribuito un incremento del trattamento economico, senza prevedere la necessaria copertura finanziaria.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePertanto, la norma impugnata violerebbe l\u0026#8217;art. 81, terzo comma, Cost., non rinvenendosi nel testo della legge regionale una corrispondente norma di copertura finanziaria. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.\u0026#8722; L\u0026#8217;art. 15 della legge reg. Molise n. 4 del 2019, definisce un articolato progetto di riordino dell\u0026#8217;assetto organizzativo del cosiddetto \u0026#171;Sistema Regione Molise\u0026#187;, istituito con l\u0026#8217;art. 7 della legge della Regione Molise 20 agosto 2010, n. 16 (Misure di razionalizzazione della spesa regionale), con particolare riferimento all\u0026#8217;utilizzo delle risorse umane alle dipendenze degli enti e delle societ\u0026#224; partecipate elencate nelle Tabelle A1 e A2, allegate alla legge della Regione Molise 4 maggio 2016, n. 5 (Legge di stabilit\u0026#224; regionale 2016).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl progetto di riordino in questione prevede l\u0026#8217;utilizzo condiviso del personale dipendente degli enti e delle societ\u0026#224; appartenenti al gruppo \u0026#171;Sistema Regione Molise\u0026#187;, per il perseguimento di fini comuni, tramite l\u0026#8217;istituto giuridico del distacco, da disciplinare con regolamento della Giunta regionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.\u0026#8722; Tale disposizione \u0026#232; impugnata dallo Stato nella parte in cui prevede, al comma 2, lettere f) e g), quale criterio a cui si deve attenere la Giunta regionale nel regolamentare il distacco, che gli oneri finanziari relativi al costo ordinario del personale con qualifica non dirigenziale e con qualifica dirigenziale siano a carico dei bilanci dei rispettivi enti di appartenenza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.\u0026#8210; La difesa dello Stato accomuna all\u0026#8217;impugnazione delle suddette norme dell\u0026#8217;art. 15, il dubbio di costituzionalit\u0026#224; relativo al successivo art. 16, comma 1, lettere f) e g).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTale ultimo articolo, reca \u0026#171;Accordi per lo svolgimento in collaborazione di attivit\u0026#224; di interesse comune\u0026#187;, e disciplina (comma 1) \u0026#171;[l\u0026#8217;]istituto della utilizzazione in posizione di distacco di personale dagli Enti rientranti nel sistema sanitario regionale (ASREM e ARPA) verso le strutture della Giunta regionale [\u0026#8230;]\u0026#187;, prevedendo alle lettere f) e g) che gli oneri finanziari relativi al costo ordinario del personale con qualifica non dirigenziale e dirigenziale siano a carico dei bilanci dei rispettivi enti di appartenenza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e7.\u0026#8722; Il ricorrente ritiene che l\u0026#8217;art. 15, comma 2, lettere f) e g), e l\u0026#8217;art. 16, comma 1, lettere f) e g), della legge reg. Molise n. 4 del 2019, nel prevedere, di fatto, delle ipotesi di \u0026#8220;comando\u0026#8221;, violerebbero la potest\u0026#224; legislativa esclusiva nella materia \u0026#171;ordinamento civile\u0026#187;, di cui all\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., e invaderebbero la sfera della potest\u0026#224; legislativa dello Stato nella materia concorrente \u0026#171;coordinamento della finanza pubblica\u0026#187;, di cui all\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e8.\u0026#8722; Il ricorrente richiama, quale disciplina interposta, le norme sull\u0026#8217;istituto del comando, contenute negli artt. 56 e 57 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato), e pone in evidenza le differenze che sussistono tra tale istituto e le diverse ipotesi del distacco e dell\u0026#8217;avvalimento, richiamando la giurisprudenza di legittimit\u0026#224; e contabile in materia. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNel comando, fermo restando il rapporto organico che continua ad intercorrere tra il dipendente e l\u0026#8217;ente di appartenenza, si modifica il rapporto di servizio, atteso che il dipendente pubblico \u0026#232; inserito, sia sotto il profilo organizzativo-funzionale, che gerarchico-disciplinare, nell\u0026#8217;amministrazione di destinazione, a favore della quale presta la propria opera.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDiversamente, nel distacco vi \u0026#232; l\u0026#8217;utilizzazione temporanea del dipendente presso un ufficio, che \u0026#232; diverso da quello che costituisce la propria sede di servizio, e che rientra comunque nella medesima amministrazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;avvalimento, invece, si verifica quando l\u0026#8217;amministrazione, anzich\u0026#233; dotarsi di una struttura propria per lo svolgimento della funzione ad essa assegnata, si avvale degli uffici di altro ente, al quale non viene delegata la funzione stessa. In tal caso non si determina alcuna modifica del rapporto di impiego, perch\u0026#233; il personale dell\u0026#8217;ente che fornisce la struttura necessaria allo svolgimento del compito resta incardinato in quest\u0026#8217;ultimo a tutti gli effetti, e non si verifica scissione fra rapporto di impiego e rapporto di servizio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa difesa dello Stato ricorda, quindi, che l\u0026#8217;art. 70, comma 12, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull\u0026#8217;ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), ha regolato il trattamento economico in favore del personale comandato o distaccato, prevedendo che l\u0026#8217;amministrazione che utilizza il personale in posizione di comando, di fuori ruolo, o in altra analoga posizione rimborsa all\u0026#8217;amministrazione di appartenenza l\u0026#8217;onere relativo al trattamento fondamentale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e9.\u0026#8722; Cos\u0026#236; riepilogato il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, l\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato deduce che le norme impugnate sono dirette a regolamentare l\u0026#8217;istituto della utilizzazione in assegnazione temporanea di un dipendente presso un\u0026#8217;amministrazione diversa da quella di appartenenza, assimilabile al comando.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCi\u0026#242; palesa, ad avviso del ricorrente, l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; delle disposizioni in esame, in quanto le stesse pongono gli oneri finanziari relativi al costo ordinario del personale con qualifica dirigenziale e non dirigenziale a carico dei bilanci dei rispettivi enti di appartenenza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTali norme, dunque, da un lato invaderebbero la potest\u0026#224; legislativa esclusiva dello Stato nella materia \u0026#171;ordinamento civile\u0026#187;, a cui va ricondotta la disciplina del rapporto di impiego alle dipendenze della Regione e i profili relativi al trattamento economico del personale pubblico privatizzato; dall\u0026#8217;altro, ponendo in modo definitivo gli oneri finanziari a carico dell\u0026#8217;ente di appartenenza, contrasterebbero con il terzo comma dell\u0026#8217;art. 117 Cost., atteso che la previsione dell\u0026#8217;art. 70, comma 12, del d.lgs. n. 165 del 2001, attiene alla materia del coordinamento della finanza pubblica. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e10.\u0026#8722; La difesa dello Stato sospetta di illegittimit\u0026#224; costituzionale anche l\u0026#8217;art. 15, comma 3, lettera i), della legge reg. Molise n. 4 del 2019, che prevede l\u0026#8217;utilizzazione temporanea, in posizione di distacco, del personale delle societ\u0026#224; partecipate presso enti regionali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eGli istituti del comando e del distacco non possono trovare applicazione rispetto al personale delle societ\u0026#224; partecipate che non rientrano nel novero delle pubbliche amministrazioni, come individuate dall\u0026#8217;art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl rapporto di lavoro alle dipendenze delle stesse \u0026#232; disciplinato dall\u0026#8217;art. 19 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di societ\u0026#224; a partecipazione pubblica), che rientra nell\u0026#8217;esercizio della potest\u0026#224; legislativa esclusiva di cui all\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., in materia di ordinamento civile.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eN\u0026#233; pu\u0026#242; trovare applicazione la disciplina della mobilit\u0026#224; di cui all\u0026#8217;art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eA sostegno delle proprie argomentazioni, il ricorrente richiama la giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 37 del 2015, n. 227 e n. 167 del 2013) che, in relazione a norme regionali che disponevano un generale ed automatico transito del personale di una persona giuridica di diritto privato nell\u0026#8217;organico di un soggetto pubblico regionale, senza il previo espletamento di alcuna procedura selettiva di tipo concorsuale, ha statuito che il mancato ricorso a tale forma generale e ordinaria di reclutamento del personale della pubblica amministrazione non trova alcuna ragione giustificatrice in ipotesi di tale genere. Il trasferimento da una societ\u0026#224; partecipata alla Regione o ad altro soggetto pubblico regionale si risolve in un privilegio indebito per i soggetti che possono beneficiare della norma impugnata, in violazione dell\u0026#8217;art. 97 Cost., e in particolare della regola che prevede il pubblico concorso. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eRileva, altres\u0026#236;, che vi sarebbe un potenziale riflesso negativo sul rispetto, da parte degli enti territoriali, dei limiti alle facolt\u0026#224; assunzionali, delle norme del patto di stabilit\u0026#224; interno, e degli altri obblighi finanziari.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePertanto, l\u0026#8217;art. 15, comma 3, lettera i), della legge reg. Molise n. 4 del 2019, nel disciplinare una forma di mobilit\u0026#224; del personale delle societ\u0026#224; pubbliche diversa da quelle consentite dal d.lgs. n. 175 del 2016, violerebbe gli artt. 97 e 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e11.\u0026#8722; L\u0026#8217;art. 15, comma 2, lettera h), e l\u0026#8217;art. 16, comma 1, lettera b), della legge regionale impugnata, sono sospettati di illegittimit\u0026#224; costituzionale in quanto entrambi prevedono una deroga ai limiti percentuali previsti dall\u0026#8217;art. 19, comma 5-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001, con riguardo al conferimento degli incarichi dirigenziali da parte della Giunta regionale presso strutture regionali, e presso strutture competenti in materia di programmazione sanitaria, tutela della salute e tutela dell\u0026#8217;ambiente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e12.\u0026#8722; La difesa dello Stato richiama la disciplina del citato art. 19 in materia di dirigenza e la giurisprudenza costituzionale che ha ritenuto contrastare con l\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera l), la legislazione regionale che ha previsto la non computabilit\u0026#224; di posizioni dirigenziali nella complessiva dotazione organica di dirigenti di prima fascia (sentenza n. 257 del 2016). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePertanto, le disposizioni impugnate lederebbero il principio di buon andamento ed imparzialit\u0026#224; della pubblica amministrazione, di cui all\u0026#8217;art. 97, primo e secondo comma, e la competenza esclusiva dello Stato nella materia \u0026#171;ordinamento civile\u0026#187;, di cui all\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. e quella concorrente nella materia \u0026#171;coordinamento della finanza pubblica\u0026#187;, di cui all\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e13.\u0026#8722; L\u0026#8217;art. 32 della legge reg. Molise n. 4 del 2019 \u0026#232; impugnato in riferimento all\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., in quanto interviene nella materia della tutela dell\u0026#8217;ambiente e dell\u0026#8217;ecosistema, rimessa alla potest\u0026#224; legislativa esclusiva dello Stato, nonch\u0026#233; all\u0026#8217;art. 120, primo comma, Cost., interferendo con il principio di libera circolazione delle cose tra le Regioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa disposizione impugnata modifica l\u0026#8217;art. 1 della legge della Regione Molise 7 agosto 2003, n. 25 (Norme per l\u0026#8217;elaborazione e l\u0026#8217;attuazione del Piano di gestione dei rifiuti), inserendo il comma 3-bis, in base al quale \u0026#171;La Regione persegue l\u0026#8217;obiettivo di limitare nel proprio territorio lo smaltimento di rifiuti speciali di provenienza extra regionale, nel limite della percentuale del totale dei rifiuti, speciali e non, trattati nel territorio regionale, scelta dalla Giunta regionale dopo relazione della struttura tecnica. Il competente servizio regionale emana, a tal proposito, specifiche direttive\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTale norma contrasterebbe con gli artt. 182 e 182-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), che stabiliscono divieti e limitazioni sulla circolazione dei rifiuti, fuori dal territorio regionale di produzione, esclusivamente per i rifiuti urbani, e non gi\u0026#224; per i rifiuti speciali, per i quali la libera circolazione sul territorio nazionale \u0026#232; sempre concessa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAnaloga previsione, osserva il ricorrente, peraltro era contenuta nell\u0026#8217;art. 5, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione della direttiva 91/156/CEE sui rifiuti, della direttiva 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa difesa dello Stato pone in rilievo, in particolare, che il divieto regionale violerebbe l\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., in quanto contrasta con il concetto di \u0026#8220;rete integrata di impianti di smaltimento\u0026#8221;, che presuppone: a) una possibilit\u0026#224; di interconnessione tra i vari siti che vengono a costituire il sistema integrato; b) l\u0026#8217;assenza di ostruzioni determinate da blocchi che impediscano l\u0026#8217;accesso ad alcune sue parti (\u0026#232; richiamata in proposito la sentenza di questa Corte n. 10 del 2009). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e14.\u0026#8722; Con atto depositato il 22 agosto 2019, \u0026#232; intervenuta nel giudizio la Regione Molise, giusta delibera della Giunta regionale 9 agosto 2019, n. 313, chiedendo il rigetto delle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale promosse dallo Stato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e15.\u0026#8722; Assume la difesa regionale che non sarebbero fondati i dubbi di costituzionalit\u0026#224; prospettati con riguardo all\u0026#8217;art. 10 della legge reg. Molise n. 4 del 2019, in quanto l\u0026#8217;incarico in questione pu\u0026#242; essere ricoperto solo da personale dirigenziale della Regione Molise o della stessa ARSARP.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePertanto, in ragione del principio di onnicomprensivit\u0026#224; della retribuzione del dirigente, nulla sarebbe dovuto a chi svolge questo incarico, e non occorreva una norma di copertura finanziaria. Ci\u0026#242; trovava conferma nel richiamo dell\u0026#8217;art. 24, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e16.\u0026#8722; Anche l\u0026#8217;art. 15, commi 2, lettere f), g) ed h), e 3, lettera i), e l\u0026#8217;art. 16, comma 1, lettere b), f) e g), ad avviso della Regione, si sottrarrebbero a censure.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTali disposizioni vanno inserite in un pi\u0026#249; ampio contesto organizzativo delineato dall\u0026#8217;art. 7 della legge reg. Molise n. 16 del 2010, che ha istituito il \u0026#171;Sistema Regione Molise\u0026#187;, costituito dalla Regione, enti ed aziende, anche autonome, istituiti dalla Regione, enti del servizio sanitario regionale, e societ\u0026#224; regionali. \u0026#200; previsto che i soggetti del Sistema regionale svolgono le prestazioni a favore di ogni altro soggetto appartenente al Sistema regionale medesimo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDel Sistema Regione Molise, in particolare, fanno parte enti strumentali, ai quali si applicano i contratti collettivi di lavoro del comparto enti locali, societ\u0026#224; partecipate e societ\u0026#224; controllate, cui si applicano diversi contratti collettivi di lavoro.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNon sussisterebbe, pertanto, la violazione dell\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost., in quanto la mobilit\u0026#224; del personale, all\u0026#8217;interno del Sistema, non comporta un incremento del saldo di spesa complessivo sui bilanci.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eConsiderato che la Regione Molise sopporta annualmente le spese per il personale degli enti del Sistema, non occorre rimborso per l\u0026#8217;utilizzazione, da parte sua, del personale a questi appartenente, per cui non vi sarebbe violazione delle norme nazionali nella materia \u0026#171;coordinamento della finanza pubblica\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTali considerazioni valgono anche per l\u0026#8217;art. 16 della legge reg. Molise n. 4 del 2019, che riguarda gli enti ASREM e ARPA, non inclusi nel Sistema della Regione Molise.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e17.\u0026#8722; Quanto alla prospettata violazione dell\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera l), la Regione osserva che le disposizioni di cui agli artt. 15 e 16 della legge reg. Molise n. 4 del 2019, si limitano a dettare regole generali attuative del richiamato art. 7 della legge reg. Molise n. 16 del 2010, prevedendo la sussistenza di un vero e proprio distacco funzionale per il personale, nel rispetto dell\u0026#8217;art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), nonch\u0026#233; della disciplina vincolistica in materia di spesa del personale. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e18.\u0026#8722; La disciplina in questione non contrasta, pertanto, neanche con l\u0026#8217;art. 97 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl personale degli enti del Sistema Regione Molise potr\u0026#224; essere utilizzato nell\u0026#8217;ambito del Sistema stesso temporaneamente, negli ambiti delle competenze per materia riservate a ciascun ente, per attivit\u0026#224; di comune interesse, in base a specifici protocolli d\u0026#8217;intesa, ma resta incardinato nell\u0026#8217;organizzazione di appartenenza e non ha titolo preferenziale in alcuna procedura, nemmeno di assunzione, bandita dall\u0026#8217;amministrazione regionale. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e19.\u0026#8722; Neppure sarebbe eluso il limite percentuale di cui all\u0026#8217;art. 19, comma 5-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001, poich\u0026#233; la dotazione organica del personale con qualifica dirigenziale della Regione Molise \u0026#232; di 43 unit\u0026#224; e il numero complessivo di tre incarichi di funzione dirigenziale \u0026#232; contenuto nei suddetti limiti percentuali. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePertanto, non sussisterebbe la violazione n\u0026#233; dell\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost, nella materia \u0026#171;coordinamento della finanza pubblica\u0026#187;, n\u0026#233; del principio di buon andamento e imparzialit\u0026#224; dell\u0026#8217;amministrazione. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e20.\u0026#8722; La Regione, infine rileva che l\u0026#8217;obiettivo perseguito con l\u0026#8217;art. 32 della legge reg. Molise n. 4 del 2019, trova fondamento sia nell\u0026#8217;art. 32 Cost., che nel principio di precauzione di cui all\u0026#8217;art. 191 del Trattato sul funzionamento dell\u0026#8217;Unione europea, come modificato dall\u0026#8217;art. 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 e ratificato dalla legge 2 agosto 2008, n. 130. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePeraltro, se \u0026#232; vero che la disciplina ambientale rientra nella potest\u0026#224; esclusiva dello Stato, quest\u0026#8217;ultimo non pu\u0026#242; paralizzare l\u0026#8217;attivit\u0026#224; delle Regioni nelle materie di propria competenza, spingendosi a peggiorare il livello di tutela del diritto alla salute di un territorio, e compromettendo il riparto costituzionale oltre il limite dell\u0026#8217;adeguatezza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;intervento regionale in questione mira a calmierare, in via cautelativa e transitoria, l\u0026#8217;ingresso nel territorio di quantitativi di rifiuti speciali, in attesa che l\u0026#8217;attuale piano regionale per la gestione dei rifiuti, approvato il 1\u0026#176; marzo 2016, possa avere un nuovo dimensionamento sui rifiuti speciali trattabili complessivamente, a seguito di comprovate valutazioni scientifiche di pericolo per la salute.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e21.\u0026#8722; L\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, il 25 marzo 2020, ha depositato memoria con la quale ha ribadito i dubbi sulla legittimit\u0026#224; costituzionale delle norme impugnate, affermando di non poter condividere l\u0026#8217;interpretazione delle stesse offerta dalla Regione Molise.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003eConsiderato in diritto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8722; Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato gli artt. 10, 15, commi 2, lettere f), g) e h), 3, lettera i), 16, comma 1, lettere b), f), g), e 32 della legge della Regione Molise 10 maggio 2019, n. 4 (Legge di stabilit\u0026#224; regionale 2019), in riferimento, nel complesso, agli artt. 81, terzo comma, 97, 117, secondo comma, lettere l) ed s), e terzo comma, e 120, primo comma, della Costituzione. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8722; La prima questione ha ad oggetto l\u0026#8217;art. 10 della legge reg. Molise n. 4 del 2019, della cui legittimit\u0026#224; costituzionale la difesa dello Stato dubita in riferimento all\u0026#8217;art. 81, terzo comma, Cost. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa disposizione impugnata, da un lato (al comma 1, lettera a), ha introdotto il principio per cui il trattamento economico dell\u0026#8217;amministratore unico dell\u0026#8217;Agenzia regionale per lo sviluppo agricolo, rurale e della pesca (ARSARP), che deve essere nominato tra i direttori di dipartimento della Giunta regionale, tra i dirigenti regionali ovvero tra i direttori di servizio dell\u0026#8217;Agenzia, si conforma ai princ\u0026#236;pi in materia di retribuzione del personale con qualifica dirigenziale fissati dall\u0026#8217;art. 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull\u0026#8217;ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche); dall\u0026#8217;altro (al comma 1, lettera b), ha abrogato la disposizione che stabiliva la corresponsione all\u0026#8217;amministratore unico dell\u0026#8217;ARSARP di un\u0026#8217;indennit\u0026#224; di funzione onnicomprensiva, determinata dalla Giunta regionale, non eccedente il 70 per cento della retribuzione dei dirigenti di servizio della Regione Molise.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa norma impugnata, prevedendo un incremento del trattamento economico, senza fissare alcun limite, violerebbe l\u0026#8217;art. 81, terzo comma, Cost., non essendo garantita la necessaria copertura finanziaria.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8722; La questione non \u0026#232; fondata. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8722; Il trattamento economico dell\u0026#8217;amministratore dell\u0026#8217;ARSARP deve essere collocato nella pi\u0026#249; ampia disciplina introdotta dalla norma impugnata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale disciplina, in particolare, ha individuato la platea degli aspiranti alla nomina nei direttori di dipartimento della Giunta regionale, nei dirigenti regionali e nei direttori di servizio dell\u0026#8217;Agenzia. Si tratta, in tutti i casi, di soggetti gi\u0026#224; titolari di funzione dirigenziale; ci\u0026#242; che \u0026#232; evidente per i dirigenti regionali, ma che \u0026#8211; come attestato in udienza dalla difesa regionale e non contrastato dall\u0026#8217;Avvocatura regionale dello Stato \u0026#8722; vale anche per i direttori dei servizi dell\u0026#8217;ARSARP. Ebbene, per tutti costoro trova applicazione il principio di onnicomprensivit\u0026#224; della retribuzione dirigenziale, principio che, per l\u0026#8217;espresso richiamo contenuto nella lettera a), del citato art. 10, comma 1, vale anche per l\u0026#8217;amministratore unico dell\u0026#8217;Agenzia.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNe consegue che dalla disposizione censurata non deriva alcun onere aggiuntivo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8722; Una seconda questione ha ad oggetto l\u0026#8217;art. 15, comma 2, lettere f) e g), della stessa legge reg. Molise n. 4 del 2019, che \u0026#232; impugnato dallo Stato nella parte in cui prevede \u0026#8211; quale criterio a cui si deve attenere la Giunta regionale nel regolamentare il distacco del personale dipendente degli enti e delle societ\u0026#224; appartenenti al gruppo \u0026#171;Sistema Regione Molise\u0026#187; \u0026#8211; che gli oneri finanziari relativi al costo ordinario del personale con qualifica non dirigenziale e con qualifica dirigenziale sono a carico dei bilanci dei rispettivi enti di appartenenza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa difesa dello Stato estende l\u0026#8217;impugnazione al successivo art. 16, comma 1, lettere f) e g), che disciplina il distacco di personale dagli enti rientranti nel sistema sanitario regionale (ASREM e ARPA) verso le strutture della Giunta regionale, prevedendo anche la disciplina degli oneri finanziari, posti a carico degli enti di appartenenza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.1.\u0026#8722; Il ricorrente richiama, quale disciplina interposta, le norme sull\u0026#8217;istituto del comando, contenute negli artt. 56 e 57 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato), nonch\u0026#233; l\u0026#8217;art. 70, comma 12, del d.lgs. n. 165 del 2001, che prevede, in relazione al  trattamento economico del personale comandato o distaccato, che l\u0026#8217;amministrazione utilizzatrice rimborsi all\u0026#8217;amministrazione di appartenenza l\u0026#8217;onere relativo al trattamento fondamentale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe norme impugnate, da un lato, invaderebbero la potest\u0026#224; legislativa esclusiva dello Stato nella materia \u0026#171;ordinamento civile\u0026#187; (art. 117, secondo comma, lettera l, Cost.), a cui va ricondotta la disciplina del rapporto di impiego alle dipendenze della Regione e i profili relativi al trattamento economico del personale pubblico privatizzato; dall\u0026#8217;altro, ponendo gli oneri finanziari a carico dell\u0026#8217;ente di appartenenza, contrasterebbero con il terzo comma dell\u0026#8217;art. 117 Cost., atteso che la previsione dell\u0026#8217;art. 70, comma 12, del d.lgs. n. 165 del 2001 attiene alla materia del \u0026#171;coordinamento della finanza pubblica\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.\u0026#8722; La questione \u0026#232; fondata, in relazione ad entrambi i parametri costituzionali invocati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.\u0026#8722; Va premesso che, come assume la difesa dello Stato, le vicende in oggetto vanno considerate comandi e non distacchi, secondo la qualificazione contenuta nella legge regionale impugnata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa qualificazione \u0026#232; fatta discendere dalla creazione \u0026#8211; prevista dalla stessa legge \u0026#8211; del \u0026#171;Sistema Regione Molise\u0026#187;. Tale \u0026#171;Sistema\u0026#187;, tuttavia, non \u0026#232; caratterizzato da quella unit\u0026#224; finanziaria che \u0026#232; il necessario presupposto dell\u0026#8217;unit\u0026#224; organizzativa nel cui ambito si colloca l\u0026#8217;istituto del distacco, poich\u0026#233; gli enti coinvolti conservano i propri bilanci e quindi il mancato rimborso si traduce per essi in un onere improprio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.1.\u0026#8722; Viene pertanto in rilievo, quale norma statale interposta, l\u0026#8217;art. 70, comma 12, del d.lgs. n. 165 del 2001, il quale, sin dal testo originario, impone agli enti e alle amministrazioni che utilizzano personale di altre pubbliche amministrazioni di rimborsare l\u0026#8217;onere relativo al trattamento fondamentale agli enti di provenienza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eE al riguardo questa Corte ha gi\u0026#224; avuto modo di affermare, con la sentenza n. 172 del 2018 che \u0026#171;l\u0026#8217;istituto del comando [\u0026#8230;] assume peculiare rilievo quale strumento funzionale alle esigenze organizzative delle amministrazioni pubbliche, che incide, tuttavia, profondamente sulla regolazione giuridica del rapporto di lavoro, in riferimento alle stesse modalit\u0026#224; di svolgimento della prestazione lavorativa e della disciplina dei suoi diversi profili, anche retributivi\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAspetti tutti, dunque, riconducibili alla materia \u0026#171;ordinamento civile\u0026#187; e per i quali \u0026#232; necessario configurare una \u0026#171;disciplina omogenea, nel concorso fra legge e autonomia collettiva, sul territorio nazionale in un quadro organico e funzionale, anche per evitare sovrapposizioni di discipline diversificate e non conciliabili\u0026#187; (ancora sentenza n. 172 del 2018).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe norme impugnate, pertanto, nel prevedere che il trattamento economico del personale in questione rimanga a carico dell\u0026#8217;amministrazione di appartenenza, ledono i parametri costituzionali invocati, essendo in contrasto con la disciplina di cui all\u0026#8217;art. 70, comma 12, del d.lgs. n.165 del 2001, adottata nell\u0026#8217;esercizio della potest\u0026#224; legislativa esclusiva dello Stato nella materia \u0026#171;ordinamento civile\u0026#187;, e volta anche a garantire la corretta allocazione della spesa nell\u0026#8217;ambito del \u0026#171;coordinamento della finanza pubblica\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.\u0026#8722; Ulteriore questione \u0026#232; promossa in ordine all\u0026#8217;art. 15, comma 3, lettera i), della legge reg. Molise n. 4 del 2019, l\u0026#224; dove consente l\u0026#8217;utilizzazione temporanea del personale delle societ\u0026#224; partecipate presso altri enti regionali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.1.\u0026#8722; Deduce la difesa dello Stato che gli istituti del comando e del distacco non possono trovare applicazione rispetto al personale delle societ\u0026#224; partecipate, il cui rapporto di lavoro \u0026#232; disciplinato dall\u0026#8217;art. 19 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di societ\u0026#224; a partecipazione pubblica). In tal senso il ricorrente richiama la giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 37 del 2015, n. 227 e n. 167 del 2013) che ha dichiarato l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale di norme regionali che disponevano un generale ed automatico transito del personale di un soggetto giuridico di diritto privato nell\u0026#8217;organico di un soggetto pubblico regionale, senza il previo espletamento di una procedura selettiva di tipo concorsuale; ci\u0026#242; si risolverebbe in un privilegio indebito in violazione dell\u0026#8217;art. 97 Cost., in particolare quanto alla regola del pubblico concorso. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eRileva, altres\u0026#236;, che vi sarebbe un potenziale riflesso negativo sul rispetto, da parte degli enti territoriali, dei limiti alle facolt\u0026#224; assunzionali, delle norme del patto di stabilit\u0026#224; interno, e degli altri obblighi finanziari.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePertanto, l\u0026#8217;art. 15, comma 3, lettera i), della legge reg. Molise n. 4 del 2019, nel disciplinare una forma di mobilit\u0026#224; del personale delle societ\u0026#224; partecipate non consentite dal d.lgs. n. 175 del 2016, violerebbe gli artt. 97 e 117, commi secondo, lettera l), e terzo Cost. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e9.\u0026#8722; La questione \u0026#232; fondata per violazione dell\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., unitamente all\u0026#8217;art. 97 Cost., nonch\u0026#233; per violazione dell\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost., con riferimento alla materia del coordinamento della finanza pubblica.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e10.\u0026#8722; Questa Corte si \u0026#232; pi\u0026#249; volte pronunciata sul tema delle societ\u0026#224; a partecipazione pubblica, sia pure con riguardo a norme regionali di diverso contenuto. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa giurisprudenza costituzionale ha ricondotto le disposizioni inerenti all\u0026#8217;attivit\u0026#224; di societ\u0026#224; partecipate dalle Regioni e dagli enti locali alla materia dell\u0026#8217;\u0026#171;ordinamento civile\u0026#187;, in quanto volte a definire il regime giuridico di soggetti di diritto privato, nonch\u0026#233; a quella della \u0026#171;tutela della concorrenza\u0026#187; in considerazione dello scopo di talune disposizioni di \u0026#171;evitare che soggetti dotati di privilegi operino in mercati concorrenziali\u0026#187; (sentenze n. 251 del 2016 e n. 326 del 2008).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl legislatore statale, nel disciplinare le societ\u0026#224; a partecipazione pubblica ed il rapporto di lavoro dei dipendenti, all\u0026#8217;art. 19 del d.lgs. n. 175 del 2016, non ha previsto la possibilit\u0026#224; del comando presso le amministrazioni, e non a caso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#200; pur vero, infatti, che gi\u0026#224; con l\u0026#8217;art. 18 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivit\u0026#224;, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modifiche, e poi con il citato art. 19 del d.lgs. n. 175 del 2016, sono stati introdotti criteri  di selezione ai fini delle assunzioni del personale in questione, ma \u0026#232; anche vero che non si \u0026#232; mutata la natura strettamente privatistica del rapporto, n\u0026#233; si \u0026#232; imposta una procedura propriamente concorsuale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eRimane dunque fra questo personale e quello dipendente delle pubbliche amministrazioni una barriera tuttora insuperabile, che trova la sua giustificazione anzitutto sul piano delle scelte discrezionali compiute dal legislatore statale nell\u0026#8217;esercizio della competenza esclusiva in materia di ordinamento civile, ma anche, e pi\u0026#249; sostanzialmente, nel principio di buon andamento della pubblica amministrazione previsto dall\u0026#8217;art. 97 Cost., ed in quelli in materia di coordinamento della finanza pubblica, di cui all\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;estensione della possibilit\u0026#224; di comando \u0026#8211; e, si ribadisce, a maggior ragione, non distacco \u0026#8722; inficia il sistema organizzativo e finanziario costruito dal legislatore statale, permettendo di fatto una incontrollata espansione delle assunzioni, con il duplice effetto negativo di scaricare oneri ingiustificati sulle societ\u0026#224; pubbliche, indotte ad assumere personale non necessario, e di alterare il delicato equilibrio che dovrebbe presiedere al rapporto fra organici e funzioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e10.1.\u0026#8722; La questione \u0026#232; pertanto fondata per la violazione di tutti i parametri indicati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e11.\u0026#8722; Un\u0026#8217;ulteriore questione ha ad oggetto l\u0026#8217;art. 15, comma 2, lettera h), e l\u0026#8217;art. 16, comma 1, lettera b), della legge regionale impugnata, i quali, escludendo alcune posizioni dirigenziali conferite dalla Giunta regionale dal computo della dotazione organica, comporterebbero una deroga ai limiti percentuali, previsti dall\u0026#8217;art. 19, comma 5-bis del d.lgs. n. 165 del 2001.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe disposizioni impugnate lederebbero l\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, nonch\u0026#233; l\u0026#8217;art. 97, secondo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e12.\u0026#8722; La questione \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e13.\u0026#8722; Con la sentenza n. 257 del 2016, questa Corte ha dichiarato l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale di una norma di analogo contenuto della stessa Regione Molise (art. 44, comma 1, lettera b, della legge della Regione 4 maggio 2015, n. 8, recante \u0026#171;Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2015 in materia di entrate e spese. Modificazioni e integrazioni di leggi regionali\u0026#187;, che ha introdotto l\u0026#8217;art. 20-bis della legge della Regione Molise 23 marzo 2010, n. 10, recante \u0026#171;Norme in materia di organizzazione dell\u0026#8217;amministrazione regionale e del personale con qualifica dirigenziale\u0026#187;).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa Corte ha ritenuto (punto 2.3. del Considerato in diritto) che la non computabilit\u0026#224; di alcune posizioni nella complessiva dotazione organica regionale di dirigenti di prima fascia determini in ogni caso effetti negativi, sia di ordine finanziario, in relazione ai costi derivanti dalla retribuzione dei dirigenti interessati, sia riguardo ad un razionale assetto organizzativo realmente rispettoso delle previsioni normative in materia, e dunque produca, in definitiva, effetti negativi sul reale contenimento complessivo della spesa. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInoltre, anche pi\u0026#249; di recente, con la sentenza n. 192 del 2019, la Corte nel richiamare la sentenza n. 105 del 2013, ha ribadito (punto 3.2.1. del Considerato in diritto) che i limiti percentuali al conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti esterni all\u0026#8217;amministrazione, previsti dalla legislazione statale, \u0026#171;[\u0026#8230;] riflettono [\u0026#8230;] l\u0026#8217;esigenza di contenere entro limiti quantitativi ristretti simili deviazioni dalla regola generale che attiene al conferimento degli incarichi ai dirigenti inquadrati nei ruoli dell\u0026#8217;amministrazione, \u0026#8220;al fine di non vanificare, nei fatti, le esigenze tutelate dall\u0026#8217;art. 97 Cost.\u0026#8221; (sentenza n. 105 del 2013)\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e13.1.\u0026#8722; La Regione persevera, dunque, su di una strada dichiarata non percorribile da questa Corte, obbligandola ad un nuovo intervento, con il quale ribadire che le norme impugnate contrastano con entrambi i parametri costituzionali invocati dalla difesa dello Stato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e14.\u0026#8722; Infine viene impugnato l\u0026#8217;art. 32 della legge reg. Molise n. 4 del 2019, che ha modificato l\u0026#8217;art. 1 della legge della Regione Molise 7 agosto 2003, n. 25 (Norme per l\u0026#8217;elaborazione e l\u0026#8217;attuazione del Piano di gestione dei rifiuti), introducendo il comma 3-bis, secondo cui \u0026#171;La Regione persegue l\u0026#8217;obiettivo di limitare nel proprio territorio lo smaltimento di rifiuti speciali di provenienza extra regionale, nel limite della percentuale del totale dei rifiuti, speciali e non, trattati nel territorio regionale, scelta dalla Giunta regionale dopo relazione della struttura tecnica. Il competente servizio regionale emana, a tal proposito, specifiche direttive\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e14.1.\u0026#8722; La norma sarebbe in contrasto con l\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., in quanto interverrebbe nella materia \u0026#171;tutela dell\u0026#8217;ambiente, dell\u0026#8217;ecosistema\u0026#187;, rimessa alla potest\u0026#224; legislativa esclusiva dello Stato, nonch\u0026#233; con l\u0026#8217;art. 120, primo comma, Cost., per le limitazioni che comporterebbe alla libert\u0026#224; di circolazione tra le Regioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa difesa dello Stato richiama, quali norme statali interposte, gli artt. 182 e 182-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), che prevedono divieti e limitazioni alla circolazione dei rifiuti fuori dal territorio regionale di produzione esclusivamente per i rifiuti urbani, e non gi\u0026#224; per i rifiuti speciali, per i quali la libera circolazione delle cose sul territorio nazionale \u0026#232; sempre ammessa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl divieto regionale contrasterebbe in particolare con il concetto di \u0026#8220;rete integrata di impianti di smaltimento\u0026#8221;, previsto dal d.lgs. n. 152 del 2006 che presuppone: a) una possibilit\u0026#224; di interconnessione tra i vari siti che vengono a costituire il sistema integrato; b) l\u0026#8217;assenza di ostruzioni determinate da blocchi che impediscano l\u0026#8217;accesso ad alcune sue parti (\u0026#232; richiamata la sentenza di questa Corte n. 10 del 2009).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e15.\u0026#8722; La questione \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e16.\u0026#8722; In linea generale va ricordato che secondo la giurisprudenza di questa Corte \u0026#171;la disciplina dei rifiuti va ricondotta alla \u0026#8220;tutela dell\u0026#8217;ambiente e dell\u0026#8217;ecosistema\u0026#8221; [\u0026#8230;], materia naturalmente trasversale, idonea perci\u0026#242; a incidere sulle competenze regionali\u0026#187; (sentenza n. 289 del 2019 che richiama, ex multis, sentenze n. 215 e n. 151 del 2018, n. 54 del 2012, n. 380 del 2007 e n. 259 del 2004); e che con la sentenza n. 58 del 2015, si \u0026#232; poi chiarito che la disciplina statale \u0026#171;costituisce, anche in attuazione degli obblighi comunitari, un livello di tutela uniforme e si impone sull\u0026#8217;intero territorio nazionale, come un limite alla disciplina che le Regioni e le Province autonome dettano in altre materie di loro competenza, per evitare che esse deroghino al livello di tutela ambientale stabilito dallo Stato, ovvero lo peggiorino\u0026#187; (sentenza n. 58 del 2015).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e16.1.\u0026#8722; In particolare, a proposito di analoga disposizione (contenuta nell\u0026#8217;art. 3, comma 1, della legge della Regione Puglia 31 ottobre 2007, n. 29, recante \u0026#171;Disciplina per lo smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, prodotti al di fuori della Regione Puglia, che transitano nel territorio regionale e sono destinati a impianti di smaltimento siti nella Regione Puglia\u0026#187;), questa Corte, con la sentenza n. 10 del 2009, ha ritenuto che essa fosse in contrasto con quanto stabilito dal comma 3 dell\u0026#8217;art. 182 del d.lgs. n. 152 del 2006 che, nel prevedere \u0026#171;una rete integrata ed adeguata di impianti\u0026#187;, intende consentire \u0026#171;lo smaltimento dei rifiuti in uno degli impianti appropriati pi\u0026#249; vicini ai luoghi di produzione o raccolta al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl divieto previsto dalla disciplina regionale in questione \u0026#232; pertanto incompatibile con le finalit\u0026#224; e con lo stesso concetto di rete integrata, che esigono una possibilit\u0026#224; di interconnessione tra i vari siti del sistema, in particolare privilegiando la vicinanza fra luogo di produzione e luogo di raccolta.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e17.\u0026#8722; Va dunque dichiarata l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 32 della legge reg. Molise n. 4 del 2019, per violazione dell\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., con assorbimento dell\u0026#8217;ulteriore censura.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e1) dichiara l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale degli artt. 15, comma 2, lettere f) e g), e 16, comma 1, lettere f) e g), della legge della Regione Molise 10 maggio 2019, n. 4 (Legge di stabilit\u0026#224; regionale 2019);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e2) dichiara l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 15, comma 3, lettera i), della legge reg. Molise n. 4 del 2019;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e3) dichiara l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale degli artt. 15, comma 2, lettera h), e 16, comma 1, lettera b), della legge reg. Molise n. 4 del 2019;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e4) dichiara l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 32 della legge reg. Molise n. 4 del 2019;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e5) dichiara non fondata la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 10 della legge reg. Molise n. 4 del 2019, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all\u0026#8217;art. 81, terzo comma, della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l\u0026#8217;8 settembre 2020.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eMario Rosario MORELLI, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiancarlo CORAGGIO, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 30 ottobre 2020.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Impiego pubblico - Norme della Regione Molise - Legge di stabilit\u0026#224; regionale 2019 - Agenzia regionale per lo sviluppo agricolo, rurale e della pesca [ARSAP] - Previsione che il trattamento economico dell\u0027amministratore unico dell\u0027ARSAP si conforma ai principi di cui all\u0027art. 24, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001.\r\nRiordino dell\u0027assetto organizzativo del Sistema Regione Molise - Utilizzazione, in posizione di distacco, del personale dipendente degli enti e delle societ\u0026#224; partecipate elencate nelle tabelle A1 e A2- Societ\u0026#224; partecipate, allegate alla legge regionale n. 5 del 2016 - Utilizzazione, in posizione di distacco, di personale dagli enti rientranti nel sistema sanitario regionale [ASREM e ARPA] - Disciplina - Previsione che gli oneri finanziari relativi al costo ordinario del personale interessato sono a carico dei bilanci dei rispettivi enti di appartenenza.\r\nIn subordine: \r\nUtilizzazione, in posizione di distacco, del personale dipendente degli enti inseriti nella tabella A2-Societ\u0026#224; partecipate.\r\nPrevisione che gli incarichi di funzione dirigenziale, nel numero massimo di tre, conferiti al personale inquadrato nel ruolo dirigenziale dipendente dei predetti enti da parte della Giunta regionale presso strutture regionali, non sono computati ai fini del calcolo della quota di cui all\u0027art. 19, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001.\r\nAmbiente - Gestione dei rifiuti - Previsione che la Regione persegue l\u0027obiettivo di limitare lo smaltimento di rifiuti speciali di provenienza extra regionale, nel limite della percentuale del totale dei rifiuti, speciali e non, trattati nel territorio regionale, scelta dalla Giunta regionale.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"42654","titoletto":"Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Molise - Amministratore unico dell\u0027Agenzia regionale per lo sviluppo agricolo, rurale e della pesca (ARSARP) - Criteri per la determinazione del trattamento economico - Ricorso del Governo - Denunciata violazione del principio della copertura finanziaria delle spese - Insussistenza - Non fondatezza della questione.","testo":"È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all\u0027art. 81, terzo comma, Cost., dell\u0027art. 10 della legge reg. Molise n. 4 del 2019, che, nel sostituire il comma 1 e abrogare il comma 4 dell\u0027art. 3-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e della legge reg. Molise n. 4 del 2015, da un lato, ha introdotto il principio per cui il trattamento economico dell\u0027amministratore unico dell\u0027Agenzia regionale per lo sviluppo agricolo, rurale e della pesca (ARSARP), che deve essere nominato tra i direttori di dipartimento della Giunta regionale, tra i dirigenti regionali ovvero tra i direttori di servizio dell\u0027Agenzia, si conforma ai princìpi in materia di retribuzione del personale con qualifica dirigenziale fissati dall\u0027art. 24, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001, e, dall\u0027altro, ha abrogato la disposizione che stabiliva la corresponsione al medesimo amministratore di un\u0027indennità di funzione onnicomprensiva non eccedente il 70% della retribuzione dei dirigenti di servizio della Regione Molise. Dalla disposizione censurata non deriva alcun onere aggiuntivo per il quale deve essere garantita la necessaria copertura finanziaria, atteso che essa ha individuato la platea degli aspiranti alla nomina nell\u0027ambito di soggetti già titolari di funzione dirigenziale, per i quali trova applicazione il principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, principio che, per l\u0027espresso richiamo contenuto nel comma 1, lett. \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), dell\u0027articolo impugnato, vale anche per l\u0027amministratore unico dell\u0027Agenzia.","numero_massima_successivo":"42655","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione Molise","data_legge":"10/05/2019","data_nir":"2019-05-10","numero":"4","articolo":"10","specificazione_articolo":"che sostituisce il comma 1 e abroga il comma 4 dell\u0027art. 3-bis della legge della Regione Molise 26 marzo 2015, n. 4","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"81","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"42655","titoletto":"Impiego pubblico - Norme della Regione Molise - Comando del personale dipendente degli enti e delle società appartenenti al gruppo «Sistema Regione Molise», nonché di personale degli enti rientranti nel sistema sanitario regionale (ASREM e ARPA) - Previsione che gli oneri finanziari relativi al personale interessato siano a carico dei bilanci dei rispettivi enti di appartenenza - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile e dei principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica - Illegittimità costituzionale.","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eSono dichiarati costituzionalmente illegittimi, per violazione dell\u0027art. 117, commi secondo, lett. \u003cem\u003el\u003c/em\u003e), e terzo, Cost., gli artt. 15, comma 2, lett. \u003cem\u003ef\u003c/em\u003e) e \u003cem\u003eg\u003c/em\u003e), e 16, comma 1, lett. \u003cem\u003ef\u003c/em\u003e) e \u003cem\u003eg\u003c/em\u003e), della legge reg. Molise n. 4 del 2019. Le norme impugnate dal Governo, nel prevedere - quale criterio di regolamentazione del comando del personale dipendente degli enti e delle società appartenenti al gruppo «Sistema Regione Molise» e del personale degli enti rientranti nel sistema sanitario regionale (ASREM e ARPA) - che il trattamento economico del personale rimanga a carico dei bilanci dei rispettivi enti di appartenenza, contrastano con la disciplina di cui all\u0027art. 70, comma 12, del d.lgs. n. 165 del 2001 - che impone agli enti e alle amministrazioni che utilizzano personale di altre pubbliche amministrazioni di rimborsare l\u0027onere relativo al trattamento fondamentale agli enti di provenienza - adottata nell\u0027esercizio della potestà legislativa esclusiva dello Stato nella materia «ordinamento civile», e volta anche a garantire la corretta allocazione della spesa nell\u0027ambito del «coordinamento della finanza pubblica» (\u003cem\u003ePrecedente citato: sentenza n. 172 del 2018\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003ePer la giurisprudenza costituzionale l\u0027istituto del comando assume peculiare rilievo quale strumento funzionale alle esigenze organizzative delle amministrazioni pubbliche, che incide, tuttavia, profondamente sulla regolazione giuridica del rapporto di lavoro, in riferimento alle stesse modalità di svolgimento della prestazione lavorativa e della disciplina dei suoi diversi profili, anche retributivi. Aspetti tutti riconducibili alla materia «ordinamento civile» e per i quali è necessario configurare una disciplina omogenea, nel concorso fra legge e autonomia collettiva, sul territorio nazionale in un quadro organico e funzionale, anche per evitare sovrapposizioni di discipline diversificate e non conciliabili. (\u003cem\u003ePrecedente citato: sentenza n. 172 del 2018\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"42656","numero_massima_precedente":"42654","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione Molise","data_legge":"10/05/2019","data_nir":"2019-05-10","numero":"4","articolo":"15","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"lett. f)","nesso":""},{"denominazione_legge":"legge della Regione Molise","data_legge":"10/05/2019","data_nir":"2019-05-10","numero":"4","articolo":"15","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"lett. g)","nesso":""},{"denominazione_legge":"legge della Regione Molise","data_legge":"10/05/2019","data_nir":"2019-05-10","numero":"4","articolo":"16","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"lett. f)","nesso":""},{"denominazione_legge":"legge della Regione Molise","data_legge":"10/05/2019","data_nir":"2019-05-10","numero":"4","articolo":"16","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"lett. g)","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"lett. l)","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"decreto legislativo","data_legge":"30/03/2001","numero":"165","articolo":"70","specificazione_articolo":"","comma":"12","specificazione_comma":"","nesso":""}]},{"numero_massima":"42656","titoletto":"Impiego pubblico - Norme della Regione Molise - Utilizzazione temporanea, mediante distacco o comando, del personale delle società partecipate presso altri enti regionali - Violazione dei principi di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione, della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile e in quella concorrente del coordinamento della finanza pubblica - Illegittimità costituzionale.","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eÈ dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 97 e 117, commi secondo, lett. \u003cem\u003el\u003c/em\u003e), e terzo Cost., l\u0027art. 15, comma 3, lett. \u003cem\u003ei\u003c/em\u003e), della legge reg. Molise n. 4 del 2019. La disposizione impugnata dal Governo, nel consentire l\u0027utilizzazione temporanea del personale delle società partecipate presso altri enti regionali, inficia il sistema organizzativo e finanziario costruito dal legislatore statale - che, nel disciplinare le società a partecipazione pubblica ed il rapporto di lavoro dei dipendenti, all\u0027art. 19 del d.lgs. n. 175 del 2016 non ha previsto la possibilità del comando presso le amministrazioni, né ha mutato la natura strettamente privatistica del rapporto - permettendo di fatto una incontrollata espansione delle assunzioni, con il duplice effetto negativo di scaricare oneri ingiustificati sulle società pubbliche, indotte ad assumere personale non necessario, e di alterare il delicato equilibrio che dovrebbe presiedere al rapporto fra organici e funzioni.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eSecondo la giurisprudenza costituzionale, le disposizioni inerenti all\u0027attività di società partecipate dalle Regioni e dagli enti locali devono essere ricondotte alla materia dell\u0027ordinamento civile, in quanto volte a definire il regime giuridico di soggetti di diritto privato, nonché a quella della tutela della concorrenza in considerazione dello scopo di talune disposizioni di evitare che soggetti dotati di privilegi operino in mercati concorrenziali. (\u003cem\u003ePrecedenti citati: sentenze n. 251 del 2016 e n. 326 del 2008\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"42657","numero_massima_precedente":"42655","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione Molise","data_legge":"10/05/2019","data_nir":"2019-05-10","numero":"4","articolo":"15","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"lett. i)","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"97","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"lett. l)","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"decreto legislativo","data_legge":"19/08/2016","numero":"175","articolo":"19","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}]},{"numero_massima":"42657","titoletto":"Impiego pubblico - Norme della Regione Molise - Computo della dotazione organica presso le strutture regionali, anche sanitarie - Esclusione di alcuni incarichi dirigenziali - Violazione dei principi di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione, nonché della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile e dei principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica - Illegittimità costituzionale.","testo":"Sono dichiarati costituzionalmente illegittimi, per violazione degli artt. 97 e 117, commi secondo, lett. \u003cem\u003el\u003c/em\u003e), e terzo, Cost., gli artt. 15, comma 2, lett. \u003cem\u003eh\u003c/em\u003e), e 16, comma 1, lett. \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), della legge reg. Molise n. 4 del 2019. Le disposizioni impugnate dal Governo, escludendo alcune posizioni dirigenziali conferite dalla Giunta regionale dal computo della dotazione organica presso le strutture regionali, anche sanitarie, determinano in ogni caso effetti negativi, sia di ordine finanziario, in relazione ai costi derivanti dalla retribuzione dei dirigenti interessati, sia riguardo ad un razionale assetto organizzativo realmente rispettoso delle previsioni normative in materia, e dunque producono, in definitiva, effetti negativi sul reale contenimento complessivo della spesa, vanificando, nei fatti, anche le esigenze tutelate dall\u0027art. 97 Cost. (\u003cem\u003ePrecedenti citati: sentenze n. 192 del 2019, n. 257 del 2016 e n. 105 del 2013\u003c/em\u003e).","numero_massima_successivo":"42658","numero_massima_precedente":"42656","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione Molise","data_legge":"10/05/2019","data_nir":"2019-05-10","numero":"4","articolo":"15","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"lett. h)","nesso":""},{"denominazione_legge":"legge della Regione Molise","data_legge":"10/05/2019","data_nir":"2019-05-10","numero":"4","articolo":"16","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"lett. b)","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"97","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"lett. s)","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"42658","titoletto":"Ambiente - Norme della Regione Molise - Gestione dei rifiuti - Limiti allo smaltimento di rifiuti speciali di provenienza extra regionale - Violazione della competenza esclusiva statale nella materia della tutela dell\u0027ambiente e dell\u0027ecosistema - Illegittimità costituzionale.","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eÈ dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell\u0027art. 117, secondo comma, lett. \u003cem\u003es\u003c/em\u003e), Cost., l\u0027art. 32 della legge reg. Molise n. 4 del 2019, che ha aggiunto il comma 3-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e all\u0027art. 1 della legge reg. Molise n. 25 del 2003. La disposizione impugnata dal Governo - nel porre come obiettivo della Regione la limitazione nel proprio territorio dello smaltimento di rifiuti speciali di provenienza extra regionale, nel limite della percentuale del totale dei rifiuti, speciali e non, trattati nel territorio regionale - si pone in contrasto con quanto stabilito dal comma 3 dell\u0027art. 182 del d.lgs. n. 152 del 2006 che, nel prevedere una rete integrata ed adeguata di impianti, intende consentire lo smaltimento dei rifiuti in uno degli impianti appropriati più vicini ai luoghi di produzione o raccolta al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi. Il divieto alla libera circolazione dei rifiuti speciali previsto dalla disciplina regionale in questione è pertanto incompatibile con le finalità e con lo stesso concetto di rete integrata, che esigono una possibilità di interconnessione tra i vari siti del sistema, in particolare privilegiando la vicinanza fra luogo di produzione e luogo di raccolta. (\u003cem\u003ePrecedente citato: sentenza n. 10 del 2009\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eSecondo la giurisprudenza costituzionale la disciplina dei rifiuti va ricondotta alla \"tutela dell\u0027ambiente e dell\u0027ecosistema\", materia naturalmente trasversale, idonea perciò a incidere sulle competenze regionali. La disciplina statale costituisce, anche in attuazione degli obblighi comunitari, un livello di tutela uniforme e si impone sull\u0027intero territorio nazionale, come un limite alla disciplina che le Regioni e le Province autonome dettano in altre materie di loro competenza, per evitare che esse deroghino al livello di tutela ambientale stabilito dallo Stato, ovvero lo peggiorino. (\u003cem\u003ePrecedenti citati: sentenze n. 289 del 2019, n. 215 del 2018, n. 151 del 2018, n. 58 del 2015, n. 54 del 2012, n. 380 del 2007 e n. 259 del 2004\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"42659","numero_massima_precedente":"42657","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione Molise","data_legge":"10/05/2019","data_nir":"2019-05-10","numero":"4","articolo":"32","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"aggiuntivo dell\u0027"},{"denominazione_legge":"legge della Regione Molise","data_legge":"07/08/2003","data_nir":"2003-08-07","numero":"25","articolo":"1","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"bis","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"lett. s)","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"decreto legislativo","data_legge":"03/04/2006","numero":"152","articolo":"182","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}]},{"numero_massima":"42659","titoletto":"Thema decidendum - Accoglimento della questione di legittimità costituzionale in riferimento ad uno dei parametri evocati - Assorbimento di questioni ulteriori.","testo":"Accolta \u003cem\u003ein parte qua\u003c/em\u003e - per violazione dell\u0027art. 117, secondo comma, lett. \u003cem\u003es\u003c/em\u003e), Cost. - la questione di legittimità costituzionale in via principale dell\u0027art. 32 della legge reg. Molise n. 4 del 2019, restano assorbite le questioni sollevate in riferimento all\u0027art. 120, primo comma, Cost.","numero_massima_precedente":"42658","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione Molise","data_legge":"10/05/2019","data_nir":"2019-05-10","numero":"4","articolo":"32","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":"aggiuntivo dell\u0027"},{"denominazione_legge":"legge della Regione Molise","data_legge":"07/08/2003","data_nir":"2003-08-07","numero":"25","articolo":"1","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"bis","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"120","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[],"pronunceCorrette":[]}}"
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