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Giudici : Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicol\u0026#242; ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGAN\u0026#210;, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO,\u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003eha pronunciato la seguente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IA2\"\u003eSENTENZA\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003enel giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge della Regione Veneto 23 dicembre 2019, n. 50 (Disposizioni per la regolarizzazione delle opere edilizie eseguite in parziale difformit\u0026#224; prima dell\u0026#8217;entrata in vigore della legge 28 gennaio 1977, n. 10 \u0026#8220;Norme in materia di edificabilit\u0026#224; dei suoli\u0026#8221;), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 25-28 febbraio 2020, depositato in cancelleria il 2 marzo 2020, iscritto al n. 26 del registro ricorsi 2020 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2020.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eVisto l\u0026#8217;atto di costituzione della Regione Veneto; \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eudito nell\u0026#8217;udienza pubblica del 23 marzo 2021 il Giudice relatore Augusto Antonio Barbera;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003euditi l\u0026#8217;avvocato dello Stato Gianni De Bellis per il Presidente del Consiglio dei ministri e gli avvocati Andrea Manzi e Franco Botteon per la Regione Veneto, in collegamento da remoto, ai sensi del punto 1) del decreto del Presidente della Corte del 16 marzo 2021; \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003edeliberato nella camera di consiglio del 24 marzo 2021.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003eRitenuto in fatto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ricorso notificato il 25-28 febbraio 2020 e depositato il successivo 2 marzo (reg. ric. n. 26 del 2020), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge della Regione Veneto 23 dicembre 2019, n. 50 (Disposizioni per la regolarizzazione delle opere edilizie eseguite in parziale difformit\u0026#224; prima dell\u0026#8217;entrata in vigore della legge 28 gennaio 1977, n. 10 \u0026#8220;Norme in materia di edificabilit\u0026#224; dei suoli\u0026#8221;), per contrasto con l\u0026#8217;art. 117, terzo comma, della Costituzione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; L\u0026#8217;art. 1 della legge impugnata prevede che, \u0026#171;[n]elle more dell\u0026#8217;entrata in vigore della normativa regionale di riordino della disciplina edilizia, la Regione del Veneto, in attuazione dei principi di tutela del legittimo affidamento dei soggetti interessati e di semplificazione dell\u0026#8217;azione amministrativa, promuove, in coerenza con quanto previsto dalla legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 \u0026#8220;Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della\u0026#160;legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 \u0026#8220;Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio\u0026#8221;, il recupero e la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, consentendo la regolarizzazione amministrativa delle parziali difformit\u0026#224; edilizie risalenti nel tempo, secondo le modalit\u0026#224; e le procedure di cui alla presente legge\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;art. 2, inerente alle modalit\u0026#224; applicative delle enunciate finalit\u0026#224;, prevede poi, al comma 1, che le disposizioni della legge si applichino \u0026#171;alle opere edilizie, provviste di titolo edilizio abilitativo o di certificato di abitabilit\u0026#224; od agibilit\u0026#224;, eseguite in parziale difformit\u0026#224; dai titoli edilizi rilasciati o dai progetti approvati prima dell\u0026#8217;entrata in vigore della legge 28 gennaio 1977, n. 10\u0026#187;; la norma prosegue indicando le difformit\u0026#224; passibili di regolarizzazione, che comportino, fra l\u0026#8217;altro, \u0026#171;un aumento fino a un quinto del volume dell\u0026#8217;edificio e comunque in misura non superiore a 90 metri cubi\u0026#187;, ovvero \u0026#171;un aumento fino a un quinto della superficie dell\u0026#8217;edificio e comunque in misura non superiore a 30 metri quadrati\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInfine, \u0026#232; previsto, al comma 3, che le difformit\u0026#224; possano essere \u0026#171;regolarizzate mediante presentazione di una segnalazione certificata di inizio attivit\u0026#224; (SCIA)\u0026#187; e previo pagamento delle sanzioni pecuniarie meglio specificate nel prosieguo del testo, fatti salvi gli effetti civili e penali dell\u0026#8217;illecito e fermo restando il pagamento del contributo di costruzione, ove dovuto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; Secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, tali disposizioni si porrebbero in contrasto con la normativa statale di principio della materia \u0026#171;governo del territorio\u0026#187;, contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante \u0026#171;Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)\u0026#187; (di seguito: t.u. edilizia), con conseguente violazione dell\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.1.\u0026#8211; In particolare, il ricorrente osserva che le norme impugnate consentirebbero la conservazione del patrimonio edilizio esistente anche se abusivo, sostituendo la sanzione demolitoria con quella pecuniaria al di fuori dei casi tassativi stabiliti dagli artt. 31 e 33 t.u. edilizia, concernenti, rispettivamente, gli interventi edificatori o le ristrutturazioni in assenza di permesso di costruire, in totale difformit\u0026#224; dallo stesso o con variazioni essenziali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl ricorrente rileva poi che la misura delle difformit\u0026#224; volumetriche o di superficie suscettibili di regolarizzazione supera il limite previsto dall\u0026#8217;art. 34, comma 2-ter, t.u. edilizia, a mente del quale la sussistenza di \u0026#171;parziale difformit\u0026#224;\u0026#187; \u0026#232; esclusa unicamente \u0026#171;in presenza di violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che non eccedano per singola unit\u0026#224; immobiliare il 2 per cento delle misure progettuali\u0026#187;, dal che deduce un ulteriore profilo di contrasto con l\u0026#8217;evocato parametro interposto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.2.\u0026#8211; Infine, l\u0026#8217;impugnato art. 2 determinerebbe \u0026#171;un ampliamento delle ipotesi condonabili previste dalla legislazione statale, ammettendo la regolarizzazione amministrativa delle (parziali) difformit\u0026#224; edilizie mediante la presentazione di una SCIA\u0026#187;; esso, pertanto, contrasterebbe con gli artt. 36 e 37 t.u. edilizia, che consentono il rilascio di un titolo edilizio in sanatoria solo in presenza del requisito della cosiddetta doppia conformit\u0026#224;, ovvero solo se l\u0026#8217;intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della sua realizzazione, sia al momento della presentazione della domanda.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eA tale riguardo, il ricorrente richiama la giurisprudenza costituzionale che ha chiarito come competano al legislatore statale, oltre ai profili penalistici, le scelte di principio sul versante della sanatoria, in particolare quelle relative all\u0026#8217;an, al quando e al quantum, mentre al legislatore regionale spettino unicamente l\u0026#8217;articolazione e la specificazione di tali disposizioni. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNel caso di specie, la legge regionale impugnata avrebbe invece consentito la regolarizzazione di difformit\u0026#224; edilizie sulla base di un titolo abilitativo diverso da quello indicato dalla norma di principio e oltre il termine previsto dal legislatore statale \u0026#8211; nell\u0026#8217;esercizio della potest\u0026#224; esclusiva attribuitagli dallo stesso art. 117, terzo comma, Cost. \u0026#8211; con l\u0026#8217;art. 5 del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 (Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica), convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2004, n. 191.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.\u0026#8211; La Regione Veneto si \u0026#232; costituita con memoria depositata il 30 marzo 2020, chiedendo che le questioni siano dichiarate non fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.1.\u0026#8211; Dopo aver premesso che spetta certamente al legislatore statale tracciare la disciplina di principio della sanatoria in materia edilizia, la Regione ha sostenuto che ci\u0026#242; non comporta necessariamente che spetti sempre e comunque allo Stato la competenza a disciplinare \u0026#171;qualsiasi ipotesi di regolarizzazione edilizia, pur ove essa non costituisca un condono, ma una mera ipotesi di fiscalizzazione dell\u0026#8217;illecito edilizio\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;intervento normativo in questione costituirebbe, per l\u0026#8217;appunto, un\u0026#8217;ipotesi di mera \u0026#8220;fiscalizzazione dell\u0026#8217;illecito\u0026#8221;, come dimostrato dal fatto che non vengono rimosse le conseguenze degli abusi sul piano civile e penale; siffatta categoria di interventi dovrebbe ritenersi pienamente rientrante nell\u0026#8217;ambito della competenza riconosciuta alle Regioni nella materia \u0026#171;governo del territorio\u0026#187;, costituendo una forma di regolarizzazione amministrativa di difformit\u0026#224; modeste, ispirata a criteri di ragionevolezza, circoscritta nel tempo e conforme alle regole di principio fissate dal legislatore statale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.2.\u0026#8211; Su tali basi, la Regione ha evidenziato che le disposizioni impugnate riguardano infatti \u0026#171;abusi edilizi di scarso rilievo, risalenti, peraltro, ad un periodo \u0026#8216;storico\u0026#8217; nel quale i progetti venivano sottoposti al solo esame della commissione edilizia e in cui le varianti ai progetti gi\u0026#224; dotati di licenza edilizia venivano realizzate in assenza di ulteriori atti autorizzatori\u0026#187;; si tratterebbe, quindi, di una tipologia di abusi gi\u0026#224; considerata \u0026#171;sanabile in via generale\u0026#187; dal legislatore statale, come evincibile dall\u0026#8217;art. 34 t.u. edilizia che, per il caso di interventi eseguiti in parziale difformit\u0026#224; dal permesso di costruire, consente che l\u0026#8217;ordine di demolizione sia sostituito dal pagamento di una sanzione pari al doppio del costo di produzione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;intervento normativo regionale si porrebbe su un piano di continuit\u0026#224; con tale disciplina di principio, perseguendo, nello stesso tempo, finalit\u0026#224; di interesse pubblico, di certezza del diritto e di tutela dell\u0026#8217;affidamento dei privati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.3.\u0026#8211; Quanto, poi, all\u0026#8217;asserita difformit\u0026#224; della legge regionale rispetto alla previsione di cui all\u0026#8217;art. 34, comma 2-ter, t.u. edilizia, la Regione ha sostenuto che la percentuale di tolleranza prevista da tale ultima norma \u0026#232; destinata \u0026#171;ad integrare, nel minimo, i valori limite previsti dalla disposizione di legge regionale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.4.\u0026#8211; Infine, quanto all\u0026#8217;asserito contrasto rispetto alla disciplina della cosiddetta doppia conformit\u0026#224;, la Regione ha evidenziato che l\u0026#8217;ambito di applicazione dei due istituti sarebbe \u0026#171;diverso e non sovrapponibile, sostanzialmente e diacronicamente\u0026#187;, poich\u0026#233;, in presenza dei relativi presupposti, il privato pu\u0026#242; ricorrere alla facolt\u0026#224; concessagli dal legislatore regionale laddove manchino i requisiti per l\u0026#8217;operativit\u0026#224; della sanatoria prevista in caso di \u0026#8220;doppia conformit\u0026#224;\u0026#8221;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.\u0026#8211; Le parti hanno depositato memorie in prossimit\u0026#224; dell\u0026#8217;udienza, insistendo nelle rispettive argomentazioni. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa Regione Veneto, in particolare, ha sostenuto che l\u0026#8217;impugnato art. 2 si porrebbe in rapporto di specialit\u0026#224; con l\u0026#8217;art. 34-bis t.u. edilizia, contemplando un\u0026#8217;ipotesi peculiare di \u0026#171;tolleranza costruttiva\u0026#187;, in piena conformit\u0026#224; con la norma statale di principio.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003eConsiderato in diritto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge della Regione Veneto 23 dicembre 2019, n. 50 (Disposizioni per la regolarizzazione delle opere edilizie eseguite in parziale difformit\u0026#224; prima dell\u0026#8217;entrata in vigore della legge 28 gennaio 1977, n. 10 \u0026#8220;Norme in materia di edificabilit\u0026#224; dei suoli\u0026#8221;), per contrasto con l\u0026#8217;art. 117, terzo comma, della Costituzione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;art. 1 della legge impugnata prevede che, \u0026#171;[n]elle more dell\u0026#8217;entrata in vigore della normativa regionale di riordino della disciplina edilizia, la Regione del Veneto, in attuazione dei principi di tutela del legittimo affidamento dei soggetti interessati e di semplificazione dell\u0026#8217;azione amministrativa, promuove, in coerenza con quanto previsto dalla legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 \u0026#8220;Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della\u0026#160;legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 \u0026#8220;Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio\u0026#8221;, il recupero e la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, consentendo la regolarizzazione amministrativa delle parziali difformit\u0026#224; edilizie risalenti nel tempo, secondo le modalit\u0026#224; e le procedure di cui alla presente legge\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSecondo il ricorrente, tali disposizioni e l\u0026#8217;impugnato art. 2 \u0026#8211; il quale consente, \u0026#171;a tutela del legittimo affidamento dei soggetti interessati e di semplificazione dell\u0026#8217;azione amministrativa\u0026#187;, la \u0026#171;regolarizzazione amministrativa\u0026#187; delle opere edilizie \u0026#171;provviste di titolo edilizio abilitativo o di certificato di abitabilit\u0026#224; od agibilit\u0026#224;\u0026#187; ed \u0026#171;eseguite in parziale difformit\u0026#224; dai titoli edilizi rilasciati o dai progetti approvati prima dell\u0026#8217;entrata in vigore della\u0026#160;legge 28 gennaio 1977, n. 10\u0026#187;, mediante presentazione di segnalazione certificata di inizio attivit\u0026#224; (SCIA) e previo pagamento di sanzione pecuniaria \u0026#8211; si porrebbero in contrasto con la normativa statale di principio nella materia \u0026#171;governo del territorio\u0026#187;, e in particolare con gli artt. 31, 33, 34, 36 e 37 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante \u0026#171;Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)\u0026#187; (di seguito: t.u. edilizia). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn particolare, le norme impugnate introdurrebbero, al di fuori di quanto previsto dalla normativa nazionale, ipotesi nelle quali \u0026#232; possibile sostituire la sanzione demolitoria con quella pecuniaria; inoltre, nel consentire, all\u0026#8217;art. 2, la regolarizzazione di variazioni che comportino \u0026#171;un aumento fino a un quinto del volume dell\u0026#8217;edificio e comunque in misura non superiore a 90 metri cubi\u0026#187;, ovvero \u0026#171;un aumento fino a un quinto della superficie dell\u0026#8217;edificio e comunque in misura non superiore a 30 metri quadrati\u0026#187;, esse derogherebbero ai limiti di tolleranza fissati dall\u0026#8217;art. 34, comma 2-ter, t.u. edilizia; infine, introdurrebbero una sanatoria degli abusi edilizi senza il rispetto del requisito della \u0026#8220;doppia conformit\u0026#224;\u0026#8221; di cui agli artt. 36 e 37 t.u. edilizia. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; La questione formulata in relazione ai parametri interposti rappresentati dagli artt. 36 e 37 t.u. edilizia riveste priorit\u0026#224; logica e merita di essere scrutinata con precedenza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.1.\u0026#8211; La questione \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSecondo il ricorrente, come si \u0026#232; detto, il meccanismo di regolarizzazione degli abusi edilizi consentito dalle norme impugnate introduce una nuova ipotesi di sanatoria, il cui perimetro applicativo \u0026#232; pi\u0026#249; ampio di quello stabilito dalle norme statali di principio; secondo la Regione Veneto, invece, non si produrrebbe alcun effetto sanante degli abusi, poich\u0026#233; la regolarizzazione disposta varrebbe unicamente a determinare una \u0026#8220;fiscalizzazione dell\u0026#8217;illecito\u0026#8221;, mediante la sostituzione dell\u0026#8217;obbligo di ripristino con una sanzione pecuniaria. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.2.\u0026#8211; In base al tenore letterale delle norme impugnate, il pagamento delle sanzioni pecuniarie non \u0026#232; di per s\u0026#233; sufficiente a consentire la \u0026#171;regolarizzazione amministrativa\u0026#187; delle opere edilizie eseguite in parziale difformit\u0026#224; dal titolo, occorrendo al riguardo anche la presentazione di una SCIA.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;effetto sostanziale delle norme impugnate, pertanto, non \u0026#232; circoscritto all\u0026#8217;esclusione della sanzione demolitoria \u0026#8211; sostituita da quella pecuniaria, seppur con salvezza degli \u0026#171;effetti civili e penali dell\u0026#8217;illecito\u0026#187; (art. 2, comma 3, della legge regionale impugnata) \u0026#8211; ma si estende al rilascio di un diverso titolo abilitativo. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.3.\u0026#8211; La combinazione di queste due conseguenze, quindi, produce, per tutti gli immobili oggetto di disciplina, gli effetti di una sanatoria straordinaria (sentenza n. 233 del 2015), che si differenzia, in quanto tale, dall\u0026#8217;istituto a carattere generale e permanente del \u0026#171;permesso di costruire in sanatoria\u0026#187;, disciplinato dall\u0026#8217;art. 36 t.u. edilizia.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe norme impugnate, infatti, non solo consentono il mantenimento dell\u0026#8217;immobile abusivo nella disponibilit\u0026#224; del soggetto interessato, senza alcun obbligo di ripristino dello status quo ante, ma prevedono, in relazione allo stesso, che il titolo originario, stabilito dal legislatore statale, sia sostituito dal nuovo titolo, conseguente alla presentazione della SCIA.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSignificativo, a tale ultimo proposito, \u0026#232; il rilievo \u0026#8211; emergente dall\u0026#8217;esame dei lavori preparatori \u0026#8211; che la scelta di adottare \u0026#171;lo strumento della segnalazione certificata di inizio attivit\u0026#224;\u0026#187; \u0026#232; stata dichiaratamente operata per salvaguardare \u0026#171;l\u0026#8217;affidamento maturato dai soggetti privati alla conservazione, alla libera circolazione nonch\u0026#233; alla trasformazione edilizia [\u0026#8230;] dei suddetti edifici\u0026#187; (Relazione della proposta di legge al Consiglio regionale da parte della seconda commissione consiliare), ovvero in relazione a situazioni e attivit\u0026#224; che necessariamente presuppongono la sussistenza di un valido titolo abilitativo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.4.\u0026#8211; In tema di condono edilizio, la giurisprudenza di questa Corte ha pi\u0026#249; volte chiarito che spettano alla legislazione statale, oltre ai profili penalistici (integralmente sottratti al legislatore regionale: sentenze n. 49 del 2006, n. 70 del 2005 e n. 196 del 2004), le scelte di principio, in particolare quelle relative all\u0026#8217;an, al quando e al quantum, ossia la decisione sul se disporre un titolo abilitativo edilizio straordinario, quella relativa all\u0026#8217;ambito temporale di efficacia della sanatoria e infine l\u0026#8217;individuazione delle volumetrie massime condonabili (sentenza n. 70 del 2020; nello stesso senso, sentenze n. 208 del 2019, n. 68 del 2018 e n. 73 del 2017).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSolo nel rispetto di tali scelte di principio, competono poi alla legislazione regionale l\u0026#8217;articolazione e la specificazione delle disposizioni dettate dal legislatore statale (sentenze n. 73 del 2017 e n. 233 del 2015).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.5.\u0026#8211; Le norme impugnate esorbitano da tale ambito di competenza. Circa la possibilit\u0026#224; che una legge regionale intervenga con una propria disciplina in materia, questa Corte ha infatti rilevato che si tratta di scelta \u0026#171;espressiva della funzione di \u0026#8220;governo del territorio\u0026#8221; tipica della disciplina urbanistica ed edilizia, rimessa alla potest\u0026#224; legislativa delle Regioni nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti con leggi dello Stato (art. 117, terzo comma, Cost.), ed in particolare di quelli \u0026#8220;desumibili\u0026#8221; dal t.u. edilizia, come sancito dall\u0026#8217;art. 1 dello stesso\u0026#187; (sentenza n. 2 del 2019).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA tale ultimo proposito, tuttavia, questa Corte ha anche precisato che costituisce principio fondamentale della materia governo del territorio la verifica della cosiddetta \u0026#8220;doppia conformit\u0026#224;\u0026#8221; di cui al menzionato art. 36 t.u. edilizia, in base al quale \u0026#171;il responsabile dell\u0026#8217;abuso, o l\u0026#8217;attuale proprietario dell\u0026#8217;immobile, possono ottenere il permesso in sanatoria se l\u0026#8217;intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSi tratta, infatti, di un adempimento \u0026#171;finalizzato a garantire l\u0026#8217;assoluto rispetto della disciplina urbanistica ed edilizia durante tutto l\u0026#8217;arco temporale compreso tra la realizzazione dell\u0026#8217;opera e la presentazione dell\u0026#8217;istanza volta ad ottenere l\u0026#8217;accertamento di conformit\u0026#224;\u0026#187; (sentenza n. 232 del 2017; nello stesso senso, sentenze n. 107 del 2017 e n. 101 del 2013).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAnche nei casi in cui l\u0026#8217;attivit\u0026#224; sia subordinata alla presentazione di SCIA, la normativa statale di principio impone il duplice accertamento di conformit\u0026#224;, e ci\u0026#242; sia per l\u0026#8217;ipotesi in cui la segnalazione riguardi opere gi\u0026#224; compiute dal soggetto interessato, sia per l\u0026#8217;ipotesi di opere in corso di esecuzione (art. 37, commi 4 e 5, t.u. edilizia): anche in relazione a tutti gli interventi oggetto di SCIA in sanatoria, pertanto, dev\u0026#8217;essere attestata la conformit\u0026#224; alla disciplina urbanistica ed edilizia al momento della realizzazione e a quello della successiva segnalazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.6.\u0026#8211; La presentazione della SCIA, prevista dal comma 3 dell\u0026#8217;impugnato art. 2, non si allinea a tale principio. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCon essa, infatti, il soggetto interessato attesta la conformit\u0026#224; dell\u0026#8217;opera alla normativa regionale sopravvenuta, in vigore al momento della segnalazione; ma non ne attesta la conformit\u0026#224; alla disciplina vigente al momento della realizzazione dell\u0026#8217;intervento, la difformit\u0026#224; dalla quale costituisce, anzi, il presupposto per l\u0026#8217;avvio della procedura di regolarizzazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; Le norme impugnate contrastano dunque con l\u0026#8217;evocata normativa statale di principio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer tale ragione, le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale promosse avverso gli artt. 1 e 2 della legge reg. Veneto n. 50 del 2019 sono fondate, per violazione dell\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost. Resta assorbito l\u0026#8217;esame degli ulteriori profili di censura.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; Ai sensi dell\u0026#8217;art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), va inoltre dichiarata, in via consequenziale, l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale delle residue disposizioni della legge regionale impugnata (articoli da 3 a 6), difettando esse di autonoma portata normativa a seguito della caducazione delle norme censurate.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e1) dichiara l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge della Regione Veneto 23 dicembre 2019, n. 50 (Disposizioni per la regolarizzazione delle opere edilizie eseguite in parziale difformit\u0026#224; prima dell\u0026#8217;entrata in vigore della legge 28 gennaio 1977, n. 10 \u0026#8220;Norme in materia di edificabilit\u0026#224; dei suoli\u0026#8221;);\t\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e2) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell\u0026#8217;art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale degli artt. 3, 4, 5 e 6 della legge reg. Veneto n. 50 del 2019.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiancarlo CORAGGIO, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eAugusto Antonio BARBERA, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 21 aprile 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Veneto - Disposizioni per la regolarizzazione delle opere edilizie eseguite in parziale difformit\u0026#224; prima dell\u0027entrata in vigore della legge n. 10 del 1977, recante \"Norme in materia di edificabilit\u0026#224; dei suoli\" - Acconsentita regolarizzazione amministrativa delle parziali difformit\u0026#224; edilizie risalenti nel tempo - Applicabilit\u0026#224; della normativa alle opere edilizie, provviste di titolo edilizio abilitativo o di certificato di abitabilit\u0026#224; o agibilit\u0026#224;, eseguite in parziale difformit\u0026#224; dai titoli edilizi, comportanti un aumento di volumetria o di superficie dell\u0027edificio nella misura prevista - Regolarizzazione delle difformit\u0026#224; edilizie mediante presentazione di una segnalazione certificata di inizio attivit\u0026#224; [SCIA].","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"43785","titoletto":"Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Veneto - Recupero e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente - Opere eseguite in parziale difformità ai titoli rilasciati prima dell\u0027entrata in vigore della legge n. 10 del 1977 - Possibile regolarizzazione mediante segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e pagamento di sanzione amministrativa, in sostituzione di quella demolitoria - Assenza della c.d. doppia conformità edilizia - Violazione dei principi fondamentali nella materia del governo del territorio - Illegittimità costituzionale.","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eSono dichiarati costituzionalmente illegittimi, per violazione dell\u0027art. 117, terzo comma, Cost., in relazione agli artt. 36 e 37 t.u. edilizia, gli artt. 1 e 2 della legge reg. Veneto n. 50 del 2019, il primo che consente la regolarizzazione amministrativa delle parziali difformità edilizie risalenti nel tempo, il secondo che in particolare consente la regolarizzazione amministrativa delle opere edilizie provviste di titolo edilizio abilitativo o di certificato di abitabilità od agibilità ed eseguite in parziale difformità dai titoli edilizi rilasciati o dai progetti approvati prima dell\u0027entrata in vigore della legge n. 10 del 1977, mediante presentazione di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e previo pagamento di sanzione pecuniaria. Le norme impugnate dal Governo introducono, al di fuori di quanto previsto dalla normativa nazionale, ipotesi nelle quali è possibile sostituire la sanzione demolitoria con quella pecuniaria, consentendo così una sanatoria degli abusi edilizi senza il rispetto del requisito della \"doppia conformità\", di cui ai parametri interposti evocati. La presentazione della SCIA, nel caso in esame, attesta infatti la conformità dell\u0027opera alla normativa regionale sopravvenuta, in vigore al momento della segnalazione, ma non la conformità alla disciplina vigente al momento della realizzazione dell\u0027intervento. (Precedenti citati: sentenza n. 2 del 2019 e n. 233 del 2015).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eIn tema di condono edilizio, spettano alla legislazione statale, oltre ai profili penalistici (integralmente sottratti al legislatore regionale), le scelte di principio, in particolare quelle relative all\u0027an, al quando e al quantum, ossia la decisione sul se disporre un titolo abilitativo edilizio straordinario, quella relativa all\u0027ambito temporale di efficacia della sanatoria e infine l\u0027individuazione delle volumetrie massime condonabili. Solo nel rispetto di tali scelte di principio competono poi alla legislazione regionale l\u0027articolazione e la specificazione delle disposizioni dettate dal legislatore statale. (Precedenti citati: sentenze n. 70 del 2020, n. 208 del 2019, n. 68 del 2018 e n. 73 del 2017, n. 233 del 2015, n. 49 del 2006, n. 70 del 2005 e n. 196 del 2004).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eCostituisce principio fondamentale della materia governo del territorio la verifica della c.d. \"doppia conformità\" di cui all\u0027art. 36 t.u. edilizia, in base al quale il responsabile dell\u0027abuso, o l\u0027attuale proprietario dell\u0027immobile, possono ottenere il permesso in sanatoria se l\u0027intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda, in quanto si tratta di un adempimento finalizzato a garantire l\u0027assoluto rispetto della disciplina urbanistica ed edilizia durante tutto l\u0027arco temporale compreso tra la realizzazione dell\u0027opera e la presentazione dell\u0027istanza volta ad ottenere l\u0027accertamento di conformità. (Precedenti citati: sentenza n. 232 del 2017, n. 107 del 2017 e n. 101 del 2013).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"43786","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione Veneto","data_legge":"23/12/2019","data_nir":"2019-12-23","numero":"50","articolo":"1","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"legge della Regione Veneto","data_legge":"23/12/2019","data_nir":"2019-12-23","numero":"50","articolo":"2","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"decreto del Presidente della Repubblica","data_legge":"06/06/2001","numero":"380","articolo":"36","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"decreto del Presidente della Repubblica","data_legge":"06/06/2001","numero":"380","articolo":"37","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}]},{"numero_massima":"43786","titoletto":"Thema decidendum - Accoglimento della questione di legittimità costituzionale per alcuni dei parametri interposti evocati - Assorbimento dei restanti profili di censura.","testo":"Accolta, per violazione dell\u0027art. 3 Cost., in relazione agli artt. 36 e 37 t.u. edilizia, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge reg. Veneto n. 50 del 2019, resta assorbito l\u0027esame degli ulteriori profili di censura in relazione agli artt. 31, 33 e 34 t.u. edilizia.","numero_massima_successivo":"43787","numero_massima_precedente":"43785","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione Veneto","data_legge":"23/12/2019","data_nir":"2019-12-23","numero":"50","articolo":"1","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"legge della Regione Veneto","data_legge":"23/12/2019","data_nir":"2019-12-23","numero":"50","articolo":"2","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"decreto del Presidente della Repubblica","data_legge":"06/06/2001","numero":"380","articolo":"31","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"decreto del Presidente della Repubblica","data_legge":"06/06/2001","numero":"380","articolo":"33","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"decreto del Presidente della Repubblica","data_legge":"06/06/2001","numero":"380","articolo":"34","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}]},{"numero_massima":"43787","titoletto":"Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Veneto - Disposizioni inscindibilmente legate ad altre dichiarate costituzionalmente illegittime - Illegittimità costituzionale consequenziale.","testo":"Sono dichiarati, in via consequenziale, ai sensi dell\u0027art. 27 della legge n. 87 del 1953, costituzionalmente illegittimi gli artt. 3, 4, 5 e 6 della legge reg. Veneto n. 50 del 2019. Le disposizioni indicate, residue rispetto ai precedenti artt. 1 e 2 impugnati e dichiarati costituzionalmente illegittimi, difettano di autonoma portata normativa a seguito della caducazione delle norme censurate.","numero_massima_precedente":"43786","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione Veneto","data_legge":"23/12/2019","data_nir":"2019-12-23","numero":"50","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"legge della Regione Veneto","data_legge":"23/12/2019","data_nir":"2019-12-23","numero":"50","articolo":"4","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"legge della Regione Veneto","data_legge":"23/12/2019","data_nir":"2019-12-23","numero":"50","articolo":"5","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"legge della Regione Veneto","data_legge":"23/12/2019","data_nir":"2019-12-23","numero":"50","articolo":"6","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"11/03/1953","numero":"87","articolo":"27","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}]}],"elencoNote":[],"pronunceCorrette":[]}}" ] ] |
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