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AMBROSINI rel. AMBROSINI \u003c/P\u003e","sommario_tc":"","membri":"\u003cP id\u003d\"ME\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP id\u003d\"MEA3\"\u003e LA CORTE COSTITUZIONALE \u003c/P\u003e\r\n\u003cP id\u003d\"MEE\"\u003e composta dai signori: Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente - Prof. \r\n GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. NICOLA \r\n JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. \r\n ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. \r\n MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - \r\n Dott. GIUSEPPE VERZ\u0026#204;, Giudici, \u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP id\u003d\"I\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003e ha pronunciato la seguente \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IA2\"\u003e SENTENZA \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e nel giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale del R.D. L. 30 agosto \r\n 1925, n. 1621, convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 1926, \r\n n. 1263, promosso con ordinanza emessa il 25 agosto 1959 dal Tribunale \r\n di Venezia nel procedimento civile vertente tra l\u0027Amministrazione del \r\n Governo britannico e Guerrato Elena, iscritta al n. 122 del Registro \r\n ordinanze 1959 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica \r\n n. 295 del 5 dicembre 1959. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e Visto l\u0027atto di intervento del Presidente del Consiglio dei \r\n Ministri; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e udita nell\u0027udienza pubblica del 12 giugno 1963 la relazione del \r\n Presidente Gaspare Ambrosini; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e udito il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti, \r\n per il Presidente del Consiglio dei Ministri. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e \u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e Ritenuto in fatto: \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Il 22 novembre 1946 in San Don\u0026#224; di Piave il signor Arcaniolo \r\n Giovanni venne investito da una camionetta appartenente \r\n all\u0027Amministrazione militare inglese guidata dal soldato Mesbit David e \r\n riport\u0026#242; fratture che pochi giorni dopo ne determinarono la morte. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Instauratosi procedimento penale davanti al Tribunale penale di \r\n Venezia per il delitto di omicidio colposo, la signora Guerrato Elena \r\n vedova Arcaniolo, per s\u0026#233; e per due figli minorenni Arcaniolo Pietro e \r\n Loredana, si costitu\u0026#236; parte civile, chiedendo la citazione \r\n dell\u0027Amministrazione militare britannica quale responsabile civile. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e La causa si svolse in contumacia dell\u0027imputato e si concluse con la \r\n condanna in data 20 dicembre 1955 con la quale, riconosciuta la colpa \r\n del soldato Mesbit, l\u0027Amministrazione militare britannica venne \r\n condannata, quale responsabile civile, al pagamento della somma di lire \r\n 3.103.380, a titolo di provvisionale, oltre le spese e i danni, da \r\n corrispondersi alla parte civile, che dal Ministero del tesoro italiano \r\n aveva gi\u0026#224; riscosso lire 1.025.000. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Detta sentenza del Tribunale penale di Venezia, spedita a forma \r\n esecutiva il 17 giugno 1957, venne notificata unicamente all\u0027atto di \r\n precetto all\u0027Amministrazione militare britannica, al Pubblico Ministero \r\n per la trasmissione al Ministero degli esteri e per l\u0027inoltro in via \r\n diplomatica, nonch\u0026#233;, ai sensi dell\u0027art. 142 del Cod. proc. civile, al \r\n Mesbit. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Quest\u0027ultimo e il Pubblico Ministero chiesero la restituzione in \r\n termini per proporre appello contro la sentenza di condanna; ma la \r\n Corte d\u0027appello di Venezia, con ordinanza del 26 giugno 1958, e \r\n successivamente la Corte di cassazione, Sezione penale, con ordinanza \r\n del 12 dicembre 1958, respinsero i relativi ricorsi. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Ad istanza della signora Guerrato vedova Arcaniolo, in forza \r\n dell\u0027atto notificato il 25 febbraio 1958 e trascritto il 13 marzo, \r\n successivo, fu sottoposto a pignoramento l\u0027immobile segnato nel catasto \r\n fabbricati del Comune di Venezia alla partita n. 6290, foglio 16, \r\n mappale 1975, indicato come di propriet\u0026#224; del Governo di S. M. \r\n Britannica, ufficio dei Commissari dei lavori e pubblici uffici, \r\n adibito a padiglione britannico per esposizione artistica, della Mostra \r\n Biennale di Venezia. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Con D. M. 30 giugno 1958, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. \r\n 159 del 4 luglio 1958, del Ministro di grazia e giustizia venne \r\n dichiarata la esistenza della reciprocit\u0026#224; tra l\u0027Italia e la Gran \r\n Bretagna, ai sensi e per gli effetti dell\u0027articolo unico del \r\n decreto-legge 30 agosto 1925, n. 1621, convertito, con modificazioni, \r\n nella legge 15 luglio 1926, n. 1263, concernente atti esecutivi sopra \r\n beni di Stati esteri in Italia. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Dispone tale legge che non si pu\u0026#242; procedere senza l\u0027autorizzazione \r\n del Ministro per la giustizia al sequestro o pignoramento ed in genere \r\n ad atti esecutivi su beni mobili ed immobili, navi, crediti, titoli ed \r\n ogni altra cosa spettante a Stati esteri il cui ordinamento ammetta la \r\n reciprocit\u0026#224;, che l\u0027esistenza di questa deve essere accertata con \r\n decreto del Ministro per la giustizia e che contro questo decreto e \r\n contro quello col quale il Ministro rifiuti l\u0027autorizzazione, non \u0026#232; \r\n ammesso ricorso n\u0026#233; in via giudiziaria,, n\u0026#233; in via amministrativa. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Facendo richiamo a questa legge ed al succitato decreto del \r\n Ministro della giustizia, proposero opposizione all\u0027esecuzione \r\n sull\u0027immobile suindicato l\u0027Amministrazione del Governo britannico, il \r\n Pubblico Ministero nell\u0027interesse pubblico, nonch\u0026#233; il Comune di \r\n Venezia quale proprietario dell\u0027area nella quale sorge l\u0027immobile \r\n pignorato. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Da parte dell\u0027esecutante signora Guerrato vedova Arcaniolo, venne \r\n eccepita di contro la illegittimit\u0026#224; costituzionale di detta legge. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Il Tribunale di Venezia, risolte con sentenza non definitiva del 25 \r\n agosto 1959 le questioni pregiudiziali attinenti all\u0027ammissibilit\u0026#224; e \r\n alla ritualit\u0026#224; dell\u0027opposizione, con ordinanza dello stesso 25 agosto \r\n 1959, ha proposto la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale \r\n dell\u0027articolo unico della legge 15 luglio 1926, n. 1263, disponendo la \r\n trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione \r\n della causa. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e In aggiunta ai motivi addotti dalla difesa della signora Guerrato \r\n per sostenere l\u0027illegittimit\u0026#224; costituzionale della citata legge del \r\n 1926 con riferimento agli artt. 24, 42 e 113 della Costituzione, il \r\n Tribunale di Venezia assume che la questione di legittimit\u0026#224; \"implica \r\n un ulteriore aspetto che in via alternativa deve essere rilevato di \r\n ufficio\": se si afferma che la immunit\u0026#224; giurisdizionale degli Stati \r\n esteri \u0026#232; norma di diritto internazionale generalmente riconosciuta, la \r\n legge impugnata, subordinando all\u0027autorizzazione del Ministro di grazia \r\n e giustizia gli atti esecutivi contro beni di Stati esteri e quindi \r\n rendendo eventuale l\u0027applicazione di quella norma, violerebbero l\u0027art. \r\n 10 della Costituzione che a quella norma impone si debba conformare \r\n l\u0027ordinamento interno; se, invece, si afferma che l\u0027immunit\u0026#224; \r\n giurisdizionale non \u0026#232; norma di diritto internazionale generalmente \r\n riconosciuta, la legge impugnata, cos\u0026#236; come \u0026#232; stato sostenuto dalla \r\n parte esecutante, sarebbe in contrasto con gli artt. 24, 113 e 42 della \r\n Costituzione. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e In ordine al problema della rilevanza della questione ai fini della \r\n risoluzione del giudizio principale, si osserva, che tutti i motivi di \r\n opposizione al procedimento di esecuzione, diversi dalle questioni \r\n pregiudiziali (risolte con sentenza non definitiva in pari data) \r\n attengono alla validit\u0026#224; del titolo esecutivo o alla pignorabilit\u0026#224; del \r\n bene sottoposto ad esecuzione e quindi presuppongono la giurisdizione \r\n del giudice del processo di esecuzione: la affermazione o negazione di \r\n tale giurisdizione, pertanto, dar\u0026#224; adito o meno alla ulteriore \r\n cognizione della causa. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e L\u0027ordinanza, notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio \r\n dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere, \u0026#232; stata \r\n pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 5 dicembre \r\n 1959, n. 295. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Le parti non si sono costituite. Il Presidente del Consiglio dei \r\n Ministri \u0026#232; intervenuto in giudizio rappresentato dall\u0027Avvocatura \r\n generale dello Stato che ha depositato le sue deduzioni in data 30 \r\n novembre 1959 ed ha presentato successivamente una memoria in data 5 \r\n gennaio 1961. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Nelle sue deduzioni l\u0027Avvocatura generale dello Stato censura in \r\n via preliminare l\u0027ordinanza del Tribunale di Venezia, poich\u0026#233; in essa \r\n il giudice avrebbe omesso di accertare se la norma consuetudinaria \r\n internazionale concernente la immunit\u0026#224; dalla giurisdizione sussista o \r\n meno. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e La difesa dello Stato prosegue osservando che, dato e non concesso \r\n che la norma consuetudinaria internazionale esista, la questione di \r\n legittimit\u0026#224; costituzionale della legge n. 1263, sarebbe irrilevante. \r\n Infatti, si dice, l\u0027ipotesi prospettata dall\u0027ordinanza non corrisponde \r\n alla realt\u0026#224;, in quanto la pretesa violazione della norma \r\n internazionale presuppone che sia stata negata la reciprocit\u0026#224; oppure \r\n rilasciata l\u0027autorizzazione a procedere alla esecuzione. Nel caso in \r\n esame invece la reciprocit\u0026#224; \u0026#232; stata affermata e l\u0027autorizzazione non \r\n \u0026#232; stata concessa; cos\u0026#236; che nessuna rilevanza per la risoluzione della \r\n questione principale pu\u0026#242; avere l\u0027accertamento della legittimit\u0026#224; \r\n costituzionale o meno della legge n. 1263. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Peraltro si osserva che, nel caso di esistenza della consuetudine \r\n internazionale, la legge impugnata sarebbe legittima in base all\u0027art. \r\n 10 della Costituzione ed in base inoltre al successivo art. 11, per cui \r\n l\u0027Italia consente, in condizioni di parit\u0026#224; con gli altri Stati, alle \r\n limitazioni di sovranit\u0026#224; necessarie ad un ordinamento che assicuri la \r\n pace fra le nazioni. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Ma anche nel caso di inesistenza della consuetudine internazionale, \r\n la legge impugnata non sarebbe costituzionalmente illegittima perch\u0026#233; \r\n non contrasterebbe con gli artt. 24, 42 e 113 della Costituzione. Per \r\n quanto riguarda l\u0027art. 24 il diritto del cittadino rimarrebbe integro \r\n perch\u0026#233; nel processo di esecuzione, l\u0027autorizzazione ministeriale \r\n dovrebbe ritenersi condizione all\u0027esercizio dell\u0027azione, che non \r\n annulla il diritto all\u0027azione medesima. In ordine all\u0027art. 42 si \r\n osserva che non sembra possibile l\u0027applicazione analogica di tale \r\n principio, strettamente ancorato al campo della propriet\u0026#224;. Per quanto \r\n riguarda la pretesa violazione dell\u0027art. 113, la difesa dello Stato \r\n assume che il provvedimento del Ministro ha carattere di atto politico, \r\n e che, come tale, non \u0026#232; suscettibile di controllo giurisdizionale. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Nella memoria del 5 gennaio 1961 la difesa dello Stato si sofferma \r\n su due punti della questione di legittimit\u0026#224; costituzionale, e cio\u0026#232; \r\n quello che investe il diritto di agire in giudizio, affermato dall\u0027art. \r\n 24 della Costituzione, e l\u0027altro connesso alla non impugnabilit\u0026#224; del \r\n decreto del Ministro per la giustizia in relazione all\u0027art. 113. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e La norma dell\u0027art. 24 non sarebbe che una particolare esplicazione \r\n del principio di eguaglianza sancito dal precedente art. 3; essa non \r\n violerebbe il diritto dei singoli rimettendone le forme di tutela alla \r\n legislazione ordinaria. Entro i limiti dell\u0027art. 3 (esclusione di \r\n distinzioni di sesso, razza, ecc.). verificandosi diversit\u0026#224; di \r\n situazioni obbiettive, la tutela giuridica si atteggerebbe in modo \r\n diverso. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Per quanto riguarda l\u0027inoppugnabilit\u0026#224; dei decreti del Ministro per \r\n la giustizia che dichiarano la reciprocit\u0026#224; oppure rifiutano o \r\n concedono l\u0027autorizzazione, l\u0027Avvocatura dello Stato nega che sussista \r\n violazione dell\u0027art. 113 della Costituzione, ribadendo che i decreti \r\n stessi hanno carattere di \"atti politici\" anzi, secondo la pi\u0026#249; recente \r\n evoluzione dottrinaria, della particolare specie degli atti politici \r\n che si denominano \"atti di governo\", che sarebbero istituzionalmente \r\n sottratti ad ogni sindacato giurisdizionale. Sottolineata l\u0027ampia \r\n discrezionalit\u0026#224; che investe il compito di accertare la reciprocit\u0026#224; e \r\n di autorizzare il provvedimento esecutivo, in quanto si deve procedere \r\n alla ricerca ed alla interpretazione della legge e dei possibili \r\n significati propri della sua concreta applicazione, la difesa dello \r\n Stato rileva che la valutazione di questi elementi costituisce un atto \r\n di alta rilevanza politica che si inquadra appunto fra gli atti di \r\n governo. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e All\u0027udienza del 18 gennaio 1961 l\u0027Avvocatura generale dello Stato \r\n si \u0026#232; rimessa alle difese scritte. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Questa Corte, con ordinanza 1 marzo 1961, n. 8, ritenuto che non si \r\n trovava negli atti della causa la sentenza non definitiva emessa il 25 \r\n agosto 1959 dal Tribunale di Venezia in ordine alle questioni \r\n pregiudiziali attinenti all\u0027ammissibilit\u0026#224; ed alla ritualit\u0026#224; \r\n dell\u0027opposizione all\u0027esecuzione della sentenza penale del Tribunale di \r\n Venezia del 20 dicembre 1955 ed alla posizione processuale dei soggetti \r\n della controversia, ordinava che tale sentenza del 25 agosto 1959 fosse \r\n acquisita agli atti. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e In adempimento dell\u0027ordinanza di questa Corte la cancelleria del \r\n Tribunale di Venezia, in data 21 marzo 1961, rimetteva la copia \r\n autentica della richiesta sentenza. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e La causa \u0026#232; stata riportata all\u0027udienza del 24 maggio 1961, dove \r\n l\u0027Avvocatura generale dello Stato si \u0026#232; rimessa alle conclusioni prese. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Con ordinanza del 23 giugno 1961, n. 41, questa Corte rinviava gli \r\n atti al Tribunale di Venezia affinch\u0026#233; si completasse, sotto altri \r\n profili, l\u0027esame di rilevanza della proposta questione. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Il Tribunale, con ordinanza 4 agosto 1961, osservava che l\u0027esame \r\n dei punti sui quali era stata richiamata la sua attenzione, era \r\n condizionato dalla decisione sulla eccepita incostituzionalit\u0026#224; \r\n dell\u0027articolo unico della legge n. 1263 del 1926 e riteneva perci\u0026#242; \r\n esaurito il giudizio sulla rilevanza. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Nelle sue successive deduzioni, in data 10 settembre 1961, \r\n l\u0027Avvocatura dello Stato osservava che l\u0027ordinanza 4 agosto 1961 del \r\n Tribunale di Venezia non appariva convincente in tutte le sue \r\n considerazioni ma che in base ai chiarimenti da essa dati - anche se \r\n non del tutto evidenti - si poteva ritenere dimostrato a sufficienza \r\n che, in effetti, sul bene oggetto della esecuzione, incideva una \r\n situazione giuridica tale, per cui erano discutibili la entit\u0026#224; ed il \r\n contenuto, ma non la esistenza del diritto espropriabile. Agli effetti \r\n della risoluzione del problema di legittimit\u0026#224; costituzionale, \r\n l\u0027Avvocatura dello Stato faceva quindi richiamo alle considerazioni \r\n gi\u0026#224; esposte nei precedenti scritti difensivi, rinnovando negli stessi \r\n sensi le sue conclusioni. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Dopo diversi rinvii, disposti in pendenza di trattative avviate per \r\n un amichevole componimento della vertenza principale, veniva fissata, \r\n per la discussione, l\u0027udienza del 12 giugno 1963. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e In data 31 maggio 1963, l\u0027Avvocatura dello Stato ha presentato \r\n un\u0027ultima memoria, nella quale, tra l\u0027altro, ha dato notizia che \r\n l\u0027Amministrazione italiana degli affari esteri aveva stipulato in data \r\n 30 novembre 1962 una transazione sui danni e le spese con la signora \r\n Guerrato vedova Arcaniolo e con i due figli minori (per i quali era \r\n stato ottenuto l\u0027assenso del giudice tutelare), che con decreto del 7 \r\n maggio 1963 il Ministro degli affari esteri la aveva approvata, e che \r\n la detta signora, nel nome suo e dei figli minori, accettando \r\n l\u0027indennit\u0026#224; che l\u0027Amministrazione degli esteri s\u0027impegnava a \r\n corrisponderle, si impegnava, a sua volta, ad abbandonare il giudizio \r\n in corso contro lo Stato inglese. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Nell\u0027udienza del 12 giugno 1963 l\u0027avvocato dello Stato ribadiva le \r\n tesi esposte nelle difese scritte e dava conferma dell\u0027intervenuta \r\n suindicata transazione tra la signora Guerrato e l\u0027Amministrazione \r\n italiana degli affari esteri. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e \u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e Considerato in diritto: \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e \u0026#200; innanzitutto da osservare che il giudizio di legittimit\u0026#224; \r\n costituzionale promosso con l\u0027ordinanza del 25 agosto 1959 del \r\n Tribunale di Venezia non pu\u0026#242; essere arrestato dalla transazione \r\n stipulata il 30 novembre 1962 tra la signora Guerrato vedova Arcaniolo \r\n ed i due figli minori da una parte e l\u0027Amministrazione italiana degli \r\n affari esteri dall\u0027altra, ed approvata con decreto del Ministro degli \r\n affari esteri del 7 marzo 1963, con la quale la signora Guerrato, \r\n accettando l\u0027indennizzo che la detta Amministrazione si impegnava a \r\n corrisponderle, a sua volta si impegnava ad abbandonare il giudizio di \r\n esecuzione in corso contro l\u0027Amministrazione dello Stato britannico. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e E ci\u0026#242; perch\u0026#233;, secondo il sistema adottato da questa Corte \r\n nell\u0027art. 22 delle Norme integrative e chiarito in alcune sentenze, il \r\n processo di legittimit\u0026#224; costituzionale, dappoich\u0026#233; si svolge non \r\n nell\u0027interesse privato ma pubblico, diventa autonomo una volta iniziato \r\n in seguito ad ordinanza di rinvio del giudice a quo, e non \u0026#232; quindi \r\n suscettibile di essere influenzato dalle vicende del processo \r\n principale che lo ha occasionato (sentenze n. 50 del 1957 e n. 57 del \r\n 1961). \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Quanto all\u0027assunto dell\u0027Avvocatura dello Stato, che la questione di \r\n legittimit\u0026#224; costituzionale proposta con riferimento all\u0027art. 10 della \r\n Costituzione, non avrebbe avuto motivo di essere sollevata per il caso \r\n di specie, giacch\u0026#233; il Ministro non aveva dato alcuna autorizzazione a \r\n procedere per atti esecutivi sul padiglione dello Stato britannico, va \r\n rilevato che ci\u0026#242; non riguarda la controversia di legittimit\u0026#224; \r\n costituzionale, ma la rilevanza della questione suddetta nel giudizio a \r\n quo: punto che \u0026#232; stato gi\u0026#224; esaminato dal Tribunale di Venezia, nella \r\n prima e, in seguito alle richieste di chiarimenti della Corte - di cui \r\n sopra si \u0026#232; fatto cenno -, nella seconda ordinanza summenzionata. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Altrettanto dicasi dell\u0027altro rilievo dell\u0027Avvocatura dello Stato \r\n circa l\u0027asserita nullit\u0026#224; della sentenza del Tribunale penale di \r\n Venezia del 20 dicembre 1955. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Prima di passare all\u0027esame del merito \u0026#232; bene chiarire che \r\n l\u0027assunta violazione degli artt. 10, 24 e 42 della Costituzione deve \r\n riferirsi ai primi tre commi dell\u0027articolo unico della legge impugnata, \r\n per cui non pu\u0026#242; procedersi, senza l\u0027autorizzazione del Ministro della \r\n giustizia, ad atti esecutivi su beni mobili ed immobili, navi, crediti, \r\n titoli ed ogni altra cosa spettante a Stato estero il cui ordinamento \r\n ammetta la reciprocit\u0026#224;, mentre d\u0027altra parte l\u0027addotta violazione \r\n dell\u0027art. 113 va riferita all\u0027ultimo comma dell\u0027articolo unico \r\n succitato, che esclude qualsiasi ricorso contro il decreto del Ministro \r\n della giustizia che accerti la esistenza della \"reciprocit\u0026#224;\", e contro \r\n quello che rifiuti l\u0027autorizzazione. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e La Corte ritiene che i primi tre commi di tale articolo non \r\n contrastano con l\u0027art. 10 della Costituzione. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e L\u0027invocato art. 10, ai sensi del quale \"l\u0027ordinamento italiano si \r\n conforma alle norme di diritto internazionale generalmente \r\n riconosciute\" non \u0026#232; violato, dappoich\u0026#233; nella legislazione e nella \r\n giurisprudenza e dottrina dei vari Paesi non vi \u0026#232; concordanza di \r\n indirizzi e sistemi relativamente all\u0027esenzione dai procedimenti \r\n conservativi e di esecuzione su beni di Stati esteri che non sono \r\n destinati a funzioni attinenti all\u0027esercizio della sovranit\u0026#224;. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e \u0026#200; altres\u0026#236; da escludersi che la legge impugnata violi gli artt. 24 \r\n e 42 della Costituzione. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e In proposito giova premettere che i temperamenti cui nel sistema di \r\n essa legge impugnata viene sottoposto l\u0027esercizio del diritto privato, \r\n sono intesi ad armonizzare l\u0027interesse particolare del singolo con \r\n quello della collettivit\u0026#224;, e che la Corte ha gi\u0026#224; riconosciuto, sia \r\n pure in relazione ad altri precetti della Costituzione, che il \r\n condizionamento o la restrizione dell\u0027esercizio di un interesse, \r\n privato o pubblico, rispetto ad altro interesse pubblico di carattere \r\n preminente, non viola la Costituzione, come nella recente sentenza n. \r\n 88 del 1963 nella quale ha ritenuto che la legge possa disporre limiti \r\n alla pignorabilit\u0026#224; di certi beni per ragioni di interesse generale. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Va poi precisato che l\u0027applicazione della legge in esame n. 1263 \r\n del 1926 non avviene automaticamente, ma \u0026#232; sottoposta a limiti, che \r\n sostanzialmente rappresentano una restrizione al principio \r\n dell\u0027immunit\u0026#224; dalla legge stessa contemplato. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Si ha anzitutto un limite nella necessit\u0026#224; che esista e venga \r\n accertata la reciprocit\u0026#224; di trattamento da parte dell\u0027altro Stato, un \r\n limite cio\u0026#232; nel principio della parit\u0026#224; che, sia pure a scopi pi\u0026#249; \r\n ampi, trova riconoscimento nell\u0027art. 11 della Costituzione. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e In secondo luogo, si ha un altro limite, consistente nella \r\n valutazione, che, dopo l\u0027accertamento della reciprocit\u0026#224;, il Ministro \r\n per la giustizia deve fare di tutti gli elementi del caso specifico in \r\n rapporto all\u0027esigenza della tutela degli interessi generali attinenti \r\n ai rapporti internazionali, quale, ad esempio, la possibilit\u0026#224; che \r\n l\u0027interesse del singolo venga sostenuto presso lo Stato estero dalle \r\n autorit\u0026#224; diplomatiche e consolari nazionali. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e \u0026#200; soltanto in seguito a tale esame ed alla ponderata valutazione \r\n di tutti gli elementi del caso, che il Ministro decider\u0026#224; se negare o \r\n concedere con proprio decreto l\u0027autorizzazione (avendo egli la facolt\u0026#224; \r\n di concederla - \u0026#232; bene metterlo in rilievo - pur nel caso che sia \r\n stata accertata l\u0027esistenza nell\u0027ordinamento giuridico dello Stato \r\n straniero del principio dell\u0027esenzione in esame dalla propria \r\n giurisdizione). \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e La legge impugnata adunque non svuota di contenuto il diritto del \r\n singolo, ma soltanto ne condiziona l\u0027esercizio ad un\u0027autorizzazione \r\n giustificata da superiori esigenze di interesse pubblico. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Ora l\u0027art. 24 della Costituzione, del quale si assume la violazione \r\n da parte della legge in esame, non ha una portata tale da precludere al \r\n legislatore la possibilit\u0026#224; di subordinare nella fase del procedimento \r\n esecutivo (come nel caso della legge impugnata) a determinati controlli \r\n e condizioni l\u0027esperimento del diritto del privato, quando ci\u0026#242; debba \r\n farsi a salvaguardia di altri interessi di preminente valore pubblico. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e La Corte ritiene inoltre che le norme dei detti primi tre commi \r\n dell\u0027articolo unico impugnate non contrastano col successivo art. 42, \r\n comma terzo, della Costituzione, perch\u0026#233; esse non attengono alla \r\n materia dell\u0027espropriazione. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Per quanto riguarda il prospettato contrasto con l\u0027art. 113 della \r\n Costituzione, \u0026#232; chiaro che la denunciata illegittimit\u0026#224; costituzionale \r\n si riferisce all\u0027ultimo comma dell\u0027articolo in esame, che esclude \r\n qualsiasi ricorso in via giudiziaria o amministrativa contro il decreto \r\n ministeriale che dichiara la reciprocit\u0026#224; e contro quello che rifiuta \r\n l\u0027autorizzazione a procedere ad atti esecutivi su beni dello Stato \r\n estero. Ora una tale esclusione da qualsiasi forma di ricorso viola la \r\n norma del richiamato art. 113, secondo la quale \u0026#232; sempre ammessa \r\n contro gli atti della pubblica Amministrazione la tutela dinnanzi ai \r\n competenti organi giurisdizionali. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Infondato, in riguardo al primo decreto, quello di accertamento \r\n della reciprocit\u0026#224;, \u0026#232; l\u0027assunto che \"non si tratta di una \r\n constatazione meramente obbiettiva di una situazione di fatto e di \r\n diritto, ma di una valutazione altamente tecnica e permeata di \r\n interferenze di rilevante importanza politica\". Il fatto invero che \r\n tale esame possa in determinati casi riuscire delicato e financo \r\n difficile, non esclude che si tratta sempre di un accertamento di dati \r\n di fatto e giuridici che non pu\u0026#242; essere sottratto al sindacato \r\n giurisdizionale. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e In riguardo poi al secondo decreto, quello col quale il Ministro \r\n concede o nega l\u0027autorizzazione in questione, \u0026#232; da osservare che la \r\n funzione e la portata di esso sopra indicate sono sufficienti a non \r\n farne escludere la tutela giurisdizionale prevista dall\u0027art. 113 della \r\n Costituzione. \u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP id\u003d\"MO\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003e per questi motivi \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003e LA CORTE COSTITUZIONALE \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e respinte le eccezioni pregiudiziali, \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e dichiara non fondata la questione proposta dal Tribunale di \r\n Venezia, con ordinanza del 25 agosto 1959, sulla legittimit\u0026#224; dei primi \r\n tre commi dell\u0027articolo unico della legge 15 luglio 1926, n. 1263, \r\n tabella A, riguardante gli \"Atti esecutivi sopra beni stranieri nel \r\n Regno\", in riferimento agli artt. 10, 24 e 42 della Costituzione; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e dichiara l\u0027illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0027ultimo comma di detto \r\n articolo, in riferimento all\u0027art. 113 della Costituzione. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e Cos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, \r\n Palazzo della Consulta, il 4 luglio 1963. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003e GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI \r\n AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA \r\n JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO \r\n PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO \r\n SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE \r\n FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - \r\n GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZ\u0026#204;. \u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"1959","titoletto":"SENT. 135/63 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA\u0027 COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - AUTONOMIA ED INDIPENDENZA RISPETTO AL PROCESSO PRINCIPALE - TRANSAZIONE INTERVENUTA NEL PROCESSO PRINCIPALE - PROSECUZIONE DEL GIUDIZIO DI LEGITTIMITA\u0027 COSTITUZIONALE.(NORME INTEGRATIVE, ART. 22).","testo":"Il processo di legittimita\u0027 costituzionale, svolgendosi nell\u0027interesse pubblico, diventa autonomo, una volta iniziato in seguito ad ordinanza di rinvio del giudice a quo, e non e\u0027 quindi suscettibile di essere influenzato dalle vicende del processo principale che lo ha occasionato, ne\u0027 specificamente puo\u0027 essere arrestato dalla transazione stipulata fra le parti del processo principale medesimo.","numero_massima_successivo":"1960","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"22","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"1960","titoletto":"SENT. 135/63 B. ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO - STATI ESTERI - ATTI ESECUTIVI SOPRA BENI DI STATI ESTERI - AUTORIZZAZIONE DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI - ARTICOLO UNICO LEGGE N. 1263 DEL 1926 - COMMI 1x, 2x E 3x - PRETESO CONTRASTO CON ARTT. 10, 24 E 42 COST. - ESCLUSIONE - NON CONCORDANZA NELLA LEGISLAZIONE, GIURISPRUDENZA E DOTTRINA DI INDIRIZZI E SISTEMI SULL\u0027ESENZIONE DA ATTI ESECUTIVI DEI BENI DI STATI ESTERI - RESTRIZIONI ALL\u0027ESERCIZIO DEL DIRITTO PRIVATO GIUSTIFICATE SULLA BASE DI INTERESSI DI PREMINENTE VALORE PUBBLICO - NON ATTINENZA DELLE NORME IMPUGNATE ALLA MATERIA DELLA ESPROPRIAZIONE - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE INCIDENTALE DI LEGITTIMITA\u0027 COSTITUZIONALE. (COST., ARTT. 10, 24 E 42; LEGGE 15 LUGLIO 1926, TAB. A, ARTICOLO UNICO, COMMI 1x, 2x E 3x).","testo":"Non e\u0027 fondata la questione di legittimita\u0027 costituzionale dei primi tre commi dell\u0027articolo unico della legge 15 luglio 1926 n. 1263 tabella A, riguardante gli \"Atti esecutivi sopra beni stranieri nel Regno\" in riferimento agli artt. 10, 24 e 42 Cost. Non essendovi nella legislazione, giurisprudenza e dottrina dei vari paesi, concordanza di indirizzi e sistemi relativamente all\u0027esecuzione dei procedimenti conservativi e di esecuzione su beni di Stati esteri non destinati a funzioni attinenti all\u0027esercizio della sovranita\u0027, non sussiste la violazione dell\u0027art. 10 Cost. La legge impugnata non svuota il contenuto del diritto del singolo, ma soltanto ne condiziona l\u0027esercizio ad una autorizzazione (subordinata all\u0027accertamento della reciprocita\u0027 di trattamento da parte dell\u0027altro Stato, ed alla valutazione di tutti gli elementi del caso in relazione ai rapporti internazionali) giustificata da superiori esigenze di interesse pubblico. E l\u0027art. 24 Cost. non ha una portata tale da precludere al legislatore la facolta\u0027 di subordinare, nella fase del procedimento esecutivo, a determinati controlli e condizioni, l\u0027esperimento del diritto privato, quando cio\u0027 debba farsi a salvaguardia di altri interessi di preminente valore pubblico. Infine le norme impugnate non contrastano con l\u0027art. 42 comma terzo della Costituzione, non attenendo alla materia dell\u0027espropriazione.","numero_massima_successivo":"1961","numero_massima_precedente":"1959","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"15/07/1926","numero":"1263","articolo":"0","specificazione_articolo":"art.unico","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge;1263~art0"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"15/07/1926","numero":"1263","articolo":"0","specificazione_articolo":"art.unico","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge;1263~art0"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"15/07/1926","numero":"1263","articolo":"0","specificazione_articolo":"art.unico","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge;1263~art0"}],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"10","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"24","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"42","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"1961","titoletto":"SENT. 135/63 C. ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO - STATI ESTERI - ATTI ESECUTIVI SOPRA BENI DI STATI ESTERI - AUTORIZZAZIONE DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI - ARTICOLO UNICO LEGGE N. 1263 DEL 1926, COMMA ULTIMO - ESCLUSIONE DI RICORSI GIURISDIZIONALI O AMMINISTRATIVI AVVERSO I DECRETI MINISTERIALI - VIOLAZIONE DELL\u0027ART. 113 COST. - ILLEGITTIMITA\u0027 COSTITUZIONALE DELLA NORMA. (COST., ART. 113; LEGGE 15 LUGLIO 1926, N. 1263, TABELLA A, ARTICOLO UNICO, COMMA QUARTO).","testo":"E\u0027 costituzionalmente illegittimo l\u0027ultimo comma dell\u0027articolo unico della legge 15 luglio 1926 n. 1263, tab. A, riguardante gli \"Atti esecutivi sopra beni stranieri nel Regno\", in riferimento all\u0027art. 113 Cost. Tale norma, escludendo qualsiasi ricorso in via giudiziaria o amministrativa contro il decreto ministeriale che dichiara la reciprocita\u0027 e contro quello che rifiuta l\u0027autorizzazione a procedere ad atti esecutivi su beni dello Stato estero, viola l\u0027art. 113 Cost. secondo cui e\u0027 sempre ammessa, contro gli atti della pubblica amministrazione, la tutela dinanzi ai competenti organi giurisdizionali. Ne\u0027 rileva la delicatezza e difficolta\u0027 dell\u0027accertamento della reciprocita\u0027 , trattandosi pur sempre di un accertamento di dati di fatto e giuridici che non puo\u0027 essere sottratto al sindacato giurisdizionale.","numero_massima_successivo":"1962","numero_massima_precedente":"1960","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"15/07/1926","numero":"1263","articolo":"0","specificazione_articolo":"art.unico","comma":"0","specificazione_comma":"ultimo co.","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge;1263~art0"}],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"113","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"1962","titoletto":"SENT. 135/63 D. DIRITTO DI DIFESA - COSTITUZIONE, ART. 24 - INTERPRETAZIONE.","testo":"L\u0027art. 24 della Costituzione non ha una portata tale da precludere al legislatore la facolta\u0027 di subordinare, nella fase del procedimento esecutivo, a determinati controlli e condizioni l\u0027esperimento del diritto privato, quando cio\u0027 debba farsi a salvaguardia di altri interessi di preminente valore pubblico.","numero_massima_precedente":"1961","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"15/07/1926","numero":"1263","articolo":"0","specificazione_articolo":"art.unico","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge;1263~art0"}],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"24","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"887","autore":"DENTI V.","titolo":"IL DIRITTO DI AZIONE E LA COSTITUZIONE","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Rivista di diritto processuale","anno_rivista":"1964","numero_rivista":"","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"116","note_abstract":"","collocazione":"C.131 - A.39","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"886","autore":"LA PERGOLA A.","titolo":"ADATTAMENTO AUTOMATICO E NORME INTERNAZIONALI IN CONFLITTO CON LA COSTITUZIONE","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Giurisprudenza costituzionale","anno_rivista":"1963","numero_rivista":"","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"1496","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"29148","autore":"Zicchittu P.","titolo":"Una \"nuova stagione\" per l\u0027atto politico? Alcune riflessioni tra teoria e prassi costituzionale","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"www.statoechiese.it","anno_rivista":"2018","numero_rivista":"11","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"29148_1963_135.pdf","nome_file_fisico":"52-2016_Zicchittu.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}" ] ] |
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