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AMBROSINI  rel. AMBROSINI                      \u003c/P\u003e","sommario_tc":"","membri":"\u003cP id\u003d\"ME\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP id\u003d\"MEA3\"\u003e                         LA CORTE COSTITUZIONALE                          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP id\u003d\"MEE\"\u003e     composta  dai  signori: Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente - Prof.  \r\n GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - Prof.   ANTONINO PAPALDO  -  Prof.    NICOLA  \r\n JAEGER  -  Prof.   GIOVANNI CASSANDRO - Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott.  \r\n ANTONIO MANCA - Prof.  ALDO SANDULLI - Prof. GIUSEPPE  BRANCA  -  Prof.  \r\n MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI -  \r\n Dott.  GIUSEPPE  VERZ\u0026#204;, Giudici,                                         \u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP id\u003d\"I\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003e     ha pronunciato la seguente                                           \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IA2\"\u003e                                SENTENZA                                  \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     nel  giudizio  di legittimit\u0026#224; costituzionale del R.D. L. 30 agosto  \r\n 1925, n. 1621, convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 1926,  \r\n n. 1263, promosso con ordinanza emessa il 25 agosto 1959 dal  Tribunale  \r\n di  Venezia  nel procedimento civile vertente tra l\u0027Amministrazione del  \r\n Governo britannico e Guerrato Elena, iscritta al n.  122  del  Registro  \r\n ordinanze  1959  e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  \r\n n. 295 del 5 dicembre 1959.                                              \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     Visto  l\u0027atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei  \r\n Ministri;                                                                \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     udita  nell\u0027udienza  pubblica  del  12 giugno 1963 la relazione del  \r\n Presidente Gaspare Ambrosini;                                            \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     udito  il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti,  \r\n per il Presidente del Consiglio dei Ministri.                            \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e                            \u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e                           Ritenuto in fatto:                             \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Il 22 novembre 1946 in San  Don\u0026#224;  di  Piave  il  signor  Arcaniolo  \r\n Giovanni    venne    investito    da    una   camionetta   appartenente  \r\n all\u0027Amministrazione militare inglese guidata dal soldato Mesbit David e  \r\n riport\u0026#242; fratture che pochi giorni dopo ne determinarono la morte.       \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Instauratosi procedimento penale davanti  al  Tribunale  penale  di  \r\n Venezia  per  il delitto di omicidio colposo, la signora Guerrato Elena  \r\n vedova Arcaniolo, per s\u0026#233; e per due figli minorenni Arcaniolo Pietro  e  \r\n Loredana,   si   costitu\u0026#236;   parte   civile,   chiedendo  la  citazione  \r\n dell\u0027Amministrazione militare britannica quale responsabile civile.      \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     La causa si svolse in contumacia dell\u0027imputato e si concluse con la  \r\n condanna in data 20 dicembre 1955 con la quale, riconosciuta  la  colpa  \r\n del   soldato   Mesbit,  l\u0027Amministrazione  militare  britannica  venne  \r\n condannata, quale responsabile civile, al pagamento della somma di lire  \r\n 3.103.380, a titolo di provvisionale, oltre le  spese  e  i  danni,  da  \r\n corrispondersi alla parte civile, che dal Ministero del tesoro italiano  \r\n aveva gi\u0026#224; riscosso lire 1.025.000.                                      \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Detta  sentenza  del  Tribunale  penale di Venezia, spedita a forma  \r\n esecutiva il 17 giugno 1957, venne notificata  unicamente  all\u0027atto  di  \r\n precetto all\u0027Amministrazione militare britannica, al Pubblico Ministero  \r\n per  la  trasmissione  al Ministero degli esteri e per l\u0027inoltro in via  \r\n diplomatica, nonch\u0026#233;, ai sensi dell\u0027art. 142 del Cod. proc. civile,  al  \r\n Mesbit.                                                                  \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Quest\u0027ultimo  e  il  Pubblico Ministero chiesero la restituzione in  \r\n termini per proporre appello contro la  sentenza  di  condanna;  ma  la  \r\n Corte  d\u0027appello  di  Venezia,  con  ordinanza  del  26  giugno 1958, e  \r\n successivamente la Corte di cassazione, Sezione penale,  con  ordinanza  \r\n del 12 dicembre 1958, respinsero i relativi ricorsi.                     \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Ad  istanza  della  signora  Guerrato  vedova  Arcaniolo,  in forza  \r\n dell\u0027atto notificato il 25 febbraio 1958  e  trascritto  il  13  marzo,  \r\n successivo, fu sottoposto a pignoramento l\u0027immobile segnato nel catasto  \r\n fabbricati  del  Comune  di  Venezia  alla  partita n. 6290, foglio 16,  \r\n mappale 1975,  indicato  come  di  propriet\u0026#224;  del  Governo  di  S.  M.  \r\n Britannica,  ufficio  dei  Commissari  dei  lavori  e  pubblici uffici,  \r\n adibito a padiglione britannico per esposizione artistica, della Mostra  \r\n Biennale di Venezia.                                                     \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Con D. M. 30 giugno 1958, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  \r\n 159  del  4  luglio  1958,  del  Ministro  di  grazia e giustizia venne  \r\n dichiarata la esistenza della  reciprocit\u0026#224;  tra  l\u0027Italia  e  la  Gran  \r\n Bretagna,   ai   sensi  e  per  gli  effetti  dell\u0027articolo  unico  del  \r\n decreto-legge 30 agosto 1925, n.  1621, convertito, con  modificazioni,  \r\n nella  legge  15 luglio 1926, n. 1263, concernente atti esecutivi sopra  \r\n beni di Stati esteri in Italia.                                          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Dispone tale legge che non si pu\u0026#242; procedere senza l\u0027autorizzazione  \r\n del Ministro per la giustizia al sequestro o pignoramento ed in  genere  \r\n ad  atti esecutivi su beni mobili ed immobili, navi, crediti, titoli ed  \r\n ogni altra cosa spettante a Stati esteri il cui ordinamento ammetta  la  \r\n reciprocit\u0026#224;,  che  l\u0027esistenza  di  questa  deve  essere accertata con  \r\n decreto del Ministro per la giustizia e che  contro  questo  decreto  e  \r\n contro  quello  col  quale il Ministro rifiuti l\u0027autorizzazione, non \u0026#232;  \r\n ammesso ricorso n\u0026#233; in via giudiziaria,, n\u0026#233; in via amministrativa.      \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Facendo  richiamo  a  questa  legge  ed  al  succitato  decreto del  \r\n Ministro  della   giustizia,   proposero   opposizione   all\u0027esecuzione  \r\n sull\u0027immobile  suindicato  l\u0027Amministrazione del Governo britannico, il  \r\n Pubblico  Ministero  nell\u0027interesse  pubblico,  nonch\u0026#233;  il  Comune  di  \r\n Venezia  quale  proprietario  dell\u0027area  nella  quale  sorge l\u0027immobile  \r\n pignorato.                                                               \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Da parte dell\u0027esecutante signora Guerrato vedova  Arcaniolo,  venne  \r\n eccepita di contro la illegittimit\u0026#224; costituzionale di detta legge.      \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Il Tribunale di Venezia, risolte con sentenza non definitiva del 25  \r\n agosto  1959  le questioni pregiudiziali attinenti all\u0027ammissibilit\u0026#224; e  \r\n alla ritualit\u0026#224; dell\u0027opposizione, con ordinanza dello stesso 25  agosto  \r\n 1959,   ha   proposto   la  questione  di  legittimit\u0026#224;  costituzionale  \r\n dell\u0027articolo unico della legge 15 luglio 1926, n. 1263, disponendo  la  \r\n trasmissione  degli  atti  alla  Corte  costituzionale e la sospensione  \r\n della causa.                                                             \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     In aggiunta ai motivi addotti dalla difesa della  signora  Guerrato  \r\n per  sostenere  l\u0027illegittimit\u0026#224;  costituzionale della citata legge del  \r\n 1926 con riferimento agli artt. 24, 42 e  113  della  Costituzione,  il  \r\n Tribunale  di  Venezia assume che la questione di legittimit\u0026#224; \"implica  \r\n un ulteriore aspetto che in via alternativa  deve  essere  rilevato  di  \r\n ufficio\":  se  si  afferma che la immunit\u0026#224; giurisdizionale degli Stati  \r\n esteri \u0026#232; norma di diritto internazionale generalmente riconosciuta, la  \r\n legge impugnata, subordinando all\u0027autorizzazione del Ministro di grazia  \r\n e giustizia gli atti esecutivi contro beni di  Stati  esteri  e  quindi  \r\n rendendo  eventuale l\u0027applicazione di quella norma, violerebbero l\u0027art.  \r\n 10 della Costituzione che a quella norma  impone  si  debba  conformare  \r\n l\u0027ordinamento   interno;   se,   invece,  si  afferma  che  l\u0027immunit\u0026#224;  \r\n giurisdizionale non \u0026#232; norma  di  diritto  internazionale  generalmente  \r\n riconosciuta,  la  legge impugnata, cos\u0026#236; come \u0026#232; stato sostenuto dalla  \r\n parte esecutante, sarebbe in contrasto con gli artt. 24, 113 e 42 della  \r\n Costituzione.                                                            \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     In ordine al problema della rilevanza della questione ai fini della  \r\n risoluzione del giudizio principale, si osserva, che tutti i motivi  di  \r\n opposizione  al  procedimento  di  esecuzione,  diversi dalle questioni  \r\n pregiudiziali (risolte  con  sentenza  non  definitiva  in  pari  data)  \r\n attengono alla validit\u0026#224; del titolo esecutivo o alla pignorabilit\u0026#224; del  \r\n bene  sottoposto  ad esecuzione e quindi presuppongono la giurisdizione  \r\n del giudice del processo di esecuzione: la affermazione o negazione  di  \r\n tale  giurisdizione,  pertanto,  dar\u0026#224;  adito  o  meno  alla  ulteriore  \r\n cognizione della causa.                                                  \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     L\u0027ordinanza, notificata alle parti ed al Presidente  del  Consiglio  \r\n dei  Ministri  e  comunicata  ai  Presidenti delle due Camere, \u0026#232; stata  \r\n pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  del  5  dicembre  \r\n 1959, n. 295.                                                            \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Le  parti  non si sono costituite.  Il Presidente del Consiglio dei  \r\n Ministri  \u0026#232;  intervenuto  in  giudizio  rappresentato  dall\u0027Avvocatura  \r\n generale  dello  Stato  che  ha  depositato le sue deduzioni in data 30  \r\n novembre 1959 ed ha presentato successivamente una memoria  in  data  5  \r\n gennaio 1961.                                                            \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Nelle  sue  deduzioni  l\u0027Avvocatura generale dello Stato censura in  \r\n via preliminare l\u0027ordinanza del Tribunale di Venezia, poich\u0026#233;  in  essa  \r\n il  giudice  avrebbe  omesso  di  accertare se la norma consuetudinaria  \r\n internazionale concernente la immunit\u0026#224; dalla giurisdizione sussista  o  \r\n meno.                                                                    \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     La  difesa dello Stato prosegue osservando che, dato e non concesso  \r\n che la norma consuetudinaria internazionale  esista,  la  questione  di  \r\n legittimit\u0026#224;  costituzionale della legge n.  1263, sarebbe irrilevante.  \r\n Infatti, si dice, l\u0027ipotesi prospettata dall\u0027ordinanza non  corrisponde  \r\n alla   realt\u0026#224;,   in   quanto   la   pretesa   violazione  della  norma  \r\n internazionale presuppone che sia stata negata la  reciprocit\u0026#224;  oppure  \r\n rilasciata  l\u0027autorizzazione  a procedere alla esecuzione.  Nel caso in  \r\n esame invece la reciprocit\u0026#224; \u0026#232; stata affermata e l\u0027autorizzazione  non  \r\n \u0026#232; stata concessa; cos\u0026#236; che nessuna rilevanza per la risoluzione della  \r\n questione  principale  pu\u0026#242;  avere  l\u0027accertamento  della  legittimit\u0026#224;  \r\n costituzionale o meno della legge n. 1263.                               \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Peraltro si osserva che, nel caso di esistenza  della  consuetudine  \r\n internazionale,  la  legge impugnata sarebbe legittima in base all\u0027art.  \r\n 10 della Costituzione ed in base inoltre al successivo art. 11, per cui  \r\n l\u0027Italia consente, in condizioni di parit\u0026#224; con gli altri  Stati,  alle  \r\n limitazioni  di sovranit\u0026#224; necessarie ad un ordinamento che assicuri la  \r\n pace fra le nazioni.                                                     \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Ma anche nel caso di inesistenza della consuetudine internazionale,  \r\n la legge impugnata non sarebbe costituzionalmente  illegittima  perch\u0026#233;  \r\n non  contrasterebbe con gli artt. 24, 42 e 113 della Costituzione.  Per  \r\n quanto riguarda l\u0027art. 24 il diritto del cittadino  rimarrebbe  integro  \r\n perch\u0026#233;  nel  processo  di  esecuzione,  l\u0027autorizzazione  ministeriale  \r\n dovrebbe  ritenersi  condizione  all\u0027esercizio  dell\u0027azione,  che   non  \r\n annulla  il  diritto  all\u0027azione  medesima.    In ordine all\u0027art. 42 si  \r\n osserva che non  sembra  possibile  l\u0027applicazione  analogica  di  tale  \r\n principio, strettamente ancorato al campo della propriet\u0026#224;.  Per quanto  \r\n riguarda  la  pretesa  violazione  dell\u0027art. 113, la difesa dello Stato  \r\n assume che il provvedimento del Ministro ha carattere di atto politico,  \r\n e che, come tale, non \u0026#232; suscettibile di controllo giurisdizionale.      \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Nella memoria del 5 gennaio 1961 la difesa dello Stato si  sofferma  \r\n su  due  punti  della questione di legittimit\u0026#224; costituzionale, e cio\u0026#232;  \r\n quello che investe il diritto di agire in giudizio, affermato dall\u0027art.  \r\n 24 della Costituzione, e l\u0027altro connesso alla non  impugnabilit\u0026#224;  del  \r\n decreto del Ministro per la giustizia in relazione all\u0027art. 113.         \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     La  norma dell\u0027art. 24 non sarebbe che una particolare esplicazione  \r\n del principio di eguaglianza sancito dal precedente art.  3;  essa  non  \r\n violerebbe  il diritto dei singoli rimettendone le forme di tutela alla  \r\n legislazione ordinaria.   Entro i limiti  dell\u0027art.  3  (esclusione  di  \r\n distinzioni   di  sesso,  razza,  ecc.).  verificandosi  diversit\u0026#224;  di  \r\n situazioni obbiettive, la tutela  giuridica  si  atteggerebbe  in  modo  \r\n diverso.                                                                 \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Per quanto riguarda l\u0027inoppugnabilit\u0026#224; dei decreti del Ministro per  \r\n la   giustizia  che  dichiarano  la  reciprocit\u0026#224;  oppure  rifiutano  o  \r\n concedono l\u0027autorizzazione, l\u0027Avvocatura dello Stato nega che  sussista  \r\n violazione  dell\u0027art.  113  della Costituzione, ribadendo che i decreti  \r\n stessi hanno carattere di \"atti politici\" anzi, secondo la pi\u0026#249; recente  \r\n evoluzione dottrinaria, della particolare specie  degli  atti  politici  \r\n che  si  denominano  \"atti di governo\", che sarebbero istituzionalmente  \r\n sottratti ad ogni  sindacato  giurisdizionale.    Sottolineata  l\u0027ampia  \r\n discrezionalit\u0026#224;  che investe il compito di accertare la reciprocit\u0026#224; e  \r\n di autorizzare il provvedimento esecutivo, in quanto si deve  procedere  \r\n alla  ricerca  ed  alla  interpretazione  della  legge  e dei possibili  \r\n significati propri della sua concreta  applicazione,  la  difesa  dello  \r\n Stato  rileva che la valutazione di questi elementi costituisce un atto  \r\n di alta rilevanza politica che si inquadra  appunto  fra  gli  atti  di  \r\n governo.                                                                 \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     All\u0027udienza  del  18 gennaio 1961 l\u0027Avvocatura generale dello Stato  \r\n si \u0026#232; rimessa alle difese scritte.                                       \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Questa Corte, con ordinanza 1 marzo 1961, n. 8, ritenuto che non si  \r\n trovava negli atti della causa la sentenza non definitiva emessa il  25  \r\n agosto   1959  dal  Tribunale  di  Venezia  in  ordine  alle  questioni  \r\n pregiudiziali   attinenti   all\u0027ammissibilit\u0026#224;   ed   alla   ritualit\u0026#224;  \r\n dell\u0027opposizione  all\u0027esecuzione della sentenza penale del Tribunale di  \r\n Venezia del 20 dicembre 1955 ed alla posizione processuale dei soggetti  \r\n della controversia, ordinava che tale sentenza del 25 agosto 1959 fosse  \r\n acquisita agli atti.                                                     \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     In adempimento dell\u0027ordinanza di questa Corte  la  cancelleria  del  \r\n Tribunale  di  Venezia,  in  data  21  marzo  1961,  rimetteva la copia  \r\n autentica della richiesta sentenza.                                      \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     La causa \u0026#232; stata riportata all\u0027udienza del 24  maggio  1961,  dove  \r\n l\u0027Avvocatura generale dello Stato si \u0026#232; rimessa alle conclusioni prese.  \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Con  ordinanza del 23 giugno 1961, n. 41, questa Corte rinviava gli  \r\n atti al Tribunale di Venezia  affinch\u0026#233;  si  completasse,  sotto  altri  \r\n profili, l\u0027esame di rilevanza della proposta questione.                  \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Il  Tribunale,  con  ordinanza 4 agosto 1961, osservava che l\u0027esame  \r\n dei punti sui  quali  era  stata  richiamata  la  sua  attenzione,  era  \r\n condizionato   dalla   decisione   sulla  eccepita  incostituzionalit\u0026#224;  \r\n dell\u0027articolo unico della legge n. 1263 del  1926  e  riteneva  perci\u0026#242;  \r\n esaurito il giudizio sulla rilevanza.                                    \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Nelle   sue  successive  deduzioni,  in  data  10  settembre  1961,  \r\n l\u0027Avvocatura dello Stato osservava che l\u0027ordinanza 4  agosto  1961  del  \r\n Tribunale   di  Venezia  non  appariva  convincente  in  tutte  le  sue  \r\n considerazioni ma che in base ai chiarimenti da essa dati  -  anche  se  \r\n non  del  tutto  evidenti - si poteva ritenere dimostrato a sufficienza  \r\n che, in effetti,  sul  bene  oggetto  della  esecuzione,  incideva  una  \r\n situazione  giuridica  tale, per cui erano discutibili la entit\u0026#224; ed il  \r\n contenuto, ma non la esistenza del diritto espropriabile.  Agli effetti  \r\n della  risoluzione  del  problema   di   legittimit\u0026#224;   costituzionale,  \r\n l\u0027Avvocatura  dello  Stato  faceva  quindi richiamo alle considerazioni  \r\n gi\u0026#224; esposte nei precedenti scritti difensivi, rinnovando negli  stessi  \r\n sensi le sue conclusioni.                                                \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Dopo diversi rinvii, disposti in pendenza di trattative avviate per  \r\n un  amichevole  componimento della vertenza principale, veniva fissata,  \r\n per la discussione, l\u0027udienza del 12 giugno 1963.                        \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     In data 31 maggio 1963,  l\u0027Avvocatura  dello  Stato  ha  presentato  \r\n un\u0027ultima  memoria,  nella  quale,  tra  l\u0027altro,  ha  dato notizia che  \r\n l\u0027Amministrazione italiana degli affari esteri aveva stipulato in  data  \r\n 30  novembre  1962  una transazione sui danni e le spese con la signora  \r\n Guerrato vedova Arcaniolo e con i due figli minori  (per  i  quali  era  \r\n stato  ottenuto  l\u0027assenso del giudice tutelare), che con decreto del 7  \r\n maggio 1963 il Ministro degli affari esteri la aveva approvata,  e  che  \r\n la  detta  signora,  nel  nome  suo  e  dei  figli  minori,  accettando  \r\n l\u0027indennit\u0026#224;  che  l\u0027Amministrazione   degli   esteri   s\u0027impegnava   a  \r\n corrisponderle,  si  impegnava, a sua volta, ad abbandonare il giudizio  \r\n in corso contro lo Stato inglese.                                        \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Nell\u0027udienza del 12 giugno 1963 l\u0027avvocato dello Stato ribadiva  le  \r\n tesi  esposte  nelle  difese  scritte  e dava conferma dell\u0027intervenuta  \r\n suindicata transazione tra  la  signora  Guerrato  e  l\u0027Amministrazione  \r\n italiana degli affari esteri.                                            \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e                          \u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e                         Considerato in diritto:                          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     \u0026#200;  innanzitutto  da  osservare  che  il  giudizio  di legittimit\u0026#224;  \r\n costituzionale  promosso  con  l\u0027ordinanza  del  25  agosto  1959   del  \r\n Tribunale  di  Venezia  non  pu\u0026#242;  essere  arrestato  dalla transazione  \r\n stipulata il 30 novembre 1962 tra la signora Guerrato vedova  Arcaniolo  \r\n ed  i  due figli minori da una parte e l\u0027Amministrazione italiana degli  \r\n affari esteri dall\u0027altra, ed approvata con decreto del  Ministro  degli  \r\n affari  esteri  del  7  marzo  1963,  con la quale la signora Guerrato,  \r\n accettando l\u0027indennizzo che la detta  Amministrazione  si  impegnava  a  \r\n corrisponderle,  a sua volta si impegnava ad abbandonare il giudizio di  \r\n esecuzione in corso contro l\u0027Amministrazione dello Stato britannico.     \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     E ci\u0026#242;  perch\u0026#233;,  secondo  il  sistema  adottato  da  questa  Corte  \r\n nell\u0027art.  22 delle Norme integrative e chiarito in alcune sentenze, il  \r\n processo di  legittimit\u0026#224;  costituzionale,  dappoich\u0026#233;  si  svolge  non  \r\n nell\u0027interesse privato ma pubblico, diventa autonomo una volta iniziato  \r\n in  seguito  ad  ordinanza di rinvio del giudice a quo, e non \u0026#232; quindi  \r\n suscettibile  di  essere  influenzato  dalle   vicende   del   processo  \r\n principale  che  lo ha occasionato (sentenze n. 50 del 1957 e n. 57 del  \r\n 1961).                                                                   \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Quanto all\u0027assunto dell\u0027Avvocatura dello Stato, che la questione di  \r\n legittimit\u0026#224; costituzionale proposta con riferimento all\u0027art. 10  della  \r\n Costituzione,  non avrebbe avuto motivo di essere sollevata per il caso  \r\n di specie, giacch\u0026#233; il Ministro non aveva dato alcuna autorizzazione  a  \r\n procedere  per atti esecutivi sul padiglione dello Stato britannico, va  \r\n rilevato  che  ci\u0026#242;  non  riguarda  la  controversia  di   legittimit\u0026#224;  \r\n costituzionale, ma la rilevanza della questione suddetta nel giudizio a  \r\n quo:  punto che \u0026#232; stato gi\u0026#224; esaminato dal Tribunale di Venezia, nella  \r\n prima e, in seguito alle richieste di chiarimenti della Corte - di  cui  \r\n sopra si \u0026#232; fatto cenno -, nella seconda ordinanza summenzionata.        \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Altrettanto  dicasi  dell\u0027altro rilievo dell\u0027Avvocatura dello Stato  \r\n circa l\u0027asserita  nullit\u0026#224;  della  sentenza  del  Tribunale  penale  di  \r\n Venezia del 20 dicembre 1955.                                            \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Prima  di  passare  all\u0027esame  del  merito  \u0026#232;  bene  chiarire  che  \r\n l\u0027assunta violazione degli artt. 10, 24 e 42  della  Costituzione  deve  \r\n riferirsi ai primi tre commi dell\u0027articolo unico della legge impugnata,  \r\n per  cui non pu\u0026#242; procedersi, senza l\u0027autorizzazione del Ministro della  \r\n giustizia, ad atti esecutivi su beni mobili ed immobili, navi, crediti,  \r\n titoli ed ogni altra cosa spettante a Stato estero il  cui  ordinamento  \r\n ammetta  la  reciprocit\u0026#224;,  mentre  d\u0027altra  parte l\u0027addotta violazione  \r\n dell\u0027art.    113  va  riferita  all\u0027ultimo  comma  dell\u0027articolo  unico  \r\n succitato, che esclude qualsiasi ricorso contro il decreto del Ministro  \r\n della giustizia che accerti la esistenza della \"reciprocit\u0026#224;\", e contro  \r\n quello che rifiuti l\u0027autorizzazione.                                     \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     La  Corte  ritiene  che  i  primi  tre  commi  di tale articolo non  \r\n contrastano con l\u0027art. 10 della Costituzione.                            \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     L\u0027invocato art. 10, ai sensi del quale \"l\u0027ordinamento  italiano  si  \r\n conforma    alle   norme   di   diritto   internazionale   generalmente  \r\n riconosciute\" non \u0026#232; violato, dappoich\u0026#233;  nella  legislazione  e  nella  \r\n giurisprudenza  e  dottrina  dei  vari  Paesi  non vi \u0026#232; concordanza di  \r\n indirizzi  e  sistemi  relativamente  all\u0027esenzione  dai   procedimenti  \r\n conservativi  e  di  esecuzione  su  beni  di Stati esteri che non sono  \r\n destinati a funzioni attinenti all\u0027esercizio della sovranit\u0026#224;.           \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     \u0026#200; altres\u0026#236; da escludersi che la legge impugnata violi gli artt. 24  \r\n e 42 della Costituzione.                                                 \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     In proposito giova premettere che i temperamenti cui nel sistema di  \r\n essa  legge impugnata viene sottoposto l\u0027esercizio del diritto privato,  \r\n sono intesi ad armonizzare  l\u0027interesse  particolare  del  singolo  con  \r\n quello  della  collettivit\u0026#224;,  e che la Corte ha gi\u0026#224; riconosciuto, sia  \r\n pure  in  relazione  ad  altri  precetti  della  Costituzione,  che  il  \r\n condizionamento  o  la  restrizione  dell\u0027esercizio  di  un  interesse,  \r\n privato o pubblico, rispetto ad altro interesse pubblico  di  carattere  \r\n preminente,  non  viola la Costituzione, come nella recente sentenza n.  \r\n 88 del 1963 nella quale ha ritenuto che la legge possa disporre  limiti  \r\n alla pignorabilit\u0026#224; di certi beni per ragioni di interesse generale.     \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Va  poi  precisato  che l\u0027applicazione della legge in esame n. 1263  \r\n del 1926 non avviene automaticamente, ma \u0026#232; sottoposta  a  limiti,  che  \r\n sostanzialmente    rappresentano    una    restrizione   al   principio  \r\n dell\u0027immunit\u0026#224; dalla legge stessa contemplato.                           \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Si ha anzitutto un limite  nella  necessit\u0026#224;  che  esista  e  venga  \r\n accertata  la reciprocit\u0026#224; di trattamento da parte dell\u0027altro Stato, un  \r\n limite cio\u0026#232; nel principio della parit\u0026#224; che, sia  pure  a  scopi  pi\u0026#249;  \r\n ampi, trova riconoscimento nell\u0027art. 11 della Costituzione.              \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     In  secondo  luogo,  si  ha  un  altro  limite,  consistente  nella  \r\n valutazione, che, dopo l\u0027accertamento della reciprocit\u0026#224;,  il  Ministro  \r\n per  la giustizia deve fare di tutti gli elementi del caso specifico in  \r\n rapporto all\u0027esigenza della tutela degli interessi  generali  attinenti  \r\n ai  rapporti  internazionali,  quale,  ad  esempio, la possibilit\u0026#224; che  \r\n l\u0027interesse del singolo venga sostenuto presso lo  Stato  estero  dalle  \r\n autorit\u0026#224; diplomatiche e consolari nazionali.                            \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     \u0026#200;  soltanto  in seguito a tale esame ed alla ponderata valutazione  \r\n di tutti gli elementi del caso, che il Ministro decider\u0026#224; se  negare  o  \r\n concedere con proprio decreto l\u0027autorizzazione (avendo egli la facolt\u0026#224;  \r\n di  concederla  -  \u0026#232;  bene  metterlo in rilievo - pur nel caso che sia  \r\n stata accertata  l\u0027esistenza  nell\u0027ordinamento  giuridico  dello  Stato  \r\n straniero   del   principio   dell\u0027esenzione  in  esame  dalla  propria  \r\n giurisdizione).                                                          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     La legge impugnata adunque non svuota di contenuto il  diritto  del  \r\n singolo,  ma  soltanto  ne  condiziona l\u0027esercizio ad un\u0027autorizzazione  \r\n giustificata da superiori esigenze di interesse pubblico.                \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Ora l\u0027art. 24 della Costituzione, del quale si assume la violazione  \r\n da parte della legge in esame, non ha una portata tale da precludere al  \r\n legislatore la possibilit\u0026#224; di subordinare nella fase del  procedimento  \r\n esecutivo (come nel caso della legge impugnata) a determinati controlli  \r\n e  condizioni  l\u0027esperimento del diritto del privato, quando ci\u0026#242; debba  \r\n farsi a salvaguardia di altri interessi di preminente valore pubblico.   \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     La Corte ritiene inoltre che le norme dei  detti  primi  tre  commi  \r\n dell\u0027articolo  unico  impugnate non contrastano col successivo art. 42,  \r\n comma terzo,  della  Costituzione,  perch\u0026#233;  esse  non  attengono  alla  \r\n materia dell\u0027espropriazione.                                             \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Per  quanto  riguarda il prospettato contrasto con l\u0027art. 113 della  \r\n Costituzione, \u0026#232; chiaro che la denunciata illegittimit\u0026#224; costituzionale  \r\n si riferisce all\u0027ultimo  comma  dell\u0027articolo  in  esame,  che  esclude  \r\n qualsiasi ricorso in via giudiziaria o amministrativa contro il decreto  \r\n ministeriale  che  dichiara la reciprocit\u0026#224; e contro quello che rifiuta  \r\n l\u0027autorizzazione a procedere ad atti  esecutivi  su  beni  dello  Stato  \r\n estero.  Ora una tale esclusione da qualsiasi forma di ricorso viola la  \r\n norma  del  richiamato  art.  113,  secondo  la quale \u0026#232; sempre ammessa  \r\n contro  gli  atti  della pubblica Amministrazione la tutela dinnanzi ai  \r\n competenti organi giurisdizionali.                                       \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Infondato, in riguardo al primo  decreto,  quello  di  accertamento  \r\n della   reciprocit\u0026#224;,   \u0026#232;   l\u0027assunto   che  \"non  si  tratta  di  una  \r\n constatazione meramente obbiettiva di una  situazione  di  fatto  e  di  \r\n diritto,  ma  di  una  valutazione  altamente  tecnica  e  permeata  di  \r\n interferenze di rilevante importanza politica\".  Il  fatto  invero  che  \r\n tale  esame  possa  in  determinati  casi  riuscire  delicato e financo  \r\n difficile, non esclude che si tratta sempre di un accertamento di  dati  \r\n di  fatto  e  giuridici  che  non  pu\u0026#242;  essere  sottratto al sindacato  \r\n giurisdizionale.                                                         \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     In riguardo poi al secondo decreto, quello col  quale  il  Ministro  \r\n concede  o  nega  l\u0027autorizzazione in questione, \u0026#232; da osservare che la  \r\n funzione e la portata di esso sopra indicate  sono  sufficienti  a  non  \r\n farne  escludere la tutela giurisdizionale prevista dall\u0027art. 113 della  \r\n Costituzione.                                                            \u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP id\u003d\"MO\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003e                            per questi motivi                             \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003e                         LA CORTE COSTITUZIONALE                          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e     respinte le eccezioni pregiudiziali,                                 \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e     dichiara  non  fondata  la  questione  proposta  dal  Tribunale  di  \r\n Venezia, con ordinanza del 25 agosto 1959, sulla legittimit\u0026#224; dei primi  \r\n tre  commi  dell\u0027articolo  unico  della  legge 15 luglio 1926, n. 1263,  \r\n tabella A, riguardante gli \"Atti esecutivi  sopra  beni  stranieri  nel  \r\n Regno\", in riferimento agli artt. 10, 24 e 42 della Costituzione;        \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e     dichiara l\u0027illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0027ultimo comma di detto  \r\n articolo, in riferimento all\u0027art. 113 della Costituzione.                \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e     Cos\u0026#236;  deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte costituzionale,  \r\n Palazzo della Consulta, il 4 luglio 1963.                                \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003e                                   GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI  \r\n                                   AVOLIO - ANTONINO  PAPALDO  -  NICOLA  \r\n                                   JAEGER  - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO  \r\n                                   PETROCELLI -  ANTONIO  MANCA  -  ALDO  \r\n                                   SANDULLI  - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE  \r\n                                   FRAGALI  -   COSTANTINO   MORTATI   -  \r\n                                   GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE  VERZ\u0026#204;.  \u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"1959","titoletto":"SENT.  135/63  A.  GIUDIZIO DI LEGITTIMITA\u0027 COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE  -  AUTONOMIA  ED  INDIPENDENZA  RISPETTO AL PROCESSO PRINCIPALE  -  TRANSAZIONE  INTERVENUTA NEL PROCESSO PRINCIPALE - PROSECUZIONE  DEL  GIUDIZIO DI LEGITTIMITA\u0027 COSTITUZIONALE.(NORME INTEGRATIVE, ART. 22).","testo":"Il   processo   di   legittimita\u0027   costituzionale,  svolgendosi nell\u0027interesse  pubblico, diventa autonomo, una volta iniziato in seguito ad ordinanza di rinvio del giudice a quo, e non e\u0027 quindi suscettibile  di  essere  influenzato  dalle vicende del processo principale  che lo ha occasionato, ne\u0027 specificamente puo\u0027 essere arrestato  dalla  transazione stipulata fra le parti del processo principale medesimo.","numero_massima_successivo":"1960","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"22","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"1960","titoletto":"SENT.  135/63 B. ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO - STATI ESTERI -  ATTI ESECUTIVI SOPRA BENI DI STATI ESTERI - AUTORIZZAZIONE DEL MINISTERO  DEGLI AFFARI ESTERI - ARTICOLO UNICO LEGGE N. 1263 DEL 1926  -  COMMI 1x, 2x E 3x  -  PRETESO CONTRASTO CON ARTT. 10, 24 E  42  COST.  -  ESCLUSIONE - NON CONCORDANZA NELLA LEGISLAZIONE, GIURISPRUDENZA  E  DOTTRINA DI INDIRIZZI E SISTEMI SULL\u0027ESENZIONE DA  ATTI  ESECUTIVI  DEI  BENI  DI  STATI  ESTERI  -  RESTRIZIONI ALL\u0027ESERCIZIO  DEL  DIRITTO  PRIVATO  GIUSTIFICATE  SULLA BASE DI INTERESSI  DI  PREMINENTE  VALORE  PUBBLICO - NON ATTINENZA DELLE NORME  IMPUGNATE ALLA MATERIA DELLA ESPROPRIAZIONE - INFONDATEZZA DELLA   QUESTIONE  INCIDENTALE  DI  LEGITTIMITA\u0027  COSTITUZIONALE. (COST., ARTT. 10, 24 E 42; LEGGE 15 LUGLIO 1926, TAB. A, ARTICOLO UNICO, COMMI 1x, 2x E 3x).","testo":"Non  e\u0027  fondata  la questione di legittimita\u0027 costituzionale dei primi tre commi dell\u0027articolo unico della legge 15 luglio 1926 n. 1263 tabella  A,  riguardante  gli  \"Atti  esecutivi  sopra  beni stranieri  nel Regno\" in riferimento agli artt. 10, 24 e 42 Cost. Non  essendovi  nella legislazione, giurisprudenza e dottrina dei vari  paesi,  concordanza  di  indirizzi  e sistemi relativamente all\u0027esecuzione  dei  procedimenti conservativi e di esecuzione su beni   di   Stati  esteri  non  destinati  a  funzioni  attinenti all\u0027esercizio  della   sovranita\u0027,  non  sussiste  la  violazione dell\u0027art. 10 Cost. La legge impugnata non svuota il contenuto del diritto del singolo, ma soltanto ne condiziona l\u0027esercizio ad una autorizzazione  (subordinata  all\u0027accertamento della reciprocita\u0027 di  trattamento da parte dell\u0027altro Stato, ed alla valutazione di tutti   gli   elementi   del   caso   in  relazione  ai  rapporti internazionali)  giustificata  da superiori esigenze di interesse pubblico. E l\u0027art. 24 Cost. non ha una portata tale da precludere al  legislatore  la  facolta\u0027  di  subordinare,  nella  fase  del procedimento  esecutivo,  a  determinati  controlli e condizioni, l\u0027esperimento  del  diritto  privato,  quando  cio\u0027 debba farsi a salvaguardia  di  altri  interessi di preminente valore pubblico. Infine  le  norme  impugnate  non contrastano con l\u0027art. 42 comma terzo   della   Costituzione,   non   attenendo   alla    materia dell\u0027espropriazione.","numero_massima_successivo":"1961","numero_massima_precedente":"1959","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"15/07/1926","numero":"1263","articolo":"0","specificazione_articolo":"art.unico","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge;1263~art0"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"15/07/1926","numero":"1263","articolo":"0","specificazione_articolo":"art.unico","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge;1263~art0"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"15/07/1926","numero":"1263","articolo":"0","specificazione_articolo":"art.unico","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge;1263~art0"}],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"10","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"24","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"42","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"1961","titoletto":"SENT.  135/63 C. ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO - STATI ESTERI -  ATTI ESECUTIVI SOPRA BENI DI STATI ESTERI - AUTORIZZAZIONE DEL MINISTERO  DEGLI AFFARI ESTERI - ARTICOLO UNICO LEGGE N. 1263 DEL 1926,  COMMA  ULTIMO  -  ESCLUSIONE  DI RICORSI GIURISDIZIONALI O AMMINISTRATIVI   AVVERSO  I  DECRETI  MINISTERIALI  -  VIOLAZIONE DELL\u0027ART.  113 COST. - ILLEGITTIMITA\u0027 COSTITUZIONALE DELLA NORMA. (COST.,  ART.  113;  LEGGE  15  LUGLIO  1926, N. 1263, TABELLA A, ARTICOLO UNICO, COMMA QUARTO).","testo":"E\u0027  costituzionalmente  illegittimo  l\u0027ultimo comma dell\u0027articolo unico della legge 15 luglio 1926 n. 1263, tab. A, riguardante gli \"Atti  esecutivi  sopra beni stranieri nel Regno\", in riferimento all\u0027art.  113  Cost.  Tale norma, escludendo qualsiasi ricorso in via  giudiziaria  o amministrativa contro il decreto ministeriale che   dichiara  la  reciprocita\u0027  e  contro  quello  che  rifiuta l\u0027autorizzazione  a  procedere  ad  atti  esecutivi su beni dello Stato  estero,  viola  l\u0027art.  113  Cost.  secondo  cui e\u0027 sempre ammessa,  contro  gli  atti  della  pubblica  amministrazione, la tutela  dinanzi  ai competenti organi giurisdizionali. Ne\u0027 rileva la delicatezza e difficolta\u0027 dell\u0027accertamento della reciprocita\u0027 ,  trattandosi  pur  sempre di un accertamento di dati di fatto e giuridici   che   non   puo\u0027   essere   sottratto  al   sindacato giurisdizionale.","numero_massima_successivo":"1962","numero_massima_precedente":"1960","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"15/07/1926","numero":"1263","articolo":"0","specificazione_articolo":"art.unico","comma":"0","specificazione_comma":"ultimo co.","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge;1263~art0"}],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"113","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"1962","titoletto":"SENT.  135/63  D.  DIRITTO  DI  DIFESA  - COSTITUZIONE, ART. 24 - INTERPRETAZIONE.","testo":"L\u0027art.   24   della  Costituzione  non  ha  una  portata  tale da precludere  al legislatore la facolta\u0027 di subordinare, nella fase del  procedimento esecutivo, a determinati controlli e condizioni l\u0027esperimento  del  diritto  privato,  quando  cio\u0027 debba farsi a salvaguardia di altri interessi di preminente valore pubblico.","numero_massima_precedente":"1961","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"15/07/1926","numero":"1263","articolo":"0","specificazione_articolo":"art.unico","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge;1263~art0"}],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"24","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"887","autore":"DENTI V.","titolo":"IL DIRITTO DI AZIONE E LA COSTITUZIONE","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Rivista di diritto processuale","anno_rivista":"1964","numero_rivista":"","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"116","note_abstract":"","collocazione":"C.131 - A.39","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"886","autore":"LA PERGOLA A.","titolo":"ADATTAMENTO AUTOMATICO E NORME INTERNAZIONALI IN CONFLITTO CON LA COSTITUZIONE","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Giurisprudenza costituzionale","anno_rivista":"1963","numero_rivista":"","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"1496","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"29148","autore":"Zicchittu P.","titolo":"Una \"nuova stagione\" per l\u0027atto politico? Alcune riflessioni tra teoria e prassi costituzionale","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"www.statoechiese.it","anno_rivista":"2018","numero_rivista":"11","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"29148_1963_135.pdf","nome_file_fisico":"52-2016_Zicchittu.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}"
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