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Giudici : Francesco VIGAN\u0026#210;, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D\u0026#8217;ALBERTI, Giovanni PITRUZZELLA, Antonella SCIARRONE ALIBRANDI, Massimo LUCIANI, Maria Alessandra SANDULLI, Roberto Nicola CASSINELLI, Francesco Saverio MARINI,\u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003eha pronunciato la seguente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IA2\"\u003eSENTENZA\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003enel giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 1, comma 1, della legge della Regione Campania 11 novembre 2024, n. 16, recante \u0026#171;Disposizioni in materia di ineleggibilit\u0026#224; alla carica di Presidente della Giunta regionale, in recepimento dell\u0026#8217;articolo 2, comma 1, lettera \u003cem\u003ef\u003c/em\u003e) della legge 2 luglio 2004, n. 165\u0026#187;, promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 10 gennaio 2025, depositato in cancelleria in pari data, iscritto al n. 1 del registro ricorsi 2025 e pubblicato nella \u003cem\u003eGazzetta Ufficiale\u003c/em\u003e della Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2025.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eVisto\u003c/em\u003e l\u0026#8217;atto di costituzione della Regione Campania;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eudito\u003c/em\u003e nell\u0026#8217;udienza pubblica del 9 aprile 2025 il Giudice relatore Giovanni Pitruzzella;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003euditi\u003c/em\u003e gli avvocati dello Stato Ruggero Di Martino ed Eugenio De Bonis per il Presidente del Consiglio dei ministri e gli avvocati Giandomenico Falcon e Marcello Cecchetti per la Regione Campania;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003edeliberato\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 9 aprile 2025.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e\u003cem\u003eRitenuto in fatto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ricorso depositato il 10 gennaio 2025 e iscritto al n. 1 reg. ric. 2025, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 1, comma 1, della legge della Regione Campania 11 novembre 2024, n. 16, recante \u0026#171;Disposizioni in materia di ineleggibilit\u0026#224; alla carica di Presidente della Giunta regionale, in recepimento dell\u0026#8217;articolo 2, comma 1, lettera \u003cem\u003ef\u003c/em\u003e) della legge 2 luglio 2004, n. 165\u0026#187;, in riferimento agli artt. 3, 51 e 122, primo comma, della Costituzione, quest\u0026#8217;ultimo in relazione all\u0026#8217;art. 2, comma 1, lettera \u003cem\u003ef\u003c/em\u003e), della legge 2 luglio 2004, n. 165 (Disposizioni di attuazione dell\u0026#8217;articolo 122, primo comma, della Costituzione).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.1.\u0026#8722; Il ricorrente deduce che la disposizione impugnata \u0026#8211; dopo avere riconosciuto, al primo periodo, che \u0026#171;[n]on \u0026#232; immediatamente rieleggibile alla carica di Presidente della Giunta regionale chi, allo scadere del secondo mandato, ha gi\u0026#224; ricoperto ininterrottamente tale carica per due mandati consecutivi\u0026#187; \u0026#8211; prevede, al secondo periodo, che, \u0026#171;[a]i fini dell\u0026#8217;applicazione della presente disposizione, il computo dei mandati decorre da quello in corso di espletamento alla data di entrata in vigore della presente legge\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn tal modo, il legislatore regionale avrebbe solo apparentemente recepito il principio del divieto del terzo mandato consecutivo posto dall\u0026#8217;evocato parametro interposto, differendo, in realt\u0026#224;, la sua applicazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.\u0026#8722; Osserva l\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato che, ai sensi dell\u0026#8217;art. 122, primo comma, Cost., come modificato con la legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 (Disposizioni concernenti l\u0026#8217;elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l\u0026#8217;autonomia statutaria delle Regioni), \u0026#171;[i]l sistema d\u0026#8217;elezione e i casi di ineleggibilit\u0026#224; e di incompatibilit\u0026#224; del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonch\u0026#233; dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei princ\u0026#236;pi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa disciplina del sistema elettorale e dei casi di ineleggibilit\u0026#224; e di incompatibilit\u0026#224; del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale sarebbe, dunque, materia di legislazione concorrente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn attuazione del dettato costituzionale \u0026#8211; prosegue il ricorrente \u0026#8211; la legge n. 165 del 2004 ha enunciato i principi fondamentali che le Regioni devono recepire nelle proprie legislazioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn particolare, l\u0026#8217;art. 2, comma 1, stabilisce che, \u0026#171;[f]atte salve le disposizioni legislative statali in materia di incandidabilit\u0026#224; per coloro che hanno riportato sentenze di condanna o nei cui confronti sono state applicate misure di prevenzione, le regioni disciplinano con legge i casi di ineleggibilit\u0026#224;, specificamente individuati, di cui all\u0026#8217;articolo 122, primo comma, della Costituzione\u0026#187;, nei limiti dei principi fondamentali espressi dal medesimo comma 1, tra cui, alla lettera \u003cem\u003ef\u003c/em\u003e), quello \u0026#171;della non immediata rieleggibilit\u0026#224; allo scadere del secondo mandato consecutivo del Presidente della Giunta regionale eletto a suffragio universale e diretto, sulla base della normativa regionale adottata in materia\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa resistente, dal canto suo, si \u0026#232; dotata di una propria disciplina elettorale con la legge della Regione Campania 27 marzo 2009, n. 4 (Legge elettorale), entrata in vigore il 15 aprile 2009, il cui art. 1, comma 1, dispone che \u0026#171;[i]l Presidente della Giunta regionale e il Consiglio regionale sono eletti a suffragio universale e diretto\u0026#187;. Parimenti, la legge della Regione Campania 28 maggio 2009, n. 6 (Statuto della Regione Campania), all\u0026#8217;art. 46, comma 1, dispone che \u0026#171;[i]l Presidente della Giunta regionale \u0026#232; eletto a suffragio universale e diretto contestualmente alla elezione del Consiglio regionale, di cui \u0026#232; componente\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAvendo, quindi, la Regione Campania adottato una legge elettorale e uno statuto che hanno previsto l\u0026#8217;elezione del Presidente della Giunta regionale a suffragio universale e diretto, non vi sarebbe alcuna ragione per escludere l\u0026#8217;operativit\u0026#224; del divieto del terzo mandato consecutivo a chi ne abbia gi\u0026#224; svolti due sulla base della richiamata legislazione elettorale regionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCome sottolineato dalla giurisprudenza amministrativa e della Corte di cassazione, tale divieto sarebbe funzionale all\u0026#8217;esigenza di prevenire il rischio di concentrazione e di personalizzazione del potere.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCi\u0026#242; sarebbe stato confermato da questa Corte nella sentenza n. 60 del 2023, ove si \u0026#232; chiarito, in relazione ai sindaci, che \u0026#171;[l]a previsione del numero massimo dei mandati consecutivi \u0026#8211; in stretta connessione con l\u0026#8217;elezione diretta dell\u0026#8217;organo di vertice dell\u0026#8217;ente locale, a cui fa da ponderato contraltare \u0026#8211; riflette [\u0026#8230;] una scelta normativa idonea a inverare e garantire ulteriori fondamentali diritti e principi costituzionali: l\u0026#8217;effettiva \u003cem\u003epar condicio\u003c/em\u003e tra i candidati, la libert\u0026#224; di voto dei singoli elettori e la genuinit\u0026#224; complessiva della competizione elettorale, il fisiologico ricambio della rappresentanza politica e, in definitiva, la stessa democraticit\u0026#224; degli enti locali\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTali affermazioni \u0026#8211; ribadite nella sentenza di questa Corte n. 196 del 2024 \u0026#8211; sarebbero replicabili anche in relazione al limite dei mandati consecutivi del Presidente della Giunta regionale eletto a suffragio universale e diretto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl principio statale del divieto del terzo mandato consecutivo, poi, per essere applicato, non necessiterebbe di alcuna specificazione o recepimento da parte delle regioni, \u0026#171;essendo gi\u0026#224; perfettamente delineato\u0026#187; e \u0026#171;immediatamente operativo\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTale principio fondamentale risponderebbe alla \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e di imporre una disciplina uniforme e inderogabile su tutto il territorio nazionale, ammettendo \u0026#171;diverse articolazioni di dettaglio in ambito regionale, senza, tuttavia, sacrificare l\u0026#8217;istanza unitaria portata dalla disposizione statale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa disposizione regionale impugnata, nella parte in cui esclude dal computo dei mandati quelli svolti prima della sua entrata in vigore, si porrebbe in contrasto con il menzionato principio fondamentale, dal che conseguirebbe la violazione dell\u0026#8217;art. 122, primo comma, Cost., nonch\u0026#233; dei principi di ragionevolezza e uguaglianza di cui agli artt. 3 e 51 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAggiunge il ricorrente che, ammettendo che le regioni siano libere di differire l\u0026#8217;operativit\u0026#224; del divieto di eleggibilit\u0026#224; dopo il secondo mandato consecutivo e \u0026#171;se addirittura si concedesse che il principio debba essere necessariamente e formalmente recepito dalla legislazione regionale per essere operante, senza peraltro porre alcun termine al recepimento\u0026#187;, ne deriverebbe che le regioni medesime resterebbero libere di ridimensionarne la portata precettiva e finanche di rinviarne l\u0026#8217;attuazione \u003cem\u003esine die\u003c/em\u003e.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNeanche potrebbe obiettarsi che le cosiddette leggi cornice non sono suscettibili di diretta applicazione, ben potendo il legislatore nazionale dettare norme di dettaglio che rispondano a una prevalente esigenza di uniformit\u0026#224; di disciplina a livello nazionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNel caso di specie, gli interessi meritevoli di protezione uniforme sarebbero l\u0026#8217;effettiva \u003cem\u003epar condicio\u003c/em\u003e tra i candidati, la libert\u0026#224; di voto dei singoli elettori e la genuinit\u0026#224; complessiva della competizione elettorale, nonch\u0026#233; \u0026#171;il fisiologico ricambio della rappresentanza politica ex artt. 3 e 51 Cost., strettamente connessi al principio democratico che informa di s\u0026#233; l\u0026#8217;intero ordinamento\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn \u0026#171;aggiunta\u0026#187; a ci\u0026#242;, andrebbe considerato che la legge reg. Campania n. 4 del 2009, nel prevedere che il Presidente della Giunta regionale e il Consiglio regionale sono eletti a suffragio universale e diretto (art. 1, comma 1), dispone, tra l\u0026#8217;altro, che si applicano, \u0026#171;in quanto compatibili con la presente legge, le altre disposizioni statali o regionali, anche di natura regolamentare, vigenti in materia\u0026#187; (art. 1, comma 3).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTale ultimo rinvio alle disposizioni statali vigenti costituirebbe \u0026#171;ulteriore ragione della doverosa applicazione del principio\u0026#187; di cui all\u0026#8217;art. 2, comma 1, lettera \u003cem\u003ef\u003c/em\u003e), della legge n. 165 del 2004.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl ricorrente ribadisce, dunque, che la disposizione impugnata v\u0026#236;ola i parametri costituzionali evocati e la norma statale interposta, la quale sarebbe: a) direttamente operante, in quanto principio fondamentale della materia \u0026#171;autoapplicativo\u0026#187;; b) in ogni caso, applicabile alla Regione resistente per effetto del richiamo contenuto nell\u0026#8217;art. 1, comma 3, della citata legge reg. Campania n. 4 del 2009.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8722; Con atto depositato il 14 febbraio 2025, si \u0026#232; costituita in giudizio la Regione Campania, eccependo l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; e la non fondatezza del ricorso avversario.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.1.\u0026#8722; Le questioni sarebbero in primo luogo inammissibili per \u0026#171;omessa ricostruzione\u0026#187; o \u0026#171;incompletezza del quadro fattuale e giuridico\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl ricorso, infatti, affermerebbe apoditticamente il carattere \u0026#171;autoapplicativo\u0026#187; del principio del divieto del terzo mandato consecutivo, senza soffermarsi: a) sull\u0026#8217;art. 5 della legge cost. n. 1 del 1999, che, nell\u0026#8217;introdurre la disciplina della nuova forma di governo regionale, espressamente manteneva operante la disciplina statale in materia (tra l\u0026#8217;altro) di ineleggibilit\u0026#224; sino a quando non fosse sostituita dalla legislazione regionale; b) sulla \u0026#171;interpretazione storica, testuale, logica e sistematica\u0026#187; delle disposizioni della legge n. 165 del 2004; c) sul \u0026#171;diritto vivente\u0026#187; formatosi \u0026#171;mediante pronunce consolidate e convergenti della Corte di cassazione, nonch\u0026#233;, sullo specifico punto rilevante nella presente controversia, dei Tribunali e delle Corti d\u0026#8217;appello investiti della questione\u0026#187;; d) sulla gi\u0026#224; avvenuta promulgazione da parte di altre Regioni (Veneto, Marche e Piemonte) di leggi che, sul presupposto del carattere non \u0026#171;autoapplicativo\u0026#187; del principio, lo hanno introdotto \u0026#171;a valere dal mandato presidenziale in corso o da quello successivo\u0026#187;; e) sulle \u0026#171;corrispondenti valutazioni\u0026#187; dello stesso Consiglio dei ministri, che in tutti tali casi ha deliberato la non impugnazione delle relative leggi regionali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.2.\u0026#8722; Inammissibile per genericit\u0026#224; e \u0026#171;difetto di argomentazione\u0026#187; sarebbe, in secondo luogo, la questione in riferimento agli artt. 3 e 51 Cost., non avendo il ricorrente illustrato in che modo e per quali ragioni essi risulterebbero violati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.3.\u0026#8722; Nel merito, la Regione Campania si sofferma, in primo luogo, sulla pretesa natura autoapplicativa del principio posto dall\u0026#8217;art. 2, comma 1, lettera \u003cem\u003ef\u003c/em\u003e), della legge n. 165 del 2004.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSecondo la resistente, pochi dubbi sussisterebbero sul fatto che la legge n. 165 del 2004, nel fissare i principi fondamentali in materia di ineleggibilit\u0026#224; e incompatibilit\u0026#224; di cui all\u0026#8217;art. 122, primo comma, Cost., ivi incluso il limite dei due mandati consecutivi, espressamente ne riservi l\u0026#8217;attuazione alla legge regionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;art. 2, comma 1, della citata legge cornice, infatti, non solo ribadisce che \u0026#171;le regioni disciplinano con legge i casi di ineleggibilit\u0026#224;, specificamente individuati, di cui all\u0026#8217;articolo 122, primo comma, della Costituzione\u0026#187;, ma, alla lettera \u003cem\u003ef\u003c/em\u003e), sottolinea che la \u0026#171;previsione della non immediata rieleggibilit\u0026#224; allo scadere del secondo mandato consecutivo del Presidente della Giunta regionale eletto a suffragio universale e diretto\u0026#187; deve essere stabilita \u0026#171;sulla base della normativa regionale adottata in materia\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSarebbe dunque \u0026#171;doppiamente chiaro\u0026#187; l\u0026#8217;intendimento del legislatore statale di rendere operante il principio solo \u0026#171;per effetto e nel contesto della normativa regionale di recepimento\u0026#187;, donde l\u0026#8217;inutilit\u0026#224; della \u0026#8220;discettazione\u0026#8221; del ricorrente \u0026#171;sull\u0026#8217;astratta possibilit\u0026#224; che i principi statali possano operare direttamente, o che il legislatore statale possa porre anche norme di dettaglio, o sul fatto che il principio in questione sia o meno sufficientemente determinato\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTale piana interpretazione letterale corrisponderebbe \u0026#171;alla storia della disposizione\u0026#187;, quale risulterebbe dai lavori preparatori, \u0026#171;che fin dall\u0026#8217;inizio hanno evidenziato [\u0026#8230;] la necessit\u0026#224; di rispettare l\u0026#8217;autonomia regionale\u0026#187; in punto di limite al numero di mandati del Presidente della Giunta regionale eletto a suffragio universale e diretto, trattandosi di questione relativa alla forma di governo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePer tale ragione, la previsione del limite di due mandati consecutivi era stata formulata nel testo originario come una mera facolt\u0026#224; rimessa alle singole regioni, e per la medesima ragione quella previsione era stata soppressa dalla Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eMeriterebbe di essere segnalata anche la posizione assunta dal Governo. In particolare, nella seduta della Camera del 7 ottobre 2003, il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri aveva manifestato perplessit\u0026#224; circa la conformit\u0026#224; costituzionale di un emendamento diretto a reintrodurre il limite dei mandati soppresso in Commissione, affermando che esso, indipendentemente dalla qualificazione come causa di ineleggibilit\u0026#224; o incandidabilit\u0026#224;, interessa direttamente la forma di governo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNella seduta del Senato della Repubblica del 20 aprile 2004, lo stesso rappresentante del Governo aveva osservato, tuttavia, che la disposizione reintrodotta dalla Camera dei deputati si presta anche a una lettura costituzionalmente orientata, essendo la limitazione in parola non immediatamente applicabile, ma prevista \u0026#171;sulla base della normativa regionale adottata in materia\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.4.\u0026#8722; La resistente illustra poi il \u0026#171;diritto vivente\u0026#187; \u0026#171;nella concorde interpretazione dei giudici civili\u0026#187;, con specifico riferimento ai \u0026#171;casi\u0026#187; delle Regioni Lombardia ed Emilia-Romagna.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa non diretta applicabilit\u0026#224; dei principi fondamentali dettati dall\u0026#8217;art. 2 della legge n. 165 del 2004 sarebbe \u0026#171;un punto pacifico\u0026#187; nella giurisprudenza civile.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn primo luogo, la Corte di cassazione (sezione prima civile, sentenza 1\u0026#176; marzo 2005, n. 4327, e poi sezioni unite civili, sentenza 25 luglio 2006, n. 16898), avrebbe chiarito che \u0026#171;in tanto i \u0026#8220;principi fondamentali\u0026#8221; stabiliti dalla legge n. 165 del 2004 possono avere efficacia ed essere applicabili nell\u0026#8217;ordinamento, in quanto il legislatore regionale abbia esercitato la nuova competenza legislativa attribuitagli: \u0026#232; necessario, cio\u0026#232; per l\u0026#8217;applicabilit\u0026#224; della nuova disciplina, che nell\u0026#8217;ordinamento siano vigenti sia la legge regionale, sia la legge statale sui \u0026#8220;principi fondamentali\u0026#8221;\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eUgualmente significative e ancor pi\u0026#249; rilevanti sarebbero le decisioni dei giudici civili che si sono occupati della specifica questione del divieto del terzo mandato consecutivo. Si tratterebbe dei noti contenziosi diretti a far accertare la decadenza dei Presidenti eletti nel marzo 2010 nelle Regioni Lombardia ed Emilia-Romagna e definiti con sentenze dei Tribunali ordinari di Milano e di Bologna, entrambe confermate in appello.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.5.\u0026#8722; La Regione Campania passa poi ad analizzare il diritto \u0026#171;vivente, e vissuto, nella stabile interpretazione del Governo\u0026#187;, in relazione ai casi delle Regioni Veneto, Marche e Piemonte.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa legge della Regione Veneto 16 gennaio 2012, n. 5 (Norme per l\u0026#8217;elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale), ha introdotto il limite del doppio mandato consecutivo, al contempo precisando, all\u0026#8217;art. 27, comma 2, che esso si applica \u0026#171;con riferimento ai mandati successivi alle elezioni effettuate dopo la data di entrata in vigore della presente legge\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl Consiglio dei ministri avrebbe preso in considerazione la citata legge veneta nella seduta del 3 febbraio 2012, deliberando l\u0026#8217;impugnazione davanti a questa Corte degli artt. 2, comma 1, e 27, comma 1, ma non delle disposizioni sul limite ai mandati del Presidente della Giunta regionale, cos\u0026#236; implicitamente ritenendo \u0026#171;pacifica\u0026#187; la loro legittimit\u0026#224; costituzionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSulla base di tali disposizioni \u0026#8211; aggiunge la Regione Campania \u0026#8211; l\u0026#8217;attuale Presidente della Giunta regionale della Regione Veneto (gi\u0026#224; Presidente dal 2010 al 2015 e dal 2015 al 2020) ha potuto candidarsi e risultare eletto per il successivo mandato dal 2020 al 2025.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAnalogamente \u0026#8211; prosegue la resistente \u0026#8211; l\u0026#8217;art. 2 della legge della Regione Marche 20 febbraio 2015, n. 5 (Modifiche alla legge regionale 16 dicembre 2004, n. 27 \u0026#8220;Norme per l\u0026#8217;elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale\u0026#8221;), ha inserito l\u0026#8217;art. 3-\u003cem\u003ebis \u003c/em\u003enella legge della Regione Marche 16 dicembre 2004, n. 27 (Norme per l\u0026#8217;elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale), statuendo, al comma 2, il divieto del terzo mandato consecutivo. Contestualmente, l\u0026#8217;art. 11 della stessa legge reg. Marche n. 5 del 2015 ha precisato che \u0026#171;[l]a disposizione di cui al comma 2 dell\u0026#8217;articolo 3 \u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e della l.r. 27/2004, nel testo introdotto dall\u0026#8217;articolo 2 di questa legge, si applica avuto riguardo alle legislature successive a quella di entrata in vigore di questa legge\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl Governo avrebbe preso in considerazione la citata legge reg. Marche n. 5 del 2015 nella seduta del Consiglio dei ministri 21 aprile 2015, deliberando la sua non impugnazione \u0026#171;in considerazione degli ampi margini tecnico-giuridici di incertezza\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSulla base di quelle disposizioni, l\u0026#8217;allora Presidente della Giunta regionale delle Marche si \u0026#232; candidato alle successive elezioni del 2015, \u0026#171;ovviamente influendo \u0026#8211; pur non risultando eletto \u0026#8211; sulla campagna elettorale e sul complessivo esito delle elezioni\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAggiunge infine la resistente che, nel corso dell\u0026#8217;attuale legislatura, la legge della Regione Piemonte 19 luglio 2023, n. 12 (Norme per l\u0026#8217;elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale), ha parimenti disposto, all\u0026#8217;art. 5, comma 2, il divieto del terzo mandato consecutivo, stabilendo, al contempo, all\u0026#8217;art. 34, comma 1, che \u0026#171;[l]e disposizioni degli articoli 5, comma 2, e 8 si applicano a decorrere dalla XII legislatura\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAnche tale legge regionale, nella seduta del Consiglio dei ministri del 18 settembre 2023, sarebbe stata presa in considerazione dal Governo, che anche in questo caso si sarebbe determinato a non impugnarla.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.6.\u0026#8722; La Regione Campania argomenta, poi, circa l\u0026#8217;irrilevanza, ai fini della diretta applicazione del limite dei due mandati consecutivi, della disciplina del procedimento elettorale recata dalla legge reg. Campania n. 4 del 2009.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl ricorso sembrerebbe \u0026#171;alludere\u0026#187; alla possibilit\u0026#224; che la semplice promulgazione della legge regionale citata abbia reso operativo il limite in questione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSi tratterebbe di una tesi infondata, dal momento che la legge reg. Campania n. 4 del 2009 si limita a disciplinare il procedimento elettorale, senza \u0026#171;sfiorare\u0026#187; gli ambiti delle ineleggibilit\u0026#224; e incompatibilit\u0026#224; di cui all\u0026#8217;art. 122, primo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.7.\u0026#8722; Ci\u0026#242; posto, la resistente passa a confutare gli ulteriori argomenti prospettati in ricorso a sostegno del carattere \u0026#171;autoapplicativo\u0026#187; del principio statale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl riferimento sarebbe, in primo luogo, alla tesi secondo cui, se si ammettesse che le regioni possano differire l\u0026#8217;operativit\u0026#224; del divieto sino al suo recepimento, peraltro sprovvisto di termine, ne deriverebbe che esse restano \u0026#171;libere di ridimensionarne la portata precettiva e, addirittura, di rinviarne l\u0026#8217;attuazione \u003cem\u003esine die\u003c/em\u003e\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSi tratterebbe di una considerazione suggestiva ma nella sostanza infondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDa una parte, infatti, l\u0026#8217;interpretazione della legge non potrebbe \u0026#171;essere condotta \u0026#8220;a rovescio\u0026#8221;, partendo non dalla sua formulazione e palese intenzione, ma dalla conseguenza ritenuta indesiderabile\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDall\u0026#8217;altra, la presunta libert\u0026#224; delle regioni ordinarie di ignorare la legge statale non sarebbe affatto tale, data l\u0026#8217;esistenza del potere sostitutivo straordinario del Governo, ai sensi dell\u0026#8217;art. 120, secondo comma, Cost., come attestato dalla diffida e poi dalla sostituzione della Regione Puglia operata con il decreto-legge 31 luglio 2020, n. 86 (Disposizioni urgenti in materia di parit\u0026#224; di genere nelle consultazioni elettorali delle regioni a statuto ordinario), convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2020, n. 98, proprio in relazione a un caso di mancato adeguamento della legislazione regionale ai principi fondamentali di cui alla legge n. 165 del 2004 in materia di elezioni regionali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eQuanto poi alla presunta \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e di imporre una disciplina uniforme e inderogabile su tutto il territorio nazionale, essa individuerebbe \u0026#171;un criterio ispiratore del principio\u0026#187;, ma non si sarebbe mai tradotta nell\u0026#8217;imposizione di un\u0026#8217;automatica e immediata sua operativit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAncora, porre oggi in discussione l\u0026#8217;interpretazione della legge n. 165 del 2004, \u0026#171;quale voluta dal legislatore, consolidata nell\u0026#8217;interpretazione dei giudici civili di ogni livello e confermata dalla prassi ultraventennale della legislazione regionale e dell\u0026#8217;esercizio delle prerogative governative, porterebbe non gi\u0026#224; ad una condizione di uguaglianza, ma in realt\u0026#224; a una diseguaglianza che strapperebbe la stessa coerenza istituzionale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDa un lato, infatti, si dovrebbe necessariamente riconoscere, in forza del giudicato formatosi in quei casi, la piena legittimit\u0026#224; dei terzi mandati svolti dagli allora Presidenti delle Giunte delle Regioni Lombardia ed Emilia-Romagna; dall\u0026#8217;altro, si verrebbe a contraddire la legittimit\u0026#224; del mandato oggi in corso di svolgimento del Presidente della Giunta della Regione Veneto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNon pertinenti, infine, sarebbero le sentenze di questa Corte n. 60 del 2023 e n. 196 del 2024 richiamate in ricorso e relative ai limiti ai mandati consecutivi dei sindaci, poich\u0026#233; i comuni non dispongono n\u0026#233; di autonomia legislativa costituzionalmente garantita n\u0026#233; di riserva allo statuto della disciplina della forma di governo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.8.\u0026#8722; Non fondata sarebbe anche la tesi secondo cui il principio di cui all\u0026#8217;art. 2, comma 1, lettera \u003cem\u003ef\u003c/em\u003e), della legge n. 165 del 2004 sarebbe stato recepito dall\u0026#8217;art. 1, comma 3, della legge reg. Campania n. 4 del 2009, secondo cui si applicano, \u0026#171;in quanto compatibili con la presente legge, le altre disposizioni statali o regionali, anche di natura regolamentare, vigenti in materia\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCon il menzionato richiamo, il legislatore campano, infatti, avrebbe inteso riferirsi alla sola disciplina del procedimento elettorale (e non a quella delle ineleggibilit\u0026#224; e incompatibilit\u0026#224;).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAnche a volere opinare diversamente, si tratterebbe pur sempre del rinvio a una disposizione che, a sua volta, rimanda espressamente, per la sua applicazione, a una specifica previsione della legge regionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.9.\u0026#8722; In via subordinata, la Regione Campania prospetta l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 2, comma 1, lettera\u003cem\u003e f\u003c/em\u003e), della legge n. 165 del 2004, per violazione degli artt. 122, primo comma, e 123, primo comma, Cost., l\u0026#224; dove si ritenga che esso direttamente e in modo vincolante stabilisca il limite dei due mandati consecutivi per il Presidente della Giunta regionale eletto a suffragio universale e diretto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;art. 122, primo comma, Cost., nel demandare alla legge statale la determinazione dei principi in materia di ineleggibilit\u0026#224;, non avrebbe inteso \u0026#171;dare all\u0026#8217;espressione un senso diverso da quello, tradizionale e incorporato nella stessa legislazione statale\u0026#187;, di istituto rivolto ad evitare che la libert\u0026#224; del voto sia influenzata dalla titolarit\u0026#224;, nel periodo delle elezioni, di cariche che consentano di influenzarne l\u0026#8217;esito, ossia di cariche dalle quali l\u0026#8217;interessato pu\u0026#242; cessare tempestivamente, come confermato dallo stesso art. 2, comma 1, lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), della legge n. 165 del 2004.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eQuella prevista dal parametro interposto, invece, non sarebbe una causa di ineleggibilit\u0026#224;, posto che nel caso del Presidente uscente il rischio di influenze non dovute durante il periodo elettorale sarebbe adeguatamente temperato dalla riduzione dei poteri propria dell\u0026#8217;istituto della \u003cem\u003eprorogatio\u003c/em\u003e; in ogni caso, la logica della ineleggibilit\u0026#224; presupporrebbe che il Presidente della Giunta regionale possa dimettersi e abbandonare la carica e presentarsi da libero cittadino alla competizione elettorale, mentre ci\u0026#242; non potrebbe accadere nel caso del divieto del terzo mandato, destinato a funzionare secondo la logica tipica delle cause di incandidabilit\u0026#224;, ossia di quelle condizioni personali che rendono il soggetto privo della capacit\u0026#224; elettorale passiva.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInoltre, il limite dei due mandati consecutivi troverebbe la sua giustificazione \u0026#171;in pi\u0026#249; ampie considerazioni di sistema\u0026#187;, \u0026#171;legate peculiarmente alla forma di governo caratterizzata dall\u0026#8217;elezione a suffragio universale e diretto\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl divieto del terzo mandato consecutivo, cio\u0026#232;, non riguarderebbe il rapporto tra il candidato e il corpo elettorale, come \u0026#232; proprio delle cause di ineleggibilit\u0026#224;, ma le relazioni tra gli organi politici regionali, ossia proprio il \u0026#171;\u0026#8220;cuore\u0026#8221; della forma di governo in senso stretto\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSarebbe intuibile, infatti, come gli effetti di un limite alla rieleggibilit\u0026#224; del Presidente della Giunta regionale vadano necessariamente a riverberarsi sul concreto funzionamento del principio \u003cem\u003eaut simul stabunt aut simul cadent\u003c/em\u003e, perch\u0026#233; inevitabilmente destinati a influenzare l\u0026#8217;utilizzo \u0026#171;delle \u0026#8220;armi\u0026#8221;\u0026#187; della sfiducia consiliare e delle dimissioni del Presidente, fungendo, di volta in volta, \u0026#171;\u0026#8220;ora da freno ora da volano\u0026#8221; per i due istituti cardine del sistema imposto in termini inderogabili\u0026#187; dall\u0026#8217;art. 126, terzo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eStante la riserva statutaria di cui all\u0026#8217;art. 123, primo comma, Cost., dunque, il legislatore statale non sarebbe potuto intervenire, se non con legge costituzionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8722; Con atto depositato il 30 gennaio 2025, l\u0026#8217;Associazione \u0026#171;Passione civile con Valerio Onida\u0026#187; ha depositato opinione scritta, in qualit\u0026#224; di \u003cem\u003eamicus curiae\u003c/em\u003e, ai sensi dell\u0026#8217;art. 6 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, argomentando in senso adesivo alle censure del ricorrente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;opinione \u0026#232; stata ammessa con decreto presidenziale del 4 marzo 2025.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.\u0026#8722; In data 19 marzo 2025, la Regione Campania ha depositato una memoria difensiva, con cui ha ulteriormente illustrato gli argomenti a sostegno della non fondatezza della questione gi\u0026#224; esplicitati nell\u0026#8217;atto di costituzione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn aggiunta ad essi, la resistente ha poi affermato che per l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale del parametro interposto, ove interpretato nel senso di imporre alle regioni ordinarie l\u0026#8217;applicazione immediata del divieto del terzo mandato consecutivo, deporrebbe anche l\u0026#8217;art. 41-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, introdotto dall\u0026#8217;art. 1, comma 1, lettera \u003cem\u003em\u003c/em\u003e), della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2 (Disposizioni concernenti l\u0026#8217;elezione diretta dei presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano), il quale articolo, al primo comma, include tra le \u0026#171;disposizioni relative alla forma di governo\u0026#187; modificabili \u0026#171;dall\u0026#8217;Assemblea regionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti\u0026#187;, anche l\u0026#8217;art. 9, quarto comma, dello statuto speciale, che reca il divieto del terzo mandato consecutivo.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e\u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003el.\u0026#8722; Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 1, comma 1, della legge reg. Campania n. 16 del 2024, in riferimento agli artt. 3, 51 e 122, primo comma, Cost., quest\u0026#8217;ultimo in relazione all\u0026#8217;art. 2, comma 1, lettera \u003cem\u003ef\u003c/em\u003e), della legge n. 165 del 2004.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa disposizione impugnata, al primo periodo, stabilisce che \u0026#171;[n]on \u0026#232; immediatamente rieleggibile alla carica di Presidente della Giunta regionale chi, allo scadere del secondo mandato, ha gi\u0026#224; ricoperto ininterrottamente tale carica per due mandati consecutivi\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl secondo periodo, su cui cadono le censure del ricorrente, aggiunge che, \u0026#171;[a]i fini dell\u0026#8217;applicazione della presente disposizione, il computo dei mandati decorre da quello in corso di espletamento alla data di entrata in vigore della presente legge\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSecondo l\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, con tale ultimo inciso il legislatore campano, nell\u0026#8217;escludere dal computo dei mandati rilevanti per l\u0026#8217;operativit\u0026#224; del divieto del terzo mandato consecutivo quelli svolti prima dell\u0026#8217;introduzione della legge reg. Campania n. 16 del 2024, avrebbe eluso il principio posto dall\u0026#8217;evocato parametro interposto, cos\u0026#236; violando l\u0026#8217;art. 122, primo comma, Cost., ai sensi del quale \u0026#171;[i]l sistema d\u0026#8217;elezione e i casi di ineleggibilit\u0026#224; e di incompatibilit\u0026#224; del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonch\u0026#233; dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei princ\u0026#236;pi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;art. 2, comma 1, della legge n. 165 del 2004, infatti \u0026#8211; nello stabilire che, tra i principi fondamentali che le regioni ordinarie devono osservare nel disciplinare \u0026#171;i casi di ineleggibilit\u0026#224;, specificamente individuati, di cui all\u0026#8217;articolo 122, primo comma, della Costituzione\u0026#187;, vi \u0026#232; quello \u0026#171;della non immediata rieleggibilit\u0026#224; allo scadere del secondo mandato consecutivo del Presidente della Giunta regionale eletto a suffragio universale e diretto, sulla base della normativa regionale adottata in materia\u0026#187; (lettera \u003cem\u003ef\u003c/em\u003e) \u0026#8211; avrebbe posto un principio \u0026#171;autoapplicativo\u0026#187; e \u0026#171;immediatamente operativo\u0026#187;, che non richiede alcuna specificazione ad opera del legislatore regionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl divieto risponderebbe alla\u003cem\u003e ratio\u003c/em\u003e di disciplinare in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale gli interessi e i principi costituzionali dell\u0026#8217;effettiva \u003cem\u003epar condicio\u003c/em\u003e tra i candidati, della libert\u0026#224; di voto dei singoli elettori e della genuinit\u0026#224; della competizione elettorale, nonch\u0026#233; del \u0026#171;fisiologico ricambio della rappresentanza politica ex artt. 3 e 51 Cost., strettamente connessi al principio democratico che informa di s\u0026#233; l\u0026#8217;intero ordinamento\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSecondo il ricorrente, i parametri costituzionali evocati sarebbero violati anche perch\u0026#233; il principio del divieto del terzo mandato consecutivo sarebbe gi\u0026#224; operante nella Regione Campania, in virt\u0026#249; del rinvio che l\u0026#8217;art. 1, comma 3, della legge reg. Campania n. 4 del 2009 opera alle \u0026#171;altre disposizioni statali o regionali, anche di natura regolamentare, vigenti in materia\u0026#187;, tra le quali andrebbe ricompreso, appunto, l\u0026#8217;art. 2, comma 1, lettera \u003cem\u003ef\u003c/em\u003e), della legge n. 165 del 2004.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8722; \u0026#200; preliminare l\u0026#8217;esame delle eccezioni di inammissibilit\u0026#224; sollevate dalla Regione resistente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.1.\u0026#8722; Secondo quest\u0026#8217;ultima, la questione sarebbe inammissibile, in primo luogo, per \u0026#171;omessa ricostruzione\u0026#187; o \u0026#171;incompletezza del quadro fattuale e giuridico\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl ricorso, infatti, affermerebbe apoditticamente il carattere \u0026#171;autoapplicativo\u0026#187; del principio del divieto del terzo mandato consecutivo, senza soffermarsi: a) sull\u0026#8217;art. 5 della legge cost. n. 1 del 1999, che, nell\u0026#8217;introdurre la disciplina della nuova forma di governo regionale, espressamente manteneva operante la disciplina statale in materia (tra l\u0026#8217;altro) di ineleggibilit\u0026#224; sino a quando non fosse sostituita dalla legislazione regionale; b) sulla \u0026#171;interpretazione storica, testuale, logica e sistematica\u0026#187; delle disposizioni della legge n. 165 del 2004; c) sul \u0026#171;diritto vivente\u0026#187; formatosi \u0026#171;mediante pronunce consolidate e convergenti della Corte di cassazione, nonch\u0026#233;, sullo specifico punto rilevante nella presente controversia, dei Tribunali e delle Corti d\u0026#8217;appello investiti della questione\u0026#187;; d) sulla gi\u0026#224; avvenuta promulgazione da parte di altre regioni (Veneto, Marche e Piemonte) di leggi che, sul presupposto del carattere non \u0026#171;autoapplicativo\u0026#187; del principio, lo hanno introdotto \u0026#171;a valere dal mandato presidenziale in corso o da quello successivo\u0026#187;; e) sulle \u0026#171;corrispondenti valutazioni\u0026#187; dello stesso Consiglio dei ministri, che in tutti tali casi ha deliberato di non impugnare le relative leggi regionali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.2.\u0026#8722; L\u0026#8217;eccezione non \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl ricorso \u0026#232; sorretto da una motivazione sufficiente e adeguata, che prende in considerazione tanto la disposizione impugnata quanto il parametro interposto e quelli costituzionali evocati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNon entrano a far parte del \u0026#171;quadro normativo di riferimento\u0026#187; le disposizioni delle altre regioni che hanno disciplinato il divieto del terzo mandato consecutivo, n\u0026#233; tanto meno la prassi seguita dal Consiglio dei ministri in punto di impugnazione delle leggi regionali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNel giudizio principale, poi, non essendovi un giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e rispetto al quale svolgere un vaglio sulla rilevanza, non assume alcun rilievo la descrizione del \u0026#171;quadro fattuale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eN\u0026#233;, infine, rileva l\u0026#8217;omessa considerazione dell\u0026#8217;art. 5 della legge cost. n. 1 del 1999, dal momento che esso riguarda un periodo transitorio che nella Regione Campania \u0026#232; terminato nel 2009, allorquando quest\u0026#8217;ultima ha adottato sia lo statuto sia la legge elettorale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.3.\u0026#8722; Secondo la resistente, la questione sarebbe inammissibile, in secondo luogo, per genericit\u0026#224; e \u0026#171;difetto di argomentazione\u0026#187; in riferimento agli artt. 3 e 51 Cost., non avendo il Presidente del Consiglio dei ministri illustrato in che modo e per quali ragioni essi risulterebbero violati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.4.\u0026#8722; Anche questa eccezione non \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa ragione dell\u0026#8217;evocazione dei parametri in questione \u0026#232; chiara.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSecondo il ricorrente, infatti, le regioni ordinarie non potrebbero disattendere o sospendere l\u0026#8217;operativit\u0026#224; del divieto del terzo mandato consecutivo non solo perch\u0026#233; violerebbero il parametro interposto e con esso l\u0026#8217;art. 122, primo comma, Cost., ma anche perch\u0026#233; il punto di equilibrio tra il conseguente limite al diritto di elettorato passivo e gli altri principi costituzionali in gioco (\u003cem\u003epar condicio\u003c/em\u003e fra i candidati, libert\u0026#224; di voto degli elettori, genuinit\u0026#224; della competizione elettorale e principio democratico) non potrebbe che essere individuato, in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, ad opera del legislatore statale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8722; Nel merito, la questione \u0026#232; fondata in riferimento all\u0026#8217;art. 122, primo comma, Cost., in relazione all\u0026#8217;art. 2, comma 1, lettera \u003cem\u003ef\u003c/em\u003e), della legge n. 165 del 2004.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8722; \u0026#200; necessario, in primo luogo, ricostruire il contesto storico e normativo nel quale \u0026#232; stato introdotto il principio del divieto del terzo mandato consecutivo del Presidente della Giunta regionale, per poi passare a illustrare la sua \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e,\u003cem\u003e \u003c/em\u003eanche alla luce della giurisprudenza di questa Corte (punto 5), e sciogliere il nodo della sua attinenza alla forma di governo ovvero alle ineleggibilit\u0026#224; (punto 6).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.1.\u0026#8722; \u0026#200; noto che l\u0026#8217;originaria architettura costituzionale prevedeva per le regioni a statuto ordinario una forma di governo parlamentare a preminenza assembleare, che, nel tempo, aveva ingenerato elevati livelli di instabilit\u0026#224; degli esecutivi regionali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.2.\u0026#8722; Per ovviare a ci\u0026#242;, il legislatore ha dapprima riformato il sistema elettorale, introducendo, con la legge 23 febbraio 1995, n. 43 (Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario), un premio di maggioranza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.3.\u0026#8722; A distanza di pochi anni \u0026#232; poi intervenuta la legge costituzionale n. 1 del 1999. Essa, da un lato, ha conferito maggiore autonomia statutaria alle regioni. Allo statuto, infatti, il novellato art. 123, primo comma, Cost. rimette la determinazione della forma di governo, oltre che dei principi fondamentali di organizzazione e funzionamento della regione, con il solo limite della \u0026#171;armonia con la Costituzione\u0026#187; (essendo venuto meno rispetto alle \u0026#171;leggi della Repubblica\u0026#187;). Lo statuto regola, altres\u0026#236;, \u0026#171;l\u0026#8217;esercizio del diritto di iniziativa e del \u003cem\u003ereferendum\u003c/em\u003e su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDall\u0026#8217;altro lato, la legge costituzionale del 1999, proprio al fine di porre rimedio alla \u0026#171;instabilit\u0026#224; nella gestione politica delle Regioni\u0026#187; (sentenza n. 2 del 2004) e quindi di garantire la relativa governabilit\u0026#224;, ha delineato una specifica forma di governo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuest\u0026#8217;ultima \u0026#232; stata imposta alle regioni ordinarie in via transitoria dall\u0026#8217;art. 5, comma 1, della legge cost. n. 1 del 1999, \u0026#171;[f]ino alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti regionali e delle nuove leggi elettorali\u0026#187;, e sostanzialmente \u0026#8220;proposta\u0026#8221; a regime come \u0026#171;normale\u0026#187; (sentenza n. 372 del 2004; nel medesimo senso, sentenza n. 203 del 2023), ferma restando la libert\u0026#224; delle regioni medesime di sceglierla o meno in sede statutaria.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#200; parimenti noto che la forma di governo in questione \u0026#8211; confermata dagli statuti di tutte le regioni ordinarie \u0026#8211; prevede l\u0026#8217;elezione a suffragio universale e diretto del Presidente della Giunta regionale e l\u0026#8217;attribuzione al medesimo di ampi poteri.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl modello introdotto dal legislatore costituzionale del 1999, infatti, si caratterizza:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ea) per il potere del Presidente di nominare o revocare i componenti della Giunta (art. 122, quinto comma, Cost.), scegliendoli anche al di fuori del Consiglio regionale; b) per il principio \u003cem\u003eaut simul stabunt aut simul cadent\u003c/em\u003e, ossia per un meccanismo che lega il destino del Consiglio regionale a quello del Presidente della Giunta e viceversa, e che si articola, da un lato, nella regola secondo cui la perdita della carica da parte del secondo (per dimissioni volontarie, rimozione, impedimento permanente o morte) comporta lo scioglimento del primo e il ritorno alle urne (art. 126, terzo comma, Cost.) e, dall\u0026#8217;altro, nella regola per cui il Consiglio, per rimuovere il Presidente della Giunta (e quest\u0026#8217;ultima), pu\u0026#242; solo approvare, a maggioranza assoluta, una mozione di sfiducia, ovvero passare per le dimissioni contestuali della maggioranza dei propri eletti (art. 126, commi secondo e terzo, Cost.), con la conseguenza necessaria, anche in questi casi, dello scioglimento del medesimo Consiglio e del ritorno alle urne; c) correlativamente, per l\u0026#8217;assenza di un rapporto di fiducia diretto tra i due organi, sostituito da un rapporto di \u0026#8220;non sfiducia\u0026#8221;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCome chiarito da questa Corte, peraltro, una volta scelta la forma di governo predisposta dalla Costituzione, le regioni ordinarie non possono incidere sui ricordati suoi tratti fondamentali (sentenze n. 203 del 2023, n. 12 del 2006, n. 2 del 2004 e n. 304 del 2002).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eContestualmente, il riformato art. 122, primo comma, Cost. ha previsto una competenza legislativa concorrente nelle materie \u0026#171;sistema di elezione\u0026#187; e \u0026#171;casi di ineleggibilit\u0026#224; e di incompatibilit\u0026#224; del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonch\u0026#233; dei consiglieri regionali\u0026#187;. Tali materie, infatti, sono disciplinate \u0026#171;con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica\u0026#187;, che stabilisce anche la \u0026#171;durata degli organi elettivi\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.4.\u0026#8722; Al momento della riforma costituzionale del 1999, il divieto del terzo mandato consecutivo aveva gi\u0026#224; fatto ingresso nel nostro ordinamento per i sindaci e i presidenti delle province eletti a suffragio universale e diretto (art. 2 della legge 25 marzo 1993, n. 81, recante \u0026#171;Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale\u0026#187;).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl legislatore costituzionale, tuttavia, nel prevedere l\u0026#8217;elezione diretta del Presidente della Giunta regionale (al pari, dunque, dei sindaci e dei presidenti delle province), non l\u0026#8217;ha corredata del menzionato divieto, nonostante a ci\u0026#242; mirasse uno dei sei progetti di legge (A.C. 5500 \u0026#8211; Rebuffa ed altri) confluiti nel testo discusso e poi approvato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eUn nuovo tentativo di introdurre il divieto di terzo mandato consecutivo in Costituzione \u0026#232; stato operato dal \u0026#171;Testo di legge costituzionale approvato in seconda votazione a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dei membri di ciascuna Camera, recante: \u0026#8220;Modifiche alla Parte II della Costituzione\u0026#8221;\u0026#187;, che, per\u0026#242;, non ha superato il \u003cem\u003ereferendum\u003c/em\u003e costituzionale del 2006.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.5.\u0026#8722; Come illustrato al punto 1, il divieto in parola \u0026#232; stato, invece, introdotto con la legge n. 165 del 2004, ossia con la legge adottata in attuazione dell\u0026#8217;art. 122, primo comma, Cost., e volta, quindi, a stabilire \u0026#171;in via esclusiva, [\u0026#8230;] i principi fondamentali concernenti il sistema di elezione e i casi di ineleggibilit\u0026#224; e di incompatibilit\u0026#224; del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale, nonch\u0026#233; dei consiglieri regionali\u0026#187; (art. 1), oltre che a regolare la durata degli organi elettivi regionali (art. 5).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8722; Questa Corte si \u0026#232; occupata delle limitazioni al numero dei mandati consecutivi nello svolgimento delle cariche elettive con riferimento: a) ai consigli degli ordini circondariali forensi (sentenza n. 173 del 2019); b) al presidente e agli organi direttivi delle federazioni sportive nazionali (sentenza n 184 del 2023); c) per quanto qui pi\u0026#249; rileva, ai sindaci (sentenze n. 196 del 2024 e n. 60 del 2023).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.1.\u0026#8722; Con la sentenza n. 173 del 2019 sono state dichiarate non fondate alcune questioni relative al divieto del terzo mandato consecutivo dei consiglieri degli ordini circondariali forensi, sulla base di considerazioni che, nonostante la innegabile diversit\u0026#224; di ambito, assumono rilievo anche per l\u0026#8217;esame dell\u0026#8217;odierna questione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNell\u0026#8217;escludere la violazione degli artt. 3, 48 e 51 Cost., si \u0026#232; infatti ivi osservato che \u0026#171;la previsione di un limite ai mandati che possono essere espletati consecutivamente \u0026#232; un principio di ampia applicazione per le cariche pubbliche\u0026#187;, la cui \u0026#171;peculiare ed essenziale finalit\u0026#224; [\u0026#8230;] \u0026#232; quella [\u0026#8230;] di valorizzare le condizioni di eguaglianza che l\u0026#8217;art. 51 Cost. pone alla base dell\u0026#8217;accesso \u0026#8220;alle cariche elettive\u0026#8221;. Uguaglianza che, nella sua accezione sostanziale, sarebbe evidentemente compromessa da una competizione che possa essere influenzata da coloro che ricoprono da due (o pi\u0026#249; mandati) consecutivi la carica per la quale si concorre e che abbiano cos\u0026#236; potuto consolidare un forte legame con una parte dell\u0026#8217;elettorato\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSi \u0026#232; poi aggiunto che \u0026#171;[i]l divieto del terzo consecutivo mandato favorisce il fisiologico ricambio all\u0026#8217;interno dell\u0026#8217;organo, immettendo \u0026#8220;forze fresche\u0026#8221; nel meccanismo rappresentativo (nella prospettiva di assicurare l\u0026#8217;ampliamento e la maggiore fluidit\u0026#224; dell\u0026#8217;elettorato passivo), e \u0026#8211; per altro verso \u0026#8211; blocca l\u0026#8217;emersione di forme di cristallizzazione della rappresentanza\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.2.\u0026#8722; Con la sentenza n. 60 del 2023 citata dal ricorrente, \u0026#232; stata dichiarata l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale, per violazione dell\u0026#8217;art. 3, lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), e degli artt. 3 e 51 Cost., di una disposizione della Regione autonoma Sardegna che disciplinava il limite ai mandati consecutivi dei sindaci discostandosi dall\u0026#8217;art. 51 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull\u0026#8217;ordinamento degli enti locali) che prevede il divieto di terzo mandato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn quell\u0026#8217;occasione, questa Corte ha affermato che \u0026#171;[l]a previsione del numero massimo dei mandati consecutivi \u0026#8211; in stretta connessione con l\u0026#8217;elezione diretta dell\u0026#8217;organo di vertice dell\u0026#8217;ente locale, a cui fa da ponderato contraltare \u0026#8211; riflette [\u0026#8230;] una scelta normativa idonea a inverare e garantire ulteriori fondamentali diritti e principi costituzionali: l\u0026#8217;effettiva \u003cem\u003epar condicio\u003c/em\u003e tra i candidati, la libert\u0026#224; di voto dei singoli elettori e la genuinit\u0026#224; complessiva della competizione elettorale, il fisiologico ricambio della rappresentanza politica e, in definitiva, la stessa democraticit\u0026#224; degli enti locali. Tali ulteriori interessi costituzionali sono destinati ad operare in armonia con il principio presidiato dall\u0026#8217;art. 51 Cost., in base ad uno specifico punto di equilibrio la cui individuazione deve essere lasciata nelle mani del legislatore statale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.3.\u0026#8722; Con la sentenza n. 184 del 2023, sono state dichiarate fondate, per violazione degli artt. 2, 3 e 18 Cost., le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale di una disposizione che aveva introdotto il divieto di quarto mandato per le federazioni sportive nazionali, giudicata \u0026#171;sproporzionata\u0026#187;, in quanto non si trattava di una limitazione temporanea, ma di \u0026#171;un divieto definitivo e irreversibile\u0026#187; di svolgere nuovamente la carica, anche a distanza di molto tempo dai mandati svolti in precedenza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn quella sede, per quanto qui rileva, si \u0026#232; osservato che: a) \u0026#171;[l]\u0026#8217;obiettivo perseguito incidendo sul regime delle candidature \u0026#232; [\u0026#8230;] quello di favorire l\u0026#8217;accesso di tutti gli associati in condizioni di uguaglianza alle cariche direttive [\u0026#8230;], superando cristallizzazioni interne derivanti da rendite di posizione di chi abbia gi\u0026#224; rivestito a lungo quelle stesse cariche\u0026#187;; b) il divieto, come gi\u0026#224; chiarito con riferimento ai consigli dell\u0026#8217;ordine con la sentenza n. 173 del 2019, ha lo scopo di \u0026#171;stimolare e sostenere un [\u0026#8230;] ricambio direttivo ai vertici delle federazioni sportive nazionali\u0026#187;, di sottrarre \u0026#171;le federazioni sportive nazionali al rischio di cristallizzazioni nell\u0026#8217;assetto gestionale\u0026#187;, di \u0026#171;garantire efficienza e credibilit\u0026#224; alle istituzioni sportive del nostro Paese\u0026#187; e di \u0026#171;evitare \u0026#8220;rendite di posizione\u0026#8221; dei dirigenti \u0026#8220;di lungo corso\u0026#8221;, garantendo la \u003cem\u003epar condicio\u003c/em\u003e fra i candidati e una maggiore partecipazione alla vita associativa\u0026#187;; c) la disposizione censurata tutela anche l\u0026#8217;efficienza e l\u0026#8217;imparzialit\u0026#224; della federazione, e la sua stessa \u0026#171;democraticit\u0026#224; interna\u0026#187;, \u0026#171;che questa Corte ha valorizzato, pur nel diverso contesto delle elezioni comunali per la candidatura a sindaco, come ulteriore prodotto della effettiva \u003cem\u003epar condicio \u003c/em\u003etra i candidati, della libert\u0026#224; dei votanti, della genuinit\u0026#224; della competizione e del fisiologico ricambio della rappresentanza (sentenza n. 60 del 2023)\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.4.\u0026#8722; Da ultimo, la sentenza n. 196 del 2024 \u0026#8211; nel respingere le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale promosse dalla Regione Liguria nei confronti della disposizione che ha modificato l\u0026#8217;art. 51 TUEL (alleggerendo il regime delle limitazioni al numero di mandati consecutivi dei sindaci dei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti) \u0026#8211; ha ribadito i principi espressi dalla sentenza n. 60 del 2023.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.5.\u0026#8722; Anche il divieto del terzo mandato consecutivo del Presidente della Giunta regionale rappresenta un bilanciamento tra contrapposti principi, che \u0026#232; rimesso alla discrezionalit\u0026#224; del legislatore statale, il quale, con l\u0026#8217;odierno parametro interposto, lo ha considerato un \u0026#171;temperamento \u0026#8220;di sistema\u0026#8221;\u0026#187; rispetto all\u0026#8217;elezione diretta del vertice monocratico, cui fa da \u0026#171;ponderato contraltare\u0026#187; (sentenza n. 60 del 2023).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuanto affermato da questa Corte con riferimento ai sindaci vale, \u003cem\u003ea fortiori\u003c/em\u003e, per i Presidenti di Giunta regionale eletti a suffragio universale e diretto, dato che costoro, come si \u0026#232; ricordato al punto 4.3, assommano in s\u0026#233; ampi poteri, sino al punto che in dottrina la relativa forma di governo \u0026#232; anche stata definita \u0026#8220;iperpresidenziale\u0026#8221;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePeraltro, durante i lavori parlamentari relativi alla legge n. 165 del 2004 (A.C. 3599), il divieto di terzo mandato, apertamente mutuato dall\u0026#8217;identico istituto in precedenza introdotto per i sindaci, \u0026#232; stato considerato da taluni come uno strumento volto a impedire che \u0026#171;si vada verso una forma di governatorato assoluto, senza limiti di tempo\u0026#187;, ovvero come un \u0026#171;principio generale, che limiti quelli che potrebbero divenire poteri [\u0026#8230;] assoluti e non controllabili da parte di alcuno\u0026#187; (XIV Legislatura, Camera dei deputati, seduta del 7 ottobre 2003, n. 369).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.\u0026#8722; Secondo la Regione Campania, il divieto del terzo mandato consecutivo, da qualificarsi come causa di incandidabilit\u0026#224;, atterrebbe alla forma di governo, rimessa all\u0026#8217;autonomia statutaria, ai sensi dell\u0026#8217;art. 123, primo comma, Cost., e non alla materia di competenza legislativa concorrente dell\u0026#8217;ineleggibilit\u0026#224; di cui all\u0026#8217;art. 122, primo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNe conseguirebbe l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale del parametro interposto e la necessit\u0026#224; di un\u0026#8217;autorimessione della relativa questione da parte di questa Corte, ove si ritenga che tale principio operi \u0026#171;direttamente\u0026#187; nei confronti delle regioni ordinarie, anche senza un loro intervento di attuazione e specificazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.1.\u0026#8211; A prescindere dal profilo della immediata operativit\u0026#224; del divieto e degli spazi di intervento del legislatore regionale, su cui ci si soffermer\u0026#224; nel prosieguo (punto 7.2), la tesi della resistente non pu\u0026#242; essere condivisa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn un contesto teorico in cui notoriamente la forma di governo e la materia elettorale costituiscono, dal punto di vista concettuale, materie dai confini molto labili (sentenza n. 2 del 2004) e intimamente connesse, quello che conta \u0026#232; la ricostruzione del loro effettivo perimetro delineato in Costituzione dalla riforma del 1999.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSi tratta, cio\u0026#232;, di accertare, nel caso di specie, se la nozione di ineleggibilit\u0026#224; del Presidente della Giunta regionale contenuta nell\u0026#8217;art. 122, primo comma, Cost. sia atta a ricomprendere anche la situazione di quei Presidenti eletti direttamente che abbiano svolto due mandati consecutivi, cos\u0026#236; incorrendo nel divieto posto dall\u0026#8217;art. 2, comma 1, lettera \u003cem\u003ef\u003c/em\u003e), della legge n. 165 del 2004.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.2.\u0026#8211; La risposta \u0026#232; affermativa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDeve essere considerato, in primo luogo, che il divieto del terzo mandato consecutivo, sin dalla sua introduzione per i sindaci (con l\u0026#8217;art. 2, comma 2, della legge n. 81 del 1993), \u0026#232; stato formulato in termini di \u0026#8220;ineleggibilit\u0026#224;\u0026#8221;. \u0026#200; solo a seguito delle recenti modifiche apportate dall\u0026#8217;art. 3, comma 1, lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), della legge 12 aprile 2022, n. 35 (Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di limitazione del mandato dei sindaci e di controllo di gestione nei comuni di minori dimensioni, nonch\u0026#233; al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, in materia di inconferibilit\u0026#224; di incarichi negli enti privati in controllo pubblico), all\u0026#8217;art. 51 TUEL che in quest\u0026#8217;ultimo si \u0026#232; fatto riferimento alla \u0026#8220;incandidabilit\u0026#224;\u0026#8221; (come rilevato da questa Corte nella citata sentenza n. 60 del 2023).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eConformemente al ricordato dato testuale, poi, la giurisprudenza della Corte di cassazione ha sempre definito quella relativa ai sindaci come una causa di ineleggibilit\u0026#224; \u0026#171;originaria\u0026#187; (Corte di cassazione, sezione prima civile, sentenza 20 maggio 2006, n. 11895; in termini, sezione prima civile, sentenze 26 marzo 2015, n. 6128, 4 dicembre 2012, n. 21685, 12 febbraio 2008, n. 3383; sezioni unite civili, sentenza 29 ottobre 2007, n. 22640; sezione prima civile, sentenza 20 maggio 2006, n. 11895; ordinanza 24 febbraio 2021, n. 5060).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInoltre, tra le \u0026#8220;classiche\u0026#8221; cause di ineleggibilit\u0026#224; e quella qui in esame sussiste identit\u0026#224; di \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSecondo la giurisprudenza costituzionale, infatti, le prime sono funzionali a garantire la parit\u0026#224; di accesso alle cariche pubbliche e la pienezza della libert\u0026#224; di voto, essendo volte, in particolare, a evitare che quest\u0026#8217;ultima venga condizionata da \u003cem\u003ecaptatio benevolentiae\u003c/em\u003e o \u003cem\u003emetus publicae potestatis\u003c/em\u003e (tra le tante, sentenze n. 283 e n. 257 del 2010, n. 217 e n. 84 del 2006).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe cause di ineleggibilit\u0026#224;, per utilizzare le stesse parole dell\u0026#8217;art. 2, comma 1, lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), della legge n. 165 del 2004, ricorrono, \u0026#171;qualora le attivit\u0026#224; o le funzioni svolte dal candidato, anche in relazione a peculiari situazioni delle regioni, possano turbare o condizionare in modo diretto la libera decisione di voto degli elettori ovvero possano violare la parit\u0026#224; di accesso alle cariche elettive rispetto agli altri candidati\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e sorregge anche il divieto del terzo mandato consecutivo del Presidente della Giunta regionale, che (come ricordato al punto 5.5) funge da temperamento di sistema all\u0026#8217;elezione diretta ed \u0026#232; idoneo a bilanciare il diritto di elettorato passivo con i principi della effettiva \u003cem\u003epar condicio\u003c/em\u003e tra i candidati, della libert\u0026#224; di voto dei singoli elettori e della genuinit\u0026#224; complessiva della competizione elettorale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAlla luce dei superiori rilievi, deve ritenersi che la locuzione \u0026#171;casi di ineleggibilit\u0026#224;\u0026#187; del Presidente della Giunta regionale utilizzata dall\u0026#8217;art. 122, primo comma, Cost. ricomprenda anche il divieto del terzo mandato consecutivo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.3.\u0026#8211; \u0026#200; vero che l\u0026#8217;istituto in esame opera come le cause di incandidabilit\u0026#224; e non come quelle di ineleggibilit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCome per le prime, infatti, la condizione ostativa all\u0026#8217;elezione del Presidente della Giunta regionale che abbia gi\u0026#224; svolto due mandati consecutivi non \u0026#232; eliminabile dall\u0026#8217;interessato, mentre \u0026#232; noto che le cause di ineleggibilit\u0026#224; sono rimovibili \u0026#171;qualora gli interessati cessino dalle attivit\u0026#224; o dalle funzioni\u0026#187; che le determinano, \u0026#171;non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature o altro termine anteriore altrimenti stabilito\u0026#187; (art. 2, comma 1, lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e, della legge n. 165 del 2014).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale aspetto operativo, posto in evidenza dalla Regione Campania, appare tuttavia recessivo rispetto all\u0026#8217;elemento finalistico sopra ricordato e alla nozione \u0026#8220;storica\u0026#8221; dell\u0026#8217;ineleggibilit\u0026#224; dovuta allo svolgimento di pregressi mandati, per come emersa in via legislativa e consolidatasi in via giurisprudenziale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.4.\u0026#8211; Una volta ricondotto il divieto del terzo mandato consecutivo alle cause di ineleggibilit\u0026#224; previste dall\u0026#8217;art. 122, primo comma, Cost., diviene superfluo interrogarsi sulla sua astratta e teorica riconducibilit\u0026#224; alla forma di governo regionale. A maggior ragione non sussistono i presupposti per accedere alle sollecitazioni della difesa della Regione a che questa Corte si autorimetta la relativa questione di legittimit\u0026#224; costituzionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCome affermato da questa Corte con la sentenza n. 188 del 2011, \u0026#171;[g]li artt. 122 e 123 Cost. prevedono un \u0026#8220;complesso riparto della materia elettorale tra le diverse fonti normative statali e regionali\u0026#8221; (sentenza n. 2 del 2004). In particolare, \u0026#8220;l\u0026#8217;art. 122, quinto comma, stabilisce che il Presidente della Giunta regionale \u0026#232; eletto a suffragio universale e diretto, salvo che lo statuto disponga diversamente; l\u0026#8217;art. 123, primo comma, prevede che rientri nella competenza statutaria la forma di governo regionale; l\u0026#8217;art. 122, primo comma, dispone che il sistema di elezione sia di competenza del legislatore regionale \u0026#8216;nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica\u0026#8217;\u0026#8221; (sentenza n. 45 del 2011)\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDato questo assetto, \u0026#171;non si pu\u0026#242; pretendere, in nome della competenza statutaria in tema di \u0026#8220;forma di governo\u0026#8221;, di disciplinare la materia elettorale tramite disposizioni statutarie, dal momento che il primo comma dell\u0026#8217;art. 123 ed il primo comma dell\u0026#8217;art. 122 sono disposizioni tra loro pariordinate: anche se sul piano concettuale pu\u0026#242; sostenersi che la determinazione della forma di governo pu\u0026#242; (o addirittura dovrebbe) comprendere la legislazione elettorale, occorre prendere atto che, invece, sul piano della Costituzione vigente, la potest\u0026#224; legislativa elettorale \u0026#232; stata attribuita ad organi ed a procedure diverse da quelli preposti alla adozione dello statuto regionale e che quindi lo statuto regionale non pu\u0026#242; disciplinare direttamente la materia elettorale o addirittura contraddire la disposizione costituzionale che prevede questa speciale competenza legislativa\u0026#187; (sentenza n. 2 del 2004).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSi \u0026#232; anche affermato che \u0026#171;l\u0026#8217;espressione \u0026#8220;sistema di elezione\u0026#8221; utilizzata nell\u0026#8217;art. 122, primo comma, Cost. deve ritenersi comprensiva, nella sua ampiezza, di tutti gli aspetti del fenomeno elettorale. Essa si riferisce, quindi, non solo alla disciplina dei meccanismi che consentono di tradurre in seggi, all\u0026#8217;interno di organi elettivi, le preferenze espresse con il voto dal corpo elettorale (sistema elettorale in senso stretto, riguardante il tipo di voto e di formula elettorale e il tipo e la dimensione dei collegi), ma anche alla disciplina del procedimento elettorale (sentenza n. 196 del 2003), nonch\u0026#233; a quella che attiene, pi\u0026#249; in generale, allo svolgimento delle elezioni (sistema elettorale in senso ampio)\u0026#187; (sentenza n. 151 del 2012).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl medesimo approccio ermeneutico \u0026#232; stato seguito con specifico riferimento alle limitazioni al diritto di elettorato passivo, ossia ai \u0026#171;casi di ineleggibilit\u0026#224; e di incompatibilit\u0026#224;\u0026#187; presi in considerazione dall\u0026#8217;art. 122, primo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNelle sentenze n. 379 e n. 378 del 2004 si \u0026#232; infatti escluso che l\u0026#8217;incompatibilit\u0026#224; tra la carica di consigliere regionale e quella di assessore rientri nella forma di governo: pur essendo \u0026#171;vero che le scelte in tema di incompatibilit\u0026#224; fra incarico di componente della Giunta regionale e di consigliere regionale possono essere originate da opzioni statutarie in tema di forma di governo della Regione, [\u0026#8230;] occorre rilevare che il riconoscimento nell\u0026#8217;articolo 123 della Costituzione del potere statutario in tema di forma di governo regionale \u0026#232; accompagnato dalla previsione dell\u0026#8217;articolo 122 della Costituzione, e che quindi la disciplina dei particolari oggetti a cui si riferisce espressamente l\u0026#8217;art. 122 sfugge alle determinazioni lasciate all\u0026#8217;autonomia statutaria\u0026#187; (sentenza n. 379 del 2004).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.5.\u0026#8211; La ricordata giurisprudenza costituzionale conferma, dunque, che la nozione di forma di governo fatta propria dall\u0026#8217;art. 123 Cost. \u0026#232; una nozione ristretta alla immediata definizione dei rapporti tra gli organi politici della regione, dalla quale esula la materia elettorale in senso lato, ricomprensiva del regime delle limitazioni al diritto di elettorato passivo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale scelta del legislatore costituzionale, del resto, ben si comprende, ove si consideri che anche queste ultime, in quanto destinate a essere tracciate secondo un delicato punto di equilibrio con il diritto di elettorato attivo e gli interessi riconducibili alla genuinit\u0026#224; della competizione elettorale e alla generale democraticit\u0026#224; delle istituzioni, abbisognano di una regolamentazione ispirata a principi unitari.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.6.\u0026#8211; Una differente soluzione non pu\u0026#242; fondarsi, come vorrebbe la Regione Campania, sulla circostanza che lo statuto speciale della Regione siciliana, come modificato dalla legge costituzionale n. 2 del 2001, ricomprende nelle disposizioni relative al Presidente della Regione eletto a suffragio universale e diretto il divieto del terzo mandato consecutivo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl disegno delle autonomie speciali, definito da statuti dotati di rango costituzionale, \u0026#232; diverso da quello delle regioni ordinarie e il nesso tra forma di governo e materia elettorale \u0026#232; molto pi\u0026#249; stringente, non essendovi per le prime la competenza legislativa concorrente dello Stato delineata in Costituzione per le regioni ordinarie.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.7.\u0026#8211; Le superiori considerazioni non sono scalfite neanche dal richiamo operato dalla resistente alla sentenza n. 2 del 2004 di questa Corte.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale sentenza, come riconosciuto dalla stessa Regione Campania, non ha preso posizione sulla riconducibilit\u0026#224; del divieto del terzo mandato consecutivo alla materia dell\u0026#8217;ineleggibilit\u0026#224; di cui all\u0026#8217;art. 122, primo comma, Cost., ovvero all\u0026#8217;ambito della forma di governo, oggetto di riserva statutaria.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale in via consequenziale della disposizione dello statuto calabrese che quel divieto poneva \u0026#232; stata pronunciata in ragione del ravvisato stretto collegamento tra esso e la peculiare forma di elezione diretta del Presidente e del vice Presidente ivi congegnata, il che, se conferma la connessione tra tali aspetti, non comprova, pi\u0026#249; in generale, che anche il primo attenga alla forma di governo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.\u0026#8211; Con l\u0026#8217;odierno parametro interposto, dunque, il legislatore statale, nell\u0026#8217;esercizio della competenza concorrente a esso attribuita dall\u0026#8217;art. 122, primo comma, Cost., ha dettato un principio, quello del divieto del terzo mandato consecutivo, che, al pari di tutti i principi fondamentali nelle materie concorrenti, obbliga le regioni ordinarie a conformarvisi nell\u0026#8217;esercizio della loro funzione legislativa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.1.\u0026#8211; L\u0026#8217;obbligatoriet\u0026#224; di un principio fondamentale e la sua applicazione, con le precisazioni che si formuleranno di seguito, non possono essere condizionate dal suo espresso recepimento da parte delle leggi regionali, perch\u0026#233; in questo modo si attribuirebbe ai Consigli regionali il potere di impedirne l\u0026#8217;operativit\u0026#224;, anche per lunghi periodi di tempo. Conseguenza, quest\u0026#8217;ultima, che sarebbe in contrasto con la funzione dei principi fondamentali, che \u0026#232; quella di assicurare un adeguato livello di omogeneit\u0026#224; delle normative regionali in ragione di sottese istanze unitarie e che, nel caso in esame, sarebbe ancora pi\u0026#249; intollerabile perch\u0026#233; il divieto del terzo mandato consecutivo \u0026#232; configurato dalla legge come il \u0026#8220;contraltare\u0026#8221; dell\u0026#8217;elezione diretta.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.2.\u0026#8211; Anche a norme che hanno un contenuto specifico e puntuale pu\u0026#242; essere riconosciuta la natura di principio fondamentale (tra le tante, sentenze n. 195 del 2024, n. 166 del 2021, n. 84 del 2017, n. 67 del 2016 e n. 44 del 2014), laddove la specificit\u0026#224; delle prescrizioni sia in rapporto di \u0026#171;coessenzialit\u0026#224; e di necessaria integrazione\u0026#187; con la natura dei principi medesimi (tra le tante, sentenze n. 189 del 2022 e n. 192 del 2017); ci\u0026#242; in ragione della loro vocazione \u0026#8220;finalistica\u0026#8221; (tra le tante, sentenze n. 195 del 2024, n. 112 del 2023 e n. 38 del 2016) ad assicurare un\u0026#8217;esigenza (non di omogeneit\u0026#224; ma) di uniformit\u0026#224; normativa su tutto il territorio nazionale (tra le tante, sentenze n. 112 del 2023, n. 106 del 2022 e n. 145 del 2021), come pu\u0026#242; accadere in presenza di una \u0026#171;scelta di fondo\u0026#187; (sentenza n. 44 del 2021) operata dal legislatore statale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;art. 2, comma 1, lettera \u003cem\u003ef\u003c/em\u003e), della legge n. 165 del 2004 \u0026#8211; nel prevedere il divieto del terzo mandato consecutivo del Presidente della Giunta regionale, in caso di elezione diretta \u0026#8211; reca una norma ascrivibile a tale ultima categoria, perch\u0026#233;, come \u0026#232; generalmente proprio di tutti i divieti, esprime un precetto in s\u0026#233; specifico che per essere applicabile non necessita di alcuna integrazione da parte del legislatore regionale (al quale, pur tuttavia, restano degli spazi \u0026#8220;interstiziali\u0026#8221; di regolazione). E tanto si giustifica, sul piano finalistico, in ragione della \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e del divieto in questione, che, come illustrato in precedenza, \u0026#232; considerato dal legislatore statale un opportuno contraltare dell\u0026#8217;elezione diretta del Presidente della Giunta regionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.3.\u0026#8211; Tuttavia, esso non poteva essere considerato immediatamente operativo sin dalla sua introduzione con l\u0026#8217;art. 2, comma 1, lettera \u003cem\u003ef\u003c/em\u003e), della legge n. 165 del 2004, dal momento che proprio quest\u0026#8217;ultimo ha espressamente inteso ancorare l\u0026#8217;applicazione del principio all\u0026#8217;elezione diretta del Presidente della Giunta regionale \u0026#171;sulla base della normativa regionale adottata in materia\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSi tratta di un rinvio che si riferisce in termini ampi e generali alla legislazione regionale che in qualche modo si colleghi all\u0026#8217;elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e che quindi si estende dal sistema elettorale in senso stretto, \u0026#171;riguardante il tipo di voto e di formula elettorale e il tipo e la dimensione dei collegi\u0026#187; (sentenza n. 151 del 2012) alla regolamentazione del procedimento elettorale, sino a ricomprendere la disciplina delle ineleggibilit\u0026#224; e delle incompatibilit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn questo modo, il legislatore statale ha realizzato un compromesso tra due esigenze contrapposte parimenti avvertite durante i lavori preparatori della legge n. 165 del 2004: quella di assicurare un certo grado di autonomia regionale e quella di imporre alle regioni ordinarie di applicare il principio in esame.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa prima esigenza, in particolare, per come dedotto dalla Regione Campania, era stata pi\u0026#249; volte espressa dal rappresentante del Governo, nella XIV Legislatura, da ultimo nella seduta del Senato della Repubblica del 20 aprile 2004, n. 584, nel corso della quale il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri aveva affermato che \u0026#171;il rinvio alla normativa regionale assicura [\u0026#8230;] la non immediata applicabilit\u0026#224; della disposizione statale, che richiede l\u0026#8217;intervento di diretta regolazione regionale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA testimonianza della seconda, invece, vi \u0026#232; la posizione espressa nella relazione della 1\u0026#170; Commissione permanente del Senato della Repubblica (Affari Costituzionali) n. 1094-C, nella quale \u0026#8211; dopo essersi ricordato che una precedente previsione meramente facoltizzante l\u0026#8217;introduzione del divieto era stata soppressa nel corso dei lavori preparatori \u0026#8211; si legge: \u0026#171;viene meno, con il nuovo testo, la libera scelta delle Regioni di avvalersi o meno di tale possibilit\u0026#224; e la Regione deve prevedere che il Presidente, eletto a suffragio universale e diretto, non pu\u0026#242; essere eletto immediatamente per la terza volta. La disposizione \u0026#232; chiara e ogni altra diversa interpretazione non corrisponde alla volont\u0026#224; del legislatore e riproporrebbe la norma, che si \u0026#232; voluta invece sopprimere, relativa alla facolt\u0026#224; delle Regioni di legiferare o meno sull\u0026#8217;argomento\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eProprio perch\u0026#233;, tuttavia, le regioni ordinarie non hanno la facolt\u0026#224;, ma l\u0026#8217;obbligo di conformarsi al richiamato principio fondamentale, non pu\u0026#242; condividersi l\u0026#8217;assunto della resistente secondo cui il riferimento alla \u0026#171;normativa regionale\u0026#187;, effettuato dal citato art. 2, comma 1, lettera \u003cem\u003ef\u003c/em\u003e), andrebbe inteso come avente ad oggetto una legge regionale che espressamente recepisca il divieto del terzo mandato consecutivo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl rinvio va invece inteso come riferito a tutta la normativa regionale in materia elettorale (e non necessariamente a una normativa regionale che disciplini anche i casi di ineleggibilit\u0026#224;), cui si rivolge, del resto, la legge n. 165 del 2004, fissando, in attuazione dell\u0026#8217;art. 122, primo comma, Cost., i principi fondamentali che essa deve seguire.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePertanto, con l\u0026#8217;adozione delle prime leggi delle regioni ordinarie intervenute in materia elettorale dopo l\u0026#8217;entrata in vigore della legge n. 165 del 2004, da un lato, le regioni medesime potevano specificare il principio del divieto del terzo mandato regolamentando gli spazi \u0026#8220;interstiziali\u0026#8221;, ad esempio individuando la durata dei mandati rilevanti ai fini del computo, in caso di loro scadenza anticipata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDall\u0026#8217;altro lato, anche in assenza di una disciplina dei menzionati spazi \u0026#8220;interstiziali\u0026#8221; consentita dalla legge n. 165 del 2004, una volta che le regioni ordinarie \u0026#8211; nelle quali dopo la riforma costituzionale del 1999 ha sempre operato il sistema dell\u0026#8217;elezione diretta del Presidente della Giunta \u0026#8211; hanno adottato, anche in modo frammentario, una disciplina legislativa concernente uno dei molteplici aspetti della materia elettorale, il divieto del terzo mandato consecutivo, non richiedendo necessariamente di essere ulteriormente specificato, \u0026#232; divenuto applicabile.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale conclusione \u0026#232; coerente con la funzione attribuita al divieto in questione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eEsso costituisce, per scelta del legislatore statale, una componente necessaria del sistema dell\u0026#8217;elezione diretta del Presidente della Giunta regionale, al fine di bilanciare il rischio, insito nell\u0026#8217;investitura popolare diretta, di spinte plebiscitarie e di una concentrazione personalistica del potere. Con la conseguenza che, anche da questa angolazione, l\u0026#8217;applicazione del principio non pu\u0026#242; essere procrastinata e deve essere invece legata al primo esercizio della funzione legislativa in materia elettorale successivo all\u0026#8217;entrata in vigore della legge n. 165 del 2004.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDa quanto premesso consegue che le suddette leggi regionali e quelle successive non possono, a pena di illegittimit\u0026#224; costituzionale, violare il principio in esame, che \u0026#232; ormai parte integrante dei rispettivi ordinamenti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.\u0026#8211; Nel caso della Regione Campania il divieto del terzo mandato consecutivo \u0026#232; divenuto operativo con l\u0026#8217;entrata in vigore della legge reg. Campania n. 4 del 2009, ossia con la legge elettorale, la quale non solo non reca alcuna disposizione che a esso deroghi (n\u0026#233; avrebbe potuto prevederla, perch\u0026#233; sarebbe stata altrimenti costituzionalmente illegittima per violazione del pi\u0026#249; volte richiamato principio fondamentale), ma all\u0026#8217;art. 1, comma 3, contiene un rinvio, \u0026#171;in quanto compatibili con la presente legge, [al]le altre disposizioni statali o regionali, anche di natura regolamentare, vigenti in materia\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa disposizione oggi impugnata, che dopo vari anni ha introdotto una specifica deroga escludendo, nella sostanza, la computabilit\u0026#224; dei mandati pregressi rispetto a quello in corso e quindi consentendo al Presidente della Giunta regionale uscente che ha gi\u0026#224; svolto due mandati consecutivi di essere rieletto alle prossime elezioni regionali, si pone, vieppi\u0026#249;, in contrasto con il ricordato principio fondamentale, in violazione dell\u0026#8217;art. 122, primo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e9.\u0026#8211; Deve aggiungersi che nessun rilievo pu\u0026#242; essere attribuito alla circostanza, dedotta dalla Regione resistente, che analoghe leggi regionali volte a impedire l\u0026#8217;operativit\u0026#224; del principio del terzo mandato consecutivo non sono state impugnate dal Presidente del Consiglio dei ministri.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesta Corte ha pi\u0026#249; volte chiarito non solo che \u0026#171;[l]\u0026#8217;ammissibilit\u0026#224; dell\u0026#8217;impugnazione, in termini di tempestivit\u0026#224; e di sussistenza dell\u0026#8217;interesse a ricorrere, deve essere valutata in relazione alle singole leggi adottate\u0026#187;, ma anche che \u0026#171;l\u0026#8217;acquiescenza rispetto ad altre leggi regionali non milita a favore della legittimit\u0026#224; costituzionale delle disposizioni impugnate\u0026#187; (sentenza n. 128 del 2023; in termini, tra le pi\u0026#249; recenti, sentenze n. 118 e n. 114 del 2023). Ci\u0026#242; anche in riferimento a leggi di altre regioni (sentenze n. 19 del 2023, n. 24 del 2022, n. 107 del 2016 e n. 59 del 2006), la cui eventuale illegittimit\u0026#224; costituzionale, del resto, ben pu\u0026#242; essere fatta valere, nei modi previsti dall\u0026#8217;ordinamento, in via incidentale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e10.\u0026#8211; Restano assorbite le censure riferite agli artt. 3 e 51 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e11.\u0026#8211; Alla luce delle considerazioni che precedono, va dichiarata l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 1, comma 1, della legge reg. Campania n. 16 del 2024, limitatamente alle parole \u0026#171;[a]i fini dell\u0026#8217;applicazione della presente disposizione, il computo dei mandati decorre da quello in corso di espletamento alla data di entrata in vigore della presente legge\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\u003cem\u003edichiara \u003c/em\u003el\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 1, comma 1, della legge della Regione Campania 11 novembre 2024, n. 16, recante \u0026#171;Disposizioni in materia di ineleggibilit\u0026#224; alla carica di Presidente della Giunta regionale, in recepimento dell\u0026#8217;articolo 2, comma 1, lettera \u003cem\u003ef\u003c/em\u003e) della legge 2 luglio 2004, n. 165\u0026#187;, limitatamente alle parole \u0026#171;[a]i fini dell\u0026#8217;applicazione della presente disposizione, il computo dei mandati decorre da quello in corso di espletamento alla data di entrata in vigore della presente legge\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 aprile 2025.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiovanni AMOROSO, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiovanni PITRUZZELLA, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 15 maggio 2025\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","linkPressRelease":"CC_CS_20250515114449.pdf","oggetto":"Elezioni - Elezioni regionali - Incompatibilit\u0026#224; e ineleggibilit\u0026#224; - Norme della Regione Campania - Limite al numero dei mandati consecutivi alla carica di Presidente della Giunta regionale - Previsione della non immediata rieleggibilit\u0026#224; allo scadere del secondo mandato consecutivo (cosiddetto divieto di terzo mandato consecutivo) - Computo dei mandati a decorrere da quello in corso di espletamento alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 16 del 2024 (26 novembre 2024) - Denunciata introduzione di una previsione elusiva del divieto di terzo mandato consecutivo del Presidente della Giunta regionale eletto a suffragio universale e diretto - Contrasto con i principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale con riguardo ai casi di ineleggibilit\u0026#224; - Contrasto con il principio di eguaglianza nell\u0026#8217;accesso alle cariche elettive.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"46865","titoletto":"Giudizio costituzionale in via principale - Interesse a ricorrere - Valutazione riferita alle singole leggi impugnate - Mancata impugnazione di altre leggi regionali - Inoperatività dell\u0027istituto dell\u0027acquiescenza - Possibilità, per le leggi non impugnate, di far valere eventuali vizi in via incidentale. (Classif. 113005).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eL’ammissibilità dell’impugnazione, in termini di tempestività e di sussistenza dell’interesse a ricorrere, deve essere valutata in relazione alle singole leggi adottate; l’acquiescenza rispetto ad altre leggi regionali non milita a favore della legittimità costituzionale delle disposizioni impugnate, la cui eventuale illegittimità costituzionale, del resto, ben può essere fatta valere, nei modi previsti dall’ordinamento, in via incidentale.\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46866","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"46866","titoletto":"Elezioni - Elezioni regionali - Incompatibilità e ineleggibilità (cause di) - Limite al numero dei mandati consecutivi alla carica di Presidente della Giunta regionale - Divieto di terzo mandato consecutivo, come previsto da legge statale, quale espressione di un principio fondamentale - Ratio - Ricambio fisiologico all\u0027interno dell\u0027organo e limite alla cristallizzazione della rappresentanza - Necessità di adeguamento da parte delle regioni (nel caso di specie: illegittimità costituzionale parziale della norma della Regione Campania che fa decorrere il divieto del terzo mandato da quello in corso all\u0027entrata in vigore della medesima legge regionale impugnata). (Classif. 093009).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eUna volta scelta la forma di governo regionale predisposta dalla Costituzione, le regioni ordinarie non possono incidere sui suoi tratti fondamentali. L’obbligatorietà di un principio fondamentale e la sua applicazione, in particolare, non possono essere condizionate dal suo espresso recepimento da parte delle leggi regionali, perché in questo modo si attribuirebbe ai Consigli regionali il potere di impedirne l’operatività, anche per lunghi periodi di tempo. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 203/2023 - mass. 45847; S. 12/2006 - mass. 30083; S. 2/2004 - mass. 28201; S. 304/2002 - mass. 27205\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eLa previsione di un limite ai mandati che possono essere espletati consecutivamente è un principio di ampia applicazione per le cariche pubbliche, la cui peculiare ed essenziale finalità è quella di valorizzare le condizioni di eguaglianza che l’art. 51 Cost. pone alla base dell’accesso alle cariche elettive. In particolare, il divieto del terzo consecutivo mandato favorisce il fisiologico ricambio all’interno dell’organo, immettendo “forze fresche” nel meccanismo rappresentativo (nella prospettiva di assicurare l’ampliamento e la maggiore fluidità dell’elettorato passivo), e – per altro verso – blocca l’emersione di forme di cristallizzazione della rappresentanza. (\u003cem\u003ePrecedente: S. 173/2019 - mass. 41178\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eAnche a norme che hanno un contenuto specifico e puntuale può essere riconosciuta la natura di principio fondamentale, laddove la specificità delle prescrizioni sia in rapporto di coessenzialità e di necessaria integrazione con la natura dei principi medesimi; ciò in ragione della loro vocazione finalistica ad assicurare un’esigenza (non di omogeneità ma) di uniformità normativa su tutto il territorio nazionale, come può accadere in presenza di una scelta di fondo operata dal legislatore statale. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 195/2024 - mass. 46553; S. 184/2023 - mass. 45932; S. 128/2023 - mass. 45666; S. 118/2023 - mass. 45649; S. 114/2023 - mass.45615; S. 112/2023 - mass. 45611; S. 19/2023 - mass. 45315; S. 189/2022 - mass. 45038; S. 106/2022 - mass. 44810; S. 24/2022 - mass. 44544; S. 166/2021 - mass. 44124; S. 145/2021 - mass. 44014; S. 44/2021 - mass. 43707; S. 192/2017 - mass. 42056; S. 67/2016 - mass. 38800; S. 38/2016 - mass. 38744; S. 44/2014 - mass. 37744; S. 59/2006 - mass. 30189\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 122, primo comma, Cost., in relazione all’art. 2, comma 1, lett. \u003cem\u003ef\u003c/em\u003e, della legge n. 165 del 2004, l’art. 1, comma 1, della legge reg. Campania n. 16 del 2024, limitatamente alle parole «[a]i fini dell’applicazione della presente disposizione, il computo dei mandati decorre da quello in corso di espletamento alla data di entrata in vigore della presente legge». La disposizione impugnata dal Governo, sancendo il divieto del terzo mandato consecutivo per il Presidente della Giunta regionale, ne limita la portata escludendo dal computo il mandato in corso alla data di entrata in vigore della medesima legge. In tal modo, è violato il parametro interposto, che rappresenta un bilanciamento tra contrapposti principi, considerato un temperamento di sistema rispetto all’elezione diretta del vertice monocratico, cui fa da ponderato contraltare. Il legislatore statale, nell’esercizio della competenza concorrente, ha cioè dettato un principio che, al pari di tutti i principi fondamentali nelle materie concorrenti, obbliga le regioni ordinarie a conformarvisi nell’esercizio della loro funzione legislativa. Al contempo, però, il legislatore nazionale ha espressamente inteso ancorare l’applicazione del principio all’elezione diretta del Presidente della Giunta regionale «sulla base della normativa regionale adottata in materia». Si tratta di un rinvio che si riferisce in termini ampi e generali alla legislazione regionale che in qualche modo si colleghi all’elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e che quindi si estende dal sistema elettorale in senso stretto, riguardante il tipo di voto e di formula elettorale e il tipo e la dimensione dei collegi, alla regolamentazione del procedimento elettorale, sino a ricomprendere la disciplina delle ineleggibilità e delle incompatibilità. Si è così realizzato un compromesso tra due esigenze contrapposte: quella di assicurare un certo grado di autonomia regionale e quella di imporre alle regioni ordinarie di applicare il principio in esame. Nel caso della Regione Campania il divieto del terzo mandato consecutivo è divenuto operativo con l’entrata in vigore della legge regionale n. 4 del 2009, cosicché la disposizione impugnata, che dopo vari anni ha introdotto una specifica deroga, contrasta con il ricordato principio fondamentale. Né può sostenersi che il divieto del terzo mandato consecutivo possa qualificarsi come causa di incandidabilità, e in quanto tale attenga alla forma di governo rimessa all’autonomia statutaria, perché nel caso di specie la nozione di ineleggibilità ricomprende anche la situazione di quei Presidenti di Giunta regionale eletti direttamente che abbiano svolto due mandati consecutivi, essendo le cause di ineleggibilità funzionali a garantire la parità di accesso alle cariche pubbliche e la pienezza della libertà di voto, evitando che quest’ultima venga condizionata da \u003cem\u003ecaptatio benevolentiae\u003c/em\u003e o \u003cem\u003emetus publicae potestatis\u003c/em\u003e). (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 196/2024 - mass. 46459; S. 60/2023 - mass. 45490; S. 283/2010 - mass. 34931; S. 257/2010 - mass. 34853; S. 217/2006 - mass. 30462; S. 379/2004 - mass. 28906; S. 378/2004 - mass. 28901\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_precedente":"46865","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione Campania","data_legge":"11/11/2024","data_nir":"2024-11-11","numero":"16","articolo":"1","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"122","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"02/07/2004","numero":"165","articolo":"2","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"lett. f)","nesso":""}]}],"elencoNote":[{"id_nota":"46280","autore":"Arghittu A.","titolo":"Incostituzionale il terzo mandato del Presidente della Regione Campania","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Quaderni costituzionali","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"3","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"45991","autore":"Buzzacchi C.","titolo":"Il principio fondamentale del divieto del terzo mandato come «ponderato contraltare» dell’elezione diretta","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"www.osservatoriosullefonti.it","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"2","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"45990_2025_64.pdf","nome_file_fisico":"64-2025+altra_Buzzacchi-generale.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":false},{"id_nota":"46344","autore":"Cosulich M.","titolo":"\u0027Dix ans, ça suffit\u0027 ? 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