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Modifiche alla l.r. 48/1994 e alla l.r. 89/1998), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 10-16 marzo 2020, depositato in cancelleria il 12 marzo 2020 ed iscritto al n. 37 del registro ricorsi 2020 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2020.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eVisti l\u0026#8217;atto di costituzione della Regione Toscana, nonch\u0026#233; l\u0026#8217;atto di intervento della societ\u0026#224; Mugello Circuit spa;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eudito nell\u0026#8217;udienza pubblica del 2 dicembre 2020 il Giudice relatore Francesco Vigan\u0026#242;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003euditi l\u0026#8217;avvocato Niccol\u0026#242; Pecchioli per la societ\u0026#224; Mugello Circuit spa, l\u0026#8217;avvocato dello Stato Fabrizio Urbani Neri per il Presidente del Consiglio dei ministri, in collegamento da remoto, ai sensi del punto 1) del decreto del Presidente della Corte del 30 ottobre 2020, e l\u0026#8217;avvocato Marcello Cecchetti per la Regione Toscana;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003edeliberato nella camera di consiglio del 2 dicembre 2020.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003eRitenuto in fatto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ricorso notificato il 10 marzo 2020 e depositato il 12 marzo 2020, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato l\u0026#8217;art. 3 della legge della Regione Toscana 3 gennaio 2020, n. 2 (Disposizioni sul circuito automobilistico e motociclistico situato nel Comune di Scarperia e San Piero. Modifiche alla l.r. 48/1994 e alla l.r. 89/1998), che ha inserito l\u0026#8217;art. 8-bis nella legge della Regione Toscana 27 giugno 1994, n. 48, (Norme in materia di circolazione fuori strada dei veicoli a motore), per violazione complessivamente degli artt. 2, 3, 9, 32 e 117, secondo comma, lettera s), e terzo comma, della Costituzione, quest\u0026#8217;ultimo in relazione ai principi fondamentali della materia \u0026#171;tutela della salute\u0026#187; stabiliti dalla legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull\u0026#8217;inquinamento acustico), nonch\u0026#233; dal d.P.R. 3 aprile 2001, n. 304 (Regolamento recante disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attivit\u0026#224; motoristiche, a norma dell\u0026#8217;articolo 11 della legge 26 novembre 1995, n. 447). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl ricorrente impugna, in particolare, i commi 2, 3 e 4 dell\u0026#8217;art. 3 della legge reg. Toscana n. 2 del 2020 (recte: i commi 2, 3 e 4 dell\u0026#8217;art. 8-bis della legge reg. Toscana n. 48 del 1994).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.1.\u0026#8211; Quanto al comma 2, il ricorrente ritiene che tale disposizione \u0026#8211; demandando la disciplina delle attivit\u0026#224; dell\u0026#8217;autodromo del Mugello a una convenzione, da stipularsi tra il Comune di Scarperia e San Piero e il gestore dell\u0026#8217;autodromo, in cui si regolamenti tra l\u0026#8217;altro l\u0026#8217;implementazione del sistema di monitoraggio acustico \u0026#8211; ometterebbe di prevedere sia il parere obbligatorio dell\u0026#8217;organo tecnico di controllo ambientale competente (ARPA Toscana), come stabilito invece dall\u0026#8217;art. 5, comma 1, del d.P.R. n. 304 del 2001, sia il necessario coinvolgimento dei Comuni contigui. Ci\u0026#242; determinerebbe il contrasto di tale disposizione con l\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., che riserva alla competenza esclusiva statale la tutela dell\u0026#8217;ambiente e dell\u0026#8217;ecosistema, nonch\u0026#233; con gli artt. 32 e 117, terzo comma, Cost., quest\u0026#8217;ultimo in relazione all\u0026#8217;art. 5, comma 1, del d.P.R. n. 304 del 2001, sotto il profilo della tutela della salute.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.\u0026#8211; Quanto al comma 3, la disposizione \u0026#8211; nello stabilire le modalit\u0026#224; di eventuali deroghe ai limiti di emissioni sonore concesse dal Comune territorialmente competente \u0026#8211; si porrebbe in contrasto con il principio di ragionevolezza di cui all\u0026#8217;art. 3 Cost., nonch\u0026#233; con gli artt. 32 e 117, terzo comma, Cost., quest\u0026#8217;ultimo sotto il profilo della tutela della salute, giacch\u0026#233;:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e\u0026#8211; la norma regionale impugnata non richiamerebbe \u0026#171;i valori massimi di inquinamento acustico ammissibili in regime di deroga, desumibili dall\u0026#8217;art. 2, comma 1, lettera g) della legge n. 447/1995 che, in tema di inquinamento acustico, introduce il concetto di valore di attenzione\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e \u0026#8211; essa, inoltre non disporrebbe espressamente che i valori derogabili sarebbero esclusivamente quelli di cui al comma 3 dell\u0026#8217;art. 3 del d.P.R. n. 304 del 2001;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e\u0026#8211; prevedendo un limite massimo di giornate in deroga pari a duecentottanta giorni di \u0026#171;attivit\u0026#224; continuativa\u0026#187;, la disposizione regionale introdurrebbe poi un concetto indeterminato, facendo s\u0026#236; che anche un solo giorno di interruzione dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; dell\u0026#8217;autodromo possa ritenersi sufficiente a far ripartire il conteggio delle giornate in deroga ammissibili, a fronte della previsione, da parte dell\u0026#8217;art. 3, comma 5, del d.P.R. n. 304 del 2001, di un periodo massimo di deroga di trenta giorni per le gare di Formula 1, Moto Gran Prix e assimilabili, effettuate negli autodromi e nelle piste di prova gi\u0026#224; esistenti;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e\u0026#8211; nel prevedere la concessione della deroga, la medesima disposizione ometterebbe infine di prevedere il coinvolgimento dei Comuni contigui interessati dal superamento dei valori limite, come invece imposto dall\u0026#8217;art. 3, comma 8, del citato d.P.R. n. 304 del 2001.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.3.\u0026#8211; Quanto al comma 4, tale disposizione \u0026#8211; vietando l\u0026#8217;esercizio di attivit\u0026#224; motoristica tra le ore ventidue e le ore sette del mattino \u0026#8211; sottintenderebbe la possibilit\u0026#224; di svolgere attivit\u0026#224; motoristiche in tutto il restante arco temporale, e si porrebbe cos\u0026#236; in contrasto con l\u0026#8217;art. 3, comma 4, del citato d.P.R. n. 304 del 2001, il quale consente lo svolgimento di attivit\u0026#224; motoristiche (diverse da manifestazioni di Formula 1, Moto GP e assimilabili) \u0026#171;nelle fasce orarie comprese tra le 9 e le 18,30, prevedendo di regola almeno un\u0026#8217;ora di sospensione nel periodo compreso tra le ore 12 e le ore 15,30\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa norma regionale impugnata, contravvenendo ai limiti temporali citati, contrasterebbe con il diritto ad un ambiente salubre, il quale si porrebbe in intima connessione con il diritto alla salute, secondo l\u0026#8217;interpretazione degli artt. 2, 9 e 32 effettuata da questa stessa Corte (sono citate le sentenze n. 641 del 1987 e n. 399 del 1996).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; Si \u0026#232; costituita in giudizio la Regione Toscana, la quale ha chiesto che le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 8-bis, commi 2, 3 e 4, della legge reg. Toscana n. 48 del 1994, come inserito dall\u0026#8217;art. 3 della legge reg. Toscana n. 2 del 2020, siano dichiarate non fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.1.\u0026#8211; La difesa regionale contesta le censure relative al comma 2, alla luce del rinvio operato espressamente da tale disposizione regionale al rispetto della normativa statale in tema di sicurezza e di tutela dell\u0026#8217;inquinamento acustico, ivi compresa la norma che prevede il parere obbligatorio dell\u0026#8217;ARPA Toscana. Per ci\u0026#242; che riguarda il mancato coinvolgimento dei Comuni contigui lamentato in questa parte del ricorso, la resistente sottolinea come esso sia previsto dall\u0026#8217;art. 3, comma 8, del d.P.R. n. 304 del 2001 per la concessione delle deroghe da parte del comune territorialmente competente, aspetto questo estraneo alla disposizione impugnata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.2.\u0026#8211; Infondate sarebbero anche le censure relative al comma 3 del citato art. 8-bis. La fattispecie disciplinata da tale comma rinvia espressamente, nel disciplinare le deroghe ai limiti di emissioni sonore, all\u0026#8217;art. 3, comma 7, secondo periodo del d.P.R. n. 304 del 2001, ove si prevede che \u0026#171;[p]er gli autodromi esistenti anche se sede delle predette gare [di Formula 1, Formula 3000, campionato di Moto Gran Prix e assimilabili], possono essere consentite deroghe illimitate purch\u0026#233; il gestore provveda a realizzare interventi diretti sui ricettori tali da ridurre i valori di immissione all\u0026#8217;interno delle abitazioni a 45 dB (A) nel periodo diurno e 35 dB (A) nel periodo notturno\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAl riguardo, non avrebbe fondamento la tesi del ricorrente, secondo cui l\u0026#8217;art. 3, comma 7, del d.P.R. n. 304 del 2001, nel prevedere le deroghe ai limiti acustici, farebbe comunque sempre salvi i limiti previsti dalla zonizzazione acustica, come previsti dall\u0026#8217;art. 2, comma 1, lettera g), della legge n. 447 del 1995. Tale interpretazione trascurerebbe di considerare che la disciplina speciale di cui all\u0026#8217;art. 3, comma 7, del citato d.P.R. si farebbe carico del fatto che gli autodromi gi\u0026#224; esistenti, in quanto tali, \u0026#171;non potevano essere rispondenti alle regole introdotte per i nuovi autodromi\u0026#187;. Per gli autodromi gi\u0026#224; esistenti la regola posta dalla norma nazionale sarebbe coerentemente quella di deroghe illimitate, con il solo obbligo di realizzare interventi diretti sui ricettori. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCi\u0026#242; sarebbe stato chiarito, proprio in riferimento all\u0026#8217;autodromo del Mugello oggetto della disciplina regionale impugnata, anche dal Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, il quale avrebbe espressamente riconosciuto che l\u0026#8217;interpretazione secondo cui le deroghe di cui all\u0026#8217;art. 3, comma 7, del d.P.R. n. 304 del 2001 non possono estendersi ai limiti acustici previsti dalla zonizzazione \u0026#171;contrasta con il dettato letterale della disposizione che consente il rilascio di deroghe non limitate [\u0026#8230;] con riguardo agli autodromi esistenti nell\u0026#8217;anno 2001\u0026#187; (Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, sezione seconda, sentenza 22 marzo 2019, n. 418). La norma \u0026#8211; richiamata dal ricorrente \u0026#8211; dell\u0026#8217;art. 2, comma 1, lettera g), della legge n. 447 del 1995 sarebbe \u0026#171;norma generale\u0026#187;, mentre nel caso particolare degli autodromi gi\u0026#224; esistenti nel 2001 troverebbe \u0026#171;applicazione la norma speciale\u0026#187; dell\u0026#8217;art. 3, comma 7, del d.P.R. n. 304 del 2001, richiamato dalla stessa disposizione regionale impugnata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eQuanto al limite massimo delle deroghe fissato dalla disposizione regionale in 280 giornate all\u0026#8217;anno, non vi sarebbe alcun parametro interposto alla stregua del quale poter giudicare tale disposizione regionale come \u0026#171;sproporzionat[a] in relazione alla criticit\u0026#224; connesse all\u0026#8217;inquinamento acustico\u0026#187;. Ci\u0026#242; perch\u0026#233; la norma statale applicabile di cui al gi\u0026#224; citato art. 3, comma 7, del d.P.R. n. 304 del 2001, non stabilisce alcun limite massimo di giornate in deroga. La norma regionale, anzi, fissando un limite definito di giornate in deroga si porrebbe \u0026#171;come limitativa rispetto all\u0026#8217;indeterminatezza della disposizione statale\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eN\u0026#233; sarebbe violato l\u0026#8217;art. 3 Cost., sotto il profilo della ragionevolezza. Come rilevato nella citata sentenza del TAR Toscana n. 418 del 2019, la norma speciale statale tenderebbe a salvaguardare i soli autodromi esistenti al momento dell\u0026#8217;entrata in vigore del d.P.R. n. 304 del 2001, i quali siano sede di gare particolarmente importanti. Si tratterebbe di una norma che opera una ponderazione tra diritti costituzionalmente rilevanti (quelli alla salute e alla libert\u0026#224; di impresa) non manifestamente irragionevole e rientrante nella discrezionalit\u0026#224; del legislatore. Lo stesso discorso, a maggior ragione, dovrebbe poter valere per la norma regionale impugnata, che, diversamente da quella statale, contempla un limite massimo di deroghe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.3.\u0026#8211; Infondata sarebbe, infine, la censura relativa al comma 4 dell\u0026#8217;art. 8-bis della legge reg. Toscana n. 48 del 1994.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSecondo la difesa regionale, sarebbe lo stesso art. 3, comma 4, del citato d.P.R. n. 304 del 2001 a prevedere espressamente che \u0026#171;[i] comuni interessati possono, per particolari esigenze, disporre deroghe alle predette fasce orarie\u0026#187;. Da ci\u0026#242; deriverebbe che la norma regionale impugnata si sarebbe limitata a delimitare il campo di applicazione di tali deroghe a \u0026#171;una fascia oraria compatibile con le migliori esigenze di tutela della salute della popolazione del territorio coinvolto\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; \u0026#200; intervenuta nel giudizio, ad opponendum, la societ\u0026#224; Mugello Circuit spa, la quale ha, altres\u0026#236;, depositato una memoria illustrativa in prossimit\u0026#224; dell\u0026#8217;udienza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.\u0026#8211; Con provvedimento presidenziale del 30 ottobre 2020 sono state ammesse, ai sensi dell\u0026#8217;art. 4-ter delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, le opinioni redatte, in qualit\u0026#224; di amici curiae, dalle societ\u0026#224; sportive dilettantistiche a responsabilit\u0026#224; limitata \u0026#8220;Ufficiali di gara di Firenze\u0026#8221; e \u0026#8220;Ufficiali di percorso di Firenze\u0026#8221;, dall\u0026#8217;associazione \u0026#8220;Impresa Mugello\u0026#8221; e dalla \u0026#8220;Federazione motociclistica italiana\u0026#8221;, trattandosi in tutti i casi di associazioni senza scopo di lucro portatrici \u0026#8211; come risulta dai rispettivi statuti depositati unitamente alle rispettive opinioni \u0026#8211; di interessi collettivi attinenti alla questione di costituzionalit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLe predette opinioni hanno tutte svolto argomenti, di identico tenore, a sostegno della non fondatezza delle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale prospettate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNon \u0026#232; invece stata ammessa l\u0026#8217;opinione presentata dal Comune di Scarperia e San Piero, il quale non pu\u0026#242; essere considerato soggetto portatore di interessi omogenei \u0026#8211; collettivi o diffusi \u0026#8211; attinenti alla questione di costituzionalit\u0026#224; qui all\u0026#8217;esame.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.\u0026#8211; Con memoria illustrativa depositata in prossimit\u0026#224; dell\u0026#8217;udienza, la Regione Toscana ha chiesto che questa Corte dichiari la cessazione della materia del contendere o l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, alla stregua dello ius superveniens di cui alla legge della Regione Toscana 22 giugno 2020, n. 42 (Disposizioni sul circuito automobilistico e motociclistico situato nel Comune di Scarperia e San Piero. Precisazioni normative. Modifiche alla l.r. 48/1994).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.\u0026#8211; Con atto depositato il 25 novembre 2020, l\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato ha rinunciato al ricorso, in via integrale con riferimento alle impugnative relative ai commi 2 e 4, e in via parziale con riferimento all\u0026#8217;impugnativa relativa al comma 3, dell\u0026#8217;art. 8-bis della legge reg. Toscana n. 48 del 1994, inserito dall\u0026#8217;impugnato art. 3 della legge reg. Toscana n. 2 del 2020, persistendo per\u0026#242; l\u0026#8217;interesse al ricorso \u0026#171;limitatamente alla parte in cui non prevede espressamente che i valori limite derogabili dalle autorizzazioni di durata quinquennale sono esclusivamente quelli di cui al comma 3 dell\u0026#8217;art. 3 DPR n. 304/2001\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNon \u0026#232; pervenuta accettazione di tale rinuncia da parte della Regione.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003eConsiderato in diritto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Con il ricorso indicato in epigrafe, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato l\u0026#8217;art. 3 della legge della Regione Toscana 3 gennaio 2020, n. 2 (Disposizioni sul circuito automobilistico e motociclistico situato nel Comune di Scarperia e San Piero. Modifiche alla l.r. 48/1994 e alla l.r. 89/1998), che ha inserito l\u0026#8217;art. 8-bis nella legge della Regione Toscana 27 giugno 1994, n. 48, (Norme in materia di circolazione fuori strada dei veicoli a motore), per violazione complessivamente degli artt. 2, 3, 9, 32 e 117, secondo comma, lettera s), e terzo comma, della Costituzione, quest\u0026#8217;ultimo in relazione ai principi fondamentali della materia \u0026#171;tutela della salute\u0026#187; stabiliti dalla legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull\u0026#8217;inquinamento acustico), nonch\u0026#233; dal d.P.R. 3 aprile 2001, n. 304 (Regolamento recante disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attivit\u0026#224; motoristiche, a norma dell\u0026#8217;articolo 11 della legge 26 novembre 1995, n. 447). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl ricorrente impugna, in particolare, i commi 2, 3 e 4 dell\u0026#8217;art. 3 della legge reg. Toscana n. 2 del 2020 (recte, come si evince inequivocabilmente dal ricorso, i commi 2, 3 e 4 dell\u0026#8217;art. 8-bis della legge reg. Toscana n. 48 del 1994).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; In via preliminare, deve essere confermata l\u0026#8217;ordinanza dibattimentale, allegata a questa sentenza, con la quale \u0026#232; stato dichiarato inammissibile l\u0026#8217;intervento in giudizio spiegato dalla societ\u0026#224; Mugello Circuit spa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; L\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato ha depositato atto di rinuncia al ricorso in via integrale rispetto ai commi 2 e 4, e in via parziale rispetto al comma 3 dell\u0026#8217;art. 8-bis della legge reg. Toscana n. 48 del 1994, inserito dall\u0026#8217;impugnato art. 3 della legge reg. Toscana n. 2 del 2020.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNon essendo pervenuta, sino al momento dell\u0026#8217;udienza, la relativa accettazione da parte della Regione, il ricorso deve essere esaminato nel merito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; Per quanto concerne i commi 2 e 4 \u0026#8211; i quali, rispettivamente, demandano la disciplina delle attivit\u0026#224; dell\u0026#8217;autodromo del Mugello a una futura convenzione tra il Comune di Scarperia e San Piero e il gestore dell\u0026#8217;autodromo, in cui si regolamenti tra l\u0026#8217;altro l\u0026#8217;implementazione del sistema di monitoraggio acustico, e vietano l\u0026#8217;esercizio di attivit\u0026#224; motoristica tra le ore ventidue e le ore sette del mattino \u0026#8211;, occorre peraltro dichiarare la cessazione della materia del contendere, in ragione delle modifiche apportate a tali disposizioni dall\u0026#8217;art. 1 della legge della Regione Toscana 22 giugno 2020, n. 42 (Disposizioni sul circuito automobilistico e motociclistico situato nel Comune di Scarperia e San Piero. Precisazioni normative. Modifiche alla l.r. 48/1994).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAnzitutto, nel nuovo comma 2 dell\u0026#8217;art. 8-bis della legge reg. Toscana n. 48 del 1994 \u0026#232; ora espressamente sancito l\u0026#8217;obbligo di sentire i Comuni interessati, nonch\u0026#233; il coinvolgimento dell\u0026#8217;Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT), nel procedimento che conduce alla convenzione tra il Comune di Scarperia e San Piero e il gestore dell\u0026#8217;autodromo del Mugello sulle \u0026#171;misure finalizzate ad implementare la sicurezza degli impianti, a garantire le cautele tecniche necessarie al rispetto delle limitazioni imposte dalla normativa nazionale e regionale vigente, nonch\u0026#233; a implementare il sistema di monitoraggio acustico\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl comma 4, impugnato dal Presidente del Consiglio dei ministri \u0026#232; stato, invece, integralmente abrogato. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTali modifiche appaiono \u0026#8211; come risulta del resto dall\u0026#8217;atto di rinuncia al ricorso poc\u0026#8217;anzi menzionato, e come sostenuto dalla stessa difesa regionale nella memoria illustrativa \u0026#8211; integralmente satisfattive rispetto alle doglianze del ricorrente, il quale d\u0026#224; anche espressamente atto, nel medesimo atto di rinuncia, che le disposizioni regionali impugnate non hanno trovato medio tempore applicazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; Quanto al comma 3 dell\u0026#8217;art. 8-bis della legge reg. Toscana n. 48 del 1994, che stabilisce le modalit\u0026#224; di eventuali deroghe ai limiti di emissioni sonore concesse dal Comune territorialmente competente, l\u0026#8217;art. 1 della legge reg. Toscana n. 42 del 2020 ha eliminato il riferimento al periodo temporale massimo di duecentottanta giorni annui di attivit\u0026#224; continuativa in cui \u0026#232; possibile la concessione delle deroghe, che costituiva oggetto di uno dei profili di censura del secondo motivo di ricorso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA seguito della segnalata modifica, il testo del comma 3 \u0026#232; attualmente il seguente: \u0026#171;[l]e eventuali deroghe ai limiti di emissioni sonore concesse dal comune territorialmente competente ai sensi dell\u0026#8217;articolo 3, comma 7, secondo periodo, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2001, n. 304 (Regolamento recante disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attivit\u0026#224; motoristiche, a norma dell\u0026#8217;articolo 11 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447), hanno durata quinquennale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.1.\u0026#8211; Il Presidente del Consiglio dei ministri ha dichiarato di rinunciare al ricorso formulato anche rispetto all\u0026#8217;originario comma 3, fatto salvo per\u0026#242; il profilo relativo alla mancata espressa previsione \u0026#171;che i valori limite derogabili dalle autorizzazioni di durata quinquennale sono esclusivamente quelli di cui al comma 3 dell\u0026#8217;art. 3 DPR n. 304/2001\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa mancata accettazione della rinuncia da parte della Regione impone tuttavia a questa Corte di esaminare nel merito tutte le originarie censure del Presidente del Consiglio, cos\u0026#236; come sopra sintetizzate (Ritenuto in fatto, punto 1.2.).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.2.\u0026#8211; Rispetto peraltro alla originaria previsione che vietava deroghe ai limiti di emissioni sonore \u0026#171;per pi\u0026#249; di duecentottanta giorni annui di attivit\u0026#224; continuativa\u0026#187;, l\u0026#8217;avvenuta abrogazione dell\u0026#8217;inciso nella nuova formulazione del comma 3 dell\u0026#8217;art. 8-bis della legge reg. Toscana n. 48 del 1994, in seguito alle modifiche apportate dall\u0026#8217;art. 1 della legge reg. Toscana n. 42 del 2020, determina la cessazione della materia del contendere in parte qua, come dichiarato dalla stessa Avvocatura generale dello Stato nel proprio atto di rinuncia e a fronte dell\u0026#8217;espresso riconoscimento che la disposizione regionale non ha trovato medio tempore applicazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.3.\u0026#8211; Residuano cos\u0026#236; da esaminare i profili relativi: a) alla mancata previsione dei valori massimi di inquinamento acustico ammissibili in regime di deroga desumibili dall\u0026#8217;art. 2, comma 1, lettera g), della legge n. 447 del 1995 (disposizione peraltro non pi\u0026#249; richiamata nell\u0026#8217;atto di rinuncia); b) alla mancata previsione che i valori limite derogabili sono unicamente quelli di cui all\u0026#8217;art. 3, comma 3, del d.P.R. n. 304 del 2001; c) al mancato coinvolgimento dei Comuni contigui interessati nel procedimento di concessione delle deroghe, ai sensi dell\u0026#8217;art. 3, comma 8, dello stesso d.P.R. n. 304 del 2001 (profilo, anch\u0026#8217;esso, non pi\u0026#249; richiamato nell\u0026#8217;atto di rinuncia).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAl riguardo, non pu\u0026#242; non rilevarsi immediatamente che il ricorso statale imputa alla disposizione regionale impugnata mere omissioni: pi\u0026#249; precisamente, di avere introdotto una disposizione il cui tenore precettivo appare esaurirsi nella previsione di un termine quinquennale per i provvedimenti di deroga ai limiti di emissioni sonore concessi ai sensi dell\u0026#8217;art. 3, comma 7, del d.P.R. n. 304 del 2001, omettendo per\u0026#242; di precisare quali valori siano derogabili e quali siano inderogabili, nonch\u0026#233; di prevedere il coinvolgimento, nel procedimento di concessione delle deroghe, dei Comuni contigui interessati dal superamento dei valori limite.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTuttavia, dal dato letterale della disposizione impugnata non \u0026#232; possibile evincere l\u0026#8217;intenzione del legislatore regionale di sottrarsi alla normativa statale di riferimento, rappresentata tanto dalla legge quadro sull\u0026#8217;inquinamento acustico (la legge n. 447 del 1995), quanto dal complesso della disciplina contenuta nel regolamento d\u0026#8217;esecuzione per le attivit\u0026#224; motoristiche costituito per l\u0026#8217;appunto dal d.P.R. n. 304 del 2001.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;art. 8-bis della legge reg. Toscana n. 48 del 1994, come introdotto dalla legge reg. Toscana n. 2 del 2020, le cui disposizioni sono state in questa sede impugnate, chiarisce anzi espressamente \u0026#8211; al comma 2 \u0026#8211; che la futura convenzione da stipularsi tra il Comune di Scarperia e San Piero e il gestore dell\u0026#8217;autodromo debba essere concordata \u0026#171;[n]el rispetto della normativa statale in tema di sicurezza e di tutela dall\u0026#8217;inquinamento acustico\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDal canto suo, lo stesso comma 3 dell\u0026#8217;art. 8-bis rinvia espressamente all\u0026#8217;art. 3, comma 7, del d.P.R. n. 304 del 2001, che disciplina le possibili deroghe accordabili agli autodromi esistenti alla data di entrata in vigore dello stesso d.P.R. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa disposizione regionale impugnata si limita dunque a richiamare la normativa statale pertinente, ribadendo espressamente l\u0026#8217;obbligo della sua osservanza, senza derogare in alcun modo ad essa, ma limitandosi a stabilire la durata quinquennale delle deroghe previste dall\u0026#8217;art. 3, comma 7, del d.P.R. n. 304 del 2001 \u0026#8211; previsione, quest\u0026#8217;ultima, rispetto alla quale peraltro il ricorrente non solleva obiezioni di sorta.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eEventuali divergenze interpretative \u0026#8211; come quelle che traspaiono dalla lettura degli atti difensivi delle parti e dalle opinioni degli amici curiae \u0026#8211; circa l\u0026#8217;effettiva portata precettiva della normativa statale di riferimento, in particolare relativamente alle condizioni di legittimit\u0026#224; delle \u0026#171;deroghe illimitate\u0026#187; previste dall\u0026#8217;art. 3, comma 7, del d.P.R. n. 304 del 2001, potranno certo essere affrontate e risolte nelle sedi giurisdizionali opportune, nell\u0026#8217;ipotesi in cui dovessero essere impugnati i singoli provvedimenti di deroga ai limiti di emissioni sonore in favore del circuito in questione. Simili questioni esegetiche esorbitano, tuttavia, dal thema decidendum devoluto ora a questa Corte, la quale non pu\u0026#242; che prendere atto \u0026#8211; in presenza dell\u0026#8217;integrale richiamo alla normativa statale in materia di emissioni sonore operato dall\u0026#8217;art. 8-bis della legge reg. Toscana n. 48 del 1994 \u0026#8211; dell\u0026#8217;assenza di qualsiasi profilo di contrasto tra la disposizione impugnata e i principi generali posti dalla legislazione statale in materia di tutela della salute, ai sensi dell\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eParimenti, resta del tutto indimostrato l\u0026#8217;allegato contrasto della disposizione regionale impugnata con i principi di ragionevolezza di cui all\u0026#8217;art. 3 Cost. e di tutela della salute di cui all\u0026#8217;art. 32 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.4.\u0026#8211; Da ci\u0026#242; consegue la non fondatezza della questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 3 della legge reg. Toscana n. 2 del 2020, che ha introdotto l\u0026#8217;art. 8-bis, comma 3, della legge Reg. Toscana n. 58 del 1994, nella parte che residua alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere, con riferimento a tutti i parametri evocati.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e1) dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine alle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 3 della legge della Regione Toscana 3 gennaio 2020, n. 2 (Disposizioni sul circuito automobilistico e motociclistico situato nel Comune di Scarperia e San Piero. Modifiche alla l.r. 48/1994 e alla l.r. 89/1998), nella parte in cui introduce i commi 2 e 4 dell\u0026#8217;art. 8-bis della legge della Regione Toscana 27 giugno 1994, n. 48 (Norme in materia di circolazione fuori strada dei veicoli a motore), promosse \u0026#8211; in riferimento complessivamente agli artt. 2, 9, 32 e 117, commi secondo, lettera s), e terzo, della Costituzione \u0026#8211; dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e2) dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine alle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 3 della legge reg. Toscana n. 2 del 2020, nella parte in cui introduce il comma 3 dell\u0026#8217;art. 8-bis della legge reg. Toscana n. 48 del 1994, limitatamente all\u0026#8217;inciso \u0026#171;e non possono essere previste per pi\u0026#249; di duecentottanta giorni annui di attivit\u0026#224; continuativa\u0026#187;, promosse, in riferimento agli artt. 3, 32 e 117, terzo comma, Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e3) dichiara non fondate le residue questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 3 della legge reg. Toscana n. 2 del 2020, nella parte in cui introduce il comma 3 dell\u0026#8217;art. 8-bis della legge reg. Toscana n. 48 del 1994, promosse, in riferimento agli artt. 3, 32 e 117, terzo comma, Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 dicembre 2020.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiancarlo CORAGGIO, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eFrancesco  VIGAN\u0026#210;, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eFilomena PERRONE, Cancelliere\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 13 gennaio 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Cancelliere\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Filomena PERRONE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eAllegato:\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eOrdinanza letta all\u0027udienza del 2 dicembre 2020\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eORDINANZA\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\u003cem\u003eVisti\u003c/em\u003e gli atti relativi al giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso del 10 marzo 2020 (reg. ric. n. 37 del 2020).\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\u003cem\u003eRilevato\u003c/em\u003e che, con atto depositato il 15 maggio 2020, nel giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale \u0026#232; intervenuta la societ\u0026#224; Mugello Circuit s.p.a., in qualit\u0026#224; di proprietaria e titolare della gestione del circuito automobilistico oggetto delle disposizioni della legge regionale impugnata (legge della Regione Toscana 3 gennaio 2020, n. 2, recante \u0026#171;Disposizioni sul circuito automobilistico e motociclistico situato nel Comune di Scarperia e San Piero. Modifiche alla l.r. 48/1994 e alla l.r. 89/1998\u0026#187;).\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\u003cem\u003eConsiderato\u003c/em\u003e che, secondo il costante orientamento di questa Corte, \u0026#171;il giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale in via principale si svolge esclusivamente tra soggetti titolari di potest\u0026#224; legislativa e non ammette l\u0027intervento di soggetti che ne siano privi, fermi restando per costoro, ove ne ricorrano i presupposti, gli altri mezzi di tutela giurisdizionale eventualmente esperibili\u0026#187; (ex plurimis, sentenza n. 134 del 2020), e che non sussiste comunque in capo a questi ultimi un interesse costituzionalmente rilevante al mantenimento in vigore della legge regionale impugnata, ancorch\u0026#233; si tratti di una legge provvedimento che direttamente li riguarda;\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eche, dunque, l\u0027intervento della societ\u0026#224; Mugello Circuit s.p.a. deve essere dichiarato inammissibile.\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003ela corte costituzionale\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e inammissibile l\u0027intervento in giudizio della societ\u0026#224; Mugello Circuit s.p.a.\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Giancarlo Coraggio, Presidente\u003c/p\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Ambiente - Norme della Regione Toscana - Disciplina del circuito automobilistico e motociclistico situato nel Comune di Scarperia e San Piero - Previsione che il Comune e il soggetto gestore dell\u0027autodromo, mediante convenzione, concordano le misure finalizzate a implementare la sicurezza degli impianti, a garantire le cautele tecniche necessarie al rispetto delle limitazioni imposte dalla normativa vigente, nonch\u0026#233; a implementare il sistema di monitoraggio acustico.\r\nIndividuazione del periodo temporale massimo [duecentottanta giorni annui di attivit\u0026#224; continuativa] entro il quale \u0026#232; possibile la concessione, da parte del Comune territorialmente competente, di eventuali deroghe ai limiti di emissioni sonore.\r\nEsclusione dell\u0027esercizio di attivit\u0026#224; motoristica nelle fasce orarie comprese tra le ore ventidue e le ore sette.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"43358","titoletto":"Contraddittorio davanti alla Corte costituzionale - Intervento nel giudizio in via principale - Interveniente privo di potestà legislativa - Difetto di legittimazione - Inammissibilità dell\u0027intervento.","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eÈ dichiarato inammissibile, per carenza di legittimazione, l\u0027intervento \u003cem\u003ead opponendum\u003c/em\u003e spiegato dalla società Mugello Circuit spa nel giudizio di legittimità costituzionale promosso dal Governo avverso l\u0027art. 3 della legge reg. Toscana n. 2 del 2020, che ha inserito l\u0027art. 8-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e nella legge reg. Toscana n. 48 del 1994. La società è priva di potestà legislativa e comunque di un interesse costituzionalmente rilevante al mantenimento in vigore della legge regionale impugnata, ancorché si tratti di una legge provvedimento che direttamente la riguarda. \u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eSecondo costante giurisprudenza costituzionale, il giudizio di legittimità costituzionale in via principale si svolge esclusivamente tra soggetti titolari di potestà legislativa e non ammette l\u0027intervento di soggetti che ne siano privi, fermi restando per costoro, ove ne ricorrano i presupposti, gli altri mezzi di tutela giurisdizionale eventualmente esperibili. \u003cem\u003e(Precedenti citati: sentenza n. 134 del 2020).\u003c/em\u003e\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"43359","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione Toscana","data_legge":"03/01/2020","data_nir":"2020-01-03","numero":"2","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"che inserisce"},{"denominazione_legge":"legge della Regione Toscana","data_legge":"27/06/1994","data_nir":"1994-06-27","numero":"48","articolo":"8","specificazione_articolo":"bis","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"43359","titoletto":"Ambiente - Norme della Regione Toscana - Autodromo del Mugello - Sistema di monitoraggio acustico - Convenzione tra il Comune di Scarperia e San Piero e il gestore - Divieto di esercizio tra le ore ventidue e le ore sette del mattino - Ricorso del Governo - Sopravvenuta modificazione e abrogazione della norma impugnata - Rinuncia all\u0027impugnazione in mancanza di formale accettazione da parte della Regione resistente - Cessazione della materia del contendere.","testo":"È dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo in riferimento complessivamente agli artt. 2, 9, 32 e 117, commi secondo, lett. \u003cem\u003es\u003c/em\u003e), e terzo, Cost. - dell\u0027art. 3 della legge reg. Toscana n. 2 del 2020, nella parte in cui introduce i commi 2 e 4 dell\u0027art. 8-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e della legge reg. Toscana n. 48 del 1994, i quali, rispettivamente, demandano la disciplina delle attività dell\u0027autodromo del Mugello a una futura convenzione tra il Comune di Scarperia e San Piero e il gestore dell\u0027autodromo, in cui si regolamenti tra l\u0027altro l\u0027implementazione del sistema di monitoraggio acustico, e vietano l\u0027esercizio di attività motoristica tra le ore ventidue e le ore sette del mattino. I commi 2 e 4 dell\u0027art. 8-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, introdotti dalla norma impugnata, sono stati, rispettivamente, modificati e abrogati dall\u0027art. 1 della legge reg. Toscana n. 42 del 2020, in modo che appare integralmente satisfattivo rispetto alle doglianze del ricorrente, il quale dà anche espressamente atto, nell\u0027atto di rinuncia, che le disposizioni regionali impugnate non hanno trovato \u003cem\u003emedio tempore\u003c/em\u003e applicazione.","numero_massima_successivo":"43360","numero_massima_precedente":"43358","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione Toscana","data_legge":"03/01/2020","data_nir":"2020-01-03","numero":"2","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"che inserisce"},{"denominazione_legge":"legge della Regione Toscana","data_legge":"27/06/1994","data_nir":"1994-06-27","numero":"48","articolo":"8","specificazione_articolo":"bis","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"legge della Regione Toscana","data_legge":"27/06/1994","data_nir":"1994-06-27","numero":"48","articolo":"8","specificazione_articolo":"bis","comma":"4","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"2","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"9","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"32","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"lett. s)","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"43360","titoletto":"Ambiente - Norme della Regione Toscana - Autodromo del Mugello - Limiti di emissioni sonore - Deroghe da parte del Comune competente - Durata massima per ciascun anno - Ricorso del Governo - Ius superveniens modificativo della norma impugnata - Rinuncia all\u0027impugnazione in mancanza di formale accettazione da parte della Regione resistente - Cessazione della materia del contendere in parte qua.","testo":"È dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo in riferimento agli artt. 3, 32 e 117, terzo comma, Cost. - dell\u0027art. 3 della legge reg. Toscana n. 2 del 2020, nella parte in cui introduce il comma 3 dell\u0027art. 8-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e della legge reg. Toscana n. 48 del 1994 - il quale stabilisce le eventuali deroghe ai limiti di emissioni sonore concesse dal Comune territorialmente competente per le attività motoristiche svolte nell\u0027autodromo del Mugello -, limitatamente all\u0027inciso \"e non possono essere previste per più di duecentottanta giorni annui di attività continuativa\". La norma impugnata è stata modificata dall\u0027art. 1 della legge reg. Toscana n. 42 del 2020 con l\u0027abrogazione dell\u0027inciso indicato, e il Governo ha di conseguenza rinunciato \u003cem\u003ein parte qua\u003c/em\u003e al ricorso, espressamente riconoscendo che essa non ha trovato \u003cem\u003emedio tempore\u003c/em\u003e applicazione.","numero_massima_successivo":"43361","numero_massima_precedente":"43359","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione Toscana","data_legge":"03/01/2020","data_nir":"2020-01-03","numero":"2","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"che inserisce"},{"denominazione_legge":"legge della Regione Toscana","data_legge":"27/06/1994","data_nir":"1994-06-27","numero":"48","articolo":"8","specificazione_articolo":"bis","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"32","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"43361","titoletto":"Ambiente - Norme della Regione Toscana - Autodromo del Mugello - Limiti di emissioni sonore - Deroghe da parte del Comune competente - Durata massima quinquennale - Indicazione dei valori derogabili e inderogabili - Coinvolgimento dei Comuni contigui interessati dal superamento dei valori limite - Omessa previsione - Ricorso del Governo - Lamentata irragionevolezza, violazione del diritto alla salute e dei principi generali in materia di tutela della salute - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.","testo":"Sono dichiarate non fondate le residue questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo, in riferimento agli artt. 3, 32 e 117, terzo comma, Cost. - dell\u0027art. 3 della legge reg. Toscana n. 2 del 2020, nella parte in cui introduce il comma 3 dell\u0027art. 8-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e della legge reg. Toscana n. 48 del 1994, che prevede, per le attività motoristiche svolte nell\u0027autodromo del Mugello, un termine quinquennale per i provvedimenti del Comune competente di deroga ai limiti di emissioni sonore concessi ai sensi dell\u0027art. 3, comma 7, del d.P.R. n. 304 del 2001, omettendo di precisare quali valori siano derogabili e quali siano inderogabili, nonché di prevedere il coinvolgimento dei Comuni contigui interessati dal superamento dei valori limite. La disposizione regionale impugnata si limita a richiamare la normativa statale pertinente, ribadendo espressamente l\u0027obbligo della sua osservanza, senza derogare in alcun modo ad essa.","numero_massima_precedente":"43360","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione Toscana","data_legge":"03/01/2020","data_nir":"2020-01-03","numero":"2","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"che inserisce"},{"denominazione_legge":"legge della Regione Toscana","data_legge":"27/06/1994","data_nir":"1994-06-27","numero":"48","articolo":"8","specificazione_articolo":"bis","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"32","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"39357","autore":"","titolo":"Nota a Corte cost., sent. 3/2021","descrizione":"Nota di richiami","titolo_rivista":"Il Foro italiano","anno_rivista":"2021","numero_rivista":"3","parte_rivista":"I","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"772","note_abstract":"","collocazione":"C.5 - A.182/1","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"35113","autore":"D\u0027Amico M.","titolo":"Gli \u0027amici curiae\u0027","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"www.questionegiustizia.it","anno_rivista":"2020","numero_rivista":"4","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"35113_2021_3.pdf","nome_file_fisico":"202-20+altre_DAmico.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"40769","autore":"Laneve G.","titolo":"Il suono degli autodromi, il riparto di competenze Stato-Regioni e una prospettiva processuale per il giudizio in via principale. Alcune osservazioni (molto) a margine di Corte cost., sent. n. 3 del 2021","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"www.associazionedeicostituzionalisti.osservatorio.it","anno_rivista":"2021","numero_rivista":"3","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"40769_2021_3.pdf","nome_file_fisico":"3_2021_Laneve.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}"
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