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Ettore GALLO;                                          \r\n Giudici: dott. Aldo CORASANITI, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele    \r\n    PESCATORE,  avv.  Ugo  SPAGNOLI,  prof.  Francesco Paolo CASAVOLA,    \r\n    prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO,  avv.  Mauro    \r\n    FERRI,  prof.  Luigi  MENGONI,  prof.  Enzo  CHELI,  dott.  Renato    \r\n    GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;                                     \u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP id\u003d\"I\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003e ha pronunciato la seguente                                               \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IA2\"\u003e                               SENTENZA                                   \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e nel giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0027art.7, primo  comma,    \r\n del   decreto-legge   21   marzo   1988,  n.  86  (Norme  in  materia    \r\n previdenziale, di occupazione giovanile  e  di  mercato  del  lavoro,    \r\n nonch\u0026#233;  per  il  potenziamento del sistema informatico del ministero    \r\n del   lavoro   e   della   previdenza   sociale),   convertito,   con    \r\n modificazioni,  in  legge  20  maggio  1988,  n.  160,  promosso  con    \r\n ordinanza emessa il 19  gennaio  1991  dal  Pretore  di  Messina  nel    \r\n procedimento  civile  vertente tra Costa Rosetta e I.N.P.S., iscritta    \r\n al n. 220 del registro ordinanze 1991  e  pubblicata  nella  Gazzetta    \r\n Ufficiale della Repubblica n. 15 prima Serie speciale dell\u0027anno 1991;    \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e    Visto  l\u0027atto  di  costituzione  dell\u0027I.N.P.S.  nonch\u0026#233;  l\u0027atto di    \r\n intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;                    \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e    Udito nella camera di consiglio del  22  maggio  1991  il  Giudice    \r\n relatore Aldo Corasaniti;                                                \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e                            \u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e                           Ritenuto in fatto                              \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e    1.  -  Nel  corso  di  un  giudizio  promosso da Rosetta Costa nei    \r\n confronti dell\u0027Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S.)    \r\n per la rivalutazione della indennit\u0026#224; di disoccupazione, per gli anni    \r\n precedenti il 1988, a seguito della  sentenza  n.  497  del  1988  di    \r\n questa  Corte, l\u0027adito Pretore di Messina, con ordinanza emessa il 19    \r\n gennaio 1991, ha sollevato questione di legittimit\u0026#224;  costituzionale,    \r\n in  riferimento agli artt. 2, 3 e 38, secondo comma, Cost., dell\u0027art.    \r\n 7, primo comma, del d.l. 21 marzo 1988,  n.  86,  recante  \"Norme  in    \r\n materia  previdenziale,  di  occupazione  giovanile  e di mercato del    \r\n lavoro, nonch\u0026#233; per il  potenziamento  del  sistema  informatico  del    \r\n Ministero  del  lavoro  e  della previdenza sociale\", convertito, con    \r\n modificazioni, in l. 20 maggio 1988, n. 160, nella parte in  cui  non    \r\n prevede alcuna indennit\u0026#224; di disoccupazione per il periodo precedente    \r\n alla sua entrata in vigore e per il periodo successivo al 31 dicembre    \r\n 1988, n\u0026#233; prevede alcun criterio di calcolo di detta indennit\u0026#224;.         \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e    Premette  il  giudice  a  quo  che, nelle more del giudizio al cui    \r\n esito questa Corte dichiarava costituzionalmente  illegittimo  l\u0027art.    \r\n 13 del d.l. 2 marzo 1974, n. 30 (Norme per il miglioramento di alcuni    \r\n trattamenti  previdenziali  ed  assistenziali),  convertito  in l. 16    \r\n aprile 1974, n. 114 - che elevava a lire  800  al  giorno  la  misura    \r\n dell\u0027indennit\u0026#224; di disoccupazione ordinaria -, nella parte in cui non    \r\n prevede  un  meccanismo  di  adeguamento  del  valore  monetario  ivi    \r\n indicato, con il denunciato art. 7, primo comma, del d.l. n.  86  del    \r\n 1988,  l\u0027importo  di  tale  indennit\u0026#224;  veniva fissato, dalla data di    \r\n entrata in vigore del decreto e per il solo 1988, \"nella  misura  del    \r\n 7,50% della retribuzione\".                                               \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e    Ci\u0026#242;  posto,  l\u0027autorit\u0026#224;  remittente  osserva  come,  non essendo    \r\n applicabile la nuova disciplina,  limitata  ad  una  parte  dell\u0027anno    \r\n 1988, alle situazioni giuridiche formatesi prima della sua entrata in    \r\n vigore  -  in  questo  senso gi\u0026#224; si era espressa, in motivazione, la    \r\n sentenza n. 497 del 1988 citata -, e non  essendo  pi\u0026#249;  applicabile,    \r\n \"neppure  con eventuali correttivi\", la norma (art. 13 del d.l. n. 30    \r\n del 1974) colpita dalla pronuncia di questa Corte, ci  si  trovi  \"di    \r\n fronte  all\u0027insolubile  problema  del  criterio  da  adottare  per la    \r\n definizione delle controversie pendenti\".                                \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e   La formulazione dell\u0027art. 7, primo comma, del d.l. n. 86  del  1988    \r\n si  appalesa  cos\u0026#236;,  secondo  il giudice a quo, in contrasto con gli    \r\n artt. 2, 3 e 38 Cost.                                                    \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e    \u0026#200; violato infatti il principio di eguaglianza, in quanto soggetti    \r\n titolari di un medesimo diritto, l\u0027indennit\u0026#224; di  disoccupazione,  lo    \r\n vedono   tutelato   in  modo  diverso,  o  addirittura  non  tutelato    \r\n affatto, in relazione  ad  un  evento,  l\u0027epoca  di  maturazione  del    \r\n diritto, del tutto indipendente dalla loro volont\u0026#224;.                     \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e    Se   poi   si  considera  che  scopo  della  norma  denunciata  \u0026#232;    \r\n \"assicurare ai lavoratori mezzi adeguati alle loro esigenze  di  vita    \r\n in  caso  di  disoccupazione involontaria, e di dare conseguentemente    \r\n attuazione tanto all\u0027art. 2 quanto all\u0027art. 38, secondo comma, Cost.,    \r\n la mancata regolamentazione, all\u0027art. 7, primo comma, del d.l. n.  86    \r\n del 1988, sia dei periodi precedenti la sua entrata in vigore, che di    \r\n quelli successivi al 31 dicembre 1988, si pone in netto contrasto con    \r\n le  previsioni  costituzionali\",  in  quanto,  neppure  in  linea  di    \r\n ipotesi, si pu\u0026#242; ritenere  che  la  disoccupazione  involontaria  sia    \r\n fenomeno limitato all\u0027anno 1988.                                         \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e    2.  -  Nel  giudizio  si  \u0026#232;  costituito  l\u0027INPS,  concludendo per    \r\n l\u0027inammissibilit\u0026#224;, e comunque per l\u0027infondatezza, della questione.      \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e    Quanto alla mancata regolamentazione, lamentata dal giudice a quo,    \r\n dei periodi successivi al 31 dicembre 1988, ad  avviso  dell\u0027INPS  la    \r\n questione  \u0026#232;  manifestamente  infondata,  in  quanto  a  ci\u0026#242; si era    \r\n provveduto, in epoca anteriore all\u0027ordinanza di  rimessione,  con  il    \r\n decreto-legge 1 aprile 1989, n. 119 (\"Norme in materia di trattamento    \r\n ordinario   di   disoccupazione   e   di   proroga   del  trattamento    \r\n straordinario di integrazione  salariale  in  favore  dei  dipendenti    \r\n delle  societ\u0026#224;  costituite  dalla GEPI S.p.a. e dei lavoratori edili    \r\n del Mezzogiorno, nonch\u0026#233; di pensionamento anticipato\") che,  all\u0027art.    \r\n 1,   dal  1\u0026#176;  gennaio  1989  elevava  la  misura  dell\u0027indennit\u0026#224;  di    \r\n disoccupazione al 15% della retribuzione.                                \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e    Tale disciplina era contenuta anche nei  successivi  decreti-legge    \r\n presentati   (a  seguito  della  mancata  conversione  in  legge  dei    \r\n precedenti), sino agli ultimi, il decreto-legge 22 novembre 1990,  n.    \r\n 337,  ed  il  decreto-legge  28  gennaio  1991,  n. 29, che elevavano    \r\n altres\u0026#236;, per il 1990, l\u0027importo dell\u0027indennit\u0026#224; di disoccupazione al    \r\n 20% della retribuzione.                                                  \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e    In  ordine  al  secondo  aspetto  della  questione  -  la  mancata    \r\n previsione, per il periodo precedente l\u0027entrata in vigore della norma    \r\n censurata,  di  alcuna  indennit\u0026#224;  di  disoccupazione,  n\u0026#233; di alcun    \r\n criterio di calcolo di detta indennit\u0026#224; - osserva la difesa dell\u0027INPS    \r\n che gi\u0026#224;  questa  Corte,  con  la  sentenza  n.  497  del  1988,  era    \r\n consapevole,  da una parte, dell\u0027impossibilit\u0026#224; per il Parlamento, in    \r\n sede di conversione del decreto-legge n. 86 del 1988,  di  provvedere    \r\n all\u0027adeguamento degli importi per i periodi precedenti il 1988, \"pena    \r\n la decadenza del provvedimento\" e, dall\u0027altra, della irretroattivit\u0026#224;    \r\n del provvedimento e, in ogni caso, della istituzionale competenza del    \r\n legislatore a provvedere per il passato.                                 \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e    Infatti,   quando   si  profilano  una  pluralit\u0026#224;  di  soluzioni,    \r\n derivanti da varie possibili valutazioni,  l\u0027intervento  della  Corte    \r\n non  \u0026#232;  ammissibile  -  cos\u0026#236; le sentenze nn. 125 del 1988 e 109 del    \r\n 1986 -, spettando  la  relativa  scelta  unicamente  al  legislatore.    \r\n Qualora,  per  il  caso  di  specie,  i  vari  giudici ordinari, come    \r\n paventato dall\u0027autorit\u0026#224;  remittente,  provvedessero  per  i  periodi    \r\n precedenti  al  1988,  si realizzerebbe una inevitabile diversit\u0026#224; di    \r\n tutela  del  diritto  alla  predetta  indennit\u0026#224;  per  i  criteri  di    \r\n adeguamento ed i meccanismi di volta in volta prescelti.                 \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e    3.  -  \u0026#200; intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei    \r\n ministri,  rappresentato  e  difeso  dall\u0027Avvocatura  generale  dello    \r\n Stato, che ha concluso per l\u0027infondatezza della questione, osservando    \r\n che  la  cristalizzazione della misura dell\u0027indennit\u0026#224; prima del 1988    \r\n va  valutato  in  funzione  dell\u0027esigenza  di  risanare  le  gestioni    \r\n previdenziali a rilevante connotazione di solidariet\u0026#224; sociale.          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e    Sulla  base  di  scelte  economico-sociali  ed  in  funzione delle    \r\n disponibilit\u0026#224; di bilancio, il legislatore, nel  fissare  le  diverse    \r\n decorrenze  per  differenti regimi, si \u0026#232; lasciato guidare da criteri    \r\n di gradualit\u0026#224; come, segnatamente, per la delimitazione  della  sfera    \r\n temporale della nuova disciplina.                                        \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e    Quanto  alla proporzionalit\u0026#224; di trattamento alle esigenze di base    \r\n del  lavoratore  disoccupato,   conclude   l\u0027Avvocatura,   appartiene    \r\n esclusivamente  alla valutazione del legislatore ordinario disporre i    \r\n mezzi per l\u0027attuazione di tale principio.                                \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e                         \u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e                         Considerato in diritto                            \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e    1. - \u0026#200; sollevata in via  incidentale  questione  di  legittimit\u0026#224;    \r\n costituzionale,  in  riferimento agli artt. 2, 3 e 38, secondo comma,    \r\n della Costituzione, dell\u0027art. 7, primo comma,  del  decreto-legge  21    \r\n marzo  1988,  n.  86  (Norme in materia previdenziale, di occupazione    \r\n giovanile e di mercato del lavoro, nonch\u0026#233; per il  potenziamento  del    \r\n sistema  informatico  del  Ministero  del  lavoro  e della previdenza    \r\n sociale), come convertito con  la  legge  20  maggio  1988,  n.  160.    \r\n L\u0027impugnazione investe la norma denunciata nella parte in cui, mentre    \r\n fissa  per  il  solo  periodo a decorrere dalla sua entrata in vigore    \r\n alla   fine   dell\u0027anno   1988   l\u0027ammontare    dell\u0027indennit\u0026#224;    di    \r\n disoccupazione  di cui all\u0027art. 13 del decreto-legge 2 marzo 1974, n.    \r\n 30, come convertito con legge 16 aprile 1974, n. 114,  nella  maggior    \r\n misura  del  7,5  per  cento  della  retribuzione,  non  dispone tale    \r\n aumento, n\u0026#233; un criterio di rivalutazione, per il  tempo  precedente,    \r\n n\u0026#233; per il tempo successivo.                                             \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e   2.  -  Il  giudice  a  quo,  premesso  che l\u0027art. 13 del suindicato    \r\n decreto-legge n. 30 del 1974, come convertito,  \u0026#232;  stato  dichiarato    \r\n costituzionalmente illegittimo con la sentenza di questa Corte n. 497    \r\n del   1988  per  la  parte  in  cui  non  prevede  un  meccanismo  di    \r\n rivalutazione dell\u0027indennit\u0026#224; di disoccupazione,  osserva  come,  non    \r\n \"potendo  essere  applicata,  neppure  con  eventuali correttivi\", la    \r\n norma ora indicata (applicabile in base ai principi sulla successione    \r\n delle leggi), in quanto dichiarata illegittima, n\u0026#233; quella successiva    \r\n perch\u0026#233;  non  retroattiva,   egli   si   trovi   messo   \"di   fronte    \r\n all\u0027insolubile  problema  del criterio da adottare per la definizione    \r\n delle controversie pendenti\" e pertanto  costretto  ad  impugnare  la    \r\n norma   successiva   per   non  avere  retroattivamente  disposto  la    \r\n rivalutazione o un meccanismo o un criterio per effettuarla.             \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e    3. - La norma impugnata \u0026#232; censurata sotto due profili:               \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e       a)  perch\u0026#233;  non  prevede  un   meccanismo   di   rivalutazione    \r\n dell\u0027indennit\u0026#224; di disoccupazione per il periodo successivo al 1988;     \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e       b)  perch\u0026#233;  non  prevede  un meccanismo di rivalutazione della    \r\n detta indennit\u0026#224; per il periodo anteriore alla sua entrata in vigore.    \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e    Sotto il profilo sub a) la questione \u0026#232; inammissibile, perch\u0026#233;  si    \r\n desume  dalla  stessa  ordinanza  di  rimessione  che l\u0027oggetto della    \r\n controversia davanti al giudice a quo era limitato alla rivalutazione    \r\n della indennit\u0026#224; \"per gli anni precedenti al 1988\".                      \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e    Sotto il profilo sub b) la questione \u0026#232; egualmente inammissibile.     \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e    Questa Corte, con la sentenza n. 497 del 1988, ha gi\u0026#224; pronunciato    \r\n sul medesimo oggetto, vale a dire sulla  legittimit\u0026#224;  costituzionale    \r\n della norma - identificata nell\u0027art. 13 della legge n. 114 del 1974 -    \r\n regolatrice  dell\u0027indennit\u0026#224;  di  disoccupazione  fino all\u0027entrata in    \r\n vigore della nuova disciplina recata dal decreto-legge n. 86 del 1988    \r\n e ne ha dichiarato  l\u0027illegittimit\u0026#224;  costituzionale  per  lo  stesso    \r\n vizio  ora  dedotto  (mancata  rivalutazione dell\u0027indennit\u0026#224; per quel    \r\n periodo) e in riferimento a parametri anche ora invocati (artt.  2  e    \r\n 38,  secondo comma, della Costituzione). N\u0026#233; la Corte ha mancato, con    \r\n la citata sentenza, di prendere in esame il decreto-legge n.  86  del    \r\n 1988   considerandolo,   come   soltanto   poteva   (e  pu\u0026#242;)  essere    \r\n considerato, e cio\u0026#232; come il modo in cui avrebbe  potuto  essere,  ma    \r\n non  era  stata,  realizzata  la condizione che avrebbe impedito alla    \r\n Corte  stessa  di  pronunciarsi  e  di  ravvisare  la  illegittimit\u0026#224;    \r\n costituzionale dedotta.                                                  \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e    Questa  Corte non pu\u0026#242; dunque pronunciarsi una seconda volta, come    \r\n in realt\u0026#224; postula il giudice a quo.                                     \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e    Questi  vi  \u0026#232;  indotto  dalla  considerazione  che  per   effetto    \r\n dell\u0027intervenuta   dichiarazione   di   illegittimit\u0026#224;   della  norma    \r\n applicabile e dell\u0027irretroattivit\u0026#224; (e quindi della inapplicabilit\u0026#224;)    \r\n della norma ora impugnata esso giudice verserebbe nell\u0027impossibilit\u0026#224;    \r\n di rinvenire criteri di giudizio per la decisione delle controversie.    \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e    Ma  tale considerazione, a parte ogni riserva sulla sua rilevanza,    \r\n non \u0026#232; comunque esatta.                                                  \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e    La dichiarazione di illegittimit\u0026#224; costituzionale di una omissione    \r\n legislativa  -  com\u0027\u0026#232;  quella  ravvisata  nell\u0027ipotesi  di   mancata    \r\n previsione,  da  parte della norma di legge regolatrice di un diritto    \r\n costituzionalmente garantito, di un meccanismo idoneo  ad  assicurare    \r\n l\u0027effettivit\u0026#224;   di   questo   -   mentre   lascia   al  legislatore,    \r\n riconoscendone  l\u0027innegabile   competenza,   di   introdurre   e   di    \r\n disciplinare   anche  retroattivamente  tale  meccanismo  in  via  di    \r\n normazione astratta, somministra essa  stessa  un  principio  cui  il    \r\n giudice  comune  \u0026#232;  abilitato a fare riferimento per porre frattanto    \r\n rimedio all\u0027omissione in via di individuazione della regola del  caso    \r\n concreto.                                                                \u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003e                           per questi motivi                              \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003e                        LA CORTE COSTITUZIONALE                           \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e    \u003cI\u003eDichiara\u003c/I\u003e    inammissibile    la    questione    di    legittimit\u0026#224;    \r\n costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3 e 38,  secondo  comma,    \r\n della  Costituzione,  dell\u0027art.7,  primo  comma, del decreto-legge 21    \r\n marzo 1988, n. 86 (Norme in  materia  previdenziale,  di  occupazione    \r\n giovanile  e  di mercato del lavoro, nonch\u0026#233; per il potenziamento del    \r\n sistema informatico del  Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza    \r\n sociale),  convertito, con modificazioni, in legge 20 maggio 1988, n.    \r\n 160, sollevata dal Pretore di Messina  con  l\u0027ordinanza  indicata  in    \r\n epigrafe.                                                                \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e    Cos\u0026#236;  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,    \r\n Palazzo della Consulta, 17 giugno 1991.                                  \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOF1\"\u003e                         Il Presidente: GALLO                             \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOF2\"\u003e                       Il redattore: CORASANITI                           \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOF3\"\u003e                        Il cancelliere: MINELLI                           \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOF4\"\u003e    Depositata in cancelleria il 26 giugno 1991.                          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOF5\"\u003e                Il direttore della cancelleria: MINELLI                   \u003c/P\u003e\r\n\u003cP id\u003d\"MO\"\u003e                                                                          \u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"17366","titoletto":"SENT.  295/91 A.  PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - INDENNITA\u0027 DI DISOCCUPAZIONE - DETERMINAZIONE - MANCATA PREVISIONE DI AUMENTI O DI  MECCANISMI  DI ADEGUAMENTO PER IL TEMPO SUCCESSIVO ALLA  FINE DEL  1988 - PROSPETTATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA E DEI DIRITTI DEI LAVORATORI, COSTITUZIONALMENTE GARANTITI, IN CASO DI  DISOCCUPAZIONE - QUESTIONE SOLLEVATA IN GIUDIZIO  RIGUARDANTE IL PERIODO ANTECEDENTE ALL\u0027ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO-LEGGE 21 MARZO  1988,  N.   86 (CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN  LEGGE  20 MAGGIO 1988, N.  160) - INAMMISSIBILITA\u0027.","testo":"Inammissibilita\u0027  della  questione, l\u0027oggetto della  controversia davanti  al  giudice  a quo essendo limitato  alla  rivalutazione dell\u0027indennita\u0027 \"per gli anni precedenti al 1988\".","numero_massima_successivo":"17367","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[{"denominazione_legge":"decreto-legge","data_legge":"21/03/1988","numero":"86","articolo":"7","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":"convertito con modificazioni in","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge;86~art7"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"20/05/1988","numero":"160","articolo":"0","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge;160~art0"}],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"2","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"38","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"17367","titoletto":"SENT.    295/91  B.   PRONUNCE   DELLA  CORTE  COSTITUZIONALE   - DICHIARAZIONE  DI  ILLEGITTIMITA\u0027   COSTITUZIONALE  DI  OMISSIONE LEGISLATIVA  -  EFFETTI  - SOMMINISTRAZIONE, IN CASO  DI  MANCATO INTERVENTO  DEL  LEGISLATORE,  DI UN PRINCIPIO A CUI  IL  GIUDICE COMUNE  E\u0027  ABILITATO A FARE RIFERIMENTO - FATTISPECIE:   MANCATA PREVISIONE,  IN  NORMA REGOLATRICE DI DIRITTO  COSTITUZIONALMENTE GARANTITO, DI MECCANISMO IDONEO AD ASSICURARNE L\u0027EFFETTIVITA\u0027.","testo":"La   dichiarazione  di  illegittimita\u0027   costituzionale  di   una omissione  legislativa - com\u0027e\u0027 quella ravvisata nell\u0027ipotesi  di mancata  previsione, da parte della norma di legge regolatrice di un  diritto costituzionalmente garantito, di un meccanismo idoneo ad  assicurarne  la effettivita\u0027 - mentre lascia al  legislatore, nella  sua innegabile competenza, di introdurre e di disciplinare anche  retroattivamente  tale  meccanismo in  via  di  normazione astratta,  somministra  essa stessa un principio cui  il  giudice comune e\u0027 abilitato a far riferimento per porre frattanto rimedio all\u0027omissione  in  via  di individuazione della regola  del  caso concreto.","numero_massima_successivo":"17368","numero_massima_precedente":"17366","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"17368","titoletto":"SENT.  295/91 C.  PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - INDENNITA\u0027 DI DISOCCUPAZIONE - DETERMINAZIONE - MANCATA PREVISIONE DI AUMENTI O DI  MECCANISMI  DI  ADEGUAMENTO  PER IL  TEMPO  ANTECEDENTE  ALLA ENTRATA  IN  VIGORE  DEL  DECRETO-LEGGE 21  MARZO  1988,  N.   86 (CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE 20 MAGGIO 1988, N.  160) - PROSPETTATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA E DEI DIRITTI DEI   LAVORATORI,  COSTITUZIONALMENTE  GARANTITI,   IN  CASO   DI DISOCCUPAZIONE  - QUESTIONE SOLLEVATA IN RELAZIONE A CONTROVERSIA RISOLUBILE   INDIPENDENTEMENTE   DALLA  DECISIONE   DI   ESSA   - INAMMISSIBILITA\u0027.","testo":"Il  fatto che l\u0027art.  7, primo comma, del decreto-legge 21  marzo 1988,  n.   86, convertito con modificazioni in legge  20  maggio 1988,  n.  160 - emanato nelle more del giudizio in cui la  Corte (sent.    n.    487  del   1988)  dichiaro\u0027   la   illegittimita\u0027 costituzionale  dell\u0027art.  13 del decreto-legge 2 marzo 1974,  n. 30,  convertito  con  modificazioni in legge 16 aprile  1974,  n. 114,  per la parte in cui, riguardo all\u0027ammontare dell\u0027indennita\u0027 di  disoccupazione, non prevede un meccanismo di adeguamento  del valore  monetario  della  stessa  -  abbia  previsto  un  aumento dell\u0027indennita\u0027  solo  per il tempo fra l\u0027entrata in  vigore  del decreto  e  la  fine  del 1988, senza disporre  ne\u0027  aumenti  ne\u0027 criteri  di rivalutazione per il periodo precedente, non comporta necessariamente  - contro quanto ritenuto al riguardo dal giudice a  quo - che in conseguenza di tale omissione del legislatore non sia  possibile  rinvenire  criteri di giudizio per  la  decisione delle  controversie  in materia relative a tale periodo.   A  tal fine infatti il giudice comune deve infatti ritenersi abilitato a far  riferimento,  nella  individuazione della  regola  del  caso concreto (ved.  massima B), alla su indicata sentenza della Corte costituzionale.   Nella quale peraltro non si manco\u0027 di  prendere in esame il decreto-legge n.  86 del 1988, considerandolo come il modo  in cui avrebbe potuto essere, ma non era stata,  realizzata la  condizione che avrebbe impedito alla Corte di pronunciare  la emanata     sentenza    di     illegittimita\u0027     costituzionale. (Inammissibilita\u0027 della questione di legittimita\u0027 costituzionale, in  riferimento  agli  artt.  2, 3 e 38,  secondo  comma,  Cost., dell\u0027art.   7,  primo comma, del decreto-legge 21 marzo 1988,  n. 86,  convertito  con  modificazioni in legge 20 maggio  1988,  n. 160, in parte qua).  - S. n. 497/1988.","numero_massima_precedente":"17367","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[{"denominazione_legge":"decreto-legge","data_legge":"21/03/1988","numero":"86","articolo":"7","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":"convertito con modificazioni in","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge;86~art7"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"20/05/1988","numero":"160","articolo":"0","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge;160~art0"}],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"2","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"38","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"35726","autore":"Ciaccio V.","titolo":"Vecchie e nuove tecniche decisorie della Corte costituzionale alla prova del \"minimo vitale\". Riflessioni a partire dalla sentenze n. 152","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"Giurisprudenza costituzionale","anno_rivista":"2020","numero_rivista":"4","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"2265","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"34055","autore":"Di Marzio P.","titolo":"Il diritto alla conoscenza delle origini dei figli adottivi, non solo figli ma anche fratelli","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"Il diritto di famiglia e delle persone","anno_rivista":"2020","numero_rivista":"4","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"1691","note_abstract":"","collocazione":"A.262","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"11438","autore":"GATTA C.","titolo":"NUOVO INTERVENTO DELLA CORTE COSTITUZIONALE IN MATERIA DI TRATTAMENTO ORDINARIO DI DISOCCUPAZIONE","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Il diritto del lavoro","anno_rivista":"1991","numero_rivista":"6","parte_rivista":"II","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"423","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"11614","autore":"GENTILE S.I.","titolo":"\"SE POTESSI AVERE MILLE LIRE...\" AL GIORNO; DISOCCUPATI, INDENNITA\u0027 E AUMENTO (MANCATO)","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Il Foro italiano","anno_rivista":"1992","numero_rivista":"2","parte_rivista":"I","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"323","note_abstract":"","collocazione":"C.5 - A.182/1","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"11779","autore":"GENTILE S.L.","titolo":"RILIQUIDARE L\u0027INDENNITA\u0027 DI DISOCCUPAZIONE: SI PUO\u0027","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Il Foro italiano","anno_rivista":"1993","numero_rivista":"4","parte_rivista":"I","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"1149","note_abstract":"","collocazione":"C.5 - A.182/1","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}"
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