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DE NICOLA - Rel. AZZARITI                      \u003c/P\u003e","sommario_tc":"","membri":"\u003cP id\u003d\"ME\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP id\u003d\"MEA3\"\u003e                         LA CORTE COSTITUZIONALE                          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP id\u003d\"MEE\"\u003e     composta dai signori: Avv. ENRICO DE NICOLA,   Presidente  -  Dott.  \r\n GAETANO AZZARITI - Avv. GIUSEPPE CAPPI - Prof.  TOMASO PERASSI -  Prof.  \r\n GASPARE  AMBROSINI  - Prof.  ERNESTO BATTAGLINI - Dott. MARIO COSATTI -  \r\n Prof.  FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - Prof. GIUSEPPE CASTELLI  AVOLIO  -  \r\n Prof.  ANTONINO  PAPALDO - Prof.   MARIO BRACCI - Prof. NICOLA JAEGER -  \r\n Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Dott. ANTONIO MANCA, Giudici,                 \u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP id\u003d\"I\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003e     ha pronunziato la seguente                                           \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IA2\"\u003e                                SENTENZA                                  \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     nel giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0027art. 121 del  T.U.  \r\n delle leggi di p.s. approvato col R.D. 18 giugno 1931, n. 773, promosso  \r\n con   ordinanza   16   maggio  1956  del  Pretore  di  Montichiari  nel  \r\n procedimento penale a carico di Brunelli Giovanni  e  Brunelli  Aldino,  \r\n pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica n. 159 del 27  \r\n giugno 1956 ed iscritta al n. 211 del Reg. ord. 1956.                    \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     Udita nell\u0027udienza pubblica del 5 dicembre 1956  la  relazione  del  \r\n Giudice Gaetano Azzariti;                                                \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     udito  il sostituto avvocato generale dello Stato Raffaele Bronzini  \r\n per il Presidente del Consiglio dei Ministri.                            \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e                            \u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e                           Ritenuto in fatto:                             \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Nel corso di un procedimento  penale  contro  Brunelli  Giovanni  e  \r\n Brunelli  Aldino,  imputati  di  contravvenzione  all\u0027art. 121 del T.U.  \r\n delle leggi di p.s.  per  avere  esercitata  la  vendita  ambulante  di  \r\n giornali  senza essere iscritti nei registri dell\u0027autorit\u0026#224; di pubblica  \r\n sicurezza,  la  difesa  sollev\u0026#242;   eccezione   di   incostituzionalit\u0026#224;  \r\n dell\u0027articolo   121   predetto   in  riferimento  all\u0027art.    21  della  \r\n Costituzione e il Pretore di Montichiari, con ordinanza 16 maggio 1956,  \r\n dispose la sospensione del giudizio e la trasmissione degli  atti  alla  \r\n Corte  costituzionale  per la decisione della questione di legittimit\u0026#224;  \r\n costituzionale cos\u0026#236; sollevata.                                          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Nella ordinanza si osserva che l\u0027eccezione  della  difesa  \"non  \u0026#232;  \r\n manifestamente  infondata,  in quanto giustificata dal contrasto tra la  \r\n libert\u0026#224; di manifestazione del pensiero (che pu\u0026#242;  ritenersi  esplicato  \r\n anche  nella distribuzione di giornali, specialmente quando, come nella  \r\n specie, la distribuzione \u0026#232; limitata a giornali di  una  sola  corrente  \r\n politica   ed   avviene  per  incarico  della  sezione  cui  l\u0027imputato  \r\n appartiene)  e  l\u0027obbligo  di  chiedere  ed  ottenere   preventivamente  \r\n l\u0027iscrizione  nell\u0027apposito  registro, obbligo che pu\u0026#242; essere ritenuto  \r\n pur sempre una limitazione alla libert\u0026#224;  sancita  dall\u0027art.  21  della  \r\n Costituzione,   tanto   pi\u0026#249;  che  la  iscrizione  pu\u0026#242;  essere  negata  \r\n dall\u0027autorit\u0026#224; di pubblica sicurezza\".                                   \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Detta ordinanza \u0026#232; stata regolarmente notificata il 22 maggio 1956,  \r\n comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento  e  pubblicata  \r\n nella Gazzetta Ulficiale della Repubblica.                               \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Nel  giudizio cos\u0026#236; proposto davanti a questa Corte non vi \u0026#232; stata  \r\n costituzione  delle  parti,  ma  \u0026#232;  tempestivamente   intervenuto   il  \r\n Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, rappresentato dall\u0027Avvocatura  \r\n generale dello Stato, che ha presentato le sue  deduzioni  in  data  11  \r\n giugno  1956  e,  successivamente,  in  data 22 novembre, ha depositato  \r\n nella cancelleria una memoria.                                           \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     L\u0027Avvocatura osserva:                                                \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     a) che l\u0027art. 121  impugnato  disciplina  una  forma  di  attivit\u0026#224;  \r\n economica  e  commerciale,  che non ha niente da fare con la disciplina  \r\n inerente ai mezzi di diffusione della manifestazione del pensiero;       \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     b)  che  le  valutazioni  consentite  all\u0027autorit\u0026#224;   di   pubblica  \r\n sicurezza  al  fine  di  ricusare  la  iscrizione  nel  registro  degli  \r\n esercenti i mestieri ambulanti, come risulta dall\u0027art. 122 della legge,  \r\n riflettono unicamente esigenze di tutela dell\u0027adolescenza e di pubblica  \r\n sicurezza;                                                               \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     c) che l\u0027art. 121 corrisponde  ai  principi  fermati  nell\u0027art.  41  \r\n della  Costituzione  che,  dichiarando  libera  l\u0027iniziativa  economica  \r\n privata, aggiunge che questa non pu\u0026#242; svolgersi in modo da recare danno  \r\n alla sicurezza, alla libert\u0026#224;, alla dignit\u0026#224; umana.                      \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     La difesa dello Stato rileva inoltre che  l\u0027obbligo  di  iscrizione  \r\n nei  registri  di  pubblica  sicurezza  per  l\u0027esercizio  dei  mestieri  \r\n ambulanti \u0026#232; mantenuto in tutti i  progetti  sottoposti  all\u0027esame  del  \r\n Parlamento,  anche  ad  iniziativa  parlamentare,  per la riforma delle  \r\n leggi di p.s. e conclude chiedendo  che  sia  dichiarata  insussistente  \r\n l\u0027asserita  incompatibilit\u0026#224; dell\u0027art. 121 del T.U. delle leggi di p.s.  \r\n con l\u0027art. 21 della Costituzione.                                        \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Nella pubblica  udienza  del  5  dicembre  1956  il  rappresentante  \r\n dell\u0027Avvocatura dello Stato ha confermato le precedenti deduzioni.       \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e                          \u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e                         Considerato in diritto:                          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     L\u0027art.  121  del  T.U.  delle leggi di p.s. dispone che non possono  \r\n essere esercitati mestieri girovaghi  senza  previa  iscrizione  in  un  \r\n registro  apposito  presso  l\u0027autorit\u0026#224; locale di pubblica sicurezza. I  \r\n mestieri ai quali si riferisce il detto articolo sono  moltissimi.  Tra  \r\n gli  altri  vi  \u0026#232; il mestiere ambulante di venditore o distributore di  \r\n merci, generi alimentari o bevande, di scritti o disegni e, poi ancora,  \r\n i mestieri di cenciaiolo, saltimbanco, cantante,  suonatore,  servitore  \r\n di  piazza,  facchino,  cocchiere, conduttore di autoveicoli di piazza,  \r\n barcaiuolo, lustrascarpe e mestieri analoghi.                            \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     A tutti questi mestieri ambulanti,  per  quanto  diversi  nel  loro  \r\n oggetto,  si applica egualmente la norma dell\u0027art. 121, che richiede la  \r\n previa  iscrizione  nel  registro  presso   l\u0027autorit\u0026#224;   di   pubblica  \r\n sicurezza;  e  il  successivo  art.  122 precisa che la iscrizione deve  \r\n essere ricusata alle persone sfornite di  carta  di  identit\u0026#224;  e  pu\u0026#242;  \r\n essere  ricusata ai minori degli anni diciotto idonei ad altri lavori e  \r\n alle persone pregiudicate e pericolose.                                  \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     La norma dell\u0027art. 121 della legge di p.s. \u0026#232; quindi  di  carattere  \r\n generale,   ispirata  alla  tutela  della  adolescenza  e  ad  esigenze  \r\n preventive di  pubblica  sicurezza,  per  le  quali  la  legge  ritiene  \r\n opportuno   che  non  manchi  un  certo  controllo  sulle  persone  che  \r\n esercitano mestieri girovaghi. In proposito si pu\u0026#242; ricordare,  in  via  \r\n generale,  che  l\u0027art.  41  della  Costituzione dopo avere premesso che  \r\n \"l\u0027iniziativa economica privata \u0026#232; libera\",  soggiunge  che  essa  \"non  \r\n pu\u0026#242;  svolgersi.  .  .in  modo  da  recare  danno  alla sicurezza, alla  \r\n libert\u0026#224;, alla dignit\u0026#224; umana\" ed affida alla legge di  determinare  \"i  \r\n controlli opportuni\".                                                    \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Il  carattere  generale della norma e la sua finalit\u0026#224; escludono un  \r\n qualsiasi rapporto diretto di essa con l\u0027art. 21 della Costituzione che  \r\n afferma la libert\u0026#224; di manifestare il proprio pensiero con  le  parole,  \r\n lo  scritto  e  ogni  aitro  mezzo  di  diffusione.  Da  tale principio  \r\n costituzionale non pu\u0026#242;  derivare  evidentemente  che  alla  disciplina  \r\n posta  dalla  legge  per  tutti  i  mestieri  ambulanti  di venditore o  \r\n distributore di ogni specie di cose: merci,  alimenti,  bevande,  debba  \r\n essere  sottratto  il mestiere ambulante di venditore o distributore di  \r\n scritti disegni o stampati. \u0026#200; l\u0027esercizio del mestiere ambulante e non  \r\n l\u0027oggetto specifico di esso, vale a dire la distribuzione di scritti  o  \r\n disegni,  che  l\u0027art.  121  prende  in  considerazione, a differenza di  \r\n quanto fanno altre norme della stessa legge di pubblica sicurezza, come  \r\n quelle dettate nell\u0027art. 113, le quali  ultime  possono  effettivamente  \r\n venire  in contrasto col principio della libert\u0026#224; di manifestazione del  \r\n pensiero, enunciato nell\u0027art.  21  della  Costituzione,  e  sono  state  \r\n perci\u0026#242;  gi\u0026#224; dichiarate illegittime costituzionalmente da questa Corte  \r\n con la sentenza n. 1 del 5 giugno 1956, appunto perch\u0026#233;,    richiedendo  \r\n apposita   licenza   dell\u0027autorit\u0026#224;   di   pubblica  sicurezza  per  la  \r\n distribuzione o la messa in circolazione in luogo pubblico o  aperto al  \r\n pubblico di scritti o disegni o  lasciando  in  piena  discrezionalit\u0026#224;  \r\n della  medesima  la facolt\u0026#224; di concedere o negare la licenza, finivano  \r\n per rimettere alla detta autorit\u0026#224; il potere di  consentire  o  vietare  \r\n caso  per  caso  la diffusione di determinati scritti o disegni, cio\u0026#232;,  \r\n praticamente, la manifestazione del pensiero.                            \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Nulla di simile  pu\u0026#242;  ripetersi  per  l\u0027art.  121,  il  quale  non  \r\n richiede  autorizzazione o licenza per distribuire o mettere in vendita  \r\n scritti, disegni o giornali. La iscrizione nel  registro,  come  si  \u0026#232;  \r\n detto, \u0026#232; richiesta per l\u0027esercizio del mestiere ambulante di venditore  \r\n o distributore. Qualora manchi l\u0027esercizio del mestiere, l\u0027art. 121 non  \r\n \u0026#232;  applicabile  e  quindi la vendita o la distribuzione \u0026#232; libera, non  \r\n essendovi nemmeno altre norme  legislative  che  la  vietino,  come  la  \r\n giurisprudenza  ha pi\u0026#249; volte messo in rilievo decidendo che la vendita  \r\n e la distribuzione di giornali fatte occasionalmente, senza continuit\u0026#224;  \r\n di carattere professionale, sono fuori delle previsioni del detto  art.  \r\n 121.                                                                     \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     N\u0026#233;  la  iscrizione  nel  registro potrebbe costituire un mezzo per  \r\n stabilire  discriminazioni  tra  giornali  o  periodici   secondo   che  \r\n appartengano  ad  uno  o  ad  altro  partito  politico,  ovvero seguano  \r\n determinate  tendenze,  in  modo  che  per  alcuni  la  vendita  o   la  \r\n distribuzione siano agevolate e per altri ostacolate dalla autorit\u0026#224; di  \r\n pubblica  sicurezza.  Non  pu\u0026#242;  essere  dubbio  che colui il quale sia  \r\n iscritto  nel  registro  degli  esercenti  il  mestiere  di   venditore  \r\n ambulante  pu\u0026#242;  liberamente vendere o distribuire o altrimenti mettere  \r\n in  circolazione,  senza  bisogno  di  alcuna  licenza  dell\u0027autorit\u0026#224;,  \r\n qualsiasi  giornale o periodico,  purch\u0026#233; ben inteso edito regolarmente  \r\n secondo le prescrizioni vigenti, come \u0026#232; stato deciso anche dalla Corte  \r\n di cassazione.                                                           \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Infine \u0026#232; da notare che in relazione all\u0027art.  121  l\u0027autorit\u0026#224;  di  \r\n pubblica   sicurezza   non   ha  piena  discrezionalit\u0026#224;  di  rifiutare  \r\n l\u0027iscrizione nel registro, perch\u0026#233;, a differenza di quanto fu di  sopra  \r\n notato  per  le licenze richieste nell\u0027art. 113, la legge nell\u0027art. 122  \r\n stabilisce criteri precisi ai  quali  l\u0027autorit\u0026#224;  deve  attenersi  nel  \r\n ricusare la iscrizione nel registro.                                     \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Sotto    nessun    aspetto    pu\u0026#242;    quindi   essere   considerata  \r\n costituzionalmente illegittima la norma  dettata  nell\u0027art.  121  della  \r\n legge  di p.s. per asserito contrasto con l\u0027art. 21 della Costituzione,  \r\n come nell\u0027ordinanza del Pretore di Montichiari viene prospettato. Giova  \r\n inoltre qui  ricordare  quanto  questa  Corte  ha  avuto  occasione  di  \r\n osservare  nella  sua precedente sentenza n. 1. Con la enunciazione del  \r\n diritto di libera manifestazione del pensiero  la  nostta  Costituzione  \r\n non   ha   inteso   n\u0026#233;   consentite  attivit\u0026#224;  le  quali  turbino  la  \r\n tranquillit\u0026#224; pubblica, n\u0026#233; sottrarre  alla  polizia  di  sicurezza  la  \r\n funzione  di  prevenzione  dei  reati.  In conseguenza, non pu\u0026#242; essere  \r\n invocato l\u0027art. 21 della Costituzione per impedire quei controlli anche  \r\n preventivi dell\u0027autorit\u0026#224; di  pubblica  sicurezza  che  il  legislatore  \r\n ritenga  necessari  su determinate forme di attivit\u0026#224; economiche, quale  \r\n \u0026#232; quella dei mestieri ambulanti.                                        \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Esula poi dai limiti del giudizio di  legittimit\u0026#224;  costituzionale,  \r\n di competenza di questa Corte, l\u0027esame dei profili particolari relativi  \r\n al  caso  concreto che forma oggetto del giudizio penale, nel corso del  \r\n quale fu emanata l\u0027ordinanza del Pretore di  Montichiari.  Se  possa  o  \r\n meno esservi esercizio di mestiere a sensi dell\u0027art. 121 della legge di  \r\n p.s., allorch\u0026#233; la vendita sia limitata a giornali di una sola corrente  \r\n politica  ed avvenga per incarico della sezione del partito al quale il  \r\n venditore  appartiene,  \u0026#232;  questione  che   riguarda   non   gi\u0026#224;   la  \r\n legittimit\u0026#224;   costituzionale   della  norma,  ma  solo  l\u0027applicazione  \r\n concreta di essa.                                                        \u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP id\u003d\"MO\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003e                            per questi motivi                             \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003e                         LA CORTE COSTITUZIONALE                          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e     \u003cI\u003edichiara\u003c/I\u003e non fondata  la  questione,  proposta  con  ordinanza  del  \r\n Pretore  di  Montichiari  in  data  16  maggio 1956, sulla legittimit\u0026#224;  \r\n costituzionale dell\u0027art. 121 del T.U. delle leggi di  p.s.    approvato  \r\n col  R.D.  18 giugno 1931, n. 773, in riferimento all\u0027articolo 21 della  \r\n Costituzione.                                                            \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e     Cos\u0026#236; deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,  \r\n Palazzo della Consulta, il 23 gennaio 1957.                              \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003e                                   ENRICO  DE NICOLA  - GAETANO AZZARITI  \r\n                                   - GIUSEPPE CAPPI - TOMASO  PERASSI  -  \r\n                                   GASPARE     AMBROSINI    -    ERNESTO  \r\n                                   BATTAGLINI   -   MARIO   COSATTI    -  \r\n                                   FRANCESCO    PANTALEO    GABRIELI   -  \r\n                                   GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO  -  ANTONINO  \r\n                                   PAPALDO   -  MARIO  BRACCI  -  NICOLA  \r\n                                   JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - ANTONIO  \r\n                                   MANCA.                                 \u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"241","titoletto":"SENT.  33/57  A.  INIZIATIVA ECONOMICA PRIVATA - CONTROLLI - ART. 121  T.U. LEGGI P.S.: OBBLIGO DI REGISTRAZIONE PER L\u0027ESERCIZIO DI MESTIERI GIROVAGHI. MANIFESTAZIONE  DEL  PENSIERO (LIBERTA\u0027 DI) - ART. 121 T.U. LEGGI DI  P.S.:  OBBLIGO  DI REGISTRAZIONE PER L\u0027ESERCIZIO DEL MESTIERE AMBULANTE  DI  VENDITORE  O  DISTRIBUTORE  DI SCRITTI O DISEGNI - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA\u0027 COSTITUZIONALE.","testo":"La  disposizione  dell\u0027art.  121  del  T.U. di p.s. del 18 giugno 1931, n. 773, in virtu\u0027 della quale non possono essere esercitati mestieri  girovaghi senza la preventiva iscrizione in un apposito registro  presso  l\u0027autorita\u0027 locale di polizia, e\u0027 ispirata alla tutela dell\u0027adolescenza e ad esigenze di pubblica sicurezza. Come tale   essa  si  inquadra  nel  sistema  dei  controlli  previsti dall\u0027art. 41 della Costituzione. La  suddetta  norma non ha nessun rapporto diretto con lo art. 21 della Costituzione, che afferma la liberta\u0027 di manifestazione del pensiero,   perche\u0027  prende  in  considerazione  l\u0027esercizio  del mestiere girovago e non gia\u0027 il suo oggetto specifico, quale puo\u0027 essere  la  distribuzione  di scritti o stampati, che di per se\u0027, quando  non da\u0027 luogo a mestiere girovago, e\u0027 libera. Pertanto e\u0027 infondata la questione della sua legittimita\u0027 costituzionale.","numero_massima_successivo":"242","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[{"denominazione_legge":"regio decreto","data_legge":"18/06/1931","numero":"773","articolo":"121","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto;773~art121"}],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"21","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"242","titoletto":"SENT.  33/57  B.  GIUDIZIO  DI LEGITTIMITA\u0027 COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE  -  QUESTIONI  DI  APPLICAZIONE  CONCRETA DELLA NORMA DENUNCIATA (NEL CASO:_ ART. 121 T.U. LEGGI DI P.S. APPR. CON R.D. 18 GIUGNO 1931, N. 773) - ESAME - ESCLUSIONE.","testo":"Esula  dai  limiti  del  giudizio  di legittimita\u0027 costituzionale l\u0027esame  dei profili  particolari  relativi  al caso concreto che forma oggetto del giudizio di merito, trattandosi di questione di applicazione  concreta  della  norma,  non della sua legittimita\u0027 costituzionale.  (Nella  specie,  se  possa  esservi esercizio di mestiere  ai  sensi  dell\u0027art.  121  legge  di  p.s., nel caso di distribuzione di giornali, ma solo di quelli di corrente politica alla  quale  il venditore appartiene e per incarico della sezione del partito).","numero_massima_precedente":"241","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[{"denominazione_legge":"regio decreto","data_legge":"18/06/1931","numero":"773","articolo":"121","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto;773~art121"}],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"134","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[],"pronunceCorrette":[]}}"
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