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Antonio LA PERGOLA;                                    \r\n Giudici: prof. Virgilio ANDRIOLI; prof. Giuseppe FERRARI, dott.          \r\n    Francesco  SAJA,  prof.  Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott.    \r\n    Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO,    \r\n    prof.  Renato  DELL\u0027ANDRO,  prof.  Gabriele  PESCATORE,  avv.  Ugo    \r\n    SPAGNOLI, prof. Francesco P. CASAVOLA, prof. Antonio  BALDASSARRE,    \r\n    prof. Vincenzo CAIANIELLO;                                            \u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP id\u003d\"I\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003e ha pronunciato la seguente                                               \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IA2\"\u003e                                SENTENZA                                  \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e nel  giudizio  di  legittimit\u0026#224;  costituzionale  dell\u0027art. 600 codice    \r\n civile promosso con ordinanza emessa il 22 novembre 1985 dalla  Corte    \r\n d\u0027appello  di  Palermo nel procedimento civile vertente tra Chiarelli    \r\n M.Cecilia ed altri e La Casa del Giovane Barone Stefano Chiarelli  La    \r\n Lumia  ed  altri,  iscritta  al  n. 116 del registro ordinanze 1986 e    \r\n pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, 1\u0026#170;  serie    \r\n speciale, dell\u0027anno 1986;                                                \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e    Visti  gli  atti  di  costituzione  di  La Casa del Giovane Barone    \r\n Stefano Chiarelli La Lumia, di Sanfilippo Maria ed  altri,  di  Tobia    \r\n Francesco  ed  altri,  di  Chiarelli  M.Cecilia ed altri, di La Lumia    \r\n Maria Francesca e  di  La  Lumia  Maria  Giulia,  nonch\u0026#233;  l\u0027atto  di    \r\n intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;                    \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e    Udito  nell\u0027udienza pubblica del 24 marzo 1987 il Giudice relatore    \r\n Giuseppe Ferrari;                                                        \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e    Uditi  gli  Avvocati Giuseppe Greco per Chiarelli Maria Cecilia ed    \r\n altri, Luigi Maniscalco Basile per La Casa del Giovane Barone Stefano    \r\n Chiarelli  La  Lumia, Ettore Lo Cascio per Sanfilippo Maria ed altri,    \r\n Giovanni Di Salvo per Tobia Francesco ed altri,  e  l\u0027Avvocato  dello    \r\n Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei ministri;        \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e                            \u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e                           Ritenuto in fatto                              \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e   1.  -  Con atto 26 marzo 1966 Ennia Vaccarelli, deducendo di essere    \r\n stata riconosciuta figlia naturale ed istituita erede  universale  di    \r\n Stefano  Chiarelli  La Lumia, deceduto il 17 dicembre 1956 in Palermo    \r\n celibe senza discendenza, con testamento olografo del 7  agosto  1956    \r\n che  assumeva essere stato distrutto, convenne avanti il Tribunale di    \r\n Palermo la fondazione da denominarsi Casa del giovane Barone  Stefano    \r\n Chiarelli  La  Lumia  nonch\u0026#233;,  quali  eredi legittimi del testatore,    \r\n Vincenzo  Chiarelli  e  altri  congiunti   e   chiese   che,   previa    \r\n ricostruzione   della   scheda  testamentaria,  fosse  la  fondazione    \r\n condannata a restituirle tutti i beni ereditati e, in subordine,  che    \r\n datosi  atto  del riconoscimento dello stato di figlia naturale sulla    \r\n base della l. 19 maggio 1975, n. 151, fosse  dichiarato  quanto  meno    \r\n esserle riservato un terzo del patrimonio del de cuius.                  \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e    Nella  contumacia  di Giuseppa e Maria Stella Chiarelli, gli altri    \r\n convenuti costituitisi negarono l\u0027esistenza del testamento  7  agosto    \r\n 1956,  che l\u0027attrice assumeva andato distrutto, e chiesero il rigetto    \r\n di ambo le domande di Ennia Vaccarelli; i consorti Chiarelli chiesero    \r\n dichiararsi aperta la successione di Stefano Chiarelli La Lumia sulla    \r\n base di                                                                  \r\n altro  testamento  olografo  dell\u00278  marzo  1951  pervenuto al notaio    \r\n Gaspare Spedale di Alcamo e pubblicato il 18 novembre  1964,  con  il    \r\n quale  il  de  cuius  aveva  revocato  ogni  precedente  testamento e    \r\n dedussero che il riconoscimento della  Fondazione  Casa  del  giovane    \r\n Barone  Stefano  Chiarelli  era  illegittimo  perch\u0026#233; chiesto al Capo    \r\n dello Stato il 31 ottobre 1962, oltre il termine annuale  dal  giorno    \r\n dell\u0027eseguibilit\u0026#224;  del  testamento  stabilito dall\u0027art. 600 c.c., ed    \r\n erano di  conseguenza  inefficaci  le  disposizioni  a  favore  della    \r\n Fondazione.                                                              \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e    Accertate  in  sede  penale  l\u0027inesistenza del testamento 7 agosto    \r\n 1956 e la falsit\u0026#224; del  testamento  8  marzo  1951  e  precisato  che    \r\n l\u0027istanza  di  riconoscimento  della Fondazione rivolta sotto la data    \r\n del 10 settembre 1957 al Presidente della Regione venne rimessa, dopo    \r\n istruzione  rituale  condotta  dal Prefetto di Trapani, al Presidente    \r\n della  Repubblica  e  che  altra  domanda  del  31  ottobre  1962  fu    \r\n indirizzata  dal  Commissario regionale dell\u0027Ente al Presidente della    \r\n Repubblica, l\u0027adito Tribunale respinse ambo le domande.                  \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e    1.1.  - Con sentenza 6 luglio-29 settembre 1979 la Corte d\u0027appello    \r\n di Palermo respinse l\u0027appello principale dei soccombenti eredi e,  in    \r\n accoglimento  dell\u0027appello  incidentale  della  Fondazione, dichiar\u0026#242;    \r\n inammissibile la domanda di Ennia Vaccarelli; conferm\u0026#242; per il  resto    \r\n la  sentenza  di  primo  grado  sul  riflesso che vi era stato errore    \r\n scusabile che impediva la decadenza di cui all\u0027art. 600 c.c.             \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e    1.2.  - Proposto dai consorti Chiarelli ricorso per cassazione, le    \r\n Sezioni Unite, con sentenza 10 luglio 1984,  n.  4024,  accolsero  il    \r\n primo  motivo,  incentrato  sulla  tardivit\u0026#224;  dell\u0027istanza  e  sulla    \r\n conseguente inefficacia delle  disposizioni  testamentarie,  a  nulla    \r\n rilevando,  a  fronte  della formulazione della norma, che la tardiva    \r\n presentazione della domanda all\u0027autorit\u0026#224;  competente  dipendesse  da    \r\n errore,  rescrivendo  che  il  termine  non  era  stato osservato sul    \r\n riflesso che la domanda al Presidente della  Repubblica  era  tardiva    \r\n n\u0026#233; assumeva rilievo la scusabilit\u0026#224; dell\u0027errore.                        \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e    2. - Avanti altra sezione della Corte d\u0027appello di Palermo, cui la    \r\n causa era stata rinviata, la difesa  della  Fondazione  ha  sollevato    \r\n questioni  di  costituzionalit\u0026#224;:  a)  degli artt. 12 c.c. e 51 della    \r\n legge n. 6972 del 1890, laddove attribuiscono al Capo dello Stato  il    \r\n riconoscimento  di  fondazioni,  per  contrasto con gli artt. 14 e 20    \r\n dello Statuto siciliano (che \u0026#232; legge costituzionale),  in  relazione    \r\n agli  artt.  117  e  118  della  Costituzione,  essendo di competenza    \r\n esclusiva della  Regione,  sia  legislativa  sia  amministrativa,  la    \r\n materia  della  beneficenza  pubblica e delle opere pie; b) dell\u0027art.    \r\n 600 c.c.  per  contrasto  con  gli  artt.2,  13,  38,  31,  34  della    \r\n Costituzione; c) degli artt. 34, primo comma, r.d. 26 giugno 1924, n.    \r\n 1054 e 34, secondo comma, l. 6 dicembre 1971, n. 1034 nella parte  in    \r\n cui  non  prevedono  che  l\u0027errore scusabile ha rilevanza anche nella    \r\n attivit\u0026#224; di formazione dell\u0027atto amministrativo, per  contrasto  con    \r\n l\u0027art. 3 della Costituzione.                                             \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e    Le  questioni  sub  a)  e c) sono state ritenute irrilevanti dalla    \r\n Corte di Palermo, che  ha  per  contro  giudicato  rilevante  b),  in    \r\n riferimento  agli  artt.  4,  30, secondo comma, 32, primo comma, 38,    \r\n primo comma, 3 e 24, primo e secondo comma, Cost.                        \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e    2.1.  -  Avanti  la  Corte  si sono costituiti l\u0027Ente morale e gli    \r\n eredi Chiarelli, il primo ribadendo gli argomenti svolti in ordinanza    \r\n ed  i  secondi  richiedendo  dichiararsi  manifestamente infondata la    \r\n questione. In tal senso  ha  parimenti  concluso  l\u0027Avvocatura  dello    \r\n Stato, intervenuta in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei    \r\n ministri.                                                                \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e                          \u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e                         Considerato in diritto                           \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e    Il  giudice  a  quo  non  ha  speso  neppure una parola al fine di    \r\n motivare la rilevanza della proposta questione d\u0027incostituzionalit\u0026#224;,    \r\n limitandosi  a dirla rilevante in un passo della motivazione (rigo 14    \r\n della pag. 9) e nel dispositivo, e, poich\u0026#233; non rientra  nei  compiti    \r\n di  questa  Corte  procedere  a tale esame, l\u0027incidente va dichiarato    \r\n inammissibile. Conclusione che con maggior vigore  va  attinta  nella    \r\n specie  in  cui  vennero in considerazione i limiti delle pronunce di    \r\n rigetto  e  della  autorit\u0026#224;  preclusiva  del  principio  di  diritto    \r\n enunciato  dalla  Cassazione  e  i  limiti  obiettivi del giudizio di    \r\n rinvio segnati dall\u0027art. 394 c.p.c.                                      \u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003e                           per questi motivi                              \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003e                        LA CORTE COSTITUZIONALE                           \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e   \u003cI\u003eDichiara\u003c/I\u003e   l\u0027inammissibilit\u0026#224;   della   questione  d\u0027illegittimit\u0026#224;    \r\n costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 2, 4, 3, 24,  30,    \r\n 31,  32  e  38 Cost., dalla Corte d\u0027appello di Palermo (con ordinanza    \r\n emessa il 22 novembre 1985) dell\u0027art. 600 c.c. nella parte in cui non    \r\n esclude l\u0027inefficacia delle disposizioni testamentarie a favore di un    \r\n ente  non  riconosciuto  nell\u0027ipotesi  in  cui   il   ritardo   nella    \r\n presentazione  dell\u0027istanza  di  riconoscimento  sia  dovuto  a cause    \r\n giustificatrici.                                                         \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e    Cos\u0026#236;  deciso  in  Roma,  in camera di consiglio, nella sede della    \r\n Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 maggio 1987.         \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOF1\"\u003e                        Il Presidente: LA PERGOLA                         \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOF2\"\u003e                         Il Relatore: FERRARI                             \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOF4\"\u003e    Depositata in cancelleria il 30 settembre 1987.                       \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOF5\"\u003e                        Il cancelliere: MINELLI                           \u003c/P\u003e\r\n\u003cP id\u003d\"MO\"\u003e                                                                          \u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"3641","titoletto":"SENT. 299/87. SUCCESSIONE EREDITARIA  - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - CAPACITA\u0027  DI RICEVERE PER TESTAMENTO - ENTI NON RICONOSCIUTI - RITARDO NELLA PRESENTAZIONE DELL\u0027ISTANZA DI RICONOSCIMENTO DOVUTO AD    ERRORE   SCUSABILE   - INEFFICACIA    DELLE    DISPOSIZIONI TESTAMENTARIE   - DIFETTO   DI  MOTIVAZIONE  SULLA  RILEVANZA   - INAMMISSIBILITA\u0027  DELLA QUESTIONE.","testo":"Il  giudice  a quo deve motivare la rilevanza  dell\u0027incidente  di costituzionalita`  e non limitarsi ad affermarne la  sussistenza, non  rientrando nei compiti della Corte costituzionale  procedere al   relativo  esame.   (Inammissibilita`   della  questione   di legittimita`  costituzionale sollevata in riferimento agli  artt. 2, 3, 4, 24, 30, 31, 32 e 38 Cost., e relativa all\u0027art.  600 cod. civ.,  nella  parte  in  cui   non  esclude  l\u0027inefficacia  delle disposizioni  testamentarie a favore di ente non riconosciuto  in ipotesi   di   ritardo  nella   presentazione   dell\u0027istanza   di riconoscimento dovuto ad errore scusabile).","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[{"denominazione_legge":"codice civile","data_legge":"","numero":"0","articolo":"600","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":""}],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"2","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"4","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"24","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"30","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"31","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"32","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"38","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[],"pronunceCorrette":[]}}"
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