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AMBROSINI - Rel.  JAEGER                       \u003c/P\u003e","sommario_tc":"","membri":"\u003cP id\u003d\"ME\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP id\u003d\"MEA3\"\u003e                         LA CORTE COSTITUZIONALE                          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP id\u003d\"MEE\"\u003e     composta  dai  signori: Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente - Prof.  \r\n NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Prof.  BIAGIO  PETROCELLI  -  \r\n Dott.   ANTONIO MANCA - Prof.  ALDO SANDULLI - Prof.  GIUSEPPE BRANCA -  \r\n Prof.  MICHELE FRAGALI - Prof.  COSTANTINO MORTATI -  Prof.    GIUSEPPE  \r\n CHIARELLI - Dott.  GIUSEPPE  VERZ\u0026#204; - Dott.  GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI  \r\n - Prof.  FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Giudici,                             \u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP id\u003d\"I\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003e     ha pronunciato la seguente                                           \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IA2\"\u003e                                SENTENZA                                  \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     nei giudizi riuniti di legittimit\u0026#224; costituzionale degli artt.  111  \r\n e  112 del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827; 23 e 24 della legge 4 aprile  \r\n 1952, n. 218; e 82, primo comma, del D.P.R.   30 maggio 1955,  n.  797,  \r\n promossi con le seguenti ordinanze:                                      \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     1)   ordinanza   emessa   il   24   giugno   1965  dal  Pretore  di  \r\n Civitacastellana nel procedimento penale a carico di Di Fiore  Gennaro,  \r\n iscritta  al  n.  142  del  Registro  ordinanze 1965 e pubblicata nella  \r\n Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 191 del 31 luglio 1965;           \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     2) ordinanza emessa il 28 giugno 1965 dal Pretore di Filadelfia nel  \r\n procedimento penale a carico di Sibio Domenico Antonio, iscritta al  n.  \r\n 167  del  Registro ordinanze 1965 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  \r\n della Repubblica n. 223 del 4 settembre 1965;                            \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     3) ordinanza emessa il 19 giugno 1965 dal Tribunale di Rovereto nel  \r\n procedimento civile vertente tra l\u0027Istituto nazionale della  previdenza  \r\n sociale  e  Pinter  Giovanni, iscritta al n. 171 del Registro ordinanze  \r\n 1965 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 223  del  \r\n 4 settembre 1965.                                                        \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     Visti  gli  atti  di  intervento  del  Presidente del Consiglio dei  \r\n Ministri e di costituzione dell\u0027I.N.P.S.;                                \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     udita nell\u0027udienza pubblica del 1  giugno  1966  la  relazione  del  \r\n Giudice Nicola Jaeger;                                                   \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     uditi  l\u0027avv.   Antonio Giorgi, per l\u0027I.N.P.S., ed il vice avvocato  \r\n generale dello Stato Dario Foligno, per il Presidente del Consiglio dei  \r\n Ministri.                                                                \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e                            \u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e                           Ritenuto in fatto:                             \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale che formano oggetto del  \r\n presente giudizio sono state proposte  da  tre  ordinanze,  pronunciate  \r\n rispettivamente  dal  Pretore di Civitacastellana (24 giugno 1965), dal  \r\n Pretore di Filadelfia (28 giugno 1965) e dal Tribunale di Rovereto  (19  \r\n giugno   1965)   e  concernenti  essenzialmente  un  identico  oggetto;  \r\n precisamente la legittimit\u0026#224; costituzionale delle norme che  prevedono,  \r\n a  carico  di  chi  abbia omesso il versamento tempestivo di contributi  \r\n obbligatori all\u0027Istituto nazionale della previdenza sociale, un tipo di  \r\n sanzione che ha dato luogo a molti dissensi.                             \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Le norme denunciate sono contenute negli artt. 111 e 112 del R.D.L.  \r\n 4 ottobre 1935, n. 1827; 23 e 24 della legge 4 aprile 1952, n. 218; 82,  \r\n primo  comma,  del  D.P.R.  30 maggio 1955, n. 797, i quali statuiscono  \r\n l\u0027obbligo, imposto al datore di lavoro  che  non  abbia  provveduto  al  \r\n pagamento  dei  contributi  assicurativi  entro i termini stabiliti, di  \r\n versare anche una \"somma aggiuntiva\"  eguale  a  quella  dovuta  per  i  \r\n contributi.    I  principi  costituzionali,  che si prospettano violati  \r\n dalle norme suddette, sono quelli contenuti negli artt.    3,  23,  24,  \r\n primo comma, e 53 della Costituzione.                                    \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Le  ordinanze  sono  state  regolarmente  notificate,  comunicate e  \r\n pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 191 e 223  del  \r\n 1965;  si  sono  costituiti in giudizio il Presidente del Consiglio dei  \r\n Ministri, rappresentato dall\u0027Avvocatura generale dello Stato, in  tutte  \r\n le  cause,  nonch\u0026#233;  l\u0027Istituto  nazionale della previdenza sociale, ma  \r\n soltanto rispetto alla questione rimessa alla Corte dalla ordinanza del  \r\n Tribunale di Rovereto.  Le parti private non si sono costituite.         \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Nella ordinanza del Pretore di Civitacastellana si  osserva  che  -  \r\n secondo  la  giurisprudenza  della  Corte  di  cassazione  -  la \"somma  \r\n aggiuntiva\" \u0026#232; una sanzione di  natura  civile,  che  si  profila  come  \r\n conseguenza automatica dell\u0027inadempimento o del ritardo, con la duplice  \r\n funzione  di  rafforzare  l\u0027obbligazione  principale  e di risarcire il  \r\n danno arrecato all\u0027I.N.P.S. nella  misura  stabilita  dalla  legge  con  \r\n presunzione  iuris  et de iure; tale risarcimento si risolverebbe in un  \r\n privilegio, concesso in violazione del principio di eguaglianza (art. 3  \r\n della Costituzione) ed in contrasto con la giurisprudenza  della  Corte  \r\n costituzionale.      La  violazione  dell\u0027art.  23  della  Costituzione  \r\n consisterebbe nel fatto che la legge  non  contiene  criteri  idonei  a  \r\n limitare  il  potere discrezionale dell\u0027Ente nella determinazione della  \r\n prestazione dovuta, la quale pu\u0026#242; anche essere ridotta nella misura  in  \r\n caso di tempestiva oblazione.                                            \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Nella ordinanza del Pretore di Filadelfia si fa richiamo all\u0027art. 3  \r\n della  Costituzione,  nel senso che le norme denunciate attribuirebbero  \r\n all\u0027I.N.P.S.  una  situazione  di  privilegio  ed  una  disparit\u0026#224;   di  \r\n trattamento  nei  confronti  di  tutti  gli altri soggetti, titolari di  \r\n diritti patrimoniali derivanti da atti illeciti, e ci\u0026#242; senza che  tale  \r\n disparit\u0026#224;  trovi  giustificazione  nella natura del credito ovvero nel  \r\n carattere del creditore.  L\u0027ordinanza ravvisa nella  specie  anche  una  \r\n violazione  del  diritto  di difesa, osservando che le norme denunciate  \r\n pongono nei confronti dei datori di lavoro  inadempienti  \"un  ostacolo  \r\n insormontabile  a far valere in giudizio le proprie ragioni nel caso in  \r\n cui  l\u0027inadempimento  od  il   ritardo   sia   stato   determinato   da  \r\n impossibilit\u0026#224; della prestazione per causa a loro non imputabile\".       \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Nella  ordinanza  del  Tribunale  di  Rovereto  si  fa  particolare  \r\n richiamo alla giurisprudenza della Corte  costituzionale,  osservandosi  \r\n che   nella   norma   denunciata   il  potere  discrezionale  conferito  \r\n all\u0027I.N.P.S.,  che  si  estende  dal  limite  minimo  -  corrispondente  \r\n all\u0027ammontare   degli   interessi   moratori  -  al  limite  massimo  -  \r\n corrisponente al cento per  cento  dell\u0027ammontare  dei  contributi  non  \r\n versati  -  \"appare  assoluto, difettando qualsiasi direttiva che possa  \r\n costituire  un   criterio   limite   per   la   quantificazione   della  \r\n prestazione\".    Il  Tribunale  di  Rovereto,  chiamato  a giudicare in  \r\n relazione ad un procedimento concorsuale (fallimento), pone in  rilievo  \r\n anche  il  rischio che le disposizioni denunciate importino conseguenze  \r\n dannose a carico di terzi, vale a dire degli altri creditori ammessi al  \r\n concorso.                                                                \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     La  difesa  dell\u0027I.N.P.S. ha sostenuto che la \"somma aggiuntiva\" ha  \r\n carattere    di    risarcimento    del    danno    derivato    all\u0027Ente  \r\n dall\u0027inadempimento   o  dal  ritardo  nell\u0027adempimento  degli  obblighi  \r\n assicurativi  ed  \u0026#232;  automaticamente  determinata  e   liquidata   per  \r\n garantire  l\u0027immediatezza  ed  evitare  lunghe  controversie.   Essa si  \r\n inquadra perci\u0026#242; nel sistema del diritto italiano (artt. 1224,  1382  e  \r\n seguenti   del   Codice  civile),  cui  non  ripugna  il  metodo  della  \r\n liquidazione preventiva dei danni mediante pattuizioni  o  precetti  di  \r\n legge,  tanto  pi\u0026#249;  necessari  in  materia di oneri e di assicurazioni  \r\n sociali.    Nega  infine  che  esista  alcuna  discrezionalit\u0026#224;   nelle  \r\n decisioni  dell\u0027Istituto  o  del  magistrato  nella  applicazione delle  \r\n sanzioni  e  che  possano  verificarsi  violazioni  del  principio   di  \r\n eguaglianza.                                                             \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     L\u0027Avvocatura  generale  dello Stato ha sostenuto che l\u0027obbligazione  \r\n di corrispondere i contributi assicurativi e il \"risarcimento\" relativo  \r\n deriva da un rapporto di diritto pubblico, nel quale l\u0027Istituto  agisce  \r\n come   organo  dell\u0027amministrazione  indiretta  per  l\u0027assolvimento  di  \r\n pubblica funzione e di pubblico servizio.    La  sanzione  prevista  si  \r\n configura  solo  lato  sensu di natura civile, come ogni altra sanzione  \r\n patrimoniale non ricollegabile al concetto di pena, perch\u0026#233; la norma ha  \r\n voluto introdurre un indennizzo per il servizio di ricupero  verso  gli  \r\n inadempienti.   Il rapporto di assicurazione sociale avrebbe fisionomia  \r\n pubblicistica  e  pertanto  la  \"somma  aggiuntiva\"   integrerebbe   il  \r\n contenuto   di  una  responsabilit\u0026#224;  amministrativa,  alla  quale  non  \r\n sarebbero applicabili i principi della responsabilit\u0026#224; civile.           \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     La difesa dello Stato espone infine altre considerazioni su diversi  \r\n aspetti prospettati  nelle  ordinanze  di  rimessione,  richiamando  le  \r\n limitazioni  poste  dalla legge alla discrezionalit\u0026#224; dei provvedimenti  \r\n in discussione e numerose disposizioni  dell\u0027ordinamento  vigente,  che  \r\n prevedono  figure  analoghe  di  rapporti  in  materia di assicurazioni  \r\n sociali.                                                                 \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Nella discussione in pubblica udienza i patroni hanno confermato  e  \r\n ribadito le proprie conclusioni.                                         \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e                          \u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e                         Considerato in diritto:                          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     La   soluzione   delle  questioni  di  legittimit\u0026#224;  costituzionale  \r\n sottoposte al giudizio della Corte  con  le  ordinanze  sopra  indicate  \r\n presuppone  il  confronto  fra la norma contenuta nell\u0027art. 111, n. 2 e  \r\n ultimo comma, del D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, ora trasfusa  nell\u0027art.  \r\n 23  della  legge  4  aprile 1952, n.   218, ed i principi sanciti negli  \r\n articoli 3, 23, 24, primo comma, e 53 della Costituzione.   La  stretta  \r\n connessione  degli  argomenti  consente  l\u0027esame  congiunto dei quesiti  \r\n proposti dalle ordinanze suddette,  che  pertanto  vengono  decisi  con  \r\n unica sentenza.                                                          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     A parere dei giudici di merito la disposizione che impone al datore  \r\n di  lavoro, il quale non abbia provveduto entro il termine stabilito al  \r\n pagamento  dei  contributi  all\u0027Istituto  nazionale  della   previdenza  \r\n sociale,  di  versare anche una \"somma aggiuntiva\" pari a quella dovuta  \r\n per i contributi, ed in particolare la facolt\u0026#224;  concessa  al  Comitato  \r\n esecutivo  dell\u0027Istituto  di  ridurre discrezionalmente la somma stessa  \r\n quando venga presentata domanda  di  oblazione  nei  termini  stabiliti  \r\n dall\u0027art.  112 del decreto n. 1827 del 1935 (vale a dire, anteriormente  \r\n alla apertura del dibattimento del giudizio di primo grado), dovrebbero  \r\n ritenersi in contrasto con le norme contenute nei citati articoli della  \r\n Costituzione.                                                            \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Non  si  pu\u0026#242; contestare che la natura giuridica del nuovo istituto  \r\n della \"somma aggiunta\", introdotto con le  disposizioni  in  esame,  ha  \r\n dato luogo a qualche perplessit\u0026#224; nella dottrina.                        \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Si  deve soggiungere, per\u0026#242;, che la giurisprudenza non ha tardato a  \r\n riconoscere l\u0027indubbio carattere sanzionatorio  della  imposizione  del  \r\n pagamento  della  \"somma  aggiunta\",  escludendo nello stesso tempo che  \r\n tale sanzione abbia  carattere  penale.    Anche  se  la  qualifica  di  \r\n sanzione  civile  non  sembra  del  tutto  appropriata,  dovendosi pi\u0026#249;  \r\n correttamente ricorrere al concetto di  sanzione  amministrativa,  essa  \r\n pu\u0026#242;  essere  sufficiente  tuttavia  ad  evitare  gli inconvenienti che  \r\n deriverebbero da altre concezioni ancor meno esatte.                     \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     D\u0027altra parte, non sembra nemmeno che si possa  escludere  in  modo  \r\n assoluto  che  fra  gli  scopi  della norma in discussione sia compreso  \r\n anche quello di procurare  all\u0027Istituto  assicurativo  un  ristoro  dei  \r\n danni  provocati  dalla  inadempienza degli obbligati, tenuto conto del  \r\n carattere tipico del sistema  delle  assicurazioni,  e  in  particolare  \r\n delle assicurazioni sociali obbligatorie. \u0026#200; infatti evidente che tutto  \r\n il  sistema  assicurativo,  richiedente  calcoli  attuariali  basati su  \r\n previsioni per grandi numeri, rispetto al rapporto  fra  l\u0027eventualit\u0026#224;  \r\n dei  rischi e la entit\u0026#224; dei premi corrisposti, esige la puntualit\u0026#224; o,  \r\n quanto meno, il minimo ritardo nel  pagamento  di  questi;  di  regola,  \r\n anzi,  l\u0027inadempimento  dell\u0027assicurato  o di chi per lui determina nei  \r\n rapporti  assicurativi  contrattuali  la   cessazione,   definitiva   o  \r\n temporanea, delle prestazioni assicurative.                              \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Si  deve  tener presente per\u0026#242; che nei riguardi delle assicurazioni  \r\n sociali obbligatorie conseguenze (o misure) di questo genere  non  sono  \r\n attuabili,  anzi  neppure concepibili.   L\u0027interesse generale enunciato  \r\n dal legislatore e garantito dalla  Costituzione  (art.  38,  secondo  e  \r\n quarto  comma),  assegna  carattere  pubblicistico  e  imperativo  alle  \r\n disposizioni che le concernono.  Gli enti costituiti per l\u0027esercizio  e  \r\n la prestazioni di tali provvidenze non potrebbero infatti rifiutarle ad  \r\n alcuno  degli  assicurati,  neppure nei casi di inadempienza totale, da  \r\n parte degli obbligati diretti o indiretti, al dovere del versamento dei  \r\n premi.  Perci\u0026#242; la sanzione prevista nella norma in esame ha  carattere  \r\n amministrativo  anche  in  relazione  allo scopo di indurre i datori di  \r\n lavoro a soddisfare  tempestivamente  i  propri  obblighi,  assicurando  \r\n cos\u0026#236; agli Istituti previdenziali un ordinato e tempestivo afflusso dei  \r\n contributi  ad  essi  occorrenti  per  adempiere le prestazioni imposte  \r\n dalla legge a favore degli assicurati.   Nella  ipotesi  di  abolizione  \r\n della  sanzione  stessa, o di una dimostrata insufficienza di essa allo  \r\n scopo, il legislatore non avrebbe altra via  che  quella  di  prevedere  \r\n altre e pi\u0026#249; severe sanzioni di carattere penale, rendendo cos\u0026#236; ancora  \r\n pi\u0026#249; onerosi gli obblighi a carico dei datori di lavoro.                 \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Per  quanto  concerne  poi  la  facolt\u0026#224;  concessa  all\u0027Istituto di  \r\n ridurre discrezionalmente la misura della sanzione nei singoli casi, \u0026#232;  \r\n da  osservare  anzitutto  che  anche  la  norma  relativa  deve  essere  \r\n interpretata  in  relazione  alla  funzione  assegnata agli istituti di  \r\n previdenza sociale.   E non sembra dubbio  che  una  certa  elasticit\u0026#224;  \r\n nella  valutazione  della  convenienza di \"venire incontro\" a eventuali  \r\n proposte degli inadempienti, in modo da  facilitare  e  soprattutto  da  \r\n anticipare  la  soluzione del conflitto di interessi, evitando lunghi e  \r\n costosi procedimenti, pu\u0026#242; giovare tanto all\u0027Ente  assicurativo  quanto  \r\n alle controparti.                                                        \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     La  eventuale  riduzione  della misura della \"somma aggiuntiva\", al  \r\n pari - del resto - delle dilazioni nei versamenti, pu\u0026#242; essere proposta  \r\n dalla amministrazione come anche richiesta dall\u0027inadempiente, e diviene  \r\n vincolante soltanto se accettata dalla  controparte,  vale  a  dire  se  \r\n tanto  il  contribuente (che teme di dover pagare una somma superiore),  \r\n quanto l\u0027amministrazione dell\u0027Ente (che pu\u0026#242; anche dubitare  dell\u0027esito  \r\n del giudizio e deve tener conto, in ogni caso, della durata pi\u0026#249; o meno  \r\n lunga  del  processo  nei  diversi  \"gradi di giurisdizione), ritengono  \r\n opportuno risolvere la controversia mediante una riduzione dell\u0027entit\u0026#224;  \r\n della \"somma aggiuntiva\".                                                \u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP id\u003d\"MO\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003e                            per questi motivi                             \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003e                         LA CORTE COSTITUZIONALE                          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e     riunisce i tre giudizi di legittimit\u0026#224; costituzionale promossi  con  \r\n le ordinanze indicate in epigrafe;                                       \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e     dichiara  non  fondate  le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale  \r\n delle norme contenute negli artt. 111, n. 2 ed ultimo comma, e 112  del  \r\n R.D. 4 ottobre 1935, n. 1827 (ora art. 23 della legge 4 aprile 1952, n.  \r\n 218),  in  riferimento  agli  artt.  3, 23, 24, primo comma, e 53 della  \r\n Costituzione, proposte dal Pretore di Civitacastellana con ordinanza 24  \r\n giugno 1965, dal Pretore di Filadelfia con ordinanza 28 giugno  1965  e  \r\n dal Tribunale di Rovereto con ordinanza 19 giugno 1965.                  \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e     Cos\u0026#236;  deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte costituzionale,  \r\n Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1966.                               \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003e GASPARE AMBROSINI  -  NICOLA  JAEGER  -  GIOVANNI  CASSANDRO  -  BIAGIO  \r\n PETROCELLI  - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE  \r\n FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE   VERZ\u0026#204;  -  \r\n GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.                 \u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"2645","titoletto":"SENT.  76/66.  PREVIDENZA  SOCIALE  -  CONTRIBUTI  ASSICURATIVI - OMESSO  VERSAMENTO  -  SANZIONI  -  SOMMA  AGGIUNTIVA  - NATURA - RIDUZIONE  DISCREZIONALE CONCESSA ALL\u0027ISTITUTO - ART. 111, N. 2 E ULT. CO., E 112 R.D.L. 4 OTTOBRE 1935, N. 1827 (ORA ART. 23 LEGGE 4 APRILE 1952, N. 218) - VIOLAZIONE DEGLI ART. 2, 23 E 24 COST. - ESCLUSIONE.","testo":"A  differenza  della  comune disciplina del sistema assicurativo, nelle assicurazioni sociali obbligatorie, gli enti costituiti per tale   previdenza   non   possono   rifiutarla  ad  alcuno  degli assicurati, neppure nei casi di inadempienza totale al dovere del versamento  dei  premi.  Di  conseguenza la sanzione prevista dal R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, artt. 111, n. 2 e ult. co., e 112 (ora  art.  23  della  legge  4 aprile 1952, n. 218) ha carattere amministrativo  anche  allo scopo di indurre i datori di lavoro a soddisfare tempestivamente i loro obblighi. D\u0027altro  canto,  nell\u0027ipotesi  di abolizione della sanzione, o di dimostrata  insufficienza  di essa allo scopo, il legislatore non avrebbe  altra  via  che quella di provvedere altre e piu\u0027 severe sanzioni  di carattere penale, rendendo cosi\u0027 ancora piu\u0027 onerosi gli obblighi a carico dei datori di lavoro. In relazione a tale funzione deve essere intesa anche la facolta\u0027 concessa  all\u0027Istituto  di  ridurre  discrezionalmente  la misura della    sanzione,    anche     su    proposta     dell\u0027obbligato all\u0027amministrazione,  accettata  poi dalla controparte al fine di risolvere la controversia. E\u0027  pertanto  da  ritenere infondata la questione di legittimita\u0027 costituzionale  delle  norme  suddette,  relative  alla  suddetta sanzione ed alla sua riduzione discrezionale, in riferimento agli artt. 3, 23 e 24 della Costituzione.","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[{"denominazione_legge":"regio decreto legge","data_legge":"04/10/1935","numero":"1827","articolo":"111","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge;1827~art111"},{"denominazione_legge":"regio decreto legge","data_legge":"04/10/1935","numero":"1827","articolo":"112","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge;1827~art112"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"04/04/1952","numero":"218","articolo":"23","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge;218~art23"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"04/04/1952","numero":"218","articolo":"24","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge;218~art24"}],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"23","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"24","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"53","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"1402","autore":"PALERMO A.","titolo":"ANCORA IN TEMA DI  \"SOMME AGGIUNTIVE\"","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Massimario di giurisprudenza del lavoro","anno_rivista":"1966","numero_rivista":"","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"141","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"1412","autore":"SQUILLACCIOTTI F.P.","titolo":"[ NOTA S.T. ]","descrizione":"","titolo_rivista":"Previdenza sociale","anno_rivista":"1966","numero_rivista":"","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"1284","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"1411","autore":"TERZAGO G.","titolo":"INCOSTITUZIONALITA\u0027 DELLE SANZIONI CIVILI  PER OMESSA O  IRREGOLARE VERSAMENTO DEI  CONTRIBUTI PREVIDENZIALI","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Il Foro padano","anno_rivista":"1966","numero_rivista":"","parte_rivista":"IV","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"73","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}"
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