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AMBROSINI - Rel. JAEGER \u003c/P\u003e","sommario_tc":"","membri":"\u003cP id\u003d\"ME\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP id\u003d\"MEA3\"\u003e LA CORTE COSTITUZIONALE \u003c/P\u003e\r\n\u003cP id\u003d\"MEE\"\u003e composta dai signori: Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente - Prof. \r\n NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Prof. BIAGIO PETROCELLI - \r\n Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI - Prof. GIUSEPPE BRANCA - \r\n Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE \r\n CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZ\u0026#204; - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI \r\n - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Giudici, \u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP id\u003d\"I\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003e ha pronunciato la seguente \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IA2\"\u003e SENTENZA \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e nei giudizi riuniti di legittimit\u0026#224; costituzionale degli artt. 111 \r\n e 112 del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827; 23 e 24 della legge 4 aprile \r\n 1952, n. 218; e 82, primo comma, del D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797, \r\n promossi con le seguenti ordinanze: \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e 1) ordinanza emessa il 24 giugno 1965 dal Pretore di \r\n Civitacastellana nel procedimento penale a carico di Di Fiore Gennaro, \r\n iscritta al n. 142 del Registro ordinanze 1965 e pubblicata nella \r\n Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 191 del 31 luglio 1965; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e 2) ordinanza emessa il 28 giugno 1965 dal Pretore di Filadelfia nel \r\n procedimento penale a carico di Sibio Domenico Antonio, iscritta al n. \r\n 167 del Registro ordinanze 1965 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale \r\n della Repubblica n. 223 del 4 settembre 1965; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e 3) ordinanza emessa il 19 giugno 1965 dal Tribunale di Rovereto nel \r\n procedimento civile vertente tra l\u0027Istituto nazionale della previdenza \r\n sociale e Pinter Giovanni, iscritta al n. 171 del Registro ordinanze \r\n 1965 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 223 del \r\n 4 settembre 1965. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei \r\n Ministri e di costituzione dell\u0027I.N.P.S.; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e udita nell\u0027udienza pubblica del 1 giugno 1966 la relazione del \r\n Giudice Nicola Jaeger; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e uditi l\u0027avv. Antonio Giorgi, per l\u0027I.N.P.S., ed il vice avvocato \r\n generale dello Stato Dario Foligno, per il Presidente del Consiglio dei \r\n Ministri. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e \u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e Ritenuto in fatto: \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale che formano oggetto del \r\n presente giudizio sono state proposte da tre ordinanze, pronunciate \r\n rispettivamente dal Pretore di Civitacastellana (24 giugno 1965), dal \r\n Pretore di Filadelfia (28 giugno 1965) e dal Tribunale di Rovereto (19 \r\n giugno 1965) e concernenti essenzialmente un identico oggetto; \r\n precisamente la legittimit\u0026#224; costituzionale delle norme che prevedono, \r\n a carico di chi abbia omesso il versamento tempestivo di contributi \r\n obbligatori all\u0027Istituto nazionale della previdenza sociale, un tipo di \r\n sanzione che ha dato luogo a molti dissensi. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Le norme denunciate sono contenute negli artt. 111 e 112 del R.D.L. \r\n 4 ottobre 1935, n. 1827; 23 e 24 della legge 4 aprile 1952, n. 218; 82, \r\n primo comma, del D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797, i quali statuiscono \r\n l\u0027obbligo, imposto al datore di lavoro che non abbia provveduto al \r\n pagamento dei contributi assicurativi entro i termini stabiliti, di \r\n versare anche una \"somma aggiuntiva\" eguale a quella dovuta per i \r\n contributi. I principi costituzionali, che si prospettano violati \r\n dalle norme suddette, sono quelli contenuti negli artt. 3, 23, 24, \r\n primo comma, e 53 della Costituzione. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Le ordinanze sono state regolarmente notificate, comunicate e \r\n pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 191 e 223 del \r\n 1965; si sono costituiti in giudizio il Presidente del Consiglio dei \r\n Ministri, rappresentato dall\u0027Avvocatura generale dello Stato, in tutte \r\n le cause, nonch\u0026#233; l\u0027Istituto nazionale della previdenza sociale, ma \r\n soltanto rispetto alla questione rimessa alla Corte dalla ordinanza del \r\n Tribunale di Rovereto. Le parti private non si sono costituite. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Nella ordinanza del Pretore di Civitacastellana si osserva che - \r\n secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione - la \"somma \r\n aggiuntiva\" \u0026#232; una sanzione di natura civile, che si profila come \r\n conseguenza automatica dell\u0027inadempimento o del ritardo, con la duplice \r\n funzione di rafforzare l\u0027obbligazione principale e di risarcire il \r\n danno arrecato all\u0027I.N.P.S. nella misura stabilita dalla legge con \r\n presunzione iuris et de iure; tale risarcimento si risolverebbe in un \r\n privilegio, concesso in violazione del principio di eguaglianza (art. 3 \r\n della Costituzione) ed in contrasto con la giurisprudenza della Corte \r\n costituzionale. La violazione dell\u0027art. 23 della Costituzione \r\n consisterebbe nel fatto che la legge non contiene criteri idonei a \r\n limitare il potere discrezionale dell\u0027Ente nella determinazione della \r\n prestazione dovuta, la quale pu\u0026#242; anche essere ridotta nella misura in \r\n caso di tempestiva oblazione. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Nella ordinanza del Pretore di Filadelfia si fa richiamo all\u0027art. 3 \r\n della Costituzione, nel senso che le norme denunciate attribuirebbero \r\n all\u0027I.N.P.S. una situazione di privilegio ed una disparit\u0026#224; di \r\n trattamento nei confronti di tutti gli altri soggetti, titolari di \r\n diritti patrimoniali derivanti da atti illeciti, e ci\u0026#242; senza che tale \r\n disparit\u0026#224; trovi giustificazione nella natura del credito ovvero nel \r\n carattere del creditore. L\u0027ordinanza ravvisa nella specie anche una \r\n violazione del diritto di difesa, osservando che le norme denunciate \r\n pongono nei confronti dei datori di lavoro inadempienti \"un ostacolo \r\n insormontabile a far valere in giudizio le proprie ragioni nel caso in \r\n cui l\u0027inadempimento od il ritardo sia stato determinato da \r\n impossibilit\u0026#224; della prestazione per causa a loro non imputabile\". \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Nella ordinanza del Tribunale di Rovereto si fa particolare \r\n richiamo alla giurisprudenza della Corte costituzionale, osservandosi \r\n che nella norma denunciata il potere discrezionale conferito \r\n all\u0027I.N.P.S., che si estende dal limite minimo - corrispondente \r\n all\u0027ammontare degli interessi moratori - al limite massimo - \r\n corrisponente al cento per cento dell\u0027ammontare dei contributi non \r\n versati - \"appare assoluto, difettando qualsiasi direttiva che possa \r\n costituire un criterio limite per la quantificazione della \r\n prestazione\". Il Tribunale di Rovereto, chiamato a giudicare in \r\n relazione ad un procedimento concorsuale (fallimento), pone in rilievo \r\n anche il rischio che le disposizioni denunciate importino conseguenze \r\n dannose a carico di terzi, vale a dire degli altri creditori ammessi al \r\n concorso. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e La difesa dell\u0027I.N.P.S. ha sostenuto che la \"somma aggiuntiva\" ha \r\n carattere di risarcimento del danno derivato all\u0027Ente \r\n dall\u0027inadempimento o dal ritardo nell\u0027adempimento degli obblighi \r\n assicurativi ed \u0026#232; automaticamente determinata e liquidata per \r\n garantire l\u0027immediatezza ed evitare lunghe controversie. Essa si \r\n inquadra perci\u0026#242; nel sistema del diritto italiano (artt. 1224, 1382 e \r\n seguenti del Codice civile), cui non ripugna il metodo della \r\n liquidazione preventiva dei danni mediante pattuizioni o precetti di \r\n legge, tanto pi\u0026#249; necessari in materia di oneri e di assicurazioni \r\n sociali. Nega infine che esista alcuna discrezionalit\u0026#224; nelle \r\n decisioni dell\u0027Istituto o del magistrato nella applicazione delle \r\n sanzioni e che possano verificarsi violazioni del principio di \r\n eguaglianza. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e L\u0027Avvocatura generale dello Stato ha sostenuto che l\u0027obbligazione \r\n di corrispondere i contributi assicurativi e il \"risarcimento\" relativo \r\n deriva da un rapporto di diritto pubblico, nel quale l\u0027Istituto agisce \r\n come organo dell\u0027amministrazione indiretta per l\u0027assolvimento di \r\n pubblica funzione e di pubblico servizio. La sanzione prevista si \r\n configura solo lato sensu di natura civile, come ogni altra sanzione \r\n patrimoniale non ricollegabile al concetto di pena, perch\u0026#233; la norma ha \r\n voluto introdurre un indennizzo per il servizio di ricupero verso gli \r\n inadempienti. Il rapporto di assicurazione sociale avrebbe fisionomia \r\n pubblicistica e pertanto la \"somma aggiuntiva\" integrerebbe il \r\n contenuto di una responsabilit\u0026#224; amministrativa, alla quale non \r\n sarebbero applicabili i principi della responsabilit\u0026#224; civile. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e La difesa dello Stato espone infine altre considerazioni su diversi \r\n aspetti prospettati nelle ordinanze di rimessione, richiamando le \r\n limitazioni poste dalla legge alla discrezionalit\u0026#224; dei provvedimenti \r\n in discussione e numerose disposizioni dell\u0027ordinamento vigente, che \r\n prevedono figure analoghe di rapporti in materia di assicurazioni \r\n sociali. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Nella discussione in pubblica udienza i patroni hanno confermato e \r\n ribadito le proprie conclusioni. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e \u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e Considerato in diritto: \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e La soluzione delle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale \r\n sottoposte al giudizio della Corte con le ordinanze sopra indicate \r\n presuppone il confronto fra la norma contenuta nell\u0027art. 111, n. 2 e \r\n ultimo comma, del D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, ora trasfusa nell\u0027art. \r\n 23 della legge 4 aprile 1952, n. 218, ed i principi sanciti negli \r\n articoli 3, 23, 24, primo comma, e 53 della Costituzione. La stretta \r\n connessione degli argomenti consente l\u0027esame congiunto dei quesiti \r\n proposti dalle ordinanze suddette, che pertanto vengono decisi con \r\n unica sentenza. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e A parere dei giudici di merito la disposizione che impone al datore \r\n di lavoro, il quale non abbia provveduto entro il termine stabilito al \r\n pagamento dei contributi all\u0027Istituto nazionale della previdenza \r\n sociale, di versare anche una \"somma aggiuntiva\" pari a quella dovuta \r\n per i contributi, ed in particolare la facolt\u0026#224; concessa al Comitato \r\n esecutivo dell\u0027Istituto di ridurre discrezionalmente la somma stessa \r\n quando venga presentata domanda di oblazione nei termini stabiliti \r\n dall\u0027art. 112 del decreto n. 1827 del 1935 (vale a dire, anteriormente \r\n alla apertura del dibattimento del giudizio di primo grado), dovrebbero \r\n ritenersi in contrasto con le norme contenute nei citati articoli della \r\n Costituzione. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Non si pu\u0026#242; contestare che la natura giuridica del nuovo istituto \r\n della \"somma aggiunta\", introdotto con le disposizioni in esame, ha \r\n dato luogo a qualche perplessit\u0026#224; nella dottrina. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Si deve soggiungere, per\u0026#242;, che la giurisprudenza non ha tardato a \r\n riconoscere l\u0027indubbio carattere sanzionatorio della imposizione del \r\n pagamento della \"somma aggiunta\", escludendo nello stesso tempo che \r\n tale sanzione abbia carattere penale. Anche se la qualifica di \r\n sanzione civile non sembra del tutto appropriata, dovendosi pi\u0026#249; \r\n correttamente ricorrere al concetto di sanzione amministrativa, essa \r\n pu\u0026#242; essere sufficiente tuttavia ad evitare gli inconvenienti che \r\n deriverebbero da altre concezioni ancor meno esatte. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e D\u0027altra parte, non sembra nemmeno che si possa escludere in modo \r\n assoluto che fra gli scopi della norma in discussione sia compreso \r\n anche quello di procurare all\u0027Istituto assicurativo un ristoro dei \r\n danni provocati dalla inadempienza degli obbligati, tenuto conto del \r\n carattere tipico del sistema delle assicurazioni, e in particolare \r\n delle assicurazioni sociali obbligatorie. \u0026#200; infatti evidente che tutto \r\n il sistema assicurativo, richiedente calcoli attuariali basati su \r\n previsioni per grandi numeri, rispetto al rapporto fra l\u0027eventualit\u0026#224; \r\n dei rischi e la entit\u0026#224; dei premi corrisposti, esige la puntualit\u0026#224; o, \r\n quanto meno, il minimo ritardo nel pagamento di questi; di regola, \r\n anzi, l\u0027inadempimento dell\u0027assicurato o di chi per lui determina nei \r\n rapporti assicurativi contrattuali la cessazione, definitiva o \r\n temporanea, delle prestazioni assicurative. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Si deve tener presente per\u0026#242; che nei riguardi delle assicurazioni \r\n sociali obbligatorie conseguenze (o misure) di questo genere non sono \r\n attuabili, anzi neppure concepibili. L\u0027interesse generale enunciato \r\n dal legislatore e garantito dalla Costituzione (art. 38, secondo e \r\n quarto comma), assegna carattere pubblicistico e imperativo alle \r\n disposizioni che le concernono. Gli enti costituiti per l\u0027esercizio e \r\n la prestazioni di tali provvidenze non potrebbero infatti rifiutarle ad \r\n alcuno degli assicurati, neppure nei casi di inadempienza totale, da \r\n parte degli obbligati diretti o indiretti, al dovere del versamento dei \r\n premi. Perci\u0026#242; la sanzione prevista nella norma in esame ha carattere \r\n amministrativo anche in relazione allo scopo di indurre i datori di \r\n lavoro a soddisfare tempestivamente i propri obblighi, assicurando \r\n cos\u0026#236; agli Istituti previdenziali un ordinato e tempestivo afflusso dei \r\n contributi ad essi occorrenti per adempiere le prestazioni imposte \r\n dalla legge a favore degli assicurati. Nella ipotesi di abolizione \r\n della sanzione stessa, o di una dimostrata insufficienza di essa allo \r\n scopo, il legislatore non avrebbe altra via che quella di prevedere \r\n altre e pi\u0026#249; severe sanzioni di carattere penale, rendendo cos\u0026#236; ancora \r\n pi\u0026#249; onerosi gli obblighi a carico dei datori di lavoro. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Per quanto concerne poi la facolt\u0026#224; concessa all\u0027Istituto di \r\n ridurre discrezionalmente la misura della sanzione nei singoli casi, \u0026#232; \r\n da osservare anzitutto che anche la norma relativa deve essere \r\n interpretata in relazione alla funzione assegnata agli istituti di \r\n previdenza sociale. E non sembra dubbio che una certa elasticit\u0026#224; \r\n nella valutazione della convenienza di \"venire incontro\" a eventuali \r\n proposte degli inadempienti, in modo da facilitare e soprattutto da \r\n anticipare la soluzione del conflitto di interessi, evitando lunghi e \r\n costosi procedimenti, pu\u0026#242; giovare tanto all\u0027Ente assicurativo quanto \r\n alle controparti. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e La eventuale riduzione della misura della \"somma aggiuntiva\", al \r\n pari - del resto - delle dilazioni nei versamenti, pu\u0026#242; essere proposta \r\n dalla amministrazione come anche richiesta dall\u0027inadempiente, e diviene \r\n vincolante soltanto se accettata dalla controparte, vale a dire se \r\n tanto il contribuente (che teme di dover pagare una somma superiore), \r\n quanto l\u0027amministrazione dell\u0027Ente (che pu\u0026#242; anche dubitare dell\u0027esito \r\n del giudizio e deve tener conto, in ogni caso, della durata pi\u0026#249; o meno \r\n lunga del processo nei diversi \"gradi di giurisdizione), ritengono \r\n opportuno risolvere la controversia mediante una riduzione dell\u0027entit\u0026#224; \r\n della \"somma aggiuntiva\". \u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP id\u003d\"MO\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003e per questi motivi \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003e LA CORTE COSTITUZIONALE \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e riunisce i tre giudizi di legittimit\u0026#224; costituzionale promossi con \r\n le ordinanze indicate in epigrafe; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e dichiara non fondate le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale \r\n delle norme contenute negli artt. 111, n. 2 ed ultimo comma, e 112 del \r\n R.D. 4 ottobre 1935, n. 1827 (ora art. 23 della legge 4 aprile 1952, n. \r\n 218), in riferimento agli artt. 3, 23, 24, primo comma, e 53 della \r\n Costituzione, proposte dal Pretore di Civitacastellana con ordinanza 24 \r\n giugno 1965, dal Pretore di Filadelfia con ordinanza 28 giugno 1965 e \r\n dal Tribunale di Rovereto con ordinanza 19 giugno 1965. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e Cos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, \r\n Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1966. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003e GASPARE AMBROSINI - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO \r\n PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE \r\n FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZ\u0026#204; - \r\n GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO. \u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"2645","titoletto":"SENT. 76/66. PREVIDENZA SOCIALE - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - OMESSO VERSAMENTO - SANZIONI - SOMMA AGGIUNTIVA - NATURA - RIDUZIONE DISCREZIONALE CONCESSA ALL\u0027ISTITUTO - ART. 111, N. 2 E ULT. CO., E 112 R.D.L. 4 OTTOBRE 1935, N. 1827 (ORA ART. 23 LEGGE 4 APRILE 1952, N. 218) - VIOLAZIONE DEGLI ART. 2, 23 E 24 COST. - ESCLUSIONE.","testo":"A differenza della comune disciplina del sistema assicurativo, nelle assicurazioni sociali obbligatorie, gli enti costituiti per tale previdenza non possono rifiutarla ad alcuno degli assicurati, neppure nei casi di inadempienza totale al dovere del versamento dei premi. Di conseguenza la sanzione prevista dal R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, artt. 111, n. 2 e ult. co., e 112 (ora art. 23 della legge 4 aprile 1952, n. 218) ha carattere amministrativo anche allo scopo di indurre i datori di lavoro a soddisfare tempestivamente i loro obblighi. D\u0027altro canto, nell\u0027ipotesi di abolizione della sanzione, o di dimostrata insufficienza di essa allo scopo, il legislatore non avrebbe altra via che quella di provvedere altre e piu\u0027 severe sanzioni di carattere penale, rendendo cosi\u0027 ancora piu\u0027 onerosi gli obblighi a carico dei datori di lavoro. In relazione a tale funzione deve essere intesa anche la facolta\u0027 concessa all\u0027Istituto di ridurre discrezionalmente la misura della sanzione, anche su proposta dell\u0027obbligato all\u0027amministrazione, accettata poi dalla controparte al fine di risolvere la controversia. E\u0027 pertanto da ritenere infondata la questione di legittimita\u0027 costituzionale delle norme suddette, relative alla suddetta sanzione ed alla sua riduzione discrezionale, in riferimento agli artt. 3, 23 e 24 della Costituzione.","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[{"denominazione_legge":"regio decreto legge","data_legge":"04/10/1935","numero":"1827","articolo":"111","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge;1827~art111"},{"denominazione_legge":"regio decreto legge","data_legge":"04/10/1935","numero":"1827","articolo":"112","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge;1827~art112"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"04/04/1952","numero":"218","articolo":"23","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge;218~art23"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"04/04/1952","numero":"218","articolo":"24","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge;218~art24"}],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"23","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"24","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"53","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"1402","autore":"PALERMO A.","titolo":"ANCORA IN TEMA DI \"SOMME AGGIUNTIVE\"","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Massimario di giurisprudenza del lavoro","anno_rivista":"1966","numero_rivista":"","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"141","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"1412","autore":"SQUILLACCIOTTI F.P.","titolo":"[ NOTA S.T. ]","descrizione":"","titolo_rivista":"Previdenza sociale","anno_rivista":"1966","numero_rivista":"","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"1284","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"1411","autore":"TERZAGO G.","titolo":"INCOSTITUZIONALITA\u0027 DELLE SANZIONI CIVILI PER OMESSA O IRREGOLARE VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Il Foro padano","anno_rivista":"1966","numero_rivista":"","parte_rivista":"IV","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"73","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}" ] ] |
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