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Puglia n. 28 del 2022, con riguardo \u0026#171;a strutture esistenti\u0026#187; e \u0026#171;in attivit\u0026#224; alimentate con combustibili di natura fossile\u0026#187;, in riferimento all\u0026#8217;art. 117, comma terzo, Cost., in relazione all\u0026#8217;art. 1, comma 5, della legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore energetico, nonch\u0026#233; delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia); quest\u0026#8217;ultima disposizione, infatti, prevede la possibilit\u0026#224; per le regioni, gli enti pubblici territoriali e gli enti locali territorialmente interessati di stipulare accordi che individuino misure di compensazione e riequilibrio ambientale solamente per nuove infrastrutture energetiche o per il potenziamento e la trasformazione delle infrastrutture esistenti;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, in secondo luogo, il ricorrente ritiene che il contrasto fra l\u0026#8217;impugnato art. 1, comma 2, ed il menzionato art. 1, comma 5, della legge n. 239 del 2004 si verificherebbe pure in relazione all\u0026#8217;ambito soggettivo di applicazione della disciplina regionale, riferendosi quest\u0026#8217;ultima ad una molteplicit\u0026#224; di soggetti (proponenti, produttori, vettori, gestori di impianti e infrastrutture energetiche), mentre la disposizione statale si rivolge ai soli \u0026#171;proponenti\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, in terzo luogo, si contesta la non piena corrispondenza fra gli obiettivi ai quali la legge reg. Puglia n. 28 del 2022 finalizza gli accordi recanti misure di compensazione e di riequilibrio ambientale \u0026#8211; di cui all\u0026#8217;impugnato art. 1, comma 3 \u0026#8211; e quelli generali di politica energetica nazionale, previsti dall\u0026#8217;art. 1, comma 3, lettere da \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e) ad \u003cem\u003em\u003c/em\u003e), della legge n. 239 del 2004. In particolare, ci\u0026#242; interessa gli obiettivi previsti dalla legge regionale di realizzazione di \u0026#171;interventi di forestazione in ambito urbano e periurbano\u0026#187; (art. 1, comma 3, lettera \u003cem\u003ed\u003c/em\u003e, della legge reg. Puglia n. 28 del 2022) e di garanzia del \u0026#171;miglioramento della sostenibilit\u0026#224; ambientale di immobili e infrastrutture pubbliche\u0026#187; (art. 1, comma 3, lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e, della legge reg. Puglia n. 28 del 2022), i quali non sarebbero contemplati dalla legge statale che pone gli obiettivi generali di politica energetica nazionale, cui gli accordi devono essere coerenti;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, con specifico riferimento agli impianti alimentati da fonti rinnovabili, si lamenta che gli obiettivi indicati dalla legge regionale non sarebbero coerenti neppure con l\u0026#8217;Allegato 2, punto 2), del decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell\u0026#8217;ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro per i beni e le attivit\u0026#224; culturali 10 settembre 2010 (Linee guida per l\u0026#8217;autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili), sia perch\u0026#233; quest\u0026#8217;ultimo fa riferimento a \u0026#171;interventi di miglioramento ambientale correlati alla mitigazione degli impatti riconducibili al progetto, ad interventi di efficienza energetica, di diffusione di installazioni di impianti a fonti rinnovabili e di sensibilizzazione della cittadinanza sui predetti temi\u0026#187;, sia perch\u0026#233; esso prevede che tali misure debbano essere orientate a favore dei comuni;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche il ricorrente contesta inoltre l\u0026#8217;attribuzione alla Giunta regionale, da parte dell\u0026#8217;art. 1, comma 3, della legge regionale impugnata, del potere di stipulare accordi con i soggetti interessati: l\u0026#8217;assegnazione di tale compito ad un organo politico, infatti, contrasterebbe con l\u0026#8217;art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell\u0026#8217;energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell\u0026#8217;elettricit\u0026#224;) e con il punto 2, lettera \u003cem\u003ef\u003c/em\u003e), dell\u0026#8217;Allegato 2 al d.m. 10 settembre 2010 (i quali contemplano un procedimento di natura amministrativa di autorizzazione e di definizione delle misure compensative, richiedendo in particolare, per quest\u0026#8217;ultima, che essa avvenga in sede di conferenza di servizi, sentiti i comuni interessati, anche sulla base di quanto stabilito da eventuali provvedimenti regionali), nonch\u0026#233; con l\u0026#8217;art. 34, comma 16, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, il quale dispone che \u0026#171;[g]li accordi di cui all\u0026#8217;articolo 1, comma 5, della legge 23 agosto 2004, n. 239, sono stipulati nei modi stabiliti con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell\u0026#8217;economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, a tale ultimo proposito, il ricorrente richiama la giurisprudenza di questa Corte che ha rinvenuto, nella disciplina statale delle procedure per l\u0026#8217;autorizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, principi che \u0026#171;non tollerano eccezioni sull\u0026#8217;intero territorio nazionale, in quanto espressione della competenza legislativa concorrente in materia di energia\u0026#187; (sentenza n. 99 del 2012);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, con particolare riferimento all\u0026#8217;art. 1, comma 3, lettera \u003cem\u003ee\u003c/em\u003e), della legge reg. Puglia n. 28 del 2022, ossia alla previsione, tra gli obiettivi da perseguire mediante le misure di compensazione, di un possibile \u0026#171;indennizzo anche a titolo di riequilibrio per concentrazione di attivit\u0026#224;, impianto e infrastruttura a elevato impatto territoriale\u0026#187;, il ricorrente rinviene un ulteriore contrasto con l\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost., in relazione all\u0026#8217;art. 1, comma 5, della legge n. 239 del 2004 e con il punto 2, lettera \u003cem\u003ee\u003c/em\u003e), dell\u0026#8217;Allegato 2 al d.m. 10 settembre 2010, escludendosi in quest\u0026#8217;ultima disposizione, in particolare, che le misure di compensazione possano avere carattere meramente patrimoniale o indennitario;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche un secondo gruppo di censure concerne l\u0026#8217;art. 2, commi 1 e 2, della legge regionale impugnata, i quali introducono un\u0026#8217;ulteriore misura di compensazione e riequilibrio ambientale e territoriale, relativa agli impianti e alle infrastrutture di gas \u0026#171;presenti, anche in esercizio, sul territorio pugliese\u0026#187;, nella misura del 3 per cento del valore commerciale del volume di gas prodotto, trasportato o importato in Italia \u0026#8211; a carico, anche in questo caso, di una platea di soggetti pi\u0026#249; ampia rispetto ai soli proponenti \u0026#8211;, volta al fine di contenere il costo del gas sostenuto dalle famiglie pugliesi tramite il meccanismo dello sconto in fattura alle utenze domestiche;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche il ricorrente ritiene, in particolare, che il comma 1 dell\u0026#8217;art. 2, prescindendo dalla verifica della sussistenza di concentrazioni territoriali di attivit\u0026#224;, impianti e infrastrutture a elevato impatto territoriale, entrerebbe in contrasto con l\u0026#8217;art. 1, comma 4, lettera \u003cem\u003ef\u003c/em\u003e), della legge n. 239 del 2004, il quale invece rinviene in questo presupposto il fondamento del potere di intervenire con misure compensative, cos\u0026#236; indirettamente violando l\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost.;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche il comma 2 dell\u0026#8217;art. 2 della legge reg. Puglia n. 28 del 2022, prevedendo che i proponenti, i produttori, i vettori ed i gestori di impianti e infrastrutture di gas presenti, anche in esercizio, sul territorio pugliese cedano il gas ai gestori della rete di trasporto locale e, da questi, ai distributori locali e, infine, alle societ\u0026#224; di vendita, al prezzo decurtato dell\u0026#8217;ammontare della compensazione, affinch\u0026#233; il corrispettivo sia detratto a titolo di sconto in fattura alle utenze domestiche delle famiglie pugliesi, introdurrebbe un meccanismo che \u0026#171;non si concilia con il funzionamento della filiera del gas naturale\u0026#187;, la quale prevede una cessione alle societ\u0026#224; di vendita e, da queste, ai clienti finali, non contemplando in questi passaggi i gestori della rete di trasporto ed i distributori locali, deputati piuttosto al trasporto e alla consegna del gas ai clienti finali. L\u0026#8217;attivit\u0026#224; dei distributori, a norma dell\u0026#8217;art. 21 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell\u0026#8217;articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144), e dell\u0026#8217;art. 23 del decreto legislativo 1\u0026#176; giugno 2011, n. 93 (Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell\u0026#8217;energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonch\u0026#233; abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE), in attuazione di principi sovranazionali, sarebbe invece oggetto di separazione societaria da tutte le altre attivit\u0026#224; del settore del gas, oltre a costituire \u0026#8211; ai sensi dell\u0026#8217;art. 2, lettera \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e), della legge n. 239 del 2004, un servizio pubblico, attribuito dallo Stato in concessione secondo le disposizioni di legge. Per tali ragioni, ad avviso del ricorrente, il contrasto della disposizione regionale con la menzionata normativa statale ridonderebbe in una contestuale violazione dei commi primo e terzo dell\u0026#8217;art. 117 Cost.;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche il ricorrente lamenta, altres\u0026#236;, che il meccanismo dell\u0026#8217;impugnato art. 2 della legge reg. Puglia n. 28 del 2022, interferirebbe con la competenza attribuita dall\u0026#8217;art. 3 della legge 14 novembre 1995, n. 481 (Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilit\u0026#224;. Istituzione delle Autorit\u0026#224; di regolazione dei servizi di pubblica utilit\u0026#224;) all\u0026#8217;Autorit\u0026#224; di regolazione per energia reti e ambiente, con riguardo alla composizione della bolletta e ai relativi oneri imposti agli operatori, non precisando le modalit\u0026#224; tramite le quali il meccanismo incida sulla medesima bolletta, introducendo potenziali costi aggiuntivi a carico degli operatori e attribuendo alla Giunta regionale competenze regolatorie non ammesse dalla legislazione statale di principio;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche un ultimo gruppo di censure concerne l\u0026#8217;art. 3, comma 2, dell\u0026#8217;impugnata legge reg. Puglia n. 28 del 2022, il quale, nel prevedere che la Giunta regionale possa modificare le modalit\u0026#224; di erogazione e attribuzione delle misure di compensazione di cui all\u0026#8217;art. 2, comma 1, della medesima legge al fine di favorire anche le utenze produttive, oltre a quelle civili, introdurrebbe una disciplina con potenziali effetti distorsivi della concorrenza a favore delle utenze produttive pugliesi, in violazione della competenza egislativa esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza, di cui all\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003ee\u003c/em\u003e), Cost.; competenza, peraltro, esercitata dallo Stato, in relazione alla fattispecie \u003cem\u003ede quo\u003c/em\u003e, tramite l\u0026#8217;art. 16 del decreto-legge 1\u0026#176; marzo 2022, n. 17 (Misure urgenti per il contenimento dei costi dell\u0026#8217;energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali), convertito, con modificazioni, in legge 27 aprile 2022, n. 34;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, con atto depositato il 10 febbraio 2023, si \u0026#232; costituita in giudizio la Regione Puglia, eccependo l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; e la non fondatezza del ricorso, evidenziando, fra le altre cose, che l\u0026#8217;art. 33 della legge della Regione Puglia 29 dicembre 2022, n. 32, recante \u0026#171;Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2023 e Bilancio pluriennale 2023-2025 della Regione Puglia (legge di stabilit\u0026#224; regionale 2023)\u0026#187; \u0026#8211; non impugnato dal Presidente del Consiglio dei ministri \u0026#8211; apporta modifiche alla legge regionale impugnata, le quali sarebbero rivolte proprio al fine di superare le criticit\u0026#224; evidenziate, ancor prima del ricorso avverso la legge regionale qui in esame, dal Ministero dell\u0026#8217;Ambiente e della sicurezza energetica;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, in data 31 luglio 2023, il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato istanza di rinvio, in considerazione di un impegno, formulato dalla Regione, ad intervenire nuovamente sulle disposizioni oggetto, con modifiche concordate nel corso di numerose riunioni tecniche tenutesi con le Amministrazioni statali interessate;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, con decreti della Presidente di questa Corte del 5 agosto 2023 e del 22 gennaio 2024, prima \u0026#232; stata rinviata a nuovo ruolo la discussione del giudizio e poi \u0026#232; stata fissata all\u0026#8217;udienza pubblica del 16 aprile 2024;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, in seguito, la legge della Regione Puglia 10 novembre 2023, n. 27, recante \u0026#171;Modifiche alla legge regionale 7 novembre 2022, n. 28 (Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica)\u0026#187; ha ulteriormente modificato, tra gli altri, con disposizioni non impugnate in via principale, gli artt. 1, commi 2 e 3, e 2, commi 1 e 3, della legge reg. Puglia n. 28 del 2022;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, a seguito di tale ultimo intervento normativo, su conforme deliberazione del Consiglio dei ministri del 9 aprile 2024, il Presidente del Consiglio dei ministri, in data 10 aprile 2024, ha depositato atto di rinuncia al ricorso, in ragione della mancata applicazione \u003cem\u003emedio tempore\u003c/em\u003e delle norme impugnate e del ritenuto carattere satisfattivo delle modifiche, con riferimento a \u0026#171;tutte le questioni prospettate nel ricorso avverso la legge regionale n. 28 del 2022\u0026#187;, pur rimanendo fermo l\u0026#8217;interesse a coltivare l\u0026#8217;autonomo ricorso promosso nei confronti dell\u0026#8217;art. 2, comma 1, lettera \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e), della legge reg. Puglia n. 27 del 2023, con il quale \u0026#232; stato modificato il comma 4 dell\u0026#8217;art. 2 della legge reg. Puglia n. 28 del 2022, non oggetto del presente ricorso;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, il 15 aprile 2024, su conforme deliberazione della Giunta resa in pari data, la Regione Puglia ha depositato atto di accettazione della predetta rinuncia al ricorso;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, in seguito alla rinuncia del ricorrente, il Presidente di questa Corte, con decreto del 10 aprile 2024, ha fissato la trattazione del ricorso alla camera di consiglio del 16 aprile 2024.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eConsiderato \u003c/em\u003eche il Presidente del Consiglio dei ministri ha rinunciato al ricorso indicato in epigrafe, previa deliberazione del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche la rinuncia \u0026#232; stata accettata dalla Regione Puglia;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche la rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte costituita, determina, ai sensi dell\u0026#8217;art. 25 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l\u0026#8217;estinzione del processo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eVisti\u003c/em\u003e l\u0026#8217;art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e gli artt. 24, comma 1, e 25 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e estinto il processo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 aprile 2024.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eAugusto Antonio BARBERA, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eFranco MODUGNO, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 21 maggio 2024\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Energia - Ambiente - Norme della Regione Puglia - Disciplina in materia di incentivazione alla transizione energetica - Previsione di misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale fra livelli e costi di prestazione e impatto degli impianti energetici, dovute a carico dei proponenti, dei produttori, dei vettori e dei gestori di impianti e infrastrutture energetiche sul territorio pugliese, anche relative a strutture esistenti e in attivit\u0026#224; alimentate con combustibili di natura fossile - Denunciato contrasto con la normativa statale che contempla la possibilit\u0026#224; per le Regioni di stipulare accordi che individuino le medesime misure, coerenti con gli obiettivi generali di politica energetica nazionale, solamente per nuove infrastrutture energetiche per potenziamento o trasformazione di infrastrutture esistenti - Estensione dell\u0027ambito soggettivo di applicazione della disciplina impugnata, in spregio a quanto previsto dalla normativa di riferimento che la rivolge solo a proponenti - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente della produzione, del trasporto e della distribuzione nazionale dell\u0027energia.\nPrevisione che la Giunta regionale, sentiti gli enti pubblici territoriali e gli enti locali territorialmente interessati, cura i negoziati con i soggetti indicati all\u0027art. 1, c. 2, della l. reg.le n. 28 del 2022 per sottoscrivere accordi recanti misure di compensazione e misure di riequilibrio ambientale e territoriale - Perseguimento, in tale ambito, degli obiettivi: a) di riduzione delle ripercussioni negative delle infrastrutture e degli impianti sul territorio; b) di garanzia di miglioramento della sostenibilit\u0026#224; ambientale di immobili e infrastrutture pubbliche; c) di promozione del risparmio energetico e della riconversione verso l\u0027impiego diffuso di fonti energetiche rinnovabili, anche attraverso il potenziamento della misura del Reddito energetico regionale e la creazione di comunit\u0026#224; energetiche; d) di realizzazione degli interventi di forestazione in ambito urbano e periurbano; e) di indennizzo anche a titolo di riequilibrio per concentrazione di attivit\u0026#224;, impianto e infrastruttura a elevato impatto territoriale - Denunciata disciplina che impone degli obiettivi non pienamente coerenti con quelli generali di politica energetica nazionale che non prevede la realizzazione degli interventi di forestazione in ambito urbano e periurbano - Previsione che, relativamente agli impianti alimentati da fonti rinnovabili, non risulta coerente con quanto previsto, in materia di accordi compensativi, dalle linee guida ministeriali, le quali stabiliscono che l\u0027autorizzazione unica pu\u0026#242; prevedere l\u0027individuazione di misure compensative, a carattere non meramente patrimoniale, a favore degli stessi Comuni - Disposizione che contrasta con la normativa nazionale secondo la quale la sede dei negoziati volti alla definizione delle medesime misure \u0026#232; esclusivamente quella amministrativa e non la Giunta regionale - Ulteriore contrasto con la normativa statale che prevede solo misure di compensazione e riequilibrio ambientale, con esclusione, delle misure di carattere patrimoniale, economico o indennitario.\nPrevisione che \u0026#232; disposta per ogni impianto o infrastruttura, nella misura del 3 per cento del valore commerciale del volume del gas prodotto, trasportato o importato in Italia, la misura di compensazione e riequilibrio territoriale a carico dei proponenti, dei produttori, dei vettori e dei gestori di impianti e infrastrutture di gas presenti, anche in esercizio, sul territorio pugliese - Cessione del gas da parte dei soggetti indicati all\u0027art. 1, c. 2, della l. reg.le n. 28 del 2022 ai gestori della rete di trasporto locale e da questi ai distributori locali e alle societ\u0026#224; di vendita, al prezzo decurtato dall\u0027ammontare della compensazione, affinch\u0026#233; il corrispettivo sia detratto a titolo di sconto in fattura alle utenze domestiche delle famiglie pugliesi - Predisposizione da parte dei medesimi soggetti di un regolamento di dettaglio sulle modalit\u0026#224; operative di attribuzione delle compensazioni, la cui approvazione \u0026#232; demandata alla Giunta regionale - Denunciata disciplina che, in spregio alla normativa statale, prescinde dalla sussistenza del presupposto delle concentrazioni territoriali di attivit\u0026#224;, impianti e infrastrutture a elevato impatto territoriale, costituente il fondamento del potere di intervenire con misure compensative - Contrasto con la normativa di riferimento secondo la quale il gas naturale prodotto o importato in Italia viene ceduto alla societ\u0026#224; di vendita, le quali a propria volta lo rivendono ai clienti finali - Normativa regionale che incide sull\u0027attivit\u0026#224; dei distributori, violando i principi sovrannazionali, secondo i quali l\u0027attivit\u0026#224; di distribuzione di gas naturale \u0026#232; oggetto di separazione societaria da tutte le altre attivit\u0026#224; del settore del gas ed \u0026#232; un servizio pubblico attribuito dallo Stato in concessione - Previsione che, non precisando le modalit\u0026#224; con le quali il meccanismo di sconto sul prezzo del gas incide sulla bolletta, introduce potenziali costi aggiuntivi a carico degli operatori nei settori regolati - Disciplina che attribuisce alla Giunta competenze regolatorie - Interferenza con la relativa competenza attribuita dalla normativa nazionale all\u0027Autorit\u0026#224; di regolazione per l\u0027energia reti e ambiente - Violazione dei vincoli derivanti dall\u0027ordinamento comunitario.\nPrevisione che la Giunta regionale \u0026#232; autorizzata a modificare le modalit\u0026#224; di erogazione e attribuzione delle misure di compensazione e riequilibrio territoriale, per garantire positive ricadute sul territorio in termini di vantaggi economici, occupazionali e di sviluppo per le utenze civili e produttive del territorio regionale - Denunciata disposizione che favorisce le predette utenze produttive generando effetti distorsivi della concorrenza - Disciplina che si sovrappone alle norme nazionali di sostegno ai costi energetici della produzione - Lesione della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"46149","titoletto":"Giudizio costituzionale - Sopravvenienze nel giudizio principale - Rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte costituita in giudizio - Estinzione del processo (nel caso di specie: estinzione del processo, promosso dal Governo su disposizioni della Regione Puglia, che, a fini di incentivazione alla transizione energetica, ha previsto l\u0027obbligatorietà di alcune misure di compensazione e riequilibrio ambientale e territoriale, anche per impianti e infrastrutture a gas in esercizio, consentendo cessioni a prezzi decurtati a una molteplicità di soggetti e attribuendo alla Giunta regionale il potere di modificare le modalità di erogazione e attribuzione delle predette misure, anche attraverso un indennizzo). (Classif. 111012).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eLa rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte costituita, determina, ai sensi dell’art. 25 delle Norme integrative, l’estinzione del processo.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e(Nel caso di specie, è dichiarato estinto il processo relativo a questioni di legittimità costituzionale promosse dal Governo, in riferimento all’art. 117, commi primo, secondo, lettera \u003cem\u003ee\u003c/em\u003e, e terzo, Cost., dell’art. 1, commi 1 e 2 e 3, dell’art. 2, commi 1, 2 e 3, e dell’art. 3, comma 2, della legge reg. Puglia n. 28 del 2022. Le disposizioni impugnate hanno previsto l’obbligatorietà di misure di compensazione e riequilibrio ambientale e territoriale, per una molteplicità di soggetti – proponenti, produttori, vettori, gestori di impianti e infrastrutture energetiche, ai quali è stata altresì consentita la cessione del gas a prezzi decurtati – e con finalità di forestazione in ambito urbano e periurbano, di miglioramento della sostenibilità ambientale di immobili e infrastrutture pubbliche; ulteriori misure per impianti e infrastrutture di gas, anche in esercizio, presenti sul territorio pugliese; l’attribuzione alla Giunta regionale del potere di autorizzare gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, e di modificare le modalità di erogazione e attribuzione delle misure di compensazione, anche attraverso un indennizzo. A fronte delle successive leggi reg. Puglia n. 32 del 2022 e n. 27 del 2023, che hanno modificato quella impugnata, il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato atto di rinuncia al ricorso relativamente alle disposizioni indicate, accettato dalla Regione Puglia).\u003c/p\u003e","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione Puglia","data_legge":"07/11/2022","data_nir":"2022-11-07","numero":"28","articolo":"1","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"legge della Regione Puglia","data_legge":"07/11/2022","data_nir":"2022-11-07","numero":"28","articolo":"1","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"legge della Regione Puglia","data_legge":"07/11/2022","data_nir":"2022-11-07","numero":"28","articolo":"1","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"legge della Regione Puglia","data_legge":"07/11/2022","data_nir":"2022-11-07","numero":"28","articolo":"2","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"legge della Regione Puglia","data_legge":"07/11/2022","data_nir":"2022-11-07","numero":"28","articolo":"2","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"legge della Regione Puglia","data_legge":"07/11/2022","data_nir":"2022-11-07","numero":"28","articolo":"2","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"legge della Regione Puglia","data_legge":"07/11/2022","data_nir":"2022-11-07","numero":"28","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"lett. e)","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)","data_legge":"","numero":"","articolo":"25","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}]}],"elencoNote":[],"pronunceCorrette":[]}}"
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