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Uff.\" n. 4/1 s.s. del 29 gennaio 1986 \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"SC5\"\u003e Pres. PALADIN - Rel. MALAGUGINI \u003c/P\u003e","sommario_tc":"","membri":"\u003cP id\u003d\"ME\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP id\u003d\"MEA3\"\u003e LA CORTE COSTITUZIONALE \u003c/P\u003e\r\n\u003cP id\u003d\"MEE\"\u003e composta dai signori: Prof. LIVIO PALADIN, Presidente - Avv. ORONZO \r\n REALE - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. \r\n VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - \r\n Prof. GIOVANNI CONSO Prof. ETTORE GALLO - Dott. ALDO CORASANITI - Prof. \r\n GIUSEPPE BORZELLINO - Dott. FRANCESCO GRECO - Prof. RENATO DELL\u0027ANDRO, \r\n Giudici, \u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003e ha pronunciato la seguente \r\n \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IA2\"\u003e SENTENZA \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e nel giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0027art. 22 del d.P.R. \r\n 14 gennaio 1972, n. 5 (Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario \r\n delle funzioni amministrative statali in materia di tramvie e linee \r\n automobilistiche di interesse regionale e di navigazione e porti \r\n lacuali e dei relativi personali ed uffici) promosso con l\u0027ordinanza \r\n emessa il 9 febbraio 1977 dal Tribunale Amministrativo Regionale per \r\n l\u0027Emilia-Romagna sul ricorso proposto da Piombini Piergiorgio e/Regione \r\n Emilia-Romagna iscritta al n. 418 del registro ordinanze 1977 e \r\n pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 306 dell\u0027anno \r\n 1977. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e Visto l\u0027atto di intervento del Presidente del Consiglio dei \r\n ministri; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1985 il Giudice \r\n relatore Alberto Malagugini. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e \u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e Ritenuto in fatto: \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e 1. - Con ricorso in data 26 novembre 1974 il dr. P. G. Piombini ex \r\n dipendente del Ministero dei trasporti e dell\u0027aviazione civile \r\n trasferito alla Regione Emilia Romagna, impugnava innanzi al T.A.R. di \r\n tale Regione la delibera che, in applicazione delle leggi regionali n. \r\n 25 e 26 del 20 luglio 1973, ne disponeva l\u0027inquadramento nei ruoli \r\n regionali, lamentando la mancata corresponsione dell\u0027assegno mensile e \r\n dell\u0027assegno ad personali previsti dal primo e dal secondo comma \r\n dell\u0027art. 4 della l. 16 febbraio 1967 n. 14, avvenuto a suo avviso, in \r\n violazione dell\u0027art. 22 del d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5, a termini \r\n del quale il personale proveniente da tale Ministero \" conserva ad \r\n personali i benefici goduti a qualsiasi titolo alla data \" del \r\n trasferimento. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e La Regione resistente contestava tale pretesa, osservando che la \r\n citata normativa regionale fissa il principio della omnicomprensivit\u0026#224; \r\n della retribuzione dei dipendenti regionali e che sola funzione \r\n dell\u0027art. 22 del d.P.R. n. 5 del 1972, era quella di evitare che, nel \r\n trapasso dal sistema normativa statale a quello regionale, i dipendenti \r\n pubblici potessero subire pregiudizio: pregiudizio che, nella specie, \r\n era sicuramente da escludere, essendo di fatto la retribuzione \r\n complessiva percepita dal ricorrente dopo l\u0027inquadramento nei ruoli \r\n regionali \" sensibilmente superiore \" a quella complessiva percepita \r\n presso lo Stato. Ove interpretato nel senso fatto proprio dal \r\n ricorrente, il cit. art. 22 sarebbe da considerare costituzionalmente \r\n illegittimo per violazione dell\u0027art. 3 Cost., perch\u0026#233; in ordine al \r\n trattamento economico discriminerebbe fra dipendenti regionali \r\n esercenti le medesime funzioni, in ragione della semplice provenienza \r\n da diverse Amministrazioni. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e 2. - Il T.A.R. adito giudicava fondata la pretesa del ricorrente, \r\n osservando che il principio di omnicomprensivit\u0026#224; contenuto nell\u0027art. \r\n 96 L. R. n. 25/1973 non pu\u0026#242; impedire la applicazione della norma \r\n speciale di cui al citato art. 22, a suo avviso univoco nel senso di \r\n stabilire che il trattamento ivi previsto si aggiunge a quello che il \r\n personale in questione viene a percepire dalle Regioni a statuto \r\n ordinario. A ritenere altrimenti, l\u0027art. 96 dovrebbe ritenersi \r\n costituzionalmente illegittimo, per inosservanza dei principi e criteri \r\n direttivi contenuti nell\u0027art. 22 del d.P.R. n. 5 del 1972. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Su tale premessa interpretativa, il T.A.R. per l\u0027Emilia-Romagna \r\n .ravvisava \" un evidente contrasto \" tra l\u0027art. 22 del d.P.R. n. 5 del \r\n 1972, e gli artt. 3 e 97 della Costituzione, \" in quanto gli ex \r\n dipendenti del Ministero dei trasporti e dell\u0027aviazione civile \r\n trasferiti alla Regione Emilia-Romagna (i quali, come risulta, per \r\n effetto del trattamento da essa determinato, godono di uno stipendio \r\n superiore a quello comunque da essi fruito presso l\u0027Amministrazioni di \r\n provenienza) verrebbero a conseguire un\u0027ulteriore maggiorazione della \r\n retribuzione, ingiustificata rispetto a quella propria di funzionari, \r\n anche tecnici, svolgenti mansioni di similare importanza e \r\n responsabilit\u0026#224; \". \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Il detto art. 22, inoltre, sarebbe viziato anche per violazione \r\n dell\u0027art. 76 Cost.. Il d.P.R. n. 5 del 1972, infatti, come gli altri \r\n decreti in pari data o in data 15 gennaio, \u0026#232; stato emanato sulla base \r\n della delega conferita al Governo dall\u0027art. 17 della l. 16 maggio 1970 \r\n n. 281, il quale non avrebbe consentito al Governo stesso di imporre \r\n alle Regioni il mantenimento di un privilegio ingiustificato (ed \r\n espressione della c.d. \" giungla retributiva \") a favore di certi \r\n dipendenti provenienti da particolari Amministrazioni dello Stato. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e 3. - Ad avviso dell\u0027Avvocatura dello Stato, intervenuta nel \r\n giudizio in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, \r\n l\u0027art. 22 del d.P.R. n. 5 del 1972 avrebbe la medesima ratio che ispira \r\n anche gli artt. 18, sesto comma, e 21, primo comma, dello stesso \r\n d.P.R., quella cio\u0026#232; di \" garantire le posizioni economiche del \r\n personale statale che viene trasferito alle regioni \". \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Al riguardo, occorrerebbe distinguere due momenti nella vicenda del \r\n trasferimento del personale statale di cui all\u0027art. 22 d.P.R. n. 5 del \r\n 1972 alle Regioni. In un primo momento, che va dalla messa a \r\n disposizione sino all\u0027inquadramento in ruolo, l\u0027art. 22 varrebbe ad \r\n eliminare un possibile dubbio derivante dalla formulazione dell\u0027art. \r\n 18 dello stesso decreto presidenziale a tenor del quale al personale \r\n messo a disposizione \" continuano ad applicarsi, fino al suo \r\n inquadramento nei ruoli o contingenti regionali, le norme relative allo \r\n stato giuridico ed al trattamento economico di attivit\u0026#224;, previdenza, \r\n assistenza e quiescenza dei dipendenti, dello Stato \". Formulazione, \r\n questa, che in astratto avrebbe potuto ritenersi non comprensiva delle \r\n norme speciali riferentisi al solo personale del Ministero dei \r\n trasporti e che va invece diversamente letta alla luce appunto \r\n dell\u0027art. 22. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e In un secondo momento, che si apre con l\u0027inquadramento nei ruoli \r\n regionali, i benefici derivanti dalla applicazione dell\u0027art. 4 della l. \r\n n. 14 del 1967 sarebbero assicurati non solo dall\u0027art. 22 (che anzi, \r\n riferendosi al personale \" assegnato \" alle Regioni, sembra occuparsi \r\n delle sole vicende intercorrenti dalla messa a disposizione \r\n all\u0027inquadramento), ma anche e soprattutto dall\u0027art. 21, che impone \r\n alle Regioni di salvaguardare \" le posizioni di carriera ed economiche \r\n gi\u0026#224; acquisite \" dal personale statale che passa alle Regioni. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e In nessuno dei due momenti, comunque, l\u0027art. 22 garantirebbe al \r\n personale trasferito dai ruoli del Ministero dei trasporti un \r\n trattamento economico superiore a quello gi\u0026#224; goduto nei ruoli di \r\n provenienza, come la stessa lettura degli art. 21 (che utilizza il \r\n verbo \" salvaguardare \") e 22 (che utilizza il verbo \" conservare \") \r\n dimostrerebbe. L\u0027eventuale differenza di trattamento fra il personale \r\n trasferito e quello rimasto nei ruoli ministeriali non pu\u0026#242; dunque \r\n essere imputata all\u0027art. 22, ed in ogni caso resta preclusa dall\u0027art. \r\n 67 della l. n. 62 del 1953, che non pu\u0026#242; essere derogato dalla \r\n normativa regionale. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e L\u0027altra difformit\u0026#224; di trattamento, che pu\u0026#242; derivare dal fatto che \r\n l\u0027art. 22 potrebbe garantire al personale trasferito proveniente dal \r\n Ministero dei trasporti un trattamento migliore, all\u0027atto \r\n dell\u0027inquadramento, di quello riservato al personale trasferito da \r\n altre Amministrazioni, non contrasterebbe con il principio di \r\n uguaglianza poich\u0026#233; le due situazioni messe a confronto sarebbero \r\n disomogenee. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Conclude quindi sul punto l\u0027Avvocatura ribadendo che \" scopo e \r\n funzione della norma impugnata \u0026#232; solo quella di evitare ogni \r\n modificazione in danno del trattamento economico gi\u0026#224; acquisito dai \r\n dipendenti del Ministero dei trasporti al momento della loro messa a \r\n disposizione delle Regioni e, se si vuole, del loro inquadramento nei \r\n ruoli regionali: cio\u0026#232; medesimi scopo e funzione del primo comma \r\n dell\u0027art. 21 che la sentenza n. 142 del 1972 ha precisato costituire \r\n applicazione del principio generale che impone la tutela delle \r\n posizioni acquisite dal personale trasferito \". \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Quanto infine alla presunta violazione dell\u0027art. 76 Cost., rileva \r\n l\u0027Avvocatura che l\u0027assenza di principi in materia di trattamento \r\n economico nella legge di delegazione (la n. 281 del 1970) non comporta \r\n l\u0027illegittimit\u0026#224; delle norme delegate, che si sono ispirate al \r\n principio generalissimo della salvaguardia delle posizioni economiche \r\n dei pubblici dipendenti trasferiti da una ad altra Amministrazione. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e \u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e Considerato in diritto: \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e 1. - Il Tribunale Amministrativo Regionale per l\u0027Emilia-Romagna con \r\n ordinanza emessa il 9 febbraio 1977, ha sollevato questione di \r\n legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0027art. 22 del d.P.R. 14 gennaio 1972, \r\n n. 5, prospettandone il contrasto con gli artt. 3, 97 e 76 Cost.. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Il disposto di legge denunziato, stabilisce che \" Il personale \r\n dipendente dal Ministero dei trasporti e dell\u0027Aviazione civile \r\n assegnato alle Regioni ed in servizio alla data del trasferimento delle \r\n funzioni amministrative conserva ad personam i benefici goduti a \r\n qualsiasi titolo alla data medesima \". \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Il T.A.R. rimettente ritiene indubitabile che il trattamento cui si \r\n riferisce il censurato art. 22 \" si aggiunge a quello che il personale \r\n ivi previsto viene a percepire dalle Regioni a statuto ordinario \" ma \r\n dubita che la norma, cosl\u0027 interpretata, contrasti con gli indicati \r\n parametri costituzionali. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e 2. - La questione di legittimit\u0026#224; costituzionale in oggetto \u0026#232; \r\n infondata, poich\u0026#233; riposa su di una errata premessa interpretativa. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Va anzitutto considerato che il principio del mantenimento delle \r\n posizioni economiche e di carriera del personale statale messo a \r\n disposizione delle Regioni \u0026#232; un principio generale della legislazione \r\n che ha disposto il primo trasferimento delle funzioni amministrative \r\n alle Regioni stesse, del resto in armonia con quell\u0027ancor pi\u0026#249; generale \r\n divieto della reformatio in peius del trattamento dei dipendenti \r\n pubblici al mutare della amministrazione di appartenenza, al quale \r\n ancora recentemente ha fatto cenno questa Corte (sent. n. 153 del \r\n 1985). Anche il d.P.R. n. 5, come gli altri coevi, contiene una norma \r\n (l\u0027art. 21) che espressamente sancisce tale principio, imponendo alla \r\n legge regionale che dispone l\u0027inquadramento nei ruoli della Regione del \r\n personale trasferito, di salvaguardare appunto \" le posizioni di \r\n carriera ed economiche gi\u0026#224; acquisite \" da tale personale. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e A fronte di questa generale previsione, l\u0027art. 22 non ha la \r\n funzione di assicurare in particolare al personale proveniente dai \r\n ruoli del Ministero dei trasporti il mantenimento di benefici economici \r\n gi\u0026#224; acquisiti quale che sia il trattamento economico preveduto dalle \r\n leggi regionali. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Pi\u0026#249; modestamente la norma impugnata intende semplicemente, da un \r\n lato, garantire in via transitoria al personale ivi previsto, nelle \r\n more dell\u0027inquadramento nei ruoli regionali, il mantenimento dei \r\n benefici gi\u0026#224; acquisiti; dall\u0027altro, precisare che, all\u0027atto \r\n dell\u0027inquadramento, nel calcolo del trattamento gi\u0026#224; goduto da quel \r\n personale debbano essere considerati anche i benefici ad esso \r\n riconosciuti a titolo particolare dalle leggi dello Stato, sl\u0027 che il \r\n trattamento economico complessivo spettante e prima e dopo \r\n l\u0027inquadramento non possa essere inferiore a quello percepito presso \r\n l\u0027amministrazione dello Stato in quanto comprensivo dei detti benefici \r\n particolari. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Nella specie, i benefici in questione consisterebbero, come gi\u0026#224; \r\n ricordato, nell\u0027assegno mensile e nell\u0027assegno ad personam di cui \r\n all\u0027art. 4, primo e secondo comma, del d.P.R. n. 1090 del 1966, per \r\n come modificato dalla l. n. 14 del 1967: assegni che, dunque, se pure \r\n debbono essere calcolati ai fini della determinazione del trattamento \r\n economico del personale messo a disposizione delle Regioni, non possono \r\n certo essere ulteriormente corrisposti qualora (come accade nel caso di \r\n specie) il trattamento economico attribuito dalla normativa regionale \r\n risulti pari o addirittura superiore a quello complessivo gi\u0026#224; goduto \r\n presso l\u0027amministrazione dello Stato. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e La contraria interpretazione prospettata dal giudice a quo, non \r\n pu\u0026#242; del resto non scontrarsi con la recente giurisprudenza del \r\n Consiglio di Stato, che, riconosciuta la natura di norma transitoria \r\n dell\u0027art. 22 del d.P.R. n. 5 del 1972, ritiene che esso confermi il \r\n principio di cui al precedente art. 21, ed esclude che i benefici \r\n economici richiamati dall\u0027art. 22 possano considerarsi aggiuntivi \r\n rispetto al comune trattamento economico previsto dalla normativa \r\n regionale ove questo non sia deteriore rispetto al trattamento goduto \r\n presso l\u0027Amministrazione statale. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e In altri termini, la norma impugnata preclude alla Regione la \r\n possibilit\u0026#224; di corrispondere al personale trasferito un trattamento \r\n inferiore allo stipendio percepito presso l\u0027Amministrazione statale \r\n pi\u0026#249; gli assegni, ma non vale certo da garanzia di un ulteriore \r\n aggiuntivo privilegio, qualora lo stipendio regionale sia pari o \r\n addirittura superiore all\u0027altro. Conclusione, questa, che \u0026#232; confermata \r\n anche dal fatto che lo stesso legislatore statale ha abolito per i \r\n dipendenti della Direzione generale della M.C.T.C. ancora in servizio \r\n presso il Ministero dei trasporti, gli assegni di che trattasi, \r\n sostituendoli con il generale assegno perequativo ex lege 15 novembre \r\n 1973, n. 734 (art. 22, in riferimento all\u0027art. 1), e prevedendo che la \r\n eventuale differenza fra i primi ed il secondo sia conservata a titolo \r\n di assegno ad personali riassorbibile. Il che rende evidente, come gi\u0026#224; \r\n rilevato dalla menzionata giurisprudenza amministrativa, \r\n l\u0027inaccettabilit\u0026#224; dell\u0027interpretazione che sostenesse per il solo \r\n personale trasferito alle Regioni l\u0027esistenza di un diritto al \r\n mantenimento di quegli assegni in eccedenza sullo stipendio. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Cosl\u0027 interpretata, la norma impugnata non d\u0026#224; origine ad alcuna \r\n disparit\u0026#224; di trattamento, e perci\u0026#242; si sottrae, con piana evidenza, \r\n alle censure di legittimit\u0026#224; costituzionale prospettate dal giudice a \r\n quo. \u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP id\u003d\"MO\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003e per questi motivi \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003e LA CORTE COSTITUZIONALE \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e \u003cI\u003edichiara\u003c/I\u003e non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione \r\n di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0027art. 22 del d.P.R. 14 gennaio 1972, \r\n n. 5, sollevata dal Tribunale Amministrativo Regionale per \r\n l\u0027Emilia-Romagna in riferimento agli artt. 3, 76 e 97 Cost., con \r\n l\u0027ordinanza indicata in epigrafe. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e Cosl\u0027 deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della \r\n Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l\u00278 gennaio 1986. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003e F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE - \r\n ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA \r\n PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - \r\n GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - \r\n GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO \r\n CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO - \r\n FRANCESCO GRECO - RENATO DELL\u0027ANDRO. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOFCA\"\u003e GIOVANNI VITALE - Cancelliere \u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"11825","titoletto":"SENT. 6/86. REGIONI A STATUTO COMUNE - PERSONALE - INQUADRAMENTO NEI RUOLI REGIONALI DEL PERSONALE DIPENDENTE DAL MINISTERO DEI TRASPORTI - MANTENIMENTO \"AD PERSONAM\" DEI BENEFICI GODUTI ALLA DATA DEL TRASFERIMENTO - PRETESO CARATTERE \"AGGIUNTIVO\" DI ESSI RISPETTO AL TRATTAMENTO PREVISTO DALLA NORMATIVA REGIONALE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.","testo":"La conservazione ad personam, ai sensi dell\u0027art. 22 del d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5, dei benefici goduti a qualsiasi titolo dal personale dipendente del Ministero dei Trasporti civile assegnato alle Regioni a statuto ordinario si ispira alla ratio di garantire da un lato, in via transitoria, al personale in questione, nelle more dell\u0027inquadramento nei ruoli regionali, il mantenimento dei benefici gia\u0027 acquisiti; dall\u0027altro, di precisare che, all\u0027atto dell\u0027inquadramento, nel calcolo del trattamento gia\u0027 goduto dal personale stesso debbano essere considerati anche i benefici riconosciuti a titolo particolare dalle leggi dello Stato, si\u0027 che il trattamento economico complessivo spettante prima e dopo l\u0027inquadramento non possa essere inferiore a quello percepito complessivamente presso l\u0027Amministrazione dello Stato. Cade percio\u0027 la censura di illegittimita\u0027 avanzata nei confronti della norma suddetta in base all\u0027assunto interpretativo - disatteso anche dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato - che essa consideri i benefici economici richiamati, aggiuntivi, rispetto al comune trattamento economico previsto dalla normativa regionale, ove questo risulti pari o addirittura superiore a quello complessivo gia\u0027 goduto presso l\u0027Amministrazione dello Stato. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita\u0027 costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 76 e 97 Cost., dell\u0027art. 22 del d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5, in parte qua).","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[{"denominazione_legge":"decreto del Presidente della Repubblica","data_legge":"14/01/1972","numero":"5","articolo":"22","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.Presidente.della.Repubblica;5~art22"}],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"76","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"97","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"8575","autore":"","titolo":"[ NOTA REDAZIONALE ]","descrizione":"Nota a prima lettura","titolo_rivista":"Il Foro italiano","anno_rivista":"1986","numero_rivista":"","parte_rivista":"I","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"2109","note_abstract":"","collocazione":"C.5 - A.182/1","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"8380","autore":"PASTORI G.","titolo":"UNA QUESTIONE SUPERFLUA SUL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE TRASFERITO","descrizione":"","titolo_rivista":"Le Regioni","anno_rivista":"1986","numero_rivista":"","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"902","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"8277","autore":"SICLARI M.","titolo":"[ NOTA S.T. ]","descrizione":"","titolo_rivista":"Giurisprudenza italiana","anno_rivista":"1987","numero_rivista":"","parte_rivista":"I","sezione_rivista":"I","pagina_rivista":"227","note_abstract":"","collocazione":"C.6 - A.57/1","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}" ] ] |
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