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Lazio n. 13 del 2018, che ha aggiunto il comma 3-bis all\u0026#8217;art. 26 della legge della Regione Lazio 21 ottobre 1997, n. 34 (Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo), ove si prevede: \u0026#171;[a]gli oneri derivanti dall\u0026#8217;articolo 8, comma 7-ter, si provvede mediante la voce di spesa denominata: \u0026#8220;Contributi alle associazioni animaliste di volontariato per interventi in materia di controllo del randagismo\u0026#8221;, da istituirsi nel programma 08 \u0026#8220;Cooperazione e associazionismo\u0026#8221; della missione 12 \u0026#8220;Diritti sociali, politiche sociali e famiglia\u0026#8221;, alla cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 50.000,00 per ciascuna annualit\u0026#224; 2019, 2020 e 2021, si provvede attraverso la corrispondente riduzione delle risorse iscritte a legislazione vigente, a valere sulle medesime annualit\u0026#224;, nel fondo speciale di parte corrente di cui al programma 03 \u0026#8220;Altri fondi\u0026#8221; della missione 20 \u0026#8220;Fondi e accantonamenti\u0026#8221;\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.1.1.\u0026#8211; Secondo lo Stato tale disposizione, ferma restando l\u0026#8217;eventuale necessit\u0026#224; di ricondurre le previsioni ivi contenute alla normativa nazionale, violerebbe gli artt. 2, 3 e 118 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInfatti, ai sensi dell\u0026#8217;art. 5, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante \u0026#171;Codice del Terzo settore, a norma dell\u0026#8217;articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106\u0026#187; (da qui: cod. terzo settore), tra le attivit\u0026#224; consentite a tutti gli enti del terzo settore rientrano anche gli interventi e i servizi finalizzati alla tutela degli animali e alla prevenzione del randagismo, di cui alla legge 14 agosto 1991, n. 281 (Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa disposizione impugnata, pertanto, facendo riferimento, nella denominazione del capitolo relativo ai contributi, soltanto \u0026#171;alle associazioni animaliste di volontariato per interventi in materia di controllo del randagismo\u0026#187;, realizzerebbe una discriminazione nei confronti di associazioni animaliste iscritte nei registri del terzo settore diverse dalle organizzazioni di volontariato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.\u0026#8211; Con una seconda questione \u0026#232; impugnato l\u0026#8217;art. 4, comma 53, della legge reg. Lazio n. 13 del 2018, secondo cui la Regione, \u0026#171;nel rispetto del principio di sussidiariet\u0026#224; di cui all\u0026#8217;articolo 118 della Costituzione, concede contributi ai comuni per sostenere e valorizzare le iniziative dei cittadini attivi, delle associazioni e dei comitati di quartiere presenti sul territorio, volte alla cura ed alla rigenerazione dei beni comuni urbani, materiali, immateriali e digitali, che i cittadini e l\u0026#8217;amministrazione riconoscono essere funzionali all\u0026#8217;esercizio dei diritti fondamentali della persona, al benessere individuale e collettivo\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.1.\u0026#8211; Precisa l\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato che, ai sensi del successivo comma 54, al fine di ricevere i suindicati contributi, i Comuni devono stipulare patti di collaborazione con i soggetti di cui al comma 53.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNella disposizione impugnata mancherebbe ogni riferimento all\u0026#8217;iscrizione di tali soggetti nel registro unico del terzo settore (o, nelle more della sua costituzione, nei registri attualmente previsti dalle normative di settore, ex art. 101 cod. terzo settore), necessaria \u0026#8211; ai sensi della legge 6 giugno 2016, n. 106 (Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell\u0026#8217;impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale) \u0026#8211; per gli enti che si avvalgono prevalentemente o stabilmente di finanziamenti pubblici, di fondi acquisiti tramite pubbliche sottoscrizioni o che esercitano attivit\u0026#224; in regime di convenzione o accreditamento con enti pubblici.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePertanto, ferma restando anche in questo caso l\u0026#8217;eventuale riconduzione alla normativa nazionale delle previsioni in esame, l\u0026#8217;assenza di tale riferimento configurerebbe di per s\u0026#233; una violazione degli artt. 2, 3 e 118 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.3.\u0026#8211; Una terza questione riguarda il comma 1 dell\u0026#8217;art. 21 della legge reg. Lazio n. 13 del 2018, che modifica l\u0026#8217;art. 1, comma 20, della legge della Regione Lazio 11 agosto 2009, n. 22 (Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2009-2011 della Regione Lazio), in forza del quale: \u0026#171;[i]n attesa di una specifica disciplina della contrattazione collettiva nazionale in merito alla valorizzazione della professionalit\u0026#224; degli avvocati degli uffici legali, gli avvocati gi\u0026#224; in servizio presso la struttura di cui all\u0026#8217;articolo 553-bis del r.r. 1/2002 all\u0026#8217;atto della costituzione del ruolo professionale dell\u0026#8217;Avvocatura regionale di cui all\u0026#8217;articolo 10-bis della l.r. 6/2002, come modificata dalla presente legge, sono inquadrati, a domanda, nel ruolo professionale e sono assegnati all\u0026#8217;Avvocatura regionale, previa apposita selezione tecnico-pratica svolta secondo criteri e modalit\u0026#224; da disciplinare nell\u0026#8217;ambito del citato r.r. 1/2002, mantenendo la categoria in possesso al momento della selezione\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.3.1.\u0026#8211; Secondo la parte ricorrente la norma censurata contrasterebbe con gli artt. 3, 51, primo comma, e 97 Cost., in quanto contemplerebbe una sorta di concorso interamente riservato al personale in servizio presso l\u0026#8217;Avvocatura regionale, in violazione della regola del pubblico concorso, che ammette eccezioni rigorose e limitate (nella specie non ravvisabili), non consentendosi, ai sensi degli artt. 35 e 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull\u0027ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), inquadramenti automatici del personale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.4.\u0026#8211; Da ultimo, \u0026#232; impugnato l\u0026#8217;art. 21, comma 21, della legge reg. Lazio n. 13 del 2018, che aggiunge i commi 7-ter e 7-quater all\u0026#8217;art. 8 della legge della stessa Regione n. 34 del 1997, ove si dispone: \u0026#171;7-ter. [l]a Regione concede, altres\u0026#236;, contributi alle associazioni animaliste di volontariato per specifici progetti realizzati dalle stesse anche in collaborazione con i comuni e/o con le scuole e/o con le ASL competenti. 7-quater. La Giunta regionale con propria deliberazione definisce i criteri e i modelli per la concessione dei contributi di cui al comma 7-ter\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.4.1.\u0026#8211; Come gi\u0026#224; evidenziato, secondo la difesa statale il codice del terzo settore non limiterebbe la possibilit\u0026#224; di operare a tutela degli animali alle sole associazioni di volontariato, con la conseguenza che l\u0026#8217;esclusione dai contributi delle altre associazioni a carattere animalistico, operanti attraverso l\u0026#8217;apporto volontario degli associati (quali in particolare le associazioni di promozione sociale), determinerebbe una violazione degli artt. 2, 3 e 118 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; Con atto depositato il 2 aprile 2019, si \u0026#232; costituita in giudizio la Regione Lazio, nella persona del Presidente della Giunta regionale, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili e infondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.1.\u0026#8211; Con riferimento alla prima questione, la difesa regionale asserisce che le doglianze dello Stato sarebbero frutto di un equivoco.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInfatti, il censurato art. 4, comma 8, della legge reg. Lazio n. 13 del 2018, limitandosi a prevedere la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall\u0026#8217;attuazione dell\u0026#8217;art. 8, comma 7-ter, della legge reg. Lazio n. 34 del 1997, non avrebbe alcun contenuto prescrittivo in ordine alla determinazione dei beneficiari dei contributi regionali ivi previsti e, pertanto, non sarebbe suscettibile di produrre, neppure in astratto, alcuna violazione dei principi costituzionali sopra richiamati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn ogni caso, anche ove volta a favorire le associazioni di volontariato, la disposizione impugnata non si porrebbe in contrasto con i principi costituzionali e con la relativa legislazione statale interposta, atteso che sarebbe ragionevole distinguere tra enti che, pur svolgendo le stesse attivit\u0026#224;, lo facciano con finalit\u0026#224; lucrative oppure per puro spirito di servizio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.2.\u0026#8211; Riguardo alla seconda questione, secondo la parte resistente l\u0026#8217;art. 4, comma 53, della legge reg. Lazio n. 13 del 2018 si limiterebbe a prevedere, in via generale, la concessione dei contributi ai Comuni e non direttamente ai soggetti privati attuatori degli interventi, i quali, ai sensi del successivo comma 54, sono chiamati a stipulare preventivamente appositi patti di collaborazione con l\u0026#8217;ente locale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePertanto, la mancata espressa previsione nella legge regionale di eventuali obblighi discendenti dalla legislazione statale in capo a determinati soggetti non ne potrebbe in alcun modo far venir meno la sussistenza, non esimendo il Comune, all\u0026#8217;atto della determinazione dei patti di collaborazione, dalla relativa applicazione; il comma 56 del medesimo art. 4, tra l\u0026#8217;altro, demanda a una successiva deliberazione della Giunta regionale la definizione dei criteri per la concessione dei contributi, rinviando cos\u0026#236; a questa sede l\u0026#8217;apposizione di specifiche condizioni, in ragione delle diverse tipologie di soggetti attuatori degli interventi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.3.\u0026#8211; Per quanto concerne l\u0026#8217;impugnazione dell\u0026#8217;art. 21, comma 1, della legge reg. Lazio n. 13 del 2018, la difesa della Regione deduce, anzitutto, l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; della questione, in quanto la disposizione impugnata non figurerebbe tra quelle oggetto della deliberazione a impugnare del Presidente del Consiglio dei ministri. Peraltro, \u0026#171;i rilievi di illegittimit\u0026#224; sollevati dovrebbero essere superati mediante l\u0026#8217;approvazione di apposite disposizioni modificative delle norme in questione, contenute nella proposta di legge regionale n. 116/2019, gi\u0026#224; all\u0026#8217;esame del Consiglio regionale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.4.\u0026#8211; Infine, in riferimento all\u0026#8217;art. 21, comma 21, della legge reg. Lazio n. 13 del 2018, secondo la difesa regionale rientrerebbe nella competenza della Regione compiere una scelta, del tutto legittima e ragionevole, in ordine all\u0026#8217;individuazione delle categorie di beneficiari dei contributi regionali, senza che ci\u0026#242; determini un limite alle attivit\u0026#224; che possono essere svolte da tutti gli enti di cui al codice del terzo settore.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; Successivamente alla proposizione del ricorso, l\u0026#8217;art. 16, comma 18, lettera b), numeri 1) e 3), della legge della Regione Lazio 20 maggio 2019, n. 8 (Disposizioni finanziarie di interesse regionale e misure correttive di leggi regionali varie) ha rispettivamente abrogato l\u0026#8217;art. 21, comma 1, della legge reg. Lazio n. 13 del 2018 e modificato l\u0026#8217;art. 21, comma 21, prevedendo tra i soggetti destinatari dei contributi regionali anche le \u0026#171;altre associazioni del terzo settore a carattere animalistico operanti attraverso l\u0026#8217;apporto volontario degli associati\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;art. 11 della legge della Regione Lazio 26 giugno 2019, n. 10 (Promozione dell\u0026#8217;amministrazione condivisa dei beni comuni), inoltre, al comma 1, lettera a), ha abrogato l\u0026#8217;art. 4, comma 53, della legge reg. Lazio n. 13 del 2018; in conseguenza di ci\u0026#242;, con atto depositato il 28 gennaio 2020, il Presidente del Consiglio dei ministri ha rinunciato al ricorso limitatamente a tale questione, rinuncia non accettata dalla Regione resistente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.\u0026#8211; All\u0026#8217;udienza pubblica dell\u0026#8217;11 febbraio 2020, l\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato ha chiesto il rinvio della trattazione, al fine di valutare la possibilit\u0026#224; di rinuncia al ricorso anche relativamente alle altre questioni, rinvio successivamente disposto da questa Corte all\u0026#8217;udienza pubblica del 22 settembre 2020.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn occasione di tale udienza, su ulteriore istanza della difesa statale, \u0026#232; stato disposto nuovamente il rinvio della discussione, successivamente fissata per l\u0026#8217;udienza pubblica del 13 aprile 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.\u0026#8211; Con atto depositato il 2 febbraio 2021, il Presidente del Consiglio dei ministri ha rinunciato anche alla questione relativa all\u0026#8217;art. 21, comma 21, della legge reg. Lazio n. 13 del 2018, rinuncia anch\u0026#8217;essa non accettata dalla Regione resistente.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003eConsiderato in diritto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Il Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso iscritto al n. 40 del registro ricorsi 2019, ha impugnato, tra gli altri, gli artt. 4, commi 8 e 53, e 21, commi 1 e 21, della legge della Regione Lazio 28 dicembre 2018, n. 13 (Legge di Stabilit\u0026#224; regionale 2019).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; In primo luogo, devono essere esaminate congiuntamente le questioni concernenti gli artt. 4, comma 8, e 21, comma 21, della legge reg. Lazio n. 13 del 2018, in quanto strettamente connesse tra loro.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.1.\u0026#8211; La prima disposizione ha aggiunto il comma 3-bis all\u0026#8217;art. 26 della legge della Regione Lazio 21 ottobre 1997, n. 34 (Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo), secondo cui \u0026#171;[a]gli oneri derivanti dall\u0026#8217;articolo 8, comma 7-ter, si provvede mediante la voce di spesa denominata: \u0026#8220;Contributi alle associazioni animaliste di volontariato per interventi in materia di controllo del randagismo\u0026#8221;, da istituirsi nel programma 08 \u0026#8220;Cooperazione e associazionismo\u0026#8221; della missione 12 \u0026#8220;Diritti sociali, politiche sociali e famiglia\u0026#8221;, alla cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 50.000,00 per ciascuna annualit\u0026#224; 2019, 2020 e 2021, si provvede attraverso la corrispondente riduzione delle risorse iscritte a legislazione vigente, a valere sulle medesime annualit\u0026#224;, nel fondo speciale di parte corrente di cui al programma 03 \u0026#8220;Altri fondi\u0026#8221; della missione 20 \u0026#8220;Fondi e accantonamenti\u0026#8221;\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa seconda disposizione, invece, ha aggiunto all\u0026#8217;art. 8 della legge reg. Lazio n. 34 del 1997 il comma 7-ter \u0026#8211; in forza del quale \u0026#171;[l]a Regione concede, altres\u0026#236;, contributi alle associazioni animaliste di volontariato per specifici progetti realizzati dalle stesse anche in collaborazione con i comuni e/o con le scuole e/o con le ASL competenti\u0026#187; \u0026#8211; nonch\u0026#233; il comma 7-quater, ove si prevede che \u0026#171;[l]a Giunta regionale con propria deliberazione definisce i criteri e i modelli per la concessione dei contributi di cui al comma 7-ter\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.1.1.\u0026#8211; Secondo lo Stato, in tal modo, si realizzerebbe una discriminazione nei confronti delle associazioni animaliste iscritte nei registri del terzo settore diverse dalle organizzazioni di volontariato, in contrasto con l\u0026#8217;art. 5, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante \u0026#171;Codice del Terzo settore, a norma dell\u0026#8217;articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106\u0026#187; (da qui: cod. terzo settore) \u0026#8211; che consente a tutti gli enti del terzo settore gli interventi e i servizi finalizzati alla tutela degli animali e alla prevenzione del randagismo di cui alla legge 14 agosto 1991, n. 281 (Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo) \u0026#8211; con conseguente lesione degli artt. 2, 3 e 118 della Costituzione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.2.\u0026#8211; Successivamente alla proposizione del ricorso, l\u0026#8217;art. 16, comma 18, lettera b), numeri 1) e 3), della legge della Regione Lazio 20 maggio 2019, n. 8 (Disposizioni finanziarie di interesse regionale e misure correttive di leggi regionali varie) ha rispettivamente abrogato l\u0026#8217;art. 21, comma 1, della legge reg. Lazio n. 13 del 2018 e modificato l\u0026#8217;art. 21, comma 21, inserendo tra i soggetti destinatari dei contributi regionali anche le \u0026#171;altre associazioni del terzo settore a carattere animalistico operanti attraverso l\u0026#8217;apporto volontario degli associati\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn conseguenza di ci\u0026#242;, con atto depositato il 2 febbraio 2021, il Presidente del Consiglio dei ministri ha rinunciato al ricorso, limitatamente alla questione relativa a tale disposizione, tenuto conto che la stessa non ha avuto attuazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSebbene la rinuncia non sia stata formalmente accettata dalla Regione resistente, \u0026#232; evidente il carattere satisfattivo delle modifiche alla disposizione impugnata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInoltre, poich\u0026#233; i relativi provvedimenti attuativi \u0026#8211; quali la deliberazione della Giunta della Regione Lazio 10 dicembre 2019, n. 941, recante \u0026#171;Definizione dei criteri e delle modalit\u0026#224; per l\u0026#8217;erogazione dei contributi per la realizzazione dei progetti a tutela degli animali di affezione e per la prevenzione del randagismo ai sensi della legge regionale 21 ottobre 1997. n. 34\u0026#187;, nonch\u0026#233; la determinazione del direttore generale della Direzione \u0026#8220;Inclusione sociale\u0026#8221; della Regione Lazio, del 19 dicembre 2019, n. G18036, con cui \u0026#232; stato approvato adottato l\u0026#8217;avviso pubblico per l\u0026#8217;assegnazione dei contributi \u0026#8211; sono successivi alla novella legislativa e fanno riferimento anche alle altre associazioni animaliste, in particolare alle associazioni di promozione sociale, deve constatarsi anche la mancata applicazione medio tempore della disposizione impugnata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSussistono, pertanto, le condizioni per dichiarare cessata la materia del contendere per la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 21, comma 21, della legge reg. Lazio n. 13 del 2018 (ex multis, sentenze n. 56 del 2019 e n. 50 del 2017).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.3.\u0026#8211; Alla luce della ricordata modifica legislativa risulta manifestamente infondata la questione relativa all\u0026#8217;art. 4, comma 8, della legge reg. Lazio n. 13 del 2018.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa concessione dei contributi non \u0026#232; pi\u0026#249; limitata alle sole organizzazioni di volontariato e, quindi, la denominazione del capitolo di bilancio riguardante tali contributi \u0026#8211; gi\u0026#224; priva di portata precettiva e, conseguentemente, lesiva \u0026#8211; risulta espressione di un mero difetto di coordinamento normativo, inidoneo di per s\u0026#233; a generare una violazione della Costituzione. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; In secondo luogo, viene censurato l\u0026#8217;art. 4, comma 53, della legge reg. Lazio n. 13 del 2018, ove si stabilisce che la Regione, \u0026#171;nel rispetto del principio di sussidiariet\u0026#224; di cui all\u0026#8217;articolo 118 della Costituzione, concede contributi ai comuni per sostenere e valorizzare le iniziative dei cittadini attivi, delle associazioni e dei comitati di quartiere presenti sul territorio, volte alla cura ed alla rigenerazione dei beni comuni urbani, materiali, immateriali e digitali, che i cittadini e l\u0026#8217;amministrazione riconoscono essere funzionali all\u0026#8217;esercizio dei diritti fondamentali della persona, al benessere individuale e collettivo\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.1.\u0026#8211; Secondo la difesa statale tale disposizione lederebbe gli artt. 2, 3 e 118 Cost., poich\u0026#233; mancherebbe ogni riferimento all\u0026#8217;iscrizione dei soggetti ivi indicati nel registro unico del terzo settore (o, nelle more della sua costituzione, nei registri attualmente previsti dalle normative di settore), necessaria per gli enti che si avvalgono prevalentemente o stabilmente di finanziamenti pubblici, di fondi acquisiti tramite pubbliche sottoscrizioni o che esercitano attivit\u0026#224; in regime di convenzione o accreditamento con enti pubblici.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.2.\u0026#8211; Successivamente all\u0026#8217;impugnativa l\u0026#8217;art. 11, comma 1, lettera a), della legge della Regione Lazio 26 giugno 2019, n. 10 (Promozione dell\u0026#8217;amministrazione condivisa dei beni comuni) ha abrogato la disposizione impugnata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer tale ragione, tenuto conto che la stessa disposizione non ha trovato attuazione, con atto depositato il 28 gennaio 2020 il Presidente del Consiglio dei ministri ha rinunciato al ricorso in ordine anche a tale questione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSebbene anche in tal caso la rinuncia non sia stata accettata dalla Regione Lazio, in virt\u0026#249; della mancata applicazione medio tempore delle norme impugnate (non essendo stata adottata, in particolare, la deliberazione di Giunta regionale attuativa di cui all\u0026#8217;art. 4, comma 56, della legge reg. Lazio n. 13 del 2018), \u0026#232; comunque possibile pervenire a una pronuncia di cessazione della materia del contendere per la questione relativa all\u0026#8217;art. 4, comma 53, della legge reg. Lazio n. 13 del 2018.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; Da ultimo, oggetto d\u0026#8217;impugnazione \u0026#232; il comma 1 dell\u0026#8217;art. 21 della legge reg. Lazio n. 13 del 2018, che modifica l\u0026#8217;art. 1, comma 20, della legge della Regione Lazio 11 agosto 2009, n. 22 (Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2009-2011 della Regione Lazio), in forza del quale: \u0026#171;[i]n attesa di una specifica disciplina della contrattazione collettiva nazionale in merito alla valorizzazione della professionalit\u0026#224; degli avvocati degli uffici legali, gli avvocati gi\u0026#224; in servizio presso la struttura di cui all\u0026#8217;articolo 553-bis del r.r. 1/2002 all\u0026#8217;atto della costituzione del ruolo professionale dell\u0026#8217;Avvocatura regionale di cui all\u0026#8217;articolo 10-bis della l.r. 6/2002, come modificata dalla presente legge, sono inquadrati, a domanda, nel ruolo professionale e sono assegnati all\u0026#8217;Avvocatura regionale, previa apposita selezione tecnico-pratica svolta secondo criteri e modalit\u0026#224; da disciplinare nell\u0026#8217;ambito del citato r.r. 1/2002, mantenendo la categoria in possesso al momento della selezione\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.1.\u0026#8211; Secondo la parte ricorrente sarebbero lesi gli artt. 3, 51, primo comma, e 97 Cost., in quanto si contemplerebbe una sorta di concorso interamente riservato al personale in servizio presso l\u0026#8217;Avvocatura regionale, in violazione della regola del pubblico concorso, che ammette eccezioni rigorose e limitate, nella specie non ravvisabili.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.2.\u0026#8211; La disposizione impugnata \u0026#8211; tra l\u0026#8217;altro abrogata dall\u0026#8217;art. 16, comma 18, lettera b), numero 1), della legge reg. Lazio n. 8 del 2019 \u0026#8211; non \u0026#232; contenuta nella relazione allegata alla deliberazione a impugnare del Consiglio dei ministri.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePertanto, la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale deve ritenersi inammissibile (tra le tante, sentenze n. 109 del 2018 e n. 228 del 2017).\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e1) dichiara inammissibile la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 21, comma 1, della legge della Regione Lazio 28 dicembre 2018, n. 13 (Legge di Stabilit\u0026#224; regionale 2019), promossa, in riferimento agli artt. 3, 51, primo comma, e 97 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e2) dichiara manifestamente infondata la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 4, comma 8, della legge reg. Lazio n. 13 del 2018, promossa, in riferimento agli artt. 2, 3 e 118 Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e3) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 21, comma 21, della legge reg. Lazio n. 13 del 2018, promossa, in riferimento agli artt. 2, 3 e 118 Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e4) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 4, comma 53, della legge reg. Lazio n. 13 del 2018, promossa, in riferimento agli artt. 2, 3 e 118 Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 aprile 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiancarlo CORAGGIO, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiuliano AMATO, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 5 maggio 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Bilancio e contabilit\u0026#224; pubblica - Volontariato - Norme della Regione Lazio - Legge di stabilit\u0026#224; regionale 2019 - Istituzione della voce di spesa denominata \"Contributi alle associazioni animaliste di volontariato per interventi in materia di controllo del randagismo\".\r\nConcessione di contributi ai Comuni per sostenere e valorizzare le iniziative dei cittadini attivi, delle associazioni e dei comitati di quartiere volti alla tutela dei beni comuni. \r\nConcessione di contributi alle associazioni animaliste di volontariato per specifici progetti realizzati in collaborazione con i Comuni, e/o le scuole e/o le ASL competenti.\r\nImpiego pubblico - Inquadramento, a domanda, nel ruolo professionale dell\u0027Avvocatura regionale degli avvocati gi\u0026#224; in servizio presso la struttura, previa apposita selezione tecnico-pratica.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"43821","titoletto":"Impiego pubblico - Norme della Regione Lazio - Avvocati già in servizio presso l\u0027Avvocatura regionale - Inquadramento, a domanda, nel relativo ruolo professionale, previa apposita selezione tecnico-pratica - Ricorso del Governo - Lamentata violazione del principio del pubblico concorso - Mancata corrispondenza con la deliberazione dell\u0027organo legittimato all\u0027impugnazione - Inammissibilità della questione.","testo":"È dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo in riferimento agli artt. 3, 51, primo comma, e 97 Cost. - dell\u0027art. 21, comma 1, della legge reg. Lazio n. 13 del 2018 che, con riguardo agli avvocati già in servizio presso l\u0027Avvocatura regionale, ne prevede l\u0027inquadramento, a domanda, nel relativo ruolo professionale, previa apposita selezione tecnico-pratica. La disposizione impugnata - tra l\u0027altro abrogata dall\u0027art. 16, comma 18, lett. b), n. 1), della legge reg. Lazio n. 8 del 2019 - non è contenuta nella relazione allegata alla deliberazione a impugnare del Consiglio dei ministri. (Precedenti citati: sentenze n. 109 del 2018 e n. 228 del 2017).","numero_massima_successivo":"43822","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione Lazio","data_legge":"28/12/2018","data_nir":"2018-12-28","numero":"13","articolo":"21","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":"modificativo del"},{"denominazione_legge":"legge della Regione Lazio","data_legge":"11/08/2009","data_nir":"2009-08-11","numero":"22","articolo":"1","specificazione_articolo":"","comma":"20","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"51","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"97","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"43822","titoletto":"Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Lazio - Concessione di contributi alle associazioni animaliste di volontariato per interventi in materia di controllo del randagismo - Ricorso del Governo - Lamentata disparità di trattamento - Insussistenza - Manifesta infondatezza della questione.","testo":"È dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo in riferimento agli artt. 2, 3 e 118 Cost. - dell\u0027art. 4, comma 8, della legge reg. Lazio n. 13 del 2018, che, aggiungendo il comma 3-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e all\u0027art. 26 della legge reg. Lazio n. 34 del 1997, denomina la voce di spesa relativa alla concessione di contributi alle associazioni animaliste, di cui all\u0027art. 8, comma 7-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, della medesima legge, «Contributi alle associazioni animaliste di volontariato per interventi in materia di controllo del randagismo». Lo \u003cem\u003eius superveniens\u003c/em\u003e di cui all\u0027art. 16, comma 18, lett. \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), n. 1) e n. 3), della legge reg. Lazio n. 8 del 2019 ha esteso la concessione dei contributi regionali anche alle «altre associazioni del terzo settore a carattere animalistico operanti attraverso l\u0027apporto volontario degli associati». La denominazione del capitolo di bilancio riguardante tali contributi - già priva di portata precettiva e, conseguentemente, lesiva - risulta espressione di un mero difetto di coordinamento normativo, inidoneo di per sé a generare una violazione della Costituzione.","numero_massima_successivo":"43823","numero_massima_precedente":"43821","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione Lazio","data_legge":"28/12/2018","data_nir":"2018-12-28","numero":"13","articolo":"4","specificazione_articolo":"","comma":"8","specificazione_comma":"","nesso":"introduttivo"},{"denominazione_legge":"legge della Regione Lazio","data_legge":"21/10/1997","data_nir":"1997-10-21","numero":"34","articolo":"26","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"bis","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"2","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"118","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"43823","titoletto":"Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Lazio - Concessione di contributi alle associazioni animaliste di volontariato per specifici progetti realizzati in collaborazione con i Comuni, le scuole o le ASL competenti - Ricorso del Governo - Lamentata disparità di trattamento - Successiva rinuncia - Cessazione della materia del contendere.","testo":"È dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo in riferimento agli artt. 2, 3 e 118 Cost. - dell\u0027art. 21, comma 21, della legge reg. Lazio n. 13 del 2018. Successivamente alla proposizione del ricorso, l\u0027art. 16, comma 18, lett. \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), n. 1) e n. 3), della legge reg. Lazio n. 8 del 2019 ha modificato in senso satisfattivo la disposizione impugnata, la quale non ha avuto \u003cem\u003emedio tempore\u003c/em\u003e applicazione, e il ricorrente ha presentato rinuncia al ricorso, a nulla rilevando che essa non sia stata formalmente accettata dalla Regione resistente. (\u003cem\u003ePrecedenti citati: sentenze n. 56 del 2019 e n. 50 del 2017\u003c/em\u003e).","numero_massima_successivo":"43824","numero_massima_precedente":"43822","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione Lazio","data_legge":"28/12/2018","data_nir":"2018-12-28","numero":"13","articolo":"21","specificazione_articolo":"","comma":"21","specificazione_comma":"","nesso":"introduttivo"},{"denominazione_legge":"legge della Regione Lazio","data_legge":"21/10/1997","data_nir":"1997-10-21","numero":"34","articolo":"8","specificazione_articolo":"","comma":"7","specificazione_comma":"bis","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"2","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"118","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"43824","titoletto":"Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Lazio - Contributi ai Comuni per sostenere e valorizzare le iniziative dei cittadini attivi, delle associazioni e dei comitati di quartiere volte alla cura ed alla rigenerazione dei beni comuni urbani - Necessaria iscrizione di tali soggetti nel registro unico del terzo settore o, nelle more della sua costituzione, nei registri attualmente previsti dalle normative di settore - Omessa previsione - Ricorso del Governo - Lamentata discriminazione nei confronti di associazioni iscritte nei registri del terzo settore - Successiva rinuncia - Cessazione della materia del contendere.","testo":"È dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo in riferimento agli artt. 2, 3 e 118 Cost. - dell\u0027art. 4, comma 53, della legge reg. Lazio n. 13 del 2018. Successivamente all\u0027impugnativa l\u0027art. 11, comma 1, lett. \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), della legge reg. Lazio n. 10 del 2019 ha abrogato la disposizione impugnata, la quale non ha avuto \u003cem\u003emedio tempore\u003c/em\u003e applicazione, e il ricorrente ha presentato rinuncia al ricorso, a nulla rilevando che essa non sia stata formalmente accettata dalla Regione resistente.","numero_massima_precedente":"43823","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione Lazio","data_legge":"28/12/2018","data_nir":"2018-12-28","numero":"13","articolo":"4","specificazione_articolo":"","comma":"53","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"2","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"118","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[],"pronunceCorrette":[]}}"
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