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AMBROSINI - Rel. CASTELLI AVOLIO \u003c/P\u003e","sommario_tc":"","membri":"\u003cP id\u003d\"ME\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP id\u003d\"MEA3\"\u003e LA CORTE COSTITUZIONALE \u003c/P\u003e\r\n\u003cP id\u003d\"MEE\"\u003e composta dai signori: Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente - Prof. \r\n GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. NICOLA JAEGER \r\n - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI \r\n - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO \r\n MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZ\u0026#204; - Dott. \r\n GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Giudici, \u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP id\u003d\"I\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003e ha pronunciato la seguente \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IA2\"\u003e SENTENZA \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e nei giudizi riuniti: \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e 1) di legittimit\u0026#224; costituzionale della legge approvata \r\n dall\u0027Assemblea regionale siciliana il 9 aprile 1965, recante \"Stati di \r\n previsione dell\u0027entrata e della spesa della Regione siciliana per \r\n l\u0027anno finanziario 1965\" limitatamente al capitolo 77 bis dell\u0027entrata, \r\n promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione \r\n siciliana, notificato il 17 aprile 1965, depositato nella cancelleria \r\n della Corte costituzionale il 22 successivo ed iscritto al n. 9 del \r\n Registro ricorsi 1965; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e 2) di conflitto di attribuzione sollevato dal Presidente del \r\n Consiglio dei Ministri con ricorso notificato il 30 aprile 1965, \r\n depositato nella cancelleria della Corte costituzionale il 7 maggio \r\n 1965 ed iscritto al n. 10 del Registro ricorsi 1965, sorto a seguito \r\n del decreto dell\u0027Assessore per il turismo e lo spettacolo della Regione \r\n siciliana 27 aprile 1949, n. 1, e dell\u0027annesso regolamento. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e Visti gli atti di costituzione della Regione siciliana; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e udita nell\u0027udienza pubblica del 27 ottobre 1965 la relazione del \r\n Giudice Giuseppe Castelli Avolio; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe \r\n Guglielmi, per il Commissario dello Stato per la Regione siciliana e \r\n per il Presidente del Consiglio dei Ministri, e gli avvocati Massimo \r\n Severo Giannini, Giuseppe Guarino, Antonio Sorrentino e Vittorio \r\n Ottaviano, per la Regione siciliana. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e \u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e Ritenuto in fatto: \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Con ricorso notificato al Presidente della Regione siciliana il 17 \r\n aprile 1965, il Commissario dello Stato presso la detta Regione \r\n impugnava la legge approvata nella seduta dell\u0027Assemblea regionale del \r\n precedente giorno 9, con la quale erano stati approvati gli stati di \r\n previsione per l\u0027esercizio finanziario dell\u0027anno 1965. Si sosteneva nel \r\n ricorso la illegittimit\u0026#224; costituzionale del capitolo 77 bis \r\n dell\u0027entrata, che contemplava i proventi dell\u0027esercizio del gioco \r\n d\u0027azzardo nel casin\u0026#242; di Taormina. Con successive memorie l\u0027Avvocatura \r\n generale dello Stato, che si era costituita in giudizio per il \r\n Commissario dello Stato, con ampiezza di argomentazioni illustrava i \r\n motivi del ricorso. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Si costituiva resistente la Regione, col patrocinio degli avvocati \r\n Pietro Bodda, Massimo Severo Giannini e Giuseppe Guarino, che \r\n contrastavano, con allegazioni del pari ampie, i detti motivi, e \r\n chiedevano la dichiarazione di inammissibilit\u0026#224; del ricorso o, \r\n comunque, il rigetto. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Altro ricorso veniva frattanto prodotto dal Presidente del \r\n Consiglio dei Ministri, per conflitto di attribuzione, con atto \r\n notificato il 30 aprile 1965. L\u0027Avvocatura generale dello Stato, in \r\n rappresentanza del Presidente del Consiglio, giustificava la \r\n proposizione di questo secondo ricorso riferendosi al caso che, con \r\n l\u0027approvazione della legge del bilancio si potesse ritenere di essersi \r\n attribuita efficacia - che era stata dall\u0027Avvocatura negata nel \r\n precedente ricorso - al decreto dell\u0027Assessore al turismo della Regione \r\n siciliana del 27 aprile 1949, n. 1, e all\u0027annesso regolamento, sul \r\n quale era stata basata l\u0027iscrizione in bilancio del capitolo 77 bis. \r\n Trattandosi di proventi di gioco d\u0027azzardo, incidente in materia penale \r\n riservata al potere legislativo dello Stato, l\u0027Avvocatura sosteneva \r\n l\u0027incompetenza della Regione e conseguentemente chiedeva, con \r\n l\u0027affermazione del potere dello Stato, che il ricordato decreto fosse \r\n dichiarato nullo e, comunque, inefficace. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Resisteva la Regione col patrocinio degli avvocati Vittorio \r\n Ottaviano e Antonio Sorrentino i quali, con le deduzioni di \r\n costituzione e successiva memoria, chiedevano che il ricorso fosse \r\n dichiarato irricevibile, inammissibile o, in merito, respinto. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Nell\u0027udienza del 14 ottobre 1965, fissata per la discussione dei \r\n due ricorsi, i patroni della Regione siciliana esibivano copia del \r\n verbale della seduta dell\u0027Assemblea siciliana dell\u00278 ottobre, dalla \r\n quale risulta che era stata presentata una nota di variazione al \r\n bilancio regionale del 1965, con cui, fra l\u0027altro, era stato soppresso \r\n il capitolo 77 bis delle entrate, sul quale era controversia, e \r\n chiedevano perci\u0026#242; che fosse dichiarata cessata la materia del \r\n contendere. Siccome la detta nota risultava approvata, in quella seduta \r\n dell\u0027Assemblea, ma non votata, poich\u0026#233; la votazione era stata rinviata \r\n ad una seduta successiva, la Corte rinviava le cause alla successiva \r\n udienza del 27 ottobre. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e In questa i difensori della Regione presentavano il verbale della \r\n seduta dell\u0027Assemblea regionale del 19 ottobre 1965 relativo alla \r\n votazione finale della legge contenente la nota di variazione, copia \r\n conforme della lettera di trasmissione della legge del Presidente \r\n dell\u0027Assemblea al Presidente della Regione; e, infine, la Gazzetta \r\n Ufficiale della Regione siciliana, n. 47 del 27 ottobre, nel quale la \r\n legge \u0026#232; pubblicata, col n. 32: \"Variazioni allo stato di previsione \r\n dell\u0027entrata ecc.\". Insistevano quindi nella richiesta di \r\n dichiarazione di cessazione della materia del contendere per tutti e \r\n due i ricorsi. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e L\u0027avvocato dello Stato dichiarava di rimettersi alla Corte. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e \u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e Considerato in diritto: \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Approvata, votata e pubblicata la legge regionale 27 ottobre 1965, \r\n n. 32, concernente la nota di variazione con la quale \u0026#232; stato, tra \r\n l\u0027altro, soppresso il capitolo 77 bis, gi\u0026#224; inserito nel bilancio delle \r\n entrate del 1965, \u0026#232; effettivamente venuta meno la materia del \r\n contendere, e ne deve conseguentemente essere dichiarata la cessazione. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Tale dichiarazione va peraltro fatta per tutti e due i ricorsi. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Col primo, invero, si sosteneva la illegittimit\u0026#224; costituzionale \r\n del capitolo 77 bis sotto il riflesso che, essendo basato tale capitolo \r\n sul regolamento annesso al decreto dell\u0027Assessore regionale al turismo \r\n del 27 aprile 1949, n. 1, si affermava dal Commissario governativo, e \r\n veniva confermato dall\u0027Avvocatura dello Stato, che il decreto e \r\n l\u0027annesso regolamento erano rimasti caducati o, almeno, erano da \r\n considerarsi inefficaci a seguito delle pronunzie contenute nelle \r\n sentenze della Corte costituzionale 26 novembre 1959, n. 58, e 12 \r\n maggio 1961, n. 23. Venuta meno, con la soppressione del capitolo, \r\n l\u0027assegnazione in bilancio, cessa ovviamente la materia del contendere \r\n rispetto al ricorso proposto dal Commissario dello Stato avverso il \r\n detto capitolo e la relativa assegnazione. Ma viene a cessare la \r\n materia del contendere anche rispetto al ricorso prodotto per conflitto \r\n di attribuzione dal Presidente del Consiglio. Questo secondo ricorso - \r\n deve notarsi - fu proposto, sempre in relazione al ricordato decreto \r\n dell\u0027Assessore al turismo e all\u0027annesso regolamento, per semplice \r\n misura cautelativa; per il caso cio\u0026#232;, come espressamente \u0026#232; spiegato \r\n nelle premesse del ricorso, che con l\u0027approvazione della legge di \r\n bilancio si ritenesse che fosse stata attribuita efficacia al decreto \r\n stesso e al regolamento. Ora caduto, per la sopravvenuta legge \r\n soppressiva, il capitolo e l\u0027assegnazione in bilancio, non \u0026#232; pi\u0026#249; da \r\n ipotizzare alcuna ragione di una nuova efficacia del decreto e del \r\n regolamento. Ci\u0026#242; dimostra come il secondo ricorso sia da riconnettere \r\n al primo, esclusivamente in relazione al quale \u0026#232; scaturito, in una \r\n ipotesi condizionata ad una eventuale risoluzione, in un certo senso, \r\n del primo ricorso (e perci\u0026#242; al primo \u0026#232; da dichiararsi riunito); e \r\n dimostra come, in conseguenza, la dichiarazione di cessazione della \r\n materia del contendere debba essere riferita anche a questo secondo \r\n ricorso. \u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP id\u003d\"MO\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003e per questi motivi \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003e LA CORTE COSTITUZIONALE \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e riunisce i due ricorsi, come sopra indicati in epigrafe, e \r\n dichiara, per entrambi, cessata la materia del contendere. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e Cos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, \r\n Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1965. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003e GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI \r\n AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA \r\n JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - ANTONIO \r\n MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE \r\n BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO \r\n MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - \r\n GIUSEPPE VERZ\u0026#204; - GIOVANNI BATTISTA \r\n BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO \r\n BONIFACIO. \u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"2457","titoletto":"SENT. 87/65. REGIONE SICILIANA - BILANCIO - CAPITOLO ISCRITTO IN BASE AL DECRETO ASSESSORIALE N. 1 DEL 1949 - IMPUGNATIVA IN VIA PRINCIPALE DELLA LEGGE DI BILANCIO E RICORSO CAUTELATIVO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE CONTRO IL DECRETO ASSESSORIALE - SOPPRESSIONE DEL CAPITOLO CON SUCCESSIVA LEGGE REGIONALE SICILIANA - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDENTE RISPETTO AD ENTRAMBI I GIUDIZI.","testo":"Essendo stato soppresso con la legge regionale siciliana 27 ottobre 1965, il capitolo n. 77 bis del bilancio regionale siciliano relativo all\u0027anno 1965, deve dichiararsi cessata la materia del contendere sia relativamente al giudizio principale di legittimita\u0027 costituzionale promosso dal Commissario dello Stato presso la Regione contro la legge di approvazione del bilancio regionale suddetto per supposta caducazione del decreto assessoriale n. 1 del 1949 in base al quale era avvenuta l\u0027iscrizione del capitolo citato, sia relativamente al conflitto di attribuzione sollevato in via cautelativa dal Presidente del Consiglio dei Ministri in relazione al menzionato decreto assessoriale, per l\u0027eventualita\u0027 che il decreto stesso potesse ritenersi comunque efficace.","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione siciliana","data_legge":"27/10/1965","numero":"0","articolo":"0","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"decreto dell\u0027assessore regione siciliana","data_legge":"27/04/1949","numero":"1","articolo":"0","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"1154","autore":"CHIEPPA R.","titolo":"OSSERVAZIONE","descrizione":"","titolo_rivista":"Giurisprudenza costituzionale","anno_rivista":"1965","numero_rivista":"","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"1265","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}" ] ] |
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