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P., con ordinanza del 30 gennaio 2023, iscritta al n. 28 del registro ordinanze 2023 e pubblicata nella \u003cem\u003eGazzetta Ufficiale\u003c/em\u003e della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2023, la cui trattazione \u0026#232; stata fissata per l\u0026#8217;adunanza in camera di consiglio del 23 gennaio 2024.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eVisto\u003c/em\u003e l\u0026#8217;atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eudito\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 24 gennaio 2024 il Giudice relatore Franco Modugno;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003edeliberato\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 24 gennaio 2024.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e\u003cem\u003eRitenuto in fatto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza del 30 gennaio 2023, iscritta al n. 28 del registro ordinanze 2023, il Tribunale ordinario di Firenze, sezione prima penale, in composizione monocratica, ha sollevato questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ea) dell\u0026#8217;art. 10, comma 2, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle citt\u0026#224;), convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 2017, n. 48, in riferimento agli artt. 3, 16 e 117, primo comma, della Costituzione, quest\u0026#8217;ultimo in relazione all\u0026#8217;art. 2 del Protocollo n. 4 alla Convenzione europea dei diritti dell\u0026#8217;uomo (CEDU);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eb) degli artt. 9, comma 1, e 10, comma 1, del d.l. n. 14 del 2017, come convertito, in riferimento all\u0026#8217;art. 16 Cost.;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ec) dell\u0026#8217;art. 9, comma 1, del medesimo decreto-legge, come convertito, in riferimento all\u0026#8217;art. 3 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.1.\u0026#8211; Il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e premette di essere investito del processo nei confronti di una persona imputata del reato previsto dall\u0026#8217;art. 10, comma 2, del d.l. n. 14 del 2017, come convertito, per non aver osservato il provvedimento del Questore di Firenze che, ai sensi della medesima disposizione, gli aveva vietato di accedere per sei mesi nella stazione ferroviaria Santa Maria Novella, nonch\u0026#233; nella piazza antistante e in due vie ad essa limitrofe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl rimettente riferisce altres\u0026#236; che, alla luce delle risultanze processuali, il provvedimento si basava sul rilievo che all\u0026#8217;imputato era stata applicata, in tre precedenti occasioni, la sanzione amministrativa prevista dall\u0026#8217;art. 9, comma 1, del d.l. n. 14 del 2017, come convertito, con contestuale ordine di allontanamento dal luogo, per aver impedito l\u0026#8217;accessibilit\u0026#224; e la fruizione delle infrastrutture dell\u0026#8217;anzidetta stazione: condotte dalle quali si era ritenuto che potesse derivare un pericolo per la sicurezza, anche in ragione del fatto che il loro autore risultava \u0026#171;gravato da precedenti di polizia per numerosi reati\u0026#187;. Nelle predette occasioni, in particolare, l\u0026#8217;interessato, violando i divieti di stazionamento nell\u0026#8217;area ferroviaria, aveva richiesto, \u0026#171;con atteggiamento insistente e fastidioso\u0026#187;, denaro alle persone intente ad acquistare titoli di viaggio presso le macchine emettitrici automatiche o che utilizzavano la scalinata di accesso alla stazione, impedendo cos\u0026#236; la regolare fruizione di tali macchine e delle aree interne dell\u0026#8217;infrastruttura.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePrima che spirasse il termine di operativit\u0026#224; del divieto di accesso disposto dal Questore, l\u0026#8217;imputato era stato trovato dalle forze dell\u0026#8217;ordine nella piazza antistante lo scalo ferroviario, senza fornire alcuna giustificazione della sua presenza in loco. Sussisterebbero, pertanto \u0026#8211; ad avviso del giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e \u0026#8211;, gli estremi del reato contestato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.\u0026#8211; Il rimettente reputa tuttavia pregiudiziale, rispetto all\u0026#8217;affermazione della responsabilit\u0026#224; penale dell\u0026#8217;imputato, la verifica della conformit\u0026#224; a Costituzione degli artt. 9, comma 1, e 10, commi 1 e 2, del d.l. n. 14 del 2017, come convertito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSecondo il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e,\u003cem\u003e \u003c/em\u003ele questioni sarebbero rilevanti, giacch\u0026#233;, ove sopravvenisse la dichiarazione di illegittimit\u0026#224; costituzionale della normativa che fonda il potere del questore di adottare la misura di prevenzione la cui inosservanza \u0026#232; oggetto di accertamento nel giudizio principale, ci\u0026#242; varrebbe a \u0026#171;porre nel nulla\u0026#187; la misura medesima, con conseguente venir meno del reato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.3.\u0026#8211; Quanto, poi, alla non manifesta infondatezza delle questioni, il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e osserva che il d.l. n. 14 del 2017, come convertito, nel prefigurare un complesso di interventi urgenti volti a salvaguardare la sicurezza delle citt\u0026#224;, ha introdotto, all\u0026#8217;art. 9, nuove \u0026#171;[m]isure a tutela del decoro di particolari luoghi\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl comma 1 di tale articolo assoggetta, in specie, a sanzione amministrativa pecuniaria chiunque, in violazione di divieti di stazionamento o di occupazione di spazi, ponga in essere condotte che impediscono l\u0026#8217;accessibilit\u0026#224; e la fruizione delle infrastrutture dei servizi di trasporto ivi indicati. Contestualmente all\u0026#8217;accertamento della condotta illecita, viene inoltre ordinato al trasgressore l\u0026#8217;allontanamento dal luogo in cui \u0026#232; stato commesso il fatto: ordine che \u0026#8211; come specificato dall\u0026#8217;art. 10, comma 1 \u0026#8211; ha una efficacia di quarantotto ore e la cui violazione comporta un\u0026#8217;ulteriore sanzione amministrativa pecuniaria.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn forza del comma 2 dell\u0026#8217;art. 9, il provvedimento di allontanamento \u0026#232; disposto, altres\u0026#236;, nei confronti di chi, nelle stesse aree, commetta gli illeciti di ubriachezza, atti contrari alla pubblica decenza, commercio abusivo, esercizio abusivo dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; di parcheggiatore o guardamacchine e vendita senza autorizzazione di biglietti di accesso a manifestazioni sportive.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl comma 3 prevede, poi, che i regolamenti di polizia urbana possano individuare ulteriori aree urbane, aventi le destinazioni ivi elencate (presidi sanitari, scuole, plessi scolastici e siti universitari, musei e via dicendo), alle quali si estende l\u0026#8217;applicazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eA propria volta, l\u0026#8217;art. 10 del d.l. n. 14 del 2017, come convertito, dopo aver disciplinato, al comma 1, l\u0026#8217;ordine di allontanamento adottato dagli organi accertatori ai sensi del precedente articolo (prevedendone in specie la trasmissione al questore), stabilisce, al comma 2, che \u0026#171;[n]ei casi di reiterazione delle condotte di cui all\u0026#8217;articolo 9, commi 1 e 2, il questore, qualora dalla condotta tenuta possa derivare pericolo per la sicurezza, pu\u0026#242; disporre, con provvedimento motivato, per un periodo non superiore a dodici mesi, il divieto di accesso ad una o pi\u0026#249; delle aree di cui all\u0026#8217;articolo 9, espressamente specificate nel provvedimento, individuando, altres\u0026#236;, modalit\u0026#224; applicative del divieto compatibili con le esigenze di mobilit\u0026#224;, salute e lavoro del destinatario dell\u0026#8217;atto\u0026#187;. La violazione del divieto \u0026#232; punita con la pena dell\u0026#8217;arresto da sei mesi a un anno.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eI citati articoli delineerebbero, quindi, in sostanza, una \u0026#171;fattispecie a formazione progressiva\u0026#187;, nella quale le misure approntate a tutela della sicurezza urbana sono via via aggravate, fino a culminare \u0026#8211; nel caso di violazione del provvedimento del questore (cosiddetto DASPO urbano) \u0026#8211; in un reato contravvenzionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.4.\u0026#8211; A parere del giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, la normativa ora ricordata genererebbe plurimi dubbi di legittimit\u0026#224; costituzionale. Essi investirebbero, anzitutto, la misura del divieto di accesso contemplata dall\u0026#8217;art. 10, comma 2, del d.l. n. 14 del 2017, come convertito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.4.1.\u0026#8211; Il provvedimento del questore comporterebbe, infatti, una limitazione della libert\u0026#224; di circolazione del destinatario, inibendogli per un lungo periodo di tempo l\u0026#8217;accesso ad alcune aree cittadine, di norma liberamente fruibili.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNel garantire la libert\u0026#224; di circolazione dei cittadini, l\u0026#8217;art. 16 Cost. fa salve, peraltro, solo \u0026#171;le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanit\u0026#224; o di sicurezza\u0026#187;. Escluso che nell\u0026#8217;ipotesi in esame vengano in rilievo \u0026#171;motivi di sanit\u0026#224;\u0026#187;, quanto ai motivi di \u0026#171;sicurezza\u0026#187; il rimettente rileva come questa Corte abbia chiarito, fin dagli inizi della sua attivit\u0026#224;, che al termine \u0026#171;sicurezza\u0026#187; va attribuito il significato di situazione nella quale sia assicurato ai cittadini, per quanto \u0026#232; possibile, il pacifico esercizio dei diritti garantiti dalla Costituzione, senza essere minacciati da offese alla propria personalit\u0026#224; fisica o morale: si tratta, dunque, dell\u0026#8217;\u0026#171;ordinato vivere civile\u0026#187; (\u0026#232; citata la sentenza n. 2 del 1956).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa disposizione censurata, nel subordinare il divieto di accesso, oltre che alla reiterazione delle condotte di cui all\u0026#8217;art. 9, commi 1 e 2, alla circostanza che \u0026#171;dalla condotta tenuta possa derivare pericolo per la sicurezza\u0026#187;, farebbe tuttavia riferimento a un concetto di sicurezza molto pi\u0026#249; ampio di quello ora indicato. L\u0026#8217;art. 4 del d.l. n. 14 del 2017, come convertito, stabilisce, infatti, che per \u0026#171;sicurezza urbana\u0026#187; deve intendersi, ai fini del medesimo decreto, \u0026#171;il bene pubblico che afferisce alla vivibilit\u0026#224; e al decoro delle citt\u0026#224;, da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione, anche urbanistica, sociale e culturale, e recupero delle aree o dei siti degradati, l\u0026#8217;eliminazione dei fattori di marginalit\u0026#224; e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalit\u0026#224;, in particolare di tipo predatorio, la promozione della cultura del rispetto della legalit\u0026#224; e l\u0026#8217;affermazione di pi\u0026#249; elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile, cui concorrono prioritariamente, anche con interventi integrati, lo Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nel rispetto delle rispettive competenze e funzioni\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAl riguardo, il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e ricorda come questa Corte \u0026#8211; chiamata a pronunciarsi su leggi regionali per denunciata violazione del riparto di competenze di cui all\u0026#8217;art. 117 Cost. \u0026#8211; abbia sottolineato che il d.l. n. 14 del 2017, come convertito, ha accolto un\u0026#8217;ampia accezione della sicurezza, che vede affiancata alla sicurezza in senso stretto (o primaria), costituente il nucleo duro della competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003eh\u003c/em\u003e), Cost., una sicurezza in senso lato (o secondaria), atta a ricomprendere funzioni intrecciate, corrispondenti a plurime competenze legislative di spettanza anche regionale (\u0026#232; citata la sentenza n. 285 del 2019).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDi l\u0026#224; dagli aspetti inerenti al riparto di competenze, si sarebbe \u0026#8211; secondo il rimettente \u0026#8211; al cospetto di un concetto di sicurezza \u0026#171;onnivoro\u0026#187;, che abbraccia, oltre agli interessi essenziali per il mantenimento di una ordinata convivenza civile, anche profili di carattere estetico o afferenti ai costumi, come il \u0026#171;decoro\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eVari elementi deporrebbero, d\u0026#8217;altro canto, nel senso che la \u0026#171;sicurezza\u0026#187; cui allude l\u0026#8217;art. 10, comma 2, debba essere intesa proprio in questo significato molto ampio: il Capo II del decreto, entro il quale la disposizione \u0026#232; collocata, fa espresso riferimento, infatti, nel titolo al \u0026#171;decoro urbano\u0026#187;; l\u0026#8217;art. 9, che prevede le condotte la cui reiterazione legittima il provvedimento del questore, reca la rubrica \u0026#171;[m]isure a tutela del decoro di particolari luoghi\u0026#187;; la stessa natura di alcune di tali condotte evocherebbe interessi che esorbitano dai presupposti di un ordinato vivere civile; nella disposizione censurata, inoltre, il termine \u0026#171;sicurezza\u0026#187; non \u0026#232; accompagnato dall\u0026#8217;aggettivo \u0026#171;pubblica\u0026#187;, n\u0026#233; associato al concetto di \u0026#171;ordine\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSi dovrebbe, quindi, concludere che la norma in discorso consente limitazioni alla libert\u0026#224; di circolazione in funzione di tutela di interessi (la sicurezza urbana) che trascendono la sicurezza cui ha riguardo l\u0026#8217;art. 16 Cost., violando di conseguenza quest\u0026#8217;ultimo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.4.2.\u0026#8211; Il \u003cem\u003evulnus\u003c/em\u003e denunciato risulterebbe ulteriormente accentuato dal fatto che l\u0026#8217;art. 10, comma 2, del d.l. n. 14 del 2017, come convertito, non esige neppure, ai fini dell\u0026#8217;adozione della misura, che sussista un pericolo per la sicurezza, pur cos\u0026#236; latamente intesa, e cio\u0026#232; che sia probabile la verificazione di un pregiudizio per l\u0026#8217;interesse avuto di mira, ma richiede semplicemente che dalla condotta tenuta \u0026#171;possa derivare pericolo per la sicurezza\u0026#187;, rendendo quindi sufficiente \u0026#171;una mera possibilit\u0026#224; non qualificata\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCi\u0026#242; indurrebbe a dubitare della legittimit\u0026#224; costituzionale della norma anche in riferimento al \u0026#171;principio di proporzionalit\u0026#224;/ragionevolezza dell\u0026#8217;intervento legislativo\u0026#187;, desumibile dall\u0026#8217;art. 3 Cost.: verrebbe, infatti, imposto un sacrificio a un diritto fondamentale senza che ci\u0026#242; sia strettamente necessario, essendo solo eventuale il pericolo per l\u0026#8217;interesse che il legislatore intende tutelare (interesse delineato, per di pi\u0026#249;, \u0026#171;in termini particolarmente generici, quasi onnicomprensivi\u0026#187;).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.4.3.\u0026#8211; La descrizione in termini molto ampi e generici dei presupposti della misura lascerebbe, inoltre, all\u0026#8217;autorit\u0026#224; amministrativa eccessivi margini di apprezzamento, in contrasto con il principio affermato dalla Corte europea dei diritti dell\u0026#8217;uomo nella sentenza 23 febbraio 2017, De Tommaso contro Italia, proprio con riguardo alla libert\u0026#224; di circolazione tutelata dall\u0026#8217;art. 2 Prot. n. 4 CEDU: principio secondo cui ogni norma che costituisca la base legale di un\u0026#8217;interferenza nei diritti fondamentali della persona deve essere connotata da sufficiente precisione e determinatezza, s\u0026#236; da offrire effettiva protezione contro le ingerenze arbitrarie da parte delle autorit\u0026#224; pubbliche.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNella specie, la \u0026#171;non chiarissima\u0026#187; descrizione della condotta di cui all\u0026#8217;art. 9, comma 1, il concetto \u0026#171;onnivoro o quanto meno ambiguo\u0026#187; di sicurezza recepito dall\u0026#8217;art. 10, comma 2, e la circostanza che sia sufficiente un pericolo anche solo eventuale per la sicurezza stessa al fine di legittimare il provvedimento del questore, sarebbero tutti elementi che contribuiscono a rendere la norma non sufficientemente precisa e determinata, lasciando di conseguenza l\u0026#8217;individuo esposto al sostanziale arbitrio dell\u0026#8217;autorit\u0026#224; amministrativa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.4.4.\u0026#8211; Gli elementi dianzi indicati, di carattere letterale e sistematico, non consentirebbero, d\u0026#8217;altra parte, una interpretazione della disposizione censurata conforme ai principi costituzionali evocati: si tratterebbe, infatti, \u0026#171;di stravolgerne la portata e non semplicemente d\u0026#8217;interpretarla\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.5.\u0026#8211; Il rimettente dubita, in secondo luogo, della legittimit\u0026#224; costituzionale della misura dell\u0026#8217;ordine di allontanamento, disciplinata dagli artt. 9, comma 1, e 10, comma 1, del d.l. n. 14 del 2017, come convertito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.5.1.\u0026#8211; A parere del giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e,\u003cem\u003e \u003c/em\u003etale misura si porrebbe in contrasto, in modo ancor pi\u0026#249; evidente, con l\u0026#8217;art. 16 Cost. Se l\u0026#8217;art. 10, comma 2, subordina il provvedimento di divieto di accesso del questore, sia pure con le criticit\u0026#224; dianzi indicate, alla sussistenza di un possibile pericolo per la sicurezza, le norme ora in esame, nel prevedere che l\u0026#8217;organo accertatore ordini l\u0026#8217;allontanamento del trasgressore per quarantotto ore dal luogo in cui \u0026#232; stata tenuta la condotta illecita \u0026#8211; misura da reputare anch\u0026#8217;essa limitativa della libert\u0026#224; di circolazione \u0026#8211;, non fanno, per converso, alcun cenno a possibili motivi di sicurezza (o di sanit\u0026#224;).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;ordine in discorso \u0026#8211; qualificabile, secondo il rimettente, come misura di prevenzione atipica \u0026#8211; consegue quindi automaticamente alla rilevazione delle condotte di cui ai commi 1 e 2 dell\u0026#8217;art. 9, senza che l\u0026#8217;organo accertatore abbia alcun potere di apprezzamento: profilo del quale, in fase di conversione del decreto-legge, lo stesso Servizio studi della Camera dei deputati aveva posto in evidenza la criticit\u0026#224;, ricordando come questa Corte abbia pi\u0026#249; volte dichiarato l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale delle presunzioni assolute di pericolosit\u0026#224; sociale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.5.2.\u0026#8211; Per altro verso, bench\u0026#233; il giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e abbia ad oggetto il reato integrato dalla violazione del divieto di accesso disposto dal questore, e non gi\u0026#224; dell\u0026#8217;ordine di allontanamento, la questione sarebbe \u0026#8211; a parere del rimettente \u0026#8211; egualmente rilevante.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCome gi\u0026#224; posto in evidenza, infatti, gli artt. 9 e 10 del d.l. n. 14 del 2017, come convertito, delineerebbero una \u0026#171;fattispecie a formazione progressiva\u0026#187;, caratterizzata da un graduale inasprimento delle misure a tutela della sicurezza urbana. Ne seguirebbe che, indipendentemente dal dato letterale dell\u0026#8217;art. 10, comma 2 \u0026#8211; che collega il provvedimento del questore alla reiterazione delle condotte e al possibile pericolo per la sicurezza, e non pure ai precedenti provvedimenti di allontanamento \u0026#8211;, qualora le disposizioni che contemplano tale ultima misura fossero ritenute costituzionalmente illegittime, \u0026#171;l\u0026#8217;intero costrutto\u0026#187;, e quindi anche la norma che contempla il provvedimento del questore, \u0026#171;perderebbe[ro] ragionevolezza\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.5.3.\u0026#8211; Anche in questo caso, inoltre, non sarebbe possibile una interpretazione costituzionalmente orientata delle norme censurate, le quali impongono chiaramente all\u0026#8217;organo accertatore di impartire l\u0026#8217;ordine di allontanamento nel momento in cui rileva la condotta illecita, a prescindere da qualsiasi riferimento a pericoli per la sicurezza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.6.\u0026#8211; Il rimettente ravvisa, infine, un ulteriore profilo di illegittimit\u0026#224; costituzionale, per violazione dell\u0026#8217;art. 3 Cost., nell\u0026#8217;individuazione delle condotte illecite operata dall\u0026#8217;art. 9, comma 1, del d.l. n. 14 del 2017, come convertito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.6.1.\u0026#8211; Il legislatore ha, infatti, previsto l\u0026#8217;ordine di allontanamento e il provvedimento di divieto di accesso nei confronti di chi, violando divieti di stazionamento o di occupazione di spazi, tenga condotte che impediscano l\u0026#8217;accessibilit\u0026#224; e la fruizione delle infrastrutture dei trasporti: condotte che potrebbero non avere alcuna rilevanza penale, cos\u0026#236; come non hanno rilevanza penale le condotte, contemplate dal comma 2 dello stesso art. 9 \u0026#8211; non incluso, peraltro, dal rimettente fra le disposizioni sottoposte allo scrutinio di questa Corte \u0026#8211;, di ubriachezza, atti contrari alla pubblica decenza e via dicendo. Analoghe misure non sono invece previste a carico di coloro che, nelle stesse aree, commettano fatti ben pi\u0026#249; pericolosi per la sicurezza e penalmente rilevanti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLe misure in questione si applicherebbero, cos\u0026#236;, al \u003cem\u003eclochard\u003c/em\u003e che dorma in terra, in corrispondenza di uno degli ingressi della stazione ferroviaria, impedendo l\u0026#8217;accesso a quest\u0026#8217;ultima, o al questuante collocato davanti alla biglietteria automatica (come pure all\u0026#8217;ubriaco, non necessariamente molesto, che viaggi a bordo di un tram e al venditore di oggetti minuti che operi nell\u0026#8217;atrio di una fermata della metropolitana), mentre ne resta esente chi, nelle medesime aree, partecipi a risse o commetta fatti di minacce, percosse, lesioni, porto di armi bianche o di oggetti atti ad offendere senza giustificato motivo. Si tratta di reati per i quali l\u0026#8217;arresto in flagranza non \u0026#232; consentito, o \u0026#232; consentito solo a talune condizioni, le quali potrebbero non ricorrere: sicch\u0026#233; la funzione preventiva non potrebbe essere assolta dall\u0026#8217;arresto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eN\u0026#233; a tale carenza potrebbe supplire la previsione dell\u0026#8217;art. 10, comma 5, del d.l. n. 14 del 2017, come convertito, in base alla quale, nei casi di condanna per reati contro la persona o il patrimonio commessi nei luoghi e nelle aree di cui all\u0026#8217;art. 9, la concessione della sospensione condizionale della pena pu\u0026#242; essere subordinata all\u0026#8217;osservanza del divieto, imposto dal giudice, di accedere a luoghi o aree specificamente individuati. Il divieto in parola potrebbe essere, infatti, disposto solo quando venga concessa la sospensione condizionale della pena e unicamente in rapporto a reati contro la persona o il patrimonio. Esso diverrebbe, in ogni caso, operativo solo con il passaggio in giudicato della sentenza, e quindi dopo un lungo lasso di tempo, quando invece, a fronte di condotte meno gravi, quali quelle descritte dai commi 1 e 2 dell\u0026#8217;art. 9, il provvedimento \u0026#232; adottato dal questore in tempi prevedibilmente pi\u0026#249; veloci ed \u0026#232; immediatamente esecutivo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.6.2.\u0026#8211; Il rimettente esclude, di nuovo, che sia possibile una interpretazione conforme a Costituzione, stante il dato testuale della disposizione censurata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.7.\u0026#8211; A fronte della tipologia e della pluralit\u0026#224; dei vizi denunciati, il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e ritiene conclusivamente di dover chiedere a questa Corte una pronuncia a carattere ablativo, e non gi\u0026#224; manipolativo, rilevando come essa non darebbe luogo a insostenibili vuoti di tutela per gli interessi tutelati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; \u0026#200; intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, il quale ha chiesto che le questioni siano dichiarate non fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.1.\u0026#8211; Ad avviso della difesa dell\u0026#8217;interveniente, le questioni sollevate in riferimento agli artt. 16 e 117, primo comma, Cost. (quest\u0026#8217;ultimo in relazione all\u0026#8217;art. 2 Prot. n. 4 CEDU) potrebbero essere agevolmente superate, sulla base di una diversa interpretazione della nozione di \u0026#171;sicurezza\u0026#187; cui ha riguardo l\u0026#8217;art. 10 del d.l. n. 14 del 2017, come convertito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eA tal proposito, l\u0026#8217;Avvocatura dello Stato rileva che questa Corte, con la sentenza n. 195 del 2019, pronunciandosi sulla legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 21, comma 1, lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 (Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonch\u0026#233; misure per la funzionalit\u0026#224; del Ministero dell\u0026#8217;interno e l\u0026#8217;organizzazione e il funzionamento dell\u0026#8217;Agenzia nazionale per l\u0026#8217;amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalit\u0026#224; organizzata), convertito, con modificazioni, nella legge 1\u0026#176; dicembre 2018, n. 132 \u0026#8211; che ha aggiunto all\u0026#8217;elenco dei luoghi di cui all\u0026#8217;art. 9, comma 3, del d.l. n. 14 del 2017, come convertito, i \u0026#171;presidi sanitari\u0026#187; e le \u0026#171;aree destinate allo svolgimento di fiere, mercati, pubblici spettacoli\u0026#187; \u0026#8211; ha affermato che la disposizione in questione persegue \u0026#171;la finalit\u0026#224; di evitare le turbative dell\u0026#8217;ordine pubblico nelle aree alle quali il regolamento di polizia pu\u0026#242; estendere l\u0026#8217;applicabilit\u0026#224; del DASPO urbano\u0026#187;, e pertanto concerne la materia ordine pubblico e sicurezza, appartenente alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell\u0026#8217;art. 117, primo comma, lettera \u003cem\u003eh\u003c/em\u003e), Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa necessit\u0026#224; di interpretare in senso restrittivo la nozione in discorso sarebbe sostenuta anche dalla giurisprudenza amministrativa, la quale ha ritenuto illegittimo il provvedimento di divieto di accesso adottato dal questore qualora la sua motivazione non renda palesi le ragioni per le quali la condotta contestata al trasgressore sarebbe idonea a causare un pericolo per la sicurezza pubblica.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl concetto di sicurezza cui fa riferimento il citato art. 10 coinciderebbe quindi, in sostanza, con quello di \u0026#171;ordine pubblico\u0026#187;: il che renderebbe la disciplina censurata pienamente rispettosa del dettato dell\u0026#8217;art. 16 Cost., escludendone, al tempo stesso, la paventata incompatibilit\u0026#224; con la garanzia della libert\u0026#224; di circolazione assicurata dall\u0026#8217;art. 2 Prot. n. 4 CEDU.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.2.\u0026#8211; Infondate sarebbero anche le censure prospettate dal giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e in riferimento all\u0026#8217;art. 3 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSecondo l\u0026#8217;Avvocatura dello Stato, per l\u0026#8217;adozione del divieto di accesso sarebbe espressamente richiesto l\u0026#8217;accertamento del pericolo per la sicurezza, quale requisito aggiuntivo rispetto alla reiterazione delle condotte che hanno dato luogo all\u0026#8217;ordine di allontanamento: il che renderebbe privo di fondamento il dubbio di legittimit\u0026#224; costituzionale afferente alla mancata previsione della necessaria sussistenza di un simile pericolo. Il controllo del giudice penale che, in sede di applicazione della norma che sanziona la violazione del provvedimento del questore, deve preliminarmente accertarne la legittimit\u0026#224;, varrebbe altres\u0026#236; a scongiurare il rischio, prospettato nell\u0026#8217;ordinanza di rimessione, che si irroghi una sanzione penale sulla base di una valutazione arbitraria della pericolosit\u0026#224; del soggetto destinatario dell\u0026#8217;ordine di allontanamento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAnche la censura di violazione dell\u0026#8217;art. 3 Cost. per disparit\u0026#224; di trattamento rispetto a condotte pi\u0026#249; pericolose, talune delle quali penalmente rilevanti, risulterebbe priva di pregio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn primo luogo, infatti, gli artt. 13 e 13-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e dello stesso d.l. n. 14 del 2017, come convertito, prevedono la possibilit\u0026#224; di adottare un divieto di accesso a pubblici esercizi e locali di pubblico intrattenimento, nonch\u0026#233; di stazionamento nelle immediate vicinanze degli stessi, nei confronti di autori di reati in materia di stupefacenti, contro la persona o contro il patrimonio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn secondo luogo, poi, nel prospettare il \u003cem\u003evulnus\u003c/em\u003e costituzionale in parola, il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e avrebbe preso in considerazione tipologie di reato molto diverse, non aventi carattere abituale o reiterato. Tali condotte non sarebbero assimilabili ai comportamenti molesti tenuti in alcune zone \u0026#171;sensibili\u0026#187; delle aree urbane, presi in considerazione dalla disciplina censurata, i quali, pur non essendo penalmente rilevanti, per loro abitualit\u0026#224; e reiterazione possono intralciare la fruizione del trasporto pubblico.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; L\u0026#8217;Avvocatura dello Stato ha ribadito la propria richiesta e le proprie difese con successiva memoria.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e\u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Il Tribunale ordinario di Firenze, sezione prima penale, in composizione monocratica, solleva tre distinti gruppi di questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale, concernenti le particolari misure introdotte dagli artt. 9 e 10 del d.l. n. 14 del 2017, come convertito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.1.\u0026#8211; Il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e dubita, in primo luogo, della legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 10, comma 2, del citato decreto, in forza del quale, nei casi di reiterazione delle condotte di cui all\u0026#8217;art. 9, commi 1 e 2, il questore, \u0026#171;qualora dalla condotta tenuta possa derivare pericolo per la sicurezza\u0026#187;, pu\u0026#242; disporre, per un periodo non superiore a dodici mesi, il divieto di accesso a una o pi\u0026#249; delle aree di cui all\u0026#8217;art. 9 (cosiddetto DASPO urbano).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAd avviso del rimettente, la norma censurata si porrebbe in contrasto, anzitutto, con l\u0026#8217;art. 16 Cost., in quanto, nel subordinare l\u0026#8217;applicazione della misura alla sussistenza di un possibile pericolo per la sicurezza, farebbe riferimento a un concetto di sicurezza molto pi\u0026#249; ampio di quello contemplato dalla disposizione costituzionale quale ragione di possibili limitazioni alla libert\u0026#224; di circolazione: concetto da intendere, in base alle indicazioni di questa Corte, come garanzia della libert\u0026#224; dei cittadini di svolgere le loro attivit\u0026#224; al riparo da offese alla loro personalit\u0026#224; fisica e morale. La misura prefigurata dalla disposizione in esame costituirebbe, infatti, uno strumento di tutela della \u0026#171;sicurezza urbana\u0026#187;, quale definita dall\u0026#8217;art. 4 del d.l. n. 14 del 2017, come convertito: nozione che esorbita dal mantenimento dei presupposti dell\u0026#8217;ordinato vivere civile, abbracciando anche profili di carattere estetico o attinenti ai costumi, quale il \u0026#171;decoro urbano\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSarebbe violato, altres\u0026#236;, l\u0026#8217;art. 3 Cost., per difetto di ragionevolezza e proporzionalit\u0026#224; della misura, in quanto la norma denunciata non esige nemmeno che sussista un pericolo per la sicurezza cos\u0026#236; largamente intesa, e cio\u0026#232; che appaia probabile la verificazione di un pregiudizio per essa, ma richiede soltanto che vi sia la possibilit\u0026#224;, non qualificata, di tale pericolo. Verrebbe, di conseguenza, imposto un sacrificio a un diritto fondamentale senza che ci\u0026#242; sia strettamente necessario, essendo meramente eventuale il pericolo per l\u0026#8217;interesse che il legislatore ha inteso tutelare.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa norma censurata si porrebbe in contrasto, da ultimo, con l\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost., in relazione all\u0026#8217;art. 2 Prot. n. 4 CEDU, concernente la libert\u0026#224; di circolazione, in quanto non individuerebbe con sufficiente precisione i presupposti di applicazione della misura. La \u0026#171;non chiarissima\u0026#187; descrizione della condotta di cui all\u0026#8217;art. 9, comma 1, il concetto \u0026#171;onnivoro o quanto meno ambiguo\u0026#187; di sicurezza e il fatto che, ai fini dell\u0026#8217;adozione del divieto di accesso, basti un pericolo anche solo eventuale per quest\u0026#8217;ultima, attribuirebbero, infatti, margini di discrezionalit\u0026#224; troppo ampi alle autorit\u0026#224; amministrative, in contrasto con il principio affermato dalla Corte EDU nella sentenza 23 febbraio 2017, De Tommaso contro Italia.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.2.\u0026#8211; Il rimettente dubita, in secondo luogo, della legittimit\u0026#224; costituzionale degli artt. 9, comma 1, e 10, comma 1, del d.l. n. 14 del 2017, come convertito, i quali prevedono che, contestualmente all\u0026#8217;accertamento delle condotte illecite di cui ai commi 1 e 2 dell\u0026#8217;art. 9, l\u0026#8217;organo accertatore ordini al trasgressore l\u0026#8217;allontanamento per quarantotto ore dal luogo in cui \u0026#232; stato commesso il fatto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTali disposizioni violerebbero in modo ancor pi\u0026#249; evidente l\u0026#8217;art. 16 Cost., in quanto l\u0026#8217;applicazione della misura in questione, limitativa anch\u0026#8217;essa della libert\u0026#224; di circolazione, conseguirebbe automaticamente alla rilevazione delle condotte illecite, a prescindere da ogni collegamento con motivi di sicurezza (o sanit\u0026#224;) e senza lasciare alcun margine di apprezzamento all\u0026#8217;organo accertatore.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.3.\u0026#8211; Da ultimo, il Tribunale fiorentino censura l\u0026#8217;individuazione delle condotte illecite suscettibili di dar luogo all\u0026#8217;ordine di allontanamento e al divieto di accesso, operata dall\u0026#8217;art. 9, comma 1, del d.l. n. 14 del 2017, come convertito, reputandola contrastante con l\u0026#8217;art. 3 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSarebbe, infatti, irragionevole colpire con le misure in discorso chi, violando divieti di stazionamento o di occupazione di spazi, tenga condotte che impediscano l\u0026#8217;accessibilit\u0026#224; e la fruizione delle infrastrutture dei trasporti \u0026#8211; condotte normalmente prive di rilevanza penale \u0026#8211; quando invece analoghe misure non sono previste nei confronti di chi, nelle stesse aree, ponga in essere condotte ben pi\u0026#249; pericolose per la sicurezza e penalmente rilevanti, quali partecipazione a risse, minacce, percosse, lesioni, porto di armi bianche o di oggetti atti ad offendere senza giustificato motivo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; Prodromica all\u0026#8217;analisi delle singole questioni \u0026#232; una sintetica ricostruzione del panorama normativo di riferimento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe questioni vertono sui due istituti \u0026#8211; l\u0026#8217;ordine di allontanamento e il divieto di accesso a specifiche aree cittadine \u0026#8211; introdotti dagli artt. 9 e 10 del d.l. n. 14 del 2017, come convertito (disposizioni successivamente interessate da plurime modifiche di segno ampliativo), nel quadro di un complesso di interventi urgenti finalizzati \u0026#8211; secondo quanto si afferma nella premessa del provvedimento \u0026#8211; \u0026#171;a rafforzare la sicurezza delle citt\u0026#224; e la vivibilit\u0026#224; dei territori\u0026#187;, nonch\u0026#233; \u0026#171;al mantenimento del decoro urbano\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eGli istituti in parola \u0026#8211; e particolarmente il secondo \u0026#8211; assumono come archetipo il divieto di accesso inteso a contrastare i fenomeni di violenza nel corso delle manifestazioni sportive (DASPO), previsto dall\u0026#8217;art. 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401 (Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive) e ascritto, per \u003cem\u003ecommunis\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003eopinio\u003c/em\u003e, al novero delle misure di prevenzione personali atipiche.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNella specie, l\u0026#8217;idea di fondo \u0026#8211; espressa nella relazione al disegno di legge di conversione C. 4310 \u0026#8211; \u0026#232; che uno dei fattori del degrado delle citt\u0026#224; sia rappresentato dall\u0026#8217;occupazione di determinate aree pubbliche, particolarmente \u0026#171;sensibili\u0026#187; in quanto costituenti \u0026#171;punti nevralgici della mobilit\u0026#224;\u0026#187;, o comunque sia ad alta frequentazione, da parte di soggetti che, stazionandovi indebitamente e spesso svolgendo attivit\u0026#224; abusive o moleste, ne compromettono la libera e piena fruibilit\u0026#224;, contribuendo con ci\u0026#242; a creare un senso di insicurezza negli utenti. Fenomeno in relazione al quale \u0026#8211; sempre secondo la citata relazione \u0026#8211; \u0026#171;si registra difficolt\u0026#224; o inopportunit\u0026#224; di intervenire con forme esclusivamente sanzionatorie\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe aree prese in considerazione a tal fine sono primariamente quelle serventi rispetto ai servizi di trasporto: in specie, le aree interne delle infrastrutture ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, nonch\u0026#233; le relative pertinenze (art. 9, comma 1, del d.l. n. 14 del 2017, come convertito). \u0026#200;, peraltro, previsto che i regolamenti di polizia urbana possano estendere le misure in discorso ad ulteriori aree urbane \u0026#8220;sensibili\u0026#8221;, da essi specificamente individuate: in particolare, quelle \u0026#171;su cui insistono presidi sanitari, scuole, plessi scolastici e siti universitari, musei, aree e parchi archeologici, complessi monumentali o altri istituti e luoghi della cultura o comunque interessati da consistenti flussi turistici\u0026#187;, nonch\u0026#233; quelle \u0026#171;destinate allo svolgimento di fiere, mercati, pubblici spettacoli, ovvero adibite a verde pubblico\u0026#187; (art. 9, comma 3).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl meccanismo di tutela \u0026#232; articolato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;art. 9, comma 1, assoggetta a sanzione amministrativa pecuniaria da cento a trecento euro chiunque, \u0026#171;in violazione dei divieti di stazionamento o di occupazione di spazi\u0026#187;, ponga in essere \u0026#171;condotte che impediscono l\u0026#8217;accessibilit\u0026#224; e la fruizione\u0026#187; delle aree considerate. Contestualmente all\u0026#8217;accertamento della condotta illecita, al trasgressore viene inoltre ordinato l\u0026#8217;allontanamento dal luogo in cui \u0026#232; stato commesso il fatto. Come precisato dall\u0026#8217;art. 10, comma 1, l\u0026#8217;ordine \u0026#232; impartito per iscritto dall\u0026#8217;organo accertatore, deve essere motivato e cessa di avere efficacia decorse quarantotto ore dall\u0026#8217;accertamento. La sua violazione d\u0026#224; luogo all\u0026#8217;applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di importo doppio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn forza del comma 2 dell\u0026#8217;art. 9, il provvedimento di allontanamento \u0026#232; altres\u0026#236; adottato nei confronti di chi, nelle medesime aree, commetta gli illeciti di ubriachezza (art. 688 del codice penale), atti contrari alla pubblica decenza (art. 726 cod. pen.), esercizio abusivo del commercio (art. 29 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante \u0026#171;Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell\u0026#8217;articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59\u0026#187;), esercizio abusivo dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; di parcheggiatore o guardamacchine (art. 7, comma 15-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il \u0026#171;Nuovo codice della strada\u0026#187;) e vendita abusiva di biglietti di accesso a manifestazioni sportive (art. 1-\u003cem\u003esexies \u003c/em\u003edel decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, recante \u0026#171;Disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive\u0026#187;, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2003, n. 88), ferme restando le sanzioni amministrative previste per tali illeciti dalle disposizioni richiamate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;art. 10, comma 2, stabilisce poi che, nel caso di reiterazione delle condotte indicate dai commi 1 e 2 dell\u0026#8217;art. 9, \u0026#171;qualora dalla condotta tenuta possa derivare pericolo per la sicurezza\u0026#187;, il questore pu\u0026#242; vietare, con provvedimento motivato, al trasgressore di accedere, per un periodo non superiore a dodici mesi, a una o pi\u0026#249; delle aree in questione, \u0026#171;espressamente specificate nel provvedimento\u0026#187;, individuando modalit\u0026#224; applicative del divieto compatibili con le esigenze di mobilit\u0026#224;, salute e lavoro del destinatario. L\u0026#8217;inosservanza del divieto \u0026#232; punita con l\u0026#8217;arresto da sei mesi a un anno.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl divieto ha una durata maggiore (da dodici mesi a due anni) e la sua inosservanza \u0026#232; punita con pena pi\u0026#249; elevata (arresto da uno a due anni) qualora le condotte siano poste in essere da soggetto condannato negli ultimi cinque anni, con sentenza definitiva o confermata in grado di appello, per reati contro la persona o il patrimonio (art. 10, comma 3).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; Ci\u0026#242; premesso, giova, per comodit\u0026#224; di trattazione, prendere prioritariamente in esame la questione avente ad oggetto la misura dell\u0026#8217;ordine di allontanamento, regolata dagli artt. 9, comma 1, e 10, comma 1, del d.l. n. 24 del 2017, come convertito: misura che il rimettente reputa incompatibile con l\u0026#8217;art. 16 Cost., in quanto svincolata dalla verifica della sussistenza di motivi di sicurezza (o di sanit\u0026#224;).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa questione si palesa inammissibile per difetto di rilevanza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e \u0026#232;, infatti, investito del processo penale nei confronti di una persona imputata della contravvenzione prevista dall\u0026#8217;art. 10, comma 2, del citato decreto-legge, per aver violato il divieto di accesso in una stazione ferroviaria e nelle aree ad essa limitrofe disposto nei suoi confronti dal questore. Egli non \u0026#232;, dunque, chiamato ad occuparsi degli ordini di allontanamento che hanno preceduto tale divieto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn base al chiaro dettato dell\u0026#8217;art. 10, comma 2, presupposto del divieto di accesso \u0026#232; la \u0026#171;reiterazione delle condotte\u0026#187; previste dai commi 1 e 2 dell\u0026#8217;articolo precedente, unitamente alla sussistenza di un possibile pericolo per la sicurezza. Di conseguenza, ove pure questa Corte dichiarasse l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale delle disposizioni che riguardano l\u0026#8217;ordine di allontanamento, quale misura ulteriore rispetto alle sanzioni amministrative per esse comminate, la pronuncia non impedirebbe affatto all\u0026#8217;istituto del divieto di accesso di operare, rimanendo perci\u0026#242; ininfluente nel giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eRimane, comunque sia, la rilevanza della questione avente ad oggetto il solo art. 9, comma 1, sotto il profilo di cui si dir\u0026#224; \u003cem\u003einfra\u003c/em\u003e al punto 6.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; Certamente rilevanti, per converso, sono le questioni che investono il divieto di accesso, di cui all\u0026#8217;art. 10, comma 2, del d.l. n. 14 del 2017, come convertito. Il riconoscimento dell\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale della misura travolgerebbe, infatti, anche la norma che ne incrimina la violazione e che il rimettente \u0026#232; chiamato ad applicare.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.1\u0026#8211; Quanto all\u0026#8217;ammissibilit\u0026#224; della questione sollevata in riferimento all\u0026#8217;art. 16 Cost., il rimettente muove dalla premessa che la misura in discussione implica una limitazione della libert\u0026#224; di circolazione del destinatario, inibendogli l\u0026#8217;accesso, per un significativo lasso di tempo, ad aree urbane di norma liberamente fruibili da chicchessia. L\u0026#8217;istituto dovrebbe confrontarsi, quindi, con la previsione della disposizione costituzionale evocata, la quale, nel garantire a ogni cittadino la possibilit\u0026#224; di circolare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, fa salve le \u0026#171;limitazioni\u0026#187; che la legge stabilisce in via generale \u0026#171;per motivi di sanit\u0026#224; o di sicurezza\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAl riguardo, il rimettente ricorda come questa Corte, occupandosi di altra misura di prevenzione, abbia ritenuto, sin dagli inizi della sua attivit\u0026#224;, che ai fini considerati deve attribuirsi \u0026#171;alla parola \u0026#8220;sicurezza\u0026#8221; il significato di situazione nella quale sia assicurato ai cittadini, per quanto \u0026#232; possibile, il pacifico esercizio di quei diritti di libert\u0026#224; che la Costituzione garantisce con tanta forza. Sicurezza si ha quando il cittadino pu\u0026#242; svolgere la propria lecita attivit\u0026#224; senza essere minacciato da offese alla propria personalit\u0026#224; fisica e morale; \u0026#232; l\u0026#8217;\u0026#8220;ordinato vivere civile\u0026#8221;, che \u0026#232; indubbiamente la meta di uno Stato di diritto, libero e democratico\u0026#187; (sentenza n. 2 del 1956).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa norma censurata, per converso, nel subordinare la misura alla sussistenza di un possibile pericolo per la sicurezza, farebbe riferimento \u0026#8211; secondo il rimettente \u0026#8211; a un concetto di \u0026#171;sicurezza\u0026#187; molto pi\u0026#249; ampio di quello ora indicato. Nel frangente, il sostantivo evocherebbe, infatti, il concetto di \u0026#171;sicurezza urbana\u0026#187;, quale risultante dalla definizione offerta dall\u0026#8217;art. 4 dello stesso d.l. n. 14 del 2017, come convertito: definizione che fa perno su nozioni, quali quelli di \u0026#171;vivibilit\u0026#224;\u0026#187; e \u0026#171;decoro\u0026#187;, evocative (specie la seconda) anche di profili inerenti all\u0026#8217;estetica e ai costumi, componendosi poi di un elenco non tassativo (\u0026#171;anche\u0026#187;) di interventi per il perseguimento dei fini considerati nel quale convivono \u0026#8211; come emerge dalla relazione al disegno di legge di conversione \u0026#8211; un\u0026#8217;idea di \u0026#171;sicurezza primaria\u0026#187;, intesa alla prevenzione dei reati (\u0026#171;prevenzione della criminalit\u0026#224;, in particolare di tipo predatorio\u0026#187;), e un\u0026#8217;idea di \u0026#171;sicurezza secondaria\u0026#187;, volta alla rimozione di situazioni di degrado e al promovimento di fattori di coesione sociale (\u0026#171;riqualificazione, anche urbanistica, sociale e culturale\u0026#187;, \u0026#171;recupero delle aree o dei siti degradati\u0026#187;, \u0026#171;eliminazione dei fattori di marginalit\u0026#224; e di esclusione sociale\u0026#187;, \u0026#171;promozione della cultura del rispetto della legalit\u0026#224;\u0026#187;, \u0026#171;affermazione di pi\u0026#249; elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile\u0026#187;). Si tratterebbe, dunque \u0026#8211; a parere del rimettente \u0026#8211;, di un concetto \u0026#171;onnivoro\u0026#187;, quasi \u0026#171;onnicomprensiv[o]\u0026#187;: in ogni caso, largamente esorbitante dalla salvaguardia delle condizioni per un ordinato vivere civile.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAd avviso del giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, plurimi indici confermerebbero\u003cem\u003e \u003c/em\u003eche la \u0026#171;sicurezza\u0026#187;, avuta di mira dalla norma censurata, debba essere intesa proprio in questa ampia accezione: il Capo II del decreto, entro il quale la disposizione \u0026#232; collocata, fa espresso riferimento nel titolo al \u0026#171;decoro urbano\u0026#187;; l\u0026#8217;art. 9, che prevede le condotte la cui reiterazione legittima il provvedimento del questore, reca a sua volta la rubrica \u0026#171;[m]isure a tutela del decoro di particolari luoghi\u0026#187;; la stessa tipologia di alcune di queste condotte richiama aspetti che esorbitano dai presupposti di un ordinato vivere civile; nell\u0026#8217;art. 10, comma 2, il termine \u0026#171;sicurezza\u0026#187; non \u0026#232; accompagnato dall\u0026#8217;aggettivo \u0026#171;pubblica\u0026#187;, n\u0026#233; associato all\u0026#8217;ulteriore concetto di ordine. Alla luce di ci\u0026#242;, il rimettente esclude, quindi, che sia possibile una interpretazione conforme a Costituzione della disposizione in esame.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTanto basta ad assicurare l\u0026#8217;ammissibilit\u0026#224; della questione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; Nel merito, tuttavia, l\u0026#8217;approdo ermeneutico del rimettente si palesa non suscettibile di avallo. Conformemente a quanto sostenuto dall\u0026#8217;Avvocatura dello Stato, infatti, nel contesto della norma sottoposta a scrutinio il termine \u0026#171;sicurezza\u0026#187; pu\u0026#242; \u0026#8211; e deve \u0026#8211; essere inteso in un senso pi\u0026#249; ristretto e coerente con la natura di misura di prevenzione personale atipica, generalmente riconosciuta all\u0026#8217;istituto in discussione, e al tempo stesso in linea con il dettato costituzionale: vale a dire propriamente nel senso di garanzia della libert\u0026#224; dei cittadini di svolgere le loro lecite attivit\u0026#224; al riparo da condotte criminose.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eMolteplici argomenti, di ordine testuale, logico e sistematico, convergono in questa direzione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl d.l. n. 14 del 2017, come convertito, consta di due Capi, il primo dei quali reca disposizioni in ordine alla \u0026#171;[c]ollaborazione interistituzionale per la promozione della sicurezza integrata e della sicurezza urbana\u0026#187;. Entro tale Capo, la Sezione II si occupa specificamente della \u0026#171;[s]icurezza urbana\u0026#187;: formula della quale l\u0026#8217;art. 4 offre una definizione \u0026#171;[a]i fini del presente decreto\u0026#187;, ma che risulta, in fatto, impiegata esclusivamente nelle altre disposizioni che compongono la stessa Sezione (artt. 5, 6, 7 e 8). Non, invece, nella disposizione censurata, collocata nel Capo successivo, ove si fa riferimento alla \u0026#171;sicurezza\u0026#187; \u003cem\u003etout court\u003c/em\u003e: dal che \u0026#232; lecito inferire che il legislatore non abbia voluto chiamare in gioco la definizione del citato art. 4, calibrata sulla prospettiva della \u0026#171;collaborazione interistituzionale\u0026#187;, ma abbia inteso riferirsi a qualcosa di diverso, in linea con le caratteristiche dell\u0026#8217;istituto che andava a regolare.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl titolo del Capo II del decreto, entro il quale trova posto la previsione censurata \u0026#8211; \u0026#171;[d]isposizioni a tutela della sicurezza delle citt\u0026#224; e del decoro urbano\u0026#187; \u0026#8211; milita, d\u0026#8217;altronde, in senso opposto a quello ipotizzato dal giudice rimettente. Risponde, infatti, al canone ermeneutico di un legislatore razionale e non ridondante ritenere che l\u0026#8217;espressione \u0026#171;sicurezza delle citt\u0026#224;\u0026#187; non sia stata nel frangente usata come sinonimo di \u0026#171;sicurezza urbana\u0026#187;, giacch\u0026#233;, se cos\u0026#236; fosse, non sarebbe stato necessario menzionare al suo fianco il \u0026#171;decoro urbano\u0026#187;, che, in base alla definizione dell\u0026#8217;art. 4, \u0026#232; una componente della \u0026#171;sicurezza urbana\u0026#187;. Ci\u0026#242;, a prescindere dalla scarsa plausibilit\u0026#224; dell\u0026#8217;ipotesi che il legislatore, dopo aver fornito la definizione di una determinata locuzione, si avvalga nello stesso testo normativo di una formula diversa per indicare il medesimo concetto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#200; vero, poi, che l\u0026#8217;art. 9 del d.l. n. 14 del 2017, come convertito, reca la rubrica \u0026#171;[m]isure a tutela del decoro di particolari luoghi\u0026#187;. Si tratta, per\u0026#242;, della disposizione che prevede, per le condotte ivi indicate, la sanzione amministrativa pecuniaria e l\u0026#8217;ordine di allontanamento, il quale prescinde dalla condizione del possibile pericolo per la sicurezza, richiesta invece ai fini dell\u0026#8217;adozione del divieto di accesso, regolato dal successivo art. 10 sotto l\u0026#8217;omonima rubrica. Se ne deve dedurre che quest\u0026#8217;ultimo non costituisce, negli intenti legislativi, una misura a tutela del decoro, ma della \u0026#171;sicurezza delle citt\u0026#224;\u0026#187;, nei pi\u0026#249; ristretti sensi dianzi indicati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAncora, la medesima locuzione presente nella disposizione censurata (\u0026#171;possa derivare [un] pericolo per la sicurezza\u0026#187;) compare anche nell\u0026#8217;art. 13-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e del d.l. n. 14 del 2017, come convertito (aggiunto dall\u0026#8217;art. 21, comma 1-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, del d.l. n. 113 del 2018, come convertito), che prevede un\u0026#8217;altra fattispecie di divieto di accesso in luoghi urbani, diretta in modo specifico a prevenire i disordini negli esercizi pubblici e nei locali di pubblico intrattenimento: fattispecie rispetto alla quale \u0026#232; indubitabile, anche alla luce dei presupposti della misura, che il vocabolo \u0026#171;sicurezza\u0026#187; debba intendersi nel senso di prevenzione dei reati. Un discorso analogo pu\u0026#242; farsi, altres\u0026#236;, con riguardo alla formula \u0026#171;per ragioni di sicurezza\u0026#187;, presente nell\u0026#8217;art. 13 del d.l. n. 14 del 2017, come convertito, a proposito dell\u0026#8217;ulteriore figura di divieto di accesso finalizzata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti all\u0026#8217;interno o in prossimit\u0026#224; di locali pubblici o aperti al pubblico e di pubblici esercizi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCome ricorda l\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, d\u0026#8217;altro canto, questa Corte, occupandosi di questione inerente al riparto delle competenze legislative, ha gi\u0026#224; avuto modo di affermare che la disciplina del DASPO urbano persegue la finalit\u0026#224; di evitare turbative dell\u0026#8217;ordine pubblico nelle aree interessate, rientrando, perci\u0026#242;, nella materia \u0026#171;ordine pubblico e sicurezza\u0026#187;, di competenza legislativa statale esclusiva ai sensi dell\u0026#8217;art. 117, primo comma, lettera \u003cem\u003eh\u003c/em\u003e), Cost.: materia alla quale vanno ascritte le disposizioni volte al \u0026#171;perseguimento degli interessi costituzionali alla sicurezza, all\u0026#8217;ordine pubblico e alla pacifica convivenza\u0026#187; (sentenza n. 195 del 2019).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn definitiva, quindi, affinch\u0026#233; il divieto di accesso sia legittimamente disposto, non basta che la presenza del soggetto possa apparire non consona al decoro dell\u0026#8217;area considerata, ma \u0026#232; necessario che la condotta sia associata ad un concreto pericolo di commissione di reati: la misura non deve, in conclusione, intendersi rivolta ad allontanare \u0026#8220;oziosi e vagabondi\u0026#8221;, come pure si era affermato nell\u0026#8217;ampio dibattito parlamentare sviluppatosi in sede di conversione del d.l. n. 14 del 2017.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCade, in questa prospettiva, la censura del rimettente di violazione dell\u0026#8217;art. 16: intesa nei sensi ora lumeggiati, la norma in esame risulta compatibile con il precetto costituzionale evocato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.1.\u0026#8211; Parimente non fondata \u0026#232; la questione sollevata in riferimento all\u0026#8217;art. 3 Cost., per asserito contrasto con il principio di \u0026#171;proporzionalit\u0026#224;/ragionevolezza\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl Tribunale rimettente fa discendere il \u003cem\u003evulnus\u003c/em\u003e prospettato dal rilievo che la norma in discussione non richiede la sussistenza di un pericolo per la sicurezza, ma semplicemente che \u0026#171;dalla condotta tenuta possa derivare pericolo per la sicurezza\u0026#187;. Ai fini dell\u0026#8217;adozione della misura, non occorrerebbe, dunque, che sia probabile la verificazione di un pregiudizio per l\u0026#8217;interesse che si vuole tutelare \u0026#8211; sia pur inteso, secondo il rimettente, nei sensi della \u0026#171;sicurezza urbana\u0026#187; di cui all\u0026#8217;art. 4 del d.l. n. 14 del 2017, come convertito \u0026#8211; ma basterebbe una \u0026#171;mera possibilit\u0026#224; non qualificata\u0026#187; di tale pregiudizio. Ci\u0026#242; renderebbe la misura non proporzionata: essa comprimerebbe un diritto fondamentale \u0026#8211; la libert\u0026#224; di circolazione \u0026#8211; senza che sia \u0026#171;strettamente necessario\u0026#187;, dato che il pericolo per l\u0026#8217;interesse tutelato \u0026#232; solo eventuale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAnche in questo caso, la ricostruzione ermeneutica del giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e \u0026#8211; reputata novamente non superabile a favore di una interpretazione costituzionalmente orientata, stante il dato letterale \u0026#8211; non pu\u0026#242; essere condivisa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePosto che, per quanto detto, la nozione di \u0026#171;sicurezza\u0026#187; cui deve aversi riguardo \u0026#232; diversa e pi\u0026#249; ristretta di quella ipotizzata dal rimettente (\u003cem\u003esupra\u003c/em\u003e, punto 4.1.), \u0026#232; sufficiente osservare che le misure di prevenzione, allo stesso modo delle misure di sicurezza, si basano, per loro natura, su un giudizio prognostico, di tipo probabilistico, sulla futura condotta del soggetto che vi \u0026#232; sottoposto. Ed \u0026#232; in questa ottica che la formula normativa in questione, pur sintatticamente non del tutto felice, va letta: l\u0026#8217;uso del verbo servile (\u0026#171;possa\u0026#187;) si spiega con il fatto che si \u0026#232; di fronte a un pronostico su quanto \u0026#232; ben possibile che avvenga in futuro, e non gi\u0026#224; con un supposto intento legislativo di consentire la misura anche per arginare situazioni di pericolo remote o puramente congetturali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eGiova soggiungere che la norma richiede espressamente che il pericolo per la sicurezza emerga \u0026#171;dalla condotta tenuta\u0026#187; (non, dunque, dalla sola personalit\u0026#224; dell\u0026#8217;agente, desunta ad esempio dai precedenti penali). Affinch\u0026#233; scatti la misura pi\u0026#249; incisiva del divieto di accesso il comportamento del soggetto deve risultare concretamente indicativo del pericolo che la sua presenza pu\u0026#242; ingenerare per i fruitori della struttura (ad esempio, in ragione dell\u0026#8217;atteggiamento aggressivo, minaccioso o insistentemente molesto mostrato nei loro confronti).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCos\u0026#236; interpretata, la disposizione si sottrae alla censura in esame.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.2.\u0026#8211; Le considerazioni dianzi svolte rendono piana la valutazione in senso similare della conclusiva censura di violazione dell\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost., in relazione all\u0026#8217;art. 2 Prot. n. 4 CEDU, come interpretato dalla Corte EDU: parametro che il rimettente reputa leso in ragione dell\u0026#8217;asserita carenza di precisione e determinatezza della norma censurata nell\u0026#8217;individuazione dei presupposti di applicazione della misura, la quale attribuirebbe eccessivi margini di discrezionalit\u0026#224; all\u0026#8217;autorit\u0026#224; amministrativa, lasciando cos\u0026#236; l\u0026#8217;individuo esposto al suo \u0026#171;sostanziale arbitrio\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA parere del Tribunale fiorentino, il deficit\u003cem\u003e \u003c/em\u003edenunciato sarebbe il risultato della convergenza di tre fattori: la descrizione non ben definita della condotta di cui all\u0026#8217;art. 9, comma 1, del d.l. n. 14 del 2017, come convertito (alla reiterazione della quale il divieto di accesso \u0026#232; collegato), l\u0026#8217;ambiguit\u0026#224; del concetto di sicurezza e il carattere solo eventuale del pericolo per quest\u0026#8217;ultima.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuanto al primo profilo, si deve per\u0026#242; osservare come la condotta di cui al citato art. 9, comma 1 \u0026#8211; la cui descrizione il rimettente reputa, in modo peraltro solo assertivo, \u0026#171;non chiarissima\u0026#187; \u0026#8211;, sia individuata, per contro, in modo sufficientemente chiaro e puntuale. Si richiede, come gi\u0026#224; ricordato, che il soggetto, violando divieti di stazionamento o di occupazione di spazi, abbia impedito (e non soltanto limitato, come nel testo originario del decreto-legge) l\u0026#8217;accessibilit\u0026#224; o la fruizione di aree infrastrutturali di servizi di trasporto, ovvero di altre aree cittadine specificamente individuate dai regolamenti comunali nell\u0026#8217;ambito di categorie predeterminate. L\u0026#8217;identificazione dei divieti di stazionamento o di occupazione di spazi, come pure la determinazione degli esatti confini del concetto di impedimento dell\u0026#8217;accessibilit\u0026#224; o della fruizione delle aree in questione, costituiscono d\u0026#8217;altronde problemi non eccedenti i normali compiti interpretativi affidati, in prima battuta, all\u0026#8217;autorit\u0026#224; amministrativa chiamata ad adottare la misura e, in seconda battuta, al giudice eventualmente chiamato a verificare la legittimit\u0026#224; del suo operato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer l\u0026#8217;applicazione del divieto, occorre, altres\u0026#236;, la reiterazione delle condotte, la quale, a propria volta, \u0026#232; definita in modo adeguato dalla norma generale di cui all\u0026#8217;art. 8\u003cem\u003e-bis\u003c/em\u003e della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), secondo cui si ha reiterazione quando, nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione amministrativa, accertata con provvedimento esecutivo, lo stesso soggetto commette un\u0026#8217;altra violazione della stessa indole.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuanto, poi, agli altri due profili sotto i quali si manifesterebbe il supposto difetto di precisione e determinatezza della norma censurata, vale quanto osservato in precedenza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eRiguardo al concorrente requisito di applicabilit\u0026#224; della misura, rappresentato dal pericolo per la sicurezza, va ribadito che tale sostantivo deve ritenersi evocativo, per le ragioni esposte (\u003cem\u003esupra\u003c/em\u003e, punto 4.1.),\u003cem\u003e \u003c/em\u003enon del dilatato concetto di cui all\u0026#8217;art. 4 del d.l. n. 14 del 2017, come convertito, quanto piuttosto delle condizioni dell\u0026#8217;ordinata convivenza civile, in particolare tramite la prevenzione dei reati. Mentre, per quanto attiene all\u0026#8217;asserito carattere meramente eventuale \u0026#8211; e perci\u0026#242; sfuggente \u0026#8211; del pericolo che legittima il provvedimento, vanno richiamate le considerazioni precedentemente svolte circa il significato da attribuire alla locuzione \u0026#171;possa derivare pericolo per la sicurezza\u0026#187; (\u003cem\u003esupra\u003c/em\u003e, punto 5.1.), tale da scongiurare il rischio paventato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.\u0026#8211; Resta la conclusiva questione avente ad oggetto l\u0026#8217;art. 9, comma 1, del d.l. n. 14 del 2017, come convertito: disposizione che, con specifico riguardo all\u0026#8217;individuazione delle condotte illecite da essa operata, il rimettente reputa contrastante con l\u0026#8217;art. 3 Cost., sul rilievo che sarebbe irragionevole colpire con le misure dell\u0026#8217;ordine di allontanamento e del divieto di accesso condotte di impedimento all\u0026#8217;accessibilit\u0026#224; e alla fruizione delle aree delle infrastrutture di trasporto, normalmente prive di rilevanza penale, e non invece altre condotte costituenti reato e ben pi\u0026#249; pericolose per la sicurezza (quali partecipazione a risse, minacce, percosse, lesioni, porto di armi bianche o di oggetti atti ad offendere senza giustificato motivo).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa questione \u0026#8211; che \u0026#232; rilevante, nella misura in cui l\u0026#8217;individuazione censurata delimita anche i confini della misura del divieto di accesso (\u003cem\u003esupra\u003c/em\u003e, punti 3 e 4) \u0026#8211; non \u0026#232;, per\u0026#242;, fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAllo stesso modo dell\u0026#8217;individuazione delle condotte punibili (\u003cem\u003eex \u003c/em\u003e\u003cem\u003eplurimis\u003c/em\u003e, sentenze n. 212 del 2019, n. 79 del 2016, n. 229 del 2015 e n. 250 del 2010), anche la selezione delle condotte cui annettere misure a carattere preventivo del genere considerato rientra nella discrezionalit\u0026#224; del legislatore, il cui esercizio \u0026#232; sindacabile, in sede di giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale, solo ove trasmodi nella manifesta irragionevolezza o nell\u0026#8217;arbitrio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNella specie, onde contestare la ragionevolezza della scelta operata, il rimettente pone a raffronto fattispecie non omogenee e non utilmente comparabili. La selezione delle condotte alla cui reiterazione pu\u0026#242; conseguire la misura del divieto di accesso, effettuata tramite la norma censurata, \u0026#232; ispirata all\u0026#8217;intento di individuare quelle tipologie di comportamenti che, sulla base dell\u0026#8217;esperienza concreta, il legislatore ha ritenuto che contribuiscano maggiormente a generare un clima di insicurezza in determinate aree urbane, e che si caratterizzano per una indebita e prolungata occupazione di spazi nevralgici ai fini della mobilit\u0026#224; o interessati, comunque sia, da rilevanti flussi di persone (\u003cem\u003esupra\u003c/em\u003e, punto 2).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCome rilevato anche dall\u0026#8217;Avvocatura dello Stato, il legislatore non ha mancato, peraltro, di prendere in considerazione, ai fini dell\u0026#8217;applicazione di misure similari, anche fatti di diverso ordine e di diretto rilievo penale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDi l\u0026#224; dalla previsione del cosiddetto DASPO urbano aggravato nei confronti di chi ponga in essere le condotte di cui all\u0026#8217;art. 9, commi 1 e 2, essendo stato condannato nell\u0026#8217;ultimo quinquennio per reati contro la persona o il patrimonio (art. 10, comma 3), e di l\u0026#224; dalla previsione per la quale, quando tali reati risultino commessi nelle aree di cui all\u0026#8217;art. 9, la sospensione condizionale della pena pu\u0026#242; essere subordinata all\u0026#8217;osservanza del divieto, imposto dal giudice, di accedere ad aree o luoghi specificamente individuati (art. 10, comma 5), particolari figure di divieto di accesso ad aree urbane sono state poi introdotte, sempre sulla scorta dell\u0026#8217;esperienza concreta, in funzione di contrasto dello spaccio di stupefacenti all\u0026#8217;interno o in prossimit\u0026#224; di locali pubblici o aperti al pubblico e di pubblici esercizi (art. 13), nonch\u0026#233; ai fini della prevenzione di disordini negli esercizi pubblici e nei locali di pubblico intrattenimento (art. 13-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e). Misura, quest\u0026#8217;ultima, che ha come presupposto l\u0026#8217;avvenuta denuncia del soggetto per varie ipotesi di reato, comprensive di quelle evocate dal rimettente come \u003cem\u003etertia\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003ecomparationis\u003c/em\u003e.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn questo quadro, la scelta espressa dalla norma sottoposta a scrutinio si sottrae, dunque, alla censura mossale dal giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.\u0026#8211; Alla luce delle considerazioni che precedono, la questione avente ad oggetto gli artt. 9, comma 1, e 10, comma 1, del d.l. n. 14 del 2017, come convertito, va dichiarata inammissibile; quelle concernenti l\u0026#8217;art. 10, comma 2, vanno dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione; quella relativa al solo art. 9, comma 1, va dichiarata non fondata.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e1) \u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e inammissibile la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale degli artt. 9, comma 1, e 10, comma 1, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle citt\u0026#224;), convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 2017, n. 48, sollevata, in riferimento all\u0026#8217;art. 16 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Firenze, sezione prima penale, in composizione monocratica, con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e2) \u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 10, comma 2, del d.l. n. 14 del 2017, come convertito, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 16 e 117, primo comma, Cost., quest\u0026#8217;ultimo in relazione all\u0026#8217;art. 2 del Protocollo n. 4 alla Convenzione europea dei diritti dell\u0026#8217;uomo (CEDU), dal Tribunale ordinario di Firenze, sezione prima penale, in composizione monocratica, con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e3) \u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e non fondata la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 9, comma 1, del d.l. n. 14 del 2017, come convertito, sollevata, in riferimento all\u0026#8217;art. 3 Cost., dal Tribunale ordinario di Firenze, sezione prima penale, in composizione monocratica, con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 gennaio 2024.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eAugusto Antonio BARBERA, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eFranco MODUGNO, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 25 marzo 2024\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","linkPressRelease":"CC_CS_20240325112559.pdf","oggetto":"Reati e pene - Misure a tutela del decoro di particolari luoghi - Previsione che chiunque ponga in essere condotte che impediscono l\u0027accessibilit\u0026#224; e la fruizione delle infrastrutture relative ai trasporti, in violazione dei divieti di stazionamento o di occupazione di spazi, \u0026#232; soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria e al contestuale ordine di allontanamento dal luogo in cui \u0026#232; stato commesso il fatto rivolto per iscritto dall\u0027organo accertatore, la cui trasgressione comporta un\u0027ulteriore sanzione amministrativa pecuniaria - Previsione che, nei casi di reiterazione delle suddette condotte, il questore, qualora dalla condotta tenuta possa derivare pericolo per la sicurezza, pu\u0026#242; disporre, con provvedimento motivato, per un periodo non superiore a dodici mesi, il divieto di accesso a una o pi\u0026#249; delle aree espressamente specificate nel provvedimento - Previsione, in caso di violazione del divieto, della pena dell\u0027arresto da sei mesi a un anno.","flag_anonimizzazione":"1","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"46031","titoletto":"Reati e pene - In genere - Misure a tutela del decoro urbano - Condotte idonee a impedire l\u0027accessibilità e la fruizione delle infrastrutture serventi i servizi di trasporto - Ordine di allontanarsi per quarantotto ore dal luogo in cui è stato commesso il fatto - Denunciata violazione della libertà di circolazione - Difetto di rilevanza - Inammissibilità della questione. (Classif. 210001).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eÈ dichiarata inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Firenze, sez. prima penale, in composizione monocratica, in riferimento all’art. 16 della Costituzione, degli artt. 9, comma 1, e 10, comma 1, del d.l. n. 14 del 2017, come conv., i quali prevedono che, contestualmente all’accertamento delle condotte illecite di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 9, l’organo accertatore ordini al trasgressore l’allontanamento per quarantotto ore dal luogo in cui è stato commesso il fatto. Il giudice a quo è investito del processo penale nei confronti di una persona imputata della contravvenzione prevista dall’art. 10, comma 2, del citato decreto-legge; egli non è, dunque, chiamato ad occuparsi degli ordini di allontanamento che hanno preceduto tale divieto.\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46032","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"decreto-legge","data_legge":"20/02/2017","data_nir":"2017-02-20","numero":"14","articolo":"9","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2017-02-20;14~art9"},{"denominazione_legge":"decreto-legge","data_legge":"20/02/2017","data_nir":"2017-02-20","numero":"14","articolo":"10","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2017-02-20;14~art10"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"18/04/2017","data_nir":"2017-04-18","numero":"48","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-04-18;48"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"16","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"46032","titoletto":"Misure di prevenzione - In genere - Misure a tutela della sicurezza - Definizione - Possibilità di svolgere la propria lecita attività senza essere minacciato da offese alla propria personalità fisica e morale, meta di uno Stato di diritto, libero e democratico (nel caso di specie: non fondatezza delle questioni, nei sensi di cui in motivazione, della misura del divieto di accesso, per un periodo non superiore a dodici mesi, in una o più delle aree espressamente specificate nella misura disposta dal questore, nei confronti di chi, nonostante l\u0027ordine di allontanarsi, reiteri condotte idonee a impedire l\u0027accessibilità e la fruizione delle infrastrutture serventi i servizi di trasporto, con conseguente pericolo per la sicurezza intesa come ordinato vivere civile, sulla base di un giudizio prognostico, di tipo probabilistico). (Classif. 156001).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eIn materia di misure di prevenzione, deve attribuirsi alla parola “sicurezza” il significato di situazione nella quale sia assicurato ai cittadini, per quanto è possibile, il pacifico esercizio di quei diritti di libertà che la Costituzione garantisce con tanta forza. Sicurezza si ha quando il cittadino può svolgere la propria lecita attività senza essere minacciato da offese alla propria personalità fisica e morale; è l’“ordinato vivere civile”, che è indubbiamente la meta di uno Stato di diritto, libero e democratico. (\u003cem\u003ePrecedente: S. 2/1956 - mass. 15\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e(Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dal Tribunale di Firenze, sez. prima penale, in composizione monocratica, in riferimento agli artt. 3, 16 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 2 del Protocollo n. 4 alla CEDU –, dell’art. 10, comma 2, del d.l. n. 14 del 2017, come conv., il quale, nei casi di reiterazione delle condotte di cui all’art. 9, commi 1 e 2, prevede che il questore, qualora dalla condotta tenuta possa derivare pericolo per la sicurezza, può disporre, per un periodo non superiore a dodici mesi, il divieto di accesso a una o più delle aree di cui all’art. 9 – c.d. DASPO urbano. Nel contesto della norma censurata il termine «sicurezza» può e deve essere inteso nel senso di garanzia della libertà dei cittadini di svolgere le loro lecite attività al riparo da condotte criminose. Affinché il divieto di accesso sia legittimamente disposto, non basta che la presenza del soggetto possa apparire non consona al decoro dell’area considerata, ma è necessario che la condotta sia associata ad un concreto pericolo di commissione di reati, sulla base di un giudizio prognostico, di tipo probabilistico, sulla futura condotta del soggetto che vi è sottoposto. Quanto, infine, alla censura riferita alla violazione dell’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 2 del Protocollo n. 4 alla CEDU, come interpretato dalla Corte EDU, la condotta \u003cem\u003eex\u003c/em\u003e art. 9, comma 1, è individuata in modo sufficientemente chiaro e puntuale, mentre il concorrente requisito rappresentato dal pericolo per la sicurezza, deve ritenersi evocativo delle condizioni dell’ordinata convivenza civile, in particolare tramite la prevenzione dei reati). (\u003cem\u003ePrecedente: S. 195/2019 - mass. 42764\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46033","numero_massima_precedente":"46031","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"decreto-legge","data_legge":"20/02/2017","data_nir":"2017-02-20","numero":"14","articolo":"10","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":"convertito con modificazioni in","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2017-02-20;14~art10"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"18/04/2017","data_nir":"2017-04-18","numero":"48","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-04-18;48"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"16","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"Protocollo n. 4 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell\u0027uomo e delle libertà fondamentali","data_legge":"","numero":"4","articolo":"2","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}]},{"numero_massima":"46033","titoletto":"Misure di prevenzione - In genere - Individuazione delle condotte relative - Scelta rimessa alla discrezionalità legislativa, salvo il limite della manifesta irragionevolezza o arbitrio (nel caso di specie: non fondatezza della questione avente ad oggetto la disposizione che, a tutela della sicurezza, prevede, in caso di reiterazione di condotte che impediscono l\u0027accessibilità e la fruizione delle infrastrutture serventi i servizi di trasporto, l\u0027applicazione da parte del questore della misura preventiva del divieto di accesso a talune aree urbane). (Classif. 156001).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eAllo stesso modo dell’individuazione delle condotte punibili, anche la selezione delle condotte cui annettere misure a carattere preventivo del genere considerato rientra nella discrezionalità del legislatore, il cui esercizio è sindacabile, in sede di giudizio di legittimità costituzionale, solo ove trasmodi nella manifesta irragionevolezza o nell’arbitrio. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 212/2019 - mass. 42706; S. 229/2015 - mass. 38599; S. 250/2010 - mass. 34825\u003c/em\u003e)\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e(Nel caso di specie, è dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Firenze, sez. prima penale, in composizione monocratica, in riferimento all’art. 3 Cost., dell’art. 9, comma 1, del d.l. n. 14 del 2017, come conv., che assoggetta a sanzione amministrativa pecuniaria da cento a trecento euro chiunque, in violazione dei divieti di stazionamento o di occupazione di spazi, ponga in essere condotte che impediscono l’accessibilità e la fruizione delle aree considerate; e che, contestualmente all’accertamento della condotta illecita, ordina inoltre al trasgressore l’allontanamento dal luogo in cui è stato commesso il fatto. La selezione delle condotte alla cui reiterazione può conseguire la misura del divieto di accesso, effettuata tramite la norma censurata, è ispirata all’intento di individuare quelle tipologie di comportamenti che, sulla base dell’esperienza concreta, il legislatore ha ritenuto che contribuiscano maggiormente a generare un clima di insicurezza in determinate aree urbane, e che si caratterizzano per una indebita e prolungata occupazione di spazi nevralgici ai fini della mobilità o interessati, comunque sia, da rilevanti flussi di persone).\u003c/p\u003e","numero_massima_precedente":"46032","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"decreto-legge","data_legge":"20/02/2017","data_nir":"2017-02-20","numero":"14","articolo":"9","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":"convertito con modificazioni in","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2017-02-20;14~art9"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"18/04/2017","data_nir":"2017-04-18","numero":"48","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-04-18;48"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"44922","autore":"Algostino A.","titolo":"Sicurezza urbana e conflitto. L’ostracismo sociale e politico della città neoliberista e la città futura della Costituzione","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"Diritto pubblico","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"2","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"261","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"45920","autore":"Bartoli R.","titolo":"Le spire del pitone. Questioni di legittimità costituzionale e di sistema in tema di penalità e sicurezza urbana","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"www.sistemapenale.it","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"5","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"83","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"45919_2024_47.pdf","nome_file_fisico":"47_2024+2_Bartoli.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":false},{"id_nota":"45799","autore":"Boscolo E.","titolo":"La città plurale e segmentata: servizi di urbanità e sicurezza urbana","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"Diritto pubblico","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"1","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"119","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"44727","autore":"d\u0027Errico F.","titolo":"La Consulta salva il DASPO urbano. Criticità di sistema e incongruenze ermeneutiche della sentenza n. 47/2024","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Diritto penale e processo","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"8","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"1029","note_abstract":"","collocazione":"C.84 - A.440","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"44325","autore":"Penco E.","titolo":"Il \"DASPO urbano\" alla prova del principio di libera circolazione e del canone di ragionevolezza/uguaglianza: la Consulta respinge le questioni sollevate dal Tribunale di Firenze","descrizione":"Nota redazionale","titolo_rivista":"Diritto penale e processo","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"6","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"748","note_abstract":"","collocazione":"C.84 - A.440","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"45376","autore":"Pistorio G.","titolo":"La lettura costituzionalmente conforme del DASPO urbano, tra dubbi ermeneutici e possibili effetti distorsivi. Nota alla sentenza n. 47 del 2024 della Corte costituzionale","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"www.nomos-leattualitaneldiritto.it","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"3","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"45375_2024_47.pdf","nome_file_fisico":"47-2024_Pistorio.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":false},{"id_nota":"45617","autore":"Rafaiani P.","titolo":"Daspo urbano: una prevenzione senza decoro? Nota alla sent. n. 47/2024 della Corte costituzionale","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"www.federalismi.it","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"12","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"45616_2024_47.pdf","nome_file_fisico":"47-2024_Rafaiani.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":false}],"pronunceCorrette":[]}}"
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