GET https://cortecostituzionale.strategiedigitali.net/scheda-pronuncia/1956/1

HTTP Client

1 Total requests
0 HTTP errors

Clients

http_client 1

Requests

POST https://ws.cortecostituzionale.it/servizisito/rest/decisioni/schedaDecisione/ECLI:IT:COST:1956:1
Request options
[
  "auth_basic" => [
    "corteservizisito"
    "corteservizisito,2021+1"
  ]
]
Response 200
[
  "info" => [
    "header_size" => 196
    "request_size" => 336
    "total_time" => 1.88092
    "namelookup_time" => 0.007645
    "connect_time" => 0.008897
    "pretransfer_time" => 0.123765
    "size_download" => 64019.0
    "speed_download" => 34036.0
    "starttransfer_time" => 1.820874
    "primary_ip" => "213.82.143.235"
    "primary_port" => 443
    "local_ip" => "172.16.57.151"
    "local_port" => 37922
    "http_version" => 2
    "protocol" => 2
    "scheme" => "HTTPS"
    "appconnect_time_us" => 123679
    "connect_time_us" => 8897
    "namelookup_time_us" => 7645
    "pretransfer_time_us" => 123765
    "starttransfer_time_us" => 1820874
    "total_time_us" => 1880920
    "effective_method" => "POST"
    "capath" => "/etc/ssl/certs"
    "cainfo" => "/etc/ssl/certs/ca-certificates.crt"
    "start_time" => 1770493510.8392
    "original_url" => "https://ws.cortecostituzionale.it/servizisito/rest/decisioni/schedaDecisione/ECLI:IT:COST:1956:1"
    "pause_handler" => Closure(float $duration) {#1062
      class: "Symfony\Component\HttpClient\Response\CurlResponse"
      use: {
        $ch: CurlHandle {#1014 …}
        $multi: Symfony\Component\HttpClient\Internal\CurlClientState {#1044 …}
        $execCounter: -9223372036854775808
      }
    }
    "debug" => """
      *   Trying 213.82.143.235:443...\n
      * Connected to ws.cortecostituzionale.it (213.82.143.235) port 443 (#0)\n
      * ALPN: offers h2,http/1.1\n
      *  CAfile: /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt\n
      *  CApath: /etc/ssl/certs\n
      * SSL connection using TLSv1.2 / ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256\n
      * ALPN: server did not agree on a protocol. Uses default.\n
      * Server certificate:\n
      *  subject: C=IT; ST=Roma; O=Corte Costituzionale; CN=*.cortecostituzionale.it\n
      *  start date: Dec  4 00:00:00 2025 GMT\n
      *  expire date: Jan  4 23:59:59 2027 GMT\n
      *  subjectAltName: host "ws.cortecostituzionale.it" matched cert's "*.cortecostituzionale.it"\n
      *  issuer: C=IT; ST=Roma; L=Pomezia; O=TI Trust Technologies S.R.L.; CN=TI Trust Technologies OV CA\n
      *  SSL certificate verify ok.\n
      * using HTTP/1.x\n
      > POST /servizisito/rest/decisioni/schedaDecisione/ECLI:IT:COST:1956:1 HTTP/1.1\r\n
      Host: ws.cortecostituzionale.it\r\n
      Accept: */*\r\n
      Authorization: Basic Y29ydGVzZXJ2aXppc2l0bzpjb3J0ZXNlcnZpemlzaXRvLDIwMjErMQ==\r\n
      User-Agent: Symfony HttpClient (Curl)\r\n
      Accept-Encoding: gzip\r\n
      Content-Length: 0\r\n
      Content-Type: application/x-www-form-urlencoded\r\n
      \r\n
      < HTTP/1.1 200 \r\n
      < Cache-Control: no-cache\r\n
      < Pragma: no-cache\r\n
      < Content-Encoding: UTF-8\r\n
      < Content-Type: application/json;charset=UTF-8\r\n
      < Transfer-Encoding: chunked\r\n
      < Date: Sat, 07 Feb 2026 19:45:12 GMT\r\n
      < \r\n
      """
  ]
  "response_headers" => [
    "HTTP/1.1 200 "
    "Cache-Control: no-cache"
    "Pragma: no-cache"
    "Content-Encoding: UTF-8"
    "Content-Type: application/json;charset=UTF-8"
    "Transfer-Encoding: chunked"
    "Date: Sat, 07 Feb 2026 19:45:12 GMT"
  ]
  "response_content" => [
    "{"dtoPronuncia":{"anno":"1956","numero":"1","tipo_decisione":"S","descrizione_decisione":"Sentenza","descriz_tipo_giu":"GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE","presidente_dec":"DE NICOLA","redattore":"","relatore":"AZZARITI","tipo_fissaz_dec":"Camera di Consiglio","data_fissaz_dec":"23/04/1956","data_decisione":"05/06/1956","data_deposito":"14/06/1956","pubbl_gazz_uff":"14/06/1956","num_gazz_uff":"146","norme":"","atti_registro":"","sommario":"\u003cP id\u003d\"S\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"SC1\"\u003e                                  N. 1                                    \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"SC2\"\u003e                         SENTENZA 5 GIUGNO 1956                           \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"SC3\"\u003e                Deposito in cancelleria: 14 giugno 1956.                  \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"SC4\"\u003e    Pubblicazione in \"Gazzetta Ufficiale\" n. 146 del 14 giugno 1956.      \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"SC5\"\u003e                    Pres. DE NICOLA -  Rel. AZZARITI                      \u003c/P\u003e","sommario_tc":"","membri":"\u003cP id\u003d\"ME\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP id\u003d\"MEA3\"\u003e                         LA CORTE COSTITUZIONALE                          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP id\u003d\"MEE\"\u003e composta  dai  signori:  Avv.  ENRICO  DE  NICOLA,  Presidente  - Dott.  \r\n GAETANO AZZARITI - Avv.  GIUSEPPE CAPPI - Prof. TOMASO PERASSI -  Prof.  \r\n GASPARE  AMBROSINI - Prof. FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - Prof.  ERNESTO  \r\n BATTAGLINI - Dott.  MARIO COSATTI - Prof. GIUSEPPE  CASTELLI  AVOLIO  -  \r\n Prof.  ANTONINO  PAPALDO  -  Prof. MARIO BRACCI - Prof. NICOLA JAEGER -  \r\n Prof.  GIOVANNI CASSANDRO, Giudici,                                      \u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003e ha pronunciato la seguente                                               \r\n \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IA2\"\u003e                                SENTENZA                                  \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     nei giudizi riuniti di legittimit\u0026#224;  costituzionale  dell\u0027art.  113  \r\n T.U.    delle  leggi di p.s. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773,  \r\n promossi con le seguenti ordinanze:                                      \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     1) ordinanza 27 dicembre 1955 del Pretore di Prato nel procedimento  \r\n penale a carico di Catani Enzo, rappresentato  e  difeso  nel  presente  \r\n giudizio  dagli  avv.  Vezio Crisafulli e Giuliano Vassalli, pubblicata  \r\n nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23 del 28 gennaio 1956  ed  \r\n iscritta al n. 2 Registro ordinanze 1956;                                \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     2) ordinanza 27 dicembre 1955 del Pretore di Prato nel procedimento  \r\n penale  a  carico  di  Masi Sergio, rappresentato e difeso nel presente  \r\n giudizio dall\u0027avv.  Massimo Severo Giannini, pubblicata nella  Gazzetta  \r\n Ufficiale  della Repubblica n. 23 del 28 gennaio 1956 ed iscritta al n.  \r\n 3 Reg. ord. 1956;                                                        \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     3) ordinanza 13 gennaio 1956 del Pretore di Siena nel  procedimento  \r\n penale a carico di Ferruzzi Cesare, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  \r\n della  Repubblica n. 35 dell\u002711 febbraio 1956 ed iscritta al n. 15 Reg.  \r\n ord. 1956;                                                               \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     4)  ordinanza  20  gennaio  1956  del  Tribunale  di  Macerata  nel  \r\n procedimento  penale  a  carico  di Madoni Ernerio ed altro, pubblicata  \r\n nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35 dell\u002711  febbraio  1956  \r\n ed iscritta al n. 18 Reg. ord.  1956;                                    \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     5)   ordinanza   23   gennaio  1956  del  Pretore  di  Orvieto  nel  \r\n procedimento penale a  carico  di  Pacelli  Corrado,  pubblicata  nella  \r\n Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  48  del 27 febbraio 1956 ed  \r\n iscritta al n. 8 Reg. ord. 1956;                                         \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     6)  ordinanza  27  gennaio  1956  del  Tribunale  di  Rossano   nel  \r\n procedimento  penale a carico di Gismondi Florinda ed altro, pubblicata  \r\n nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48 del 27 febbraio 1956 ed  \r\n iscritta al n. 11 Reg. ord. 1956;                                        \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     7)  ordinanza  16  gennaio  1956  del  Pretore   di   Mantova   nel  \r\n procedimento  penale  a  carico  di  Bonf\u0026#224;  Angiolino, rappresentato e  \r\n difeso nel  presente  giudizio  dagli  avv.  Ellenio  Ambrogi  e  Piero  \r\n Calamandrei, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 60  \r\n del 12 marzo 1956 ed iscritta al n. 49 Reg. ord. 1956;                   \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     8)  ordinanza  24  gennaio 1956 della Corte d\u0027Appello di Milano nel  \r\n procedimento  penale  a  carico  di  Alti  Ambrogio,  pubblicata  nella  \r\n Gazzetta  Ufficiale della Repubblica n. 53 del 3 marzo 1956 ed iscritta  \r\n al n. 62 Reg. ord. 1956;                                                 \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     9) ordinanza 24 gennaio 1956 della Corte d\u0027Appello  di  Milano  nel  \r\n procedimento  penale  a  carico  di  Gandini  Carlo,  pubblicata  nella  \r\n Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 53 del 3 marzo 1956 ed  iscritta  \r\n al n. 63 Reg. ord. 1956;                                                 \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     10)  ordinanza  24 gennaio 1956 della Corte d\u0027Appello di Milano nel  \r\n procedimento penale a carico di Zanaletti Luigi  ed  altro,  pubblicata  \r\n nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica n. 53 del 3 marzo 1956 ed  \r\n iscritta al n. 64 Reg. ord.  1956;                                       \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     11) ordinanza  12  gennaio  1956  del  Tribunale  di  Vigevano  nel  \r\n procedimento  penale  a carico di Bonardi Giuseppe ed altro, pubblicata  \r\n nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 53 del  3  marzo  1956  ed  \r\n iscritta al n. 67 Reg.  ord. 1956;                                       \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     12)   ordinanza   11  gennaio  1956  del  Pretore  di  Livorno  nel  \r\n procedimento  penale  a  carico  di  Sturla  Pietro,  pubblicata  nella  \r\n Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  23  del  28 gennaio 1956 ed  \r\n iscritta al n. 4 Reg. ord. 1956;                                         \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e   13) ordinanza 11 gennaio 1956 del Pretore di Livorno nel procedimento  \r\n penale a carico di Raugi Luigi,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  \r\n della  Repubblica  n.  23  del 28 gennaio 1956 ed iscritta al n. 5 Reg.  \r\n ord. 1956;                                                               \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     14)  ordinanza  17  gennaio  1956  del  Pretore  di   Catania   nel  \r\n procedimento  penale  a  carico  di  Gozzo  Giuseppe,  pubblicata nella  \r\n Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 77 del 30 marzo 1956 ed iscritta  \r\n al n. 9 Reg. ord. 1956;                                                  \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     15) ordinanza 17 gennaio 1956 del Pretore di Monsummano  Terme  nel  \r\n procedimento  penale  a  carico  di  Querzola  Primo,  pubblicata nella  \r\n Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 53 del 3 marzo 1956 ed  iscritta  \r\n al n. 13 Reg.  ord. 1956;                                                \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     16)  ordinanza  27  gennaio  1956  del Pretore di Busto Arsizio nel  \r\n procedimento penale a carico di  Almasio  Mario  ed  altro,  pubblicata  \r\n nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica n. 53 del 3 marzo 1956 ed  \r\n iscritta al n. 16 Reg.  ord. 1956;                                       \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     17)  ordinanza  23  gennaio  1956  del  Tribunale  di  Vicenza  nel  \r\n procedimento  penale a carico di Dalle Nogare Antonio, pubblicata nella  \r\n Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 53 del 3 marzo 1956 ed  iscritta  \r\n al n. 17 Reg. ord. 1956;                                                 \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     18)   ordinanza  30  gennaio  1956  del  Tribunale  di  Forl\u0026#236;  nel  \r\n procedimento penale a  carico  di  Mazzani  Augusto,  pubblicata  nella  \r\n Gazzetta  Ufficiale della Repubblica n. 53 del 3 marzo 1956 ed iscritta  \r\n al n. 20 Reg. ord. 1956;                                                 \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     19) ordinanza 25 gennaio 1956 del Pretore di Gioia  del  Colle  nel  \r\n procedimento  penale  a  carico  di  Vasco  Giuseppe,  pubblicata nella  \r\n Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 53 del 3 marzo 1956 ed  iscritta  \r\n al n. 21 Reg. ord. 1956;                                                 \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     20)  ordinanza  25  gennaio  1956  del  Tribunale  di  Messina  nel  \r\n procedimento penale a carico di Bongiorno Leonida ed altri,  pubblicata  \r\n nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica n. 53 del 3 marzo 1956 ed  \r\n iscritta al n. 23 Reg. ord. 1956;                                        \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     21)  ordinanza  23  gennaio  1956  del  Tribunale   di   Asti   nel  \r\n procedimento  penale  a  carico  di Vogliolo Giovanni, pubblicata nella  \r\n Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 53 del 3 marzo 1956 ed  iscritta  \r\n al n. 29 Reg. ord. 1956;                                                 \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     22) ordinanza 8 febbraio 1956 del Pretore di Poppi nel procedimento  \r\n penale  a carico di Sassoli Arnaldo ed altro, pubblicata nella Gazzetta  \r\n Ufficiale della Repubblica n. 53 del 3 marzo 1956 ed iscritta al n.  33  \r\n Reg. ord. 1956;                                                          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     23)   ordinanza   8  febbraio  1956  del  Pretore  di  Salerno  nel  \r\n procedimento  penale  a  carico  di  Botta  Carmine,  pubblicata  nella  \r\n Gazzetta  Ufficiale della Repubblica n. 58 del 9 marzo 1956 ed iscritta  \r\n al n. 34 Reg. ord. 1956;                                                 \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     24) ordinanza 8 febbraio 1956 del Pretore di Cento nel procedimento  \r\n penale a carico di Biondi Bruno, pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  \r\n della Repubblica n. 60 del 12 marzo 1956 ed iscritta al n. 35 Reg. ord.  \r\n 1956;                                                                    \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     25)   ordinanza   20  gennaio  1956  del  Pretore  di  Firenze  nel  \r\n procedimento penale a carico di Dini Renato ed altro,  rappresentati  e  \r\n difesi  nel  presente  giudizio dagli avvocati Domenico Rizzo e Massimo  \r\n Severo Giannini, Costantino Mortati  e  Achille  Battaglia,  pubblicata  \r\n nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica n. 53 del 3 marzo 1956 ed  \r\n iscritta al n. 37 Reg. ord. 1956;                                        \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     26)  ordinanza  9  febbraio  1956  del  Tribunale  di  Genova   nel  \r\n procedimento  penale  a  carico di Nati Ezio, pubblicata nella Gazzetta  \r\n Ufficiale della Repubblica n. 58 del 9 marzo 1956 ed iscritta al n.  40  \r\n Reg. ord. 1956;                                                          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     27)   ordinanza   9   febbraio  1956  del  Pretore  di  Foggia  nel  \r\n procedimento penale a carico di Tatarella  Giuseppe,  pubblicata  nella  \r\n Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 60 del 12 marzo 1956 ed iscritta  \r\n al n. 41 Reg. ord. 1956;                                                 \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     28)   ordinanza   25  gennaio  1956  del  Pretore  di  Livorno  nel  \r\n procedimento  penale  a  carico  di  Sturla  Pietro,  pubblicata  nella  \r\n Gazzetta  Ufficiale della Repubblica n. 53 del 3 marzo 1956 ed iscritta  \r\n al n. 56 Reg. ord. 1956:                                                 \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     29) ordinanza 1 febbraio 1956 della Corte  d\u0027Assise  di  Terni  nel  \r\n procedimento  penale  a  carico di Picchiami Dario ed altri, pubblicata  \r\n nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 53 del  3  marzo  1956  ed  \r\n iscritta al n. 65 Reg.  ord. 1956.                                       \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     30)  ordinanza  20  gennaio  1956  del  Pretore  di  Orbetello  nel  \r\n procedimento penale a carico di Carobbi Mario Cesare,  rappresentato  e  \r\n difeso  nel presente giudizio dagli avvocati Ennio Graziani e Francesco  \r\n Mazzei, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 64  del  \r\n 16 marzo 1956 ed iscritta al n. 75 Reg. Ord. 1956:                       \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     Viste  le  dichiarazioni di intervento del Presidente del Consiglio  \r\n dei Ministri;                                                            \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     Udita nell\u0027udienza pubblica del 23 aprile  1956  la  relazione  del  \r\n Giudice dott.  Gaetano Azzariti;                                         \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     Uditi  gli  avvocati  Costantino Mortati, Francesco Mazzei, Massimo  \r\n Severo  Giannini,  Vezio   Crisafulli,   Giuliano   Vassalli,   Achille  \r\n Battaglia,  Federico  Comandini,  Piero  Calamandrei  ed infine il vice  \r\n avvocato generale dello Stato Marcello Frattini.                         \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e                            \u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e                           Ritenuto, in fatto:                            \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e   La questione di legittimit\u0026#224; costituzionale, che  forma  oggetto  dei  \r\n trenta  giudizi promossi con le ordinanze sopra elencate, \u0026#232; unica e fu  \r\n sollevata nel corso di vari procedimenti penali (alcuni in primo grado,  \r\n altri in appello) che si svolgevano a  carico  di  persone  alle  quali  \r\n erano  imputate trasgressioni al precetto dell\u0027art. 113 del T.U.  delle  \r\n leggi di p.s. per avere o distribuito avvisi o stampati nella  pubblica  \r\n strada,  o affisso manifesti o giornali, ovvero usato alto parlanti per  \r\n comunicazioni al pubblico,  senza  autorizzazione  del  l\u0027autorit\u0026#224;  di  \r\n pubblica  sicurezza,  com\u0027\u0026#232;  prescritto  nel  detto articolo, o anche,  \r\n nonostante il divieto espresso di tale autorit\u0026#224;. A tutti  perci\u0026#242;  era  \r\n contestata contravvenzione punibile a norma dell\u0027articolo 663 Cod. pen.  \r\n modificato con D.L. 8 novembre 1947, n. 1382.                            \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     In  uno  dei procedimenti penali all\u0027imputato era invece contestato  \r\n il reato di omissione di atti di ufficio provveduto dall\u0027art. 328  Cod.  \r\n pen.  in  quanto,  nella  sua  qualit\u0026#224; di vice Sindaco, in assenza del  \r\n Sindaco, aveva omesso di provvedere alla  rimozione  di  manifesti  che  \r\n erano  stati  affissi  senza l\u0027autorizzazione della pubblica sicurezza,  \r\n nonostante  le  sollecitazioni  a  lui  rivolte  dal  Comandante  della  \r\n stazione dei carabinieri.                                                \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     In  questi  procedimenti  penali  il  difensore  dell\u0027imputato o il  \r\n Pubblico  Ministero  o  entrambi   sollevarono   la   questione   sulla  \r\n legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0027art. 113 della legge di p.s. in quanto  \r\n l\u0027autorizzazione  ivi  prescritta  contrasterebbe  con  l\u0027art. 21 della  \r\n Costituzione,  il  quale  dichiara  che  \"tutti  hanno  il  diritto  di  \r\n manifestare  liberamente  il proprio pensiero con la parola, lo scritto  \r\n ed ogni altro mezzo di diffusione\" (primo comma) e che \"la  stampa  non  \r\n pu\u0026#242;  essere  soggetta ad autorizzazioni o censure\" (secondo comma). In  \r\n conseguenza chiedevano  e  il  giudice  disponeva  la  sospensione  del  \r\n procedimento   penale   e   la   trasmissione  degli  atti  alla  Corte  \r\n costituzionale per la decisione della questione di legittimit\u0026#224;.         \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Sono cos\u0026#236; trenta ordinanze (18 di Pretori, 8 di  Tribunali,  3  di  \r\n Corti  di  appello  e  1  di  Corte  di  assise): ciascuna regolarmente  \r\n notificata ai sensi di legge, comunicata ai Presidenti dei due rami del  \r\n Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.       \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     In conformit\u0026#224; dell\u0027art. 15 delle Norme integrative per  i  giudizi  \r\n davanti  a  questa  Corte, le trenta cause promosse con dette ordinanze  \r\n sono state chiamate nella stessa udienza del 23 aprile 1956  -  secondo  \r\n l\u0027ordine  cronologico  delle  notifiche  -  per  essere  congiuntamente  \r\n discusse.                                                                \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     In tutte le ordinanze \u0026#232; osservato sostanzialmente che la questione  \r\n di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0027art. 113 della legge  di  p.s.  non  \r\n pu\u0026#242; dirsi manifestatamente infondata perch\u0026#233;, nonostante il prevalente  \r\n indirizzo della giurisprudenza della Corte di cassazione a favore della  \r\n perdurante  efficacia del menzionato art. 113, le decisioni non di rado  \r\n contrastanti delle magistrature di merito e le discussioni  in dottrina  \r\n dimostrano che si verte in materia quanto meno controversa.              \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     In  una  delle  ordinanze  si  aggiunge ancora, riportando i motivi  \r\n esposti nella istanza di difesa, che il contrasto dell\u0027art.  113  della  \r\n legge  di  p.s.  con  i principi espressi nella Costituzione renderebbe  \r\n illegittima la disposizione legislativa,  anche  se  fosse  ammessa  la  \r\n natura  meramente  programmatica  e  non  precettiva dell\u0027art. 21 della  \r\n Costituzione.                                                            \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Solo in cinque dei trenta giudizi promossi con le  dette  ordinanze  \r\n vi  \u0026#232;  stata  costituzione  delle parti e precisamente: di Catani Enzo  \r\n (ordinanza del Pretore di Prato  27  dicembre  1955);  di  Masi  Sergio  \r\n (ordinanza  dello  stesso  Pretore  in  pari data); di Bonf\u0026#224; Angiolino  \r\n (ordinanza del Pretore di Mantova del 16 gennaio 1956); di Dini  Renato  \r\n (ordinanza  del  Pretore  di Firenze 20 gennaio 1956); di Carobbi Mario  \r\n Cesare (ordinanza del Pretore di Orbetello 20 gennaio 1956).             \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     I loro difensori, nelle  deduzioni  depositate  nella  cancelleria,  \r\n chiedono  tutti  che  la Corte dichiari l\u0027illegittimit\u0026#224; costituzionale  \r\n dell\u0027art. 113 della legge  di  p.s.  e  di  quelle  altre  disposizioni  \r\n legislative  la  cui  illegittimit\u0026#224;,  a  giudizio  della  Corte, debba  \r\n derivare come conseguenza dell\u0027adottanda decisione.                      \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     In tutti i giudizi vi \u0026#232; stato poi intervento  del  Presidente  del  \r\n Consiglio dei Ministri rappresentato e difeso, come per legge (articoli  \r\n 20 e 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87), dall\u0027avvocato generale dello  \r\n Stato,  il  quale,  in  via principale, sostiene che nei riguardi della  \r\n legislazione anteriore alla Costituzione non v\u0027ha luogo a  giudizio  di  \r\n legittimit\u0026#224;   costituzionale,   perch\u0026#233;   le  norme  precettive  della  \r\n Costituzione importano abrogazione delle leggi anteriori che siano  con  \r\n essa  incompatibili  e  la  relativa  dichiarazione  \u0026#232;  di  competenza  \r\n esclusiva del giudice ordinario;  mentre  le  norme  costituzionali  di  \r\n carattere  programmatico  non  importano  difetto  di  legittimit\u0026#224;  di  \r\n nessuna delle leggi vigenti anteriori alla Costituzione.                 \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     In via subordinata, chiede poi che sia  dichiarato  non  sussistere  \r\n incompatibilit\u0026#224;  tra  l\u0027art.  21  della Costituzione e l\u0027art. 113 T.U.  \r\n delle leggi di p.s. e 663 del Cod.  pen., con conseguente  affermazione  \r\n di legittimit\u0026#224; costituzionale di queste disposizioni.                   \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Queste  due  tesi sono poi svolte e riaffermate energicamente nella  \r\n successiva memoria dell\u0027Avvocatura dello Stato; ma con pari vigore sono  \r\n combattute nelle memorie avversarie, dove, specialmente in ordine  alla  \r\n tesi  principale,  si  sostiene  che  l\u0027art.  21  della Costituzione ha  \r\n carattere spiccatamente precettivo e non pro grammatico e che, in  ogni  \r\n caso,  non  bisogna  fare  confusione  tra il problema dell\u0027abrogazione  \r\n delle leggi e quello  della  illegittimit\u0026#224;  costituzionale,  il  quale  \r\n secondo  problema  sorge  proprio  quando l\u0027abrogazione della legge sia  \r\n stata esclusa  e  renda  cos\u0026#236;  necessaria  la  pronunzia  della  Corte  \r\n Costituzionale.                                                          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     In  ordine  poi  al  contrasto tra l\u0027art. 113 della legge di p.s. e  \r\n l\u0027art. 21 della Costituzione, i difensori delle parti assumono che tale  \r\n contrasto  \u0026#232;  evidente  e  perci\u0026#242;   l\u0027illegittimit\u0026#224;   costituzionale  \r\n dell\u0027art. 113 deve essere dichiarata dalla Corte costituzionale.         \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Nella  discussione  orale  le  varie  tesi sono state confermate da  \r\n ciascuna delle parti; ed inoltre da uno dei difensori  \u0026#232;  stato  anche  \r\n sostenuto  che  l\u0027intervento  del  Presidente del Consiglio non sarebbe  \r\n ammissibile, sia perch\u0026#233; avvenuto senza  preventiva  deliberazione  del  \r\n Consiglio dei Ministri, sia perch\u0026#233; la materia della pubblica sicurezza  \r\n rientrerebbe nella competenza amministrativa del Ministero dell\u0027Interno  \r\n e  non  gi\u0026#224;  della  Presidenza  del  Consiglio,  mancante  perci\u0026#242;  di  \r\n interesse.                                                               \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e                         \u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e                         Considerato, in diritto:                          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e    Poich\u0026#233;, come si \u0026#232; detto, unica \u0026#232;  la  questione  di  legittimit\u0026#224;  \r\n costituzionale  che  forma  oggetto  dei  trenta  giudizi  proposti con  \r\n altrettante ordinanze, la Corte ravvisa opportuno che la decisione  nei  \r\n giudizi riuniti abbia luogo con unica sentenza.                          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     \u0026#200;   superfluo  fermarsi  sulle  argomentazioni  fatte  durante  la  \r\n discussione  orale  per  contestare  l\u0027intervento  del  Presidente  del  \r\n Consiglio  dei  Ministri. Le disposizioni della legge 11 marzo 1953, n.  \r\n 87 sono chiarissime nel  prescrivere  che  i  giudizi  di  legittimit\u0026#224;  \r\n costituzionale  promossi  con  ordinanza si svolgano in contraddittorio  \r\n non solo di coloro che sono parti nella causa che ha dato origine  alla  \r\n questione  di legittimit\u0026#224;, ma anche - quale che sia il contenuto della  \r\n legge impugnata, se pure relativo a materie di  competenza  di  singoli  \r\n Ministeri  -  del  Presidente  del  Consiglio,  in relazione al duplice  \r\n effetto che la pronuncia della Corte  costituzionale  \u0026#232;  destinata  ad  \r\n avere,  sia specificamente per la causa in corso, sia generalmente erga  \r\n omnes. Appunto per questo  l\u0027art.  23  della  stessa  legge  impone  la  \r\n notificazione  dell\u0027ordinanza che promuove il giudizio cos\u0026#236; alle dette  \r\n parti come al Presidente del Consiglio dei Ministri e gli artt. 20 e 25  \r\n regolano, insieme con la rappresentanza e la costituzione delle  parti,  \r\n anche la rappresentanza e l\u0027intervento del Presidente del Consiglio dei  \r\n Ministri.  Questo  intervento  ha quindi un carattere suo proprio, come  \r\n mezzo di integrazione del contraddittorio prescritto dalla legge, e  si  \r\n distingue  nettamente dall\u0027istituto dell\u0027intervento regolato dal codice  \r\n di procedura e dalle norme processuali della giustizia  amministrativa.  \r\n N\u0026#233;  dall\u0027uno  n\u0026#233;  dalle  altre  \u0026#232;  lecito  perci\u0026#242; dedurre qualsiasi  \r\n elemento che possa valere per l\u0027intervento del Presidente del Consiglio  \r\n nei giudizi davanti alla Corte costituzionale e vano  riesce  qualsiasi  \r\n sforzo dialettico in senso contrario.                                    \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     In  ordine  alla  questione di competenza sollevata dall\u0027Avvocatura  \r\n dello Stato, \u0026#232; innanzi tutto da considerare fuori  di  discussione  la  \r\n competenza  esclusiva  della  Corte  costituzionale  a  giudicare sulle  \r\n controversie relative alla legittimit\u0026#224; costituzionale delle  leggi  \u0026#232;  \r\n degli atti aventi forza di legge, come \u0026#232; stabilito nell\u0027art. 134 della  \r\n Costituzione.  La dichiarazione di illegittimit\u0026#224; costituzionale di una  \r\n legge  non  pu\u0026#242;  essere  fatta  che  dalla  Corte  costituzionale   in  \r\n conformit\u0026#224; dell\u0027art. 136 della stessa Costituzione.                     \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     L\u0027assunto    che    il   nuovo   istituto   della   \"illegittimit\u0026#224;  \r\n costituzionale\"  si  riferisca  solo   alle   leggi   posteriori   alla  \r\n Costituzione  e  non anche a quelle anteriori) non pu\u0026#242; essere accolto,  \r\n sia perch\u0026#233;, dal lato testuale, tanto  l\u0027art.  134  della  Costituzione  \r\n quanto  l\u0027art.  1  della  legge  costituzionale  9 febbraio 1948, n. 1,  \r\n parlano di questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale delle leggi,  senza  \r\n fare  alcuna  distinzione,  sia perch\u0026#233;, dal lato logico, \u0026#232; innegabile  \r\n che il rapporto tra leggi ordinarie e leggi costituzionali e  il  grado  \r\n che  ad  esse  rispettivamente  spetta  nella gerarchia delle fonti non  \r\n mutano affatto, siano le leggi ordinarie anteriori, siano posteriori  a  \r\n quelle  costituzionali.  Tanto nell\u0027uno quanto nell\u0027altro caso la legge  \r\n costituzionale,  per  la  sua  intrinseca   natura   nel   sistema   di  \r\n Costituzione rigida, deve prevalere sulla legge ordinaria.               \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Non  occorre  poi  fermarsi ad esaminare se e in quali casi, per le  \r\n leggi anteriori, il contrasto con norme della Costituzione sopravvenuta  \r\n possa configurare un problema di abrogazione da risolvere alla  stregua  \r\n dei  principi  generali fermati nell\u0027art. 15 delle Disp.  prel. al Cod.  \r\n civ. I due istituti giuridici dell\u0027abrogazione e  della  illegittimit\u0026#224;  \r\n costituzionale  delle  leggi  non sono identici fra loro, si muovono su  \r\n piani diversi, con effetti diversi e con competenze diverse.  Il  campo  \r\n dell\u0027abrogazione  inoltre  \u0026#232;  pi\u0026#249;  ristretto,  in confronto di quello  \r\n della illegittimit\u0026#224; costituzionale, e i requisiti richiesti perch\u0026#233; si  \r\n abbia abrogazione per incompatibilit\u0026#224; secondo i principi generali sono  \r\n assai pi\u0026#249; limitati di quelli che possano consentire  la  dichiarazione  \r\n di illegittimit\u0026#224; costituzionale di una legge.                           \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Affermata  la competenza di questa Corte, si pu\u0026#242; passare all\u0027esame  \r\n della  questione  di  legittimit\u0026#224;  costituzionale  proposta   con   le  \r\n ordinanze sopra indicate.                                                \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Se  le  disposizioni  dell\u0027art.  113  della  legge  di p.s. possano  \r\n coesistere con le dichiarazioni  dell\u0027art.  21  della  Costituzione  \u0026#232;  \r\n questione  che  ha  gi\u0026#224;  formato oggetto di moltissime pronuncie della  \r\n Magistratura ordinaria e di numerosi scritti di studiosi.                \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Ma la questione \u0026#232; stata  posta,  quasi  esclusivamente,  sotto  il  \r\n profilo  della  abrogazione  dell\u0027art.  113  per  incompatibilit\u0026#224;  con  \r\n l\u0027articolo 21 della  Costituzione  e  le  discussioni  si  sono  svolte  \r\n principalmente  sul punto se le norme dettate in questo ultimo articolo  \r\n fossero   da   ritenere   precettive   di   immediata   attuazione    o  \r\n programmatiche.                                                          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Anche  nel  presente giudizio queste discussioni sono state riprese  \r\n dalle parti.   Ma non occorre fermarsi su  di  esse  n\u0026#233;  ricordare  la  \r\n giurisprudenza  formatasi in proposito, perch\u0026#233; la nota distinzione fra  \r\n norme precettive e norme programmatiche pu\u0026#242; essere bens\u0026#236; determinante  \r\n per decidere della abrogazione o meno di una legge, ma non \u0026#232;  decisiva  \r\n nei  giudizi  di legittimit\u0026#224; costituzionale, potendo la illegittimit\u0026#224;  \r\n costituzionale di una legge derivare, in determinati casi, anche  dalla  \r\n sua  non  conciliabilit\u0026#224; con norme che si dicono programmatiche, tanto  \r\n pi\u0026#249;  che  in  questa  categoria   sogliono   essere   comprese   norme  \r\n costituzionali  di  contenuto  diverso:  da  quelle  che  si limitano a  \r\n tracciare programmi generici di futura ed incerta  attuazione,  perch\u0026#233;  \r\n subordinata  al  verificarsi  di  situazioni che la consentano, a norme  \r\n dove il programma, se cos\u0026#236; si voglia denominarlo, ha  concretezza  che  \r\n non  pu\u0026#242;  non  vincolare  immediatamente il legislatore, ripercuotersi  \r\n sulla interpretazione della legislazione precedente e sulla  perdurante  \r\n efficacia  di  alcune  parti  di  questa;  vi  sono pure norme le quali  \r\n fissano  principi  fondamentali,  che   anche   essi   si   riverberano  \r\n sull\u0027intera legislazione.                                                \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Pertanto \u0026#232; il contenuto concreto delle norme dettate nell\u0027articolo  \r\n 21  della Costituzione e il loro rapporto con le disposizioni dell\u0027art.  \r\n 113 della legge di p.s.  che  dovranno  essere  presi  direttamente  in  \r\n esame,   per  accertare  se  vi  sia  contrasto  dal  quale  derivi  la  \r\n illegittimit\u0026#224; costituzionale di queste ultime disposizioni.             \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Per escludere che contrasto vi sia, \u0026#232; stato da  qualcuno  asserito  \r\n che  bisogna distinguere tra manifestazione del pensiero, la quale deve  \r\n essere libera, e la divulgazione del pensiero dichiarato,  della  quale  \r\n non  \u0026#232;  menzione  nella  Costituzione.    Ma  tale  distinzione non \u0026#232;  \r\n consentita da alcuna norma costituzionale.                               \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Tuttavia  \u0026#232;  da  rilevare,  in via generale, che la norma la quale  \r\n attribuisce un diritto non escluda  il  regolamento  dell\u0027esercizio  di  \r\n esso.                                                                    \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Una  disciplina delle modalit\u0026#224; di esercizio di un diritto, in modo  \r\n che l\u0027attivit\u0026#224; di un individuo rivolta  al  perseguimento  dei  propri  \r\n fini  si concili con il perseguimento dei fini degli altri, non sarebbe  \r\n perci\u0026#242; da considerare di per s\u0026#233; violazione o negazione  del  diritto.  \r\n E  se  pure  si pensasse che dalla disciplina dell\u0027esercizio pu\u0026#242; anche  \r\n derivare indirettamente un certo limite al diritto stesso, bisognerebbe  \r\n ricordare che il concetto di limite \u0026#232; insito nel concetto di diritto e  \r\n che nell\u0027ambito dell\u0027ordinamento le varie sfere  giuridiche  devono  di  \r\n necessit\u0026#224;   limitarsi   reciprocamente,   perch\u0026#233;  possano  coesistere  \r\n nell\u0027ordinata convivenza civile.                                         \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     \u0026#200; evidentemente da escludere che con la enunciazione  del  diritto  \r\n di  libera manifestazione del pensiero la Costituzione abbia consentite  \r\n attivit\u0026#224; le quali turbino  la  tranquillit\u0026#224;  pubblica,  ovvero  abbia  \r\n sottratta  alla  polizia  di  sicurezza  la funzione di prevenzione dei  \r\n reati.                                                                   \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Sotto questo aspetto bisognerebbe non dubitare  della  legittimit\u0026#224;  \r\n costituzionale  dell\u0027art.  113,  se  il  conferimento  del  potere  ivi  \r\n indicato all\u0027Autorit\u0026#224; di pubblica sicurezza  risultasse  vincolato  al  \r\n fine  di  impedire  fatti che siano costitutivi di reati o che, secondo  \r\n ragionevoli previsioni, potrebbero provocarli.                           \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Ma \u0026#232; innegabile che nessuna determinazione in tale senso vi \u0026#232; nel  \r\n detto articolo, il quale, col prescrivere l\u0027autorizzazione, sembra  far  \r\n dipendere quasi da una concessione dell\u0027autorit\u0026#224; di pubblica sicurezza  \r\n il  diritto,  che  l\u0027art.  21  della  Costituzione  conferisce a tutti,  \r\n attribuendo alla detta autorit\u0026#224; poteri discrezionali illimitati,  tali  \r\n cio\u0026#232;   che,   indipendentemente   dal  fine  specifico  di  tutela  di  \r\n tranquillit\u0026#224; e di prevenzione di  reati,  il  concedere  o  il  negare  \r\n l\u0027autorizzazione  pu\u0026#242;  significare  praticamente consentire o impedire  \r\n caso per caso la manifestazione del pensiero.                            \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     \u0026#200; vero che  questa  ampiezza  di  poteri  discrezionali  \u0026#232;  stata  \r\n notevolmente  ridotta  dal  successivo  decreto  legislativo 8 novembre  \r\n 1947,  n.  1382,  il  quale  consente  ricorso  al  Procuratore   della  \r\n Repubblica  contro i provvedimenti dell\u0027Autorit\u0026#224; di pubblica sicurezza  \r\n che abbiano negata l\u0027autorizzazione, disponendo che  la  decisione  del  \r\n Procuratore   della   Repubblica   sostituisca   a  tutti  gli  effetti  \r\n l\u0027autorizzazione predetta.                                               \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Ma, ci\u0026#242; nonostante, la indeterminatezza originaria rimane e quindi  \r\n cos\u0026#236; per l\u0027autorit\u0026#224; di pubblica sicurezza come per l\u0027organo  chiamato  \r\n a  controllarne  l\u0027attivit\u0026#224; a seguito di ricorso continua a sussistere  \r\n una eccessiva estensione di poteri discrezionali, non essendo in  alcun  \r\n modo  delineata  la  sfera  entro  la  quale  debbano  essere contenuti  \r\n l\u0027attivit\u0026#224; di polizia e l\u0027uso dei poteri di questa.                     \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     La Corte costituzionale deve perci\u0026#242; dichiarare  la  illegittimit\u0026#224;  \r\n costituzionale  dell\u0027art.  113  del  T.U.  delle  leggi  di p.s., fatta  \r\n eccezione per il comma 5), dove \u0026#232;  disposto  che  \"le  affissioni  non  \r\n possono  farsi fuori dei luoghi destinati dall\u0027autorit\u0026#224; competente\" la  \r\n quale ultima disposizione non \u0026#232; comunque in contrasto con alcuna norma  \r\n costituzionale e pu\u0026#242; mantenere la sua efficacia.                        \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Quanto alle altre disposizioni dettate nel ricordato  articolo,  la  \r\n dichiarazione di illegittimit\u0026#224; non implica che esse non possano essere  \r\n sostituite  da  altre pi\u0026#249; adeguate le quali, senza lesione del diritto  \r\n di libera manifestazione del  pensiero  enunciato  nell\u0027art.  21  della  \r\n Costituzione,  ne  regolino  l\u0027esercizio in modo da evitarne gli abusi,  \r\n anche in relazione alla espressa disposizione dettata nell\u0027ultimo comma  \r\n dello stesso art. 21 e, in generale, per la prevenzione dei  reati.  \u0026#200;  \r\n stato gi\u0026#224; osservato che la disciplina dell\u0027esercizio di un diritto non  \r\n \u0026#232;  per  s\u0026#233;  stessa lesione del diritto medesimo. Del resto, la scarsa  \r\n aderenza di alcune disposizioni della legge di p.s.  ai principi e alle  \r\n norme della Costituzione sopravvenuta ha gi\u0026#224; da  molto  tempo  indotto  \r\n gli  organi competenti a studiare una conveniente revisione della legge  \r\n di p.s.; e  parecchi  disegni  di  legge  sono  stati  a  questo  scopo  \r\n presentati  cos\u0026#236;  alla  Camera  dei  Deputati  come  al  Senato  della  \r\n Repubblica, l\u0027ultimo dei quali ha pure recentemente avuto l\u0027esame della  \r\n competente  Commissione  senatoria.  \u0026#200;  quindi  desiderabile  che  una  \r\n materia  cos\u0026#236;  delicata  sia presto regolata in modo soddisfacente con  \r\n una disciplina adeguata alle nuove norme della Costituzione.             \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     La dichiarazione di  illegittimit\u0026#224;  costituzionale  dell\u0027art.  113  \r\n della  legge di p.s. si ripercuote naturalmente sull\u0027art. 1 del decreto  \r\n legislativo 8 novembre 1947, n. 1382,  che  \u0026#232;  con  esso  strettamente  \r\n collegato;  mentre non pu\u0026#242; essere dichiarata altres\u0026#236; l\u0027illegittimit\u0026#224;  \r\n costituzionale dell\u0027art. 663 del Cod. pen. e dell\u0027art. 2 del menzionato  \r\n decreto legislativo 8 novembre 1947, che lo ha modificato,  perch\u0026#233;  le  \r\n sanzioni stabilite nel detto art. 663 Cod. pen. si riferiscono non gi\u0026#224;  \r\n esclusivamente   al  caso  di  fatti  compiuti  senza  l\u0027autorizzazione  \r\n richiesta dall\u0027art. 113 della  legge  di  p.s.,  ma  in  generale  alla  \r\n inosservanza delle varie leggi che espressamente lo richiamano.          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     \u0026#200;,  peraltro,  chiarissimo  che le disposizioni del detto art. 663  \r\n Cod. pen., in quanto sono riferibili al precetto  dell\u0027art.  113  della  \r\n legge  di  p.s.,  non  solo diventeranno inoperanti, ma dovranno essere  \r\n considerate   anche    esse    travolte    dalla    dichiarazione    di  \r\n incostituzionalit\u0026#224;  delle  disposizioni  del  medesimo articolo, anche  \r\n agli effetti particolari indicati nell\u0027ultimo comma dell\u0027art. 30  della  \r\n legge 11 marzo 1953, n. 87.                                              \u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP id\u003d\"MO\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003e                            per questi motivi                             \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003e                         LA CORTE COSTITUZIONALE                          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e     pronunciando  con  unica  sentenza  nei giudizi riuniti indicati in  \r\n epigrafe:                                                                \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e     1. - Afferma la propria competenza a giudicare  sulle  controversie  \r\n relative  alla  legittimit\u0026#224;  costituzionale  delle  leggi e degli atti  \r\n aventi forza di legge anche se anteriori alla entrata in  vigore  della  \r\n Costituzione;                                                            \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e     2. - Dichiara l\u0027illegittimit\u0026#224; costituzionale delle norme contenute  \r\n nei  commi 1, 2, 3, 4, 6 e 7 dell\u0027art. 113 del T.U. delle leggi di p.s.  \r\n approvato con decreto 18 giugno 1931, n. 773 - per la violazione  delle  \r\n quali   la  sanzione  penale  \u0026#232;  preveduta  dall\u0027art.  663  Cod.  pen.  \r\n modificato con l\u0027art. 2 del decreto legislativo  8  novembre  1947,  n.  \r\n 1382  - e di conseguenza dell\u0027art. 1 del decreto legislativo 8 novembre  \r\n 1947, n.   1382, salva la  ulteriore  disciplina  per  l\u0027esercizio  del  \r\n diritto riconosciuto dall\u0027art.  21 della Costituzione.                   \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e     Cos\u0026#236;  deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte costituzionale,  \r\n Palazzo della Consulta, il 5 giugno 1956.                                \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003e                                   ENRICO DE NICOLA - GAETANO AZZARITI -  \r\n                                   GIUSEPPE CAPPI  -  TOMASO  PERASSI  -  \r\n                                   GASPARE    AMBROSINI    -   FRANCESCO  \r\n                                   PANTALEO    GABRIELI    -     ERNESTO  \r\n                                   BATTAGLINI - MARIO COSATTI - GIUSEPPE  \r\n                                   CASTELLI  AVOLIO - ANTONINO PAPALDO -  \r\n                                   MARIO  BRACCI  -  NICOLA   JAEGER   -  \r\n                                   GIOVANNI CASSANDRO.                    \u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"1","titoletto":"SENT. 1/56 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA\u0027 COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - INTERVENTO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO - NATURA.","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eL\u0027intervento del Presidente del Consiglio nei giudizi di legittimità costituzionale, promossi in via incidentale, si distingue da qualsiasi altra forma di intervento prevista dalle norme processuali civili o amministrative, in quanto ha un carattere suo proprio in relazione al duplice effetto che la pronuncia della Corte costituzionale è destinata ad avere, sia specificamente per la causa in corso, sia, generalmente, \u003cem\u003eerga omnes\u003c/em\u003e.\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"2","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"11/03/1953","numero":"87","articolo":"23","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"11/03/1953","numero":"87","articolo":"25","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)","data_legge":"","numero":"0","articolo":"4","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}]},{"numero_massima":"2","titoletto":"SENT. 1/56 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA\u0027 COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - MATERIE DI COMPETENZA DI SINGOLI MINISTERI - INTERVENTO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO.","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eLa facoltà di intervento, nel giudizio di legittimità costituzionale promosso in via incidentale, spetta al Presidente del Consiglio dei Ministri anche se la legge impugnata concerne materie di competenza dei singoli ministeri.\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"3","numero_massima_precedente":"1","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"11/03/1953","numero":"87","articolo":"23","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"11/03/1953","numero":"87","articolo":"25","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)","data_legge":"","numero":"0","articolo":"4","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}]},{"numero_massima":"3","titoletto":"SENT. 1/56 C. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA\u0027 COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ILLEGITTIMITA\u0027 COSTITUZIONALE - ABROGAZIONE - DIFFERENZE - LEGGI ANTERIORI ALLA COSTITUZIONE.","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eI due istituti giuridici dell\u0027abrogazione e dell\u0027illegittimità costituzionale delle leggi non sono identici fra loro, si muovono su piani diversi, con effetti diversi e con competenze diverse. Il campo dell\u0027abrogazione inoltre è più ristretto, in confronto di quello della illegittimità costituzionale, ed i requisiti richiesti perché si abbia abrogazione per incompatibilità sono molto più limitati di quelli che possano consentire la dichiarazione di illegittimità di una legge. Pertanto, e\u0027 necessario tener presente tutto ciò al fine di stabilire se ed in quali casi, per le leggi anteriori, il contrasto con norme della Costituzione sopravvenuta possa configurare un problema di abrogazione per incompatibilità da risolvere alla stregua dei principi generali fissati nell\u0027art. 15 delle disp. prel. al cod. civ..\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"4","numero_massima_precedente":"2","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[{"denominazione_legge":"disposizioni sulla legge in generale","data_legge":"","numero":"0","articolo":"15","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:disposizioni.sulla.legge.in.generale;0~art15"}],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"136","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"11/03/1953","numero":"87","articolo":"30","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}]},{"numero_massima":"4","titoletto":"SENT. 1/56 D. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA\u0027 COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - LEGGI ANTERIORI ALLA COSTITUZIONE - COMPETENZA ESCLUSIVA DELLA CORTE.","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eLa Corte è competente a giudicare della legittimità costituzionale delle leggi sia posteriori che anteriori all\u0027entrata in vigore della Costituzione. (Principio affermato con riferimento alla questione di legittimità costituzionale dell\u0027art. 113 T.U. delle leggi di p.s. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, che subordina al rilascio della licenza dell\u0027autorità locale di p.s. la distribuzione, la messa in circolazione o l\u0027affissione in luogo pubblico o aperto al pubblico di scritti o disegni o giornali).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"5","numero_massima_precedente":"3","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"134","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"legge costituzionale","data_legge":"09/02/1948","numero":"1","articolo":"1","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"5","titoletto":"SENT. 1/56 E. COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - NORME PRECETTIVE E PROGRAMMATICHE - DIVERSA RILEVANZA AL FINE DELL\u0027ABROGAZIONE E A QUELLO DELLA ILLEGITTIMITA\u0027 COSTITUZIONALE.","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eLa distinzione fra norme precettive e norme programmatiche può essere determinante per decidere della abrogazione o meno di una legge, ma non è decisiva nei giudizi di legittimità\u0027 costituzionale, potendo la illegittimità costituzionale di una legge derivare, in determinati casi, anche dalla sua non conciliabilità con norme che si dicono programmatiche, tanto più che in questa categoria sogliono essere comprese norme costituzionali di contenuto diverso.\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"6","numero_massima_precedente":"4","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"134","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"136","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"6","titoletto":"SENT. 1/56 F. DIRITTI ATTRIBUITI DA NORME GIURIDICHE - DISCIPLINA DELLE MODALITA\u0027 DI ESERCIZIO - LIMITI - NON NE COSTITUISCONO, DI PER SE\u0027, NEGAZIONE O VIOLAZIONE.","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eIn via generale la norma che attribuisce un diritto non esclude il regolamento dell\u0027esercizio di esso. Una disciplina delle modalità di esercizio di un diritto, in modo che l\u0027attività di un individuo, rivolta al perseguimento dei propri fini, si concili con il perseguimento dei fini degli altri, - pur con i limiti, insiti del resto nel concetto stesso di diritto, che possono derivarne - non sarebbe perciò da considerare di per sé violazione o negazione del diritto.\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"7","numero_massima_precedente":"5","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"7","titoletto":"SENT. 1/56 G. LIBERTA\u0027 DI PENSIERO - MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO E DIVULGAZIONE DEL PENSIERO DICHIARATO - ASSERITA DISTINZIONE - IRRILEVANZA SUL PIANO COSTITUZIONALE.","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eUna distinzione fra manifestazione del pensiero, di cui l\u0027art. 21 Cost. proclama la libertà, e divulgazione del pensiero dichiarato, non può ritenersi consentita da alcuna norma costituzionale.\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"8","numero_massima_precedente":"6","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"21","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"8","titoletto":"SENT.  1/56  H. LIBERTA\u0027 DI MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO - ART. 21 COST.  -  ESTENSIONE  DELLA  GARANZIA  COSTITUZIONALE  - LIMITI - DIFFUSIONE  DI  SCRITTI  O  DISEGNI  -  AUTORIZZAZIONE  DI P.S. - CONDIZIONI  DI LEGITTIMITA\u0027 -  INSUSSISTENZA.","testo":"E\u0027 evidentemente da escludere che con la enunciazione del diritto di  libera  manifestazione  del  pensiero  la  Costituzione abbia consentito  attivita\u0027 le quali turbino la tranquillita\u0027 pubblica, ovvero  abbia  sottratto alla polizia di sicurezza la funzione di prevenzione dei reati. Sotto questo aspetto bisognerebbe non dubitare della legittimita\u0027 costituzionale   dell\u0027art.   113   T.U.   leggi  di  p.s.,  se il conferimento  del  potere  ivi indicato all\u0027Autorita\u0027 di pubblica sicurezza   risultasse   vincolato  al  fine  di  impedire  fatti costitutivi  di  reati  o  che,  secondo  ragionevoli previsioni, potrebbero  provocarli. Nessuna determinazione in tal senso vi e\u0027 peraltro nel detto articolo.","numero_massima_successivo":"9","numero_massima_precedente":"7","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[{"denominazione_legge":"regio decreto","data_legge":"18/06/1931","numero":"773","articolo":"113","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto;773~art113"}],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"21","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"9","titoletto":"SENT.  1/56  I.  MANIFESTAZIONE  DEL PENSIERO - AUTORIZZAZIONE DI P.S. PER DIFFUSIONE DI SCRITTI E DISEGNI - ART. 113 T.U. LEGGI DI P.S.,  APPROVATO  CON  R.D.  18  GIUGNO  1931,  N.  773  - POTERE DISCREZIONALE  ILLIMITATO DELLA PUBBLICA AUTORITA\u0027, NONOSTANTE IL RICORSO  AL  PROCURATORE  DELLA  REPUBBLICA  PREVISTO  DAL  DECR. LEGISL. 8 NOVEMBRE 1947, N. 1382 - CONTRASTO CON L\u0027ART. 21, PRIMO COMMA, COST. - ILLEGITTIMITA\u0027 COSTITUZIONALE.","testo":"L\u0027art.  113 T.U. delle leggi di p.s. approvato con R.D. 18 giugno 1931,  n.  773,  col  prescrivere  per  la  diffusione,  in luogo pubblico  o  aperto  o esposto al pubblico, di scritti o disegni, l\u0027autorizzazione  di P.S. e non imponendo  alcun limite al potere discrezionale conferito all\u0027autorita\u0027, sembra far dipendere quasi da   una  concessione  della  stessa  autorita\u0027,  il  diritto  di manifestazione del pensiero, con ogni mezzo, che invece l\u0027art. 21 della Costituzione riconosce incondizionatamente a tutti. Pur  avendo  notevolmente  ridotto  l\u0027ampiezza di tale potere, il decreto  legislativo  8  novembre  1947, n. 1382 (che consente il ricorso  al  Procuratore  della Repubblica contro i provvedimenti dell\u0027Autorita\u0027   di   pubblica   sicurezza   che  abbiano  negato l\u0027autorizzazione,  disponendo  che  la  decisione del Procuratore della  Repubblica  li  sostituisca a tutti gli effetti) non ne ha eliminato  la  indeterminatezza  originaria,  per  cui continua a sussistere  una  eccessiva  estensione di discrezionalita\u0027, cosi\u0027 per  l\u0027autorita\u0027 di pubblica sicurezza come per l\u0027organo chiamato a controllarne l\u0027attivita\u0027. Le  disposizioni dei commi primo, secondo, terzo, quarto, sesto e settimo  dell\u0027art.   113  T.U.   leggi   di  P.S.,  vanno  quindi dichiarate  costituzionalmente  illegittime   per  contrasto  con l\u0027art.  21, primo comma, della Costituzione.","numero_massima_successivo":"10","numero_massima_precedente":"8","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[{"denominazione_legge":"regio decreto","data_legge":"18/06/1931","numero":"773","articolo":"113","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto;773~art113"},{"denominazione_legge":"decreto-legge","data_legge":"08/11/1947","numero":"1382","articolo":"1","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge;1382~art1"},{"denominazione_legge":"decreto-legge","data_legge":"08/11/1947","numero":"1382","articolo":"2","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge;1382~art2"}],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"21","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"10","titoletto":"SENT.   1/56 L.  DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA\u0027 COSTITUZIONALE - EFFETTI  SU  ALTRE  DISPOSIZIONI   LEGISLATIVE  -  ILLEGITTIMITA\u0027 COSTITUZIONALE  DELL\u0027ART.   113,  COMMI  PRIMO,  SECONDO,  TERZO, QUARTO,  SESTO  E  SETTIMO,  T.U.    LEGGI  P.S.   -  CONSEGUENTE ILLEGITTIMITA\u0027  DELL\u0027ART.  1 D.  LG.  8 NOVEMBRE 1947, N.   1382.","testo":"Ai  sensi dell\u0027art.  27 della legge 11 marzo 1953, n.  87,  dalla dichiarazione  di  illegittimita\u0027 costituzionale dello art.   113 commi  primo,  secondo, terzo, quarto, sesto e settimo  del  T.U. delle  leggi di P.S.  deriva come conseguenza la dichiarazione di illegittimita\u0027  costituzionale  dell\u0027art.  1 D.  Lg.  8  novembre 1947,  n.  1382, e la inoperativita\u0027 dell\u0027art.  663 Cod.pen.   in quanto  riferibile  per la sanzione all\u0027art.  113 T.U.  leggi  di p.s..","numero_massima_precedente":"9","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[{"denominazione_legge":"regio decreto","data_legge":"18/06/1931","numero":"773","articolo":"113","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto;773~art113"},{"denominazione_legge":"codice penale","data_legge":"","numero":"0","articolo":"663","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":""}],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"21","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"11/03/1953","numero":"87","articolo":"27","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}]}],"elencoNote":[{"id_nota":"123","autore":"C.R.","titolo":"[ NOTA S.T. ]","descrizione":"","titolo_rivista":"Giurisprudenza costituzionale","anno_rivista":"1956","numero_rivista":"","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"4","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"117","autore":"CALAMANDREI P.","titolo":"LA PRIMA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Rivista di diritto processuale","anno_rivista":"1956","numero_rivista":"","parte_rivista":"II","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"149","note_abstract":"","collocazione":"C.131 - A.39","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"17369","autore":"Casini L.","titolo":"La prima sentenza della Corte costituzionale: le memorie processuali","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Rivista trimestrale di diritto pubblico","anno_rivista":"2006","numero_rivista":"1","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"119","autore":"CRISAFULLI V.","titolo":"INCOSTITUZIONALITA\u0027 O ABROGAZIONE?","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Giurisprudenza costituzionale","anno_rivista":"1957","numero_rivista":"","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"271","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"46599","autore":"Dolso G. P.","titolo":"Origine ed evoluzione della giustizia costituzionale in Italia","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"www.giurcost.org","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"3","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"46598_1956_1.pdf","nome_file_fisico":"1-1956+8-1956_dolso.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":false},{"id_nota":"28010","autore":"Grasso G.","titolo":"La sentenza n. 1 del 1956. Sessant\u0027anni dopo","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"www.associazionedeicostituzionalisti.osservatorio.it","anno_rivista":"2017","numero_rivista":"1","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"28010_1956_1.pdf","nome_file_fisico":"1-1956_Grasso.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"114","autore":"LANDI G.","titolo":"QUESTIONI DI LEGITTIMITA\u0027 COSTITUZIONALE SOLLEVATE DA AUTORITA\u0027 NON GIURISDIZIONALI","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Il Foro amministrativo","anno_rivista":"1977","numero_rivista":"","parte_rivista":"I","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"689","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"116","autore":"LIEBMAN E.T.","titolo":"INVALIDITA\u0027 E ABROGAZIONE DELLE LEGGI  ANTERIORI  ALLA COSTITUZIONE","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Rivista di diritto processuale","anno_rivista":"1956","numero_rivista":"","parte_rivista":"II","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"161","note_abstract":"","collocazione":"C.131 - A.39","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"115","autore":"NUVOLONE P.","titolo":"NORME COSTITUZIONALI E LEGGI ANTERIORI ALLA COSTITUZIONE","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Rivista italiana di diritto penale","anno_rivista":"1956","numero_rivista":"","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"300","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"35001","autore":"Padula C.","titolo":"Le \"spinte centripete\" nel giudizio incidentale di costituzionalità","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"www.questionegiustizia.it","anno_rivista":"2020","numero_rivista":"4","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"35001_1956_1.pdf","nome_file_fisico":"70-20+altre_Padula.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"118","autore":"ROSSANO M.","titolo":"L\u0027APPLICAZIONE DELLE LEGGI  E DEGLI ATTI AVENTI EFFICACIA  DI LEGGE CHE LA COMPETENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE E  DEL GIUDICE ORDINARIO O SPECIALE","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Giustizia civile","anno_rivista":"1956","numero_rivista":"","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"189","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"34644","autore":"Toniatti R.","titolo":"Il principio non-maggioritario quale garanzia della forma di Stato costituzionale di diritto in Europa","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"Diritto pubblico comparato ed europeo","anno_rivista":"2020","numero_rivista":"4","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"1155","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}"
  ]
]