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L.d.S.S. e altro, con ordinanza del 10 dicembre 2019, iscritta al n. 49 del registro ordinanze 2020 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2020.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eVisti l\u0026#8217;atto di costituzione di E. L.d.S.S., nonch\u0026#233; l\u0026#8217;atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eudito nell\u0026#8217;udienza pubblica del 27 aprile 2021 il Giudice relatore Stefano Petitti;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003euditi l\u0026#8217;avvocato Carlo Monaldi per E. L.d.S.S. e l\u0026#8217;avvocato dello Stato Salvatore Faraci, quest\u0026#8217;ultimo in collegamento da remoto, ai sensi del punto 1) del decreto del Presidente della Corte del 16 marzo 2021;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003edeliberato nella camera di consiglio del 27 aprile 2021.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003eRitenuto in fatto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza del 10 dicembre 2019, iscritta al n. 49 del registro ordinanze 2020, il Tribunale ordinario di Cagliari, in composizione monocratica, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 162-bis del codice penale, nella parte in cui non prevede la possibilit\u0026#224; in capo al giudice di determinare la misura dell\u0026#8217;ammenda ai fini dell\u0026#8217;oblazione in considerazione delle condizioni economiche dell\u0026#8217;imputato e della gravit\u0026#224; del fatto contestato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; L\u0026#8217;ordinanza del Tribunale di Cagliari \u0026#232; stata pronunciata nel corso di un processo penale nei confronti di E. L.d.S.S. e di P. M., imputati della contravvenzione di cui all\u0026#8217;art. 712 cod. pen. (Acquisto di cose di sospetta provenienza). Il difensore di uno degli imputati ha eccepito l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 162-bis cod. pen., per violazione degli artt. 3 e 27 Cost., giacch\u0026#233; tale norma, in spregio alla ratio sottesa all\u0026#8217;art. 133-bis cod. pen., non consente al giudice di individualizzare il trattamento sanzionatorio, sicch\u0026#233;, nel caso di specie, la possibilit\u0026#224; di ottenere l\u0026#8217;effetto estintivo dell\u0026#8217;oblazione passerebbe attraverso la dazione di euro 5.000,00, importo uguale sia per le persone abbienti che per quelle indigenti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.1.\u0026#8211; Quanto alla rilevanza, il giudice a quo espone che gli imputati versano entrambi in una documentata condizione di manifesta indigenza. Osserva inoltre che, ai sensi dell\u0026#8217;art. 162-bis cod. pen., l\u0026#8217;oblazione nelle contravvenzioni punite con pene alternative comporta il pagamento, prima dell\u0026#8217;apertura del dibattimento, di una somma corrispondente alla met\u0026#224; del massimo dell\u0026#8217;ammenda stabilita per la contravvenzione commessa. Orbene, poich\u0026#233;, nella specie, \u0026#232; contestato il reato di cui all\u0026#8217;art. 712 cod. pen., il quale prevede la pena dell\u0026#8217;arresto fino a sei mesi o dell\u0026#8217;ammenda in misura non inferiore a 10 euro, gli imputati per poter essere ammessi all\u0026#8217;oblazione dovrebbero pagare la somma di 5.000,00 euro. Infatti, posto che l\u0026#8217;art. 712 cod. pen. non prevede il massimo della pena pecuniaria, tale importo va determinato ai sensi dell\u0026#8217;art. 26 cod. pen., che fissa appunto il limite massimo dell\u0026#8217;ammenda nella somma di 10.000,00 euro. E, ad avviso del Tribunale, la somma di 5.000,00 euro sarebbe inesigibile dagli imputati, date le loro comprovate modeste condizioni economiche. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.2.\u0026#8211; Quanto alla non manifesta infondatezza della questione, il rimettente osserva che l\u0026#8217;art. 162-bis cod. pen., non prevedendo l\u0026#8217;opportunit\u0026#224; per il giudice di determinare la pena tenendo in considerazione la capacit\u0026#224; economica dell\u0026#8217;imputato, violerebbe l\u0026#8217;art. 27, terzo comma, Cost. Il Tribunale di Cagliari ritiene infatti che un trattamento sanzionatorio sproporzionato e irragionevole in un caso come quello di specie, avente una modesta offensivit\u0026#224;, confliggerebbe con il principio della funzione rieducativa della pena, il quale impone l\u0026#8217;individualizzazione del trattamento sanzionatorio, attraverso la considerazione della figura del reo in ogni momento della dinamica punitiva.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.3.\u0026#8211; La norma censurata, secondo il rimettente, contrasterebbe altres\u0026#236; con l\u0026#8217;art. 3 Cost., atteso che, per una questione meramente economica, ed in ragione della potenziale irrogazione di una pena decisamente sproporzionata rispetto alle loro capacit\u0026#224; economiche, gli imputati non potrebbero ricorrere alla causa estintiva dell\u0026#8217;oblazione, ovvero, pur ricorrendovi, sentirebbero una frustrazione tale da percepire come illegittima la pena loro inflitta.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDi fronte alla commissione di un medesimo reato, la causa di estinzione di cui all\u0026#8217;art. 162-bis cod. pen. sarebbe allora non accessibile a chiunque, ma solamente alle persone abbienti o che comunque versino in discrete condizioni economiche. Il rimettente evidenzia ancora come per un medesimo fatto commesso in concorso da pi\u0026#249; persone potrebbe essere applicata una pena per nulla incisiva per certi imputati, perch\u0026#233; particolarmente abbienti, ed allo stesso tempo molto gravosa per altri, perch\u0026#233; indigenti. Ulteriore paradosso ravvisato nell\u0026#8217;ordinanza di rimessione \u0026#232; che, in caso di commissione di pi\u0026#249; contravvenzioni, dunque con lesione pi\u0026#249; intensa del bene giuridico tutelato, il giudice, considerati gli artt. 78 e 81, terzo comma, cod. pen., non potrebbe irrogare un\u0026#8217;ammenda superiore ad euro 3.098,00, sicch\u0026#233; la domanda di oblazione presentata nell\u0026#8217;ambito di un procedimento instaurato per pi\u0026#249; fatti di incauto acquisto potrebbe essere concessa dietro il pagamento di una somma inferiore a quella da corrispondere nel caso di  contestazione unica.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; E. L.d.S.S. ha depositato memoria di costituzione, trascrivendo le deduzioni svolte nella memoria del 7 ottobre 2019 prodotta nel giudizio a quo e chiedendo di accogliere la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale come sollevata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.\u0026#8211; \u0026#200; intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o sia comunque rigettata per la sua infondatezza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.1.\u0026#8211; Ad avviso della difesa statale, l\u0026#8217;ordinanza di rimessione presenterebbe profili d\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; in relazione alla motivazione dell\u0026#8217;effettiva rilevanza della questione per la descrizione lacunosa del procedimento principale e della fattispecie concreta sottoposta a giudizio. Non verrebbe specificata la fase in cui si trova il procedimento principale ai fini della verifica del termine per la proponibilit\u0026#224; delle domande di oblazione avanzate, n\u0026#233; indicata la sussistenza dei presupposti di cui al terzo ed al quarto comma dell\u0026#8217;art. 162-bis cod. pen. Altrettanto carente, secondo l\u0026#8217;Avvocatura generale, sarebbe la descrizione della fattispecie di incauto acquisto contestata ai due imputati. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.2.\u0026#8211; L\u0026#8217;atto di intervento sottolinea, peraltro, l\u0026#8217;infondatezza della questione, richiamando la sentenza n. 207 del 1974 di questa Corte, che neg\u0026#242; l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 162 cod. pen. in rapporto all\u0026#8217;art. 3 Cost., rilevando come all\u0026#8217;interesse dello Stato a definire i procedimenti aventi ad oggetto contravvenzioni, il cui trattamento sanzionatorio edittale non contempla l\u0026#8217;obbligatorio ricorso a pene detentive e che attengono tutte a condotte di contenuta offensivit\u0026#224;, corrisponda il vantaggio per l\u0026#8217;imputato di addivenire automaticamente a godere dell\u0026#8217;estinzione del reato commesso, diversamente da quanto avviene con il ricorso ad altri riti speciali. E poich\u0026#233; il contravventore ammesso all\u0026#8217;oblazione gode di una serie di effetti favorevoli ulteriori, non sarebbe irragionevole che sia il legislatore ad individuare in modo fisso l\u0026#8217;entit\u0026#224; della sanzione da versare per la contravvenzione commessa, con l\u0026#8217;esclusione di qualunque concreta determinazione della pena da parte del giudice, come della possibilit\u0026#224; di valutazione delle connotazioni fattuali della condotta e delle condizioni economiche del reo. Queste ultime, d\u0026#8217;altro canto, sono state espunte dall\u0026#8217;ambito edittale della pena dopo la modifica apportata agli artt. 24 e 26 cod. pen. dall\u0026#8217;art. 101 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.3.\u0026#8211; Vengono ancora smentite le illogicit\u0026#224; del sistema che il Tribunale di Cagliari allega a supporto delle proprie argomentazioni, quanto alla diversa incidenza che l\u0026#8217;entit\u0026#224; della somma richiesta per l\u0026#8217;oblazione potrebbe rivestire nei confronti dei concorrenti nella medesima contravvenzione, a seconda delle capacit\u0026#224; economiche di costoro, visto che le cause estintive riferiscono l\u0026#8217;estinzione al rapporto giuridico base della pretesa punitiva, la quale, pure essendo unico il reato, \u0026#232; invece plurima rispetto ai concorrenti. Il principio di personalit\u0026#224; della causa estintiva, di cui all\u0026#8217;art. 182 cod. pen., non pu\u0026#242;, dunque, portare all\u0026#8217;irragionevolezza del meccanismo dell\u0026#8217;oblazione per la diversa afflittivit\u0026#224; dell\u0026#8217;accesso ad esso nei confronti dei diversi autori di un medesimo reato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eQuanto alla diversa incidenza che l\u0026#8217;entit\u0026#224; della somma richiesta per l\u0026#8217;oblazione potrebbe rivestire nei confronti dei concorrenti nella medesima contravvenzione, a seconda delle capacit\u0026#224; economiche di costoro, osserva che il principio di personalit\u0026#224; della causa estintiva, di cui all\u0026#8217;art. 182 cod. pen. non pu\u0026#242; portare all\u0026#8217;irragionevolezza del meccanismo dell\u0026#8217;oblazione per la diversa afflittivit\u0026#224; dell\u0026#8217;accesso ad esso nei confronti dei diversi autori di un medesimo reato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInfine, quanto al paradosso ravvisato dal giudice a quo, secondo cui la somma da versare per oblare una pluralit\u0026#224; di contravvenzioni sarebbe inferiore a quella necessaria per estinguere una sola di essa, la difesa statale sostiene che lo stesso sarebbe frutto di un erroneo presupposto interpretativo, in quanto, secondo costante principio giurisprudenziale, nelle ipotesi di concorso formale o di reato continuato, la somma occorrente per addivenire all\u0026#8217;oblazione, ai sensi dell\u0026#8217;art. 162-bis cod. pen., si determina senza alcun riferimento all\u0026#8217;art. 78 cod. pen. \r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003eConsiderato in diritto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Il Tribunale ordinario di Cagliari, in composizione monocratica, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 162-bis del codice penale, nella parte in cui non prevede in capo al giudice la possibilit\u0026#224; di determinare la misura dell\u0026#8217;ammenda ai fini dell\u0026#8217;oblazione in considerazione delle condizioni economiche dell\u0026#8217;imputato e della gravit\u0026#224; del fatto contestato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl rimettente \u0026#232; chiamato a decidere sulla domanda degli imputati di oblazione ai sensi della censurata disposizione, attraverso il pagamento di una somma pari alla met\u0026#224; del massimo della pena pecuniaria prevista per il reato contestato. E poich\u0026#233;, nella specie, tale reato \u0026#232; quello di cui all\u0026#8217;art. 712 cod. pen. (Acquisto di cose di sospetta provenienza), gli imputati dovrebbero pagare la somma di euro 5.000,00, in considerazione del fatto che la sanzione pecuniaria massima prevista per quel reato, alternativa a quella della pena dell\u0026#8217;arresto, non essendo determinata nel massimo edittale, va quantificata in euro 10.000,00 in base all\u0026#8217;art. 26 cod. pen.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.1.\u0026#8211; Ad avviso del giudice a quo, la norma censurata contrasterebbe con l\u0026#8217;art. 27, terzo comma, Cost., poich\u0026#233; il trattamento sanzionatorio per casi come quello sottoposto al suo esame, in quanto sproporzionato e irragionevole, confliggerebbe con il principio della funzione rieducativa della pena. La stessa norma contrasterebbe altres\u0026#236; con l\u0026#8217;art. 3 Cost., atteso che, in ragione della potenziale irrogazione di una pena sproporzionata rispetto alle rispettive capacit\u0026#224; economiche, gli imputati non abbienti non potrebbero ricorrere alla causa estintiva dell\u0026#8217;oblazione, o comunque percepirebbero come illegittima la sanzione loro inflitta. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; Il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto in giudizio per mezzo dell\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, ha eccepito l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; delle questioni in relazione alla motivazione della rilevanza, e comunque ne ha chiesto la dichiarazione di non fondatezza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; Le questioni sono inammissibili per distinte e concorrenti ragioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.1.\u0026#8211; \u0026#200;, in primo luogo, fondata l\u0026#8217;eccezione formulata dalla difesa statale per omessa descrizione della fattispecie concreta e conseguente carenza di motivazione sulla rilevanza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;ordinanza di rimessione difetta, infatti, non solo della descrizione del fatto contestato \u0026#8211; essendosi il giudice a quo limitato a riferire che gli imputati devono rispondere del reato di cui all\u0026#8217;art. 712 cod. pen., del quale si afferma comunque la modesta offensivit\u0026#224; \u0026#8211; ma anche di ogni indicazione circa la sussistenza delle altre condizioni cui l\u0026#8217;art. 162-bis cod. pen. subordina l\u0026#8217;ammissibilit\u0026#224; dell\u0026#8217;oblazione nel caso di reati contravvenzionali puniti alternativamente con la pena detentiva o con quella pecuniaria.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;art. 162-bis cod. pen., invero, dispone, al primo comma, che \u0026#171;il contravventore pu\u0026#242; essere ammesso a pagare, prima dell\u0026#8217;apertura del dibattimento, ovvero prima del decreto di condanna, una somma corrispondente alla met\u0026#224; del massimo dell\u0026#8217;ammenda stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa, oltre le spese del procedimento\u0026#187;; al terzo comma, che \u0026#171;[l\u0026#8217;]oblazione non \u0026#232; ammessa quando ricorrono i casi previsti dal terzo capoverso dell\u0026#8217;articolo 99, dall\u0026#8217;articolo 104 o dall\u0026#8217;articolo 105, n\u0026#233; quando permangono conseguenze dannose o pericolose del reato eliminabili da parte del contravventore\u0026#187;; e, al quarto comma, che \u0026#171;[i]n ogni altro caso il giudice pu\u0026#242; respingere con ordinanza la domanda di oblazione, avuto riguardo alla gravit\u0026#224; del fatto\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eOrbene, al di l\u0026#224; della affermazione della modesta offensivit\u0026#224; del reato contestato, il Tribunale rimettente non ha argomentato sulla sussistenza delle altre condizioni, soggettive e oggettive, alle quali \u0026#232; subordinato l\u0026#8217;accoglimento della domanda di oblazione. In particolare, difetta ogni indicazione in ordine alla tempestivit\u0026#224; della istanza formulata dagli imputati nel giudizio a quo, al bene oggetto dell\u0026#8217;incauto acquisto e alla eventuale sussistenza di conseguenze dannose o pericolose del reato, eliminabili da parte dell\u0026#8217;imputato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eProprio con riferimento ad una questione di legittimit\u0026#224; costituzionale concernente l\u0026#8217;art. 162-bis cod. pen., questa Corte ne ha dichiarato la manifesta inammissibilit\u0026#224;, perch\u0026#233; il giudice a quo, in relazione alla descrizione della fattispecie concreta, aveva riferito soltanto che si procedeva per la contravvenzione di guida in stato di ebbrezza e che l\u0026#8217;imputato aveva presentato istanza di ammissione all\u0026#8217;oblazione, \u0026#171;entrando subito dopo nel merito della non manifesta infondatezza della questione, senza dunque in alcun modo accennare alla sussistenza delle condizioni imprescindibili per l\u0026#8217;ammissibilit\u0026#224; all\u0026#8217;oblazione facoltativa di cui all\u0026#8217;art. 162-bis cod. pen. e senza conseguentemente motivare sulla rilevanza della questione\u0026#187; (ordinanza n. 183 del 2005).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn conformit\u0026#224; a tale precedente specifico, sussiste, quindi, una prima ragione di inammissibilit\u0026#224; delle questioni sollevate dal Tribunale di Cagliari (ex multis, ordinanze n. 210 e n. 92 del 2020, n. 103 e n. 71 del 2019, n. 85 e n. 7 del 2018, n. 210 e n. 46 del 2017, n. 237 del 2016).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.2.\u0026#8211; Le questioni sono, peraltro, inammissibili anche per l\u0026#8217;omessa ricostruzione del contesto normativo entro il quale la disposizione censurata \u0026#232; ricompresa e per il tipo di pronuncia richiesta, che comporterebbe, ove accolta, la necessit\u0026#224; di rideterminare le coordinate dell\u0026#8217;oblazione ex art. 162-bis cod. pen., fino al punto di invadere lo spazio riservato alla discrezionalit\u0026#224; legislativa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.2.1.\u0026#8211; Giova premettere che oggetto mediato delle censure di sproporzione e di irragionevolezza sollevate dal Tribunale di Cagliari sono, in realt\u0026#224;, la mancata quantificazione della sanzione pecuniaria massima per la contravvenzione di cui all\u0026#8217;art. 712 cod. pen. e l\u0026#8217;eccessivit\u0026#224; della misura massima dell\u0026#8217;ammenda, pari ad euro 10.000,00, stabilita integrativamente in base all\u0026#8217;art. 26 cod. pen. \u0026#200; infatti con riguardo all\u0026#8217;importo della met\u0026#224; del massimo cos\u0026#236; individuato che il rimettente formula i propri dubbi di legittimit\u0026#224; costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. Ma proprio la riferibilit\u0026#224; dei lamentati vulnera agli evocati parametri, rende evidente come ci\u0026#242; di cui si duole il giudice a quo non sia soltanto il meccanismo delineato dall\u0026#8217;art. 162-bis cod. pen., quanto piuttosto la determinazione della somma da pagare per l\u0026#8217;oblazione per effetto delle richiamate disposizioni, l\u0026#8217;una di carattere speciale, l\u0026#8217;altra di carattere generale. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePeraltro, questa Corte, con l\u0026#8217;ordinanza n. 207 del 2019, non considerata dal rimettente, ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 712 cod. pen., in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., proprio \u0026#171;nella parte in cui non \u0026#232; previsto il massimo edittale ovvero non \u0026#232; prevista l\u0026#8217;ammenda non superiore a 516 euro\u0026#187;, evidenziando come la relativa cornice edittale permetta al giudice un\u0026#8217;ampia modulazione della pena da irrogare nel caso concreto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.2.2.\u0026#8211; Tanto premesso, il rimettente non valuta che l\u0026#8217;irrilevanza delle condizioni economiche del contravventore ai fini della indicazione della somma da pagare per beneficiare dell\u0026#8217;oblazione, della quale egli si duole, \u0026#232; frutto, in realt\u0026#224;, della scelta pi\u0026#249; generale compiuta dal legislatore con gli artt. 100 e 101 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale). Con tale intervento normativo, infatti, le condizioni economiche del reo, originariamente contemplate nel quadro edittale dagli artt. 24 e 26 cod. pen. (i quali disponevano che, quando in relazione a tali condizioni la multa o l\u0026#8217;ammenda stabilita dalla legge poteva presumersi inefficace, anche se applicata nel massimo, il giudice aveva la facolt\u0026#224; di aumentarla sino al triplo), sono state trasferite al momento giudiziale di determinazione della pena. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;art. 100 della legge n. 689 del 1981, in particolare, ha aggiunto l\u0026#8217;art. 133-bis cod. pen., il quale include le condizioni economiche del reo tra i criteri generali di commisurazione della pena pecuniaria operanti gi\u0026#224; all\u0026#8217;interno delle cornici edittali. Tale articolo, del resto, segue una disposizione che detta i criteri, oggettivi e soggettivi, dei quali il giudice deve fare applicazione ai fini della valutazione della gravit\u0026#224; del reato, in vista della concreta determinazione della pena all\u0026#8217;esito dello svolgimento del processo o dei procedimenti speciali, come disciplinati dal codice di procedura penale. \u0026#200;, quindi, da ricondurre a tale opzione sistematica la conseguenza applicativa, censurata dal rimettente, che porta a privare di significativit\u0026#224; le condizioni economiche del reo in sede di determinazione della somma, corrispondente alla terza parte o alla met\u0026#224; del massimo dell\u0026#8217;ammenda stabilita dalla legge, che il contravventore \u0026#232; ammesso a pagare, in virt\u0026#249; degli artt. 162 e 162-bis cod. pen., ai fini dell\u0026#8217;estinzione per oblazione delle contravvenzioni (cos\u0026#236;, Corte di cassazione, sezione terza penale, sentenze 8 marzo 2011, n. 8973, e 21 ottobre 1987, n. 10998).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.2.3.\u0026#8211; Sotto un diverso profilo, deve rilevarsi che, come da questa Corte gi\u0026#224; affermato, l\u0026#8217;istituto dell\u0026#8217;oblazione trova fondamento \u0026#171;nell\u0026#8217;interesse dello Stato di definire con economia di tempo e di spese i procedimenti relativi ai reati di minore importanza, e nell\u0026#8217;interesse del contravventore di evitare il procedimento penale e la condanna con tutte le conseguenze di essa\u0026#187; (sentenze n. 192 del 2020, n. 530 del 1995 e n. 207 del 1974) . Rispetto a tali esigenze, l\u0026#8217;introduzione, come richiesto dal rimettente, della possibilit\u0026#224; per il giudice di determinare la somma da pagare a titolo di oblazione in considerazione delle condizioni economiche dell\u0026#8217;imputato, pur se rispondente alla diversa e meritevole esigenza di non discriminare chi si trova in condizioni di indigenza nell\u0026#8217;accesso alla definizione semplificata dei procedimenti relativi a reati contravvenzionali, sanzionati alternativamente con la pena detentiva o con quella pecuniaria, darebbe luogo ad un intervento additivo di carattere significativamente manipolativo. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePosto che il beneficio che consegue per l\u0026#8217;imputato dalla definizione del procedimento a suo carico mediante oblazione \u0026#232; l\u0026#8217;estinzione del reato, la detta verifica richiederebbe, pur sempre, la individuazione di una somma minima correlata all\u0026#8217;entit\u0026#224; della pena pecuniaria prevista, la cui determinazione non pu\u0026#242; che essere riservata alla discrezionalit\u0026#224; del legislatore; nella quale rientra, comunque, prevedere, o meno, l\u0026#8217;estinzione per oblazione dei reati, in relazione al disvalore ad essi assegnato (ordinanza n. 462 del 1987), e parimenti determinare la frazione della pena pecuniaria che l\u0026#8217;imputato deve pagare per beneficiare dell\u0026#8217;oblazione ai sensi dell\u0026#8217;art. 162-bis cod. pen. (sentenza n. 76 del 2019). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDel resto, la mera previsione della necessit\u0026#224; che il giudice debba tenere conto delle condizioni economiche dell\u0026#8217;imputato ai fini della determinazione, in riduzione (ma, in ipotesi, anche in aumento) rispetto alla frazione legislativamente prevista, finirebbe per rendere l\u0026#8217;istituto dell\u0026#8217;oblazione altro da quello delineato e disciplinato dal legislatore. Non pu\u0026#242;, invero, non considerarsi che l\u0026#8217;effetto voluto dal rimettente potrebbe essere conseguenza di diverse modulazioni da parte del legislatore: da quella in cui la frazione prevista per l\u0026#8217;oblazione sia correlata non gi\u0026#224; alla pena edittale ma a quella che il giudice, in concreto, tenuto conto dei criteri di cui agli artt. 133 e 133-bis cod. pen., ritenga adeguata nel caso di specie, tanto pi\u0026#249; quando la disposizione sanzionatoria non preveda un massimo edittale per la pena pecuniaria; a quella in cui le condizioni economiche degli imputati potrebbero rilevare ai fini della individuazione di una percentuale di riduzione o di aumento rispetto alla misura ordinaria stabilita per l\u0026#8217;oblazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;integrazione sollecitata dal rimettente, quindi, da un lato pone in discussione la struttura stessa dell\u0026#8217;istituto dell\u0026#8217;oblazione di cui all\u0026#8217;art. 162-bis cod. pen., dall\u0026#8217;altro interferisce con le scelte sistematiche operate discrezionalmente dal legislatore, nella configurazione degli illeciti penali e del loro trattamento sanzionatorio, nonch\u0026#233; delle cause di estinzione dei reati e, pi\u0026#249; in generale, nella configurazione degli istituti processuali attraverso i quali dette cause possono operare. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTali aspetti determinano l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; delle questioni sollevate dal rimettente, poich\u0026#233; con esse si chiede a questa Corte un intervento che assumerebbe il carattere di una \u0026#8220;novit\u0026#224; di sistema\u0026#8221;, che si pone invece al di fuori dell\u0026#8217;area del sindacato di legittimit\u0026#224; costituzionale ed \u0026#232; rimesso a scelte di riforma demandate al legislatore (sentenze n. 250 del 2018, n. 252 del 2012; ordinanze n. 266 del 2014, n. 136 del 2013).\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003edichiara inammissibili le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 162-bis del codice penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Cagliari, in composizione monocratica, con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 aprile 2021. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiancarlo CORAGGIO, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eStefano PETITTI, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 20 maggio 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Reati e pene - Estinzione del reato - Oblazione nelle contravvenzioni punite con pene alternative - Ammissione del contravventore a pagare, prima dell\u0027apertura del dibattimento, ovvero prima del decreto di condanna, una somma corrispondente alla met\u0026#224; del massimo dell\u0027ammenda stabilita dalla legge - Mancata previsione della possibilit\u0026#224;, in capo al giudice, di determinare la misura massima della pena in considerazione delle condizioni economiche dell\u0027imputato e della gravit\u0026#224; del fatto contestato.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"43908","titoletto":"Reati e pene - Casi di estinzione del reato - Oblazione nelle contravvenzioni punite con pene alternative - Possibilità, per il giudice, di determinare la misura dell\u0027ammenda in considerazione delle condizioni economiche dell\u0027imputato e della gravità del fatto contestato - Omessa previsione - Denunciata disparità di trattamento e violazione del principio della funzione rieducativa della pena - Omessa descrizione della fattispecie concreta con conseguente carenza di motivazione sulla rilevanza - Omessa ricostruzione del contesto normativo di riferimento - Richiesta di intervento additivo di carattere significativamente manipolativo - Inammissibilità delle questioni.","testo":"Sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Cagliari in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. - dell\u0027art. 162-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. pen. che, ai fini dell\u0027oblazione, non consente al giudice di determinare la misura dell\u0027ammenda in considerazione delle condizioni economiche dell\u0027imputato e della gravità del fatto contestato. L\u0027ordinanza di rimessione difetta non solo della descrizione del fatto contestato, ma anche di ogni indicazione circa la sussistenza delle altre condizioni cui la disposizione censurata subordina l\u0027ammissibilità dell\u0027oblazione nel caso di reati contravvenzionali puniti alternativamente con la pena detentiva o con quella pecuniaria. È anche omessa la ricostruzione del contesto normativo entro il quale la disposizione censurata è ricompresa ed è richiesto un tipo di pronuncia che comporterebbe la necessità di rideterminare le coordinate dell\u0027oblazione, fino al punto di invadere lo spazio riservato alla discrezionalità legislativa. (\u003cem\u003ePrecedenti citati: sentenze n. 192 del 2020, n. 76 del 2019, n. 250 del 2018, n. 252 del 2012, n. 530 del 1995 e n. 207 del 1974; ordinanze n. 210 del 2020, n. 92 del 2020, n. 103 del 2019, n. 71 del 2019, n. 85 del 2018, n. 7 del 2018, n. 210 del 2017, n. 46 del 2017, n. 237 del 2016, n. 266 del 2014, n. 136 del 2013, n. 183 del 2005 e n. 462 del 1987\u003c/em\u003e).","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"codice penale","data_legge":"","numero":"","articolo":"162","specificazione_articolo":"bis","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"27","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[],"pronunceCorrette":[]}}"
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