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BUCCIARELLI DUCCI                  \u003c/P\u003e","sommario_tc":"","membri":"\u003cP id\u003d\"ME\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP id\u003d\"MEA3\"\u003e                         LA CORTE COSTITUZIONALE                          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP id\u003d\"MEE\"\u003e     composta dai signori: Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN, Presidente -  Avv.  \r\n ORONZO  REALE  -  Dott.  BRUNETTO  BUCCIARELLI  DUCCI  -  Avv.  ALBERTO  \r\n MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Prof. ANTONIO  LA  PERGOLA  -  Prof.  \r\n VIRGILIO  ANDRIOLI  -  Prof.  GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA -  \r\n Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO -  Dott.  ALDO  CORASANITI  -  \r\n Prof. GIUSEPPE BORZELLINO - Dott.  FRANCESCO GRECO, Giudici,             \u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP id\u003d\"I\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003e     ha pronunciato la seguente                                           \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IA2\"\u003e                                SENTENZA                                  \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     nel  giudizio  di  legittimit\u0026#224;  costituzionale  dell\u0027art. 18 della  \r\n legge 25 febbraio 1963, n. 289 (modifiche alla legge 8 gennaio 1952, n.  \r\n 6, sull\u0027attuazione della Cassa nazionale di previdenza per  avvocati  e  \r\n procuratori),  promosso  con  ordinanza  emessa il 17 dicembre 1976 dal  \r\n Pretore di Ferrara nel  procedimento  civile  vertente  tra  Patrignani  \r\n Leonida   e   Cassa  Nazionale  Previdenza  ed  Assistenza  Avvocati  e  \r\n Procuratori,  iscritta  al  n.  500  del  registro  ordinanze  1977   e  \r\n pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 353 dell\u0027anno  \r\n 1977.                                                                    \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     Visti gli atti di costituzione di Patrignani Leonida e della  Cassa  \r\n Nazionale  Previdenza  e  Assistenza  Avvocati  e  Procuratori, nonch\u0026#233;  \r\n l\u0027atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     udito nell\u0027udienza pubblica del 7 maggio 1985 il  Giudice  relatore  \r\n Brunetto Bucciarelli Ducci;                                              \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     udito  l\u0027Avvocato  dello  Stato Renato Carafa per il Presidente del  \r\n Consiglio dei ministri.                                                  \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e                            \u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e                           Ritenuto in fatto:                             \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     1. - Con ordinanza del 17 dicembre 1976 il Pretore  di  Ferrara  ha  \r\n sollevato  questione  incidentale  di  legittimit\u0026#224;  costituzionale, in  \r\n riferimento agli artt. 4, 35 e  38  della  Costituzione,  dell\u0027art.  18  \r\n della  legge  25 febbraio 1963, n.  289 (modifiche alla legge 8 gennaio  \r\n 1952, n. 6, sull\u0027attuazione della Cassa  nazionale  di  previdenza  per  \r\n avvocati  e  procuratori),  nella parte in cui, in caso di interruzione  \r\n nell\u0027iscrizione alla Cassa, non consente il cumulo di pi\u0026#249;  periodi  di  \r\n iscrizione,  a  meno  che  la  cancellazione non sia avvenuta per forza  \r\n maggiore (secondo comma).                                                \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Osserva il giudice a quo che tale grave sanzione di caducit\u0026#224; degli  \r\n effetti di precedenti  contribuzioni  non  avrebbe  eguali  nell\u0027intero  \r\n sistema  previdenziale  vigente che tende anzi a valorizzare ogni forma  \r\n di contribuzione a favore del lavoratore, istituendo complessi  sistemi  \r\n di  equivalenza  tra  contributi  versati  in  dipendenza  di attivit\u0026#224;  \r\n lavorative diverse, quali che siano il momento in cui si sono svolte  e  \r\n l\u0027intervallo  di  tempo  intercorso tra di esse. Secondo l\u0027ordinanza di  \r\n rimessione la norma violerebbe le  garanzie  disposte  dagli  artt.  4,  \r\n secondo comma, 35 e 38 della Costituzione.                               \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     2.  -  Si  sono  costituite  in  giudizio entrambe le parti. L\u0027avv.  \r\n Leonida Patrignani, ricorrente nel giudizio  di  merito,  aderisce  con  \r\n deduzioni  del  29  gennaio  1977  alle  conclusioni  dell\u0027ordinanza di  \r\n rimessione, svolgendo le stesse argomentazioni.                          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     La Cassa Nazionale  di  Previdenza  e  Assistenza  a  favore  degli  \r\n Avvocati  e  Procuratori,  costituitasi  con atto del 22 giugno 1977 in  \r\n persona del presidente pro tempore, rappresentato  e  difeso  dall\u0027avv.  \r\n Giuseppe  Valensise del Foro di Roma, conclude per l\u0027infondatezza della  \r\n questione, essendo pienamente giustificata  la  diversit\u0026#224;  del  regime  \r\n previdenziale tra avvocati e lavoratori dipendenti.                      \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     La  cancellazione  dell\u0027avvocato  dalla  sua  Cassa  di  previdenza  \r\n deriva, infatti, dalla cessazione dell\u0027attivit\u0026#224; libero-professionale e  \r\n comporta,  quindi,  con  il  venir  meno   del   requisito   soggettivo  \r\n l\u0027estinzione  (e  non  l\u0027interruzione)  del  rapporto  assicurativo per  \r\n spontaneo o volontario recesso dell\u0027assicurato e  la  restituzione  del  \r\n montante versato, prevista dallo stesso art. 18 impugnato.               \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Nessuno  dei parametri costituzionali invocati sarebbe stato quindi  \r\n violato dalla disposizione impugnata.                                    \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     3. - \u0026#200; intervenuto in giudizio con atto del 20 luglio  1977  anche  \r\n il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e difeso  \r\n dall\u0027Avvocatura generale dello Stato,  assumendo  l\u0027infondatezza  della  \r\n questione.                                                               \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Dopo  aver  ricordato che ai sensi dello stesso art. 18 della legge  \r\n n.  289  del  1963  l\u0027iscritto  che  viene   cancellato   dalla   Cassa  \r\n anteriormente   all\u0027acquisizione   dei   requisiti   necessari  per  il  \r\n conseguimento della pensione di vecchiaia  ha  diritto,  purch\u0026#233;  siano  \r\n trascorsi  almeno  dieci  anni  dalla  data  della sua iscrizione, alla  \r\n restituzione del montante, al  tasso  del  4,50%  dei  contributi  gi\u0026#224;  \r\n versati  e, in caso di un periodo di iscrizione inferiore a dieci anni,  \r\n al rimborso comunque delle somme pagate, senza interessi,  l\u0027Avvocatura  \r\n sostiene  che  il  principio cardine del sistema previdenziale previsto  \r\n per gli Avvocati \u0026#232; la \"effettivit\u0026#224; e continuit\u0026#224;\"  della  professione  \r\n forense,  come  si  deduce  chiaramente  dai  lavori  preparatori (cfr.  \r\n relazione alla Camera sulla proposta n. 289 del 1963,  doc.  3701).  Il  \r\n legislatore  del  1963  avrebbe  dunque  escluso  che il professionista  \r\n forense possa entrare ed uscire a suo arbitrio dalla Cassa in  funzione  \r\n dell\u0027iscrizione  all\u0027Albo,  in quanto lo speciale sistema previdenziale  \r\n forense  trova  il  suo  fondamento  \"in  una  serie   non   lieve   di  \r\n contribuzioni    che   l\u0027avvocato   che   esercita   continuamente   ed  \r\n effettivamente la professione, versa alla  Cassa,  quali  i  contributi  \r\n annuali,   commisurati   al  reddito,  marche  Cicerone,  prelievi  per  \r\n registrazioni  di  sentenze  e  percentuali  su   eventuali   incarichi  \r\n giudiziari\".                                                             \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e                          \u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e                         Considerato in diritto:                          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     1.  - La questione sottoposta all\u0027esame della Corte \u0026#232; se contrasti  \r\n o meno con gli artt. 4, 35 e 38  della  Costituzione  l\u0027art.  18  della  \r\n legge  25  febbraio  1963,  n.  289, nella parte in cui non consente il  \r\n cumulo di pi\u0026#249; periodi di iscrizione alla Cassa Nazionale di previdenza  \r\n per avvocati e  procuratori,  a  meno  che  la  cancellazione  non  sia  \r\n avvenuta per forza maggiore.                                             \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Dubita  il giudice a quo che tale disposizione violi i principi del  \r\n diritto al lavoro e quindi del dovere della Repubblica di promuovere le  \r\n condizioni che lo rendano effettivo (art. 4 Cost.);  della  tutela  del  \r\n lavoro  stesso  in  tutte  le  sue  forme  (art. 35, primo comma, della  \r\n Costituzione); del diritto alla previdenza e sicurezza sociale di tutti  \r\n i cittadini nei casi di inabilit\u0026#224; (art. 38 Cost.).                      \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     2. - La rilevanza della questione sollevata nel procedimento de quo  \r\n discende  -  come  si apprende dall\u0027ordinanza di rimessione - dal fatto  \r\n che oggetto  specifico  della  controversia  era  la  domanda  avanzata  \r\n dall\u0027avv. Leonida Patrignani nei confronti della Cassa di previdenza di  \r\n ricongiungere  due  periodi  di  prestazioni contributive, separate tra  \r\n loro da una interruzione quasi decennale per  volontaria  cancellazione  \r\n dall\u0027Albo professionale e conseguentemente dalla Cassa.                  \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Tale  ricongiungimento, infatti, era precluso dalla norma impugnata  \r\n secondo cui \"l\u0027iscritto che  viene  cancellato  dalla  Cassa  nazionale  \r\n anteriormente   all\u0027acquisizione   dei   requisiti   necessari  per  il  \r\n conseguimento della pensione di vecchiaia, ha  diritto,  purch\u0026#233;  siano  \r\n trascorsi  almeno  dieci  anni  dalla  data  della sua iscrizione, alla  \r\n restituzione del montante, al tasso di interesse  del  4,50  per  cento  \r\n delle annualit\u0026#224; di contributo personale obbligatorio gi\u0026#224; versate. Nel  \r\n caso  che  non  sia decorso il predetto termine di dieci anni, verranno  \r\n rimborsate le somme versate a titolo  di  contributo  personale,  senza  \r\n alcun interesse\".                                                        \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     \"In  caso  di  reiscrizione  dell\u0027iscritto cancellato il precedente  \r\n periodo di iscrizione non avr\u0026#224; alcun effetto, tranne nei casi di forza  \r\n maggiore\".                                                               \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Nelle more del giudizio la normativa della  previdenza  forense  \u0026#232;  \r\n stata  interamente  innovata  con la riforma introdotta con la legge 20  \r\n settembre 1980, n. 576, che in  particolare  all\u0027art.  21  dispone  che  \r\n coloro  che  cessano  dall\u0027iscrizione  alla Cassa senza aver maturato i  \r\n requisiti assicurativi per il diritto alla pensione  hanno  diritto  di  \r\n ottenere   il   rimborso   dei  contributi  previsti  dalla  precedente  \r\n legislazione  e  che  in  caso  di  nuova   iscrizione   essi   possono  \r\n \"ripristinare  il  precedente  periodo  di  anzianit\u0026#224; restituendo alla  \r\n cassa le somme rimborsate, con l\u0027aggiunta dell\u0027interesse del dieci  per  \r\n cento e la rivalutazione\".                                               \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Con  la nuova disciplina, pertanto, il ricongiungimento dei periodi  \r\n di iscrizione richiesto dal ricorrente nel procedimento de quo  non  \u0026#232;  \r\n pi\u0026#249;  precluso,  come  avveniva  con  la norma impugnata, ma sarebbe al  \r\n contrario consentito.                                                    \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Si verte dunque in un\u0027ipotesi tipica di jus superveniens, spettando  \r\n al giudice a quo - al quale gli atti vanno restituiti - riesaminare  la  \r\n rilevanza   della   questione   sollevata  alla  luce  della  normativa  \r\n sopravvenuta.                                                            \u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP id\u003d\"MO\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003e                            per questi motivi                             \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003e                         LA CORTE COSTITUZIONALE                          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e     ordina la restituzione degli atti al Pretore di Ferrara.             \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e     Cos\u0026#236; deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,  \r\n Palazzo della Consulta, l\u002711 giugno 1985.                                \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003e                                   F.to:  GUGLIELMO  ROEHRSSEN  - ORONZO  \r\n                                   REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI  -  \r\n                                   ALBERTO  MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -  \r\n                                   ANTONIO   LA   PERGOLA   -   VIRGILIO  \r\n                                   ANDRIOLI   -   GIUSEPPE   FERRARI   -  \r\n                                   FRANCESCO SAJA  -  GIOVANNI  CONSO  -  \r\n                                   ETTORE  GALLO  -  ALDO  CORASANITI  -  \r\n                                   GIUSEPPE   BORZELLINO   -   FRANCESCO  \r\n                                   GRECO.                                 \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOFCA\"\u003e                                   GIOVANNI VITALE - Cancelliere          \u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"10990","titoletto":"SENT.   180/85.   PENSIONI  - CASSA NAZIONALE DI  PREVIDENZA  PER AVVOCATI  E PROCURATORI - RICONGIUNZIONE DI PERIODI  D\u0027ISCRIZIONE ALLA  CASSA - DIVIETO - DEROGHE - ASSUNTA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DEL  DIRITTO  AL LAVORO E QUINDI DEL DOVERE DELLA  REPUBBLICA  DI PROMUOVERE  LE CONDIZIONI CHE LO RENDANO EFFETTIVO, DELLA  TUTELA DEL  LAVORO  STESSO  IN  TUTTE LE SUE FORME E  DEL  DIRITTO  ALLA PREVIDENZA  E SICUREZZA SOCIALE DI TUTTI I CITTADINI NEI CASI  DI INABILITA\u0027  - IUS SUPERVENIENS - NECESSITA\u0027 DI NUOVA  VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE REMITTENTE.","testo":"Spetta  al  giudice a quo - cui vanno a tal fine  restituiti  gli atti  - accertare  la persistente rilevanza  della  questione  di legittimita\u0027   costituzionale,   alla  stregua  della   normativa sopravvenuta    posteriormente   all\u0027ordinanza   di   rimessione. (Restituzione degli atti relativi alla questione di  legittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art.  18 della legge 25 febbraio 1963, n. 289 - contenente  modifiche  alla  legge  8  gennaio  1952,   n.   6, sull\u0027attuazione  della Cassa nazionale di previdenza per avvocati e procuratori -,  nella parte in cui - in asserito contrasto  con gli artt. 3, 35, primo comma, e 38 Cost. - non consente il cumulo ai  fini  pensionistici di piu\u0027 periodi di iscrizione alla  detta Cassa,  a  meno che la cancellazione non sia avvenuta  per  forza maggiore,  in quanto, nelle more del giudizio, la normativa della previdenza  forense e\u0027 stata interamente innovata con la  riforma introdotta  con  la legge 20 settembre 1980,  n.  576,  la  quale all\u0027art.  21 prevede il cumulo tra piu\u0027 periodi d\u0027iscrizione alla Cassa).","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"25/02/1963","numero":"289","articolo":"18","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge;289~art18"}],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"4","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"35","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"38","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"8064","autore":"","titolo":"[ NOTA REDAZIONALE ]","descrizione":"Nota a prima lettura","titolo_rivista":"Il Foro italiano","anno_rivista":"1985","numero_rivista":"","parte_rivista":"I","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"2513","note_abstract":"","collocazione":"C.5 - A.182/1","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"7658","autore":"CORPACI A.","titolo":"TUTELA CAUTELARE E AMMINISTRATIVA E CONTROVERSIE PATRIMONIALI IN MATERIA DI PUBBLICO IMPIEGO","descrizione":"","titolo_rivista":"Il Foro amministrativo","anno_rivista":"1988","numero_rivista":"","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"1275","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}"
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