GET https://cortecostituzionale.strategiedigitali.net/scheda-pronuncia/1987/182

HTTP Client

1 Total requests
0 HTTP errors

Clients

http_client 1

Requests

POST https://ws.cortecostituzionale.it/servizisito/rest/decisioni/schedaDecisione/ECLI:IT:COST:1987:182
Request options
[
  "auth_basic" => [
    "corteservizisito"
    "corteservizisito,2021+1"
  ]
]
Response 200
[
  "info" => [
    "header_size" => 196
    "request_size" => 338
    "total_time" => 0.465018
    "namelookup_time" => 0.008863
    "connect_time" => 0.010125
    "pretransfer_time" => 0.116414
    "size_download" => 50462.0
    "speed_download" => 108516.0
    "starttransfer_time" => 0.437846
    "primary_ip" => "213.82.143.235"
    "primary_port" => 443
    "local_ip" => "172.16.57.151"
    "local_port" => 32792
    "http_version" => 2
    "protocol" => 2
    "scheme" => "HTTPS"
    "appconnect_time_us" => 116199
    "connect_time_us" => 10125
    "namelookup_time_us" => 8863
    "pretransfer_time_us" => 116414
    "starttransfer_time_us" => 437846
    "total_time_us" => 465018
    "effective_method" => "POST"
    "capath" => "/etc/ssl/certs"
    "cainfo" => "/etc/ssl/certs/ca-certificates.crt"
    "start_time" => 1770483286.51
    "original_url" => "https://ws.cortecostituzionale.it/servizisito/rest/decisioni/schedaDecisione/ECLI:IT:COST:1987:182"
    "pause_handler" => Closure(float $duration) {#1062
      class: "Symfony\Component\HttpClient\Response\CurlResponse"
      use: {
        $ch: CurlHandle {#1014 …}
        $multi: Symfony\Component\HttpClient\Internal\CurlClientState {#1044 …}
        $execCounter: -9223372036854775808
      }
    }
    "debug" => """
      *   Trying 213.82.143.235:443...\n
      * Connected to ws.cortecostituzionale.it (213.82.143.235) port 443 (#0)\n
      * ALPN: offers h2,http/1.1\n
      *  CAfile: /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt\n
      *  CApath: /etc/ssl/certs\n
      * SSL connection using TLSv1.2 / ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256\n
      * ALPN: server did not agree on a protocol. Uses default.\n
      * Server certificate:\n
      *  subject: C=IT; ST=Roma; O=Corte Costituzionale; CN=*.cortecostituzionale.it\n
      *  start date: Dec  4 00:00:00 2025 GMT\n
      *  expire date: Jan  4 23:59:59 2027 GMT\n
      *  subjectAltName: host "ws.cortecostituzionale.it" matched cert's "*.cortecostituzionale.it"\n
      *  issuer: C=IT; ST=Roma; L=Pomezia; O=TI Trust Technologies S.R.L.; CN=TI Trust Technologies OV CA\n
      *  SSL certificate verify ok.\n
      * using HTTP/1.x\n
      > POST /servizisito/rest/decisioni/schedaDecisione/ECLI:IT:COST:1987:182 HTTP/1.1\r\n
      Host: ws.cortecostituzionale.it\r\n
      Accept: */*\r\n
      Authorization: Basic Y29ydGVzZXJ2aXppc2l0bzpjb3J0ZXNlcnZpemlzaXRvLDIwMjErMQ==\r\n
      User-Agent: Symfony HttpClient (Curl)\r\n
      Accept-Encoding: gzip\r\n
      Content-Length: 0\r\n
      Content-Type: application/x-www-form-urlencoded\r\n
      \r\n
      < HTTP/1.1 200 \r\n
      < Cache-Control: no-cache\r\n
      < Pragma: no-cache\r\n
      < Content-Encoding: UTF-8\r\n
      < Content-Type: application/json;charset=UTF-8\r\n
      < Transfer-Encoding: chunked\r\n
      < Date: Sat, 07 Feb 2026 16:54:46 GMT\r\n
      < \r\n
      """
  ]
  "response_headers" => [
    "HTTP/1.1 200 "
    "Cache-Control: no-cache"
    "Pragma: no-cache"
    "Content-Encoding: UTF-8"
    "Content-Type: application/json;charset=UTF-8"
    "Transfer-Encoding: chunked"
    "Date: Sat, 07 Feb 2026 16:54:46 GMT"
  ]
  "response_content" => [
    "{"dtoPronuncia":{"anno":"1987","numero":"182","tipo_decisione":"S","descrizione_decisione":"Sentenza","descriz_tipo_giu":"GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE","presidente_dec":"LA PERGOLA","redattore":"","relatore":"FERRARI","tipo_fissaz_dec":"Udienza Pubblica","data_fissaz_dec":"24/02/1987","data_decisione":"20/05/1987","data_deposito":"22/05/1987","pubbl_gazz_uff":"10/06/1987","num_gazz_uff":"24","norme":"","atti_registro":"","sommario":"\u003cP class\u003d\"SC1\"\u003e                                 N. 182                                   \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"SC2\"\u003e                        SENTENZA 20-22 MAGGIO 1987 \u003c/P\u003e","sommario_tc":"","membri":"\u003cP id\u003d\"MEA3\"\u003e                        LA CORTE COSTITUZIONALE                           \u003c/P\u003e\r\n\u003cP id\u003d\"MEE\"\u003e composta dai signori:                                                    \r\n Presidente: prof. Antonio LA PERGOLA;                                    \r\n Giudici: prof. Giuseppe FERRARI, dott. Francesco SAJA, prof. Giovanni    \r\n    CONSO,  prof.  Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe    \r\n    BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL\u0027ANDRO,  prof.    \r\n    Gabriele  PESCATORE,  avv.  Ugo  SPAGNOLI,  prof.  Francesco Paolo    \r\n    CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE;                                  \u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP id\u003d\"I\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003e ha pronunciato la seguente                                               \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IA2\"\u003e                                SENTENZA                                  \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e nei giudizi di legittimit\u0026#224; costituzionale della legge 7 agosto 1982,    \r\n n. 529, recante \"Regolamentazione dei rapporti tra l\u0027ENEL, le imprese    \r\n elettriche  degli enti locali e le imprese autoproduttrici di energia    \r\n elettrica  in  materia   di   concessioni   di   grandi   derivazioni    \r\n idroelettriche\",  promossi  con  ricorsi  della Provincia Autonoma di    \r\n Trento e Bolzano, notificati il  13  settembre  1982,  depositati  in    \r\n cancelleria  il 22 successivo ed iscritti ai nn. 42 e 43 del registro    \r\n ricorsi 1982;                                                            \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e    Visti  gli  atti  di costituzione del Presidente del Consiglio dei    \r\n ministri;                                                                \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e    Udito  nell\u0027udienza  pubblica  del  24  febbraio  1987  il Giudice    \r\n relatore Giuseppe Ferrari;                                               \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e    Uditi  l\u0027Avvocato  Sergio  Panunzio  per  le  Province di Trento e    \r\n Bolzano e l\u0027Avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente  del    \r\n Consiglio dei ministri;                                                  \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e                            \u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e                           Ritenuto in fatto                              \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e    1.  -  Con  identici ricorsi, entrambi datati 13 settembre 1982, i    \r\n Presidenti delle province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  hanno    \r\n richiesto la declaratoria di illegittimit\u0026#224; costituzionale della l. 7    \r\n agosto 1982,  n.  529  per  violazione  dell\u0027art.  13  dello  Statuto    \r\n regionale  e delle norme di attuazione dettate dall\u0027art. 11 d.P.R. 22    \r\n marzo 1974, n. 381 e dell\u0027art. 1, d.P.R. 26 marzo 1977, n. 235.  Tali    \r\n disposizioni,  si  osserva  nei  ricorsi,  prevedono  che  in caso di    \r\n rinnovo di una concessione di grande derivazione idroelettrica  o  di    \r\n attivazione  di  una  nuova  concessione,  laddove  concorrano  nella    \r\n domanda sia l\u0027ENEL sia un ente locale,  l\u0027atto  di  concessione  deve    \r\n essere  adottato  d\u0027intesa con la provincia autonoma territorialmente    \r\n competente.                                                              \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e    In  particolare  si  lamenta che la legge impugnata abbia disposto    \r\n una proroga delle concessioni di grandi derivazioni                      \r\n in  scadenza  (cos\u0026#236;  impedendone  il rinnovo) modificando inoltre la    \r\n disciplina dei rapporti con l\u0027ENEL e con i                               \r\n concessionari  senza  tener  conto  del particolare regime degli Enti    \r\n locali del Trentino-Alto Adige. Tali specifiche                          \r\n prerogative  inoltre - espongono i Presidenti delle Province autonome    \r\n - non sarebbero state prese in considerazione                            \r\n da  quelle  previsioni  normative  della  l.  n.  529  del  1982  che    \r\n attribuiscono ai Ministri dei lavori pubblici e dell\u0027industria           \r\n nonch\u0026#233;  all\u0027ENEL  poteri  relativi  all\u0027autorizzazione all\u0027esercizio    \r\n provvisorio   di   impianti   idroelettrici,   l\u0027approvazione   delle    \r\n convenzioni,  le  prescrizioni in ordine ai lavori di potenziamento e    \r\n di ristrutturazione, le sanzioni, la  durata  delle  concessioni  per    \r\n impianti  ristrutturati,  senza  disporre per nessuna di tale ipotesi    \r\n l\u0027intesa con l\u0027autorit\u0026#224; provinciale.                                    \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e    2.  -  L\u0027Avvocatura dello Stato, intervenuta in rappresentanza del    \r\n Presidente del Consiglio  dei  ministri  ha  chiesto,  con  identiche    \r\n argomentazioni,  che  la  questione proposta dalle due Province venga    \r\n dichiarata infondata.                                                    \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e    Infatti   l\u0027art.  8  della  legge  impugnata,  che  esplicitamente    \r\n riconferma  la  competenza  delle  Province  autonome   varrebbe   ad    \r\n escludere ogni sospetto di lesione della competenza stessa.              \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e    Inoltre  - si osserva - la previsione di esercizio provvisorio per    \r\n le  imprese  degli  enti   locali   concreterebbe   addirittura   una    \r\n disposizione  di favore, in quanto subordinata alla loro richiesta di    \r\n potenziamento degli impianti  ovvero  all\u0027impossibilit\u0026#224;  tecnica  od    \r\n economica   di   effettuare   il   potenziamento   stesso.  A  parere    \r\n dell\u0027Avvocatura l\u0027impugnazione sottenderebbe l\u0027assunto che  tutte  le    \r\n concessioni  delle  imprese  autoproduttrici  debbano  alla  scadenza    \r\n essere trasferite alle imprese elettriche degli enti locali.  Pretesa    \r\n infondata  -  si  afferma - poich\u0026#233; l\u0027art. 13 dello Statuto regionale    \r\n riconosce soltanto il diritto  della  Provincia  autonoma  ad  essere    \r\n intesa  nel caso di domanda di concessione avanzata da ente locale in    \r\n concorrenza con l\u0027ENEL ed anzi la norma di attuazione di cui all\u0027art.    \r\n 6,  primo  comma,  d.P.R. 26 marzo 1977, n. 235, nell\u0027attribuire agli    \r\n enti locali il diritto  al  trasferimento  delle  imprese  elettriche    \r\n scadute, esclude le grandi derivazioni.                                  \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e    La ratio legis, conclude l\u0027Avvocatura, sarebbe del resto quella di    \r\n utilizzare  il  concorso  delle  imprese  private  nel  quadro  delle    \r\n esigenze di politica energetica.                                         \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e    3.   -   \u0026#200;   intervenuta  la  Societ\u0026#224;  SELM  (Servizi  Elettrici    \r\n Montedison) nella qualit\u0026#224; di titolare, nelle due Province  autonome,    \r\n di  imprese  autoproduttrici  concessionarie  di  grandi  derivazioni    \r\n ammesse alla proroga di cui agli artt. 1 e 2 della  legge  impugnata,    \r\n chiedendo      la     declaratoria     d\u0027inammissibilit\u0026#224;     ovvero,    \r\n subordinatamente, d\u0027infondatezza delle proposte questioni.               \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e    4.  - Le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno depositato    \r\n nei termini unica memoria insistendo per l\u0027accoglimento dei  ricorsi,    \r\n rispetto  ai  quali sono state in dettaglio enucleate le disposizioni    \r\n della legge impugnata assunte come lesive dello Statuto T.A.A.           \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e    In  particolare si osserva che per effetto della previsione di cui    \r\n all\u0027art. 7 le concessioni per grandi derivazioni verrebbero prorogate    \r\n (nel caso in cui l\u0027ENEL, alla scadenza, non si avvalga della facolt\u0026#224;    \r\n di subentrare)  precludendo  agli  enti  locali  la  possibilit\u0026#224;  di    \r\n sostituirsi all\u0027originaria concessionaria, in violazione dell\u0027art. 13    \r\n dello Statuto.                                                           \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e    Le  ricorrenti  prospettano poi ulteriori profili di contrasto tra    \r\n l\u0027art. 2 della  legge  impugnata  e  la  disciplina  statutaria.  Non    \r\n soltanto  il  mantenimento  delle  concessioni,  in presenza di certe    \r\n condizioni, agli autoproduttori, ma anche la possibilit\u0026#224; che  questi    \r\n ultimi  concorrano  per  il  rinnovo  delle  concessioni con gli enti    \r\n locali  concreterebbero  -  si  sostiene  -  altrettante   violazioni    \r\n dell\u0027art. 13 citato.                                                     \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e    La   procedura   contemplata   da  tale  norma,  infatti,  prevede    \r\n esclusivamente il concorso tra ENEL ed  enti  locali  ai  fini  della    \r\n concessione   delle   grandi   derivazioni,  e  non  sarebbe  perci\u0026#242;    \r\n configurabile  una  concorrenza  tra   questi   ultimi   ed   imprese    \r\n autoproduttrici  senza forzare la disposizione statutaria privando le    \r\n Province della loro posizione preferenziale.                             \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e    Si    conclude    in    memoria    eccependo    l\u0027inammissibilit\u0026#224;    \r\n dell\u0027intervento della S.p.a. SELM (sulla  base  della  giurisprudenza    \r\n della  Corte)  e  sostenendo  altres\u0026#236; l\u0027infondatezza della questione    \r\n d\u0027incostituzionalit\u0026#224; dell\u0027art. 1 del d.P.R. 26 marzo  1977,  n.  235    \r\n che  la  Societ\u0026#224;  ha  richiesto  venga  sollevata  dalla  Corte.  In    \r\n proposito, osservano  le  Province,  deve  ritenersi  che  i  decreti    \r\n d\u0027attuazione  dello Statuto si collochino nella gerarchia delle fonti    \r\n al di sopra della legge ordinaria.                                       \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e    5. - Due identiche memorie sono state depositate dalla S.p.a. SELM    \r\n che ha ribadito le tesi gi\u0026#224; esposte in atto d\u0027intervento.               \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e                          \u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e                         Considerato in diritto                           \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e    1.  - I ricorsi delle province autonome di Trento (r.r. 42/1982) e    \r\n di Bolzano (r.r. 43/1982), risultando proposti  nei  confronti  della    \r\n stessa  legge e sulla base di identici motivi, vanno riuniti e decisi    \r\n con unica sentenza.                                                      \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e    2.  - In entrambi i giudizi promossi con i ricorsi di cui sopra ha    \r\n depositato in cancelleria un \"atto di intervento\" - e,                   \r\n nell\u0027imminenza  della discussione orale, una memoria illustrativa del    \r\n merito - la societ\u0026#224; SELM (Servizi elettrici                             \r\n Montedison), la quale, dopo aver fatto espresso, ma generico richiamo    \r\n agli artt. 22, legge n. 87 del 1953 e 37, regio                          \r\n decreto   n.   642   del   1907,   sostiene  di  avere  \"interesse  a    \r\n intervenire..., essendo titolare, nell\u0027ambito\" delle due province \"di    \r\n un\u0027impresa  autoproduttrice  di  energia  elettrica concessionaria in    \r\n atto di una grande derivazione per la produzione di                      \r\n forza  motrice ammessa al beneficio della proroga di cui agli artt. 1    \r\n e 2, l. n. 529 del 1982\". Ma questa Corte ha                             \r\n costantemente    dichiarato   che   nei   giudizi   di   legittimit\u0026#224;    \r\n costituzionale, tanto in via principale, quanto in via incidentale,      \r\n non  \u0026#232; proponibile alcuna forma di intervento, n\u0026#233; \u0026#232; ammissibile la    \r\n figura del controinteressato (ordinanze 30 maggio e 5                    \r\n dicembre  1956,  pronunciate  in  udienza,  5  luglio 1956, n. 25, 26    \r\n febbraio 1958, n. 22, 4 luglio 1977, n. 130).  E  poich\u0026#233;  la  difesa    \r\n della  suddetta societ\u0026#224; non offre, a sostegno della sua richiesta di    \r\n intervento, alcun motivo che  possa  indurre  a  mutare  il  riferito    \r\n orientamento  -  fondato  sulla  duplice  considerazione che a questi    \r\n giudizi \"non possono partecipare soggetti che non siano  titolari  di    \r\n potest\u0026#224; legislativa\" e che in essi non \u0026#232; \"ammissibile la figura del    \r\n controinteressato    come    parte,    propria    del    procedimento    \r\n giurisdizionale amministrativo\" - deve negarsi ingresso alla SELM nel    \r\n presente giudizio.                                                       \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e    3.  -  La  disciplina dell\u0027industria elettrica, che \u0026#232; intimamente    \r\n connessa con quella delle acque pubbliche,  non  si  esaurisce  nella    \r\n legge  6 dicembre 1962, n. 1643 (\"istituzione dell\u0027ente nazionale per    \r\n l\u0027energia elettrica e trasferimento ad esso delle  imprese  esercenti    \r\n le  industrie elettriche\"). Questa, pur statuendo il trasferimento in    \r\n propriet\u0026#224; dell\u0027ente appositamente istituito delle imprese  esercenti    \r\n industrie   elettriche,   cio\u0026#232;   il   complesso  dei  beni  da  esse    \r\n organizzati, e pur riservando a detto ente pubblico  \"il  compito  di    \r\n esercitare  nel  territorio  nazionale  le  attivit\u0026#224;  di produzione,    \r\n importazione ed esportazione,  trasporto,  trasformazione  e  vendita    \r\n dell\u0027energia  elettrica da qualsiasi fonte prodotta\" (art. 1, primo e    \r\n quarto  comma),  ha  tuttavia  disposto  che  \"non  sono  soggetti  a    \r\n trasferimento\",  e restano perci\u0026#242; escluse dalla nazionalizzazione ma    \r\n assoggettate al  regime  delle  concessioni  -  determinate  imprese,    \r\n ancorch\u0026#233; esercenti le attivit\u0026#224; di cui alla trascritta disposizione.    \r\n E fra tali imprese la menzionata legge comprende  quelle  gestite  da    \r\n enti locali (art. 4,                                                     \r\n n. 5) e quelle autoproduttrici (art. 4, n. 6, lettera b), che appunto    \r\n rilevano nella questione in esame.  Ora,  la  sopravvivenza,  accanto    \r\n all\u0027ENEL, di aziende elettriche, non solo di enti locali, ma anche di    \r\n soggetti privati, ha prodotto la fioritura  di  una  molteplicit\u0026#224;  e    \r\n variet\u0026#224;  di problemi - coordinamento delle attivit\u0026#224; di produzione e    \r\n distribuzione,  potenziamento  e  ristrutturazione  degli   impianti,    \r\n durata   delle  concessioni,  loro  decadenza,  rinuncia  e  proroga,    \r\n rapporti fra l\u0027ENEL e le altre imprese  elettriche,  nonch\u0026#233;  con  le    \r\n autonomie  speciali,  etc.  - ed alla conseguente adozione, nel corso    \r\n degli  anni  successivi  alla  nazionalizzazione,  di  una  serie  di    \r\n provvedimenti  legislativi,  che  hanno  reso particolarmente vasta e    \r\n complessa la disciplina del settore. Sembra pertanto  particolarmente    \r\n utile, ai fini di un\u0027ordinata e chiara prospettazione ed impostazione    \r\n della quaestio legitimitatis, fare  a  riguardo  di  tale  disciplina    \r\n alcune puntualizzazioni preliminari.                                     \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e    3.1.  -  Va  rilevato  anzitutto  che,  a sensi dell\u0027art. 6, primo    \r\n comma, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (testo unico delle    \r\n disposizioni  di  legge sulle acque e impianti elettrici), \"le utenze    \r\n d\u0027acqua pubblica si distinguono in due categorie\", cio\u0026#232; in \"grandi o    \r\n piccole  derivazioni\"; che, a sensi dell\u0027art. 1, u. comma, del d.P.R.    \r\n 26 marzo 1977, n. 235 (norme di attuazione dello statuto speciale del    \r\n Trentino-Alto  Adige  in  materia  di  produzione  e distribuzione di    \r\n energia  idroelettrica)  soltanto  \"per  la  concessione  di  piccole    \r\n derivazioni...  rispetto all\u0027ENEL \u0026#232; data preferenza\", nelle province    \r\n di Trento e di Bolzano,  ai  Comuni  ed  ai  loro  consorzi;  che  la    \r\n questione  oggetto  del  presente  giudizio  \u0026#232;  sorta, viceversa, in    \r\n ordine a grandi derivazioni idroelettriche, sicch\u0026#233; non  \u0026#232;  ad  essa    \r\n applicabile la normativa che regola le piccole derivazioni.              \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e    3.2.  -  Giova  aggiungere  che la legge impugnata fa richiamo, in    \r\n materia di  successione  nelle  concessioni,  all\u0027art.  25  del  gi\u0026#224;    \r\n menzionato  testo  unico  n.  1775  del  1933. Ed il suddetto art. 25    \r\n stabilisce: al primo comma, che, \"al termine dell\u0027utenza e  nei  casi    \r\n di decadenza o rinuncia\", \"tutte le opere di raccolta, di regolazione    \r\n e di condotte forzate ed  i  canali  di  scarico\"  \"passano...  senza    \r\n compenso  in propriet\u0026#224; dello Stato\" (e, per esso, dell\u0027ENEL in forza    \r\n dell\u0027art. 9, quinto comma, d.P.R. 18 marzo 1965, n. 342); al  secondo    \r\n comma,   che   \"lo   Stato   (l\u0027ENEL)   ha   facolt\u0026#224;  di  immettersi    \r\n nell\u0027immediato  possesso\"  di  tutto  quanto  non  sia  previsto  nel    \r\n precedente comma, ma inerisca alla concessione, \"corrispondendo... un    \r\n prezzo eguale al valore di stima del materiale in  opera\";  al  terzo    \r\n comma,  che,  per esercitare la suddetta facolt\u0026#224;, \"lo Stato (l\u0027ENEL)    \r\n deve  preavvisare  gli  interessati  tre  anni  prima   del   termine    \r\n dell\u0027utenza\".                                                            \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e    4. - La legge 7 agosto 1982, n. 529 (regolamentazione dei rapporti    \r\n tra l\u0027ENEL, le imprese elettriche degli  enti  locali  e  le  imprese    \r\n autoproduttrici  di  energia  elettrica, in materia di concessioni di    \r\n grandi derivazioni idroelettriche), nell\u0027intento,  fatto  palese  dal    \r\n trascritto  titolo,  di  dettare una definitiva e compiuta disciplina    \r\n dell\u0027indicata materia, ha stabilito che:                                 \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e       a) \"nei casi di scadenza delle concessioni..., il trasferimento    \r\n in propriet\u0026#224; dell\u0027ENEL delle opere di cui al primo  comma  dell\u0027art.    \r\n 25\"  del  testo unico n. 1775 del 1933 \"\u0026#232; condizionato all\u0027esercizio    \r\n da parte dell\u0027ENEL della facolt\u0026#224; di cui al  combinato  disposto  del    \r\n secondo e terzo comma\" del medesimo testo unico (art. 1);                \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e       b)  \"alla  scadenza  delle concessioni..., l\u0027ENEL rinuncer\u0026#224; ad    \r\n avvalersi  della  facolt\u0026#224;\"  di  cui  sopra  \"a  condizione  che   le    \r\n imprese...   si   obblighino   ad  eseguire  i  necessari  lavori  di    \r\n potenziamento o di ristrutturazione\" (art. 2, primo, secondo e  terzo    \r\n comma);                                                                  \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e       c)  \"in  attesa  dell\u0027accertamento  delle condizioni\" suddette,    \r\n \"con decreto del Ministro dei lavori pubblici,  di  concerto  con  il    \r\n Ministro  dell\u0027industria,  sentito  il Consiglio superiore dei lavori    \r\n pubblici,  pu\u0026#242;  essere  autorizzato  l\u0027esercizio  provvisorio  degli    \r\n impianti  idroelettrici  relativi  a  concessioni  scadute\"  (art. 2,    \r\n quinto comma);                                                           \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e       d)  \"i  rapporti  derivanti  dalla rinuncia all\u0027esercizio della    \r\n facolt\u0026#224; di cui  al  precedente  art.  1  sono  regolati  in  base  a    \r\n convenzioni\", le quali \"sono approvate dal Ministro dell\u0027industria di    \r\n concerto con il Ministro  dei  lavori  pubblici\"  (art.  3,  primo  e    \r\n secondo comma);                                                          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e       e) \"la durata delle concessioni... sar\u0026#224; stabilita dal Ministro    \r\n dei lavori  pubblici,  sentito  il  Consiglio  superiore  dei  lavori    \r\n pubblici e di concerto con il Ministro dell\u0027industria\" (art. 7);         \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e       f)   \"nelle   regioni   autonome  della  Valle  d\u0027Aosta  e  del    \r\n Trentino-Alto Adige sono fatti salvi  i  diritti  e  le  attribuzioni    \r\n derivanti  dai  rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di    \r\n attuazione\" (art. 8, primo comma).                                       \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e    5.  -  Le  province  di  Trento  e  Bolzano,  formulando identiche    \r\n doglianze,  chiedono  a  questa  Corte   di   voler   dichiarare   la    \r\n \"incostituzionalit\u0026#224;  della legge\" test\u0026#233; compendiata \"per violazione    \r\n delle norme dello statuto speciale di autonomia di cui  all\u0027art.  13,    \r\n u.  co.,  d.P.R.  31  agosto  1972,  n.  670  e  delle relative norme    \r\n d\u0027attuazione\".                                                           \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e    Detto art. 13, u. comma, del decreto presidenziale n. 670 del 1972    \r\n (approvazione del testo  unico  delle  leggi  costituzionali  per  il    \r\n Trentino-Alto  Adige) stabilisce che \"sulle domande di concessione...    \r\n presentate\" nelle due province \"in concorrenza dall\u0027ENEL e dagli enti    \r\n locali...  provvede il Ministro per i lavori pubblici di concerto col    \r\n Ministro per l\u0027industria e d\u0027intesa con la provincia territorialmente    \r\n interessata\".  E  le norme di attuazione cui si riferiscono i ricorsi    \r\n sono quelle contenute negli artt. 11, d.P.R. 22 marzo  1974,  n.  381    \r\n (norme   di   attuazione   dello  statuto  speciale  per  la  regione    \r\n Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche)  ed    \r\n 1,  d.P.R.  n. 235 del 1977, gi\u0026#224; menzionato sub 3.1. In particolare,    \r\n l\u0027art.  11  estende  l\u0027intesa  con  la   provincia   interessata   ai    \r\n provvedimenti  \"sulle  domande  di  concessioni... anche a seguito di    \r\n scadenza, decadenza o rinuncia di concessioni in atto, nonch\u0026#233;  sulle    \r\n domande   di   autorizzazione   provvisoria  all\u0027inizio  dei  lavori,    \r\n presentate... in concorrenza dall\u0027ENEL e dagli enti  locali\";  a  sua    \r\n volta,  l\u0027art.  1  facoltizza  gli  enti locali delle due province ad    \r\n esercitare, in deroga alla  disposta  nazionalizzazione,  l\u0027industria    \r\n elettrica mediante aziende municipalizzate.                              \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e    5.1. - Secondo le ricorrenti, il trascritto art. 13 dello statuto,    \r\n non distinguendo fra nuove concessioni e  (rinnovo  di)  preesistenti    \r\n concessioni,  comprenderebbe  entrambe  le  ipotesi.  Esso,  inoltre,    \r\n contempla solo l\u0027ENEL e gli  enti  locali,  mentre  non  menziona  le    \r\n imprese  autoproduttrici.  Se  ne dovrebbe pertanto dedurre: sotto il    \r\n profilo sostanziale, che, sia nei casi in cui l\u0027ENEL non  si  avvalga    \r\n della  facolt\u0026#224;  di  cui  ai commi secondo e terzo dell\u0027art. 25 testo    \r\n unico n. 1775 del 1933 (pi\u0026#249; sopra riportati sub 3.2), sia  nei  casi    \r\n di   scadenza,   decadenza  o  rinuncia  (test\u0026#233;  riportati  sub  5),    \r\n esclusivamente gli enti locali avrebbero titolo, al pari dell\u0027ENEL ed    \r\n in concorrenza con esso, a subentrare in quelle concessioni; sotto il    \r\n profilo procedimentale, che in  tutti  i  provvedimenti  relativi  ai    \r\n suddetti  casi  (ma  anche  a  quelli di autorizzazione all\u0027esercizio    \r\n provvisorio e di convenzioni)  sarebbe  prescritta  l\u0027intesa  con  la    \r\n provincia interessata. Insomma, si tratti di concessioni preesistenti    \r\n o nuove, agli enti locali delle  province  di  Trento  e  di  Bolzano    \r\n sarebbe  riconosciuta  nelle  concessioni  in  materia una \"posizione    \r\n preferenziale\" comportante l\u0027esclusione di qualsiasi altro  soggetto,    \r\n ed  a  garanzia  di  tale posizione sarebbe stato attribuito alle due    \r\n province il potere  di  concorrere  all\u0027adozione  del  provvedimento,    \r\n partecipando  alla procedura mediante l\u0027intesa. Questo disporrebbe la    \r\n norma statutaria di cui all\u0027art. 13, che ha rango  costituzionale,  e    \r\n questo  confermerebbero  le  norme di attuazione di cui agli artt. 11    \r\n del  decreto  presidenziale  n.  381  del  1974  ed  1  del   decreto    \r\n presidenziale n. 235 del 1977.                                           \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e    Ma se cos\u0026#236; \u0026#232; - argomentano ancora le ricorrenti - in tale quadro    \r\n normativo  non  c\u0027\u0026#232;  posto  per   la   proroga.   Questa,   infatti,    \r\n precluderebbe   agli   enti   locali  di  presentare  le  domande  di    \r\n subingresso nella concessione ed  alla  provincia  di  esercitare  il    \r\n potere di intervento nella procedura, risolvendosi sostanzialmente in    \r\n un rinnovo della concessione a favore del precedente  concessionario.    \r\n Eppure,  proprio  una  siffatta  proroga  si ravviserebbe nella legge    \r\n impugnata, e precisamente nelle ipotesi di scadenza di cui agli artt.    \r\n 1  e  2,  nonch\u0026#233;  nell\u0027ipotesi  di determinazione della durata delle    \r\n concessioni di cui all\u0027art. 7: le imprese  autoproduttrici,  infatti,    \r\n conserverebbero  le  concessioni scadute e scomparirebbe la procedura    \r\n concorsuale, con conseguente impossibilit\u0026#224;, sia di subingresso degli    \r\n enti  locali,  sia  di intervento della provincia. Per il fatto, poi,    \r\n che prescindono dall\u0027intesa, sarebbero altres\u0026#236; illegittime, tanto le    \r\n autorizzazioni  all\u0027\"esercizio provvisorio degli impianti... relativi    \r\n a concessioni scadute\" (art. 2, quinto comma), quanto le  convenzioni    \r\n fra  ENEL  ed  imprese  elettriche,  intese  a  regolare  i  rapporti    \r\n derivanti dalla rinuncia dell\u0027ENEL all\u0027esercizio  della  facolt\u0026#224;  di    \r\n cui si \u0026#232; detto sub 3.2 (art. 3, secondo comma). E \"solo ove l\u0027art. 1    \r\n della legge impugnata sia interpretato\"  nel  senso  che,  se  l\u0027ENEL    \r\n rinuncia  alla predetta facolt\u0026#224;, il subingresso nelle concessioni \u0026#232;    \r\n riservato  agli  enti  locali,  con  esclusione  di  qualsiasi  altro    \r\n soggetto,   \"si  potrebbe  ritenere  superato  il  contrasto  con  la    \r\n disciplina dello statuto e con le relative norme di  attuazione\";  ma    \r\n \"il  suo  tenore letterale fa sorgere pi\u0026#249; di un dubbio al riguardo\".    \r\n Vero \u0026#232; - concludono le ricorrenti - che l\u0027art. 8,  riportato  sub  4    \r\n f),  fa  salvi  i  diritti  e  le attribuzioni delle due province, ma    \r\n queste hanno ritenuto egualmente di impugnare la legge, in quanto \"la    \r\n formulazione  dell\u0027art.  8  non  consente  di  eliminare  i  dubbi di    \r\n incostituzionalit\u0026#224; delle norme\".                                        \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e    6.  -  Le  norme cui fanno riferimento entrambi i ricorsi, e nelle    \r\n quali va cercata la soluzione della questione, sono,                     \r\n dunque,  quelle  di  cui  agli  artt.  13,  u.  comma,  dello statuto    \r\n speciale, 11 ed 1, primo comma, delle norme di attuazione,               \r\n cio\u0026#232;,  rispettivamente,  dei decreti presidenziali n. 381 del 1974 e    \r\n n. 235 del 1977. Senonch\u0026#233;, a parte la considerazione che                \r\n questi  ultimi, pur se direttamente attuativi dello statuto, non sono    \r\n tuttavia collocabili sullo stesso piano di questo nella                  \r\n scala  dei valori normativi, l\u0027esigenza di circoscrivere la questione    \r\n nei  suoi  termini  essenziali  e   lineari   impone   di   osservare    \r\n preliminarmente che l\u0027art. 1 (d.P.R. n. 235 del 1977) nulla statuisce    \r\n in tema di concessioni, sicch\u0026#233; la sua invocazione \u0026#232; inconferente, e    \r\n che  l\u0027art.  11 (d.P.R. n. 381 del 1974) viene richiamato, meglio che    \r\n come parametro, come convalida della  tesi  di  fondo  sostenuta  nei    \r\n ricorsi,  dato  che,  pur  allargando  la prospettiva alle ipotesi di    \r\n scadenza, decadenza e rinuncia, detta norma \u0026#232;  una  riproduzione  di    \r\n quella  statutaria.  E  l\u0027impugnativa si sorregge proprio sulla norma    \r\n statutaria di cui all\u0027art. 13, u. comma, la quale, del resto,  \u0026#232;  la    \r\n sola  che  attinga  livello  costituzionale.  Ma,  a  ben  vedere, si    \r\n sorregge su un\u0027interpretazione di detto articolo che sembra piuttosto    \r\n opinabile,  in quanto attribuisce alla norma una portata esorbitante,    \r\n che non trova riscontro nel dato normativo. \u0026#200; ben vero, infatti, che    \r\n a  riguardo delle province di Trento e di Bolzano \u0026#232; stabilita, nella    \r\n materia di che trattasi, una disciplina speciale in deroga  a  quella    \r\n generale,   ma  \u0026#232;  dubitabile,  sia  che  tale  disciplina  speciale    \r\n corrisponda a quella che le ricorrenti prospettano sulla base di  una    \r\n lettura  tutt\u0027altro  che  obiettiva  dell\u0027art.  13,  sia  che essa si    \r\n contenga e si esaurisca tutta in detto articolo.                         \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e    6.1.  -  \u0026#200;,  invece,  avviso di questa Corte che nella specie non    \r\n possa prescindersi  dall\u0027art.  12  dello  stesso  statuto,  che  reca    \r\n anch\u0027esso  disposizioni  in  materia  e che, pertanto, deve ritenersi    \r\n concorrere, unitamente all\u0027art. 13, a formare la disciplina speciale,    \r\n alla  cui  stregua  la  questione va risolta. E l\u0027art. 12 dispone che    \r\n \"per  le  concessioni...  e  le  relative  proroghe...  le   province    \r\n territorialmente   competenti  hanno  facolt\u0026#224;\":  (primo  comma)  \"di    \r\n presentare  le  proprie  osservazioni  ed  opposizioni  in  qualsiasi    \r\n momento  fino  all\u0027emanazione  del  parere  definitivo  del Consiglio    \r\n superiore dei lavori pubblici\", nonch\u0026#233; (secondo comma) \"di  proporre    \r\n ricorso  al  tribunale  superiore  delle  acque  pubbliche avverso il    \r\n decreto di  concessione  e  di  proroga\",  e  che  (terzo  comma)  \"i    \r\n presidenti  delle  giunte  provinciali... sono invitati a partecipare    \r\n con voto consultivo alle riunioni del Consiglio superiore dei  lavori    \r\n pubblici,  nelle quali sono esaminati i provvedimenti\" di concessione    \r\n e di proroga.                                                            \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e    Ora, l\u0027esame congiunto degli artt. 12 e 13 mostra con chiarezza in    \r\n che consiste effettivamente la disciplina speciale di che trattasi  e    \r\n quale  ne  sia  la  dimensione.  L\u0027art.  13  riconosce alla provincia    \r\n interessata  il  potere  di  intervenire  mediante   l\u0027intesa   nella    \r\n procedura  di  adozione  del provvedimento di concessione; l\u0027art. 12,    \r\n viceversa, riconosce alla stessa provincia soltanto  la  facolt\u0026#224;  di    \r\n esprimere  osservazioni,  opposizione  e  parere  nella  procedura di    \r\n adozione del provvedimento; ma non pi\u0026#249; solo di  concessione,  bens\u0026#236;    \r\n anche   di  proroga.  Le  due  norme  statutarie  rivelano  carattere    \r\n palesemente e prevalentemente procedimentale, in quanto  stabiliscono    \r\n due  procedimenti,  che si differenziano per il diseguale rilievo che    \r\n in essi assume la  provincia  interessata.  Il  procedimento  di  cui    \r\n all\u0027art. 13, u. comma, si applica - e, quindi, l\u0027intesa \u0026#232; prescritta    \r\n -  esclusivamente  nell\u0027ipotesi   di   \"domande   di   concessione...    \r\n presentate   in  concorrenza  dall\u0027ENEL  e  dagli  enti  locali\".  Il    \r\n procedimento di cui all\u0027art. 12 si applica - e, quindi, il parere, le    \r\n osservazioni,  le  opposizioni  prendono  il  posto della intesa - in    \r\n tutte le altre ipotesi ordinarie, cio\u0026#232; in quelle in cui  le  domande    \r\n di  concessione  siano  presentate  anche da imprese autoproduttrici,    \r\n nonch\u0026#233; - va sottolineato - nelle ipotesi di proroga.  Questa  \u0026#232;  in    \r\n definitiva  la disciplina speciale, quale risulta dal raffronto tra i    \r\n due articoli, le cui norme prevedono espressamente  l\u0027istituto  della    \r\n proroga  accanto  a  quella  della  concessione  e,  soprattutto, non    \r\n statuiscono gi\u0026#224; che \u0026#232;  precluso  alle  imprese  autoproduttrici  di    \r\n presentare anch\u0027esse domanda di concessione o di proroga, bens\u0026#236; che,    \r\n ove siano  in  concorrenza  solo  l\u0027ENEL  e  gli  enti  locali,  deve    \r\n osservarsi   la  procedura  di  cui  all\u0027art.  13  e,  ove  siano  in    \r\n concorrenza  anche  imprese  autoproduttrici,  deve   osservarsi   la    \r\n procedura  di  cui all\u0027art. 12, che pu\u0026#242; pertanto considerarsi regola    \r\n generale nell\u0027ambito della disciplina speciale. Ed al fondo di questa    \r\n vi  \u0026#232; una precisa e valida ragione: nell\u0027un caso sono in concorrenza    \r\n esclusivamente  enti  pubblici,  nell\u0027altro,   viceversa,   sono   in    \r\n concorrenza   anche   soggetti   privati,   e   pertanto  non  appare    \r\n ingiustificata l\u0027attribuzione all\u0027autonomia provinciale del potere di    \r\n intervenire  in  maniera  determinante solo nel primo caso, non anche    \r\n nel secondo.                                                             \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e    6.2.  -  La ricostruzione che precede nega perci\u0026#242; fondamento alla    \r\n tesi  delle  ricorrenti,  peraltro  pi\u0026#249;  asserita  che  argomentata,    \r\n secondo  cui  l\u0027art.  13, u. comma, dello statuto riconoscerebbe alle    \r\n province  di  Trento  e  di  Bolzano,  nell\u0027ambito   dei   rispettivi    \r\n territori,  la  stessa posizione preferenziale, che l\u0027art. 9, secondo    \r\n comma, d.P.R.  n.  342  del  1965  riconosce  all\u0027ENEL  in  tutto  il    \r\n territorio  nazionale,  con  la  conseguenza che tutte le concessioni    \r\n scadute (ma anche quelle decadute  e  rinunciate)  dovrebbero  essere    \r\n trasferite  alle  aziende municipalizzate degli enti locali. Ma detta    \r\n posizione preferenziale non \u0026#232; desumibile dall\u0027art. 13, n\u0026#233; dall\u0027art.    \r\n 12  e  neppure  dal  loro  combinato  disposto.  Come  \u0026#232;  stato gi\u0026#224;    \r\n evidenziato sub 3.1, solo per le concessioni di piccole derivazioni a    \r\n scopo  idroelettrico,  il legislatore ha espressamente statuito (art.    \r\n 1, u. comma, d.P.R. n. 235 del 1977) che persino  \"rispetto  all\u0027ENEL    \r\n \u0026#232;  data  preferenza agli enti\" locali. Un\u0027analoga statuizione non \u0026#232;    \r\n rintracciabile,  invece,  a  riguardo  delle  concessioni  di  grandi    \r\n derivazioni, n\u0026#233; nello statuto, n\u0026#233; nelle norme di attuazione. E pu\u0026#242;    \r\n dirsi, anzi, che proprio lo statuto offre la prova del contrario: nel    \r\n testo  statutario  n. 5 del 1948 era espressamente disposto (art. 10,    \r\n quinto comma) che \"la regione, a parit\u0026#224; di condizioni, \u0026#232;  preferita    \r\n nelle   concessioni   di   grande   derivazione\";   ebbene,  siffatta    \r\n disposizione non \u0026#232; stata riprodotta nel vigente testo statutario  di    \r\n cui  al d.P.R. n. 670 del 1972. La soppressione di simile privilegio,    \r\n tutt\u0027altro che casuale, \u0026#232; significante,  risultando  disposta  nella    \r\n revisione  dello  statuto,  che venne operata e concordata, non certo    \r\n per svantaggiare,  ma  per  maggiormente  privilegiare  le  autonomie    \r\n provinciali.                                                             \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e    6.3. - Lo statuto speciale contiene effettivamente disposizioni di    \r\n favore per quanto attiene alle concessioni di  grande  derivazione  a    \r\n scopo  idroelettrico.  In forza del pi\u0026#249; volte menzionato art. 13, le    \r\n due  province,  oltre  che  il  potere  di  determinare   il   prezzo    \r\n dell\u0027energia elettrica (secondo comma), hanno diritto alla fornitura,    \r\n \"annualmente  e  gratuitamente\",  di  una  determinata  quantit\u0026#224;  di    \r\n energia  elettrica (primo comma) e ad un compenso semestrale di \"lire    \r\n 6,20 per ogni KWh di energia da esse non ritirata\" (terzo comma).  In    \r\n forza   dello  stesso  articolo  (terzo  comma)  e  dell\u0027art.  12  \u0026#232;    \r\n attribuito  alle  due  province  il   potere   di   intervenire   nel    \r\n procedimento concessorio mediante l\u0027istituto dell\u0027intesa (nel caso di    \r\n concorrenza fra ENEL ed enti locali) ed  anche  nel  procedimento  di    \r\n proroga mediante opposizioni, osservazioni, ricorsi, pareri (in tutti    \r\n gli altri casi). Ma disposizioni di favore si rinvengono anche  nelle    \r\n norme  di  attuazione,  che prevedono, sia diritti, sia attribuzioni.    \r\n Relativamente ai primi, in forza dell\u0027art. 4, d.P.R. n. 235 del 1977,    \r\n \"qualora   nell\u0027ambito  del  territorio  nel  quale  il  servizio  di    \r\n distribuzione \u0026#232; stato assunto da ente locale vi  siano  impianti  di    \r\n distribuzione  dell\u0027ENEL\",  questi  sono  trasferiti all\u0027ente locale,    \r\n cui,  in  forza  dell\u0027art.  8,  primo  comma,  del  medesimo  decreto    \r\n presidenziale,  sono  trasferite altres\u0026#236; \"le imprese di cui all\u0027art.    \r\n 4, punto 8, della legge\" di nazionalizzazione (n. 1643 del 1962).  \u0026#200;    \r\n di  tutta evidenza la circoscritta portata dei suddetti articoli, che    \r\n riconoscono entrambi agli enti locali delle due province  il  diritto    \r\n di   succedere  nella  propriet\u0026#224;:  l\u0027uno  degli  impianti  dell\u0027ENEL    \r\n (sicch\u0026#233; non \u0026#232; in gioco la concessione), l\u0027altro  delle  imprese  di    \r\n scarsa   produttivit\u0026#224;   (sicch\u0026#233;   non  sono  in  gioco  le  imprese    \r\n autoproduttrici  di  cui  all\u0027art.  4,  punto  6,  della   legge   di    \r\n nazionalizzazione,  le  sole  che  rilevano  nel  presente giudizio).    \r\n Relativamente alle attribuzioni, ancora il decreto  presidenziale  n.    \r\n 235  del  1977  stabilisce  che,  \"al  fine di coordinare le esigenze    \r\n nazionali e quelle provinciali\", \"tre rappresentanti della  provincia    \r\n interessata\"  fanno  parte  del comitato paritetico di \"coordinamento    \r\n delle attivit\u0026#224; elettriche\" (art. 9, primo comma) e che \"le  province    \r\n hanno la potest\u0026#224; di emanare norme legislative per l\u0027attuazione delle    \r\n disposizioni....   concernenti   il   servizio   di   produzione    e    \r\n distribuzione di energia elettrica\" (art. 11).                           \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e    Sono  quelli  test\u0026#233; ricordati - e soltanto essi - \"i diritti e le    \r\n attribuzioni  derivanti\"  nella  regione  Trentino-Alto  Adige  dallo    \r\n statuto  speciale  \"e dalle relative norme di attuazione\", che l\u0027art.    \r\n 8, primo comma, della legge de qua vuole  \"fatti  salvi\".  E  questa,    \r\n vagliata   alla   luce   della   disciplina  speciale,  correttamente    \r\n ricostruita, non risulta aver  violato  alcuno  di  tali  diritti  ed    \r\n attribuzioni. Certo, la complessa normazione disciplinante la materia    \r\n riconosce espressamente, sia agli enti locali, sia alle  imprese  non    \r\n assoggettate   a   trasferimento,  il  diritto  di  prelazione  sulle    \r\n \"concessioni  idroelettriche  rinunciate  dall\u0027ENEL  e  (su)   quelle    \r\n scadute  per le quali l\u0027ENEL non si \u0026#232; avvalso della facolt\u0026#224;\" di cui    \r\n si \u0026#232; detto sub 3.2, ma tale constatazione \u0026#232; ininfluente ai fini del    \r\n decidere.  Il  diritto  di  prelazione  di  che trattasi \u0026#232; previsto,    \r\n infatti, in leggi ordinarie (art. 13, secondo comma, legge  2  agosto    \r\n 1975,  n. 393 ed art. 17, primo comma, legge 29 maggio 1982, n. 308),    \r\n ed \u0026#232; stabilito in via generale: le  due  statuizioni,  insomma,  non    \r\n fanno parte della disciplina speciale deducibile dallo statuto per il    \r\n Trentino-Alto Adige e dalle relative norme di attuazione,  e  perci\u0026#242;    \r\n valgono per tutti gli enti locali, non gi\u0026#224; solo per quelli delle due    \r\n province, nonch\u0026#233; per tutte le imprese. Sembra di conseguenza doversi    \r\n concludere  nel  senso  che  la  disciplina  generale  in  materia di    \r\n industria elettrica si applica  in  linea  di  principio  anche  alle    \r\n province  di  Trento  e  di  Bolzano,  salvo  che nei casi di deroghe    \r\n espresse e puntuali.                                                     \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e    Per  l\u0027insieme  delle suesposte considerazioni, entrambi i ricorsi    \r\n vanno rigettati.                                                         \u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003e                           per questi motivi                              \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003e                        LA CORTE COSTITUZIONALE                           \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e   riuniti i giudizi promossi con i ricorsi in epigrafe:                  \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e       a)  dichiara  inammissibile  l\u0027intervento proposto dalla s.p.a.    \r\n SELM (Servizi elettrici Montedison);                                     \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e      b)   dichiara   non   fondata   la   questione  di  legittimit\u0026#224;    \r\n costituzionale della legge 7 agosto 1982,  n.  529  (regolamentazione    \r\n dei rapporti tra l\u0027ENEL, le imprese elettriche degli enti locali e le    \r\n imprese  autoproduttrici  di  energia  elettrica,   in   materia   di    \r\n concessioni  di  grandi  derivazioni  idroelettriche), promossa con i    \r\n ricorsi in data 13  settembre  1982  dai  Presidenti  delle  province    \r\n autonome  di Trento e di Bolzano (reg. ric. nn. 42 e 43 del 1982), in    \r\n riferimento all\u0027art. 13 dello statuto speciale per  il  Trentino-Alto    \r\n Adige,  approvato con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, ed alle relative    \r\n norme di attuazione di cui agli artt. 11, d.P.R. 22  marzo  1974,  n.    \r\n 381 ed 1, d.P.R. 26 marzo 1977, n. 235.                                  \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e    Cos\u0026#236;  deciso  in  Roma,  in camera di consiglio, nella sede della    \r\n Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 maggio 1987.         \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOF1\"\u003e                         Il Presidente: LA PERGOLA                        \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOF2\"\u003e                         Il Redattore: FERRARI                            \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOF4\"\u003e    Depositata in cancelleria il 22 maggio 1987.                          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOF5\"\u003e                  Il direttore di cancelleria: VITALE                     \u003c/P\u003e\r\n\u003cP id\u003d\"MO\"\u003e                                                                          \u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"4287","titoletto":"SENT.  182/87 A.  GIUDIZIO DI LEGITTIMITA\u0027 COSTITUZIONALE IN  VIA PRINCIPALE - PROCEDIMENTO  - IN GENERE - SOGGETTI DEL GIUDIZIO  - INTERVENTO DI SOGGETTO CONTROINTERESSATO - INAMMISSIBILITA\u0027.","testo":"Nei  giudizi  di  legittimita` costituzionale in  via  principale (come  in  quelli in via incidentale) non e`  proponibile  alcuna forma   di   intervento  ne`  e`   ammissibile  la   figura   del controinteressato,   come   parte,   propria   del   procedimento giurisdizionale   amministrativo.    (Nella   specie   e`   stato dichiarato inammissibile l\u0027intervento proposto dalla S.p.a.  SELM - Servizi elettrici Montedison).  - O. nn. 25/1956; 22/1958; 130/1977.","numero_massima_successivo":"4288","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"4288","titoletto":"SENT.   182/87  B.  ENERGIA  ELETTRICA  - CONCESSIONI  DI  GRANDI DERIVAZIONI IDROELETTRICHE - SCADENZA,  RINNOVO,  PROROGA - NELLE PROVINCE DI TRENTO E BOLZANO - REGIME PREFERENZIALE DELLE AZIENDE DEGLI  ENTI  LOCALI  RISPETTO AD  IMPRESE  AUTOPRODUTTRICI  - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.","testo":"L\u0027art.   13  dello  Statuto del Trentino Alto  Adige,  rettamente interpretato  in connessione con l\u0027art.  12 (che lo precede), non riconosce,  con  riguardo alle concessioni di grandi  derivazioni idroelettriche  scadute  (nonche`  decadute   e  rinunciate)  una posizione preferenziale, nelle province di Trento e Bolzano, alle aziende municipalizzate dei rispettivi enti locali.  Le due norme statutarie, infatti, hanno rilievo esclusivamente procedimentale, prescrivendo  il  potere  di intervento delle  due  province  nel procedimento concessorio e di proroga, mediante intesa (art.  13) o  con opposizioni, osservazioni, ricorsi, pareri (art.  12),  ma non  precludono  che  imprese   (private)  autoproduttrici   (non nazionalizzate) presentino domanda di concessione o di proroga di concessione  (di  grande  derivazione).   (Non  fondatezza  della questione  di  legittimita` costituzionale, promossa con  ricorsi delle  province  autonome  di Trento e Bolzano -  in  riferimento all\u0027art.   13 dello St.  T.A.A., approvato con d.P.R.  31  agosto 1972,  n.   670 e alle relative norme di attuazione di  cui  agli artt.   11  d.P.R.  22 marzo 1974, n.  381 e 1 d.P.R.   26  marzo 1977,  n.  235 - nei confronti della legge 7 agosto 1982, n.  529 che  disciplina  le  ipotesi di scadenza, decadenza  o  rinuncia, delle concessioni di grandi derivazioni, stabilendo le condizioni per il trasferimento delle aziende all\u0027Enel ovvero per il rinnovo o la proroga delle concessioni medesime).","numero_massima_precedente":"4287","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"07/08/1982","numero":"529","articolo":"0","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge;529~art0"}],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"statuto regione Trentino Alto Adige","data_legge":"31/08/1972","numero":"670","articolo":"13","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"decreto del Presidente della Repubblica","data_legge":"22/03/1974","numero":"381","articolo":"11","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"decreto del Presidente della Repubblica","data_legge":"26/03/1977","numero":"235","articolo":"1","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}]}],"elencoNote":[{"id_nota":"8648","autore":"MERLONI F.","titolo":"AUTONOMIA SPECIALE E CONCESSIONI DI GRANDI DERIVAZIONI A SCOPO IDROELETTRICO IN TRENTINO-ALTO ADIGE","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Le Regioni","anno_rivista":"1987","numero_rivista":"","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"1442","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}"
  ]
]