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Antonio LA PERGOLA; \r\n Giudici: prof. Giuseppe FERRARI, dott. Francesco SAJA, prof. Giovanni \r\n CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe \r\n BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL\u0027ANDRO, prof. \r\n Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo \r\n CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE; \u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP id\u003d\"I\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003e ha pronunciato la seguente \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IA2\"\u003e SENTENZA \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e nei giudizi di legittimit\u0026#224; costituzionale della legge 7 agosto 1982, \r\n n. 529, recante \"Regolamentazione dei rapporti tra l\u0027ENEL, le imprese \r\n elettriche degli enti locali e le imprese autoproduttrici di energia \r\n elettrica in materia di concessioni di grandi derivazioni \r\n idroelettriche\", promossi con ricorsi della Provincia Autonoma di \r\n Trento e Bolzano, notificati il 13 settembre 1982, depositati in \r\n cancelleria il 22 successivo ed iscritti ai nn. 42 e 43 del registro \r\n ricorsi 1982; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei \r\n ministri; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e Udito nell\u0027udienza pubblica del 24 febbraio 1987 il Giudice \r\n relatore Giuseppe Ferrari; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e Uditi l\u0027Avvocato Sergio Panunzio per le Province di Trento e \r\n Bolzano e l\u0027Avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del \r\n Consiglio dei ministri; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e \u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e Ritenuto in fatto \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e 1. - Con identici ricorsi, entrambi datati 13 settembre 1982, i \r\n Presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano hanno \r\n richiesto la declaratoria di illegittimit\u0026#224; costituzionale della l. 7 \r\n agosto 1982, n. 529 per violazione dell\u0027art. 13 dello Statuto \r\n regionale e delle norme di attuazione dettate dall\u0027art. 11 d.P.R. 22 \r\n marzo 1974, n. 381 e dell\u0027art. 1, d.P.R. 26 marzo 1977, n. 235. Tali \r\n disposizioni, si osserva nei ricorsi, prevedono che in caso di \r\n rinnovo di una concessione di grande derivazione idroelettrica o di \r\n attivazione di una nuova concessione, laddove concorrano nella \r\n domanda sia l\u0027ENEL sia un ente locale, l\u0027atto di concessione deve \r\n essere adottato d\u0027intesa con la provincia autonoma territorialmente \r\n competente. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e In particolare si lamenta che la legge impugnata abbia disposto \r\n una proroga delle concessioni di grandi derivazioni \r\n in scadenza (cos\u0026#236; impedendone il rinnovo) modificando inoltre la \r\n disciplina dei rapporti con l\u0027ENEL e con i \r\n concessionari senza tener conto del particolare regime degli Enti \r\n locali del Trentino-Alto Adige. Tali specifiche \r\n prerogative inoltre - espongono i Presidenti delle Province autonome \r\n - non sarebbero state prese in considerazione \r\n da quelle previsioni normative della l. n. 529 del 1982 che \r\n attribuiscono ai Ministri dei lavori pubblici e dell\u0027industria \r\n nonch\u0026#233; all\u0027ENEL poteri relativi all\u0027autorizzazione all\u0027esercizio \r\n provvisorio di impianti idroelettrici, l\u0027approvazione delle \r\n convenzioni, le prescrizioni in ordine ai lavori di potenziamento e \r\n di ristrutturazione, le sanzioni, la durata delle concessioni per \r\n impianti ristrutturati, senza disporre per nessuna di tale ipotesi \r\n l\u0027intesa con l\u0027autorit\u0026#224; provinciale. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e 2. - L\u0027Avvocatura dello Stato, intervenuta in rappresentanza del \r\n Presidente del Consiglio dei ministri ha chiesto, con identiche \r\n argomentazioni, che la questione proposta dalle due Province venga \r\n dichiarata infondata. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Infatti l\u0027art. 8 della legge impugnata, che esplicitamente \r\n riconferma la competenza delle Province autonome varrebbe ad \r\n escludere ogni sospetto di lesione della competenza stessa. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Inoltre - si osserva - la previsione di esercizio provvisorio per \r\n le imprese degli enti locali concreterebbe addirittura una \r\n disposizione di favore, in quanto subordinata alla loro richiesta di \r\n potenziamento degli impianti ovvero all\u0027impossibilit\u0026#224; tecnica od \r\n economica di effettuare il potenziamento stesso. A parere \r\n dell\u0027Avvocatura l\u0027impugnazione sottenderebbe l\u0027assunto che tutte le \r\n concessioni delle imprese autoproduttrici debbano alla scadenza \r\n essere trasferite alle imprese elettriche degli enti locali. Pretesa \r\n infondata - si afferma - poich\u0026#233; l\u0027art. 13 dello Statuto regionale \r\n riconosce soltanto il diritto della Provincia autonoma ad essere \r\n intesa nel caso di domanda di concessione avanzata da ente locale in \r\n concorrenza con l\u0027ENEL ed anzi la norma di attuazione di cui all\u0027art. \r\n 6, primo comma, d.P.R. 26 marzo 1977, n. 235, nell\u0027attribuire agli \r\n enti locali il diritto al trasferimento delle imprese elettriche \r\n scadute, esclude le grandi derivazioni. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e La ratio legis, conclude l\u0027Avvocatura, sarebbe del resto quella di \r\n utilizzare il concorso delle imprese private nel quadro delle \r\n esigenze di politica energetica. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e 3. - \u0026#200; intervenuta la Societ\u0026#224; SELM (Servizi Elettrici \r\n Montedison) nella qualit\u0026#224; di titolare, nelle due Province autonome, \r\n di imprese autoproduttrici concessionarie di grandi derivazioni \r\n ammesse alla proroga di cui agli artt. 1 e 2 della legge impugnata, \r\n chiedendo la declaratoria d\u0027inammissibilit\u0026#224; ovvero, \r\n subordinatamente, d\u0027infondatezza delle proposte questioni. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e 4. - Le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno depositato \r\n nei termini unica memoria insistendo per l\u0027accoglimento dei ricorsi, \r\n rispetto ai quali sono state in dettaglio enucleate le disposizioni \r\n della legge impugnata assunte come lesive dello Statuto T.A.A. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e In particolare si osserva che per effetto della previsione di cui \r\n all\u0027art. 7 le concessioni per grandi derivazioni verrebbero prorogate \r\n (nel caso in cui l\u0027ENEL, alla scadenza, non si avvalga della facolt\u0026#224; \r\n di subentrare) precludendo agli enti locali la possibilit\u0026#224; di \r\n sostituirsi all\u0027originaria concessionaria, in violazione dell\u0027art. 13 \r\n dello Statuto. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Le ricorrenti prospettano poi ulteriori profili di contrasto tra \r\n l\u0027art. 2 della legge impugnata e la disciplina statutaria. Non \r\n soltanto il mantenimento delle concessioni, in presenza di certe \r\n condizioni, agli autoproduttori, ma anche la possibilit\u0026#224; che questi \r\n ultimi concorrano per il rinnovo delle concessioni con gli enti \r\n locali concreterebbero - si sostiene - altrettante violazioni \r\n dell\u0027art. 13 citato. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e La procedura contemplata da tale norma, infatti, prevede \r\n esclusivamente il concorso tra ENEL ed enti locali ai fini della \r\n concessione delle grandi derivazioni, e non sarebbe perci\u0026#242; \r\n configurabile una concorrenza tra questi ultimi ed imprese \r\n autoproduttrici senza forzare la disposizione statutaria privando le \r\n Province della loro posizione preferenziale. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Si conclude in memoria eccependo l\u0027inammissibilit\u0026#224; \r\n dell\u0027intervento della S.p.a. SELM (sulla base della giurisprudenza \r\n della Corte) e sostenendo altres\u0026#236; l\u0027infondatezza della questione \r\n d\u0027incostituzionalit\u0026#224; dell\u0027art. 1 del d.P.R. 26 marzo 1977, n. 235 \r\n che la Societ\u0026#224; ha richiesto venga sollevata dalla Corte. In \r\n proposito, osservano le Province, deve ritenersi che i decreti \r\n d\u0027attuazione dello Statuto si collochino nella gerarchia delle fonti \r\n al di sopra della legge ordinaria. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e 5. - Due identiche memorie sono state depositate dalla S.p.a. SELM \r\n che ha ribadito le tesi gi\u0026#224; esposte in atto d\u0027intervento. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e \u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e Considerato in diritto \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e 1. - I ricorsi delle province autonome di Trento (r.r. 42/1982) e \r\n di Bolzano (r.r. 43/1982), risultando proposti nei confronti della \r\n stessa legge e sulla base di identici motivi, vanno riuniti e decisi \r\n con unica sentenza. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e 2. - In entrambi i giudizi promossi con i ricorsi di cui sopra ha \r\n depositato in cancelleria un \"atto di intervento\" - e, \r\n nell\u0027imminenza della discussione orale, una memoria illustrativa del \r\n merito - la societ\u0026#224; SELM (Servizi elettrici \r\n Montedison), la quale, dopo aver fatto espresso, ma generico richiamo \r\n agli artt. 22, legge n. 87 del 1953 e 37, regio \r\n decreto n. 642 del 1907, sostiene di avere \"interesse a \r\n intervenire..., essendo titolare, nell\u0027ambito\" delle due province \"di \r\n un\u0027impresa autoproduttrice di energia elettrica concessionaria in \r\n atto di una grande derivazione per la produzione di \r\n forza motrice ammessa al beneficio della proroga di cui agli artt. 1 \r\n e 2, l. n. 529 del 1982\". Ma questa Corte ha \r\n costantemente dichiarato che nei giudizi di legittimit\u0026#224; \r\n costituzionale, tanto in via principale, quanto in via incidentale, \r\n non \u0026#232; proponibile alcuna forma di intervento, n\u0026#233; \u0026#232; ammissibile la \r\n figura del controinteressato (ordinanze 30 maggio e 5 \r\n dicembre 1956, pronunciate in udienza, 5 luglio 1956, n. 25, 26 \r\n febbraio 1958, n. 22, 4 luglio 1977, n. 130). E poich\u0026#233; la difesa \r\n della suddetta societ\u0026#224; non offre, a sostegno della sua richiesta di \r\n intervento, alcun motivo che possa indurre a mutare il riferito \r\n orientamento - fondato sulla duplice considerazione che a questi \r\n giudizi \"non possono partecipare soggetti che non siano titolari di \r\n potest\u0026#224; legislativa\" e che in essi non \u0026#232; \"ammissibile la figura del \r\n controinteressato come parte, propria del procedimento \r\n giurisdizionale amministrativo\" - deve negarsi ingresso alla SELM nel \r\n presente giudizio. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e 3. - La disciplina dell\u0027industria elettrica, che \u0026#232; intimamente \r\n connessa con quella delle acque pubbliche, non si esaurisce nella \r\n legge 6 dicembre 1962, n. 1643 (\"istituzione dell\u0027ente nazionale per \r\n l\u0027energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti \r\n le industrie elettriche\"). Questa, pur statuendo il trasferimento in \r\n propriet\u0026#224; dell\u0027ente appositamente istituito delle imprese esercenti \r\n industrie elettriche, cio\u0026#232; il complesso dei beni da esse \r\n organizzati, e pur riservando a detto ente pubblico \"il compito di \r\n esercitare nel territorio nazionale le attivit\u0026#224; di produzione, \r\n importazione ed esportazione, trasporto, trasformazione e vendita \r\n dell\u0027energia elettrica da qualsiasi fonte prodotta\" (art. 1, primo e \r\n quarto comma), ha tuttavia disposto che \"non sono soggetti a \r\n trasferimento\", e restano perci\u0026#242; escluse dalla nazionalizzazione ma \r\n assoggettate al regime delle concessioni - determinate imprese, \r\n ancorch\u0026#233; esercenti le attivit\u0026#224; di cui alla trascritta disposizione. \r\n E fra tali imprese la menzionata legge comprende quelle gestite da \r\n enti locali (art. 4, \r\n n. 5) e quelle autoproduttrici (art. 4, n. 6, lettera b), che appunto \r\n rilevano nella questione in esame. Ora, la sopravvivenza, accanto \r\n all\u0027ENEL, di aziende elettriche, non solo di enti locali, ma anche di \r\n soggetti privati, ha prodotto la fioritura di una molteplicit\u0026#224; e \r\n variet\u0026#224; di problemi - coordinamento delle attivit\u0026#224; di produzione e \r\n distribuzione, potenziamento e ristrutturazione degli impianti, \r\n durata delle concessioni, loro decadenza, rinuncia e proroga, \r\n rapporti fra l\u0027ENEL e le altre imprese elettriche, nonch\u0026#233; con le \r\n autonomie speciali, etc. - ed alla conseguente adozione, nel corso \r\n degli anni successivi alla nazionalizzazione, di una serie di \r\n provvedimenti legislativi, che hanno reso particolarmente vasta e \r\n complessa la disciplina del settore. Sembra pertanto particolarmente \r\n utile, ai fini di un\u0027ordinata e chiara prospettazione ed impostazione \r\n della quaestio legitimitatis, fare a riguardo di tale disciplina \r\n alcune puntualizzazioni preliminari. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e 3.1. - Va rilevato anzitutto che, a sensi dell\u0027art. 6, primo \r\n comma, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (testo unico delle \r\n disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), \"le utenze \r\n d\u0027acqua pubblica si distinguono in due categorie\", cio\u0026#232; in \"grandi o \r\n piccole derivazioni\"; che, a sensi dell\u0027art. 1, u. comma, del d.P.R. \r\n 26 marzo 1977, n. 235 (norme di attuazione dello statuto speciale del \r\n Trentino-Alto Adige in materia di produzione e distribuzione di \r\n energia idroelettrica) soltanto \"per la concessione di piccole \r\n derivazioni... rispetto all\u0027ENEL \u0026#232; data preferenza\", nelle province \r\n di Trento e di Bolzano, ai Comuni ed ai loro consorzi; che la \r\n questione oggetto del presente giudizio \u0026#232; sorta, viceversa, in \r\n ordine a grandi derivazioni idroelettriche, sicch\u0026#233; non \u0026#232; ad essa \r\n applicabile la normativa che regola le piccole derivazioni. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e 3.2. - Giova aggiungere che la legge impugnata fa richiamo, in \r\n materia di successione nelle concessioni, all\u0027art. 25 del gi\u0026#224; \r\n menzionato testo unico n. 1775 del 1933. Ed il suddetto art. 25 \r\n stabilisce: al primo comma, che, \"al termine dell\u0027utenza e nei casi \r\n di decadenza o rinuncia\", \"tutte le opere di raccolta, di regolazione \r\n e di condotte forzate ed i canali di scarico\" \"passano... senza \r\n compenso in propriet\u0026#224; dello Stato\" (e, per esso, dell\u0027ENEL in forza \r\n dell\u0027art. 9, quinto comma, d.P.R. 18 marzo 1965, n. 342); al secondo \r\n comma, che \"lo Stato (l\u0027ENEL) ha facolt\u0026#224; di immettersi \r\n nell\u0027immediato possesso\" di tutto quanto non sia previsto nel \r\n precedente comma, ma inerisca alla concessione, \"corrispondendo... un \r\n prezzo eguale al valore di stima del materiale in opera\"; al terzo \r\n comma, che, per esercitare la suddetta facolt\u0026#224;, \"lo Stato (l\u0027ENEL) \r\n deve preavvisare gli interessati tre anni prima del termine \r\n dell\u0027utenza\". \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e 4. - La legge 7 agosto 1982, n. 529 (regolamentazione dei rapporti \r\n tra l\u0027ENEL, le imprese elettriche degli enti locali e le imprese \r\n autoproduttrici di energia elettrica, in materia di concessioni di \r\n grandi derivazioni idroelettriche), nell\u0027intento, fatto palese dal \r\n trascritto titolo, di dettare una definitiva e compiuta disciplina \r\n dell\u0027indicata materia, ha stabilito che: \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e a) \"nei casi di scadenza delle concessioni..., il trasferimento \r\n in propriet\u0026#224; dell\u0027ENEL delle opere di cui al primo comma dell\u0027art. \r\n 25\" del testo unico n. 1775 del 1933 \"\u0026#232; condizionato all\u0027esercizio \r\n da parte dell\u0027ENEL della facolt\u0026#224; di cui al combinato disposto del \r\n secondo e terzo comma\" del medesimo testo unico (art. 1); \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e b) \"alla scadenza delle concessioni..., l\u0027ENEL rinuncer\u0026#224; ad \r\n avvalersi della facolt\u0026#224;\" di cui sopra \"a condizione che le \r\n imprese... si obblighino ad eseguire i necessari lavori di \r\n potenziamento o di ristrutturazione\" (art. 2, primo, secondo e terzo \r\n comma); \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e c) \"in attesa dell\u0027accertamento delle condizioni\" suddette, \r\n \"con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il \r\n Ministro dell\u0027industria, sentito il Consiglio superiore dei lavori \r\n pubblici, pu\u0026#242; essere autorizzato l\u0027esercizio provvisorio degli \r\n impianti idroelettrici relativi a concessioni scadute\" (art. 2, \r\n quinto comma); \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e d) \"i rapporti derivanti dalla rinuncia all\u0027esercizio della \r\n facolt\u0026#224; di cui al precedente art. 1 sono regolati in base a \r\n convenzioni\", le quali \"sono approvate dal Ministro dell\u0027industria di \r\n concerto con il Ministro dei lavori pubblici\" (art. 3, primo e \r\n secondo comma); \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e e) \"la durata delle concessioni... sar\u0026#224; stabilita dal Ministro \r\n dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori \r\n pubblici e di concerto con il Ministro dell\u0027industria\" (art. 7); \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e f) \"nelle regioni autonome della Valle d\u0027Aosta e del \r\n Trentino-Alto Adige sono fatti salvi i diritti e le attribuzioni \r\n derivanti dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di \r\n attuazione\" (art. 8, primo comma). \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e 5. - Le province di Trento e Bolzano, formulando identiche \r\n doglianze, chiedono a questa Corte di voler dichiarare la \r\n \"incostituzionalit\u0026#224; della legge\" test\u0026#233; compendiata \"per violazione \r\n delle norme dello statuto speciale di autonomia di cui all\u0027art. 13, \r\n u. co., d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e delle relative norme \r\n d\u0027attuazione\". \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Detto art. 13, u. comma, del decreto presidenziale n. 670 del 1972 \r\n (approvazione del testo unico delle leggi costituzionali per il \r\n Trentino-Alto Adige) stabilisce che \"sulle domande di concessione... \r\n presentate\" nelle due province \"in concorrenza dall\u0027ENEL e dagli enti \r\n locali... provvede il Ministro per i lavori pubblici di concerto col \r\n Ministro per l\u0027industria e d\u0027intesa con la provincia territorialmente \r\n interessata\". E le norme di attuazione cui si riferiscono i ricorsi \r\n sono quelle contenute negli artt. 11, d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381 \r\n (norme di attuazione dello statuto speciale per la regione \r\n Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche) ed \r\n 1, d.P.R. n. 235 del 1977, gi\u0026#224; menzionato sub 3.1. In particolare, \r\n l\u0027art. 11 estende l\u0027intesa con la provincia interessata ai \r\n provvedimenti \"sulle domande di concessioni... anche a seguito di \r\n scadenza, decadenza o rinuncia di concessioni in atto, nonch\u0026#233; sulle \r\n domande di autorizzazione provvisoria all\u0027inizio dei lavori, \r\n presentate... in concorrenza dall\u0027ENEL e dagli enti locali\"; a sua \r\n volta, l\u0027art. 1 facoltizza gli enti locali delle due province ad \r\n esercitare, in deroga alla disposta nazionalizzazione, l\u0027industria \r\n elettrica mediante aziende municipalizzate. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e 5.1. - Secondo le ricorrenti, il trascritto art. 13 dello statuto, \r\n non distinguendo fra nuove concessioni e (rinnovo di) preesistenti \r\n concessioni, comprenderebbe entrambe le ipotesi. Esso, inoltre, \r\n contempla solo l\u0027ENEL e gli enti locali, mentre non menziona le \r\n imprese autoproduttrici. Se ne dovrebbe pertanto dedurre: sotto il \r\n profilo sostanziale, che, sia nei casi in cui l\u0027ENEL non si avvalga \r\n della facolt\u0026#224; di cui ai commi secondo e terzo dell\u0027art. 25 testo \r\n unico n. 1775 del 1933 (pi\u0026#249; sopra riportati sub 3.2), sia nei casi \r\n di scadenza, decadenza o rinuncia (test\u0026#233; riportati sub 5), \r\n esclusivamente gli enti locali avrebbero titolo, al pari dell\u0027ENEL ed \r\n in concorrenza con esso, a subentrare in quelle concessioni; sotto il \r\n profilo procedimentale, che in tutti i provvedimenti relativi ai \r\n suddetti casi (ma anche a quelli di autorizzazione all\u0027esercizio \r\n provvisorio e di convenzioni) sarebbe prescritta l\u0027intesa con la \r\n provincia interessata. Insomma, si tratti di concessioni preesistenti \r\n o nuove, agli enti locali delle province di Trento e di Bolzano \r\n sarebbe riconosciuta nelle concessioni in materia una \"posizione \r\n preferenziale\" comportante l\u0027esclusione di qualsiasi altro soggetto, \r\n ed a garanzia di tale posizione sarebbe stato attribuito alle due \r\n province il potere di concorrere all\u0027adozione del provvedimento, \r\n partecipando alla procedura mediante l\u0027intesa. Questo disporrebbe la \r\n norma statutaria di cui all\u0027art. 13, che ha rango costituzionale, e \r\n questo confermerebbero le norme di attuazione di cui agli artt. 11 \r\n del decreto presidenziale n. 381 del 1974 ed 1 del decreto \r\n presidenziale n. 235 del 1977. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Ma se cos\u0026#236; \u0026#232; - argomentano ancora le ricorrenti - in tale quadro \r\n normativo non c\u0027\u0026#232; posto per la proroga. Questa, infatti, \r\n precluderebbe agli enti locali di presentare le domande di \r\n subingresso nella concessione ed alla provincia di esercitare il \r\n potere di intervento nella procedura, risolvendosi sostanzialmente in \r\n un rinnovo della concessione a favore del precedente concessionario. \r\n Eppure, proprio una siffatta proroga si ravviserebbe nella legge \r\n impugnata, e precisamente nelle ipotesi di scadenza di cui agli artt. \r\n 1 e 2, nonch\u0026#233; nell\u0027ipotesi di determinazione della durata delle \r\n concessioni di cui all\u0027art. 7: le imprese autoproduttrici, infatti, \r\n conserverebbero le concessioni scadute e scomparirebbe la procedura \r\n concorsuale, con conseguente impossibilit\u0026#224;, sia di subingresso degli \r\n enti locali, sia di intervento della provincia. Per il fatto, poi, \r\n che prescindono dall\u0027intesa, sarebbero altres\u0026#236; illegittime, tanto le \r\n autorizzazioni all\u0027\"esercizio provvisorio degli impianti... relativi \r\n a concessioni scadute\" (art. 2, quinto comma), quanto le convenzioni \r\n fra ENEL ed imprese elettriche, intese a regolare i rapporti \r\n derivanti dalla rinuncia dell\u0027ENEL all\u0027esercizio della facolt\u0026#224; di \r\n cui si \u0026#232; detto sub 3.2 (art. 3, secondo comma). E \"solo ove l\u0027art. 1 \r\n della legge impugnata sia interpretato\" nel senso che, se l\u0027ENEL \r\n rinuncia alla predetta facolt\u0026#224;, il subingresso nelle concessioni \u0026#232; \r\n riservato agli enti locali, con esclusione di qualsiasi altro \r\n soggetto, \"si potrebbe ritenere superato il contrasto con la \r\n disciplina dello statuto e con le relative norme di attuazione\"; ma \r\n \"il suo tenore letterale fa sorgere pi\u0026#249; di un dubbio al riguardo\". \r\n Vero \u0026#232; - concludono le ricorrenti - che l\u0027art. 8, riportato sub 4 \r\n f), fa salvi i diritti e le attribuzioni delle due province, ma \r\n queste hanno ritenuto egualmente di impugnare la legge, in quanto \"la \r\n formulazione dell\u0027art. 8 non consente di eliminare i dubbi di \r\n incostituzionalit\u0026#224; delle norme\". \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e 6. - Le norme cui fanno riferimento entrambi i ricorsi, e nelle \r\n quali va cercata la soluzione della questione, sono, \r\n dunque, quelle di cui agli artt. 13, u. comma, dello statuto \r\n speciale, 11 ed 1, primo comma, delle norme di attuazione, \r\n cio\u0026#232;, rispettivamente, dei decreti presidenziali n. 381 del 1974 e \r\n n. 235 del 1977. Senonch\u0026#233;, a parte la considerazione che \r\n questi ultimi, pur se direttamente attuativi dello statuto, non sono \r\n tuttavia collocabili sullo stesso piano di questo nella \r\n scala dei valori normativi, l\u0027esigenza di circoscrivere la questione \r\n nei suoi termini essenziali e lineari impone di osservare \r\n preliminarmente che l\u0027art. 1 (d.P.R. n. 235 del 1977) nulla statuisce \r\n in tema di concessioni, sicch\u0026#233; la sua invocazione \u0026#232; inconferente, e \r\n che l\u0027art. 11 (d.P.R. n. 381 del 1974) viene richiamato, meglio che \r\n come parametro, come convalida della tesi di fondo sostenuta nei \r\n ricorsi, dato che, pur allargando la prospettiva alle ipotesi di \r\n scadenza, decadenza e rinuncia, detta norma \u0026#232; una riproduzione di \r\n quella statutaria. E l\u0027impugnativa si sorregge proprio sulla norma \r\n statutaria di cui all\u0027art. 13, u. comma, la quale, del resto, \u0026#232; la \r\n sola che attinga livello costituzionale. Ma, a ben vedere, si \r\n sorregge su un\u0027interpretazione di detto articolo che sembra piuttosto \r\n opinabile, in quanto attribuisce alla norma una portata esorbitante, \r\n che non trova riscontro nel dato normativo. \u0026#200; ben vero, infatti, che \r\n a riguardo delle province di Trento e di Bolzano \u0026#232; stabilita, nella \r\n materia di che trattasi, una disciplina speciale in deroga a quella \r\n generale, ma \u0026#232; dubitabile, sia che tale disciplina speciale \r\n corrisponda a quella che le ricorrenti prospettano sulla base di una \r\n lettura tutt\u0027altro che obiettiva dell\u0027art. 13, sia che essa si \r\n contenga e si esaurisca tutta in detto articolo. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e 6.1. - \u0026#200;, invece, avviso di questa Corte che nella specie non \r\n possa prescindersi dall\u0027art. 12 dello stesso statuto, che reca \r\n anch\u0027esso disposizioni in materia e che, pertanto, deve ritenersi \r\n concorrere, unitamente all\u0027art. 13, a formare la disciplina speciale, \r\n alla cui stregua la questione va risolta. E l\u0027art. 12 dispone che \r\n \"per le concessioni... e le relative proroghe... le province \r\n territorialmente competenti hanno facolt\u0026#224;\": (primo comma) \"di \r\n presentare le proprie osservazioni ed opposizioni in qualsiasi \r\n momento fino all\u0027emanazione del parere definitivo del Consiglio \r\n superiore dei lavori pubblici\", nonch\u0026#233; (secondo comma) \"di proporre \r\n ricorso al tribunale superiore delle acque pubbliche avverso il \r\n decreto di concessione e di proroga\", e che (terzo comma) \"i \r\n presidenti delle giunte provinciali... sono invitati a partecipare \r\n con voto consultivo alle riunioni del Consiglio superiore dei lavori \r\n pubblici, nelle quali sono esaminati i provvedimenti\" di concessione \r\n e di proroga. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Ora, l\u0027esame congiunto degli artt. 12 e 13 mostra con chiarezza in \r\n che consiste effettivamente la disciplina speciale di che trattasi e \r\n quale ne sia la dimensione. L\u0027art. 13 riconosce alla provincia \r\n interessata il potere di intervenire mediante l\u0027intesa nella \r\n procedura di adozione del provvedimento di concessione; l\u0027art. 12, \r\n viceversa, riconosce alla stessa provincia soltanto la facolt\u0026#224; di \r\n esprimere osservazioni, opposizione e parere nella procedura di \r\n adozione del provvedimento; ma non pi\u0026#249; solo di concessione, bens\u0026#236; \r\n anche di proroga. Le due norme statutarie rivelano carattere \r\n palesemente e prevalentemente procedimentale, in quanto stabiliscono \r\n due procedimenti, che si differenziano per il diseguale rilievo che \r\n in essi assume la provincia interessata. Il procedimento di cui \r\n all\u0027art. 13, u. comma, si applica - e, quindi, l\u0027intesa \u0026#232; prescritta \r\n - esclusivamente nell\u0027ipotesi di \"domande di concessione... \r\n presentate in concorrenza dall\u0027ENEL e dagli enti locali\". Il \r\n procedimento di cui all\u0027art. 12 si applica - e, quindi, il parere, le \r\n osservazioni, le opposizioni prendono il posto della intesa - in \r\n tutte le altre ipotesi ordinarie, cio\u0026#232; in quelle in cui le domande \r\n di concessione siano presentate anche da imprese autoproduttrici, \r\n nonch\u0026#233; - va sottolineato - nelle ipotesi di proroga. Questa \u0026#232; in \r\n definitiva la disciplina speciale, quale risulta dal raffronto tra i \r\n due articoli, le cui norme prevedono espressamente l\u0027istituto della \r\n proroga accanto a quella della concessione e, soprattutto, non \r\n statuiscono gi\u0026#224; che \u0026#232; precluso alle imprese autoproduttrici di \r\n presentare anch\u0027esse domanda di concessione o di proroga, bens\u0026#236; che, \r\n ove siano in concorrenza solo l\u0027ENEL e gli enti locali, deve \r\n osservarsi la procedura di cui all\u0027art. 13 e, ove siano in \r\n concorrenza anche imprese autoproduttrici, deve osservarsi la \r\n procedura di cui all\u0027art. 12, che pu\u0026#242; pertanto considerarsi regola \r\n generale nell\u0027ambito della disciplina speciale. Ed al fondo di questa \r\n vi \u0026#232; una precisa e valida ragione: nell\u0027un caso sono in concorrenza \r\n esclusivamente enti pubblici, nell\u0027altro, viceversa, sono in \r\n concorrenza anche soggetti privati, e pertanto non appare \r\n ingiustificata l\u0027attribuzione all\u0027autonomia provinciale del potere di \r\n intervenire in maniera determinante solo nel primo caso, non anche \r\n nel secondo. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e 6.2. - La ricostruzione che precede nega perci\u0026#242; fondamento alla \r\n tesi delle ricorrenti, peraltro pi\u0026#249; asserita che argomentata, \r\n secondo cui l\u0027art. 13, u. comma, dello statuto riconoscerebbe alle \r\n province di Trento e di Bolzano, nell\u0027ambito dei rispettivi \r\n territori, la stessa posizione preferenziale, che l\u0027art. 9, secondo \r\n comma, d.P.R. n. 342 del 1965 riconosce all\u0027ENEL in tutto il \r\n territorio nazionale, con la conseguenza che tutte le concessioni \r\n scadute (ma anche quelle decadute e rinunciate) dovrebbero essere \r\n trasferite alle aziende municipalizzate degli enti locali. Ma detta \r\n posizione preferenziale non \u0026#232; desumibile dall\u0027art. 13, n\u0026#233; dall\u0027art. \r\n 12 e neppure dal loro combinato disposto. Come \u0026#232; stato gi\u0026#224; \r\n evidenziato sub 3.1, solo per le concessioni di piccole derivazioni a \r\n scopo idroelettrico, il legislatore ha espressamente statuito (art. \r\n 1, u. comma, d.P.R. n. 235 del 1977) che persino \"rispetto all\u0027ENEL \r\n \u0026#232; data preferenza agli enti\" locali. Un\u0027analoga statuizione non \u0026#232; \r\n rintracciabile, invece, a riguardo delle concessioni di grandi \r\n derivazioni, n\u0026#233; nello statuto, n\u0026#233; nelle norme di attuazione. E pu\u0026#242; \r\n dirsi, anzi, che proprio lo statuto offre la prova del contrario: nel \r\n testo statutario n. 5 del 1948 era espressamente disposto (art. 10, \r\n quinto comma) che \"la regione, a parit\u0026#224; di condizioni, \u0026#232; preferita \r\n nelle concessioni di grande derivazione\"; ebbene, siffatta \r\n disposizione non \u0026#232; stata riprodotta nel vigente testo statutario di \r\n cui al d.P.R. n. 670 del 1972. La soppressione di simile privilegio, \r\n tutt\u0027altro che casuale, \u0026#232; significante, risultando disposta nella \r\n revisione dello statuto, che venne operata e concordata, non certo \r\n per svantaggiare, ma per maggiormente privilegiare le autonomie \r\n provinciali. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e 6.3. - Lo statuto speciale contiene effettivamente disposizioni di \r\n favore per quanto attiene alle concessioni di grande derivazione a \r\n scopo idroelettrico. In forza del pi\u0026#249; volte menzionato art. 13, le \r\n due province, oltre che il potere di determinare il prezzo \r\n dell\u0027energia elettrica (secondo comma), hanno diritto alla fornitura, \r\n \"annualmente e gratuitamente\", di una determinata quantit\u0026#224; di \r\n energia elettrica (primo comma) e ad un compenso semestrale di \"lire \r\n 6,20 per ogni KWh di energia da esse non ritirata\" (terzo comma). In \r\n forza dello stesso articolo (terzo comma) e dell\u0027art. 12 \u0026#232; \r\n attribuito alle due province il potere di intervenire nel \r\n procedimento concessorio mediante l\u0027istituto dell\u0027intesa (nel caso di \r\n concorrenza fra ENEL ed enti locali) ed anche nel procedimento di \r\n proroga mediante opposizioni, osservazioni, ricorsi, pareri (in tutti \r\n gli altri casi). Ma disposizioni di favore si rinvengono anche nelle \r\n norme di attuazione, che prevedono, sia diritti, sia attribuzioni. \r\n Relativamente ai primi, in forza dell\u0027art. 4, d.P.R. n. 235 del 1977, \r\n \"qualora nell\u0027ambito del territorio nel quale il servizio di \r\n distribuzione \u0026#232; stato assunto da ente locale vi siano impianti di \r\n distribuzione dell\u0027ENEL\", questi sono trasferiti all\u0027ente locale, \r\n cui, in forza dell\u0027art. 8, primo comma, del medesimo decreto \r\n presidenziale, sono trasferite altres\u0026#236; \"le imprese di cui all\u0027art. \r\n 4, punto 8, della legge\" di nazionalizzazione (n. 1643 del 1962). \u0026#200; \r\n di tutta evidenza la circoscritta portata dei suddetti articoli, che \r\n riconoscono entrambi agli enti locali delle due province il diritto \r\n di succedere nella propriet\u0026#224;: l\u0027uno degli impianti dell\u0027ENEL \r\n (sicch\u0026#233; non \u0026#232; in gioco la concessione), l\u0027altro delle imprese di \r\n scarsa produttivit\u0026#224; (sicch\u0026#233; non sono in gioco le imprese \r\n autoproduttrici di cui all\u0027art. 4, punto 6, della legge di \r\n nazionalizzazione, le sole che rilevano nel presente giudizio). \r\n Relativamente alle attribuzioni, ancora il decreto presidenziale n. \r\n 235 del 1977 stabilisce che, \"al fine di coordinare le esigenze \r\n nazionali e quelle provinciali\", \"tre rappresentanti della provincia \r\n interessata\" fanno parte del comitato paritetico di \"coordinamento \r\n delle attivit\u0026#224; elettriche\" (art. 9, primo comma) e che \"le province \r\n hanno la potest\u0026#224; di emanare norme legislative per l\u0027attuazione delle \r\n disposizioni.... concernenti il servizio di produzione e \r\n distribuzione di energia elettrica\" (art. 11). \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Sono quelli test\u0026#233; ricordati - e soltanto essi - \"i diritti e le \r\n attribuzioni derivanti\" nella regione Trentino-Alto Adige dallo \r\n statuto speciale \"e dalle relative norme di attuazione\", che l\u0027art. \r\n 8, primo comma, della legge de qua vuole \"fatti salvi\". E questa, \r\n vagliata alla luce della disciplina speciale, correttamente \r\n ricostruita, non risulta aver violato alcuno di tali diritti ed \r\n attribuzioni. Certo, la complessa normazione disciplinante la materia \r\n riconosce espressamente, sia agli enti locali, sia alle imprese non \r\n assoggettate a trasferimento, il diritto di prelazione sulle \r\n \"concessioni idroelettriche rinunciate dall\u0027ENEL e (su) quelle \r\n scadute per le quali l\u0027ENEL non si \u0026#232; avvalso della facolt\u0026#224;\" di cui \r\n si \u0026#232; detto sub 3.2, ma tale constatazione \u0026#232; ininfluente ai fini del \r\n decidere. Il diritto di prelazione di che trattasi \u0026#232; previsto, \r\n infatti, in leggi ordinarie (art. 13, secondo comma, legge 2 agosto \r\n 1975, n. 393 ed art. 17, primo comma, legge 29 maggio 1982, n. 308), \r\n ed \u0026#232; stabilito in via generale: le due statuizioni, insomma, non \r\n fanno parte della disciplina speciale deducibile dallo statuto per il \r\n Trentino-Alto Adige e dalle relative norme di attuazione, e perci\u0026#242; \r\n valgono per tutti gli enti locali, non gi\u0026#224; solo per quelli delle due \r\n province, nonch\u0026#233; per tutte le imprese. Sembra di conseguenza doversi \r\n concludere nel senso che la disciplina generale in materia di \r\n industria elettrica si applica in linea di principio anche alle \r\n province di Trento e di Bolzano, salvo che nei casi di deroghe \r\n espresse e puntuali. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Per l\u0027insieme delle suesposte considerazioni, entrambi i ricorsi \r\n vanno rigettati. \u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003e per questi motivi \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003e LA CORTE COSTITUZIONALE \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e riuniti i giudizi promossi con i ricorsi in epigrafe: \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e a) dichiara inammissibile l\u0027intervento proposto dalla s.p.a. \r\n SELM (Servizi elettrici Montedison); \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e b) dichiara non fondata la questione di legittimit\u0026#224; \r\n costituzionale della legge 7 agosto 1982, n. 529 (regolamentazione \r\n dei rapporti tra l\u0027ENEL, le imprese elettriche degli enti locali e le \r\n imprese autoproduttrici di energia elettrica, in materia di \r\n concessioni di grandi derivazioni idroelettriche), promossa con i \r\n ricorsi in data 13 settembre 1982 dai Presidenti delle province \r\n autonome di Trento e di Bolzano (reg. ric. nn. 42 e 43 del 1982), in \r\n riferimento all\u0027art. 13 dello statuto speciale per il Trentino-Alto \r\n Adige, approvato con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, ed alle relative \r\n norme di attuazione di cui agli artt. 11, d.P.R. 22 marzo 1974, n. \r\n 381 ed 1, d.P.R. 26 marzo 1977, n. 235. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e Cos\u0026#236; deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della \r\n Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 maggio 1987. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOF1\"\u003e Il Presidente: LA PERGOLA \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOF2\"\u003e Il Redattore: FERRARI \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOF4\"\u003e Depositata in cancelleria il 22 maggio 1987. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOF5\"\u003e Il direttore di cancelleria: VITALE \u003c/P\u003e\r\n\u003cP id\u003d\"MO\"\u003e \u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"4287","titoletto":"SENT. 182/87 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA\u0027 COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - PROCEDIMENTO - IN GENERE - SOGGETTI DEL GIUDIZIO - INTERVENTO DI SOGGETTO CONTROINTERESSATO - INAMMISSIBILITA\u0027.","testo":"Nei giudizi di legittimita` costituzionale in via principale (come in quelli in via incidentale) non e` proponibile alcuna forma di intervento ne` e` ammissibile la figura del controinteressato, come parte, propria del procedimento giurisdizionale amministrativo. (Nella specie e` stato dichiarato inammissibile l\u0027intervento proposto dalla S.p.a. SELM - Servizi elettrici Montedison). - O. nn. 25/1956; 22/1958; 130/1977.","numero_massima_successivo":"4288","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"4288","titoletto":"SENT. 182/87 B. ENERGIA ELETTRICA - CONCESSIONI DI GRANDI DERIVAZIONI IDROELETTRICHE - SCADENZA, RINNOVO, PROROGA - NELLE PROVINCE DI TRENTO E BOLZANO - REGIME PREFERENZIALE DELLE AZIENDE DEGLI ENTI LOCALI RISPETTO AD IMPRESE AUTOPRODUTTRICI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.","testo":"L\u0027art. 13 dello Statuto del Trentino Alto Adige, rettamente interpretato in connessione con l\u0027art. 12 (che lo precede), non riconosce, con riguardo alle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche scadute (nonche` decadute e rinunciate) una posizione preferenziale, nelle province di Trento e Bolzano, alle aziende municipalizzate dei rispettivi enti locali. Le due norme statutarie, infatti, hanno rilievo esclusivamente procedimentale, prescrivendo il potere di intervento delle due province nel procedimento concessorio e di proroga, mediante intesa (art. 13) o con opposizioni, osservazioni, ricorsi, pareri (art. 12), ma non precludono che imprese (private) autoproduttrici (non nazionalizzate) presentino domanda di concessione o di proroga di concessione (di grande derivazione). (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale, promossa con ricorsi delle province autonome di Trento e Bolzano - in riferimento all\u0027art. 13 dello St. T.A.A., approvato con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e alle relative norme di attuazione di cui agli artt. 11 d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381 e 1 d.P.R. 26 marzo 1977, n. 235 - nei confronti della legge 7 agosto 1982, n. 529 che disciplina le ipotesi di scadenza, decadenza o rinuncia, delle concessioni di grandi derivazioni, stabilendo le condizioni per il trasferimento delle aziende all\u0027Enel ovvero per il rinnovo o la proroga delle concessioni medesime).","numero_massima_precedente":"4287","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"07/08/1982","numero":"529","articolo":"0","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge;529~art0"}],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"statuto regione Trentino Alto Adige","data_legge":"31/08/1972","numero":"670","articolo":"13","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"decreto del Presidente della Repubblica","data_legge":"22/03/1974","numero":"381","articolo":"11","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"decreto del Presidente della Repubblica","data_legge":"26/03/1977","numero":"235","articolo":"1","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}]}],"elencoNote":[{"id_nota":"8648","autore":"MERLONI F.","titolo":"AUTONOMIA SPECIALE E CONCESSIONI DI GRANDI DERIVAZIONI A SCOPO IDROELETTRICO IN TRENTINO-ALTO ADIGE","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Le Regioni","anno_rivista":"1987","numero_rivista":"","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"1442","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}" ] ] |
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