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AMBROSINI - Rel. PAPALDO \u003c/P\u003e","sommario_tc":"","membri":"\u003cP id\u003d\"ME\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP id\u003d\"MEA3\"\u003e LA CORTE COSTITUZIONALE \u003c/P\u003e\r\n\u003cP id\u003d\"MEE\"\u003e composta dai signori: Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente - Prof. \r\n ANTONINO PAPALDO - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - \r\n Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI - \r\n Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO \r\n MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZ\u0026#204; - Dott. \r\n GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. \r\n LUIGI OGGIONI, Giudici, \u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003e ha pronunciato la seguente \r\n \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IA2\"\u003e SENTENZA \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e nel giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0027art. 139 della \r\n legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, promosso con ordinanza \r\n emessa il 16 dicembre 1966 dal Tribunale di Sondrio nel procedimento \r\n penale a carico di Matile Ren\u0026#233; Georges ed altro, iscritta al n. 244 \r\n del Registro ordinanze 1966 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale \r\n della Repubblica n. 25 del 28 gennaio 1967. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e Visto l\u0027atto di intervento del Presidente del Consiglio dei \r\n Ministri; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e udita nell\u0027udienza pubblica del 18 ottobre 1967 la relazione del \r\n Giudice Antonino Papaldo; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e udito il sostituto avvocato generale dello Stato Franco \r\n Casamassima, per il Presidente del Consiglio dei Ministri. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e \u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e Ritenuto in fatto: \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Il cittadino svizzero Matile Ren\u0026#233;, sottoposto a procedimento \r\n penale davanti al tribunale di Sondrio per controllando e frode I. G. \r\n E. su Kg. 96 di tabacco lavorato estero, \u0026#232; detenuto nelle carceri \r\n giudiziarie e non pu\u0026#242; essere liberato perch\u0026#233;, trattandosi di \r\n straniero, non ha prestato cauzione o malleveria ai sensi dell\u0027art. \r\n 139 della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Nel dibattimento, la difesa dell\u0027imputato sollevava questione di \r\n legittimit\u0026#224; costituzionale della citata norma in relazione agli artt. \r\n 3, 10 e 27 della Costituzione ed il tribunale emetteva l\u0027ordinanza del \r\n 16 dicembre 1966, con la quale, ritenendo la questione stessa non \r\n manifestamente infondata, rinviava gli atti a questa Corte. \r\n L\u0027ordinanza \u0026#232; stata ritualmente comunicata, notificata e pubblicata. \r\n Nel giudizio si \u0026#232; costituita l\u0027Avvocatura generale dello Stato per il \r\n Presidente del Consiglio dei Ministri, con atto di intervento e \r\n deduzioni presentato il 15 febbraio 1967. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e In via pregiudiziale l\u0027Avvocatura si rimette al giudizio della \r\n Corte sulla ammissibilit\u0026#224; della questione di legittimit\u0026#224; \r\n costituzionale sia per il difetto di motivazione dell\u0027ordinanza sia per \r\n l\u0027omessa pronuncia sulla rilevanza della questione stessa ai fini della \r\n decisione del giudizio di merito. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Nel merito l\u0027Avvocatura sostiene che l\u0027art. 139 della legge \r\n doganale non contrasta con l\u0027art. 3 della Costituzione, giacch\u0026#233; il \r\n principio di eguaglianza sancito dalla norma costituzionale concerne i \r\n cittadini e non anche gli stranieri, e, pertanto, detta norma non \r\n sarebbe invocabile nella specie trattandosi di un procedimento a carico \r\n di un cittadino svizzero. D\u0027altra parte, anche a voler ritenere \r\n applicabile l\u0027art. 3 della Costituzione al cittadino straniero, non \r\n sussisterebbe la denunciata violazione, posto che tra il cittadino \r\n italiano e lo straniero sussiste una disparit\u0026#224; di posizione, che si \r\n traduce concretamente sul piano della legge penale. Lo straniero, \r\n infatti, pu\u0026#242; sottrarsi alla esecuzione della pena (ed alle conseguenze \r\n patrimoniali che ne discendono) rientrando nel suo paese di origine; il \r\n cittadino italiano, invece, una volta identificato, non pu\u0026#242; sottrarsi \r\n a tale pena se non di fatto: il che sarebbe del tutto irrilevante ai \r\n fini della legge. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Inoltre l\u0027art. 139 della legge doganale non potrebbe ritenersi in \r\n contrasto con l\u0027art. 10 della Costituzione innanzitutto perch\u0026#233; esso \r\n non costituisce una deviazione dai principi generali tale da rendere \r\n l\u0027ordinamento giuridico italiano non conforme alle norme del diritto \r\n internazionale generalmente riconosciute; in secondo luogo perch\u0026#233; non \r\n costituisce una regolamentazione della condizione giuridica dello \r\n straniero difforme dalle norme e dai trattati internazionali, e, \r\n infine, perch\u0026#233; norme sostanzialmente analoghe a quella impugnata si \r\n rinvengono in tutte le legislazioni straniere, e, in particolare, nella \r\n legislazione svizzera. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Per ultimo la impugnata norma non violerebbe l\u0027art. 27 della \r\n Costituzione, giacch\u0026#233; essa non inficia il principio della personalit\u0026#224; \r\n della responsabilit\u0026#224; penale n\u0026#233; quello per cui l\u0027imputato non \u0026#232; \r\n considerato colpevole sino alla condanna definitiva, non \r\n contrasterebbe infine con detta norma costituzionale perch\u0026#233; non \r\n concerne l\u0027applicazione delle pene. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e \u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e Considerato in diritto: \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e 1. - Si possono superare i dubbi avanzati dalla Avvocatura dello \r\n Stato circa l\u0027ammissibilit\u0026#224; della questione. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e In relazione agli atti del processo, i termini della questione \r\n risultano chiaramente posti: trattasi di verificare la legittimit\u0026#224; \r\n costituzionale di una disposizione delle legge doganale al cospetto di \r\n norme della Costituzione specificatamente invocate: gli artt. 3, 10, \r\n secondo comma, e 27. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Quanto alla rilevanza, \u0026#232; da osservare che la questione \u0026#232; stata \r\n sollevata ai fini della risoluzione di un aspetto essenziale della \r\n controversia, quelle relative allo stato di detenzione dell\u0027imputato. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e 2. - Il raffronto tra la disposizione contenuta nell\u0027art. 139 della \r\n legge doganale, secondo cui deve essere mantenuto nello stato di \r\n arresto lo straniero finch\u0026#233; non abbia prestato idonea cauzione o \r\n malleveria, e l\u0027art. 3 della Costituzione non deve farsi con questa \r\n norma, isolatamente considerata, ma con la norma stessa in connessione \r\n con l\u0027art. 2 e con l\u0027art. 10, secondo comma, della Costituzione, il \r\n primo dei quali riconosce a tutti, cittadini e stranieri, i diritti \r\n inviolabili dell\u0027uomo, mentre l\u0027altro dispone che la condizione \r\n giuridica dello straniero \u0026#232; regolata dalla legge in conformit\u0026#224; delle \r\n norme e dei trattati internazionali. Ci\u0026#242; perch\u0026#233;, se \u0026#232; vero che \r\n l\u0027art. 3 si riferisce espressamente ai soli cittadini, \u0026#232; anche certo \r\n che il principio di eguaglianza vale pure per lo straniero quando \r\n trattisi di rispettare quei diritti fondamentali. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Che la concessione della libert\u0026#224; provvisoria sia subordinata alla \r\n prestazione di cauzione o malleveria \u0026#232; cosa ammessa nel nostro \r\n ordinamento e negli ordinamenti di tante altre nazioni; \u0026#232; cosa anche \r\n espressamente prevista nell\u0027art. 5, n. 3, della Convenzione europea per \r\n la salvaguardia dei diritti dell\u0027uomo, cui \u0026#232; stata data esecuzione in \r\n Italia con legge 4 agosto 1955, n. 848. Trattasi di una misura che il \r\n giudice pu\u0026#242; adottare per i cittadini e per gli stranieri. N\u0026#233; la \r\n legittimit\u0026#224; di tale misura viene meno se essa sia imposta dalla \r\n legge, quando la norma che ne stabilisce l\u0027obbligo faccia parte di un \r\n sistema che assicuri all\u0027imputato la possibilit\u0026#224; di essere liberato \r\n non appena vengano a mancare le basi di legittimit\u0026#224; della custodia \r\n preventiva e quando la norma stessa fissi - come fa la disposizione \r\n impugnata - un termine massimo per tale detenzione. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Queste condizioni sussistono nel caso in esame. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e L\u0027art. 139 afferma espressamente che resta fermo quanto \u0026#232; disposto \r\n nel codice di procedura penale circa la libert\u0026#224; personale \r\n dell\u0027imputato, salvo due eccezioni, una per il caso in cui non \u0026#232; nota \r\n la identit\u0026#224; di lui, sia cittadino che straniero, l\u0027altra, riguardante \r\n solo lo straniero, per il caso in cui egli non presti cauzione o \r\n malleveria. Ci\u0026#242; significa che anche in questi procedimenti si applica \r\n nei confronti dello straniero ogni norma che disciplina lo svolgimento \r\n della procedura con tutte le garanzie per i diritti dello imputato, \r\n quali la difesa, la protezione contro qualsiasi arbitrio, la \r\n imparzialit\u0026#224; del giudice. Tra le norme ricordate giova richiamare in \r\n particolare quelle che dispongono di mettere in libert\u0026#224; il detenuto \r\n quando manchino sufficienti indizi o motivi di sospetto e quando \r\n intervenga quella declaratoria di non punibilit\u0026#224; che deve essere \r\n emessa d\u0027ufficio in ogni stato e grado del procedimento. Tutto questo \r\n importa che il detenuto straniero non \u0026#232; lasciato senza tutela di \r\n fronte ad illimitate lungaggini delle procedure, n\u0026#233; viene sottoposto \r\n ad una pena senza la condanna. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Ne consegue che la disposizione denunziata non viola un diritto \r\n fondamentale dell\u0027uomo assicurato dall\u0027art. 2 della Costituzione e \r\n dalle norme di diritto internazionale, richiamate dall\u0027art. 10, secondo \r\n comma, della stessa Costituzione, quali risultano dagli artt. 5 e 6 \r\n della Convenzione europea e dagli artt. 9 e 10 della Dichiarazione \r\n universale dei diritti dell\u0027uomo (Dichiarazione qui richiamata \r\n prescindendo da ogni indagine, non necessaria ai fini del giudizio, \r\n circa il suo valore giuridico). \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Ulteriore conseguenza \u0026#232; che non sussiste violazione del principio \r\n di eguaglianza, garantito anche allo straniero dall\u0027art. 3 della \r\n Costituzione italiana in connessione, come si \u0026#232; detto, con l\u0027art. 2 \r\n della Costituzione stessa e con le norme di diritto internazionale \r\n sopra richiamate. Non risulta neppure violato, in relazione allo art. \r\n 10, secondo comma, della Costituzione, l\u0027art. 14 della Convenzione \r\n europea che sancisce il diritto dello straniero all\u0027eguaglianza \r\n (diritto proclamato anche dagli artt. 2 e 7 della Dichiarazione \r\n universale). \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Diversa \u0026#232;, nella situazione in esame, la posizione dello \r\n straniero rispetto a quella del cittadino. Costui pu\u0026#242;, \u0026#232; vero, \r\n rendersi latitante o recarsi all\u0027estero, se non ne viene legittimamente \r\n impedito, ma resta sempre soggetto alla sovranit\u0026#224; dello Stato, alla \r\n osservanza delle sue leggi ed ai mezzi di coercizione che le leggi \r\n consentono, mentre lo straniero pu\u0026#242; abbandonare il paese dove ha \r\n commesso il reato e non sempre e non facilmente se ne pu\u0026#242; ottenere \r\n l\u0027estradizione. E quindi ragionevole che, in taluni casi dei quali il \r\n legislatore valuta la gravit\u0026#224;, la legge prescriva che sia mantenuta la \r\n detenzione se l\u0027imputato straniero non presti cauzione. Non si saprebbe \r\n contestare il buon fondamento di questa valutazione affidata al \r\n legislatore quando si tratti, come nei confronti del contrabbando, di \r\n reati che di solito sono commessi da esperti, i quali, particolarmente \r\n addestrati per sfuggire alla vigilanza della polizia fiscale, \r\n saprebbero assai bene sfuggire alle ricerche che se ne farebbero per \r\n ottenerne la presenza nell\u0027istruttoria e nel dibattimento o per \r\n sottoporli all\u0027esecuzione della pena, se questa sar\u0026#224; inflitta. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e \u0026#200; da escludere, dunque, che la imposizione della particolare \r\n misura di salvaguardia disposta dalla norma denunziata costituisca una \r\n illegittima discriminazione per lo straniero. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e 3. - Le osservazioni esposte valgono pure per escludere la \r\n violazione del secondo comma dell\u0027art. 27 della Costituzione, il quale \r\n dichiara che l\u0027imputato non \u0026#232; considerato colpevole sino alla condanna \r\n definitiva: norma il cui contenuto \u0026#232; analogo a quello degli artt. 6, \r\n n. 2, della Convenzione europea e 11 della Dichiarazione universale. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e L\u0027imposizione, quando non si presti cauzione, di una detenzione \r\n preventiva fino al massimo della pena stabilita per il reato di cui lo \r\n straniero \u0026#232; accusato, non equivale ad una dichiarazione di \r\n colpevolezza prima della condanna, se, come si \u0026#232; detto sopra, la \r\n disposizione denunziata si inserisce in un sistema generale, che \r\n assicura anche all\u0027imputato che trovasi nelle condizioni previste \r\n dall\u0027art. 139 le garanzie della legge processuale penale circa la \r\n immediata cessazione dello stato di detenzione preventiva, quando ne \r\n vengano a mancare i presupposti stabiliti dalla legge. \u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP id\u003d\"MO\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003e per questi motivi \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003e LA CORTE COSTITUZIONALE \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e \u003cI\u003edichiara\u003c/I\u003e non fondata la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale \r\n dell\u0027art. 139 della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, in \r\n riferimento agli artt. 3, 10, secondo comma, e 27 della Costituzione, \r\n sollevata dal Tribunale di Sondrio con ordinanza 16 dicembre 1966. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e Cos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, \r\n Palazzo della Consulta, il 15 novembre 1967. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003e GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO \r\n - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO \r\n - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - \r\n ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - \r\n MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI \r\n - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE \r\n VERZ\u0026#204; - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI \r\n - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI \r\n OGGIONI. \u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"4724","titoletto":"SENT. 120/67 A. EGUAGLIANZA - COSTITUZIONE, ART. 3 - VALIDITA\u0027 DEL PRINCIPIO ANCHE NEI CONFRONTI DEGLI STRANIERI - CONDIZIONE. REATI DOGANALI - LEGGE 25 SETTEMBRE 1940, N. 1424, ART. 139 - STATO DI ARRESTO DELLO STRANIERO.","testo":"Il raffronto tra la disposizione contenuta nell\u0027art. 139 della legge doganale 25 settembre 1940 n. 1424, - secondo cui deve essere mantenuto nello stato di arresto lo straniero finche\u0027 non abbia prestato idonea cauzione o malleveria - e l\u0027art. 3 della Costituzione, non deve farsi con questa norma isolatamente considerata, ma con la norma stessa in connessione con l\u0027art. 2 e con l\u0027art. 10, secondo comma, in quanto se e\u0027 vero che l\u0027art. 3 si riferisce espressamente ai soli cittadini, e\u0027 anche certo che il principio di eguaglianza vale pure per lo straniero quando trattasi di rispettare i diritti fondamentali e inviolabili dell\u0027uomo.","numero_massima_successivo":"4725","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"4725","titoletto":"SENT. 120/67 B. REATI DOGANALI - LEGGE 25 SETTEMBRE 1940, N. 1424, ART. 139 - MANTENIMENTO DELLO STATO DI ARRESTO DELLO STRANIERO CHE NON ABBIA PRESTATO CAUZIONE - PRETESO CONTRASTO CON GLI ARTT. 3 E 10, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE.","testo":"La subordinazione della concessione della liberta\u0027 provvisoria alla prestazione di cauzione o malleveria e\u0027 condizione ammessa nel nostro ordinamento e negli ordinamenti di tante altre nazioni ed e\u0027 espressamente prevista nell\u0027art. 5, n. 3, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell\u0027uomo, cui e\u0027 stata data esecuzione in Italia con legge 4 agosto 1955, n. 848. E poiche\u0027 trattasi di una misura cautelare che il giudice puo\u0027 adottare tanto per i cittadini quanto per gli stranieri, la sua legittimita\u0027 non viene meno se essa sia imposta dalla legge, purche\u0027 la norma che ne stabilisce l\u0027obbligo faccia parte di un sistema che assicuri all\u0027imputato la possibilita\u0027 di essere liberato non appena vengano a mancare le basi di legittimita\u0027 della custodia preventiva, e purche\u0027 fissi, come fa l\u0027art. 139 della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, impugnata, un termine massimo di detenzione. Deriva da cio\u0027 che la disposizione denunciata - che fa obbligo di mantenere lo straniero nello stato di arresto finche\u0027 non abbia prestato idonea cauzione o malleveria - non viola un diritto fondamentale dell\u0027uomo assicurato dall\u0027art. 2 della Costituzione e dalle norme di diritto internazionale, richiamate dall\u0027art. 10, secondo comma, della stessa Costituzione, quali risultano dagli artt. 5 e 6 della Convenzione europea e dagli artt. 9 e 10 della Dichiarazione universale dei diritti dell\u0027uomo. Conseguenza ulteriore e\u0027 che non sussiste violazione del principio di eguaglianza, garantito anche allo straniero dall\u0027art. 3 della Costituzione italiana in connessione con l\u0027art. 2 che tutela i diritti inviolabili dell\u0027uomo, ne\u0027 contrasta con l\u0027art. 10, secondo comma, della Costituzione stessa in relazione con l\u0027art. 14 della Convenzione europea che sancisce il diritto dello straniero all\u0027eguaglianza, proclamato anche dagli artt. 2 e 7 della Dichiarazione universale dei diritti dell\u0027uomo.","numero_massima_successivo":"4726","numero_massima_precedente":"4724","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"25/09/1940","numero":"1424","articolo":"139","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge;1424~art139"},{"denominazione_legge":"Convenzione europea dei diritti dell\u0027uomo","data_legge":"","numero":"0","articolo":"5","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Convenzione europea dei diritti dell\u0027uomo","data_legge":"","numero":"0","articolo":"6","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"2","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"4726","titoletto":"SENT. 120/67 C. REATI DOGANALI - LEGGE 25 SETTEMBRE 1940, N. 1424, ART. 139 - MANTENIMENTO DELLO STATO DI ARRESTO DELLO STRANIERO CHE NON ABBIA PRESTATO CAUZIONE - PRETESA VIOLAZIONE DELL\u0027ART. 27, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE.","testo":"L\u0027art. 139 della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, secondo cui lo straniero deve essere mantenuto nello stato di arresto finche\u0027 non abbia prestato idonea cauzione o malleveria, non puo\u0027 considerarsi in contrasto con l\u0027art. 27, secondo comma, della Costituzione, il cui contenuto e\u0027 analogo a quello degli artt. 6, n. 2, della Convenzione europea e 11 della Dichiarazione universale dei diritti dell\u0027uomo. L\u0027imposizione, quando non si presti cauzione, di una detenzione preventiva fino al massimo della pena stabilita per il reato di cui lo straniero e\u0027 accusato, non equivale, infatti, ad una dichiarazione di colpevolezza prima della condanna, se la disposizione che la prevede si inserisce, come fa quella impugnata, in un sistema generale, che assicura anche all\u0027imputato, che trovasi nella condizione prevista dall\u0027art. 139, le garanzie della legge processuale penale circa l\u0027immediata cessazione dello stato di detenzione preventiva quando ne vengano a mancare i presupposti stabiliti dalla legge.","numero_massima_precedente":"4725","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"25/09/1940","numero":"1424","articolo":"139","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge;1424~art139"},{"denominazione_legge":"Convenzione europea dei diritti dell\u0027uomo","data_legge":"","numero":"0","articolo":"5","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Convenzione europea dei diritti dell\u0027uomo","data_legge":"","numero":"0","articolo":"6","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"2","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"1518","autore":"","titolo":"LEGITTIMITA\u0027 COSTITUZIONALE DELL\u0027ART. 139 DELLA LEGGE DOGANALE","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Rivista della Guardia di finanza","anno_rivista":"1968","numero_rivista":"","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"228","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"22827","autore":"Brunelli G.","titolo":"Minori immigrati, integrazione scolastica, divieto di discriminazione","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"Diritto immigrazione e cittadinanza","anno_rivista":"2010","numero_rivista":"1","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"58","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"22798","autore":"Chiaromonte W.","titolo":"Welfare locale e immigrazione. Il contenzioso sulla legislazione regionale in materia di integrazione degli stranieri","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali","anno_rivista":"2011","numero_rivista":"4","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"657","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"1543","autore":"CHIAVARIO M.","titolo":"UGUAGLIANZA TRA CITTADINI E STRANIERI IN MATERIA DI CARCERAZIONE PREVENTIVA PER I REATI DOGANALI.","descrizione":"","titolo_rivista":"Giurisprudenza costituzionale","anno_rivista":"1968","numero_rivista":"","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"1579","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"23747","autore":"Codini E.","titolo":"Immigrazione e Stato sociale","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"Diritto pubblico","anno_rivista":"2012","numero_rivista":"2","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"599","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"21323","autore":"Locchi M. C.","titolo":"Facta sunt servanda: per un diritto di realtà in tema di uguaglianza degli stranieri","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"Quaderni costituzionali","anno_rivista":"2010","numero_rivista":"3","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"571","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"1541","autore":"MELCHIONDA A.","titolo":"DUBBI SULLA LEGITTIMITA\u0027 COSTITUZIONALE DELL\u0027ART. 139 DELLA LEGGE DOGANALE.","descrizione":"","titolo_rivista":"Rivista italiana di diritto e procedura penale","anno_rivista":"1968","numero_rivista":"","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"289","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"27060","autore":"Pampalone E.","titolo":"Giustizia ed eguaglianza. linee di consolidamento in materia di diritti sociali degli stranieri","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"Giustizia amministrativa (www.giustamm.it)","anno_rivista":"2013","numero_rivista":"7","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"22009","autore":"Randazzo A.","titolo":"La salute degli stranieri irregolari: un diritto fondamentale \"dimezzato\"?","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"www.giurcost.org","anno_rivista":"2012","numero_rivista":"","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"22009_1967_120.pdf","nome_file_fisico":"61 -2011_Alberto Randazzo.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}" ] ] |
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