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Al comma 1, dell\u0026#8217;articolo 3, della legge regionale 17 dicembre 2007, n. 36 \u0026#8220;Disposizioni in materia di tributi regionali\u0026#8221;, dopo le parole: \u0026#8220;contenzioso tributario\u0026#8221; sono inserite le seguenti: \u0026#8220;, nonch\u0026#233; da ravvedimento operoso (totale o parziale) a seguito dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; di controllo sostanziale da parte degli organi dell\u0026#8217;amministrazione finanziaria,\u0026#8221;. 2. Al comma 1, dell\u0026#8217;articolo 3, della legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 \u0026#8220;Legge finanziaria regionale per l\u0026#8217;esercizio 2011\u0026#8221;, dopo le parole: \u0026#8220;contenzioso tributario\u0026#8221; sono inserite le seguenti: \u0026#8220;, nonch\u0026#233; da ravvedimento operoso (totale o parziale) a seguito dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; di controllo sostanziale da parte degli organi dell\u0026#8217;amministrazione finanziaria\u0026#8221;\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eEvidenzia il ricorrente che la disposizione in esame ha ampliato il perimetro applicativo sia dell\u0026#8217;art. 3, comma 1, della legge della Regione Veneto 17 dicembre 2007, n. 36 (Disposizioni in materia di tributi regionali) in materia di riversamento diretto dei proventi dell\u0026#8217;imposta regionale sulle attivit\u0026#224; produttive (IRAP), sia dell\u0026#8217;art. 3, comma 1, della legge della Regione Veneto 18 marzo 2011, n. 7 (Legge finanziaria regionale per l\u0026#8217;esercizio 2011) in materia di riversamento diretto dei proventi dell\u0026#8217;addizionale regionale all\u0026#8217;imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) derivanti da controllo fiscale. Entrambe le disposizioni regionali modificate fanno riferimento al riversamento diretto alla Regione dei proventi derivanti da controllo fiscale ai sensi dell\u0026#8217;art. 9 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonch\u0026#233; di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario) \u0026#8211; attuativo della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell\u0026#8217;articolo 119 della Costituzione), recante principi fondamentali di finanza pubblica \u0026#8211; che dunque assumerebbe il valore di parametro statale interposto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn particolare, la disposizione impugnata prevede che, tra i proventi derivanti da attivit\u0026#224; di controllo, liquidazione e accertamento con adesione, oggetto di riversamento diretto in uno specifico conto corrente acceso presso la tesoreria regionale, siano inclusi anche quelli derivanti da ravvedimento operoso (totale o parziale), indotto a seguito dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; di controllo da parte degli organi dell\u0026#8217;amministrazione finanziaria.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAfferma il ricorrente che il ravvedimento operoso \u0026#232; un istituto che consente di regolarizzare le violazioni e le omissioni tributarie in via spontanea, con il versamento di sanzioni ridotte il cui importo varia in relazione alla tempestivit\u0026#224; del ravvedimento e al tipo di violazioni commesse.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInfatti, l\u0026#8217;art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell\u0026#8217;articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662) consente, al comma 1, di avvalersi dell\u0026#8217;anzidetto istituto a condizione che la violazione non sia stata gi\u0026#224; constatata e non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attivit\u0026#224; di accertamento delle quali l\u0026#8217;autore abbia avuto conoscenza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTuttavia, in deroga a tale principio, il comma 1-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e del medesimo art. 13 consente, per i tributi amministrati dall\u0026#8217;Agenzia delle entrate, di accedere al ravvedimento operoso nel corso di un controllo, a meno che non siano gi\u0026#224; stati notificati atti formali di liquidazione e di accertamento, comprese le comunicazioni da controllo informatizzato (art. 36-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, recante \u0026#171;Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi\u0026#187;) e formale (artt. 36-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e del medesimo d.P.R. n. 600 del 1973 e 54-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, recante \u0026#171;Istituzione e disciplina dell\u0026#8217;imposta sul valore aggiunto\u0026#187;) delle dichiarazioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAl riguardo l\u0026#8217;Agenzia delle entrate con la circolare 9 giugno 2015, n. 23/E ha precisato che \u0026#171;tra i tributi amministrati dall\u0026#8217;Agenzia delle entrate, rientrano anche l\u0026#8217;imposta regionale sulle attivit\u0026#224; produttive (IRAP) e le addizionali regionale e comunale all\u0026#8217;IRPEF la cui disciplina segue quella del tributo erariale cui afferisce\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eOsserva il ricorrente che, riguardo al citato comma 1-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, la stessa circolare chiarisce che \u0026#171;[i]n ossequio alle finalit\u0026#224; e ai presupposti fondanti dell\u0026#8217;istituto, rimane altres\u0026#236; limite invalicabile alla possibilit\u0026#224; di ravvedere la violazione la circostanza che al contribuente sia stato notificato formalmente, con riferimento a tale violazione, un atto di liquidazione o di accertamento ovvero che lo stesso abbia ricevuto una comunicazione di irregolarit\u0026#224;\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eEvidenzia l\u0026#8217;Avvocatura dello Stato che l\u0026#8217;art. 9 (rubricato \u0026#171;Attribuzione alle regioni del gettito derivante dalla lotta all\u0026#8217;evasione fiscale\u0026#187;) del d.lgs. n. 68 del 2011, al comma 1, prevede che \u0026#171;[\u0026#232;] assicurato il riversamento diretto alle regioni, in coerenza con quanto previsto dall\u0026#8217;articolo 9, comma 1, lettera \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e), numero 1), della citata legge n. 42 del 2009, in relazione ai principi di territorialit\u0026#224; di cui all\u0026#8217;articolo 7, comma 1, lettera \u003cem\u003ed\u003c/em\u003e), della medesima legge n. 42 del 2009, dell\u0026#8217;intero gettito derivante dall\u0026#8217;attivit\u0026#224; di recupero fiscale riferita ai tributi propri derivati e alle addizionali alle basi imponibili dei tributi erariali di cui al presente decreto\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa disposizione regionale impugnata avrebbe ricompreso nel \u0026#171;gettito derivante dall\u0026#8217;attivit\u0026#224; di recupero fiscale\u0026#187; anche le somme versate a titolo di ravvedimento operoso comunque derivanti \u0026#171;dall\u0026#8217;attivit\u0026#224; di recupero fiscale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eRitiene il ricorrente che, con l\u0026#8217;introduzione del citato comma 1-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e dell\u0026#8217;art. 13 del d.lgs. n. 472 del 1997, sussisterebbe una oggettiva difficolt\u0026#224; ad individuare \u0026#8211; tra le somme versate dai contribuenti in sede di ravvedimento operoso \u0026#8211; quelle derivanti \u0026#171;dall\u0026#8217;attivit\u0026#224; di recupero fiscale\u0026#187;, perch\u0026#233; occorrerebbe valutare, caso per caso, se il pagamento sia stato spontaneo ovvero conseguenza di un\u0026#8217;attivit\u0026#224; di recupero fiscale a seguito dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; di controllo da parte degli organi dell\u0026#8217;amministrazione finanziaria.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn particolare, da un punto di vista procedurale, in fase di acquisizione e ripartizione dei versamenti effettuali tramite modello \u0026#8220;F24\u0026#8221;, non sarebbe possibile individuare puntualmente il gettito da accreditare direttamente al bilancio della Regione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInfatti, una volta consentito il ravvedimento anche in corso di attivit\u0026#224; accertativa da parte degli uffici finanziari, non sarebbe possibile distinguere i pagamenti \u0026#171;spontanei\u0026#187; da quelli \u0026#171;indotti\u0026#187; e pertanto s\u0026#8217;imporrebbe una lettura della normativa che individui il gettito spettante alla Regione in quanto \u0026#171;derivante dall\u0026#8217;attivit\u0026#224; di recupero fiscale\u0026#187; esclusivamente in quegli atti indicati nell\u0026#8217;art. 13, comma 1-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, citato e cio\u0026#232; gli \u0026#171;atti di liquidazione e di accertamento, comprese le comunicazioni recanti le somme dovute ai sensi degli articoli 36-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e e 36-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e 54-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni\u0026#187;. Questi ultimi, infatti, sono atti formali di conclusione dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; di controllo, dai quali scaturisce il recupero fiscale di imposte non versate e accertate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePertanto, sino a che l\u0026#8217;attivit\u0026#224; di controllo della posizione fiscale del contribuente non si concluda con un atto formale, gli eventuali versamenti che il contribuente esegua a titolo di ravvedimento \u0026#8211; anche in costanza di accesso o verifica \u0026#8211; non potrebbero considerarsi da recupero fiscale in quanto attinenti ad una fase antecedente alla formalizzazione della pretesa fiscale da parte degli uffici finanziari.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa disposizione regionale in esame invaderebbe la competenza legislativa esclusiva statale in materia di sistema tributario dello Stato di cui all\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003ee\u003c/em\u003e), Cost., in quanto l\u0026#8217;IRAP \u0026#232; un tributo disciplinato da normativa statale e di conseguenza anche la destinazione del relativo gettito sarebbe di competenza legislativa esclusiva dello Stato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa scelta di ricomprendere il gettito dell\u0026#8217;IRAP e dell\u0026#8217;addizionale regionale all\u0026#8217;IRPEF derivante dai versamenti effettuati a titolo di ravvedimento operoso a seguito dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; di controllo sostanziale da parte degli organi dell\u0026#8217;amministrazione finanziaria tra le somme da far affluire direttamente nel bilancio regionale, anzich\u0026#233; nel fondo destinato al finanziamento della spesa sanitaria nazionale, determinerebbe anche l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale della disposizione per violazione dell\u0026#8217;art. 81, terzo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eRileva il ricorrente che i gettiti fiscali che affluiscono allo Stato e che derivano dall\u0026#8217;IRAP e dall\u0026#8217;addizionale regionale all\u0026#8217;IRPEF sarebbero infatti destinati al finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale (SSN) e conseguentemente influenzerebbero la quota del finanziamento sanitario che deve essere assicurata dal bilancio statale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eOsserva l\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato che la legge statale determina il livello del finanziamento complessivo del SSN per l\u0026#8217;erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA), restando a carico dei bilanci regionali l\u0026#8217;eventuale ulteriore spesa dovuta a inefficienze gestionali o alla scelta di garantire livelli di assistenza pi\u0026#249; elevati rispetto alla programmazione nazionale; tale finanziamento trova copertura nei predetti gettiti fiscali e nel bilancio dello Stato, mentre solo una quota minima residuale viene coperta dalla compartecipazione alla spesa dei cittadini sotto forma di ticket.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePertanto, sostiene il ricorrente, la quota del fabbisogno sanitario non finanziariamente coperta dai predetti gettiti fiscali deve essere garantita necessariamente dal bilancio statale: in sostanza, se i gettiti stimati subiscono in concreto una flessione, allora il bilancio dello Stato deve integrare le risorse da trasferire alle regioni per assicurare l\u0026#8217;integrale copertura finanziaria del fabbisogno sanitario definito dalla legge.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSecondo l\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, quindi, la disposizione regionale impugnata potrebbe avere ripercussioni sul valore dei gettiti che da programmazione finanziaria nazionale sono destinati al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, con conseguente impatto negativo sul bilancio statale e dunque sulla finanza pubblica: di qui, quindi, il contrasto anche con l\u0026#8217;art. 81, terzo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; Si \u0026#232; costituita in giudizio la Regione Veneto, chiedendo il rigetto del ricorso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSecondo la difesa regionale, infatti, il ricorso statale sarebbe non fondato in quanto una interpretazione della disposizione impugnata conforme a Costituzione consentirebbe di ritenere \u0026#171;l\u0026#8217;iniziativa della Regione del Veneto [\u0026#8230;] nulla di pi\u0026#249; di una presa d\u0026#8217;atto di disposizioni legislative statali\u0026#187; che hanno aggiornato e arricchito il concetto di recupero fiscale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn particolare, quanto alla pretesa illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 10 della legge reg. Veneto n. 30 del 2022 per violazione dell\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003ee\u003c/em\u003e), Cost., sotto il profilo della violazione della competenza legislativa statale in materia di sistema tributario dello Stato, nonch\u0026#233; in relazione agli artt. 13 del d.lgs. n. 472 del 1997 e 9 del d.lgs. n. 68 del 2011 (norme interposte), sostiene la difesa regionale che la disposizione costituzionale da prendere in considerazione sarebbe l\u0026#8217;art. 119 Cost., che indica le fonti di entrata della regione. Lo Stato, quindi, dovrebbe esercitare la propria competenza in materia tributaria nel rispetto di detto parametro costituzionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAnche la legge delega n. 42 del 2009, che stabilisce i principi fondamentali in materia tributaria, affermerebbe il principio di territorialit\u0026#224; dei tributi regionali, prevedendo, all\u0026#8217;art. 7, che il gettito sia privo di vincoli di destinazione. In particolare, la suddetta legge considererebbe \u0026#8211; quale elemento genetico di una specifica voce di entrata \u0026#8211; l\u0026#8217;\u0026#171;emersione della base imponibile riferibile al concorso regionale nell\u0026#8217;attivit\u0026#224; di recupero fiscale\u0026#187; (art. 9, comma 1, lettera \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e, numero 1). Questa disposizione sarebbe stata attuata con l\u0026#8217;art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 68 del 2011, il quale prevede che sia \u0026#171;assicurato il riversamento diretto alle regioni, [\u0026#8230;] in relazione ai principi di territorialit\u0026#224; [\u0026#8230;], dell\u0026#8217;intero gettito derivante dall\u0026#8217;attivit\u0026#224; di recupero fiscale riferita ai tributi propri derivati e alle addizionali alle basi imponibili dei tributi erariali di cui al presente decreto\u0026#187;: trattasi dell\u0026#8217;IRAP e dell\u0026#8217;addizionale regionale all\u0026#8217;IRPEF.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLo svolgimento del controllo fiscale, afferma la difesa regionale, pu\u0026#242; indurre il ravvedimento operoso del contribuente qualora quest\u0026#8217;ultimo si renda conto di avere commesso errori nella redazione della dichiarazione tributaria e intenda correggerli. Il ravvedimento operoso, pertanto, costituirebbe una conseguenza dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; di recupero fiscale, per cui i versamenti relativi ai tributi cos\u0026#236; recuperati dovrebbero entrare nelle casse della tesoreria regionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePeraltro, l\u0026#8217;istituto del ravvedimento operoso di cui all\u0026#8217;art. 13 del d.lgs. n. 472 del 1997, osserva la Regione, \u0026#232; inserito in un decreto legislativo che ha ad oggetto le \u0026#171;sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie\u0026#187;. La disposizione, al comma 1, stabilisce, in particolare, che \u0026#171;[l]a sanzione \u0026#232; ridotta, semprech\u0026#233; la violazione non sia stata gi\u0026#224; constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attivit\u0026#224; amministrative di accertamento delle quali l\u0026#8217;autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl comma 1-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e avrebbe ampliato l\u0026#8217;ambito di applicazione del ravvedimento operoso \u0026#171;per i tributi amministrati dall\u0026#8217;Agenzia delle entrate\u0026#187; stabilendo che \u0026#171;non opera la preclusione\u0026#187; di cui al comma 1, primo periodo, \u0026#171;salva la notifica degli atti di liquidazione e di accertamento, comprese le comunicazioni recanti le somme dovute\u0026#187;, in forza di ci\u0026#242; che dispongono gli artt. 36-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e e 36-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e del d.P.R. n. 600 del 1973 e l\u0026#8217;art. 54-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e del d.P.R. n. 633 del 1972.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNon sarebbe condivisibile, ad avviso della Regione, ritenere che solo una volta avvenuta la notifica di tali atti (detti tipici, perch\u0026#233; indicati espressamente) le somme acquisite dall\u0026#8217;erario potrebbero essere considerate come provenienti da recupero fiscale e conseguentemente sarebbero di pertinenza delle regioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn primo luogo, infatti, tale ricostruzione non terrebbe conto del fatto che il ravvedimento operoso sarebbe un istituto inerente a sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie che verrebbero attenuate allo scopo di favorire il versamento del tributo evaso, sicch\u0026#233; non andrebbe disgiunto dalle sue specifiche finalit\u0026#224;, che \u0026#232; quella di recupero fiscale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn secondo luogo, non potrebbe ritenersi che dall\u0026#8217;attivit\u0026#224; di recupero fiscale derivino unicamente i proventi connessi agli atti indicati dall\u0026#8217;art. 13, comma 1-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, del d.lgs. n. 472 del 1997, in quanto tale disposizione costituirebbe un aspetto particolare di un\u0026#8217;azione ben pi\u0026#249; vasta dell\u0026#8217;amministrazione finanziaria. Ci\u0026#242; sarebbe desumibile da quanto dispongono altre disposizioni, le quali non si occuperebbero affatto del ravvedimento operoso, bens\u0026#236; dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; di recupero fiscale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn terzo luogo, il ricorrente avrebbe concentrato l\u0026#8217;attenzione sul ravvedimento operoso di cui all\u0026#8217;art. 10 della legge reg. Veneto n. 30 del 2022, omettendo il richiamo a un pi\u0026#249; vasto contesto normativo. In tal modo, l\u0026#8217;attenzione si sarebbe concentrata solo su aspetti marginali \u0026#8211; ove si consideri l\u0026#8217;ampio spettro di attivit\u0026#224; istruttorie riservate all\u0026#8217;amministrazione finanziaria \u0026#8211; avendo riguardo unicamente al perimetro circoscritto dal pi\u0026#249; volte citato art. 13, comma 1-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, del d.lgs. n. 472 del 1997.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eRitiene dunque la Regione Veneto che il ravvedimento operoso sarebbe un istituto particolare, relativo alle sanzioni amministrative di carattere tributario che, comportando il recupero a tassazione di redditi non dichiarati, costituirebbe soltanto una delle modalit\u0026#224; di cui ci si pu\u0026#242; avvalere per provocare l\u0026#8217;emersione della base imponibile, relativamente al quale non potrebbe ignorarsi il concorso regionale nell\u0026#8217;attivit\u0026#224; di recupero fiscale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePoich\u0026#233; quindi la Regione \u0026#8211; avvalendosi della Guardia di finanza e dell\u0026#8217;amministrazione finanziaria, sulla base di apposita convenzione \u0026#8211; concorrerebbe all\u0026#8217;attivit\u0026#224; di recupero fiscale, le somme recuperate a tassazione dovrebbero essere (in base all\u0026#8217;art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 68 del 2011) riversate direttamente a suo favore, a nulla rilevando la previsione dell\u0026#8217;art. 13, comma 1-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, del d.lgs. n. 472 del 1997.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSecondo la difesa regionale, questa conclusione sarebbe confermata da talune perplessit\u0026#224; manifestate dalla stessa Avvocatura generale dello Stato laddove, riferendo di una difficolt\u0026#224; di carattere tecnico-operativo, afferma che \u0026#171;da un punto di vista procedurale, in fase di acquisizione e ripartizione dei versamenti effettuati tramite modello F24\u0026#8221;, non \u0026#232; possibile individuare puntualmente il gettito da accreditare direttamente al bilancio della Regione\u0026#187; e che quindi, trattandosi solo di una difficolt\u0026#224;, sarebbe sufficiente individuare un rimedio specifico affinch\u0026#233; Stato e Regione ottengano ci\u0026#242; che a loro spetta ai sensi dell\u0026#8217;art. 119 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePer l\u0026#8217;insieme di queste ragioni, il primo motivo di ricorso non sarebbe fondato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAnche il secondo motivo di ricorso andrebbe rigettato in quanto non sarebbe autonomo, nel senso che potrebbe dirsi fondato solo se lo fosse il primo. Infatti, gli eventuali minori introiti fiscali nel bilancio dello Stato, in ragione di una diversa rimodulazione dei riversamenti a favore della Regione \u0026#8211; ove venisse accertata la conformit\u0026#224; a Costituzione dell\u0026#8217;impugnato art. 10 della legge reg. Veneto n. 30 del 2022 \u0026#8211; costituirebbero la conseguenza di una errata valutazione, operata dallo Stato in sede di redazione del bilancio annuale di previsione; circostanza alla quale potrebbe porsi rimedio avvalendosi degli strumenti messi a disposizione dai principi di finanza pubblica.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e\u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato (r.r. n. 5 del 2023) l\u0026#8217;art. 10 della legge reg. Veneto n. 30 del 2022 per violazione dell\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003ee\u003c/em\u003e), Cost. che riserva allo Stato la competenza legislativa esclusiva nella materia del sistema tributario dello Stato, nonch\u0026#233; per violazione dell\u0026#8217;art. 81, terzo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAfferma il ricorrente che la disposizione in esame che interviene a modificare la disciplina del riversamento diretto dei proventi dell\u0026#8217;IRAP e dell\u0026#8217;addizionale regionale all\u0026#8217;IRPEF derivanti dal controllo fiscale di cui all\u0026#8217;art. 9 del d.lgs. n. 68 del 2011 \u0026#8211; che assumerebbe il valore di parametro statale interposto \u0026#8211; invaderebbe la competenza legislativa esclusiva statale nella materia del sistema tributario dello Stato in cui rientrerebbero le imposte in questione e la destinazione del relativo gettito (ai sensi del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante \u0026#171;Istituzione dell\u0026#8217;imposta regionale sulle attivit\u0026#224; produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell\u0026#8217;Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonch\u0026#233; riordino della disciplina dei tributi locali\u0026#187;).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa censura statale si duole che la disposizione impugnata stabilisce che, tra i proventi derivanti da attivit\u0026#224; di controllo, liquidazione e accertamento con adesione, oggetto di riversamento diretto in uno specifico conto corrente acceso presso la tesoreria regionale, sarebbero inclusi anche quelli derivanti da ravvedimento operoso indotto dall\u0026#8217;attivit\u0026#224; di controllo da parte degli organi dell\u0026#8217;amministrazione finanziaria.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSecondo il ricorrente tali proventi non rientrerebbero nel concetto di \u0026#171;recupero\u0026#187; fiscale di cui all\u0026#8217;art. 9 del d.lgs. n. 68 del 2011, in quanto sarebbe oggettivamente complesso distinguere, all\u0026#8217;interno delle somme corrisposte dai contribuenti in sede di ravvedimento operoso, quelle versate spontaneamente e quelle, invece, il cui pagamento sia dipeso dall\u0026#8217;attivit\u0026#224; di controllo sostanziale da parte degli organi dell\u0026#8217;amministrazione finanziaria.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa disposizione impugnata sarebbe altres\u0026#236; in contrasto con l\u0026#8217;art. 81, terzo comma, Cost. in quanto il gettito fiscale derivante dall\u0026#8217;IRAP e dall\u0026#8217;addizionale regionale all\u0026#8217;IRPEF proveniente da ravvedimento operoso sarebbe sottratto al finanziamento del Servizio sanitario nazionale garantito dallo Stato con inevitabili ripercussioni negative sulla finanza pubblica.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; Si \u0026#232; costituita in giudizio la Regione Veneto la quale, con riferimento alla violazione dell\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003ee\u003c/em\u003e), Cost., ha chiesto di dichiarare la non fondatezza del ricorso in quanto la disposizione impugnata costituirebbe semplicemente attuazione delle norme interposte statali di cui agli artt. 13 del d.lgs. n. 472 del 1997 e 9 del d.lgs. n. 68 del 2011.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSostiene la difesa regionale che il parametro costituzionale di riferimento avrebbe dovuto essere l\u0026#8217;art. 119 Cost. che riconosce l\u0026#8217;autonomia finanziaria delle regioni \u0026#232;, quindi, sulla base di questo principio che lo Stato dovrebbe esercitare la propria competenza in materia tributaria.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAnche la legge delega n. 42 del 2009, che detta principi fondamentali in materia di federalismo fiscale, afferma il principio di territorialit\u0026#224; dei tributi regionali e prevede all\u0026#8217;art. 7 che il gettito sia privo di vincoli di destinazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDovrebbe altres\u0026#236; considerarsi che, poich\u0026#233; la Regione \u0026#8211; per mezzo della Guardia di finanza e dell\u0026#8217;amministrazione finanziaria, sulla base di apposita convenzione \u0026#8211; concorrerebbe all\u0026#8217;attivit\u0026#224; di recupero fiscale, la stessa avrebbe diritto, in virt\u0026#249; dell\u0026#8217;art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 68 del 2011, al riversamento diretto a suo favore delle somme recuperate a tassazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eRitiene la difesa regionale che sarebbe non fondato anche il motivo di ricorso basato sulla asserita violazione dell\u0026#8217;art. 81, terzo comma, Cost. perch\u0026#233; il venir meno di una copertura finanziaria, a motivo di una diversa rimodulazione dei riversamenti diretti a favore della Regione, rappresenterebbe la conseguenza di una errata valutazione operata dallo Stato in sede di redazione del bilancio annuale di previsione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; In punto di ammissibilit\u0026#224;, il ricorso, pur formulato in maniera sintetica, supera la soglia minima di chiarezza e, quindi, secondo costante orientamento di questa Corte, consente lo scrutinio nel merito delle questioni (\u003cem\u003eex \u003c/em\u003e\u003cem\u003emultis\u003c/em\u003e, sentenze n. 179 e n. 123 del 2022).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eRisulta, infatti, evidente che il ricorrente lamenta l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale della disposizione in esame, per un verso, in quanto la Regione Veneto avrebbe invaso la competenza legislativa esclusiva statale in materia di sistema tributario dello Stato prevista dall\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003ee\u003c/em\u003e), Cost., poich\u0026#233; la disposizione, disciplinando i gettiti fiscali che derivano dall\u0026#8217;IRAP e dall\u0026#8217;addizionale regionale all\u0026#8217;IRPEF, entrerebbe in contrasto con l\u0026#8217;art. 9 del d.lgs. n. 68 del 2011 che avrebbe valenza di norma statale interposta.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer un altro verso, la disposizione sarebbe costituzionalmente illegittima in ragione del principio enunciato dall\u0026#8217;art. 81, terzo comma, Cost., secondo cui lo Stato assicura l\u0026#8217;equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, poich\u0026#233; i gettiti fiscali che derivano dall\u0026#8217;IRAP e dall\u0026#8217;addizionale regionale all\u0026#8217;IRPEF sono destinati dalla legge statale al finanziamento del Servizio sanitario nazionale e conseguentemente, se fossero distolti da questa funzione, costringerebbero lo Stato a prevedere risorse aggiuntive alla quota di finanziamento della sanit\u0026#224; per assicurare i LEA.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; Nel merito, la questione \u0026#232; fondata in riferimento all\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003ee\u003c/em\u003e), Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.1.\u0026#8211; Occorre innanzitutto rilevare che la questione ha ad oggetto non la spettanza alla Regione Veneto del gettito relativo all\u0026#8217;IRAP e all\u0026#8217;addizionale regionale all\u0026#8217;IRPEF maturato nel suo territorio e destinato al finanziamento del SSN \u0026#8211; circostanza che non \u0026#232; contestata dallo Stato \u0026#8211; ma l\u0026#8217;impiego del gettito proveniente da ravvedimento operoso, cui il contribuente abbia deciso di aderire \u003cem\u003eex\u003c/em\u003e art. 13, comma 1-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, del d.lgs. n. 472 del 1997, a seguito dello svolgimento nei suoi confronti di un\u0026#8217;attivit\u0026#224; di controllo da parte dell\u0026#8217;amministrazione finanziaria.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;IRAP e l\u0026#8217;addizionale regionale all\u0026#8217;IRPEF, disciplinate dal d.lgs. n. 446 del 1997, sono definite tributi regionali propri derivati, ai sensi dell\u0026#8217;art. 7, comma 1, lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e\u003cem\u003e)\u003c/em\u003e, numero 1), della legge n. 42 del 2009.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSi tratta di imposte istituite da leggi statali, il cui gettito \u0026#232; attribuito alle regioni; la relativa disciplina, pertanto, va ricondotta, secondo la giurisprudenza costante di questa Corte, alla materia del sistema tributario dello Stato, di competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003ee\u003c/em\u003e), Cost, con conseguente contenimento dell\u0026#8217;autonomia impositiva regionale entro i limiti stabiliti dalla legge statale (sentenze n. 274 e n. 76 del 2020, n. 128 del 2019, n. 177 del 2014, n. 121 del 2013 e n. 32 del 2012).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAi sensi dell\u0026#8217;art. 13 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell\u0026#8217;articolo 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133) e dell\u0026#8217;art. 77-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivit\u0026#224;, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, il gettito da IRAP e da addizionale regionale all\u0026#8217;IRPEF \u0026#232; destinato al finanziamento del Servizio sanitario nazionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 68 del 2011 stabilisce invece che, in riferimento ai \u0026#171;tributi propri derivati e alle addizionali alle basi imponibili dei tributi erariali\u0026#187;, \u0026#232; assicurata alle regioni, attraverso il riversamento diretto, solo quella parte di gettito derivante dall\u0026#8217;attivit\u0026#224; di recupero fiscale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;attivit\u0026#224; di recupero fiscale dell\u0026#8217;amministrazione finanziaria \u0026#232; ben diversa dal ravvedimento operoso, che presuppone, da un lato, l\u0026#8217;assenza \u0026#171;di atti di liquidazione e accertamento\u0026#187; (art. 13, comma 1, del d.lgs. n. 472 del 1997) dell\u0026#8217;amministrazione finanziaria e, dall\u0026#8217;altro, che il contribuente si attivi spontaneamente per estinguere la pretesa fiscale; a tali differenti situazioni il legislatore statale, nell\u0026#8217;esercizio della sua discrezionalit\u0026#224; nella materia del sistema tributario dello Stato, fa conseguire due diverse destinazioni del gettito incamerato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa nozione di attivit\u0026#224; di recupero fiscale dettata dallo Stato, per i tributi propri derivati, nell\u0026#8217;esercizio della propria competenza legislativa esclusiva non autorizza la Regione ad intervenire in tale ambito; e ci\u0026#242; indipendentemente dal contenuto della disposizione regionale (sentenza n. 32 del 2012).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNe consegue che l\u0026#8217;impugnato art. 10 della legge reg. Veneto n. 30 del 2022, che assimila alla \u0026#171;attivit\u0026#224; di recupero fiscale\u0026#187; (art. 9 del d.lgs. n. 68 del 2011) dei tributi propri derivati anche il \u0026#171;ravvedimento operoso (totale o parziale) a seguito di attivit\u0026#224; di controllo sostanziale\u0026#187;, interferendo con la competenza legislativa esclusiva statale, \u0026#232; costituzionalmente illegittimo per violazione dell\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003ee\u003c/em\u003e), Cost., in materia di sistema tributario dello Stato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.2.\u0026#8211; L\u0026#8217;accoglimento del primo motivo di ricorso consente di ritenere assorbita la questione promossa con riferimento al diverso parametro di cui all\u0026#8217;art. 81, terzo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.3.\u0026#8211; Questa Corte non pu\u0026#242; tuttavia esimersi dall\u0026#8217;esprimere l\u0026#8217;auspicio che il legislatore statale ponga in essere un intervento organico e ponderato nella materia tributaria finalizzato a dare piena attuazione all\u0026#8217;art. 119 Cost., in modo da attribuire alle Regioni una effettiva autonomia finanziaria con riguardo all\u0026#8217;esercizio delle competenze loro spettanti. Si \u0026#232; in particolare gi\u0026#224; da tempo affermato che l\u0027attuazione del disegno costituzionale delineato dall\u0026#8217;art. 119 Cost., come novellato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), richiede, quale necessaria premessa, l\u0026#8217;intervento del legislatore statale (\u003cem\u003eex \u003c/em\u003e\u003cem\u003emultis\u003c/em\u003e, sentenze n. 40 del 2022 e n. 37 del 2004).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn questa prospettiva, sarebbe auspicabile, da parte del legislatore statale, una ulteriore valorizzazione del principio, diretto a incentivare il concorso della Regione alla lotta all\u0026#8217;evasione fiscale, di cui agli artt. 9 della legge n. 42 del 2009 e 9, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 68 del 2011, anche in riferimento all\u0026#8217;istituto del ravvedimento operoso \u003cem\u003eex\u003c/em\u003e art. 13, comma 1-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e del d.lgs. n. 472 del 1997, introdotto dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante \u0026#171;Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilit\u0026#224; per il 2015)\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 10 della legge della Regione Veneto 23 dicembre 2022, n. 30 (Legge di stabilit\u0026#224; regionale 2023).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 ottobre 2023.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eAugusto Antonio BARBERA, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eAngelo BUSCEMA, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 23 novembre 2023\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Bilancio e contabilit\u0026#224; pubblica - Tributi - Norme della Regione Veneto - Modifiche alla l. reg.le n. 36 del 2007 - Previsione che i proventi derivanti dalle attivit\u0026#224; di controllo, liquidazione delle dichiarazioni e accertamento, accertamento con adesione, conciliazione giudiziale e contenzioso tributario, nonch\u0026#233; da ravvedimento operoso a seguito dell\u0027attivit\u0026#224; di controllo sostanziale da parte degli organi dell\u0027amministrazione finanziaria, concernenti l\u0027imposta regionale sulle attivit\u0026#224; produttive [IRAP], siano riversati direttamente in uno specifico conto corrente acceso presso la Tesoreria regionale - Modifiche alla l. reg.le n. 7 del 2011 - Previsione che i proventi derivanti dalle attivit\u0026#224; di controllo, liquidazione delle dichiarazioni e accertamento, accertamento con adesione, conciliazione giudiziale e contenzioso tributario, nonch\u0026#233; da ravvedimento operoso a seguito dell\u0027attivit\u0026#224; di controllo sostanziale da parte degli organi dell\u0027amministrazione finanziaria, concernenti l\u0027addizionale regionale all\u0027imposta sul reddito delle persone fisiche [IRPEF], siano riversati direttamente in uno specifico conto corrente acceso presso la Tesoreria regionale","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"45875","titoletto":"Regioni (competenza esclusiva statale) - Sistema tributario e contabile dello Stato - Disciplina dei tributi regionali propri derivati - Riconducibilità alla citata materia - Conseguente contenimento dell\u0027autonomia impositiva regionale entro i limiti stabiliti dalla legge statale. (Classif. 216033).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eL’IRAP e l’addizionale regionale all’IRPEF sono tributi regionali propri derivati, ovvero imposte istituite da leggi statali, il cui gettito è attribuito alle regioni; la relativa disciplina, pertanto, va ricondotta alla materia del sistema tributario dello Stato, di competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lett. \u003cem\u003ee\u003c/em\u003e), Cost., con conseguente contenimento dell’autonomia impositiva regionale entro i limiti stabiliti dalla legge statale. (\u003cem\u003ePrecedenti: \u003c/em\u003e\u003ca href\u003d\"https://sigico.cortecostituzionale.it/consultazione/checktoit.xhtml?operazione\u003dview_pronuncia\u0026amp;anno\u003d2020\u0026amp;numero\u003d274\u0026amp;massima\u003d\" rel\u003d\"noopener noreferrer\" target\u003d\"_blank\"\u003e\u003cem\u003eS. 274/2020\u003c/em\u003e\u003c/a\u003e\u003cem\u003e - \u003c/em\u003e\u003ca href\u003d\"https://sigico.cortecostituzionale.it/consultazione/checktoit.xhtml?operazione\u003dview_pronuncia\u0026amp;anno\u003d\u0026amp;numero\u003d\u0026amp;massima\u003d43149\" rel\u003d\"noopener noreferrer\" target\u003d\"_blank\"\u003e\u003cem\u003emass. 43149\u003c/em\u003e\u003c/a\u003e\u003cem\u003e; \u003c/em\u003e\u003ca href\u003d\"https://sigico.cortecostituzionale.it/consultazione/checktoit.xhtml?operazione\u003dview_pronuncia\u0026amp;anno\u003d2020\u0026amp;numero\u003d76\u0026amp;massima\u003d\" rel\u003d\"noopener noreferrer\" target\u003d\"_blank\"\u003e\u003cem\u003eS. 76/2020\u003c/em\u003e\u003c/a\u003e\u003cem\u003e - \u003c/em\u003e\u003ca href\u003d\"https://sigico.cortecostituzionale.it/consultazione/checktoit.xhtml?operazione\u003dview_pronuncia\u0026amp;anno\u003d\u0026amp;numero\u003d\u0026amp;massima\u003d43281\" rel\u003d\"noopener noreferrer\" target\u003d\"_blank\"\u003e\u003cem\u003emass. 43281\u003c/em\u003e\u003c/a\u003e\u003cem\u003e; \u003c/em\u003e\u003ca href\u003d\"https://sigico.cortecostituzionale.it/consultazione/checktoit.xhtml?operazione\u003dview_pronuncia\u0026amp;anno\u003d2019\u0026amp;numero\u003d128\u0026amp;massima\u003d\" rel\u003d\"noopener noreferrer\" target\u003d\"_blank\"\u003e\u003cem\u003eS. 128/2019\u003c/em\u003e\u003c/a\u003e\u003cem\u003e; \u003c/em\u003e\u003ca href\u003d\"https://sigico.cortecostituzionale.it/consultazione/checktoit.xhtml?operazione\u003dview_pronuncia\u0026amp;anno\u003d2014\u0026amp;numero\u003d177\u0026amp;massima\u003d\" rel\u003d\"noopener noreferrer\" target\u003d\"_blank\"\u003e\u003cem\u003eS. 177/2014\u003c/em\u003e\u003c/a\u003e\u003cem\u003e; \u003c/em\u003e\u003ca href\u003d\"https://sigico.cortecostituzionale.it/consultazione/checktoit.xhtml?operazione\u003dview_pronuncia\u0026amp;anno\u003d2013\u0026amp;numero\u003d121\u0026amp;massima\u003d\" rel\u003d\"noopener noreferrer\" target\u003d\"_blank\"\u003e\u003cem\u003eS. 121/2013\u003c/em\u003e\u003c/a\u003e\u003cem\u003e; \u003c/em\u003e\u003ca href\u003d\"https://sigico.cortecostituzionale.it/consultazione/checktoit.xhtml?operazione\u003dview_pronuncia\u0026amp;anno\u003d2012\u0026amp;numero\u003d32\u0026amp;massima\u003d\" rel\u003d\"noopener noreferrer\" target\u003d\"_blank\"\u003e\u003cem\u003eS. 32/2012\u003c/em\u003e\u003c/a\u003e\u003cem\u003e - \u003c/em\u003e\u003ca href\u003d\"https://sigico.cortecostituzionale.it/consultazione/checktoit.xhtml?operazione\u003dview_pronuncia\u0026amp;anno\u003d\u0026amp;numero\u003d\u0026amp;massima\u003d36100\" rel\u003d\"noopener noreferrer\" target\u003d\"_blank\"\u003e\u003cem\u003emass. 36100\u003c/em\u003e\u003c/a\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"45876","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"lett. e)","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"45876","titoletto":"Regioni (competenza esclusiva statale) - Sistema tributario e contabile dello Stato - Attività di recupero fiscale di tributi propri derivati e addizionali alle basi imponibili dei tributi erariali - Attribuzione alle regioni del relativo gettito, mediante riversamento diretto - Possibilità che le regioni intervengano in tale disciplina - Esclusione (nel caso di specie: illegittimità costituzionale di disposizione della Regione Veneto che include i proventi da IRAP e addizionale regionale IRPEF derivanti da ravvedimento operoso indotto dall\u0027attività di controllo dell\u0027amministrazione finanziaria tra quelli oggetto di recupero fiscale con riversamento diretto in suo favore. Auspicio per un intervento organico per la piena attuazione dell\u0027art. 119 Cost. nonché per la valorizzazione del principio del concorso delle regioni alla lotta all\u0027evasione fiscale). (Classif. 216033).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eLa nozione di attività di recupero fiscale dettata dal legislatore statale, per i tributi propri derivati, nell’esercizio della competenza legislativa esclusiva in materia di sistema tributario dello Stato, non autorizza le Regioni ad intervenire in tale ambito, e ciò indipendentemente dal contenuto della disposizione regionale. (\u003cem\u003ePrecedente: \u003c/em\u003e\u003ca href\u003d\"https://sigico.cortecostituzionale.it/consultazione/checktoit.xhtml?operazione\u003dview_pronuncia\u0026amp;anno\u003d2012\u0026amp;numero\u003d32\u0026amp;massima\u003d\" rel\u003d\"noopener noreferrer\" target\u003d\"_blank\"\u003eS. 32/2012\u003c/a\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eL’attività di recupero fiscale dell’amministrazione finanziaria è ben diversa dal ravvedimento operoso, per cui a tali differenti situazioni il legislatore statale, nell’esercizio della sua discrezionalità nella materia del sistema tributario dello Stato, fa conseguire diverse destinazioni del gettito incamerato.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 117, secondo comma, lett. \u003cem\u003ee\u003c/em\u003e, Cost., l’art. 10 della legge reg. Veneto n. 30 del 2022 che include tra i proventi derivanti dall’attività di recupero fiscale, riferita ai tributi propri derivati e alle addizionali alle basi imponibili dei tributi erariali, oggetto di attribuzione alle regioni mediante riversamento diretto, anche i proventi da IRAP e addizionale regionale IRPEF derivanti da ravvedimento operoso cui il contribuente abbia deciso di aderire a seguito di un’attività di controllo da parte dell’amministrazione finanziaria. La disposizione impugnata dal Governo interferisce con la competenza esclusiva statale in materia di sistema tributario dello Stato, in quanto l’art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 68 del 2011 assicura alle regioni, in riferimento ai detti tributi, solo la parte di gettito derivante dall’attività di recupero fiscale; l’istituto del ravvedimento operoso è, invece, ben diverso, presupponendo l’assenza di atti di liquidazione e accertamento dell’amministrazione e l’attivazione spontanea del contribuente per estinguere la pretesa fiscale. È, tuttavia, auspicabile un intervento organico nella materia tributaria finalizzato a dare piena attuazione all’art. 119 Cost., come novellato dalla legge cost. n. 3 del 2001, in modo da attribuire alle regioni una effettiva autonomia finanziaria con riguardo all’esercizio delle competenze loro spettanti; nonché un’ulteriore valorizzazione, da parte del legislatore statale, del principio diretto a incentivare il concorso delle regioni alla lotta all’evasione fiscale, anche in riferimento all’istituto del ravvedimento operoso).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"45877","numero_massima_precedente":"45875","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione Veneto","data_legge":"23/12/2022","data_nir":"2022-12-23","numero":"30","articolo":"10","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"lett. e)","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"45877","titoletto":"Tributi - Federalismo fiscale - Attuazione del disegno costituzionale - Previo intervento del legislatore statale - Necessità. (Classif. 255010).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eL’attuazione del disegno costituzionale relativo all’autonomia finanziaria delle regioni richiede quale necessaria premessa l’intervento del legislatore statale. (\u003cem\u003ePrecedenti: \u003c/em\u003e\u003ca href\u003d\"https://sigico.cortecostituzionale.it/consultazione/checktoit.xhtml?operazione\u003dview_pronuncia\u0026amp;anno\u003d2022\u0026amp;numero\u003d40\u0026amp;massima\u003d\" rel\u003d\"noopener noreferrer\" target\u003d\"_blank\"\u003e\u003cem\u003eS. 40/2022\u003c/em\u003e\u003c/a\u003e\u003cem\u003e; \u003c/em\u003e\u003ca href\u003d\"https://sigico.cortecostituzionale.it/consultazione/checktoit.xhtml?operazione\u003dview_pronuncia\u0026amp;anno\u003d2004\u0026amp;numero\u003d37\u0026amp;massima\u003d\" rel\u003d\"noopener noreferrer\" target\u003d\"_blank\"\u003e\u003cem\u003eS. 37/2004\u003c/em\u003e\u003c/a\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_precedente":"45876","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"43763","autore":"","titolo":"Nota a Corte cost., sent. 206/2023","descrizione":"Nota di richiami","titolo_rivista":"Il Foro italiano","anno_rivista":"2023","numero_rivista":"12","parte_rivista":"I","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"3291","note_abstract":"","collocazione":"C.5 - A.182/1","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"43841","autore":"Graziano F., Procopio M.","titolo":"Nuove leggi e giurisprudenza costituzionale","descrizione":"Nota a prima lettura","titolo_rivista":"Diritto e pratica tributaria","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"1","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"111","note_abstract":"","collocazione":"A.55","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}"
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