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T. e Azienda provinciale per i servizi sanitari per la Provincia autonoma di Trento, con ordinanza del 9 gennaio 2025, iscritta al n. 13 del registro ordinanze 2025 e pubblicata nella \u003cem\u003eGazzetta Ufficiale\u003c/em\u003e della Repubblica n. 7, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2025.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eVisti\u003c/em\u003e l\u0026#8217;atto di costituzione di S. T. nonch\u0026#233; l\u0026#8217;atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eudit\u003c/em\u003e\u003cem\u003ea\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003enell\u0026#8217;udienza pubblica dell\u0026#8217;8 luglio 2025 la Giudice relatrice Antonella Sciarrone Alibrandi;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eudit\u003c/em\u003e\u003cem\u003ei\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003egli avvocati Salvatore Florio e Vincenzo Ferrante per S. T., nonch\u0026#233; l\u0026#8217;avvocato dello Stato Pietro Garofoli per il Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003edeliberato \u003c/em\u003enella camera di consiglio del 10 luglio 2025.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e\u003cem\u003eRitenuto in fatto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza del 9 gennaio 2025 (iscritta al n. 13 reg. ord. 2025), il Tribunale ordinario di Trento, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 63, comma 2, secondo periodo (\u003cem\u003erecte\u003c/em\u003e: terzo periodo), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull\u0026#8217;ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), come modificato dall\u0026#8217;art. 21, comma 1, lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante \u0026#171;Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e\u003cem\u003e)\u003c/em\u003e, e 2, lettere \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e\u003cem\u003e)\u003c/em\u003e, \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e\u003cem\u003e)\u003c/em\u003e, \u003cem\u003ed\u003c/em\u003e\u003cem\u003e)\u003c/em\u003e ed \u003cem\u003ee\u003c/em\u003e\u003cem\u003e)\u003c/em\u003e e 17, comma 1, lettere \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e\u003cem\u003e)\u003c/em\u003e, \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e\u003cem\u003e)\u003c/em\u003e, \u003cem\u003ee\u003c/em\u003e\u003cem\u003e)\u003c/em\u003e, \u003cem\u003ef\u003c/em\u003e\u003cem\u003e)\u003c/em\u003e, \u003cem\u003eg\u003c/em\u003e\u003cem\u003e)\u003c/em\u003e, \u003cem\u003eh\u003c/em\u003e\u003cem\u003e)\u003c/em\u003e, \u003cem\u003el\u003c/em\u003e\u003cem\u003e)\u003c/em\u003e \u003cem\u003em\u003c/em\u003e\u003cem\u003e)\u003c/em\u003e, \u003cem\u003en\u003c/em\u003e\u003cem\u003e)\u003c/em\u003e, \u003cem\u003eo\u003c/em\u003e\u003cem\u003e)\u003c/em\u003e, \u003cem\u003eq\u003c/em\u003e\u003cem\u003e)\u003c/em\u003e, \u003cem\u003er\u003c/em\u003e\u003cem\u003e)\u003c/em\u003e, \u003cem\u003es\u003c/em\u003e\u003cem\u003e)\u003c/em\u003e e \u003cem\u003ez\u003c/em\u003e\u003cem\u003e )\u003c/em\u003e, della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.1.\u0026#8211; La predetta disposizione \u0026#232; censurata per contrasto con il principio di eguaglianza di cui all\u0026#8217;art. 3 della Costituzione nella parte in cui dispone, \u0026#171;alla luce di un\u0026#8217;interpretazione necessariamente sistematica\u0026#187;, che l\u0026#8217;indennit\u0026#224; risarcitoria, spettante al lavoratore alle dipendenze di una pubblica amministrazione illegittimamente licenziato, assoggettato al regime dell\u0026#8217;indennit\u0026#224; premio di servizio (IPS) di cui alla legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli Enti locali), sia commisurata all\u0026#8217;ultima retribuzione di riferimento per il calcolo della predetta indennit\u0026#224;, \u0026#171;anzich\u0026#233; all\u0026#8217;ultima retribuzione comprendente tutti i compensi aventi carattere continuativo che si ricolleghino alle particolari modalit\u0026#224; della prestazione in atto al momento del licenziamento, ad esclusione di quelli eventuali e di cui non sia certa la percezione, nonch\u0026#233; di quelli aventi normalmente carattere occasionale o eccezionale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.\u0026#8211; Il rimettente rappresenta di dover decidere il ricorso proposto da S. T., dirigente medico, avverso la sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso, comminatagli in data 19 ottobre 2021 dall\u0026#8217;Azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento, datrice di lavoro. Espone, in particolare, di aver disposto, sulla base dell\u0026#8217;accertata illegittimit\u0026#224; del recesso, la reintegra del ricorrente nel posto di lavoro con sentenza non definitiva, del 14 settembre 2023, e di dover ora procedere alla liquidazione dell\u0026#8217;indennit\u0026#224; risarcitoria in favore del lavoratore, essendo controversa tra le parti l\u0026#8217;individuazione del parametro di riferimento per il relativo calcolo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSecondo il ricorrente, infatti, tale parametro sarebbe rappresentato dalla \u0026#171;ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto\u0026#187;, come testualmente prescritto dall\u0026#8217;art. 63, comma 2, terzo periodo, del d.lgs. n. 165 del 2001, da determinarsi sulla base dell\u0026#8217;art. 1, comma 2, dell\u0026#8217;Allegato 4 al Contratto collettivo provinciale di lavoro del personale dell\u0026#8217;area della dirigenza medica e veterinaria del Servizio sanitario provinciale per il quadriennio giuridico 2002/2005 \u0026#8211; bienni economici 2002-2003 e 2004-2005, sottoscritto il 25 settembre 2006. Per l\u0026#8217;effetto, l\u0026#8217;indennit\u0026#224; in questione risulterebbe di ammontare pari a euro 276.485,31, calcolata sulla base di una retribuzione media mensile pari a euro 14.454,22.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;Azienda provinciale convenuta, invece, nega l\u0026#8217;applicabilit\u0026#224; della norma del contratto collettivo invocata dal lavoratore, in quanto riferibile al solo personale che abbia aderito al fondo pensione Laborfonds e che si trovi, per l\u0026#8217;effetto, in regime di trattamento di fine rapporto (TFR), mentre il ricorrente, non aderente a detto fondo, risulta soggetto al regime dell\u0026#8217;IPS. Pertanto, per l\u0026#8217;Azienda, troverebbero applicazione l\u0026#8217;art. 2, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare) e l\u0026#8217;art. 4, comma 1, dell\u0026#8217;accordo quadro nazionale del 29 luglio 1999 in materia di trattamento di fine rapporto e di previdenza complementare per i dipendenti pubblici. Di conseguenza, l\u0026#8217;indennit\u0026#224; spettante al ricorrente ammonterebbe a euro 162.677,32, determinata sulla base di una retribuzione mensile pari a euro 9.477,88.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.3.\u0026#8211; Ci\u0026#242; posto, per il rimettente, nessuna delle due tesi pu\u0026#242; essere seguita, presupponendo entrambe l\u0026#8217;assoggettamento del lavoratore al regime del TFR disciplinato dall\u0026#8217;art. 2120 del codice civile, al quale il ricorrente risulta invece estraneo, per la sua mancata adesione al fondo Laborfonds, che la contrattazione collettiva provinciale prevede come condizione necessaria per la cessazione del regime dell\u0026#8217;IPS.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.4.\u0026#8211; Per il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e si pone quindi \u0026#171;una delicata questione di diritto\u0026#187;, ossia se l\u0026#8217;indennit\u0026#224; risarcitoria di cui all\u0026#8217;art. 63, comma 2, terzo periodo, del d.lgs. n. 165 del 2001, spettante al dipendente pubblico illegittimamente licenziato, in regime di indennit\u0026#224; premio di servizio, poi reintegrato nel posto di lavoro in forza di una pronuncia giudiziale (come avvenuto nel caso di specie), \u0026#171;debba essere commisurata all\u0026#8217;\u0026#8220;ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto\u0026#8221;, come prescrive letteralmente la norma, o piuttosto, occorra considerarsi che il lavoratore licenziato stava maturando l\u0026#8217;indennit\u0026#224; di fine servizio comunque denominata\u0026#187;. Evidenzia ancora il rimettente come le tesi sostenute dalle parti, pur pervenendo a conclusioni contrastanti, \u0026#171;propendono entrambe per la prima delle due soluzioni\u0026#187;, mediante norme per\u0026#242; \u0026#171;inconferenti\u0026#187; rispetto alla situazione del ricorrente, perch\u0026#233; riservate ai dipendenti pubblici che abbiano richiesto la trasformazione dell\u0026#8217;IPS in TFR e dunque riferite a \u0026#171;emolumenti che mai il ricorrente percepir\u0026#224; alla cessazione del rapporto di lavoro\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.5.\u0026#8211; In ragione di ci\u0026#242;, il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e esclude di poter interpretare in senso letterale la disposizione censurata poich\u0026#233; la stessa si riferirebbe ad un emolumento che in nessun caso potrebbe trovare applicazione al rapporto di lavoro per cui \u0026#232; causa. Conseguentemente, egli ritiene di dover interpretare l\u0026#8217;art. 63 pi\u0026#249; volte citato secondo \u0026#171;ragioni di ordine sistematico, non essendo l\u0026#8217;interpretazione letterale sufficiente ad individuare, in modo chiaro ed univoco, il significato e la connessa portata precettiva della norma\u0026#187;. Ne segue, per il rimettente, che l\u0026#8217;indennit\u0026#224; risarcitoria di cui alla suddetta disposizione dovrebbe essere commisurata all\u0026#8217;ultima retribuzione di riferimento per il calcolo dello specifico emolumento in concreto spettante (TFR o IPS). E ci\u0026#242; poich\u0026#233; \u0026#171;il legislatore, al fine del computo dell\u0026#8217;indennit\u0026#224; risarcitoria dei danni cagionati dal licenziamento illegittimo, ha sempre considerato lo stato di fatto e diritto in cui si trovava il rapporto di lavoro tra le parti nel periodo immediatamente precedente l\u0026#8217;intimazione del licenziamento\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.6.\u0026#8211; Secondo il rimettente, infatti, appare \u0026#171;pi\u0026#249; probabile\u0026#187; che il legislatore, allorquando ha novellato l\u0026#8217;art. 63 del d.lgs. n. 165 del 2001, \u0026#171;sia stato condizionato\u0026#187; dalla scelta gi\u0026#224; compiuta nell\u0026#8217;ambito del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23 (Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183) \u0026#8211; che si riferisce al calcolo del TFR \u0026#8211; \u0026#171;rispetto all\u0026#8217;eventualit\u0026#224; che abbia considerato la compresenza\u0026#187;, tra i pubblici dipendenti, di aventi diritto al TFR e di aventi diritto all\u0026#8217;IPS e \u0026#171;abbia consapevolmente scelto di attribuire\u0026#187; a questi ultimi \u0026#171;una tutela risarcitoria commisurata a un emolumento che [\u0026#8230;] non avrebbero mai ricevuto\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.7.\u0026#8211; Ad avviso del Tribunale, ci\u0026#242; determinerebbe un\u0026#8217;ingiustificata disparit\u0026#224; di trattamento tra lavoratori, a seconda che siano assoggettati al regime del TFR, basato su una nozione di retribuzione onnicomprensiva, oppure a quello dell\u0026#8217;IPS, basato sul carattere tassativo e predeterminato per legge degli emolumenti ivi rientranti: ai secondi spetterebbe una tutela risarcitoria inferiore, in quanto calcolata su una base retributiva pi\u0026#249; limitata, pur a fronte del medesimo danno cagionato dal licenziamento illegittimo. Evidenzia infatti il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e che la retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR ex art. 2120 cod. civ. include una pluralit\u0026#224; di emolumenti che, sebbene percepiti in modo fisso e continuativo dal lavoratore, non potrebbero considerarsi ai fini del calcolo dell\u0026#8217;IPS, il quale, secondo il diritto vivente, ricomprende solo le voci del \u0026#171;trattamento fondamentale\u0026#187; della retribuzione ex art. 93, comma 1, CCPL area dirigenza medica e veterinaria del Servizio sanitario provinciale (sono richiamate, a tal fine, numerose pronunce della Corte di cassazione, a cominciare da sezioni unite civili, sentenza 29 aprile 1997, n. 3673).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.8.\u0026#8211; Alla luce di tale differenza \u0026#8211; risultante anche dai conteggi eseguiti dalle parti nel giudizio principale \u0026#8211;, l\u0026#8217;idoneit\u0026#224; dell\u0026#8217;indennit\u0026#224; risarcitoria ad assolvere la propria funzione, consistente nel riconoscere al lavoratore, illegittimamente licenziato, \u0026#171;quanto avrebbe percepito se, in mancanza del licenziamento, avesse continuato a lavorare e in seguito se, dopo l\u0026#8217;annullamento di questo, fosse stato riassunto in esecuzione dell\u0026#8217;ordine di reintegrazione imposto dal giudice\u0026#187;, sarebbe gravemente compromessa qualora liquidata sulla base dell\u0026#8217;ultima retribuzione di riferimento per il calcolo dell\u0026#8217;IPS (il Tribunale rimettente richiama al riguardo giurisprudenza costituzionale e di legittimit\u0026#224;).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.9.\u0026#8211; Conclusivamente, per il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e \u0026#8211; che ravvisa la rilevanza della questione nella circostanza che \u0026#171;il giudizio in corso non [possa] essere definito indipendentemente dalla soluzione\u0026#187; della stessa \u0026#8211; il riconoscimento, ad un lavoratore pubblico illegittimamente licenziato, soggetto al regime di IPS, di una tutela risarcitoria \u0026#171;di gran lunga inferiore\u0026#187;, rispetto a quella spettante al lavoratore pubblico, parimenti licenziato, in regime di TFR, contrasterebbe con il principio di eguaglianza ex art. 3, primo comma, Cost., \u0026#171;atteso che la diversit\u0026#224; di tutela non dipende dalla differente entit\u0026#224; dei danni risarcibili sub\u0026#236;ti per effetto del licenziamento illegittimo\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, \u0026#232; intervenuto in giudizio chiedendo che questa Corte dichiari inammissibile, o comunque non fondata, la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale sollevata dal Tribunale di Trento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.1.\u0026#8211; In primo luogo, l\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato evidenzia come il rimettente si sia discostato dall\u0026#8217;interpretazione letterale della disposizione censurata e abbia invece ritenuto necessaria un\u0026#8217;interpretazione \u0026#171;di ordine sistematico\u0026#187; della stessa, da cui ha fatto poi conseguire il sospetto di illegittimit\u0026#224; costituzionale per violazione dell\u0026#8217;art. 3 Cost. Tale prospettazione, dunque, renderebbe manifestamente inammissibile la questione, in base alla giurisprudenza costituzionale sul dovere di interpretazione conforme della legge da parte del giudice.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.2.\u0026#8211; La questione sarebbe comunque non fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePer l\u0026#8217;Avvocatura, il dato testuale dell\u0026#8217;art. 63, comma 2, terzo periodo, del d.lgs. n. 165 del 2001 sarebbe \u0026#171;chiaro e non discriminatorio\u0026#187; nel disporre che il giudice, al fine di liquidare l\u0026#8217;indennit\u0026#224; risarcitoria, debba considerare \u0026#171;l\u0026#8217;ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto\u0026#187;, ben potendo detta indennit\u0026#224; \u0026#8211; di natura forfettaria e senza necessit\u0026#224; di prova da parte del lavoratore \u0026#8211; avere quale parametro esclusivamente quello indicato dalla disposizione per il calcolo \u0026#171;in astratto\u0026#187; del TFR.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl Presidente del Consiglio dei ministri osserva come sia solo l\u0026#8217;interpretazione logico-sistematica, avallata dal giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e \u0026#8211; ma in contrasto con il dato testuale \u0026#8211; a determinare la paventata discriminazione tra lavoratori; da ci\u0026#242; deriverebbe l\u0026#8217;impossibilit\u0026#224; di assumere l\u0026#8217;IPS quale parametro per liquidare l\u0026#8217;indennit\u0026#224; risarcitoria, essendo ci\u0026#242; escluso dalla stessa lettera della norma. Detta indennit\u0026#224;, inoltre, non avrebbe alcuna natura retributiva, come sostenuto dal rimettente, bens\u0026#236; risarcitoria, per la cui quantificazione il legislatore, pur sempre nel rispetto dei principi di ragionevolezza e di adeguatezza, \u0026#232; libero di esercitare la propria discrezionalit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; Si \u0026#232; costituito in giudizio anche S. T., chiedendo a questa Corte, in particolare, \u0026#171;una pronunzia che assicuri che il pregiudizio da lui sofferto [\u0026#8230;] dovr\u0026#224; riconoscersi come commisurato alla retribuzione effettivamente perduta, [\u0026#8230;] dunque, includente tutti gli elementi pagati con continuit\u0026#224; in dipendenza dal rapporto di lavoro ed utili ai fini del TFR, di cui all\u0026#8217;art. 2120 c.c., [\u0026#8230;] solo detratto quanto percepito dal ricorrente da altra occupazione\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.1.\u0026#8211; Per la parte, detto risultato potrebbe essere raggiunto sia con una pronuncia di accoglimento, nei termini prospettati dal Tribunale di Trento, sia, per il caso di rigetto, con una pronuncia interpretativa che riconosca che l\u0026#8217;indennit\u0026#224; in esame deve essere parametrata all\u0026#8217;ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.2.\u0026#8211; Dopo aver ricostruito l\u0026#8217;evoluzione della disciplina relativa al licenziamento dei dipendenti pubblici nonch\u0026#233; quella dei vari trattamenti di quiescenza, la parte ha evidenziato come l\u0026#8217;opzione per l\u0026#8217;applicazione di un regime piuttosto che un altro (TFR o IPS) risponda al principio di libert\u0026#224; di adesione alla previdenza complementare e non possa rilevare in ordine alla misura del danno in caso licenziamento illegittimo. Diversa sarebbe inoltre la finalit\u0026#224; dei trattamenti di quiescenza, corrisposti quando il rapporto di lavoro si \u0026#232; definitivamente estinto, da quella della reintegra e del risarcimento del danno a fronte di un recesso illegittimo, volti invece a ricostituire quel rapporto, posticipando la percezione del trattamento di quiescenza. Inoltre, con la ricostituzione del rapporto, il lavoratore avrebbe ancora la possibilit\u0026#224; di optare per l\u0026#8217;applicazione del TFR ai sensi dell\u0026#8217;art. 59, comma 56, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), in ragione del differimento al 31 dicembre 2025 del relativo termine di decadenza, come disposto dal Contratto collettivo nazionale quadro sottoscritto il 3 agosto 2021 per la proroga del termine dell\u0026#8217;art. 2, comma 3, dell\u0026#8217;AQN 29 luglio 1999 in materia di trattamento di fine rapporto e di previdenza complementare per i dipendenti pubblici.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.\u0026#8211; In prossimit\u0026#224; dell\u0026#8217;udienza, sia la parte sia l\u0026#8217;Avvocatura hanno depositato memorie illustrative.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e\u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Il Tribunale di Trento, in funzione di giudice del lavoro, con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe ha sollevato questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 63, comma 2, terzo periodo, del d.lgs. n. 165 del 2001, come modificato dall\u0026#8217;art. 21, comma 1, lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e\u003cem\u003e)\u003c/em\u003e, del d.lgs. n. 75 del 2017, in riferimento al principio di eguaglianza di cui all\u0026#8217;art. 3 Cost., nella parte in cui dispone, \u0026#171;alla luce di un\u0026#8217;interpretazione necessariamente sistematica\u0026#187;, che l\u0026#8217;indennit\u0026#224; risarcitoria per licenziamento illegittimo, spettante al lavoratore alle dipendenze di una pubblica amministrazione, assoggettato al regime dell\u0026#8217;indennit\u0026#224; premio di servizio di cui alla legge n. 152 del 1968, sia commisurata all\u0026#8217;ultima retribuzione di riferimento per il calcolo della predetta indennit\u0026#224;, \u0026#171;anzich\u0026#233; all\u0026#8217;ultima retribuzione comprendente tutti i compensi aventi carattere continuativo che si ricolleghino alle particolari modalit\u0026#224; della prestazione in atto al momento del licenziamento, ad esclusione di quelli eventuali e di cui non sia certa la percezione, nonch\u0026#233; di quelli aventi normalmente carattere occasionale o eccezionale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.1.\u0026#8211; L\u0026#8217;art. 63, comma 2, terzo periodo, del d.lgs. n. 165 del 2001, prevede, in particolare, che al dipendente pubblico illegittimamente licenziato sia riconosciuta, oltre alla tutela reintegratoria, \u0026#171;un\u0026#8217;indennit\u0026#224; risarcitoria commisurata all\u0026#8217;ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell\u0026#8217;effettiva reintegrazione, e comunque in misura non superiore alle ventiquattro mensilit\u0026#224;\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.2.\u0026#8211; Il rimettente ha tuttavia escluso di poter interpretare in senso letterale la disposizione poich\u0026#233; la stessa, nel fare richiamo \u0026#171;all\u0026#8217;ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto\u0026#187; si riferirebbe a un emolumento che non potrebbe trovare applicazione al rapporto di lavoro per cui \u0026#232; causa, in mancanza, da parte del lavoratore ricorrente, gi\u0026#224; dipendente pubblico alla data del 31 dicembre 1995, dell\u0026#8217;esercizio dell\u0026#8217;opzione per la previdenza complementare e dell\u0026#8217;adesione al fondo pensione Laborfonds, previsto dalla contrattazione collettiva provinciale quale presupposto per la cessazione del regime di IPS in favore dell\u0026#8217;applicazione del TFR ex art. 2120 cod. civ.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.3.\u0026#8211; Il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e ha quindi ritenuto di dover necessariamente interpretare l\u0026#8217;art. 63 del d.lgs. n. 165 del 2001 secondo \u0026#171;ragioni di ordine sistematico\u0026#187;, nel senso che il parametro di riferimento sarebbe da individuarsi in base al trattamento economico in concreto spettante al lavoratore al momento dell\u0026#8217;interruzione del rapporto lavorativo: ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, qualora il lavoratore fosse assoggettato, al momento del recesso, al regime giuridico ex art. 2120 cod. civ., ovvero ultima retribuzione di riferimento per il calcolo dell\u0026#8217;indennit\u0026#224; premio di servizio, qualora questi fosse invece assoggettato al relativo regime.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.4.\u0026#8211; Tale alternativa determinerebbe una ingiustificata disparit\u0026#224; di trattamento, in quanto la base retributiva per il calcolo dell\u0026#8217;IPS sarebbe pi\u0026#249; ristretta rispetto a quella di riferimento per il TFR, comportando per il lavoratore assoggettato al primo regime un\u0026#8217;indennit\u0026#224; risarcitoria di importo inferiore.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; Il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto in giudizio, ha preliminarmente eccepito l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; della questione sollevata dal giudice del lavoro di Trento per violazione dell\u0026#8217;obbligo di interpretazione conforme e richiesta di avallo interpretativo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.1.\u0026#8211; L\u0026#8217;eccezione non \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCome ormai da tempo costantemente affermato da questa Corte, infatti, \u0026#171;[a]i fini dell\u0026#8217;ammissibilit\u0026#224; della questione incidentale, \u0026#232; sufficiente che il rimettente abbia motivato [\u0026#8230;] sulle ragioni di impraticabilit\u0026#224; dell\u0026#8217;interpretazione adeguatrice, mentre se tali ragioni siano esatte o meno \u0026#232; profilo che attiene al merito (da ultimo, tra molte, sentenze n. 163, n. 105 e n. 6 del 2024)\u0026#187; (sentenza n. 23 del 2025).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.1.1.\u0026#8211; Nella specie, il Tribunale di Trento ha consapevolmente escluso la praticabilit\u0026#224; dell\u0026#8217;interpretazione letterale con argomentazioni non implausibili, assumendo conseguentemente che l\u0026#8217;esegesi dallo stesso postulata fosse l\u0026#8217;unica praticabile. La valutazione circa la condivisibilit\u0026#224; o meno di tale esito interpretativo attiene poi alla successiva verifica di fondatezza della questione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; Ai fini dell\u0026#8217;esame del merito, questa Corte ritiene opportuna una breve ricostruzione del quadro normativo e giurisprudenziale in materia di tutela del dipendente pubblico contrattualizzato illegittimamente licenziato, cos\u0026#236; come delineatosi in seguito all\u0026#8217;emanazione della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita), nota come \u0026#8220;legge Fornero\u0026#8221;, sino a giungere all\u0026#8217;intervento legislativo del 2017 che ha novellato il comma 2 dell\u0026#8217;art. 63 del d.lgs. n. 165 del 2001, inserendo la previsione oggetto dell\u0026#8217;odierna questione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.1.\u0026#8211; Con le modifiche apportate dall\u0026#8217;art. 1, comma 42, della legge n. 92 del 2012 all\u0026#8217;art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libert\u0026#224; e dignit\u0026#224; dei lavoratori, della libert\u0026#224; sindacale e dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), volte alla tendenziale riduzione della tutela ripristinatoria in favore di una tutela puramente risarcitoria, in dottrina e in giurisprudenza si pose il problema se la nuova disciplina dei licenziamenti fosse applicabile, o meno, al pubblico impiego privatizzato. A generare incertezza era, in particolare, la previsione dell\u0026#8217;art. 51, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, il quale precisa che le disposizioni di cui alla legge n. 300 del 1970, \u0026#171;e successive modificazioni ed integrazioni\u0026#187;, si applicano alle pubbliche amministrazioni a prescindere dal numero dei dipendenti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.1.1.\u0026#8211; Dopo un primo orientamento giurisprudenziale favorevole (Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 26 novembre 2015, n. 24157), basato sulla natura \u0026#8220;mobile\u0026#8221; del rinvio contenuto nel citato art. 51, comma 2, si afferm\u0026#242; ben presto l\u0026#8217;orientamento opposto che, allineandosi alla dottrina maggioritaria, ritenne applicabile l\u0026#8217;art. 18 statuto lavoratori nella versione precedente alla \u0026#8220;legge Fornero\u0026#8221;, che prevede la reintegrazione nel posto di lavoro quale unico regime di tutela (Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 9 giugno 2016, n. 11868).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.1.2.\u0026#8211; A seguito del ripensamento della Corte di cassazione, cui si \u0026#232; uniformata la successiva giurisprudenza di legittimit\u0026#224; e di merito, per qualche anno l\u0026#8217;ordinamento ha registrato la coesistenza di due regimi: i lavoratori pubblici contrattualizzati hanno continuato a beneficiare della tutela reintegratoria generalizzata ai sensi dell\u0026#8217;art. 18 statuto lavoratori, nella versione anteriore alle modifiche apportate dalla \u0026#8220;legge Fornero\u0026#8221;; i dipendenti privati hanno usufruito, invece, delle tutele differenziate e gradate approntate dal medesimo art. 18, ma nel testo riformulato nel 2012.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.2.\u0026#8211; In questo quadro, \u0026#232; poi intervenuto il legislatore delegato che, in attuazione dei criteri di delega di cui all\u0026#8217;art. 16, comma 2, lettere \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e\u003cem\u003e)\u003c/em\u003e e \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e\u003cem\u003e)\u003c/em\u003e, della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), ha modificato, attraverso l\u0026#8217;art. 21 del d.lgs. n. 75 del 2017, il citato art. 63, comma 2, introducendo, nel terzo periodo, uno specifico meccanismo di tutela in caso di licenziamento illegittimo del dipendente pubblico.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.2.1.\u0026#8211; Come emerge dai lavori preparatori del d.lgs. n. 75 del 2017 relativi all\u0026#8217;art. 21 \u0026#8211; in particolare dalla relazione illustrativa e dal parere espresso dalla Commissione speciale del Consiglio di Stato del 21 aprile 2017, n. 916 \u0026#8211; l\u0026#8217;intento sotteso alla novella \u0026#232; stato quello di cristallizzare il principio di tutela reale, cui la giurisprudenza era gi\u0026#224; approdata, ponendo cos\u0026#236; fine all\u0026#8217;annosa \u003cem\u003equerelle \u003c/em\u003esorta in merito al regime di tutela spettante al lavoratore pubblico in caso di licenziamento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.2.2.\u0026#8211; La nuova norma prevede in particolare che \u0026#171;[i]l giudice, con la sentenza con la quale annulla o dichiara nullo il licenziamento, condanna l\u0026#8217;amministrazione alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un\u0026#8217;indennit\u0026#224; risarcitoria commisurata all\u0026#8217;ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell\u0026#8217;effettiva reintegrazione, e comunque in misura non superiore alle ventiquattro mensilit\u0026#224;, dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di altre attivit\u0026#224; lavorative. Il datore di lavoro \u0026#232; condannato, altres\u0026#236;, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.2.3.\u0026#8211; Tale regime si differenzia, invero, tanto dalla cosiddetta \u0026#8220;reintegrazione attenuata\u0026#8221;, di cui ai vigenti art. 18, quarto comma, statuto lavoratori e art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 23 del 2015 (prevedendo un limite massimo di risarcimento, pari a ventiquattro mensilit\u0026#224;, e non imponendo di detrarre anche l\u0026#8217;\u003cem\u003ealiunde percipiendum\u003c/em\u003e), quanto dalla cosiddetta \u0026#8220;reintegrazione piena\u0026#8221;, di cui all\u0026#8217;art. 18, commi secondo e terzo, statuto lavoratori e all\u0026#8217;art. 2 del d.lgs. n. 23 del 2015 (non prevedendo una misura minima di risarcimento, n\u0026#233; la possibilit\u0026#224; di optare per l\u0026#8217;indennit\u0026#224; sostitutiva pari a 15 mensilit\u0026#224;).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.2.4.\u0026#8211; Da pi\u0026#249; parti, in dottrina, si \u0026#232; quindi evidenziato come il legislatore del 2017 abbia disegnato un regime giuridico-sanzionatorio \u003cem\u003ead hoc\u003c/em\u003e per i lavoratori pubblici. Si tratta infatti di una \u0026#171;sanzione unica\u0026#187; (Corte di cassazione, sezione lavoro, ordinanza 17 dicembre 2022, n. 37040), un \u0026#8220;terzo modello\u0026#8221; di tutela, che si applica per qualsiasi tipo di licenziamento illegittimo e per tutti i dipendenti pubblici contrattualizzati, compresi i dirigenti, rimanendo irrilevanti le dimensioni dell\u0026#8217;amministrazione che procede al licenziamento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; Tanto premesso sul regime di tutela del dipendente pubblico illegittimamente licenziato, \u0026#232; altres\u0026#236; opportuno, sempre ai fini dell\u0026#8217;esame del merito della questione, illustrare sinteticamente gli istituti dell\u0026#8217;IPS e del TFR che vengono qui in rilievo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.1.\u0026#8211; Si tratta in ambedue i casi di somme di denaro spettanti al lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;IPS, che rientra nel pi\u0026#249; generale istituto del trattamento di fine servizio (TFS), \u0026#232; un emolumento tipico del comparto pubblico, mentre il TFR riguarda il settore privato (e quello pubblico privatizzato alle condizioni che si vedranno \u003cem\u003einfra\u003c/em\u003e); entrambi \u0026#171;si prefiggono di accompagnare il lavoratore nella delicata fase dell\u0026#8217;uscita dalla vita lavorativa attiva (sentenza n. 159 del 2019)\u0026#187; (sentenza n. 130 del 2023).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.2.\u0026#8211; Il primo \u0026#232; in particolare previsto per i lavoratori dipendenti degli enti locali, delle regioni e del Servizio sanitario nazionale. Esso \u0026#232; disciplinato dalla legge n. 152 del 1968 che, all\u0026#8217;art. 11, fissa le modalit\u0026#224; di determinazione della retribuzione contributiva, stabilendo, al quinto comma, che essa \u0026#171;\u0026#232; costituita dallo stipendio o salario comprensivo degli aumenti periodici, della tredicesima mensilit\u0026#224; e del valore degli assegni in natura, spettanti per legge o regolamento e formanti parte integrante ed essenziale dello stipendio stesso [\u0026#8230;]\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.2.1.\u0026#8211; La giurisprudenza di legittimit\u0026#224; ha costantemente interpretato in senso restrittivo la nozione di retribuzione contributiva, ritenendo che l\u0026#8217;indennit\u0026#224; premio di servizio sia costituita solo dagli emolumenti testualmente menzionati dal citato art. 11, la cui elencazione ha carattere tassativo e contiene la dizione \u0026#171;stipendio o salario\u0026#187; che richiede un\u0026#8217;interpretazione restrittiva, alla luce della specifica menzione, come componenti di tale voce, degli aumenti periodici, della tredicesima mensilit\u0026#224; e del valore degli assegni in natura (Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza 29 aprile 1997, n. 3673; pi\u0026#249; di recente, sezione lavoro, sentenza 7 agosto 2024, n. 22368, che ha escluso per l\u0026#8217;emolumento in esame la vigenza del principio di onnicomprensivit\u0026#224;, invece sancito per il TFR).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.3.\u0026#8211; Il TFR \u0026#232; invece l\u0026#8217;emolumento spettante al prestatore di lavoro in ogni caso di cessazione del rapporto lavorativo. In base all\u0026#8217;art. 2120, secondo comma, cod. civ. \u0026#171;[s]alvo diversa previsione dei contratti collettivi la retribuzione annua [\u0026#8230;] comprende tutte le somme, compreso l\u0026#8217;equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale, e con esclusione di quanto \u0026#232; corrisposto a titolo di rimborso spese\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.3.1.\u0026#8211; Diversamente da quanto avviene per l\u0026#8217;IPS, la nozione di retribuzione recepita dall\u0026#8217;art. 2120 cod. civ. ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto, come affermato dalla giurisprudenza di legittimit\u0026#224; (tra le pi\u0026#249; recenti, Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 16 settembre 2024, n. 24801 e ordinanza 22 maggio 2024, n. 14242), \u0026#232; ispirata al principio di onnicomprensivit\u0026#224;, nel senso che in detto calcolo vanno compresi tutti gli emolumenti che trovano la loro causa tipica e normale nel rapporto di lavoro cui sono istituzionalmente connessi, anche se non strettamente correlati all\u0026#8217;effettivit\u0026#224; della prestazione, mentre ne vanno escluse solo quelle somme rispetto alle quali il rapporto di lavoro costituisce una mera occasione contingente per la relativa fruizione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.4.\u0026#8211; Come noto, a seguito della riforma del sistema pensionistico dei dipendenti pubblici ad opera della legge n. 335 del 1995 e del progressivo processo di assimilazione del trattamento pubblicistico di fine servizio (cui, come detto, va ricondotta l\u0026#8217;indennit\u0026#224; di premio servizio) a quello privatistico del TFR, si assiste all\u0026#8217;esistenza di un \u0026#171;duplice regime, di tipo pubblicistico per i dipendenti assunti prima del 2001, corrispondente al TFS, e di tipo privatistico per i dipendenti assunti a partire dal 1\u0026#176; gennaio di tale anno, costituito dal TFR\u0026#187; (sentenza n. 244 del 2020).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl personale assunto prima di tale data rimane quindi in regime di TFS, ma con la facolt\u0026#224; di chiederne la trasformazione in TFR, esercitando l\u0026#8217;opzione di cui all\u0026#8217;art. 59, comma 56, della legge n. 449 del 1997 (entro il termine, pi\u0026#249; volte prorogato, ora fissato al 31 dicembre 2025 in base al CCNQ 3 agosto 2021).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.4.1.\u0026#8211; Al riguardo, questa Corte ha da ultimo \u0026#171;chiarito che \u0026#8220;il fatto che alcuni dipendenti delle pubbliche amministrazioni godano del trattamento di fine servizio ed altri del trattamento di fine rapporto \u0026#232; conseguenza del transito del rapporto di lavoro da un regime di diritto pubblico ad un regime di diritto privato e della gradualit\u0026#224; che, con specifico riguardo agli istituti in questione, il legislatore, nell\u0026#8217;esercizio della sua discrezionalit\u0026#224;, ha ritenuto di imprimervi\u0026#8221; (sentenza n. 244 del 2014). Spetta, infatti, all\u0026#8217;apprezzamento discrezionale del legislatore, in coerenza con il generale canone di ragionevolezza, delimitare la sfera di applicazione delle normative che si succedono nel tempo, ne\u0026#769; contrasta di per se\u0026#769; con il principio di eguaglianza il trattamento differenziato applicato alle stesse fattispecie in momenti diversi nel tempo (sentenze n. 240 del 2019 e n. 104 del 2018)\u0026#187; (sentenza n. 73 del 2024).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; Tutto ci\u0026#242; premesso, la questione non \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.1.\u0026#8211; Il presupposto interpretativo da cui muove il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e \u0026#8211; ossia la differenziazione della base retributiva rilevante per l\u0026#8217;indennit\u0026#224; risarcitoria in ragione dell\u0026#8217;emolumento di fine rapporto spettante in concreto al lavoratore al momento del recesso \u0026#8211; non pu\u0026#242; infatti condividersi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.1.1.\u0026#8211; Come sopra visto, l\u0026#8217;intento sotteso alla novella dell\u0026#8217;art. 63 del d.lgs. n. 165 del 2001 \u0026#232; da individuarsi nell\u0026#8217;armonizzazione della disciplina relativa al licenziamento del lavoratore pubblico contrattualizzato, cos\u0026#236; da assicurare, indistintamente, a tutto il personale dipendente, il medesimo meccanismo rimediale a fronte dell\u0026#8217;illegittimo recesso da parte del datore di lavoro pubblico.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.2.\u0026#8211; La disposizione censurata, nel riferirsi al TFR, fornisce quindi un parametro \u0026#8220;astratto\u0026#8221; per la liquidazione di un\u0026#8217;unica indennit\u0026#224; risarcitoria, in aggiunta alla tutela reale prevista per il lavoratore illegittimamente estromesso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.3.\u0026#8211; Si tratta di una misura risarcitoria di natura forfettaria, non abbisognando di prova in ordine alla quantificazione del danno da parte del lavoratore, che trova peraltro un limite massimo fissato in ventiquattro mensilit\u0026#224; di retribuzione, con detrazione del solo \u003cem\u003ealiunde perceptum\u003c/em\u003e.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn questo quadro, la mancata scelta del lavoratore di passare dal regime dell\u0026#8217;IPS a quello del TFR, riguardando la fase fisiologica di chiusura del rapporto lavorativo, rimane sullo sfondo, senza assumere alcun rilievo ai fini della determinazione dell\u0026#8217;indennit\u0026#224; in questione, che attiene invece a una fase patologica del rapporto stesso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.\u0026#8211; La questione \u0026#232; pertanto non fondata per erroneit\u0026#224; del presupposto interpretativo.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\u003cem\u003ed\u003c/em\u003e\u003cem\u003eichiara\u003c/em\u003e non fondata la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 63, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull\u0026#8217;ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), come modificato dall\u0026#8217;art. 21, comma 1, lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e\u003cem\u003e)\u003c/em\u003e, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante \u0026#171;Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e\u003cem\u003e)\u003c/em\u003e, e 2, lettere \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e\u003cem\u003e)\u003c/em\u003e, \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e\u003cem\u003e)\u003c/em\u003e, \u003cem\u003ed\u003c/em\u003e\u003cem\u003e)\u003c/em\u003e ed \u003cem\u003ee\u003c/em\u003e\u003cem\u003e)\u003c/em\u003e e 17, comma 1, lettere \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e\u003cem\u003e)\u003c/em\u003e, \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e\u003cem\u003e)\u003c/em\u003e, \u003cem\u003ee\u003c/em\u003e\u003cem\u003e)\u003c/em\u003e, \u003cem\u003ef\u003c/em\u003e\u003cem\u003e)\u003c/em\u003e,\u003cem\u003e g\u003c/em\u003e\u003cem\u003e)\u003c/em\u003e, \u003cem\u003eh\u003c/em\u003e\u003cem\u003e)\u003c/em\u003e, \u003cem\u003el\u003c/em\u003e\u003cem\u003e)\u003c/em\u003e \u003cem\u003em\u003c/em\u003e\u003cem\u003e)\u003c/em\u003e, \u003cem\u003en\u003c/em\u003e\u003cem\u003e)\u003c/em\u003e, \u003cem\u003eo\u003c/em\u003e\u003cem\u003e)\u003c/em\u003e, \u003cem\u003eq\u003c/em\u003e\u003cem\u003e)\u003c/em\u003e, \u003cem\u003er\u003c/em\u003e\u003cem\u003e)\u003c/em\u003e, \u003cem\u003es\u003c/em\u003e\u003cem\u003e)\u003c/em\u003e e \u003cem\u003ez\u003c/em\u003e\u003cem\u003e)\u003c/em\u003e, della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche\u0026#187;, sollevata, in riferimento all\u0026#8217;art. 3 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Trento, in funzione di giudice del lavoro, con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2025.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiovanni AMOROSO, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eAntonella SCIARRONE ALIBRANDI, Redattrice\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 7 ottobre 2025\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Impiego pubblico - Licenziamento - Tutela del lavoratore in caso di licenziamento illegittimo - Indennit\u0026#224; risarcitoria spettante al lavoratore dipendente di una pubblica amministrazione illegittimamente licenziato, il quale era assoggettato, nel periodo immediatamente precedente all\u0026#8217;intimazione del recesso, al regime dell\u0026#8217;indennit\u0026#224; premio di servizio ex artt. 2, 4, c. 1, e 11, c. 5, della legge n. 152 del 1968 - Commisurazione dell\u0026#8217;indennit\u0026#224; risarcitoria all\u0026#8217;ultima retribuzione di riferimento per il calcolo dell\u0026#8217;indennit\u0026#224; premio di servizio, anzich\u0026#233; all\u0026#8217;ultima retribuzione [di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto] comprendente tutti i compensi aventi carattere continuativo che si ricolleghino alle particolari modalit\u0026#224; della prestazione in atto al momento del licenziamento, a esclusione degli emolumenti eventuali e di cui non sia certa la percezione, nonch\u0026#233; di quelli aventi normalmente carattere occasionale o eccezionale - Ritenuta determinazione della misura dell\u0026#8217;indennit\u0026#224; risarcitoria, alla luce di un\u0026#8217;interpretazione sistematica, in base allo stato di fatto e di diritto del rapporto di lavoro intercorrente tra le parti nel periodo immediatamente precedente l\u0026#8217;intimazione del licenziamento - Disparit\u0026#224; di trattamento dei dipendenti illegittimamente licenziati conseguente al differente emolumento di fine servizio applicato e non in ragione di una differente entit\u0026#224; dei danni risarcibili","flag_anonimizzazione":"1","label_redattore":"Redattrice","label_relatore":"Relatrice","elencoMassime":[{"numero_massima":"46965","titoletto":"Legge - In genere - Successione di norme - Applicazione temporale della nuova disciplina - Facoltà rimessa al legislatore - Limite della ragionevolezza - Conseguente possibile trattamento differenziato per le stesse fattispecie in momenti diversi. (Classif. 141001).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eSpetta all’apprezzamento discrezionale del legislatore, in coerenza con il generale canone di ragionevolezza, delimitare la sfera di applicazione delle normative che si succedono nel tempo, ne´ contrasta di per se´ con il principio di eguaglianza il trattamento differenziato applicato alle stesse fattispecie in momenti diversi nel tempo. (Pr\u003cem\u003eecedenti: S. 73/2024 - mass. 46123; S. 240/2019 - mass. 41641; S. 104/2018 - mass. 40767\u003c/em\u003e)\u003cem\u003e.\u003c/em\u003e\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46966","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"46966","titoletto":"Previdenza – In genere – Trattamento di fine servizio (TFS) e trattamento di fine rapporto (TFR) – Finalità – Supporto al lavoratore nella fase di uscita dalla vita lavorativa attiva – Effetti a seguito della riforma del sistema pensionistico dei dipendenti pubblici e della loro progressiva assimilazione – Mantenimento del duplice regime, in ragione della data di assunzione precedente o successiva al 1° gennaio 2001. (Classif. 190001).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eSia l’indennità premio di servizio (IPS), che rientra nel più generale trattamento di fine servizio (TFS), tipico del comparto pubblico, sia il trattamento di fine rapporto (TFR), che riguarda il settore privato e quello pubblico privatizzato, sono emolumenti che si prefiggono di accompagnare il lavoratore nella delicata fase dell’uscita dalla vita lavorativa attiva. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 130/2023 - mass. 45599; S. 159/2019\u003c/em\u003e)\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eIl fatto che a seguito della riforma del sistema pensionistico dei dipendenti pubblici e del progressivo processo di assimilazione del trattamento di fine servizio (TFS) a quello privatistico del trattamento di fine rapporto (TFR) i dipendenti pubblici godano di un duplice regime – rispettivamente il TFS e il TFR se assunti prima o dopo la data del 1° gennaio 2001 – è conseguenza del transito del rapporto di lavoro dal regime di diritto pubblico a quello di diritto privato e della gradualità che il legislatore ha ritenuto di imprimervi. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 244/2020; S. 244/2014 - mass. 38149\u003c/em\u003e). \u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46967","numero_massima_precedente":"46965","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"46967","titoletto":"Impiego pubblico - Rapporto di lavoro - Licenziamento illegittimo - Indennità risarcitoria - Commisurazione all\u0027ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (TFR) - Asserita differenziazione della base retributiva rilevante in ragione dell\u0027assoggettamento del lavoratore al regime dell\u0027indennità premio di servizio (IPS) - Denunciata violazione del principio di eguaglianza - Erroneità del presupposto interpretativo - Non fondatezza della questione. (Classif. 131012).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eÈ dichiarata non fondata, per erroneità del presupposto interpretativo, la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Trento, in funzione di giudice del lavoro, in riferimento all’art. 3 Cost., dell’art. 63, comma 2, terzo periodo, del d.lgs. n. 165 del 2001, come modificato dall’art. 21, comma 1, lett. \u003cem\u003ea)\u003c/em\u003e, del d.lgs. n. 75 del 2017 che, nel prevedere per il dipendente pubblico illegittimamente licenziato, oltre alla tutela reintegratoria, il riconoscimento di un’indennità risarcitoria, la commisura all’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (TFR) corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell’effettiva reintegrazione, comunque in misura non superiore alle ventiquattro mensilità. Il rimettente erra nel ritenere che la base retributiva rilevante per l’indennità risarcitoria in esame si differenzi in ragione dell’emolumento di fine rapporto spettante in concreto al lavoratore; non rileva, invece, per la determinazione di detta indennità – che attiene a una fase patologica del rapporto di lavoro – l’eventuale mancata scelta del lavoratore di passare dal regime dell’IPS a quello del TFR, la quale è relativa, invece, alla fase fisiologica di chiusura di tale rapporto. Pertanto, la disposizione censurata – che persegue proprio il fine di armonizzare la disciplina del licenziamento del dipendente pubblico contrattualizzato illegittimamente licenziato – nel riferirsi al TFR, fornisce un parametro “astratto” per la liquidazione di un’unica indennità risarcitoria, di natura forfettaria – in quanto non abbisogna di prova in ordine alla quantificazione del danno – e per la quale è previsto il limite massimo di ventiquattro mensilità di retribuzione, con detrazione dell’\u003cem\u003ealiunde perceptum\u003c/em\u003e. \u003c/p\u003e","numero_massima_precedente":"46966","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[],"pronunceCorrette":[]}}"
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