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Giudici : Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGAN\u0026#210;, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria     SAN GIORGIO,\u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003eha pronunciato la seguente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IA2\"\u003eSENTENZA\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003enel giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell\u0026#8217;imposta regionale sulle attivit\u0026#224; produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell\u0026#8217;Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonch\u0026#233; riordino della disciplina dei tributi locali), promosso dalla Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia nel giudizio vertente tra il Credito Emiliano Holding spa e l\u0026#8217;Agenzia delle entrate - Direzione provinciale di Reggio Emilia, con ordinanza del 18 dicembre 2020, iscritta al n. 52 del registro ordinanze 2021 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eVisti l\u0026#8217;atto di costituzione di Credito Emiliano Holding spa, nonch\u0026#233; l\u0026#8217;atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eudito nell\u0026#8217;udienza pubblica del 30 novembre 2021 il Giudice relatore Luca Antonini;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003euditi l\u0026#8217;avvocato Cristiano Caumont Caimi per la Credito Emiliano Holding spa e l\u0026#8217;avvocato dello Stato Paolo Gentili per il Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003edeliberato nella camera di consiglio del 30 novembre 2021.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003eRitenuto in fatto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; La Commissione tributaria provinciale (CTP) di Reggio Emilia, con ordinanza del 18 dicembre 2020 (r.o. n. 52 del 2021), ha sollevato questione di legittimit\u0026#224; costituzionale, in riferimento all\u0026#8217;art. 3 della Costituzione, dell\u0026#8217;art. 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell\u0026#8217;imposta regionale sulle attivit\u0026#224; produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell\u0026#8217;Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonch\u0026#233; riordino della disciplina dei tributi locali), nella parte in cui prevede (nel testo applicabile ratione temporis) che \u0026#171;[p]er le banche e gli altri enti e societ\u0026#224; finanziari [\u0026#8230;] la base imponibile \u0026#232; determinata dalla somma algebrica delle seguenti voci del conto economico: [\u0026#8230;] a) margine d\u0026#8217;intermediazione ridotto del 50 per cento dei dividendi\u0026#187;, anzich\u0026#233; prevedere, nella stessa lettera a), che il margine d\u0026#8217;intermediazione sia computato per intero, ma con riguardo, tra i dividendi che entrano a far parte della sua determinazione, esclusivamente a quelli derivanti dalle attivit\u0026#224; finanziarie detenute per la negoziazione, per come indicati nella lettera A) della nota integrativa alla voce 70 del conto economico del bilancio bancario.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.1.\u0026#8211; Il rimettente riferisce che la questione \u0026#232; sorta nel corso di un giudizio promosso dalla Credito Emiliano Holding spa (CEH) avverso il silenzio rifiuto dell\u0026#8217;Agenzia delle entrate \u0026#8211; Direzione provinciale di Reggio Emilia, formatosi sull\u0026#8217;istanza di rimborso della quota dell\u0026#8217;imposta regionale sulle attivit\u0026#224; produttive (IRAP) (pari a euro 3.842.800,91) versata, nei periodi di imposta 2013, 2014, 2015 e 2016, in ragione del 50 per cento dei dividendi conseguiti dalla propria controllata Credito Emiliano spa, ovverosia da partecipazioni non detenute per la negoziazione (nell\u0026#8217;ordinanza definiti \u0026#171;dividendi interni\u0026#187;). Il giudice a quo precisa che non costituisce invece oggetto della richiesta di rimborso la quota dell\u0026#8217;IRAP corrispondente al 50 per cento dei restanti dividendi (pari a euro 45,15) percepiti dalla societ\u0026#224; in ragione di partecipazioni detenute per la negoziazione e iscritti alla lettera A) della nota integrativa alla voce 70 (voce denominata \u0026#171;Dividendi e proventi simili\u0026#187;) del conto economico del bilancio bancario (nell\u0026#8217;ordinanza definiti \u0026#171;dividendi da trading\u0026#187;).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn particolare il rimettente ricorda che la richiesta di rimborso si basava sulla censura del citato art. 6, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 446 del 1997 dedotta: a) in via principale, per incompatibilit\u0026#224; con l\u0026#8217;art. 4, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2011/96/UE del Consiglio, del 30 novembre 2011, concernente il regime fiscale comune applicabile alle societ\u0026#224; madri e figlie di Stati membri diversi (cosiddetta direttiva \u0026#8220;Madre-Figlia\u0026#8221;), assunta come direttamente applicabile al diritto interno sulla base dell\u0026#8217;interpretazione della Corte di giustizia dell\u0026#8217;Unione europea (CGUE sentenza 17 maggio 2017, in causa C-365/16, AFEP e altri; sentenza 17 maggio 2017, in causa C-68/15, X); b) e, per l\u0026#8217;effetto, \u0026#171;in via subordinata\u0026#187;, per incompatibilit\u0026#224; con il diritto di stabilimento di cui agli articoli da 49 a 55 del Trattato sul funzionamento dell\u0026#8217;Unione europea (TFUE), come modificato dall\u0027art. 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 e ratificato dalla legge 2 agosto 2008, n. 130, del principio di libera circolazione di cui all\u0026#8217;art. 63 TFUE e di capacit\u0026#224; contributiva di cui agli artt. 3 e 53 Cost. in quanto si verrebbe a configurare \u0026#171;un regime di imposizione pi\u0026#249; oneroso dei dividendi interni\u0026#187; rispetto a quello dei \u0026#171;dividendi europei\u0026#187; (cosiddetta discriminazione \u0026#8220;alla rovescia\u0026#8221;); c) \u0026#171;in via ulteriormente subordinata\u0026#187;, per violazione dell\u0026#8217;art. 3 Cost., quanto al \u0026#171;principio di proporzionalit\u0026#224; del mezzo rispetto al fine\u0026#187; poich\u0026#233; prevede l\u0026#8217;assoggettamento a IRAP di un importo forfetario dei dividendi, includendo anche quelli non detenuti per la negoziazione, i quali, non essendo percepiti dalla banca nell\u0026#8217;esercizio della sua attivit\u0026#224; caratteristica, non dovrebbero scontare l\u0026#8217;IRAP.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa CTP rimettente, disattesi i motivi di doglianza sub a) e sub b), ritenendo non applicabile la direttiva \u0026#8220;Madre-Figlia\u0026#8221; all\u0026#8217;IRAP, trattandosi a suo avviso di un prelievo non qualificabile come \u0026#171;imposta sulle societ\u0026#224; in Italia\u0026#187;, considera non manifestamente infondata la questione di illegittimit\u0026#224; costituzionale sollevata in riferimento all\u0026#8217;art. 3 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.\u0026#8211; In punto di non manifesta infondatezza, il rimettente premette che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il legislatore sarebbe \u0026#171;libero di scegliere le finalit\u0026#224;, il programma e il principio da sviluppare con le proprie disposizioni\u0026#187;; tuttavia, \u0026#171;una volta scelto il principio, lo d[ovrebbe] sviluppare con coerenza, senza escludere dalla fattispecie situazioni in essa ragionevolmente sussumibili [\u0026#8230;] e senza includervi situazioni ragionevolmente distinguibili\u0026#187;, pena la violazione del menzionato art. 3 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNella specie, l\u0026#8217;irragionevolezza del censurato art. 6, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 446 del 1997, deriverebbe dall\u0026#8217;avere disposto una forfetizzazione diretta a quantificare i \u0026#171;dividendi da trading\u0026#187; in misura pari al 50 per cento di quelli complessivamente rilevati nella Voce 70 del conto economico del bilancio bancario, pur in presenza delle condizioni per procedere a una determinazione analitica e integrale degli stessi \u0026#171;dividendi da trading\u0026#187;, gli unici ad essere ritenuti imponibili dal rimettente. Essi sarebbero infatti \u0026#171;separatamente e precisamente\u0026#187; iscritti alla lettera A) della predetta voce 70 e, \u0026#171;quindi, identificabili con assoluta precisione\u0026#187;. Tale meccanismo forfetario risulterebbe pertanto sproporzionato rispetto alla ratio della norma che, ad avviso del rimettente, sarebbe quella di \u0026#171;intercettare\u0026#187; integralmente, ai fini dell\u0026#8217;IRAP, i soli \u0026#171;dividendi da trading\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePi\u0026#249; precisamente, la CTP muove tale doglianza dai seguenti assunti: a) l\u0026#8217;IRAP avrebbe a oggetto il valore prodotto dalla \u0026#8220;attivit\u0026#224; caratteristica\u0026#8221; dell\u0026#8217;impresa; b) tra le \u0026#8220;attivit\u0026#224; caratteristiche\u0026#8221; delle banche e degli altri enti e societ\u0026#224; finanziarie rientrerebbe quella di negoziazione titoli e non gi\u0026#224; quelle afferenti alla gestione di partecipazioni, specie se di controllo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.3.\u0026#8211; In punto di rilevanza, il giudice a quo osserva che l\u0026#8217;accoglimento della questione comporterebbe la debenza del tributo solo in relazione ai \u0026#171;dividendi da trading\u0026#187; e, conseguentemente, il diritto al rimborso dell\u0026#8217;IRAP \u0026#8211; oltre a interessi \u0026#8211; nei termini richiesti dalla ricorrente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; Con atto depositato il 14 maggio 2021 si \u0026#232; costituita in giudizio la CEH, chiedendo l\u0026#8217;accoglimento della questione in sostanziale adesione alle motivazioni del rimettente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa societ\u0026#224; afferma infatti che la norma censurata sarebbe irragionevole e sproporzionata rispetto alla ratio, che sarebbe ad essa sottesa, di tassare i soli dividendi derivanti da azioni acquisite nell\u0026#8217;ambito di attivit\u0026#224; di negoziazione svolte da banche, da altri enti e societ\u0026#224; finanziarie, in coerenza con l\u0026#8217;affermata funzione dell\u0026#8217;IRAP di assoggettare a imposizione esclusivamente l\u0026#8217;\u0026#8220;attivit\u0026#224; caratteristica\u0026#8221; dell\u0026#8217;impresa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.1.\u0026#8211; A sostegno di tale interpretazione la difesa della societ\u0026#224; illustra i tratti essenziali della disciplina della base imponibile dell\u0026#8217;IRAP, distinguendo le regole generali, prescritte per le societ\u0026#224; e gli enti commerciali che non esercitano attivit\u0026#224; finanziaria e assicurativa (art. 5 del d.lgs. n. 446 del 1997), da quelle specifiche, stabilite proprio per le banche e per gli altri enti e societ\u0026#224; finanziarie (art. 6 del medesimo decreto legislativo).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn particolare, per questi ultimi il legislatore avrebbe previsto che il valore aggiunto oggetto dell\u0026#8217;imposizione ai fini IRAP sarebbe il risultato della somma algebrica di alcune voci del conto economico del bilancio redatto secondo i principi contabili internazionali e secondo gli schemi risultanti dai provvedimenti della Banca d\u0026#8217;Italia; ovvero segnatamente: il margine d\u0026#8217;intermediazione ridotto del 50 per cento dei dividendi; gli ammortamenti dei beni materiali e immateriali ad uso funzionale per un importo pari al 90 per cento; le altre spese amministrative per un importo pari al 90 per cento; le rettifiche e riprese di valore nette per deterioramento dei crediti, limitatamente a quelle riconducibili ai crediti verso la clientela iscritti in bilancio a tale titolo. Nella prospettazione della CEH, tale elencazione, volutamente articolata e frutto dell\u0026#8217;evoluzione normativa, confermerebbe la rilevanza dei soli risultati della gestione ordinaria caratteristica dell\u0026#8217;impresa (al netto della forfetizzazione prevista dalla norma censurata per i dividendi), \u0026#171;come tale, comprensiva sia delle attivit\u0026#224; compiute in via continuativa e che esprimono la parte peculiare e distintiva dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; a cui l\u0026#8217;organizzazione \u0026#232; finalizzata, sia di tutte le altre attivit\u0026#224; aventi carattere \u0026#8220;normale\u0026#8221; (recte: non estranee alla gestione tipica e accessoria) e ricorrente per l\u0026#8217;impresa\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.2.\u0026#8211; Ci\u0026#242; premesso, la societ\u0026#224; ripercorre la giurisprudenza di questa Corte che considera insindacabile la discrezionalit\u0026#224; del legislatore, salvo il solo limite della non manifesta irragionevolezza (sono citate le sentenze n. 212 e n. 115 del 2019; n. 147 del 2017), che dovrebbe comunque essere verificata alla luce della coerenza interna della struttura dell\u0026#8217;imposta con il suo presupposto economico, come pure della non arbitrariet\u0026#224; dell\u0026#8217;entit\u0026#224; dell\u0026#8217;imposizione. Ci\u0026#242; anche in accordo con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell\u0026#8217;Unione europea sul principio di proporzionalit\u0026#224; (sono citate le sentenze 8 aprile 2014, in cause riunite C-293/12 e C-594/12, Digital Rights Ireland ltd., e 10 dicembre 2002, in causa C-491/01, British American Tobacco ltd. e altri).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAd avviso della societ\u0026#224;, tale indirizzo giurisprudenziale, ulteriormente ribadito dalla sentenza n. 262 del 2020, confermerebbe la fondatezza della questione. E infatti, il denunciato art. 6, comma 1, lettera a), avrebbe previsto \u0026#171;in modo arbitrario e indiscriminato\u0026#187; il parziale assoggettamento a tassazione di tutti i dividendi rilevati nella voce 70 del conto economico del bilancio bancario, \u0026#171;assumendo presuntivamente che una parte di essi, forfetariamente determinata in misura pari al 50 per cento, derivi dall\u0026#8217;attivit\u0026#224; di \u0026#8220;trading\u0026#8221;, in luogo di una determinazione analitica degli stessi\u0026#187;, atteso che la loro contabilizzazione sarebbe normativamente separata. Ci\u0026#242;, nonostante che l\u0026#8217;iper-regolazione e vigilanza del settore garantisca la massima analiticit\u0026#224; dei dati richiesti e forniti dalle banche a livello finanziario, contabile e fiscale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.2.1\u0026#8211; Secondo la difesa della societ\u0026#224; a tali considerazioni non sarebbe possibile contrapporre ragioni di semplificazione perch\u0026#233; \u0026#171;l\u0026#8217;intercettazione dei dividendi da \u0026#8220;trading\u0026#8221; pu\u0026#242; agevolmente compiersi in ragione della struttura del bilancio bancario\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.2.2.\u0026#8211; In conclusione, ad avviso della parte, l\u0026#8217;utilizzo del meccanismo forfetario di cui all\u0026#8217;art. 6, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 446 del 1997 sarebbe \u0026#171;distonico e lesivo dei principi\u0026#187; sopra enunciati: a) perch\u0026#233; l\u0026#8217;asserito obiettivo della tassazione dei soli dividendi da trading si sarebbe potuto realizzare mediante una specifica previsione di imponibilit\u0026#224; solo di questi, laddove, invece, l\u0026#8217;inclusione nella determinazione della base imponibile dell\u0026#8217;IRAP dei dividendi da partecipazione \u0026#171;che sarebbero dovuti rimanere fuori, per ragioni di tipo \u0026#8220;qualitativo\u0026#8221;\u0026#187;, comprometterebbe \u0026#171;il vincolo di coerenza con l\u0026#8217;assetto dell\u0026#8217;imposta\u0026#187;; b) perch\u0026#233; le ragioni di semplificazione del calcolo del tributo \u0026#171;che sottostanno al meccanismo della forfetizzazione\u0026#187; non sarebbero idonee a giustificare il concorso di tutti i dividendi alla formazione della base imponibile, sotto il profilo dell\u0026#8217;adeguatezza e ragionevolezza delle scelte legislative, stante lo schema dei bilancio di Banca d\u0026#8217;Italia e la costante vigilanza, che non giustificherebbero la predetta forfetizzazione \u0026#171;non essendo ravvisabile alcun ostacolo/impedimento all\u0026#8217;attivit\u0026#224; di verifica e accertamento\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.2.3.\u0026#8211; Osserva poi la CEH che la norma censurata, nel far concorrere a tassazione tutti i dividendi percepiti dalle banche, determinerebbe in termini di gettito \u0026#171;un risultato del tutto \u0026#8220;erratico\u0026#8221;\u0026#187; di maggiore o minore prelievo dell\u0026#8217;IRAP, \u0026#171;senza che questo risultato sia minimamente ancorato alle logiche dell\u0026#8217;imposta in esame\u0026#187;, che sarebbero invece improntate al principio del concorso delle sole voci della gestione caratteristica dell\u0026#8217;impresa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; Con atto depositato il 17 maggio 2021, l\u0026#8217;Associazione nazionale tributaristi italiani, sezione Lombardia (ANTI Lombardia) ha presentato un\u0026#8217;opinione scritta in qualit\u0026#224; di amicus curiae, ai sensi dell\u0026#8217;art. 4-ter delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, a sostegno della fondatezza della questione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl Presidente della Corte costituzionale, rilevata la conformit\u0026#224; dell\u0026#8217;opinione ai criteri previsti dal citato art. 4-ter, l\u0026#8217;ha ammessa con decreto del 7 settembre 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn particolare, l\u0026#8217;ANTI Lombardia \u0026#8211; sulla base di una ricostruzione normativa fondata essenzialmente sugli artt. 10 e 160 del decreto legislativo 1\u0026#176; settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) e sull\u0026#8217;art. 1, commi 5 e 5-bis, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52) \u0026#8211; ritiene i \u0026#171;dividendi da trading\u0026#187; gli unici proventi derivanti da strumenti finanziari riconducibili alla \u0026#8220;attivit\u0026#224; caratteristica\u0026#8221; delle banche e degli enti e societ\u0026#224; finanziarie, come tali da considerare rilevanti ai fini della tassazione dell\u0026#8217;IRAP. Ci\u0026#242; \u0026#8211; si sostiene \u0026#8211; troverebbe conferma, anche in chiave retrospettiva, nella previgente formulazione dell\u0026#8217;art. 6 del d.lgs. n. 446 del 1997.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAll\u0026#8217;irragionevolezza della norma censurata concorrerebbero, secondo la ricostruzione dell\u0026#8217;ANTI, sia la possibilit\u0026#224; di individuare analiticamente i \u0026#171;dividendi da trading\u0026#187;, mediante il riferimento alla lettera A) della voce 70 del conto economico del bilancio bancario; sia la contraddizione rispetto all\u0026#8217;asserito intento della novella apportata dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante \u0026#171;Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)\u0026#187;, di \u0026#171;correggere evidenti incongruenze presenti nelle allora vigenti disposizioni normative, le quali, proprio al fine della determinazione della base imponibile del tributo, racchiudevano tra l\u0026#8217;altro componenti o valori non pertinenti alla gestione caratteristica della specifica attivit\u0026#224; considerata\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.\u0026#8211; Con atto depositato il 18 maggio 2021, \u0026#232; intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o comunque non fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.1.\u0026#8211; A sostegno dell\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224;, la difesa dello Stato evidenzia, innanzitutto, che l\u0026#8217;accoglimento del petitum, inteso in senso ablativo, comporterebbe l\u0026#8217;eliminazione dall\u0026#8217;art. 6, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 446 del 1997 \u0026#171;anche\u0026#187; della disposizione che stabilisce la dimidiazione dei dividendi, cosicch\u0026#233; essi concorrerebbero interamente alla determinazione della base imponibile dell\u0026#8217;IRAP nel loro effettivo ammontare, \u0026#171;con conseguente incremento dell\u0026#8217;imposta dovuta\u0026#187;. Per l\u0026#8217;effetto, al termine della rideterminazione dell\u0026#8217;IRAP da parte dell\u0026#8217;ente impositore, la societ\u0026#224; potrebbe addirittura essere tenuta a corrispondere un\u0026#8217;ulteriore quota di imposta rispetto a quanto gi\u0026#224; versato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;Avvocatura generale eccepisce poi l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; della questione perch\u0026#233; non sarebbe dimostrabile che la soluzione della integrale deducibilit\u0026#224; dei soli dividendi relativi ad attivit\u0026#224; non detenute per la negoziazione sia \u0026#171;costituzionalmente obbligata\u0026#187;, n\u0026#233; il rimettente lo avrebbe dimostrato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn ogni caso, conclude la difesa statale, anche a intendere il petitum in tal senso, la questione sarebbe inammissibile in quanto \u0026#171;manipolativa e additiva della disposizione di legge\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.2.\u0026#8211; Nel merito, l\u0026#8217;Avvocatura generale contesta la ratio interpretativa individuata dal rimettente a sostegno della censura e illustra un diverso percorso ermeneutico a conforto della non fondatezza della questione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn particolare, la difesa dello Stato precisa che l\u0026#8217;art. 6, comma 1, lettera a), oggetto dell\u0026#8217;incidente di costituzionalit\u0026#224;, \u0026#232; stato introdotto dall\u0026#8217;art. 1, comma 50, lettera c), della legge n. 244 del 2007 al dichiarato fine di \u0026#171;semplificare le regole di determinazione della base imponibile dell\u0026#8217;IRAP\u0026#187;. Nel previgente quadro normativo, infatti, la base imponibile dell\u0026#8217;IRAP sarebbe stata \u0026#171;percepita come una sorta di \u0026#8220;duplicazione\u0026#8221;\u0026#187; di quella dell\u0026#8217;imposta sui redditi delle societ\u0026#224; (IRES), da qui la necessit\u0026#224; di procedere a uno \u0026#171;sganciamento\u0026#187; dei due tributi anche al fine di adeguare l\u0026#8217;IRAP alla propria natura di imposta reale (\u0026#232; citata la sentenza di questa Corte n. 156 del 2001). Ci\u0026#242; sarebbe stato perseguito eliminando ai fini dell\u0026#8217;IRAP le variazioni fiscali in materia di imposte sul reddito e modificando la disciplina del tributo per avvicinarla maggiormente ai criteri adottati in contabilit\u0026#224; nazionale per il calcolo del valore della produzione netta nei vari settori economici. Per ragioni di coerenza sistematica tale innovazione avrebbe coinvolto le banche e gli altri enti e societ\u0026#224; finanziarie che per scelta o per obbligo adottano i principi contabili internazionali, dai quali discenderebbe, tra l\u0026#8217;altro, la classificazione dei dividendi \u0026#171;in dividendi da attivit\u0026#224; detenute per la negoziazione e dividendi da attivit\u0026#224; finanziarie non detenute per la negoziazione\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn ragione di quanto sopra osservato, anche sulla base della relazione illustrativa della riforma, ad avviso dell\u0026#8217;Avvocatura generale, \u0026#171;non [risulterebbe] che la finalit\u0026#224; della nuova norma [sarebbe] quella individuata nell\u0026#8217;ordinanza di rimessione\u0026#187; dell\u0026#8217;assoggettamento a tassazione dei soli dividendi da attivit\u0026#224; finanziarie detenute per la negoziazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAlla luce del quadro normativo delineato dalla difesa dello Stato, la prescritta derivazione della base imponibile IRAP dal conto economico del bilancio bancario e lo specifico rilievo attribuito al margine di intermediazione, quale voce del medesimo conto rappresentativa del \u0026#171;valore che una banca \u0026#232; riuscita ad ottenere dalla sua attivit\u0026#224; principale, quella legata alla mediazione tra domanda e offerta di credito\u0026#187;, renderebbero \u0026#171;perfettamente ragionevole\u0026#187; l\u0026#8217;inclusione in esso di tutti i dividendi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.2.1.\u0026#8211; In tale prospettiva, osserva l\u0026#8217;Avvocatura, l\u0026#8217;esclusione del 50 per cento dei dividendi sarebbe una misura di favore, tesa sia a \u0026#171;riconoscere una forma di deduzione del costo finanziario rappresentato dalla detenzione delle attivit\u0026#224; finanziarie nell\u0026#8217;esercizio (il \u0026#8220;magazzino titoli\u0026#8221;)\u0026#187;, sia a fungere da incentivo alla stessa \u0026#171;detenzione in patrimonio dei titoli, favorendo il loro impiego per finalit\u0026#224; di rendimento (con il conseguimento dei dividendi), anzich\u0026#233; per mera finalit\u0026#224; di \u0026#8220;trading\u0026#8221; a breve\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCi\u0026#242; confermerebbe la non fondatezza della questione, poich\u0026#233; la norma censurata sarebbe espressione della discrezionalit\u0026#224; del legislatore nel conformare la disciplina della base imponibile dell\u0026#8217;IRAP, avuto riguardo alla specificit\u0026#224; del comparto bancario, in senso \u0026#171;aderente alla realt\u0026#224; finanziaria e patrimoniale delle banche\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.\u0026#8211; In data 8 novembre 2021, la CEH ha depositato memoria replicando alle argomentazioni dell\u0026#8217;Avvocatura generale e ribadendo le ragioni gi\u0026#224; spese nell\u0026#8217;atto di costituzione a sostegno della fondatezza della questione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.1.\u0026#8211; In particolare, quanto alle ragioni di inammissibilit\u0026#224; addotte dall\u0026#8217;interveniente, la societ\u0026#224; innanzitutto contesta l\u0026#8217;affermazione secondo cui un eventuale accoglimento della censura \u0026#171;consentirebbe all\u0026#8217;interprete di determinare la base imponibile IRAP assoggettando a tassazione integrale tutti i dividendi, e non solo i dividendi da trading\u0026#187;, atteso che la base imponibile dell\u0026#8217;IRAP sarebbe data dai risultati dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; caratteristica dell\u0026#8217;impresa, tra cui rientrerebbero i soli \u0026#171;dividendi da trading\u0026#187;, \u0026#171;e non invece i dividendi che derivano dalla gestione \u0026#8220;statica\u0026#8221; del patrimonio, in quanto tali esclusi dal calcolo dell\u0026#8217;imposta\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNemmeno fondata sarebbe quindi l\u0026#8217;eccezione dell\u0026#8217;Avvocatura per cui l\u0026#8217;accoglimento comporterebbe \u0026#171;necessariamente\u0026#187; un incremento del carico fiscale in capo ai soggetti passivi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eN\u0026#233; \u0026#8211; sostiene la CEH \u0026#8211; ci si troverebbe dinanzi a un\u0026#8217;inammissibile pronuncia manipolativa e additiva della disposizione di legge all\u0026#8217;esame, poich\u0026#233; nella specie, sussisterebbero \u0026#171;i presupposti per emettere [\u0026#8230;] una pronuncia che [\u0026#8230;] \u0026#8220;sostituisca\u0026#8221; la deduzione forfetaria della quota dei dividendi esenti con una deduzione analitica degli stessi\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.2.\u0026#8211; Nel merito, la societ\u0026#224; precisa innanzitutto come la ratio giuridico-economica e il presupposto dell\u0026#8217;IRAP, alla luce dell\u0026#8217;art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 446 del 1997, consisterebbero nell\u0026#8217;esercizio di una \u0026#8220;attivit\u0026#224; produttiva\u0026#8221;, \u0026#171;vale a dire di un\u0026#8217;attivit\u0026#224; diversa dalla mera gestione \u0026#8220;improduttiva\u0026#8221; del patrimonio (c.d. \u0026#8220;attivit\u0026#224; statica\u0026#8221;, consistente nel mettere un bene a disposizione di altri o nel goderne direttamente)\u0026#187;. In quest\u0026#8217;ottica, \u0026#8220;gestione caratteristica\u0026#8221; delle banche sarebbe \u0026#171;l\u0026#8217;attivit\u0026#224; di acquisto e di vendita di strumenti finanziari in contropartita diretta, mediante l\u0026#8217;uso del denaro raccolto tra il pubblico, attivit\u0026#224; da cui derivano, tra l\u0026#8217;altro, i dividendi da trading\u0026#187;, e da cui \u0026#171;[s]pecularmente, fuoriescono [\u0026#8230;] gli altri dividendi, derivando da una attivit\u0026#224;, l\u0026#8217;investimento duraturo in partecipazioni societarie (immobilizzate), che nulla ha a che fare con la raccolta del denaro sul mercato\u0026#187;; distinzione che \u0026#8211; secondo la CEH \u0026#8211; si rifletterebbe poi nella voce 70 del conto economico del bilancio bancario.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCi\u0026#242; renderebbe non ragionevole una disciplina che stabilisca l\u0026#8217;incidenza nell\u0026#8217;imponibile dell\u0026#8217;IRAP dei dividendi (seppur dimidiati) derivanti dall\u0026#8217;attivit\u0026#224; di gestione del patrimonio. Una tale deroga all\u0026#8217;asserito principio di rilevanza dei soli proventi derivanti da attivit\u0026#224; caratteristica non potrebbe infatti trovare giustificazione: n\u0026#233; nella specificit\u0026#224; delle regole dettate per le banche e gli altri enti e societ\u0026#224; finanziarie e, in particolare, nel principio di \u0026#8220;derivazione rafforzata\u0026#8221; dal bilancio; n\u0026#233; nella ratio di semplificazione della novella del 2008; n\u0026#233;, infine, dal riferimento al \u0026#8220;margine di intermediazione\u0026#8221; e dalla confluenza nella voce 70 del conto economico del bilancio bancario di tutti i dividendi, poich\u0026#233; la distinzione tra dividendi \u0026#8220;da trading\u0026#8221; ed \u0026#8220;interni\u0026#8221;, pur irrilevante contabilmente, \u0026#171;ai fini IRAP, [\u0026#8230;] mant[errebbe] importanza fondamentale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.3.\u0026#8211; Da ultimo la CEH contesta la tesi dell\u0026#8217;Avvocatura generale circa la ratio della forfetizzazione al 50 per cento dei dividendi quale forma di riconoscimento dei \u0026#8220;costi finanziari\u0026#8221; del magazzino titoli, ritenendo ci\u0026#242; escluso sia dalla lettera della norma (che ne mostrerebbe la finalit\u0026#224; \u0026#171;di sgravare parzialmente un componente attivo, piuttosto che di riconoscere la deduzione di un componente passivo\u0026#187;); sia dal fatto che \u0026#171;i dividendi non hanno di per s\u0026#233; \u0026#8220;un costo\u0026#8221; di produzione e che comunque tale costo non pu\u0026#242; essere rappresentato dalle fluttuazioni negative dei titoli sottostanti\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.\u0026#8211; In data 9 novembre 2021 l\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato ha depositato una memoria, ribadendo quanto dedotto nel proprio atto di costituzione in giudizio e chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o comunque non fondata per le seguenti ulteriori ragioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.1.\u0026#8211; In primo luogo, la difesa pubblica eccepisce l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; della questione per difetto di motivazione in ordine alla sua rilevanza nel giudizio a quo in quanto la societ\u0026#224; ricorrente CEH non sarebbe in realt\u0026#224; una banca, ma una holding bancaria, ossia una societ\u0026#224; detentrice del controllo di un\u0026#8217;altra banca. Pertanto \u0026#8211; ancorch\u0026#233; l\u0026#8217;applicabilit\u0026#224; del censurato art. 6, comma 1, lettera a), a tali soggetti derivi dal rinvio operato dall\u0026#8217;art. 1, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 (Attuazione della direttiva n. 86/635/CEE relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, e della direttiva n. 89/117/CEE relativa agli obblighi in materia di pubblicit\u0026#224; dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di tale Stato membro) \u0026#8211; la CTP avrebbe dovuto preliminarmente motivare la riferibilit\u0026#224; alle holding bancarie degli illustrati presupposti interpretativi da cui muove la censura, atteso che l\u0026#8217;attivit\u0026#224; caratteristica di questi soggetti consisterebbe proprio nel possesso di partecipazioni azionarie stabili, \u0026#171;[a]nzi, con specifico riguardo alle capogruppo bancarie, dagli artt. 60 e 61 del TUB risulta che tali partecipazioni debbono essere tali che alla capogruppo faccia capo il controllo delle banche componenti il gruppo\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.2.\u0026#8211; In secondo luogo, e correlativamente, l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; della questione deriverebbe dalla sua \u0026#171;genericit\u0026#224;\u0026#187;, giacch\u0026#233; l\u0026#8217;ordinanza di rinvio non avrebbe esplorato una soluzione interpretativa che riconosca la piena legittimit\u0026#224; costituzionale della norma censurata ove riferita a soggetti la cui attivit\u0026#224; caratteristica sia, appunto, il possesso stabile di partecipazioni azionarie di controllo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.3.\u0026#8211; Da ultimo, l\u0026#8217;Avvocatura generale ribadisce, nel merito, la manifesta infondatezza della questione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn particolare, l\u0026#8217;interveniente insiste nel ritenere che, ai fini dell\u0026#8217;odierno vaglio di legittimit\u0026#224; costituzionale, assumerebbe valenza decisiva il concetto di \u0026#8220;margine di intermediazione\u0026#8221;, esplicitamente richiamato in senso tecnico dalla norma censurata: esso sarebbe funzionale \u0026#8211; nella sua complessit\u0026#224; \u0026#8211; a indicare la solidit\u0026#224; dei soggetti appartenenti al comparto bancario. In questa prospettiva sarebbe dunque ragionevole che i dividendi (indipendentemente dalla tipologia di partecipazioni da cui originano) concorrano al \u0026#8220;margine di intermediazione\u0026#8221;, atteso che anche tale componente \u0026#8211; insieme al \u0026#8220;margine di interesse\u0026#8221; e alle \u0026#8220;commissioni\u0026#8221; \u0026#8211; \u0026#171;contribui[rebbe] al risultato complessivo della gestione\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eOsserva, peraltro, che quella dei dividendi costituirebbe una componente tanto pi\u0026#249; rilevante quanto pi\u0026#249; le banche si trovano costrette a operare in periodi di crisi connotati da \u0026#8220;margini di interesse\u0026#8221; negativi (come avvenuto, fa notare la difesa erariale, durante la crisi finanziaria del 2007 e negli anni seguenti).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTutto ci\u0026#242; considerato, la difesa statale ritiene che \u0026#171;non [sarebbe] dunque corretto isolare una presunta \u0026#8220;gestione caratteristica\u0026#8221;\u0026#187;, asseritamente costituita soltanto dal costo della raccolta del risparmio e dal provento dell\u0026#8217;esercizio del credito, escludendo dal valore della produzione dell\u0026#8217;impresa bancaria tutte le altre voci di ricavo che comunque \u0026#171;parimenti\u0026#187; concorrerebbero alla determinazione positiva del margine di intermediazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAd avviso dell\u0026#8217;Avvocatura generale, l\u0026#8217;irrilevanza della distinzione \u0026#8211; posta invece a fondamento dell\u0026#8217;ordinanza di rinvio \u0026#8211; tra partecipazioni detenute e non detenute per la negoziazione, sarebbe confermata proprio dalle regole stabilite dalla Banca d\u0026#8217;Italia nella definizione degli schemi di bilancio bancario (circolare 22 dicembre 2005, n. 262, della Banca d\u0026#8217;Italia, nell\u0026#8217;aggiornamento applicabile ratione temporis) e dai relativi principi contabili internazionali (cui detti schemi devono ispirarsi), atteso che tale distinzione opererebbe al solo fine di assoggettare dette partecipazioni a diversi criteri di valutazione patrimoniale. Talch\u0026#233; si tratterebbe di \u0026#171;una distinzione [che] non ha alcuna importanza al fine di qualificare i flussi reddituali che gli uni e gli altri strumenti possono generare\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDa qui la considerazione che l\u0026#8217;inclusione dimidiata di tutti i dividendi, a prescindere dalla loro fonte, nella base imponibile dell\u0026#8217;IRAP non contrasterebbe in alcun modo con l\u0026#8217;attivit\u0026#224; propria dell\u0026#8217;impresa bancaria; anzi, ci\u0026#242; dimostrerebbe invece, il carattere irrazionale di una distinzione tra tali componenti ai fini di un\u0026#8217;imposta la cui base imponibile voglia essere attendibilmente identificata con il reale valore della produzione dell\u0026#8217;impresa bancaria.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003eConsiderato in diritto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Con l\u0026#8217;ordinanza menzionata in epigrafe (r.o. n. 52 del 2021), la Commissione tributaria provinciale (CTP) di Reggio Emilia, nel corso di un giudizio promosso da una holding di partecipazioni in societ\u0026#224; finanziarie nei confronti dell\u0026#8217;Agenzia delle entrate avverso il silenzio rifiuto formatosi sulla richiesta di rimborso dell\u0026#8217;imposta regionale sulle attivit\u0026#224; produttive (IRAP) versata per gli anni dal 2013 al 2016, ha sollevato, in riferimento all\u0026#8217;art. 3 della Costituzione, questione di legittimit\u0026#224; dell\u0026#8217;art. 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell\u0026#8217;imposta regionale sulle attivit\u0026#224; produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell\u0026#8217;Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonch\u0026#233; riordino della disciplina dei tributi locali), nella parte in cui prevede (nel testo applicabile ratione temporis) che, \u0026#171;[p]er le banche e gli altri enti e societ\u0026#224; finanziari [\u0026#8230;], la base imponibile \u0026#232; determinata dalla somma algebrica delle seguenti voci del conto economico: [\u0026#8230;] a) margine d\u0026#8217;intermediazione ridotto del 50 per cento dei dividendi; [\u0026#8230;]\u0026#187;, anzich\u0026#233; prevedere, nella stessa lettera a), che il margine d\u0026#8217;intermediazione sia computato per intero, ma con riguardo, tra i dividendi che entrano a far parte della sua determinazione, esclusivamente a quelli derivanti dalle attivit\u0026#224; finanziarie detenute per la negoziazione, indicati nella lettera A) della nota integrativa alla voce 70 del conto economico del bilancio bancario redatto in conformit\u0026#224; agli schemi risultanti dai provvedimenti emessi ai sensi dell\u0026#8217;art. 9, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, recante \u0026#171;Esercizio delle opzioni previste dall\u0026#8217;articolo 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 in materia di principi contabili internazionali\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn altri termini, il giudice a quo considera intrinsecamente irragionevole nonch\u0026#233; sproporzionato (e, quindi, in contrasto con l\u0026#8217;art. 3 Cost.) che, nella costruzione dell\u0026#8217;imponibile del tributo, la norma denunciata proceda alla valutazione meramente forfetaria e approssimativa di un elemento economico che, invece, pu\u0026#242; essere agevolmente individuato in modo analitico, pieno e preciso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; Il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto in giudizio, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura Generale dello Stato, ha preliminarmente eccepito plurime ragioni d\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; della questione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTutte le eccezioni devono essere respinte sotto ogni profilo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.1.\u0026#8211; Innanzitutto non inficia l\u0026#8217;ammissibilit\u0026#224; della censura la circostanza addotta dall\u0026#8217;Avvocatura per cui l\u0026#8217;accoglimento del petitum inteso in senso ablativo comporterebbe l\u0026#8217;eliminazione dall\u0026#8217;art. 6, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 446 del 1997 \u0026#171;anche\u0026#187; della disposizione che consente la dimidiazione dei dividendi, cosicch\u0026#233; essi concorrerebbero interamente alla determinazione della base imponibile dell\u0026#8217;IRAP nel loro effettivo ammontare, \u0026#171;con conseguente incremento dell\u0026#8217;imposta dovuta\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;eccezione non \u0026#232; chiaramente formulata: essa appare comunque incentrata sugli effetti svantaggiosi per la ricorrente di una eventuale pronuncia di incostituzionalit\u0026#224; (peraltro solo ipotetici) e si basa, perci\u0026#242;, su un\u0026#8217;asserita contraddizione tra l\u0026#8217;intento del contribuente di ottenere il rimborso e gli effetti contrari a tale intento, che, in astratto, potrebbero derivare dall\u0026#8217;accoglimento della questione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eOccorre per\u0026#242; osservare che, a fini dell\u0026#8217;ammissibilit\u0026#224; della questione, \u0026#232; sufficiente che il rimettente sia effettivamente chiamato a fare applicazione della norma censurata, mentre non hanno rilevanza gli effetti sfavorevoli che potrebbero derivare per il contribuente nel caso di accoglimento (ex plurimis, sentenze n. 84, n. 59 e n. 48 del 2021 e n. 20 del 2018). Pertanto, anche ove l\u0026#8217;ordinanza fosse interpretabile nel senso prospettato dall\u0026#8217;Avvocatura dello Stato, non sussisterebbe alcuna contraddizione tra l\u0026#8217;intento della ricorrente e il petitum del rimettente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn ogni caso l\u0026#8217;eccezione \u0026#232; infondata anche perch\u0026#233; imperniata su una errata interpretazione della richiesta formulata dalla CTP, intesa \u0026#8211; appunto \u0026#8211; come meramente ablativa. Da una lettura complessiva dell\u0026#8217;ordinanza si evince infatti che il petitum \u0026#232; chiaramente orientato verso una pronuncia sostitutiva nei termini gi\u0026#224; sopra descritti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.2.\u0026#8211; Nemmeno fondata \u0026#232; poi l\u0026#8217;eccezione per cui non sarebbe dimostrabile \u0026#8211; n\u0026#233; il giudice a quo lo avrebbe dimostrato \u0026#8211; che la sola \u0026#171;soluzione costituzionalmente obbligata\u0026#187; sia l\u0026#8217;integrale deducibilit\u0026#224; dei dividendi diversi da quelli che l\u0026#8217;ordinanza definisce \u0026#171;dividendi da trading\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eFermo restando che ai fini dell\u0026#8217;ammissibilit\u0026#224; delle questioni non \u0026#232; necessario che esista un\u0026#8217;unica soluzione costituzionalmente obbligata (ex plurimis, sentenze n. 157 e n. 63 del 2021), va rilevato che, interpretata in termini logico-sistematici, la sequenza argomentativa del rimettente mostra di muovere dall\u0026#8217;assunto che la ratio della norma sia quella di computare nell\u0026#8217;imponibile esclusivamente i dividendi da trading e pertanto censura il criterio della loro forfetizzazione tramite la riduzione alla met\u0026#224; della somma di tutti i tipi di dividendi: non v\u0026#8217;\u0026#232; perci\u0026#242; spazio per un\u0026#8217;opzione alternativa, dal momento che su quelle premesse (giuste o sbagliate che siano) non \u0026#232; possibile alcun altro percorso ermeneutico (ex plurimis, sentenza n. 102 del 2021).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.3.\u0026#8211; Parimenti non fondata \u0026#232; l\u0026#8217;ulteriore eccezione, in realt\u0026#224; contigua alla precedente, di inammissibilit\u0026#224; della questione in quanto questa sarebbe finalizzata a ottenere una pronuncia manipolativa: la CTP auspica infatti una modifica della norma censurata nel senso dell\u0026#8217;integrale deducibilit\u0026#224; dei dividendi diversi da quelli derivanti da attivit\u0026#224; detenute per la negoziazione (che, coerentemente con le premesse gi\u0026#224; illustrate, dovrebbero essere invece integralmente tassati).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSeppure sia innegabile che la richiesta del rimettente implichi un elevato grado di manipolazione del testo normativo, se valutato sotto il profilo della coerenza tra la selezione \u0026#8220;a monte\u0026#8221; del presupposto dell\u0026#8217;IRAP e le regole di determinazione della base imponibile \u0026#8220;a valle\u0026#8221;, con specifico riguardo alle imprese bancarie, il carattere sostitutivo della pronuncia auspicata dal rimettente non osta di per s\u0026#233; all\u0026#8217;ammissibilit\u0026#224; della questione. In particolare, il rimettente, nel richiedere una pronuncia sostitutiva nei termini sopra illustrati, propone non una tra le tante possibili pronunce, ma \u0026#8211; sulla base delle esposte premesse interpretative \u0026#8211; l\u0026#8217;unica pronuncia ritenuta possibile.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.4.\u0026#8211; Non \u0026#232; poi fondata l\u0026#8217;eccezione di inammissibilit\u0026#224; per difetto di motivazione in ordine alla rilevanza della questione nel giudizio a quo in quanto la societ\u0026#224; ricorrente non sarebbe in realt\u0026#224; una banca ma una holding bancaria.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAncorch\u0026#233; l\u0026#8217;applicabilit\u0026#224; del censurato art. 6, comma 1, lettera a), a tali soggetti derivi dal rinvio operato dall\u0026#8217;art. 1, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 (Attuazione della direttiva n. 86/635/CEE relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, e della direttiva n. 89/117/CEE relativa agli obblighi in materia di pubblicit\u0026#224; dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di tale Stato membro), ad avviso dell\u0026#8217;Avvocatura generale, la CTP avrebbe dovuto preliminarmente motivare la riferibilit\u0026#224; alle holding bancarie dei presupposti interpretativi da cui muove la censura, atteso che l\u0026#8217;attivit\u0026#224; caratteristica di una holding sarebbe, appunto, innanzitutto il possesso di partecipazioni azionarie stabili, \u0026#171;[a]nzi, con specifico riguardo alle capogruppo bancarie, dagli artt. 60 e 61 del TUB risulta che tali partecipazioni debbono essere tali che alla capogruppo faccia capo il controllo delle banche componenti il gruppo\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAl riguardo \u0026#232; sufficiente obiettare che, pur nella sinteticit\u0026#224; delle espressioni utilizzate dal rimettente nell\u0026#8217;ordinanza, anche tali aspetti, pi\u0026#249; che alla motivazione della rilevanza, attengono all\u0026#8217;interpretazione della norma censurata e conseguentemente al merito della questione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.5.\u0026#8211; Infine, non \u0026#232; fondata l\u0026#8217;eccezione di inammissibilit\u0026#224; per \u0026#171;genericit\u0026#224;\u0026#187; della questione, in quanto questa sarebbe stata prospettata senza la previa esplorazione di una soluzione interpretativa che riconosca la piena legittimit\u0026#224; costituzionale della norma censurata ove riferita a soggetti \u0026#8211; quali le holding bancarie \u0026#8211; la cui attivit\u0026#224; caratteristica sia, appunto, il possesso stabile di partecipazioni azionarie di controllo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSul punto vale quanto gi\u0026#224; appena sopra osservato, poich\u0026#233; l\u0026#8217;eccepita genericit\u0026#224; appare piuttosto sintomatica dell\u0026#8217;erroneit\u0026#224; del presupposto interpretativo da cui muove il rimettente e in tal modo attiene a un profilo di merito e non di inammissibilit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211;  La questione non \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNel merito, va rilevato che il rimettente argomenta la non manifesta infondatezza su alcuni presupposti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn particolare, uno di essi \u0026#232; che la norma denunciata, chiamando in causa \u0026#171;meccanismi forfettari\u0026#187; diretti a quantificare i soli \u0026#171;dividendi da trading\u0026#187; in misura pari al 50 per cento di quelli complessivamente indicati nella voce 70 del conto economico (denominata \u0026#171;Dividendi e proventi simili\u0026#187;), realizzerebbe in modo sproporzionato la ratio di intercettarli ai fini impositivi. I \u0026#171;dividendi da trading\u0026#187;, infatti, sarebbero individuati analiticamente e nel loro preciso ammontare nella lettera A) della nota integrativa alla voce 70 (\u0026#171;Attivit\u0026#224; finanziarie detenute per la negoziazione\u0026#187;): da qui l\u0026#8217;irragionevolezza di introdurre una forfetizzazione, per sua natura imprecisa, quando la puntuale imponibilit\u0026#224; degli stessi ben avrebbe potuto essere perseguita facendo direttamente riferimento a tale voce del bilancio bancario.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAltri presupposti sono che l\u0026#8217;\u0026#171;attivit\u0026#224; di negoziazione\u0026#187; di titoli partecipativi, definita come \u0026#171;attivit\u0026#224; di trading\u0026#187;, costituirebbe, in riferimento ai dividendi, la sola \u0026#171;attivit\u0026#224; caratteristica\u0026#187; di \u0026#171;banche e [..] intermediari finanziari\u0026#187; e che, in quanto tale, sarebbe l\u0026#8217;unica soggetta all\u0026#8217;IRAP.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.1.\u0026#8211; Tali presupposti interpretativi hanno carattere meramente assertivo e immotivato, essendo basati altres\u0026#236; su un\u0026#8217;incompleta e inesatta ricostruzione del quadro normativo di riferimento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.2.\u0026#8211; Come \u0026#232; noto, infatti, l\u0026#8217;IRAP, a suo tempo, \u0026#232; stata introdotta nell\u0026#8217;ordinamento per incrementare l\u0026#8217;autonomia finanziaria delle Regioni, sostituendo cinque preesistenti e diversificate forme di prelievo, accomunate per\u0026#242; dall\u0026#8217;essere poste prevalentemente a carico di soggetti gestori di attivit\u0026#224; organizzate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl presupposto dell\u0026#8217;IRAP \u0026#232; stato individuato nell\u0026#8217;\u0026#171;esercizio abituale di un\u0026#8217;attivit\u0026#224; autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi\u0026#187;, nonch\u0026#233;, in ogni caso, nell\u0026#8217;attivit\u0026#224; esercitata da societ\u0026#224; ed enti, compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato (art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 446 del 1997); in tal modo l\u0026#8217;imposta \u0026#232; stata assisa su \u0026#171;un fatto economico, diverso dal reddito, comunque espressivo di capacit\u0026#224; di contribuzione in capo a chi, in quanto organizzatore dell\u0026#8217;attivit\u0026#224;, \u0026#232; autore delle scelte dalle quali deriva la ripartizione della ricchezza prodotta tra i diversi soggetti che, in varia misura, concorrono alla sua creazione\u0026#187; (sentenza n. 156 del 2001).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer effetto di numerose modifiche normative che nel tempo si sono stratificate sul quadro originario, la disciplina sulla determinazione della base imponibile dei singoli settori di attivit\u0026#224; e della natura dei soggetti passivi risulta oggi assai articolata e complessa, essendo il frutto di regimi particolari, specificamente individuati dal legislatore in ragione delle diverse attivit\u0026#224; e a cui fanno da corredo alcuni principi comuni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn tale contesto una sommaria comparazione con quanto disposto dall\u0026#8217;art. 5 del d.lgs. n. 446 del 1997 consente un adeguato inquadramento della norma denunciata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn forza di quest\u0026#8217;ultima disposizione, con riferimento alle societ\u0026#224; di capitali, agli enti commerciali (pubblici e privati) e ai trust commerciali che esercitano attivit\u0026#224; industriale e commerciale, la base imponibile dell\u0026#8217;imposta (art. 5 del d.lgs. n. 446 del 1997), infatti, tiene conto del prodotto della gestione, ma non considera fra i costi di produzione quello del lavoro (salvo quanto previsto, dal 2014, dall\u0026#8217;art. 11, commi da 4-quater a 4-octies del medesimo decreto), n\u0026#233; consente di tenere conto degli oneri finanziari, derivanti dall\u0026#8217;indebitamento presso terzi. Inoltre, i dividendi non concorrono al valore della produzione netta di tali soggetti, in quanto non sono compresi nell\u0026#8217;elenco di cui alla lettera A) dell\u0026#8217;art. 2425 del codice civile richiamato dal predetto art. 5. Ci\u0026#242; che rileva \u0026#232; il valore prodotto in conseguenza della gestione corrente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer le banche e gli altri enti e le societ\u0026#224; finanziarie la base imponibile \u0026#232;, invece, specificamente individuata nell\u0026#8217;art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 446 del 1997.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eFino al 31 dicembre 2007 anche per tali soggetti i dividendi non concorrevano alla formazione dell\u0026#8217;imponibile dell\u0026#8217;IRAP e per la determinazione di tale tributo rilevavano le regole di computo della base imponibile dell\u0026#8217;imposta sul reddito delle societ\u0026#224; (IRES), caratterizzate dal sistema delle variazioni in aumento e in diminuzione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA tre anni dall\u0026#8217;introduzione dei principi contabili internazionali \u0026#8211; recepiti con il d.lgs. n. 38 del 2005 (cosiddetto \u0026#8220;decreto IAS\u0026#8221;, International accounting standards) \u0026#8211;, il legislatore ha preso atto che il loro impatto in ambito fiscale imponeva agli operatori del settore bancario e finanziario un incremento significativo degli oneri di gestione della fiscalit\u0026#224;, in particolare con l\u0026#8217;emersione di una serie di rettifiche e \u0026#8220;doppi binari\u0026#8221; tra valori fiscali e civili.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;art. 1, comma 50, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante \u0026#171;Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)\u0026#187;, ha quindi rivisto, per quanto qui rileva, le regole di determinazione dell\u0026#8217;IRAP per i soggetti tenuti ad applicare i suddetti IAS.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePi\u0026#249; precisamente, per effetto della citata novella, per i soggetti passivi di cui all\u0026#8217;art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 446 del 1997 (cio\u0026#232; banche, enti e societ\u0026#224; finanziarie), attraverso l\u0026#8217;introduzione del cosiddetto principio di derivazione rafforzata, la base imponibile dell\u0026#8217;IRAP \u0026#232; stata sganciata da quella dell\u0026#8217;IRES e fatta derivare per intero dai dati delle voci del conto economico, appositamente individuate dal legislatore ai fini tributari.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl comma 1 dell\u0026#8217;indicato art. 6, oggi prevede, infatti, che la base imponibile \u0026#232; determinata \u0026#171;dalla somma algebrica delle seguenti voci del conto economico, redatto in conformit\u0026#224; agli schemi risultanti dai provvedimenti emessi ai sensi dell\u0026#8217;articolo 9, comma 1, del d.lgs. n. 38 del 2005: a) margine d\u0026#8217;intermediazione ridotto del 50 per cento dei dividendi; b) ammortamenti dei beni materiali e immateriali ad uso funzionale per un importo pari al 90 per cento; c) altre spese amministrative per un importo pari al 90 per cento; c-bis) rettifiche e riprese di valore nette per deterioramento dei crediti, limitatamente a quelle riconducibili ai crediti verso la clientela iscritti in bilancio a tale titolo\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesta disposizione \u0026#232; integrata dal primo periodo del comma 6 del medesimo art. 6 del d.lgs. n. 446 del 1997, secondo cui \u0026#171;[i] componenti positivi e negativi si assumono cos\u0026#236; come risultanti dal conto economico dell\u0026#8217;esercizio redatto secondo i criteri contenuti nei provvedimenti della Banca d\u0026#8217;Italia 22 dicembre 2005 e 14 febbraio 2006, adottati ai sensi dell\u0026#8217;articolo 9 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, e pubblicati rispettivamente nei supplementi ordinari alla Gazzetta Ufficiale n. 11 del 14 gennaio 2006 e n. 58 del 10 marzo 2006\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.3.\u0026#8211; Ci\u0026#242; premesso deve essere considerato che, nell\u0026#8217;\u0026#224;mbito delle voci del conto economico elencate dal comma 1 dell\u0026#8217;art. 6 del d.lgs. n. 446 del 1997 per il computo dell\u0026#8217;imponibile, l\u0026#8217;unica oggetto di censura da parte del rimettente \u0026#232; la voce sub a), laddove prevede che il \u0026#171;margine d\u0026#8217;intermediazione\u0026#187; \u0026#232; ridotto del 50 per cento dei dividendi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eEbbene, questa, a sua volta, si identifica nella voce 120 del conto economico del bilancio bancario (denominata, appunto, \u0026#171;Margine d\u0026#8217;intermediazione\u0026#187;), che risulta costituita dalla sommatoria di varie voci del medesimo conto, tra le quali spicca (oltre a quella relativa alla somma algebrica tra interessi attivi e passivi nonch\u0026#233; tra proventi e oneri assimilati) la voce 70: \u0026#171;Dividendi e proventi simili\u0026#187;. La nota integrativa di quest\u0026#8217;ultima distingue (in ragione dei criteri, applicabili ratione temporis, di appostamento e di valutazione): \u0026#171;A. Attivit\u0026#224; finanziarie detenute per la negoziazione\u0026#187;; \u0026#171;B. Attivit\u0026#224; finanziarie disponibili per la vendita\u0026#187;; \u0026#171;C. Attivit\u0026#224; finanziarie valutate al fair value\u0026#187;; \u0026#171;D. Partecipazioni\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eEd \u0026#232; in relazione a tale voce che la circolare 22 dicembre 2005, n. 262, della Banca d\u0026#8217;Italia \u0026#8211; richiamata, lo si \u0026#232; visto, come punto di riferimento dal primo periodo del comma 6 del citato art. 6 del d.lgs. n. 446 del 1997 \u0026#8211; ha stabilito, nell\u0026#8217;aggiornamento applicabile ratione temporis, nel \u0026#171;Paragrafo 3 relativo al conto economico\u0026#187; e nella specifica \u0026#171;nota integrativa\u0026#187; alla suddetta voce 70, che \u0026#171;[n]ella presente voce figurano i dividendi relativi ad azioni o quote detenute in portafoglio diverse da quelle valutate in base al metodo del patrimonio netto. Sono esclusi i dividendi relativi a partecipazioni che rientrano in (o costituiscono) gruppi di attivit\u0026#224; in via di dismissione, da ricondurre nella voce 280 \u0026#8220;utile (perdita) dei gruppi di attivit\u0026#224; in via di dismissione al netto delle imposte\u0026#8221;\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInoltre, la medesima circolare, tenendo conto dei principi contabili internazionali, definisce \u0026#171;partecipazioni\u0026#187; solo quelle detenute in societ\u0026#224; \u0026#171;controllate\u0026#187; (IAS 27), in societ\u0026#224; sottoposte \u0026#171;a controllo congiunto\u0026#187; (IAS 31) ovvero in societ\u0026#224; sottoposte \u0026#171;a influenza notevole\u0026#187; (IAS 28).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.4.\u0026#8211; Da tale sintetica ricostruzione del quadro normativo emerge dunque una conclusione ermeneutica che contrasta con quella posta dal rimettente a fondamento della questione di legittimit\u0026#224; sollevata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.4.1.\u0026#8211; In primo luogo, non tutti i dividendi delle partecipazioni transitano nel conto economico e quindi, contrariamente all\u0026#8217;assunto del rimettente, non tutti concorrono alla determinazione della relativa voce 120, concernente il \u0026#171;margine di intermediazione\u0026#187;, e, per l\u0026#8217;effetto, della base imponibile dell\u0026#8217;IRAP.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl criterio inerente alla loro imposizione ai fini dell\u0026#8217;IRAP discende, infatti, esclusivamente dal principio di derivazione rafforzata e, data la composizione della voce 70, non \u0026#232; in alcun modo ascrivibile alla volont\u0026#224; legislativa di intercettare i soli \u0026#8220;dividendi da trading\u0026#8221; attraverso un meccanismo forfettario.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eN\u0026#233; dall\u0026#8217;impianto sistematico, n\u0026#233; tantomeno dai lavori preparatori (e in particolare dalla relazione illustrativa) che hanno accompagnato la riforma del 2007, \u0026#232; quindi ricavabile l\u0026#8217;intento che il rimettente erroneamente assume quale presupposto delle sue censure.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa riduzione al 50 per cento dei dividendi che rientrano nella voce 70 del conto economico \u0026#8211; ovvero non solo i cosiddetti dividendi da trading, ma anche quelli derivanti da partecipazioni diverse da quelle di controllo, collegamento o influenza notevole; nonch\u0026#233; quelli che pur derivanti da partecipazioni di controllo, collegamento o influenza notevole sono stati valorizzati, nei limiti del consentito, con un metodo diverso da quello del patrimonio netto (costo storico o fair value) \u0026#8211; appare dunque ascrivibile a una diversa ratio. Inquadrata nel pi\u0026#249; ampio contesto delle nuove regole di composizione della base imponibile dell\u0026#8217;IRAP per come delineate dall\u0026#8217;art. 6 d.lgs. n. 446 del 1997, infatti, essa appare rivolta principalmente a evitare, nel passaggio dal precedente regime, che escludeva l\u0026#8217;imponibilit\u0026#224; dei dividendi, a quello legato al principio di derivazione rafforzata, che invece parzialmente li include, un eccesso d\u0026#8217;imposizione su tali dividendi, rilevanti sia in capo al percettore che all\u0026#8217;emittente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl rimettente di ci\u0026#242; per\u0026#242; non tiene conto rimanendo fermo su una visione parcellizzata della norma censurata; addirittura, quanto all\u0026#8217;ipotetico aspetto della violazione del divieto di doppia imposizione, del tutto assertivamente esclude che la direttiva 2011/96/UE del Consiglio, del 30 novembre 2011 (cosiddetta direttiva \u0026#8220;Madre-Figlia\u0026#8221;), \u0026#171;sia applicabile all\u0026#8217;IRAP\u0026#187;, senza tuttavia minimamente confrontarsi con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell\u0026#8217;Unione europea (in particolare, sentenza 17 maggio 2017, in causa C-365/16, AFEP e altri; sentenza 17 maggio 2017, in causa C-68/15, X), evocata nel giudizio principale dalla difesa della contribuente al fine \u0026#8211; data l\u0026#8217;esistenza di un\u0026#8217;unica controllata italiana \u0026#8211; di dedurre la cosiddetta discriminazione \u0026#8220;alla rovescia\u0026#8221;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.4.2.\u0026#8211; In secondo luogo, l\u0026#8217;ulteriore inesattezza in cui incorre l\u0026#8217;argomentazione del rimettente riguarda la pretesa ricomprensione della sola attivit\u0026#224; di \u0026#171;negoziazione\u0026#187; di titoli partecipativi (\u0026#171;attivit\u0026#224; di trading\u0026#187;) nell\u0026#8217;\u0026#171;attivit\u0026#224; caratteristica\u0026#187; di banche e altri enti e societ\u0026#224; finanziarie.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale assunto, oltre a essere privo di qualsiasi motivazione nell\u0026#8217;ordinanza di rimessione, \u0026#232; anche palesemente erroneo, sia in punto di fatto che di diritto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNe \u0026#232; riprova, ictu oculi, la stessa fattispecie del giudizio principale atteso che \u0026#8211; poich\u0026#233; la parte ricorrente del giudizio a quo \u0026#232; una holding di partecipazioni in societ\u0026#224; finanziarie \u0026#8211; l\u0026#8217;IRAP oggetto della richiesta di rimborso ammontava a circa ben quattro milioni di euro in ragione del 50 per cento dei dividendi conseguiti dalla propria spa controllata (nell\u0026#8217;ordinanza definiti \u0026#171;dividendi interni\u0026#187;), a fronte di meno di cinquanta euro di \u0026#171;dividendi da trading\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eChe solo quest\u0026#8217;ultimo esiguo ammontare esprima un\u0026#8217;attivit\u0026#224; caratteristica della societ\u0026#224; appare una conclusione del tutto improbabile, al punto che il rimettente avrebbe perlomeno dovuto, per sostenerlo, svolgere ben altra motivazione, piuttosto che limitarsi a una mera petizione di principio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eVa poi sottolineato che nell\u0026#8217;ordinanza non viene censurata n\u0026#233; la scelta del legislatore di ricomprendere nel medesimo settore produttivo l\u0026#8217;attivit\u0026#224; sia degli intermediari finanziari che delle banche, n\u0026#233; la scelta di applicare a tali soggetti gli stessi criteri di determinazione dell\u0026#8217;imponibile dell\u0026#8217;IRAP (dato che, invece, per le holding commerciali e industriali i dividendi non assumono rilevanza ai fini dell\u0026#8217;IRAP e che il legislatore ha ulteriormente distinto le societ\u0026#224; di partecipazione finanziaria e non finanziaria). Il rimettente, infatti, non si duole del richiamo legislativo allo schema del conto economico del bilancio bancario; in proposito ribadisce anzi pi\u0026#249; volte che la questione sollevata riguarda cumulativamente \u0026#171;banche e [...] altri intermediari finanziari\u0026#187; e attiene unicamente alla parte della determinazione dell\u0026#8217;imponibile che egli ritiene basata su una imprecisa \u0026#8220;forfetizzazione\u0026#8221; dei dividendi da trading, anzich\u0026#233;, come da lui auspicato, su una loro precisa e analitica individuazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCi\u0026#242; posto, \u0026#232; del tutto evidente che n\u0026#233; l\u0026#8217;attivit\u0026#224; esclusivamente e strettamente bancaria (raccolta di risparmio tra il pubblico ed esercizio del credito) n\u0026#233; quella tipica di una holding relativa a societ\u0026#224; finanziarie (assunzione e gestione di partecipazioni in tali societ\u0026#224;) hanno come connotato \u0026#171;caratteristico\u0026#187; quello di negoziare titoli partecipativi (trading).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl legislatore pertanto si \u0026#232; mosso su un piano diverso da quello ritenuto dal rimettente, in quanto, a s\u0026#233;guito di una valutazione discrezionale non censurata da quest\u0026#8217;ultimo, ha scelto di considerare congiuntamente, ai fini dell\u0026#8217;imponibile dell\u0026#8217;IRAP, non solo l\u0026#8217;attivit\u0026#224; esclusiva o le diverse attivit\u0026#224; prevalenti tra loro equiparate (ad esempio, la banca pu\u0026#242; esercitare sia l\u0026#8217;attivit\u0026#224; strettamente bancaria, che quella finanziaria), ma anche le pi\u0026#249; frequenti attivit\u0026#224; ancorch\u0026#233; non prevalenti o solo strumentali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; Le esposte considerazioni rendono quindi priva di fondamento, nel suo complesso, la questione sollevata dalla CTP, in riferimento all\u0026#8217;art. 3 Cost.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003edichiara non fondata la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell\u0026#8217;imposta regionale sulle attivit\u0026#224; produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell\u0026#8217;Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonch\u0026#233; riordino della disciplina dei tributi locali), sollevata dalla Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia, in riferimento all\u0026#8217;art. 3 della Costituzione, con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 novembre 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiancarlo CORAGGIO, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eLuca ANTONINI, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 20 gennaio 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Imposte e tasse - Imposta regionale sulle attivit\u0026#224; produttive [IRAP] - Determinazione del valore della produzione netta delle banche e di altri enti e societ\u0026#224; finanziari - Previsione che per gli intermediari finanziari la base imponibile \u0026#232; determinata dalla somma algebrica delle voci del conto economico indicate, tra le quali, il margine d\u0027intermediazione ridotto del 50 per cento dei dividendi.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"44486","titoletto":"Giudizio costituzionale in via incidentale - Rilevanza della questione - Applicabilità della norma censurata nel giudizio a quo - Sussistenza, anche in caso di effetti sfavorevoli per il ricorrente nel giudizio principale a seguito di accoglimento della questione (nel caso di specie: processo tributario). (Classif. 112005).","testo":"Ai fini dell\u0027ammissibilità della questione, è sufficiente che il rimettente di un processo tributario sia effettivamente chiamato a fare applicazione della norma censurata, mentre non hanno rilevanza gli effetti sfavorevoli che potrebbero derivare per il contribuente nel giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e nel caso di accoglimento. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 84/2021 - mass. 43809; S. 59/2021 - mass. 43751; S. 20/2018 - mass. 39783\u003c/em\u003e).","numero_massima_successivo":"44487","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"44487","titoletto":"Giudizio costituzionale in via incidentale - Prospettazione della questione - Necessità di un\u0027unica soluzione costituzionalmente obbligata - Esclusione. (Classif. 112003).","testo":"Ai fini dell\u0027ammissibilità delle questioni, non è necessario che si prospetti un\u0027unica soluzione costituzionalmente obbligata. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 157/2021 - mass. 44112; S. 63/2021 - mass. 43782\u003c/em\u003e).","numero_massima_successivo":"44488","numero_massima_precedente":"44486","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"44488","titoletto":"Tributi - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Determinazione della base imponibile - Criteri di calcolo - Denunciata violazione del principio di proporzionalità e ragionevolezza - Insussistenza - Non fondatezza della questione. (Classif. 255020).","testo":"È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata dalla CTP di Reggio Emilia, in riferimento all\u0027art. 3 Cost. - dell\u0027art. 6, comma 1, lett. \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), del d.lgs. n. 446 del 1997, nella parte in cui prevede che, per le banche e gli altri enti e società finanziari, la base imponibile dell\u0027imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) è determinata, tra l\u0027altro, dal margine d\u0027intermediazione ridotto del 50% dei dividendi, anziché dal margine d\u0027intermediazione computato per intero, con riguardo esclusivo ai dividendi derivanti dalle attività finanziarie detenute per la negoziazione. I presupposti interpretativi dai quali muove il rimettente, secondo il quale l\u0027IRAP avrebbe a oggetto il solo valore prodotto dalla \"attività caratteristica\" dell\u0027impresa, che per le banche e gli altri enti e società finanziarie sarebbe quella di negoziazione titoli, hanno carattere meramente assertivo e immotivato, essendo basati altresì su un\u0027incompleta e inesatta ricostruzione del quadro normativo di riferimento.","numero_massima_successivo":"44489","numero_massima_precedente":"44487","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"decreto legislativo","data_legge":"15/12/1997","data_nir":"1997-12-15","numero":"446","articolo":"6","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"lett. a)","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-15;446~art6"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"44489","titoletto":"Tributi - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Presupposti - Fatto economico, diverso dal reddito, comunque espressivo di capacità di contribuzione. (Classif. 255020).","testo":"Il presupposto dell\u0027IRAP è un fatto economico, diverso dal reddito, comunque espressivo di capacità di contribuzione in capo a chi, in quanto organizzatore dell\u0027attività, è autore delle scelte dalle quali deriva la ripartizione della ricchezza prodotta tra i diversi soggetti che, in varia misura, concorrono alla sua creazione. (\u003cem\u003ePrecedente: S. 156/2001 - mass. 26245\u003c/em\u003e).","numero_massima_precedente":"44488","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"41426","autore":"Baroli A. La Regina A.M.","titolo":"Consulta e giudice di merito sulla doppia imposizione inibita dalla direttiva Madre-Figlia","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"GT - Rivista di giurisprudenza tributaria","anno_rivista":"2022","numero_rivista":"8-9","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"44678","autore":"Pino C.","titolo":"Integrale rimborso dell’IRAP pagata dalle banche sui dividendi comunitari","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"GT - Rivista di giurisprudenza tributaria","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"6","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"44283","autore":"Pinto C.","titolo":"Questioni aperte in tema di imposizione IRAP sui dividendi bancari","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"GT - Rivista di giurisprudenza tributaria","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"6","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}"
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