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Uff.\" n. 25 del 25 gennaio 1978. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"SC5\"\u003e Pres. ROSSI - Rel. OGGIONI \u003c/P\u003e","sommario_tc":"","membri":"\u003cP id\u003d\"ME\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP id\u003d\"MEA3\"\u003e LA CORTE COSTITUZIONALE \u003c/P\u003e\r\n\u003cP id\u003d\"MEE\"\u003e composta dai signori: Prof. PAOLO ROSSI, Presidente - Dott. LUIGI \r\n OGGIONI - Avv. LEONETTO AMADEI - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO \r\n ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. \r\n LEOPOLDO ELIA - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. \r\n BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO \r\n PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE, Giudici, \u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003e ha pronunciato la seguente \r\n \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IA2\"\u003e SENTENZA \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e nei giudizi riuniti di legittimit\u0026#224; costituzionale della legge 20 \r\n dicembre 1973, n. 831 e degli artt. 7 del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214 \r\n e 13, secondo comma, legge 20 dicembre 1961, n. 1345 (norme per \r\n l\u0027attribuzione delle funzioni direttive ai magistrati ordinari e ai \r\n magistrati amministrativi), promossi con le seguenti ordinanze: \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e 1) ordinanza emessa il 22 settembre 1976 dal TAR per il Lazio, sul \r\n ricorso di Pezzana Aldo contro il Presidente del Consiglio dei \r\n ministri, iscritta al n. 700 del registro ordinanze 1976 e pubblicata \r\n nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4 del 5 gennaio 1977; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e 2) ordinanza emessa il 27 ottobre 1976 dal TAR per il Lazio, sul \r\n ricorso di Tomasicchio Tommaso, iscritta al n. 23 del registro \r\n ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica \r\n n. 59 del 2 marzo 1977; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e 3) ordinanza emessa l\u002711 maggio 1977 dalla Corte dei conti - \r\n sezione riunite - sul ricorso di Menichetti Francesco, iscritta al n. \r\n 315 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale \r\n della Repubbblica n. 193 del 15 luglio 1977. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e Visti gli atti di costituzione di Pezzana Aldo, Tomasicchio \r\n Tommaso, Menichetti Francesco, nonch\u0026#233; gli atti di intervento del \r\n Presidente del Consiglio dei ministri; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e udito nell\u0027udienza pubblica del 19 ottobre 1977 il Giudice relatore \r\n Luigi Oggioni; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e uditi l\u0027avv. Antonio Sorrentino, per Pezzana, l\u0027avv. Rinaldo Ricci, \r\n per Tomasicchio, l\u0027avv. Fabio Roversi Monaco, per Menichetti e il \r\n sostituto avvocato generale dello Stato Vito Cavalli, per il Presidente \r\n del Consiglio dei ministri. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e \u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e Ritenuto in fatto: \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Il prof. Aldo Pezzana, consigliere di Stato, adiva il tribunale \r\n amministrativo regionale del Lazio per sentir annullare il \r\n provvedimento della Presidenza del Consiglio dei ministri con cui gli \r\n era stata negata la nomina a presidente di sezione, che egli aveva \r\n chiesto gli fosse conferita ai sensi dell\u0027art. 16 della legge n. 831 \r\n del 1973, concernente la magistratura ordinaria, ma, a dire del \r\n ricorrente, applicabile analogicamente anche alla magistratura \r\n amministrativa e secondo cui, ai fini della dichiarazione di idoneit\u0026#224; \r\n alle funzioni direttive superiori, il Consiglio superiore della \r\n magistratura prende in esame, entro il 31 dicembre di ogni anno, i \r\n magistrati di Cassazione che raggiungono nell\u0027anno stesso un\u0027anzianit\u0026#224; \r\n di otto anni dalla nomina a tale categoria (e quelli che nel ruolo di \r\n anzianit\u0026#224; li precedono indipendentemente dall\u0027anzianit\u0026#224; predetta) con \r\n la garanzia, per effetto degli artt. 17 e 18, del conseguimento degli \r\n effetti giuridici ed economici della dichiarazione di idoneit\u0026#224; anche a \r\n coloro che non possono accedere alle funzioni superiori per temporaneo \r\n difetto di vacanze. Il tribunale amministrativo, peraltro, ritenuto non \r\n direttamente estensibile ai magistrati amministrativi il principio \r\n posto dall\u0027art. 16 citato, con ordinanza del 22 settembre 1976, \r\n dichiarava la non manifesta infondatezza della questione di \r\n illegittimit\u0026#224; della detta legge in quanto, appunto, non essendo i \r\n detti criteri estensibili ai magistrati del Consiglio di Stato, \r\n contrasterebbe con gli artt. 3, 36, 100, ultimo comma, 103 e 108, \r\n secondo comma, della Costituzione. Al riguardo il giudice a quo osserva \r\n che il sistema legislativo riguardante lo status dei magistrati del \r\n Consiglio di Stato, in attuazione degli articoli 100, 103 e 108 Cost., \r\n sarebbe sostanzialmente parallelo all\u0027ordinamento giudiziario, mediante \r\n l\u0027accoglimento della garanzia della inamovibilit\u0026#224;, l\u0027esclusione di \r\n vincoli di subordinazione nei confronti del potere esecutivo e \r\n l\u0027attribuzione di un trattamento economico identico a quello previsto \r\n per i magistrati ordinari. In particolare, tale ultimo aspetto sarebbe \r\n consacrato nella legge 24 maggio 1951, n. 392 (art. 12) e nelle \r\n numerose successive disposizioni in materia, secondo cui al personale \r\n delle magistrature amministrative si applicano le disposizioni \r\n innovatrici con detta legge sancite in materia di trattamento economico \r\n a favore dei magistrati ordinari. E ci\u0026#242; sarebbe, d\u0027altra parte, \r\n rispondente alla sostanziale identit\u0026#224; della funzione giurisdizionale \r\n delle diverse magistrature, considerate unitariamente nel titolo IV \r\n della Costituzione. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e L\u0027inapplicabilit\u0026#224; anche alla magistratura del Consiglio di Stato \r\n dell\u0027art. 16 in esame si risolverebbe, cos\u0026#236;, in una disarmonica \r\n carenza legislativa che darebbe luogo ad una disparit\u0026#224; di trattamento \r\n in violazione del principio di eguaglianza, anche in contrasto evidente \r\n col principio della proporzionalit\u0026#224; retributiva sancito dall\u0027art. 36 \r\n Cost. Ed al riguardo il giudice a quo ricorda la sentenza n. 219 del \r\n 1975 della Corte, che avrebbe ritenuto illegittima la differenziazione \r\n di retribuzione fra docenti universitari e funzionari del pubblico \r\n impiego sulla sostanziale considerazione della non diversa \r\n qualificazione delle due categorie. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Contestualmente, verrebbero anche violati i precetti posti a \r\n garanzia dell\u0027indipendenza delle magistrature amministrative dagli \r\n artt. 100, 103 e 108 Cost., garanzia della quale la rivendicata parit\u0026#224; \r\n retributiva con la magistratura ordinaria apparirebbe \"momento \r\n indefettibile\". Lo svincolo del conseguimento del trattamento economico \r\n superiore dall\u0027effettiva attribuzione delle relative funzioni, pure \r\n sancito dagli artt. 7 e 17 della legge n. 831 del 1973, \r\n rappresenterebbe invero la concreta espressione del principio secondo \r\n cui la progressione economica \u0026#232; garanzia dell\u0027indipendenza del giudice \r\n e come tale non va collegata allo svolgimento della carriera e \r\n all\u0027attribuzione di determinati compiti e funzioni. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Tali carenze assumerebbero, secondo il giudice a quo, particolare \r\n rilievo proprio laddove lo sviluppo della carriera non risulta \r\n interamente svincolato da provvedimenti dell\u0027autorit\u0026#224; amministrativa, \r\n come appunto nei casi di nomina dei consiglieri e presidenti di sezione \r\n del Consiglio di Stato. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e L\u0027ordinanza, debitamente notificata e comunicata, \u0026#232; stata \r\n pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1977. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Si \u0026#232; costituito in questa sede il consigliere Pezzana \r\n (rappresentato e difeso dall\u0027avv. Antonio Sorrentino), che ha \r\n depositato ritualmente le proprie deduzioni, con cui si associa alle \r\n tesi svolte nell\u0027ordinanza di rinvio. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e La difesa pone in evidenza la possibilit\u0026#224; offerta ai magistrati di \r\n Cassazione di essere presi in considerazione per la dichiarazione di \r\n idoneit\u0026#224; alle funzioni superiori e quindi per la promozione anche in \r\n soprannumero a presidente di sezione dopo otto anni dalla nomina, \r\n esclusa invece tale possibilit\u0026#224; dall\u0027attuale ordinamento della \r\n magistratura amministrativa ed in particolare da quello del Consiglio \r\n di Stato. Con ci\u0026#242;, prosegue la difesa, pur dovendosi ammettere \r\n l\u0027esistenza di elementi di differenziazione tra le magistrature \r\n amministrative e quella ordinaria, l\u0027indicata diversit\u0026#224; di disciplina \r\n della progressione di carriera non troverebbe razionale \r\n giustificazione, mentre dovrebbe ravvisarsi l\u0027esigenza logica \r\n dell\u0027estensione del regime previsto per i magistrati ordinari anche ai \r\n magistrati del Consiglio di Stato, per la garanzia di indipendenza, che \r\n il quasi automatismo della progressione fornisce e per la rispondenza \r\n dell\u0027estensione stessa al tendenziale adeguamento dello status dei \r\n magistrati amministrativi a quello dei magistrati ordinari, ravvisabile \r\n nell\u0027ordinamento che farebbe apparire come un vero e proprio privilegio \r\n il sistema denunziato, specie ove si consideri che esso consente al \r\n magistrato ordinario la nomina senza il conferimento delle funzioni, e \r\n quindi il godimento dei vantaggi economici senza i relativi oneri e \r\n responsabilit\u0026#224;. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e La difesa poi rileva che il semi-automatismo previsto dalle norme \r\n impugnate per la promozione del consigliere a presidente di sezione, \r\n costituirebbe una elementare cautela avvertita come necessaria \r\n nell\u0027attuale momento storico per assicurare la indipendenza del \r\n giudice, e che sarebbe particolarmente opportuna per i consiglieri di \r\n Stato, in parte di nomina governativa, per i quali assumerebbe quindi \r\n maggior rilievo l\u0027esigenza di promozione sottratta ad eventuali \r\n influenze successive del governo. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Si \u0026#232; anche costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, \r\n rappresentato e difeso dall\u0027Avvocatura generale dello Stato, che ha \r\n depositato ritualmente le proprie deduzioni. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e L\u0027Avvocatura osserva che lo status previsto per i magistrati del \r\n Consiglio di Stato \u0026#232; retto da un ordinamento diverso da quello \r\n previsto per i magistrati dell\u0027ordine giudiziario, il che sarebbe \r\n sufficiente per escludere la prospettata violazione del principio di \r\n eguaglianza, tanto pi\u0026#249; che, mentre da un lato si presenterebbe \r\n estremamente complesso il poter assicurare una parit\u0026#224; di sviluppo di \r\n carriera e di trattamento economico ai magistrati amministrativi ed a \r\n quelli ordinari, dall\u0027altro dovrebbe comunque riconoscersi al \r\n legislatore una discrezionalit\u0026#224; nel differenziare il trattamento \r\n economico di una categoria rispetto all\u0027altra, senza per questo violare \r\n gli artt. 3 e 36 Cost.; aggiunge l\u0027Avvocatura che con la citata \r\n sentenza n. 219 del 1975 si sarebbe soltanto corretto un contingente \r\n aspetto irrazionale dell\u0027esercizio della discrezionalit\u0026#224; stessa. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e L\u0027Avvocatura osserva poi che il contenuto normativo degli artt. \r\n 100, ultimo comma, 103 e 108, secondo comma, della Costituzione, di cui \r\n il TAR del Lazio prospetta la violazione, non sarebbe strettamente \r\n legato con il problema sollevato nel presente giudizio, perch\u0026#233; la \r\n esigenza di garantire l\u0027indipendenza economica del magistrato \r\n riguarderebbe oggetto diverso da quello dedotto in giudizio, incentrato \r\n invece sulla mancata realizzazione del parallelismo delle carriere. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Ci\u0026#242; che peraltro non escluderebbe il riconoscimento sul piano \r\n della equit\u0026#224; della opportunit\u0026#224; di un allineamento fra Consigliere di \r\n Stato e consigliere di Cassazione, da realizzarsi peraltro mediante i \r\n necessari strumenti legislativi. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Il consigliere della Corte dei conti dr. Francesco Menichetti, dopo \r\n avere anch\u0027egli richiesto alla Presidenza del Consiglio, con esito \r\n negativo, la nomina a presidente di sezione in applicazione estensiva \r\n dell\u0027art. 16 della legge n. 831 del 1973, proponeva ricorso alle \r\n Sezioni unite della Corte dei conti avverso il provvedimento negativo \r\n di cui sopra, prospettando tesi sostanzialmente coincidenti con quelle \r\n sostenute dal consigliere Pezzana nel suo ricorso al TAR del Lazio \r\n sopra menzionato. Anche in questo caso il giudice a quo, con ordinanza \r\n dell\u002711 maggio 1977, riteneva di aderire alla tesi del ricorrente \r\n relativa alla pretesa illegittimit\u0026#224; della citata legge in quanto non \r\n rende applicabile ai magistrati della Corte dei conti il regime \r\n previsto dall\u0027art. 16 e contrasterebbe cos\u0026#236; con gli articoli 3 e 36 \r\n della Costituzione. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Le Sezioni unite della Corte dei conti hanno rilevato in \r\n particolare che la \"magistratura\", la quale trova le sue garanzie \r\n costituzionali nel titolo IV della Costituzione, sarebbe composta dai \r\n giudici dell\u0027ordine giudiziario, del Consiglio di Stato, dei TAR, della \r\n Corte dei conti e dei Tribunali militari, i quali tutti \r\n eserciterebbero, in via normale, la funzione giurisdizionale \r\n nell\u0027ambito delle proprie competenze, senza che dalla ripartizione \r\n settoriale delle stesse possano trarsi conclusioni circa la natura \r\n ordinaria o speciale della giurisdizione, che si presenterebbe come una \r\n categoria logica e giuridica inscindibile, anche se suscettibile di \r\n pratica articolazione in rapporto alle specifiche materie. Pertanto, la \r\n giurisdizione amministrativa andrebbe considerata in parallelo con la \r\n giurisdizione ordinaria e ci\u0026#242;, per quanto riguarda la Corte dei conti, \r\n troverebbe particolare rispondenza nella sua giurisdizione esclusiva \r\n nelle materie di contabilit\u0026#224; pubblica e nelle altre specificate dalla \r\n legge. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Da tutto quanto premesso discenderebbe l\u0027esigenza di unicit\u0026#224; di \r\n indirizzi legislativi per quanto concerne lo status dei componenti \r\n delle varie magistrature al fine di realizzare omogeneit\u0026#224; di norme, \r\n soprattutto onde garantire l\u0027indipendenza dei magistrati. Ma, mentre, \r\n per quanto riguarda il sistema di avanzamento in carriera da magistrato \r\n di tribunale a magistrato di appello e di cassazione e da referendario \r\n a primo referendario ed a consigliere della Corte dei conti sarebbe \r\n dato riscontrare un sostanziale parallelismo nei sistemi \r\n rispettivamente previsti per la magistratura ordinaria dalla legge 25 \r\n luglio 1966, n. 570, e per la Corte dei conti dalle leggi 20 dicembre \r\n 1961, n. 1345, e 13 ottobre 1969, n. 691, tale parallelismo \r\n scomparirebbe fra il conferimento delle funzioni direttive superiori di \r\n cui agli artt. 16 e seguenti della citata legge n. 831 del 1973 ed il \r\n sistema di promozione a presidente di sezione della Corte dei conti ex \r\n art. 7 t.u. 12 luglio 1934, n. 1214, e art. 13 legge 20 dicembre 1961, \r\n n. 1345. Anche le Sezioni unite della Corte dei conti pongono in \r\n evidenza che per i magistrati ordinari sarebbe stato introdotto per \r\n dette nomine il sistema a ruolo aperto, che farebbe coincidere \r\n l\u0027avanzamento in carriera con la progressione economica, \r\n indipendentemente dalle funzioni esercitate, mentre tale sistema non \r\n sarebbe operante per la Corte dei conti, tuttora regolata da norme che \r\n non consentono l\u0027applicazione del sistema a ruolo aperto ed i \r\n correlativi vantaggi economici e di carriera. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e La denunziata carenza di adeguamento della disciplina della \r\n progressione in carriera dei consiglieri della Corte dei conti a \r\n presidente di sezione, si ripercuoterebbe poi parallelamente sulla \r\n legittimit\u0026#224; costituzionale del sistema delle norme regolanti la \r\n materia, cio\u0026#232; gli artt. 7 t.u. 12 luglio 1934, n. 1214, e 13, secondo \r\n comma, legge 20 dicembre 1961, n. 1345, per contrasto con gli artt. 3 e \r\n 36 Cost., ed il giudice a quo ha sollevato specifica questione al \r\n riguardo. L\u0027ordinanza \u0026#232; stata regolarmente comunicata e pubblicata. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Si \u0026#232; costituito il consigliere Menichetti, rappresentato e difeso \r\n dall\u0027avv. prof. Fabio Roversi Monaco, che ha depositato le proprie \r\n deduzioni difensive con cui fa proprie le argomentazioni esposte \r\n nell\u0027ordinanza di rinvio, insistendo particolarmente sulla esigenza di \r\n unit\u0026#224; di indirizzo legislativo per quanto riguarda lo status dei \r\n componenti degli organi giurisdizionali anche al fine di garantirne \r\n l\u0027indipendenza, e sulla difformit\u0026#224; da tale criterio che sarebbe \r\n ravvisabile nella disciplina sancita dalla impugnata disposizione \r\n legislativa. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Si \u0026#232; anche costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, \r\n rappresentato e difeso dall\u0027Avvocatura generale dello Stato, che ha \r\n depositato tempestivamente le proprie deduzioni, con cui ripropone le \r\n argomentazioni gi\u0026#224; esposte nelle difese concernenti la questione di \r\n legittimit\u0026#224; sollevata nel giudizio proveniente dal Consiglio di Stato. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Anche il sostituto avvocato generale dello Stato, Tommaso \r\n Tomasicchio, chiedeva al Presidente del Consiglio dei ministri il \r\n conferimento della qualifica di vice avvocato generale dello Stato, in \r\n applicazione del ripetuto art. 16 della legge n. 831 del 1973 che \r\n anch\u0027egli asseriva estensibile ai sostituti avvocati dello Stato per la \r\n puntuale equiparazione fra le qualifiche di consigliere di Cassazione e \r\n di sostituto avvocato generale disposta dalla tabella B allegata al \r\n t.u. 30 ottobre 1933, n. 1611, sull\u0027ordinamento dell\u0027Avvocatura dello \r\n Stato. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Avverso il provvedimento con cui tale richiesta fu respinta, l\u0027avv. \r\n Tomasicchio proponeva ricorso al T.A.R. del Lazio che, con ordinanza 27 \r\n ottobre 1976, riteneva il citato art. 16 non applicabile ai sostituti \r\n avvocati generali dello Stato e sollevava questione incidentale di \r\n legittimit\u0026#224; costituzionale della legge n. 831 del 1973 per violazione \r\n degli artt. 3 e 36 Cost., in quanto, appunto, non estende le \r\n disposizioni del citato art. 16 agli avvocati dello Stato. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Il giudice a quo, a sostegno della censura, afferma che \r\n costituirebbe oramai principio generale del sistema normativo la \r\n parit\u0026#224; e uniformit\u0026#224; di trattamento nella retribuzione e nella \r\n progressione di carriera tra avvocati dello Stato e magistrati \r\n dell\u0027ordine giudiziario, parit\u0026#224; che troverebbe fondamento nella \r\n particolare funzione attribuita all\u0027Avvocatura e nella equivalenza \r\n delle prestazioni lavorative, riconosciute di pari livello. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e La norma censurata (prosegue il giudice a quo) costituirebbe invece \r\n attuazione a favore dei magistrati ordinari di una sostanziale \r\n progressione economica a ruolo aperto ed indipendentemente \r\n dall\u0027effettiva attribuzione delle funzioni superiori, con un beneficio \r\n che determina una disparit\u0026#224; di trattamento con coloro che, come gli \r\n avvocati dello Stato, sono oggettivamente allineati dall\u0027ordinamento ai \r\n magistrati ordinari, senza che possa rinvenirsi una ragionevole \r\n giustificazione di tale discriminazione, ed in aperto contrasto quindi, \r\n sia con il principio di eguaglianza, sancito dall\u0027art. 3 Cost., sia con \r\n il principio della parit\u0026#224; retributiva che sarebbe anche garantito \r\n dall\u0027art. 36 della Costituzione. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e L\u0027ordinanza, notificata e comunicata come per legge, \u0026#232; stata \r\n pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 59 del 2 marzo 1977. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Nei termini si \u0026#232; costituito in questa sede l\u0027avv. Tomasicchio, \r\n rappresentato e difeso dagli avv.ti Carmelo Carbone e Rinaldo Ricci, \r\n che hanno depositato ritualmente una memoria difensiva, con cui \r\n ribadiscono sostanzialmente le tesi esposte nell\u0027ordinanza di rinvio. \r\n La difesa insiste particolarmente nel porre in evidenza la situazione \r\n legislativa di parit\u0026#224; tra le categorie dei magistrati e degli avvocati \r\n dello Stato, che troverebbe la sua origine nella circostanza che, \r\n specialmente nei primi decenni di vita dell\u0027Istituto, il reclutamento \r\n degli avvocati dello Stato avveniva principalmente fra i magistrati, \r\n per cui si era reputato necessario assicurare un costante equilibrio \r\n fra le qualifiche dei due ordinamenti. Tale equilibrio sarebbe invece \r\n attualmente rotto dal sistema di progressione sostanzialmente economica \r\n nel trattamento dei magistrati ordinari, non estensibile agli avvocati \r\n dello Stato, i quali, a causa del sistema del ruolo chiuso esistente \r\n per la promozione a vice avvocato generale ed a causa del numero \r\n limitatissimo dei posti in organico, verrebbero sottoposti ad un \r\n livello retributivo inferiore a quello riconosciuto ai magistrati di \r\n Cassazione. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Con ci\u0026#242;, risulterebbero violati sia il principio di eguaglianza, \r\n sia il principio della proporzionalit\u0026#224; della retribuzione alla \r\n quantit\u0026#224; e qualit\u0026#224; del lavoro prestato. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Si \u0026#232; anche costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, \r\n rappresentato e difeso dall\u0027Avvocatura generale dello Stato, che ha \r\n tempestivamente depositato le deduzioni difensive. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e L\u0027Avvocatura in sostanza formula obiezioni analoghe a quelle gi\u0026#224; \r\n esposte nel giudizio proveniente dall\u0027ordinanza 22 settembre 1976 del \r\n T.A.R. del Lazio, emessa a seguito del ricorso del consigliere Pezzana, \r\n insistendo sulla diversit\u0026#224; dello status degli avvocati dello Stato e \r\n dei magistrati ordinari, che sono disciplinati da ordinamenti diversi \r\n con una diversa regolamentazione delle carriere, la cui difformit\u0026#224; si \r\n sarebbe anzi accentuata negli ultimi anni e comporterebbe comunque \r\n interventi legislativi separati anche per la difficolt\u0026#224; di assicurare \r\n una parit\u0026#224; di sviluppo di carriera e di trattamento economico alle \r\n categorie interessate onde sarebbe da escludersi che il legislatore, \r\n mentre provvedeva per alcune modifiche dell\u0027ordinamento giudiziario per \r\n la nomina a magistrato di Cassazione, fosse costituzionalmente \r\n obbligato a provvedere parallelamente per gli avvocati dello Stato. E \r\n comunque, anche in questa sede, l\u0027Avvocatura insiste nell\u0027affermare che \r\n al legislatore dovrebbe riconoscersi una certa discrezionalit\u0026#224; nel \r\n differenziare il trattamento economico di categorie diverse anche se in \r\n precedenza ugualmente retribuite. Conclude quindi per la infondatezza \r\n delle censure sollevate. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e La difesa del consigliere Pezzana ha depositato nei termini una \r\n memoria illustrativa con cui ribadisce e sviluppa le tesi gi\u0026#224; esposte. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e In particolare insiste nel richiamare, a sostegno del proprio \r\n assunto, la sentenza n. 219 del 1975 di questa Corte, dalla quale \r\n emergerebbe il principio secondo cui il legislatore non potrebbe \r\n deprimere economicamente una categoria di pubblici dipendenti rispetto \r\n ad un\u0027altra, quando entrambe conservino il parallelismo di stato \r\n giuridico e di prestigio di cui l\u0027eguale trattamento economico \r\n tradizionalmente attribuito rappresenterebbe concreta espressione (la \r\n sentenza ha riconosciuto illegittimo il verificarsi di un inferiore \r\n trattamento economico conseguente alla legge n. 249 del 1968 dei \r\n professori universitari in confronto al personale amministrativo dei \r\n ruoli della dirigenza, dopo la precedente costante equiparazione). \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Ed anzi il criterio suddetto, affermato per i professori \r\n universitari rispetto ai funzionari direttivi, sarebbe ancor pi\u0026#249; \r\n aderente alla fattispecie in esame, data la sostanziale corrispondenza \r\n delle funzioni svolte dai magistrati ordinari e amministrativi, che \r\n postolerebbe un altrettanto sostanziale equilibrio nello status dei \r\n medesimi, alterato invece senza razionale giustificazione dalla \r\n disciplina impugnata. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e La difesa del consigliere Menichetti ha pure tempestivamente \r\n depositato una memoria con cui, riaffermando l\u0027omogeneit\u0026#224; a livello \r\n costituzionale fra le posizioni e le funzioni dei magistrati ordinari, \r\n del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, insiste sulle \r\n argomentazioni gi\u0026#224; svolte, ponendo in evidenza sia lo squilibrio che \r\n la lamentata carenza legislativa avrebbe creato in un sistema \r\n caratterizzato, invece, da un sostanziale parallelismo di situazioni, \r\n sia il contrasto dell\u0027anomalia denunziata con principi stabiliti dalla \r\n sentenza n. 219 del 1975 della Corte. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Anche la difesa dell\u0027avv. Tomasicchio ha depositato una memoria \r\n illustrativa con cui svolge ulteriormente le tesi gi\u0026#224; prospettate e, \r\n tra l\u0027altro, si richiama alla citata sentenza n. 219 del 1975 della \r\n Corte, dalla quale dovrebbe desumersi che la tradizionale equiparazione \r\n del trattamento economico di diverse categorie di dipendenti pubblici \r\n costituirebbe un limite inderogabile alla discrezionalit\u0026#224; del \r\n legislatore ordinario. Tale limite sarebbe anche operante per quanto \r\n riguarda l\u0027equilibrio fra le retribuzioni dei magistrati e degli \r\n avvocati dello Stato, costantemente equiparate dalle numerose norme \r\n succedutesi in materia, in attuazione di un principio generale di \r\n garanzia della posizione degli avvocati dello Stato rispetto a quella \r\n dei magistrati della corrispondente qualifica. Il che avrebbe trovato \r\n espressa conferma nella legge fondamentale di riforma dell\u0027ordinamento \r\n della magistratura 24 maggio 1951, n. 392. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Infine, anche l\u0027Avvocatura dello Stato ha depositato una memoria \r\n con cui ribadisce le argomentazioni gi\u0026#224; svolte. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e In particolare l\u0027Avvocatura contesta l\u0027applicabilit\u0026#224;, nelle \r\n fattispecie attualmente in esame, dei cennati criteri desunti dalla \r\n sentenza n. 219 del 1975 della Corte poich\u0026#233;, in quel caso, la Corte \r\n avrebbe riconosciuto l\u0027esistenza di una situazione abnorme per il \r\n vistoso declassamento cui sarebbero stati assoggettati i professori \r\n universitari rispetto alle altre categorie di dipendenti pubblici. Le \r\n situazioni predette non potrebbero quindi paragonarsi a quelle oggetto \r\n del presente giudizio, anche in considerazione del fatto che non \r\n sussisterebbe fra le categorie in considerazione una tale sproporzione \r\n di trattamento da ledere le prerogative di dignit\u0026#224;, di indipendenza e \r\n di prestigio che pure la Costituzione ha certamente inteso assicurare a \r\n tutte le categorie considerate. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e \u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e Considerato in diritto: \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e 1. - Le tre ordinanze di cui in narrativa, sottopongono \r\n rispettivamente, all\u0027esame della Corte, con analoghi motivi, la stessa \r\n questione: per cui ravvisasi opportuna la loro riunione, onde pervenire \r\n a contestuale decisione. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e 2. - La questione sollevata concerne la legge 20 dicembre 1973, n. \r\n 831, sulla nomina a magistrato di cassazione e sul conferimento di \r\n uffici direttivi superiori, la quale legge dispone (art. 16) che \"ai \r\n fini della dichiarazione di idoneit\u0026#224; alle funzioni direttive \r\n superiori, il Consiglio Superiore della Magistratura prende in esame \r\n entro il 31 dicembre di ogni anno i magistrati di cassazione che \r\n raggiungono nell\u0027anno stesso una anzianit\u0026#224; di otto anni dalla nomina a \r\n tale categoria\". Si assume che, riguardando la norma soltanto i \r\n magistrati appartenenti alla giurisdizione ordinaria, ne conseguirebbe \r\n una irrazionale disparit\u0026#224; di trattamento nei confronti dei magistrati \r\n appartenenti al Consiglio di Stato ed alla Corte dei conti, nonch\u0026#233; nei \r\n confronti degli avvocati dello Stato, tutti esclusi dalla adozione dei \r\n ruoli aperti. Di conseguenza, andrebbe riconosciuta la violazione degli \r\n artt. 3, 36, 100, ultimo comma, 103 e 108, secondo comma, Cost. \r\n (ordinanza del TAR del Lazio riguardante i magistrati del Consiglio di \r\n Stato); degli stessi artt. 3 e 36 (ordinanza della Corte dei conti, \r\n nonch\u0026#233; ordinanza del TAR del Lazio riguardante gli avvocati dello \r\n Stato). L\u0027ordinanza della Corte dei conti estende la stessa questione \r\n all\u0027art. 17 della cennata legge (decorrenza della nomina alle funzioni \r\n direttive superiori, anche in difetto di vacanze) ed all\u0027art. 18 \r\n (permanenza nelle precedenti funzioni sino all\u0027effettivo conferimento \r\n dell\u0027ufficio direttivo superiore). \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e La stessa ordinanza della Corte dei conti solleva altres\u0026#236; \r\n questione di legittimit\u0026#224; dell\u0027art. 7 del r.d. 12 luglio 1934, n. \r\n 1214, e dell\u0027art. 13 legge 20 dicembre 1961, n. 1345 (sulla nomina e \r\n successiva progressione dei magistrati della Corte), \"in quanto \r\n difetterebbero di aggiornamento col sistema adottato per i magistrati \r\n di cassazione\". \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e 3. - Nell\u0027ordinanza del tribunale amministrativo del Lazio emessa \r\n nel giudizio promosso dal consigliere di Stato Prof. Pezzana, si \r\n prospetta, anzitutto, la violazione del principio di eguaglianza che \r\n deriverebbe dalla mancata estensione del sistema di progressione in \r\n carriera dei magistrati di cassazione ai consiglieri di Stato, \r\n nonostante la parificazione delle due categorie desumibile \r\n dall\u0027ordinamento che, per entrambe, si ispirerebbe a parallele garanzie \r\n fondamentali di indipendenza, per quanto riguarda lo stato giuridico, e \r\n ad una puntuale corrispondenza, per quanto riguarda il trattamento \r\n economico. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e La normativa impugnata, pertanto, costituirebbe una eccezione alla \r\n parificazione accolta dal sistema legislativo, e non sarebbe \r\n suscettibile di razionale giustificazione, tanto pi\u0026#249; che entrambe le \r\n categorie in esame adempiono una funzione giurisdizionale \r\n sostanzialmente identica, la quale postulerebbe una parit\u0026#224; di \r\n trattamento. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Va subito osservato che la prospettata violazione del principio di \r\n eguaglianza non sussiste. L\u0027ordinamento vigente non contempla una piena \r\n uniformit\u0026#224; di disciplina, quanto alla attribuzione delle funzioni, \r\n quanto all\u0027assetto strutturale degli uffici, tra i magistrati \r\n dell\u0027ordine giudiziario e quelli del Consiglio di Stato, nonch\u0026#233; della \r\n Corte dei conti e dei tribunali militari. Ed inoltre perch\u0026#233;, dalla \r\n unitarieta in senso lato dell\u0027esercizio della giurisdizione e dal fatto \r\n che la Costituzione prevede per tutti i magistrati garanzie di \r\n indipendenza, non pu\u0026#242; farsi derivare la necessit\u0026#224; di una piena \r\n equiparazione e di una puntuale corrispondenza, sul piano della \r\n progressione nelle funzioni tra le magistrature anzidette. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Al riguardo, giova ricordare che gli artt. 16 e seguenti della \r\n legge n. 831 del 1973 si collocano in una linea tendenziale di riforma \r\n che, a cominciare dalla legge 24 maggio 1951, n. 392, ha introdotto \r\n nell\u0027ordinamento giudiziario ordinario una normativa che si richiama ai \r\n principi posti dall\u0027art. 101 Cost., secondo cui i giudici sono soggetti \r\n soltanto alla legge, dall\u0027art. 104 Cost., secondo cui la magistratura \r\n costituisce un ordine autonomo ed indipendente da ogni altro potere, e \r\n dall\u0027art. 107 Cost., secondo cui i magistrati si distinguono fra loro \r\n solo per diversit\u0026#224; di funzioni. Tale linea tendenziale venne iniziata \r\n con la detta legge del 1951, la quale (operando nel medesimo senso \r\n anche per i magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, \r\n della giustizia militare, nonch\u0026#233; per gli avvocati e procuratori dello \r\n Stato) ha inciso sull\u0027ordinamento fino ad allora vigente secondo cui i \r\n magistrati erano invece distinti per gradi con equiparazione ai gradi \r\n gerarchici della pubblica amministrazione, ed ha riconosciuto un \r\n trattamento economico differenziato rispetto agli altri dipendenti \r\n statali a favore delle categorie sopraddette. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Da ultimo, con la legge 20 dicembre 1973, n. 831, \u0026#232; stato disposto \r\n un nuovo sistema di conferimento della qualifica di magistrato di \r\n cassazione, nonch\u0026#233; di conferimento delle funzioni direttive superiori \r\n (art. 16), ancorandolo al principio che la nomina alla qualifica \r\n superiore si consegue al compimento di un determinato periodo di tempo, \r\n in soprannumero e prescindendo dal contemporaneo conferimento delle \r\n corrispondenti funzioni. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e La normativa predetta, che fu a suo tempo molto discussa ma sulla \r\n quale questa Corte non ha mai avuto occasione di pronunciarsi, viene \r\n qui in esame unicamente sotto il profilo della mancata estensione ai \r\n magistrati amministrativi. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Per quanto riguarda lo status e la progressione in carriera dei \r\n magistrati del Consiglio di Stato, se \u0026#232; vero che il legislatore si \u0026#232; \r\n costantemente preoccupato di garantire un parallelismo di trattamento \r\n economico con i magistrati ordinari \u0026#232;, peraltro, anche vero che esso \r\n non ha ritenuto di apportare modifiche alla regolamentazione della loro \r\n carriera, la quale \u0026#232; tuttora disciplinata dal t.u. 26 giugno 1924, n. \r\n 1054, e dalle norme di esecuzione contenute nel d.P.R. 29 settembre \r\n 1973, n. 579. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Il sistema qui posto \u0026#232; notevolmente diverso da quello proprio \r\n della magistratura ordinaria, sia per le procedure previste, sia per \r\n gli organi chiamati a pronunciarsi. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Infatti, la promozione alla qualifica di primo referendario \u0026#232; \r\n affidata al criterio del merito comparativo; la nomina alla qualifica \r\n di consigliere di Stato ad una deliberazione del Consiglio dei \r\n ministri, preceduta da un parere obbligatorio ma non vincolante del \r\n Consiglio di presidenza del Consiglio di Stato per la met\u0026#224; dei posti \r\n che sono di scelta del Governo (mentre per la met\u0026#224; dei posti riservata \r\n ai referendari \u0026#232; sufficiente la proposta del Presidente). Infine, la \r\n ulteriore nomina a Presidente di sezione \u0026#232; affidata anch\u0027essa ad una \r\n deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del citato \r\n Consiglio di presidenza. Questa serie di atti si conclude con decreto \r\n del Capo dello Stato. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Il legislatore ordinario ha finora mostrato di ritenere che le \r\n garanzie di indipendenza del Consiglio di Stato e dei suoi magistrati \r\n appartenenti alle qualifiche pi\u0026#249; elevate, rispetto a quanto previsto \r\n dalla Costituzione (artt. 100, u.c., e 108, u.c.) siano assicurate \r\n dalle norme del t.u. n. 1054 del 1924, con la conseguenza che anche per \r\n questo aspetto vi \u0026#232; una diversit\u0026#224; di disciplina rispetto ai \r\n magistrati dell\u0027ordine giudiziario. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Questo sistema differenziato non \u0026#232; apparso a questa Corte (sent. \r\n n. 177 del 1973) in contrasto con i principi che la Costituzione ha \r\n posto a tutela delle magistrature e dei loro componenti, anche perch\u0026#233; \r\n (sent. n. 121 del 1970) quel che occorre assicurare \u0026#232; da un lato che \r\n l\u0027organo giudicante sia immune da vincoli che comportino una sua \r\n soggezione formale o sostanziale ad altri organi e, dall\u0027altro, che \r\n esista una situazione di inamovibilit\u0026#224;, anche se diversamente \r\n articolata. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Detto sistema non contrasta neppure con il contenuto della funzione \r\n giurisdizionale. Invero, la Costituzione (artt. 102 e 103 e \r\n disposizione trans. VI) ha espressamente riconosciuto la esistenza di \r\n differenti modi di esercizio del potere giurisdizionale, identificabili \r\n nella magistratura ordinaria e nelle altre magistrature, le quali, in \r\n coerenza logica con tali aspetti differenziati, conservano peculiarit\u0026#224; \r\n di ordinamento quanto alla rispettiva organizzazione ed alle relative \r\n garanzie costituzionali. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e D\u0027altro canto, le cennate differenze vanno anche poste in relazione \r\n con la constatazione che la giurisdizione amministrativa in tutti e tre \r\n i suoi aspetti (giurisdizione generale di legittimit\u0026#224;, giurisdizione \r\n di merito e giurisdizione esclusiva) opera nel settore dei rapporti \r\n giuridici fra la Pubblica Amministrazione ed il cittadino, sicch\u0026#233; a \r\n quella giurisdizione sono conferiti poteri particolari e la legge \r\n prevede specifici istituti intesi a conferire alle pronunce del giudice \r\n amministrativo una diversa incisivit\u0026#224;. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e N\u0026#233; va taciuto che il Consiglio di Stato (art. 100, primo comma, \r\n Cost.) \u0026#232; anche organo di consulenza giuridico-amministrativa ed \r\n esplica, quindi, una ulteriore attribuzione inserendosi nello iter di \r\n formazione di provvedimenti del Governo o della Pubblica \r\n Amministrazione. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Anche se \u0026#232; innegabile l\u0027unitarieta in senso lato dell\u0027esercizio \r\n della giurisdizione, \u0026#232; altrettanto innegabile che, nell\u0027ambito di tale \r\n unitarieta, trovano collocazione gli specifici e diversi ordinamenti \r\n delle indicate magistrature, corrispondenti ai motivi di tradizione \r\n storica accolti dal Costituente. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e D\u0027altra parte, il rilevato parallelismo fra il trattamento \r\n economico dei magistrati ordinari e quello degli altri magistrati, che, \r\n come si \u0026#232; detto, costituisce effettivamente un dato obiettivo \r\n costantemente rilevabile nella disciplina legislativa di tale materia, \r\n non pu\u0026#242; da solo costituire motivo determinante per ritenere che il \r\n legislatore abbia inteso riconoscere una rispondenza necessaria ed \r\n inderogabile fra le dette categorie anche per quanto attiene alla \r\n disciplina di tutti gli aspetti del rapporto di servizio dei rispettivi \r\n appartenenti. Il trattamento economico, invero, rappresenta la \r\n traduzione in corrispettivo materiale della valutazione dell\u0027opera \r\n prestata e coinvolge una serie di elementi il cui apprezzamento pu\u0026#242; \r\n condurre a parificare, sotto questo profilo, situazioni anche diverse \r\n in funzione di varie ragioni, le quali, nella specie, sono \r\n identificabili nel riconoscimento del livello tecnico dell\u0027opera \r\n stessa, nella sua rilevanza sociale e nella sua natura giurisdizionale. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Viene richiamata dalle parti, a sostegno del prospettato assunto di \r\n illegittimit\u0026#224;, la sentenza di questa Corte n. 219 del 1975: ma \u0026#232; da \r\n escludere che questa sentenza possa fornire la base logica delle \r\n conclusioni che le parti ne traggono. Invero, vi si afferma, in via di \r\n principio, la discrezionalit\u0026#224; del legislatore nel determinare la \r\n retribuzione di una categoria di lavoratori dipendenti rispetto ad \r\n altre (in quella specie, professori universitari in confronto a \r\n personale amministrativo dei ruoli della dirigenza); nonch\u0026#233; \"nel \r\n ristrutturare all\u0027interno la progressione di carriera, ad esempio, per \r\n i professori, mediante un numero chiuso in relazione all\u0027ultima classe \r\n di stipendio\". \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e La Corte ha ritenuto illegittimo che ai dirigenti amministrativi \r\n sia stato attribuito un trattamento economico massimo pi\u0026#249; che doppio \r\n di quello attribuito ai professori universitari, senza che \r\n sussistessero motivi idonei a rimuovere la validita di quanto stava a \r\n base della precedente equiparazione. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Nulla di simile \u0026#232; rilevabile nella specie, poich\u0026#233;, come \r\n precedentemente esposto, appare evidente che tutti gli appartenenti \r\n alle categorie in esame vedano in astratto aperta la progressione di \r\n carriera ed economica verso le corrispondenti qualifiche. Le differenze \r\n in concreto emergenti sono collegate essenzialmente ai distinti metodi \r\n di acquisizione delle qualifiche superiori. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Conclusivamente, sul punto in esame, \u0026#232; da ritenere che manchi una \r\n esigenza costituzionalmente garantita di estensione obbligatoria, da un \r\n sistema all\u0027altro, di norme che, peculiari per un sistema, non lo sono \r\n altrettanto per l\u0027altro. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e La questione sollevata sotto il profilo della pretesa violazione \r\n del principio di eguaglianza deve essere, quindi, dichiarata infondata. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e 4. - Secondo l\u0027ordinanza di rinvio, in base alla denunziata carenza \r\n legislativa, sarebbe da riscontrare anche una sperequazione a danno dei \r\n magistrati del Consiglio di Stato, quali verrebbero a conseguire \r\n sostanzialmente un compenso inferiore a quello dei magistrati ordinari, \r\n per effetto della mancata estensione a loro vantaggio della facilitata \r\n progressione in carriera a ruoli aperti e con ci\u0026#242; sarebbe in \r\n particolare violato il precetto della proporzionalit\u0026#224; retributiva \r\n sancito dall\u0027art. 36 Cost. \u0026#200; da osservare, in proposito, che, secondo \r\n questo articolo, il lavoratore ha diritto ad una \"retribuzione \r\n proporzionata alla quantit\u0026#224; e qualit\u0026#224; del lavoro prestato\", il che \r\n richiede che, a parit\u0026#224; di prestazioni, corrisponda parit\u0026#224; di \r\n retribuzione. Ma, anche a prescindere dal fatto che, come si \u0026#232; detto, \r\n tale parit\u0026#224;, nel senso indicato dal giudice a quo, deve escludersi, \r\n \u0026#232;, comunque, da rilevare che il trattamento economico delle qualit\u0026#224; \r\n corrispondenti di magistrato di cassazione con funzioni direttive e di \r\n presidente di sezione del Consiglio di Stato \u0026#232; effettivamente previsto \r\n dalla legge in identica misura. Non \u0026#232; pertanto coinvolto in nessun \r\n modo il precetto costituzionale invocato, la cui portata non pu\u0026#242; \r\n ovviamente estendersi al sistema di attribuzione delle dette \r\n qualifiche, al quale soltanto \u0026#232; legata la determinazione delle \r\n retribuzioni. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Il giudice a quo ha anche prospettato la violazione della \r\n indipendenza assicurata alla magistratura del Consiglio di Stato dagli \r\n artt. 100, 103 e 108 Cost., violazione che deriverebbe dalla mancata \r\n estensione a quella magistratura della disciplina prevista dalla legge \r\n impugnata. E ci\u0026#242; in quanto la progressione economica assicurata nei \r\n modi previsti dall\u0027art 16 della legge sui magistrati di cassazione, \r\n anche indipendentemente dall\u0027effettiva attribuzione delle funzioni \r\n superiori, costituirebbe \"momento indefettibile\" dell\u0027osservanza della \r\n detta garanzia di indipendenza. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Al riguardo, deve ripetersi che la retribuzione \u0026#232; prevista invece \r\n dalla legge in misura identica per le corrispondenti qualifiche dei \r\n magistrati ordinari e di quelli del Consiglio di Stato. Quello che \r\n differisce \u0026#232;, come si \u0026#232; detto, il sistema di progressione in \r\n carriera, cio\u0026#232; del conferimento delle qualifiche progressive alle \r\n quali \u0026#232; legata l\u0027attribuzione di un superiore trattamento economico. \r\n Ci\u0026#242; posto, \u0026#232; da rilevare che l\u0027indipendenza di un organo \r\n giurisdizionale si realizza, indubbiamente anche mediante \r\n l\u0027eliminazione delle interferenze interne, con l\u0027apprestamento di \r\n garanzie circa lo status dei componenti nelle sue varie articolazioni, \r\n concernenti, fra l\u0027altro, oltre alla progressione in carriera, anche il \r\n trattamento economico. Ma, in un sistema come quello in esame, in cui \r\n la retribuzione \u0026#232; collegata con nesso di conseguenzialit\u0026#224; alla \r\n progressione in carriera, occorre accertare se la regolamentazione di \r\n tale progressione, che costituisce appunto il presupposto \r\n dell\u0027attribuzione del trattamento economico, sia conforme al dettato \r\n costituzionale che quella indipendenza garantisce. E mentre si \u0026#232; visto \r\n che sotto il profilo della differenziazione della disciplina il sistema \r\n non incorre nella violazione del principio di eguaglianza, \u0026#232; qui il \r\n caso di aggiungere che, rispetto al sistema delle garanzie \r\n costituzionali previste in ordine all\u0027esercizio delle giurisdizioni \r\n amministrative, la vigente regolamentazione della progressione in \r\n carriera negli aspetti che qui vengono in considerazione non appare con \r\n esso incompatibile; n\u0026#233;, d\u0027altronde, si rinvengono nell\u0027ordinamento \r\n giuridico principi e indirizzi tali da esigere l\u0027attuazione di un \r\n sistema di progressione in carriera per la magistratura del Consiglio \r\n di Stato (e cos\u0026#236; pure per quello della Corte dei conti e dei tribunali \r\n militari) di tipo e struttura necessariamente in tutto corrispondenti \r\n alle caratteristiche proprie della magistratura ordinaria. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e 5. - Censure analoghe a quelle come sopra formulate sono state \r\n sollevate con l\u0027ordinanza delle Sezioni Riunite della Corte dei conti, \r\n per quanto riguarda la lamentata violazione degli artt. 3 e 36 Cost. \r\n Ci\u0026#242; per effetto della mancata estensione ai consiglieri della Corte \r\n stessa delle disposizioni della legge n. 831 del 1973, con particolare \r\n riferimento alla unitariet\u0026#224; della giurisdizione, intesa come categoria \r\n logico-giuridica ed alla conseguente esigenza di unicit\u0026#224; di indirizzo \r\n legislativo circa lo status dei magistrati ordinari e della Corte dei \r\n conti, considerata l\u0027attribuzione a questi ultimi di funzioni \r\n giurisdizionali esclusive. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Per guanto riguarda tale ordinamento, deve rilevarsi l\u0027esistenza di \r\n una speciale regolamentazione della carriera dei magistrati della Corte \r\n stessa. Anche in questo caso, infatti, \u0026#232; previsto che, a parte la \r\n nomina governativa della met\u0026#224; dei suoi consiglieri, la promozione alle \r\n varie qualifiche sia affidata alla proposta rivolta al Capo dello Stato \r\n dal Presidente del Consiglio dei ministri, previo giudizio di \r\n promovibilit\u0026#224; dato dalla seconda sezione del Consiglio di presidenza \r\n della Corte dei conti per le promozioni da referendario a primo \r\n referendario, e sentito il Consiglio dei ministri, previo parere di \r\n promovibilit\u0026#224; dato dalla prima sezione dello stesso Consiglio di \r\n presidenza, per le promozioni da primo referendario a consigliere o \r\n vice procuratore generale, e per quelle da consigliere o vice \r\n procuratore generale a presidente di sezione o procuratore generale \r\n (artt. 7 del t.u. n. 1214 del 1934, e 13 della legge 20 dicembre 1961, \r\n n. 1345). \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e D\u0027altra parte, la progressione in carriera anche in soprannumero da \r\n referendario a primo referendario e a consigliere o vice procuratore \r\n generale, sancita dagli artt. 1 e 3 della legge 13 ottobre 1969, n. \r\n 691, pur estendendo sostanzialmente ai detti magistrati della Corte dei \r\n conti alcuni aspetti del regime istituito per la magistratura ordinaria \r\n con la legge n. 570 del 1966, non muta la struttura fondamentalmente \r\n diversa della progressione stessa per quanto riguarda il profilo della \r\n competenza a formulare le relative proposte. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e \u0026#200; altres\u0026#236; da considerare che il legislatore non ha finora \r\n ritenuto di apportare, pur alla luce degli artt. 100, ultimo comma, e \r\n 108, secondo comma, della Costituzione, modifiche incisive \r\n all\u0027ordinamento della Corte dei conti e dei suoi componenti: ragion per \r\n cui l\u0027inamovibilit\u0026#224; di cui godono i magistrati appartenenti alle \r\n qualifiche pi\u0026#249; elevate della stessa Corte (art. 8 t.u. del 1934) \r\n presenta caratteri peculiari rispetto a quella garantita ai magistrati \r\n ordinari, poich\u0026#233; risulta affidata ad un organo di natura particolare, \r\n cio\u0026#232; ad una commissione composta dai presidenti e vice presidenti \r\n della Camera e del Senato e presieduta dal Presidente del Senato e la \r\n cui natura si differenzia in modo evidente dal Consiglio superiore \r\n della magistratura. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Gli elementi ora posti in luce concorrono quindi ad evidenziare la \r\n peculiare posizione dei magistrati della Corte dei conti, che risponde, \r\n d\u0027altra parte, alla complessa funzione di tale organo articolata in \r\n attivit\u0026#224; di controllo e consultive, oltre che giurisdizionali, e come \r\n tale tutelata dalla Costituzione (artt. 100, 103 e 108) come organo \r\n ausiliare del Governo ed anche del Parlamento (come ha ritenuto questa \r\n Corte con la sent. n. 142 del 1968) secondo criteri sostanzialmente \r\n diversi da quelli previsti per la magistratura ordinaria, \r\n parallelamente a quanto gi\u0026#224; rilevato pi\u0026#249; sopra per il Consiglio di \r\n Stato, e come del resto la Corte costituzionale ha gi\u0026#224; avuto modo di \r\n affermare specificamente con la sent. n. 1 del 1967. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Le considerazioni gi\u0026#224; esposte a proposito delle censure mosse alla \r\n normativa impugnata con riferimento ai magistrati del Consiglio di \r\n Stato sono pertanto valide anche per la Corte dei conti riguardo alle \r\n argomentazioni del giudice a quo, riferite alla asserita esigenza di \r\n unicita di indirizzo legislativo nella materia in esame e conducono \r\n parallelamente ad escludere che, nella specie, possa ravvisarsi quella \r\n sostanziale omogeneit\u0026#224; delle situazioni raffrontate che sola rende \r\n operante la garanzia di eguaglianza posta dall\u0027art. 3 della \r\n Costituzione. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Detta esclusione si riflette negativamente anche sulla fondatezza \r\n della censura formulata con riferimento alla garanzia della parit\u0026#224; \r\n retributiva di cui all\u0027art. 36 della Costituzione. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Quanto test\u0026#233; esposto vale, per identit\u0026#224; di motivi, ad escludere \r\n la fondatezza della questione, correlativamente sollevata con \r\n l\u0027ordinanza de qua in relazione all\u0027art. 7 del r.d. n. 1214 del 1934 e \r\n all\u0027art. 13, comma secondo, legge n. 1345 del 1961, entrambi peculiari \r\n all\u0027ordinamento dei magistrati della Corte dei conti e che sarebbero \r\n \"non aggiornati\" al sistema introdotto per i magistrati di cassazione. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e 6. - A non diverse conclusioni deve pervenirsi in relazione alla \r\n questione sollevata nell\u0027ordinanza del TAR del Lazio emessa nel \r\n giudizio promosso dal sostituto avvocato generale dello Stato Tommaso \r\n Tomasicchio, e concernente la violazione degli artt. 3 e 36 Cost. per \r\n la mancata estensione delle disposizioni della legge n. 831 del 1973 \r\n anche per quanto riguarda la nomina dei sostituti avvocati generali \r\n dello Stato a vice avvocati generali, esclusione che sarebbe \r\n illegittima in vista della corrispondenza fra le qualifiche di \r\n sostituto avvocato generale dello Stato a consigliere di cassazione, \r\n prevista dal t.u. sull\u0027ordinamento dell\u0027Avvocatura e della costante \r\n parit\u0026#224; della progressione e del trattamento economico riservata dal \r\n sistema normativo ai componenti dell\u0027Avvocatura ed ai magistrati \r\n ordinari. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e A parte la considerazione che nella Costituzione non \u0026#232; presente \r\n alcuna norma di garanzia diretta della Avvocatura dello Stato, \u0026#232; \r\n indubbio che questa si differenzia fondamentalmente dalle magistrature, \r\n oltre che per la struttura e per lo status dei suoi componenti, per la \r\n natura non giurisdizionale delle sue funzioni. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Pertanto non si pu\u0026#242; affermare che il sistema costituzionale abbia \r\n parificato lo status degli avvocati dello Stato a quello dei \r\n magistrati: quindi, il legislatore ordinario non viola norme o principi \r\n costituzionali se non estende agli avvocati dello Stato disposizioni \r\n che ritiene appropriate soltanto ai magistrati. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e L\u0027equiparazione agli effetti economici degli avvocati dello Stato \r\n ai magistrati ordinari, disposta con le indicazioni tabellari che \r\n accompagnano il t.u. n. 1611 del 1933 (per cui, tra l\u0027altro, il vice \r\n avvocato generale \u0026#232; equiparato al magistrato di cassazione con \r\n funzioni direttive) deve collegarsi a quegli elementi che, come gi\u0026#224; \r\n sopra si \u0026#232; detto, possono condurre ad una parificazione di istituti \r\n pur sostanzialmente diversi, solo per quanto riguarda taluni aspetti \r\n del loro operare. Per ci\u0026#242; che concerne l\u0027Avvocatura, detti elementi, \r\n oltre a motivi storici collegati alla originaria costituzione \r\n dell\u0027Istituto con elementi provenienti dalla magistratura ordinaria, \r\n possono sintetizzarsi nella peculiare funzione, non di esercizio \r\n diretto di funzioni giurisdizionali, ma certamente di collaborazione \r\n con la magistratura, resa particolarmente operante dalla funzione di \r\n difesa dello Stato, la quale comporta una visione dei problemi pi\u0026#249; \r\n ampia e diversa da quella che \u0026#232; ordinariamente richiesta per la difesa \r\n di una parte privata, se non altro per l\u0027indubbia appartenenza allo \r\n Stato di fini generali di giustizia. Ma ci\u0026#242;, tuttavia, pu\u0026#242; indurre a \r\n riconoscere non pi\u0026#249; di un certo avvicinamento delle funzioni, con \r\n esclusione, peraltro, di qualsiasi elemento rivelatore di quella \r\n omogeneit\u0026#224; di situazioni che soltanto pu\u0026#242; ricadere sotto la garanzia \r\n dell\u0027invocato principio di eguaglianza. A ci\u0026#242; si pu\u0026#242; aggiungere che \r\n nel determinare il trattamento economico degli avvocati dello Stato si \r\n deve tenere conto anche del disposto dell\u0027art. 21 del t.u. n. 1611 del \r\n 1933. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Quanto era detto, circa la diversificazione degli istituti in \r\n raffronto, vale altres\u0026#236; ad escludere la fondatezza della censura mossa \r\n in relazione alla violazione dell\u0027art. 36 Cost. per gli stessi motivi \r\n gi\u0026#224; svolti in relazione alle situazioni precedentemente esaminate. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e 7. - Dopo quanto sopra ritenuto e deciso circa la costituzionalit\u0026#224; \r\n delle norme denunciate, la Corte non pu\u0026#242;, tuttavia, non sottolineare \r\n l\u0027esigenza che in sede legislativa si provveda, con criteri di \r\n equilibrio comparativo, ad un globale riesame della progressione nelle \r\n funzioni e nel corrispondente trattamento economico, nei confronti di \r\n tutte le magistrature, onde pervenire ad una ristrutturazione funditus \r\n della materia, che nel rigoroso rispetto delle garanzie costituzionali \r\n ed alla luce della giurisprudenza della Corte non trascuri la \r\n considerazione dei profili caratterizzanti ciascuna di esse, \r\n particolarmente in ci\u0026#242; che attiene al regime rispettivo delle nomine e \r\n promozioni, delle incompatibilit\u0026#224; ed inamovibilit\u0026#224;, degli incarichi \r\n particolari, nonch\u0026#233; delle prestazioni effettive e non nominali, \r\n attinenti alle funzioni d\u0027istituto e al trattamento economico. \u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP id\u003d\"MO\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003e per questi motivi \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003e LA CORTE COSTITUZIONALE \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e a) dichiara non fondata la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale \r\n degli artt. 16, 17 e 18 della legge 20 dicembre 1973, n. 831 (modifiche \r\n dell\u0027ordinamento giudiziario per la nomina a magistrato di cassazione e \r\n per il conferimento degli uffici direttivi superiori), sollevata con le \r\n ordinanze di cui in epigrafe, in riferimento agli artt. 3, 36, 100, \r\n ultimo comma, 103 e 108, secondo comma, della Costituzione; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e b) dichiara non fondata la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale \r\n dell\u0027art. 7 r.d. 12 luglio 1934, n. 1214 (testo unico sull\u0027ordinamento \r\n della Corte dei conti) e dell\u0027art. 13, comma secondo, della legge 20 \r\n dicembre 1961, n. 1345 (disposizioni relative alla Corte dei conti), \r\n sollevata con l\u0027ordinanza in epigrafe emessa dalla Corte dei conti a \r\n Sezioni riunite, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e Cos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, \r\n Palazzo della Consulta, il 10 gennaio 1978. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003e F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI - \r\n LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA \r\n GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - \r\n ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA - \r\n GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - \r\n BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO \r\n MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO \r\n MACCARONE. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOFCA\"\u003e GIOVANNI VITALE - Cancelliere \u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"10005","titoletto":"SENT. 1/78 A. ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - NOMINA A MAGISTRATO DI CASSAZIONE E CONFERIMENTO DI UFFICI DIRETTIVI SUPERIORI - MANCATA ESTENSIONE DELLO STESSO SISTEMA DI PROGRESSIONE IN CARRIERA AI CONSIGLIERI DI STATO, AI CONSIGLIERI DELLA CORTE DEI CONTI E AGLI AVVOCATI DELLO STATO - PRETESA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 36, 100 ULTIMO COMMA, 103 E 108, SECONDO COMMA, COST. - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.","testo":"L\u0027ordinamento vigente non contempla una piena uniformita` di disciplina quanto all\u0027attribuzione delle funzioni e all\u0027assetto strutturale degli uffici tra i magistrati dell\u0027ordine giudiziario e quelli del Consiglio di Stato, nonche` della Corte dei Conti; ne` dalla unitarieta` in senso lato dell\u0027esercizio della giurisdizione e dal fatto che la Costituzione prevede per tutti i magistrati garanzie di indipendenza puo` farsi derivare la necessita` di una piena equiparazione e di una puntuale corrispondenza, sul piano della progressione nelle funzioni, tra le magistrature anzidette. Quanto all\u0027Avvocatura dello Stato, a parte la considerazione che nella Costituzione non e` presente alcuna norma di garanzia diretta della stessa, e` indubbio che si differenzia fondamentalmente dalle magistrature oltre che per la struttura e per lo status dei suoi componenti, per la natura non giurisdizionale delle sue funzioni. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 3, 36, 100, ultimo comma, 103 e 108, secondo comma, Cost. - della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 16, 17, e 18 della legge 20 dicembre 1973, n. 831).","numero_massima_successivo":"10006","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"20/12/1973","numero":"831","articolo":"16","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge;831~art16"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"20/12/1973","numero":"831","articolo":"17","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge;831~art17"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"20/12/1973","numero":"831","articolo":"18","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge;831~art18"}],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"36","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"100","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"ultimo co.","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"103","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"108","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"10006","titoletto":"SENT. 1/78 B. CORTE DEI CONTI - CONSIGLIERI - PROGRESSIONE IN CARRIERA - MANCATO AGGIORNAMENTO AL SISTEMA INTRODOTTO PER I MAGISTRATI DI CASSAZIONE - PRETESO CONTRASTO CON GLI ARTT. 3 E 36 COST. - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.","testo":"La carriera dei magistrati della Corte dei conti ha una speciale regolamentazione che riflette la peculiare posizione di essi, rispondente alla complessa funzione di tale organo articolata in attivita` di controllo e consultive, oltre che giurisdizionali. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost. - della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 7 del R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e 13, secondo comma. della legge 20 dicembre 1961, n. 1345, nella parte in cui non sono stati aggiornati al sistema di progressione in carriera introdotto per i magistrati di cassazione con legge n. 831 del 1973).","numero_massima_precedente":"10005","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[{"denominazione_legge":"regio decreto","data_legge":"12/07/1934","numero":"1214","articolo":"7","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto;1214~art7"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"20/12/1961","numero":"1345","articolo":"13","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge;1345~art13"}],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"36","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"4814","autore":"","titolo":"[ NOTA REDAZIONALE ]","descrizione":"Nota a prima lettura","titolo_rivista":"Il Foro italiano","anno_rivista":"1978","numero_rivista":"","parte_rivista":"I","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"383","note_abstract":"","collocazione":"C.5 - A.182/1","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"4815","autore":"","titolo":"OSSERVAZIONI","descrizione":"","titolo_rivista":"Giurisprudenza italiana","anno_rivista":"1979","numero_rivista":"","parte_rivista":"I","sezione_rivista":"I","pagina_rivista":"33","note_abstract":"","collocazione":"C.6 - A.57/1","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"4717","autore":"CHIRICO G.","titolo":"I POTERI-DOVERI DELLA CORTE COSTITUZIONALE NELL\u0027INTERPRETAZIONE DELLE LEGGI","descrizione":"","titolo_rivista":"Il Consiglio di Stato","anno_rivista":"1978","numero_rivista":"","parte_rivista":"II","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"91","note_abstract":"","collocazione":"C.57 - A.74","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"4650","autore":"GABRIELE F.","titolo":"GIUDICI ORDINARI, GIUDICI AMMINISTRATIVI E GARANZIE COSTITUZIONALI DI INDIPENDENZA","descrizione":"","titolo_rivista":"Giurisprudenza costituzionale","anno_rivista":"1978","numero_rivista":"","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"124","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"4648","autore":"RUBINO M.","titolo":"[ NOTA S.T. ]","descrizione":"","titolo_rivista":"Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale","anno_rivista":"1978","numero_rivista":"","parte_rivista":"II","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"3","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}" ] ] |
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