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C. e altri, iscritta al n. 102 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella \u003cI\u003eGazzetta Ufficiale\u003c/I\u003e della Repubblica n. 12, prima serie speciale, dell\u0027anno 2003. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e      \u003cI\u003eVisto\u003c/I\u003e l\u0027atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e      \u003cI\u003eudito\u003c/I\u003e nella camera di consiglio del 24 settembre 2003 il Giudice relatore Gustavo Zagrebelsky. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cI\u003e    Ritenuto\u003c/I\u003e che nel corso di un procedimento penale il Giudice dell\u0027udienza preliminare presso il Tribunale di Catania, con ordinanza del 10 maggio 2002, ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione, questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0027art. 34, comma 1, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede l\u0027incompatibilit\u0026#224; alla funzione di trattazione dell\u0027udienza preliminare per il giudice che, per lo stesso fatto e nei confronti degli stessi imputati, abbia gi\u0026#224; pronunciato, all\u0027esito di una precedente udienza preliminare, il decreto che dispone il giudizio; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e      che il giudice \u003cI\u003ea quo\u003c/I\u003e precisa di essere chiamato a svolgere nuovamente la funzione di trattazione dell\u0027udienza preliminare, per gli stessi fatti storici e nei confronti degli stessi imputati, a seguito dell\u0027annullamento, in sede dibattimentale, del decreto che dispone il giudizio precedentemente emesso dallo stesso rimettente all\u0027esito di una prima udienza preliminare; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e    che il giudice rimettente, pur dando atto che una analoga questione di legittimit\u0026#224; costituzionale \u0026#232; stata dichiarata manifestamente infondata dalla Corte costituzionale con ordinanza n. 112 del 2001 - decisione, tuttavia, \u0026#171;svincolata dalle modifiche apportate all\u0027udienza preliminare dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479 e dalla nuova configurazione e dai nuovi contenuti assunti da detta fase processuale\u0026#187; -, ritiene che la questione debba essere proposta alla luce delle affermazioni contenute nella sentenza n. 224 del 2001, che, a differenza della citata ordinanza n. 112, ha potuto tener conto della nuova disciplina dell\u0027udienza preliminare, come ridisegnata a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 479 del 1999; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e    che nella sentenza da ultimo citata - osserva il rimettente - la Corte ha rilevato che il marcato incremento quantitativo e qualitativo dei poteri istruttori e decisori del giudice dell\u0027udienza preliminare, come rispettivamente ridisegnati dagli articoli 421-\u003cI\u003ebis\u003c/I\u003e e 422 cod. proc. pen. da una parte e dall\u0027art. 425 cod. proc. pen. dall\u0027altra, legittima ormai il giudice medesimo a compiere una approfondita valutazione circa il merito dell\u0027accusa, tale da radicare nello stesso una \u0026#171;forza della prevenzione\u0026#187; rilevante ai fini della disciplina dell\u0027incompatibilit\u0026#224;; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e    che il suddetto rilievo conduce il giudice \u003cI\u003ea quo \u003c/I\u003ea dubitare della compatibilit\u0026#224; con i principi di imparzialit\u0026#224; e di terziet\u0026#224; del giudice dell\u0027anzidetta ipotesi, verificatasi nella specie, di una nuova celebrazione dell\u0027udienza preliminare da parte di un giudice che nel corso dello stesso procedimento penale abbia gi\u0026#224; emesso, nei confronti del medesimo imputato e per lo stesso fatto storico, il decreto che dispone il giudizio; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e    che nel giudizio cos\u0026#236; promosso \u0026#232; intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0027Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cI\u003e    Considerato\u003c/I\u003e che il Giudice dell\u0027udienza preliminare presso il Tribunale di Catania dubita, in riferimento agli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione, della legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0027art. 34, comma 1, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede l\u0027incompatibilit\u0026#224; alla funzione di trattazione dell\u0027udienza preliminare per il giudice che, per lo stesso fatto e nei confronti degli stessi imputati, abbia gi\u0026#224; pronunciato, all\u0027esito di una precedente udienza preliminare, il decreto che dispone il giudizio; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e    che questa Corte ha recentemente dichiarato non fondate identiche questioni sollevate sull\u0027art. 34 cod. proc. pen., rilevando come - essendo l\u0027udienza preliminare divenuta un momento di \u0026#171;giudizio\u0026#187; alla luce sia delle innovazioni legislative ricordate dal rimettente (legge n. 479 del 1999), sia della legge 7 dicembre 2000, n. 397 - la fase di trattazione di detta udienza rientri pianamente, ove ne sussistano gli ulteriori presupposti, nelle previsioni dell\u0027art. 34 cod. proc. pen., che dispongono l\u0027incompatibilit\u0026#224; del giudice che abbia gi\u0026#224; giudicato sulla medesima \u003cI\u003eres iudicanda\u003c/I\u003e, con la conseguenza che spetta al giudice che procede valutare, indipendentemente dalla specifica causa che di volta in volta abbia determinato la reiterazione di detta funzione in capo allo stesso giudice-persona fisica, le conseguenze di tale principio in rapporto alla specifica situazione processuale che gli si prospetta (sentenza n. 335 del 2002; ordinanza n. 269 del 2003); \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e    che pertanto la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cI\u003e    Visti \u003c/I\u003egli articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. \u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\u003cI\u003e    dichiara\u003c/I\u003e la manifesta infondatezza della questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0027art. 34, comma 1, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione, dal Giudice dell\u0027udienza preliminare presso il Tribunale di Catania con l\u0027ordinanza in epigrafe. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e    Cos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 gennaio 2004. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003e    Riccardo CHIEPPA, Presidente \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003e    Gustavo ZAGREBELSKY, Redattore \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003e    Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003e    Depositata in Cancelleria il 16 gennaio 2004. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003e    Il Direttore della Cancelleria \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: DI PAOLA \u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"28183","titoletto":"Processo penale - Incompatibilità del giudice - Giudice che ha già pronunciato, all’esito di una precedente udienza preliminare, il decreto che dispone il giudizio - Incompatibilità alla funzione di trattazione dell’udienza preliminare per lo stesso fatto e nei confronti degli stessi imputati - Omessa previsione - Denunciata violazione del principio di eguaglianza, del diritto di difesa e del principio di imparzialità del giudice - Questione già dichiarata non fondata - Manifesta infondatezza.","testo":"Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione, dell\u0027art. 34, comma 1, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede l\u0027incompatibilità alla funzione di trattazione dell\u0027udienza preliminare per il giudice che, per lo stesso fatto e nei confronti degli stessi imputati, abbia già pronunciato, all\u0027esito di una precedente udienza preliminare, il decreto che dispone il giudizio. Infatti, la Corte costituzionale ha già dichiarato non fondate identiche questioni, rilevando che – essendo l\u0027udienza preliminare divenuta un momento di «giudizio» – la fase di trattazione rientra, ove ne sussistano gli ulteriori presupposti, nelle previsioni dell\u0027art. 34 cod. proc. pen., che dispongono l\u0027incompatibilità del giudice che abbia già giudicato sulla medesima ‘res iudicanda’, con la conseguenza che spetta al giudice che procede valutare, indipendentemente dalla specifica causa che di volta in volta abbia determinato la reiterazione di detta funzione in capo allo stesso giudice-persona fisica, le conseguenze di tale principio in rapporto alla specifica situazione processuale che gli si prospetta. \r\n\r\n- Per i precedenti cui si fa esplicito rinvio, v. sentenza n. 335/2002, ordinanza n. 269/2003.","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"codice di procedura penale","data_legge":"","numero":"","articolo":"34","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"24","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"111","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"18970","autore":"Groppi T.","titolo":"Sussidiarietà e federalismo: l\u0027esercizio unitario non si tocca","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"D.\u0026G. - Diritto e giustizia","anno_rivista":"2004","numero_rivista":"8","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"42","note_abstract":"","collocazione":"C.2 - A.481","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}"
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