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Modificazioni alla legge regionale 16 marzo 2006, n. 7), nella parte in cui sostituisce l\u0026#8217;art. 14, comma 4, della legge della Regione Valle d\u0026#8217;Aosta 16 marzo 2006, n. 7 (Nuove disposizioni concernenti la societ\u0026#224; finanziaria regionale FINAOSTA S.p.A. Abrogazione della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 13 settembre 2021, depositato in cancelleria il 21 settembre 2021, iscritto al n. 50 del registro ricorsi 2021 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eVisto l\u0026#8217;atto di costituzione della Regione autonoma Valle d\u0026#8217;Aosta/Vall\u0026#233;e d\u0026#8217;Aoste;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eudito nell\u0026#8217;udienza pubblica del 24 maggio 2022 il Giudice relatore Stefano Petitti;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003euditi l\u0026#8217;avvocato dello Stato Fabrizio Fedeli per il Presidente del Consiglio dei ministri e l\u0026#8217;avvocato Francesco Saverio Marini per la Regione autonoma Valle d\u0026#8217;Aosta/Vall\u0026#233;e d\u0026#8217;Aoste;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003edeliberato nella camera di consiglio del 24 maggio 2022.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003eRitenuto in fatto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ricorso notificato il 13 settembre 2021, depositato il 21 settembre successivo e iscritto al n. 50 del registro ricorsi 2021, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato l\u0026#8217;art. 2, comma 1, della legge della Regione Valle d\u0026#8217;Aosta 13 luglio 2021, n. 16 (Disposizioni in materia di funzionamento e limiti ai compensi degli organi societari di Finaosta S.pA., nonch\u0026#233; di operazioni societarie. Modificazioni alla legge regionale 16 marzo 2006, n. 7), nella parte in cui sostituisce l\u0026#8217;art. 14, comma 4, della legge della Regione Valle d\u0026#8217;Aosta 16 marzo 2006, n. 7 (Nuove disposizioni concernenti la societ\u0026#224; finanziaria regionale FINAOSTA S.p.A. Abrogazione della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16), in riferimento all\u0026#8217;art. 2, lettera a), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d\u0026#8217;Aosta) e all\u0026#8217;art. 117, terzo comma, della Costituzione, relativamente alla materia del coordinamento della finanza pubblica.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.1.\u0026#8211; Il ricorrente premette che, nell\u0026#8217;ambito delle disposizioni introdotte con la legge reg. Valle d\u0026#8217;Aosta n. 16 del 2021, il legislatore valdostano \u0026#232; intervenuto, mediante la disposizione impugnata, a disciplinare i limiti ai compensi degli organi societari di Finaosta spa, prevedendo in particolare che \u0026#171;[i] compensi spettanti al Presidente e ai membri del consiglio d\u0026#8217;amministrazione sono stabiliti dall\u0026#8217;assemblea in misura non superiore al doppio di quella prevista per i componenti in carica alla data di approvazione del bilancio relativo all\u0026#8217;esercizio 2020\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTale previsione contrasterebbe con la normativa statale di principio contenuta nell\u0026#8217;art. 11, comma 7, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di societ\u0026#224; a partecipazione pubblica), secondo il quale, per la determinazione dei compensi degli amministratori delle societ\u0026#224; controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni, trovano applicazione, in attesa dell\u0026#8217;emanazione del decreto ministeriale di cui all\u0026#8217;art. 11, comma 6, del medesimo d.lgs. n. 175 del 2016, le disposizioni di cui all\u0026#8217;art. 4, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonch\u0026#233; misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTale ultima disposizione, in particolare, stabilisce che \u0026#171;[a] decorrere dal 1\u0026#176; gennaio 2015, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali societ\u0026#224;, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non pu\u0026#242; superare l\u0026#8217;80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell\u0026#8217;anno 2013\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.\u0026#8211; Per il fatto di consentire all\u0026#8217;assemblea di Finaosta spa di deliberare un incremento dei compensi degli organi della stessa in deroga al limite massimo dell\u0026#8217;80 per cento dei costi complessivamente sostenuti nel 2013, la norma impugnata contrasterebbe con l\u0026#8217;art. 4, comma 4, del d.l. n. 95 del 2012, che \u0026#232; stato ritenuto da alcune sezioni regionali della Corte dei conti principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, rientrante quindi nella competenza legislativa statale ai sensi dell\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost. (sono richiamate le delibere delle sezioni regionali di controllo per la Basilicata del 29 marzo 2018, n. 10, e per la Liguria del 27 marzo 2020, n. 29).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eMuovendo dalla ricostruzione della giurisprudenza contabile, l\u0026#8217;Avvocatura osserva come la finalit\u0026#224; dell\u0026#8217;art. 4, comma 4, del d.l. n. 95 del 2012 consista nel contenimento dei costi delle societ\u0026#224; pubbliche e il suo contenuto non possa essere derogato dal legislatore regionale, n\u0026#233; facendo valere le aumentate competenze della societ\u0026#224;, n\u0026#233; invocando la necessit\u0026#224; di dare attuazione alle previsioni dei piani di razionalizzazione delle partecipazioni mediante operazioni di alienazione o aggregazione. Solo laddove il costo per l\u0026#8217;anno 2013 non sia in concreto rinvenibile, sarebbe possibile considerare \u0026#171;l\u0026#8217;onere sostenuto nell\u0026#8217;ultimo esercizio nel quale risulti presente un esborso a tale titolo, nel rispetto della stretta necessariet\u0026#224; e del limite massimo di 240 mila euro\u0026#187; di cui all\u0026#8217;art. 11, comma 7 (recte: comma 6), del d.lgs. n. 175 del 2016 (sono richiamate la gi\u0026#224; citata deliberazione della sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Liguria, n. 29 del 2020, e quella della sezione regionale di controllo per il Veneto del 5 febbraio 2018, n. 31).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSecondo il ricorrente, quindi, il limite in parola avrebbe carattere tassativo e, in difetto di espressa previsione di legge statale, non potrebbe \u0026#171;essere derogato dalla Regione in conseguenza di un\u0026#8217;evoluzione rispetto alla configurazione originaria della societ\u0026#224; e neppure invocando una pretesa incongruenza degli emolumenti attribuibili in base all\u0026#8217;applicazione di siffatti limiti\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNon troverebbe peraltro applicazione l\u0026#8217;art. 36 Cost., perch\u0026#233; il rapporto tra amministratore e societ\u0026#224; non sarebbe riconducibile n\u0026#233; a un contratto d\u0026#8217;opera, n\u0026#233; a un contratto di lavoro subordinato o parasubordinato, ma a un rapporto di tipo societario, \u0026#171;con conseguente disponibilit\u0026#224; e rinunciabilit\u0026#224; del compenso e piena legittimit\u0026#224; di ogni previsione statutaria restrittiva finanche, al limite, della eventuale gratuit\u0026#224; dell\u0026#8217;incarico\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eA fronte di tale contrasto, la disposizione impugnata esorbiterebbe pertanto dalla competenza primaria attribuita alla Regione dall\u0026#8217;art. 2, lettera a), dello statuto speciale nella materia \u0026#171;ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla regione e stato giuridico ed economico del personale\u0026#187;, invadendo cos\u0026#236; l\u0026#8217;ambito riservato alla competenza legislativa statale in relazione al principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica ricavabile dal combinato disposto di cui al richiamato art. 4, comma 4, del d.l. n. 95 del 2012 e all\u0026#8217;art. 11, comma 7, del d.lgs. n. 175 del 2016.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; In data 11 ottobre 2021 si \u0026#232; costituita in giudizio la Regione autonoma Valle d\u0026#8217;Aosta/Vall\u0026#233;e d\u0026#8217;Aoste, in persona del suo Presidente pro tempore, chiedendo che il ricorso venga dichiarato non fondato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.1.\u0026#8211; Secondo la difesa regionale, l\u0026#8217;impugnativa del Governo sarebbe inammissibile, o comunque non fondata, perch\u0026#233; le norme interposte di cui si lamenta la violazione non sarebbero applicabili nella Regione Valle d\u0026#8217;Aosta.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;art. 23 del d.lgs. n. 175 del 2016, infatti, stabilisce che le disposizioni in esso contenute si applicano nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano \u0026#171;compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione\u0026#187;, mentre l\u0026#8217;art. 24-bis del d.l. n. 95 del 2012, come convertito, prevede che le disposizioni contenute nel decreto medesimo si applichino agli enti ad autonomia speciale \u0026#171;secondo le procedure previste dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, anche con riferimento agli enti locali delle autonomie speciali che esercitano le funzioni in materia di finanza locale, agli enti ed organismi strumentali dei predetti enti territoriali e agli altri enti o organismi ad ordinamento regionale o provinciale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn virt\u0026#249; del principio pattizio che governa l\u0026#8217;ordinamento finanziario in Valle d\u0026#8217;Aosta, secondo quanto previsto dagli artt. 48-bis e 50 dello statuto speciale, anche ammettendo che quelli richiamati nel ricorso siano principi di coordinamento della finanza pubblica, essi non sarebbero comunque vincolanti perch\u0026#233; non individuati secondo il principio dell\u0026#8217;accordo, \u0026#171;inteso come vincolo di metodo (e non gi\u0026#224; di risultato) e declinato nella forma della leale collaborazione\u0026#187; (sono richiamate le sentenze di questa Corte n. 58 del 2021 e n. 250 del 2020).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTale metodo, osserva la resistente, ha trovato conferma nell\u0026#8217;accordo sottoscritto il 16 novembre 2018 tra il Ministro dell\u0026#8217;economia e delle finanze e il Presidente della Regione autonoma Valle d\u0026#8217;Aosta/Vall\u0026#233;e d\u0026#8217;Aoste, i cui contenuti sono stati recepiti nell\u0026#8217;art. 1, commi da 876 a 879, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l\u0026#8217;anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021). Questo accordo, rileva ancora la difesa regionale, non contempla specifiche previsioni nella materia interessata dall\u0026#8217;odierna impugnazione, limitandosi a quantificare complessivamente gli effetti del contributo della Regione al risanamento della finanza pubblica. N\u0026#233; la situazione sarebbe mutata negli accordi intervenuti successivamente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDa tanto discenderebbe la non diretta applicabilit\u0026#224; dell\u0026#8217;art. 4, comma 4, del d.l. n. 95 del 2012, richiamato dall\u0026#8217;art. 11, comma 7, del d.lgs. n. 175 del 2016, e la conseguente inammissibilit\u0026#224; o, comunque, non fondatezza del ricorso governativo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.2.\u0026#8211; Anche ove tali disposizioni fossero da ritenersi applicabili alla Regione autonoma Valle d\u0026#8217;Aosta/Vall\u0026#233;e d\u0026#8217;Aoste, esse comunque non integrerebbero un principio fondamentale \u0026#171;in assoluto non derogabile\u0026#187; da parte di quest\u0026#8217;ultima.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl limite di cui al citato art. 4, comma 4, del d.l. n. 95 del 2012, infatti, troverebbe applicazione, in virt\u0026#249; del richiamo ad esso effettuato dall\u0026#8217;art. 11, comma 7, del d.lgs. n. 175 del 2016, nelle more dell\u0026#8217;adozione del decreto ministeriale previsto dall\u0026#8217;art. 11, comma 6, del medesimo decreto legislativo. Nonostante il tempo trascorso dall\u0026#8217;entrata in vigore del Testo unico sulle societ\u0026#224; a partecipazione pubblica e il fatto che quest\u0026#8217;ultimo abbia potenziato i requisiti qualitativi e le competenze richieste agli organi di amministrazione di tali societ\u0026#224;, il decreto di cui al citato art. 11, comma 6 \u0026#8211; osserva la Regione \u0026#8211; non \u0026#232; stato ancora adottato, con l\u0026#8217;effetto che l\u0026#8217;inerzia statale avrebbe consolidato, in modo illegittimo, una situazione che nasceva come transitoria e che impone, oggi, di \u0026#171;individuare soluzioni costituzionalmente orientate anche nell\u0026#8217;interpretazione del limite in discussione, sulla scorta dei principi di ragionevolezza e buon andamento ex artt. 3 e 97 Cost.\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eProprio tale esigenza avrebbe spinto alcune sezioni regionali di controllo della Corte dei conti a sottolineare, nel momento in cui si deroga al limite di cui al citato art. 4, comma 4, del d.l. n. 95 del 2012, la necessit\u0026#224; di combinare le norme pubblicistiche e privatistiche rilevanti nella materia de qua, orientando le soluzioni a una \u0026#171;attenta combinazione del rispetto di tutti i limiti stabiliti a tutela di un corretto utilizzo delle pubbliche risorse, e del contestuale interesse alla massima efficacia dello svolgimento delle funzioni, atta a consentire una proficua operativit\u0026#224; dello stesso\u0026#187; (sezione regionale di controllo per il Friuli-Venezia Giulia, deliberazione del 30 aprile 2020, n. 15).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCi\u0026#242; ha condotto, nel caso in cui non vi fosse un parametro di costo per l\u0026#8217;anno 2013, ad assumere quale riferimento l\u0026#8217;onere sostenuto nell\u0026#8217;ultimo esercizio nel quale risulti presente un esborso da utilizzare, purch\u0026#233; contenuto entro i limiti della stretta necessit\u0026#224;, ovvero a far ricorso allo stesso principio allorch\u0026#233; il costo di riferimento, pur desumibile, risulti \u0026#171;talmente esiguo da essere considerato sostanzialmente inesistente, soprattutto se si abbia in considerazione la necessit\u0026#224; di garantire un proficuo e professionalmente adeguato funzionamento degli organi societari\u0026#187;, sempre che i compensi vengano contenuti entro \u0026#171;limiti riconducibili ai parametri di sana gestione\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.3.\u0026#8211; Entro tali coordinate si collocherebbe l\u0026#8217;impugnato art. 2, comma 1, della legge reg. Valle d\u0026#8217;Aosta n. 16 del 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa difesa regionale precisa che il compenso percepito nell\u0026#8217;anno 2020, invariato dal 2015, dai membri del consiglio di amministrazione di Finaosta spa \u0026#232; pari a euro 4.464, mentre quello del presidente del consiglio di amministrazione ammonta a euro 25.200.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSi tratterebbe di un compenso quasi simbolico e che risulterebbe vieppi\u0026#249; inadeguato oggi alla luce della maggiore qualificazione e delle corrispondenti responsabilit\u0026#224; richieste per gli amministratori, secondo quanto prevede proprio la legge regionale impugnata, alla luce delle nuove attivit\u0026#224; svolte dalla societ\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDando attuazione al decreto del Ministro dell\u0026#8217;economia e delle finanze del 23 novembre 2020, n. 169 (Regolamento in materia di requisiti e criteri di idoneit\u0026#224; allo svolgimento dell\u0026#8217;incarico degli esponenti aziendali delle banche, degli intermediari finanziari, dei confidi, degli istituti di moneta elettronica, degli istituti di pagamento e dei sistemi di garanzia dei depositanti), la legge reg. Valle d\u0026#8217;Aosta n. 16 del 2021 \u0026#8211; precisa la resistente \u0026#8211; ha infatti dettato specifici criteri e requisiti di idoneit\u0026#224; in capo agli amministratori, tra cui assume rilievo la non cumulabilit\u0026#224; dell\u0026#8217;incarico di presidente del consiglio d\u0026#8217;amministrazione e di direttore generale, il che avrebbe reso ancora pi\u0026#249; irrisorio il compenso riconosciuto al presidente in base al criterio storico.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePer effetto della disposizione impugnata, pertanto, si sarebbe determinato un riallineamento dei compensi degli organi della societ\u0026#224;, che, rimediando alla sostanziale irrilevanza del loro ammontare fino al 2020, resterebbe tuttavia rispettoso del principio di efficacia perch\u0026#233; commisurerebbe la remunerazione a un criterio di adeguatezza alla luce delle competenze attribuite agli organi e dei nuovi requisiti che impongono una maggiore qualificazione dei membri di questi ultimi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCi\u0026#242; sarebbe dimostrato dal fatto che il compenso massimo riconoscibile ai membri del consiglio di amministrazione di Finaosta spa sar\u0026#224; pari a euro 8.928 annui, mentre il presidente si vedr\u0026#224; riconosciuti al massimo euro 50.400 all\u0026#8217;anno. Si tratterebbe di una \u0026#171;misura pienamente razionale e proporzionata\u0026#187;, se solo si pensa ai compensi percepiti dagli organi di altre societ\u0026#224; analoghe (\u0026#232; riportato il caso di Finlombarda spa, il cui presidente ottiene un compenso pari a euro 102.720 annui e i membri del consiglio d\u0026#8217;amministrazione pari a euro 34.240 annui).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNe deriverebbe, in conclusione, che la Regione autonoma Valle d\u0026#8217;Aosta/Vall\u0026#233;e d\u0026#8217;Aoste non avrebbe n\u0026#233; esorbitato dalle sue attribuzioni statutarie nella materia \u0026#171;ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla Regione [e] stato giuridico ed economico del personale\u0026#187;, n\u0026#233; avrebbe violato un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, essendosi \u0026#171;limitata a declinarlo, nei limiti in cui lo stesso \u0026#8220;diritto vivente\u0026#8221; lo consente, per garantire la proporzionalit\u0026#224; tra funzioni e compenso, senza tradire la logica di sana gestione finanziaria\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; In ulteriore subordine, laddove non venissero accolte le ragioni di non fondatezza di cui ai punti precedenti, la difesa regionale chiede a questa Corte di promuovere davanti a se stessa la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale delle norme invocate a parametro interposto (art. 11, comma 7, d.lgs. n. 175 del 2016 e art. 4, comma 4, d.l. n. 95 del 2012), per contrasto con plurimi parametri costituzionali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.1.\u0026#8211; La rilevanza della questione sarebbe evidente in ragione del fatto che proprio su tali parametri interposti si fondano le ragioni governative a sostegno della dedotta illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 2 della legge reg. Valle d\u0026#8217;Aosta n. 16 del 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.2.\u0026#8211; Quanto alla non manifesta infondatezza della questione, la difesa regionale osserva come le finalit\u0026#224; di contenimento dei costi perseguite dalle disposizioni richiamate nascevano nel contesto di una disciplina emergenziale quale quella di cui al d.l. n. 95 del 2012 e venivano trasfuse nel corpo del testo unico di cui al d.lgs. n. 175 del 2016 con l\u0026#8217;obiettivo di approntare una disciplina temporanea, in attesa che venisse adottato il decreto ministeriale previsto dall\u0026#8217;art. 11, comma 6, del medesimo decreto legislativo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl protrarsi dell\u0026#8217;inerzia avrebbe reso oggi non pi\u0026#249; tollerabile la sopravvivenza di una disciplina transitoria che palesemente colliderebbe con l\u0026#8217;introduzione, ad opera del medesimo decreto legislativo, di peculiari requisiti di qualificazione per gli amministratori delle societ\u0026#224; in questione e di ulteriori competenze assegnate a questi ultimi rispetto alla disciplina previgente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCi\u0026#242; si tradurrebbe, in primo luogo, in una menomazione delle competenze legislative della Regione autonoma Valle d\u0026#8217;Aosta/Vall\u0026#233;e d\u0026#8217;Aoste, che si vedrebbe impossibilitata ad adeguare i compensi delle societ\u0026#224; di cui \u0026#232; socio unico, con conseguente violazione degli artt. 2, lettera a) (in relazione all\u0026#8217;ambito di competenza legislativa primaria nella materia \u0026#171;ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla regione e stato giuridico ed economico del personale\u0026#187;), 3, lettera f) (con riguardo alla competenza integrativa in materia di finanze regionali e comunali), 48-bis e 50 dello statuto speciale, nonch\u0026#233; dell\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost., in relazione alla materia \u0026#171;coordinamento della finanza pubblica\u0026#187;, in combinato disposto con l\u0026#8217;art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eVi sarebbe, poi, un contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost., perch\u0026#233; il protrarsi dell\u0026#8217;utilizzo del criterio della spesa storica sarebbe inadeguato alla luce delle novit\u0026#224; introdotte dal testo unico di cui al d.lgs. n. 175 del 2016, che ha ancorato il modello operativo delle societ\u0026#224; a partecipazione pubblica a una logica di sana gestione finanziaria, al contempo mirando al perseguimento della massima efficacia nello svolgimento delle relative funzioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSarebbero lesi, inoltre, gli artt. 3 e 41 Cost., per il sacrificio subito dall\u0026#8217;autonomia imprenditoriale delle societ\u0026#224; a partecipazione pubblica in ragione del protrarsi del vincolo della spesa storica nella determinazione del compenso degli amministratori, come anche gli artt. 3 e 36 Cost., perch\u0026#233; tali compensi non sarebbero pi\u0026#249; adeguati e proporzionati \u0026#171;rispetto ai nuovi e maggiori incarichi da questi assunti, alla complessit\u0026#224; delle funzioni svolte e alla relativa assunzione di responsabilit\u0026#224;\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePur se tra amministratore e societ\u0026#224; non sia configurabile un rapporto di lavoro, secondo la difesa regionale l\u0026#8217;imposizione del tetto di spesa colliderebbe col principio, chiaramente fatto proprio dall\u0026#8217;art. 11, comma 6, del d.lgs. n. 175 del 2016, che vuole gli emolumenti crescere proporzionalmente rispetto alla quantit\u0026#224; e alla qualit\u0026#224; delle funzioni svolte, ci\u0026#242; che si tradurrebbe, appunto, in una violazione dell\u0026#8217;art. 36 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDa ultimo, osserva la difesa regionale che l\u0026#8217;invocazione di parametri estranei a quelli attinenti il riparto delle competenze tra Stato e Regione \u0026#232; comunque ammissibile, attesa la ridondanza della eccepita lesione sulle competenze regionali richiamate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.\u0026#8211; In prossimit\u0026#224; dell\u0026#8217;udienza pubblica, la difesa della Regione autonoma Valle d\u0026#8217;Aosta/Vall\u0026#233;e d\u0026#8217;Aoste ha depositato memoria, insistendo affinch\u0026#233; questa Corte dichiari non fondate le censure formulate dal ricorso governativo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.\u0026#8211; Anche l\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato ha depositato memoria, insistendo nelle conclusioni gi\u0026#224; rassegnate e replicando alle deduzioni svolte dalla difesa regionale nell\u0026#8217;atto di costituzione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAd avviso dell\u0026#8217;Avvocatura, le clausole di salvaguardia evocate dalla difesa regionale a sostegno dell\u0026#8217;inapplicabilit\u0026#224; dell\u0026#8217;art. 4, comma 4, del d.l. n. 95 del 2012 e dell\u0026#8217;art. 11, comma 7, del d.lgs. n. 175 del 2016 \u0026#171;valgono soltanto a regolare la partecipazione delle Regioni autonome agli obiettivi di finanza pubblica nell\u0026#8217;ambito del patto di stabilit\u0026#224; e non sembra possano condizionare, nel caso sottoposto a giudizio, l\u0026#8217;applicazione di una norma che dispone un limite generale alla spesa corrente\u0026#187;. Limiti alla spesa di enti pubblici regionali, pertanto, sarebbero consentiti purch\u0026#233; essi pongano obiettivi di riequilibrio della stessa \u0026#171;intesi nel senso di un transitorio contenimento complessivo, anche se non generale, della spesa corrente\u0026#187; e non prevedano in modo esaustivo strumenti o modalit\u0026#224; per il perseguimento di tali obiettivi. Proprio tali caratteristiche connoterebbero le richiamate disposizioni, da cui si ricava il limite di spesa per i compensi degli amministratori delle societ\u0026#224; a partecipazione pubblica, senza che quindi le autonomie speciali, e la Regione autonoma Valle d\u0026#8217;Aosta/Vall\u0026#233;e d\u0026#8217;Aoste nel caso di specie, possano sottrarsi al rispetto di quest\u0026#8217;ultimo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eN\u0026#233; un limite all\u0026#8217;applicabilit\u0026#224; di tali previsioni potrebbe essere rinvenuto nel principio pattizio, perch\u0026#233; con gli accordi in parola vengono regolati \u0026#171;complessi rapporti finanziari\u0026#187; tra Stato e Regioni ad autonomia speciale, laddove una disposizione come quella impugnata, che si limita a introdurre un limite generale e temporaneo, non richiederebbe di essere recepita tramite accordo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eQuanto, poi, alla derogabilit\u0026#224; del limite fissato dall\u0026#8217;art. 4, comma 4, del d.l. n. 95 del 2012, l\u0026#8217;Avvocatura ribadisce come essa sia impedita anche nel caso in cui alle societ\u0026#224; in questione vengano attribuiti nuovi compiti o esse siano investite da un processo di riorganizzazione. Non sussisterebbero, infine, i presupposti perch\u0026#233; questa Corte, in accoglimento della richiesta avanzata dalla difesa regionale, sollevi di fronte a se stessa questione di legittimit\u0026#224; costituzionale delle richiamate norme interposte. La dedotta violazione deriverebbe, infatti, unicamente dal ritardo nell\u0026#8217;adozione del regolamento previsto dall\u0026#8217;art. 11, comma 6, del d.lgs. n. 175 del 2016, ci\u0026#242; che, tuttavia, costituirebbe un inconveniente di mero fatto, non rilevante ai fini del controllo di legittimit\u0026#224; costituzionale (sono richiamate le sentenze n. 117 del 2012, n. 303 del 2011 e n. 329 del 2009).\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003eConsiderato in diritto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ricorso notificato il 13 settembre 2021, depositato il 21 settembre successivo e iscritto al n. 50 del registro ricorsi 2021, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato l\u0026#8217;art. 2, comma 1, della legge della Regione Valle d\u0026#8217;Aosta 13 luglio 2021, n. 16 (Disposizioni in materia di funzionamento e limiti ai compensi degli organi societari di Finaosta S.pA., nonch\u0026#233; di operazioni societarie. Modificazioni alla legge regionale 16 marzo 2006, n. 7), nella parte in cui sostituisce l\u0026#8217;art. 14, comma 4, della legge della Regione Valle d\u0026#8217;Aosta 16 marzo 2006, n. 7 (Nuove disposizioni concernenti la societ\u0026#224; finanziaria regionale FINAOSTA S.p.A. Abrogazione della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16), in riferimento all\u0026#8217;art. 2, lettera a), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d\u0026#8217;Aosta) e all\u0026#8217;art. 117, terzo comma, della Costituzione, relativamente alla materia del coordinamento della finanza pubblica.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.1.\u0026#8211; La disposizione impugnata, nell\u0026#8217;ambito di un pi\u0026#249; ampio intervento di riforma sugli organi e le funzioni della societ\u0026#224; finanziaria regionale Finaosta spa, stabilisce che \u0026#171;[i] compensi spettanti al Presidente e ai membri del consiglio d\u0026#8217;amministrazione sono stabiliti dall\u0026#8217;assemblea in misura non superiore al doppio di quella prevista per i componenti in carica alla data di approvazione del bilancio relativo all\u0026#8217;esercizio 2020\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl ricorso lamenta che tale autorizzazione all\u0026#8217;incremento dei compensi si porrebbe in contrasto con il principio di coordinamento della finanza pubblica ricavabile dal combinato disposto degli artt. 11, comma 7, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di societ\u0026#224; a partecipazione pubblica) e 4, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonch\u0026#233; misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa prima di tali disposizioni prevede infatti che, per la determinazione dei compensi degli amministratori delle societ\u0026#224; controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni, continuino ad applicarsi, fino all\u0026#8217;emanazione del decreto ministeriale di cui all\u0026#8217;art. 11, comma 6, del medesimo d.lgs. n. 175 del 2016, il richiamato art. 4, comma 4, del d.l. n. 95 del 2012 e il decreto del Ministro dell\u0026#8217;economia e delle finanze 24 dicembre 2013, n. 166 (Regolamento relativo ai compensi per gli amministratori con deleghe delle societ\u0026#224; controllate dal Ministero dell\u0026#8217;economia e delle finanze, ai sensi dell\u0026#8217;ex articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa seconda (art. 4, comma 4, d.l. n. 95 del 2012), nel testo attualmente vigente, introdotto dall\u0026#8217;art. 16, comma 1, lettera a), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l\u0026#8217;efficienza degli uffici giudiziari), convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 114, stabilisce che, \u0026#171;[a] decorrere dal 1\u0026#176; gennaio 2015, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali societ\u0026#224;, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non pu\u0026#242; superare l\u0026#8217;80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell\u0026#8217;anno 2013\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAd avviso dell\u0026#8217;Avvocatura, questa disposizione integrerebbe un principio di coordinamento della finanza pubblica, sicch\u0026#233;, non essendo stato sinora emanato il decreto previsto dall\u0026#8217;art. 11, comma 6, del d.lgs. n. 175 del 2016, l\u0026#8217;impugnato art. 2, comma 1, della legge reg. Valle d\u0026#8217;Aosta n. 16 del 2021 violerebbe l\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost. e, ad un tempo, esorbiterebbe dalla competenza legislativa primaria attribuita alla Regione dall\u0026#8217;art. 2, lettera a), dello statuto speciale nella materia \u0026#171;ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla regione e stato giuridico ed economico del personale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; La Regione autonoma Valle d\u0026#8217;Aosta/Vall\u0026#233;e d\u0026#8217;Aoste replica a questi motivi rilevando, in via preliminare, che l\u0026#8217;impugnazione sarebbe inammissibile, o comunque non fondata, in quanto n\u0026#233; l\u0026#8217;art. 11, comma 7, del d.lgs. n. 175 del 2016, n\u0026#233; l\u0026#8217;art. 4, comma 4, del d.l. n. 95 del 2012 sarebbero direttamente applicabili in Valle d\u0026#8217;Aosta. Tale inapplicabilit\u0026#224; si ricaverebbe, in particolare, dalle clausole di salvaguardia contenute nell\u0026#8217;art. 23 del d.lgs. n. 175 del 2016 e nell\u0026#8217;art. 24-bis del d.l. n. 95 del 2012, le quali subordinano l\u0026#8217;applicabilit\u0026#224; delle previsioni in essi rispettivamente contenute alla compatibilit\u0026#224;, sostanziale e procedurale, con quanto previsto dagli statuti degli enti ad autonomia speciale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNel caso della Regione autonoma Valle d\u0026#8217;Aosta/Vall\u0026#233;e d\u0026#8217;Aoste, tale applicabilit\u0026#224; sarebbe specificamente da escludersi perch\u0026#233; l\u0026#8217;ordinamento finanziario regionale \u0026#232; retto dal principio pattizio, che trova espressione soprattutto negli artt. 48-bis e 50 dello statuto speciale, cos\u0026#236; che i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica contenuti in leggi statali non si applicherebbero \u0026#171;in assenza di una specifica previsione mediante un apposito accordo\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; L\u0026#8217;esame di tale argomento richiede di riepilogare brevemente quanto questa Corte ha affermato, in linea generale, relativamente ai presupposti e agli effetti delle clausole di salvaguardia, talvolta contenute in leggi statali, con le quali il legislatore intende preservare gli enti ad autonomia speciale dalla necessit\u0026#224; di dare applicazione a talune delle disposizioni in esse contenute, nel caso in cui queste intervengano in ambiti riservati all\u0026#8217;autonomia statutaria di tali enti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.1.\u0026#8211; Ferma restando la necessit\u0026#224; di apprezzarne di volta in volta il contenuto e la portata, \u0026#232; costante l\u0026#8217;orientamento di questa Corte per cui tali clausole non possono essere qualificate come mere formule di stile, prive di significato normativo, perch\u0026#233; ad esse deve essere, di volta in volta, riconosciuta \u0026#171;la precisa funzione di rendere applicabili le disposizioni della medesima legge agli enti ad autonomia differenziata, a condizione che tali disposizioni non siano lesive delle prerogative regionali e provinciali\u0026#187; (sentenze n. 94 del 2018 e n. 191 del 2017; nello stesso senso, sentenze n. 273 del 2015 e n. 241 del 2012). In generale, esse rivestono pertanto la funzione di \u0026#171;limite per l\u0026#8217;applicazione delle disposizioni della legge statale in cui ciascuna clausola \u0026#232; inserita e implica[no] che le disposizioni della legge statale non siano applicabili nei confronti degli enti a statuto speciale, se in contrasto con gli statuti e le relative norme di attuazione\u0026#187; (sentenze n. 107 del 2021 e n. 191 del 2017; analogamente, sentenza n. 46 del 2022).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa presenza di dette clausole di salvaguardia nella legislazione statale, tuttavia, non consente di ritenere per ci\u0026#242; solo inapplicabili, nel territorio degli enti ad autonomia speciale, le disposizioni cui accedono, poich\u0026#233; esse impongono una valutazione caso per caso circa il rispetto delle norme statutarie da parte delle singole disposizioni impugnate (sentenze n. 46 del 2022, n. 107 del 2021 e n. 231 del 2017). In particolare, in pi\u0026#249; occasioni questa Corte ha precisato che la sola presenza di una clausola di salvaguardia non determina, di per s\u0026#233;, l\u0026#8217;inapplicabilit\u0026#224; alle autonomie speciali delle disposizioni di legge statale cui essa rimanda, allorch\u0026#233; gli ambiti investiti da tali disposizioni siano ascrivibili a materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato \u0026#171;prevalente sulle competenze degli enti ad autonomia speciale\u0026#187; (sentenza n. 46 del 2022) o rispetto alle quali \u0026#171;la Regione resistente non pu\u0026#242; opporre [\u0026#8230;] alcuna attribuzione fondata sullo statuto o sulle norme di attuazione statutaria\u0026#187; (sentenza n. 37 del 2021). Lo stesso \u0026#232;, inoltre, a dirsi nel caso in cui specifiche disposizioni di legge statale, malgrado le predette clausole, facciano comunque espresso riferimento ad uno o pi\u0026#249; enti ad autonomia speciale, ovvero al complesso di essi (sentenze n. 107 del 2021, n. 103 e n. 94 del 2018, n. 151 del 2017, n. 40 del 2016), con la conseguenza che l\u0026#8217;operativit\u0026#224; di tali clausole \u0026#171;deve essere esclusa nei particolari casi in cui singole norme di legge, in virt\u0026#249; di una previsione espressa, siano direttamente e immediatamente applicabili agli enti ad autonomia speciale\u0026#187; (ex multis, sentenze n. 231 del 2017 e n. 40 del 2016).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; Poste tali premesse, la questione deve essere dichiarata non fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa portata delle disposizioni statali di principio che il ricorso ritiene siano state violate nel caso di specie, infatti, non pu\u0026#242; che essere inquadrata alla luce di quanto prevedono le clausole di salvaguardia contenute nell\u0026#8217;art. 23 del d.lgs. n. 175 del 2016 (\u0026#171;[l]e disposizioni del presente decreto si applicano nelle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3\u0026#187;) e nell\u0026#8217;art. 24-bis del d.l. n. 95 del 2012, come convertito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuest\u0026#8217;ultima, in particolare, stabilisce che \u0026#171;[f]ermo restando il contributo delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano all\u0026#8217;azione di risanamento cos\u0026#236; come determinata dagli articoli 15 e 16, comma 3, le disposizioni del presente decreto si applicano alle predette regioni e province autonome secondo le procedure previste dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, anche con riferimento agli enti locali delle autonomie speciali che esercitano le funzioni in materia di finanza locale, agli enti ed organismi strumentali dei predetti enti territoriali e agli altri enti o organismi ad ordinamento regionale o provinciale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesta Corte ha gi\u0026#224; chiarito che l\u0026#8217;introduzione di tale clausola, in sede di conversione, \u0026#232; avvenuta proprio per garantire che il contributo delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome all\u0026#8217;azione di risanamento della finanza pubblica, allora intrapresa, venisse realizzato \u0026#171;rispettando i rapporti e i vincoli che gli statuti speciali stabiliscono tra livello nazionale e Regioni a statuto speciale\u0026#187;, con l\u0026#8217;effetto che \u0026#171;[l]a previsione di una procedura \u0026#8220;garantita\u0026#8221; al fine di applicare agli enti ad autonomia speciale la normativa introdotta esclude, perci\u0026#242;, l\u0026#8217;automatica efficacia della disciplina prevista dal decreto-legge per le Regioni a statuto ordinario\u0026#187; (sentenza n. 236 del 2013; nello stesso senso, sentenze n. 22 del 2014 e n. 215 del 2013).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.1.\u0026#8211; Inoltre, nella sentenza n. 229 del 2013, questa Corte ha affrontato la questione relativa alla portata della clausola di salvaguardia contenuta nel richiamato art. 24-bis del d.l. n. 95 del 2012, con riguardo all\u0026#8217;applicabilit\u0026#224; agli enti ad autonomia speciale di diverse disposizioni contenute proprio nell\u0026#8217;art. 4 del medesimo decreto-legge.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn quell\u0026#8217;occasione, essa ha ritenuto che i commi 1, 2, 3, 7 e 8 del citato art. 4 del d.l. n. 95 del 2012, impugnati dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia per aspetti legati alla loro portata di principi di coordinamento della finanza pubblica, non fossero applicabili al complesso delle autonomie speciali alla luce della predetta clausola di salvaguardia, la quale prefigura \u0026#171;\u0026#8220;un percorso procedurale, dominato dal principio consensualistico, per la modificazione delle norme di attuazione degli statuti speciali, con riguardo all\u0026#8217;eventualit\u0026#224; in cui lo Stato voglia introdurre negli enti ad autonomia differenziata, quanto alle materie trattate nel decreto-legge, una disciplina non conforme alle norme di attuazione statutaria\u0026#8221; (sentenza n. 241 del 2012)\u0026#187; (punto 8.1. del Considerato in diritto).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNella medesima sentenza, questa Corte si \u0026#232; inoltre pronunciata su analoghe doglianze, promosse, tra gli altri, dalla Regione autonoma Sardegna, aventi ad oggetto anche il comma 4 dell\u0026#8217;art. 4 del d.l. n. 95 del 2012, ma nella formulazione allora vigente, precedente all\u0026#8217;introduzione del richiamato tetto di spesa dell\u0026#8217;80 per cento, operata, come detto, dall\u0026#8217;art. 16, comma 1, lettera a), del d.l. n. 90 del 2014, come convertito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn particolare, tali previsioni, successivamente abrogate dall\u0026#8217;art. 28, comma 1, lettera o), del d.lgs. n. 175 del 2016, erano state allora impugnate nella parte in cui determinavano il numero massimo dei componenti dei consigli di amministrazione delle societ\u0026#224; a partecipazione pubblica, individuando anche le modalit\u0026#224; di composizione dei predetti consigli e le funzioni dei relativi componenti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLimitatamente a tali profili di censura, che pertanto non investivano la previsione transitoria relativa al tetto ai compensi degli amministratori, la richiamata sentenza n. 229 del 2013 ha rilevato allora la non fondatezza delle doglianze regionali perch\u0026#233; \u0026#171;la disciplina puntuale delle modalit\u0026#224; di composizione dei consigli di amministrazione di tali societ\u0026#224;, nonch\u0026#233; l\u0026#8217;individuazione del numero e delle funzioni dei componenti deve [\u0026#8230;] essere ricondotta alla materia dell\u0026#8217;\u0026#8220;ordinamento civile\u0026#8221;, di competenza esclusiva del legislatore statale\u0026#187; (punto 10.3. del Considerato in diritto).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.2.\u0026#8211; L\u0026#8217;unica previsione attualmente contenuta nell\u0026#8217;art. 4, comma 4, del d.l. n. 95 del 2012, che si limita a fissare in via transitoria il tetto ai compensi degli amministratori delle societ\u0026#224; partecipate e che il ricorso governativo assume sia stata violata dalla Regione autonoma Valle d\u0026#8217;Aosta/Vall\u0026#233;e d\u0026#8217;Aoste, persegue invece indubitabilmente finalit\u0026#224; di contenimento della spesa pubblica, tanto pi\u0026#249; evidenti se si considera che il richiamo ad essa, da parte dell\u0026#8217;art. 11, comma 7, del d.lgs. n. 175 del 2016, dimostra l\u0026#8217;intenzione del legislatore, che ha riformato il settore delle societ\u0026#224; a partecipazione pubblica, di dettare specifiche misure di coordinamento della finanza pubblica necessarie a garantire l\u0026#8217;effettivit\u0026#224; dell\u0026#8217;azione riformatrice allora intrapresa, rispetto alla quale il vincolo di spesa in questione mostra pertanto un evidente \u0026#171;rapporto di coessenzialit\u0026#224; e di necessaria integrazione\u0026#187; (sentenze n. 166 del 2021 e n. 186 del 2019; nello stesso senso, sentenza n. 64 del 2020).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDiversamente invece \u0026#232; a dirsi per la disciplina contenuta nell\u0026#8217;art. 11, comma 6, del d.lgs. n. 175 del 2016, la quale demanda al Ministro dell\u0026#8217;economia e delle finanze l\u0026#8217;adozione di un decreto contenente \u0026#171;indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi al fine di individuare fino a cinque fasce\u0026#187; per la classificazione delle societ\u0026#224; a controllo pubblico, a ciascuna delle quali andr\u0026#224; commisurato, in proporzione, \u0026#171;il limite dei compensi massimi al quale gli organi di dette societ\u0026#224; devono fare riferimento, secondo criteri oggettivi e trasparenti, per la determinazione del trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori, ai titolari e componenti degli organi di controllo, ai dirigenti e ai dipendenti\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eRispetto a tale disposizione, non direttamente evocata nel presente giudizio se non in ragione della sua (ad oggi) mancata attuazione, questa Corte ha gi\u0026#224; precisato che \u0026#171;[l]a disciplina dei compensi di amministratori, dirigenti e dipendenti, la puntuale regolamentazione del conferimento e della pubblicit\u0026#224; degli incarichi di consulenza, di collaborazione e degli incarichi professionali, le previsioni sul pagamento dei relativi compensi, attengono alla materia dell\u0026#8217;\u0026#8220;ordinamento civile\u0026#8221;, di competenza esclusiva del legislatore statale\u0026#187; (sentenza n. 191 del 2017).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; Le disposizioni statali interposte non si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome perch\u0026#233; rientrano nell\u0026#8217;ambito operativo delle richiamate clausole di salvaguardia. Esse, inoltre, non afferiscono ad ambiti riconducibili alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (peraltro non evocati nel presente giudizio), ma ricadono nell\u0026#8217;alveo del \u0026#171;coordinamento della finanza pubblica\u0026#187;, di cui all\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA ci\u0026#242; si aggiunga che la disposizione impugnata, per il fatto di autorizzare l\u0026#8217;assemblea di Finaosta spa a innalzare fino al doppio i compensi previsti per i membri del consiglio di amministrazione alla data di approvazione del bilancio relativo all\u0026#8217;esercizio 2020, risulta funzionalmente e materialmente connessa con la competenza legislativa primaria della Regione nella materia \u0026#171;ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla regione e stato giuridico ed economico del personale\u0026#187; (art. 2, lettera a, dello statuto speciale) e risulta in ogni caso inidonea a incidere sull\u0026#8217;obiettivo di coordinamento della finanza pubblica perseguito dal legislatore statale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNell\u0026#8217;ambito della richiamata competenza legislativa regionale, infatti, rientra anche l\u0026#8217;obiettivo di un pi\u0026#249; efficace svolgimento dei compiti istituzionali di un ente strumentale della Regione come Finaosta spa. L\u0026#8217;innalzamento dei compensi degli amministratori \u0026#232; rivolto a tale finalit\u0026#224; ed \u0026#232; stato realizzato, nel caso di specie, entro limiti non incompatibili con requisiti di sana gestione finanziaria.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eD\u0026#8217;altra parte, l\u0026#8217;obiettivo del coordinamento finanziario, che costituisce un limite all\u0026#8217;esercizio della potest\u0026#224; legislativa delle Regioni, anche ad autonomia speciale, in tanto pu\u0026#242; essere perseguito, in quanto, nel condizionare gli interventi legislativi regionali rispetto ai quali venga evocato, sia ragionevolmente rapportato alle situazioni sostanziali che si intendono regolare. E, nella specie, a escludere che le situazioni concretamente regolate dal legislatore regionale possano attingere i principi di coordinamento finanziario richiamati dal ricorso, assumono rilievo sia l\u0026#8217;esiguit\u0026#224; del costo derivante dall\u0026#8217;applicazione della disposizione impugnata (i compensi dei membri del consiglio di amministrazione passerebbero dagli attuali euro 4.464 a un importo non superiore a euro 8.928 annui e quelli del presidente dagli attuali euro 25.200 a un importo non superiore a euro 50.400 annui), sia la riferibilit\u0026#224; dello stesso esclusivamente al bilancio di Finaosta spa, stante la clausola di invarianza finanziaria di cui all\u0026#8217;art. 8 della legge reg. Valle d\u0026#8217;Aosta n. 16 del 2021, peraltro non oggetto di specifica impugnazione con riguardo al principio di copertura dei nuovi oneri, di cui all\u0026#8217;art. 81, terzo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn conclusione, ricorrendo nel caso in esame le condizioni di operativit\u0026#224; delle clausole di salvaguardia richiamate al precedente punto 3.1. e tenuto conto delle ora esposte considerazioni, all\u0026#8217;esercizio della potest\u0026#224; normativa da parte della Regione autonoma Valle d\u0026#8217;Aosta/Vall\u0026#233;e d\u0026#8217;Aoste non \u0026#232; opponibile il rispetto di quanto previsto dalle disposizioni statali introduttive del tetto di spesa di cui alle evocate norme interposte.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.\u0026#8211; La questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 2, comma 1, della legge reg. Valle d\u0026#8217;Aosta n. 16 del 2021 deve quindi essere dichiarata non fondata, restando cos\u0026#236; assorbita la richiesta, avanzata dalla Regione resistente, di autorimessione delle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale aventi ad oggetto l\u0026#8217;art. 11, comma 7, del d.lgs. n. 175 del 2016 e l\u0026#8217;art. 4, comma 4, del d.l. n. 95 del 2012.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePeraltro, questa Corte non pu\u0026#242; fare a meno di rilevare che la fondamentale necessit\u0026#224; di contemperare, con misure adeguate, un\u0026#8217;efficace azione amministrativa delle societ\u0026#224; a partecipazione pubblica con requisiti organizzativi che siano espressione di sana gestione finanziaria, messa in luce da diverse deliberazioni delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti richiamate da entrambe le parti, induce ad auspicare la sollecita approvazione del decreto del Ministro dell\u0026#8217;economia e delle finanze previsto dall\u0026#8217;art. 11, comma 6, del d.lgs. n. 175 del 2016, con il quale, adottata la disciplina a regime sui compensi degli amministratori delle societ\u0026#224; partecipate, si eviterebbero le ulteriori disfunzioni derivanti dall\u0026#8217;ultrattivit\u0026#224; di un regime dichiaratamente transitorio (quale quello contenuto negli artt. 11, comma 7, del citato d.lgs. n. 175 del 2016 e 4, comma 4, del d.l. n. 95 del 2012), per di pi\u0026#249; incentrato unicamente sul criterio della spesa storica.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003edichiara non fondata la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 2, comma 1, della legge della Regione Valle d\u0026#8217;Aosta 13 luglio 2021, n. 16 (Disposizioni in materia di funzionamento e limiti ai compensi degli organi societari di Finaosta S.pA., nonch\u0026#233; di operazioni societarie. Modificazioni alla legge regionale 16 marzo 2006, n. 7), nella parte in cui sostituisce l\u0026#8217;art. 14, comma 4, della legge della Regione Valle d\u0026#8217;Aosta 16 marzo 2006, n. 7 (Nuove disposizioni concernenti la societ\u0026#224; finanziaria regionale FINAOSTA S.p.A. Abrogazione della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16), promossa, con il ricorso indicato in epigrafe, dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all\u0026#8217;art. 2, lettera a), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d\u0026#8217;Aosta) e all\u0026#8217;art. 117, terzo comma, della Costituzione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 maggio 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiuliano AMATO, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eStefano PETITTI, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eFilomena PERRONE, Cancelliere\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 17 giugno 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Cancelliere\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Filomena PERRONE\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Partecipazioni pubbliche - Norme della Regione autonoma Valle d\u0027Aosta - Modificazioni alla legge regionale n. 7 del 2006 - Compensi degli organi societari di Finaosta spa - Determinazione dei compensi spettanti al Presidente e ai componenti del Consiglio di amministrazione.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"44847","titoletto":"Bilancio e contabilità pubblica - Coordinamento della finanza pubblica - Clausole di salvaguardia - Efficacia - Necessità, per la normativa statale, di rispettare gli statuti di autonomia - Presunzione di non applicabilità della normativa statale in apparente contrasto con quella degli enti ad autonomia differenziata - Limite - Non operatività delle clausole di salvaguardia a fronte dell\u0027esercizio, da parte statale, di una competenza esclusiva prevalente. (Classif. 036006).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eLe clausole di salvaguardia, con le quali il legislatore intende preservare gli enti ad autonomia speciale dalla necessità di dare applicazione a talune delle disposizioni contenute nelle leggi statali, nel caso in cui queste intervengano in ambiti riservati all\u0027autonomia statutaria di tali enti, non possono essere qualificate come mere formule di stile, prive di significato normativo, perché ad esse deve essere, di volta in volta, riconosciuta la precisa funzione di rendere applicabili le disposizioni di legge statale agli enti ad autonomia differenziata, a condizione che esse non siano lesive delle prerogative regionali e provinciali. In generale, tali clausole implicano che le disposizioni della legge statale non siano applicabili nei confronti degli enti a statuto speciale, se in contrasto con gli statuti e le relative norme di attuazione. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 46/2022 - mass. 44602; S. 107/2021 - mass. 43924; S. 191/2017 - mass. 41911; S. 273/2015 - mass. 38679; S. 241/2012 - mass. 36670\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e\u003cbr /\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eLa presenza delle clausole di salvaguardia nella legislazione statale non consente di ritenere per ciò solo inapplicabili, nel territorio degli enti ad autonomia speciale, le disposizioni cui accedono, poiché esse impongono una valutazione caso per caso circa il rispetto delle norme statutarie da parte delle singole disposizioni impugnate. In particolare, la sola presenza di una clausola di salvaguardia non determina, di per sé, l\u0027inapplicabilità alle autonomie speciali delle disposizioni di legge statale cui essa rimanda, allorché gli ambiti investiti da tali disposizioni siano ascrivibili a materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato prevalente sulle competenze degli enti ad autonomia speciale o rispetto alle quali la Regione resistente non può opporre alcuna attribuzione fondata sullo statuto o sulle norme di attuazione statutaria. Lo stesso è, inoltre, a dirsi nel caso in cui specifiche disposizioni di legge statale, malgrado le predette clausole, facciano comunque espresso riferimento ad uno o più enti ad autonomia speciale, ovvero al complesso di essi, con la conseguenza che l\u0027operatività di tali clausole deve essere esclusa nei particolari casi in cui singole norme di legge, in virtù di una previsione espressa, siano direttamente e immediatamente applicabili agli enti ad autonomia speciale. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 103/2018 - mass. 41269; S. 94/2018 - mass. 41306; S. 231/2017 - mass. 41844; S. 151/2017 - mass. 41349; S. 40/2016 - mass. 38747\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"44848","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"44848","titoletto":"Regioni (competenza esclusiva statale) - Ordinamento civile e penale - Ambito di appartenenza - Disciplina dei compensi di amministratori, dirigenti e dipendenti di società a controllo pubblico. (Classif. 216021).","testo":"La disciplina dei compensi di amministratori, dirigenti e dipendenti, la puntuale regolamentazione del conferimento e della pubblicità degli incarichi di consulenza, di collaborazione e degli incarichi professionali, le previsioni sul pagamento dei relativi compensi, attengono alla materia dell\u0027\"ordinamento civile\", di competenza esclusiva del legislatore statale. (\u003cem\u003ePrecedente: S. 191/2017 - mass. 41922\u003c/em\u003e).","numero_massima_successivo":"44849","numero_massima_precedente":"44847","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"44849","titoletto":"Amministrazione pubblica - Società a partecipazione pubblica - Norme della Regione autonoma Valle d\u0027Aosta - Presidente e membri del consiglio di amministrazione di Finaosta spa - Compensi - Previsione che gli stessi siano stabiliti dall\u0027assemblea, in misura non superiore al doppio di quella prevista per i componenti in carica alla data di approvazione del bilancio 2020 - Ricorso del Governo - Lamentata violazione di principi fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica - Insussistenza - Non fondatezza della questione - Necessità di approvare il d.m. regolatore della materia. (Classif. 011009).","testo":"È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all\u0027art. 2, lett. \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), dello statuto speciale e all\u0027art. 117, terzo comma, Cost. dell\u0027art. 2, comma 1, della legge reg. Valle d\u0027Aosta n. 16 del 2021, nella parte in cui sostituisce l\u0027art. 14, comma 4, della legge reg. Valle d\u0027Aosta n. 7 del 2006, prevedendo che l\u0027assemblea di Finaosta spa possa innalzare fino al doppio i compensi previsti per i membri del consiglio di amministrazione alla data di approvazione del bilancio relativo all\u0027esercizio 2020. Le disposizioni statali interposte evocate non si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome, perché rientrano nell\u0027ambito operativo delle clausole di salvaguardia contenute nell\u0027art. 23 del d.lgs. n. 175 del 2016 e nell\u0027art. 24-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e del d.l. n. 95 del 2012, come conv., e perché ricadono nell\u0027alveo del coordinamento della finanza pubblica, di cui all\u0027art. 117, terzo comma, Cost. su cui la disposizione impugnata è inidonea a incidere. A ciò si aggiunga che essa risulta funzionalmente e materialmente connessa con la competenza legislativa primaria della Regione nella materia ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti e stato giuridico ed economico del personale. L\u0027innalzamento dei compensi degli amministratori è rivolto a tale finalità ed è stato realizzato, nel caso di specie, entro limiti non incompatibili con requisiti di sana gestione finanziaria. Peraltro, va auspicato che la fondamentale necessità di contemperare, con misure adeguate, un\u0027efficace azione amministrativa delle società a partecipazione pubblica con requisiti organizzativi che siano espressione di sana gestione finanziaria, induca la sollecita approvazione del d.m. previsto dall\u0027art. 11, comma 6, del d.lgs. n. 175 del 2016, con il quale, adottata la disciplina a regime sui compensi degli amministratori delle società partecipate, si eviterebbero le ulteriori disfunzioni derivanti dall\u0027ultrattività di un regime dichiaratamente transitorio, per di più incentrato unicamente sul criterio della spesa storica. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 22/2014 - mass. 37631; S. 236/2013 - mass. 37363; S. 229/2013 - mass. 37347; S. 215/2013 - mass. 37263\u003c/em\u003e).","numero_massima_precedente":"44848","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione autonoma Valle d\u0027Aosta","data_legge":"13/07/2021","data_nir":"2021-07-13","numero":"16","articolo":"2","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":"nella parte in cui sostituisce"},{"denominazione_legge":"legge della Regione autonoma Valle d\u0027Aosta","data_legge":"16/03/2006","data_nir":"2006-03-16","numero":"7","articolo":"14","specificazione_articolo":"","comma":"4","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"statuto regione Valle d\u0027Aosta","data_legge":"","numero":"","articolo":"2","specificazione_articolo":"lett. a)","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"41612","autore":"","titolo":"Osservazioni a Corte cost. n. 153 del 2022","descrizione":"Nota di richiami","titolo_rivista":"Il Foro italiano","anno_rivista":"2022","numero_rivista":"11","parte_rivista":"I","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"3248","note_abstract":"","collocazione":"C.5 - A.182/1","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"42206","autore":"Calzoni R.","titolo":"I compensi dei membri delle società finanziarie regionali e le clausole di salvaguardia delle autonomie speciali","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Giurisprudenza costituzionale","anno_rivista":"2022","numero_rivista":"3","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"41469","autore":"Gianfrancesco E.","titolo":"L\u0027attribuzione di potestà legislativa alle Regioni in materie esclusive statali","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"www.italianpapersonfederalism.issirfa.cnr.it","anno_rivista":"2022","numero_rivista":"3","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"41469_2022_153.pdf","nome_file_fisico":"244-2020+altre_Gianfrancesco.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}" ] ] |
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