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Uff.\" n. 24 del 26 gennaio 1977. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"SC5\"\u003e Pres. ROSSI - Rel. ROCCHETTI \u003c/P\u003e","sommario_tc":"","membri":"\u003cP id\u003d\"ME\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP id\u003d\"MEA3\"\u003e LA CORTE COSTITUZIONALE \u003c/P\u003e\r\n\u003cP id\u003d\"MEE\"\u003e composta dai signori: Prof. PAOLO ROSSI, Presidente - Dott. LUIGI \r\n OGGIONI - Avv. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO \r\n CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI \r\n - Dott. NICOLA REALE - Avv. LEONETTO AMADEI - Prof. EDOARDO VOLTERRA - \r\n Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE \r\n STEFANO - Prof. LEOPOLDO ELIA, Giudici, \u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003e ha pronunciato la seguente \r\n \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IA2\"\u003e SENTENZA \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e nel giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0027art. 9 della legge \r\n 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e \r\n norme in materia di sicurezza sociale), promosso con ordinanza emessa \r\n l\u002711 giugno 1974 dalla Corte di appello di Bologna, nel procedimento \r\n civile vertente tra Bertolini Giovanni e l\u0027Istituto nazionale della \r\n previdenza sociale, iscritta al n. 425 del registro ordinanze 1974 e \r\n pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 309 del 27 \r\n novembre 1974. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e Visti gli atti di costituzione di Bertolini Giovanni e dell\u0027INPS; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e udito nell\u0027udienza pubblica del 9 dicembre 1976 il Giudice relatore \r\n Ercole Rocchetti; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e uditi l\u0027avv. Franco Agostini, per Bertolini, e l\u0027avv. Pasquale \r\n Vario, per l\u0027INPS. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e \u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e Ritenuto in fatto: \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Nel corso del procedimento civile vertente tra il signor Giovanni \r\n Bertolini e l\u0027Istituto nazionale della previdenza sociale, la Corte \r\n d\u0027appello di Bologna, con ordinanza emessa l\u002711 giugno 1974, ha \r\n ritenuto rilevante e non manifestamente infondata una questione di \r\n legittimit\u0026#224; costituzionale concernente l\u0027art. 9 della legge 30 aprile \r\n 1969, n. 153. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Secondo il giudice a quo, la norma impugnata, che statuisce \r\n l\u0027aumento del dieci per cento del loro ammontare per le pensioni aventi \r\n decorrenza anteriore al 1 gennaio 1969, sarebbe costituzionalmente \r\n illegittima nella parte in cui non dispone che lo stesso aumento spetti \r\n anche alle pensioni con decorrenza posteriore se liquidate, (a seguito \r\n della opzione consentita dalla legge ed esercitata dall\u0027interessato) \r\n col cos\u0026#236; detto sistema contributivo, e cio\u0026#232; con quello vigente \r\n anteriormente al 1 maggio 1968, anzich\u0026#233; con quello retributivo in \r\n vigore da tale data (art. 5 del d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488). \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e L\u0027illegittimit\u0026#224; della norma \u0026#232; stata prospettata sia con \r\n riferimento all\u0027art. 3 della Costituzione, per la diversit\u0026#224; di \r\n trattamento fra situazioni obbiettivamente uguali, sia in relazione \r\n all\u0027art. 38 Cost., sotto il profilo che la norma non avrebbe assicurato \r\n l\u0027esigenza, avvertita dal legislatore, di apportare un aumento alle \r\n pensioni contributive per ovviare all\u0027aumento del costo della vita. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Nel giudizio dinanzi alla Corte si sono costituiti sia l\u0027Istituto \r\n nazionale della previdenza sociale che il signor Giovanni Bertolini. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e La difesa dell\u0027Ente di previdenza contesta la fondatezza delle \r\n censure prospettate nella ordinanza di rinvio, rilevando, innanzi \r\n tutto, che la diversit\u0026#224; di trattamento non consegue direttamente dalla \r\n norma, ma dalla volont\u0026#224; dell\u0027interessato, che ha esercitato l\u0027opzione \r\n per ottenere la pensione di importo maggiore. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Comunque, secondo l\u0027Istituto, non sussisterebbe alcuna violazione \r\n della norma impugnata, perch\u0026#233; la dedotta disparit\u0026#224; troverebbe la sua \r\n giustificazione nella diversa situazione dei pensionati a seconda del \r\n momento in cui fu liquidato il trattamento pensionistico e nel criterio \r\n di gradualit\u0026#224; cui si \u0026#232; ispirato il legislatore nel disporre \r\n l\u0027adeguamento delle pensioni all\u0027aumento del costo della vita. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Invece, per il Bertolini, la esclusione dall\u0027aumento del dieci per \r\n cento per i pensionati che, con trattamento decorrente successivamente \r\n al 1 gennaio 1969, abbiano optato per la cos\u0026#236; detta pensione \r\n contributiva, costituisce una lacuna dovuta al mancato completo \r\n coordinamento delle varie norme che hanno disciplinato la \r\n corresponsione della pensione al momento del passaggio dal sistema \r\n contributivo a quello retributivo; risulterebbe, infatti, dalla \r\n interpretazione degli artt. 9 e 11 della legge n. 153 del 1969 che il \r\n legislatore ha disposto un sistema di aumento abbinato per i due tipi \r\n di trattamento, lasciando per\u0026#242; prive di ogni incremento le sole \r\n pensioni contributive con decorrenza successiva al 31 dicembre 1968. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e All\u0027udienza di discussione le parti costituite hanno ulteriormente \r\n illustrato le proprie deduzioni. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e \u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e Considerato in diritto: \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e 1. - Viene posto alla Corte il dubbio che l\u0027art. 9 della legge 30 \r\n aprile 1969, n. 153, nella parte in cui limita l\u0027aumento del dieci per \r\n cento alle pensioni della previdenza sociale con decorrenza anteriore \r\n al 1 gennaio 1969, violi gli artt. 3 e 38 della Costituzione, in quanto \r\n non estende tale aumento anche alle pensioni liquidate, col sistema \r\n contributivo, in epoca successiva a quella data. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e 2. - La questione \u0026#232; fondata. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Va innanzi tutto ricordato che, con il d.P.R.27 aprile 1968, n. \r\n 488, venne, a far tempo dalla sua entrata in vigore, e cio\u0026#232; dal 1 \r\n maggio stesso, mutato il metodo di calcolo delle pensioni, col \r\n passaggio dal sistema contributivo (riferito all\u0027ammontare dei \r\n contributi versati), a quello retributivo (riferito alle ultime \r\n retribuzioni percepite). \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Il secondo sistema, in una visione prospettica certamente pi\u0026#249; \r\n favorevole agli interessati, poteva tuttavia riuscire, nei casi \r\n concreti, meno favorevole, specie a coloro che, al momento del \r\n pensionamento, fruivano di basse retribuzioni. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e A tale scopo, con l\u0027art. 14 dello stesso provvedimento innovativo \r\n del metodo di calcolo, veniva concessa agli interessati la facolt\u0026#224; di \r\n opzione fra i due sistemi, facolt\u0026#224; da esercitarsi entro il termine del \r\n 31 dicembre 1970, poi prorogato, con norme successivamente emanate, \r\n prima al 31 dicembre 1971 e poi al 31 luglio 1976. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e 3. - Frattanto, con la legge 30 aprile 1969, n. 153, entrata in \r\n vigore il 1 maggio stesso, veniva disposto: \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e - che, a far tempo dal 1 gennaio del detto anno, la misura massima \r\n della percentuale di commisurazione della pensione (liquidata col \r\n sistema retributivo) veniva aumentata dal 65 al 74% (art. 11, primo \r\n comma); \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e - che le pensioni liquidate con decorrenza anteriore al 1 gennaio \r\n 1969 venivano aumentate del 10%; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e - che, infine, coloro che avevano esercitato l\u0027opzione tra i due \r\n sistemi di calcolo fra il 1 gennaio e il 1 maggio del 1969, potevano \r\n rinnovare l\u0027opzione (art. 53), essendo mutato uno dei valori in \r\n riferimento ai quali la scelta era stata operata. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e 4. - Con tali disposizioni il legislatore si proponeva di risolvere \r\n con equit\u0026#224; le varie ipotesi che sembravano esaurire la casistica e \r\n cio\u0026#232; l\u0027ipotesi di coloro che, pensionati in fra il 1 maggio e il 31 \r\n dicembre 1968, avevano scelto fra la pensione contributiva e una \r\n retributiva con base massima 65%, e che venivano a fruire dell\u0027aumento \r\n del 10%; e l\u0027altra di coloro che, pensionati con decorrenza posteriore, \r\n potevano operare la scelta con riferimento a una pensione retributiva \r\n riferita alla base massima aumentata al 74%, e che perci\u0026#242; non venivano \r\n beneficiati con l\u0027aumento del 10%. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e In realt\u0026#224;, per\u0026#242;, in quelle disposizioni non veniva adeguatamente \r\n valutato il caso di coloro che, pur collocandosi in pensione con \r\n decorrenza successiva al 31 dicembre 1968, non potevano, nell\u0027esercizio \r\n della facolt\u0026#224; di opzione loro concessa, che seguitare a scegliere il \r\n sistema contributivo, perch\u0026#233; la pensione con esso liquidata seguitava \r\n ad essere maggiore, pur dopo l\u0027elevazione del massimale di base, a \r\n quella risultante dal sistema retributivo. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Rispetto a costoro, non risultando produttivo il temperamento \r\n introdotto con la facolt\u0026#224; di opzione, la mancata concessione \r\n dell\u0027aumento del 10% non trova alcuna valida giustificazione. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Nei loro confronti la norma limitativa, contenuta nell\u0027art. 9 della \r\n legge del 1969, veniva infatti a determinare una duplice differenza di \r\n trattamento, rispetto ai pensionati con decorrenza anteriore al 1 \r\n gennaio 1969, cui era elargito l\u0027aumento del 10%, e rispetto ai \r\n pensionati col sistema retributivo, con decorrenza posteriore al 31 \r\n dicembre 1968, che fruivano dell\u0027aumento al 74% della base imponibile. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Di fronte alle due anzidette categorie, solo coloro che \r\n appartenevano alla terza, costituita dai pensionati con decorrenza \r\n successiva al 31 dicembre 1968, e che avevano optato per il sistema \r\n contributivo, venivano completamente negletti, in quanto non \r\n beneficiavano di nessun aumento. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e 5. - Ora una tale differenza di trattamento non pu\u0026#242; non importare, \r\n rispetto a soggetti che si trovavano nelle identiche condizioni, una \r\n violazione del principio di eguaglianza. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e N\u0026#233; una appagante giustificazione della loro discriminazione \r\n potrebbe rinvenirsi, come altre volte \u0026#232; stato dalla Corte ritenuto \r\n (sentenza n. 128 del 1973), nel fattore temporale, in quanto qui non \r\n pu\u0026#242; parlarsi di una necessaria gradualit\u0026#224; da attuarsi nella \r\n concessione di benefici importanti oneri finanziari. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Se pu\u0026#242; ammettersi, infatti, che un trattamento migliorativo possa \r\n non essere esteso a soggetti che hanno anteriormente gi\u0026#224; definito la \r\n propria posizione di quiescenza, non pu\u0026#242; certamente ammettersi che \r\n soggetti i quali maturano il diritto relativo in data posteriore \r\n possano ricevere un trattamento deteriore rispetto a quelli che quel \r\n diritto hanno anteriormente maturato. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e La violazione dell\u0027art. 3, primo comma, della Costituzione risulta \r\n perci\u0026#242;, nel caso, evidente, mentre nulla \u0026#232; a dire della pur dedotta \r\n violazione dell\u0027art. 38, la cui questione resta assorbita. \u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP id\u003d\"MO\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003e per questi motivi \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003e LA CORTE COSTITUZIONALE \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e \u003cI\u003edichiara\u003c/I\u003e la illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0027art. 9 della legge \r\n 30 aprile 1969, n. 153 (sulla revisione degli ordinamenti pensionistici \r\n della previdenza sociale), nella parte in cui esclude dall\u0027aumento del \r\n dieci per cento le pensioni aventi decorrenza posteriore al 31 dicembre \r\n 1968 e che sono state liquidate secondo le disposizioni vigenti \r\n anteriormente al 1 maggio 1968. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e Cos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, \r\n Palazzo della Consulta, il 4 gennaio 1977. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003e F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI - \r\n ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - \r\n ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE \r\n TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA \r\n REALE - LEONETTO AMADEI - EDOARDO \r\n VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE \r\n ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - \r\n LEOPOLDO ELIA. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOFCA\"\u003e ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere \u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"8727","titoletto":"SENT. 37/77. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - PENSIONI - PENSIONI LIQUIDATE, COL SISTEMA CONTRIBUTIVO, IN EPOCA SUCCESSIVA ALL\u00271 GENNAIO 1969 - LEGGE 30 APRILE 1969, N. 153, ART. 9 - NON ESTENDE AD ESSE L\u0027AUMENTO DEL DIECI PER CENTO - VIOLAZIONE DELL\u0027ART. 3 DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA\u0027 COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.","testo":"Non puo\u0027 ritenersi razionale la disparita\u0027 di trattamento che viene a determinarsi tra i soggetti che, pur collocandosi in pensione con decorrenza successiva al 31 dicembre 1968, non possono, nell\u0027esercizio della facolta\u0027 di opzione loro concessa, che seguitare a scegliere il sistema contributivo (perche\u0027 la pensione con esso liquidata supera, pur dopo l\u0027elevazione del massimale di base, quella risultante dal sistema retributivo), rispetto ai quali la mancata concessione dell\u0027aumento del dieci per cento non trova alcuna valida giustificazione, ed i pensionati con decorrenza anteriore all\u00271 gennaio 1969 cui e\u0027 invece elargito tale aumento, e quelli collocati in pensione col sistema retributivo, con decorrenza posteriore al 31 dicembre 1968, che fruiscono a loro volta dell\u0027aumento al settantaquattro per cento della base imponibile. Ne\u0027, d\u0027altra parte, puo\u0027 essere addotto ad elemento giustificativo il fattore temporale, in relazione ad una necessaria gradualita\u0027 da attuarsi nella concessione di benefici importanti oneri finanziari, non potendo certamente ammettersi che soggetti i quali maturano il diritto alla pensione in data posteriore vengano a ricevere un trattamento deteriore rispetto a quelli che quel diritto hanno anteriormente maturato. Pertanto, e\u0027 costituzionalmente illegittimo, per violazione dell\u0027art. 3 della Costituzione (restando conseguentemente assorbito il profilo di contrasto con l\u0027art. 38), l\u0027art. 9 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (sulla revisione degli ordinamenti pensionistici della previdenza sociale), nella parte in cui esclude dall\u0027aumento del dieci per cento le pensioni aventi decorrenza posteriore al 31 dicembre 1968 e che sono state liquidate secondo le disposizioni vigenti anteriormente all\u00271 maggio 1968. Cfr.: sent. n. 128 del 1973.","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"30/04/1969","numero":"153","articolo":"9","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge;153~art9"}],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"38","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"4531","autore":"A.M.","titolo":"[ NOTA S.T. ]","descrizione":"","titolo_rivista":"Nuovo diritto agrario","anno_rivista":"1977","numero_rivista":"","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"363","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"4336","autore":"MASINI C.A.","titolo":"NON E\u0027 LEGITTIMO NEGARE QUEL DIECI PER CENTO AI PENSIONATI","descrizione":"","titolo_rivista":"La rivista italiana di previdenza sociale","anno_rivista":"1977","numero_rivista":"","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"758","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}" ] ] |
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