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Giudici : Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicol\u0026#242; ZANON, Franco MODUGNO, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGAN\u0026#210;, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI,\u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003eha pronunciato la seguente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IA2\"\u003eSENTENZA\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003enel giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 2752, terzo comma, del codice civile, promosso dal Tribunale ordinario di Livorno, in composizione collegiale, nel procedimento vertente tra Scapigliato srl (gi\u0026#224; Rea Impianti srl unipersonale) e Fallimento della Lonzi Metalli srl, con ordinanza del 16 novembre 2020, iscritta al n. 114 del registro ordinanze del 2021 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 34, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eVisto l\u0026#8217;atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eudito nella camera di consiglio del 9 marzo 2022 il Giudice relatore Maria Rosaria San Giorgio;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003edeliberato nella camera di consiglio del 9 marzo 2022.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003eRitenuto in fatto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza del 16 novembre 2020 (r.o. n. 114 del 2021), il Tribunale ordinario di Livorno, in composizione collegiale, ha sollevato questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 2752, terzo comma, del codice civile, \u0026#171;nella parte in cui non munisce del relativo privilegio generale sui beni mobili il credito a titolo di rivalsa di cui all\u0026#8217;art. 3, comma 26, della legge 549/1995 per l\u0026#8217;avvenuto versamento del tributo speciale regionale previsto dal precedente comma 24\u0026#187;, denunziandone il contrasto con l\u0026#8217;art. 3 della Costituzione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.1.\u0026#8211; Il rimettente riferisce di dover decidere sull\u0026#8217;opposizione allo stato passivo del Fallimento della societ\u0026#224; Lonzi Metalli srl, con la quale la Scapigliato srl (gi\u0026#224; Rea Impianti srl unipersonale, societ\u0026#224; interamente partecipata dal Comune di Rosignano Marittimo) ha contestato il mancato riconoscimento, da parte del giudice delegato, del privilegio, ai sensi dell\u0026#8217;art. 2752, terzo comma, cod. civ., sul credito di rivalsa maturato per aver versato \u0026#8211; quale gestore di un impianto di discarica presso il quale la societ\u0026#224; fallita aveva conferito rifiuti \u0026#8211; il tributo speciale regionale previsto dall\u0026#8217;art. 3, commi 24 e seguenti, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) e dalla legge della Regione Toscana 29 luglio 1996, n. 60 (Disposizioni per l\u0026#8217;applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all\u0026#8217;art. 3 della L. 28 dicembre 1995, n. 549).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eEspone il Collegio rimettente che il giudice delegato aveva negato la collocazione privilegiata di detto credito, osservando che il gestore dell\u0026#8217;impianto \u0026#232; l\u0026#8217;unico soggetto passivo d\u0026#8217;imposta e che il suo diritto di rivalsa non \u0026#232; assistito da privilegio. N\u0026#233; il tributo speciale per il conferimento di rifiuti solidi in discarica ricade \u0026#8211; aveva osservato ancora il giudice delegato \u0026#8211; nell\u0026#8217;ambito di applicazione dell\u0026#8217;art. 16 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative), il quale, con riferimento alle accise, munisce espressamente del privilegio generale ex art. 2752 cod. civ. il diritto di rivalsa dei soggetti passivi verso i cessionari dei prodotti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAggiunge il giudice a quo che nel giudizio di opposizione allo stato passivo la ricorrente ha dedotto che il proprio diritto di rivalsa deriva dall\u0026#8217;avere garantito e anticipato il pagamento del tributo in questione, cosiddetta \u0026#8220;ecotassa\u0026#8221;, per conto di un soggetto terzo (il conferente in discarica); che il privilegio di cui all\u0026#8217;art. 2752, terzo comma, cod. civ. deve intendersi riferito anche ai tributi regionali; che, ai sensi dell\u0026#8217;art. 16 del d.lgs. n. 504 del 1995, il credito per rivalsa del soggetto obbligato per l\u0026#8217;accisa \u0026#232; garantito da privilegio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.\u0026#8211; In punto di rilevanza, il Tribunale di Livorno osserva che il privilegio di cui l\u0026#8217;opponente chiede il riconoscimento non potrebbe, nella specie, trovare applicazione, riferendosi la disposizione censurata ai crediti tributari degli enti locali e delle Regioni e non anche a quelli in titolarit\u0026#224; di soggetti privati. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eN\u0026#233; potrebbero ritenersi operanti altre norme speciali \u0026#8211; come l\u0026#8217;art. 16 del d.lgs. n. 504 del 1995, in materia di accise \u0026#8211; che accordano rango privilegiato al credito di rivalsa correlato a distinte imposte, atteso che, per principio consolidato, i privilegi hanno carattere eccezionale e sono insuscettibili di interpretazione analogica. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAd avviso del rimettente, alla ricorrente non potrebbe riconoscersi neanche la surrogazione legale nel credito della Regione per il tributo in questione, posto che il gestore della discarica \u0026#232; l\u0026#8217;unico soggetto passivo dell\u0026#8217;imposta.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn definitiva, al credito vantato dall\u0026#8217;opponente non potrebbe essere accordato rango privilegiato, neppure ricorrendo all\u0026#8217;interpretazione costituzionalmente orientata della norma in scrutinio. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.3.\u0026#8211; Con riferimento alla non manifesta infondatezza, il Tribunale rimettente richiama, anzitutto, la giurisprudenza di legittimit\u0026#224; secondo la quale, nonostante il presupposto impositivo della cosiddetta \u0026#8220;ecotassa\u0026#8221; sia costituito dal conferimento in discarica dei rifiuti solidi, il soggetto passivo dell\u0026#8217;obbligazione tributaria va individuato nel gestore dell\u0026#8217;impianto di stoccaggio, fermo il diritto di rivalsa dello stesso nei confronti del conferente che ha integrato il predetto presupposto, in coerenza con il principio \u0026#8220;chi inquina paga\u0026#8221;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eRicorda, quindi, il giudice a quo che la Corte di cassazione ha chiarito che tale meccanismo, previsto anche con riferimento ad altri tributi come l\u0026#8217;imposta sul valore aggiunto (IVA) e le accise, \u0026#232; diretto a rafforzare il credito tributario e a garantirne la riscossione, in quanto la rivalsa consente la successiva traslazione del tributo su colui che ne realizza il presupposto di fatto, coincidente, nel caso in questione, con l\u0026#8217;utilizzatore della discarica, con la conseguenza che \u0026#232; su quest\u0026#8217;ultimo soggetto che il tributo \u0026#232; destinato ad incidere. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCi\u0026#242; premesso, il Collegio rimettente osserva che \u0026#171;non si ravvisano elementi obbiettivi a fondamento del deteriore trattamento per il credito di rivalsa ex art. 3, comma 26, della legge n. 549 del 1995 rispetto ad altri, corrispondenti diritti di rivalsa previsti in fattispecie comparabili per i quali \u0026#232; riconosciuto, con norma espressa, il privilegio (norma espressa non estensibile in via analogica stante il gi\u0026#224; ricordato carattere eccezionale e tassativo dei privilegi legali)\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl rimettente invoca, quindi, come tertium comparationis, l\u0026#8217;art. 16 del d.lgs. n. 504 del 1995 in materia di accise, sottolineando il \u0026#171;trattamento diverso senza un ragionevole motivo di situazioni corrispondenti\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTra il credito di rivalsa ex art. 3, comma 24, della legge n. 549 del 1995 \u0026#171;e quelli gi\u0026#224; muniti del privilegio in questione\u0026#187; sussisterebbe \u0026#171;l\u0026#8217;omogeneit\u0026#224; richiesta per ritenere che la mancata inclusione del primo nel novero dei crediti muniti del privilegio generale ex art. 2752 c.c. possa costituire violazione dell\u0026#8217;art. 3 della Costituzione\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInfine, ad avviso del rimettente, il sollecitato intervento additivo non contrasterebbe con il doveroso rispetto delle scelte economico-politiche riservate alla sfera di discrezionalit\u0026#224; del legislatore, in quanto \u0026#171;esso avrebbe la finalit\u0026#224; di dare pi\u0026#249; completa attuazione al fondamentale principio di uguaglianza nella materia dei privilegi\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; \u0026#200; intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la dichiarazione di inammissibilit\u0026#224; e comunque di infondatezza della questione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.1.\u0026#8722; La difesa statale eccepisce, anzitutto, l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224;, per aberratio ictus, della questione sollevata, sul presupposto che l\u0026#8217;art. 2752 cod. civ. non possa applicarsi al credito per rivalsa qui in esame, non essendo configurabile in capo al titolare dell\u0026#8217;impresa di stoccaggio dei rifiuti il diritto di surrogazione legale ai sensi dell\u0026#8217;art. 1203 cod. civ. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePiuttosto, argomenta l\u0026#8217;interveniente, la violazione dell\u0026#8217;art. 3 Cost. potrebbe, in astratto, essere imputata alla disciplina speciale dettata dall\u0026#8217;art. 3, commi 24-26, della legge n. 549 del 1995, nella parte in cui non munisce di privilegio generale mobiliare il credito per rivalsa del gestore dell\u0026#8217;impianto, laddove tale privilegio \u0026#232; previsto per la rivalsa del soggetto passivo dell\u0026#8217;accisa di cui all\u0026#8217;art. 16 del d.lgs. n. 504 del 1995. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.1.1.\u0026#8211; Sotto altro profilo, il Presidente del Consiglio dei ministri eccepisce l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; per insufficiente motivazione sulla rilevanza della questione. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;art. 2752, terzo comma, cod. civ. non sarebbe, infatti, applicabile ai tributi regionali come quello in esame, posto che la disposizione si riferisce soltanto a crediti per le imposte, tasse e tributi dei Comuni e delle Province previste dalla legge per la finanza locale e dalle norme relative all\u0026#8217;imposta comunale sulla pubblicit\u0026#224; e ai diritti sulle pubbliche affissioni. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eOsserva, ancora, la difesa statale che, per quanto la giurisprudenza abbia proposto una interpretazione estensiva della norma denunciata, nessuna specifica argomentazione sul percorso interpretativo che imporrebbe un\u0026#8217;esegesi siffatta sarebbe rinvenibile nell\u0026#8217;ordinanza di rimessione. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.1.2.\u0026#8211; Il Presidente del Consiglio dei ministri eccepisce, ancora, l\u0026#8217;insufficiente motivazione in ordine alla omogeneit\u0026#224; della disposizione assunta a tertium comparationis rispetto alla norma censurata. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl Tribunale di Livorno non avrebbe adeguatamente tenuto conto del principio per il quale l\u0026#8217;introduzione di cause di prelazione, quale esercizio della discrezionalit\u0026#224; del legislatore nell\u0026#8217;introdurre deroghe al principio generale della par condicio creditorum, si fonda su una comparazione delle diverse posizioni dei creditori da tutelare e sull\u0026#8217;individuazione del relativo ordine di priorit\u0026#224;. A questa Corte competerebbe, invece, il sindacato, all\u0026#8217;interno di una specifica norma attributiva di un privilegio, sulla mancata inclusione in essa di fattispecie omogenee a quelle in cui la causa di prelazione \u0026#232; riferita (vengono citate in proposito le sentenze di questa Corte n. 40 del 1996 e n. 84 del 1992). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.2.\u0026#8211; Nel merito, l\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato osserva che nell\u0026#8217;art. 3, comma 26, della legge n. 549 del 1995 non \u0026#232; rinvenibile alcun riferimento alla natura privilegiata dei crediti dell\u0026#8217;amministrazione regionale e del soggetto passivo dell\u0026#8217;imposta in esame, cos\u0026#236; che un eventuale intervento additivo della Corte potrebbe determinare, per la prima, una posizione deteriore rispetto a quella dell\u0026#8217;altro. Infatti, mentre l\u0026#8217;amministrazione non avrebbe alcun privilegio a garanzia della riscossione del proprio credito nei confronti del soggetto passivo dell\u0026#8217;ecotassa, quest\u0026#8217;ultimo sarebbe creditore privilegiato nei confronti del soggetto che opera il conferimento. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCi\u0026#242; in quanto, ad avviso dell\u0026#8217;interveniente, mancherebbe, allo stato, un diritto vivente che consenta di inscrivere anche l\u0026#8217;ecotassa tra i tributi locali muniti del privilegio ex art. 2752 cod. civ.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.3.\u0026#8211; Con memoria pervenuta nell\u0026#8217;imminenza della camera di consiglio, l\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato ha reiterato, sviluppandoli, gli argomenti gi\u0026#224; spesi in ordine all\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; e, comunque, alla non fondatezza della questione sollevata, e ha confermato le conclusioni rassegnate nell\u0026#8217;atto di intervento. \r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003eConsiderato in diritto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Il Tribunale ordinario di Livorno, in composizione collegiale, dubita della legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 2752, terzo comma, del codice civile, denunziandone il contrasto con l\u0026#8217;art. 3 della Costituzione. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa norma censurata, nella parte in cui non munisce di privilegio generale mobiliare il credito per rivalsa spettante al gestore dell\u0026#8217;impianto di stoccaggio definitivo di rifiuti \u0026#8211; che abbia versato il tributo previsto dall\u0026#8217;art. 3, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure per la razionalizzazione della finanza pubblica) \u0026#8211; nei confronti del soggetto che ha effettuato il conferimento, determinerebbe, \u0026#171;senza un ragionevole motivo\u0026#187;, una disparit\u0026#224; di trattamento tra il credito in questione e quello previsto dall\u0026#8217;art. 16, comma 3, del d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative) in materia di accise, ad esso omogeneo, al quale la predetta causa di prelazione \u0026#232;, invece, espressamente attribuita.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; Devono, preliminarmente, essere esaminate le diverse eccezioni di inammissibilit\u0026#224; proposte dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.1.\u0026#8211; La prima di esse ha ad oggetto l\u0026#8217;aberratio ictus nella quale sarebbe incorso il giudice a quo erroneamente individuando la disposizione censurata. Secondo la difesa statale, il privilegio disciplinato dall\u0026#8217;art. 2752, terzo comma, cod. civ., sarebbe, infatti, riferibile ai soli crediti tributari degli enti locali, e il gestore dell\u0026#8217;impianto di stoccaggio, in quanto unico soggetto tenuto al versamento dell\u0026#8217;imposta in questione, non potrebbe avvalersi della surrogazione legale nelle ragioni dell\u0026#8217;ente regionale titolare del credito tributario. Le censure di illegittimit\u0026#224; costituzionale avrebbero dovuto investire l\u0026#8217;art. 3, comma 26, della legge n. 549 del 1995, nella parte in cui, disciplinando il diritto di rivalsa del gestore nei confronti del soggetto che conferisce i rifiuti in discarica, non munisce tale credito del privilegio generale, che risulta, invece, previsto dall\u0026#8217;art. 16 del d.lgs. n. 504 del 1995 per la rivalsa del soggetto passivo dell\u0026#8217;accisa. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.2. \u0026#8211; L\u0026#8217;eccezione non \u0026#232; fondata. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCome ripetutamente affermato da questa Corte, l\u0026#8217;aberratio ictus ricorre allorch\u0026#233; sia erroneamente individuata la norma in ordine alla quale sono formulate le censure di illegittimit\u0026#224; costituzionale (ex plurimis, sentenze n. 107 del 2021 e n. 14 del 2019). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNel caso all\u0026#8217;odierno esame, l\u0026#8217;indicazione della disciplina codicistica sul privilegio generale mobiliare fiscale, quale sedes materiae nella quale dovrebbe innestarsi la pronuncia additiva, \u0026#232; tutt\u0026#8217;affatto coerente con il contenuto delle censure svolte nell\u0026#8217;ordinanza di rimessione. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl giudice a quo, intendendo, com\u0026#8217;\u0026#232; reso evidente dal tenore dell\u0026#8217;ordinanza di rimessione, denunziare l\u0026#8217;ingiustificata disparit\u0026#224; di trattamento derivante dalla mancata inclusione del diritto di rivalsa per ecotassa tra i crediti assistiti dal privilegio generale mobiliare, correttamente attinge la norma attributiva di tale garanzia, di cui auspica l\u0026#8217;estensione alla fattispecie a lui sottoposta, e non la disciplina, espressa dall\u0026#8217;art. 3, comma 26, della legge n. 549 del 1995, che, omettendo di prescriverla, implicitamente la esclude per tale fattispecie.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;art. 2752, terzo comma, cod. civ. reca, infatti, la soluzione normativa che il rimettente reputa costituzionalmente necessario introdurre al fine di ristabilire la parit\u0026#224; di trattamento e di realizzare, quindi, la reductio ad legitimitatem della normativa di cui \u0026#232; chiamato a fare applicazione (sentenza n. 53 del 2018).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.3.\u0026#8211; L\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato eccepisce, altres\u0026#236;, l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; della questione per difetto di motivazione sulla rilevanza, per non avere il rimettente speso alcuna specifica argomentazione a supporto della riconducibilit\u0026#224; di una imposta regionale, come la cosiddetta \u0026#8220;ecotassa\u0026#8221;, nel novero delle \u0026#171;imposte, tasse e tributi dei Comuni e delle Province previste dalla legge per la finanza locale e dalle norme relative all\u0026#8217;imposta comunale sulla pubblicit\u0026#224; e ai diritti sulle pubbliche affissioni\u0026#187;, ai quali l\u0026#8217;art. 2752, terzo comma, cod. civ., accorda il privilegio generale mobiliare.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.4.\u0026#8211; Anche questa eccezione deve essere respinta. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa mancata esplicitazione, da parte del rimettente, delle ragioni per le quali l\u0026#8217;art. 2752, terzo comma, cod. civ. \u0026#171;si riferisce ai crediti di enti locali e regioni\u0026#187; \u0026#8211; assunto che, peraltro, postula un\u0026#8217;implicita adesione a una lettura estensiva della norma in questione, confortata dalla pi\u0026#249; recente giurisprudenza di legittimit\u0026#224; (Corte di cassazione, sezione prima civile, ordinanze 7 settembre 2021, n. 24071 e 4 ottobre 2019, n. 24836) \u0026#8211; non compromette la esaustivit\u0026#224; della motivazione sulla rilevanza della questione sollevata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl tenore complessivo dell\u0026#8217;ordinanza di rimessione rende, infatti, esplicito il convincimento del rimettente, secondo il quale la disposizione censurata reca proprio la norma che, ove estesa al tributo regionale in questione attraverso il sollecitato intervento additivo, risolverebbe il dubbio di legittimit\u0026#224; costituzionale. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; A un diverso esito conduce, per le ragioni che saranno di seguito precisate, l\u0026#8217;esame della ulteriore eccezione di inammissibilit\u0026#224; dedotta dalla difesa statale, concernente la insufficiente motivazione in ordine alla omogeneit\u0026#224; tra la disposizione censurata e quella assunta a tertium comparationis. Secondo l\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, il Tribunale di Livorno non si sarebbe fatto carico del principio per il quale l\u0026#8217;introduzione di cause di prelazione, in quanto estrinsecazione della discrezionalit\u0026#224; del legislatore nell\u0026#8217;introdurre deroghe alla regola generale della par condicio creditorum, si fonda su una comparazione delle diverse posizioni dei creditori da tutelare e sull\u0026#8217;individuazione del relativo ordine di priorit\u0026#224;. A questa Corte competerebbe, invece, il sindacato, all\u0026#8217;interno di una specifica norma attributiva di un privilegio, sulla mancata inclusione in essa di fattispecie omogenee a quelle in cui la causa di prelazione \u0026#232; riferita. N\u0026#233; l\u0026#8217;ordinanza indicherebbe quale \u0026#171;scala di graduazione\u0026#187; dovrebbe essere riconosciuta all\u0026#8217;istituendo diritto di prelazione, se, cio\u0026#232;, conformemente alla previsione dell\u0026#8217;art. 2752, terzo comma, cod. civ., esso debba essere subordinato ai soli crediti dello Stato, o se, invece, debba esserlo a tutti i privilegi previsti dallo stesso art. 2752 cod. civ., come previsto dall\u0026#8217;art. 1 del d.lgs. n. 504 del 1995.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.1.\u0026#8211; Giova premettere che il tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi (cosiddetta \u0026#8220;ecotassa\u0026#8221;), introdotto dall\u0026#8217;art. 3, commi 24-40, della legge n. 549 del 1995, \u0026#232; un\u0026#8217;imposta regionale propria derivata con finalit\u0026#224; ambientale, in quanto \u0026#171;mira a correggere, tassandole, le esternalit\u0026#224; negative date dall\u0026#8217;incidenza ambientale ritenuta indesiderabile (discariche e rifiuti ivi sversati)\u0026#187; (sentenza n. 82 del 2021).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa finalit\u0026#224; extrafiscale della tutela dell\u0026#8217;ambiente, esplicitata nel comma 24 della disposizione citata, si collega al principio comunitario \u0026#8220;chi inquina paga\u0026#8221;, quale criterio di equa allocazione dei costi esterni dell\u0026#8217;inquinamento (sentenze n. 52 del 2022, n. 82 del 2021).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eEssa \u0026#232; attuata attraverso la commisurazione dell\u0026#8217;imposta all\u0026#8217;entit\u0026#224; qualitativa e quantitativa dei rifiuti conferiti (art. 3, commi 28 e 29, della legge n. 549 del 1995), nella prospettiva di \u0026#171;disincentivare la produzione dei rifiuti, e viceversa di incentivare l\u0026#8217;utilizzo virtuoso e alternativo di essi, nonch\u0026#233; l\u0026#8217;impiego del gettito per opere di tutela e protezione ambientale\u0026#187; (Corte di cassazione, sezione quinta civile, sentenza 22 maggio 2019, n. 13784).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa norma in esame, pur individuando il presupposto impositivo nel \u0026#171;[d]eposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi, compresi i fanghi palabili\u0026#187; (art. 3, comma 25, legge n. 549 del 1995), identifica il soggetto passivo dell\u0026#8217;obbligazione tributaria nel gestore dell\u0026#8217;impianto di stoccaggio, fermo il diritto di rivalsa dello stesso nei confronti del conferente che ha messo in atto il comportamento dannoso per l\u0026#8217;ambiente (art. 3, comma 26, legge n. 549 del 1995), cos\u0026#236; integrando il predetto presupposto (Corte di cassazione, sezione quinta civile, sentenze n. 13784 del 2019, gi\u0026#224; richiamata, nonch\u0026#233; 18 ottobre 2018, n. 26196).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAlla stregua di tale meccanismo di distribuzione, l\u0026#8217;onere del tributo ricade effettivamente sul soggetto inquinante e non sul soggetto deputato allo smaltimento, il quale, per mere ragioni di efficienza tributaria, deve provvedere alla sua corresponsione (ancora, Corte di cassazione, sezione quinta civile, sentenza n. 13784 del 2019). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.1.1.\u0026#8722; Al riguardo, la Corte di giustizia dell\u0026#8217;Unione europea ha affermato che la piena libert\u0026#224; della legge interna di individuare nel gestore della discarica il soggetto passivo formale dell\u0026#8217;obbligazione tributaria incontra il limite della necessit\u0026#224; che il carico dell\u0026#8217;imposta ricada su colui che ha realmente causato l\u0026#8217;inquinamento. L\u0026#8217;imposizione dell\u0026#8217;obbligo tributario ai gestori delle discariche deve, dunque, essere subordinata alla condizione che \u0026#171;il sistema fiscale sia accompagnato da misure dirette a garantire che il rimborso del tributo avvenga effettivamente e a breve termine al fine di non far gravare sui gestori stessi delle discariche oneri di gestione eccessivi derivanti da ritardi nei pagamenti da parte delle dette amministrazioni, pregiudicando in tal modo il principio \u0026#8220;chi inquina paga\u0026#8221;. In effetti, far gravare sui gestori tali oneri condurrebbe ad imputare a costoro i costi connessi allo smaltimento dei rifiuti che essi non hanno prodotto ma di cui garantiscono semplicemente lo smaltimento nell\u0026#8217;ambito della loro attivit\u0026#224; di prestatori di servizi\u0026#187; (Corte di giustizia dell\u0026#8217;Unione europea, sentenza 25 febbraio 2010, in causa C-172/08, Pontina Ambiente srl).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.2.\u0026#8211; Come rilevato dal Tribunale rimettente, la legge non attribuisce rango privilegiato al credito per rivalsa ex art. 3, comma 26, della legge n. 549 del 1995, mentre munisce di privilegio generale mobiliare la rivalsa riconosciuta dall\u0026#8217;art. 16, comma 3, del d.lgs. n. 504 del 1995 al soggetto obbligato per l\u0026#8217;accisa. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuest\u0026#8217;ultima, a differenza di quella prevista per l\u0026#8217;ecotassa, spetta, quindi, al soggetto al quale \u0026#232; riferibile il fatto generatore del tributo \u0026#8211; da individuarsi nella fabbricazione o importazione del prodotto, ancorch\u0026#233; l\u0026#8217;esigibilit\u0026#224; del credito impositivo risulti dalla legge condizionata alla sua immissione al consumo \u001f(sentenza n. 115 del 2010) \u0026#8211; ed \u0026#232; configurata in termini di facolt\u0026#224;, disponendo il citato art. 16, comma 3, del d.lgs. n. 504 del 1995 che i crediti vantati dai soggetti passivi dell\u0026#8217;accisa e dai titolari di licenza per l\u0026#8217;esercizio di depositi commerciali di prodotti energetici ad imposta assolta, verso i cessionari dei prodotti per i quali i soggetti stessi hanno comunque versato il tributo \u0026#171;possono essere addebitati a titolo di rivalsa\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNondimeno, il credito nascente dall\u0026#8217;esercizio di tale facolt\u0026#224; ha privilegio generale sui beni mobili del debitore \u0026#171;[c]on lo stesso grado del privilegio generale stabilito dall\u0026#8217;art. 2752 del codice civile, cui tuttavia \u0026#232; posposto, limitatamente ad un importo corrispondente all\u0026#8217;ammontare dell\u0026#8217;accisa, qualora questa risulti separatamente evidenziata nella fattura relativa alla cessione\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.3.\u0026#8211; La disposizione codicistica, cui lo stesso art. 16 del d.lgs. n. 504 del 1995 fa rinvio, reca la disciplina del privilegio generale a protezione dei \u0026#171;[c]rediti per tributi diretti dello Stato, per imposta sul valore aggiunto e per tributi degli enti locali\u0026#187; e risponde alla fondamentale e imprescindibile esigenza di tali enti pubblici di reperire prontamente i mezzi per l\u0026#8217;esercizio delle proprie funzioni. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl primo comma dell\u0026#8217;art. 2752 cod. civ. accorda rango privilegiato ai crediti dello Stato per le imposte e le sanzioni dovute secondo le norme in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche, per l\u0026#8217;imposta sul reddito delle persone giuridiche, per l\u0026#8217;imposta sul reddito delle societ\u0026#224;, per l\u0026#8217;imposta regionale sulle attivit\u0026#224; produttive e per l\u0026#8217;imposta locale sui redditi. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAl secondo comma \u0026#232; istituito il privilegio generale a garanzia dei crediti dello Stato per le imposte, le pene pecuniarie e le soprattasse dovute secondo le norme relative all\u0026#8217;imposta sul valore aggiunto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAl terzo comma, qui in scrutinio, \u0026#232;, invece, previsto che \u0026#171;[h]anno lo stesso privilegio, subordinatamente a quello dello Stato, i crediti per le imposte, tasse e tributi dei comuni e delle province previsti dalla legge per la finanza locale e dalle norme relative all\u0026#8217;imposta comunale sulla pubblicit\u0026#224; e ai diritti sulle pubbliche affissioni\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa portata applicativa di tale ultima disposizione \u0026#232; stata esplicitata dall\u0026#8217;art. 13, comma 13, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l\u0026#8217;equit\u0026#224; e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, attraverso un\u0026#8217;interpretazione autentica che ha posto fine alla questione ermeneutica che aveva diviso la dottrina e la giurisprudenza in merito alla sua estensione applicativa. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDetta norma ha chiarito che, ai fini del comma in esame, il riferimento alla \u0026#171;legge per la finanza locale\u0026#187; si intende effettuato a tutte le disposizioni che disciplinano i singoli tributi comunali e provinciali e, dunque, non solo alle norme su quelli previsti dal testo unico per la finanza locale. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSecondo la giurisprudenza di legittimit\u0026#224;, il privilegio in scrutinio deve applicarsi anche ai crediti tributari delle Regioni, posto che la ratio che sorregge tale causa di prelazione va individuata nell\u0026#8217;esigenza di assicurare all\u0026#8217;ente territoriale la provvista dei mezzi economici necessari per l\u0026#8217;adempimento dei compiti istituzionali e tale ragione giustificativa vale a legittimare un\u0026#8217;interpretazione estensiva \u0026#8211; e non analogica \u0026#8211; della norma, in forza della comune appartenenza della Regione, insieme ai Comuni e alle Province, alla categoria degli enti territoriali (Corte di cassazione, sezione prima civile, ordinanze 7 settembre 2021, n. 24071, e 4 ottobre 2019, n. 24836).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.3.1.\u0026#8211; La causa di prelazione che assiste i crediti tributari degli enti territoriali si inscrive nel paradigma del privilegio generale mobiliare, di cui condivide la funzione di limite esplicito alla regola della par condicio creditorum, stabilito dalla legge al fine di annettere tutela preferenziale e rafforzata ad un credito, come quello di imposta, reputato dall\u0026#8217;ordinamento meritevole di pi\u0026#249; intensa protezione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; Questa Corte ha in pi\u0026#249; occasioni evidenziato che, in considerazione del carattere politico-economico dei criteri che orientano il riconoscimento della natura privilegiata di determinati crediti, non \u0026#232; consentito utilizzare lo strumento del giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale per introdurre, sia pure con riguardo a posizioni creditorie che sottendono interessi di rango costituzionale, una causa di prelazione ulteriore, \u0026#171;con strutturazione di un autonomo modulo normativo che codifichi la tipologia del nuovo privilegio ed il suo inserimento nel sistema di quelli preesistenti\u0026#187; (sentenza n. 84 del 1992; in senso conforme, sentenze n. 113 del 2004, n. 1 del 1998 e n. 40 del 1996).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.1.\u0026#8211; Le cause legittime di prelazione costituiscono eccezioni alla regola generale, enunciata dall\u0026#8217;art. 2741 cod. civ., per la quale i creditori hanno uguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore, accordando preferenza a quei crediti che, in ragione della causa o delle qualit\u0026#224; del titolare, esigano una tutela particolare. L\u0026#8217;efficienza di un sistema siffatto \u0026#232; garantita dall\u0026#8217;equilibrio tra la regola della parit\u0026#224; dei creditori e l\u0026#8217;eccezione del regime preferenziale, giacch\u0026#233; l\u0026#8217;indiscriminata proliferazione dei privilegi potrebbe vanificare la stessa funzionalit\u0026#224; del trattamento privilegiato. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA presidio di tale meccanismo, \u0026#232; posto il principio di legalit\u0026#224;, in forza del quale solo la legge pu\u0026#242; incidere, in base ad una nuova valutazione assiologica, sull\u0026#8217;ordine di valori espresso dalla regola della par condicio creditorum, selezionando le cause del credito che, ai sensi dell\u0026#8217;art. 2745 cod. civ., rappresentino la ragione giustificatrice della creazione di nuovi privilegi (sentenza n. 326 del 1983).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.2.\u0026#8211; Ci\u0026#242; posto, poich\u0026#233; non \u0026#232; possibile individuare una ratio che trascenda ed unifichi le figure di privilegio previste nell\u0026#8217;ordinamento, la Corte non pu\u0026#242; sindacare una disposizione, che, istituendo il privilegio, accordi protezione ad un determinato interesse, sul presupposto che la stessa disciplina non tuteli un interesse di uguale o pi\u0026#249; rilevante valore, ma deve limitarsi a verificare la mancata inclusione in essa di fattispecie omogenee a quelle cui la causa di prelazione \u0026#232; riferita e, dunque, a compiere un\u0026#8217;estensione logicamente necessitata (sentenze n. 113 del 2004 e n. 84 del 1992; nello stesso senso, pi\u0026#249; di recente, sentenza n. 1 del 2020).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eOccorre, altres\u0026#236;, considerare che il privilegio esprime una nozione relazionale perch\u0026#233;, quale criterio di preferenza, pone in comparazione il credito preferito e quello sacrificato. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer tale ragione, esso va riguardato tenendo conto delle norme che regolano i rapporti tra i crediti che ne sono muniti, ossia della loro graduazione, sicch\u0026#233; l\u0026#8217;attribuzione del rango privilegiato ad un credito non pu\u0026#242; essere disgiunta dalla sua collocazione nell\u0026#8217;ordine dei privilegi, la quale involge, a propria volta, valutazioni necessariamente rimesse alla discrezionalit\u0026#224; del legislatore (sentenza n. 84 del 1992).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.3.\u0026#8211; In linea con tali enunciazioni, la Corte ha dichiarato l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; della questione di legittimit\u0026#224; costituzionale del mancato riconoscimento della natura privilegiata dei crediti riguardanti le retribuzioni dovute ai prestatori d\u0026#8217;opera non intellettuale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 35 Cost., assumendo, quale tertium comparationis della denunciata disparit\u0026#224; di trattamento, la garanzia prevista dall\u0026#8217;art. 2751-bis, numero 5, cod. civ., in favore dell\u0026#8217;imprenditore. La diversit\u0026#224; della figura del prestatore d\u0026#8217;opera rispetto a quella dell\u0026#8217;imprenditore artigiano \u0026#232; stata, infatti, ritenuta preclusiva di uno scrutinio di legittimit\u0026#224; costituzionale, che nell\u0026#8217;omogeneit\u0026#224; delle fattispecie poste in comparazione all\u0026#8217;interno di una specifica norma attributiva di un privilegio rinviene la sua esclusiva ragione giustificativa (sentenza n. 40 del 1996).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa questione \u0026#232; stata, quindi, riproposta adducendo quale tertium comparationis la garanzia contemplata dall\u0026#8217;art. 2751-bis, numero 2, cod. civ., in favore dei professionisti e di ogni altro prestatore d\u0026#8217;opera intellettuale. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa Corte, dopo aver ricordato che tale ultima disposizione, pur essendo applicabile a tutte le prestazioni d\u0026#8217;opera intellettuale, non pu\u0026#242;, per il principio di tassativit\u0026#224; che regola le cause di prelazione, ricomprendere anche le prestazioni d\u0026#8217;opera non intellettuale, ha rilevato che la disparit\u0026#224; di trattamento che, quanto alla garanzia della retribuzione, si viene in tal modo a determinare tra prestatori d\u0026#8217;opera intellettuale e non intellettuale, risulta \u0026#171;palesemente irragionevole, attesa l\u0026#8217;omogeneit\u0026#224; delle categorie di soggetti (e di crediti) messe a confronto e riconducibili allo stesso tipo contrattuale delineato dall\u0026#8217;art. 2222 cod. civ.\u0026#187;. La norma denunciata, riconoscendo il privilegio generale sui mobili ai crediti riguardanti le retribuzioni dei prestatori d\u0026#8217;opera intellettuale e non anche a quelli, di eguale natura, dei prestatori d\u0026#8217;opera non intellettuale, si pone in insanabile contrasto con l\u0026#8217;art. 3 Cost. e \u0026#171;deve, pertanto, essere resa conforme alla Costituzione mediante l\u0026#8217;eliminazione dell\u0026#8217;aggettivo \u0026#8220;intellettuale\u0026#8221; in quanto limitativo dell\u0026#8217;ambito del privilegio\u0026#187; (sentenza n. 1 del 1998).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; Il Tribunale di Livorno, nel richiedere l\u0026#8217;estensione del privilegio generale sui mobili ex art. 2752, terzo comma, cod. civ. al credito per rivalsa in materia di ecotassa, propone un petitum che dovrebbe ricondurre tale causa di prelazione a una fattispecie estranea tanto al contesto normativo in cui risulta inserita la disposizione censurata, quanto a quello in cui si colloca la norma assunta a tertium comparationis.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.1.\u0026#8211; Il credito per rivalsa ex art. 3, comma 26, della legge n. 549 del 1995 non \u0026#232;, anzitutto, inscrivibile nel genus dei \u0026#171;crediti per le imposte, tasse e tributi\u0026#187; degli enti territoriali di cui all\u0026#8217;art. 2752, terzo comma, cod. civ., in quanto esibisce caratteri strutturali e funzionali non coincidenti con quelli che connotano la fattispecie dell\u0026#8217;obbligazione tributaria. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA differenza del credito fiscale, che rinviene la propria causa in una prestazione patrimoniale posta dall\u0026#8217;ordinamento a carico di un soggetto in base ad uno specifico indice di capacit\u0026#224; contributiva e destinata a sovvenire a pubbliche spese (sentenze n. 167 e 89 del 2018, n. 269 e n. 236 del 2017), quello per rivalsa trova titolo nel potere accordato, a determinate condizioni, dalla legge al soggetto obbligato all\u0026#8217;assolvimento del tributo di recuperarne l\u0026#8217;onere economico.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.1.1.\u0026#8211; Tale prerogativa non pu\u0026#242; essere assimilata al potere impositivo, neanche nell\u0026#8217;ipotesi, ricorrente nella fattispecie di cui all\u0026#8217;art. 3, comma 26, della legge n. 549 del 1995, qui in esame, in cui la rivalsa, essendo diretta a trasferire l\u0026#8217;onere del tributo dal soggetto tenuto ad assolverlo su quello che ne ha posto in essere il fatto generatore, \u0026#232; configurata dalla legge in termini di obbligatoriet\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa rivalsa in questione, pur collocandosi nel sistema di attuazione della pretesa fiscale, manca, invero, dei requisiti soggettivi, oggettivi e funzionali che valgono a identificare la potest\u0026#224; di imposizione, in quanto non comporta un\u0026#8217;ablazione delle somme e un\u0026#8217;attribuzione delle stesse a un ente pubblico, \u0026#232; esercitata da un soggetto diverso dall\u0026#8217;ente impositore e non \u0026#232; direttamente preordinata ad apprestare i mezzi per l\u0026#8217;assolvimento dei compiti istituzionali a quest\u0026#8217;ultimo demandati (sentenze n. 37 del 1997, n. 11 e n. 2 del 1995, n. 26 del 1982). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.2.\u0026#8211; La rivalsa connessa al versamento dell\u0026#8217;ecotassa non \u0026#232; assimilabile neppure a quella accordata dall\u0026#8217;art. 16 del d.lgs. n. 504 del 1995 al soggetto obbligato per le accise.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eGli istituti in raffronto, pur condividendo la generica finalit\u0026#224; di riequilibrio patrimoniale conseguente all\u0026#8217;assolvimento di un tributo, esibiscono profili differenziali che ne impediscono la riconduzione in una categoria unitaria.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eOccorre, anzitutto, considerare che le imposte il cui assolvimento costituisce il presupposto di esercizio delle rivalse in raffronto si collocano in ambiti dell\u0026#8217;ordinamento assai distanti, essendo il tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi un tributo regionale proprio derivato con finalit\u0026#224; ambientale (sentenza n. 82 del 2021) e integrando, per contro, l\u0026#8217;accisa un\u0026#8217;imposta indiretta sulla produzione, il cui gettito \u0026#232; riservato allo Stato (sentenza n. 115 del 2010).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;obiettiva eterogeneit\u0026#224; delle fattispecie si coglie anche sul piano funzionale, posto che, se la rivalsa ex art. 3, comma 26, della legge n. 549 del 1995 \u0026#232; obbligatoria e attua l\u0026#8217;interesse pubblicistico all\u0026#8217;incisione del soggetto che effettivamente pone in essere il presupposto impositivo \u0026#8211; e, rispetto alla finalit\u0026#224; ambientale del tributo, anche il comportamento inquinante \u0026#8211;, la rivalsa disciplinata dall\u0026#8217;art. 16 del d.lgs. n. 504 del 1995 costituisce uno strumento privatistico di riequilibrio patrimoniale, il cui esercizio \u0026#232; lasciato alla scelta del soggetto obbligato alla corresponsione del tributo. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.3.\u0026#8211; Ne consegue che l\u0026#8217;addizione richiesta non opererebbe nell\u0026#8217;ambito della norma codicistica che istituisce il privilegio generale mobiliare a garanzia dei crediti tributari, ma si tradurrebbe nell\u0026#8217;introduzione di una causa di prelazione ulteriore, la quale, come sopra evidenziato, postula scelte legislative sia in ordine alla meritevolezza della causa del credito al quale si vuole accordare rango privilegiato, sia in relazione alla sua collocazione nel sistema delle cause legittime di prelazione gi\u0026#224; positivamente previste.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eVa, infatti, evidenziato che una pronuncia siffatta inciderebbe anche sul regime della graduazione dei privilegi, posto che dall\u0026#8217;estensione, nei termini auspicati dal rimettente, dell\u0026#8217;ambito di applicazione dell\u0026#8217;art. 2752, terzo comma, cod. civ., deriverebbe l\u0026#8217;eguale collocazione privilegiata del credito a titolo di rivalsa per ecotassa e di quelli relativi ai tributi degli enti territoriali e, di conseguenza, il concorso di tali posizioni creditorie in proporzione del rispettivo importo, secondo quanto disposto dall\u0026#8217;art. 2782 cod. civ.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAnche per tale ragione l\u0026#8217;esigenza, sottolineata dal giudice rimettente, di non lasciare il credito ex art. 3, comma 26, della legge n. 549 del 1995 sfornito di privilegio deve necessariamente essere apprezzata nella sede sua propria, spettando soltanto al legislatore elevare la causa di un credito a ragione giustificatrice dell\u0026#8217;istituzione di un nuovo privilegio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDal che discende l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; della questione prospettata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.\u0026#8211; Va, nondimeno, rilevato che gli inconvenienti denunziati dal giudice rimettente indubbiamente sussistono, e derivano da un\u0026#8217;aporia ordinamentale, giacch\u0026#233;, alla stregua dell\u0026#8217;attuale assetto normativo, ha privilegio generale mobiliare un diritto di rivalsa, come quello ex art. 16 del d.lgs. n. 504 del 1992, avente una finalit\u0026#224; privatistica di mero recupero economico dell\u0026#8217;onere del tributo assolto dal soggetto che \u0026#232; tenuto a corrisponderne l\u0026#8217;importo in quanto portatore della capacit\u0026#224; contributiva. Per converso, ne risulta sprovvista la rivalsa per ecotassa, che risponde, invece, alla finalit\u0026#224; pubblicistica di garantire il corretto concorso alla pubblica spesa e di dare attuazione al principio di matrice comunitaria \u0026#8220;chi inquina paga\u0026#8221;. In tale ipotesi \u0026#8210; come accade, del resto, anche con riguardo alla imposta di soggiorno di cui all\u0026#8217;art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale) \u0026#8210; al soggetto al quale \u0026#232; riferibile la situazione espressiva della capacit\u0026#224; contributiva \u0026#232; sostituito un diverso soggetto che, pur essendo estraneo al presupposto impositivo, \u0026#232; tenuto ope legis all\u0026#8217;adempimento dell\u0026#8217;obbligazione tributaria, con diritto di rivalsa, non assistito da privilegio, sullo stesso sostituito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.\u0026#8211; Emerge, dunque, con evidenza, dalle considerazioni che precedono, l\u0026#8217;opportunit\u0026#224; che il legislatore proceda ad una revisione organica della materia in esame, allo scopo di verificare la congruenza tra i caratteri morfologici e funzionali assegnati alle singole figure di rivalsa e le forme di tutela poste a garanzia del loro efficiente esercizio, e di restituire al privilegio il ruolo di primario strumento di rafforzamento del credito, con il quale l\u0026#8217;ordinamento deve assicurare la soddisfazione preferenziale dei crediti che, in ragione della particolarit\u0026#224; della causa o delle qualit\u0026#224; del creditore, si mostrino effettivamente meritevoli di una tutela differenziata.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003edichiara inammissibile la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 2752, terzo comma, del codice civile, sollevata, in riferimento all\u0026#8217;art. 3 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Livorno, in composizione collegiale, con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 marzo 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiuliano AMATO, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eMaria Rosaria SAN GIORGIO, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eFilomena PERRONE, Cancelliere\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 21 aprile 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Cancelliere\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Filomena PERRONE\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Privilegio - Previsione che hanno privilegio generale sui mobili del debitore, subordinatamente a quello dello Stato, i crediti per le imposte, tasse e tributi dei Comuni e delle Province previsti dalla legge per la finanza locale.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattrice","label_relatore":"Relatrice","elencoMassime":[{"numero_massima":"44888","titoletto":"Tributi - Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi - Natura - Finalità extrafiscale (ambientale), in relazione al principio comunitario \"chi inquina paga\" - Diversità rispetto alle accise, quali imposte indirette sulla produzione, riservate allo Stato. (Classif. 255044).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eIl tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi (c.d. \"ecotassa\"), introdotto dall\u0027art. 3, commi 24-40, della legge n. 549 del 1995, è un\u0027imposta regionale propria derivata con finalità ambientale, in quanto mira a correggere, tassandole, le esternalità negative date dall\u0027incidenza ambientale ritenuta indesiderabile (discariche e rifiuti ivi sversati). La finalità extrafiscale della tutela dell\u0027ambiente si collega al principio comunitario \"chi inquina paga\", quale criterio di equa allocazione dei costi esterni dell\u0027inquinamento. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 52/2022; S. 82/2021\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eL\u0027accisa di cui all\u0027art. 16 del d.lgs. n. 504 del 1995, a differenza della c.d. ecotassa, è un\u0027imposta indiretta sulla produzione, il cui gettito è riservato allo Stato. (\u003cem\u003ePrecedente: S 115/2010 - mass. 34491\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"44889","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"decreto legislativo","data_legge":"26/10/1995","numero":"504","articolo":"16","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"28/12/1995","numero":"549","articolo":"24","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"28/12/1995","numero":"549","articolo":"25","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"28/12/1995","numero":"549","articolo":"26","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"28/12/1995","numero":"549","articolo":"27","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"28/12/1995","numero":"549","articolo":"28","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"28/12/1995","numero":"549","articolo":"29","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"28/12/1995","numero":"549","articolo":"30","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"28/12/1995","numero":"549","articolo":"31","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"28/12/1995","numero":"549","articolo":"32","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"28/12/1995","numero":"549","articolo":"33","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"28/12/1995","numero":"549","articolo":"34","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"28/12/1995","numero":"549","articolo":"35","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"28/12/1995","numero":"549","articolo":"36","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"28/12/1995","numero":"549","articolo":"37","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"28/12/1995","numero":"549","articolo":"38","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"28/12/1995","numero":"549","articolo":"39","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"28/12/1995","numero":"549","articolo":"40","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}]},{"numero_massima":"44889","titoletto":"Privilegio, pegno e ipoteca - In genere - Cause legittime di prelazione - Natura e finalità - Creazione di nuovi privilegi - Limiti e condizioni - Necessario rispetto del principio di legalità. (Classif. 192001).","testo":"Le cause legittime di prelazione costituiscono eccezioni alla regola generale, enunciata dall\u0027art. 2741 cod. civ., per la quale i creditori hanno uguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore, accordando preferenza a quei crediti che, in ragione della causa o delle qualità del titolare, esigano una tutela particolare. L\u0027efficienza di un sistema siffatto è garantita dall\u0027equilibrio tra la regola della parità dei creditori e l\u0027eccezione del regime preferenziale, giacché l\u0027indiscriminata proliferazione dei privilegi potrebbe vanificare la stessa funzionalità del trattamento privilegiato. A presidio di tale meccanismo è posto il principio di legalità, in forza del quale solo la legge può incidere, in base ad una nuova valutazione assiologica, sull\u0027ordine di valori espresso dalla regola della \u003cem\u003epar condicio creditorum\u003c/em\u003e, selezionando le cause del credito che, ai sensi dell\u0027art. 2745 cod. civ., rappresentino la ragione giustificatrice della creazione di nuovi privilegi. (\u003cem\u003ePrecedente: S. 326/1983\u003c/em\u003e).","numero_massima_successivo":"44890","numero_massima_precedente":"44888","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"codice civile","data_legge":"","numero":"","articolo":"2741","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"codice civile","data_legge":"","numero":"","articolo":"2745","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}]},{"numero_massima":"44890","titoletto":"Tributi - In genere - Credito fiscale e credito per rivalsa - Diversità delle cause sottostanti - Conseguente ragionevole differenziazione delle discipline (nel caso di specie, inammissibilità della questione di legittimità costituzionale della norma che non munisce di privilegio generale mobiliare il credito per rivalsa spettante al gestore dell\u0027impianto di stoccaggio definitivo di rifiuti nei confronti del soggetto che ha effettuato il conferimento, ferma l\u0027opportunità che il legislatore proceda ad una revisione organica della materia in esame). (Classif. 255001).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eA differenza del credito fiscale, che rinviene la propria causa in una prestazione patrimoniale posta dall\u0027ordinamento a carico di un soggetto in base ad uno specifico indice di capacità contributiva e destinata a sovvenire a pubbliche spese, quello per rivalsa trova titolo nel potere accordato, a determinate condizioni, dalla legge al soggetto obbligato all\u0027assolvimento del tributo di recuperarne l\u0027onere economico. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 167/2018 - mass. 40114; S. 89/2018 - mass. 40740; S. 269/2017 - mass. 41949; S. 236/2017 - mass. 42144\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e\u003cbr /\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e(Nel caso di specie, è dichiarata inammissibile, per richiesta di intervento additivo implicante scelte affidate alla discrezionalità del legislatore, la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Tribunale di Livorno in riferimento all\u0027art. 3 Cost. - dell\u0027art. 2752, terzo comma, cod. civ., che non munisce di privilegio generale mobiliare il credito per rivalsa spettante, ai sensi dell\u0027art. 3, comma 26, della legge n. 549 del 1995, al gestore dell\u0027impianto di stoccaggio definitivo di rifiuti - che abbia versato il tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi, c.d. \"ecotassa\" - nei confronti del soggetto che ha effettuato il conferimento. La norma censurata non determina una ingiustificata disparità di trattamento, in quanto la rivalsa connessa al versamento dell\u0027ecotassa da un lato non è inscrivibile nel \u003cem\u003egenus\u003c/em\u003e dei «crediti per le imposte, tasse e tributi» degli enti territoriali di cui all\u0027art. 2752, terzo comma, cod. civ.; dall\u0027altro, non è assimilabile a quella accordata dall\u0027art. 16, comma 3, del d.lgs. n. 504 del 1995 al soggetto obbligato per le accise, assunto a \u003cem\u003etertium comparationis\u003c/em\u003e. Nel ribadire che spetta soltanto al legislatore elevare la causa di un credito a ragione giustificatrice dell\u0027istituzione di un nuovo privilegio va, nondimeno, rilevata l\u0027opportunità di una revisione organica della materia in esame, allo scopo di verificare la congruenza tra i caratteri morfologici e funzionali assegnati alle singole figure di rivalsa e le forme di tutela poste a garanzia del loro efficiente esercizio). (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 1/2020 - mass. 41780;\u003c/em\u003e \u003cem\u003eS. 113/2004 - mass. 28423; S. 1/1998 - mass. 23678; S. 37/1997 - mass. 23116; S. 40/1996 - mass. 22177; S. 11/1995 - mass. 21247; S. 2/1995 - mass. 21237; S. 84/1992 - mass. 17930; S. 26/1982 - mass. 9317\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_precedente":"44889","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"codice civile","data_legge":"","numero":"","articolo":"2752","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"41613","autore":"","titolo":"Osservazioni a Corte cost. n. 101 del 2022","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"Il Foro italiano","anno_rivista":"2022","numero_rivista":"11","parte_rivista":"I","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"3209","note_abstract":"","collocazione":"C.5 - A.182/1","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"42182","autore":"Cerri A.","titolo":"Spunti e riflessioni sulla c.d. \u0027sedes materiae\u0027 della questione in ipotesi di richiesta di decisione additiva","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Giurisprudenza costituzionale","anno_rivista":"2022","numero_rivista":"2","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"42183","autore":"Randazzo B.","titolo":"Per la Corte solo il legislatore può estendere al credito di rivalsa per il pagamento dell\u0027ecotassa il privilegio spettante al produttore nella rivalsa delle accise","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Giurisprudenza costituzionale","anno_rivista":"2022","numero_rivista":"2","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}" ] ] |
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